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Decisione

9.2020.55

Misure di protezione del minotr, mandato di presa a carico terapeutica

30 ottobre 2020Italiano21 min

RE 1 e CO 2. Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per divorzio con decisione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.55

Lugano

30 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale

d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda un mandato di presa a carico terapeutica a favore del figlio PI

1

giudicando

sul reclamo del 4 giugno 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22

aprile 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2013) è figlio di

RE 1 e CO 2. Il matrimonio tra i genitori è stato sciolto per divorzio con decisione

25 agosto 2016, cresciuta in giudicato il 10 ottobre 2016. L’autorità parentale

è esercitata congiuntamente mentre la custodia è attribuita dalla madre.

B. Con ordinanza 24 ottobre

2014, il Pretore aggiunto del Distretto di __________, in accordo con le parti,

ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa. L’attuale curatrice educativa,

nominata dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione) il 18 luglio 2019, è la signora __________.

C. Tramite decisione 20 ottobre

2015 il Pretore aggiunto del distretto di __________ ha ordinato una presa a carico

di PI 1 da parte del Servizio medico psicologico (SMP) competente per materia e

per territorio.

La presa a carico è stata riattivata

con decisione 10 novembre 2016 dell’Autorità di protezione, che ha pure deciso le

relazioni personali tra CO 2 e il figlio ogni mercoledì mattina con scambio al domicilio

della madre e ogni quindici giorni con scambio al Punto di incontro di __________.

D. Con istanza 22 gennaio

2019 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione l’estensione del diritto di visita

domenicale dalla mattina sino alle 17:00 ogni quindici giorni “per un tempo da definire”,

per poi aumentarlo a un fine settimana ogni quindici giorni.

E. In data 28 giugno 2019

l’Autorità di protezione ha assegnato mandato alla __________ di procedere all’ascolto

di PI 1, accertare il suo stato di salute psico-affettivo e presentare un rapporto.

Il referto, presentato da quest’ultima il 28 ottobre 2019, è stato discusso dall’Autorità

di protezione con i genitori in un’udienza avvenuta il 7 gennaio 2020.

F. Tramite decisione 22 aprile

/ 4 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha: conferito un mandato alla __________

per una presa a carico terapeutica familiare in favore di PI 1 ai sensi dell’art.

307 CC (dispositivo n. 1.); fatto obbligo ai genitori di collaborare con gli specialisti

incaricati e invitato immediatamente la __________ a segnalare all’Autorità di protezione

eventuali criticità che dovessero emergere nel percorso della presa a carico (mancata

adesione alla terapia, presenza irregolare agli appuntamenti, mancata giustificazione

delle assenze, ecc.) (dispositivo n. 2); stabilito che i costi della presa a carico

terapeutica sono posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (dispositivo

n. 3).

G. Contro la suddetta decisione

è insorta RE 1, chiedendone l’annullamento. La madre ritiene che la decisione non

favorirebbe la tutela del bene del minore, il quale rifiuta qualsiasi contatto con

il padre in quanto quest’ultimo non si interesserebbe a lui. Secondo la madre, imporre

una presa a carico volta a favorire la ripresa delle relazioni personali sarebbe

una forzatura che danneggerebbe il benessere del minore, al quale andrebbero garantiti

tempi e modalità adeguati. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

H. Con decisione 8 giugno

2020 questa Camera ha nominato a PI 1 una curatrice di rappresentanza nella persona

dell’avv. RA 1, con il compito di tutelare gli interessi del minore nelle procedure

davanti all’Autorità di protezione di primo e secondo grado.

I. Con osservazioni 30

giugno 2020 CO 2 si è opposto al reclamo di RE 1, sostenendo di aver sempre incontrato

difficoltà nel mantenere le relazioni con il figlio e di confidare nella curatrice

di rappresentanza per poter intrattenere rapporti regolari con PI 1.

L. L’Autorità di protezione

ha presentato le proprie osservazioni il 17 luglio 2020, chiedendo la reiezione

del reclamo. Precisa la situazione, specificando che il rapporto tra i genitori

sarebbe molto conflittuale e vi sarebbero da anni problematiche relative all’esercizio

delle relazioni personali tra il padre e il figlio, che curatrice e servizi attribuirebbero

al conflitto ed alle difficoltà di comunicazione tra i genitori. La scelta di svolgere

un percorso terapeutico presso il centro __________ dipenderebbe anche dai risultati

dell’ascolto del minore (già svolto nel suddetto centro) e sarebbe stata condivisa

in un primo tempo dalla madre, che tuttavia riterrebbe responsabile il padre del

malessere di PI 1 a causa del suo disinteresse. Secondo l’Autorità di protezione,

per decidere sulle relazioni personali tra padre e figlio sarebbe necessario prima

effettuare la presa a carico del minore.

In data 23 luglio 2020 l’Autorità

di protezione ha trasmesso a questa Camera un aggiornamento della cooperativa __________,

che ha precisato di non aver potuto dar seguito alla presa a carico del minore in

quanto la madre ha annunciato di aver interposto reclamo e il minore avrebbe espresso

il proprio rifiuto a incontrare il padre. Un incontro con la madre non è stato possibile

a causa della sua situazione medica e di un intervento al quale si sarebbe sottoposta.

M. La curatrice di rappresentanza

ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data 31 luglio 2020, precisando

di non aver ritenuto opportuno un incontro con il minore, vista la sua giovane età

e il fatto che ritiene di avere sufficienti informazioni dagli atti e dai colloqui

con i genitori. Essa rileva che da aprile 2020 non vi sono rapporti di nessun tipo

tra il padre e il figlio. CO 2 sostiene che il bambino sarebbe influenzato dalla

madre, mentre quest’ultima ritiene che il rifiuto di PI 1 di incontrare il padre

sarebbe determinato dal disinteresse dimostrato da quest’ultimo. La curatrice di

rappresentanza ha sentito la curatrice educativa e le psicologhe che si sono occupate

dell’ascolto del bambino e, a suo modo di vedere, la misura di protezione decisa

a favore del minore è finalizzata ad aiutare il bambino ad uscire da una situazione

di disagio. Pur riconoscendo le preoccupazioni della madre e l’attitudine passiva

del padre, chiede la conferma della decisione impugnata, ritenendo la misura di

protezione opportuna, adeguata e proporzionata.

N. Con replica 21 agosto

2020 RE 1 sostiene che dal 2014 gli incontri avvengono in modalità sorvegliata presso

il punto d’incontro e che il padre non ha mai chiesto la modifica di tale assetto.

Il rifiuto di PI 1 anche ad avere contatti telefonici con il padre dipenderebbe

esclusivamente dal disinteresse dimostrato da quest’ultimo e di conseguenza l’imposizione

di un riavvicinamento costituirebbe una forzatura ingiustificata nei confronti del

bambino e lesiva del suo bene.

O. Con scritto 2 settembre

2020 l’Autorità di protezione ha comunicato la rinuncia alla formulazione della

duplica.

P. In data 3 settembre l’avv.

RA 1 ha precisato di non ritenere necessario presentare una duplica, posto che la

replica ribadisce quanto già espresso nel reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità

regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo

alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione

di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3

CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione

del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle

norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del

7.

marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame, l’Autorità

di protezione ha assegnato un mandato di presa a carico a favore di PI 1, ritenendo

necessario dover tutelare il suo bene in relazione con l’interruzione dei rapporti

personali tra il bambino e il padre. Nella propria decisione, l’Autorità di prima

istanza ha precisato che dal rapporto di audizione del minore da parte del centro

__________ emerge un conflitto di lealtà e l’esigenza di ripristinare le relazioni

personali con il padre.

3.

Nel suo reclamo RE 1

sostiene che la decisione sia contraria al bene del minore, che rifiuta qualsiasi

contatto con il padre in quanto quest’ultimo si sarebbe disinteressato di lui. L’imposizione

di una presa a carico – il cui scopo sarebbe quello di sostenere la ripresa delle

relazioni personali – sarebbe, secondo la madre, una forzatura che danneggerebbe

il benessere del minore. Essa chiede infatti che gli siano garantiti tempi e modalità

adeguati e che, di conseguenza, la decisione sia annullata.

4.

Giusta l’art. 307 cpv.

1.

CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono

in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune

per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa “missione”,

l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo

di procedere (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di protezione

può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro

istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un

ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli art.

307.

segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo

sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier,

art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14).

Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa

dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa

del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura

(CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art.

307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione

delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce

nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più debole alla

misura più incisiva (Meier/Stettler,

op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307 cpv.

3.

prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione

del minore.

Affinché rispetti il principio della proporzionalità

la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore.

L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli

in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici,

frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità

potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora

impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure da

base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale

messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive

(esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto,

perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).

L’Autorità potrà infine designare

una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi

per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR

CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15

pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di controllo

e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche

in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo

a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo

momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di

obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio

psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica,

che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di

proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei

rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire

la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione

delle fotografie del minore su intenet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

L’art. 307 cpv. 3 CC è pure

la base legale che permette di ordinare una mediazione (o un’altra forma di terapia)

obbligatoria, indipendentemente dall’interpretazione data agli art. 297 cpv. 2 CPC

e 314 cpv. 2 CC (Meier/Stettler, op.

cit., N. 1693 pag. 1103; STF 5A_ 65/2017 del 24 maggio 2017, DTF 142 III 201).

5.

Giusta l'art. 273 cpv.

1.

CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia

nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni

personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi

i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può

svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita

non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare

le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante

è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi

dei genitori passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid.

4a; 123 III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).

5.1

Ai

sensi dell’art. 274 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i

rapporti del figlio con l’altro genitore o intralci il compito dell’educatore.

L’autorità

chiamata a sanzionare una violazione del dovere di lealtà avrà l’arduo compito di

stabilire se il beneficiario del diritto di visita perturba volontariamente o inconsciamente

la relazione con l’altro genitore. Il diritto alle relazioni personali deve permettere

di stabilire una relazione tra il figlio e i due genitori, e servire alla costruzione

della sua identità (Meier/Stettler,

op. cit., N. 998 pag. 648).

Il

dovere di lealtà è reciproco: il genitore affidatario si asterrà dall’influenzare

negativamente il figlio nei confronti del beneficiario del diritto di visita; deve

al contrario cercare di promuovere un’attitudine positiva per rapporto all’altro

genitore, non solo in relazione alle visite, ma in modo generale (p. es. nessun

giudizio svalorizzante o insultante davanti al figlio). Deve preparare il figlio

in modo positivo alle visite e agli altri contatti messi in atto (telefonici, WhatsApp,

FaceTime, Skype, ecc.). Il rispetto di questo dovere è particolarmente importante

quando è stata decisa una soluzione avente per obbiettivo di ristabilire progressivamente

il diritto di visita, con delle misure di accompagnamento (Meier/Stettler, op. cit., N. 999, pag. 648).

Prima

di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene

attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri. L’Autorità

di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni, conformemente all’art.

307.

cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene anche se il diritto è stato

fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce espressamente la

missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al figlio i loro doveri

e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole

per il figlio, o che altri motivi lo esigono. Queste ingiunzioni possono essere

date con la comminatoria delle sanzioni previste dall’art. 292 CP. Quando queste

ingiunzioni sono sufficienti, non c’è motivo di istituire una curatela la sorveglianza

ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC.

5.2

In virtù dell’art. 274

cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica

il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri

o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

La norma

menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione

o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo

dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli

altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le

relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto

viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi

motivi” (Meier/Stettler, op.

cit., N. 1002-1013 pag. 650-661; CR CC I, Leuba,

art. 274 CC, N.7-20 pag. 1720 e segg.).

6.

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto

di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove

da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2;

128.

III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche

per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012.

consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di

chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono

essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità

può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche

le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck,

ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op.

cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non

pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche

se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa

tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre

le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

7.

Nel caso in esame, emerge

una situazione di importante conflitto tra i genitori e un conseguente disagio del

minore. Secondo quanto indicato nel rapporto della __________ del 28 ottobre 2019

“dalle osservazioni fatte emerge il forte conflitto genitoriale che posiziona

PI 1 in un conflitto di lealtà, non lasciandolo libero di muoversi (fisicamente

ma anche affettivamente) da un genitore all’altro”. L’indicazione peritale è

quindi quella di “ripristinare gradualmente la relazione padre-figlio proponendo

un accompagnamento terapeutico famigliare”.

Accompagnamento al quale la

madre in un primo tempo non si è opposta, precisando nelle osservazioni alla perizia

(documento del 25 novembre 2019, agli atti nell’incarto dell’autorità di primo grado)

di prendere atto “delle conclusioni del rapporto di ascolto e – ancorché non

si aspetti cambiamenti di posizione di PI 1 rispetto a quanto già più volte espresso

in merito alle visite con il padre- ritiene che sia imprescindibile che un eventuale

riavvicinamento avvenga per il tramite di un accompagnamento presso le psicologhe

del centro __________”.

La misura emanata – dapprima

condivisa ed in seguito contestata dalla madre – ha quindi per scopo di favorire

il benessere del bambino, attraverso una terapia, considerata necessaria in un contesto

in cui egli esprime rabbia e rifiuta i contatti con il padre, senza tuttavia saper

fornire delle motivazioni (cfr. rapporto __________). Secondo quanto osservato dalla

curatrice di rappresentanza nelle sue osservazioni 31 luglio 2020, quanto riportato

nel rapporto dell’”ascolto approfondito” effettuato da due psicologhe, “non

si discosta da quanto emerge dall’evoluzione temporale fino ad oggi”. Essa aderisce

quindi alle conclusioni della __________ e condivide la scelta dell’Autorità di

protezione di emanare una misura finalizzata ad “aiutare il bambino ad uscire

da questa situazione di conflitto, di sofferenza, a salvaguardia del suo benessere”,

reputandola “proporzionata e motivata”, nella misura in cui la ripresa delle

relazioni padre-figlio dovranno avvenire in modo graduale e il sostegno terapeutico

appare essere un “primo passo”. La curatrice di rappresentanza osserva pure

che il malessere di PI 1 è espresso anche attraverso espressioni forti quali il

desiderio di morte del padre. A suo avviso, anche di fronte ad un’attitudine “passiva”

del padre, la relazione di PI 1 con entrambi i genitori è di importanza fondamentale

ed essenziale per il suo processo di identificazione.

Anche secondo questo giudice,

alla luce di quanto osservato, è innegabile il bisogno di protezione del bambino,

il cui malessere in relazione con il suo rapporto con il padre è evidente. Considerata

l’età di PI 1 e il suo vissuto in un contesto di importante conflitto tra i genitori

e di una comunicazione pressoché inesistente (cfr. rapporto __________), fornire

al minore uno spazio dove esprimere il dolore e la rabbia che traspaiono dagli atti,

oltre all’opportunità di eventualmente riavvicinarsi al padre, appare pertanto assolutamente

necessario. È infatti a torto che la madre nel suo reclamo sostiene che una simile

misura sia volta esclusivamente al riavvicinamento del bambino con il padre, che

ritiene sarebbe dannoso per il figlio, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione

di tale asserzione. Al contrario, questo giudice ritiene la presa a carico di PI

1.

necessaria in questo momento per sostenere il bambino nella sua crescita ed aiutarlo

a ristabilire un equilibrio ora compromesso. Non si può peraltro non osservare come

da parte della madre, invece, ostacolare la presa a carico del figlio (che, lo si

rammenta, ha soltanto sette anni) equivale ad intralciare di fatto anche le relazioni

personali, in un senso del tutto contrapposto alle disposizioni testé citate. Contrariamente

a quanto ritiene RE 1, che nel suo reclamo sostiene che l’equilibrio del figlio

sarebbe compromesso dal “forzare delle relazioni” con il padre, la terapia

ordinata non appare avere per obbiettivo di costringere ma di sostenere il bambino,

il cui bisogno di aiuto è evidente. In definitiva, quindi, le critiche della reclamante

non possono trovare conferma. Il reclamo va respinto, con l’invito alla madre a

collaborare, nell’interesse e per il bene di PI 1.

8.

Nel suo reclamo, RE

1.

chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 117 CPC,

applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque

sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b).

Nel

caso concreto, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria

e del gratuito patrocinio non è giustificata: la reclamante non spende una parola

nel suo reclamo per giustificare l’asserita (solo nei dispositivi del reclamo) indigenza,

né fornisce documentazione atta a comprovare la sua situazione economica, che nemmeno

è desumibile dall’incarto dell’Autorità di protezione. In simili circostanze

l’istanza va respinta.

9.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza. Tasse e spese

di giustizia sono quindi accollate alla reclamante, tenuta a versare a CO 2 congrue

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Gli oneri del reclamo

consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

500.–

b) spese fr.

50.–

fr.

550.–

sono posti a carico di RE

1, tenuta a versare a CO 2 fr. 250.– a titolo di ripetibili.

3. La domanda di ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da

RE 1 è respinta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni

previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro

il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause

di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando

il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione

a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso

in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art.

113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.