9.2020.22
Sostituzione curatore – inasprimento della misura di protezione
1 settembre 2020Italiano31 min
consisteva nel rappresentare l’interessata nelle sue pratiche amministrative e nel
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Incarto n.
9.2020.22
Lugano
1° settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
a
PI
1
rappr.
da: CURA 1
e
a
PI
2
patr.
da: PR 2 e PR 1
per
quanto riguarda la richiesta di sostituzione del curatore di rappresentanza
di PI 1 (1940) e l’istituzione di una
curatela generale in favore di quest’ultima
giudicando
sul reclamo del 27 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 febbraio 2020 (ris. n. 63) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. A seguito della
richiesta di intervento di RE 1, figlia dell’interessata,
con decisione
6 febbraio 2018 (ris. n. 70) l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1, classe 1940,
una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394/395 CC).
L’obiettivo della curatela
consisteva nel rappresentare l’interessata nelle sue pratiche amministrative e nel
gestire con la massima diligenza tutte le sue entrate, i suoi redditi e la sua
sostanza, oltre ad effettuare tutti i pagamenti correnti.
Contestualmente
all’adozione del provvedimento, PI 1 è stata privata dell’esercizio dei diritti
civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della
sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite,
gestiti e amministrati unicamente dall’avv. CURA 1, nominato quale curatore. La
decisione non è stata oggetto di impugnazione.
B. RE 1 ha inoltrato
diversi scritti all’Autorità di protezione, rimproverando al fratello PI 2 di
essersi approfittato dello stato di debolezza della madre per accaparrarsi
numerosi beni di quest’ultima, fra cui un immobile a __________, un immobile a __________
e dei conti bancari. A suo dire, PI 2 avrebbe inoltre influenzato la madre PI 1,
facendole redigere un testamento quando quest’ultima già era incapace di
intendere e volere, e avrebbe sottratto dei beni da una cassetta di sicurezza
appartenente agli eredi del defunto __________, marito dell’interessata. Sempre
a mente di RE 1, la madre dovrebbe dimissionare dalla carica di amministratrice
unica della ditta __________, società da liquidare in quanto costantemente in
perdita.
Nelle sue missive
all’Autorità di protezione, RE 1 rimprovera al curatore di trovarsi in una
situazione di conflitto di interessi e di tutelare la posizione di PI 2 invece
di quella della madre e incolpa l’Autorità di protezione di non aver intrapreso
alcunché per porre fine a questa situazione.
C. Con scritto 3
dicembre 2018 il curatore ha chiesto all’Autorità di protezione
l’autorizzazione a sottoscrivere un atto di donazione immobiliare in favore di PI
1, a seguito dell’intenzione di PI 2 di retrocedere alla madre l’immobile di __________,
ricevuto precedentemente in dono dalla medesima. Mediante lettera del 19
dicembre 2018 PI 2 ha motivato tale donazione con l’intenzione di evitare
futuri contenziosi con la sorella RE 1 per un’eventuale lesione della
legittima. Con decisione 8 gennaio 2019 (ris. n. 8) l’Autorità di protezione ha
autorizzato il curatore a sottoscrivere, in rappresentanza di PI 1, il rogito
per la donazione dell’immobile in oggetto, come da bozza sottoposta
all’autorità medesima.
D. Con ricorso per
denegata giustizia datato 7 febbraio 2019 (inc. CDP 9.2019.29) RE 1 è insorta dinnanzi
a questo giudice contro la decisione dell’Autorità di protezione di autorizzare
la firma del rogito di donazione dell’immobile di __________, senza contestarla
ma considerandola incompleta. RE 1 postulava infatti che venisse fatto ordine a
PI 2 di restituire alla madre anche l’immobile donato sito a __________, oltre
a “tutto il denaro, inclusi conti bancari, sottratti alla signora PI 1” e
“tutto il contenuto che ha esportato dalla cassetta di sicurezza della banca
__________”. RE 1 lamentava la lentezza dell’intervento dell’Autorità di
protezione e postulava anche l’istituzione di una curatela generale in favore
della madre.
E. Con pronuncia 27
agosto 2019, la Camera di protezione ha respinto, nella misura della sua
ricevibilità, il ricorso per denegata giustizia presentato da RE 1. Nelle sue
motivazioni, questa Camera ha ritenuto irricevibili le critiche della
reclamante quanto alla lentezza dell’Autorità di protezione ad emanare la
decisione impugnata, alle presunte negligenze di quest’ultima e alle critiche
concernenti il tipo di misura istituita e la scelta del curatore. La Camera ha
spiegato che le critiche di RE 1 si fondavano sulla mancata comprensione sia del
contenuto della decisione impugnata sia, più in generale, sulle competenze decisionali
di cui tale autorità dispone. In particolare, questa Camera ha spiegato che
l’autorizzazione a sottoscrivere il rogito “non rappresenta una
constatazione della nullità della donazione dell’immobile di __________
effettuata dalla curatelata in favore di PI 2 nel dicembre 2016” (sentenza
CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 5). L’autorizzazione rilasciata “non
rappresenta un «ordine di restituzione» di tale immobile a PI 1,
ciò che l’Autorità di protezione non è abilitata a fare” (sentenza CDP
9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 5). La decisione di prime cure, invece, “trae
origine dall’iniziativa di PI 2 stesso di retrocedere alla madre l’immobile di __________
precedentemente ricevuto in dono”, negozio giuridico per la cui sottoscrizione
il curatore necessita di una specifica autorizzazione (sentenza CDP 9.2019.29
del 27 agosto 2019, consid. 5).
Lo stesso
ragionamento è stato applicato alle critiche di RE 1 “per non aver statuito
sulla validità del testamento consegnato da PI 1 al curatore, competenza che
non rientra nelle sue attribuzioni”, come neppure “sull’eventuale
sussistenza dei reati evocati dalla reclamante” (sentenza CDP 9.2019.29 del
27 agosto 2019, consid. 5).
Questa Camera ha
infine puntualizzato che “all’Autorità di protezione incombe il dovere di
valutare se vi sia spazio per autorizzare il curatore ad agire nelle
appropriate sedi civili e/o penali per ottenere, in nome e per conto degli
interessati, la restituzione di eventuali beni sottratti o l’annullamento di
liberalità o di disposizioni di ultima volontà sospette”, e che dagli atti
risulta che essa “sia perfettamente edotta di tali sue attribuzioni”
(sentenza CDP 9.2019.29 del 27 agosto 2019, consid. 6).
F. Con istanza 3
dicembre 2019 RE 1 ha postulato dinnanzi all’Autorità di protezione la sostituzione
del curatore in carica, “amico e compagno di collegio” del fratello PI 2,
“e quindi invischiato in ruoli conflittuali che gli impediscono di svolgere
il mandato per cui è stato assunto con l’attitudine e la professionalità
necessaria al caso”. Un conflitto di interesse risiederebbe nel fatto che l’immobile
di __________ donato dalla curatelata a PI 2 sarebbe amministrato dalla stessa
società fiduciaria e immobiliare che impiega il curatore. Secondo RE 1, il
curatore non terrebbe in debita considerazione l’incapacità d’intendere e di
volere di PI 1. Ritenendo il mandato dell’avv. CURA 1 in scadenza, la figlia
della curatelata ne ha postulato la sostituzione con un nuovo curatore “più
indipendente, che sappia mantenere distanze e non si lasci imporre dal volere
di PI 2”. L’istante ha inoltre chiesto l’istituzione di una curatela
generale in favore della madre, più adeguata a proteggerla “dalle continue
ingerenze del figlio PI 2”.
G. Nella sua presa di
posizione 13 gennaio 2020 il curatore ha contestato l’esistenza di conflitti di
interessi, sia legati alla sua conoscenza pregressa di PI 2, sia legati alla
sua attività professionale in seno alla __________. Il curatore ha osservato come
non vi sia necessità di instaurare una curatela generale in favore di PI 1,
rimettendosi ad ogni modo al prudente criterio dell’Autorità di protezione.
H. Con decisione 12
febbraio 2020 (ris. n. 63) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE
1 e ha confermato l’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1. L’Autorità di prime
cure non ha ravvisato le condizioni per procedere alla sostituzione del
curatore, essendo questi idoneo a ricoprire tale ruolo e non essendo dati altri
motivi gravi o conflitti di interesse. L’Autorità di protezione ha pure
respinto la richiesta di inasprimento della misura, ritenendo l’interessata già
protetta da qualsivoglia ingerenza da parte di terze persone (decisione
impugnata, pag. 2).
I. Con «reclamo per
inadeguatezza» datato 27 febbraio 2020 RE 1 è insorta contro tale decisione,
chiedendone la riforma. La reclamante ribadisce la necessità di sostituire il
curatore in carica, a suo dire succube del fratello PI 2, e di istituire una
curatela generale che tuteli la madre dalle pressioni e dai condizionamenti di
quest’ultimo.
L. Nelle sue
osservazioni datate 9 aprile 2020, PI 2 ha integralmente contestato le tesi
ricorsuali della sorella, postulando la reiezione del reclamo. Anche l’Autorità
di protezione, con osservazioni 29 aprile 2020, ha chiesto a questo giudice di
confermare la decisione impugnata. Con osservazioni 17 aprile 2020 il curatore
ha precisato alcune circostanze sollevate nel reclamo, senza presentare
particolari richieste di giudizio.
M. In sede di replica e
duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive argomentazioni e
richieste di cui si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
I. Sostituzione
del curatore
2.
Nel suo reclamo, RE
1.
contesta la decisione dell’Autorità di protezione di non sostituire il
curatore in carica, avv. CURA 1.
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di prime cure non ha ravvisato le condizioni per
procedere alla sostituzione del curatore, ritenendo l’avv. CURA 1 idoneo a
ricoprire tale ruolo, “così come lo era al momento della sua nomina” (decisione
impugnata, pag. 1-2).
Tale idoneità non è
minata dalla conoscenza di lunga data del figlio della curatelata, né dal fatto
che il curatore “lavori alle dipendenze della società che si occupa
dell’amministrazione del fondo di cui la signora RE 1 è usufruttuaria”,
aspetti che erano già noti al momento della nomina dell’avv. CURA 1 – che RE 1
non aveva impugnato – e di cui l’Autorità di protezione aveva tenuto conto (decisione
impugnata, pag. 2).
Non essendo dati altri
motivi gravi che giustifichino la sostituzione del curatore, l’istanza è stata dunque
respinta dall’autorità di prime cure (decisione impugnata, pag. 2).
2.2
Nel suo reclamo, RE 1
critica la “totale inerzia ed immobilità operativa” dell’Autorità di
protezione e del curatore, a suo dire succube di PI 2. Entrambi non avrebbero
fatto nulla a fronte delle mancate retrocessioni dei beni donati da PI 1 al
figlio PI 2, in particolare l’immobile di __________ e due relazioni bancarie
presso __________ (reclamo, pag. 2).
Secondo la
reclamante, il curatore e l’Autorità di prime cure sono rimasti inattivi anche
in relazione alla disposizione di ultima volontà «sospetta» (reclamo, pag. 4).
A mente di RE 1, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione non avrebbe
neppure considerato che il curatore risulta inattivo in relazione alla __________,
ditta definita fittizia e in continua perdita, di cui PI 1 risulta essere
amministratrice unica (reclamo, pag. 4).
La reclamante sostiene che
il fratello PI 2 “impone il suo dominio sulla madre con prepotenza, in
maniera tirannica e dispotica, ed induce la madre in maniera ossessiva,
ripetitiva, compulsiva e morbosa ad atti illegali e volti a soddisfare unicamente
il suo interesse personale”: l’attuale curatore, avv. CURA 1, “non ha
mostrato nessuna capacità di contrapporsi, né ha preso nessuna iniziativa per
obbiettare ai continui abusi ed ingerenze del figlio PI 2 sulla madre”
(reclamo, pag. 4).
2.3
Giusta l’art. 421 CC,
l’ufficio di curatore termina per legge alla scadenza della durata stabilita
dall’autorità di protezione degli adulti, salvo riconferma (n. 1); con la fine
della curatela (n. 2); con la fine del rapporto di lavoro quale curatore
professionale (n. 3) o, quando il curatore è sottoposto a curatela, diviene
incapace di discernimento o muore (n. 4). L’art. 422 CC prevede che il curatore
ha diritto di essere dimesso dalle sue funzioni se ha esercitato il suo ufficio
per almeno quattro anni (cpv. 1); per motivi gravi può chiedere di essere
dimesso prima (cpv. 2). Ai sensi dell’art. 423 CC, l’autorità di protezione
degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli
(cpv. 1 n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (cpv. 1 n. 2); la dimissione
può essere chiesta dall’interessato o da una persona a lui vicina (cpv. 2).
L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore se non è più idoneo ai compiti
conferitigli o se sussiste un altro motivo grave, indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: determinante
non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in
pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016
del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 10 marzo 2016, inc. 9.2015.177,
consid. 5.1; Langenegger, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de
l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267).
I criteri per valutare se
il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da
prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad
art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato
giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli
interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado
di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n.
8.9
pag. 229).
2.4
Nella fattispecie
occorre rilevare che la richiesta iniziale di RE 1 di sostituire il curatore, a
due anni dalla sua nomina, si fonda su un’erronea interpretazione del termine
sancito all’art. 13 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA), secondo il
quale il curatore rimane in carica per due anni e, riservato il caso di
dimissioni o mancata conferma o salvo diversa indicazione, il mandato si
intende rinnovato di anno in anno. A meno che la nomina del curatore sia stata
sin dall’inizio limitata ad una durata predefinita – al termine della quale il
mandato terminerebbe ex lege ai sensi dell’art. 421 n. 1 CC, ciò che non
è il caso nella fattispecie – il termine di due anni di cui all’art. 13 ROPMA
non rappresenta una particolare scadenza. Il mandato è infatti rinnovato
automaticamente di anno in anno, senza soluzione di continuità, a meno che il
curatore medesimo si dimetta (in tal caso, in assenza di motivi gravi, la norma
non appare perfettamente in linea con la tempistica dettata dal diritto
federale, cfr. art. 422 CC) o salvo il caso in cui l’Autorità intervenga sulla
scorta dell’art. 423 CC per esonerarlo, ciò che è possibile in ogni tempo e
senza rispettare scadenze precise (cfr. Vogel,
in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 421-424 CC n. 20).
Nel caso concreto, la reclamante non può dunque dedurre nulla dall’invocazione
dell’art. 13 ROPMA.
2.5
Va poi osservato che
nella decisione impugnata l’autorità di prime cure ha preso posizione solo sui
motivi esposti nella richiesta di sostituzione del curatore presentata da RE 1
il 3 dicembre 2019, limitati al conflitto di interessi del curatore derivante
dalla pregressa amicizia e vicinanza con PI 2 e dal rapporto di lavoro in
essere tra il curatore e la società fiduciaria e immobiliare che gestisce
l’immobile di __________ donato da PI 1 al figlio PI 2.
Come rettamente
indicato dall’avv. CURA 1 nella sua presa di posizione del 13 gennaio 2020 all’Autorità
di protezione, tali circostanze erano già note sin dall’inizio del mandato
conferitogli. Il suo nominativo era stato inizialmente oggetto di contestazione
da parte di RE 1, proprio perché suggerito dal fratello PI 2. L’Autorità di
protezione aveva dapprima seguito tale impostazione (“vista la situazione
famigliare, (ritiene) di dover nominare alla signora PI 1 un curatore
neutro non suggerito dai figli”, lettera 28 novembre 2017 dell’Autorità di
protezione a PI 2), salvo poi tornare sui suoi passi in considerazione degli
scritti di PI 1 medesima e del patrocinatore del fratello (cfr. scritto 4
dicembre 2017 dell’Autorità di protezione alle parti).
Anche il fatto che
l’amministrazione dell’immobile di __________ sia affidata alla società __________,
consorella della __________ – datrice di lavoro dell’avv. CURA 1 – era
circostanza nota, segnalata anche dal legale di PI 2 nello scritto 29 novembre
2017.
come circostanza attestante la fiducia che la curatelata già riponeva nel
legale (“è già conosciuto dalla curatelata e già amministra tramite la
società in cui lavora il bene immobiliare di __________”). L’avv. CURA 1 ha
sempre corrisposto con l’autorità di prime cure utilizzando la carta intestata
del suo datore di lavoro e ancora con scritto 5 febbraio 2019 non ha mai fatto
segreto di tale legame.
La decisione di nomina
dell’avv. CURA 1 quale curatore di PI 1, adottata alla luce di tutte le
circostanze di cui sopra, non è stata ulteriormente contestata dalla
reclamante. Come rettamente affermato dall’Autorità di protezione, non vi sono
motivi per considerare che le medesime circostanze vagliate al momento della
nomina costituiscano, oggi, un motivo di inidoneità del curatore, in assenza di
elementi nuovi.
La decisione merita dunque
conferma da questo punto di vista.
3.
Soltanto in sede di
reclamo RE 1 ha ampliato le sue argomentazioni, imputando al curatore e
all’Autorità di protezione una serie di negligenze e lacune. Nella misura in
cui la reclamante le ha sollevate soltanto in questa sede, non si può dunque
rimproverare all’Autorità di protezione di non aver esaminato tali lagnanze
nella decisione impugnata. In assenza di obiezioni dalle altre parti al
procedimento e salvaguardato il loro diritto di essere sentito, per economia
processuale e trattandosi in parte di argomenti e richieste già evocati nel
procedimento di cui all’inc. CDP 9.2019.29 (in larga parte irricevibili in
ambito di protezione) si giustifica tuttavia di passarli in rassegna in questa
sede.
3.1
RE 1 lamenta il fatto
che la retrocessione dell’immobile di __________, donato da PI 1 al figlio PI 2
nel dicembre 2016, malgrado le promesse fatte, non sia stata ancora eseguita.
Nelle sue osservazioni, il
legale di PI 2 ha precisato che il suo assistito “inizialmente (…) voleva
retrocedere tale immobile alla madre, al fine di evitare ogni possibile rischio
di lesione della porzione legittima, secondo il diritto successorio, nei
confronti della sorella”, ma che “dopo attenta riflessione (…) proprio
al fine di garantire oltre ogni misura la legittima della sorella, ha poi
deciso di retrocedere unicamente il saldo della relazione bancaria presso __________”,
“rinunciando quindi, a giusta ragione, a retrocedere l’immobile di __________”.
Tale atto giuridico non sarebbe peraltro mai stato imposto da nessuna autorità:
l’Autorità di protezione avrebbe “semplicemente accolto la richiesta da
parte del curatore, autorizzando la sottoscrizione dell’atto di donazione a
favore della curatelata”, che PI 2 avrebbe poi deciso di non effettuare “avendo
constatato che i suoi timori circa una possibile lesione della legittima della
sorella erano infondati” (duplica, pag. 4 e 7).
Il curatore di PI 1 ha
dapprima affermato di non avere osservazioni a riguardo (osservazioni, pag. 1),
mentre in seguito ha sottolineato come “salvo errore, non mi risulta che ci
siano le condizioni per obbligare il signor PI 2 a dare seguito a quanto da lui
comunicato” (duplica, pag. 1).
L’Autorità di protezione
non ha preso posizione, né in sede di osservazioni né in sede di duplica, sulla
retrocessione del suddetto immobile.
3.2
Benché sia stata RE 1
medesima ad aver impugnato la risoluzione che autorizzava il curatore a
sottoscrivere l’atto di donazione che avrebbe permesso la retrocessione del
suddetto immobile (procrastinando così l’espletamento di tale atto e,
verosimilmente, favorendo i ripensamenti nel fratello), occorre riconoscere che
la preannunciata donazione non si è concretizzata.
PI 2, nei suoi
memoriali, ha affermato di non aver più intenzione di procedere in tal senso,
circostanza che – in sé – non appare ascrivibile al curatore e non può essergli
rimproverata.
Ciò che invece potrebbe
essergli obiettato è di non aver informato l’Autorità di protezione del
ripensamento di PI 2 e dell’impossibilità di dar seguito all’autorizzazione
rilasciata. L’Autorità di protezione, se messa al corrente della mancata
retrocessione dell’immobile, avrebbe infatti potuto valutare se –
ipoteticamente – conferire al curatore il mandato di impugnare la pregressa
donazione dell’immobile da parte di PI 1 al figlio (ipotesi evocata
dall’Autorità di prime cure con riferimento ai conti __________ con scritto del
13.
maggio 2019), oppure di intentare una causa per un’eventuale responsabilità
precontrattuale (la bozza di rogito essendo già stata allestita e visionata per
approvazione da parte dell’Autorità di protezione).
Non va tuttavia dimenticato
che l’autorizzazione in questione, a seguito del reclamo di RE 1, non è
cresciuta in giudicato prima di fine settembre 2019, e che non è noto il
momento in cui PI 2 abbia manifestato al curatore la sua intenzione di non
procedere alla rogazione dell’atto di donazione immobiliare in questione. Pertanto,
alla luce di tutte le circostanze evocate, non vi sono elementi che permettano
di ritenere che l’omissione del curatore di informare l’Autorità di protezione
della mancata rogazione dell’atto sia ascrivibile alla volontà di quest’ultimo
di favorire PI 2 rispetto alla curatelata. Non potendo escludere che il
curatore avrebbe comunque informato compiutamente l’Autorità di protezione in
un momento successivo, una simile omissione non può assurgere a motivo di
dimissione ai sensi dell’art. 423 CC.
In considerazione della
litigiosità del caso, appare comunque opportuno esortare il curatore a
comunicare all’Autorità di protezione con tempestività e trasparenza gli
avvenimenti salienti di cui viene a conoscenza nell’espletamento del suo
mandato.
3.3
RE 1 lamenta anche il
fatto che PI 2 non abbia effettuato la retrocessione delle due relazioni
bancarie __________, che gli erano state donate da PI 1 nell’agosto 2017,
allorquando il saldo dei conti ammontava a fr. 4'886'662.– (reclamo, pag. 2-3).
A suo dire, nessun documento agli atti comproverebbe tale restituzione (replica
ad Autorità di protezione, pag. 3; replica a curatore, pag. 2-3; replica a PI 2,
pag. 4-5).
Nelle sue osservazioni, il
fratello della reclamante ha precisato che “il conto presso __________ è
stato effettivamente ridonato da PI 2 alla madre”, benché non ve ne fosse “alcuna
necessità oggettiva” e nonostante la madre fosse contraria a tale
retrocessione (pag. 4). Il conto è stato ridonato a PI 1 “senza dallo stesso
aver prelevato alcunché” (osservazioni, pag. 5).
Il curatore ha affermato
che con atto di donazione 18 giugno 2019 PI 2 “ha ridonato tutti gli averi
depositati sul conto n. __________ presso __________”, e che PI 1 “è
diventata titolare del conto no. __________ presso __________, a far tempo dal
1° luglio 2019” (osservazioni, pag. 1). PI 2 non dispone di procure su tale
conto, né risulta essere beneficiario economico di tali averi (duplica, pag.
1).
Anche l’Autorità di
protezione ha affermato che gli averi depositati presso __________ “sono
stati trasferiti dal figlio alla madre, la quale risulta essere l’unica avente diritto
economica dei conti” (osservazioni, pag. 1), operazione confermata dalla
banca __________ medesima al Ministero pubblico, come affermato nel Decreto di
abbandono del 25 febbraio 2020 (duplica, pag. 1).
3.4
Dagli atti
dell’incarto emerge che il portafoglio di PI 1 presso __________ ammontava, al
31.
dicembre 2016, a fr. 3'378'057.– (doc. 7 allegato a scritto 18 aprile 2019 del
curatore). Nell’agosto 2017 tali conti sono stati chiusi e gli averi che
componevano tale portafoglio sono stati trasferiti a PI 2, per un valore di fr.
3'285'145.– (doc. 9 allegato a scritto 18 aprile 2019 del curatore). Le cifre
evocate dalla reclamante, per quasi 5 milioni di franchi, non trovano dunque
riscontro agli atti.
Dagli atti emerge
inoltre che PI 1 è titolare e avente diritto economico della relazione bancaria
n. __________, il cui patrimonio al 13 febbraio 2020 ammontava a fr. 3'145'326.–
(cfr. scritto 2 marzo 2020 della __________ al curatore). Le critiche concernenti
la mancata restituzione alla madre degli averi depositati sui conti __________ da
parte di PI 2 non possono dunque essere seguite.
3.5
La reclamante RE 1
critica il fatto che “malgrado le indicazioni della Camera del Tribunale
d’appello all’ARP di come procedere” e “malgrado le promesse fatte dall’ARP”
non sia stato fatto nulla riguardo al testamento consegnato da PI 1 in busta
chiusa al curatore il 1° febbraio 2019 (reclamo, pag. 3-4). Il testamento in
questione sarebbe “invalido e fittizio”, scritto “sotto dettatura di PI
2” e con l’intento di danneggiare RE 1 (replica ad Autorità di protezione,
pag. 4; replica ad avv. CURA 1, pag. 3; replica a PI 2, pag. 5-6). La
reclamante chiede all’Autorità di protezione di annullare il suddetto
testamento, che il curatore non aveva alcun diritto di accettare e depositare.
Nelle sue
osservazioni, l’Autorità di protezione ha riconosciuto che nulla è stato fatto
in merito, in quanto “ammesso e non concesso che il testamento sia stato
redatto quando la signora RE 1 non era in grado di testare, il fatto che non
venga dichiarata la nullità del medesimo non arreca alcun pregiudizio alla
curatelata stessa” (pag. 2). Il curatore, non essendo né erede né
legatario, non sarebbe peraltro legittimato ad agire (osservazioni, pag. 2).
PI 2 ha recisamente
contestato le accuse formulate dalla sorella nei suoi confronti, sostenendo
inoltre che la validità formale e materiale del testamento non può essere
discussa prima del decesso dell’interessata e dinnanzi all’Autorità di
protezione (osservazioni, pag. 6; duplica, pag. 8).
Il curatore si è limitato
ad affermare di aver ricevuto il documento dalla curatelata, e non da PI 2, e
di averlo depositato presso il notaio avv. __________ il 7 febbraio 2019
(duplica, pag. 1).
3.6
Le critiche di RE 1
non possono essere seguite. Non si ravvede alcuna manchevolezza nel
comportamento del curatore che, ricevuto dalla curatelata un testamento in
busta chiusa, procede a depositarlo presso un notaio terzo.
Quanto all’Autorità
di protezione, non appare criticabile la valutazione effettuata da quest’ultima
di non intraprendere nulla in relazione al testamento considerato “sospetto”
dalla reclamante. Sebbene spetti all’Autorità di protezione incaricare il
curatore a stare in lite in una eventuale causa civile, la redazione di
disposizioni di ultima volontà come quelle in parola, aventi effetto (per
definizione) dopo il decesso dell’interessata, non comporta infatti alcuna
messa in pericolo attuale degli interessi di PI 1 che giustifichi un intervento
di protezione. Diversamente da quanto sostiene RE 1, non risulta peraltro che
questa Camera, nella sentenza del 27 agosto 2019 (inc. CDP 9.2019.29), abbia
dato istruzioni diverse all’Autorità di protezione.
Va infine
sottolineato che nel caso in cui tali disposizioni di ultima volontà, al momento
della loro apertura, si rivelassero formalmente o materialmente lacunose,
l’inattività odierna dell’Autorità di protezione non precluderà agli eredi le
vie d’azioni disponibili derivanti dal diritto successorio, a tutela dei loro propri
interessi.
3.7
La reclamante RE 1 critica
l’inattività dell’Autorità di protezione e del curatore anche con riferimento
alla ditta __________. Tale società, che “ogni anno continua a perdere”,
sarebbe fittizia in quanto “mia madre non la gestisce, non è una manager, né
un’artista” (reclamo, pag. 4). A suo dire, malgrado il curatore avesse
proposto nel febbraio 2019 le dimissioni di PI 1 dalla posizione di
amministratrice unica della società, nulla sarebbe stato fatto in proposito
(reclamo, pag. 4).
Il curatore nelle sue
osservazioni ha affermato di aver presentato le dimissioni della curatelata da
amministratrice unica della società, dando seguito alla relativa decisione 18
febbraio 2020 dell’Autorità di protezione (osservazioni, pag. 1; doc. C).
Tuttavia, “le dimissioni di un amministratore unico rispettivamente la messa
in liquidazione di una società anonima devono essere approvate dall’assemblea
generale degli azionisti”, che nel caso concreto non può essere tenuta
poiché la curatelata, detentrice del 50% del pacchetto azionario, “non è in
possesso delle sue azioni al portatore”, verosimilmente depositate “nella
cassetta di sicurezza presso __________” cui non è stato ancora possibile
accedere “per il rifiuto della signora RE 1” (duplica, pag. 1-2).
L’Autorità di protezione
ha confermato di aver autorizzato il curatore a presentare le dimissioni di PI
1.
dalla carica di amministratrice della società (osservazioni, pag. 2),
precisando che in base alle dichiarazioni fiscali passate, la curatelata
detiene il 50% del relativo pacchetto azionario (scritto 8 maggio 2020).
Nelle sue osservazioni, PI
2.
afferma che la messa in liquidazione della società in questione non è ancora
avvenuta poiché “la azioni della stessa intestate a PI 1 non sono ancora
state reperite” e si trovano verosimilmente in una cassetta di sicurezza
intestata alla comunione ereditaria del defunto marito della curatelata, __________,
alla cui apertura RE 1 si oppone da tempo (pag. 6; duplica pag. 9). PI 2
postula dunque che ne venga ordinata l’apertura (pag. 6; duplica pag. 9). A tal
proposito, la reclamante in replica contesta che PI 1 sia azionista della
società e chiede “di respingere la richiesta di apertura della cassetta di
sicurezza presso __________” (replica a curatore, pag. 7; replica a PI 2,
pag. 6-7).
3.8
Anche a tale riguardo
le critiche della reclamante cadono nel vuoto. Considerato che è stato il
curatore medesimo, già nel febbraio 2019, a proporre all’Autorità di protezione
che PI 1 dimissionasse dalla carica di amministratrice unica della società
(cfr. scritto 5 febbraio 2019, pag. 2; circostanza riconosciuta dalla
reclamante stessa, v. reclamo, pag. 4), i rimproveri mossi all’avv. CURA 1 a
tale riguardo cadono nel vuoto. Se si considera inoltre che il curatore è stato
autorizzato formalmente dall’Autorità di protezione ad inoltrare le suddette
dimissioni con decisione 18 febbraio 2020 (ris. n. 75) e le ha effettivamente
inoltrate il 9 marzo seguente, la questione risulta ormai superata, almeno per
quanto riguarda i rapporti societari interni. Per quanto attiene per contro ai
rapporti esterni, la cancellazione dell’iscrizione di PI 1 dal Registro di
commercio esula dai poteri conferiti al curatore.
Non occorre poi
soffermarsi sulla questione della necessità di liquidare la __________, onde
scongiurare il rischio di perdere il costo di acquisto medesimo (v. replica ad
Autorità di protezione, pag. 4; replica a curatore, pag. 3). RE 1 è arrivata
infatti a sostenere, in maniera del tutto contradditoria rispetto alle sue
stesse tesi, che la madre non sarebbe neppure azionista della società in
questione (replica a PI 2, pag. 6).
Per il resto, l’evasione
delle richieste formulate da PI 2 tendenti all’apertura della cassetta di
sicurezza intestata alla comunione ereditaria di __________ non compete evidentemente
allo scrivente giudice.
II. Modifica della misura
di protezione
4.
Nel suo reclamo, RE
1.
contesta anche la decisione dell’Autorità di protezione di non convertire la
misura istituita in curatela generale, a maggior protezione della madre PI 1.
4.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di inasprimento
della misura formulata dalla figlia dell’interessata, ritenendo che un tale
provvedimento “non porterebbe ad una maggiore tutela degli interessi
finanziari della curatelata”, già “protetta da qualsivoglia ingerenza da
parte di terze persone” (decisione impugnata, pag. 2). L’istanza di RE 1 è
dunque stata respinta anche su questo punto.
4.2
La reclamante contesta
il fatto che l’Autorità di protezione non abbia istituito una curatela generale
in favore della madre. Secondo RE 1, la sua richiesta non è “basata solo
sull’aspetto finanziario, ma su altri aspetti della vita di PI 1 su cui il
figlio PI 2 continua ad immischiarsi, imponendo il suo dominio sulla madre per
soddisfare i suoi interessi personali” (reclamo, pag. 5). A mente della
reclamante, PI 2 avrebbe indotto la madre “a scrivere lettere per soddisfare
i suoi bisogni personali secondo i capricci del momento”, ad esempio
facendole redigere uno scritto “che ha perfino portato all’interrogatorio
del 2 dicembre 2019 al ministero pubblico”, oppure intromettendosi nel
licenziamento della badante __________, “che ha licenziato per suo interesse
personale” (reclamo, pag. 5). RE 1 chiede infine che la Camera di
protezione, “come autorità di vigilanza, debba intervenire, vigilare e
monitorare questa ARP nella gestione del caso” (reclamo, pag. 5).
4.3
Ai sensi dell’art. 391 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione
degli adulti definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni
dell’interessato, pertanto «su misura» (cfr. Messaggio concernente la modifica
del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e
diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, in particolare pag.
6406.
e 6433).
Determinare le sfere di compiti delegate al curatore
significa vagliare in quali ambiti l’interessato non riesce più a tutelare i
suoi interessi in maniera adeguata, ovvero identificare il suo stato di
bisogno, presupposto “sociale” della curatela stessa e condizione per
istituirla. La definizione delle sfere di compiti demandati al curatore
rappresenta peraltro un esame essenziale per definire l’incisività della misura
di protezione da istituire, nel rispetto del principio della proporzionalità
(cfr. art. 389 CC).
Le misure di
protezione, per loro natura,
non godono di forza di cosa
giudicata materiale (cfr. COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
Pratique, 2012, n. 5.95 pag. 175; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 525 pag.
239-240). L’Autorità di protezione deve periodicamente riesaminare – d’ufficio
o su segnalazione di terzi, fra cui il curatore (art. 414 CC) – se essa rappresenta sempre la misura
più adeguata ai bisogni dell’interessato.
4.4
L’istanza
di RE 1, fondata in maniera generica sull’incapacità di discernimento della
madre e sulle “continue ingerenze del figlio PI 2” (v. lettera 3
dicembre 2019), non spiega i motivi per cui la curatela in essere non tuteli (più)
in maniera sufficiente gli interessi di PI 1. Come affermato dall’autorità di
prime cure, gli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche
dell’interessata appaiono già
efficacemente protetti dalla misura in essere (lo si ricorda, una curatela
di rappresentanza con amministrazione dei beni con contestuale privazione
dell’esercizio dei diritti civili per tutto quanto riguarda l’amministrazione e
l’uso dei redditi, della sostanza mobiliare e immobiliare, delle entrate e
delle uscite, gestiti esclusivamente dal curatore).
Solo
in sede di reclamo RE 1 ha asserito che la madre necessiti di una tutela globale, non soltanto finanziaria,
in ragione del comportamento del figlio PI 2 e dell’influsso nefasto esercitato
da quest’ultimo su di essa.
Tali affermazioni non
hanno tuttavia trovato riscontro. A
mente di questo giudice, dalle motivazioni esposte dalla reclamante e dalla
documentazione prodotta (doc. LL, manoscritto 2 dicembre 2019, e doc. MM,
disdetta 12 aprile 2018 alla badante __________) non emergono gli asseriti
«continui abusi e ingerenze» da parte di PI 2 sulla madre (cfr. reclamo, pag.
4). Contrariamente a quanto RE 1 afferma, tali scritti non fanno emergere un
particolare stato di bisogno di PI 1 nell’ambito della cura della persona e non
comprovano in che modo la curatelata sia indotta dal figlio PI 2 “in maniera
ossessiva, ripetitiva, compulsiva e morbosa ad atti illegali e volti a
soddisfare unicamente il suo interesse personale”, con prepotenza, tirannia
e dispotismo (cfr. reclamo, pag. 4).
Al
di là dell’evidente livore che traspare dallo scambio degli allegati delle
parti, al momento non vi sono degli elementi agli atti che inducano a credere
che anche la cura personale di PI 1 debba essere affidata ad un curatore. Non
ravvisandosi tali estremi nel caso concreto, il reclamo è destinato
all’insuccesso anche su questo punto.
III. Oneri processuali
5.
Gli oneri del
reclamo seguono la soccombenza e devono dunque essere posti integralmente a
carico di RE 1. La reclamante rifonderà inoltre fr. 1'200.– a PI 2 a titolo di
spese ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, in parte già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’200.–
b) spese fr.
300.–
fr.
1’500.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a PI 2 fr. 1'200.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.