Lexipedia

Decisione

9.2020.93

Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile; precisazione della giurisprudenza in relazione agli averi indisponibili, in part. agli immobili

23 novembre 2020Italiano14 min

A. Con decisione 10 settembre

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.93

Lugano

23 novembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

rappr.

da: CURA 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’accollo della

mercede e delle spese dovute al curatore per il 2019

giudicando

sul reclamo del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 10 settembre

2008 (ris. n. 669/2008 del 13 maggio 2008 e del 24 giugno 2008) la Commissione

tutoria regionale __________, ha istituito in favore di RE 1 una tutela

volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.

B. Con decisione di

conversione 20 agosto 2013 (ris. n. 3199/2013 del 19 agosto 2013) l’Autorità

regionale di protezione __________, ha confermato in favore di RE 1 una

curatela generale.

C. Dopo alcuni

avvicendamenti, con decisione 10 febbraio 2015 (ris. n. 108/2015 del 2 febbraio

2015) la suddetta autorità ha nominato quale curatore a partire dal 16 febbraio

2015 il signor CURA 1.

D. ln data 3 marzo 2020 il curatore ha

presentato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione) il rapporto morale e il rendiconto finanziario relativo

alla gestione 2019 della curatela. In ragione “dell’esiguità della sostanza

viva”, CURA 1 postulava la messa a carico dell’ente pubblico dei costi

della curatela e la rinuncia alla riscossione della tassa di giudizio.

E. Con

decisione 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) l’Autorità di protezione ha

approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2019. Per il lavoro

svolto, al curatore è stata riconosciuta un’indennità totale di fr. 5'570.05

(fr. 5'248.05 quale mercede e fr. 322.– quale rimborso spese), posta tuttavia a

carico dell’interessato, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di

fr. 180.–.

F. Con

reclamo 20 agosto 2020 RE 1, per il tramite del suo curatore, ha impugnato la

decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione e la tassa

decisionale. In considerazione della sua precaria situazione economica, il

reclamante chiede dunque la riforma del dispositivo in questione, nel senso di

accollare al Comune di domicilio la mercede e le spese dovute al curatore e

all’Autorità di protezione tasse e spese di giudizio.

G. Con

osservazioni 11 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato la

decisione impugnata, richiamando la giurisprudenza emanata da questa Camera con

riferimento al minimo intangibile e osservando che RE 1 dispone di una sostanza

netta che eccede le soglie al di sotto delle quali la remunerazione deve essere

accollata all’ente pubblico. L’autorità di prime cure ritiene pertanto che i

costi della curatela debbano essere posti a carico dell’interessato.

H. RE

1 non ha replicato, ponendo dunque fine allo scambio degli allegati.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli

art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.

48.

lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nel

suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di

accollargli la mercede e le spese dovute al curatore per la gestione 2019 della

curatela.

2.1

Nella

decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato

che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore per il periodo di

gestione 2019 emergono entrate per fr. 45'219.15 e uscite per fr. 50'934.93,

per una perdita di esercizio di fr. 5'715.78. Al 31 dicembre 2019, il

patrimonio (attivo) ammontava a fr. 22'590.67 (attivi per fr. 22'731.12 a

fronte di passivi per fr. 140.45).

Essendo l’importo

della sostanza netta appartenente a RE 1 superiore all’importo di fr. 5'000.– definito intangibile dalla giurisprudenza della Camera di protezione,

l’autorità di prime cure ha messo a carico del curatelato la mercede esposta

dal curatore, per l’importo complessivo di fr. 5'570.05 (osservazioni,

pag. 2).

2.2

Nel suo

reclamo, RE 1 si oppone all’addebito

di tali costi in ragione dell’esiguità della sostanza mobile da lui posseduta

(fr. 3'512.–). Il curatelato possiede “CHF 19’219.–

quale parte, per 1/20, di una comunione ereditaria, costituitasi nel 2011,

proprietaria di un immobile – una vecchia casa, non abitabile – in __________” (reclamo, pag. 1). Tale

immobile “è in vendita da diversi anni, ma non ha mai attirato alcun

acquirente” (reclamo, pag. 2). Se la mercede del curatore fosse messa a

carico di RE 1, “persona affetta da tossicodipendenza e da grave patologia

psichiatrica, in AI e al beneficio di prestazioni complementari”, in breve

tempo verrebbero azzerati i suoi esigui risparmi (reclamo, pag. 2). Se i costi

della curatela venissero corrisposti dal Comune e RE 1 riuscisse a vendere

l’immobile, in considerazione del diritto di regresso previsto dall’art. 19

cpv. 3 LPMA, l’ente pubblico potrebbe comunque recuperare integralmente quanto

anticipato.

2.3

I costi delle misure

ufficiali di protezione sono, di principio, a carico dell’interessato (art. 404

cpv. 1 CC; art. 19 cpv. 1 LPMA; Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di

protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione

della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum

Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB

Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, ai Cantoni è demandato il compito di

emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato. In base alle norme cantonali, se l'interessato

non dispone dei mezzi sufficienti, l'obbligo retributivo passa a carico

dell'ente pubblico, con diritto di regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA; v. anche

STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1); il compito di concretizzare

quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato (art. 49

LPMA).

2.4

Nonostante

la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito

alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e

sopporti i costi della misura di protezione. Questo giudice, onde colmare la

lacuna legale riscontrata, ha ritenuto adeguato fissare

dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà

essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile

(“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr.

10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di

separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui

mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo

familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal

rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr.

art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi,

la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in

Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere

sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie

definite sopra (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223 consid. 5,

confermata a più riprese, da ultimo con sentenza CDP del

10.

ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 2.6, pubblicata

in RtiD I-2020, n. 8c).

Tale

soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di

protezione, permette al curatelato di conservare gli averi necessari per far

fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di

protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto

finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo

permette di adottare un sistema unitario, applicabile a

tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc,

e pone fine alle disparità sinora riscontrate. La Camera di protezione ha in

seguito codificato tale giurisprudenza attraverso l’emanazione della Direttiva

n. 2/2018 del 7 dicembre 2018 (Accollo della mercede e delle spese della

curatela – Lacuna legislativa), invitando tutte le Autorità

regionali di protezione ad attenersi a tale regolamentazione.

3.

Tornando

alla fattispecie in esame e analizzando i dati accertati dall’Autorità

di prime cure, qui non contestati, è pacifico che la stretta applicazione dei

criteri summenzionati conduce alla soluzione adottata nella decisione

impugnata. La sostanza netta appartenente a RE 1 al 31 dicembre 2019 ammontava a fr. 22'590.67, importo che si situa al di sopra della

soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile nella giurisprudenza

citata, e tale minimo intangibile non viene intaccato dal pagamento di tali

costi. Come evidenziato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al

reclamo, in applicazione della giurisprudenza e della Direttiva summenzionata,

i costi della curatela dovrebbero dunque essere accollati all’interessato e non

all’ente pubblico.

3.1

Va

tuttavia osservato che i criteri giurisprudenziali di cui sopra, emanati per

colmare la lacuna legale esistente e per uniformare le variegate prassi

osservate, lasciano comunque sussistere un certo margine di apprezzamento in

favore delle Autorità di protezione. Tale latitudine di giudizio deve essere

esercitata dalle autorità di prime cure e la fissazione di valori soglia non

deve condurre ad un automatismo acritico, che contraddice lo spirito del

diritto di protezione.

A tal

proposito si rileva che già in due decisioni recenti questo giudice non aveva

escluso che dal computo della sostanza potesse essere tralasciata la sostanza

immobiliare, nella misura in cui essa rappresenta un attivo “indisponibile”,

ovvero non monetizzabile.

Il quesito era stato

lasciato aperto, in quanto nelle due particolari fattispecie il

fatto che gran parte degli attivi componenti il patrimonio delle persone

curatelate fossero di carattere immobiliare non era stato ritenuto rilevante

(cfr. Dell’Oro, Indigenza del curatelato

e accollo della remunerazione del curatore all’ente pubblico: l’approccio

giurisprudenziale ticinese, in: RtiD II-2019, pag. 834 e nota 66, pag. 835). In

un caso, il curatelato disponeva infatti di altra sostanza attiva, non

immobiliare, ampiamente sufficiente per far fronte ai costi

complessivi della misura senza intaccare la riserva di soccorso (sentenza

CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118, consid. 3, massima pubblicata in RtiD II-2019 n. 11c; Dell’Oro, op. cit., in: RtiD II-2019,

pag. 834). Nel secondo caso, l’attivo immobiliare in

questione era privo di oneri ipotecari e fonte di reddito per il curatelato,

che ne ricavava annualmente una pigione, ragion per cui nel calcolo della

sostanza attiva non era possibile fare astrazione del suddetto valore

immobiliare (sentenza CDP del 10 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 3,

pubblicata in RtiD I-2020, n. 8c).

3.2

Le fattispecie appena

citate non possono essere assimilate a quella in esame. Dal rendiconto

finanziario emerge che il patrimonio attivo di RE 1 è composto da due conti

postali, per complessivi fr. 3'488.52, da un credito di fr. 23.60 e da una

quota di un 1/20 in una comunione ereditaria, stimata in fr. 19'219.–.

Tale comunione ereditaria è

composta essenzialmente da un fondo in __________, il cui valore di stima

ammonta a fr. 290'400.00, definito come “una vecchia casa, non abitabile”,

in vendita dal 2011, senza aver mai attirato acquirenti interessati (reclamo,

pag. 1-2).

Al di là del fatto che, a

mente di questo giudice, dal luglio 2017 la quota ereditaria spettante a RE 1

risulta essere maggiore di 1/20 a seguito del recesso dalla medesima di due

coeredi, complessivamente titolari di una quota di 1/5 di tale comunione

ereditaria (cfr. doc. 15 incarto ARP), nel caso concreto non è possibile

fare astrazione della natura dei beni che compongono la sostanza del

curatelato.

In particolare, la

sostanza attiva che eccede le soglie fissate in via giurisprudenziale è

rappresentata da una quota in una indivisione ereditaria, di cui fanno parte

altri quattro eredi, e il cui patrimonio non è dunque a disposizione

dell’interessato. Detto patrimonio risulta poi costituito da un immobile che

non può essere messo a reddito, sul quale il curatelato non è abilitato ad

accendere ipoteche e che è in vendita da anni senza successo.

Gli averi liquidi del

curatelato ammontano dunque a meno di fr. 4'000.–, importo già inferiore alla

soglia del minimo intangibile di fr. 5'000.– e con il quale non è evidentemente

possibile far fronte alla mercede del curatore di fr. 5'570.05.

Un caso simile può essere

ritenuto di rigore e giustifica la messa a carico dei costi della curatela

all’ente pubblico. Una soluzione diversa contraddirebbe i principi risultanti

dal diritto federale, in base ai quali l’onere delle spese della

curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (v. Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).

Se è vero

che la presenza di sufficienti liquidità per pagare i costi della curatela è

stata giudicata irrilevante – siccome nulla dice sulla situazione finanziaria

complessiva del curatelato, in particolare sull’entità della sua sostanza netta

(cfr. sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223

consid. 6, sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc.

9.2018.152, consid. 5, pubbl. in RtiD II-2019 n. 9c; sentenza CDP del 15

novembre 2018, inc. 9.2018.133, consid. 5) – il contrario non può essere

affermato. Nel caso in cui l’interessato non disponga di liquidità, i costi

della misura di protezione adottata in suo favore non possono dunque essergli

accollati.

In

conclusione, la decisione dell’Autorità di protezione deve essere riformata e i

costi della curatela devono essere messi a carico del Comune di __________, riservato

l’art. 19 cpv. 3 LPMA che abilita l’ente pubblico a recuperare le somme

corrisposte.

Alla luce delle

circostanze del caso concreto, si giustifica pertanto di rinunciare anche alla

messa a carico delle tasse e spese di giudizio di prima istanza.

4.

Gli

oneri processuali del reclamo seguirebbero la soccombenza dell’Autorità di

protezione ma, alla luce dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm e vista la precisazione

della giurisprudenza, occorre in concreto prescindere dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) dell'Autorità

regionale di protezione __________, deve essere riformata come segue:

“1.

Invariato.

2.

È riconosciuta al curatore CURA 1 un’indennità totale di CHF 5'570.05 (mercede

CHF 5'248.05 e spese diverse CHF 322.–) posta a carico del Comune di __________,

riservato il diritto di regresso nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 19

cpv. 3 LPMA.

3.

Si rinuncia alla riscossione di spese e tasse della presente decisione.

4.

e 5. Invariati.”

2. Non si prelevano tasse e spese di

giustizia.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.