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Decisione

9.2020.171

Istituzione di una curatela educativa con affidamento al curatore di compiti estesi e non limitati alla sorveglianza dei diritti di visita; idoneità del curatore; motivi di destituzione del curatore

15 aprile 2021Italiano29 min

ancora pendente davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.171

Lugano

15 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda la conferma dell’istituzione della curatela educativa a

favore della figlia e la conferma della curatrice educativa

giudicando

sul reclamo del 16 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 12 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è figlia

di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati e vivono separatamente. Il padre

aveva riconosciuto la figlia mediante dichiarazione dinnanzi all’Ufficio dello

stato civile. PI 1 abita con la madre e al padre sono riservate le relazioni

personali con la figlia. L’autorità parentale non è ancora stata definita in

quanto è tutt’ora oggetto di disputa tra i genitori e la relativa procedura è

ancora pendente davanti all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito

Autorità di protezione).

B. I rapporti tra i

genitori sono altamente conflittuali e l’Autorità di protezione è già stata

chiamata più volte ad intervenire a protezione della minore per la

regolamentazione dei diritti di visita padre-figlia.

C. In sede di udienza 2

settembre 2019 la madre aveva sostenuto che la figlia mostrava dei sintomi di

disagio in seguito ai diritti di vista con il padre, ragione per la quale aveva

chiesto l’espletazione di una perizia sulle capacità genitoriali del padre. La

richiesta era stata ritenuta prematura dall’Autorità di protezione. I genitori

si erano quindi accordati per un consulto psicologico a favore della figlia, mandato

poi affidato ed eseguito dal Servizio medico psicologico (SPS) di __________.

D. Il SPS ha reso il suo

rapporto in data 3 gennaio 2020, evidenziando le difficoltà di distacco della

bambina dalla madre. RE 1 non ha condiviso la proposta a lei fatta dal SPS in

sede d’esame di una presa a carico della minore allo scopo di aiutarla nei momenti

delicati di separazione e passaggio. Gli operatori del Servizio hanno quindi concluso

che “visto il forte disaccordo genitoriale su più elementi, quali la durata

dei DDV tra padre e figlia e i metodi educativi, il coinvolgimento della

bambina nel conflitto tra i genitori, emerso a più riprese nel corso dei nostri

colloqui, riteniamo indicate le seguenti misure: una presa a carico di PI 1 al

fine di sostenere la minore e permetterle di avere uno spazio terapeutico

neutro al di fuori del conflitto genitoriale; l’inserimento di una figura,

quale un curatore educativo, che possa favorire la mediazione e la costruzione

di una modalità funzionale di comunicazione tra i due genitori, oltre che

sostenere e organizzare la gestione dei DDV tra padre e figlia.”.

E. Con scritto 28

gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha trasmesso copia del predetto rapporto

ai genitori, invitandoli ad esprimersi in merito. L’Autorità di protezione ha

indicato di ritenere necessario istituire una curatela educativa a favore della

minore e conferire un mandato per la valutazione delle capacità genitoriali di

entrambi i genitori. Mediante osservazioni 5 febbraio 2020, la madre si è

dichiarata favorevole alle misure proposte, chiedendo che la figura del

curatore possa essere presente al momento della presa in consegna di PI 1 da

parte del padre. Con osservazioni 5 febbraio 2020 anche il padre ha comunicato

il suo accordo sulle misure consigliate, aggiungendo tuttavia critiche nei

confronti della madre per il suo asserito comportamento ostacolante rispetto

alle relazioni personali padre-figlia.

F. I genitori sono poi

stati convocati dalla membro permanente dell’Autorità di protezione il 25

giugno 2020 per la presentazione della curatrice signora __________. La madre

si è dichiarata d’accordo con la nomina della medesima, mentre la

rappresentante legale del padre, in assenza del suo patrocinato, si è riservata

un termine di 10 giorni per comunicare la posizione di quest’ultimo, che per

finire ha accettato.

G. Con decisione 30

luglio 2020, poi annullata e sostituita mediante decisione 10 agosto 2020,

l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art.

308 cpv. 1 e 2 CC a favore di PI 1. Quale curatrice educativa è stata nominata

la signora __________. La decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad

un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo.

H. Con scritto 31 agosto

2020 la madre ha chiesto la sostituzione della curatrice educativa, sostenendo

che la medesima non avrebbe ancora potuto mettere in atto quanto previsto dalla

decisione di nomina e che avrebbe assistito ad un solo passaggio di PI 1 per il

diritto di visita con il padre. Il padre ha contestato detta richiesta della

madre mediante scritto del 1°settembre 2020, ritenendo invece adeguato il

lavoro svolto dalla curatrice, la quale non sarebbe nemmeno stata formalmente chiamata

ad assistere ai passaggi durante i diritti di visita. Il padre ha ribadito le

sue domande tendenti all’estensione dei diritti di visita e all’attribuzione

dell’autorità parentale congiunta.

I. In data 25

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha informato le parti che una

sostituzione della curatrice non entrava in linea di conto in quanto la

curatrice era “in carica da poco tempo e una maggiore collaborazione”

dei genitori

le avrebbe permesso “di meglio operare nell’interesse

primario della minore”. Ha inoltre ricordato alla madre la facoltà di chiedere

entro il termine di 10 giorni l’emanazione di una decisione formale sulla

richiesta di sostituzione.

L. Con scritto 7 ottobre

2020 la madre ha postulato l’emanazione di una decisione formale, criticando

l’operato della curatrice. La madre ha inoltre sollecitato il conferimento del

mandato per una valutazione delle capacità genitoriali di entrambi i genitori.

M. Mediante decisione 12

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato la curatela educativa a

favore di PI 1, così come anche la curatrice __________. L’Autorità di

protezione ha ritenuto che “da quanto è stato possibile accertare, l’ARP non

reputa che vi siano stati comportamenti od omissioni da parte della curatrice

educativa che possano metterne in dubbio l’idoneità a ricoprire detto ruolo nel

caso specifico, ricordando che la misura di protezione è stata istituita a

protezione della minore e che con una maggiore collaborazione da parte della

signora RE 1 i compiti assegnati potrebbero essere svolti senza particolare difficoltà.”

Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto sospensivo per permettere alla

curatrice di “continuare ad assolvere le incombenze nell’interesse della

minorenne.”.

N. Contro quest’ultima

decisione è insorta la signora RE 1 con reclamo 16 dicembre 2020, con la

richiesta di annullare la decisione impugnata, di incaricare l’Autorità di

protezione “di reperire una nuova persona idonea ad assumere e svolgere

l’incarico di curatrice educativa di PI 1, segnatamente idonea a disciplinare e

vigilare le relazioni personali tra CO 2 e la figlia, rispettivamente ad

organizzare il calendario dei diritti di visita tutelando il benessere della

minore” e di limitare la curatela educativa “a quanto richiesto e

definito dall’art. 308 cpv. 2 CC, segnatamente all’organizzazione e alla

sorveglianza dei diritti di visita”. La reclamante ha fatto valere l’inidoneità

della curatrice a svolgere i compiti a lei affidati. La madre ha ritenuto che

l’istituzione di una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC “possa

considerarsi non rispettosa del principio dell’adeguatezza” e che in ogni

caso sarebbero dati gli estremi per richiedere la sostituzione della curatrice

educativa. A mente della reclamante la curatrice non sarebbe in grado di mediare

tra i genitori, non si sarebbe premurata di conoscere la famiglia della madre e

nemmeno PI 1 stessa, favorirebbe il padre e dipingerebbe la madre come genitore

poco flessibile e disponibile nell’organizzazione dei diritti di visita

padre-figlia. La curatrice avrebbe mostrato un’asserita “incompetenza professionale”

e “un’incapacità di mediazione e l’assenza di abilità pedagogiche”, e

sarebbe “inidonea ad assolvere i compiti elencati … nella decisione di

nomina (…).” Per finire, la reclamante ha chiesto di essere posta a

beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

O. Con osservazioni 11

gennaio 2021 il padre ha chiesto la reiezione del reclamo, precisando di

essersi sempre impegnato ad istaurare una relazione con la figlia, la quale

verrebbe continuamente osteggiata dalla madre. A mente del resistente la madre

avanzerebbe delle “richieste strumentali, volte unicamente a rendere

difficile quanto non addirittura impossibile l’esercizio dei diritti di visita,

che certamente non sono formulate nell’interesse di PI 1”. Il padre ritiene

infondate le critiche della madre sull’operato della curatrice, la quale si

occuperebbe di mandati ben più difficili di quello in questione. Per la madre

sarebbe inaccettabile il fatto che la curatrice non assecondi “acriticamente”

tutte le sue richieste. I dissidi tra la madre e la curatrice sarebbero

unicamente imputabili all’atteggiamento ostacolante della madre stessa, la

quale avrebbe dimostrato di anteporre i suoi interessi nel voler essere sempre

presente al momento del passaggio per i diritti di visita invece di

corrispondere al bene della figlia “di interagire con il padre”,

mostrandosi così incapace di collaborare. Il padre ha inoltre chiesto di poter

beneficiare dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio.

P. Con osservazioni 18

gennaio 2021 la curatrice si è espressa puntualmente in merito alle critiche

sollevate nei suoi confronti. __________ ha riassunto quanto già eseguito nella

sua funzione di curatrice, le posizioni a tale riguardo osservate nei genitori

e come ha potuto vedere e conoscere la bambina. La curatrice ha ritenuto che,

visto il breve periodo della sua operatività, entrambi i genitori avrebbero

bisogno di tempo per conoscerla maggiormente e permettere di acquisire fiducia

e di capire che il suo ruolo non è di dare ragione all’uno o all’altro

genitore, bensì di difendere e proteggere i diritti di PI 1 e vegliare sul suo

bene. Ha anche ribadito che la sua presenza è finalizzata a permettere il

rispetto dell’esercizio dei diritti di visita. La curatrice ha per finire recisamente

contestato le critiche espresse dalla reclamante avverso la sua professionalità

e le sue competenze.

Q. Con osservazioni 1°

febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo,

ritenendo che la signora __________ – in precedenza attiva per alcuni anni in

seno all’Ufficio dell’aiuto e della protezione quale curatrice professionista –

avrebbe indubbiamente le conoscenze per svolgere il compito assegnatole, motivo

per cui non sarebbero dati i presupposti per una sua sostituzione. In

considerazione delle difficoltà innegabili sorte tra i genitori, la mancanza di

comunicazione e di cooperazione, è “nell’interesse della minore che l’ARP ha

affidato alla curatrice compiti estesi ex art. 308 cpv. 1 CC, considerando che

comunque la misura può sempre essere adattata al mutare delle circostanze “.

R. Con replica 19

febbraio 2021 la reclamante ha contestato le tesi del padre, precisando che le

difficoltà nell’organizzazione dei diritti di visita sarebbero date dai turni

di lavoro del padre e dal fatto che questi non sia libero durante il fine

settimana. La madre ha criticato anche le osservazioni della curatrice,

ribadendo di non ritenere la medesima idonea a svolgere i compiti elencati nella

decisione di nomina del 10 agosto 2020, chiedendo pertanto l’annullamento della

decisione impugnata e la limitazione della curatela educativa a quanto previsto

dall’art. 308 cpv. 2 CC.

S. Con replica 8 marzo

2021 la curatrice ha evidenziato che la madre pretenderebbe di essere sempre

presente ai passaggi tra padre e figlia e che ciò renderebbe quasi impossibile la

gestione e l’organizzazione dei diritti di visita. __________ ha inoltre

auspicato che la madre possa rivedere e rivalutare le proprie prese di posizione

e giungere a dei compromessi anche per rapporto al ruolo della nonna materna.

T. Mediante duplica 9

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha confermato quanto espresso nelle

osservazioni ed ha evidenziato che è “indispensabile che i genitori si

rendano conto immediatamente che nessuna curatrice educativa – al di là dei

compiti prescritti in una decisione di istituzione della misura – da sola potrà

mai risolvere il conflitto e l’assenza di comunicazione tra i genitori. È

essenziale quindi che in tale contesto” i genitori “sappiano trovare

nuove modalità di interazione, rimettendosi in discussione e mutando anche i

rispettivi atteggiamenti nell’interesse della minorenne”.

U. Con duplica 11 marzo

2021 il padre (rappresentato dalla nuova patrocinatrice, avv. PR 2, subentrata

all’avv. __________) ha chiesto la reiezione del gravame. Secondo il resistente

la problematica alla base del gravame sarebbe un’ingiustificata chiusura della

madre nei suoi confronti. Egli ha sostenuto che la madre avrebbe chiesto con

troppa facilità e troppo presto la sostituzione della curatrice e ha ritenuto che

le “personali antipatie” della madre nei confronti della curatrice non

potrebbero condurre alla sostituzione della medesima. La madre sarebbe poco

collaborativa e renderebbe più difficile il ruolo della curatrice nel

pianificare i diritti di visita e un cambiamento della curatrice avrebbe

ripercussioni negative sulla figlia, che si vedrebbe confrontata con una nuova

persona.

V. Nel frattempo, parallelamente

alla presente procedura di reclamo, l’Autorità di protezione con decisione 14

dicembre 2020 ha incaricato il Dr. med. __________ di allestire una perizia

sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori. Con decisione cautelare 1° aprile

2021 l’Autorità di protezione ha disciplinato nuovamente le relazioni personali

tra padre e figlia, autorizzando in modo specifico il padre a prendere in

consegna PI 1 al termine della scuola dell’infanzia e a riaccompagnarla poi al

domicilio della madre. Ha inoltre indicato che “la curatrice è incaricata di

stilare il programma dei diritti di visita … assicurando regolarità alla

minorenne” e ha dato istruzione al padre “di evitare ogni commento sulla

signora RE 1 e/o sui parenti della madre in presenza di PI 1”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato

che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle

prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (STF

5A_991/2015 del 29 settembre 2016 consid. 6.2; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., nota 1764 pag. 492, con riferimenti), di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è

prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.

413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

3.

Giusta l’art. 307 CC

se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in

grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le misure

opportune per la protezione del figlio.

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il minore da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono informate

dunque al bene del minore e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori,

né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o

della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC

I, Meier, Intro. art. 307–315b N.

28; Breitschmid in: Kommentar zum

Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 4 ad art. 307 CC).

L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di

proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi,

che va dalla misura più debole alla misura più incisiva (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª

ed., N. 1681 pag. 1095).

3.1

Conformemente all'art.

308.

cpv. 1 CC, se le circostanze lo richiedono, l’Autorità di protezione dei

minori nomina al figlio un curatore, perché consigli ed aiuti i genitori nella

cura del figlio. Il curatore, in tal caso, ha il compito, quando non gli sono

stati assegnati speciali poteri (cpv. 2), di sostenere i genitori tramite

consigli e aiuto: si tratta della cosiddetta curatela educativa del cpv. 1 (BSK

ZGB I, Breitschmid, art. 308 N.

1).

L'istituzione di una

curatela educativa a norma dell'art. 308 CC presuppone che

il bene del figlio sia minacciato e che tale pericolo non possa essere

prevenuto né dai genitori stessi (art. 307 cpv. 1 CC) né mediante una misura

meno incisiva (principio di sussidiarietà) e che l'intervento attivo di un

consigliere appaia adeguato al raggiungimento di tale scopo (principio di

adeguatezza; DTF 140 III 241 consid. 2.1. con rinvii, Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ª ed., N. 1703, p. 1110, con riferimenti).

3.2

L'art. 308 cpv. 2 CC

prevede che l'autorità di protezione dei minori può conferire al curatore

speciali poteri, segnatamente la vigilanza delle relazioni personali. Qualora

la minaccia per il bene del figlio sia circoscritta alle difficoltà nell'esercizio

del diritto di visita, il compito di un curatore educativo può essere limitato

alla sola vigilanza delle relazioni personali (STF 5C.151/2000 del 6 settembre

2000.

consid. 3a; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6a ed., N. 1728 pag. 1124). Parte della

dottrina citata pare considerare che il curatore incaricato di speciali poteri

giusta l'art. 308 cpv. 2 CC sia comunque al contempo sempre investito del

mandato generale dell'art. 308 cpv. 1 CC (BSK ZGB I-Breitschmid, 5a ed., art. 308 N. 7; CR CC I, Meier, art. 308 CC N.15 e 29); di

diverso avviso, tuttavia, il Tribunale Federale che ribadisce che la curatela

educativa di vigilanza delle relazioni personali ai sensi dell'art. 308 cpv. 2

CC ha unicamente lo scopo di agevolare, malgrado le tensioni esistenti tra i

genitori, il contatto tra il figlio ed il genitore non affidatario e di

garantire l'esercizio del diritto di visita (DTF 140 III 241 e segg. e relativi

riferimenti).

4.

Mediante la

decisione impugnata oggetto del reclamo qui in esame, l’Autorità di protezione

ha confermato l’istituzione della curatela educativa ai sensi dell’art. 308

cpv. 1 e 2 CC, nonché la nomina della signora __________ quale curatrice

educativa, il tutto a conferma della propria decisione del 10 agosto 2020.

Il reclamo della madre

mira sostanzialmente alla sostituzione della curatrice educativa (punto 1.2. del

petitum), in quanto non la ritiene idonea a svolgere le mansioni affidatele. Inoltre,

sebbene la reclamante non l’abbia formalmente postulato nel petitum, al

punto n. 9 del reclamo, la madre chiede che la curatela venga “limitata a

quanto richiesto e definito dall’art. 308 cpv. 2 CC, segnatamente

all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita”, in quanto “l’istituzione

di una curatela educativa anche ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC” non

appare, a suo dire, “rispettosa del principio dell’adeguatezza” (punto

7, pag. 8).

5.

Va innanzitutto

statuito sulla contestata necessità ed adeguatezza della curatela educativa in

atto a favore di PI 1 sulla base dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, confermata dalla

decisione impugnata.

5.1

Occorre in primis

richiamare i motivi posti alla base della decisione di istituzione della misura

del 10 agosto 2020. Il Servizio medico psicologico di __________, mediante il

rapporto del 3 gennaio 2020, ha concluso e segnalato all’Autorità di protezione

che, “visto il forte disaccordo genitoriale su più elementi, quali la durata

dei DDV tra padre e figlia e i metodi educativi, il coinvolgimento della

bambina nel conflitto tra i genitori, emerso a più riprese nel corso dei nostri

colloqui, riteniamo indicate le seguenti misure: una presa a carico di PI 1 al

fine di sostenere la minore e permetterle di avere uno spazio terapeutico

neutro al di fuori del conflitto genitoriale; l’inserimento di una figura,

quale un curatore educativo, che possa favorire la mediazione e la costruzione

di una modalità funzionale di comunicazione tra i due genitori, oltre che

sostenere e organizzare la gestione dei DDV tra padre e figlia”. Si tratta

quindi di problematiche estese che i genitori sono stati, e sono tutt’ora,

chiamati a risolvere e non solo di questioni strettamente connesse

all’esercizio dei diritti di visita padre-figlia, così come fatto valere dalla

reclamante. Difatti, la madre ha più volte messo in dubbio le capacità

genitoriali del padre e si è continuamente opposta (anche per tale motivo) alla

concessione dell’autorità parentale congiunta. Dagli atti emerge una sfiducia

profonda della madre nei confronti del padre, che la mette in difficoltà nel

lasciare la figlia con il padre per i diritti di visita (tema sul quale si era

già dovuta pronunciare l’Autorità di protezione mediante decisione

supercautelare 7 febbraio 2019, con la quale si è stabilito che i diritti di

visita erano da svolgere senza la presenza della madre). Vi sono quindi più

fronti sui quali i genitori devono lavorare e trovare degli accordi e delle

soluzioni. È proprio per questo motivo che la curatrice educativa è stata tra

l’altro chiamata ad assistere i genitori in virtù delle mansioni affidatele con

la decisione di istituzione della misura, in particolare al punto 1. a), b),

c), e), h), i), compiti che vanno ben oltre la semplice sorveglianza dei

diritti di visita. Di conseguenza – tenuto conto del rapporto 3 gennaio 2020

del Servizio medico psicologico e del fatto che la conflittualità genitoriale

non sembra essersi tutt’ora allentata – le problematiche famigliari con cui si

trova confrontata PI 1 e i conseguenti disagi manifestati dalla stessa,

giustificano senza dubbio un intervento più esteso della curatrice e non solo limitato

all’organizzazione e alla sorveglianza dei diritti di visita padre-figlia.

5.2

La reclamante ha

rilevato che “il fatto che l’esercizio del diritto di visita rimanga

difficoltoso nonostante l’istituzione di una curatela ex art. 308 cpv. 2 CC non

giustifica necessariamente l’adozione di una curatela educativa più incisiva ai

sensi dell’art. 308 cpv. 1 CC, nella misura in cui il pericolo per il minore

rimane circoscritto alle gravi difficoltà nell’esercizio del diritto di visita”.

In effetti, qualora la curatela educativa non permetta un miglioramento, la

misura potrebbe risultare non adeguata e pertanto non calibrata alla situazione,

motivo per cui andrebbe revocata. Tuttavia, in tal caso dovrebbero essere

valutate altre forme di contatto con il genitore non affidatario, che il

curatore potrebbe lui stesso favorire; in tale evenienza le sfere di compiti

del curatore dovrebbero essere modificate di conseguenza (COPMA – Guide

pratique Protection de l’Enfant, N. 15.54). Nel caso in esame tuttavia, alla

luce della quasi immediata opposizione mostrata dalla madre nei confronti della

curatrice (intervenuta nel mese successivo alla nomina: cfr. consid. G e E), e

ritenuto che la curatela educativa è in atto da relativamente poco tempo (al

momento del reclamo, la misura era in essere da soli quattro mesi), risulta decisamente

prematuro pensare già oggi ad una revoca e/o modifica della misura, senza che

la curatrice abbia potuto intervenire e agire pienamente secondo il mandato

affidatole. Data comunque l’esistenza degli altri importanti punti di

disaccordo tra i genitori, che rischiano di protrarre i disagi e le insicurezze

della figlia, si giustifica ancora di più di mantenere la curatela educativa in

relazione anche alle rimanenti mansioni affidate alla curatrice a norma dell’art.

308.

cpv. 1 CC. La pretesa della reclamante di limitare la curatela alla sola

sorveglianza dei diritti di visita va pertanto respinta.

6.

La reclamante adduce

pure l’inidoneità della signora __________ all’adempimento del mandato che le è

stato affidato.

6.1

Giusta gli art. 400 ss

CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori

(STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore

è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC

l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia

idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti,

che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In

circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente

essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale

privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di

proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano

in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente

delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la

sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero

[Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del

28.

giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).

Il criterio di idoneità si

valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a

svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo

generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam Protection de

l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N.

10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende

un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche,

personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N.

6.7-6.11). Le competenze professionali del curatore devono, in particolare,

permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è

confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di

conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare

l’analisi pertinente e critica delle situazioni, di approfondire e valutare i

risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il

curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La

competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo

professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità a gestire,

mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali

del curatore che debbano essere valutate consistono segnatamente nella capacità

di investirsi pienamente – nei limiti della propria attività professionale – a

favore del beneficiario della misura (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC n. 12 ss).

6.2

L’art. 423 CC permette

la dimissione del curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste

un altro motivo grave, indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di

una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante

non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in

pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF

5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 10 marzo 2016,

inc. 9.2015.177, consid. 5.1; Langenegger,

in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte,

2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267).

I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli

sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,

2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze

nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:

la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti

raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide Pratique, N. 8.9-8.10).

6.3

In concreto, le

critiche espresse dalla reclamante avverso lo svolgimento del mandato da parte

della curatrice non sono certamente atte a giustificare una destituzione della

curatrice a norma dell’art. 423 CC. I singoli episodi evocati dalla reclamante,

oltre ad essere comunque contraddetti da quanto riferito dalla curatrice, non

sarebbero comunque di una rilevanza tale da dimostrare una lacuna professionale

o un’incapacità gestionale da parte della signora __________. Anzi, contrariamente

a quanto sostenuto dalla reclamante, dagli atti, in particolare dagli scritti

della curatrice del 29 luglio 2020 e 28 agosto 2020 indirizzati all’Autorità di

protezione (missive particolarmente disapprovate dalla reclamante, al punto

8.1

del reclamo), traspare invece una presa a carico molto seria da parte

della curatrice, e, visti anche i temi sollevati e le proposte di intervento

indicate, questi atti dimostrano una buona capacità della curatrice a

riconoscere e ad affrontare le problematiche poste dalla situazione famigliare

di PI 1. L’asserito trattamento preferenziale del padre da parte della curatrice

non emerge da nessun documento agli atti, anzi, la curatrice ha semmai

dimostrato una sensibilità accresciuta nei confronti della madre e verso

un’organizzazione dei diritti di visita in modo tale da permettere alla madre

di passare il più tempo possibile insieme a sua figlia, programmando i diritti

di visita con il padre durante le ore in cui la madre lavora, così che durante

il tempo libero della madre, essa può stare insieme alla figlia (cfr.

osservazioni 18 gennaio 2021; lettera 29 agosto 2020). Ovviamente, opponendosi

la madre ad una presa in consegna della figlia da parte del padre presso la

scuola dell’infanzia, e avendo per diverso tempo preteso categoricamente di

essere presente durante i passaggi della figlia per i diritti di visita, è

palese che, lavorando entrambi i genitori con dei turni fissi, l’organizzazione

dei diritti di visita diventa effettivamente molto difficoltosa per la

curatrice. Come accennato dalla curatrice e dall’Autorità di protezione in sede

di osservazioni, una maggiore apertura della madre verso delle soluzioni

alternative per i passaggi di PI 1 anche in sua assenza, aiuterebbe a diminuire

sicuramente tante difficoltà organizzative, e anche tante tensioni sussistenti tra

i genitori e sentiti dalla madre verso la curatrice. La (ancora) mancata

mediazione tra i genitori criticata dalla reclamante (altra ragione per la

quale la reclamante reputerebbe inidonea la curatrice) non può certo essere

imputata ad un’incapacità professionale di quest’ultima, ma piuttosto ad una

conflittualità molto intensa tra i genitori, per la quale occorre un intervento

della curatrice più esteso e anche di durata prolungata. La reclamante sostiene

pure che la curatrice non avrebbe mai “visto come si comporta PI 1 al

momento del distacco dalla madre e della presa in consegna da parte del padre,

non essendo mai stata presente al passaggio per l’esercizio dei diritti di

visita alla presenza di entrambi i genitori”, circostanza, comunque

contestata dalla curatrice, che in sede di osservazioni così come in sede di

udienza del 26 novembre 2020, ha precisato di essere stata presente in almeno

due occasioni. Vista comunque la sopramenzionata difficoltà organizzativa dei

diritti di visita (in generale a causa dei turni lavorativi fissi dei genitori,

e in particolare per le condizioni rigide poste dalla madre per la consegna e

per i passaggi di PI 1), non stupisce che la curatrice non abbia ancora potuto

assistere ad un maggior numero di passaggi di PI 1, motivo per cui anche questa

censura risulta infondata ai fini di una destituzione della curatrice.

6.4

Stante così le cose non si intravvedono motivi

per sostituire la curatrice, che risulta del tutto idonea all’espletamento

delle sue funzioni. La reclamante va invitata a collaborare con la curatrice, e

ciò nel prioritario interessa di PI 1, la quale va tutelata dal conflitto

genitoriale e sostenuta nel poter crescere con una relazione stabile con il proprio

padre. Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.

7.

La reclamante ha chiesto di beneficiare dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG,

in base al quale ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei

mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di

successo (lett. b).

Ai sensi dell’art. 118 cpv. 3 CPC, il gratuito

patrocinio non esenta dal pagamento delle ripetibili alla controparte (CPC

Comm-2017, Trezzini, n. 36 ad art.

118, p. 604, con riferimenti).

Essendo

adempiute le condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio va accolta con l’esenzione dalle spese

processuali. Lo Stato provvederà alla retribuzione della patrocinatrice della

reclamante. Ciò non esenta tuttavia la reclamante dal dover rifondere adeguate

ripetibili al signor CO 2, ossia fr. 1'000.00 [per la retribuzione dell’avv. __________

(prima patrocinatrice) e dell’avv. PR 2 (subentrata in sede di duplica)].

8.

Vista la rifusione

di ripetibili a favore di CO 2, la sua domanda di assistenza giudiziaria deve

essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18

luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7;

sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

RE 1

rifonderà a CO 2 fr. 1’000.00 a titolo di ripetibili.

3. La domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di CO 2 è priva d’oggetto.

4. La domanda di

assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

5. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.