9.2020.47
Costi peritali; i costi relativi al procedimento di protezione seguono il principio della soccombenza. Se la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, essi vanno addebitati al figlio. In tal caso, i genitori devono farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza
1 ottobre 2020Italiano13 min
1 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2 (2012).
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.47
Lugano
1 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale
d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
per
quanto riguarda la messa a carico dei costi della perizia effettuata dalla Clinica
__________ in relazione ai minori PI 2 e PI 3
giudicando
sul reclamo del 25 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il
12 maggio 2020 (ris. n. 615/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio fra RE
1 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2 (2012).
B. Con sentenza 17 maggio
2018 (inc. DM.2017.43) il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto
tale unione per divorzio, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie
conclusa tra i coniugi. L’accordo prevedeva l’attribuzione ad entrambi dell’autorità
parentale sui figli e l’affidamento della custodia di quest’ultimi alla madre. Con
riferimento ai diritti di visita con il padre, residente in __________, è stata
stabilita una regolamentazione molto dettagliata.
C. Con istanza supercautelare
e cautelare datata 21 novembre 2018 PI 3 ha postulato all’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la modifica dei diritti
di visita previsti per la fine del mese di novembre e le festività natalizie 2018
e l’avvio di una presa a carico terapeutica e di sostegno per i due figli, in ragione
del loro rifiuto di esercitare le relazioni personali con il padre, espresso dopo
i diritti di visita svoltisi in __________ durante le vacanze estive. Ha inoltre
richiesto che, alla luce delle risultanze del percorso terapeutico, l’assetto delle
relazioni personali padre-figli venga ridiscusso e che l’autorità parentale venga
attribuita in via esclusiva alla madre.
D. Con osservazioni 3 dicembre
2018 RE 1 si è recisamente opposto all’istanza della ex moglie, postulando per contro
l’istituzione di una curatela educativa in favore dei due figli, con il compito
di vigilare sullo svolgimento delle relazioni personali ed esaminare, di concerto
con l’Autorità di protezione, l’effettivo esercizio delle medesime.
E. Dopo discussione fra le
parti, all’udienza tenutasi il 4 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha deciso
di conferire alla Clinica __________ di __________, sotto la supervisione dello
psicologo PI 4, il mandato di procedere all’ascolto e accertare lo stato di salute
dei minori (ris. n. 885/2018). Il perito “dovrà porre particolare attenzione
sul rapporto genitori-figli e sull’influenza del medesimo sul malessere manifestato
dai minori, individuando eventuali ambiti di intervento a tutela dell’equilibrio
psicofisico degli stessi e lavorando su una relazione sana genitori-figli” (disp.
1).
F. Il 21 dicembre 2018 __________
e __________, psicoterapeute della Clinica __________, hanno trasmesso all’Autorità
di protezione un breve rapporto concernente i due minori, incontrati il 19 dicembre
precedente. Non essendo emersi elementi di pericolosità nella relazione padre/figli,
le perite concludevano il loro referto suggerendo il mantenimento dei diritti di
visita già previsti.
G. Alla luce di tale rapporto,
con decisione supercautelare 21 dicembre 2018 (ris. n. 1001/2018) l’Autorità di
protezione ha respinto le richieste di PI 3 di modificare le relazioni personali
con il padre, confermando il diritto di visita padre/figli per le vacanze di Natale
previsto nella sentenza di divorzio e convocando le parti ad un’udienza.
H. In sede di udienza del
10 gennaio 2019 i genitori sono stati sentiti, in particolar modo sul mancato svolgimento
dei diritti di visita natalizi. L’Autorità di protezione ha preannunciato che avrebbe
chiesto allo psicologo __________ “di prevedere degli incontri regolari e solleciti”
(verbale, pag. 3) e la nomina di un curatore educativo, presentato poi ai genitori
il 12 febbraio seguente e ai minori il 21 marzo. Anche i diritti di visita padre/figli
previsti durante le vacanze di carnevale non hanno avuto luogo.
I. Con risoluzione del
5 marzo 2019 (ris. n. 222/2019) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela
educativa in favore di PI 1 e PI 2, con il compito di mediare tra i genitori ed
organizzare i diritti di visita.
L. In data 26 maggio/6 giugno
2019 PI 4 (in qualità di supervisore delle attività peritali) ha trasmesso il referto
eseguito dalle due psicoterapeute __________ e __________ della Clinica __________.
Nelle conclusioni di tale rapporto veniva proposto un percorso di presa a carico
terapeutica per tutta la famiglia, con ripristino dei diritti di visita in forma
protetta e con un sostegno soprattutto ad PI 1 e alla madre, oltre all’intervento
costante del curatore educativo. Il referto in questione è stato discusso nell’ambito
dell’udienza tenutasi l’11 luglio 2019 ed è stato oggetto di aspre critiche da parte
di RE 1.
M. Con decisione 18 luglio
2019 (ris. n. 694/2019) l’Autorità di protezione ha modificato, in via cautelare,
i diritti di visita paterni (disp. 2), ordinando inoltre “un percorso familiare
e di mediazione, comprensivo di eventuale presa a carico individuale per PI 2 e
PI 1 allo scopo di rielaborare le modalità relazionali familiari, rispettivamente
dei minori con i genitori, da effettuarsi presso lo __________” (disp. 3). Ad
un eventuale reclamo contro la decisione è stato levato l’effetto sospensivo (disp.
6).
N. Con pronuncia 10 dicembre
2019 (inc. CDP 9.2019.117) questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo interposto
da RE 1 riformando la decisione 18 luglio 2019. In particolare, la Camera di protezione
ha ordinato una presa a carico familiare per i minori PI 1 e PI 2, per RE 1 e per
PI 3 (disp. 2) e ha modificato l’assetto delle relazioni personali tra padre e figli
fissato dall’Autorità di protezione (disp. 3).
O. Con decisione 12 maggio
2020 (ris. n. 615/2020) l’Autorità di protezione ha proceduto alla tassazione della
nota d’onorario della Clinica __________ di __________ relativa alla valutazione
peritale ordinata a suo tempo. La nota professionale in questione, per un importo
di fr. 4'950.–, è stata approvata integralmente e messa a carico di entrambi i genitori
in ragione di ½ ciascuno.
P. Con reclamo 25 maggio
2020 RE 1 è insorto contro tale decisione. Egli ne postula l’annullamento e il rinvio
degli atti all’autorità di prima sede, affinché venga emanata una nuova decisione
previa audizione delle parti e dopo aver esperito le opportune verifiche.
Q. Nelle sue osservazioni
18 giugno 2020 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendo di confermare
la decisione adottata o, in subordine, di voler sospendere l’esame della procedura
di reclamo in corso per consentirle di effettuare ulteriori verifiche.
Con scritto 3 giugno 2020,
PI 4 ha presentato i dettagli della fattura tassata dall’autorità di prime cure.
PI 3 non ha presentato osservazioni.
R. RE 1 non ha replicato,
ponendo così fine allo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità
regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo
alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione
di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3
CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione
del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle
norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del
7.
marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo, RE 1
contesta la decisione di tassazione emanata dall’Autorità di protezione.
2.1
Nella risoluzione impugnata,
l’Autorità di protezione ha richiamato l’art. 29 cpv. 2 LPMA, secondo cui le spese
peritali sono spese di procedura e seguono l’esito della stessa. Se il procedimento
si conclude con l’emanazione di misure di protezione del figlio, le relative spese
vanno di principio a carico del figlio, e per esso dei genitori.
Ritenuto che dal rapporto
peritale della Clinica __________ è emersa la necessità di adottare delle misure
di protezione in favore dei minori in oggetto – poi effettivamente ordinate dall’Autorità
di protezione – la nota professionale relativa alla valutazione peritale, per un
importo di fr. 4'950.–, è stata approvata e messa a carico dei genitori in ragione
di ½ ciascuno.
2.2
RE 1 censura l’approvazione
della fattura emessa il 9 settembre 2019 dalla Clinica __________, avvenuta “senza
alcuna apparente verifica di sorta né commento e senza previamente sentire in alcun
modo le parti” (reclamo, pag. 8). La fattura in questione “si limita ad indicare
un importo complessivo di CHF 4'950.00, senza alcun dettaglio di sorta o distinta
dei costi che hanno concorso a giungere a tale cifra” (reclamo, pag. 7), fa
“riferimento in modo generico «a prestazioni svolte direttamente e indirettamente»”,
oltre a non indicare “nemmeno il monte-ore complessivo né la remunerazione oraria
che sarebbero stati presi in considerazione” (reclamo, pag. 8).
2.3
Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA, le Autorità regionali di protezione
possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi
sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile
(CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di
protezione – diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi
dell’art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a carico
dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza
(fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza
CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo
la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione
di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene
dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199,
consid. 4: sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; sentenza
CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre
2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22).
In tal caso, i genitori devono farsene carico, non in forza
dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza
nei confronti del figlio. Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente
legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità
parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza
giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza
CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134, consid. 4).
Per
contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità
di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono
essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai
genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento
reprensibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza
CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).
2.4
Nel caso in esame, il reclamante
non censura l’applicazione dei principi legali richiamati, applicabili anche alla
perizia commissionata in concreto dall’Autorità di protezione alla Clinica __________,
che ha dato luogo all’adozione di misure di protezione (dapprima da parte dell’Autorità
di prime cure e poi, su reclamo, da questo giudice). In particolare, non è contestato
che la fattura del perito rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione
ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l’esito della procedura
e dunque la soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto
che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro
doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Il reclamante non critica
neppure la suddivisione fra i genitori disposta nella decisione impugnata.
RE 1 censura unicamente
il fatto che nella decisione impugnata la relativa fattura sia stata approvata per
l’importo esposto, benché del tutto priva di dettagli quanto al lavoro svolto dai
periti (monte ore, remunerazione oraria, distinta dei costi, etc.) e non vi sia
dunque alcuna possibilità di verifica della sua congruità da parte dell’Autorità
di protezione, che neppure l’ha sottoposta preventivamente alle parti per eventuali
commenti.
Tali censure non sono prive
di pertinenza. Occorre tuttavia segnalare che a seguito dell’introduzione del reclamo,
lo psicologo PI 4 ha fatto pervenire il dettaglio della fattura datata 9 settembre
2019.
(cfr. allegato a osservazioni 3 giugno 2020), nel quale sono stati esposti
in maniera particolareggiata il tempo necessario per gli incontri con i vari membri
della famiglia, per i colloqui con il curatore educativo e lo psicoterapeuta, per
l’esame degli atti, la stesura del rapporto e per l’intervisione tra gli psicologi/psicoterapeuti
che si sono direttamente occupati del caso, la tariffa oraria (fr. 140.–/h) e le
spese occorse (fr. 16.–). Dalla nota di dettaglio emerge pure che non è stato conteggiato
il tempo per l’udienza dell’11 luglio 2019 dinnanzi all’Autorità di protezione.
A fronte di tale esposizione
dettagliata, RE 1 non ha presentato alcuna replica in questa sede, rinunciando così
al suo diritto di essere sentito in merito. Tale rinuncia rende priva di senso la
richiesta di giudizio tendente all’annullamento della decisione impugnata e il rinvio
degli atti in prima istanza, formulata dal reclamante proprio per poter esercitare
il proprio diritto di essere sentito e prendere posizione su tali costi. Per tali
motivi, il reclamo non può dunque che essere respinto.
3.
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza del reclamante e devono dunque essere posti a suo carico.
Si giustifica tuttavia di mettere a suo carico degli oneri ridotti, in considerazione
del fatto che l’Autorità di protezione ha emanato la sua decisione quanto all’onorario
del perito senza richiedere il dettaglio delle sue prestazioni, versato agli atti
solo a seguito dell’introduzione del reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE 1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni
previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro
il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause
di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando
il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione
a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso
in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.
113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.