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Decisione

9.2020.180

Ricovero a scopo di assistenza

27 gennaio 2021Italiano19 min

confermato con decisione 14 maggio 2020. Nella stessa decisione è pure stata indicata

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.180

Lugano

27 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire sul reclamo presentato il 20 dicembre 2020 da

RE

1

contro

la

decisione 14 dicembre 2020 (n. PS. 2020.156) della Commissione giuridica in

materia di assistenza sociopsichiatrica mediante la quale ha respinto il

ricorso interposto da RE 1 il 27 novembre 2020 contro la decisione di

mantenimento del suo ricovero a scopo di cura e assistenza decisa il 17

novembre 2020 dall’Autorità regionale di protezione __________

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (1960) riceve

sostegno dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione) dal 2016. Negli scorsi anni egli è stato soggetto a numerosi

ricoveri.

B. All’inizio del 2019

il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ ha chiesto un intervento

dell’Autorità di protezione per valutare un collocamento a scopo di assistenza

di RE 1. Anche una figlia dell’interessato ha chiesto l’intervento

dell’Autorità di protezione. In febbraio 2019 egli è quindi stato ricoverato a

scopo di assistenza presso la clinica __________.

C. Con decisione 6

giugno 2019 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela

di rappresentanza e nominato la signora __________ quale curatrice, per

l’assistenza della sua persona, con il compito di rappresentarlo anche in

ambito medico-sanitario.

D. Dopo un ricovero

presso l’Ospedale regionale di __________, dapprima in cure intense e in

seguito in medicina, a seguito anche dell’intervento del Servizio psico-sociale

(SPS) di __________, con decisione supercautelare 5 maggio 2020 il Presidente

dell’Autorità di protezione ha disposto l’immediato ricovero di RE 1 a scopo di

cura e di assistenza all’Ospedale __________, conformemente all’art. 426 CC. Al

dispositivo n. 2 della decisione, il Presidente dell’Autorità di protezione ha

disposto che, dopo la degenza nel nosocomio __________, l’interessato doveva

essere ricoverato, con effetto immediato alla Clinica psichiatrica cantonale

(CPC) di __________. Il ricovero è quindi avvenuto il 5 maggio 2020 ed è stato

confermato con decisione 14 maggio 2020. Nella stessa decisione è pure stata indicata

la competenza dell’Autorità di protezione per la dimissione dell’interessato

con l’invito alla direzione della CPC di avvisare non appena le condizioni per

il ricovero non saranno più adempiute, mentre il trasferimento in un’altra

struttura esige una preventiva autorizzazione dell’Autorità di protezione,

mediante nuova decisione.

E. Il 16 luglio 2020, i

medici curanti in clinica psichiatrica hanno inoltrato all’Autorità di

protezione e a questa Camera una richiesta “di esprimersi favorevolmente per

un collocamento in una struttura idonea in modalità coattiva successivamente al

periodo di ricovero in Clinica”.

F. Con decisione 2

novembre 2020 questa Camera ha dichiarato irricevibile un’istanza 12/14 ottobre

2020 di RE 1 tendente alla sua dimissione dalla CPC, trasmettendola per

competenza all’Autorità di protezione (v. inc. CDP 9.2020.136).

G. In data 17 novembre

2020 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto

l’istanza di RE 1 del 12/14 ottobre 2020, confermato il ricovero a scopo di cura

e assistenza disposto con decisione 14 maggio 2020 e ordinato il trasferimento

dell’interessato “nella struttura di __________, cura dell’alcolismo, Centro

residenziale, a __________, con effetto immediato” (disp. 1).

Contestualmente l’Autorità di protezione ha confermato la propria competenza

per la dimissione, secondo l’art. 428 cpv. 1 CC (disp. 2). Ha quindi indicato

che la direzione della struttura __________ è invitata ad avvisare l’Autorità

di protezione non appena le condizioni di ricovero non saranno più adempiute, precisando

che il trasferimento eventuale in altra struttura esige una preventiva

autorizzazione dell’Autorità di protezione, mediante nuova decisione (disp. 3).

Ai medici di riferimento è stato chiesto di presentare, entro il 31 dicembre

2020, un rapporto in merito alla situazione personale dell’interessato (disp.

4).

H. Contro la suddetta

decisione RE 1 è insorto il 27 novembre 2020 presso la Commissione giuridica in

materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione giuridica

LASP). Il ricorso è stato respinto con decisione 14 dicembre 2020 nella quale

la suddetta Commissione ha confermato la decisione di ricovero, evidenziando

quanto emerso dai rapporti peritali relativamente al progressivo peggioramento

dello stato di salute di RE 1, ai rischi che comporta l’assenza di critica nei

confronti della malattia ed alla pericolosità derivante da un suo rientro al

domicilio.

I. RE 1 si è aggravato

a questa Camera con reclamo 20/22 dicembre 2020, chiedendo l’annullamento della

decisione 14 dicembre 2020 della Commissione giuridica LASP. Egli contesta

l’utilità di un ricovero e sostiene di essere in grado di provvedere a sé

stesso, ritenendosi cambiato e affermando di non avere più problemi di

alcolismo.

L. L’interessato è stato

sentito presso la CPC in data 29 dicembre 2020. In tale occasione egli ha

ribadito di opporsi al ricovero presso il Centro di __________, non ritenendolo

una misura adeguata in quanto lo priverebbe dei suoi rapporti sociali. Egli ha

ribadito di reputarsi in grado di gestirsi autonomamente e senza aiuti, che

considera inutili.

M. Con scritto del 7

gennaio 2021 la Commissione giuridica LASP ha dichiarato di non avere

osservazioni da formulare al reclamo.

N. In data 13 gennaio

2021 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione 17 novembre

2020, constatando la mancanza di critica della malattia ed evidenziando come RE

1 soffra di patologie importanti. Secondo l’Autorità di prime cure un rientro

al domicilio è da escludere, in considerazione pure del fallimento dei

tentativi fatti nel passato.

O. Con osservazioni 14/18

gennaio 2021 gli specialisti della Clinica psichiatrica cantonale hanno

evidenziato le patologie riscontrate in RE 1, la sua assenza di coscienza del

bisogno di cure e una prognosi negativa rispetto ad un ipotetico progetto di

dimissione al domicilio, che viene ritenuto pericoloso anche in considerazione

dei vari tentativi eseguiti negli anni scorsi, tutti falliti. I medici

concludono quindi che l’inserimento in un istituto idoneo offra le adeguate garanzie

di cura.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

48.

lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un

giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica

istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio

1999.

In virtù del principio della lex posterior, la competenza

ricorsuale contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque

determinata sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con

effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50

cpv. 3 LASP, che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale

amministrativo.

Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,

dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP,

benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico

e istituzionale attuale, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della

salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le

cause amministrative (LPAmm) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni

del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Ai sensi dell’art.

426.

CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità

mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un

istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle

prestate altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la

loro protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non

appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3).

L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni

tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).

A norma dell’art.

428.

CC l’Autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il

ricovero e la dimissione (cpv. 2); in singoli casi può delegare all’istituto la

competenza in materia di dimissione (cpv. 2).

L’art. 426 CC richiede che

siano soddisfatte le tre condizioni cumulative, vale a dire una causa di

collocamento (disturbo mentale, deficit mentale o stato di grave

abbandono), un bisogno di assistenza o trattamento che non può essere fornito

altrimenti e l'esistenza di un istituto appropriato permettente di soddisfare

le esigenze di assistenza della persona collocata o di garantirgli le cure

necessarie (Meier, Droit de la

protection de l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea

2016, n. 1189). Pertanto, il collocamento a scopo di assistenza può

essere deciso solo se, data una delle cause esaustivamente menzionate

nell'articolo 426 CC, la persona ha

bisogno di assistenza personale, ovvero la sua situazione richiede assistenza e

gli è garantita la protezione in senso stretto (DTF 134 III 289 consid.

4; Steinauer/Fountoulakis, Droit

des personnes physique et protection de l'Adulte, 2014, n. 1365, p. 596).

La dottrina e la

giurisprudenza del Tribunale federale specificano che il concetto di “turba

psichica” comprende tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria,

vale a dire psicosi e psicopatie che hanno cause fisiche o meno, demenze,

nonché dipendenze, in particolare alcolismo, tossicomania o farmacodipendenza (cfr.

STF 5A_374/2018 del 25.06.2018, consid. 4.2.1; 5A_717/ 2015 del 13.10.2015,

consid. 4.1; 5A_497/2014 del 08.7.2014, consid. 4.1; Meier, op.cit., n. 1192; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, 2012, n. 10.6, p. 245).

In virtù del principio di

proporzionalità, è inoltre necessario che la protezione non possa essere garantita

se non con una misura di collocamento, vale a dire che altre misure, come

l'aiuto del suo entourage, l’assistenza sociale o le cure ambulatoriali siano

o sembrino inefficaci. Il collocamento deve infatti essere considerato come ultima

ratio ed è pertanto necessario esaminare tutte le misure alternative meno

lesive della posizione giuridica dell'interessato (Meier, op. cit., n. 1199; COPMA, op. cit., N. 10.7, p. 245

s.). Tenuto conto del principio di proporzionalità, una delle condizioni legali

per il collocamento è quindi che l'assistenza o le cure necessarie non possano

essere fornite altrimenti. In particolare ciò può verificarsi quando la persona

interessata non abbia coscienza della sua malattia e della necessità di ricovero

(DTF 140 III 101 consid.

6.2.3

e riferimenti; STF 5A_634 / 2016 del

21.09.2016, consid. 3.1) o che il suo benessere necessiti di un trattamento in

istituto, che può avere successo solo se sia assicurato senza interruzioni (STF

5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2.2).

La terza condizione posta

dall’art. 426 CC è l’esistenza di un istituto idoneo che permetta di soddisfare

il bisogno di assistenza della persona interessata e di fornire il trattamento

necessario (cfr. Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 666, p.

302; Steinauer/Fountoulakis, op.

cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).

3.

Con la decisione

impugnata, la Commissione giuridica LASP ha confermato la risoluzione con la

quale l’Autorità di protezione ha disposto a favore di RE 1 il ricovero a scopo

di assistenza con effetto immediato presso la struttura di __________. La citata

Commissione ha ritenuto sussistere una causa di collocamento e un bisogno di

assistenza, dichiarando per altro rispettato il principio della proporzionalità.

Ha pure accertato l’idoneità dell’istituto prescelto dall’Autorità di

protezione per il collocamento, condividendo “le conclusioni peritali

secondo cui il Centro __________, specializzato nella cura delle dipendenze,

sia certamente da considerarsi una struttura adeguata alle necessità di cura e

assistenza di RE 1”.

3.1

Le patologie di cui

soffre il reclamante e il bisogno di assistenza, accertati dall’Autorità di

protezione in quanto rilevati da diversi medici, sono stati confermati dalla

Commissione giuridica LASP, che ha evidenziato che l’interessato è noto “per

numerosi ricoveri in ambito psichiatrico nel contesto di una sindrome da

dipendenza etile” (decisione impugnata, pag. 3) e la sua condizione clinica

è andata peggiorando “non solo dal punto di vista psichico ma anche per

quanto riguarda il diabete mellito di tipo II conseguente a pancreatiti

croniche alcol indotte”. La suddetta Commissione ha rilevato di ritenere

necessarie le misure adottate dall’Autorità di protezione in ragione pure di

quanto emerge dalla perizia demandata al dr. med __________, che con rapporto

14.

dicembre 2020 ha evidenziato “disturbi psichici e comportamentali dovuti

all’uso di alcool”, “totale assenza di critica della malattia e quindi

delle gravi limitazioni sia psichiche che fisiche che lo predispongono a seri

rischi sulla vita, sulla salute e su danni alle cose se non opportunamente

monitorate in modo costante”. Il perito ha pure osservato che “la

condizione internistica è di gravità tale da costituire un concreto rischio per

la vita” di RE 1, concludendo che “dal punto di vista psichico la

prognosi risulta sfavorevole in assenza di una presa a carico strutturata e un

percorso di disintossicazione a lungo termine”.

Anche secondo questo

giudice – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante relativamente alla

necessità (secondo lui non data) del bisogno di assistenza – emerge palesemente

che tutti i professionisti e la curatrice hanno confermato una situazione di

grave disagio psichico che determina l’esigenza di protezione. Si osserva infatti che già nel

2017, nell’ambito di un ricovero disposto dall’Autorità di protezione a scopo

di perizia, risultava che RE 1 era affetto da una sindrome di dipendenza da

alcol e che a quel momento era già stato ricoverato sei volte presso la CPC nel

corso dei due anni precedenti, mentre era “lecito supporre” che la

prognosi non fosse positiva e che il paziente potesse “andare incontro ad

ulteriori ricadute”. Già a quel momento, i medici evidenziavano che RE 1

appariva totalmente acritico e minimizzante in merito alla problematica di

dipendenza dall’alcol. Negli anni successivi la prognosi è stata confermata dai

fatti ed il collocamento più recente in Clinica psichiatrica ha fatto seguito

ad un ricovero in cure intense presso l’Ospedale __________, il cui rapporto di

dimissione del 4 maggio 2020 evidenzia diverse patologie importanti che

lasciano pensare ad un peggioramento rispetto alla situazione degli anni scorsi

(“1. scompenso diabetico cheto acidotico grave su Dg 2 e Dg 3 attuale stato

comatoso 10/15(…); 2. diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente (…); 3.

sindrome da dipendenza da alcool; 4. F.25.1 disturbo psico affettivo, tipo

depressivo F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive; 5.

Insufficienza renale acuta di origine prerenale stadio KDIGO AKI II (…); 6.

BPCO GOLD II su tabagismo attivo; 7. Insufficienza renale acuta su cronica in

contesto di diabete mellito e ipertensione arteriosa; 8. Epatite

prevalentemente coleastica (...); 9. Ipertensione arteriosa in trattamento (…);

10.

Frattura limitante superiore di L1 su trauma contusivo”). La serietà e

gravità delle condizioni di salute mentale e fisica di RE 1 e il bisogno di

assistenza sono pertanto innegabili.

3.2

La necessità di un

collocamento si palesa quindi evidente da un punto di vista medico ed è certificata

da tutti gli specialisti. In particolare, il 14/18 gennaio 2021 nelle

osservazioni alla presente procedura, i medici curanti presso la Clinica

psichiatrica hanno confermato di ritenere il collocamento in istituto la

miglior soluzione per RE 1, precisando che esso fornisce “maggiori garanzie

di associarsi ad una prognosi migliore sia relativamente alla dipendenza

dall’alcol sia per quanto riguarda le patologie somatiche, come anche suggerito

dal decorso relativamente favorevole durante l’attuale ricovero”. Anche

secondo questo giudice, la situazione clinica del reclamante, con i conseguenti

rischi per la sua salute e la sua vita, è tale da giustificare un ricovero

senza il suo consenso, risultando peraltro che tutti i tentativi eseguiti al

domicilio non hanno avuto successo e le ricadute, sempre più gravi, hanno posto

concretamente a rischio la vita dell’interessato. In definitiva, quindi, la

decisione impugnata appare rispettare il principio di proporzionalità e non può

prestarsi a critiche, ritenuto che nessuna altra misura quale il collocamento appare

adatta alla tutela del benessere e della vita dell’interessato e a fornirgli le

cure di cui necessita.

3.3

In merito all’istituto

prescelto per il collocamento, occorre

innanzitutto ricordare che la valutazione e la decisione sull’idoneità

dell’istituto spetta,

in questo caso, all’Autorità di protezione, ritenuto che la nozione di “istituto

idoneo” fa parte delle condizioni materiali del collocamento ed è parte

della forza formale di res judicata della decisione (Meier, op. cit., n. 1205 pag. 585; dec. CDP

inc. no. 9.2016.195/197, del 16 gennaio 2017). Nel caso in esame, l’Autorità di

protezione ha scelto e ritenuto idoneo il Centro residenziale di __________

sito a __________ e la Commissione giuridica LASP – confermando la scelta

dell’Autorità di prima sede – ha evidenziato che “un istituto è idoneo

quando adempie, sia da un punto di vista organizzativo che delle competenze e

capacità del personale, ai requisiti necessari alla cura ed assistenza che

necessita la persona colpita dalla misura del ricovero

(Geiser/Etzenberger, Basler Commentar, ZGB

I, 5a edizione 2014, N. 37, ad art. 426 CC)”, specificando peraltro che “idoneo

non significa ottimale” (cfr. Meier,

op. cit., n. 1203, p. 584).

Emerge dagli atti che

nella procedura dinnanzi alla Commissione giuridica LASP i responsabili del

Servizio per le dipendenze __________, con scritto 24 novembre 2020, hanno

presentato opposizione al ricovero di RE 1 presso il loro Centro residenziale

di __________. Questo a motivo del loro non coinvolgimento da parte

dell’Autorità di protezione e di un mancato accertamento internistico e

psichiatrico fatto da loro eseguire “da parte del Dr. __________ e della

Drssa __________” e di una loro “valutazione finale … completata da un

colloquio con il diretto interessato e della rete esterna che si occupa della

sua presa a carico”. I menzionati responsabili di __________ hanno dunque

prudenzialmente ritenuto il RE 1 non idoneo al percorso terapeutico previsto a

motivo dell’apparente mancata adesione dell’interessato. Tale opposizione non è

stata riproposta dinnanzi a questo giudice, ma una simile giustificazione “prudenziale”

appare, da sola, in contrasto con la “carta dei valori” di __________ secondo

la quale “la mancanza di motivazione al trattamento da parte dell’utente non

deve essere causa di discriminazione e l’atteggiamento del personale deve

contribuire allo sviluppo della motivazione”. Un simile principio,

senz’altro condiviso da questo giudice, appare quindi contrario ad una

discriminazione di pazienti che come il reclamante non si mostrano del tutto

motivati al trattamento. Nel caso concreto, RE 1 risulta del resto essere stato

astemio durante tutto il periodo di degenza in Clinica psichiatrica, ciò che

può far ben sperare sugli eventuali risultati di un trattamento specialistico,

adatto a consolidare la sua asserita volontà di non abusare più di alcolici

(cfr. verbale di udienza del 29 dicembre 2020 a cura di questo giudice).

La valutazione eseguita

dall’Autorità di protezione, confermata dalla Commissione giuridica LASP,

relativamente all’idoneità del Centro residenziale di __________, non può dunque

che essere sostenuta anche da questa Camera, ritenuto che l’istituto appare

presentare tutte le qualità richieste dalla situazione clinica

dell’interessato.

3.4

A titolo

abbondanziale, in merito all’obbligo di accettazione del paziente da parte

dell’Unità terapeutica residenziale (UTR), ai sensi della Legge sull’assistenza

sociopsichiatrica (LASP), appare utile precisare quanto segue. In virtù dell’art.

25.

LASP, il responsabile dell’UTR deve ratificare la decisione di collocamento.

Nel caso in cui esso ritenga non sussistano i requisiti di cui all’art. 24

LASP, non ratifica la decisione, prende provvisoriamente i provvedimenti

opportuni e ne informa l’Autorità competente a norma dell’art. 20 LASP. Solo

tale Autorità sarà quindi competente per modificare la decisione di

collocamento.

L’obbligo di accettare un

paziente è esplicitamente previsto da alcune leggi sanitarie cantonali. Esso

può tuttavia anche essere dedotto implicitamente da alcune altre legislazioni

cantonali, a tre condizioni: il tipo di assistenza o di trattamento da fornire

alla persona sia nel mandato di prestazione dell’istituto, il diritto sanitario

cantonale obblighi l’istituto ad accettare qualsiasi paziente che abbia bisogno

del tipo di cure che dispensa e che la struttura disponga della capacità di

accogliere una persona supplementare (CommFam Protection del l’adulte, Guillod, ad art. 426 CC N. 72).

Nel nostro Cantone a norma

dell’art. 5 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento

sanitario (Legge sanitaria, LSan) “ogni persona ha diritto a prestazioni

sanitarie scientificamente riconosciute; esse dovranno essere adeguate alla

esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità

della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del

principio dell’economicità; sono riservate le disposizioni del diritto penale

concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del

diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e

le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie

trasmissibili”. Guillod (op

cit. N. 73 ad art.426 CC) cita la legge ginevrina quale esempio da cui possa

essere dedotto un obbligo implicito di accettazione, ossia l’art. 44 cpv.1

della Loi genevoise sur la santé che indica che “toute personne a le

droit d’être soignéé dans une institution de santé privée au benefice d’un

mandat de prestations, pour autant que les soins requis entrent dans la mission

de cette institution”. Questa norma non si discosta da quanto previsto

dalla Legge sanitaria ticinese. In simili circostanze, a mente di questo

giudice, un’unità terapeutica riabilitativa quale è il Centro residenziale per

alcolisti di __________ – che rientra nella rete cantonale degli Enti che

collaborano con l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale – rispondendo alle

caratteristiche sopra indicate, potrebbe quindi in definitiva essere anche

obbligato ad accogliere il paziente menzionato. La questione può qui restare

aperta, perché comunque, la decisione dell’Autorità di protezione ora

contestata non ha per oggetto un obbligo fatto al Sevizio per le dipendenze __________

di accettare il collocamento del signor RE 1, rispettivamente, di proseguire

nella presa a carico dello stesso nel proprio Centro residenziale di __________.

4.

Visto quanto precede

il reclamo va respinto. Gli oneri giudiziari seguono il principio della

soccombenza: tasse e spese processuali sono quindi poste a carico di RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.