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Decisione

9.2020.90

Istituzione di una tutela a un minorenne, competenza internazionale

1 febbraio 2021Italiano26 min

il 2016 dalla relazione tra RE 1 (1986), cittadino svizzero residente a __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.90

Lugano

1 febbraio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una tutela a favore della figlia PI 1

giudicando

sul reclamo del 18 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

14 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 è nata a __________

il 2016 dalla relazione tra RE 1 (1986), cittadino svizzero residente a __________

e PI 2 (2000), cittadina __________ di ignota dimora. Genitori e figlia hanno convissuto

in __________ durante i primi anni di vita della minore e si sono separati nel

2018.

B. In data 26 marzo 2018

il servizio sociale del Comune di __________ ha disposto urgentemente

un’approfondita indagine psico-sociale e valutazione delle capacità genitoriali

del padre e della madre, dopo aver rilevato una situazione preoccupante e

precaria.

Il 23 ottobre 2018 RE 1 ha

chiesto al Tribunale per i Minorenni di __________ la delega alle “competenti

Autorità svizzere del Canton Ticino, previa se del caso rogatoria, a verificare”

la sua “idoneità e capacità genitoriale”.

Con documento 16 novembre 2018

l’Azienda dei Servizi alla persona del __________ ha concluso che la situazione

di PI 2 e RE 1 fosse di pregiudizio alla minore e ha chiesto l’apertura di un

procedimento presso il Tribunale dei Minorenni a tutela di PI 1, con la

finalità di ottenere per la madre una valutazione psicodiagnostica sulla

personalità e sulle competenze genitoriali e il prosieguo della presa a carico

presso il SERT. Per il padre ha invece suggerito un mandato ai Servizi sociali

del Canton Ticino per un’accurata indagine socio-ambientale sulla sua figura

genitoriale e sui nonni paterni, oltre a una valutazione psicodiagnostica e un

avvio della presa a carico presso il servizio dipendenze svizzero per escludere

l’abuso di eventuali sostanze stupefacenti/alcool.

C. Il sostituto

procuratore della repubblica Dott.ssa __________, ha chiesto al Tribunale per i

Minorenni di __________ in data 28 febbraio 2019 l’adozione urgente di

provvedimenti a favore di PI 1, in particolare l’affido della minore all’ente

territorialmente competente e il suo urgente collocamento presso una struttura

idonea unitamente alla madre o da sola, in attesa delle valutazioni

sull’idoneità del padre. Con dichiarazione 22 marzo 2019 la madre ha affidato

per un periodo di un mese la bambina al padre in Svizzera.

Con decisione 4 aprile

2019, depositata l’11 maggio 2019, il Tribunale per i minorenni di __________

ha rilevato la necessità di adottare provvedimenti temporanei sulla responsabilità

genitoriale “il cui esercizio appare disfunzionale da parte di entrambi i

genitori”, rilevando gravi problematiche nel nucleo famigliare, in

particolare la dipendenza da sostanze stupefacenti della madre e una situazione

non chiara rispetto all’abuso etilico del padre. Ha quindi limitato

provvisoriamente e urgentemente “la responsabilità genitoriale in ordine

alle decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e

di cura nonché alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli

incarichi, anche educativi, delegati all’Ente” affidando temporaneamente PI

1 al Comune di residenza (__________) e incaricando l’Ente affidatario di

valutare un collocamento più idoneo, oltre a regolamentare i rapporti della

minore con il padre, “con modalità inizialmente osservate e protette

esprimendosi per un progetto possibilmente condiviso da entrambi i genitori che

sia adeguato ai bisogni della minore”. Ha inoltre ordinato un’accurata

indagine psicosociale sulla situazione del nucleo anche allargato di entrambi i

genitori, in collaborazione con i servizi competenti per il luogo di residenza

del padre e un’accurata valutazione psicodiagnostica sui genitori e sulla

situazione della minore, dando incarico di avviare un adeguato intervento di

supporto e sostegno a favore della stessa. Ha quindi convocato i genitori

presso il Tribunale.

Tramite dichiarazione del

7 maggio 2019, PI 2 ha acconsentito che la figlia abitasse con il padre a __________,

fino a decisione sulla custodia da parte del Tribunale dei minorenni di __________.

D. Dal 1° maggio 2019 PI

1 risulta domiciliata a __________ con il padre RE 1. Con decisione 16 maggio

2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) ha affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (UAP),

settore famiglie e minorenni, __________, un mandato di valutazione

socio-famigliare/ambientale, indicando di voler trasmettere un rapporto al più

presto. L’Autorità di prima istanza ha pure dato incarico al medesimo servizio

di procedere a una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1, mediante

rapporto da presentare entro quattro mesi. Ad RE 1 l’Autorità ha fatto ordine

di sottoporsi a controlli a sorpresa e sorvegliati all’__________, mirati ad

appurare l’eventuale uso di sostanze stupefacenti.

L’Ufficio dell’aiuto e

della protezione ha reso un primo rapporto intermedio il 13 giugno 2019 e una

valutazione il 3 ottobre 2019, nella quale conclude che RE 1 dispone di

sufficienti capacità genitoriali per gestire la minore ma necessita di un

supporto.

E. Tramite decisione 19

dicembre 2019 la Corte d’Appello di __________ ha dichiarato inammissibile il

reclamo interposto il 21 maggio 2019 da RE 1 contro la decisione 4 aprile 2019 del

Tribunale per i minorenni di __________, postulante di essere reintegrato nel

pieno esercizio della responsabilità genitoriale e di ottenere l’affidamento e

la custodia esclusiva della minore. La Corte d’Appello di __________ ha

rilevato che trattandosi di un provvedimento temporaneo adottato in via

provvisoria e urgente, il decreto non era impugnabile in quanto non ha

carattere decisorio e definitivo, precisando inoltre che le “incertezze che

ancora accompagnano la posizione del padre (…) contribuiscono a riscontrare una

situazione nella quale, in ogni caso, nessuna modifica è opportuno attuare

rispetto al regime stabilito dal decreto”.

F. Con scritto 2/7

gennaio 2020 la Segreteria Magistrati del Tribunale dei minorenni di __________

ha comunicato all’Autorità di protezione che non assumerà provvedimenti prima

che i servizi sociali abbiano completato le indagini, dopodiché valuterà i

provvedimenti opportuni “non potendo però intervenire al di fuori della

propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero”.

G. In data 2 luglio 2020

l’Autorità di protezione ha organizzato un incontro volto alla presentazione di

un tutore per PI 1. RE 1 non si è presentato.

H. Con decisione 14

luglio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una tutela a favore di PI 1,

nominando quale curatore il signor CURA 1 dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione di __________. Ad un eventuale reclamo è stato tolto l’effetto

sospensivo in applicazione dell’art. 450c CC.

I. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 18 agosto 2020. Egli sostiene che il

procedimento pendente in __________ sia ormai superato e che a suo avviso

l’Autorità svizzera deve quindi entrare nel merito della procedura, confermare

l’attribuzione a lui della custodia della figlia e assegnargli l’autorità

parentale. Subordinatamente, RE 1 chiede che nel caso in cui ciò non avvenga,

la tutela di PI 1 sia affidata ai nonni paterni, in considerazione della loro

dichiarata disponibilità. Contestualmente al reclamo RE 1 ha presentato istanza

di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza

giudiziaria.

L. L’Autorità di

protezione ha chiesto ed ottenuto una proroga per presentare le proprie

osservazioni, poi inoltrate in data 8/9 ottobre 2020. Essa chiede di respingere

il reclamo, precisando di ritenere necessaria l’istituzione di una tutela a

favore di PI 1, lasciando intendere di essere in attesa di ulteriori decisioni

da parte delle autorità __________. Precisa inoltre di non aver mai ricevuto

richieste volte a nominare i nonni paterni in qualità di tutori.

L’ordinanza per l’assegnazione

del termine fissato ad PI 2 per presentare le proprie osservazioni – notificata

tramite invio postale raccomandato – è tornata al mittente, con l’indicazione “irreperibile”.

Questa Camera, in applicazione dell’art. 19 LPAmm, l’ha quindi pubblicata sul

Foglio ufficiale n. 76/20 del 22 settembre 2020, senza tuttavia ottenere dalla

madre alcun riscontro.

M. Con replica 10

novembre 2020 RE 1 si lamenta che l’Autorità di protezione, malgrado il tempo

trascorso e le comunicazioni delle Autorità __________, non avrebbe intrapreso

nulla. Egli sostiene di non avere problemi di etilismo o di tossicodipendenza e

di ritenere che i nonni paterni siano stati valutati nell’ipotesi di affidare

loro la tutela di PI 1. Fa riferimento ad uno scritto inviato in tal senso

all’Autorità di protezione, osservando che “il ricorso a risorse esterne

deve rimanere un’ultima ratio”.

N. L’Autorità di

protezione e la madre non hanno presentato alcuna duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

La

decisione impugnata è stata intimata dall’Autorità di protezione il 14 luglio

2020.

tramite invio postale raccomandato, non ritirato da RE 1. Dopo essere

stata rinviata al mittente il 23 luglio 2020 (cfr. tracciamento degli

invii postali n. 98.46.102702.00030993 – Raccomandata R Svizzera),

è stata rispedita tramite posta A, come risulta da una dichiarazione da parte

dell’Autorità di protezione del 25 agosto 2020 (a conferma di quanto asserito

dal reclamante che nel reclamo indica quale data di intimazione della decisione

il 14/23 luglio 2020). Il reclamo è giunto alla scrivente Camera il 20 agosto

2020.

e di conseguenza risulta tempestivo.

3.

Giova

preliminarmente chinarsi sulla competenza territoriale dell’Autorità di

protezione e di questo giudice, che deve essere oggetto d’esame d’ufficio ad

ogni stadio del procedimento.

3.1

Ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei

tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione

dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione

dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS

0.211.231.011).

Ai sensi dell’art. 5 della

Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello Stato

contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare misure

tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1). Fatto

salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del minore in

un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di nuova

abituale residenza (par. 2).

Giusta l’art. 7 par. 1

della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del

minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua

residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato

ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia

acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona,

istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al

trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto

nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la

persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento

ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore,

nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di

esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).

L’art. 7 par. 2 della

Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore

se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,

un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in

base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e

tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,

al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se

non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di

cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una

decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla

legislazione di tale Stato.

Finché le autorità citate

all’art. 7 par. 1 conservano la loro competenza, le autorità dello Stato

contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare

soltanto le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni

del minore di cui all'art. 11 (art. 7 par. 3).

4.

L’Autorità

regionale di protezione __________ e il Tribunale per i minorenni di __________

sembrano essersi posti il quesito della competenza e, a tale proposito, hanno

intrattenuto anche uno scambio di corrispondenza.

Dagli atti emerge che con decreto 4 aprile/11 maggio 2019 del

Tribunale per i minorenni di __________, confermato dalla Corte d’Appello di __________

con decisione 19 dicembre 2019, la responsabilità genitoriale di RE 1 e PI 2

sulla figlia PI 1 è stata limitata anche relativamente alle decisioni relative

al collocamento e la minore è stata affidata al Comune di residenza, che a quel

momento era stato individuato nel Comune di __________. Nel frattempo, risulta

che i genitori si erano già accordati sullaffidamento della bambina alle cure

del padre, prima per una vacanza dal 22 marzo fino al 22 aprile 2019 (cfr. scritto

22.3.2019

sottoscritto da entrambi i genitori) e, in seguito, a tempo

indeterminato (cfr. dichiarazione 7 maggio 2019 della madre, che ha

acconsentito che la figlia prendesse “residenza presso l’abitazione del

padre (…) fin quando il Tribunale dei minori di __________ non avrà deciso per

la custodia”. PI 1 – cittadina svizzera – dal 1° maggio 2019 risulta di

conseguenza domiciliata a __________ (cfr. certificato di domicilio rilasciato

il 17 maggio 2019 e dati personali iscritti nel MOVPOP Movimento cantonale

della popolazione, consultato il 1° febbraio 2021). A richiesta di spiegazioni

da parte dell’Autorità di protezione, con scritto 2 gennaio 2020, la Giudice

Delegata del Tribunale per i minorenni di __________ dr.ssa __________ ha

specificato che la bambina si è trasferita in Svizzera con il padre dopo

l’emissione del decreto e che nel frattempo sono state avviate indagini non

ancora completate, mentre da parte delle autorità __________ “non sarà

assunto nessun altro provvedimento” fino a conclusione delle verifiche. In

ogni caso la Giudice ha precisato di non poter “intervenire al di fuori

della propria giurisdizione trovandosi la minore all’estero e non più sul

territorio”. Ha quindi puntualizzato che “si tratta di una situazione

molto complessa che dovrà essere valutata anche in merito alla competenza”.

Ora, l’Autorità di protezione nella decisione impugnata cita l’art. 9

della LDIP, secondo il quale se un’azione concernente lo stesso oggetto

è già pendente all’estero tra le stesse parti, il tribunale svizzero sospende

il procedimento laddove sia presumibile che il tribunale estero prenda, entro

congruo termine, una decisione riconoscibile in Svizzera. Riportando la

giurisprudenza, l’Autorità di protezione aggiunge inoltre che “l’autorità

deve dunque valutare se può essere escluso, con una verosimiglianza confinante

con la certezza, che la giurisdizione estera emani, in un termine adeguato, una

decisione suscettibile di riconoscimento in Svizzera. Se sussiste un dubbio

legittimo in proposito, la causa deve essere sospesa, se invece non vi è alcuna

chance che la giurisdizione estera emani entro congruo termine una simile

decisione, non vi è litispendenza e la Corte deve entrare nel merito della

causa”. Sembra quindi che l’Autorità di protezione abbia fondato la propria

competenza considerando che l’autorità __________ prenderà nuovamente posizione

a completamento della procedura avviata con il provvedimento provvisorio e

urgente del 4 aprile 2019 del Tribunale per i minorenni di __________,

confermato il 12 dicembre 2019. L’Autorità di prime cure evidenzia infatti che

“non vi sono più stati sviluppi, a ciò ha concorso anche la chiusura dei

tribunali, per la situazione di emergenza” (cfr. decisione impugnata, pag.

6). Anche nelle osservazioni al reclamo l’Autorità di protezione lascia

intendere di essere ancora in attesa di ulteriori decisioni da parte delle

autorità __________.

A mente di questo giudice,

come rettamente ricordato dal Giudice Delegato del Tribunale per i minorenni di

__________ dr.ssa __________ nel suo scritto del 2 gennaio 2020, occorre in

ogni caso valutare la competenza delle autorità __________ ad eventualmente emanare

delle decisioni definitive a protezione della minore, ritenuta la sua residenza

in Svizzera dal 1° maggio 2019. Il trasferimento, avvenuto illecitamente ai

sensi dell’art. 7 della Convenzione, dura a tutt’oggi da oltre venti mesi, e di

conseguenza rientra nella fattispecie dell’art. 7 par. 2 lett. b) della Convenzione.

Secondo questo disposto le autorità dello Stato contraente in cui il minore

aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o

del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il

minore “abbia risieduto nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a

decorrere da quando la persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto

di affidamento ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si

trovava il minore, nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel

periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo

ambiente”.

Va ricordata pure la

costante giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui una

residenza può diventare “abituale” anche subito dopo il cambiamento del

luogo di soggiorno, se è destinata a essere durevole e a sostituire il

precedente centro d'interessi (STF 5A_807/2013 del 28 novembre 2013, consid.

2.3.1; STF 5A_119/2011 del 29 marzo 2011, consid. 6.2.1.1; STF 5A_440/2011 del

25.

ottobre 2011, consid. 2.2; STF 5A_665/2010 del 2 dicembre 2010, consid. 4.1;

STF 5A_650/2009 dell'11 novembre 2009, consid. 5.2 con rinvii; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167, consid. 3.3). Occorre pertanto ritenere che la residenza abituale di PI 1 è oggi

certamente a __________ e lo era anche al momento dell’emanazione della

decisione impugnata, il 14 luglio 2020, essendo trascorso oltre un anno dal

trasferimento della bambina. Trasferimento peraltro noto anche alle autorità __________,

che nulla hanno intrapreso per determinarne il ritorno in __________ (cfr. al

proposito lo scritto 27 giugno 2019 dell’Azienda di Servizi alla persona del __________

al Tribunale per i Minorenni di __________ e all’Autorità di protezione, in cui

“si precisa che il sig. RE 1 era stato invitato a riaccompagnare la bambina

in __________ già per i primissimi giorni di maggio, ciò allo scopo di

consentire allo scrivente servizio di intervenire in un collocamento più idoneo

della minore stante la situazione di tossicodipendenza della madre e la

capacità genitoriale del padre da indagare; il padre decideva per un trasferimento

definitivo della figlia presso di sé”).

In definitiva, considerato

che la nuova dimora abituale di PI 1 si trova in Svizzera, ossia in uno Stato

contraente e che l’art. 5 par. 2 della Convenzione non prevede la perpetuatio

fori – principio secondo cui il tribunale territorialmente competente al

momento della litispendenza rimane tale seppure i fatti su cui si fonda la sua

competenza mutino in seguito (DTF 143 III 183 consid. 1, 2 e 4, in una

fattispecie analoga; sentenza CDP del 7 settembre 2017, inc. 9.2017.167,

consid. 3.3, sentenza CDP del 24 ottobre 2017, inc. 9.2017.187, consid. 2.3,

RtiD-I-2018 n. 61 c, confermata con STF 5A_948/2017 del 12 marzo 2018; RtiD

I-2010 pag. 833 consid. 3d; sentenza I CCA 10.2010.6 del 25 novembre 2010,

consid. 6; sentenza I CCA 11.2010.83 del 6 ottobre 2011, consid. 6; STF

5A_220/2009 del 30 giugno 2009, consid. 4.1.1) – occorre concludere che la

competenza decisionale non appartiene più al giudice __________, bensì alle

Autorità svizzere. Un’eventuale decisione in tale ambito emanata dal Tribunale __________,

non verrebbe in ogni caso riconosciuta ai sensi dell’art. 23 par. 2 lett. a

della Convenzione, secondo cui il riconoscimento potrà essere negato se la

misura sia stata adottata da un’autorità la cui competenza non era fondata ai

sensi delle disposizioni del capitolo II (relativo alla competenza, art. 5-14).

Data la competenza

dell’Autorità di protezione, occorre quindi valutare se la misura di protezione

decisa a favore della minore sia adeguata ed in particolare se, in

considerazione anche di quanto appena indicato, non sia necessario invece che

l’Autorità di prime cure prenda posizione circa l’esercizio dell’autorità

parentale e le sue conseguenze.

5.

Giusta l’art. 327a CC l’Autorità di protezione nomina un tutore al

minorenne che non è sotto l’autorità parentale. Una simile situazione può

essere data se i genitori – o la madre nubile – decedono, se sono minorenni, se

sono sottoposti a curatela generale, quando viene meno il rapporto di

filiazione o, ancora, quando i o il genitore detentore dell’autorità parentale

ne è privato in applicazione degli art. 311 o 312 CC (cfr. gli esempi,

esaustivi, elencati in BSK ZGB I-Lienhard/Affolter,

art. 327a N 11).

Ai sensi

dell’art. 311 CC “se altre misure per la protezione del figlio sono rimaste

infruttuose o sembrano a priori insufficienti, l’autorità di protezione dei

minori priva i genitori dell’autorità parentale: quando per inesperienza,

malattia, infermità, assenza, violenza o analoghi motivi non sono in grado di

esercitarla debitamente; quando non si sono curati seriamente del figlio o

hanno violato gravemente i loro doveri nei suoi confronti”. Giusta il

secondo capoverso del medesimo disposto, “quando l’autorità parentale sia

tolta ad entrambi i genitori, si procede alla nomina di un tutore”.

In virtù

dell’art. 312 CC, l’autorità di protezione dei minori priva i genitori

dell’autorità parentale con il loro consenso quando ne facciano richiesta per

motivi gravi o quando abbiano dato il consenso ad un’adozione.

6.

Nella

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito una tutela a PI 1 “in

applicazione dell’art. 327 CC”, recte art. 327a CC.

Ai sensi dell’art.

327a CC, l’Autorità di protezione dei minori nomina un tutore al minorenne

che non è sotto l’autorità parentale.

Dagli atti emerge che

entrambi i genitori di PI 1, RE 1 e PI 2 detengono sulla figlia l’autorità

parentale, che tuttavia è stata limitata provvisoriamente e urgentemente con decreto

4.

aprile/11 maggio 2019 del Tribunale per i minorenni di __________, confermato

dalla Corte d’Appello di __________ con decisione 19 dicembre 2019. In tale

decreto è stata limitata “la responsabilità genitoriale in ordine alle

decisioni relative al collocamento, alle scelte sanitarie/terapeutiche e di

cura nonché alla regolamentazione dei rapporti con i genitori e agli incarichi,

anche educativi, delegati all’Ente”. Come già precedentemente indicato, a

richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità di protezione, con scritto 2

gennaio 2020 la Giudice Delegata del Tribunale per i minorenni di __________

dr.ssa __________ ha specificato che non sarà assunto nessun altro

provvedimento fino a conclusione delle indagini, ma in ogni caso di non potere

“intervenire al di fuori della propria giurisdizione trovandosi la minore

all’estero e non più sul territorio”. Ha quindi precisato che “si tratta

di una situazione molto complessa che dovrà essere valutata anche in merito

alla competenza”. Alla luce anche di quanto indicato in precedenza, le

considerazioni dell’Autorità di protezione nelle proprie osservazioni al

reclamo relativamente alla trattazione della procedura, non appaiono quindi

trovare concretamente un riscontro. Per di più, visti i mesi ulteriormente trascorsi

senza che nessuna autorità estera sia intervenuta, non appare plausibile

ritenere che l’Autorità __________ decida un “più idoneo collocamento della

minorenne da effettuare in idonea comunità unitamente alla madre”, a

maggior ragione se si considera che la madre risulta di ignota dimora e non ha

preso posizione nella procedura che qui ci occupa.

In

definitiva, nel caso in esame nessuno dei presupposti per l’istituzione di una

tutela alla minore appare dato: non vi è una decisione di merito di privazione dell’autorità

parentale ai sensi dell’art. 311 CC e nemmeno il consenso dei genitori, ciò che

comporterebbe l’applicazione dell’art. 312

in luogo dell’art. 311 CC.

Peraltro, nemmeno

l’Autorità di protezione giustifica la decisione in maniera compiuta, indicando

invece quale unica motivazione dell’istituzione della tutela l’esigenza di

agire vista l’inazione dei tribunali __________ ed un riferimento all’art. 327a

CC che prevede la nomina di un tutore per i minori che non siano sotto l’autorità

parentale. Ciò che a mente di questo giudice non appare sufficiente, ritenuto

che dagli atti non risulta che i genitori di PI 1 siano privati dell’autorità

parentale, rispettivamente che la limitazione decisa dall’autorità __________

non possa essere modificata dall’Autorità svizzera, come detto competente in

ragione della dimora abituale della minore da oltre un anno e mezzo a __________

e a conclusione dell’istruttoria a suo tempo ordinata.

Le allegazioni del

reclamante possono pertanto essere condivise, ritenuto che egli sostiene l’esigenza

di entrare nel merito della procedura relativamente alla custodia della

bambina, in quanto a suo avviso le autorità __________ “non intendono più

occuparsi della procedura, poiché la bambina ha ormai domicilio in Svizzera,

dove risiede da tempo.” Anche secondo questo giudice, visto il tempo

intercorso e gli sviluppi della procedura (v. rapporti agli atti) appare fuori

luogo la nomina di un tutore per il semplice motivo che quasi due anni fa i

genitori di PI 1 sono stati limitati nel loro esercizio dell’autorità

parentale, da un’autorità estera e in via urgente e provvisoria. Tale misura

non risulta rispondere alle esigenze procedurali e nemmeno a tutela degli

interessi della minore. Così come la nomina di un tutore che non trova il

consenso del padre sembra non essere una scelta particolarmente adatta, visto

che al fine di ottenere un beneficio da una simile misura l’esigenza di

collaborazione da parte di tutta la famiglia paterna di PI 1 appare auspicabile.

In tal senso non si può che invitare il padre all’adesione ai controlli

esperiti dall’Autorità di protezione e una maggior collaborazione nell’esclusivo

interesse della figlia.

7.

In conclusione,

quindi, la decisione impugnata va annullata e gli atti vanno ritornati

all’Autorità di prima sede perché – alla luce delle risultanze peritali già

ottenute ed esperiti gli ulteriori accertamenti e controlli che riterrà

necessari – si pronunci sulla possibilità di confermare l’autorità parentale e

la custodia al padre, riservate le eventuali misure di protezione a favore

della minore a norma degli art. 307 e 308 CC

Una decisione dell’Autorità

di protezione – ora competente – appare del resto nell’interesse della minore e

necessaria al fine di concludere una procedura provvisoria, caratterizzata da

misure emanate a suo tempo in urgenza da un’Autorità estera. Del resto non

risulta che quest’ultima Autorità abbia mai portato a termine i propri

accertamenti e che abbia avviato entro un anno dalla sua partenza le pratiche

per il rientro in __________, dimostrando nei fatti di non ritenersi più

competente per la protezione della minore.

8.

Ai sensi dell’art.

29.

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità

della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti.

Secondo l’art. 117 CPC

(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

In concreto con istanza 18

agosto 2020 RE 1 ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, senza tuttavia fornire dimostrazione della sua indigenza e

indicando semplicemente che avrebbe in seguito trasmesso il certificato

municipale, ciò che tuttavia non ha mai fatto. Malgrado l’istanza andrebbe

quindi respinta, per i motivi che seguono essa va dichiarata priva d’oggetto.

9.

L’Autorità di

protezione va considerata soccombente. A norma dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non

possono tuttavia esserle addossate spese processuali.

Quanto alle

ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di

protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di

ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali

uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati e di conseguenza l’Autorità di

protezione va condannata al pagamento di congrue ripetibili a RE 1, ciò che

rende priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria di quest’ultimo e

che deve dunque essere oggetto di stralcio (cfr. STF 2C_182/2012

del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza

CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre

2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio

2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti vengono ritornati

all’Autorità di prima sede, affinché proceda ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia. L’Autorità regionale di protezione __________

rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è stralciata dai ruoli.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.