9.2020.180
Ricovero a scopo di assistenza
27 gennaio 2021Italiano19 min
confermato con decisione 14 maggio 2020. Nella stessa decisione è pure stata indicata
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.180
Lugano
27 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo presentato il 20 dicembre 2020 da
RE
1
contro
la
decisione 14 dicembre 2020 (n. PS. 2020.156) della Commissione giuridica in
materia di assistenza sociopsichiatrica mediante la quale ha respinto il
ricorso interposto da RE 1 il 27 novembre 2020 contro la decisione di
mantenimento del suo ricovero a scopo di cura e assistenza decisa il 17
novembre 2020 dall’Autorità regionale di protezione __________
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 (1960) riceve
sostegno dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione) dal 2016. Negli scorsi anni egli è stato soggetto a numerosi
ricoveri.
B. All’inizio del 2019
il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ ha chiesto un intervento
dell’Autorità di protezione per valutare un collocamento a scopo di assistenza
di RE 1. Anche una figlia dell’interessato ha chiesto l’intervento
dell’Autorità di protezione. In febbraio 2019 egli è quindi stato ricoverato a
scopo di assistenza presso la clinica __________.
C. Con decisione 6
giugno 2019 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela
di rappresentanza e nominato la signora __________ quale curatrice, per
l’assistenza della sua persona, con il compito di rappresentarlo anche in
ambito medico-sanitario.
D. Dopo un ricovero
presso l’Ospedale regionale di __________, dapprima in cure intense e in
seguito in medicina, a seguito anche dell’intervento del Servizio psico-sociale
(SPS) di __________, con decisione supercautelare 5 maggio 2020 il Presidente
dell’Autorità di protezione ha disposto l’immediato ricovero di RE 1 a scopo di
cura e di assistenza all’Ospedale __________, conformemente all’art. 426 CC. Al
dispositivo n. 2 della decisione, il Presidente dell’Autorità di protezione ha
disposto che, dopo la degenza nel nosocomio __________, l’interessato doveva
essere ricoverato, con effetto immediato alla Clinica psichiatrica cantonale
(CPC) di __________. Il ricovero è quindi avvenuto il 5 maggio 2020 ed è stato
confermato con decisione 14 maggio 2020. Nella stessa decisione è pure stata indicata
la competenza dell’Autorità di protezione per la dimissione dell’interessato
con l’invito alla direzione della CPC di avvisare non appena le condizioni per
il ricovero non saranno più adempiute, mentre il trasferimento in un’altra
struttura esige una preventiva autorizzazione dell’Autorità di protezione,
mediante nuova decisione.
E. Il 16 luglio 2020, i
medici curanti in clinica psichiatrica hanno inoltrato all’Autorità di
protezione e a questa Camera una richiesta “di esprimersi favorevolmente per
un collocamento in una struttura idonea in modalità coattiva successivamente al
periodo di ricovero in Clinica”.
F. Con decisione 2
novembre 2020 questa Camera ha dichiarato irricevibile un’istanza 12/14 ottobre
2020 di RE 1 tendente alla sua dimissione dalla CPC, trasmettendola per
competenza all’Autorità di protezione (v. inc. CDP 9.2020.136).
G. In data 17 novembre
2020 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione con la quale ha respinto
l’istanza di RE 1 del 12/14 ottobre 2020, confermato il ricovero a scopo di cura
e assistenza disposto con decisione 14 maggio 2020 e ordinato il trasferimento
dell’interessato “nella struttura di __________, cura dell’alcolismo, Centro
residenziale, a __________, con effetto immediato” (disp. 1).
Contestualmente l’Autorità di protezione ha confermato la propria competenza
per la dimissione, secondo l’art. 428 cpv. 1 CC (disp. 2). Ha quindi indicato
che la direzione della struttura __________ è invitata ad avvisare l’Autorità
di protezione non appena le condizioni di ricovero non saranno più adempiute, precisando
che il trasferimento eventuale in altra struttura esige una preventiva
autorizzazione dell’Autorità di protezione, mediante nuova decisione (disp. 3).
Ai medici di riferimento è stato chiesto di presentare, entro il 31 dicembre
2020, un rapporto in merito alla situazione personale dell’interessato (disp.
4).
H. Contro la suddetta
decisione RE 1 è insorto il 27 novembre 2020 presso la Commissione giuridica in
materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione giuridica
LASP). Il ricorso è stato respinto con decisione 14 dicembre 2020 nella quale
la suddetta Commissione ha confermato la decisione di ricovero, evidenziando
quanto emerso dai rapporti peritali relativamente al progressivo peggioramento
dello stato di salute di RE 1, ai rischi che comporta l’assenza di critica nei
confronti della malattia ed alla pericolosità derivante da un suo rientro al
domicilio.
I. RE 1 si è aggravato
a questa Camera con reclamo 20/22 dicembre 2020, chiedendo l’annullamento della
decisione 14 dicembre 2020 della Commissione giuridica LASP. Egli contesta
l’utilità di un ricovero e sostiene di essere in grado di provvedere a sé
stesso, ritenendosi cambiato e affermando di non avere più problemi di
alcolismo.
L. L’interessato è stato
sentito presso la CPC in data 29 dicembre 2020. In tale occasione egli ha
ribadito di opporsi al ricovero presso il Centro di __________, non ritenendolo
una misura adeguata in quanto lo priverebbe dei suoi rapporti sociali. Egli ha
ribadito di reputarsi in grado di gestirsi autonomamente e senza aiuti, che
considera inutili.
M. Con scritto del 7
gennaio 2021 la Commissione giuridica LASP ha dichiarato di non avere
osservazioni da formulare al reclamo.
N. In data 13 gennaio
2021 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione 17 novembre
2020, constatando la mancanza di critica della malattia ed evidenziando come RE
1 soffra di patologie importanti. Secondo l’Autorità di prime cure un rientro
al domicilio è da escludere, in considerazione pure del fallimento dei
tentativi fatti nel passato.
O. Con osservazioni 14/18
gennaio 2021 gli specialisti della Clinica psichiatrica cantonale hanno
evidenziato le patologie riscontrate in RE 1, la sua assenza di coscienza del
bisogno di cure e una prognosi negativa rispetto ad un ipotetico progetto di
dimissione al domicilio, che viene ritenuto pericoloso anche in considerazione
dei vari tentativi eseguiti negli anni scorsi, tutti falliti. I medici
concludono quindi che l’inserimento in un istituto idoneo offra le adeguate garanzie
di cura.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
48.
lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un
giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica
istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio
1999.
In virtù del principio della lex posterior, la competenza
ricorsuale contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque
determinata sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con
effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50
cpv. 3 LASP, che prevede ancora la competenza del Tribunale cantonale
amministrativo.
Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare,
dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP,
benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate all’assetto giuridico
e istituzionale attuale, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della
salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le
cause amministrative (LPAmm) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni
del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Ai sensi dell’art.
426.
CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità
mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un
istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle
prestate altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la
loro protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non
appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3).
L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni
tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).
A norma dell’art.
428.
CC l’Autorità di protezione degli adulti è competente per ordinare il
ricovero e la dimissione (cpv. 2); in singoli casi può delegare all’istituto la
competenza in materia di dimissione (cpv. 2).
L’art. 426 CC richiede che
siano soddisfatte le tre condizioni cumulative, vale a dire una causa di
collocamento (disturbo mentale, deficit mentale o stato di grave
abbandono), un bisogno di assistenza o trattamento che non può essere fornito
altrimenti e l'esistenza di un istituto appropriato permettente di soddisfare
le esigenze di assistenza della persona collocata o di garantirgli le cure
necessarie (Meier, Droit de la
protection de l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea
2016, n. 1189). Pertanto, il collocamento a scopo di assistenza può
essere deciso solo se, data una delle cause esaustivamente menzionate
nell'articolo 426 CC, la persona ha
bisogno di assistenza personale, ovvero la sua situazione richiede assistenza e
gli è garantita la protezione in senso stretto (DTF 134 III 289 consid.
4; Steinauer/Fountoulakis, Droit
des personnes physique et protection de l'Adulte, 2014, n. 1365, p. 596).
La dottrina e la
giurisprudenza del Tribunale federale specificano che il concetto di “turba
psichica” comprende tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria,
vale a dire psicosi e psicopatie che hanno cause fisiche o meno, demenze,
nonché dipendenze, in particolare alcolismo, tossicomania o farmacodipendenza (cfr.
STF 5A_374/2018 del 25.06.2018, consid. 4.2.1; 5A_717/ 2015 del 13.10.2015,
consid. 4.1; 5A_497/2014 del 08.7.2014, consid. 4.1; Meier, op.cit., n. 1192; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, 2012, n. 10.6, p. 245).
In virtù del principio di
proporzionalità, è inoltre necessario che la protezione non possa essere garantita
se non con una misura di collocamento, vale a dire che altre misure, come
l'aiuto del suo entourage, l’assistenza sociale o le cure ambulatoriali siano
o sembrino inefficaci. Il collocamento deve infatti essere considerato come ultima
ratio ed è pertanto necessario esaminare tutte le misure alternative meno
lesive della posizione giuridica dell'interessato (Meier, op. cit., n. 1199; COPMA, op. cit., N. 10.7, p. 245
s.). Tenuto conto del principio di proporzionalità, una delle condizioni legali
per il collocamento è quindi che l'assistenza o le cure necessarie non possano
essere fornite altrimenti. In particolare ciò può verificarsi quando la persona
interessata non abbia coscienza della sua malattia e della necessità di ricovero
(DTF 140 III 101 consid.
6.2.3
e riferimenti; STF 5A_634 / 2016 del
21.09.2016, consid. 3.1) o che il suo benessere necessiti di un trattamento in
istituto, che può avere successo solo se sia assicurato senza interruzioni (STF
5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2.2).
La terza condizione posta
dall’art. 426 CC è l’esistenza di un istituto idoneo che permetta di soddisfare
il bisogno di assistenza della persona interessata e di fornire il trattamento
necessario (cfr. Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 666, p.
302; Steinauer/Fountoulakis, op.
cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss).
3.
Con la decisione
impugnata, la Commissione giuridica LASP ha confermato la risoluzione con la
quale l’Autorità di protezione ha disposto a favore di RE 1 il ricovero a scopo
di assistenza con effetto immediato presso la struttura di __________. La citata
Commissione ha ritenuto sussistere una causa di collocamento e un bisogno di
assistenza, dichiarando per altro rispettato il principio della proporzionalità.
Ha pure accertato l’idoneità dell’istituto prescelto dall’Autorità di
protezione per il collocamento, condividendo “le conclusioni peritali
secondo cui il Centro __________, specializzato nella cura delle dipendenze,
sia certamente da considerarsi una struttura adeguata alle necessità di cura e
assistenza di RE 1”.
3.1
Le patologie di cui
soffre il reclamante e il bisogno di assistenza, accertati dall’Autorità di
protezione in quanto rilevati da diversi medici, sono stati confermati dalla
Commissione giuridica LASP, che ha evidenziato che l’interessato è noto “per
numerosi ricoveri in ambito psichiatrico nel contesto di una sindrome da
dipendenza etile” (decisione impugnata, pag. 3) e la sua condizione clinica
è andata peggiorando “non solo dal punto di vista psichico ma anche per
quanto riguarda il diabete mellito di tipo II conseguente a pancreatiti
croniche alcol indotte”. La suddetta Commissione ha rilevato di ritenere
necessarie le misure adottate dall’Autorità di protezione in ragione pure di
quanto emerge dalla perizia demandata al dr. med __________, che con rapporto
14.
dicembre 2020 ha evidenziato “disturbi psichici e comportamentali dovuti
all’uso di alcool”, “totale assenza di critica della malattia e quindi
delle gravi limitazioni sia psichiche che fisiche che lo predispongono a seri
rischi sulla vita, sulla salute e su danni alle cose se non opportunamente
monitorate in modo costante”. Il perito ha pure osservato che “la
condizione internistica è di gravità tale da costituire un concreto rischio per
la vita” di RE 1, concludendo che “dal punto di vista psichico la
prognosi risulta sfavorevole in assenza di una presa a carico strutturata e un
percorso di disintossicazione a lungo termine”.
Anche secondo questo
giudice – contrariamente a quanto sostenuto dal reclamante relativamente alla
necessità (secondo lui non data) del bisogno di assistenza – emerge palesemente
che tutti i professionisti e la curatrice hanno confermato una situazione di
grave disagio psichico che determina l’esigenza di protezione. Si osserva infatti che già nel
2017, nell’ambito di un ricovero disposto dall’Autorità di protezione a scopo
di perizia, risultava che RE 1 era affetto da una sindrome di dipendenza da
alcol e che a quel momento era già stato ricoverato sei volte presso la CPC nel
corso dei due anni precedenti, mentre era “lecito supporre” che la
prognosi non fosse positiva e che il paziente potesse “andare incontro ad
ulteriori ricadute”. Già a quel momento, i medici evidenziavano che RE 1
appariva totalmente acritico e minimizzante in merito alla problematica di
dipendenza dall’alcol. Negli anni successivi la prognosi è stata confermata dai
fatti ed il collocamento più recente in Clinica psichiatrica ha fatto seguito
ad un ricovero in cure intense presso l’Ospedale __________, il cui rapporto di
dimissione del 4 maggio 2020 evidenzia diverse patologie importanti che
lasciano pensare ad un peggioramento rispetto alla situazione degli anni scorsi
(“1. scompenso diabetico cheto acidotico grave su Dg 2 e Dg 3 attuale stato
comatoso 10/15(…); 2. diabete mellito tipo 2 insulino-dipendente (…); 3.
sindrome da dipendenza da alcool; 4. F.25.1 disturbo psico affettivo, tipo
depressivo F42.0 Pensieri o ruminazioni prevalentemente ossessive; 5.
Insufficienza renale acuta di origine prerenale stadio KDIGO AKI II (…); 6.
BPCO GOLD II su tabagismo attivo; 7. Insufficienza renale acuta su cronica in
contesto di diabete mellito e ipertensione arteriosa; 8. Epatite
prevalentemente coleastica (...); 9. Ipertensione arteriosa in trattamento (…);
10.
Frattura limitante superiore di L1 su trauma contusivo”). La serietà e
gravità delle condizioni di salute mentale e fisica di RE 1 e il bisogno di
assistenza sono pertanto innegabili.
3.2
La necessità di un
collocamento si palesa quindi evidente da un punto di vista medico ed è certificata
da tutti gli specialisti. In particolare, il 14/18 gennaio 2021 nelle
osservazioni alla presente procedura, i medici curanti presso la Clinica
psichiatrica hanno confermato di ritenere il collocamento in istituto la
miglior soluzione per RE 1, precisando che esso fornisce “maggiori garanzie
di associarsi ad una prognosi migliore sia relativamente alla dipendenza
dall’alcol sia per quanto riguarda le patologie somatiche, come anche suggerito
dal decorso relativamente favorevole durante l’attuale ricovero”. Anche
secondo questo giudice, la situazione clinica del reclamante, con i conseguenti
rischi per la sua salute e la sua vita, è tale da giustificare un ricovero
senza il suo consenso, risultando peraltro che tutti i tentativi eseguiti al
domicilio non hanno avuto successo e le ricadute, sempre più gravi, hanno posto
concretamente a rischio la vita dell’interessato. In definitiva, quindi, la
decisione impugnata appare rispettare il principio di proporzionalità e non può
prestarsi a critiche, ritenuto che nessuna altra misura quale il collocamento appare
adatta alla tutela del benessere e della vita dell’interessato e a fornirgli le
cure di cui necessita.
3.3
In merito all’istituto
prescelto per il collocamento, occorre
innanzitutto ricordare che la valutazione e la decisione sull’idoneità
dell’istituto spetta,
in questo caso, all’Autorità di protezione, ritenuto che la nozione di “istituto
idoneo” fa parte delle condizioni materiali del collocamento ed è parte
della forza formale di res judicata della decisione (Meier, op. cit., n. 1205 pag. 585; dec. CDP
inc. no. 9.2016.195/197, del 16 gennaio 2017). Nel caso in esame, l’Autorità di
protezione ha scelto e ritenuto idoneo il Centro residenziale di __________
sito a __________ e la Commissione giuridica LASP – confermando la scelta
dell’Autorità di prima sede – ha evidenziato che “un istituto è idoneo
quando adempie, sia da un punto di vista organizzativo che delle competenze e
capacità del personale, ai requisiti necessari alla cura ed assistenza che
necessita la persona colpita dalla misura del ricovero
(Geiser/Etzenberger, Basler Commentar, ZGB
I, 5a edizione 2014, N. 37, ad art. 426 CC)”, specificando peraltro che “idoneo
non significa ottimale” (cfr. Meier,
op. cit., n. 1203, p. 584).
Emerge dagli atti che
nella procedura dinnanzi alla Commissione giuridica LASP i responsabili del
Servizio per le dipendenze __________, con scritto 24 novembre 2020, hanno
presentato opposizione al ricovero di RE 1 presso il loro Centro residenziale
di __________. Questo a motivo del loro non coinvolgimento da parte
dell’Autorità di protezione e di un mancato accertamento internistico e
psichiatrico fatto da loro eseguire “da parte del Dr. __________ e della
Drssa __________” e di una loro “valutazione finale … completata da un
colloquio con il diretto interessato e della rete esterna che si occupa della
sua presa a carico”. I menzionati responsabili di __________ hanno dunque
prudenzialmente ritenuto il RE 1 non idoneo al percorso terapeutico previsto a
motivo dell’apparente mancata adesione dell’interessato. Tale opposizione non è
stata riproposta dinnanzi a questo giudice, ma una simile giustificazione “prudenziale”
appare, da sola, in contrasto con la “carta dei valori” di __________ secondo
la quale “la mancanza di motivazione al trattamento da parte dell’utente non
deve essere causa di discriminazione e l’atteggiamento del personale deve
contribuire allo sviluppo della motivazione”. Un simile principio,
senz’altro condiviso da questo giudice, appare quindi contrario ad una
discriminazione di pazienti che come il reclamante non si mostrano del tutto
motivati al trattamento. Nel caso concreto, RE 1 risulta del resto essere stato
astemio durante tutto il periodo di degenza in Clinica psichiatrica, ciò che
può far ben sperare sugli eventuali risultati di un trattamento specialistico,
adatto a consolidare la sua asserita volontà di non abusare più di alcolici
(cfr. verbale di udienza del 29 dicembre 2020 a cura di questo giudice).
La valutazione eseguita
dall’Autorità di protezione, confermata dalla Commissione giuridica LASP,
relativamente all’idoneità del Centro residenziale di __________, non può dunque
che essere sostenuta anche da questa Camera, ritenuto che l’istituto appare
presentare tutte le qualità richieste dalla situazione clinica
dell’interessato.
3.4
A titolo
abbondanziale, in merito all’obbligo di accettazione del paziente da parte
dell’Unità terapeutica residenziale (UTR), ai sensi della Legge sull’assistenza
sociopsichiatrica (LASP), appare utile precisare quanto segue. In virtù dell’art.
25.
LASP, il responsabile dell’UTR deve ratificare la decisione di collocamento.
Nel caso in cui esso ritenga non sussistano i requisiti di cui all’art. 24
LASP, non ratifica la decisione, prende provvisoriamente i provvedimenti
opportuni e ne informa l’Autorità competente a norma dell’art. 20 LASP. Solo
tale Autorità sarà quindi competente per modificare la decisione di
collocamento.
L’obbligo di accettare un
paziente è esplicitamente previsto da alcune leggi sanitarie cantonali. Esso
può tuttavia anche essere dedotto implicitamente da alcune altre legislazioni
cantonali, a tre condizioni: il tipo di assistenza o di trattamento da fornire
alla persona sia nel mandato di prestazione dell’istituto, il diritto sanitario
cantonale obblighi l’istituto ad accettare qualsiasi paziente che abbia bisogno
del tipo di cure che dispensa e che la struttura disponga della capacità di
accogliere una persona supplementare (CommFam Protection del l’adulte, Guillod, ad art. 426 CC N. 72).
Nel nostro Cantone a norma
dell’art. 5 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento
sanitario (Legge sanitaria, LSan) “ogni persona ha diritto a prestazioni
sanitarie scientificamente riconosciute; esse dovranno essere adeguate alla
esigenza di cura nel rispetto dei principi della libertà, dignità e integrità
della persona umana e tenere conto del criterio di efficacia sanitaria e del
principio dell’economicità; sono riservate le disposizioni del diritto penale
concernenti le misure terapeutiche e d’internamento, le disposizioni del
diritto civile concernenti la privazione della libertà a scopo d’assistenza e
le disposizioni in materia di immunizzazione e di lotta alle malattie
trasmissibili”. Guillod (op
cit. N. 73 ad art.426 CC) cita la legge ginevrina quale esempio da cui possa
essere dedotto un obbligo implicito di accettazione, ossia l’art. 44 cpv.1
della Loi genevoise sur la santé che indica che “toute personne a le
droit d’être soignéé dans une institution de santé privée au benefice d’un
mandat de prestations, pour autant que les soins requis entrent dans la mission
de cette institution”. Questa norma non si discosta da quanto previsto
dalla Legge sanitaria ticinese. In simili circostanze, a mente di questo
giudice, un’unità terapeutica riabilitativa quale è il Centro residenziale per
alcolisti di __________ – che rientra nella rete cantonale degli Enti che
collaborano con l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale – rispondendo alle
caratteristiche sopra indicate, potrebbe quindi in definitiva essere anche
obbligato ad accogliere il paziente menzionato. La questione può qui restare
aperta, perché comunque, la decisione dell’Autorità di protezione ora
contestata non ha per oggetto un obbligo fatto al Sevizio per le dipendenze __________
di accettare il collocamento del signor RE 1, rispettivamente, di proseguire
nella presa a carico dello stesso nel proprio Centro residenziale di __________.
4.
Visto quanto precede
il reclamo va respinto. Gli oneri giudiziari seguono il principio della
soccombenza: tasse e spese processuali sono quindi poste a carico di RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.