Lexipedia

Decisione

9.2020.47

Costi peritali; i costi relativi al procedimento di protezione seguono il principio della soccombenza. Se la procedura si conclude con l'emanazione di misure protettrici, essi vanno addebitati al figlio. In tal caso, i genitori devono farsene carico in virtù dei loro doveri generali di assistenza

1 ottobre 2020Italiano13 min

1 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2 (2012).

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.47

Lugano

1 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale

d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

per

quanto riguarda la messa a carico dei costi della perizia effettuata dalla Clinica

__________ in relazione ai minori PI 2 e PI 3

giudicando

sul reclamo del 25 maggio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il

12 maggio 2020 (ris. n. 615/2020) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal matrimonio fra RE

1 e PI 3, celebrato il 2005 a __________, sono nati i figli PI 1 (2008) e PI 2 (2012).

B. Con sentenza 17 maggio

2018 (inc. DM.2017.43) il Pretore aggiunto del Distretto di __________ ha sciolto

tale unione per divorzio, omologando la convenzione sulle conseguenze accessorie

conclusa tra i coniugi. L’accordo prevedeva l’attribuzione ad entrambi dell’autorità

parentale sui figli e l’affidamento della custodia di quest’ultimi alla madre. Con

riferimento ai diritti di visita con il padre, residente in __________, è stata

stabilita una regolamentazione molto dettagliata.

C. Con istanza supercautelare

e cautelare datata 21 novembre 2018 PI 3 ha postulato all’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) la modifica dei diritti

di visita previsti per la fine del mese di novembre e le festività natalizie 2018

e l’avvio di una presa a carico terapeutica e di sostegno per i due figli, in ragione

del loro rifiuto di esercitare le relazioni personali con il padre, espresso dopo

i diritti di visita svoltisi in __________ durante le vacanze estive. Ha inoltre

richiesto che, alla luce delle risultanze del percorso terapeutico, l’assetto delle

relazioni personali padre-figli venga ridiscusso e che l’autorità parentale venga

attribuita in via esclusiva alla madre.

D. Con osservazioni 3 dicembre

2018 RE 1 si è recisamente opposto all’istanza della ex moglie, postulando per contro

l’istituzione di una curatela educativa in favore dei due figli, con il compito

di vigilare sullo svolgimento delle relazioni personali ed esaminare, di concerto

con l’Autorità di protezione, l’effettivo esercizio delle medesime.

E. Dopo discussione fra le

parti, all’udienza tenutasi il 4 dicembre 2018 l’Autorità di protezione ha deciso

di conferire alla Clinica __________ di __________, sotto la supervisione dello

psicologo PI 4, il mandato di procedere all’ascolto e accertare lo stato di salute

dei minori (ris. n. 885/2018). Il perito “dovrà porre particolare attenzione

sul rapporto genitori-figli e sull’influenza del medesimo sul malessere manifestato

dai minori, individuando eventuali ambiti di intervento a tutela dell’equilibrio

psicofisico degli stessi e lavorando su una relazione sana genitori-figli” (disp.

1).

F. Il 21 dicembre 2018 __________

e __________, psicoterapeute della Clinica __________, hanno trasmesso all’Autorità

di protezione un breve rapporto concernente i due minori, incontrati il 19 dicembre

precedente. Non essendo emersi elementi di pericolosità nella relazione padre/figli,

le perite concludevano il loro referto suggerendo il mantenimento dei diritti di

visita già previsti.

G. Alla luce di tale rapporto,

con decisione supercautelare 21 dicembre 2018 (ris. n. 1001/2018) l’Autorità di

protezione ha respinto le richieste di PI 3 di modificare le relazioni personali

con il padre, confermando il diritto di visita padre/figli per le vacanze di Natale

previsto nella sentenza di divorzio e convocando le parti ad un’udienza.

H. In sede di udienza del

10 gennaio 2019 i genitori sono stati sentiti, in particolar modo sul mancato svolgimento

dei diritti di visita natalizi. L’Autorità di protezione ha preannunciato che avrebbe

chiesto allo psicologo __________ “di prevedere degli incontri regolari e solleciti”

(verbale, pag. 3) e la nomina di un curatore educativo, presentato poi ai genitori

il 12 febbraio seguente e ai minori il 21 marzo. Anche i diritti di visita padre/figli

previsti durante le vacanze di carnevale non hanno avuto luogo.

I. Con risoluzione del

5 marzo 2019 (ris. n. 222/2019) l’Autorità di protezione ha istituito una curatela

educativa in favore di PI 1 e PI 2, con il compito di mediare tra i genitori ed

organizzare i diritti di visita.

L. In data 26 maggio/6 giugno

2019 PI 4 (in qualità di supervisore delle attività peritali) ha trasmesso il referto

eseguito dalle due psicoterapeute __________ e __________ della Clinica __________.

Nelle conclusioni di tale rapporto veniva proposto un percorso di presa a carico

terapeutica per tutta la famiglia, con ripristino dei diritti di visita in forma

protetta e con un sostegno soprattutto ad PI 1 e alla madre, oltre all’intervento

costante del curatore educativo. Il referto in questione è stato discusso nell’ambito

dell’udienza tenutasi l’11 luglio 2019 ed è stato oggetto di aspre critiche da parte

di RE 1.

M. Con decisione 18 luglio

2019 (ris. n. 694/2019) l’Autorità di protezione ha modificato, in via cautelare,

i diritti di visita paterni (disp. 2), ordinando inoltre “un percorso familiare

e di mediazione, comprensivo di eventuale presa a carico individuale per PI 2 e

PI 1 allo scopo di rielaborare le modalità relazionali familiari, rispettivamente

dei minori con i genitori, da effettuarsi presso lo __________” (disp. 3). Ad

un eventuale reclamo contro la decisione è stato levato l’effetto sospensivo (disp.

6).

N. Con pronuncia 10 dicembre

2019 (inc. CDP 9.2019.117) questo giudice ha parzialmente accolto il reclamo interposto

da RE 1 riformando la decisione 18 luglio 2019. In particolare, la Camera di protezione

ha ordinato una presa a carico familiare per i minori PI 1 e PI 2, per RE 1 e per

PI 3 (disp. 2) e ha modificato l’assetto delle relazioni personali tra padre e figli

fissato dall’Autorità di protezione (disp. 3).

O. Con decisione 12 maggio

2020 (ris. n. 615/2020) l’Autorità di protezione ha proceduto alla tassazione della

nota d’onorario della Clinica __________ di __________ relativa alla valutazione

peritale ordinata a suo tempo. La nota professionale in questione, per un importo

di fr. 4'950.–, è stata approvata integralmente e messa a carico di entrambi i genitori

in ragione di ½ ciascuno.

P. Con reclamo 25 maggio

2020 RE 1 è insorto contro tale decisione. Egli ne postula l’annullamento e il rinvio

degli atti all’autorità di prima sede, affinché venga emanata una nuova decisione

previa audizione delle parti e dopo aver esperito le opportune verifiche.

Q. Nelle sue osservazioni

18 giugno 2020 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendo di confermare

la decisione adottata o, in subordine, di voler sospendere l’esame della procedura

di reclamo in corso per consentirle di effettuare ulteriori verifiche.

Con scritto 3 giugno 2020,

PI 4 ha presentato i dettagli della fattura tassata dall’autorità di prime cure.

PI 3 non ha presentato osservazioni.

R. RE 1 non ha replicato,

ponendo così fine allo scambio di allegati.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità

regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo

alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione

di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione

del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle

norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del

7.

marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo, RE 1

contesta la decisione di tassazione emanata dall’Autorità di protezione.

2.1

Nella risoluzione impugnata,

l’Autorità di protezione ha richiamato l’art. 29 cpv. 2 LPMA, secondo cui le spese

peritali sono spese di procedura e seguono l’esito della stessa. Se il procedimento

si conclude con l’emanazione di misure di protezione del figlio, le relative spese

vanno di principio a carico del figlio, e per esso dei genitori.

Ritenuto che dal rapporto

peritale della Clinica __________ è emersa la necessità di adottare delle misure

di protezione in favore dei minori in oggetto – poi effettivamente ordinate dall’Autorità

di protezione – la nota professionale relativa alla valutazione peritale, per un

importo di fr. 4'950.–, è stata approvata e messa a carico dei genitori in ragione

di ½ ciascuno.

2.2

RE 1 censura l’approvazione

della fattura emessa il 9 settembre 2019 dalla Clinica __________, avvenuta “senza

alcuna apparente verifica di sorta né commento e senza previamente sentire in alcun

modo le parti” (reclamo, pag. 8). La fattura in questione “si limita ad indicare

un importo complessivo di CHF 4'950.00, senza alcun dettaglio di sorta o distinta

dei costi che hanno concorso a giungere a tale cifra” (reclamo, pag. 7), fa

“riferimento in modo generico «a prestazioni svolte direttamente e indirettamente»”,

oltre a non indicare “nemmeno il monte-ore complessivo né la remunerazione oraria

che sarebbero stati presi in considerazione” (reclamo, pag. 8).

2.3

Giusta l’art. 29 cpv. 2 LPMA, le Autorità regionali di protezione

possono condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi

sulle stesse; sono applicabili per analogia il Codice di diritto processuale civile

(CPC) e la Legge sulla tariffa giudiziaria. I costi relativi al procedimento di

protezione – diversamente dai costi di gestione della misura di protezione ai sensi

dell’art. 19 cpv. 1 LPMA – non rientrano infatti negli oneri di mantenimento a carico

dei genitori ma seguono l’esito del procedimento e dunque il principio della soccombenza

(fra le tante: sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza

CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; Breitschmid, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 276 CC n. 22). Secondo

la giurisprudenza e la dottrina, qualora la procedura si concluda con l'emanazione

di misure protettrici, tali costi devono essere addebitati al figlio, che viene

dunque considerato soccombente (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199,

consid. 4: sentenza CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; sentenza

CDP del 17 gennaio 2013, inc. 9.2013.15, consid. 3, confermata con STF 10 ottobre

2013, inc. 5A_96/2013; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 276 CC n. 22).

In tal caso, i genitori devono farsene carico, non in forza

dei loro doveri di mantenimento, bensì in virtù dei loro doveri generali di assistenza

nei confronti del figlio. Questo dovere generale dei genitori è indissolubilmente

legato al rapporto di filiazione, non si modifica con la privazione dell’autorità

parentale e prevale sul dovere di assistenza dello Stato sgorgante dal diritto all’assistenza

giudiziaria (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza

CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4; DTF 119 Ia 134, consid. 4).

Per

contro, se la procedura a protezione del figlio si conclude senza che l'Autorità

di protezione abbia adottato misure concrete, le spese di procedura non possono

essere accollate al figlio – che non può essere considerato soccombente – né ai

genitori, salvo che questi o il figlio le abbiano provocate con un comportamento

reprensibile (sentenza CDP del 17 ottobre 2019, inc. 9.2018.199, consid. 4; sentenza

CDP del 12 settembre 2019, inc. 9.2017.121, consid. 4).

2.4

Nel caso in esame, il reclamante

non censura l’applicazione dei principi legali richiamati, applicabili anche alla

perizia commissionata in concreto dall’Autorità di protezione alla Clinica __________,

che ha dato luogo all’adozione di misure di protezione (dapprima da parte dell’Autorità

di prime cure e poi, su reclamo, da questo giudice). In particolare, non è contestato

che la fattura del perito rappresenti un costo relativo al procedimento di protezione

ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 LPMA, ovvero un costo che segue l’esito della procedura

e dunque la soccombenza al procedimento. Neppure è messo in discussione il fatto

che le spese peritali debbano essere poste a carico dei genitori in virtù dei loro

doveri generali di assistenza nei confronti del figlio. Il reclamante non critica

neppure la suddivisione fra i genitori disposta nella decisione impugnata.

RE 1 censura unicamente

il fatto che nella decisione impugnata la relativa fattura sia stata approvata per

l’importo esposto, benché del tutto priva di dettagli quanto al lavoro svolto dai

periti (monte ore, remunerazione oraria, distinta dei costi, etc.) e non vi sia

dunque alcuna possibilità di verifica della sua congruità da parte dell’Autorità

di protezione, che neppure l’ha sottoposta preventivamente alle parti per eventuali

commenti.

Tali censure non sono prive

di pertinenza. Occorre tuttavia segnalare che a seguito dell’introduzione del reclamo,

lo psicologo PI 4 ha fatto pervenire il dettaglio della fattura datata 9 settembre

2019.

(cfr. allegato a osservazioni 3 giugno 2020), nel quale sono stati esposti

in maniera particolareggiata il tempo necessario per gli incontri con i vari membri

della famiglia, per i colloqui con il curatore educativo e lo psicoterapeuta, per

l’esame degli atti, la stesura del rapporto e per l’intervisione tra gli psicologi/psicoterapeuti

che si sono direttamente occupati del caso, la tariffa oraria (fr. 140.–/h) e le

spese occorse (fr. 16.–). Dalla nota di dettaglio emerge pure che non è stato conteggiato

il tempo per l’udienza dell’11 luglio 2019 dinnanzi all’Autorità di protezione.

A fronte di tale esposizione

dettagliata, RE 1 non ha presentato alcuna replica in questa sede, rinunciando così

al suo diritto di essere sentito in merito. Tale rinuncia rende priva di senso la

richiesta di giudizio tendente all’annullamento della decisione impugnata e il rinvio

degli atti in prima istanza, formulata dal reclamante proprio per poter esercitare

il proprio diritto di essere sentito e prendere posizione su tali costi. Per tali

motivi, il reclamo non può dunque che essere respinto.

3.

Gli oneri processuali

seguono la soccombenza del reclamante e devono dunque essere posti a suo carico.

Si giustifica tuttavia di mettere a suo carico degli oneri ridotti, in considerazione

del fatto che l’Autorità di protezione ha emanato la sua decisione quanto all’onorario

del perito senza richiedere il dettaglio delle sue prestazioni, versato agli atti

solo a seguito dell’introduzione del reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico di RE 1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.