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Decisione

9.2020.23

Competenza decisionale dell’autorità di protezione nei confronti di una persona trasferitasi in Ticino e già oggetto di misure di protezione in Italia; ricevibilità dell’istanza di intervento chiedente l’adozione di ulteriori misure

17 settembre 2020Italiano18 min

settembre 2018 il giudice tutelare della IX sezione civile del Tribunale di __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.23

Lugano

17 settembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

rappr.

da: CURA 1

per

quanto riguarda la ricevibilità dell’istanza di intervento inoltrata il 19

novembre 2019 da RE 1

giudicando

sul reclamo del 28 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata

il 27 gennaio 2020 (ris. n. 12/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, classe 1935, è cittadina

__________. A seguito di una caduta accidentale e del conseguente trauma

cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.

B. Con decreto 19

settembre 2018 il giudice tutelare della IX sezione civile del Tribunale di __________

ha nominato in favore di PI 1 un amministratore di sostegno (ads), nella

persona dell’avv. CURA 1, già nominata il 3 luglio precedente in via

provvisoria (R.G. 8963/2018). Il provvedimento si fondava sull’incapacità

dell’interessata di provvedere alla cura e alla necessità della propria persona

e alla gestione del proprio patrimonio, alla luce della patologia invalidante

di vasculopatia cerebrale cronica di cui è affetta.

C. Dal mese di novembre

2018 PI 1 è stata degente presso la residenza sanitaria assistenziale __________

e __________.

D. Con decreto 14

novembre 2018 il giudice tutelare della __________ ha rigettato l’istanza di RE

1, nipote di PI 1 e domiciliato a __________, di essere nominato amministratore

di sostegno di quest’ultima.

E. Con decisione a

verbale 19 settembre 2019 il giudice tutelare della __________ ha aderito alla

richiesta dei nipoti di PI 1 di trasferire quest’ultima presso una casa anziani

in Svizzera, spostamento desiderato anche dall’interessata visto il

miglioramento dei rapporti con i nipoti medesimi. Il giudice tutelare ha dunque

autorizzato l’amministratore di sostegno a prestare il consenso al

trasferimento di PI 1 in Svizzera e ad organizzare il medesimo.

F. Il 14 ottobre 2019

l’Ufficio della migrazione di __________ ha attestato che PI 1 ha richiesto il

rilascio del permesso tipo __________. In data 24 ottobre 2019 PI 1, per il tramite

del suo amministratore di sostegno, ha notificato il suo arrivo da __________

all’Ufficio controllo abitanti sia di __________ che di __________.

G. Con decisione a

verbale 18 dicembre 2019 il giudice tutelare ha rilevato che non appena “vi

sia stabilizzazione della permanenza della sig.ra PI 1 in Svizzera” “provvederà

al trasferimento di ads presso il Console svizzero a __________”: “da

quel momento la decisione in ordine alla individuazione dell’ads sarà di

competenza consolare che potrà autonomamente stabilire su quale soggetto far

gravare l’incarico (professionista ovvero familiare nei limiti delle dichiarate

disponibilità)”.

H. Con istanza 19

novembre 2019 RE 1, tramite il suo patrocinatore, ha segnalato all’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) che la zia PI 1 “è

attualmente ricoverata presso la Residenza __________ «__________»

di __________”, ove è stata trasferita “su autorizzazione del Giudice

Tutelare del Tribunale di __________” (pag. 1).

Considerato che “la

tutela aperta in __________ è di fatto conclusa, essendo intervenuto il

trasferimento all’estero” il nipote RE 1 postula che l’Autorità di

protezione svizzera adotti “con la massima urgenza i provvedimenti necessari”,

dichiarando di essere “pronto ad assumere da subito la carica di curatore

generale di PI 1” (istanza, pag. 1-2).

I. Con scritto 14

gennaio 2020 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che

la situazione di PI 1 “è sempre più precaria, stante l’impossibilità di

assumere decisioni nel suo interesse da parte del nipote, che la assiste dal

momento del trasferimento presso la Residenza __________ di __________”.

Egli ha dunque invitato l’Autorità di protezione “ad assumere le decisioni

del caso con la massima urgenza”, chiedendo inoltre la convocazione di un

incontro con il suo assistito.

L. Con decisione 27

gennaio 2020 (ris. n. 12/2020) l’Autorità di protezione ha ritenuto

irricevibile la richiesta di RE 1, considerando l’istante privo di potere di

rappresentanza e non essendo data la competenza territoriale della medesima.

M. Con reclamo 28

febbraio 2020 RE 1 è insorto contro tale pronuncia, postulando la riforma della

decisione dell’Autorità di protezione nel senso di accertare la competenza

dell’autorità adita e di accogliere la sua istanza di nomina a curatore

generale.

N. Con scritto 8 maggio

2020 l’Autorità di protezione ha comunicato di non aver osservazioni da

formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera. Con osservazioni 15

maggio 2020 l’avv. CURA 1, amministratore di sostegno dell’interessata, ha invece

postulato la reiezione del reclamo, condividendo il giudizio dell’Autorità di

prime cure quanto all’irricevibilità dell’istanza.

O. Nei rispettivi memoriali

di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni di

cui si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto. Con scritto 14

agosto 2020 il patrocinatore di RE 1 ha trasmesso a questo giudice copia del

permesso di dimora (permesso __________) rilasciato il 20 luglio precedente

dall’Ufficio della migrazione di __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del

7.

marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più

sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Il reclamante

contesta il giudizio di irricevibilità dell’Autorità di protezione. Nella

decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha considerato che PI 1 non ha né

domicilio né abituale dimora in Svizzera, ove risiede “per un soggiorno di

cure” e ove è stata trasferita “per volontà di terzi”, “quando

già non aveva più le facoltà psichiche atte a determinare la sua volontà di risiedere

in un luogo o in un altro, avendo perso il discernimento” (pag. 1). Secondo

l’autorità di prima istanza, “l’interessata è già al beneficio di una misura

di protezione istituita da un Tribunale __________”, “che non è stata

revocata”, ed “è già rappresentata dall’amministratrice di sostegno avv.

CURA 1 alla quale non è stato revocato né il mandato né il potere di

rappresentanza, che è certamente valido anche all’estero” (decisione

impugnata, pag. 1). L’Autorità di protezione ha inoltre evidenziato come RE 1

non abbia poteri di rappresentanza dell’interessata (decisione impugnata, pag.

1).

In considerazione

delle circostanze evocate, l’Autorità di protezione ha giudicato irricevibile

l’istanza di RE 1 in quanto “carente di potere di rappresentanza e non è

data la competenza territoriale di questa Autorità di protezione”

(decisione impugnata, pag. 2).

3.

La decisione

impugnata non può anzitutto essere condivisa con riferimento all’assenza di

poteri di rappresentanza di RE 1.

Ai sensi dell’art.

443.

cpv. 1 CC, quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può

avvisarne l’autorità di protezione degli adulti, fatte salve le disposizioni

sul segreto professionale.

La richiesta formulata il

19.

novembre 2019 da RE 1 all’Autorità di protezione, tendente all’adozione di

provvedimenti di protezione in favore di sua zia, non può che essere

interpretata come un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 443 cpv. 1 CC,

che – in base alla lettera del disposto legale – può essere proposta da «chiunque»,

ovvero qualsiasi persona terza, priva di qualsivoglia potere di rappresentanza.

Il fatto che RE 1 non

disponga di alcuna facoltà di rappresentare PI 1 è dunque del tutto irrilevante

con riferimento all’istanza da lui proposta. Su tale aspetto, il giudizio di

irricevibilità dell’istanza deve dunque essere censurato.

4.

A norma dell’art.

444.

CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e

anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (ratione

loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d’ufficio

(Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391,

pag. 6463;

Auer/Marti, in:

BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; Steck, CommFam Protection de l’adulte, art. 444 CC n. 3-4,

8; sentenza CDP del 16 aprile 2019, inc. 9.2018.170, consid. 2; sentenza CDP

del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4; consid. 2).

Entrambe sono da

verificarsi d’ufficio, anche in assenza di eventuali contestazioni delle parti

(sentenza CDP del 15 marzo 2018, inc. 9.2017.103, consid. 1, pubblicata in RtiD

II-2018 n. 64c pag. 863; sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66,

consid. 2).

In presenza di elementi di

estraneità, è dunque corretto chinarsi in primo luogo sulla questione della

competenza territoriale delle autorità di protezione elvetiche, che nella

decisione impugnata è stata negata.

5.

Ai sensi dell’art.

85.

cpv. 2 LDIP, in materia di protezione degli adulti, la competenza dei

tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla

Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli

adulti (RS 0.211.232.1, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009).

Il diritto

internazionale privato svizzero rinvia dunque a tale accordo internazionale,

obbligando le autorità e i tribunali svizzeri ad applicarne le norme a

prescindere dal fatto che gli altri Stati in gioco siano o meno parti

contraenti alla Convenzione (Prager,

CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3a

ed. 2016, ad art. 85 LDIP n. 98; Kren

Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, ad art. 85 LDIP n. 15).

Occorre dunque esaminare

la questione della competenza facendo riferimento alle norme della Convenzione

anche nel caso concreto, a prescindere dal fatto che l’__________ non l’abbia

ratificata (ma soltanto sottoscritta, cfr. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=71,

consultato il 17 settembre 2020; sentenza CDP del 15 marzo 2018, inc.

9.2017.103, consid. 1.1, pubblicata in RtiD II-2018 n. 64c pag. 863).

5.1

Giusta l’art. 5 della

Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, le autorità

– sia giudiziarie che amministrative – dello Stato contraente di residenza

abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla

protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1); in caso di trasferimento

della residenza abituale dell’adulto in un altro Stato contraente, sono

competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2).

Non trova dunque

applicazione, in ambito internazionale, il principio della perpetuatio fori

previsto dal diritto interno svizzero (art. 442 cpv. 1, 2a frase CC:

“se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla

chiusura dello stesso”; vedi STF 5A_374/2018 del 25 giugno 2018, consid.

1.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit

des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 1086b e

seg.).

Per determinare

l’esistenza di una competenza giurisdizionale delle autorità svizzere per

pronunciarsi sull’istanza di RE 1 appare dunque essenziale determinare la

residenza abituale di PI 1, ovvero stabilire se il suo spostamento in Svizzera

configura un trasferimento della sua residenza abituale.

5.2

La Convenzione

dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti – così come la

Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione internazionale dei

minori (RS 0.211.231.011, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009) –

non fornisce una definizione della nozione di residenza abituale, che deve pertanto

essere definita in maniera autonoma (STF 5A_68/2017 del 21 giugno

2017, consid. 2.3; STF 5A_1021/2017 dell’8 marzo 2018, consid. 5.1.2; Lagarde, Rapport explicatif relatif à la

Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, in

Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé,

Actes et documents de la Commission spéciale à caractère diplomatique de

septembre – octobre 1999, Protection des adultes, 2003; https://www.hcch.net/fr/publications-andstudies/details4/?pid=2943, consultato il 17 settembre 2020, pag. 56, n. 49).

5.3

Secondo la

giurisprudenza e la dottrina sviluppate in relazione ad altre Convenzioni

internazionali che fanno riferimento a questa nozione (oltre alla citata

Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale dei minori, la Convenzione

dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale

di minori, RS 0.211.230.02, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio

1984), la residenza abituale (o dimora abituale) è fondata su una situazione di

fatto e implica la presenza fisica della persona in

un dato luogo (STF 5A_121/2018 del 23 maggio 2018, consid. 3.1; STF

5A_68/2017 del 21 giugno 2017, consid. 2.3; Alfieri, Enlèvement international

d'enfants – Une perspective suisse, Berna 2016, pag. 59-60).

La residenza abituale si determina in special modo in base

al centro effettivo della vita dell’interessato e delle sue relazioni, così

come in base ad altri elementi esteriori suscettibili di fare apparire che la

presenza fisica della persona in tale luogo non ha affatto un carattere

temporaneo o occasionale: la durata del soggiorno, la regolarità del medesimo,

la padronanza della lingua, le condizioni e le ragioni del soggiorno sul

territorio e la nazionalità dell’interessato (STF 5A_121/2018 del 23 maggio

2018, consid. 3.1; STF 5A_68/2017 del 21 giugno 2017, consid.

2.3

e cit.).

Un

soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una

residenza può comunque diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento

del luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il

precedente centro d'interessi (STF 5A_274/2016 del 26 agosto 2016, consid.

2.3). L'intenzione di soggiornare in un dato luogo, elemento soggettivo, non è

determinante per la fissazione di una residenza abituale (STF 5A_121/2018 del

23.

maggio 2018, consid. 3.1; Alfieri, Enlèvement international d'enfants – Une perspective

suisse, pag. 63).

5.4

Le norme del Codice civile svizzero

richiamate dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata con

riferimento alla nozione di domicilio (art. 23 CC; v. anche art. 20 LDIP, STF

5A_121/2018 del 23 maggio 2018, consid. 3.1) non sono dunque pertinenti in

concreto, la nozione di residenza abituale non essendo sovrapponibile a quella di

domicilio.

Nel caso concreto,

sino al 24 ottobre 2019 la residenza abituale di PI 1 era sicuramente in __________.

A partire da quella data, l’interessata è di fatto fisicamente sul suolo

svizzero, ove vive in maniera continuativa da quasi un anno e ove ha fatto

richiesta del relativo permesso di soggiorno (peraltro ottenuto in data 20

luglio 2020).

Non si può

considerare che il ricovero nella casa anziani di __________ sia dettato da un

particolare e temporaneo motivo di salute, o per delle cure che non potevano

essere prestate in __________: il giudice tutelare si è piuttosto premurato di

accertare con l’amministratore di sostegno che non ci fossero “contrarietà

di ordine medico” ad un tale trasferimento (cfr. decisione 19 settembre

2019).

Non vi è alcuna

indicazione agli atti che la medesima – ottantacinquenne – stia soggiornando

solo temporaneamente in Svizzera, contando di rientrare a __________ o in

generale in __________ in un secondo tempo. Il trasferimento è stato motivato

dalla richiesta degli unici parenti prossimi (sorella e due nipoti) di avere la

zia più vicino, e l’interessata ha “manifestato un consapevole consenso e

gradimento al trasferimento” (PI 1 “ha aderito alla richiesta e si è

detta concorde manifestando un consenso consapevole”, cfr. decisione 19

settembre 2019).

Il giudice tutelare

competente ha autorizzato l’amministratore di sostegno a mettere in atto il “progetto

di trasferimento”, dando disdetta alla struttura che sin lì aveva ospitato

l’interessata e sottoscrivendo i contratti con la nuova casa anziani. Il

giudice tutelare medesimo ha inoltre dato per scontato l’acquisizione della

residenza in Svizzera (“si rimette alla acquisizione della residenza in

Svizzera la fase del trasferimento di competenza dell’ads al Console”; cfr.

decisione 19 settembre 2019). La norma di legge cui fa riferimento il giudice

tutelare, menzionata anche nelle osservazioni dell’amministratore di sostegno,

prevede peraltro che “il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti

dei cittadini […] sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti

nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di

curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello Stato

attribuiscono al giudice tutelare” (art. 33 cpv. 1 DL 3 febbraio 2011, n.

71.

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari; sottolineatura dello

scrivente). È dunque palese che la competenza consolare venga esercitata

laddove il cittadino __________ abbia acquisito una residenza all’estero, dando

così per scontato che – anche dal profilo del diritto __________ – PI 1 debba

essere considerata come non più residente a __________, bensì in Svizzera.

In applicazione dell’art.

5.

della menzionata Convenzione – come visto, applicabile su suolo elvetico come

norma di conflitto, a prescindere dalla mancata ratifica della medesima da

parte dell’__________ – l’Autorità di protezione non poteva dunque dichiararsi

incompetente a statuire sull’istanza di RE 1.

5.5

Ci si potrebbe

eventualmente chiedere se la competenza delle autorità __________ non potrebbe

essere ammessa sulla scorta dell’art. 7 della Convenzione sulla protezione

internazionale degli adulti che – a differenza della Convenzione riguardante i

minori – lascia sussistere una competenza concorrente, ma subordinata, delle

autorità dello Stato di cui l’adulto possegga la nazionalità (cfr. DTF 143 III

237.

consid. 2.2; STF 5A_68/2017 del 21 giugno 2017, consid. 2.2).

La risposta deve

essere negativa. Tale competenza è infatti subordinata al fatto che le autorità

dello Stato di cui l’adulto possiede la nazionalità ritengano di essere meglio

in grado di valutare l’interesse dell’adulto e abbiano avvisato le autorità competenti

ai sensi dell’art. 5 (art. 7 par. 1 Convenzione). Inoltre, la Convenzione

medesima precisa che tale competenza non può essere esercitata se le autorità

competenti ai sensi dell’art. 5 hanno informato le autorità dello Stato di cui

l’adulto possiede la cittadinanza di aver adottato tutte le misure imposte

dalla situazione o di aver deciso che non occorreva adottarne oppure del fatto

che un procedimento è pendente dinanzi a esse (art. 7 par. 2 Convenzione).

Va pure sottolineato che,

secondo le norme di conflitto __________, la competenza a statuire non

resterebbe al giudice tutelare che si è sin qui pronunciato, ma verrebbe

trasferita al capo dell'ufficio consolare, con le problematiche che ne derivano

in tema di assunzione di prove su suolo elvetico (in particolare la necessità di

un’autorizzazione preliminare dell’Ufficio federale di giustizia a Berna e

dell’autorizzazione del Tribunale di appello quale Autorità centrale in Ticino,

cfr. art. 15 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione

all'estero delle prove in materia civile o commerciale, RS 0.274.132, entrata

in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 e per l’__________ il 21 agosto

1982; Riserve e dichiarazioni, n. 5; sentenza CDP del 15 marzo 2018, inc.

9.2017.103, consid. 2.5, pubblicata in RtiD II-2018 n. 64c pag. 863).

Non vi sono dunque validi

motivi che permettano all’Autorità di protezione di declinare la propria

competenza decisionale nei confronti di PI 1.

5.6

Appare utile

precisare, in conclusione, che la competenza a statuire delle autorità svizzere

a protezione di PI 1 non implica, come sembra suggerire la decisione impugnata,

l’inefficacia dei provvedimenti già decisi in __________ prima del cambiamento

di residenza abituale dell’interessata. Tuttavia, a fronte dell’istanza

formulata dinnanzi a lei e in considerazione del trasferimento della residenza

abituale di PI 1 su suolo elvetico, sulla base delle norme di diritto

internazionale privato l’Autorità di protezione non può fare a meno di chinarsi

sulla situazione dell’interessata e di valutarne lo stato di bisogno.

La decisione impugnata

deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato all’autorità di prime cure

affinché si pronunci su quanto richiesto con scritto 19 novembre 2019 da RE 1.

6.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico dell’Autorità di

protezione. AI sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere

addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di

compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescindere dal

prelievo di tali oneri. Visto l’esito del reclamo, l’Autorità di protezione

deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE 1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 27 gennaio 2020 (ris. n. 12/2020) deve essere annullata

e gli atti devono essere ritornati dell’Autorità regionale di protezione __________

ai sensi dei considerandi.

2. Non

si riscuotono tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________,

rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.