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Decisione

9.2020.86

Reclamo contro diniego di autorizzazione a vendita immobiliare; incapacità processuale del curatelato, carenza di legittimazione attiva sia dei proprietari del fondo che della madre del curatelato

15 dicembre 2020Italiano19 min

burocratica dovuta alla tutela del signor RE 1” __________ proponeva di “redigere

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.86

Lugano

15 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CURA

1

per

quanto riguarda il diniego dell’autorizzazione alla vendita di beni immobili

a trattative private (art. 416 cpv. 1 cifra 4 CC)

giudicando

sul reclamo del 10 agosto 2020 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emanata

l’8 luglio 2020 (ris. n. 164) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1, nato il 1999,

presenta dalla nascita un ritardo cognitivo congenito. In vista del

raggiungimento della maggiore età, sua madre, RE 2, ha postulato in suo favore

l’istituzione di una misura di protezione.

B. Con decisione 22

novembre 2017 (ris. n. 223) l’Autorità regionale di protezione __________ (in

seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela

generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando RE 2 quale curatrice.

C. Con decisione 5 giugno

2019 (ris. n. 139) l’Autorità di protezione ha nominato quale curatrice

generale CURA 1, in sostituzione della madre dell’interessato.

D. Con scritto 8 maggio

2020 il municipio del Comune di __________ si è rivolto all’Autorità di

protezione informandola della ricezione di una domanda di costruzione di tre

case monofamiliari sul fondo part. no. __________, appartenente alla comunione

ereditaria composta da RE 2 e dai figli RE 1 e PI 1. Il Municipio, a conoscenza

della curatela generale in favore di RE 1, informava l’Autorità di protezione

che quest’ultimo aveva “firmato una procura che consente ad una terza

persona di firmare e inoltrare la domanda di costruzione” e chiedeva lumi

sul corso della pratica edilizia. Il 13 maggio 2020 l’Autorità di protezione ha

comunicato al municipio che in ragione della misura di protezione in essere RE

1 “non poteva rilasciare una procura a terzi e nemmeno può firmare i

documenti relativi alla domanda di costruzione”.

E. Con e-mail 5 giugno

2020 la curatrice CURA 1 ha inoltrato all’Autorità di protezione, senza

commento, l’e-mail ricevuto da __________, riferito al frazionamento del fondo

part. no. __________ e la vendita del medesimo alla __________.

Considerando che

per queste operazioni “è necessaria la firma di tutti e tre i comproprietari

del fondo”, alfine di “snellire quanto più possibile la complicazione

burocratica dovuta alla tutela del signor RE 1” __________ proponeva di “redigere

una procura per conto del figlio RE 1 (e firmata dunque dalla signora CURA 1)

che assegni alla signora RE 2 la facoltà di firmare tutto ciò che è necessario,

per conto appunto del figlio RE 1” con riferimento sia alla

parcellizzazione del fondo, sia alla stipula del diritto di compera (e-mail 5

giugno 2020).

F. Con scritto 10 giugno

2020 l’Autorità di protezione si è rivolta alla curatrice affermando di

necessitare un “rapporto dettagliato circa la situazione finanziaria del

curatelato” per potersi “determinare circa un’eventuale autorizzazione

riguardante il frazionamento e la vendita” (pag. 1). L’Autorità di

protezione ha altresì chiesto “se la compravendita possa incidere in modo

negativo sul valore dell’attuale bene immobile (la casa nella quale abita il

curatelato e di proprietà dei membri della comunione ereditaria)” (pag. 1).

G. Con lettera 24 giugno

2020 la curatrice CURA 1 ha indicato all’Autorità di protezione di essere

riuscita “a ristabilire le finanze del mio curatelato”, che “sono

molto stabili” e che permettono a RE 1 di “affrontare la vita quotidiana

senza preoccupazioni”. CURA 1 ha ricordato che nel giugno 2019 l’immobile

in questione era stato ipotecato una seconda volta da RE 2 (poco prima della

crescita in giudicato della decisione quanto alla sua sostituzione) e che oggi,

per far fronte al rimborso ipotecario, il curatelato necessita dell’entrata

derivante dalla locazione dell’appartamento al pian terreno dell’immobile. La

curatrice non appoggia l’operazione immobiliare: a suo avviso, RE 1 “non

necessita di questa entrata «straordinaria»”, che “andrebbe

ad incidere negativamente sul valore attuale del bene immobile, non solo

finanziariamente ma anche in modo sentimentale (casa costruita dal padre

defunto)”. Secondo CURA 1, nel caso in cui in futuro il curatelato

necessitasse di un certo capitale, esisterebbe la possibilità di vendere altri

beni immobili.

H. Con decisione 8

luglio 2020 (ris. n. 164) l’Autorità di protezione ha negato l’autorizzazione

alla vendita del fondo, ritenendo che l’operazione immobiliare non fosse nel

suo interesse. Secondo l’autorità di prime cure, la prospettata vendita “costituisce

– a non averne dubbio – una speculazione immobiliare, con un minimo vantaggio

finanziario per il curatelato, a fronte di conseguenze finanziarie negative ben

maggiori”, quali il deprezzamento del valore commerciale della casa di

abitazione (minor vista, minor luminosità e tranquillità in ragione della

presenza di tre case a schiera; difficoltà nella locazione dell’appartamento al

pian terreno e possibile diminuzione del canone locativo; decisione impugnata,

pag. 2). L’Autorità di protezione ha rilevato che gli immobili sono

investimenti sicuri e che essi non vanno alienati, a meno che gli interessi

della persona curatelata lo esigano, ciò che non è il caso in concreto

(decisione impugnata, pag. 2). L’autorizzazione alla vendita a trattative

private del fondo risultante dal frazionamento del fondo è stata dunque negata

in relazione all’interessenza di RE 1 (decisione impugnata, pag. 3).

I. Con reclamo 10

agosto 2020 RE 1 e RE 2 hanno impugnato la decisione summenzionata. I

reclamanti ne postulano l’annullamento, ritenendo opportuno ridiscutere e

rivalutare assieme all’Autorità di protezione l’operazione immobiliare, che non

è pregiudizievole per il curatelato. A loro avviso, gli “aspetti immobiliari

sono molteplici e gli argomenti avanzati da parte dell’ARP __________ non sono

né giustificati e nemmeno documentati”: il giudizio su un’operazione

immobiliare deve fondarsi “su calcoli e perizie attendibili di esperti del

settore e non solamente basarsi elementi soggettivi” (reclamo, pag. 2-3). I

reclamanti ritengono che la richiesta di vendita del fondo debba essere “subordinata

ad una perizia oggettiva che possa far emergere in maniera oggettiva vantaggi e

svantaggi dell’operazione” (reclamo, pag. 3). L’alternativa sarebbe

promuovere un’istanza di divisione della comunione ereditaria, procedura che

creerebbe importanti costi anche per il curatelato (reclamo, pag. 3).

L. Con osservazioni 23

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha postulato la reiezione del reclamo

in quanto inammissibile e in ogni caso infondato. L’Autorità di protezione

contesta in particolare la capacità di essere parte e la capacità processuale

di RE 1 e, nel merito, l’opportunità di frazionare e vendere parte del fondo

appartenente alla comunione ereditaria.

La curatrice

generale CURA 1 non ha presentato osservazioni.

M. In sede di replica 27

ottobre 2020 e di duplica 11 novembre 2020 i reclamanti e l’Autorità di

protezione si sono riconfermati nelle loro argomentazioni e richieste di causa.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Capacità

processuale di RE 1

2.

Nelle sue

osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito l’assenza di capacità

processuale di RE 1, a beneficio di una curatela generale in quanto incapace di

intendere e di volere e ha chiesto di giudicare inammissibile il suo gravame.

L’avv. PR 1, abilitato con

procura sottoscritta da RE 1 nel luglio 2020 (cfr. allegato a lettera 19 agosto

2020), ha considerato che la curatela generale “non impedisce in ogni modo

al curatelato di potersi rivolgere e farsi ulteriormente rappresentare da un

legale nell’ambito di questioni che riguardano fondi di sua proprietà e o per

qualsiasi altra attività” (replica, pag. 2).

Ha inoltre rilevato che il

mancato coinvolgimento della curatrice nella sottoscrizione della procura

risulta “una questione superata”, essendoci una “unità di intenti del

rappresentante legale nonché del curatore”, avendo quest’ultima inoltrato

la richiesta di autorizzazione alla firma del contratto di compravendita

immobiliare, senza presentare osservazioni al reclamo (replica, pag. 2).

2.1

Giusta l’art. 67 cpv.

1.

CPC ha capacità processuale chi ha l’esercizio dei diritti civili. Chi non ha

l’esercizio dei diritti civili agisce per mezzo del suo rappresentante legale

(art. 67 cpv. 2 CPC); se è capace di discernimento, può ad ogni modo esercitare

autonomamente i diritti inerenti alla sua personalità (art. 67 cpv. 3 lett. a

CPC) o, in caso di pericolo nel ritardo, svolgere provvisoriamente lui stesso

gli atti necessari (art. 67 cpv. 3 lett. b CPC).

Giusta l’art. 398 CC è

istituita una curatela generale se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento (cpv. 1);

l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 2).

In forza dell’art. 19c

cpv. 1 CC – il cui principio è ricordato anche nel diritto di protezione,

all’art. 407 CC – e fatti salvi i casi nei quali la legge prevede il consenso

del rappresentante legale, le persone capaci di discernimento che non hanno

l’esercizio dei diritti civili possono comunque esercitare in piena autonomia i

diritti strettamente personali, come ad esempio il diritto di interporre

reclamo contro le decisioni dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120

Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23

marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza

CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de

la protection de l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 165 pag. 93; n.

174-179 pag. 97-98; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique,

2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel, in:

BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 394 CC n. 34). La capacità di esercitare i

propri diritti strettamente personali comprende la capacità di stare in

giudizio per farli valere e quella di incaricare un mandatario per tale scopo

(DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier/De Luze, Droit des personnes, 2014, n. 177 pag. 98).

2.2

È pacifico nella

fattispecie che RE 1 è a beneficio di una curatela generale ed è dunque privato

per legge dell’esercizio dei diritti civili, ragion per cui non può esercitare

in autonomia la sua capacità processuale ma soltanto per il tramite del suo

rappresentante legale, la curatrice generale CURA 1.

Tuttavia,

considerato come la facoltà di interporre reclamo ai sensi dell’art. 450 CC

così come quella di incaricare un rappresentante legale a tale scopo – viene

annoverata dalla dottrina quale diritto strettamente personale, essa può dunque

essere esercitata in piena autonomia anche dalle persone private dei diritti

civili, purché capaci di discernimento. Ciò non è tuttavia il caso di RE 1, che

presenta dalla nascita una disabilità mentale e che a causa di tale durevole

incapacità di discernimento è stato posto sotto curatela generale (art. 398

cpv. 1 CC; v. ad es. la richiesta di curatela del 6 dicembre 2016 della madre o

anche l’e-mail 16 febbraio 2018 dell’Autorità di protezione). Visto in

particolare il carattere immobiliare del negozio giuridico in questione,

l’incapacità di discernimento del curatelato deve dunque essere presunta (cfr. Meier/De Luze, Droit des personnes,

2014, n. 104 pag. 62). Nei loro memoriali i reclamanti medesimi non contestano

nemmeno che il curatelato non sia “in grado di comprendere la portata della

decisione avversata e nemmeno le conseguenze della vendita del fondo”

(osservazioni 23 settembre 2020). In assenza di concorso della curatrice, sua

rappresentante legale, non può dunque essere riconosciuta a RE 1 alcuna

capacità processuale, né può essere considerata valida la procura in favore

dell’avv. PR 1 da lui sottoscritta.

Diversamente da quanto

affermato in replica, la questione del consenso della curatrice generale

all’operazione appare tutt’altro che “superata” (pag. 2). Quest’ultima,

oltre a non aver ratificato il reclamo (né la sottoscrizione della procura

all’avv. PR 1), si era già espressa negativamente sull’opportunità di

effettuare l’operazione immobiliare in questione nel suo scritto 24 giugno 2020

e neppure ha postulato all’Autorità di protezione una formale richiesta di

autorizzare l’operazione immobiliare in questione ai sensi dell’art. 416 cpv. 1

n. 4 CC (essendosi in realtà limitata a trasmettere all’Autorità di protezione

gli scritti pervenutile dal promotore immobiliare).

Per quanto attiene a RE 1

non è pertanto possibile entrare nel merito del reclamo per carenza di un

necessario presupposto processuale (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. c CPC).

II. Legittimazione a

ricorrere dei membri della comunione ereditaria

3.

Oltre alla carenza

di capacità processuale di RE 1 evidenziata sopra, si osserva che i reclamanti si

sono definiti “legittimati a ricorrere in quanto proprietari in comune

(comunione ereditaria) della particella n. __________, oggetto della vertenza”

(reclamo, pag. 2). Nelle sue osservazioni l’Autorità di protezione ha eccepito

il fatto che il terzo membro della comunione ereditaria non abbia impugnato la

decisione in questione (pag. 2).

3.1

Ai sensi dell’art. 602

CC, quando il defunto lasci più eredi, sorge fra i medesimi una comunione di

tutti i diritti e di tutte le obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità

fino alla divisione (cpv. 1); i coeredi diventano proprietari in comune di

tutti i beni della successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla

medesima, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione

particolarmente conferite per legge o per contratto (cpv. 2). In virtù del

rapporto giuridico che lega gli eredi, essi possono pertanto agire solo

congiuntamente quale litisconsorzio necessario (art. 70 CPC), espressione

processuale di questo regime di diritto materiale che li vede congiuntamente

titolari dei diritti (riservati i casi di nomina di un rappresentante legale ai

sensi dell'art. 602 cpv. 3 CC, di un amministratore della successione ex art.

544.

CC oppure di un esecutore testamentario ex art. 518 CC; cfr. DTF 144 III

277.

consid. 3.2; Trezzini, in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1,

n. 21-22 ad art. 70 CPC). Qualora i litisconsorti non agiscano congiuntamente vi

è difetto di legittimazione attiva e la domanda andrà respinta (e non giudicata

inammissibile; DTF 140 III 598 consid. 3.2;

DTF 138 III 737 consid. 2; Trezzini,

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol.

1, n. 9 ad art. 70 CPC).

3.2

Nel caso concreto, il

patrocinatore dei reclamanti – pure a beneficio di una procura rilasciata nel

luglio 2020 da PI 1, terzo componente della comunione ereditaria (doc. E)

– afferma che quest’ultimo “non ha impugnato la decisione dell’ARP __________

ritenuto che già il fratello RE 1 e la madre avevano proceduto in tal senso”

(replica, pag. 3). Siccome PI 1 è pure favorevole alla vendita del fondo in

questione, i reclamanti ritengono che “l’esito auspicato positivo del

presente reclamo rispecchierà dunque a pieno la volontà di tutti i componenti

della comunione ereditaria”, (replica, pag. 3 e dichiarazione doc. D).

Dalle spiegazioni fornite

dal legale risulta pertanto che la scelta di non interporre reclamo a nome e

per conto di PI 1, nonostante i tre siano proprietari in comune del fondo in

qualità di membri della comunione ereditaria del defunto padre, è stata

deliberata. Anche se RE 1 avesse avuto la necessaria capacità giuridica – ciò

che non è il caso nella fattispecie – il reclamo sarebbe ad ogni modo da

respingere per difetto di legittimazione attiva, l’azione non essendo stata

introdotta da tutte le parti tenute a procedere in comune.

III.

Legittimazione a

ricorrere di RE 2

4.

Occorre infine determinarsi

sulla questione di sapere se alla sola RE 2 possa essere riconosciuta la

legittimazione ricorsuale necessaria per impugnare il diniego di autorizzazione

in oggetto.

4.1

RE 2 non è parte al

procedimento di protezione ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 1 CC. Nel diritto

di protezione, la legittimazione al reclamo è tuttavia conferita anche alle

persone vicine all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che

hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica

della decisione impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

Secondo

la giurisprudenza, possono essere considerate «persone vicine all'interessato»

ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo i parenti stretti e le

persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni

quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona

bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;

sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Qualora la

persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere trattata

come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque

fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente

protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; Meier/De Luze, Le recours des proches au

Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?,

pag. 852).

Ai

sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare

reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal

diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di

protezione; un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre

2016, consid. 2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio

concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

n. 1808; Meier/De Luze, Le recours

des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare

reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono

invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non

essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio,

pag. 6471).

4.2

Nel caso concreto la

reclamante è sicuramente persona vicina a RE 1, che è suo figlio e con il quale

convive. Non risulta tuttavia che ella impugni la decisione nell'interesse di quest’ultimo: nel reclamo si afferma

infatti che “pur comprendendo la necessità di agire nell’interesse del

curatelato”, che non necessità di ulteriori liquidità, “la situazione di

fatto esige un’analisi maggiormente approfondita che possa tenere conto anche

delle esigenze e necessità degli altri proprietari comuni, non da ultimo della

loro situazione finanziaria” (replica, pag. 3). In effetti, se la

situazione del curatelato è stabile, “lo stesso non vale per quanto riguarda

quella degli altri proprietari i quali presentano qualche difficoltà a far

fronte a tutte le proprie spese”; gli interessi del curatelato sarebbero in

ogni caso “correlati con quelli del fratello e della madre” (replica,

pag. 4). Appare dunque dichiarato che l’obiettivo primario dell’impugnativa –

ma anche dell’operazione immobiliare in quanto tale, in base a quanto si evince

dagli atti – non è la difesa degli interessi del curatelato ma di quelli di terzi.

Ritenuto che la persona vicina non agisce nell’interesse di RE 1, non le

si può riconoscere una legittimazione attiva ai sensi dell’art.

450.

cpv. 2 n. 2 CC ma deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi

dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC.

Anche

come terzo, tuttavia, RE 2 non può vedersi riconoscere alcuna legittimazione a

ricorrere. Come visto, l’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC permette anche a terze persone

di impugnare una decisione dell’Autorità di protezione, laddove esse facciano

valere un interesse giuridico proprio, specialmente protetto dal diritto di

protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione. Ciò non è

il caso in concreto, nella misura in cui l’interesse soggettivo di RE 2 non

ricade certo fra quelli che le norme sulla protezione dei minori intendono

tutelare.

Non

potendo riconoscere a RE 2 una legittimazione al reclamo ai sensi dell’art. 450

cpv. 2 CC, la sua impugnativa non può pertanto che essere respinta.

5.

Gli oneri del

reclamo seguono la soccombenza.

Ritenuto come la rappresentanza processuale di RE 1 da parte dell’avv. PR 1 non sia stata considerata valida,

tasse e spese di giudizio non possono essere poste a carico dell’interessato.

Esse vanno dunque poste integralmente a carico di RE 2. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

2.

Non

si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.