9.2020.86
Reclamo contro diniego di autorizzazione a vendita immobiliare; incapacità processuale del curatelato, carenza di legittimazione attiva sia dei proprietari del fondo che della madre del curatelato
15 dicembre 2020Italiano19 min
burocratica dovuta alla tutela del signor RE 1” __________ proponeva di “redigere
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.86
Lugano
15 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CURA
1
per
quanto riguarda il diniego dell’autorizzazione alla vendita di beni immobili
a trattative private (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC)
giudicando
sul reclamo del 10 agosto 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata
l’8 luglio 2020 (ris. n. 164) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1, nato il 1999,
presenta dalla nascita un ritardo cognitivo congenito. In vista del
raggiungimento della maggiore età, sua madre, RE 2, ha postulato in suo favore
l’istituzione di una misura di protezione.
B. Con decisione 22
novembre 2017 (ris. n. 223) l’Autorità regionale di protezione __________ (in
seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela
generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando RE 2 quale curatrice.
C. Con decisione 5 giugno
2019 (ris. n. 139) l’Autorità di protezione ha nominato quale curatrice
generale CURA 1, in sostituzione della madre dell’interessato.
D. Con scritto 8 maggio
2020 il municipio del Comune di __________ si è rivolto all’Autorità di
protezione informandola della ricezione di una domanda di costruzione di tre
case monofamiliari sul fondo part. no. __________, appartenente alla comunione
ereditaria composta da RE 2 e dai figli RE 1 e PI 1. Il Municipio, a conoscenza
della curatela generale in favore di RE 1, informava l’Autorità di protezione
che quest’ultimo aveva “firmato una procura che consente ad una terza
persona di firmare e inoltrare la domanda di costruzione” e chiedeva lumi
sul corso della pratica edilizia. Il 13 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha
comunicato al municipio che in ragione della misura di protezione in essere RE
1 “non poteva rilasciare una procura a terzi e nemmeno può firmare i
documenti relativi alla domanda di costruzione”.
E. Con e-mail 5 giugno
2020 la curatrice CURA 1 ha inoltrato all’Autorità di protezione, senza
commento, l’e-mail ricevuto da __________, riferito al frazionamento del fondo
part. no. __________ e la vendita del medesimo alla __________.
Considerando che
per queste operazioni “è necessaria la firma di tutti e tre i comproprietari
del fondo”, alfine di “snellire quanto più possibile la complicazione
burocratica dovuta alla tutela del signor RE 1” __________ proponeva di “redigere
una procura per conto del figlio RE 1 (e firmata dunque dalla signora CURA 1)
che assegni alla signora RE 2 la facoltà di firmare tutto ciò che è necessario,
per conto appunto del figlio RE 1” con riferimento sia alla
parcellizzazione del fondo, sia alla stipula del diritto di compera (e-mail 5
giugno 2020).
F. Con scritto 10 giugno
2020 l’Autorità di protezione si è rivolta alla curatrice affermando di
necessitare un “rapporto dettagliato circa la situazione finanziaria del
curatelato” per potersi “determinare circa un’eventuale autorizzazione
riguardante il frazionamento e la vendita” (pag. 1). L’Autorità di
protezione ha altresì chiesto “se la compravendita possa incidere in modo
negativo sul valore dell’attuale bene immobile (la casa nella quale abita il
curatelato e di proprietà dei membri della comunione ereditaria)” (pag. 1).
G. Con lettera 24 giugno
2020 la curatrice CURA 1 ha indicato all’Autorità di protezione di essere
riuscita “a ristabilire le finanze del mio curatelato”, che “sono
molto stabili” e che permettono a RE 1 di “affrontare la vita quotidiana
senza preoccupazioni”. CURA 1 ha ricordato che nel giugno 2019 l’immobile
in questione era stato ipotecato una seconda volta da RE 2 (poco prima della
crescita in giudicato della decisione quanto alla sua sostituzione) e che oggi,
per far fronte al rimborso ipotecario, il curatelato necessita dell’entrata
derivante dalla locazione dell’appartamento al pian terreno dell’immobile. La
curatrice non appoggia l’operazione immobiliare: a suo avviso, RE 1 “non
necessita di questa entrata «straordinaria»”, che “andrebbe
ad incidere negativamente sul valore attuale del bene immobile, non solo
finanziariamente ma anche in modo sentimentale (casa costruita dal padre
defunto)”. Secondo CURA 1, nel caso in cui in futuro il curatelato
necessitasse di un certo capitale, esisterebbe la possibilità di vendere altri
beni immobili.
H. Con decisione 8
luglio 2020 (ris. n. 164) l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione
alla vendita del fondo, ritenendo che l’operazione immobiliare non fosse nel
suo interesse. Secondo l’autorità di prime cure, la prospettata vendita “costituisce
– a non averne dubbio – una speculazione immobiliare, con un minimo vantaggio
finanziario per il curatelato, a fronte di conseguenze finanziarie negative ben
maggiori”, quali il deprezzamento del valore commerciale della casa di
abitazione (minor vista, minor luminosità e tranquillità in ragione della
presenza di tre case a schiera; difficoltà nella locazione dell’appartamento al
pian terreno e possibile diminuzione del canone locativo; decisione impugnata,
pag. 2). L’Autorità di protezione ha rilevato che gli immobili sono
investimenti sicuri e che essi non vanno alienati, a meno che gli interessi
della persona curatelata lo esigano, ciò che non è il caso in concreto
(decisione impugnata, pag. 2). L’autorizzazione alla vendita a trattative
private del fondo risultante dal frazionamento del fondo è stata dunque negata
in relazione all’interessenza di RE 1 (decisione impugnata, pag. 3).
I. Con reclamo 10
agosto 2020 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la decisione summenzionata. I
reclamanti ne postulano l’annullamento, ritenendo opportuno ridiscutere e
rivalutare assieme all’Autorità di protezione l’operazione immobiliare, che non
è pregiudizievole per il curatelato. A loro avviso, gli “aspetti immobiliari
sono molteplici e gli argomenti avanzati da parte dell’ARP __________ non sono
né giustificati e nemmeno documentati”: il giudizio su un’operazione
immobiliare deve fondarsi “su calcoli e perizie attendibili di esperti del
settore e non solamente basarsi elementi soggettivi” (reclamo, pag. 2-3). I
reclamanti ritengono che la richiesta di vendita del fondo debba essere “subordinata
ad una perizia oggettiva che possa far emergere in maniera oggettiva vantaggi e
svantaggi dell’operazione” (reclamo, pag. 3). L’alternativa sarebbe
promuovere un’istanza di divisione della comunione ereditaria, procedura che
creerebbe importanti costi anche per il curatelato (reclamo, pag. 3).
L. Con osservazioni 23
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo
in quanto inammissibile e in ogni caso infondato. L’Autorità di protezione
contesta in particolare la capacità di essere parte e la capacità processuale
di RE 1 e, nel merito, l’opportunità di frazionare e vendere parte del fondo
appartenente alla comunione ereditaria.
La curatrice
generale CURA 1 non ha presentato osservazioni.
M. In sede di replica 27
ottobre 2020 e di duplica 11 novembre 2020 i reclamanti e l’Autorità di
protezione si sono riconfermati nelle loro argomentazioni e richieste di causa.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Capacità
processuale di RE 1
2.
Nelle sue
osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito l’assenza di capacità
processuale di RE 1, a beneficio di una curatela generale in quanto incapace di
intendere e di volere e ha chiesto di giudicare inammissibile il suo gravame.
L’avv. PR 1, abilitato con
procura sottoscritta da RE 1 nel luglio 2020 (cfr. allegato a lettera 19 agosto
2020), ha considerato che la curatela generale “non impedisce in ogni modo
al curatelato di potersi rivolgere e farsi ulteriormente rappresentare da un
legale nell’ambito di questioni che riguardano fondi di sua proprietà e o per
qualsiasi altra attività” (replica, pag. 2).
Ha inoltre rilevato che il
mancato coinvolgimento della curatrice nella sottoscrizione della procura
risulta “una questione superata”, essendoci una “unità di intenti del
rappresentante legale nonché del curatore”, avendo quest’ultima inoltrato
la richiesta di autorizzazione alla firma del contratto di compravendita
immobiliare, senza presentare osservazioni al reclamo (replica, pag. 2).
2.1
Giusta l’art. 67 cpv.
1.
CPC ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili. Chi non ha
l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale
(art. 67 cpv. 2 CPC); se è capace di discernimento, può ad ogni modo esercitare
autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità (art. 67 cpv. 3 lett. a
CPC) o, in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso
gli atti necessari (art. 67 cpv. 3 lett. b CPC).
Giusta l’art. 398 CC è
istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1);
l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 2).
In forza dell’art. 19c
cpv. 1 CC – il cui principio è ricordato anche nel diritto di protezione,
all’art. 407 CC – e fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso
del rappresentante legale, le persone capaci di discernimento che non hanno
l’esercizio dei diritti civili possono comunque esercitare in piena autonomia i
diritti strettamente personali, come ad esempio il diritto di interporre
reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120
Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23
marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza
CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de
la protection de l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 165 pag. 93; n.
174-179 pag. 97-98; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,
2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel, in:
BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 394 CC n. 34). La capacità di esercitare i
propri diritti strettamente personali comprende la capacità di stare in
giudizio per farli valere e quella di incaricare un mandatario per tale scopo
(DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 177 pag. 98).
2.2
È pacifico nella
fattispecie che RE 1 è a beneficio di una curatela generale ed è dunque privato
per legge dell’esercizio dei diritti civili, ragion per cui non può esercitare
in autonomia la sua capacità processuale ma soltanto per il tramite del suo
rappresentante legale, la curatrice generale CURA 1.
Tuttavia,
considerato come la facoltà di interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 CC –
così come quella di incaricare un rappresentante legale a tale scopo – viene
annoverata dalla dottrina quale diritto strettamente personale, essa può dunque
essere esercitata in piena autonomia anche dalle persone private dei diritti
civili, purché capaci di discernimento. Ciò non è tuttavia il caso di RE 1, che
presenta dalla nascita una disabilità mentale e che a causa di tale durevole
incapacità di discernimento è stato posto sotto curatela generale (art. 398
cpv. 1 CC; v. ad es. la richiesta di curatela del 6 dicembre 2016 della madre o
anche l’e-mail 16 febbraio 2018 dell’Autorità di protezione). Visto in
particolare il carattere immobiliare del negozio giuridico in questione,
l’incapacità di discernimento del curatelato deve dunque essere presunta (cfr. Meier/De Luze, Droit des personnes,
2014, n. 104 pag. 62). Nei loro memoriali i reclamanti medesimi non contestano
nemmeno che il curatelato non sia “in grado di comprendere la portata della
decisione avversata e nemmeno le conseguenze della vendita del fondo”
(osservazioni 23 settembre 2020). In assenza di concorso della curatrice, sua
rappresentante legale, non può dunque essere riconosciuta a RE 1 alcuna
capacità processuale, né può essere considerata valida la procura in favore
dell’avv. PR 1 da lui sottoscritta.
Diversamente da quanto
affermato in replica, la questione del consenso della curatrice generale
all’operazione appare tutt’altro che “superata” (pag. 2). Quest’ultima,
oltre a non aver ratificato il reclamo (né la sottoscrizione della procura
all’avv. PR 1), si era già espressa negativamente sull’opportunità di
effettuare l’operazione immobiliare in questione nel suo scritto 24 giugno 2020
e neppure ha postulato all’Autorità di protezione una formale richiesta di
autorizzare l’operazione immobiliare in questione ai sensi dell’art. 416 cpv. 1
n. 4 CC (essendosi in realtà limitata a trasmettere all’Autorità di protezione
gli scritti pervenutile dal promotore immobiliare).
Per quanto attiene a RE 1
non è pertanto possibile entrare nel merito del reclamo per carenza di un
necessario presupposto processuale (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. c CPC).
II. Legittimazione a
ricorrere dei membri della comunione ereditaria
3.
Oltre alla carenza
di capacità processuale di RE 1 evidenziata sopra, si osserva che i reclamanti si
sono definiti “legittimati a ricorrere in quanto proprietari in comune
(comunione ereditaria) della particella n. __________, oggetto della vertenza”
(reclamo, pag. 2). Nelle sue osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito
il fatto che il terzo membro della comunione ereditaria non abbia impugnato la
decisione in questione (pag. 2).
3.1
Ai sensi dell’art. 602
CC, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di
tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità
fino alla divisione (cpv. 1); i coeredi diventano proprietari in comune di
tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla
medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione
particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2). In virtù del
rapporto giuridico che lega gli eredi, essi possono pertanto agire solo
congiuntamente quale litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), espressione
processuale di questo regime di diritto materiale che li vede congiuntamente
titolari dei diritti (riservati i casi di nomina di un rappresentante legale ai
sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC, di un amministratore della successione ex art.
544.
CC oppure di un esecutore testamentario ex art. 518 CC; cfr. DTF 144 III
277.
consid. 3.2; Trezzini, in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,
n. 21-22 ad art. 70 CPC). Qualora i litisconsorti non agiscano congiuntamente vi
è difetto di legittimazione attiva e la domanda andrà respinta (e non giudicata
inammissibile; DTF 140 III 598 consid. 3.2;
DTF 138 III 737 consid. 2; Trezzini,
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol.
1, n. 9 ad art. 70 CPC).
3.2
Nel caso concreto, il
patrocinatore dei reclamanti – pure a beneficio di una procura rilasciata nel
luglio 2020 da PI 1, terzo componente della comunione ereditaria (doc. E)
– afferma che quest’ultimo “non ha impugnato la decisione dell’ARP __________
ritenuto che già il fratello RE 1 e la madre avevano proceduto in tal senso”
(replica, pag. 3). Siccome PI 1 è pure favorevole alla vendita del fondo in
questione, i reclamanti ritengono che “l’esito auspicato positivo del
presente reclamo rispecchierà dunque a pieno la volontà di tutti i componenti
della comunione ereditaria”, (replica, pag. 3 e dichiarazione doc. D).
Dalle spiegazioni fornite
dal legale risulta pertanto che la scelta di non interporre reclamo a nome e
per conto di PI 1, nonostante i tre siano proprietari in comune del fondo in
qualità di membri della comunione ereditaria del defunto padre, è stata
deliberata. Anche se RE 1 avesse avuto la necessaria capacità giuridica – ciò
che non è il caso nella fattispecie – il reclamo sarebbe ad ogni modo da
respingere per difetto di legittimazione attiva, l’azione non essendo stata
introdotta da tutte le parti tenute a procedere in comune.
III.
Legittimazione a
ricorrere di RE 2
4.
Occorre infine determinarsi
sulla questione di sapere se alla sola RE 2 possa essere riconosciuta la
legittimazione ricorsuale necessaria per impugnare il diniego di autorizzazione
in oggetto.
4.1
RE 2 non è parte al
procedimento di protezione ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto
di protezione, la legittimazione al reclamo è tuttavia conferita anche alle
persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che
hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica
della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo
la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»
ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le
persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni
quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona
bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;
sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Qualora la
persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata
come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque
fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente
protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au
Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?,
pag. 852).
Ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare
reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal
diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di
protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre
2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio
concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
n. 1808; Meier/De Luze, Le recours
des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare
reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono
invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non
essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio,
pag. 6471).
4.2
Nel caso concreto la
reclamante è sicuramente persona vicina a RE 1, che è suo figlio e con il quale
convive. Non risulta tuttavia che ella impugni la decisione nell'interesse di quest’ultimo: nel reclamo si afferma
infatti che “pur comprendendo la necessità di agire nell’interesse del
curatelato”, che non necessità di ulteriori liquidità, “la situazione di
fatto esige un’analisi maggiormente approfondita che possa tenere conto anche
delle esigenze e necessità degli altri proprietari comuni, non da ultimo della
loro situazione finanziaria” (replica, pag. 3). In effetti, se la
situazione del curatelato è stabile, “lo stesso non vale per quanto riguarda
quella degli altri proprietari i quali presentano qualche difficoltà a far
fronte a tutte le proprie spese”; gli interessi del curatelato sarebbero in
ogni caso “correlati con quelli del fratello e della madre” (replica,
pag. 4). Appare dunque dichiarato che l’obiettivo primario dell’impugnativa –
ma anche dell’operazione immobiliare in quanto tale, in base a quanto si evince
dagli atti – non è la difesa degli interessi del curatelato ma di quelli di terzi.
Ritenuto che la persona vicina non agisce nell’interesse di RE 1, non le
si può riconoscere una legittimazione attiva ai sensi dell’art.
450.
cpv. 2 n. 2 CC ma deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi
dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC.
Anche
come terzo, tuttavia, RE 2 non può vedersi riconoscere alcuna legittimazione a
ricorrere. Come visto, l’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC permette anche a terze persone
di impugnare una decisione dell’Autorità di protezione, laddove esse facciano
valere un interesse giuridico proprio, specialmente protetto dal diritto di
protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione. Ciò non è
il caso in concreto, nella misura in cui l’interesse soggettivo di RE 2 non
ricade certo fra quelli che le norme sulla protezione dei minori intendono
tutelare.
Non
potendo riconoscere a RE 2 una legittimazione al reclamo ai sensi dell’art. 450
cpv. 2 CC, la sua impugnativa non può pertanto che essere respinta.
5.
Gli oneri del
reclamo seguono la soccombenza.
Ritenuto come la rappresentanza processuale di RE 1 da parte dell’avv. PR 1 non sia stata considerata valida,
tasse e spese di giudizio non possono essere poste a carico dell’interessato.
Esse vanno dunque poste integralmente a carico di RE 2. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
2.
Non
si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.