9.2020.183
Legittimazione al reclamo della madre e del medico curante dell’interessato; assenza dei presupposti per istituire una curatela generale
10 maggio 2021Italiano20 min
2019 RE 2, madre di PI 1, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.183
Lugano
10 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la revoca della curatela generale e la contestuale
istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa in
favore di
PI
1
rappr.
da: RA 1
giudicando
sul reclamo del 18 dicembre 2020 presentato dal dr. med. RE 1 e da RE 2 contro
la decisione emanata il 26 novembre 2020 (ris. n. 401 del 25 novembre 2020) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 2001,
soffre di un ritardo evolutivo e di una tetraplegia spastica a seguito di un
grave disturbo perinatale.
B. Con scritto 18 marzo
2019 RE 2, madre di PI 1, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) l’istituzione di una curatela in favore
del figlio, in vista del raggiungimento della maggiore età.
C. In considerazione del
parere del pediatra, PI 1 non è stato sentito dall’Autorità di protezione.
L’udienza di discussione dell’11 aprile 2019 ha avuto luogo in presenza della madre
e del marito di quest’ultima.
D. Con decisione 16
aprile 2019 (ris. n. 148) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI
1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando CURA 1 quale
curatore generale.
E. Con scritto 3 giugno
2020 PI 1 si è rivolto personalmente all’Autorità di protezione, postulando la
nomina di un altro curatore, senza pregressi legami con la madre, e investito
unicamente delle sue questioni amministrative e finanziarie. Con lettera 16
luglio 2020 la responsabile della struttura Scuola di vita autonoma di __________
ha contattato l’Autorità di protezione per segnalare l’inadeguatezza del
curatore di PI 1, considerato troppo condizionato da RE 2. Con lettera 16
settembre 2020 PI 1 ha chiesto la modifica della misura in suo favore, da
curatela generale – ritenuta eccessiva – a curatela amministrativa.
F. All’udienza tenutasi
il 12 novembre 2020 dinnanzi all’Autorità di protezione, alla presenza anche
della madre RE 2 e del curatore generale CURA 1, PI 1 ha ribadito la sua
richiesta di ridurre la portata della misura di protezione, da curatela
generale a curatela di rappresentanza con gestione dei beni senza privazione
dei diritti civili. Ha tuttavia accettato che il mandato di curatore rimanesse affidato
a CURA 1.
G. Con decisione 26
novembre 2020 (ris. n. 401 del 25 novembre 2020) l’Autorità di protezione ha
revocato la curatela generale e istituito in favore di PI 1 una curatela di
rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC
Quale curatore è stato nominato CURA 1, con il compito di rappresentare
l’interessato nella gestione delle incombenze amministrative (segnatamente
dinnanzi ad autorità, uffici e servizi pubblici, nelle relazioni con
assicurazioni, locatori, Postfinance, banche ed altri privati) e il compito di
gestire con la massima diligenza le rendite e la sostanza dell’interessato.
H. Contro tale decisione
è insorto, con reclamo 18 dicembre 2020, il dr. med. RE 1, “in accordo con
la madre Sig.ra RE 2”, ritenendo necessario mantenere una curatela generale
in favore di PI 1 e preannunciando di aver già chiesto l’effettuazione di una
valutazione neurocognitiva del paziente.
I. Con scritto 11
gennaio 2021 il curatore CURA 1 ha aderito alle richieste del dr. med. RE 1,
ritenendo che la curatela generale tuteli maggiormente l’interessato. Nelle sue
osservazioni 28 gennaio 2021 l’Autorità di protezione si è invece riconfermata
nella decisione impugnata, sollevando dubbi quanto alla legittimazione del
medico curante ad interporre reclamo.
L. Vista la posizione
del curatore, con decisione 29 gennaio 2021 questo giudice ha nominato a PI 1
un curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 449a CC, nella persona
dell’avv. RA 1. Nelle sue osservazioni 4 marzo 2021, il curatore di rappresentanza
ha chiesto che il gravame venisse dichiarato irricevibile o, in subordine,
respinto nel merito. L’avv. RA 1 ha inoltre postulato l’ottenimento
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio per il suo assistito.
M. Il dr. med. RE 1 non
ha replicato personalmente. Nel suo memoriale di replica 30 marzo 2021 RE 2 ha
per contro postulato l’accoglimento del reclamo con il ripristino della
curatela generale il favore del figlio oppure, in subordine, lo svolgimento di
una perizia medica per una valutazione neuro-cognitiva di PI 1.
N. Con duplica 20 aprile
2021 PI 1, per il tramite del suo curatore di rappresentanza ex art. 449a CC,
si è riconfermato nelle sue richieste di giudizio. Né il curatore CURA 1, né
l’Autorità di protezione hanno presentato ulteriori scritti.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre anzitutto
chinarsi sulla legittimazione attiva dei reclamanti, dr. med. RE 1 e RE 2.
2.1
Né il dr. med. RE 1 né
RE 2 sono parti al procedimento di protezione concernente PI 1 ai sensi
dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto di protezione, la legittimazione al
reclamo può tuttavia essere conferita anche alle persone vicine all’interessato
(art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente
protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 450
cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate
«persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo
i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni
quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona
bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;
sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
La
dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine
all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi
di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una
lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de
protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer
Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift
für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere
trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve
dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,
specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,
consid. 2.2; Meier/De Luze, Le
recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –
une Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare
reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal
diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di
protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio
2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016,
consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;
Messaggio concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
n. 1808; Meier/De Luze, Le recours
des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare
reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono
invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non
essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3;
Messaggio, pag. 6471).
2.2
Nel caso concreto, in
base ai principi evocati sopra RE 2 è sicuramente persona vicina a suo figlio PI
1, col quale convive. In sede di replica, la reclamante ha spiegato che “la
mia preoccupazione è solamente quella che mio figlio, sentendosi libero di
agire, possa sottoscrivere documenti o effettuare operazioni su pressioni di
terzi, di cui non si rende conto né del contenuto né delle conseguenze”
(pag. 2). Dichiarando di agire con l’intento di tutelare gli interessi del
figlio, occorre pertanto riconoscere a RE 2 la legittimazione a ricorrere
contro la decisione dell’Autorità di protezione che alleggerisce i
provvedimenti di protezione in favore di PI 1.
Per quanto attiene al dr.
med. RE 1, che ha presentato in prima persona il reclamo “in accordo con la
madre”, occorre invece considerare quanto segue. Per
le altre figure esterne alla famiglia, secondo la dottrina non è possibile
fondarsi su una presunzione per determinare la qualità di persona vicina, ma
occorre esaminare più approfonditamente la reale vicinanza all’interessato. Determinante
non è tanto il fatto che la persona vicina conosca bene l’interessato (e viceversa),
quanto il fatto che il rapporto tra i due sia caratterizzato da un ruolo di
responsabilità della persona vicina nel benessere dell’interessato (“es sich
um eine von Verantwortung der
nahestehenden Person für das Wohlergehen des Betroffenen geprägte Beziehung
handelt”, STF 5A_663/2013 del 5 novembre 2013, consid. 4.1). Nel suo
scritto, il dr. med. RE 1 non motiva in alcun modo la sua legittimazione al
reclamo. Egli non si qualifica neppure come medico curante dell’interessato, circostanza
che sembra emergere dagli altri atti dell’incarto (e-mail 24 giugno 2020 di PI
1.
all’Autorità di protezione “io oggi sono alle 14 al centro medico di __________
dal medico”) benché risulti che almeno fino al mese di settembre 2019 PI 1
sia stato seguito dal pediatra dr. med. __________ (cfr. scritto curatore 13
settembre 2019).
Il
dr. med. RE 1 ha rinunciato a prendere posizione sulle osservazioni delle altre
parti al procedimento, in particolare sulle censure sollevate dall’Autorità di
protezione in merito alla sua legittimazione al reclamo, ragion per cui questo
giudice non dispone di elementi che permettano di stabilire un suo – neppure
preteso – legame di vicinanza con PI 1 ex art. 450 cpv. 2 n. 2 CC.
Il
dr. med. RE 1 non dispone peraltro neanche di una legittimazione in
qualità di terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3
CC, non avendo fatto valere alcun interesse giuridico proprio nella
vertenza.
La sua impugnativa non può
pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).
Si giustifica pertanto di
considerare solo RE 2 come legittimata ad interporre reclamo contro la
decisione dell’Autorità di protezione qui in oggetto.
3.
RE 2 censura la
decisione dell’Autorità di protezione di convertire la curatela generale in
essere in favore di PI 1 in una curatela di rappresentanza con gestione
amministrativa ai sensi degli art. 394 e 395 CC
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato la sua precedente decisione
del 16 aprile 2019, mediante la quale aveva istituito in favore di PI 1 una
curatela generale, e riferito che l’interessato aveva chiesto di essere sentito.
L’Autorità di prime cure ha riferito che in sede di udienza egli “ha
spiegato di essere in grado di curare i propri interessi personali,
segnatamente di decidere sulla sfera medica e di assumere impegni contrattuali,
chiedendo pertanto di ridurre la portata della misura di protezione (…) limitandola
al disbrigo amministrativo ed alla gestione delle rendite e della sostanza,
senza privazione dei diritti civili” (decisione impugnata, pag. 1). Secondo
l’Autorità di protezione, “appaiono a questo punto date le premesse per la
revoca della curatela generale” e l’istituzione di una curatela ai sensi
degli art. 394-395 CC (decisione impugnata, pag. 1).
3.2
La reclamante contesta
la scelta dell’autorità di prime cure di revocare la curatela generale e la
limitazione dei diritti civili precedentemente decretate. A suo parere, “PI 1
non ha la capacità di discernere il contenuto di un documento legale, medico o
di qualsivoglia natura e ancor meno di sottoscrivere un documento o contratto
comprendendo appieno e con raziocinio il contenuto e la responsabilità che la
firma comporta”, e “rifiuta le cure mediche prescrittale da medici senza
alcun giustificato motivo” (replica, pag. 1).
RE 2 contesta
inoltre l’accertamento dell’Autorità di protezione secondo cui il figlio non
sarebbe affetto da una durevole incapacità di discernimento, nella misura in
cui non vi sono accertamenti peritali in tal senso agli atti e l’autorità non
dispone di specifiche competenze in merito (replica, pag. 1). La reclamante
afferma di essere stata più volte “chiamata ad intervenire per evitare prese
di posizione di mio figlio PI 1 che, non solo risultano errate, ma spesso del
tutto contrarie anche ai suoi propri interessi” (replica, pag. 1). RE 2
postula dunque il ripristino della curatela generale in favore del figlio
oppure, in subordine, lo svolgimento di una perizia per una valutazione
neuro-cognitiva di PI 1.
3.3
Ai sensi dell’art. 398
cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a
causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela
generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della
persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2);
l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
Una curatela generale può essere istituita soltanto in
presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente
a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il
caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole
incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per
sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima
ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili
mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste
persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici
(Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437).
In
generale, le condizioni previste per l’istituzione di una curatela (art. 390
CC) devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela.
Secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si
intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni,
l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle
condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio
ad una curatela generale (cfr. Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105;
v. anche Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure
ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa
d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1
CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre
essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio
della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per
l’istituzione di una curatela generale è necessario venga eseguita una perizia
psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di
conoscenze e competenze necessarie), a motivo dell’impatto che essa comporta
sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.
208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9
agosto 2016, consid. 4).
Una
perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità
in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC; ad es. DTF 140 III 97 consid. 4;
confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della
persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva,
sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura
personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo
patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi
curare (Meier, Droit de protection
de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con rif.).
3.4
Nella
fattispecie, salta agli occhi come la misura di protezione richiesta dalla
madre risulti sproporzionata rispetto alle condizioni mediche e al bisogno di
protezione di PI 1.
Dalle
indicazioni del pediatra risulta che l’interessato “soffre di un ritardo
evolutivo e di una tetraplegia spastica in seguito ad un grave disturbo
perinatale” e che durante l’adolescenza sono insorti “degli
atteggiamenti di tipo psicotico legati in parte anche alla non comprensione
delle situazioni contingenti”, disturbi che limitano la sua capacità di
provvedere ai suoi interessi sia personali che amministrativi (scritto 12 marzo
2019.
dr. med. __________). Il pediatra ha espresso dubbi sulla sua capacità di
“comprendere interamente la portata delle misure che verranno intraprese nei
suoi confronti, senza una spiegazione complementare adeguata” (scritto 12
marzo 2019 dr. med. __________). Con scritto 2 aprile 2019 il pediatra si
esprimeva per conto della rete (composta anche da assistente sociale,
psicologa, ergoterapista, fisioterapista e docente della scuola speciale)
riferendo di una grave situazione in seno alla famiglia a seguito dei “grossissimi
conflitti” causati dal comportamento di PI 1 (“discussioni,
liti continue in casa, aggressioni fisiche del ragazzo sulla madre, che viene
da lui picchiata, rifiuto totale di assumere dei medicamenti che gli abbiamo
prescritto per diminuire la sua violenza; rifiuto di seguire dei corsi
formativi, rifiuto di usare una carrozzina elettrica che potrebbe garantirgli
una certa indipendenza, rifiuto di entrare in una istituzione, rifiuto di
entrare in un gruppo con altri disabili”) e del desiderio di tutelare
l’intero nucleo familiare con “l’allontanamento almeno temporaneo in
un’istituzione” e “la designazione di un curatore esterno alla famiglia”
(scritto 2 aprile 2019 dr. med. __________,
pag. 1).
Appare evidente che gli
accertamenti in questione non siano sufficienti per fondare una curatela
generale, come invece fatto dall’Autorità di protezione con decisione 16 aprile
2019, senza peraltro neppure sentire l’interessato.
Non risulta che l’Autorità
di protezione abbia successivamente proceduto ad ulteriori approfondimenti
medici, che non sono stati richiesti né al dr. med. __________, psichiatra
curante di PI 1 dal mese di giugno 2020 (cfr. sua e-mail 10 novembre 2020), né
ad altri specialisti in qualità di periti.
La valutazione
neuro-cognitiva richiesta dal dr. med. RE 1 al servizio di Neurologia
dell’Ospedale __________ – cui si accenna nel reclamo 18 dicembre 2020 – è posteriore
alla decisione impugnata e non è stata dunque presa in considerazione
dall’Autorità di protezione. Da quanto riferito in essa non sembrano essere
comunque adempiuti i presupposti di una misura così incisiva come quella
richiesta dalla madre, già solo per il fatto che “il paziente si presenta da
solo all’appuntamento: si mostra ben orientato lungo gli assi spazio-temporali
ed è in grado di fornire attendibili informazioni autobiografico-personali”,
è “collaborante e motivato all’indagine”, “manifesta più volte il
desiderio di voler eseguire al meglio le prove al fine di dimostrare, attraverso
l’esito della valutazione, la capacità di poter decidere in autonomia della
propria persona” (valutazione 26 gennaio 2021, pag. 2). Se l’accertamento
ha evidenziato “un disturbo cognitivo caratterizzato da deficit attentivi ed
esecutivi, con difficoltà di memoria di lavoro e di controllo, aprassia
costruttiva, rallentamento esecutivo, di ragionamento logico-referenziale,
parziale consapevolezza e minimizzazione dei disturbi”, non sono emerse
criticità per quanto attiene al “funzionamento della memoria anterograda
verbale”, le “capacità di apprendimento e di richiamo libero differito”
sono state definite buone e le abilità linguistiche “adeguate sia sul
versante espressivo-produttivo che ricettivo” (valutazione 26 gennaio 2021,
pag. 2). Al di là delle debolezze riscontrate nel referto, è palese che una
condizione clinica come quella evidenziata dai medici del servizio di
Neurologia è molto lontana dalla situazione di grave
disabilità psichica e di (durevole) incapacità di discernimento che sono i
presupposti per l’istituzione di una curatela generale, considerata una ultima
ratio del diritto di protezione.
In considerazione del
fatto che ogni misura ufficiale deve essere
necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138), e che il diritto dell’essere umano
all’autodeterminazione è l’espressione fondamentale della sua dignità (cfr. Messaggio
del 28 giugno 2006, pag. 6431 e sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc.
9.2016.233, consid. 5), le richieste di RE 2 di ripristinare una
curatela generale – condivise anche dal curatore in carica – devono pertanto
essere respinte.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico dei
reclamanti dr. med. RE 1 e RE 2, in ragione di ½ ciascuno. Essi rifonderanno,
sempre in ragione di ½ ciascuno, fr. 1'200.- a PI 1 a
titolo di spese ripetibili.
Visto
l'esito del reclamo e il diritto a ripetibili, la domanda di assistenza
giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata da PI 1 contestualmente alle
osservazioni al reclamo deve essere considerata priva di oggetto (cfr. STF del
18.
luglio 2012, inc. 2C_182/2012, consid. 6.3; STF del 7 agosto 2009, inc.
5A_389/2009, consid. 7; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,
consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico del
dr. med. RE 1 e RE 2, in solido, in ragione di ½ ciascuno.
Il dr. med. RE 1 e RE 2
rifonderanno, in solido e in ragione di ½ ciascuno, fr. 1'300.- a PI 1 a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di PI 1 è stralciata in quanto priva di oggetto.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.