9.2020.19
Autorizzazione al genitore a prelevare dalla sostanza del figlio
29 aprile 2020Italiano13 min
necessitare di un importo di fr. 6'200.–. Ha illustrato le proprie difficoltà economiche,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.19
Lugano
29 aprile 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’autorizzazione ad un prelevamento di denaro dalla sostanza
della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 13 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 5 febbraio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. (2005) è nata dal
matrimonio tra RE 1 e __________. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio
con decisione 2007 della Pretura di __________. La figlia è stata affidata per
cura ed educazione alla madre, che detiene l’autorità parentale a titolo
esclusivo, mentre a favore della minore è stato fissato un contributo
alimentare di fr. 300.– mensili a carico del padre.
B. In data 30 agosto
2018 RE 1 ha chiesto di poter prelevare dalla sostanza della figlia PI 1 un
importo di fr. 8'000.–. Tramite decisione immediatamente esecutiva del 25
settembre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) ha accolto l’istanza, autorizzando la madre al prelievo
di fr. 8'000.– dal conto risparmio della figlia.
C. Il 22 dicembre 2019 RE
1 ha chiesto all’Autorità di protezione una nuova autorizzazione all’Autorità
di protezione per poter attingere alla sostanza della figlia, specificando di
necessitare di un importo di fr. 6'200.–. Ha illustrato le proprie difficoltà economiche,
aggravate dopo l’acquisto di una nuova auto in leasing.
Durante un incontro avvenuto
presso l’Autorità di protezione il 22 gennaio 2020, la madre ha descritto la
sua situazione, chiarendo che le proprie entrate non sarebbero sufficienti a
coprire le spese. Ha quindi indicato di necessitare l’importo richiesto di fr.
6'200.– per saldare un debito __________ di fr. 5'200.– e uno scoperto di fr.
1'000.– per la locazione dell’appartamento.
D. In data 30 gennaio
2020 l’Autorità di protezione ha chiesto a PI 1 di volersi esprimere sulla
richiesta della madre. La ragazza ha quindi trasmesso uno scritto in data 1/4
febbraio 2020, con il quale ha confermato il suo accordo a prelevare dal suo
conto risparmio la somma richiesta dalla madre.
E. Con decisione 5/7
febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto parzialmente l’istanza 22
dicembre 2019 di RE 1, autorizzandola a prelevare dalla sostanza della figlia PI
1 un importo di fr. 2'000.–.
F. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 13 febbraio 2020. Essa sostiene di
trovarsi in uno stato di precarietà e di aver contratto numerosi debiti,
precisando di ritenere che il solo modo per poter risolvere i suoi problemi
economici sia di eseguire un prelevamento dal conto della figlia, alla quale
non è mai mancato nulla.
G. Tramite scritto del 6
marzo 2020 l’Autorità di protezione ha confermato integralmente la propria
decisione, indicando di non avere osservazioni da formulare.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.
48.
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Nel suo reclamo, RE
1.
sostiene di trovarsi in una difficile situazione economica e di aver dovuto
pagare alcune fatture con la carta di credito, non disponendo di liquidità.
Essa illustra la sua condizione, indicando di aver acquistato un’automobile in
leasing, per un costo di oltre fr. 20'000.–, ciò che, ammette, non
corrisponderebbe ad “una scelta oculata” e che l’ha costretta a trovare
un “lavoro extra” per poterne pagare le rate. Chiarisce di non aver mai
fatto mancare nulla a PI 1, per la quale non avrebbe mai ricevuto contributi
dal padre. Chiede quindi a questo giudice di modificare la decisione
dell’Autorità di protezione nel senso di poter prelevare dal conto della figlia
l’intera somma richiesta, sostenendo che la decisione impugnata non sarebbe
corretta, essendo dimostrate le sue difficoltà economiche.
L’Autorità di
protezione si è limitata a confermare integralmente la sua decisione, senza esprimere
osservazioni al reclamo.
3.
Ai sensi dell’art.
276.
CC i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze,
al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura,
di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (cpv. 2). Il
mantenimento del figlio consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni
pecuniarie (cpv. 1). I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento
nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi
provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv. 3).
I genitori hanno il
diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto
alla loro autorità (art. 318 CC). Essi possono impiegare i redditi della
sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione, e,
in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica
(art. 319 CC).
Versamenti a tacitazione,
risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il
mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti (art. 320
cpv. 1 CC). Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione
o istruzione, l’autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di
attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio (art.
320.
cpv. 2 CC).
3.1
Di principio, l’amministrazione dei beni del figlio è
conservativa. Tuttavia, ad alcune condizioni, la legge permette ai genitori di
utilizzare una parte del patrimonio del figlio nell’interesse diretto di
quest’ultimo o, eccezionalmente, a favore della famiglia (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1248, p. 820, con
riferimenti). Secondo l’art. 319 cpv. 1 CC il
reddito della sostanza dei figli può essere utilizzato per il loro
mantenimento, la loro educazione e formazione, e ciò indipendentemente dalla
situazione patrimoniale e dai redditi dei genitori. I beni indicati dall’art.
319.
cpv. 1 CC possono pure essere usati per i bisogni dell’economia domestica,
ma esclusivamente nella misura in cui ciò sia equo (principio di
sussidiarietà). Sarà il caso quando non si tratta di beni necessari al
mantenimento del minore e se i redditi dei genitori non sono sufficienti per
coprire convenientemente le spese dell’economia domestica (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1250, p. 821, con
riferimenti). Per la loro natura, alcuni beni
sono destinati, direttamente o indirettamente, al mantenimento del figlio. I
genitori possono utilizzarli a tal fine senza bisogno di autorizzazioni da
parte dell’Autorità di protezione (art. 320 cpv. 1 CC). Si tratta di versamenti
a tacitazione, risarcimenti o altre prestazioni simili: contributi di
mantenimento versati da terzi, segnatamente sotto forma di indennità ai sensi
dell’art. 288 cpv. 1 CC dal padre non sposato, assegni per i figli, prestazioni
di assicurazioni sociali, ecc. (cfr. Meier/Stettler, op cit., n.
1251, p. 821, con riferimenti). Questi beni
corrispondono agli “altri mezzi” dell’art. 276 cpv. 3 CC; se permettono di
soddisfare ai bisogni del figlio, i genitori sono svincolati dal loro dovere di
mantenimento. Non sono tuttavia destinati ai bisogni dell’economia domestica
(v. art. 319 cvp. 2 CC). Si tratta di risorse da gestire separatamente da
quelle di cui all’art. 320 cpv. 2 CC (cfr. Meier/Stettler, op
cit., n. 1252, p. 822, con riferimenti). In
virtù di quest’ultimo disposto, i genitori possono essere autorizzati
dall’Autorità di protezione ad attingere in misura determinata anche alla
rimanente sostanza del figlio, quando ciò si renda necessario per provvedere
alle sue spese di mantenimento, educazione o istruzione. Le condizioni poste
dall’art. 320 cpv. 2 CC sono, da una parte, la necessità del prelevamento, e dall’altra
parte la destinazione di quest’ultimo al mantenimento, all’educazione o
all’istruzione del figlio. Il termine di “necessità`” si definisce in funzione
dell’obbligo dei genitori di provvedere con i loro mezzi ai bisogni del figlio
(art. 276 cpv. 1 CC), tenuto conto che l'obbligo del figlio di provvedere al
proprio mantenimento è sussidiario rispetto a quello dei genitori (cfr.
Meier/Stettler, op cit., n. 1253, p. 822, con riferimenti, DTF 5A_149/2011 del
6.
luglio 2011, consid. 3.3.2). L’Autorità di protezione deve inoltre
espressamente autorizzare l’uso di tali beni.
3.2
Nel caso concreto, con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato RE 1 a prelevare un importo
di fr. 2'000.– (invece della somma richiesta di fr. 6'200.–) dai risparmi della
figlia PI 1, la cui provenienza, secondo quanto indicato dalla madre durante
l’udienza del 22 gennaio 2020, sarebbe in gran parte una donazione di fr.
20'000.– ricevuta dalla nonna. Emerge dagli atti, ma nemmeno è contestato dalla
madre, che l’importo richiesto andrebbe a coprire debiti da lei cumulati e pigioni
arretrate. RE 1 sostiene che la somma di denaro le permetterebbe di “uscire
da un buco nero”, mentre sarebbe alla ricerca di soluzioni per migliorare
la propria situazione finanziaria, quali ad esempio un appartamento più
economico e la riduzione “al minimo delle spese extra e generali”.
L’Autorità
di protezione non ha presentato osservazioni al reclamo, rinviando alla propria
decisione, nella quale il parziale accoglimento della richiesta della madre è
giustificato dal fatto che i debiti maturati da RE 1 hanno quali cause anche “un
utilizzo non oculato delle ridotte entrate percepite”, e che “una simile
gestione non può essere corretta da un prelevamento sistematico dalla sostanza
della figlia”. L’Autorità di protezione ha pure fatto riferimento allo
scritto con il quale PI 1 ha espresso la sua volontà di aiutare economicamente
la madre.
Non
è contestato che RE 1 si occupi del mantenimento della figlia da sola (non
percependo alcunché dal padre di PI 1, residente all’estero) con un salario di
circa fr. 2'500.– mensili e grazie anche ad aiuti sociali. Nemmeno è
contestato, e anzi è ammesso dalla madre, che la sua gestione delle finanze non
sia sempre prudente (“riguardo al leasing ho fatto una scelta non oculata
perché non avendo mezzi finanziari e necessitando l’auto per lavoro, che non
volevo perdere”). L’accumulo di debiti per più di fr. 5'000.– con la carta
di credito __________ e il contratto
di leasing per l’acquisto di un’auto del valore di oltre fr. 20'000.– ne sono
in parte la dimostrazione.
Ora,
va evidenziato che PI 1 non dispone di redditi della sostanza ai sensi dell’art.
319.
CC e nemmeno di beni che sono destinati direttamente o indirettamente al
suo mantenimento ai sensi dell’art. 320 cpv. 1 CC. La richiesta della madre di
poter attingere alla sua sostanza (che consiste in un conto risparmio con un
attivo di circa fr. 12'000.–), soggiace quindi ad autorizzazione da parte
dell’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CC. Le condizioni
poste da quest’ultimo disposto sono, da una parte, la necessità del
prelevamento, e dall’altra parte la destinazione di quest’ultimo al
mantenimento, all’educazione o all’istruzione del figlio. Se la necessità,
visto l’indebitamento di RE 1 può essere tenuta in considerazione, non è invece
dimostrato che il denaro oggetto dell’autorizzazione sia destinato direttamente
al mantenimento, all’educazione e all’istruzione di PI 1. Al contrario, risulta
palesemente che l’importo richiesto di fr. 6'200.– andrebbe a copertura di
debiti contratti dalla madre.
A
mente di questo giudice non si può trascurare che già nel settembre del 2018, e
quindi a poco più di un anno di distanza dell’istanza oggetto della decisione
impugnata, l’Autorità di protezione aveva autorizzato la madre a prelevare dal
conto della figlia fr. 8'000.–. Anche in tale occasione lo scopo
dell’operazione era di permettere alla madre di saldare fatture scoperte che
non risultano direttamente connesse con il mantenimento della minore.
Inoltre, il fatto che la
figlia, non ancora quindicenne, abbia preavvisato positivamente
l’autorizzazione alla madre a prelevare dalla sua sostanza, non influisce
fondamentalmente sul compito dell’Autorità di protezione di procedere alla
valutazione degli interessi della minore nell’accordare l’autorizzazione e in
quale misura. La decisione di permettere a RE 1 di prelevare fr. 2'000.–,
invece della somma richiesta di fr. 6'200.– appare quindi tener conto della
tutela dei beni di PI 1 – la cui opinione è senza dubbio meritevole e dimostra
tutto l’affetto che nutre nei confronti della madre – ma che va protetta anche
nei suoi interessi economici. Va infatti evidenziato che i risparmi della
minore sono stati dimezzati in poco più di un anno senza che sia stata prevista
per la madre una restituzione alla figlia dell’”aiuto” fornitole. Permettere
l’erosione del conto di risparmio di PI 1 per sostenere acquisti poco oculati
della madre (quale un veicolo del costo di oltre fr. 20'000.–) non può infatti
palesemente essere considerato nell’interesse della figlia. A mente di questo
giudice, di ciò dovrà tener conto in futuro l’Autorità di protezione,
considerando con la necessaria prudenza la situazione del nucleo famigliare e
prevedendo se del caso anche opportune misure di protezione.
4.
Visto quanto
precede, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata
confermata. Eccezionalmente e tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal prelievo
di tasse e spese di giustizia.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
respinto.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.