9.2020.79
Scelta del curatore: conflitti d'interesse
13 ottobre 2020Italiano14 min
eccepito la violazione del diritto di essere sentiti, hanno lamentato che l’Autorità
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Incarto n.
9.2020.79
Lugano
13 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
__________
entrambi
patr. da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza in favore dei
minori PI 1 e PI 2;
giudicando
sul reclamo del 16 luglio 2020 presentato da RE 1 e __________ contro la decisione
emessa il 27 maggio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. L’ 2020 è deceduto __________.
Ha lasciato la moglie RE 1 e i due figli minorenni PI 1 ( 2013) e PI 2 ( 2018).
B. Mediante istanza 8
maggio 2020 RE 1 – premettendo di aver già ricevuto il certificato ereditario
dalla Pretura – ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito Autorità di protezione) una decisione con la quale fosse attestato che
nella successione del marito fu __________ “la madre dei minori ha piena
facoltà di rappresentarli in tutti gli effetti”; in alternativa ha
postulato “un ordine di estinzione” affinché potesse avere “accesso
ai conti bancari, rispettivamente chiudere la relazioni eredi”.
C. Con scritto 22 maggio
2020 l’Autorità di protezione ha informato RE 1 di essere intenzionata ad
istituire in favore dei figli minorenni PI 1 e PI 2, una curatela di
rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC, avente per oggetto “il
compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre
(curatela intesa nei poteri più estesi: accettazione, rinuncia,
amministrazione, devoluzione dell’eredità, …)”. L’Autorità di protezione ha
indicato di aver individuato quale curatrice l’avv. CURA 1, assegnando alla
madre un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni.
D. Con lettera 26 maggio
2020 l’avv. PR 1, legittimatosi quale patrocinatore di RE 1, ha informato
l’Autorità di protezione che “la sua cliente” concordava “con
l’intenzione di procedere con l’istituzione in favore dei figli minorenni di
una curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 306 cpv. 2 CC”, premettendo
che la successione era già stata accettata e proponendo quale curatore il
signor __________, “un ottimo amico del defunto”, che “conosce molto
bene la situazione della famiglia”.
E. Mediante decisione 27
maggio/16 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha: istituito in favore di PI 1
e PI 2 una curatela di rappresentanza in applicazione dell’art. 306 cpv. 2 CC
(dispositivo n. 1); nominato l’avv. CURA 1, quale curatrice, con il compito di
“valutare i vantaggi e gli svantaggi per i minori in merito alle operazioni
relative ai conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla
chiusura della relazione eredi” (dispositivo n. 2.1) e “sottoporre
all’attenzione dell’Autorità di protezione un rapporto esplicativo in merito,
con la sua indicazione circa l’opportunità di perfezionare l’operazione
relativa ai minori e alla sottoscrizione dei relativi necessari atti”, “tale
rapporto includerà anche l’eventuale necessità di estendere il mandato al
compito di rappresentare i minori nell’ambito della successione del padre”
(dispositivo n. 2.2); dichiarato la decisione immediatamente esecutiva,
denegando l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo (dispositivo n. 6).
F. Con scritto email
inviato il 16 giugno 2020 all’Autorità di protezione l’avv. PR 1 ha lamentato
la mancata presa in considerazione della persona indicata quale curatore dalla
sua patrocinata RE 1, nonché la mancata motivazione del diniego della proposta.
G. Mediante scritto 25
giugno 2020 l’Autorità di protezione ha precisato che giusta l’art. 318 CC si
impone l’allestimento di un inventario della sostanza di pertinenza dei minori.
H. Con reclamo 16 luglio
2020 RE 1 (agente per sé stessa come pure in nome e per conto dei figli
minorenni PI 1 e PI 2) e __________ (patrocinati entrambi dall’avv. PR 1) hanno
impugnato la predetta decisione chiedendo la restituzione dell’effetto
sospensivo e la nomina del signor __________, quale curatore di rappresentanza
dei minori (annullamento e riforma del disp. 2). I reclamanti, che hanno
eccepito la violazione del diritto di essere sentiti, hanno lamentato che l’Autorità
di protezione non avrebbe minimamente preso in considerazione la persona
proposta quale curatore, neppure motivando l’esclusione dello stesso.
I. Mediante
osservazioni 3/4 agosto 2020, l’Autorità di protezione ha confermato la
decisione impugnata, rilevando che nelle pratiche successorie “si assume per
prassi una persona esterna alla famiglia per garantire neutralità assoluta”,
questo a motivo del conflitto di interesse anche solo astratto che il genitore superstite
potrebbe avere nei confronti dei figli.
Con replica 9 settembre
2020 RE 1 e __________ hanno contestato le osservazioni dell’Autorità di prime
cure, ribadendo i contenuti del loro reclamo ed in particolare l’assoluta
neutralità di __________, grande amico del defunto.
L. Nel frattempo con
decisione 27 agosto 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv.
1.
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in
materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7
LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancor più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f
CC).
2.
Con la decisione impugnata
l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 e PI 2 una curatela di
rappresentanza (art. 306 cpv. 2 CC) (disp. 1), nominando l’avv. CURA 1, quale
curatrice (disp. 2), con il compito di: “valutare
i vantaggi e gli svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai
conti bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della
relazione eredi” e “sottoporre all’attenzione dell’Autorità di protezione un
rapporto esplicativo in merito, con la sua indicazione circa l’opportunità di
perfezionare l’operazione relativa ai minori e alla sottoscrizione dei relativi
necessari atti”; “tale rapporto includerà anche l’eventuale necessità di
estendere il mandato al compito di rappresentare i minori nell’ambito della
successione del padre”.
L’Autorità di prime
cure ha in particolare precisato che nelle pratiche successorie, per prassi e
per garantire neutralità assoluta, si assume una “persona esterna alla
famiglia”.
3.
Con il proprio
gravame RE 1 e __________ hanno impugnato il secondo dispositivo della predetta
decisione, chiedendo in particolare la nomina del signor __________, quale
curatore di rappresentanza dei minori. I reclamanti, oltre a lamentare la
violazione del diritto di essere sentiti, contestano la nomina della curatrice
avv. CURA 1, adducendo che l’Autorità di prime cure non avrebbe preso in
considerazione la persona proposta dalla madre. A mente dei reclamanti, la
decisione non sarebbe neppure sufficientemente motivata.
4.
Secondo l’art. 306
cpv. 2 CC, se i genitori sono impediti di agire o i loro interessi in un affare
sono in collisione con quelli del figlio, l’Autorità di protezione dei minori
nomina un curatore o provvede essa stessa all’affare. In caso di collisione di
interessi, i poteri del genitore decadono per legge nell’affare di cui si
tratta (art. 306 cpv. 3 CC).
La curatela di
rappresentanza ai sensi dell’articolo citato deve intervenire in tutti i casi
in cui gli interessi del minore sono in opposizione con quelli del
rappresentante legale (Meier/Stettler,
Droit de filiation, 6ª ed., Losanna 2019, n. 1225-1130 pag. 808 segg.).
L’esistenza di un conflitto di interessi (sia esso diretto o indiretto) si
determina in modo astratto e non concreto (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 4 ad art. 306 CC).
L’esistenza di un conflitto d’interessi astratto (una semplice possibilità
d’interessi divergenti, poco importa se in realtà i genitori difendano
oggettivamente gli interessi del minore o no) è sufficiente (COPMA, Guide
pratique Protection du mineur, N. 2.127 pag. 73). Un possibile conflitto
d’interessi si verifica ad esempio quando genitore e figlio sono entrambi
membri di una comunione ereditaria (Basler Kommentar, ZGB – I, Schwenzer/Cottier, N. 11 art. 318 CC).
La misura ha un largo
campo d’applicazione. I casi più frequenti nella pratica sono quelli nei quali
il minore e il o i genitori partecipano ad una medesima successione (COMPA, op.
cit., N. 2.127).
4.1
Giusta
l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina quale
curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle
competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e
svolga personalmente i suoi compiti (cpv. 1); la persona nominata deve
investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).
La persona
nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a
svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle
competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali,
metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique
Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, N. 10 ad
art. 400 CC). In ogni situazione concreta,
al momento della nomina devono essere valutate le competenze personali e
professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie.
Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di
interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse
per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere
analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le
circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid.
3).
4.2
Diversamente dalle
proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi
dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone
vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per
quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui
l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi
rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie
(COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection
de l’adulte, Häfeli,
art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere
di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che
giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone
vicine all’interessato (Steinauer/
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità
di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al
rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa
di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5).
Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi
dell’art. 380 vCC (Reusser,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC
n. 2).
Le
disposizioni degli art. 400 e seguenti, sono in principio applicabili alla
curatela dell’art. 306 cpv. 2 CC. Occorre tuttavia prestare la massima prudenza
relativamente alle proposte dei genitori per la designazione del curatore,
ritenuto che potrebbe sussistere un conflitto d’interessi con il curatore
medesimo (COPMA, Guide pratique Protection de l’enfant, N. 2.130 pag.
74).
5.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
6.
Nel caso in esame, contestata
è unicamente la scelta del curatore operata dall’Autorità di prime cure (disp.
2.
della decisione impugnata) (cfr. reclamo pag. 4). Non è invece in alcun modo
messa in discussione l’istituzione di una curatela (di rappresentanza, art. 306
cpv. 2 CC) in favore dei minori.
RE 1 e __________ contestano
la curatrice attribuita ai minori dall’Autorità di protezione, ossia il fatto
che non sia stata nominata la persona proposta dalla madre (lo stesso __________)
e non già la misura in quanto tale.
7.
La nomina di un
curatore di rappresentanza per i figli è data in primo luogo dal palese
conflitto d’interessi esistente tra madre e figli nell’ambito delle operazioni
connesse con la liquidazione della successione. Peraltro, il conflitto è anche
ammesso, ritenuto che l’istituzione della curatela di rappresentanza non è
contestata. Va rilevato che il curatore viene nominato con il compito di “valutare
i vantaggi e svantaggi per i minori in merito alle operazioni relative ai conti
bancari intestati al defunto padre, rispettivamente alla chiusura della
relazione eredi” (disp. 2.1). Come sopra esposto, la dottrina raccomanda
grande prudenza nel nominare ai figli quale curatore ai sensi dell’art. 306
cpv. 2 CC la persona proposta da un genitore per il conflitto d’interessi che
può derivare da una siffatta nomina. La prudenza è più che giustificata nella
fattispecie in esame ritenuto che risulta del tutto singolare e fonte di
legittimi dubbi di un conflitto d’interessi, quantomeno astratto, il fatto che il
curatore auspicato dalla madre affianchi ora la madre stessa (che per altro
dichiara di ricorrere anche a nome dei figli, che sono in conflitto d’interessi
con lei) nel contestare la sua mancata nomina, facendo anche capo al medesimo
patrocinatore (v. reclamo pag. 1 nel mezzo e procure agli atti; replica pag. 1
nel mezzo). In simili circostanze la scelta di un curatore esterno alla
famiglia appare la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi dei
minori.
È dunque a giusto titolo
che l’Autorità di prime cure non sia entrata nel merito delle capacità o delle
competenze personali e professionali della persona proposta dalla madre quale
curatore, scartandola a priori.
Dispositivo
Già per questi motivi
merita dunque di essere confermata la decisione di nominare l’avvocato CURA 1,
la cui idoneità non è messa in discussione dai reclamanti.
A sostegno della
pertinenza della decisione dell’Autorità di prima sede va peraltro ricordato
che nella scelta del curatore l’Autorità non è vincolata dalle preferenze dei
famigliari o di persone vicine agli interessati e dispone di un ampio potere di
apprezzamento.
La decisione dell’Autorità
di prime cure di nominare una persona esterna alla famiglia resiste dunque alle
critiche dei reclamanti.
8. L’eccezione di
violazione del diritto di essere sentiti, fatta valere dai reclamanti, senza
minimante motivare o circostanziare il loro dire, si rivela irricevibile siccome
palesemente non motivata.
9. Il reclamo, nella
misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto senza ulteriore
disamina.
10. Tasse e spese di
giustizia seguono la soccombenza e vanno poste, in solido, a carico dei
reclamanti. Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo, nella
misura della sua ricevibilità, è respinto.
2. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono posti, in solido, a
carico di RE 1 e __________.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.