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Decisione

9.2020.19

Autorizzazione al genitore a prelevare dalla sostanza del figlio

29 aprile 2020Italiano13 min

necessitare di un importo di fr. 6'200.–. Ha illustrato le proprie difficoltà economiche,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.19

Lugano

29 aprile 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’autorizzazione ad un prelevamento di denaro dalla sostanza

della figlia PI 1

giudicando

sul reclamo del 13 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 5 febbraio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. (2005) è nata dal

matrimonio tra RE 1 e __________. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio

con decisione 2007 della Pretura di __________. La figlia è stata affidata per

cura ed educazione alla madre, che detiene l’autorità parentale a titolo

esclusivo, mentre a favore della minore è stato fissato un contributo

alimentare di fr. 300.– mensili a carico del padre.

B. In data 30 agosto

2018 RE 1 ha chiesto di poter prelevare dalla sostanza della figlia PI 1 un

importo di fr. 8'000.–. Tramite decisione immediatamente esecutiva del 25

settembre 2018 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) ha accolto l’istanza, autorizzando la madre al prelievo

di fr. 8'000.– dal conto risparmio della figlia.

C. Il 22 dicembre 2019 RE

1 ha chiesto all’Autorità di protezione una nuova autorizzazione all’Autorità

di protezione per poter attingere alla sostanza della figlia, specificando di

necessitare di un importo di fr. 6'200.–. Ha illustrato le proprie difficoltà economiche,

aggravate dopo l’acquisto di una nuova auto in leasing.

Durante un incontro avvenuto

presso l’Autorità di protezione il 22 gennaio 2020, la madre ha descritto la

sua situazione, chiarendo che le proprie entrate non sarebbero sufficienti a

coprire le spese. Ha quindi indicato di necessitare l’importo richiesto di fr.

6'200.– per saldare un debito __________ di fr. 5'200.– e uno scoperto di fr.

1'000.– per la locazione dell’appartamento.

D. In data 30 gennaio

2020 l’Autorità di protezione ha chiesto a PI 1 di volersi esprimere sulla

richiesta della madre. La ragazza ha quindi trasmesso uno scritto in data 1/4

febbraio 2020, con il quale ha confermato il suo accordo a prelevare dal suo

conto risparmio la somma richiesta dalla madre.

E. Con decisione 5/7

febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto parzialmente l’istanza 22

dicembre 2019 di RE 1, autorizzandola a prelevare dalla sostanza della figlia PI

1 un importo di fr. 2'000.–.

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 13 febbraio 2020. Essa sostiene di

trovarsi in uno stato di precarietà e di aver contratto numerosi debiti,

precisando di ritenere che il solo modo per poter risolvere i suoi problemi

economici sia di eseguire un prelevamento dal conto della figlia, alla quale

non è mai mancato nulla.

G. Tramite scritto del 6

marzo 2020 l’Autorità di protezione ha confermato integralmente la propria

decisione, indicando di non avere osservazioni da formulare.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art.

48.

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nel suo reclamo, RE

1.

sostiene di trovarsi in una difficile situazione economica e di aver dovuto

pagare alcune fatture con la carta di credito, non disponendo di liquidità.

Essa illustra la sua condizione, indicando di aver acquistato un’automobile in

leasing, per un costo di oltre fr. 20'000.–, ciò che, ammette, non

corrisponderebbe ad “una scelta oculata” e che l’ha costretta a trovare

un “lavoro extra” per poterne pagare le rate. Chiarisce di non aver mai

fatto mancare nulla a PI 1, per la quale non avrebbe mai ricevuto contributi

dal padre. Chiede quindi a questo giudice di modificare la decisione

dell’Autorità di protezione nel senso di poter prelevare dal conto della figlia

l’intera somma richiesta, sostenendo che la decisione impugnata non sarebbe

corretta, essendo dimostrate le sue difficoltà economiche.

L’Autorità di

protezione si è limitata a confermare integralmente la sua decisione, senza esprimere

osservazioni al reclamo.

3.

Ai sensi dell’art.

276.

CC i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze,

al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura,

di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela (cpv. 2). Il

mantenimento del figlio consiste nella cura, nell’educazione e in prestazioni

pecuniarie (cpv. 1). I genitori sono liberati dall’obbligo di mantenimento

nella misura in cui si possa ragionevolmente pretendere che il figlio vi

provveda da sé con il provento del suo lavoro o con altri mezzi (cpv. 3).

I genitori hanno il

diritto e il dovere di amministrare la sostanza del figlio finché è soggetto

alla loro autorità (art. 318 CC). Essi possono impiegare i redditi della

sostanza del figlio per il suo mantenimento, la sua educazione e istruzione, e,

in quanto l’equità lo richieda, anche per i bisogni dell’economia domestica

(art. 319 CC).

Versamenti a tacitazione,

risarcimenti e analoghe prestazioni possono essere adoperati per il

mantenimento del figlio, in rate corrispondenti ai bisogni correnti (art. 320

cpv. 1 CC). Se necessario per provvedere alle spese di mantenimento, educazione

o istruzione, l’autorità di protezione dei minori può permettere ai genitori di

attingere in misura determinata anche alla rimanente sostanza del figlio (art.

320.

cpv. 2 CC).

3.1

Di principio, l’amministrazione dei beni del figlio è

conservativa. Tuttavia, ad alcune condizioni, la legge permette ai genitori di

utilizzare una parte del patrimonio del figlio nell’interesse diretto di

quest’ultimo o, eccezionalmente, a favore della famiglia (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1248, p. 820, con

riferimenti). Secondo l’art. 319 cpv. 1 CC il

reddito della sostanza dei figli può essere utilizzato per il loro

mantenimento, la loro educazione e formazione, e ciò indipendentemente dalla

situazione patrimoniale e dai redditi dei genitori. I beni indicati dall’art.

319.

cpv. 1 CC possono pure essere usati per i bisogni dell’economia domestica,

ma esclusivamente nella misura in cui ciò sia equo (principio di

sussidiarietà). Sarà il caso quando non si tratta di beni necessari al

mantenimento del minore e se i redditi dei genitori non sono sufficienti per

coprire convenientemente le spese dell’economia domestica (cfr. Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1250, p. 821, con

riferimenti). Per la loro natura, alcuni beni

sono destinati, direttamente o indirettamente, al mantenimento del figlio. I

genitori possono utilizzarli a tal fine senza bisogno di autorizzazioni da

parte dell’Autorità di protezione (art. 320 cpv. 1 CC). Si tratta di versamenti

a tacitazione, risarcimenti o altre prestazioni simili: contributi di

mantenimento versati da terzi, segnatamente sotto forma di indennità ai sensi

dell’art. 288 cpv. 1 CC dal padre non sposato, assegni per i figli, prestazioni

di assicurazioni sociali, ecc. (cfr. Meier/Stettler, op cit., n.

1251, p. 821, con riferimenti). Questi beni

corrispondono agli “altri mezzi” dell’art. 276 cpv. 3 CC; se permettono di

soddisfare ai bisogni del figlio, i genitori sono svincolati dal loro dovere di

mantenimento. Non sono tuttavia destinati ai bisogni dell’economia domestica

(v. art. 319 cvp. 2 CC). Si tratta di risorse da gestire separatamente da

quelle di cui all’art. 320 cpv. 2 CC (cfr. Meier/Stettler, op

cit., n. 1252, p. 822, con riferimenti). In

virtù di quest’ultimo disposto, i genitori possono essere autorizzati

dall’Autorità di protezione ad attingere in misura determinata anche alla

rimanente sostanza del figlio, quando ciò si renda necessario per provvedere

alle sue spese di mantenimento, educazione o istruzione. Le condizioni poste

dall’art. 320 cpv. 2 CC sono, da una parte, la necessità del prelevamento, e dall’altra

parte la destinazione di quest’ultimo al mantenimento, all’educazione o

all’istruzione del figlio. Il termine di “necessità`” si definisce in funzione

dell’obbligo dei genitori di provvedere con i loro mezzi ai bisogni del figlio

(art. 276 cpv. 1 CC), tenuto conto che l'obbligo del figlio di provvedere al

proprio mantenimento è sussidiario rispetto a quello dei genitori (cfr.

Meier/Stettler, op cit., n. 1253, p. 822, con riferimenti, DTF 5A_149/2011 del

6.

luglio 2011, consid. 3.3.2). L’Autorità di protezione deve inoltre

espressamente autorizzare l’uso di tali beni.

3.2

Nel caso concreto, con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha autorizzato RE 1 a prelevare un importo

di fr. 2'000.– (invece della somma richiesta di fr. 6'200.–) dai risparmi della

figlia PI 1, la cui provenienza, secondo quanto indicato dalla madre durante

l’udienza del 22 gennaio 2020, sarebbe in gran parte una donazione di fr.

20'000.– ricevuta dalla nonna. Emerge dagli atti, ma nemmeno è contestato dalla

madre, che l’importo richiesto andrebbe a coprire debiti da lei cumulati e pigioni

arretrate. RE 1 sostiene che la somma di denaro le permetterebbe di “uscire

da un buco nero”, mentre sarebbe alla ricerca di soluzioni per migliorare

la propria situazione finanziaria, quali ad esempio un appartamento più

economico e la riduzione “al minimo delle spese extra e generali”.

L’Autorità

di protezione non ha presentato osservazioni al reclamo, rinviando alla propria

decisione, nella quale il parziale accoglimento della richiesta della madre è

giustificato dal fatto che i debiti maturati da RE 1 hanno quali cause anche “un

utilizzo non oculato delle ridotte entrate percepite”, e che “una simile

gestione non può essere corretta da un prelevamento sistematico dalla sostanza

della figlia”. L’Autorità di protezione ha pure fatto riferimento allo

scritto con il quale PI 1 ha espresso la sua volontà di aiutare economicamente

la madre.

Non

è contestato che RE 1 si occupi del mantenimento della figlia da sola (non

percependo alcunché dal padre di PI 1, residente all’estero) con un salario di

circa fr. 2'500.– mensili e grazie anche ad aiuti sociali. Nemmeno è

contestato, e anzi è ammesso dalla madre, che la sua gestione delle finanze non

sia sempre prudente (“riguardo al leasing ho fatto una scelta non oculata

perché non avendo mezzi finanziari e necessitando l’auto per lavoro, che non

volevo perdere”). L’accumulo di debiti per più di fr. 5'000.– con la carta

di credito __________ e il contratto

di leasing per l’acquisto di un’auto del valore di oltre fr. 20'000.– ne sono

in parte la dimostrazione.

Ora,

va evidenziato che PI 1 non dispone di redditi della sostanza ai sensi dell’art.

319.

CC e nemmeno di beni che sono destinati direttamente o indirettamente al

suo mantenimento ai sensi dell’art. 320 cpv. 1 CC. La richiesta della madre di

poter attingere alla sua sostanza (che consiste in un conto risparmio con un

attivo di circa fr. 12'000.–), soggiace quindi ad autorizzazione da parte

dell’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 320 cpv. 2 CC. Le condizioni

poste da quest’ultimo disposto sono, da una parte, la necessità del

prelevamento, e dall’altra parte la destinazione di quest’ultimo al

mantenimento, all’educazione o all’istruzione del figlio. Se la necessità,

visto l’indebitamento di RE 1 può essere tenuta in considerazione, non è invece

dimostrato che il denaro oggetto dell’autorizzazione sia destinato direttamente

al mantenimento, all’educazione e all’istruzione di PI 1. Al contrario, risulta

palesemente che l’importo richiesto di fr. 6'200.– andrebbe a copertura di

debiti contratti dalla madre.

A

mente di questo giudice non si può trascurare che già nel settembre del 2018, e

quindi a poco più di un anno di distanza dell’istanza oggetto della decisione

impugnata, l’Autorità di protezione aveva autorizzato la madre a prelevare dal

conto della figlia fr. 8'000.–. Anche in tale occasione lo scopo

dell’operazione era di permettere alla madre di saldare fatture scoperte che

non risultano direttamente connesse con il mantenimento della minore.

Inoltre, il fatto che la

figlia, non ancora quindicenne, abbia preavvisato positivamente

l’autorizzazione alla madre a prelevare dalla sua sostanza, non influisce

fondamentalmente sul compito dell’Autorità di protezione di procedere alla

valutazione degli interessi della minore nell’accordare l’autorizzazione e in

quale misura. La decisione di permettere a RE 1 di prelevare fr. 2'000.–,

invece della somma richiesta di fr. 6'200.– appare quindi tener conto della

tutela dei beni di PI 1 – la cui opinione è senza dubbio meritevole e dimostra

tutto l’affetto che nutre nei confronti della madre – ma che va protetta anche

nei suoi interessi economici. Va infatti evidenziato che i risparmi della

minore sono stati dimezzati in poco più di un anno senza che sia stata prevista

per la madre una restituzione alla figlia dell’”aiuto” fornitole. Permettere

l’erosione del conto di risparmio di PI 1 per sostenere acquisti poco oculati

della madre (quale un veicolo del costo di oltre fr. 20'000.–) non può infatti

palesemente essere considerato nell’interesse della figlia. A mente di questo

giudice, di ciò dovrà tener conto in futuro l’Autorità di protezione,

considerando con la necessaria prudenza la situazione del nucleo famigliare e

prevedendo se del caso anche opportune misure di protezione.

4.

Visto quanto

precede, il reclamo va integralmente respinto e la decisione impugnata

confermata. Eccezionalmente e tenuto conto delle circostanze, si prescinde dal prelievo

di tasse e spese di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

respinto.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.