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Decisione

9.2020.53

Contestazione dell’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto morale finali della curatela e contestazione della richiesta di mercede del curatore

26 ottobre 2020Italiano30 min

dispendio di 4 ore mensili, ovvero un importo complessivo annuale di fr. 2'400.–,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.53

Lugano

26 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 47 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CURA

1,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario e del rapporto

morale concernenti la curatela in favore di † PI 1 (1933-2019) per il

periodo 27 giugno – 25 novembre 2019

giudicando

sul reclamo del 20 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emanata

il 21 febbraio/14 maggio 2020 (ris. n. 278/2020), dall'Autorità regionale

di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 6

giugno 2019 (ris. n. 568/2019) l’Autorità regionale di protezione __________,

ha istituito in favore di PI 1, classe 1933, una curatela di rappresentanza con

amministrazione del reddito e del patrimonio. CURA 1 è stato nominato in

qualità di curatore, ed è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza

amministrativa, ad accedere all’abitazione dell’interessata e a disdire, se

necessario, il contratto di locazione in essere e liquidare l’economia

domestica. RE 2 è stata privata dell’accesso a tutti i conti intestati a suo

nome.

Oltre al rimborso delle

spese, al curatore è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 50.–, per un

dispendio di 4 ore mensili, ovvero un importo complessivo annuale di fr. 2'400.–,

oltre a 10 ore iniziali per avviare la pratica, riservati eventuali adeguamenti

per nuove comprovate necessità.

B. L’istituzione della

misura di protezione, che era stata caldeggiata dalle figlie dell’interessata, __________

e RE 1, è stata impugnata dinnanzi a questo giudice da PI 1 e dal figlio __________

con reclamo 29 luglio 2019 (inc. CDP 9.2019.125).

In precedenza PI 1 e __________

avevano pure impugnato la decisione 2 maggio 2019 dell’Autorità di protezione

con cui era stato disposto il ricovero a scopo di perizia di PI 1 (stralciato il

13 maggio 2019 dopo un’udienza conciliativa dinnanzi alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica,

LASP) e la decisione 4 giugno 2019 mediante la quale l’autorità di prime cure

aveva ricoverata a scopo di assistenza PI 1 in una casa per anziani (respinto

dapprima il 31 luglio 2019 con decisione della Commissione giuridica LASP e

successivamente con sentenza CDP del 29 ottobre 2019, inc. 9.2019.136).

Nel corso del

procedimento di reclamo concernente l’istituzione della misura di protezione, i

tre figli dell’interessata hanno modificato le richieste di giudizio e

postulato di comune accordo di nominare RE 1 quale curatrice della madre,

piuttosto che una figura estranea alla famiglia, o in via subordinata che a

quest’ultima fossero conferite formalmente almeno alcune specifiche mansioni.

I tre figli si sono

rivolti anche direttamente all’autorità di prime cure, chiedendo la revoca

urgente del curatore CURA 1, per “totale mancanza di fiducia, per timore e

disagio nei confronti di questo curatore non gradito” e chiedendo la nomina

di RE 1 al suo posto (scritto 8 settembre 2019).

Con decisione 29 ottobre

2019 questo giudice ha retrocesso gli atti all’autorità di prime cure, al fine

di tener conto dei desideri espressi dai figli e di vagliare le diverse ipotesi

da loro avanzate, ad esempio una co-curatela, ritenendo auspicabile un maggior

coinvolgimento – anche formale – della famiglia dell’interessata.

C. Nel frattempo, con

scritto 20 settembre 2019, il curatore ha informato l’Autorità di protezione

che “per dei motivi noti a questa ARP” “in soli tre mesi, si sono

accumulate già più di 40 ore”, chiedendo “almeno per l’anno 2019, di

tener conto di questa situazione straordinaria”. Con decisione 8 ottobre

2019 (ris. n. 1074/2019) l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta, “vista

la particolarità delle necessità del mandato” autorizzandolo a superare

l’ammontare massimo previsto per l’indennità annua. A CURA 1 è pertanto stata

riconosciuta un’indennità accresciuta fino all’importo massimo di fr. 3'750.–

per 75 ore di lavoro complessive.

D. Con scritto 21

novembre 2019 CURA 1 ha comunicato all’Autorità di protezione di essere d’accordo

“di cedere il mandato, anche con effetto immediato”.

E. Con decisione 22

novembre 2019 (ris. 1257/2019) l’Autorità di protezione ha accettato le

dimissioni del curatore, sollevandolo dal proprio operato con l’accettazione

del rendiconto finale, riservata l’azione di responsabilità. Al suo posto ha

nominato RE 1, che per l’esecuzione del mandato ha rinunciato ad una

remunerazione.

F. Il 25 novembre 2019 CURA

1 ha presentato il rendiconto finanziario e il rapporto morale concernente la

curatela in favore di PI 1 per il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019, così

come la sua richiesta di compenso e spese.

G. PI 1 è deceduta in

data __________ 2019.

H. Con decisione

21

febbraio/14 maggio 2020 (ris. n. 278/2020) l’Autorità di protezione ha

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale presentati dal

curatore, cui è stata riconosciuta una mercede di fr. 3'612.50 e un rimborso

delle spese di fr. 281.60, poste a carico degli eredi dell’interessata, così

come tasse e spese per l’importo di fr. 150.–.

I. Contro questa

decisione è insorta RE 1, che con reclamo 20 giugno 2020 ha contestato l’approvazione

del rendiconto finanziario, del rapporto morale e della richiesta di compenso

del curatore, postulando che le spese siano poste a carico dello Stato.

L. Nelle loro rispettive

osservazioni (26/29 luglio 2020) sia CURA 1 che l’Autorità di protezione hanno contestato

le argomentazioni della reclamante, postulando la reiezione dell’impugnativa.

M. In sede di replica 14

agosto 2020 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni e richieste di

giudizio, così come CURA 1 nella sua duplica 25 agosto 2020. Viste le

contestazioni della reclamante, le rettifiche alla duplica pervenute il 27

agosto 2020, non sono state prese in considerazione. L’Autorità di protezione

non ha duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha affermato di aver “accertato la

regolarità della gestione”, di aver “constatato che la sostanza è

amministrata e collocata in modo conforme”, di aver “verificato che

tutte le entrate dell’interessato figurano nel rendiconto per il loro effettivo

ammontare e valore”, “che le spese effettuate sono conformi alla

situazione finanziaria dell’interessato ed ai suoi bisogni” e “che per

le spese esiste il relativo documento giustificativo”. L’Autorità di

protezione ha inoltre affermato di aver “preso atto delle risultanze del

rendiconto e delle considerazioni esposte dal curatore”, senza formulare

particolari osservazioni.

Come visto, l'Autorità di

protezione ha approvato il rapporto morale e il rendiconto finanziario

concernenti il periodo 27 giugno – 25 novembre 2019, riconoscendo al curatore

un’indennità di fr. 3'612.50 a carico degli eredi della defunta PI 1, così come

la tassa e le spese della decisione, per l’importo di fr. 150.–.

3.

Nei suoi allegati RE

1.

contesta l’approvazione dell’inventario iniziale della curatela stilato da CURA

1, approvato dall’Autorità di protezione con decisione del 7 ottobre 2019 (ris.

n. 1096/2019; replica, pag. 7), che giudica errato. La reclamante censura

inoltre la decisione di adeguamento della mercede (ris. n. 1074/2019 dell’8

ottobre 2019), che ritiene non sia stata ricevuta dalla madre (poiché “se

l’avesse ricevuta ce l’avrebbe sicuramente mostrata”; replica, pag. 6).

Tali contestazioni

riguardano due decisioni dell’Autorità di protezione che non sono state oggetto

di impugnazione. Esse non possono dunque essere rimesse in discussione in

questa sede, ragion per cui le relative censure sono destinate d’acchito ad un

giudizio di irricevibilità.

4.

Nei suoi memoriali RE

1.

contesta l’operato del curatore CURA 1 e dell’Autorità di protezione nonché il

rendiconto finanziario, il rapporto morale e la richiesta di remunerazione

presentati dal curatore.

4.1

RE 1 ritiene che il

curatore non avrebbe “rappresentato adeguatamente PI 1, anzi, ha creato

scompiglio, confusione, discussioni, incomprensioni, malesseri, disagi, costi

inutili, ostruzioni, disseminandoli su tutte le strade”; il curatore non si

sarebbe “occupato minimamente del benessere e delle cure della mamma,

facendole vivere all’«inferno» quando era ancora in vita” (reclamo,

pag. 1). Anche l’Autorità di protezione, non controllandone l’operato, “ha

leso gravemente gli interessi, la salute e ancora peggio, ha reso un inferno

gli ultimi mesi di vita della mamma e dei suoi famigliari” (reclamo, pag.

1). Il curatore, inoltre, non avrebbe consegnato alla nuova curatrice, qui reclamante,

una serie di documenti necessari allo svolgimento del mandato, pregiudicandone

il lavoro. RE 1 passa poi in rassegna sia le voci del rendiconto finanziario

che quelle del rapporto morale, contestandole ad una ad una, così come le varie

voci della distinta presentata da CURA 1 a sostegno della sua richiesta di

remunerazione.

In sede di replica, la

reclamante contesta il fatto che CURA 1 abbia utilizzato indebitamente il

titolo di fiduciario e abbia svolto abusivamente tale attività, amministrando

beni e redditi pur non essendo iscritto al relativo albo cantonale (pag. 3).

RE 1 critica inoltre

l’errata compilazione della dichiarazione delle imposte 2018 di PI 1 da parte

del curatore, che avrebbe omesso di dichiarare ben quattro conti bancari della

curatelata (replica, pag. 3-4). La reclamante rimprovera inoltre al curatore di

non aver compreso la situazione patrimoniale della madre, in particolare “che

tutti i beni immobiliari del suo defunto marito __________ non facevano parte

della successione __________”, bensì sarebbero stati ereditati da __________,

senza “alcuna «corrosione» di capitali e beni immobiliari,

come il signor CURA 1 sospettava” (replica, pag. 4). Quando la reclamante

chiese di essere nominata curatrice della madre, inoltre, CURA 1 “sollevò un

inesistente conflitto di interessi, credendo erroneamente che anche la

sottoscritta fosse erede degli immobili paterni” (replica, pag. 4).

La reclamante rimprovera

inoltre all’Autorità di protezione di non aver mai preso sul serio la richiesta

di intervento presentata dall’altra figlia dell’interessata, __________, e di

aver volutamente escluso la famiglia nella scelta del curatore (replica, pag.

5).

In seguito, elenca una

serie di circostanze che a suo modo di vedere dimostrerebbero come CURA 1 non

abbia mai profuso sufficiente impegno e professionalità nell’adempimento del

suo mandato (replica, pag. 7-12), violando il segreto d’ufficio ai sensi

dell’art. 320 CP “comunicando in modo grossolano e incompetente una diagnosi

mortale”, “impedendo alla famiglia e alla nipote __________ di parlare

direttamente con i medici dell’ospedale” e “citando in una e-mail parte

di una perizia della mamma” (replica, pag. 12).

La curatrice contesta il

fatto che vi siano stati dei litigi in seno alla famiglia, ritenendo che “non

vi fu mai conflitto tra noi fratelli sulla decisione di designare la sottoscritta

come curatrice” e che “semmai i problemi sono stati causati dalla stessa

ARP__________ che non è stata in grado fin dall’inizio di gestire e valutare il

caso adeguatamente” (replica, pag. 13).

4.2

Ai sensi dell’art. 410

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma

almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia

necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di

protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e

sull’esercizio della curatela.

Ai sensi dell’art. 415 CC,

per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di

protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario

ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario,

chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per

salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

Giusta l’art.

425.

CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di protezione un

rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale; l’autorità può

dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al termine del

rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e approva il

rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti periodici (cpv. 2).

Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato o ai suoi eredi e,

se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le disposizioni sulla

responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso il curatore o

rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv. 4).

Contrariamente ai conti e

ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto

(o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo

meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come

sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono

al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di

protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto

sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non

hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge)

completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non

esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di

quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF

5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).

4.3

Occorre anzitutto precisare

che il conto e il rapporto presentati da CURA 1 il 25/26 novembre 2019 ed

approvati dall’Autorità di protezione devono essere considerati come

rendicontazione finale, benché ciò non risulti esplicitamente dalla decisione

impugnata. Il curatore dimissionario era infatti stato invitato dall’Autorità

di protezione a far pervenire tale rendicontazione nel contesto dell’emanazione

della decisione di sostituzione del 22 novembre 2019 (ris. n. 1257/2019; cfr.

dispositivo n. 7), nella quale è stata posta fine al suo mandato, e la

documentazione da lui presentata copre l’intero periodo in cui egli ha operato

in qualità di curatore.

Trattandosi di una

rendicontazione finale, come visto, essa riveste uno scopo meramente

informativo, e contrariamente ai conti e rapporti periodici, non costituisce

più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161

pag. 562). Nella misura in cui adempie a tale funzione, non spetta all’Autorità

di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali

carenze o negligenze del curatore, l’approvazione di tali documenti non

implicando infatti alcuno scarico. Così come ricordato dall’Autorità di

protezione nella decisione con cui ha accettato le dimissioni di CURA 1 e lo ha

sostituito con la figlia dell’interessata, qui reclamante, l’approvazione del

rendiconto e del rapporto morale finali non pregiudica un’eventuale azione in

responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.

Al di là della contraddittorietà

di talune censure (al curatore viene rimproverato il mancato

coinvolgimento dei familiari ma, quando li coinvolge tempestivamente per

informarli della malattia tumorale diagnosticata alla curatelata, gli viene

rimproverata la violazione dei suoi doveri di segreto) – le argomentazioni

di RE 1 concernenti le asserite manchevolezze di CURA 1 nella gestione del

mandato conferitogli non sono dunque ricevibili in sede di approvazione del

conto e del rapporto finale (in particolare, non aver rappresentato

adeguatamente l’interessata, aver creato disagi e costi inutili, non essersi

occupato del benessere e delle cure di quest’ultima, aver leso gravemente i

suoi interessi e la sua salute, non aver trasmesso la documentazione rilevante,

aver violato il segreto d’ufficio, aver utilizzato abusivamente il titolo di

fiduciaria, etc.). Esse andranno se del caso fatte valere – e comprovate –

nell’ambito di un’eventuale azione civile tendente al risarcimento del danno ai

sensi dell’art. 454 CC, la cui trattazione non compete alle autorità di

protezione (né di primo, né di secondo grado). Anche le critiche rivolte

all’Autorità di protezione per non aver sufficientemente monitorato l’operato

del curatore e, più in generale, di non essere intervenuta in maniera adeguata

nella fattispecie vanno se del caso proposte dinnanzi al giudice civile competente

e non possono essere vagliate in questa sede.

4.4

Quanto alle presunte inesattezze

contenute nel rapporto e nel conto occorre osservare quanto segue.

La critica

all’indicazione della nomina del curatore “ai sensi dell’art. 39’495 CC”

appare priva di consistenza, nella misura in cui tale dicitura è un evidente

errore di battitura (CURA 1 essendo stato nominato ai sensi degli art. 394 e

395.

CC), palesemente riconoscibile e sprovvista di rilevanza pratica.

La reclamante contesta la descrizione

della diagnosi della demenza di PI 1 riferita dal curatore nel rapporto morale.

La diagnosi di “demenza medio-grave” non è tuttavia frutto

dell’immaginazione dal curatore, ma è suffragata dalla perizia effettuata dal

dr. med. __________ in data 23 luglio 2019 proprio nell’ambito del procedimento

di protezione (cfr. pag. 5), cui ha fatto riferimento anche questo giudice

nella sua pronuncia del 29 ottobre 2019 (inc. 9.2019.125, consid. 5; v. anche

quanto emerge dal rapporto 12 novembre 2019 della dr. med. __________,

direttrice sanitaria della casa per anziani di __________, pag. 2 e 4). Contrariamente

a quanto affermato dalla reclamante, dal fatto che CURA 1 abbia indicato tale

patologia nel rapporto non si può certo dedurre che questi considerasse PI 1 “come

una totale demente” (replica, pag. 17). Se è vero che in altri documenti

medici a PI 1 sia stata riscontrata piuttosto una “demenza leggera-media”,

va comunque rilevato che i referti in questione sono per lo più legati al

ricovero a seguito della patologia tumorale insorta successivamente nella curatelata

e non hanno dunque quale focus la qualifica della demenza

dell’interessata (a differenza della perizia di cui sopra, ordinata

dall’autorità di prime cure). Ad ogni modo, al di là del fatto che la questione

appare di scarsissima portata pratica, si sottolinea che è la stessa reclamante

a riconoscere che lo stato di demenza della madre poteva essere considerato “fluttuante”

e che dipendeva anche dall’assunzione regolare delle appropriate medicine

(replica, pag. 17), ragion per cui la censura risulta priva di consistenza.

Riguardo anche alla voce “conduzione

di vita”, la reclamante contesta l’affermazione secondo cui faceva visita

alla madre “a scadenza bisettimanale” e che con lei (diversamente dal

figlio __________ con cui PI 1 aveva “spesso discussioni accese”) “intratteneva

un rapporto più distaccato”. RE 1 ritiene che la descrizione del curatore

sia fuorviante, manipolativa e falsa: tuttavia tali indicazioni sono

estrapolate dal rapporto della dr. med. __________, direttrice sanitaria della

casa per anziani ove era ricoverata l’interessata, che afferma precisamente che

“A scadenza bisettimanale riceve visita anche da parte della figlia RE 1 con

la quale intrattiene un rapporto più distaccato, rifiutando a volte le attività

che le propone (scendere a bere un caffè, fare una passeggiata)” (cfr.

scritto 12 novembre 2019, pag. 3). Al di là del fatto che le affermazioni del

curatore trovano anche in questo caso un preciso riscontro negli atti

dell’incarto – contrariamente alle asserzioni della reclamante – la questione

appare di portata pratica pressoché nulla, il rapporto del curatore non avendo

per scopo quello di sindacare sulla dedizione filiale dimostrata a PI 1.

Per quanto attiene al

rendiconto finanziario, la censura concernente i conti bancari non indicati dal

curatore merita una disamina più approfondita. La reclamante afferma di aver informato

sin dall’inizio il curatore dell’esistenza di un conto intestato a PI 1 presso

la Banca __________, circostanza negata da quest’ultimo, che sostiene invece di

essere stato informato dai familiari unicamente dell’esistenza di una relazione

presso __________ e di aver appreso da solo, successivamente, dell’esistenza di

un conto presso Banca __________.

Le affermazioni di RE 1

quanto all’aver informato subito il curatore dell’esistenza di un altro conto

presso la banca __________ non sono suffragate in alcun modo e la circostanza

non può dunque essere accertata. Mal si comprende peraltro che tipo di

interesse potesse avere il curatore nel nascondere intenzionalmente

all’Autorità di protezione l’esistenza di tale conto __________, se realmente

fosse stato messo a conoscenza della sua esistenza dai famigliari. A maggior

ragione se si considera che successivamente, quando è emersa da altre fonti

l’esistenza di una relazione bancaria presso Banca __________, il curatore ne

ha tempestivamente reso edotta l’Autorità di protezione (cfr. lettera 28

ottobre 2019 di CURA 1 all’Autorità di protezione).

Nemmeno è stata accertata

con sufficiente chiarezza l’esistenza di ulteriori conti bancari della

curatelata da inserire nel rendiconto finanziario finale (oltre che nella

dichiarazione delle imposte 2018). La reclamante in sede di replica ha inviato

un estratto dell’Elenco titoli della dichiarazione delle imposte 2017, dal

quale emerge l’esistenza di quattro conti bancari, ovvero un conto presso __________,

uno presso __________, uno presso Banca __________ e un ultimo presso __________

(questi ultimi tre indicati con l’abbreviazione “__________”, libretto di

risparmio, doc. 4). Tale documento (non prodotto integralmente) dà tuttavia

atto della situazione dichiarata al 31 dicembre 2017 e nulla indica in merito

all’effettiva sussistenza di tali averi al momento della rendicontazione

finale, il 25 novembre 2019, oggetto del presente giudizio. Benché il curatore

nei suoi allegati non si sia premurato di apportare qualche spiegazione

supplementare, sulla base degli atti e degli importi in gioco non può essere

escluso che nel corso del 2018 i conti non compresi nel rendiconto finale

(ovvero il conto __________ e il conto presso __________, che al 31 dicembre

2017.

ammontavano complessivamente a fr. 22'904.–) siano stati liquidati e gli

averi fatti confluire nel conto __________ (fr. 25'672.– al 31 dicembre 2017 e

fr. 41'871.45 al 25 novembre 2019), vista la differenza dei valori in gioco

(ammontare complessivo degli averi bancari: fr. 68'698.– al 31 dicembre 2017;

fr. 61'266.51 al 25 novembre 2019). La reclamante, quale curatrice

dell’interessata e, in un secondo tempo, in qualità di erede, avrebbe potuto comprovare

le sue asserzioni ottenendo dalle banche coinvolte un’attestazione quanto agli

averi esistenti al 25 novembre 2019; non avendolo fatto, e avendo lei medesima

postulato di essere esonerata dalla presentazione del rendiconto finanziario e

del rapporto morale finale concernente la curatela (cfr. scritto 19 gennaio

2020), le sue tesi quanto alla erroneità del conto finale presentato dal

curatore non risultano comprovate e non possono dunque trovare accoglimento in

questa sede.

Anche la tesi secondo cui

il curatore non avrebbe compreso la situazione patrimoniale (in particolar modo

immobiliare) della madre è destinata all’insuccesso. L’«erosione» del

patrimonio cui fa cenno CURA 1 nella corrispondenza agli atti non ha nulla a

che vedere con il destino dei beni immobiliari della successione __________, che

non sono mai stati ereditati della curatelata e che correttamente il curatore

non ha iscritto nel suo rendiconto. Il concetto era stato invece utilizzato con

riferimento alla valutazione della sostenibilità economica del ricovero

dell’interessata presso una nuova struttura, come richiesto dai familiari,

vista l’aspettativa di vita di PI 1 dopo la scoperta del tumore e la sua

autonomia finanziaria residua, valutata in 5-6 mesi (v. e-mail di CURA 1

all’Autorità di protezione del 18 novembre 2019).

Le argomentazioni della

reclamante, nella misura della loro ricevibilità, non permettono dunque di

modificare il giudizio impugnato quanto all’approvazione del rapporto e del

conto (che si ricorda, non ha una portata costitutiva). Su questo punto il

reclamo è pertanto destinato all’insuccesso.

5.

RE 1 contesta anche

la richiesta di mercede e spese del curatore.

5.1

Nella decisione

impugnata, la richiesta di compenso e spese presentata da CURA 1 in data 25

novembre 2019, corredata da una distinta dettagliata, è stata accolta

integralmente. Al curatore uscente è stata riconosciuta una mercede di fr.

3'612.50 e un rimborso delle spese di fr. 281.60, poste a carico degli eredi

dell’interessata.

5.2

Nel suo reclamo, RE 1

sostiene come sia “escluso che la mamma si prenda a carico dei costi di un

curatore che non ha mai accettato, men che meno di uno che è stato imposto

senza consultare la famiglia”, chiedendo che lo Stato si assuma i relativi

costi (reclamo, pag. 2).

In seguito, la

reclamante contesta punto per punto le voci esposte dal curatore nella sua distinta

dettagliata (reclamo, pag. 3-6).

RE 1 ritiene inoltre che a

seguito delle irregolarità compiute da CURA 1, la mercede non gli debba essere

corrisposta, o che debba essere messa a carico dell’Autorità di protezione

(replica, pag. 7).

5.3

Ai sensi dell’art. 404

CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese

necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce

l'importo del compenso; a tal fine, tiene conto in particolare dell'estensione

e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è

demandato il compito di emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare

il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano

essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

I costi delle misure

ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone

bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006

pag. 6391, pag. 6440). L’Ente pubblico è chiamato ad assumersi i costi della misura

di protezione unicamente nei casi di indigenza del

curatelato (cfr. art. 404 cpv. 3 CC; v. in particolare sentenza CDP 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223, consid. 3.3, confermata da ultimo

con sentenza CDP 19 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 2.3).

A norma dell’art. 19 cpv.

1.

LPMA, i costi di gestione (mercede, spese, tasse) della misura tutoria sono a

carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento. Sotto

il titolo marginale “Compenso dei curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce

che i curatori hanno diritto ad un compenso commisurato al lavoro svolto e alla

situazione patrimoniale del pupillo, affidando poi al Consiglio di Stato il

compito di concretizzare quanto previsto dall’art. 404 CC.

In

base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un

compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.

1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle

spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

Per

l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della

complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità

compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 2); il curatore è tenuto ad

informare tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il

tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte

con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

5.4

Le argomentazioni di RE

1.

quanto al principio della messa a carico dei costi della curatela non possono

essere condivise.

Non vi è infatti

discussione sul chiaro principio legale secondo cui, a

prescindere dall’accordo della persona interessata o dei suoi famigliari

sull’istituzione della curatela e sul nominativo del curatore, la remunerazione

del curatore debba essere posta a carico del curatelato medesimo, in favore del

quale è stata ordinata. Non essendo palesemente dato un caso di indigenza, non può

trovare accoglimento la richiesta della reclamante di mettere a carico dello

Stato i costi della curatela della madre. Le tesi ricorsuali di RE 1 non

trovano pertanto alcun fondamento giuridico.

Quanto alle singole voci

esposte dal curatore nella sua distinta, criticate dalla reclamante, occorre

osservare quanto segue.

Con riferimento alle

trasferte, RE 1 sostiene che “i km non corrispondono. Giustificare”

(reclamo, pag. 3), ritenendo che il curatore abbia postulato il rimborso di 76

km non effettivamente percorsi (replica, pag. 4). CURA 1 indica di aver

effettuato nove trasferte, per un totale di 278 km, a 0.60 fr/km. Dalla

distinta risultano in effetti nove trasferte, di cui sei in Casa anziani a __________

(per 34 km), due all’Ospedale __________ (per 22 km) e una all’__________ di __________

(per 30 km). Risulta dagli atti dell’incarto – cui la reclamante ha avuto

accesso – che tali incontri si sono effettivamente svolti e non risultano

incongruità quanto alle distanze calcolate (vedi ad es. www.google.ch/maps, consultato il 26

ottobre 2020: itinerario via __________ – Casa anziani, __________ = 17.9 km,

A/R dichiarati 34 km; itinerario __________ – __________ = 14.5 km, A/R

dichiarati 30 km; vedi anche duplica, pag. 4). I motivi evocati dalla

reclamante per negare i rimborsi non sono evidentemente pertinenti in concreto:

ad esempio, per l’incontro presso __________ in quanto “Bastava una

telefonata” (reclamo, pag. 3) oppure per le udienze presso la casa per

anziani, cui il curatore è stato convocato dalla Commissione giuridica in

materia di assistenza sociopsichiatrica o dalla Camera di protezione, poiché “non

siamo stati coinvolti” (reclamo, ag. 3) o “non siamo stati invitati”

(reclamo, pag. 4). Tutte le censure di questo tipo non meritano ulteriore

disamina.

Anche con riferimento alle

spese incorse dal curatore, le critiche della reclamante del genere: “Dove

sono? Da annullare” (v. reclamo, pag. 3) sono da respingere, le singole

voci di spesa essendo singolarmente riscontrabili nella distinta dettagliata

presentata dal curatore. Non sono peraltro pertinenti critiche quali “contenuto

della telefonata inaccettabile. Da annullare”, ad es. con riferimento alla

telefonata ricevuta dal curatore da parte del dr. __________, v. reclamo, pag.

5). Anche le ripetute richieste di giustificativi appaiono fuori luogo (ad es.

“07.11.2019 Mail ARP. Di cosa si tratta? Giustificativi. Mostri una copia”),

nella misura agli atti dell’incarto dell’Autorità di protezione – cui, si

ribadisce, la reclamante ha avuto accesso – è presente la relativa

corrispondenza.

Infine, va osservato che

lo svolgimento delle mansioni affidate al curatore non presupponeva la nomina

di un fiduciario ai sensi della normativa cantonale, ciò che è dimostrato anche

dal fatto che la reclamante sia stata successivamente nominata a tale funzione.

La remunerazione oraria prevista nella decisione di nomina di CURA 1 (fr. 50.–)

si avvicina peraltro al limite inferiore della forchetta prevista dalla legge

nei casi in cui il curatore non dispone di conoscenze professionali specifiche,

a riprova che per le mansioni richieste non fosse necessaria una particolare

qualifica (fr. 40.–/fr. 80.–; cfr. art. 18 cpv. 1 ROPMA).

Che CURA 1 si sia

asseritamente fregiato di tale titolo è questione al vaglio delle competenti

autorità, dinnanzi alle quali __________ e __________ l’hanno segnalato (cfr.

doc. 1 e 2a allegati alla replica). Per il resto, il fatto che questi non sia

iscritto all’albo dei fiduciari del Cantone è circostanza sprovvista di pertinenza

nel presente procedimento e per la fissazione della sua mercede nel caso

concreto.

5.5

Giusta

l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa

diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni

(CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso

il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il diritto alla

remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari può essere

ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti, la

remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per

l’attività diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se

egli non agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli

onorari convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al

mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre

2017, consid. 5.2.2; Meier, La

gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e

nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione

soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale

inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a;

STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier,

La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e

nota 124; sentenza CDP del 7 maggio 2019, inc. 9.2018.91,

consid. 6.3).

5.6

Nella

fattispecie, alla luce dell’attività espletata dal curatore, che risulta dalla distinta

dettagliata allegata alla richiesta di compenso e spese e dalle numerose

corrispondenze intrattenute con l’Autorità di protezione, non vi

sono elementi che conducano a ritenere che egli non debba essere remunerato

integralmente.

La narrazione dei fatti e dei rapporti familiari compiuta dalla

reclamante nei suoi allegati si distanzia in maniera sostanziale dalle emergenze

probatorie agli atti. RE 1, nell’incolpare CURA 1 e l’Autorità di protezione di

essere causa dei problemi di PI 1, di averle letteralmente «reso un inferno» la

vita e di aver impedito ai familiari di gestire la situazione, sembra non

considerare che l’intervento degli organi di protezione si è reso necessario

dalla situazione di oggettiva trascuratezza in cui versava la

madre, cui i famigliari non riuscivano a porre rimedio autonomamente in ragione

dell’opposizione della medesima e degli innegabili e importanti dissapori tra i

tre fratelli. Impregiudicato l’esito di una ipotetica causa di risarcimento

intentata contro il Cantone ai sensi dell’art. 454 CC ed entro i termini

dell’art. 455 CC, questo giudice non intravede motivi validi per non

corrispondere al curatore l’integralità dell’indennità richiesta per il lavoro

svolto. Il reclamo di RE 1 deve pertanto essere respinto, nella misura

della sua ricevibilità.

6.

Gli oneri

processuali, già anticipati, seguono la soccombenza della reclamante e sono

dunque posti integralmente a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.