9.2020.179
Ricovero a scopo di assistenza, obbligo di collaborazione dell'interessato
23 febbraio 2021Italiano18 min
urgente per l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.161
9.2020.179
Lugano
23 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il ricovero a scopo di cura e di assistenza
giudicando
sul reclamo del 17 dicembre 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 16 novembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. La situazione di RE 1
(1965) è conosciuta dall’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) da alcuni anni, a seguito di importanti
problematiche legate all’abuso etilico. L’Autorità di protezione si è occupata
sia della situazione personale di RE 1 che della sua situazione famigliare:
egli è divorziato dalla moglie dal 27 agosto 2020 ed è padre di due figlie, una
maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita l’autorità
parentale congiuntamente alla madre, che ne detiene la custodia.
B. Con decisione 17/22
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha ricoverato RE 1 a scopo di perizia e
di cura e assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato
urgente per l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale
(SPS) di __________.
C. Il 20 ottobre 2020
l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero di RE 1 presso la Clinica __________,
ordinandone il collocamento presso la Clinica __________.
Contro la suddetta
decisione RE 1 è insorto il 22 ottobre 2020 presso la Commissione giuridica in
materia di assistenza sociopsichiatrica (di seguito: CG LASP), che con
decisione 28 ottobre 2020 gli ha nominato un patrocinatore d’ufficio, nella
persona della MLaw PR 1.
D. Tramite decisione
16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha istituito in via supercautelare
una curatela di rappresentanza a favore di RE 1, nominando quale curatore il
signor CURA 1. Nel merito, l’Autorità di prime cure ha disposto la revoca del
ricovero a scopo di cura ed assistenza presso la Clinica __________, a far
tempo dal trasferimento di RE 1 presso il Centro __________ (dispositivo n. 7).
Ha pure decretato l’obbligo di collaborazione dell’interessato e di terzi ai
sensi dell’art. 448 CC, precisando che l’interessato è tenuto a risiedere come
da perizia per almeno un anno presso una struttura residenziale protetta, come
pure che il Centro __________ è tenuto ad avvisare l’Autorità di protezione e
il curatore di un’eventuale volontà di RE 1 di lasciare la struttura, come pure
l’obbligo al curatore di avvisare l’Autorità di protezione di una simile
volontà (dispositivo n. 8). L’Autorità di protezione ha pure deciso, nel caso
in cui l’interessato dovesse lasciare il Centro __________, il ricovero a scopo
di cura e di assistenza ai sensi dell’art. 426 CC, in base alla disponibilità, o
presso la Clinica __________ o presso la Clinica __________ (dispositivo n. 9).
La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ed è stata indicata la
competenza della CG LASP per eventuali reclami contro i dispositivi relativi al
ricovero (7 e 9), mentre “per gli altri punti del dispositivo” la
competenza di questa Camera.
E. RE 1 ha presentato un
reclamo presso questa Camera in data 25/27 novembre 2020, sostenendo di non
essere d’accordo con la suddetta decisione, in quanto “l’isolamento
individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come la solitudine, ecc.”
(inc. CDP 9.2020.161).
Parallelamente, RE 1 ha
presentato reclamo presso la CG LASP.
F. Un ulteriore reclamo
del 24 novembre 2020 presentato da __________, presso la CG LASP è stato
dichiarato inammissibile con decisione 27 novembre 2020, per carenza di
legittimazione.
G. In data 17 dicembre
2020 RE 1, rappresentato dalla MLaw PR 1 ha presentato presso questa Camera
nuovamente reclamo, con domanda di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
(inc. CDP 9.2020.179). Egli si aggrava contro il dispositivo n. 8. della
decisione 16/18 novembre 2020, sollevando una carente motivazione, l’errata
applicazione del diritto, l’inosservanza dei diritti fondamentali (libertà di
movimento e l’autodeterminazione), la violazione del principio di
proporzionalità e l’arbitrarietà e l’inadeguatezza della decisione. Egli
ritiene ingiustificata e sproporzionata la decisione di una presa a carico della
durata di un anno, ritenendola “un caso tipico di accanimento terapeutico”.
H. Tramite osservazioni
29 dicembre 2020, il curatore CURA 1 ha precisato che nel frattempo RE 1 è
stato ricoverato presso l’Ospedale __________ e poi presso l’Ospedale __________.
Ha quindi chiarito che l’interessato è stato sentito nella misura in cui il
ricovero è avvento su suggerimento medico e a seguito di una perizia 13 ottobre
2020 del Servizio psico-sociale (SPS) di __________. Egli è poi stato sentito
personalmente il 19 ottobre 2020. Quanto alla libertà di movimento e di
autodeterminazione, il curatore sostiene che tali aspetti sono confrontati nel
caso concreto con il pericolo per la salute e per la vita dell’interessato. Ha
poi chiarito che il 2 dicembre 2020 è avvenuta un’udienza conciliativa
preliminare presso la CG LASP. Il curatore conclude comprendendo la posizione
del reclamante, ma suggerisce di respingere il reclamo “del patrocinatore”,
ritenendo impossibile organizzare una presa a carico a domicilio senza la
collaborazione totale di RE 1.
I. Con osservazioni 4
gennaio 2020 al reclamo 25/27 novembre 2020 l’Autorità di protezione conferma
la decisione impugnata e la necessità di una curatela e di un ricovero a scopo
di assistenza, precisando che RE 1 non ha critica sulla sua situazione e non
riconosce il suo bisogno di protezione. Di conseguenza l’Autorità di protezione
ha disposto le misure criticate per garantirgli la sopravvivenza, mentre la
durata minima del ricovero è stata indicata dal perito, ciò che non è usuale. I
limiti imposti sono dettati, secondo l’Autorità di prima istanza, dalle
condizioni fisiche e psichiatriche dell’interessato, nel tentativo di salvargli
la vita. La gravità della situazione è tale da necessitare quindi le misure
imposte ed in particolare l’obbligo di collaborazione. In conclusione
l’Autorità di protezione chiarisce di ritenere che l’impegno espresso da RE 1
di accettare il collocamento presso la struttura di __________, emerso nella
procedura davanti alla CG LASP, non era il frutto di una seria volontà bensì un
tentativo di sottrarsi ad un ricovero che si prospetta lungo. Di conseguenza,
l’Autorità di protezione ha confermato il ricovero di cui al dispositivo 9 lett.
b). Un’altra soluzione, a suo avviso, non proteggerebbe sufficientemente gli
interessi di RE 1, la cui vita è in serio pericolo, avendo i medici evidenziato
che in caso di ingestione di alcool egli potrebbe morire.
RE 1 non ha replicato a
tali osservazioni.
L. Con osservazioni 5
gennaio 2020 al reclamo 17 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato
la propria decisione, sostenendo l’esigenza di imporre un obbligo di
collaborazione a RE 1, vista la sua mancanza di autocritica e le sue
condizioni, come pure di imporre un ricovero della durata di un anno, come da
perizia.
M. Lo scambio di
allegati si è concluso, non avendo RE 1 presentato una replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I reclami, avendo il
medesimo fondamento di fatto, (e potendo concretamente pure essere giudicati
quale atto unico, contro la medesima decisione), sono stati oggetto di
un’istruttoria congiunta e vengono evasi con una sola decisione (art. 76
LPAmm).
2.
Con decisione 16/18
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha deciso in via supercautelare
l’istituzione di una curatela di rappresentanza a favore di RE 1, nominando
quale curatore CURA 1, e definendo il suo mandato e il suo onorario
(dispositivi n. 1-6).
Nel merito, l’Autorità
di prime cure ha deciso:
7) In base all’art. 426 CC signor RE 1, 1965, __________,
è revocato il ricovero a scopo di cura e assistenza presso la Clinica __________,
a far tempo dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________.
a) Il
curatore, signor CURA 1, rappresenterà l’interessato e si occuperà delle relative
pratiche di ammissione.
8)
Ai sensi dell’art. 448 CC, considerato l’obbligo di collaborazione
dell’interessato e di terzi:
a) il
signor RE 1 è tenuto a risiedere come da perizia per almeno un anno presso una
struttura residenziale protetta;
b) il
Centro __________ è tenuto ad avvisare la scrivente Autorità e il curatore nel
caso in cui il Signor RE 1 volesse lasciare la struttura;
c) il
curatore signor CURA 1 è tenuto ad avvisare la scrivente Autorità nel caso in
ci il signor RE 1 volesse lasciare la struttura.
9)
Nel caso in cui il signor RE 1 dovesse lasciare il Centro __________,
contrariamente alle indicazioni medico/psichiatriche, egli sarà ricoverato a
scopo di assistenza e di cura ai sensi dell’art. 426 CC, in base alla
disponibilità, presso:
a) la
Clinica __________;
b) la
Clinica __________;
c) in tal
caso per la dimissione è competente l’Autorità di protezione.
L’Autorità di protezione
ha accolto la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio, ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva ed
ha indicato la competenza della CG LASP per eventuali reclami contro i
dispositivi relativi al ricovero (7 e 9), mentre “per gli altri punti del
dispositivo” la competenza di questa Camera.
3.
L’oggetto del primo reclamo,
presentato personalmente da RE 1 il 25/27 novembre 2020 (inc. CDP 9.2020.161), appare
piuttosto confuso. Egli sostiene di non essere d’accordo con la decisione, in
quanto l’”isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come
la solitudine”.
Tre settimane dopo,
RE 1 ha presentato un ulteriore reclamo (inc. CDP 9.2020.179) per il tramite
del suo legale, nel quale chiede l’annullamento e la riforma del dispositivo n.
8.
lett. a) della decisione. Occorre innanzitutto osservare che il
rappresentante legale di RE 1 non contesta più tutta la decisione, bensì il
ricovero durante almeno un anno in una struttura residenziale protetta
(dispositivo n. 8 lett. a). L’interessato, nel suo reclamo precedente, non
accenna a criticare l’istituzione della curatela ma anch’egli soltanto il
ricovero.
Di fatto, quindi, la
contestazione appare avere per oggetto soltanto il ricovero a scopo di cura e
di assistenza, contro il quale RE 1 è insorto anche presso la CG LASP, autorità
competente in prima sede ai sensi dell’art. 50 LASP (come giustamente indicato nei
rimedi di diritto della decisione impugnata). Con decisione del 28 gennaio 2021,
regolarmente cresciuta in giudicato, la CG LASP ha confermato il ricovero a
scopo di cura e di assistenza, ritenendolo una misura adeguata e proporzionale,
giustificata dall’esigenza di salvaguardare la sua salute e la sua vita. La
suddetta autorità ha invece annullato il dispositivo n. 9., considerando che un
ricovero precauzionale, ordinato per il futuro sotto forma di “decisione
preventiva” non appare compatibile con l’esigenza di rivalutare la
situazione e l’adempimento delle condizioni al momento di una nuova degenza. Di
conseguenza, la CG LASP ha indicato che al momento di ogni ricovero occorre
procedere con una nuova decisione.
Quanto alle lagnanze del
reclamante, la scrivente Camera risulta competente esclusivamente per giudicare
la richiesta di annullamento o riforma del dispositivo n. 8, come chiesto nel
reclamo del 17 dicembre 2021. Il primo reclamo appare quindi in gran parte
irricevibile, ancorché superato dalla presente decisione sul reclamo 17
dicembre 2021 e dalla decisione appena citata, nella quale peraltro la CG LASP
ha evidenziato che nella decisione impugnata l’Autorità di protezione “si è
limitata a mettere in atto quello che era l’accordo espresso dal ricorrente
dinnanzi a questa CG LASP in occasione dell’udienza conciliativa del 2 dicembre
2020, laddove egli si era detto disposto ad un trasferimento volontario presso
il Centro __________”.
4.
Nel reclamo 17
dicembre 2021 presentato dalla rappresentante legale, RE 1 lamenta una carente
motivazione, l’errata applicazione del diritto, l’inosservanza dei diritti
fondamentali (libertà di movimento e l’autodeterminazione), la violazione del
principio di proporzionalità e l’arbitrarietà e l’inadeguatezza della
decisione. Egli in particolare considera ingiustificata e sproporzionata la
decisione di una presa a carico di una durata di un anno.
Il reclamante
chiede esclusivamente che sia “annullato e riformato” il dispositivo “no.
8.
lett. a” della decisione impugnata, nel senso che “RE 1 non è tenuto a
risiedere nella struttura residenziale protetta se non con il suo espresso
consenso e può lasciare il Centro __________ in ogni momento”. In sostanza
egli ritiene che la limitazione imposta dall’autorità di protezione sia
sproporzionata e lesiva della sua persona, oltre che ingiustificata in quanto
la terapia presso il Centro __________ va definita in funzione del percorso,
con valutazioni mensili da parte dell’équipe multidisciplinare. Per il
reclamante, ai sensi della legge sanitaria una simile imposizione corrisponde
pure ad “un caso tipico di accanimento terapeutico”.
5.
L’art. 448 CC cpv. 1
CC indica che le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti
a collaborare all’accertamento dei fatti; l’autorità di protezione degli adulti
prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione;
se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare”.
La normativa si
inserisce nella parte terza del Codice civile svizzero, relativa alla
protezione degli adulti, al titolo dodicesimo (“organizzazione”), capo
secondo (“della Procedura”, sezione prima: “davanti all’autorità di
protezione degli adulti”), lettera F (”obbligo di collaborare e
assistenza amministrativa”). Come chiaramente indicato dalla norma, l’obbligo
si riferisce all’accertamento dei fatti, e al capoverso 2 si trova una lista di
professionisti tenuti a collaborare (“i medici, i dentisti, i farmacisti, le
levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti
a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del
segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell’autorità di protezione
degli adulti, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza li ha liberati dal
segreto professionale”), mentre al capoverso 3 sono indicati i
professionisti che non sono tenuti a una simile collaborazione (“gli ecclesiastici,
gli avvocati, i difensori, i mediatori ed gli ex curatori che avevano
patrocinato l’interessato al procedimento”). Il capoverso 4 chiarisce che “le
autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno
rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi
degni di protezione”.
L’obbligo
di collaborare previsto da questa disposizione è conseguenza del principio inquisitorio
illimitato consacrato all’art. 446 cpv. 1 CC, in virtù del quale i fatti devono
essere stabiliti d’ufficio (CommFam Protection de l’adulte, Steck, ad art. 448 N 7; Meier, Droit de la protection de
l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea
2016, n. 223).
L’attuazione dell’obbligo
di collaborare non è definito chiaramente al capoverso 1. In principio sarà il
diritto cantonale di procedura a precisarlo, nel quadro dei limiti del diritto
federale. Secondo l’art. 450f CC, si applicano per analogia a titolo sussidiario
gli art. 160 ss. CPC. Si deduce dalla massima inquisitoria illimitata (art. 446
cpv. 1 CC) che le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono
obbligati a comparire personalmente, a fornire le informazioni necessarie al
momento della loro audizione (art. 447 CC), a produrre i documenti richiesti,
così come a sottoporsi a un esame della persona o del patrimonio da parte di un
esperto. Se necessario, l’autorità di protezione può ordinare l’esecuzione
coatta dell’obbligo di collaborare (Steck,
op. cit., ad art. 448 N 8 ss, con riferimenti; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione
degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno
2006, FF 2006 pag. 6467).
In generale, l’attuazione
della norma può pregiudicare i diritti della personalità dell’interessato.
L’autorità deve quindi sempre procedere a una valutazione degli interessi e
prendere le misure che si impongono per preservare i diritti degni di
protezione, rispettando il principio di proporzionalità. L’obbligo di comparire
personalmente, di sottoporsi ad un esame medico, di collaborare ad un’inchiesta
amministrativa, così come di tollerare una perquisizione deve essere
sopportabile in relazione alle circostanze del caso specifico e non deve
superare ciò che è strettamente necessario (Steck,
op. cit., ad art. 448, N. 15 ss, con riferimenti).
6.
Nel dispositivo
contestato da RE 1 (8 lett. a), l’Autorità di protezione ha deciso che egli è
tenuto a risiedere per almeno un anno presso una struttura residenziale
protetta in virtù dell’“obbligo di collaborazione dell’interessato” ai
sensi dell’art. 448 CC. Ora, appare evidente che la suddetta normativa non è
applicabile nel senso indicato dall’Autorità di protezione. Come visto in
precedenza, l’obbligo di collaborare di cui all’art. 448 CC riguarda infatti
esclusivamente l’accertamento dei fatti e l’assunzione delle prove sancito
dall’art. 446 CC. Nel caso concreto, il ricovero dell’interessato a scopo di
cura e assistenza è stato confermato dall’autorità competente (CG LASP) con
decisione regolarmente cresciuta in giudicato. Ammettere che il ricovero possa
essere ordinato dall’Autorità di protezione per la durata di “almeno un anno”
in virtù dell’obbligo di collaborazione sancito dall’art. 448 CC appare invece
palesemente in contrasto con il senso della norma legale invocata dall’Autorità
di prima istanza. Di conseguenza il dispositivo n. 8 lett. a della decisione
impugnata va annullato. Le lett. b) e c) del dispositivo possono invece essere
confermate, trattandosi di fatto dell’obbligo di collaborazione da parte di
terzi all’accertamento dei fatti, allo scopo di eventualmente modificare la
decisione di ricovero a scopo di assistenza.
7.
RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e l’ammissione al
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv.
3.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio
chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non
appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto,
l’indigenza del richiedente appare comprovata dalla documentazione agli atti.
In esito al reclamo, l’istanza meriterebbe quindi accoglimento; tuttavia,
per i motivi che seguono, essa va dichiarata priva d’oggetto.
8.
Visto quanto
precede, il reclamo 17 dicembre 2020 va accolto e il dispositivo 8 lett. a) annullato.
Gli oneri di
giustizia seguono la soccombenza e andrebbero pertanto posti a carico dell’Autorità
di protezione. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia esserle
addossate spese processuali.
Quanto alle
ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di
protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per
scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di
protezione va condannata al pagamento di congrue ripetibili a RE 1, ciò che
rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultimo e
che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012
del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza
CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre
2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio
2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo 17
dicembre 2020 (inc. no. 9.2020.179) è accolto. Il dispositivo no. 8 lett. a)
della decisione impugnata è annullato.
2. Per quanto non
superato dalla decisione sul reclamo 17 dicembre 2020, il reclamo 25/27
novembre 2020 (inc. no. 9.2020.161) è dichiarato irricevibile.
3. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
4. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.