9.2020.23
Competenza decisionale dell’autorità di protezione nei confronti di una persona trasferitasi in Ticino e già oggetto di misure di protezione in Italia; ricevibilità dell’istanza di intervento chiedente l’adozione di ulteriori misure
17 settembre 2020Italiano18 min
settembre 2018 il giudice tutelare della IX sezione civile del Tribunale di __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.23
Lugano
17 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
rappr.
da: CURA 1
per
quanto riguarda la ricevibilità dell’istanza di intervento inoltrata il 19
novembre 2019 da RE 1
giudicando
sul reclamo del 28 febbraio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 27 gennaio 2020 (ris. n. 12/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, classe 1935, è cittadina
__________. A seguito di una caduta accidentale e del conseguente trauma
cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.
B. Con decreto 19
settembre 2018 il giudice tutelare della IX sezione civile del Tribunale di __________
ha nominato in favore di PI 1 un amministratore di sostegno (ads), nella
persona dell’avv. CURA 1, già nominata il 3 luglio precedente in via
provvisoria (R.G. 8963/2018). Il provvedimento si fondava sull’incapacità
dell’interessata di provvedere alla cura e alla necessità della propria persona
e alla gestione del proprio patrimonio, alla luce della patologia invalidante
di vasculopatia cerebrale cronica di cui è affetta.
C. Dal mese di novembre
2018 PI 1 è stata degente presso la residenza sanitaria assistenziale __________
e __________.
D. Con decreto 14
novembre 2018 il giudice tutelare della __________ ha rigettato l’istanza di RE
1, nipote di PI 1 e domiciliato a __________, di essere nominato amministratore
di sostegno di quest’ultima.
E. Con decisione a
verbale 19 settembre 2019 il giudice tutelare della __________ ha aderito alla
richiesta dei nipoti di PI 1 di trasferire quest’ultima presso una casa anziani
in Svizzera, spostamento desiderato anche dall’interessata visto il
miglioramento dei rapporti con i nipoti medesimi. Il giudice tutelare ha dunque
autorizzato l’amministratore di sostegno a prestare il consenso al
trasferimento di PI 1 in Svizzera e ad organizzare il medesimo.
F. Il 14 ottobre 2019
l’Ufficio della migrazione di __________ ha attestato che PI 1 ha richiesto il
rilascio del permesso tipo __________. In data 24 ottobre 2019 PI 1, per il tramite
del suo amministratore di sostegno, ha notificato il suo arrivo da __________
all’Ufficio controllo abitanti sia di __________ che di __________.
G. Con decisione a
verbale 18 dicembre 2019 il giudice tutelare ha rilevato che non appena “vi
sia stabilizzazione della permanenza della sig.ra PI 1 in Svizzera” “provvederà
al trasferimento di ads presso il Console svizzero a __________”: “da
quel momento la decisione in ordine alla individuazione dell’ads sarà di
competenza consolare che potrà autonomamente stabilire su quale soggetto far
gravare l’incarico (professionista ovvero familiare nei limiti delle dichiarate
disponibilità)”.
H. Con istanza 19
novembre 2019 RE 1, tramite il suo patrocinatore, ha segnalato all’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) che la zia PI 1 “è
attualmente ricoverata presso la Residenza __________ «__________»
di __________”, ove è stata trasferita “su autorizzazione del Giudice
Tutelare del Tribunale di __________” (pag. 1).
Considerato che “la
tutela aperta in __________ è di fatto conclusa, essendo intervenuto il
trasferimento all’estero” il nipote RE 1 postula che l’Autorità di
protezione svizzera adotti “con la massima urgenza i provvedimenti necessari”,
dichiarando di essere “pronto ad assumere da subito la carica di curatore
generale di PI 1” (istanza, pag. 1-2).
I. Con scritto 14
gennaio 2020 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione che
la situazione di PI 1 “è sempre più precaria, stante l’impossibilità di
assumere decisioni nel suo interesse da parte del nipote, che la assiste dal
momento del trasferimento presso la Residenza __________ di __________”.
Egli ha dunque invitato l’Autorità di protezione “ad assumere le decisioni
del caso con la massima urgenza”, chiedendo inoltre la convocazione di un
incontro con il suo assistito.
L. Con decisione 27
gennaio 2020 (ris. n. 12/2020) l’Autorità di protezione ha ritenuto
irricevibile la richiesta di RE 1, considerando l’istante privo di potere di
rappresentanza e non essendo data la competenza territoriale della medesima.
M. Con reclamo 28
febbraio 2020 RE 1 è insorto contro tale pronuncia, postulando la riforma della
decisione dell’Autorità di protezione nel senso di accertare la competenza
dell’autorità adita e di accogliere la sua istanza di nomina a curatore
generale.
N. Con scritto 8 maggio
2020 l’Autorità di protezione ha comunicato di non aver osservazioni da
formulare, rimettendosi al giudizio di questa Camera. Con osservazioni 15
maggio 2020 l’avv. CURA 1, amministratore di sostegno dell’interessata, ha invece
postulato la reiezione del reclamo, condividendo il giudizio dell’Autorità di
prime cure quanto all’irricevibilità dell’istanza.
O. Nei rispettivi memoriali
di replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni di
cui si dirà, per quanto utile, nei considerandi in diritto. Con scritto 14
agosto 2020 il patrocinatore di RE 1 ha trasmesso a questo giudice copia del
permesso di dimora (permesso __________) rilasciato il 20 luglio precedente
dall’Ufficio della migrazione di __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del
7.
marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più
sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Il reclamante
contesta il giudizio di irricevibilità dell’Autorità di protezione. Nella
decisione impugnata, l’autorità di prime cure ha considerato che PI 1 non ha né
domicilio né abituale dimora in Svizzera, ove risiede “per un soggiorno di
cure” e ove è stata trasferita “per volontà di terzi”, “quando
già non aveva più le facoltà psichiche atte a determinare la sua volontà di risiedere
in un luogo o in un altro, avendo perso il discernimento” (pag. 1). Secondo
l’autorità di prima istanza, “l’interessata è già al beneficio di una misura
di protezione istituita da un Tribunale __________”, “che non è stata
revocata”, ed “è già rappresentata dall’amministratrice di sostegno avv.
CURA 1 alla quale non è stato revocato né il mandato né il potere di
rappresentanza, che è certamente valido anche all’estero” (decisione
impugnata, pag. 1). L’Autorità di protezione ha inoltre evidenziato come RE 1
non abbia poteri di rappresentanza dell’interessata (decisione impugnata, pag.
1).
In considerazione
delle circostanze evocate, l’Autorità di protezione ha giudicato irricevibile
l’istanza di RE 1 in quanto “carente di potere di rappresentanza e non è
data la competenza territoriale di questa Autorità di protezione”
(decisione impugnata, pag. 2).
3.
La decisione
impugnata non può anzitutto essere condivisa con riferimento all’assenza di
poteri di rappresentanza di RE 1.
Ai sensi dell’art.
443.
cpv. 1 CC, quando una persona pare bisognosa d’aiuto, chiunque può
avvisarne l’autorità di protezione degli adulti, fatte salve le disposizioni
sul segreto professionale.
La richiesta formulata il
19.
novembre 2019 da RE 1 all’Autorità di protezione, tendente all’adozione di
provvedimenti di protezione in favore di sua zia, non può che essere
interpretata come un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 443 cpv. 1 CC,
che – in base alla lettera del disposto legale – può essere proposta da «chiunque»,
ovvero qualsiasi persona terza, priva di qualsivoglia potere di rappresentanza.
Il fatto che RE 1 non
disponga di alcuna facoltà di rappresentare PI 1 è dunque del tutto irrilevante
con riferimento all’istanza da lui proposta. Su tale aspetto, il giudizio di
irricevibilità dell’istanza deve dunque essere censurato.
4.
A norma dell’art.
444.
CC – applicabile a tutte le procedure davanti all’autorità di protezione e
anche davanti all’autorità di ricorso – l’esame della competenza (ratione
loci ma anche ratione materiae) deve essere messo in atto d’ufficio
(Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391,
pag. 6463;
Auer/Marti, in:
BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 444 CC n. 3; Steck, CommFam Protection de l’adulte, art. 444 CC n. 3-4,
8; sentenza CDP del 16 aprile 2019, inc. 9.2018.170, consid. 2; sentenza CDP
del 22 novembre 2018, inc. 9.2017.236 consid. 4; consid. 2).
Entrambe sono da
verificarsi d’ufficio, anche in assenza di eventuali contestazioni delle parti
(sentenza CDP del 15 marzo 2018, inc. 9.2017.103, consid. 1, pubblicata in RtiD
II-2018 n. 64c pag. 863; sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66,
consid. 2).
In presenza di elementi di
estraneità, è dunque corretto chinarsi in primo luogo sulla questione della
competenza territoriale delle autorità di protezione elvetiche, che nella
decisione impugnata è stata negata.
5.
Ai sensi dell’art.
85.
cpv. 2 LDIP, in materia di protezione degli adulti, la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri sono regolati dalla
Convenzione dell'Aia del 13 gennaio 2000 sulla protezione internazionale degli
adulti (RS 0.211.232.1, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009).
Il diritto
internazionale privato svizzero rinvia dunque a tale accordo internazionale,
obbligando le autorità e i tribunali svizzeri ad applicarne le norme a
prescindere dal fatto che gli altri Stati in gioco siano o meno parti
contraenti alla Convenzione (Prager,
CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Internationales Privatrecht, 3a
ed. 2016, ad art. 85 LDIP n. 98; Kren
Kostkiewicz, IPRG/LugÜ Kommentar, 2015, ad art. 85 LDIP n. 15).
Occorre dunque esaminare
la questione della competenza facendo riferimento alle norme della Convenzione
anche nel caso concreto, a prescindere dal fatto che l’__________ non l’abbia
ratificata (ma soltanto sottoscritta, cfr. https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=71,
consultato il 17 settembre 2020; sentenza CDP del 15 marzo 2018, inc.
9.2017.103, consid. 1.1, pubblicata in RtiD II-2018 n. 64c pag. 863).
5.1
Giusta l’art. 5 della
Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti, le autorità
– sia giudiziarie che amministrative – dello Stato contraente di residenza
abituale dell'adulto sono competenti ad adottare misure tendenti alla
protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1); in caso di trasferimento
della residenza abituale dell’adulto in un altro Stato contraente, sono
competenti le autorità dello Stato di nuova abituale residenza (par. 2).
Non trova dunque
applicazione, in ambito internazionale, il principio della perpetuatio fori
previsto dal diritto interno svizzero (art. 442 cpv. 1, 2a frase CC:
“se è pendente un procedimento, la competenza permane in ogni caso fino alla
chiusura dello stesso”; vedi STF 5A_374/2018 del 25 giugno 2018, consid.
1.1; Steinauer/Fountoulakis, Droit
des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berna 2014, n. 1086b e
seg.).
Per determinare
l’esistenza di una competenza giurisdizionale delle autorità svizzere per
pronunciarsi sull’istanza di RE 1 appare dunque essenziale determinare la
residenza abituale di PI 1, ovvero stabilire se il suo spostamento in Svizzera
configura un trasferimento della sua residenza abituale.
5.2
La Convenzione
dell'Aia sulla protezione internazionale degli adulti – così come la
Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla protezione internazionale dei
minori (RS 0.211.231.011, entrata in vigore per la Svizzera il 1° luglio 2009) –
non fornisce una definizione della nozione di residenza abituale, che deve pertanto
essere definita in maniera autonoma (STF 5A_68/2017 del 21 giugno
2017, consid. 2.3; STF 5A_1021/2017 dell’8 marzo 2018, consid. 5.1.2; Lagarde, Rapport explicatif relatif à la
Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes, in
Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé,
Actes et documents de la Commission spéciale à caractère diplomatique de
septembre – octobre 1999, Protection des adultes, 2003; https://www.hcch.net/fr/publications-andstudies/details4/?pid=2943, consultato il 17 settembre 2020, pag. 56, n. 49).
5.3
Secondo la
giurisprudenza e la dottrina sviluppate in relazione ad altre Convenzioni
internazionali che fanno riferimento a questa nozione (oltre alla citata
Convenzione dell'Aia sulla protezione internazionale dei minori, la Convenzione
dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili del rapimento internazionale
di minori, RS 0.211.230.02, entrata in vigore per la Svizzera il 1° gennaio
1984), la residenza abituale (o dimora abituale) è fondata su una situazione di
fatto e implica la presenza fisica della persona in
un dato luogo (STF 5A_121/2018 del 23 maggio 2018, consid. 3.1; STF
5A_68/2017 del 21 giugno 2017, consid. 2.3; Alfieri, Enlèvement international
d'enfants – Une perspective suisse, Berna 2016, pag. 59-60).
La residenza abituale si determina in special modo in base
al centro effettivo della vita dell’interessato e delle sue relazioni, così
come in base ad altri elementi esteriori suscettibili di fare apparire che la
presenza fisica della persona in tale luogo non ha affatto un carattere
temporaneo o occasionale: la durata del soggiorno, la regolarità del medesimo,
la padronanza della lingua, le condizioni e le ragioni del soggiorno sul
territorio e la nazionalità dell’interessato (STF 5A_121/2018 del 23 maggio
2018, consid. 3.1; STF 5A_68/2017 del 21 giugno 2017, consid.
2.3
e cit.).
Un
soggiorno di sei mesi crea – per principio – una residenza abituale, ma una
residenza può comunque diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento
del luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il
precedente centro d'interessi (STF 5A_274/2016 del 26 agosto 2016, consid.
2.3). L'intenzione di soggiornare in un dato luogo, elemento soggettivo, non è
determinante per la fissazione di una residenza abituale (STF 5A_121/2018 del
23.
maggio 2018, consid. 3.1; Alfieri, Enlèvement international d'enfants – Une perspective
suisse, pag. 63).
5.4
Le norme del Codice civile svizzero
richiamate dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata con
riferimento alla nozione di domicilio (art. 23 CC; v. anche art. 20 LDIP, STF
5A_121/2018 del 23 maggio 2018, consid. 3.1) non sono dunque pertinenti in
concreto, la nozione di residenza abituale non essendo sovrapponibile a quella di
domicilio.
Nel caso concreto,
sino al 24 ottobre 2019 la residenza abituale di PI 1 era sicuramente in __________.
A partire da quella data, l’interessata è di fatto fisicamente sul suolo
svizzero, ove vive in maniera continuativa da quasi un anno e ove ha fatto
richiesta del relativo permesso di soggiorno (peraltro ottenuto in data 20
luglio 2020).
Non si può
considerare che il ricovero nella casa anziani di __________ sia dettato da un
particolare e temporaneo motivo di salute, o per delle cure che non potevano
essere prestate in __________: il giudice tutelare si è piuttosto premurato di
accertare con l’amministratore di sostegno che non ci fossero “contrarietà
di ordine medico” ad un tale trasferimento (cfr. decisione 19 settembre
2019).
Non vi è alcuna
indicazione agli atti che la medesima – ottantacinquenne – stia soggiornando
solo temporaneamente in Svizzera, contando di rientrare a __________ o in
generale in __________ in un secondo tempo. Il trasferimento è stato motivato
dalla richiesta degli unici parenti prossimi (sorella e due nipoti) di avere la
zia più vicino, e l’interessata ha “manifestato un consapevole consenso e
gradimento al trasferimento” (PI 1 “ha aderito alla richiesta e si è
detta concorde manifestando un consenso consapevole”, cfr. decisione 19
settembre 2019).
Il giudice tutelare
competente ha autorizzato l’amministratore di sostegno a mettere in atto il “progetto
di trasferimento”, dando disdetta alla struttura che sin lì aveva ospitato
l’interessata e sottoscrivendo i contratti con la nuova casa anziani. Il
giudice tutelare medesimo ha inoltre dato per scontato l’acquisizione della
residenza in Svizzera (“si rimette alla acquisizione della residenza in
Svizzera la fase del trasferimento di competenza dell’ads al Console”; cfr.
decisione 19 settembre 2019). La norma di legge cui fa riferimento il giudice
tutelare, menzionata anche nelle osservazioni dell’amministratore di sostegno,
prevede peraltro che “il capo dell'ufficio consolare esercita nei confronti
dei cittadini […] sottoposti ad amministrazione di sostegno, residenti
nella circoscrizione, le funzioni ed i poteri, in materia di tutela, di
curatela, di assistenza pubblica e privata, che le leggi dello Stato
attribuiscono al giudice tutelare” (art. 33 cpv. 1 DL 3 febbraio 2011, n.
71.
Ordinamento e funzioni degli uffici consolari; sottolineatura dello
scrivente). È dunque palese che la competenza consolare venga esercitata
laddove il cittadino __________ abbia acquisito una residenza all’estero, dando
così per scontato che – anche dal profilo del diritto __________ – PI 1 debba
essere considerata come non più residente a __________, bensì in Svizzera.
In applicazione dell’art.
5.
della menzionata Convenzione – come visto, applicabile su suolo elvetico come
norma di conflitto, a prescindere dalla mancata ratifica della medesima da
parte dell’__________ – l’Autorità di protezione non poteva dunque dichiararsi
incompetente a statuire sull’istanza di RE 1.
5.5
Ci si potrebbe
eventualmente chiedere se la competenza delle autorità __________ non potrebbe
essere ammessa sulla scorta dell’art. 7 della Convenzione sulla protezione
internazionale degli adulti che – a differenza della Convenzione riguardante i
minori – lascia sussistere una competenza concorrente, ma subordinata, delle
autorità dello Stato di cui l’adulto possegga la nazionalità (cfr. DTF 143 III
237.
consid. 2.2; STF 5A_68/2017 del 21 giugno 2017, consid. 2.2).
La risposta deve
essere negativa. Tale competenza è infatti subordinata al fatto che le autorità
dello Stato di cui l’adulto possiede la nazionalità ritengano di essere meglio
in grado di valutare l’interesse dell’adulto e abbiano avvisato le autorità competenti
ai sensi dell’art. 5 (art. 7 par. 1 Convenzione). Inoltre, la Convenzione
medesima precisa che tale competenza non può essere esercitata se le autorità
competenti ai sensi dell’art. 5 hanno informato le autorità dello Stato di cui
l’adulto possiede la cittadinanza di aver adottato tutte le misure imposte
dalla situazione o di aver deciso che non occorreva adottarne oppure del fatto
che un procedimento è pendente dinanzi a esse (art. 7 par. 2 Convenzione).
Va pure sottolineato che,
secondo le norme di conflitto __________, la competenza a statuire non
resterebbe al giudice tutelare che si è sin qui pronunciato, ma verrebbe
trasferita al capo dell'ufficio consolare, con le problematiche che ne derivano
in tema di assunzione di prove su suolo elvetico (in particolare la necessità di
un’autorizzazione preliminare dell’Ufficio federale di giustizia a Berna e
dell’autorizzazione del Tribunale di appello quale Autorità centrale in Ticino,
cfr. art. 15 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull'assunzione
all'estero delle prove in materia civile o commerciale, RS 0.274.132, entrata
in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1995 e per l’__________ il 21 agosto
1982; Riserve e dichiarazioni, n. 5; sentenza CDP del 15 marzo 2018, inc.
9.2017.103, consid. 2.5, pubblicata in RtiD II-2018 n. 64c pag. 863).
Non vi sono dunque validi
motivi che permettano all’Autorità di protezione di declinare la propria
competenza decisionale nei confronti di PI 1.
5.6
Appare utile
precisare, in conclusione, che la competenza a statuire delle autorità svizzere
a protezione di PI 1 non implica, come sembra suggerire la decisione impugnata,
l’inefficacia dei provvedimenti già decisi in __________ prima del cambiamento
di residenza abituale dell’interessata. Tuttavia, a fronte dell’istanza
formulata dinnanzi a lei e in considerazione del trasferimento della residenza
abituale di PI 1 su suolo elvetico, sulla base delle norme di diritto
internazionale privato l’Autorità di protezione non può fare a meno di chinarsi
sulla situazione dell’interessata e di valutarne lo stato di bisogno.
La decisione impugnata
deve dunque essere annullata e l’incarto ritornato all’autorità di prime cure
affinché si pronunci su quanto richiesto con scritto 19 novembre 2019 da RE 1.
6.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico dell’Autorità di
protezione. AI sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere
addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di
compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto occorre prescindere dal
prelievo di tali oneri. Visto l’esito del reclamo, l’Autorità di protezione
deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE 1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione del 27 gennaio 2020 (ris. n. 12/2020) deve essere annullata
e gli atti devono essere ritornati dell’Autorità regionale di protezione __________
ai sensi dei considerandi.
2. Non
si riscuotono tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________,
rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.