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Decisione

9.2020.20

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora. Sussidiarietà e proporzionalità della misura

6 maggio 2020Italiano40 min

agli atti). Ritenuto che l’Autorità di protezione non era riuscita ad incontrare

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.20

Lugano

6 maggio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1 e

RE

2

entrambi

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

dei figli PI 1, PI 2 e PI 3 e altre misure di protezione;

giudicando

sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 14 febbraio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2004) è figlio

di RE 1 e di PI 4. La madre detiene sola la custodia e l’autorità parentale sul

figlio.

B. PI 2 (2010) e PI 3

(2015) sono nate dall’unione di RE 1 e di RE 2.

C. La situazione del nucleo

famigliare è stata segnalata anni fa alla competente Autorità di protezione dai

vari Istituti scolastici del Cantone (la famiglia ha infatti cambiato domicilio

varie volte). Motivo principale delle segnalazioni era l’assenteismo scolastico

rilevato per tutti e tre i minori e l’irreperibilità dei genitori.

Dal 2016 i coniugi sono

stati convocati numerose volte dall’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), sempre senza successo (cfr. incarto APR

agli atti). Ritenuto che l’Autorità di protezione non era riuscita ad incontrare

la famiglia e neppure ad effettuare valutazioni o perizie ordinate mediante

decisione (cfr. dec. 8 settembre 2016: mandato valutazione socio-ambientale;

dec. 29 marzo 2017: mandato di valutazione dello stato psicologico dei minori),

l’Autorità ha segnalato la coppia al Ministero pubblico per disobbedienza a

decisioni d’Autorità. Segnalazione sfociata in un decreto d’abbandono (3 settembre

2018).

D. A seguito del

trasferimento di domicilio nel __________ (aprile 2018), sono giunte

all’Autorità di protezione nuove segnalazioni (Ispettorato scolastico e

locatrice dell’abitazione famigliare).

E. Con scritto 4 aprile

2019 l’Autorità di protezione ha chiesto l’intervento del Servizio medico

psicologico (SMP) di __________ (ritenuto che il SMP di __________ non era

riuscito ad effettuare alcuna valutazione).

F. Nel frattempo alla

famiglia è stato ordinato lo sfratto entro il 30 giugno 2019 (cfr. decisione Pretore

di __________).

G. Con ulteriore

segnalazione 10 maggio 2019 l’Istituto scolastico frequentato da PI 1 avvisava

che il minore aveva già accumulato 184 ore di assenza durante quell’anno

scolastico.

Anche l’Istituto scolastico

frequentato da PI 3 segnalava numerose assenze.

A seguito di tali

segnalazioni i genitori sono stati convocati in Autorità il 23 maggio 2019 e il

3 giugno 2019, entrambe le volte nessuno si è presentato in udienza.

H. Il 27 maggio 2019 la

Polizia comunale di __________ si è recata al domicilio dei reclamanti. Dal

rapporto non è emerso nulla di anomalo (abitazione pulita e ordinata, nessun

segno d’incuria o degrado, e i minori apparivano sereni).

I. Con scritto 23 agosto

2019 il capo équipe dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP) di __________

ha comunicato di non poter espletare il mandato a causa della mancata collaborazione

dei genitori.

Con scritto 18 ottobre

2019 la dottoressa __________ (SMP __________) ha a sua volta informato l’impossibilità

di effettuare la valutazione, sempre a causa dell’irreperibilità della

famiglia.

Con segnalazione 23

ottobre 2019 l’Istituto scolastico frequentato da PI 2 e PI 3 confermava

all’Autorità di protezione il persistere delle numerose assenze delle minori,

tali da compromettere l’apprendimento e influenzare il rendimento.

J. Il 21 novembre 2019

i coniugi RE 1 RE 2 hanno subìto un altro sfratto (sempre a causa del mancato

pagamento della pigione) (cfr. scritto 7 novembre 2019).

K. Il 22 novembre 2019

l’UAP ha trasmesso all’Autorità di protezione il proprio rapporto in merito

all’intervento al domicilio (avvenuto in occasione dell’esecuzione forzata dello

sfratto, durante il quale i coniugi non erano presenti). Veniva confermata la preoccupazione

sulle condizioni sociali in cui versa l’intera famiglia, indicando che i

fattori di rischio più evidenti erano la grave incapacità di gestione economica

e amministrativa, la cura dell’ambiente domestico e la responsabilità verso i

minori, in primis quello dell’obbligatorietà alla frequenza scolastica.

La scarsa collaborazione della famiglia con servizi e autorità è un elemento

predittivo sfavorevole rispetto alla possibilità di intervenire fuori da azioni

di tipo coercitivo.

L. A seguito del secondo

sfratto l’Autorità di protezione ha nuovamente convocato i genitori ad

un’udienza il 5 dicembre 2019 (tramite email e tramite il datore di

lavoro di RE 2). I coniugi hanno informato che non avrebbero partecipato

all’udienza (cfr. email 5 dicembre 2019).

M. Il 30 dicembre 2019

l’Autorità di protezione ha segnalato RE 1 e RE 2 al Ministero pubblico, per

presunta violazione del dovere di assistenza o educazione (art. 219 CPS).

N. A seguito della segnalazione

dell’Autorità di protezione, il 9 gennaio 2020 i minori sono stati messi in

protezione (EOC) (cfr. rapporto di polizia alla presenza dell’UAP). La polizia ha

inoltre provveduto al fermo dei genitori per l’interrogatorio di polizia.

Nel rapporto d’intervento,

l’UAP ha riportato che l’EOC non ha riscontrato evidenti problemi di salute,

che i minori hanno denotato “alcune criticità a livello dell’igiene personale”,

che i tre fratelli hanno un rapporto molto solido. L’UAP ha illustrato il

progetto allestito: PI 1 presso il PAO per un periodo di osservazione, mentre PI

2 e PI 3 presso una famiglia SOS.

Il 16 gennaio 2020 l’UAP

ha trasmesso all’Autorità di protezione un breve rapporto d’aggiornamento.

O. Mediante decisione supercautelare

10 gennaio 2020 l’Autorità di protezione ha:

1.

privato RE 1 e RE 2 del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli PI 1, PI 2 e PI 3;

2.

collocato PI 1, presso il Centro

PAO di __________;

3.

collocato PI 2 e PI 3 presso una

famiglia SOS ritenuta idonea;

4.

sospeso provvisoriamente le

relazioni personali genitori-figli (fatta eccezione per le relazioni

telefoniche);

5.

autorizzato relazioni personali

telefoniche fra i fratelli;

6.

conferito mandato al SMP di __________

di effettuare una valutazione psico-affettiva dei tre minori (con quesiti

peritali da comunicarsi successivamente agli specialisti);

7.

conferito mandato al UAP, di

valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare (con l’obbligo per i

genitori di collaborare sotto comminatoria dell’art. 292 CP);

8.

conferito mandato al UAP di

valutazione del bisogno di affidamento a terzi di PI 1, PI 2 e PI 3;

9.

dato ai genitori la possibilità di

presentare osservazioni entro 10 giorni;

10. dichiarato la decisione immediatamente esecutiva;

11. convocato i genitori per un’udienza di discussione (23

gennaio 2020).

L’Autorità di prime cure,

oltre ad evidenziare il quadro domestico precario e di negligenza ricorrente ai

danni dei figli, ha motivato il provvedimento con la necessità di “assicurare

la protezione dei minori”, “sino a quando non sarà in possesso delle risultanze

dell’inchiesta penale e della valutazione psico affettiva sui minori”.

P. Il 22 gennaio 2020 il

pediatra dr. med. __________ (EOC) – che ha visitato i minori il giorno in cui

sono stati collocati – ha stilato un breve rapporto, nel quale ha evidenziato

unicamente una cattiva igiene dentale e indicato che il comportamento dei tre

fratelli non ha mostrato particolarità.

Q. Durante l’udienza di

discussione del 23 gennaio 2020, è stato stabilito che la famiglia versa in una

situazione debitoria. I coniugi si sono dichiarati disposti a collaborare,

lamentando di non essere un pericolo per i figli e chiedendo di poterli

rivedere al più presto.

R. Il 27 gennaio 2020 il

membro permanente dell’Autorità di protezione ha provveduto all’audizione di PI

1, il quale ha riferito di sentire nostalgia della famiglia. In un secondo

momento ha sentito anche PI 2, la quale ha lamentato di non stare molto bene

perché le mancano i genitori (cfr. estratti audizioni 3 febbraio 2020).

S. Mediante decisione cautelare

14 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha:

1.

confermato la decisione

supercautelare 10 gennaio 2020;

2.

privato RE 1 e RE 2 del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli PI 1, PI 2 e PI 3;

3.

collocato PI 1, presso il Centro

PAO di __________, per una durata indeterminata;

4.

collocato PI 2 e PI 3 presso una

famiglia SOS ritenuta idonea, per una durata indeterminata;

5.

disposto che i collocamenti (punti

3 e 4) non potranno essere modificati o annullati senza il consenso della

stessa Autorità di protezione;

6.

ripristinato le relazioni

personali genitori-figli (il sabato pomeriggio in modalità accompagnata, dalle

13.30 alle 17.30);

7.

concesso ai minori relazioni

personali telefoniche giornaliere con i genitori e i fratelli;

8.

ordinato ai genitori di seguire le

istruzioni della curatrice educativa, dell’UAP, degli educatori di riferimento

dell’Istituto e della famiglia SOS, in particolare per quel che concerne le

relazioni personali e anche telefoniche con i figli;

9.

revocato il mandato conferito al SMP

di __________ di effettuare una valutazione psico-affettiva dei tre minori;

10. conferito mandato allo psicologo __________, di

effettuare una valutazione psico-affettiva di PI 1, PI 2 e PI 3, con l’invito a

svolgere una valutazione dello stato psicofisico dei minori, d’indicare le loro

necessità future, parallelamente di valutare la natura delle relazioni

genitori-figli ed eventuali misure da adottare a loro protezione;

11. conferito mandato allo psicologo __________ di

valutare la capacità dei genitori, di comprensione e risposta ai bisogni dei

figli, alfine di garantire una custodia conforme al loro bene, rispondendo ai

quesiti (cfr. decisione);

12. ordinato al perito __________ di presentare un

rapporto intermedio ad un mese dall’inizio della valutazione;

13. stabilito che le relazioni personali saranno

rivalutate sulla base del rapporto intermedio che verrà presentato dal perito;

14. autorizzato il perito a raccogliere le informazioni

presso terzi (enti, medici o operatori che si occupano dei genitori e dei

minori);

15. fatto obbligo ai genitori di collaborare con gli

specialisti che si occupano della valutazione;

16. fissato un termine di tre mesi per la presentazione

all’Autorità di protezione delle valutazioni di cui ai punti 10 e 11;

17. confermato il mandato all’UAP, di valutazione

socio-ambientale del nucleo famigliare (con obbligo per i genitori di collaborare);

18. dato a PI 1 la facoltà di pranzare dai nonni due volte

alla settimana;

19. istituito a favore di PI 1, PI 2 e PI 3 una curatela

educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC;

20. conferito alla curatrice educativa il compito di:

-

organizzare e definire le modalità

ed il luogo d’incontro dei diritti di visita tra genitori e figli,

-

sorvegliare e sostenere i genitori

durante i diritti di visita, soprattutto al momento del saluto;

-

presentare dei brevi rapporti

all’Autorità di protezione ad ogni diritto di visita avvenuto;

21. nominato quale curatrice educativa la signora __________;

22. riconosciuto alla curatrice, per il periodo durante il

quale i diritti di visita saranno accompagnati, un compenso di fr. 50.– per un

dispendio di 20 ore mensili (cfr. decisione);

23. posto i costi della misura a carico della sostanza dei

genitori in ragione di un mezzo ciascuno, in caso di comprovata indigenza, dichiarando

tali consti anticipati dall’Autorità di protezione e posti a carico del Comune

di domicilio;

24. indicato che l’estratto della risoluzione vale quale credenziale

di nomina per la curatrice;

25. indicato i mezzi e i termini di reclamo;

26. dichiarato la decisione immediatamente esecutiva,

negando l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo.

L’Autorità di protezione

ha precisato che – ritenuta la mancata collaborazione e l’irreperibilità dei

genitori negli anni – per assicurare la protezione dei minori e fare i dovuti

accertamenti (in merito alla situazione famigliare che palesa manifestamente un

disagio), appariva opportuno confermare la limitazione, perlomeno provvisoria,

sino a quando l’Autorità di protezione non sarà in possesso della perizia sulle

capacità genitoriali e della valutazione psico-affettiva dei minori. L’Autorità

di prime cure ha indicato che nonostante i genitori siano manchevoli a livello

educativo e hanno loro stessi ammesso di avere un problema, non appaiono

elementi di pericolosità a loro carico nei confronti dei figli. Ha pertanto

ritenuto necessario e proporzionato concedere più ampi diritti di visita.

T. Mediante reclamo 27

febbraio 2020 RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso la decisione cautelare 14

febbraio 2020, postulando in via principale:

1.

il ripristino del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli a favore dei genitori;

2.

la revoca del collocamento di PI 1

al PAO;

3.

la revoca del collocamento di PI 2

e PI 3 presso una famiglia SOS;

4.

la revoca del mandato conferito

allo psicologo __________ di effettuare una valutazione psico affettiva dei

minori e una valutazione sulle capacità genitoriali dei genitori;

5.

la revoca del mandato all’UAP di

procedere ad una valutazione socio-ambientale;

6.

la revoca dell’istituzione di una

curatela educativa in favore dei minori.

In via subordinata hanno

chiesto l’annullamento della risoluzione, nonché l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria.

I reclamanti riconoscono

di avere una situazione economica precaria e di necessitare, se del caso, di un

sostengo dal punto di vista amministrativo, negando tuttavia che vi siano

elementi oggettivi che permettano di dubitare delle loro capacità genitoriali o

che giustifichino la privazione della custodia. La stessa presidente dell’Autorità

di protezione avrebbe ammesso l’assenza di uno “stato di pericolo”. Le misure

prese non rispetterebbero in alcun modo il principio di proporzionalità, lamentando

che in concreto l’Autorità di protezione avrebbe dovuto prendere misure meno

incisive, ad esempio collocando i minori presso i nonni.

U. Con decisione 4 marzo

2020 il presidente di questa Camera ha nominato in favore dei tre minori una

curatrice di rappresentanza nella persona dell’avv. RA 1, con il compito di

tutelare gli interessi dei minorenni nelle procedure davanti alle Autorità di protezione

di primo e secondo grado.

V. Mediante osservazioni

23 marzo 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del gravame. Ha

ribadito che “alla luce della mancanza di collaborazione, del grave assenteismo

scolastico dei minori e delle criticità riportate dall’UAP, nonché dalla

situazione finanziaria disastrosa dei coniugi, che sono stati sfrattati due

volte in un breve lasso di tempo”, l’unica via percorribile per “agganciare” i

coniugi è apparsa essere la segnalazione per violazione del dovere d’assistenza

e/o educazione al Ministero pubblico. La misura, pur essendo incisiva, ha

permesso di mettere fine ad un iter che perdurava da oltre quattro anni

e ai genitori di prendere maggiormente coscienza della serietà della

situazione. Grazie alla segnalazione, nel frattempo i genitori si sono presentati

all’udienza dinanzi all’Autorità di protezione e hanno trovato un nuovo

appartamento.

L’Autorità di protezione

ha ribadito la proporzionalità della decisione impugnata, indicando che i

genitori avrebbero privato i figli del diritto all’istruzione, esponendoli a

pericolo (pregiudicando il loro sviluppo intellettuale). L’Autorità di

protezione indica altresì che la sola istituzione di una curatela educativa

(sostengo dei genitori nell’educazione dei figli) prima di procedere al

collocamento “non avrebbe sortito nessun effetto” vista la costante irreperibilità

dei coniugi.

L’Autorità di protezione

ha riportato che il perito __________ (cfr. scritto 15 marzo 2020) ha nel

frattempo dichiarato che non sussistono controindicazioni ad un ampliamento dei

diritti di visita figli-genitori e dichiarato di ritenere controindicato un prolungamento

del collocamento di PI 1. Con scritto 20 marzo 2020 l’UAP ha chiesto il rientro

al domicilio di questo minore.

W. Nel frattempo, il 14

aprile 2020 il perito psicologo __________ ha trasmesso il proprio rapporto di

valutazione, nel quale ha concluso RE 2, in virtù della loro collaborazione,

nonostante la loro “originalità” e le loro difficoltà, sono ritenuti in linea

di massima, fino a prova del contrario e con riserva, entrambi idonei

nell’espletamento del loro compito genitoriale ed educativo. Tuttavia in

considerazione delle difficoltà riscontrate e delle riserve indicate,

necessitano di essere sostenuti e accompagnati nel percorso di cura e

accudimento della prole. Il perito suggerisce pertanto all’Autorità di

protezione di procedere al più presto alla riunificazione della famiglia (non sussistendo

alcun rischio immediato per la salute psicofisica dei minori), di istituire una

sorveglianza educativa a favore dei minori (UAP) e di nominare un curatore

educativo. Il perito ha altresì proposto “controlli evolutivi” almeno con

cadenza semestrale (SMP) o privati e una presa a carico terapeutica per PI 2,

che presenta una sintomatologia degna di nota. Il perito ha infine concluso che

se tale impianto di sostegno a tutti i membri dovesse risultare fallimentare o

disfunzionale a causa della mancata adesione al progetto, sarà necessario

rivalutare e implementare misure fra le quali non si può escludere un nuovo

collocamento dei minori a scopo protettivo.

Con scritto 14 aprile 2020

la curatrice __________ ha riferito all’Autorità di protezione che, a seguito

del collocamento, PI 1 stava andando in depressione. La curatrice, si è detta

preoccupata ed ha invitato l’Autorità ad agire prima che la situazione

diventasse drammatica.

Mediante rapporto finale

di valutazione (socio-ambientale) 20 aprile 2020 l’UAP, pur lamentando un grado

di collaborazione scarso da parte dei genitori, non ha ritenuto che essi siano

maltrattanti, ma che vi siano degli aspetti di inconsapevolezza, di cui è

necessario tenere conto. L’UAP non ha ritenuto necessario il prosieguo di un

collocamento in protezione per PI 1, proponendo per lui un sostengo personale.

Ha indicato la necessità di una presa a carico personale anche per PI 2. A

mente dell’UAP PI 2 e PI 3 trarrebbero comunque beneficio da un collocamento in

internato in un CEM (con rientro a casa nel fine settimana), al fine di

garantire il soddisfacimento dei loro bisogni emersi nell’analisi, tenuto conto

della poca consapevolezza dei genitori (al fine di garantire anche una frequentazione

scolastica regolare).

X. Con osservazioni 24/27

aprile 2020 la curatrice di rappresentanza RA 1, alla luce delle risultanze

delle varie valutazioni e perizie, ha chiesto l’immediata revoca della misura

di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei genitori nei confronti

di PI 1, PI 2 e PI 3, e il rientro immediato dei medesimi al domicilio dei

genitori, indicando che non vi sono contrari elementi per mettere seriamente in

discussione il rientro dei minori a casa. La curatrice di rappresentanza non

condivide, dal canto suo, le conclusioni dell’UAP. Ha inoltre rimarcato che i

genitori, dopo anni di chiusura e negazione, hanno dato prova di saper

accettare la figura della curatrice __________, postulando che la curatrice

educativa venga confermata (con il compito di sostenere i genitori

nell’educazione dei figli e di attivare tutti gli aiuti finanziari a favore della

famiglia). La curatrice di rappresentanza, dopo aver sentito PI 1, riferisce che

lo stesso ha buone risorse e competenze, che, se adeguatamente sostenute, fanno

ben sperare per il suo futuro.

Y. Nel frattempo,

mediante decisione comunicata per email il 29 aprile 2020 il presidente di

questa Camera ha deciso il rientro immediato di PI 1 al domicilio. Con

ordinanza 29 aprile 2020 le osservazioni 23 marzo 2020 dell’Autorità di

protezione e 24/27 aprile 2020 della curatrice di rappresentanza sono state

intimate per replica ai reclamanti, mentre la presa di posizione 24/27 aprile

2020 della curatrice di rappresentanza è stata intimata per replica

all’Autorità di prima sede. In entrambi i casi, vista l’urgenza di pronunciarsi

sulle questioni sottoposte al giudice, è stato dato un breve termine per

replicare.

Z. Mediante replica 5

maggio 2020 alla presa di posizione della curatrice di rappresentanza, l’Autorità

di protezione ha informato di non opporsi ad un rientro, con effetto immediato,

dei minori a domicilio, precisando di ritenere necessario il mantenimento della

curatela educativa, come pure l’istituzione di ulteriori misure di protezione

come proposto dal perito.

I reclamanti non hanno

replicato alle osservazioni 23 marzo 2020 dell’Autorità di protezione e 24/27

aprile 2020 della curatrice di rappresentanza. La loro determinazione,

segnatamente in relazione al rapporto dell’UAP, è comunque desumibile dalle

osservazioni che hanno presentato all’Autorità di protezione in data 30 aprile

2020 e da quest’ultima trasmesse alla Camera di protezione il 4/5 maggio 2020.

Non è stato chiesto un

ulteriore scambio di allegati.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha: confermato la precedente decisione

superacautelare, ribadendo la privazione del diritto di determinare il luogo di

dimora dei tre minori (disp.2), il collocamento di PI 1 presso il PAO (disp.

3), il collocamento di PI 2 PI 3 presso la famiglia SOS (disp. 4); ripristinato

le relazioni personali genitori-figli (disp. 5, 6, 7 e 8); conferito mandato

allo psicologo __________ di effettuare una valutazione psico-affettiva dei tre

minori e una valutazione sulle capacità genitoriali (disp. 9, 10, 11, 12, 13 e

14); fatto obbligo ai genitori di collaborare (disp. 15); confermato il mandato

all’UAP di esperire una valutazione socio-ambientale (disp. 17); dato a PI 1 il

permesso di pranzare dai nonni due volte la settimana (disp. 18); istituito in

favore dei minori una curatela educativa (disp. 19, 20, 21, 22, 23 e 24).

Considerata la mancata

collaborazione e irreperibilità dei genitori negli anni, per assicurare la

protezione dei minori e fare i dovuti accertamenti, l’Autorità di prime cure ha

ritenuto opportuno confermare la privazione dei genitori del diritto di

determinare il luogo di dimora dei figli, sino a quando non fosse in possesso

della perizia sulle capacità genitoriali e della valutazione psico-affettiva

dei minori. L’Autorità di protezione ha precisato che ad oggi non appaiono

elementi di pericolosità a carico dei genitori nei confronti dei figli.

3.

Con il proprio

gravame i reclamanti contestano la decisione dell’Autorità di protezione, nella

misura in cui conferma la privazione dei genitori di determinare il luogo di

dimora di PI 1, PI 2 e PI 3, nonché l’istituzione di una curatela in favore dei

minori. RE 1 e RE 2 postulano che i figli vengano riaffidati alle loro cure ed

alla loro custodia, contestando la messa in pericolo degli stessi. I reclamanti

lamentano che la decisione non rispetterebbe il principio di proporzionalità e

sussidiarietà. A mente dei medesimi l’Autorità di prime cure avrebbe omesso di

valutare misure meno incisive al collocamento, contestando in concreto

l’esistenza di un qualsiasi pericolo per i minori.

4.

Nel suo

apprezzamento l'Autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio

illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale

federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’Autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria

iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è

prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag.

413).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di

esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).

5.

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'Autorità di protezione ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

5.1

L'art. 310 cpv. 1 CC

(privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede

che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità

di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui

si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Nell'accezione

di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo

fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei

genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

10.

aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013

consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310

CC n. 3; Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed, n.

1679.

pag. 1092-1093). Le cause della messa in

pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei

genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione

nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del

minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del

10.

aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF

5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3, Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ

ed, n. 1679 pag. 1092-1093).

L'Autorità di protezione

revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al

pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono infatti

rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2;

Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6ͣ ed, n. 1742 e segg. pag. 1133 e segg.). La revoca della

custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli

articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri

provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF del

10.

novembre 2016, inc. 5A_404/2016, consid. 3; STF 5A_993/2016 del 19 giugno

2017.

consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF

5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).

Le misure che permettono

la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”)

devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier,

in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14). Considerata la gravità della misura, ma

anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve in

principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista

(osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame

effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei

minori; Meier, in: CR CC I, ad

art. 310 n. 16).

La

misura di privazione della custodia parentale consiste dunque nel togliere ai

genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura

del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un

istituto (Meier/Stettler, Droit de

filiation, 6ͣ ed, n. 1736-1741 pag. 1129-1741). Nel caso i

genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità

di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di

dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7). Tale collocamento deve essere,

secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen):

esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss

des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza

CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in

considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i

suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a

carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei

genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22;

v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008). Decidendo il collocamento del

minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di

cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende

la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a

tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e

il commento di Stettler, Garde de

fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).

5.2

Ai sensi dell’art. 313

cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza

il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di

adottare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate

in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio

2019, consid. 3.3.2.1; Meier, CR

CC I, 2010, ad Intro art. 307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una

modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige

tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono

state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve

essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a

carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una

prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che

dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate.

Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono

pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando

gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29

gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e

cit.; Meier, CR CC I, 2010, ad

art. 313 CC n. 5). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più

necessaria, deve essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF

5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015

consid. 3.4.3). Più la misura è stata incisiva, più la diminuzione della

protezione dovrà compiersi per gradi, salvo casi eccezionali di cambiamento

radicale delle circostanze (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid.

3.3.2.1). Quando i fatti che hanno fondato il provvedimento non sono più di

attualità, il giudice può, al bisogno, aggiornare i suoi atti in applicazione

della massima inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1

CC), in particolar modo attraverso una perizia complementare che verta sulla

questione di sapere se e in quale misura la situazione è cambiata e necessita

se del caso un adattamento della misura (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019

consid. 3.3.2.1; STF 5C.294/2005 del 27 febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch

2006.

p. 772; Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6ͣ ed, n. 1685 p. 1098).

Qualora il

collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai

bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione

in applicazione dell’art. 313 CC (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n.

22). In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro

del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310

cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità

di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato

per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto;

COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide Pratique, n. 2.87 pag. 61-62).

6.

Nel

caso in esame, come risulta dalla decisione cautelare in esame, la privazione

del diritto di determinare il luogo di dimora dei tre minori è avvenuta a

seguito delle tante segnalazioni dei vari Istituti scolastici che lamentavano

il persistere delle assenze scolastiche dei minori, dei due sfratti subìti

dalla famiglia e in considerazione del fatto che l’Autorità di protezione,

oltre a non essere riuscita ad incontrare i genitori (cfr. ultima udienza 5

dicembre), non è mai riuscita ad “agganciarli” in alcun modo. Nella decisione

impugnata veniva riferito che l’Autorità non era riuscita ad ottenere le

valutazioni richieste negli anni o a fare eseguire gli interventi ordinati (cfr.

richiesta d’intervento al SMP del 4 aprile 2019, richiesta d’intervento all’UAP

del 30 luglio 2019). Dopo aver preso atto che la famiglia aveva una difficile

situazione finanziaria (debitoria) ed era stata sfrattata due volte in pochi

mesi (maggio e novembre 2019), l’Autorità di prime cure ha pertanto ritenuto

necessario segnalare i coniugi al Ministero pubblico (art. 219 CP) e mettere in

protezione i minori.

L’Autorità di prime cure,

al momento della decisione supercautelare (10 gennaio 2020), ha rilevato

“un quadro domestico precario” e di negligenza ricorrente ai danni dei figli,

ritenendo “opportuno” mettere in protezione i minori e questo “sino a quando

non sarà in possesso delle risultanze dell’inchiesta penale e della valutazione

psico affettiva sui minori” (ordinata con la supercautelare).

I minori sono inizialmente

stati portati all’Ospedale __________. Dal rapporto redatto dal dr. med. __________

(cfr. certificato 22 gennaio 2020) emerge che non sono emersi “elementi clinici

di rilievo”, nulla è stato rilevato riguardo all’abbigliamento o alle

condizioni igieniche dei minori, nessun ematoma, ecchimosi o altro.

Un mese dopo la decisione supercautelare,

l’Autorità di prime cure ha confermato la misura di privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora, mediante decisione cautelare.

L’Autorità ha basato la

propria decisione sulle valutazioni dell’UAP (avvenute al momento dello sfratto,

in assenza dei genitori) e sulle segnalazioni da parte dei proprietari

dell’appartamento in cui viveva la famiglia. Nulla veniva indicato in relazione

al pericolo a cui sarebbero stati sottoposti i minori, se non un “disagio”

famigliare.

6.1

Ora, dagli atti a

disposizione dell’Autorità di protezione emergeva indubbiamente una situazione

di disagio all’interno del nucleo famigliare. Questo traspariva dalle

innumerevoli segnalazioni da parte dai vari Istituti scolastici frequentati dai

minori negli anni, che lamentavano assenze davvero lunghe e importanti, così

come il fatto di non essere riusciti a prendere contatto con i genitori. Come

pure dagli evidenti e confermati problemi finanziari dei coniugi (cfr. estratti

EF, situazione debitoria) e dai due sfratti subìti dalla famiglia (cfr. agli

atti). UAP e SMP hanno, dal canto loro, dichiarato di non essere mai riusciti a

dare seguito ai mandati conferiti loro e l’Autorità di protezione neppure a

convocare gli interessati ad un incontro. Il capo equipe dell’UAP ha dichiarato

che “gli è capitato davvero poche volte nella sua carriera che una famiglia

fugga dalle varie Autorità in questa maniera”, aggiungendo che “questo

assenteismo ha portato a immaginare ogni qualsiasi situazione, non si poteva

sapere cosa capitava nel nucleo famigliare” (cfr. verbale ARP 23.01.2020 pag. 4

in alto).

6.2

Comunque, pur non

negando che la situazione famigliare era molto delicata, i motivi che hanno

fondato la decisione impugnata sono insufficienti a giustificare una misura

incisiva quale la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, e così

come rettamente evidenziato dalla curatrice di rappresentanza dei minori (cfr.

osservazioni pag, 9 verso il basso) a protrarla ulteriormente. La decisione

nulla dice in merito al “pericolo” a cui i minori non potevano essere altrimenti

sottratti. La decisione impugnata appare lacunosa dal profilo dei principi di sussidiarietà

e proporzionalità. L’Autorità di protezione neppure pretende di aver preso

negli anni misure meno incisive, o che altri provvedimenti siano falliti.

In merito alla

proporzionalità della misura l’Autorità di prime cure, in sede d’osservazioni

al reclamo (cfr. pag. 4), ha indicato di aver valutato se fosse il caso di

istituire una curatela educativa con il compito di assistere i genitori

nell’educazione dei figli e nel percorso formativo, ritenendo che tale misura,

“sicuramente meno incisiva rispetto a quella decretata”, non avrebbe “sortito

nessun effetto visto la costante irreperibilità e fuga” messa in atto dai

genitori dei minori. Tale tesi non può essere condivisa.

Come risulta da

giurisprudenza e dottrina la misura contestata, può essere ammessa unicamente

quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito

insufficienti.

L’Autorità di prime cure,

pur non negando che da anni ha cercato invano di “agganciare” i genitori, non

ha però preso alcuna misura meno incisiva. Vista la difficile situazione

avrebbe già da tempo dovuto ordinare, una misura di controllo, una curatela

educativa o una misura di sostegno alla famiglia per la situazione finanziaria

(ad esempio un’amministrazione di sostegno o una curatela di rappresentanza), senza

attendere così a lungo, assecondando ancora di più la chiusura della famiglia e

l’irreperibilità dei genitori.

6.3

Questa conclusione è

confortata anche dalle risultanze delle perizie fatte esperire nel frattempo

dall’Autorità di protezione.

La valutazione peritale 14

aprile 2020 allestita dallo psicologo __________, definita “illuminante” dalla

curatrice di rappresentanza, molto dettagliata e precisa, osserva che “alla

lente di una valutazione più approfondita” il modo di vivere della famiglia e

lo stile di vita quantomeno originale non possono essere in sé connotati come

caratteristiche tipiche del maltrattamento, dell’abuso fisico o psichico o di

importanti pervasioni e/o sottrazioni dello psichismo minorile, nemmeno della

grave incuria poiché nello stile educativo di questi genitori non compare

alcuna violenza fisica o psichica così come non è presente alcuna costrizione,

sfruttamento o quant’altro a scapito della prole” (perizia 14 aprile 2020 pag.

26). Il perito riconosce che la famiglia vive in un “grado di chiusura

impermeabile ai rapporti con l’impianto sociale relazionale extra nucleare”,

che ha generato “l’inevitabile intervento dell’Autorità”.

Il perito ha però rimarcato

che il collocamento fuori dalla famiglia “è in generale e salvo eccezioni, da

considerarsi come misura straordinaria poiché in ogni caso genera nei minori e

nei genitori uno stato di cattività e una condizione di importante

discontinuità relazionale su cui è necessario interrogarsi sia rispetto ai

termini di necessità, proporzionalità, opportunità e prolungamento nel tempo.

Pertanto, dal profilo psicologico e pratico, è imprescindibile, a posteriori e

a distanza di tre mesi dall’ordinanza di tale misura, interrogarsi sia a

proposito dei benefici ottenuti, sia riguardo, palesi o occulti che siano, ai

suoi effetti negativi indesiderati, che si configurano addirittura come

elementi di controindicazione alla sua permanenza” (pag. 27).

Il perito ha concluso,

senza mezzi termini, che i genitori di PI 1, PI 2 e PI 3 “sono ritenuti in

linea di massima e fino a prova del contrario e con riserva, entrambi idonei

nell’espletamento del loro compito genitoriale educativo” e questo nonostante

la loro “originalità” e le loro difficoltà (cfr. perizia pag. 28).

6.4

Diversa conclusione

traspare invece dal rapporto finale 20 aprile 2020 di valutazione socio-ambientale

dell’UAP – non condivisa dalla curatrice di rappresentanza (cfr. osservazioni

pag. 8) – secondo cui viene proposta la revoca del collocamento per PI 1, con

autorizzazione a rientrare al proprio domicilio, ma consigliato il prosieguo

del collocamento per le due sorelle minori.

L’UAP, pur osservando di “non

ritenere che si tratti di genitori maltrattanti” ha precisato che “vi sono

degli aspetti di inconsapevolezza, alcuni concreti, altri legati alla bassa

capacità introspettiva dei genitori”.

Dalla valutazione emerge

che però che i genitori hanno buone formazioni, praticano attività sportive,

sono uniti e hanno una buona collaborazione tra di loro, sono dinamici

(praticano varie attività con i figli, sportive e non), il nucleo famigliare è

molto unito.

Ora, la posizione della curatrice

di rappresentanza – secondo cui “la valutazione socio ambientale è forse poco

convincente” – è condivisibile. Alla lettura della valutazione mal si comprende

per quale motivo “le bambine trarrebbero beneficio da un collocamento in

internato in un CEM, alfine di garantire il soddisfacimento dei loro bisogni”.

6.5

Come a

giusto titolo rilevato sia dai reclamanti che dalla curatrice di

rappresentanza, la decisione di privazione del diritto di determinare il luogo

di dimora non rispetta i principi di sussidiarietà e proporzionalità della

misura.

La decisione di affidare i

minori ad una famiglia affidataria rispettivamente ad un Istituto, oltre a non

configurare la misura meno incisiva, si basava su accertamenti incompleti.

Questa conclusione

è suffragata dall’attenta e precisa perizia giunta agli atti in sede di

procedura e, per finire, è condivisa anche dall’Autorità di prima sede (cfr.

replica ARP 05.05.2020).

7.

In

simili circostanze, la decisione impugnata, nella misura in cui dispone che RE

1.

e RE 2 sono privati del diritto di determinare il luogo di dimora di PI 1, PI

2.

e PI 3, va annullata (cfr. disp. 1 e 2). La decisione va annullata anche

nella misura in cui dispone il collocamento dei tre minori (cfr. disp. 3, 4 e

5).

Al riguardo

va ricordato che il minore PI 1 è già rientrato al proprio domicilio come da

decisione anticipata per email dallo scrivente presidente della Camera di

protezione in data 29 aprile 2020.

L’Autorità

di prime cure provvederà ora ad organizzare, senza indugio – per il tramite

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione – il rientro al proprio domicilio

anche di PI 2 e PI 3. Si evidenzia che il rientro a casa, dopo un

collocamento in famiglia affidataria di più di 4 mesi, deve essere debitamente

preparato.

8.

L’Autorità di

protezione disporrà tutte le misure accompagnatorie necessarie a tutela del

bene prioritario dei minori, facendo riferimento alle indicazioni fornite dal

perito psicologo __________ (cfr. pag. 28 perizia). In particolare oltre all’istituzione

della curatela educativa, di cui si dirà in seguito (cfr. consid. 9), l’Autorità

di prima sede dovrà valutare la necessità di istituire tutte le misure che

riterrà opportune al fine di tutelare al meglio il bene dei minori: misura di

sorveglianza educativa, controlli evolutivi per i minori, prese a carico

terapeutiche individuali (suggerita per PI 2), nonché misura a protezione della

situazione finanziaria per i reclamanti (misura di sostegno o curatela di

rappresentanza). La precarietà della situazione famigliare, oltre ad emergere

dagli atti, è stata ammessa dai reclamanti stessi (cfr. reclamo pag. 7, udienza).

9.

Quanto alla curatela

educativa istituita con la decisione impugnata va rilevato quanto segue.

I reclamanti pur

opponendosi genericamente anche avverso a tale misura non si esprimono puntualmente

al riguardo.

In simili circostanze, su

questo punto il reclamo va respinto, siccome non motivato.

L’urgenza, la necessità e

la proporzionalità di tale misura risulta con ogni evidenza dagli atti (cfr.

perizia __________). La stessa curatrice di rappresentanza propone la conferma

della misura e della nomina della curatrice __________, con il compito di

sostenere i genitori nell’educazione dei figli. La curatrice nominata nella

decisione impugnata è stata per altro ben accettata dai reclamanti (cfr.

osservazioni curatrice di rappresentanza).

In simili circostanze la

decisione, nella misura in cui istituisce una curatela educativa, va confermata

ed adattata alle nuove circostanze e secondo le indicazioni del perito

psicologo __________ e della curatrice di rappresentanza (cfr. disp. 19-20). Va

pure confermata la nomina della signora __________ quale curatrice educativa

(cfr. disp. 21) L’Autorità di protezione provvederà a ridefinire con la

curatrice il compenso e il dispendio orario, conformemente ai nuovi compiti a

lei attribuiti (cfr. disp. 22).

10.

Quanto

alle altre misure prese nella decisione impugnata va rilevato quanto segue.

Le misure

relative alla regolamentazione delle relazioni personali, peraltro neppure

contestate, sono superate per effetto della presente decisione (cfr. disp. 6, 7,

13.

e 18). Gli obblighi fatti ai genitori (cfr. disp. 8) vanno mantenuti in

relazione alle istruzioni della curatrice educativa e inglobati nel dispositivo

19.

(riformato); per il resto, vanno annullati.

Le perizie ordinate

nella decisione sono nel frattempo già state evase (__________ e UAP) (cfr. disp.

10, 11 e 12).

11.

RE 1 e RE

2.

vanno resi fin d’ora attenti al dovere di collaborare con l’Autorità di

protezione in relazione alle misure accompagnatorie che riterrà

necessario/opportuno istituire a tutela del bene prioritario dei minori, come indicato al considerando 8.

12.

Tasse e spese di

giustizia seguirebbero la soccombenza. Viste le circostanze del caso concreto

si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Non si assegnano ripetibili.

13.

L’assistenza

giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della

procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti

davanti alle autorità giudiziarie e amministrative (art. 2 LAG); essa è esclusa

se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l’istante

(art. 3 cpv. 3 LAG).

Occorre che l’istante sia indigente; che le

possibilità di successo della causa siano almeno pressoché equivalenti o solo

leggermente inferiori al rischio di soccombenza; che il richiedente non sia in

grado di far valere da sé le proprie ragioni in giudizio e non abbia conoscenze

specifiche (v. rinvio dell’art. 13 LAG, art. 117 segg. CPC; sentenza CDP del 15

novembre 2013 inc. 9.2013.180).

RE 1 e RE 2 palesemente

indigenti (cfr. doc. D reclamo), sono posti al beneficio dell’assistenza giudiziaria

con il patrocinio dell’avv. PR 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione cautelare

14 febbraio 2020 dell'Autorità regionale di protezione __________ è così

riformata:

1. Annullato.

2.

Annullato.

3. Annullato.

4. Annullato.

5. Annullato

6. Superato.

7. Superato.

8. Annullato.

9. Confermato.

10. Evaso.

11. Evaso.

12. Evaso.

13. Superato.

14. Evaso.

15. Evaso.

16. Evaso.

17. Evaso.

18. Superato.

19. A

favore di PI 1, PI 2 e PI 3 è istituita una curatela educativa ai sensi

dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC I genitori sono tenuti a seguire le istruzioni

della curatrice educativa.

20. La

curatrice educativa avrà il compito assistere e accompagnare i genitori e i

figli nel loro percorso di riavvicinamento e, nel seguito, di consigliare ed

aiutare i genitori nella cura dei figli, segnatamente nelle problematiche

relazionali e scolastiche.

21. Confermato.

22. Da

ridefinire dall’Autorità di protezione in accordo con la curatrice educativa.

23. Confermato.

24. Confermato.

1.2. È

confermato il rientro di PI 1 presso l’abitazione famigliare, disposto in data

29 aprile 2020.

1.3. L’Autorità

regionale di protezione __________ provvederà senza indugio – per il tramite

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione – ad organizzare il rientro al

domicilio di PI 2 e PI 3.

2. Non

si prelevano né tassa né spese di giustiz ia. Non si assegnano

ripetibili.

3. L'istanza

di assistenza giudiziaria di RE 1 e RE 2, con il gratuito patrocinio dell'avv. PR

1 è accolta.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.