9.2020.90
Istituzione di una tutela a un minorenne, competenza internazionale
1 febbraio 2021Italiano26 min
il 2016 dalla relazione tra RE 1 (1986), cittadino svizzero residente a __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.90
Lugano
1 febbraio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una tutela a favore della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 18 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
14 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 è nata a __________
il 2016 dalla relazione tra RE 1 (1986), cittadino svizzero residente a __________
e PI 2 (2000), cittadina __________ di ignota dimora. Genitori e figlia hanno convissuto
in __________ durante i primi anni di vita della minore e si sono separati nel
2018.
B. In data 26 marzo 2018
il servizio sociale del Comune di __________ ha disposto urgentemente
un’approfondita indagine psico-sociale e valutazione delle capacità genitoriali
del padre e della madre, dopo aver rilevato una situazione preoccupante e
precaria.
Il 23 ottobre 2018 RE 1 ha
chiesto al Tribunale per i Minorenni di __________ la delega alle “competenti
Autorità svizzere del Canton Ticino, previa se del caso rogatoria, a verificare”
la sua “idoneità e capacità genitoriale”.
Con documento 16 novembre 2018
l’Azienda dei Servizi alla persona del __________ ha concluso che la situazione
di PI 2 e RE 1 fosse di pregiudizio alla minore e ha chiesto l’apertura di un
procedimento presso il Tribunale dei Minorenni a tutela di PI 1, con la
finalità di ottenere per la madre una valutazione psicodiagnostica sulla
personalità e sulle competenze genitoriali e il prosieguo della presa a carico
presso il SERT. Per il padre ha invece suggerito un mandato ai Servizi sociali
del Canton Ticino per un’accurata indagine socio-ambientale sulla sua figura
genitoriale e sui nonni paterni, oltre a una valutazione psicodiagnostica e un
avvio della presa a carico presso il servizio dipendenze svizzero per escludere
l’abuso di eventuali sostanze stupefacenti/alcool.
C. Il sostituto
procuratore della repubblica Dott.ssa __________, ha chiesto al Tribunale per i
Minorenni di __________ in data 28 febbraio 2019 l’adozione urgente di
provvedimenti a favore di PI 1, in particolare l’affido della minore all’ente
territorialmente competente e il suo urgente collocamento presso una struttura
idonea unitamente alla madre o da sola, in attesa delle valutazioni
sull’idoneità del padre. Con dichiarazione 22 marzo 2019 la madre ha affidato
per un periodo di un mese la bambina al padre in Svizzera.
Con decisione 4 aprile
2019, depositata l’11 maggio 2019, il Tribunale per i minorenni di __________
ha rilevato la necessità di adottare provvedimenti temporanei sulla responsabilità
genitoriale “il cui esercizio appare disfunzionale da parte di entrambi i
genitori”, rilevando gravi problematiche nel nucleo famigliare, in
particolare la dipendenza da sostanze stupefacenti della madre e una situazione
non chiara rispetto all’abuso etilico del padre. Ha quindi limitato
provvisoriamente e urgentemente “la responsabilità genitoriale in ordine
alle decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e
di cura nonché alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli
incarichi, anche educativi, delegati all’Ente” affidando temporaneamente PI
1 al Comune di residenza (__________) e incaricando l’Ente affidatario di
valutare un collocamento più idoneo, oltre a regolamentare i rapporti della
minore con il padre, “con modalità inizialmente osservate e protette
esprimendosi per un progetto possibilmente condiviso da entrambi i genitori che
sia adeguato ai bisogni della minore”. Ha inoltre ordinato un’accurata
indagine psicosociale sulla situazione del nucleo anche allargato di entrambi i
genitori, in collaborazione con i servizi competenti per il luogo di residenza
del padre e un’accurata valutazione psicodiagnostica sui genitori e sulla
situazione della minore, dando incarico di avviare un adeguato intervento di
supporto e sostegno a favore della stessa. Ha quindi convocato i genitori
presso il Tribunale.
Tramite dichiarazione del
7 maggio 2019, PI 2 ha acconsentito che la figlia abitasse con il padre a __________,
fino a decisione sulla custodia da parte del Tribunale dei minorenni di __________.
D. Dal 1° maggio 2019 PI
1 risulta domiciliata a __________ con il padre RE 1. Con decisione 16 maggio
2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione) ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP),
settore famiglie e minorenni, __________, un mandato di valutazione
socio-famigliare/ambientale, indicando di voler trasmettere un rapporto al più
presto. L’Autorità di prima istanza ha pure dato incarico al medesimo servizio
di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1, mediante
rapporto da presentare entro quattro mesi. Ad RE 1 l’Autorità ha fatto ordine
di sottoporsi a controlli a sorpresa e sorvegliati all’__________, mirati ad
appurare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.
L’Ufficio dell’aiuto e
della protezione ha reso un primo rapporto intermedio il 13 giugno 2019 e una
valutazione il 3 ottobre 2019, nella quale conclude che RE 1 dispone di
sufficienti capacità genitoriali per gestire la minore ma necessita di un
supporto.
E. Tramite decisione 19
dicembre 2019 la Corte d’Appello di __________ ha dichiarato inammissibile il
reclamo interposto il 21 maggio 2019 da RE 1 contro la decisione 4 aprile 2019 del
Tribunale per i minorenni di __________, postulante di essere reintegrato nel
pieno esercizio della responsabilità genitoriale e di ottenere l’affidamento e
la custodia esclusiva della minore. La Corte d’Appello di __________ ha
rilevato che trattandosi di un provvedimento temporaneo adottato in via
provvisoria e urgente, il decreto non era impugnabile in quanto non ha
carattere decisorio e definitivo, precisando inoltre che le “incertezze che
ancora accompagnano la posizione del padre (…) contribuiscono a riscontrare una
situazione nella quale, in ogni caso, nessuna modifica è opportuno attuare
rispetto al regime stabilito dal decreto”.
F. Con scritto 2/7
gennaio 2020 la Segreteria Magistrati del Tribunale dei minorenni di __________
ha comunicato all’Autorità di protezione che non assumerà provvedimenti prima
che i servizi sociali abbiano completato le indagini, dopodiché valuterà i
provvedimenti opportuni “non potendo però intervenire al di fuori della
propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero”.
G. In data 2 luglio 2020
l’Autorità di protezione ha organizzato un incontro volto alla presentazione di
un tutore per PI 1. RE 1 non si è presentato.
H. Con decisione 14
luglio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una tutela a favore di PI 1,
nominando quale curatore il signor CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione di __________. Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto
sospensivo in applicazione dell’art. 450c CC.
I. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 18 agosto 2020. Egli sostiene che il
procedimento pendente in __________ sia ormai superato e che a suo avviso
l’Autorità svizzera deve quindi entrare nel merito della procedura, confermare
l’attribuzione a lui della custodia della figlia e assegnargli l’autorità
parentale. Subordinatamente, RE 1 chiede che nel caso in cui ciò non avvenga,
la tutela di PI 1 sia affidata ai nonni paterni, in considerazione della loro
dichiarata disponibilità. Contestualmente al reclamo RE 1 ha presentato istanza
di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza
giudiziaria.
L. L’Autorità di
protezione ha chiesto ed ottenuto una proroga per presentare le proprie
osservazioni, poi inoltrate in data 8/9 ottobre 2020. Essa chiede di respingere
il reclamo, precisando di ritenere necessaria l’istituzione di una tutela a
favore di PI 1, lasciando intendere di essere in attesa di ulteriori decisioni
da parte delle autorità __________. Precisa inoltre di non aver mai ricevuto
richieste volte a nominare i nonni paterni in qualità di tutori.
L’ordinanza per l’assegnazione
del termine fissato ad PI 2 per presentare le proprie osservazioni – notificata
tramite invio postale raccomandato – è tornata al mittente, con l’indicazione “irreperibile”.
Questa Camera, in applicazione dell’art. 19 LPAmm, l’ha quindi pubblicata sul
Foglio ufficiale n. 76/20 del 22 settembre 2020, senza tuttavia ottenere dalla
madre alcun riscontro.
M. Con replica 10
novembre 2020 RE 1 si lamenta che l’Autorità di protezione, malgrado il tempo
trascorso e le comunicazioni delle Autorità __________, non avrebbe intrapreso
nulla. Egli sostiene di non avere problemi di etilismo o di tossicodipendenza e
di ritenere che i nonni paterni siano stati valutati nell’ipotesi di affidare
loro la tutela di PI 1. Fa riferimento ad uno scritto inviato in tal senso
all’Autorità di protezione, osservando che “il ricorso a risorse esterne
deve rimanere un’ultima ratio”.
N. L’Autorità di
protezione e la madre non hanno presentato alcuna duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti
minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del
Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
La
decisione impugnata è stata intimata dall’Autorità di protezione il 14 luglio
2020.
tramite invio postale raccomandato, non ritirato da RE 1. Dopo essere
stata rinviata al mittente il 23 luglio 2020 (cfr. tracciamento degli
invii postali n. 98.46.102702.00030993 – Raccomandata R Svizzera),
è stata rispedita tramite posta A, come risulta da una dichiarazione da parte
dell’Autorità di protezione del 25 agosto 2020 (a conferma di quanto asserito
dal reclamante che nel reclamo indica quale data di intimazione della decisione
il 14/23 luglio 2020). Il reclamo è giunto alla scrivente Camera il 20 agosto
2020.
e di conseguenza risulta tempestivo.
3.
Giova
preliminarmente chinarsi sulla competenza territoriale dell’Autorità di
protezione e di questo giudice, che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad
ogni stadio del procedimento.
3.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione
dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS
0.211.231.011).
Ai sensi dell’art. 5 della
Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato
contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure
tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto
salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in
un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova
abituale residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia
acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona,
istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al
trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto
nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la
persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento
ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore,
nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di
esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato.
Finché le autorità citate
all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato
contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare
soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni
del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).
4.
L’Autorità
regionale di protezione __________ e il Tribunale per i minorenni di __________
sembrano essersi posti il quesito della competenza e, a tale proposito, hanno
intrattenuto anche uno scambio di corrispondenza.
Dagli atti emerge che con decreto 4 aprile/11 maggio 2019 del
Tribunale per i minorenni di __________, confermato dalla Corte d’Appello di __________
con decisione 19 dicembre 2019, la responsabilità genitoriale di RE 1 e PI 2
sulla figlia PI 1 è stata limitata anche relativamente alle decisioni relative
al collocamento e la minore è stata affidata al Comune di residenza, che a quel
momento era stato individuato nel Comune di __________. Nel frattempo, risulta
che i genitori si erano già accordati sullaffidamento della bambina alle cure
del padre, prima per una vacanza dal 22 marzo fino al 22 aprile 2019 (cfr. scritto
22.3.2019
sottoscritto da entrambi i genitori) e, in seguito, a tempo
indeterminato (cfr. dichiarazione 7 maggio 2019 della madre, che ha
acconsentito che la figlia prendesse “residenza presso l’abitazione del
padre (…) fin quando il Tribunale dei minori di __________ non avrà deciso per
la custodia”. PI 1 – cittadina svizzera – dal 1° maggio 2019 risulta di
conseguenza domiciliata a __________ (cfr. certificato di domicilio rilasciato
il 17 maggio 2019 e dati personali iscritti nel MOVPOP Movimento cantonale
della popolazione, consultato il 1° febbraio 2021). A richiesta di spiegazioni
da parte dell’Autorità di protezione, con scritto 2 gennaio 2020, la Giudice
Delegata del Tribunale per i minorenni di __________ dr.ssa __________ ha
specificato che la bambina si è trasferita in Svizzera con il padre dopo
l’emissione del decreto e che nel frattempo sono state avviate indagini non
ancora completate, mentre da parte delle autorità __________ “non sarà
assunto nessun altro provvedimento” fino a conclusione delle verifiche. In
ogni caso la Giudice ha precisato di non poter “intervenire al di fuori
della propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero e non più sul
territorio”. Ha quindi puntualizzato che “si tratta di una situazione
molto complessa che dovrà essere valutata anche in merito alla competenza”.
Ora, l’Autorità di protezione nella decisione impugnata cita l’art. 9
della LDIP, secondo il quale se un’azione concernente lo stesso oggetto
è già pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende
il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro
congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. Riportando la
giurisprudenza, l’Autorità di protezione aggiunge inoltre che “l’autorità
deve dunque valutare se può essere escluso, con una verosimiglianza confinante
con la certezza, che la giurisdizione estera emani, in un termine adeguato, una
decisione suscettibile di riconoscimento in Svizzera. Se sussiste un dubbio
legittimo in proposito, la causa deve essere sospesa, se invece non vi è alcuna
chance che la giurisdizione estera emani entro congruo termine una simile
decisione, non vi è litispendenza e la Corte deve entrare nel merito della
causa”. Sembra quindi che l’Autorità di protezione abbia fondato la propria
competenza considerando che l’autorità __________ prenderà nuovamente posizione
a completamento della procedura avviata con il provvedimento provvisorio e
urgente del 4 aprile 2019 del Tribunale per i minorenni di __________,
confermato il 12 dicembre 2019. L’Autorità di prime cure evidenzia infatti che
“non vi sono più stati sviluppi, a ciò ha concorso anche la chiusura dei
tribunali, per la situazione di emergenza” (cfr. decisione impugnata, pag.
6). Anche nelle osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione lascia
intendere di essere ancora in attesa di ulteriori decisioni da parte delle
autorità __________.
A mente di questo giudice,
come rettamente ricordato dal Giudice Delegato del Tribunale per i minorenni di
__________ dr.ssa __________ nel suo scritto del 2 gennaio 2020, occorre in
ogni caso valutare la competenza delle autorità __________ ad eventualmente emanare
delle decisioni definitive a protezione della minore, ritenuta la sua residenza
in Svizzera dal 1° maggio 2019. Il trasferimento, avvenuto illecitamente ai
sensi dell’art. 7 della Convenzione, dura a tutt’oggi da oltre venti mesi, e di
conseguenza rientra nella fattispecie dell’art. 7 par. 2 lett. b) della Convenzione.
Secondo questo disposto le autorità dello Stato contraente in cui il minore
aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o
del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il
minore “abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a
decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto
di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si
trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel
periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo
ambiente”.
Va ricordata pure la
costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una
residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del
luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il
precedente centro d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid.
2.3.1; STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del
25.
ottobre 2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1;
STF 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3). Occorre pertanto ritenere che la residenza abituale di PI 1 è oggi
certamente a __________ e lo era anche al momento dell’emanazione della
decisione impugnata, il 14 luglio 2020, essendo trascorso oltre un anno dal
trasferimento della bambina. Trasferimento peraltro noto anche alle autorità __________,
che nulla hanno intrapreso per determinarne il ritorno in __________ (cfr. al
proposito lo scritto 27 giugno 2019 dell’Azienda di Servizi alla persona del __________
al Tribunale per i Minorenni di __________ e all’Autorità di protezione, in cui
“si precisa che il sig. RE 1 era stato invitato a riaccompagnare la bambina
in __________ già per i primissimi giorni di maggio, ciò allo scopo di
consentire allo scrivente servizio di intervenire in un collocamento più idoneo
della minore stante la situazione di tossicodipendenza della madre e la
capacità genitoriale del padre da indagare; il padre decideva per un trasferimento
definitivo della figlia presso di sé”).
In definitiva, considerato
che la nuova dimora abituale di PI 1 si trova in Svizzera, ossia in uno Stato
contraente e che l’art. 5 par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio
fori – principio secondo cui il tribunale territorialmente competente al
momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua
competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in una
fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167,
consid. 3.3, sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.187, consid. 2.3,
RtiD-I-2018 n. 61 c, confermata con STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018; RtiD
I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010,
consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF
5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – occorre concludere che la
competenza decisionale non appartiene più al giudice __________, bensì alle
Autorità svizzere. Un’eventuale decisione in tale ambito emanata dal Tribunale __________,
non verrebbe in ogni caso riconosciuta ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a
della Convenzione, secondo cui il riconoscimento potrà essere negato se la
misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai
sensi delle disposizioni del capitolo II (relativo alla competenza, art. 5-14).
Data la competenza
dell’Autorità di protezione, occorre quindi valutare se la misura di protezione
decisa a favore della minore sia adeguata ed in particolare se, in
considerazione anche di quanto appena indicato, non sia necessario invece che
l’Autorità di prime cure prenda posizione circa l’esercizio dell’autorità
parentale e le sue conseguenze.
5.
Giusta l’art. 327a CC l’Autorità di protezione nomina un tutore al
minorenne che non è sotto l’autorità parentale. Una simile situazione può
essere data se i genitori – o la madre nubile – decedono, se sono minorenni, se
sono sottoposti a curatela generale, quando viene meno il rapporto di
filiazione o, ancora, quando i o il genitore detentore dell’autorità parentale
ne è privato in applicazione degli art. 311 o 312 CC (cfr. gli esempi,
esaustivi, elencati in BSK ZGB I-Lienhard/Affolter,
art. 327a N 11).
Ai sensi
dell’art. 311 CC “se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste
infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei
minori priva i genitori dell’autorità parentale: quando per inesperienza,
malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di
esercitarla debitamente; quando non si sono curati seriamente del figlio o
hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti”. Giusta il
secondo capoverso del medesimo disposto, “quando l’autorità parentale sia
tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore”.
In virtù
dell’art. 312 CC, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori
dell’autorità parentale con il loro consenso quando ne facciano richiesta per
motivi gravi o quando abbiano dato il consenso ad un’adozione.
6.
Nella
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una tutela a PI 1 “in
applicazione dell’art. 327 CC”, recte art. 327a CC.
Ai sensi dell’art.
327a CC, l’Autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne
che non è sotto l’autorità parentale.
Dagli atti emerge che
entrambi i genitori di PI 1, RE 1 e PI 2 detengono sulla figlia l’autorità
parentale, che tuttavia è stata limitata provvisoriamente e urgentemente con decreto
4.
aprile/11 maggio 2019 del Tribunale per i minorenni di __________, confermato
dalla Corte d’Appello di __________ con decisione 19 dicembre 2019. In tale
decreto è stata limitata “la responsabilità genitoriale in ordine alle
decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e di
cura nonché alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi,
anche educativi, delegati all’Ente”. Come già precedentemente indicato, a
richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità di protezione, con scritto 2
gennaio 2020 la Giudice Delegata del Tribunale per i minorenni di __________
dr.ssa __________ ha specificato che non sarà assunto nessun altro
provvedimento fino a conclusione delle indagini, ma in ogni caso di non potere
“intervenire al di fuori della propria giurisdizione trovandosi la minore
all’estero e non più sul territorio”. Ha quindi precisato che “si tratta
di una situazione molto complessa che dovrà essere valutata anche in merito
alla competenza”. Alla luce anche di quanto indicato in precedenza, le
considerazioni dell’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni al
reclamo relativamente alla trattazione della procedura, non appaiono quindi
trovare concretamente un riscontro. Per di più, visti i mesi ulteriormente trascorsi
senza che nessuna autorità estera sia intervenuta, non appare plausibile
ritenere che l’Autorità __________ decida un “più idoneo collocamento della
minorenne da effettuare in idonea comunità unitamente alla madre”, a
maggior ragione se si considera che la madre risulta di ignota dimora e non ha
preso posizione nella procedura che qui ci occupa.
In
definitiva, nel caso in esame nessuno dei presupposti per l’istituzione di una
tutela alla minore appare dato: non vi è una decisione di merito di privazione dell’autorità
parentale ai sensi dell’art. 311 CC e nemmeno il consenso dei genitori, ciò che
comporterebbe l’applicazione dell’art. 312
in luogo dell’art. 311 CC.
Peraltro, nemmeno
l’Autorità di protezione giustifica la decisione in maniera compiuta, indicando
invece quale unica motivazione dell’istituzione della tutela l’esigenza di
agire vista l’inazione dei tribunali __________ ed un riferimento all’art. 327a
CC che prevede la nomina di un tutore per i minori che non siano sotto l’autorità
parentale. Ciò che a mente di questo giudice non appare sufficiente, ritenuto
che dagli atti non risulta che i genitori di PI 1 siano privati dell’autorità
parentale, rispettivamente che la limitazione decisa dall’autorità __________
non possa essere modificata dall’Autorità svizzera, come detto competente in
ragione della dimora abituale della minore da oltre un anno e mezzo a __________
e a conclusione dell’istruttoria a suo tempo ordinata.
Le allegazioni del
reclamante possono pertanto essere condivise, ritenuto che egli sostiene l’esigenza
di entrare nel merito della procedura relativamente alla custodia della
bambina, in quanto a suo avviso le autorità __________ “non intendono più
occuparsi della procedura, poiché la bambina ha ormai domicilio in Svizzera,
dove risiede da tempo.” Anche secondo questo giudice, visto il tempo
intercorso e gli sviluppi della procedura (v. rapporti agli atti) appare fuori
luogo la nomina di un tutore per il semplice motivo che quasi due anni fa i
genitori di PI 1 sono stati limitati nel loro esercizio dell’autorità
parentale, da un’autorità estera e in via urgente e provvisoria. Tale misura
non risulta rispondere alle esigenze procedurali e nemmeno a tutela degli
interessi della minore. Così come la nomina di un tutore che non trova il
consenso del padre sembra non essere una scelta particolarmente adatta, visto
che al fine di ottenere un beneficio da una simile misura l’esigenza di
collaborazione da parte di tutta la famiglia paterna di PI 1 appare auspicabile.
In tal senso non si può che invitare il padre all’adesione ai controlli
esperiti dall’Autorità di protezione e una maggior collaborazione nell’esclusivo
interesse della figlia.
7.
In conclusione,
quindi, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati
all’Autorità di prima sede perché – alla luce delle risultanze peritali già
ottenute ed esperiti gli ulteriori accertamenti e controlli che riterrà
necessari – si pronunci sulla possibilità di confermare l’autorità parentale e
la custodia al padre, riservate le eventuali misure di protezione a favore
della minore a norma degli art. 307 e 308 CC
Una decisione dell’Autorità
di protezione – ora competente – appare del resto nell’interesse della minore e
necessaria al fine di concludere una procedura provvisoria, caratterizzata da
misure emanate a suo tempo in urgenza da un’Autorità estera. Del resto non
risulta che quest’ultima Autorità abbia mai portato a termine i propri
accertamenti e che abbia avviato entro un anno dalla sua partenza le pratiche
per il rientro in __________, dimostrando nei fatti di non ritenersi più
competente per la protezione della minore.
8.
Ai sensi dell’art.
29.
cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità
della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti.
Secondo l’art. 117 CPC
(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Le due condizioni sono cumulative.
In concreto con istanza 18
agosto 2020 RE 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria, senza tuttavia fornire dimostrazione della sua indigenza e
indicando semplicemente che avrebbe in seguito trasmesso il certificato
municipale, ciò che tuttavia non ha mai fatto. Malgrado l’istanza andrebbe
quindi respinta, per i motivi che seguono essa va dichiarata priva d’oggetto.
9.
L’Autorità di
protezione va considerata soccombente. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non
possono tuttavia esserle addossate spese processuali.
Quanto alle
ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di
protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di
ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali
uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per
scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di
protezione va condannata al pagamento di congrue ripetibili a RE 1, ciò che
rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultimo e
che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012
del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza
CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre
2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio
2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono ritornati
all’Autorità di prima sede, affinché proceda ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano
tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.