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Decisione

9.2020.77

Istituzione curatela generale

17 novembre 2020Italiano20 min

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dalla Dr.ssa __________,

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.77

Lugano

17 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale

giudicando

sul reclamo del 10 luglio 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

7/8 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 è nata il __________

1989. In data 26 maggio 2020 è stata segnalata all’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dalla Dr.ssa __________,

FMH in medicina interna, in quanto affetta da “disturbi comportamentali di

tipo Borderline/ Bipolare GRAVE con alto rischio suicidale ed autolesionistico

con tendenze allo scivolamento in disturbi paranoidi gravi”. La terapeuta

ha specificato che RE 1 è a beneficio di una rendita di invalidità da oltre 10

anni e necessita di un trattamento e di una curatela.

B. RE 1 è stata sentita

dall’Autorità di protezione in data 16 giugno 2020 presso la Clinica __________,

dove si trovava ricoverata, dapprima in forma volontaria e in seguito in

modalità coatta.

C. In data 6 luglio 2020

RE 1 è stata nuovamente sentita, presso la Clinica Psichiatrica cantonale, __________.

L’Autorità di protezione ha spiegato all’interessata l’intenzione di istituire

una curatela generale a suo favore e le ha presentato il curatore prescelto,

signor __________, collaboratore presso l’Accompagnamento sociale della città

di __________. RE 1 ha dichiarato di non essere d’accordo all’istituzione di

una curatela generale, bensì di condividere l’esigenza di un sostegno di tipo

amministrativo.

D. Tramite decisione 7/8

luglio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale a

favore di RE 1, nominando __________, collaboratore presso l’Accompagnamento

sociale della città di __________, quale curatore, con i compiti di:

“a) conservare e promuovere per quanto possibile

l’autodeterminazione e l’autonomia dell’interessata; il curatore adempirà ai

suoi compiti nell’interesse dell’assistita tenendo per quanto possibile conto

delle sue opinioni, rispettandone la volontà di organizzare la propria vita

corrispondentemente alle proprie capacità e secondo i propri desideri e le proprie

idee;

b)

richiedere l’adeguamento della misura in caso di modifica delle circostanze

(art. 414 CC);

c)

presentare annualmente, entro la fine del mese di febbraio successivo all’anno

di gestione, il rapporto morale ed il rendiconto finanziario (munito della

contabilità e dei giustificativi contabili) al 31 dicembre;

d)

richiedere se necessario i consensi previsti dall’art. 416 CC.”.

E.

Contro la suddetta decisione è insorta RE

1 con reclamo 10 luglio 2020, completato con successivo scritto del 16 luglio

2020. Essa ritiene che la dr.ssa __________, segnalante, non avrebbe fornito

indicazioni appropriate in quanto sarebbe una persona vicina ai suoi genitori.

Sostiene quindi che le misure di protezione vadano confezionate “su misura””

e di essere cosciente di necessitare di una curatela ma di ritenere sufficiente

una misura meno invasiva (“ad esempio una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 del CC”), che reputa

rispetterebbe meglio i principi di proporzionalità e sussidiarietà. Essa

dichiara pertanto di condividere la nomina del signor __________ ma “unicamente

quale curatore di rappresentanza”.

F.

Con osservazioni 28 agosto 2020

l’Autorità di protezione ha evidenziato di ritenere insufficiente una curatela

amministrativa, poiché i disturbi di cui soffre RE 1 renderebbero necessaria

una curatela generale in quanto gli accertamenti avrebbero evidenziato una

situazione clinica delicata con “un’importante turba psichica che la rende

vulnerabile non solo per quanto riguarda gli interessi patrimoniali e le

relazioni giuridiche, ma anche per quanto concerne la cura della propria

persona, che deve essere senz’altro tutelata”. Secondo l’Autorità di

protezione, l’assistenza a RE 1 può essere quindi adeguatamente garantita solo

con l’istituzione di una curatela generale.

G. In data 9 settembre 2020 RE 1 ha presentato

la propria replica, ripercorrendo i fatti e chiarendo di aver in un primo tempo

chiesto di nominare quale curatore il signor __________. Essa sostiene di

essere consapevole di essere affetta da un disturbo borderline ma di ritenere

ingiustificata l’adozione di una curatela generale, ribadendo invece

l’opportunità di una soluzione “su misura” per evitare un’ingerenza sproporzionata

nella sua vita privata. Riafferma quindi la richiesta di istituzione di una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni secondo gli art. 394 e

395 CC, chiarendo di aver preso contatto anche con il Servizio psico-sociale di

__________ e con la dr.ssa __________ di __________, che ritiene possano

aiutarla ad “alleviare” i suoi problemi “in modo mirato”.

H. Tramite duplica 11

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiarito di aver tenuto in

considerazione la proposta formulata da RE 1 sul curatore __________ ma di non

averlo considerato idoneo, in quanto già curatore del suo compagno. Oltre a

tale aspetto, la nomina di un curatore professionista è apparsa all’Autorità di

protezione più adeguata.

Il 9 ottobre 2020

l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera uno scritto di RE 1 con

il quale afferma di “trovarsi bene” con il suo attuale curatore signor __________

e di volerlo mantenere, precisando di “chiudere il contezioso” ma di

mantenere la “richiesta di rivalutazione” dell’istituzione della

curatela generale.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha ricordato i presupposti per

l’istituzione di una curatela ed i principi di sussidiarietà e proporzionalità,

istituendo poi una curatela generale a favore di RE 1, ritenendola una misura

adeguata in ragione delle problematiche di cui soffre, in particolare i

disturbi psichici che la renderebbero vulnerabile sia per le questioni

patrimoniali e giuridiche che per la cura della sua persona. Nella decisione

contestata, l’Autorità di protezione non definisce puntualmente i compiti del

curatore, limitandosi a un mandato generico (“conservare e promuovere per

quanto possibile l’autodeterminazione e l’autonomia dell’interessata; il

curatore adempirà ai suoi compiti nell’interesse dell’assistita tenendo per

quanto possibile conto delle sue opinioni, rispettandone la volontà di

organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo

i propri desideri e le proprie idee”).

3.

Nel suo reclamo RE 1

ritiene che la segnalante __________ avrebbe fornito indicazioni non

appropriate in quanto sarebbe una persona vicina ai suoi genitori. Sostiene che

le misure di protezione vadano confezionate “su misura”” e di ritenere

sufficiente, a tutela dei suoi interessi, una curatela di tipo amministrativo,

che reputa rispetterebbe meglio i principi di proporzionalità e sussidiarietà.

Essa condivide la nomina del signor __________ ma “unicamente quale curatore

di rappresentanza”.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

4.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.

9.2017.118

consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91 consid.

3.1; CommFam Protection de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la

protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam

Protection de l’adulte, Meier ,ad

art. 390 CC n. 17).

4.2

L’esistenza

di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione

di una misura: occorre inoltre

che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di

designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza

(causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di

protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC

n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la

protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection

de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC

n. 20).

4.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.4

Ai sensi

dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è

istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni

giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 3).

Una

curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di

aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole

incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone

affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura

non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è

infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono

beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6437).

In

generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela. Secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Una perizia

psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di

conoscenze e competenze necessarie) deve essere eseguita per l’istituzione di

una curatela generale, a motivo dell’impatto che essa comporta sulla

limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.

208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9

agosto 2016, consid. 4).

Una perizia

psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in

questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il

rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla

sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del

suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le

questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua

capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna

2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

5.

Nella fattispecie, RE

1.

contesta la decisione di istituire una curatela generale in suo favore,

ritenendola non rispettosa dei principi di proporzionalità e sussidiarietà,

considerando sufficiente una curatela di tipo amministrativo. In tal modo non

contesta quindi il suo bisogno di protezione nell’ambito della gestione amministrativa

ma si oppone ad un’ingerenza nella sua vita che ritiene ingiustificata e

sproporzionata. In concreto va quindi verificata l’esistenza dei due

presupposti cumulativi previsti all’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC, ossia l’esistenza

di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla persona, oltre all’incapacità di provvedere ai propri

interessi, nel caso specifico relativi alla sua persona e alla sua salute,

derivante da tale stato di debolezza. Va quindi esaminato se siano dati i

presupposti per la scelta della curatela generale quale misura di protezione e

il rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

5.1

Quanto alla

sussistenza di una causa di curatela (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), nello specifico

una turba psichica, da un certificato medico del 23.06.2020 del Dr. med __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia risulta che RE 1 soffre di “un disturbo di

personalità emotivamente instabile tipo borderline con comportamenti

audiolesivi e ideazioni suicidarie (ICD10: F 60.31); episodi di sindromi

psicotiche acute polimorfe con sintomi schizofrenici (ICD10: F 23.1); episodi

depressivi ricorrenti anche gravi (ICD10: F 33)” (cfr.). Lo specialista ha specificato

di non essere in grado “di illustrare il decorso dell’ultimo periodo, né di

esprimere in maniera chiara un giudizio sulla attuale capacità di provvedere a

propri interessi”.

Dal rapporto presentato

dalla Clinica __________ il 23 giugno 2020 emerge che RE 1 è rimasta ricoverata

in forma coatta dal 4 giugno al 22 giugno 2020 e si è allontanata senza il

permesso della struttura, che ha di seguito revocato il ricovero coatto. La

diagnosi formulata è di “disturbo della personalità emotivamente instabile

tipo borderline (ICD-10 F 60.31) (…), Psicosi non organica non specificata

(ICD-10 F29). Secondo i medici che hanno redatto il rapporto RE 1 “non è

in grado di provvedere ai propri bisogni e interessi pertanto è necessaria

l’urgente attivazione di una curatela di tipo generale che si occupi anche di

assicurare che la paziente segua la terapia psicofarmacologica e qualunque altro

intervento possa essere utile al suo percorso di cura”.

Dagli atti risulta che l’Autorità

di protezione ha iniziato ad occuparsi dell’interessata dopo la segnalazione

del 26 maggio 2020 della Dr. ssa __________. Nel periodo intercorso tra tale comunicazione

e la decisione impugnata, si rileva che RE 1 è stata ricoverata sia alla

Clinica __________, sia presso la Clinica Psichiatrica cantonale. Agli atti

mancano tuttavia dettagli su tali ricoveri. Unico documento presente è il

rapporto testé citato, che dimostra che l’interessata soffre di un disagio

psichico.

5.2

Appare indubbio e

nemmeno contestato dalla reclamante che essa soffra una turba psichica.

Tuttavia, dai citati rapporti ancora non si può desumere la reale entità della

problematica, mancando in particolare una perizia medica, necessaria per la

pronuncia della privazione dei diritti civili e l’istituzione di una misura di

protezione idonea. In tal senso infatti, secondo la dottrina e costante giurisprudenza

(v. ad esempio DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9

agosto 2016, consid. 4), per la limitazione dell’esercizio dei diritti civili

l’Autorità di protezione deve far capo a un esperto, a meno che disponga al suo

interno di un membro con le necessarie competenze.

L’Autorità di prime cure

non sostiene di avere le conoscenze mediche necessarie per concludere che la

turba psichica di cui soffre l’interessata giustifichi la misura di curatela

generale. Per altro né dalla decisione impugnata, né dalle osservazioni al

reclamo o dalla duplica emergono elementi medici in tal senso. Si rilevano

invece soltanto generiche affermazioni, quali ad esempio: “la scrivente

autorità ritiene che, vista la delicata situazione e lo stato di salute della

signora RE 1 l’istituzione di una curatela generale adempie ai presupposti

legali sanciti dall’art. 398 CC” o “a causa delle patologie di RE 1 i

bisogni di cui necessita non si limitano agli aspetti amministrativi e

burocratici che possono essere sostenuti con l’istituzione di una curatela di

rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi dell’art. 394 e 395 CC”.

Nemmeno l’asserita incoscienza da parte dell’interessata in relazione alle

proprie difficoltà, così come la “gravità” della situazione medica può

concretamente essere desunta dalla documentazione agli atti.

In definitiva, quindi, in

assenza di referti medici che attestino dettagliatamente lo stato

di salute di RE 1 e si esprimano in particolare sulle sue capacità, sugli

effetti del suo stato di salute e sul suo bisogno di assistenza, è

concretamente impossibile per questo giudice confermare la misura di protezione

istituita, che, lo si rammenta, in ragione della sua importanza va ordinata

soltanto come ultima ratio. Già solo per questo motivo, l’incarto

va quindi rinviato all’Autorità di protezione affinché venga esperita in tal

senso una perizia, prima di pronunciare una nuova decisione.

5.3

Abbondanzialmente, in

relazione con quanto precedentemente indicato, va evidenziato che nemmeno la

seconda condizione per l’istituzione di una misura di protezione, ovvero il

bisogno di protezione e di assistenza dell’interessata (presupposto “sociale”

della curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC), può essere desunta

chiaramente dagli atti. Ancor meno, come già rilevato precedentemente, il

presupposto dettato dall’art. 398 CC relativo all’istituzione di una curatela

generale, che va ordinata soltanto in presenza di un bisogno di aiuto

particolarmente pronunciato.

La semplice affermazione

dell’Autorità di prima istanza che ritiene insufficiente una misura meno

incisiva, non appare soddisfacente né comprovata. In nessun modo dall’incarto sono

infatti deducibili concretamente le difficoltà dell’interessata a far fronte

alle sue necessità, sia di tipo personale che amministrativo. Nemmeno emerge

dagli atti che l’Autorità di prime cure abbia analizzato le modalità di

gestione della rendita AI e delle liquidità da parte di RE 1, che non risulta

avere debiti.

5.4

In definitiva, l’Autorità

di prime cure ha privato l’interessata dell’esercizio dei diritti civili

basandosi unicamente sulla segnalazione della dr.ssa __________ e sulle

conclusioni dei medici della Clinica __________, che propongono l’adozione di

una curatela generale. Ciò che, come visto non merita tutela, essendo di

competenza dell’Autorità di prima istanza procedere come indicato, al fine di

valutare di quale tipo di assistenza necessiti concretamente RE 1, se tale

assistenza possa essere adeguatamente garantita altrimenti

(principio di sussidiarietà) e quale sia la misura più idonea a garantirne la

protezione (principio di proporzionalità).

Va peraltro rilevato a titolo

abbondanziale che l’Autorità di protezione non ha definito puntualmente i

compiti conferiti al curatore e le sfere d’intervento necessarie al benessere

dell’interessata (che verosimilmente, da quanto traspare dall’incarto, potrebbero

anche essere legate alla cura personale), anche in questo caso omettendo di

specificare in concreto quale sia il bisogno di protezione dell’interessata.

6.

Visto quanto precede,

il reclamo va pertanto accolto e l’istituzione della curatela generale annullata.

L’incarto va ritornato all’Autorità di protezione affinché ordini la necessaria

perizia. Di seguito definirà, conformemente ai principi della proporzionalità e

della sussidiarietà, la misura di protezione più idonea per rispondere ai reali

bisogni di RE 1 e definirà il relativo mandato del curatore.

7.

Gli oneri giudiziari seguirebbero il

principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari si rinuncia

all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro essere

poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

Di

conseguenza, la decisione 7/8 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione

__________ è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure

perché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.