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Decisione

9.2020.79

Scelta del curatore: conflitti d'interesse

13 ottobre 2020Italiano14 min

eccepito la violazione del diritto di essere sentiti, hanno lamentato che l’Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.79

Lugano

13 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

__________

entrambi

patr. da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza in favore dei

minori PI 1 e PI 2;

giudicando

sul reclamo del 16 luglio 2020 presentato da RE 1 e __________ contro la decisione

emessa il 27 maggio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. L’ 2020 è deceduto __________.

Ha lasciato la moglie RE 1 e i due figli minorenni PI 1 ( 2013) e PI 2 ( 2018).

B. Mediante istanza 8

maggio 2020 RE 1 – premettendo di aver già ricevuto il certificato ereditario

dalla Pretura – ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito Autorità di protezione) una decisione con la quale fosse attestato che

nella successione del marito fu __________ “la madre dei minori ha piena

facoltà di rappresentarli in tutti gli effetti”; in alternativa ha

postulato “un ordine di estinzione” affinché potesse avere “accesso

ai conti bancari, rispettivamente chiudere la relazioni eredi”.

C. Con scritto 22 maggio

2020 l’Autorità di protezione ha informato RE 1 di essere intenzionata ad

istituire in favore dei figli minorenni PI 1 e PI 2, una curatela di

rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC, avente per oggetto “il

compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre

(curatela intesa nei poteri più estesi: accettazione, rinuncia,

amministrazione, devoluzione dell’eredità, …)”. L’Autorità di protezione ha

indicato di aver individuato quale curatrice l’avv. CURA 1, assegnando alla

madre un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.

D. Con lettera 26 maggio

2020 l’avv. PR 1, legittimatosi quale patrocinatore di RE 1, ha informato

l’Autorità di protezione che “la sua cliente” concordava “con

l’intenzione di procedere con l’istituzione in favore dei figli minorenni di

una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC”, premettendo

che la successione era già stata accettata e proponendo quale curatore il

signor __________, “un ottimo amico del defunto”, che “conosce molto

bene la situazione della famiglia”.

E. Mediante decisione 27

maggio/16 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha: istituito in favore di PI 1

e PI 2 una curatela di rappresentanza in applicazione dell’art. 306 cpv. 2 CC

(dispositivo n. 1); nominato l’avv. CURA 1, quale curatrice, con il compito di

“valutare i vantaggi e gli svantaggi per i minori in merito alle operazioni

relative ai conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla

chiusura della relazione eredi” (dispositivo n. 2.1) e “sottoporre

all’attenzione dell’Autorità di protezione un rapporto esplicativo in merito,

con la sua indicazione circa l’opportunità di perfezionare l’operazione

relativa ai minori e alla sottoscrizione dei relativi necessari atti”, “tale

rapporto includerà anche l’eventuale necessità di estendere il mandato al

compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre”

(dispositivo n. 2.2); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva,

denegando l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 6).

F. Con scritto email

inviato il 16 giugno 2020 all’Autorità di protezione l’avv. PR 1 ha lamentato

la mancata presa in considerazione della persona indicata quale curatore dalla

sua patrocinata RE 1, nonché la mancata motivazione del diniego della proposta.

G. Mediante scritto 25

giugno 2020 l’Autorità di protezione ha precisato che giusta l’art. 318 CC si

impone l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza dei minori.

H. Con reclamo 16 luglio

2020 RE 1 (agente per sé stessa come pure in nome e per conto dei figli

minorenni PI 1 e PI 2) e __________ (patrocinati entrambi dall’avv. PR 1) hanno

impugnato la predetta decisione chiedendo la restituzione dell’effetto

sospensivo e la nomina del signor __________, quale curatore di rappresentanza

dei minori (annullamento e riforma del disp. 2). I reclamanti, che hanno

eccepito la violazione del diritto di essere sentiti, hanno lamentato che l’Autorità

di protezione non avrebbe minimamente preso in considerazione la persona

proposta quale curatore, neppure motivando l’esclusione dello stesso.

I. Mediante

osservazioni 3/4 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha confermato la

decisione impugnata, rilevando che nelle pratiche successorie “si assume per

prassi una persona esterna alla famiglia per garantire neutralità assoluta”,

questo a motivo del conflitto di interesse anche solo astratto che il genitore superstite

potrebbe avere nei confronti dei figli.

Con replica 9 settembre

2020 RE 1 e __________ hanno contestato le osservazioni dell’Autorità di prime

cure, ribadendo i contenuti del loro reclamo ed in particolare l’assoluta

neutralità di __________, grande amico del defunto.

L. Nel frattempo con

decisione 27 agosto 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv.

1.

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in

materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7

LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f

CC).

2.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 e PI 2 una curatela di

rappresentanza (art. 306 cpv. 2 CC) (disp. 1), nominando l’avv. CURA 1, quale

curatrice (disp. 2), con il compito di: “valutare

i vantaggi e gli svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai

conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della

relazione eredi” e “sottoporre all’attenzione dell’Autorità di protezione un

rapporto esplicativo in merito, con la sua indicazione circa l’opportunità di

perfezionare l’operazione relativa ai minori e alla sottoscrizione dei relativi

necessari atti”; “tale rapporto includerà anche l’eventuale necessità di

estendere il mandato al compito di rappresentare i minori nell’ambito della

successione del padre”.

L’Autorità di prime

cure ha in particolare precisato che nelle pratiche successorie, per prassi e

per garantire neutralità assoluta, si assume una “persona esterna alla

famiglia”.

3.

Con il proprio

gravame RE 1 e __________ hanno impugnato il secondo dispositivo della predetta

decisione, chiedendo in particolare la nomina del signor __________, quale

curatore di rappresentanza dei minori. I reclamanti, oltre a lamentare la

violazione del diritto di essere sentiti, contestano la nomina della curatrice

avv. CURA 1, adducendo che l’Autorità di prime cure non avrebbe preso in

considerazione la persona proposta dalla madre. A mente dei reclamanti, la

decisione non sarebbe neppure sufficientemente motivata.

4.

Secondo l’art. 306

cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare

sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori

nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare. In caso di collisione di

interessi, i poteri del genitore decadono per legge nell’affare di cui si

tratta (art. 306 cpv. 3 CC).

La curatela di

rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi

in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del

rappresentante legale (Meier/Stettler,

Droit de filiation, 6ª ed., Losanna 2019, n. 1225-1130 pag. 808 segg.).

L’esistenza di un conflitto di interessi (sia esso diretto o indiretto) si

determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 4 ad art. 306 CC).

L’esistenza di un conflitto d’interessi astratto (una semplice possibilità

d’interessi divergenti, poco importa se in realtà i genitori difendano

oggettivamente gli interessi del minore o no) è sufficiente (COPMA, Guide

pratique Protection du mineur, N. 2.127 pag. 73). Un possibile conflitto

d’interessi si verifica ad esempio quando genitore e figlio sono entrambi

membri di una comunione ereditaria (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 11 art. 318 CC).

La misura ha un largo

campo d’applicazione. I casi più frequenti nella pratica sono quelli nei quali

il minore e il o i genitori partecipano ad una medesima successione (COMPA, op.

cit., N. 2.127).

4.1

Giusta

l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale

curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle

competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e

svolga personalmente i suoi compiti (cpv. 1); la persona nominata deve

investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona

nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a

svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle

competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,

metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique

Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad

art. 400 CC). In ogni situazione concreta,

al momento della nomina devono essere valutate le competenze personali e

professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie.

Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di

interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse

per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere

analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le

circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid.

3).

4.2

Diversamente dalle

proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi

dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone

vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per

quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui

l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi

rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie

(COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection

de l’adulte, Häfeli,

art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere

di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che

giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone

vicine all’interessato (Steinauer/

Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità

di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al

rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa

di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5).

Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi

dell’art. 380 vCC (Reusser,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC

n. 2).

Le

disposizioni degli art. 400 e seguenti, sono in principio applicabili alla

curatela dell’art. 306 cpv. 2 CC. Occorre tuttavia prestare la massima prudenza

relativamente alle proposte dei genitori per la designazione del curatore,

ritenuto che potrebbe sussistere un conflitto d’interessi con il curatore

medesimo (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, N. 2.130 pag.

74).

5.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

6.

Nel caso in esame, contestata

è unicamente la scelta del curatore operata dall’Autorità di prime cure (disp.

2.

della decisione impugnata) (cfr. reclamo pag. 4). Non è invece in alcun modo

messa in discussione l’istituzione di una curatela (di rappresentanza, art. 306

cpv. 2 CC) in favore dei minori.

RE 1 e __________ contestano

la curatrice attribuita ai minori dall’Autorità di protezione, ossia il fatto

che non sia stata nominata la persona proposta dalla madre (lo stesso __________)

e non già la misura in quanto tale.

7.

La nomina di un

curatore di rappresentanza per i figli è data in primo luogo dal palese

conflitto d’interessi esistente tra madre e figli nell’ambito delle operazioni

connesse con la liquidazione della successione. Peraltro, il conflitto è anche

ammesso, ritenuto che l’istituzione della curatela di rappresentanza non è

contestata. Va rilevato che il curatore viene nominato con il compito di “valutare

i vantaggi e svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai conti

bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della

relazione eredi” (disp. 2.1). Come sopra esposto, la dottrina raccomanda

grande prudenza nel nominare ai figli quale curatore ai sensi dell’art. 306

cpv. 2 CC la persona proposta da un genitore per il conflitto d’interessi che

può derivare da una siffatta nomina. La prudenza è più che giustificata nella

fattispecie in esame ritenuto che risulta del tutto singolare e fonte di

legittimi dubbi di un conflitto d’interessi, quantomeno astratto, il fatto che il

curatore auspicato dalla madre affianchi ora la madre stessa (che per altro

dichiara di ricorrere anche a nome dei figli, che sono in conflitto d’interessi

con lei) nel contestare la sua mancata nomina, facendo anche capo al medesimo

patrocinatore (v. reclamo pag. 1 nel mezzo e procure agli atti; replica pag. 1

nel mezzo). In simili circostanze la scelta di un curatore esterno alla

famiglia appare la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi dei

minori.

È dunque a giusto titolo

che l’Autorità di prime cure non sia entrata nel merito delle capacità o delle

competenze personali e professionali della persona proposta dalla madre quale

curatore, scartandola a priori.

Dispositivo

Già per questi motivi

merita dunque di essere confermata la decisione di nominare l’avvocato CURA 1,

la cui idoneità non è messa in discussione dai reclamanti.

A sostegno della

pertinenza della decisione dell’Autorità di prima sede va peraltro ricordato

che nella scelta del curatore l’Autorità non è vincolata dalle preferenze dei

famigliari o di persone vicine agli interessati e dispone di un ampio potere di

apprezzamento.

La decisione dell’Autorità

di prime cure di nominare una persona esterna alla famiglia resiste dunque alle

critiche dei reclamanti.

8. L’eccezione di

violazione del diritto di essere sentiti, fatta valere dai reclamanti, senza

minimante motivare o circostanziare il loro dire, si rivela irricevibile siccome

palesemente non motivata.

9. Il reclamo, nella

misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto senza ulteriore

disamina.

10. Tasse e spese di

giustizia seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei

reclamanti. Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, nella

misura della sua ricevibilità, è respinto.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono posti, in solido, a

carico di RE 1 e __________.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.