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Decisione

9.2020.183

Legittimazione al reclamo della madre e del medico curante dell’interessato; assenza dei presupposti per istituire una curatela generale

10 maggio 2021Italiano20 min

2019 RE 2, madre di PI 1, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.183

Lugano

10 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

e

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la revoca della curatela generale e la contestuale

istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa in

favore di

PI

1

rappr.

da: RA 1

giudicando

sul reclamo del 18 dicembre 2020 presentato dal dr. med. RE 1 e da RE 2 contro

la decisione emanata il 26 novembre 2020 (ris. n. 401 del 25 novembre 2020) dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2001,

soffre di un ritardo evolutivo e di una tetraplegia spastica a seguito di un

grave disturbo perinatale.

B. Con scritto 18 marzo

2019 RE 2, madre di PI 1, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela in favore

del figlio, in vista del raggiungimento della maggiore età.

C. In considerazione del

parere del pediatra, PI 1 non è stato sentito dall’Autorità di protezione.

L’udienza di discussione dell’11 aprile 2019 ha avuto luogo in presenza della madre

e del marito di quest’ultima.

D. Con decisione 16

aprile 2019 (ris. n. 148) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI

1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando CURA 1 quale

curatore generale.

E. Con scritto 3 giugno

2020 PI 1 si è rivolto personalmente all’Autorità di protezione, postulando la

nomina di un altro curatore, senza pregressi legami con la madre, e investito

unicamente delle sue questioni amministrative e finanziarie. Con lettera 16

luglio 2020 la responsabile della struttura Scuola di vita autonoma di __________

ha contattato l’Autorità di protezione per segnalare l’inadeguatezza del

curatore di PI 1, considerato troppo condizionato da RE 2. Con lettera 16

settembre 2020 PI 1 ha chiesto la modifica della misura in suo favore, da

curatela generale – ritenuta eccessiva – a curatela amministrativa.

F. All’udienza tenutasi

il 12 novembre 2020 dinnanzi all’Autorità di protezione, alla presenza anche

della madre RE 2 e del curatore generale CURA 1, PI 1 ha ribadito la sua

richiesta di ridurre la portata della misura di protezione, da curatela

generale a curatela di rappresentanza con gestione dei beni senza privazione

dei diritti civili. Ha tuttavia accettato che il mandato di curatore rimanesse affidato

a CURA 1.

G. Con decisione 26

novembre 2020 (ris. n. 401 del 25 novembre 2020) l’Autorità di protezione ha

revocato la curatela generale e istituito in favore di PI 1 una curatela di

rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC

Quale curatore è stato nominato CURA 1, con il compito di rappresentare

l’interessato nella gestione delle incombenze amministrative (segnatamente

dinnanzi ad autorità, uffici e servizi pubblici, nelle relazioni con

assicurazioni, locatori, Postfinance, banche ed altri privati) e il compito di

gestire con la massima diligenza le rendite e la sostanza dell’interessato.

H. Contro tale decisione

è insorto, con reclamo 18 dicembre 2020, il dr. med. RE 1, “in accordo con

la madre Sig.ra RE 2”, ritenendo necessario mantenere una curatela generale

in favore di PI 1 e preannunciando di aver già chiesto l’effettuazione di una

valutazione neurocognitiva del paziente.

I. Con scritto 11

gennaio 2021 il curatore CURA 1 ha aderito alle richieste del dr. med. RE 1,

ritenendo che la curatela generale tuteli maggiormente l’interessato. Nelle sue

osservazioni 28 gennaio 2021 l’Autorità di protezione si è invece riconfermata

nella decisione impugnata, sollevando dubbi quanto alla legittimazione del

medico curante ad interporre reclamo.

L. Vista la posizione

del curatore, con decisione 29 gennaio 2021 questo giudice ha nominato a PI 1

un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC, nella persona

dell’avv. RA 1. Nelle sue osservazioni 4 marzo 2021, il curatore di rappresentanza

ha chiesto che il gravame venisse dichiarato irricevibile o, in subordine,

respinto nel merito. L’avv. RA 1 ha inoltre postulato l’ottenimento

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per il suo assistito.

M. Il dr. med. RE 1 non

ha replicato personalmente. Nel suo memoriale di replica 30 marzo 2021 RE 2 ha

per contro postulato l’accoglimento del reclamo con il ripristino della

curatela generale il favore del figlio oppure, in subordine, lo svolgimento di

una perizia medica per una valutazione neuro-cognitiva di PI 1.

N. Con duplica 20 aprile

2021 PI 1, per il tramite del suo curatore di rappresentanza ex art. 449a CC,

si è riconfermato nelle sue richieste di giudizio. Né il curatore CURA 1, né

l’Autorità di protezione hanno presentato ulteriori scritti.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre anzitutto

chinarsi sulla legittimazione attiva dei reclamanti, dr. med. RE 1 e RE 2.

2.1

Né il dr. med. RE 1 né

RE 2 sono parti al procedimento di protezione concernente PI 1 ai sensi

dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto di protezione, la legittimazione al

reclamo può tuttavia essere conferita anche alle persone vicine all’interessato

(art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente

protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450

cpv. 2 n. 3 CC).

Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate

«persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo

i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni

quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona

bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;

sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

La

dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine

all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi

di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una

lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De

Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de

protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer

Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift

für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere

trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve

dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,

specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,

consid. 2.2; Meier/De Luze, Le

recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –

une Prozessstandschaft?, pag. 852).

Ai

sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare

reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal

diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di

protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio

2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016,

consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;

Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

n. 1808; Meier/De Luze, Le recours

des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare

reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono

invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non

essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;

Messaggio, pag. 6471).

2.2

Nel caso concreto, in

base ai principi evocati sopra RE 2 è sicuramente persona vicina a suo figlio PI

1, col quale convive. In sede di replica, la reclamante ha spiegato che “la

mia preoccupazione è solamente quella che mio figlio, sentendosi libero di

agire, possa sottoscrivere documenti o effettuare operazioni su pressioni di

terzi, di cui non si rende conto né del contenuto né delle conseguenze”

(pag. 2). Dichiarando di agire con l’intento di tutelare gli interessi del

figlio, occorre pertanto riconoscere a RE 2 la legittimazione a ricorrere

contro la decisione dell’Autorità di protezione che alleggerisce i

provvedimenti di protezione in favore di PI 1.

Per quanto attiene al dr.

med. RE 1, che ha presentato in prima persona il reclamo “in accordo con la

madre”, occorre invece considerare quanto segue. Per

le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile

fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma

occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante

non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa),

quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di

responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich

um eine von Verantwortung der

nahestehenden Person für das Wohlergehen des Betroffenen geprägte Beziehung

handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1). Nel suo

scritto, il dr. med. RE 1 non motiva in alcun modo la sua legittimazione al

reclamo. Egli non si qualifica neppure come medico curante dell’interessato, circostanza

che sembra emergere dagli altri atti dell’incarto (e-mail 24 giugno 2020 di PI

1.

all’Autorità di protezione “io oggi sono alle 14 al centro medico di __________

dal medico”) benché risulti che almeno fino al mese di settembre 2019 PI 1

sia stato seguito dal pediatra dr. med. __________ (cfr. scritto curatore 13

settembre 2019).

Il

dr. med. RE 1 ha rinunciato a prendere posizione sulle osservazioni delle altre

parti al procedimento, in particolare sulle censure sollevate dall’Autorità di

protezione in merito alla sua legittimazione al reclamo, ragion per cui questo

giudice non dispone di elementi che permettano di stabilire un suo – neppure

preteso – legame di vicinanza con PI 1 ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.

Il

dr. med. RE 1 non dispone peraltro neanche di una legittimazione in

qualità di terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3

CC, non avendo fatto valere alcun interesse giuridico proprio nella

vertenza.

La sua impugnativa non può

pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).

Si giustifica pertanto di

considerare solo RE 2 come legittimata ad interporre reclamo contro la

decisione dell’Autorità di protezione qui in oggetto.

3.

RE 2 censura la

decisione dell’Autorità di protezione di convertire la curatela generale in

essere in favore di PI 1 in una curatela di rappresentanza con gestione

amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato la sua precedente decisione

del 16 aprile 2019, mediante la quale aveva istituito in favore di PI 1 una

curatela generale, e riferito che l’interessato aveva chiesto di essere sentito.

L’Autorità di prime cure ha riferito che in sede di udienza egli “ha

spiegato di essere in grado di curare i propri interessi personali,

segnatamente di decidere sulla sfera medica e di assumere impegni contrattuali,

chiedendo pertanto di ridurre la portata della misura di protezione (…) limitandola

al disbrigo amministrativo ed alla gestione delle rendite e della sostanza,

senza privazione dei diritti civili” (decisione impugnata, pag. 1). Secondo

l’Autorità di protezione, “appaiono a questo punto date le premesse per la

revoca della curatela generale” e l’istituzione di una curatela ai sensi

degli art. 394-395 CC (decisione impugnata, pag. 1).

3.2

La reclamante contesta

la scelta dell’autorità di prime cure di revocare la curatela generale e la

limitazione dei diritti civili precedentemente decretate. A suo parere, “PI 1

non ha la capacità di discernere il contenuto di un documento legale, medico o

di qualsivoglia natura e ancor meno di sottoscrivere un documento o contratto

comprendendo appieno e con raziocinio il contenuto e la responsabilità che la

firma comporta”, e “rifiuta le cure mediche prescrittale da medici senza

alcun giustificato motivo” (replica, pag. 1).

RE 2 contesta

inoltre l’accertamento dell’Autorità di protezione secondo cui il figlio non

sarebbe affetto da una durevole incapacità di discernimento, nella misura in

cui non vi sono accertamenti peritali in tal senso agli atti e l’autorità non

dispone di specifiche competenze in merito (replica, pag. 1). La reclamante

afferma di essere stata più volte “chiamata ad intervenire per evitare prese

di posizione di mio figlio PI 1 che, non solo risultano errate, ma spesso del

tutto contrarie anche ai suoi propri interessi” (replica, pag. 1). RE 2

postula dunque il ripristino della curatela generale in favore del figlio

oppure, in subordine, lo svolgimento di una perizia per una valutazione

neuro-cognitiva di PI 1.

3.3

Ai sensi dell’art. 398

cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a

causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela

generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della

persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2);

l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).

Una curatela generale può essere istituita soltanto in

presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente

a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il

caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole

incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per

sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima

ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili

mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste

persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici

(Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437).

In

generale, le condizioni previste per l’istituzione di una curatela (art. 390

CC) devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela.

Secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si

intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni,

l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle

condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio

ad una curatela generale (cfr. Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105;

v. anche Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure

ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa

d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1

CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre

essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio

della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Per

l’istituzione di una curatela generale è necessario venga eseguita una perizia

psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di

conoscenze e competenze necessarie), a motivo dell’impatto che essa comporta

sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.

208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9

agosto 2016, consid. 4).

Una

perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità

in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC; ad es. DTF 140 III 97 consid. 4;

confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della

persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva,

sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura

personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo

patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi

curare (Meier, Droit de protection

de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con rif.).

3.4

Nella

fattispecie, salta agli occhi come la misura di protezione richiesta dalla

madre risulti sproporzionata rispetto alle condizioni mediche e al bisogno di

protezione di PI 1.

Dalle

indicazioni del pediatra risulta che l’interessato “soffre di un ritardo

evolutivo e di una tetraplegia spastica in seguito ad un grave disturbo

perinatale” e che durante l’adolescenza sono insorti “degli

atteggiamenti di tipo psicotico legati in parte anche alla non comprensione

delle situazioni contingenti”, disturbi che limitano la sua capacità di

provvedere ai suoi interessi sia personali che amministrativi (scritto 12 marzo

2019.

dr. med. __________). Il pediatra ha espresso dubbi sulla sua capacità di

“comprendere interamente la portata delle misure che verranno intraprese nei

suoi confronti, senza una spiegazione complementare adeguata” (scritto 12

marzo 2019 dr. med. __________). Con scritto 2 aprile 2019 il pediatra si

esprimeva per conto della rete (composta anche da assistente sociale,

psicologa, ergoterapista, fisioterapista e docente della scuola speciale)

riferendo di una grave situazione in seno alla famiglia a seguito dei “grossissimi

conflitti” causati dal comportamento di PI 1 (“discussioni,

liti continue in casa, aggressioni fisiche del ragazzo sulla madre, che viene

da lui picchiata, rifiuto totale di assumere dei medicamenti che gli abbiamo

prescritto per diminuire la sua violenza; rifiuto di seguire dei corsi

formativi, rifiuto di usare una carrozzina elettrica che potrebbe garantirgli

una certa indipendenza, rifiuto di entrare in una istituzione, rifiuto di

entrare in un gruppo con altri disabili”) e del desiderio di tutelare

l’intero nucleo familiare con “l’allontanamento almeno temporaneo in

un’istituzione” e “la designazione di un curatore esterno alla famiglia”

(scritto 2 aprile 2019 dr. med. __________,

pag. 1).

Appare evidente che gli

accertamenti in questione non siano sufficienti per fondare una curatela

generale, come invece fatto dall’Autorità di protezione con decisione 16 aprile

2019, senza peraltro neppure sentire l’interessato.

Non risulta che l’Autorità

di protezione abbia successivamente proceduto ad ulteriori approfondimenti

medici, che non sono stati richiesti né al dr. med. __________, psichiatra

curante di PI 1 dal mese di giugno 2020 (cfr. sua e-mail 10 novembre 2020), né

ad altri specialisti in qualità di periti.

La valutazione

neuro-cognitiva richiesta dal dr. med. RE 1 al servizio di Neurologia

dell’Ospedale __________ – cui si accenna nel reclamo 18 dicembre 2020 – è posteriore

alla decisione impugnata e non è stata dunque presa in considerazione

dall’Autorità di protezione. Da quanto riferito in essa non sembrano essere

comunque adempiuti i presupposti di una misura così incisiva come quella

richiesta dalla madre, già solo per il fatto che “il paziente si presenta da

solo all’appuntamento: si mostra ben orientato lungo gli assi spazio-temporali

ed è in grado di fornire attendibili informazioni autobiografico-personali”,

è “collaborante e motivato all’indagine”, “manifesta più volte il

desiderio di voler eseguire al meglio le prove al fine di dimostrare, attraverso

l’esito della valutazione, la capacità di poter decidere in autonomia della

propria persona” (valutazione 26 gennaio 2021, pag. 2). Se l’accertamento

ha evidenziato “un disturbo cognitivo caratterizzato da deficit attentivi ed

esecutivi, con difficoltà di memoria di lavoro e di controllo, aprassia

costruttiva, rallentamento esecutivo, di ragionamento logico-referenziale,

parziale consapevolezza e minimizzazione dei disturbi”, non sono emerse

criticità per quanto attiene al “funzionamento della memoria anterograda

verbale”, le “capacità di apprendimento e di richiamo libero differito”

sono state definite buone e le abilità linguistiche “adeguate sia sul

versante espressivo-produttivo che ricettivo” (valutazione 26 gennaio 2021,

pag. 2). Al di là delle debolezze riscontrate nel referto, è palese che una

condizione clinica come quella evidenziata dai medici del servizio di

Neurologia è molto lontana dalla situazione di grave

disabilità psichica e di (durevole) incapacità di discernimento che sono i

presupposti per l’istituzione di una curatela generale, considerata una ultima

ratio del diritto di protezione.

In considerazione del

fatto che ogni misura ufficiale deve essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138), e che il diritto dell’essere umano

all’autodeterminazione è l’espressione fondamentale della sua dignità (cfr. Messaggio

del 28 giugno 2006, pag. 6431 e sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc.

9.2016.233, consid. 5), le richieste di RE 2 di ripristinare una

curatela generale – condivise anche dal curatore in carica – devono pertanto

essere respinte.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dei

reclamanti dr. med. RE 1 e RE 2, in ragione di ½ ciascuno. Essi rifonderanno,

sempre in ragione di ½ ciascuno, fr. 1'200.- a PI 1 a

titolo di spese ripetibili.

Visto

l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza

giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da PI 1 contestualmente alle

osservazioni al reclamo deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del

18.

luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.

5A_389/2009, consid. 7; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,

consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico del

dr. med. RE 1 e RE 2, in solido, in ragione di ½ ciascuno.

Il dr. med. RE 1 e RE 2

rifonderanno, in solido e in ragione di ½ ciascuno, fr. 1'300.- a PI 1 a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di PI 1 è stralciata in quanto priva di oggetto.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.