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Decisione

9.2020.179

Ricovero a scopo di assistenza, obbligo di collaborazione dell'interessato

23 febbraio 2021Italiano18 min

urgente per l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.161

9.2020.179

Lugano

23 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il ricovero a scopo di cura e di assistenza

giudicando

sul reclamo del 17 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 16 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. La situazione di RE 1

(1965) è conosciuta dall’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) da alcuni anni, a seguito di importanti

problematiche legate all’abuso etilico. L’Autorità di protezione si è occupata

sia della situazione personale di RE 1 che della sua situazione famigliare:

egli è divorziato dalla moglie dal 27 agosto 2020 ed è padre di due figlie, una

maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita l’autorità

parentale congiuntamente alla madre, che ne detiene la custodia.

B. Con decisione 17/22

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha ricoverato RE 1 a scopo di perizia e

di cura e assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato

urgente per l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale

(SPS) di __________.

C. Il 20 ottobre 2020

l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero di RE 1 presso la Clinica __________,

ordinandone il collocamento presso la Clinica __________.

Contro la suddetta

decisione RE 1 è insorto il 22 ottobre 2020 presso la Commissione giuridica in

materia di assistenza sociopsichiatrica (di seguito: CG LASP), che con

decisione 28 ottobre 2020 gli ha nominato un patrocinatore d’ufficio, nella

persona della MLaw PR 1.

D. Tramite decisione

16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha istituito in via supercautelare

una curatela di rappresentanza a favore di RE 1, nominando quale curatore il

signor CURA 1. Nel merito, l’Autorità di prime cure ha disposto la revoca del

ricovero a scopo di cura ed assistenza presso la Clinica __________, a far

tempo dal trasferimento di RE 1 presso il Centro __________ (dispositivo n. 7).

Ha pure decretato l’obbligo di collaborazione dell’interessato e di terzi ai

sensi dell’art. 448 CC, precisando che l’interessato è tenuto a risiedere come

da perizia per almeno un anno presso una struttura residenziale protetta, come

pure che il Centro __________ è tenuto ad avvisare l’Autorità di protezione e

il curatore di un’eventuale volontà di RE 1 di lasciare la struttura, come pure

l’obbligo al curatore di avvisare l’Autorità di protezione di una simile

volontà (dispositivo n. 8). L’Autorità di protezione ha pure deciso, nel caso

in cui l’interessato dovesse lasciare il Centro __________, il ricovero a scopo

di cura e di assistenza ai sensi dell’art. 426 CC, in base alla disponibilità, o

presso la Clinica __________ o presso la Clinica __________ (dispositivo n. 9).

La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ed è stata indicata la

competenza della CG LASP per eventuali reclami contro i dispositivi relativi al

ricovero (7 e 9), mentre “per gli altri punti del dispositivo” la

competenza di questa Camera.

E. RE 1 ha presentato un

reclamo presso questa Camera in data 25/27 novembre 2020, sostenendo di non

essere d’accordo con la suddetta decisione, in quanto “l’isolamento

individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come la solitudine, ecc.”

(inc. CDP 9.2020.161).

Parallelamente, RE 1 ha

presentato reclamo presso la CG LASP.

F. Un ulteriore reclamo

del 24 novembre 2020 presentato da __________, presso la CG LASP è stato

dichiarato inammissibile con decisione 27 novembre 2020, per carenza di

legittimazione.

G. In data 17 dicembre

2020 RE 1, rappresentato dalla MLaw PR 1 ha presentato presso questa Camera

nuovamente reclamo, con domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

(inc. CDP 9.2020.179). Egli si aggrava contro il dispositivo n. 8. della

decisione 16/18 novembre 2020, sollevando una carente motivazione, l’errata

applicazione del diritto, l’inosservanza dei diritti fondamentali (libertà di

movimento e l’autodeterminazione), la violazione del principio di

proporzionalità e l’arbitrarietà e l’inadeguatezza della decisione. Egli

ritiene ingiustificata e sproporzionata la decisione di una presa a carico della

durata di un anno, ritenendola “un caso tipico di accanimento terapeutico”.

H. Tramite osservazioni

29 dicembre 2020, il curatore CURA 1 ha precisato che nel frattempo RE 1 è

stato ricoverato presso l’Ospedale __________ e poi presso l’Ospedale __________.

Ha quindi chiarito che l’interessato è stato sentito nella misura in cui il

ricovero è avvento su suggerimento medico e a seguito di una perizia 13 ottobre

2020 del Servizio psico-sociale (SPS) di __________. Egli è poi stato sentito

personalmente il 19 ottobre 2020. Quanto alla libertà di movimento e di

autodeterminazione, il curatore sostiene che tali aspetti sono confrontati nel

caso concreto con il pericolo per la salute e per la vita dell’interessato. Ha

poi chiarito che il 2 dicembre 2020 è avvenuta un’udienza conciliativa

preliminare presso la CG LASP. Il curatore conclude comprendendo la posizione

del reclamante, ma suggerisce di respingere il reclamo “del patrocinatore”,

ritenendo impossibile organizzare una presa a carico a domicilio senza la

collaborazione totale di RE 1.

I. Con osservazioni 4

gennaio 2020 al reclamo 25/27 novembre 2020 l’Autorità di protezione conferma

la decisione impugnata e la necessità di una curatela e di un ricovero a scopo

di assistenza, precisando che RE 1 non ha critica sulla sua situazione e non

riconosce il suo bisogno di protezione. Di conseguenza l’Autorità di protezione

ha disposto le misure criticate per garantirgli la sopravvivenza, mentre la

durata minima del ricovero è stata indicata dal perito, ciò che non è usuale. I

limiti imposti sono dettati, secondo l’Autorità di prima istanza, dalle

condizioni fisiche e psichiatriche dell’interessato, nel tentativo di salvargli

la vita. La gravità della situazione è tale da necessitare quindi le misure

imposte ed in particolare l’obbligo di collaborazione. In conclusione

l’Autorità di protezione chiarisce di ritenere che l’impegno espresso da RE 1

di accettare il collocamento presso la struttura di __________, emerso nella

procedura davanti alla CG LASP, non era il frutto di una seria volontà bensì un

tentativo di sottrarsi ad un ricovero che si prospetta lungo. Di conseguenza,

l’Autorità di protezione ha confermato il ricovero di cui al dispositivo 9 lett.

b). Un’altra soluzione, a suo avviso, non proteggerebbe sufficientemente gli

interessi di RE 1, la cui vita è in serio pericolo, avendo i medici evidenziato

che in caso di ingestione di alcool egli potrebbe morire.

RE 1 non ha replicato a

tali osservazioni.

L. Con osservazioni 5

gennaio 2020 al reclamo 17 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato

la propria decisione, sostenendo l’esigenza di imporre un obbligo di

collaborazione a RE 1, vista la sua mancanza di autocritica e le sue

condizioni, come pure di imporre un ricovero della durata di un anno, come da

perizia.

M. Lo scambio di

allegati si è concluso, non avendo RE 1 presentato una replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I reclami, avendo il

medesimo fondamento di fatto, (e potendo concretamente pure essere giudicati

quale atto unico, contro la medesima decisione), sono stati oggetto di

un’istruttoria congiunta e vengono evasi con una sola decisione (art. 76

LPAmm).

2.

Con decisione 16/18

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha deciso in via supercautelare

l’istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di RE 1, nominando

quale curatore CURA 1, e definendo il suo mandato e il suo onorario

(dispositivi n. 1-6).

Nel merito, l’Autorità

di prime cure ha deciso:

7) In base all’art. 426 CC signor RE 1, 1965, __________,

è revocato il ricovero a scopo di cura e assistenza presso la Clinica __________,

a far tempo dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________.

a) Il

curatore, signor CURA 1, rappresenterà l’interessato e si occuperà delle relative

pratiche di ammissione.

8)

Ai sensi dell’art. 448 CC, considerato l’obbligo di collaborazione

dell’interessato e di terzi:

a) il

signor RE 1 è tenuto a risiedere come da perizia per almeno un anno presso una

struttura residenziale protetta;

b) il

Centro __________ è tenuto ad avvisare la scrivente Autorità e il curatore nel

caso in cui il Signor RE 1 volesse lasciare la struttura;

c) il

curatore signor CURA 1 è tenuto ad avvisare la scrivente Autorità nel caso in

ci il signor RE 1 volesse lasciare la struttura.

9)

Nel caso in cui il signor RE 1 dovesse lasciare il Centro __________,

contrariamente alle indicazioni medico/psichiatriche, egli sarà ricoverato a

scopo di assistenza e di cura ai sensi dell’art. 426 CC, in base alla

disponibilità, presso:

a) la

Clinica __________;

b) la

Clinica __________;

c) in tal

caso per la dimissione è competente l’Autorità di protezione.

L’Autorità di protezione

ha accolto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio, ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva ed

ha indicato la competenza della CG LASP per eventuali reclami contro i

dispositivi relativi al ricovero (7 e 9), mentre “per gli altri punti del

dispositivo” la competenza di questa Camera.

3.

L’oggetto del primo reclamo,

presentato personalmente da RE 1 il 25/27 novembre 2020 (inc. CDP 9.2020.161), appare

piuttosto confuso. Egli sostiene di non essere d’accordo con la decisione, in

quanto l’”isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come

la solitudine”.

Tre settimane dopo,

RE 1 ha presentato un ulteriore reclamo (inc. CDP 9.2020.179) per il tramite

del suo legale, nel quale chiede l’annullamento e la riforma del dispositivo n.

8.

lett. a) della decisione. Occorre innanzitutto osservare che il

rappresentante legale di RE 1 non contesta più tutta la decisione, bensì il

ricovero durante almeno un anno in una struttura residenziale protetta

(dispositivo n. 8 lett. a). L’interessato, nel suo reclamo precedente, non

accenna a criticare l’istituzione della curatela ma anch’egli soltanto il

ricovero.

Di fatto, quindi, la

contestazione appare avere per oggetto soltanto il ricovero a scopo di cura e

di assistenza, contro il quale RE 1 è insorto anche presso la CG LASP, autorità

competente in prima sede ai sensi dell’art. 50 LASP (come giustamente indicato nei

rimedi di diritto della decisione impugnata). Con decisione del 28 gennaio 2021,

regolarmente cresciuta in giudicato, la CG LASP ha confermato il ricovero a

scopo di cura e di assistenza, ritenendolo una misura adeguata e proporzionale,

giustificata dall’esigenza di salvaguardare la sua salute e la sua vita. La

suddetta autorità ha invece annullato il dispositivo n. 9., considerando che un

ricovero precauzionale, ordinato per il futuro sotto forma di “decisione

preventiva” non appare compatibile con l’esigenza di rivalutare la

situazione e l’adempimento delle condizioni al momento di una nuova degenza. Di

conseguenza, la CG LASP ha indicato che al momento di ogni ricovero occorre

procedere con una nuova decisione.

Quanto alle lagnanze del

reclamante, la scrivente Camera risulta competente esclusivamente per giudicare

la richiesta di annullamento o riforma del dispositivo n. 8, come chiesto nel

reclamo del 17 dicembre 2021. Il primo reclamo appare quindi in gran parte

irricevibile, ancorché superato dalla presente decisione sul reclamo 17

dicembre 2021 e dalla decisione appena citata, nella quale peraltro la CG LASP

ha evidenziato che nella decisione impugnata l’Autorità di protezione “si è

limitata a mettere in atto quello che era l’accordo espresso dal ricorrente

dinnanzi a questa CG LASP in occasione dell’udienza conciliativa del 2 dicembre

2020, laddove egli si era detto disposto ad un trasferimento volontario presso

il Centro __________”.

4.

Nel reclamo 17

dicembre 2021 presentato dalla rappresentante legale, RE 1 lamenta una carente

motivazione, l’errata applicazione del diritto, l’inosservanza dei diritti

fondamentali (libertà di movimento e l’autodeterminazione), la violazione del

principio di proporzionalità e l’arbitrarietà e l’inadeguatezza della

decisione. Egli in particolare considera ingiustificata e sproporzionata la

decisione di una presa a carico di una durata di un anno.

Il reclamante

chiede esclusivamente che sia “annullato e riformato” il dispositivo “no.

8.

lett. a” della decisione impugnata, nel senso che “RE 1 non è tenuto a

risiedere nella struttura residenziale protetta se non con il suo espresso

consenso e può lasciare il Centro __________ in ogni momento”. In sostanza

egli ritiene che la limitazione imposta dall’autorità di protezione sia

sproporzionata e lesiva della sua persona, oltre che ingiustificata in quanto

la terapia presso il Centro __________ va definita in funzione del percorso,

con valutazioni mensili da parte dell’équipe multidisciplinare. Per il

reclamante, ai sensi della legge sanitaria una simile imposizione corrisponde

pure ad “un caso tipico di accanimento terapeutico”.

5.

L’art. 448 CC cpv. 1

CC indica che le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti

a collaborare all’accertamento dei fatti; l’autorità di protezione degli adulti

prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione;

se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare”.

La normativa si

inserisce nella parte terza del Codice civile svizzero, relativa alla

protezione degli adulti, al titolo dodicesimo (“organizzazione”), capo

secondo (“della Procedura”, sezione prima: “davanti all’autorità di

protezione degli adulti”), lettera F (”obbligo di collaborare e

assistenza amministrativa”). Come chiaramente indicato dalla norma, l’obbligo

si riferisce all’accertamento dei fatti, e al capoverso 2 si trova una lista di

professionisti tenuti a collaborare (“i medici, i dentisti, i farmacisti, le

levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti

a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del

segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell’autorità di protezione

degli adulti, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza li ha liberati dal

segreto professionale”), mentre al capoverso 3 sono indicati i

professionisti che non sono tenuti a una simile collaborazione (“gli ecclesiastici,

gli avvocati, i difensori, i mediatori ed gli ex curatori che avevano

patrocinato l’interessato al procedimento”). Il capoverso 4 chiarisce che “le

autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno

rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi

degni di protezione”.

L’obbligo

di collaborare previsto da questa disposizione è conseguenza del principio inquisitorio

illimitato consacrato all’art. 446 cpv. 1 CC, in virtù del quale i fatti devono

essere stabiliti d’ufficio (CommFam Protection de l’adulte, Steck, ad art. 448 N 7; Meier, Droit de la protection de

l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea

2016, n. 223).

L’attuazione dell’obbligo

di collaborare non è definito chiaramente al capoverso 1. In principio sarà il

diritto cantonale di procedura a precisarlo, nel quadro dei limiti del diritto

federale. Secondo l’art. 450f CC, si applicano per analogia a titolo sussidiario

gli art. 160 ss. CPC. Si deduce dalla massima inquisitoria illimitata (art. 446

cpv. 1 CC) che le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono

obbligati a comparire personalmente, a fornire le informazioni necessarie al

momento della loro audizione (art. 447 CC), a produrre i documenti richiesti,

così come a sottoporsi a un esame della persona o del patrimonio da parte di un

esperto. Se necessario, l’autorità di protezione può ordinare l’esecuzione

coatta dell’obbligo di collaborare (Steck,

op. cit., ad art. 448 N 8 ss, con riferimenti; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione

degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno

2006, FF 2006 pag. 6467).

In generale, l’attuazione

della norma può pregiudicare i diritti della personalità dell’interessato.

L’autorità deve quindi sempre procedere a una valutazione degli interessi e

prendere le misure che si impongono per preservare i diritti degni di

protezione, rispettando il principio di proporzionalità. L’obbligo di comparire

personalmente, di sottoporsi ad un esame medico, di collaborare ad un’inchiesta

amministrativa, così come di tollerare una perquisizione deve essere

sopportabile in relazione alle circostanze del caso specifico e non deve

superare ciò che è strettamente necessario (Steck,

op. cit., ad art. 448, N. 15 ss, con riferimenti).

6.

Nel dispositivo

contestato da RE 1 (8 lett. a), l’Autorità di protezione ha deciso che egli è

tenuto a risiedere per almeno un anno presso una struttura residenziale

protetta in virtù dell’“obbligo di collaborazione dell’interessato” ai

sensi dell’art. 448 CC. Ora, appare evidente che la suddetta normativa non è

applicabile nel senso indicato dall’Autorità di protezione. Come visto in

precedenza, l’obbligo di collaborare di cui all’art. 448 CC riguarda infatti

esclusivamente l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove sancito

dall’art. 446 CC. Nel caso concreto, il ricovero dell’interessato a scopo di

cura e assistenza è stato confermato dall’autorità competente (CG LASP) con

decisione regolarmente cresciuta in giudicato. Ammettere che il ricovero possa

essere ordinato dall’Autorità di protezione per la durata di “almeno un anno”

in virtù dell’obbligo di collaborazione sancito dall’art. 448 CC appare invece

palesemente in contrasto con il senso della norma legale invocata dall’Autorità

di prima istanza. Di conseguenza il dispositivo n. 8 lett. a della decisione

impugnata va annullato. Le lett. b) e c) del dispositivo possono invece essere

confermate, trattandosi di fatto dell’obbligo di collaborazione da parte di

terzi all’accertamento dei fatti, allo scopo di eventualmente modificare la

decisione di ricovero a scopo di assistenza.

7.

RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e l’ammissione al

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv.

3.

Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto,

l’indigenza del richiedente appare comprovata dalla documentazione agli atti.

In esito al reclamo, l’istanza meriterebbe quindi accoglimento; tuttavia,

per i motivi che seguono, essa va dichiarata priva d’oggetto.

8.

Visto quanto

precede, il reclamo 17 dicembre 2020 va accolto e il dispositivo 8 lett. a) annullato.

Gli oneri di

giustizia seguono la soccombenza e andrebbero pertanto posti a carico dell’Autorità

di protezione. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle

addossate spese processuali.

Quanto alle

ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di

protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di

protezione va condannata al pagamento di congrue ripetibili a RE 1, ciò che

rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultimo e

che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012

del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza

CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre

2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio

2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo 17

dicembre 2020 (inc. no. 9.2020.179) è accolto. Il dispositivo no. 8 lett. a)

della decisione impugnata è annullato.

2. Per quanto non

superato dalla decisione sul reclamo 17 dicembre 2020, il reclamo 25/27

novembre 2020 (inc. no. 9.2020.161) è dichiarato irricevibile.

3. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________

rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.

4. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.