9.2020.53
Contestazione dell’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali della curatela e contestazione della richiesta di mercede del curatore
26 ottobre 2020Italiano30 min
dispendio di 4 ore mensili, ovvero un importo complessivo annuale di fr. 2'400.–,
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.53
Lugano
26 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CURA
1,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto
morale concernenti la curatela in favore di † PI 1 (1933-2019) per il
periodo 27 giugno – 25 novembre 2019
giudicando
sul reclamo del 20 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata
il 21 febbraio/14 maggio 2020 (ris. n. 278/2020), dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 6
giugno 2019 (ris. n. 568/2019) l’Autorità regionale di protezione __________,
ha istituito in favore di PI 1, classe 1933, una curatela di rappresentanza con
amministrazione del reddito e del patrimonio. CURA 1 è stato nominato in
qualità di curatore, ed è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza
amministrativa, ad accedere all’abitazione dell’interessata e a disdire, se
necessario, il contratto di locazione in essere e liquidare l’economia
domestica. RE 2 è stata privata dell’accesso a tutti i conti intestati a suo
nome.
Oltre al rimborso delle
spese, al curatore è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 50.–, per un
dispendio di 4 ore mensili, ovvero un importo complessivo annuale di fr. 2'400.–,
oltre a 10 ore iniziali per avviare la pratica, riservati eventuali adeguamenti
per nuove comprovate necessità.
B. L’istituzione della
misura di protezione, che era stata caldeggiata dalle figlie dell’interessata, __________
e RE 1, è stata impugnata dinnanzi a questo giudice da PI 1 e dal figlio __________
con reclamo 29 luglio 2019 (inc. CDP 9.2019.125).
In precedenza PI 1 e __________
avevano pure impugnato la decisione 2 maggio 2019 dell’Autorità di protezione
con cui era stato disposto il ricovero a scopo di perizia di PI 1 (stralciato il
13 maggio 2019 dopo un’udienza conciliativa dinnanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica,
LASP) e la decisione 4 giugno 2019 mediante la quale l’autorità di prime cure
aveva ricoverata a scopo di assistenza PI 1 in una casa per anziani (respinto
dapprima il 31 luglio 2019 con decisione della Commissione giuridica LASP e
successivamente con sentenza CDP del 29 ottobre 2019, inc. 9.2019.136).
Nel corso del
procedimento di reclamo concernente l’istituzione della misura di protezione, i
tre figli dell’interessata hanno modificato le richieste di giudizio e
postulato di comune accordo di nominare RE 1 quale curatrice della madre,
piuttosto che una figura estranea alla famiglia, o in via subordinata che a
quest’ultima fossero conferite formalmente almeno alcune specifiche mansioni.
I tre figli si sono
rivolti anche direttamente all’autorità di prime cure, chiedendo la revoca
urgente del curatore CURA 1, per “totale mancanza di fiducia, per timore e
disagio nei confronti di questo curatore non gradito” e chiedendo la nomina
di RE 1 al suo posto (scritto 8 settembre 2019).
Con decisione 29 ottobre
2019 questo giudice ha retrocesso gli atti all’autorità di prime cure, al fine
di tener conto dei desideri espressi dai figli e di vagliare le diverse ipotesi
da loro avanzate, ad esempio una co-curatela, ritenendo auspicabile un maggior
coinvolgimento – anche formale – della famiglia dell’interessata.
C. Nel frattempo, con
scritto 20 settembre 2019, il curatore ha informato l’Autorità di protezione
che “per dei motivi noti a questa ARP” “in soli tre mesi, si sono
accumulate già più di 40 ore”, chiedendo “almeno per l’anno 2019, di
tener conto di questa situazione straordinaria”. Con decisione 8 ottobre
2019 (ris. n. 1074/2019) l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta, “vista
la particolarità delle necessità del mandato” autorizzandolo a superare
l’ammontare massimo previsto per l’indennità annua. A CURA 1 è pertanto stata
riconosciuta un’indennità accresciuta fino all’importo massimo di fr. 3'750.–
per 75 ore di lavoro complessive.
D. Con scritto 21
novembre 2019 CURA 1 ha comunicato all’Autorità di protezione di essere d’accordo
“di cedere il mandato, anche con effetto immediato”.
E. Con decisione 22
novembre 2019 (ris. 1257/2019) l’Autorità di protezione ha accettato le
dimissioni del curatore, sollevandolo dal proprio operato con l’accettazione
del rendiconto finale, riservata l’azione di responsabilità. Al suo posto ha
nominato RE 1, che per l’esecuzione del mandato ha rinunciato ad una
remunerazione.
F. Il 25 novembre 2019 CURA
1 ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale concernente la
curatela in favore di PI 1 per il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019, così
come la sua richiesta di compenso e spese.
G. PI 1 è deceduta in
data __________ 2019.
H. Con decisione
21
febbraio/14 maggio 2020 (ris. n. 278/2020) l’Autorità di protezione ha
approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dal
curatore, cui è stata riconosciuta una mercede di fr. 3'612.50 e un rimborso
delle spese di fr. 281.60, poste a carico degli eredi dell’interessata, così
come tasse e spese per l’importo di fr. 150.–.
I. Contro questa
decisione è insorta RE 1, che con reclamo 20 giugno 2020 ha contestato l’approvazione
del rendiconto finanziario, del rapporto morale e della richiesta di compenso
del curatore, postulando che le spese siano poste a carico dello Stato.
L. Nelle loro rispettive
osservazioni (26/29 luglio 2020) sia CURA 1 che l’Autorità di protezione hanno contestato
le argomentazioni della reclamante, postulando la reiezione dell’impugnativa.
M. In sede di replica 14
agosto 2020 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni e richieste di
giudizio, così come CURA 1 nella sua duplica 25 agosto 2020. Viste le
contestazioni della reclamante, le rettifiche alla duplica pervenute il 27
agosto 2020, non sono state prese in considerazione. L’Autorità di protezione
non ha duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha affermato di aver “accertato la
regolarità della gestione”, di aver “constatato che la sostanza è
amministrata e collocata in modo conforme”, di aver “verificato che
tutte le entrate dell’interessato figurano nel rendiconto per il loro effettivo
ammontare e valore”, “che le spese effettuate sono conformi alla
situazione finanziaria dell’interessato ed ai suoi bisogni” e “che per
le spese esiste il relativo documento giustificativo”. L’Autorità di
protezione ha inoltre affermato di aver “preso atto delle risultanze del
rendiconto e delle considerazioni esposte dal curatore”, senza formulare
particolari osservazioni.
Come visto, l'Autorità di
protezione ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario
concernenti il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019, riconoscendo al curatore
un’indennità di fr. 3'612.50 a carico degli eredi della defunta PI 1, così come
la tassa e le spese della decisione, per l’importo di fr. 150.–.
3.
Nei suoi allegati RE
1.
contesta l’approvazione dell’inventario iniziale della curatela stilato da CURA
1, approvato dall’Autorità di protezione con decisione del 7 ottobre 2019 (ris.
n. 1096/2019; replica, pag. 7), che giudica errato. La reclamante censura
inoltre la decisione di adeguamento della mercede (ris. n. 1074/2019 dell’8
ottobre 2019), che ritiene non sia stata ricevuta dalla madre (poiché “se
l’avesse ricevuta ce l’avrebbe sicuramente mostrata”; replica, pag. 6).
Tali contestazioni
riguardano due decisioni dell’Autorità di protezione che non sono state oggetto
di impugnazione. Esse non possono dunque essere rimesse in discussione in
questa sede, ragion per cui le relative censure sono destinate d’acchito ad un
giudizio di irricevibilità.
4.
Nei suoi memoriali RE
1.
contesta l’operato del curatore CURA 1 e dell’Autorità di protezione nonché il
rendiconto finanziario, il rapporto morale e la richiesta di remunerazione
presentati dal curatore.
4.1
RE 1 ritiene che il
curatore non avrebbe “rappresentato adeguatamente PI 1, anzi, ha creato
scompiglio, confusione, discussioni, incomprensioni, malesseri, disagi, costi
inutili, ostruzioni, disseminandoli su tutte le strade”; il curatore non si
sarebbe “occupato minimamente del benessere e delle cure della mamma,
facendole vivere all’«inferno» quando era ancora in vita” (reclamo,
pag. 1). Anche l’Autorità di protezione, non controllandone l’operato, “ha
leso gravemente gli interessi, la salute e ancora peggio, ha reso un inferno
gli ultimi mesi di vita della mamma e dei suoi famigliari” (reclamo, pag.
1). Il curatore, inoltre, non avrebbe consegnato alla nuova curatrice, qui reclamante,
una serie di documenti necessari allo svolgimento del mandato, pregiudicandone
il lavoro. RE 1 passa poi in rassegna sia le voci del rendiconto finanziario
che quelle del rapporto morale, contestandole ad una ad una, così come le varie
voci della distinta presentata da CURA 1 a sostegno della sua richiesta di
remunerazione.
In sede di replica, la
reclamante contesta il fatto che CURA 1 abbia utilizzato indebitamente il
titolo di fiduciario e abbia svolto abusivamente tale attività, amministrando
beni e redditi pur non essendo iscritto al relativo albo cantonale (pag. 3).
RE 1 critica inoltre
l’errata compilazione della dichiarazione delle imposte 2018 di PI 1 da parte
del curatore, che avrebbe omesso di dichiarare ben quattro conti bancari della
curatelata (replica, pag. 3-4). La reclamante rimprovera inoltre al curatore di
non aver compreso la situazione patrimoniale della madre, in particolare “che
tutti i beni immobiliari del suo defunto marito __________ non facevano parte
della successione __________”, bensì sarebbero stati ereditati da __________,
senza “alcuna «corrosione» di capitali e beni immobiliari,
come il signor CURA 1 sospettava” (replica, pag. 4). Quando la reclamante
chiese di essere nominata curatrice della madre, inoltre, CURA 1 “sollevò un
inesistente conflitto di interessi, credendo erroneamente che anche la
sottoscritta fosse erede degli immobili paterni” (replica, pag. 4).
La reclamante rimprovera
inoltre all’Autorità di protezione di non aver mai preso sul serio la richiesta
di intervento presentata dall’altra figlia dell’interessata, __________, e di
aver volutamente escluso la famiglia nella scelta del curatore (replica, pag.
5).
In seguito, elenca una
serie di circostanze che a suo modo di vedere dimostrerebbero come CURA 1 non
abbia mai profuso sufficiente impegno e professionalità nell’adempimento del
suo mandato (replica, pag. 7-12), violando il segreto d’ufficio ai sensi
dell’art. 320 CP “comunicando in modo grossolano e incompetente una diagnosi
mortale”, “impedendo alla famiglia e alla nipote __________ di parlare
direttamente con i medici dell’ospedale” e “citando in una e-mail parte
di una perizia della mamma” (replica, pag. 12).
La curatrice contesta il
fatto che vi siano stati dei litigi in seno alla famiglia, ritenendo che “non
vi fu mai conflitto tra noi fratelli sulla decisione di designare la sottoscritta
come curatrice” e che “semmai i problemi sono stati causati dalla stessa
ARP__________ che non è stata in grado fin dall’inizio di gestire e valutare il
caso adeguatamente” (replica, pag. 13).
4.2
Ai sensi dell’art. 410
cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma
almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia
necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di
protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e
sull’esercizio della curatela.
Ai sensi dell’art. 415 CC,
per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di
protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario
ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario,
chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per
salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
Giusta l’art.
425.
CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un
rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può
dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del
rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il
rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2).
Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e,
se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla
responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o
rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).
Contrariamente ai conti e
ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto
(o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo
meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come
sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono
al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di
protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto
sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non
hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge)
completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non
esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di
quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF
5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).
4.3
Occorre anzitutto precisare
che il conto e il rapporto presentati da CURA 1 il 25/26 novembre 2019 ed
approvati dall’Autorità di protezione devono essere considerati come
rendicontazione finale, benché ciò non risulti esplicitamente dalla decisione
impugnata. Il curatore dimissionario era infatti stato invitato dall’Autorità
di protezione a far pervenire tale rendicontazione nel contesto dell’emanazione
della decisione di sostituzione del 22 novembre 2019 (ris. n. 1257/2019; cfr.
dispositivo n. 7), nella quale è stata posta fine al suo mandato, e la
documentazione da lui presentata copre l’intero periodo in cui egli ha operato
in qualità di curatore.
Trattandosi di una
rendicontazione finale, come visto, essa riveste uno scopo meramente
informativo, e contrariamente ai conti e rapporti periodici, non costituisce
più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161
pag. 562). Nella misura in cui adempie a tale funzione, non spetta all’Autorità
di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali
carenze o negligenze del curatore, l’approvazione di tali documenti non
implicando infatti alcuno scarico. Così come ricordato dall’Autorità di
protezione nella decisione con cui ha accettato le dimissioni di CURA 1 e lo ha
sostituito con la figlia dell’interessata, qui reclamante, l’approvazione del
rendiconto e del rapporto morale finali non pregiudica un’eventuale azione in
responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.
Al di là della contraddittorietà
di talune censure (al curatore viene rimproverato il mancato
coinvolgimento dei familiari ma, quando li coinvolge tempestivamente per
informarli della malattia tumorale diagnosticata alla curatelata, gli viene
rimproverata la violazione dei suoi doveri di segreto) – le argomentazioni
di RE 1 concernenti le asserite manchevolezze di CURA 1 nella gestione del
mandato conferitogli non sono dunque ricevibili in sede di approvazione del
conto e del rapporto finale (in particolare, non aver rappresentato
adeguatamente l’interessata, aver creato disagi e costi inutili, non essersi
occupato del benessere e delle cure di quest’ultima, aver leso gravemente i
suoi interessi e la sua salute, non aver trasmesso la documentazione rilevante,
aver violato il segreto d’ufficio, aver utilizzato abusivamente il titolo di
fiduciaria, etc.). Esse andranno se del caso fatte valere – e comprovate –
nell’ambito di un’eventuale azione civile tendente al risarcimento del danno ai
sensi dell’art. 454 CC, la cui trattazione non compete alle autorità di
protezione (né di primo, né di secondo grado). Anche le critiche rivolte
all’Autorità di protezione per non aver sufficientemente monitorato l’operato
del curatore e, più in generale, di non essere intervenuta in maniera adeguata
nella fattispecie vanno se del caso proposte dinnanzi al giudice civile competente
e non possono essere vagliate in questa sede.
4.4
Quanto alle presunte inesattezze
contenute nel rapporto e nel conto occorre osservare quanto segue.
La critica
all’indicazione della nomina del curatore “ai sensi dell’art. 39’495 CC”
appare priva di consistenza, nella misura in cui tale dicitura è un evidente
errore di battitura (CURA 1 essendo stato nominato ai sensi degli art. 394 e
395.
CC), palesemente riconoscibile e sprovvista di rilevanza pratica.
La reclamante contesta la descrizione
della diagnosi della demenza di PI 1 riferita dal curatore nel rapporto morale.
La diagnosi di “demenza medio-grave” non è tuttavia frutto
dell’immaginazione dal curatore, ma è suffragata dalla perizia effettuata dal
dr. med. __________ in data 23 luglio 2019 proprio nell’ambito del procedimento
di protezione (cfr. pag. 5), cui ha fatto riferimento anche questo giudice
nella sua pronuncia del 29 ottobre 2019 (inc. 9.2019.125, consid. 5; v. anche
quanto emerge dal rapporto 12 novembre 2019 della dr. med. __________,
direttrice sanitaria della casa per anziani di __________, pag. 2 e 4). Contrariamente
a quanto affermato dalla reclamante, dal fatto che CURA 1 abbia indicato tale
patologia nel rapporto non si può certo dedurre che questi considerasse PI 1 “come
una totale demente” (replica, pag. 17). Se è vero che in altri documenti
medici a PI 1 sia stata riscontrata piuttosto una “demenza leggera-media”,
va comunque rilevato che i referti in questione sono per lo più legati al
ricovero a seguito della patologia tumorale insorta successivamente nella curatelata
e non hanno dunque quale focus la qualifica della demenza
dell’interessata (a differenza della perizia di cui sopra, ordinata
dall’autorità di prime cure). Ad ogni modo, al di là del fatto che la questione
appare di scarsissima portata pratica, si sottolinea che è la stessa reclamante
a riconoscere che lo stato di demenza della madre poteva essere considerato “fluttuante”
e che dipendeva anche dall’assunzione regolare delle appropriate medicine
(replica, pag. 17), ragion per cui la censura risulta priva di consistenza.
Riguardo anche alla voce “conduzione
di vita”, la reclamante contesta l’affermazione secondo cui faceva visita
alla madre “a scadenza bisettimanale” e che con lei (diversamente dal
figlio __________ con cui PI 1 aveva “spesso discussioni accese”) “intratteneva
un rapporto più distaccato”. RE 1 ritiene che la descrizione del curatore
sia fuorviante, manipolativa e falsa: tuttavia tali indicazioni sono
estrapolate dal rapporto della dr. med. __________, direttrice sanitaria della
casa per anziani ove era ricoverata l’interessata, che afferma precisamente che
“A scadenza bisettimanale riceve visita anche da parte della figlia RE 1 con
la quale intrattiene un rapporto più distaccato, rifiutando a volte le attività
che le propone (scendere a bere un caffè, fare una passeggiata)” (cfr.
scritto 12 novembre 2019, pag. 3). Al di là del fatto che le affermazioni del
curatore trovano anche in questo caso un preciso riscontro negli atti
dell’incarto – contrariamente alle asserzioni della reclamante – la questione
appare di portata pratica pressoché nulla, il rapporto del curatore non avendo
per scopo quello di sindacare sulla dedizione filiale dimostrata a PI 1.
Per quanto attiene al
rendiconto finanziario, la censura concernente i conti bancari non indicati dal
curatore merita una disamina più approfondita. La reclamante afferma di aver informato
sin dall’inizio il curatore dell’esistenza di un conto intestato a PI 1 presso
la Banca __________, circostanza negata da quest’ultimo, che sostiene invece di
essere stato informato dai familiari unicamente dell’esistenza di una relazione
presso __________ e di aver appreso da solo, successivamente, dell’esistenza di
un conto presso Banca __________.
Le affermazioni di RE 1
quanto all’aver informato subito il curatore dell’esistenza di un altro conto
presso la banca __________ non sono suffragate in alcun modo e la circostanza
non può dunque essere accertata. Mal si comprende peraltro che tipo di
interesse potesse avere il curatore nel nascondere intenzionalmente
all’Autorità di protezione l’esistenza di tale conto __________, se realmente
fosse stato messo a conoscenza della sua esistenza dai famigliari. A maggior
ragione se si considera che successivamente, quando è emersa da altre fonti
l’esistenza di una relazione bancaria presso Banca __________, il curatore ne
ha tempestivamente reso edotta l’Autorità di protezione (cfr. lettera 28
ottobre 2019 di CURA 1 all’Autorità di protezione).
Nemmeno è stata accertata
con sufficiente chiarezza l’esistenza di ulteriori conti bancari della
curatelata da inserire nel rendiconto finanziario finale (oltre che nella
dichiarazione delle imposte 2018). La reclamante in sede di replica ha inviato
un estratto dell’Elenco titoli della dichiarazione delle imposte 2017, dal
quale emerge l’esistenza di quattro conti bancari, ovvero un conto presso __________,
uno presso __________, uno presso Banca __________ e un ultimo presso __________
(questi ultimi tre indicati con l’abbreviazione “__________”, libretto di
risparmio, doc. 4). Tale documento (non prodotto integralmente) dà tuttavia
atto della situazione dichiarata al 31 dicembre 2017 e nulla indica in merito
all’effettiva sussistenza di tali averi al momento della rendicontazione
finale, il 25 novembre 2019, oggetto del presente giudizio. Benché il curatore
nei suoi allegati non si sia premurato di apportare qualche spiegazione
supplementare, sulla base degli atti e degli importi in gioco non può essere
escluso che nel corso del 2018 i conti non compresi nel rendiconto finale
(ovvero il conto __________ e il conto presso __________, che al 31 dicembre
2017.
ammontavano complessivamente a fr. 22'904.–) siano stati liquidati e gli
averi fatti confluire nel conto __________ (fr. 25'672.– al 31 dicembre 2017 e
fr. 41'871.45 al 25 novembre 2019), vista la differenza dei valori in gioco
(ammontare complessivo degli averi bancari: fr. 68'698.– al 31 dicembre 2017;
fr. 61'266.51 al 25 novembre 2019). La reclamante, quale curatrice
dell’interessata e, in un secondo tempo, in qualità di erede, avrebbe potuto comprovare
le sue asserzioni ottenendo dalle banche coinvolte un’attestazione quanto agli
averi esistenti al 25 novembre 2019; non avendolo fatto, e avendo lei medesima
postulato di essere esonerata dalla presentazione del rendiconto finanziario e
del rapporto morale finale concernente la curatela (cfr. scritto 19 gennaio
2020), le sue tesi quanto alla erroneità del conto finale presentato dal
curatore non risultano comprovate e non possono dunque trovare accoglimento in
questa sede.
Anche la tesi secondo cui
il curatore non avrebbe compreso la situazione patrimoniale (in particolar modo
immobiliare) della madre è destinata all’insuccesso. L’«erosione» del
patrimonio cui fa cenno CURA 1 nella corrispondenza agli atti non ha nulla a
che vedere con il destino dei beni immobiliari della successione __________, che
non sono mai stati ereditati della curatelata e che correttamente il curatore
non ha iscritto nel suo rendiconto. Il concetto era stato invece utilizzato con
riferimento alla valutazione della sostenibilità economica del ricovero
dell’interessata presso una nuova struttura, come richiesto dai familiari,
vista l’aspettativa di vita di PI 1 dopo la scoperta del tumore e la sua
autonomia finanziaria residua, valutata in 5-6 mesi (v. e-mail di CURA 1
all’Autorità di protezione del 18 novembre 2019).
Le argomentazioni della
reclamante, nella misura della loro ricevibilità, non permettono dunque di
modificare il giudizio impugnato quanto all’approvazione del rapporto e del
conto (che si ricorda, non ha una portata costitutiva). Su questo punto il
reclamo è pertanto destinato all’insuccesso.
5.
RE 1 contesta anche
la richiesta di mercede e spese del curatore.
5.1
Nella decisione
impugnata, la richiesta di compenso e spese presentata da CURA 1 in data 25
novembre 2019, corredata da una distinta dettagliata, è stata accolta
integralmente. Al curatore uscente è stata riconosciuta una mercede di fr.
3'612.50 e un rimborso delle spese di fr. 281.60, poste a carico degli eredi
dell’interessata.
5.2
Nel suo reclamo, RE 1
sostiene come sia “escluso che la mamma si prenda a carico dei costi di un
curatore che non ha mai accettato, men che meno di uno che è stato imposto
senza consultare la famiglia”, chiedendo che lo Stato si assuma i relativi
costi (reclamo, pag. 2).
In seguito, la
reclamante contesta punto per punto le voci esposte dal curatore nella sua distinta
dettagliata (reclamo, pag. 3-6).
RE 1 ritiene inoltre che a
seguito delle irregolarità compiute da CURA 1, la mercede non gli debba essere
corrisposta, o che debba essere messa a carico dell’Autorità di protezione
(replica, pag. 7).
5.3
Ai sensi dell’art. 404
CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese
necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).
L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce
l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione
e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è
demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare
il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano
essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
I costi delle misure
ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone
bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006
pag. 6391, pag. 6440). L’Ente pubblico è chiamato ad assumersi i costi della misura
di protezione unicamente nei casi di indigenza del
curatelato (cfr. art. 404 cpv. 3 CC; v. in particolare sentenza CDP 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 3.3, confermata da ultimo
con sentenza CDP 19 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 2.3).
A norma dell’art. 19 cpv.
1.
LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a
carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Sotto
il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce
che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla
situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il
compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.
In
base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un
compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.
1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle
spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il
rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o
un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
Per
l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della
complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità
compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad
informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il
tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte
con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove
indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
5.4
Le argomentazioni di RE
1.
quanto al principio della messa a carico dei costi della curatela non possono
essere condivise.
Non vi è infatti
discussione sul chiaro principio legale secondo cui, a
prescindere dall’accordo della persona interessata o dei suoi famigliari
sull’istituzione della curatela e sul nominativo del curatore, la remunerazione
del curatore debba essere posta a carico del curatelato medesimo, in favore del
quale è stata ordinata. Non essendo palesemente dato un caso di indigenza, non può
trovare accoglimento la richiesta della reclamante di mettere a carico dello
Stato i costi della curatela della madre. Le tesi ricorsuali di RE 1 non
trovano pertanto alcun fondamento giuridico.
Quanto alle singole voci
esposte dal curatore nella sua distinta, criticate dalla reclamante, occorre
osservare quanto segue.
Con riferimento alle
trasferte, RE 1 sostiene che “i km non corrispondono. Giustificare”
(reclamo, pag. 3), ritenendo che il curatore abbia postulato il rimborso di 76
km non effettivamente percorsi (replica, pag. 4). CURA 1 indica di aver
effettuato nove trasferte, per un totale di 278 km, a 0.60 fr/km. Dalla
distinta risultano in effetti nove trasferte, di cui sei in Casa anziani a __________
(per 34 km), due all’Ospedale __________ (per 22 km) e una all’__________ di __________
(per 30 km). Risulta dagli atti dell’incarto – cui la reclamante ha avuto
accesso – che tali incontri si sono effettivamente svolti e non risultano
incongruità quanto alle distanze calcolate (vedi ad es. www.google.ch/maps, consultato il 26
ottobre 2020: itinerario via __________ – Casa anziani, __________ = 17.9 km,
A/R dichiarati 34 km; itinerario __________ – __________ = 14.5 km, A/R
dichiarati 30 km; vedi anche duplica, pag. 4). I motivi evocati dalla
reclamante per negare i rimborsi non sono evidentemente pertinenti in concreto:
ad esempio, per l’incontro presso __________ in quanto “Bastava una
telefonata” (reclamo, pag. 3) oppure per le udienze presso la casa per
anziani, cui il curatore è stato convocato dalla Commissione giuridica in
materia di assistenza sociopsichiatrica o dalla Camera di protezione, poiché “non
siamo stati coinvolti” (reclamo, ag. 3) o “non siamo stati invitati”
(reclamo, pag. 4). Tutte le censure di questo tipo non meritano ulteriore
disamina.
Anche con riferimento alle
spese incorse dal curatore, le critiche della reclamante del genere: “Dove
sono? Da annullare” (v. reclamo, pag. 3) sono da respingere, le singole
voci di spesa essendo singolarmente riscontrabili nella distinta dettagliata
presentata dal curatore. Non sono peraltro pertinenti critiche quali “contenuto
della telefonata inaccettabile. Da annullare”, ad es. con riferimento alla
telefonata ricevuta dal curatore da parte del dr. __________, v. reclamo, pag.
5). Anche le ripetute richieste di giustificativi appaiono fuori luogo (ad es.
“07.11.2019 Mail ARP. Di cosa si tratta? Giustificativi. Mostri una copia”),
nella misura agli atti dell’incarto dell’Autorità di protezione – cui, si
ribadisce, la reclamante ha avuto accesso – è presente la relativa
corrispondenza.
Infine, va osservato che
lo svolgimento delle mansioni affidate al curatore non presupponeva la nomina
di un fiduciario ai sensi della normativa cantonale, ciò che è dimostrato anche
dal fatto che la reclamante sia stata successivamente nominata a tale funzione.
La remunerazione oraria prevista nella decisione di nomina di CURA 1 (fr. 50.–)
si avvicina peraltro al limite inferiore della forchetta prevista dalla legge
nei casi in cui il curatore non dispone di conoscenze professionali specifiche,
a riprova che per le mansioni richieste non fosse necessaria una particolare
qualifica (fr. 40.–/fr. 80.–; cfr. art. 18 cpv. 1 ROPMA).
Che CURA 1 si sia
asseritamente fregiato di tale titolo è questione al vaglio delle competenti
autorità, dinnanzi alle quali __________ e __________ l’hanno segnalato (cfr.
doc. 1 e 2a allegati alla replica). Per il resto, il fatto che questi non sia
iscritto all’albo dei fiduciari del Cantone è circostanza sprovvista di pertinenza
nel presente procedimento e per la fissazione della sua mercede nel caso
concreto.
5.5
Giusta
l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa
diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni
(CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso
il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il diritto alla
remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari può essere
ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti, la
remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per
l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se
egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli
onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al
mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre
2017, consid. 5.2.2; Meier, La
gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e
nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione
soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale
inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a;
STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier,
La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e
nota 124; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91,
consid. 6.3).
5.6
Nella
fattispecie, alla luce dell’attività espletata dal curatore, che risulta dalla distinta
dettagliata allegata alla richiesta di compenso e spese e dalle numerose
corrispondenze intrattenute con l’Autorità di protezione, non vi
sono elementi che conducano a ritenere che egli non debba essere remunerato
integralmente.
La narrazione dei fatti e dei rapporti familiari compiuta dalla
reclamante nei suoi allegati si distanzia in maniera sostanziale dalle emergenze
probatorie agli atti. RE 1, nell’incolpare CURA 1 e l’Autorità di protezione di
essere causa dei problemi di PI 1, di averle letteralmente «reso un inferno» la
vita e di aver impedito ai familiari di gestire la situazione, sembra non
considerare che l’intervento degli organi di protezione si è reso necessario
dalla situazione di oggettiva trascuratezza in cui versava la
madre, cui i famigliari non riuscivano a porre rimedio autonomamente in ragione
dell’opposizione della medesima e degli innegabili e importanti dissapori tra i
tre fratelli. Impregiudicato l’esito di una ipotetica causa di risarcimento
intentata contro il Cantone ai sensi dell’art. 454 CC ed entro i termini
dell’art. 455 CC, questo giudice non intravede motivi validi per non
corrispondere al curatore l’integralità dell’indennità richiesta per il lavoro
svolto. Il reclamo di RE 1 deve pertanto essere respinto, nella misura
della sua ricevibilità.
6.
Gli oneri
processuali, già anticipati, seguono la soccombenza della reclamante e sono
dunque posti integralmente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.