9.2020.171
Istituzione di una curatela educativa con affidamento al curatore di compiti estesi e non limitati alla sorveglianza dei diritti di visita; idoneità del curatore; motivi di destituzione del curatore
15 aprile 2021Italiano29 min
ancora pendente davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.171
Lugano
15 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la conferma dell’istituzione della curatela educativa a
favore della figlia e la conferma della curatrice educativa
giudicando
sul reclamo del 16 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è figlia
di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. Il padre
aveva riconosciuto la figlia mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficio dello
stato civile. PI 1 abita con la madre e al padre sono riservate le relazioni
personali con la figlia. L’autorità parentale non è ancora stata definita in
quanto è tutt’ora oggetto di disputa tra i genitori e la relativa procedura è
ancora pendente davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito
Autorità di protezione).
B. I rapporti tra i
genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità di protezione è già stata
chiamata più volte ad intervenire a protezione della minore per la
regolamentazione dei diritti di visita padre-figlia.
C. In sede di udienza 2
settembre 2019 la madre aveva sostenuto che la figlia mostrava dei sintomi di
disagio in seguito ai diritti di vista con il padre, ragione per la quale aveva
chiesto l’espletazione di una perizia sulle capacità genitoriali del padre. La
richiesta era stata ritenuta prematura dall’Autorità di protezione. I genitori
si erano quindi accordati per un consulto psicologico a favore della figlia, mandato
poi affidato ed eseguito dal Servizio medico psicologico (SPS) di __________.
D. Il SPS ha reso il suo
rapporto in data 3 gennaio 2020, evidenziando le difficoltà di distacco della
bambina dalla madre. RE 1 non ha condiviso la proposta a lei fatta dal SPS in
sede d’esame di una presa a carico della minore allo scopo di aiutarla nei momenti
delicati di separazione e passaggio. Gli operatori del Servizio hanno quindi concluso
che “visto il forte disaccordo genitoriale su più elementi, quali la durata
dei DDV tra padre e figlia e i metodi educativi, il coinvolgimento della
bambina nel conflitto tra i genitori, emerso a più riprese nel corso dei nostri
colloqui, riteniamo indicate le seguenti misure: una presa a carico di PI 1 al
fine di sostenere la minore e permetterle di avere uno spazio terapeutico
neutro al di fuori del conflitto genitoriale; l’inserimento di una figura,
quale un curatore educativo, che possa favorire la mediazione e la costruzione
di una modalità funzionale di comunicazione tra i due genitori, oltre che
sostenere e organizzare la gestione dei DDV tra padre e figlia.”.
E. Con scritto 28
gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha trasmesso copia del predetto rapporto
ai genitori, invitandoli ad esprimersi in merito. L’Autorità di protezione ha
indicato di ritenere necessario istituire una curatela educativa a favore della
minore e conferire un mandato per la valutazione delle capacità genitoriali di
entrambi i genitori. Mediante osservazioni 5 febbraio 2020, la madre si è
dichiarata favorevole alle misure proposte, chiedendo che la figura del
curatore possa essere presente al momento della presa in consegna di PI 1 da
parte del padre. Con osservazioni 5 febbraio 2020 anche il padre ha comunicato
il suo accordo sulle misure consigliate, aggiungendo tuttavia critiche nei
confronti della madre per il suo asserito comportamento ostacolante rispetto
alle relazioni personali padre-figlia.
F. I genitori sono poi
stati convocati dalla membro permanente dell’Autorità di protezione il 25
giugno 2020 per la presentazione della curatrice signora __________. La madre
si è dichiarata d’accordo con la nomina della medesima, mentre la
rappresentante legale del padre, in assenza del suo patrocinato, si è riservata
un termine di 10 giorni per comunicare la posizione di quest’ultimo, che per
finire ha accettato.
G. Con decisione 30
luglio 2020, poi annullata e sostituita mediante decisione 10 agosto 2020,
l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art.
308 cpv. 1 e 2 CC a favore di PI 1. Quale curatrice educativa è stata nominata
la signora __________. La decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad
un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.
H. Con scritto 31 agosto
2020 la madre ha chiesto la sostituzione della curatrice educativa, sostenendo
che la medesima non avrebbe ancora potuto mettere in atto quanto previsto dalla
decisione di nomina e che avrebbe assistito ad un solo passaggio di PI 1 per il
diritto di visita con il padre. Il padre ha contestato detta richiesta della
madre mediante scritto del 1°settembre 2020, ritenendo invece adeguato il
lavoro svolto dalla curatrice, la quale non sarebbe nemmeno stata formalmente chiamata
ad assistere ai passaggi durante i diritti di visita. Il padre ha ribadito le
sue domande tendenti all’estensione dei diritti di visita e all’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta.
I. In data 25
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha informato le parti che una
sostituzione della curatrice non entrava in linea di conto in quanto la
curatrice era “in carica da poco tempo e una maggiore collaborazione”
dei genitori
le avrebbe permesso “di meglio operare nell’interesse
primario della minore”. Ha inoltre ricordato alla madre la facoltà di chiedere
entro il termine di 10 giorni l’emanazione di una decisione formale sulla
richiesta di sostituzione.
L. Con scritto 7 ottobre
2020 la madre ha postulato l’emanazione di una decisione formale, criticando
l’operato della curatrice. La madre ha inoltre sollecitato il conferimento del
mandato per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.
M. Mediante decisione 12
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato la curatela educativa a
favore di PI 1, così come anche la curatrice __________. L’Autorità di
protezione ha ritenuto che “da quanto è stato possibile accertare, l’ARP non
reputa che vi siano stati comportamenti od omissioni da parte della curatrice
educativa che possano metterne in dubbio l’idoneità a ricoprire detto ruolo nel
caso specifico, ricordando che la misura di protezione è stata istituita a
protezione della minore e che con una maggiore collaborazione da parte della
signora RE 1 i compiti assegnati potrebbero essere svolti senza particolare difficoltà.”
Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo per permettere alla
curatrice di “continuare ad assolvere le incombenze nell’interesse della
minorenne.”.
N. Contro quest’ultima
decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 16 dicembre 2020, con la
richiesta di annullare la decisione impugnata, di incaricare l’Autorità di
protezione “di reperire una nuova persona idonea ad assumere e svolgere
l’incarico di curatrice educativa di PI 1, segnatamente idonea a disciplinare e
vigilare le relazioni personali tra CO 2 e la figlia, rispettivamente ad
organizzare il calendario dei diritti di visita tutelando il benessere della
minore” e di limitare la curatela educativa “a quanto richiesto e
definito dall’art. 308 cpv. 2 CC, segnatamente all’organizzazione e alla
sorveglianza dei diritti di visita”. La reclamante ha fatto valere l’inidoneità
della curatrice a svolgere i compiti a lei affidati. La madre ha ritenuto che
l’istituzione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC “possa
considerarsi non rispettosa del principio dell’adeguatezza” e che in ogni
caso sarebbero dati gli estremi per richiedere la sostituzione della curatrice
educativa. A mente della reclamante la curatrice non sarebbe in grado di mediare
tra i genitori, non si sarebbe premurata di conoscere la famiglia della madre e
nemmeno PI 1 stessa, favorirebbe il padre e dipingerebbe la madre come genitore
poco flessibile e disponibile nell’organizzazione dei diritti di visita
padre-figlia. La curatrice avrebbe mostrato un’asserita “incompetenza professionale”
e “un’incapacità di mediazione e l’assenza di abilità pedagogiche”, e
sarebbe “inidonea ad assolvere i compiti elencati … nella decisione di
nomina (…).” Per finire, la reclamante ha chiesto di essere posta a
beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
O. Con osservazioni 11
gennaio 2021 il padre ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando di
essersi sempre impegnato ad istaurare una relazione con la figlia, la quale
verrebbe continuamente osteggiata dalla madre. A mente del resistente la madre
avanzerebbe delle “richieste strumentali, volte unicamente a rendere
difficile quanto non addirittura impossibile l’esercizio dei diritti di visita,
che certamente non sono formulate nell’interesse di PI 1”. Il padre ritiene
infondate le critiche della madre sull’operato della curatrice, la quale si
occuperebbe di mandati ben più difficili di quello in questione. Per la madre
sarebbe inaccettabile il fatto che la curatrice non assecondi “acriticamente”
tutte le sue richieste. I dissidi tra la madre e la curatrice sarebbero
unicamente imputabili all’atteggiamento ostacolante della madre stessa, la
quale avrebbe dimostrato di anteporre i suoi interessi nel voler essere sempre
presente al momento del passaggio per i diritti di visita invece di
corrispondere al bene della figlia “di interagire con il padre”,
mostrandosi così incapace di collaborare. Il padre ha inoltre chiesto di poter
beneficiare dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.
P. Con osservazioni 18
gennaio 2021 la curatrice si è espressa puntualmente in merito alle critiche
sollevate nei suoi confronti. __________ ha riassunto quanto già eseguito nella
sua funzione di curatrice, le posizioni a tale riguardo osservate nei genitori
e come ha potuto vedere e conoscere la bambina. La curatrice ha ritenuto che,
visto il breve periodo della sua operatività, entrambi i genitori avrebbero
bisogno di tempo per conoscerla maggiormente e permettere di acquisire fiducia
e di capire che il suo ruolo non è di dare ragione all’uno o all’altro
genitore, bensì di difendere e proteggere i diritti di PI 1 e vegliare sul suo
bene. Ha anche ribadito che la sua presenza è finalizzata a permettere il
rispetto dell’esercizio dei diritti di visita. La curatrice ha per finire recisamente
contestato le critiche espresse dalla reclamante avverso la sua professionalità
e le sue competenze.
Q. Con osservazioni 1°
febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo,
ritenendo che la signora __________ – in precedenza attiva per alcuni anni in
seno all’Ufficio dell’aiuto e della protezione quale curatrice professionista –
avrebbe indubbiamente le conoscenze per svolgere il compito assegnatole, motivo
per cui non sarebbero dati i presupposti per una sua sostituzione. In
considerazione delle difficoltà innegabili sorte tra i genitori, la mancanza di
comunicazione e di cooperazione, è “nell’interesse della minore che l’ARP ha
affidato alla curatrice compiti estesi ex art. 308 cpv. 1 CC, considerando che
comunque la misura può sempre essere adattata al mutare delle circostanze “.
R. Con replica 19
febbraio 2021 la reclamante ha contestato le tesi del padre, precisando che le
difficoltà nell’organizzazione dei diritti di visita sarebbero date dai turni
di lavoro del padre e dal fatto che questi non sia libero durante il fine
settimana. La madre ha criticato anche le osservazioni della curatrice,
ribadendo di non ritenere la medesima idonea a svolgere i compiti elencati nella
decisione di nomina del 10 agosto 2020, chiedendo pertanto l’annullamento della
decisione impugnata e la limitazione della curatela educativa a quanto previsto
dall’art. 308 cpv. 2 CC.
S. Con replica 8 marzo
2021 la curatrice ha evidenziato che la madre pretenderebbe di essere sempre
presente ai passaggi tra padre e figlia e che ciò renderebbe quasi impossibile la
gestione e l’organizzazione dei diritti di visita. __________ ha inoltre
auspicato che la madre possa rivedere e rivalutare le proprie prese di posizione
e giungere a dei compromessi anche per rapporto al ruolo della nonna materna.
T. Mediante duplica 9
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha confermato quanto espresso nelle
osservazioni ed ha evidenziato che è “indispensabile che i genitori si
rendano conto immediatamente che nessuna curatrice educativa – al di là dei
compiti prescritti in una decisione di istituzione della misura – da sola potrà
mai risolvere il conflitto e l’assenza di comunicazione tra i genitori. È
essenziale quindi che in tale contesto” i genitori “sappiano trovare
nuove modalità di interazione, rimettendosi in discussione e mutando anche i
rispettivi atteggiamenti nell’interesse della minorenne”.
U. Con duplica 11 marzo
2021 il padre (rappresentato dalla nuova patrocinatrice, avv. PR 2, subentrata
all’avv. __________) ha chiesto la reiezione del gravame. Secondo il resistente
la problematica alla base del gravame sarebbe un’ingiustificata chiusura della
madre nei suoi confronti. Egli ha sostenuto che la madre avrebbe chiesto con
troppa facilità e troppo presto la sostituzione della curatrice e ha ritenuto che
le “personali antipatie” della madre nei confronti della curatrice non
potrebbero condurre alla sostituzione della medesima. La madre sarebbe poco
collaborativa e renderebbe più difficile il ruolo della curatrice nel
pianificare i diritti di visita e un cambiamento della curatrice avrebbe
ripercussioni negative sulla figlia, che si vedrebbe confrontata con una nuova
persona.
V. Nel frattempo, parallelamente
alla presente procedura di reclamo, l’Autorità di protezione con decisione 14
dicembre 2020 ha incaricato il Dr. med. __________ di allestire una perizia
sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Con decisione cautelare 1° aprile
2021 l’Autorità di protezione ha disciplinato nuovamente le relazioni personali
tra padre e figlia, autorizzando in modo specifico il padre a prendere in
consegna PI 1 al termine della scuola dell’infanzia e a riaccompagnarla poi al
domicilio della madre. Ha inoltre indicato che “la curatrice è incaricata di
stilare il programma dei diritti di visita … assicurando regolarità alla
minorenne” e ha dato istruzione al padre “di evitare ogni commento sulla
signora RE 1 e/o sui parenti della madre in presenza di PI 1”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle
prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale
federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (STF
5A_991/2015 del 29 settembre 2016 consid. 6.2; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., nota 1764 pag. 492, con riferimenti), di propria
iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è
prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.
413).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di
esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).
3.
Giusta l’art. 307 CC
se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in
grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure
opportune per la protezione del figlio.
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il minore da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate
dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori,
né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o
della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC
I, Meier, Intro. art. 307–315b N.
28; Breitschmid in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC).
L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di
proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,
che va dalla misura più debole alla misura più incisiva (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª
ed., N. 1681 pag. 1095).
3.1
Conformemente all'art.
308.
cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono, l’Autorità di protezione dei
minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella
cura del figlio. Il curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono
stati assegnati speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite
consigli e aiuto: si tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK
ZGB I, Breitschmid, art. 308 N.
1).
L'istituzione di una
curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che
il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere
prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura
meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un
consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di
adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii, Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ª ed., N. 1703, p. 1110, con riferimenti).
3.2
L'art. 308 cpv. 2 CC
prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore
speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora
la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio
del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato
alla sola vigilanza delle relazioni personali (STF 5C.151/2000 del 6 settembre
2000.
consid. 3a; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6a ed., N. 1728 pag. 1124). Parte della
dottrina citata pare considerare che il curatore incaricato di speciali poteri
giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia comunque al contempo sempre investito del
mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC (BSK ZGB I-Breitschmid, 5a ed., art. 308 N. 7; CR CC I, Meier, art. 308 CC N.15 e 29); di
diverso avviso, tuttavia, il Tribunale Federale che ribadisce che la curatela
educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2
CC ha unicamente lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i
genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di
garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 e segg. e relativi
riferimenti).
4.
Mediante la
decisione impugnata oggetto del reclamo qui in esame, l’Autorità di protezione
ha confermato l’istituzione della curatela educativa ai sensi dell’art. 308
cpv. 1 e 2 CC, nonché la nomina della signora __________ quale curatrice
educativa, il tutto a conferma della propria decisione del 10 agosto 2020.
Il reclamo della madre
mira sostanzialmente alla sostituzione della curatrice educativa (punto 1.2. del
petitum), in quanto non la ritiene idonea a svolgere le mansioni affidatele. Inoltre,
sebbene la reclamante non l’abbia formalmente postulato nel petitum, al
punto n. 9 del reclamo, la madre chiede che la curatela venga “limitata a
quanto richiesto e definito dall’art. 308 cpv. 2 CC, segnatamente
all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita”, in quanto “l’istituzione
di una curatela educativa anche ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC” non
appare, a suo dire, “rispettosa del principio dell’adeguatezza” (punto
7, pag. 8).
5.
Va innanzitutto
statuito sulla contestata necessità ed adeguatezza della curatela educativa in
atto a favore di PI 1 sulla base dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, confermata dalla
decisione impugnata.
5.1
Occorre in primis
richiamare i motivi posti alla base della decisione di istituzione della misura
del 10 agosto 2020. Il Servizio medico psicologico di __________, mediante il
rapporto del 3 gennaio 2020, ha concluso e segnalato all’Autorità di protezione
che, “visto il forte disaccordo genitoriale su più elementi, quali la durata
dei DDV tra padre e figlia e i metodi educativi, il coinvolgimento della
bambina nel conflitto tra i genitori, emerso a più riprese nel corso dei nostri
colloqui, riteniamo indicate le seguenti misure: una presa a carico di PI 1 al
fine di sostenere la minore e permetterle di avere uno spazio terapeutico
neutro al di fuori del conflitto genitoriale; l’inserimento di una figura,
quale un curatore educativo, che possa favorire la mediazione e la costruzione
di una modalità funzionale di comunicazione tra i due genitori, oltre che
sostenere e organizzare la gestione dei DDV tra padre e figlia”. Si tratta
quindi di problematiche estese che i genitori sono stati, e sono tutt’ora,
chiamati a risolvere e non solo di questioni strettamente connesse
all’esercizio dei diritti di visita padre-figlia, così come fatto valere dalla
reclamante. Difatti, la madre ha più volte messo in dubbio le capacità
genitoriali del padre e si è continuamente opposta (anche per tale motivo) alla
concessione dell’autorità parentale congiunta. Dagli atti emerge una sfiducia
profonda della madre nei confronti del padre, che la mette in difficoltà nel
lasciare la figlia con il padre per i diritti di visita (tema sul quale si era
già dovuta pronunciare l’Autorità di protezione mediante decisione
supercautelare 7 febbraio 2019, con la quale si è stabilito che i diritti di
visita erano da svolgere senza la presenza della madre). Vi sono quindi più
fronti sui quali i genitori devono lavorare e trovare degli accordi e delle
soluzioni. È proprio per questo motivo che la curatrice educativa è stata tra
l’altro chiamata ad assistere i genitori in virtù delle mansioni affidatele con
la decisione di istituzione della misura, in particolare al punto 1. a), b),
c), e), h), i), compiti che vanno ben oltre la semplice sorveglianza dei
diritti di visita. Di conseguenza – tenuto conto del rapporto 3 gennaio 2020
del Servizio medico psicologico e del fatto che la conflittualità genitoriale
non sembra essersi tutt’ora allentata – le problematiche famigliari con cui si
trova confrontata PI 1 e i conseguenti disagi manifestati dalla stessa,
giustificano senza dubbio un intervento più esteso della curatrice e non solo limitato
all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita padre-figlia.
5.2
La reclamante ha
rilevato che “il fatto che l’esercizio del diritto di visita rimanga
difficoltoso nonostante l’istituzione di una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC non
giustifica necessariamente l’adozione di una curatela educativa più incisiva ai
sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC, nella misura in cui il pericolo per il minore
rimane circoscritto alle gravi difficoltà nell’esercizio del diritto di visita”.
In effetti, qualora la curatela educativa non permetta un miglioramento, la
misura potrebbe risultare non adeguata e pertanto non calibrata alla situazione,
motivo per cui andrebbe revocata. Tuttavia, in tal caso dovrebbero essere
valutate altre forme di contatto con il genitore non affidatario, che il
curatore potrebbe lui stesso favorire; in tale evenienza le sfere di compiti
del curatore dovrebbero essere modificate di conseguenza (COPMA – Guide
pratique Protection de l’Enfant, N. 15.54). Nel caso in esame tuttavia, alla
luce della quasi immediata opposizione mostrata dalla madre nei confronti della
curatrice (intervenuta nel mese successivo alla nomina: cfr. consid. G e E), e
ritenuto che la curatela educativa è in atto da relativamente poco tempo (al
momento del reclamo, la misura era in essere da soli quattro mesi), risulta decisamente
prematuro pensare già oggi ad una revoca e/o modifica della misura, senza che
la curatrice abbia potuto intervenire e agire pienamente secondo il mandato
affidatole. Data comunque l’esistenza degli altri importanti punti di
disaccordo tra i genitori, che rischiano di protrarre i disagi e le insicurezze
della figlia, si giustifica ancora di più di mantenere la curatela educativa in
relazione anche alle rimanenti mansioni affidate alla curatrice a norma dell’art.
308.
cpv. 1 CC. La pretesa della reclamante di limitare la curatela alla sola
sorveglianza dei diritti di visita va pertanto respinta.
6.
La reclamante adduce
pure l’inidoneità della signora __________ all’adempimento del mandato che le è
stato affidato.
6.1
Giusta gli art. 400 ss
CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori
(STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore
è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC
l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia
idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,
che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In
circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente
essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale
privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di
proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano
in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente
delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la
sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero
[Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del
28.
giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
Il criterio di idoneità si
valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a
svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo
generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam Protection de
l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N.
10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende
un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche,
personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N.
6.7-6.11). Le competenze professionali del curatore devono, in particolare,
permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è
confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di
conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare
l’analisi pertinente e critica delle situazioni, di approfondire e valutare i
risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il
curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La
competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo
professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità a gestire,
mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali
del curatore che debbano essere valutate consistono segnatamente nella capacità
di investirsi pienamente – nei limiti della propria attività professionale – a
favore del beneficiario della misura (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 12 ss).
6.2
L’art. 423 CC permette
la dimissione del curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste
un altro motivo grave, indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di
una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante
non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in
pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF
5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 10 marzo 2016,
inc. 9.2015.177, consid. 5.1; Langenegger,
in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte,
2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267).
I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli
sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,
2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze
nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:
la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti
raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide Pratique, N. 8.9-8.10).
6.3
In concreto, le
critiche espresse dalla reclamante avverso lo svolgimento del mandato da parte
della curatrice non sono certamente atte a giustificare una destituzione della
curatrice a norma dell’art. 423 CC. I singoli episodi evocati dalla reclamante,
oltre ad essere comunque contraddetti da quanto riferito dalla curatrice, non
sarebbero comunque di una rilevanza tale da dimostrare una lacuna professionale
o un’incapacità gestionale da parte della signora __________. Anzi, contrariamente
a quanto sostenuto dalla reclamante, dagli atti, in particolare dagli scritti
della curatrice del 29 luglio 2020 e 28 agosto 2020 indirizzati all’Autorità di
protezione (missive particolarmente disapprovate dalla reclamante, al punto
8.1
del reclamo), traspare invece una presa a carico molto seria da parte
della curatrice, e, visti anche i temi sollevati e le proposte di intervento
indicate, questi atti dimostrano una buona capacità della curatrice a
riconoscere e ad affrontare le problematiche poste dalla situazione famigliare
di PI 1. L’asserito trattamento preferenziale del padre da parte della curatrice
non emerge da nessun documento agli atti, anzi, la curatrice ha semmai
dimostrato una sensibilità accresciuta nei confronti della madre e verso
un’organizzazione dei diritti di visita in modo tale da permettere alla madre
di passare il più tempo possibile insieme a sua figlia, programmando i diritti
di visita con il padre durante le ore in cui la madre lavora, così che durante
il tempo libero della madre, essa può stare insieme alla figlia (cfr.
osservazioni 18 gennaio 2021; lettera 29 agosto 2020). Ovviamente, opponendosi
la madre ad una presa in consegna della figlia da parte del padre presso la
scuola dell’infanzia, e avendo per diverso tempo preteso categoricamente di
essere presente durante i passaggi della figlia per i diritti di visita, è
palese che, lavorando entrambi i genitori con dei turni fissi, l’organizzazione
dei diritti di visita diventa effettivamente molto difficoltosa per la
curatrice. Come accennato dalla curatrice e dall’Autorità di protezione in sede
di osservazioni, una maggiore apertura della madre verso delle soluzioni
alternative per i passaggi di PI 1 anche in sua assenza, aiuterebbe a diminuire
sicuramente tante difficoltà organizzative, e anche tante tensioni sussistenti tra
i genitori e sentiti dalla madre verso la curatrice. La (ancora) mancata
mediazione tra i genitori criticata dalla reclamante (altra ragione per la
quale la reclamante reputerebbe inidonea la curatrice) non può certo essere
imputata ad un’incapacità professionale di quest’ultima, ma piuttosto ad una
conflittualità molto intensa tra i genitori, per la quale occorre un intervento
della curatrice più esteso e anche di durata prolungata. La reclamante sostiene
pure che la curatrice non avrebbe mai “visto come si comporta PI 1 al
momento del distacco dalla madre e della presa in consegna da parte del padre,
non essendo mai stata presente al passaggio per l’esercizio dei diritti di
visita alla presenza di entrambi i genitori”, circostanza, comunque
contestata dalla curatrice, che in sede di osservazioni così come in sede di
udienza del 26 novembre 2020, ha precisato di essere stata presente in almeno
due occasioni. Vista comunque la sopramenzionata difficoltà organizzativa dei
diritti di visita (in generale a causa dei turni lavorativi fissi dei genitori,
e in particolare per le condizioni rigide poste dalla madre per la consegna e
per i passaggi di PI 1), non stupisce che la curatrice non abbia ancora potuto
assistere ad un maggior numero di passaggi di PI 1, motivo per cui anche questa
censura risulta infondata ai fini di una destituzione della curatrice.
6.4
Stante così le cose non si intravvedono motivi
per sostituire la curatrice, che risulta del tutto idonea all’espletamento
delle sue funzioni. La reclamante va invitata a collaborare con la curatrice, e
ciò nel prioritario interessa di PI 1, la quale va tutelata dal conflitto
genitoriale e sostenuta nel poter crescere con una relazione stabile con il proprio
padre. Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
7.
La reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,
in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b).
Ai sensi dell’art. 118 cpv. 3 CPC, il gratuito
patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (CPC
Comm-2017, Trezzini, n. 36 ad art.
118, p. 604, con riferimenti).
Essendo
adempiute le condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese
processuali. Lo Stato provvederà alla retribuzione della patrocinatrice della
reclamante. Ciò non esenta tuttavia la reclamante dal dover rifondere adeguate
ripetibili al signor CO 2, ossia fr. 1'000.00 [per la retribuzione dell’avv. __________
(prima patrocinatrice) e dell’avv. PR 2 (subentrata in sede di duplica)].
8.
Vista la rifusione
di ripetibili a favore di CO 2, la sua domanda di assistenza giudiziaria deve
essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18
luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;
sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1
rifonderà a CO 2 fr. 1’000.00 a titolo di ripetibili.
3. La domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è priva d’oggetto.
4. La domanda di
assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
5. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.