9.2020.93
Condizioni per l’accollo all’ente pubblico invece che all'interessato della remunerazione e delle spese dovute al curatore; indigenza ai sensi del diritto di protezione; patrimonio minimo intangibile; precisazione della giurisprudenza in relazione agli averi indisponibili, in part. agli immobili
23 novembre 2020Italiano14 min
A. Con decisione 10 settembre
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.93
Lugano
23 novembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
rappr.
da: CURA 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’accollo della
mercede e delle spese dovute al curatore per il 2019
giudicando
sul reclamo del 20 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 10 settembre
2008 (ris. n. 669/2008 del 13 maggio 2008 e del 24 giugno 2008) la Commissione
tutoria regionale __________, ha istituito in favore di RE 1 una tutela
volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC.
B. Con decisione di
conversione 20 agosto 2013 (ris. n. 3199/2013 del 19 agosto 2013) l’Autorità
regionale di protezione __________, ha confermato in favore di RE 1 una
curatela generale.
C. Dopo alcuni
avvicendamenti, con decisione 10 febbraio 2015 (ris. n. 108/2015 del 2 febbraio
2015) la suddetta autorità ha nominato quale curatore a partire dal 16 febbraio
2015 il signor CURA 1.
D. ln data 3 marzo 2020 il curatore ha
presentato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione) il rapporto morale e il rendiconto finanziario relativo
alla gestione 2019 della curatela. In ragione “dell’esiguità della sostanza
viva”, CURA 1 postulava la messa a carico dell’ente pubblico dei costi
della curatela e la rinuncia alla riscossione della tassa di giudizio.
E. Con
decisione 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) l’Autorità di protezione ha
approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2019. Per il lavoro
svolto, al curatore è stata riconosciuta un’indennità totale di fr. 5'570.05
(fr. 5'248.05 quale mercede e fr. 322.– quale rimborso spese), posta tuttavia a
carico dell’interessato, così come spese e tasse di giudizio per l’importo di
fr. 180.–.
F. Con
reclamo 20 agosto 2020 RE 1, per il tramite del suo curatore, ha impugnato la
decisione di mettere a suo carico i costi della misura di protezione e la tassa
decisionale. In considerazione della sua precaria situazione economica, il
reclamante chiede dunque la riforma del dispositivo in questione, nel senso di
accollare al Comune di domicilio la mercede e le spese dovute al curatore e
all’Autorità di protezione tasse e spese di giudizio.
G. Con
osservazioni 11 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha confermato la
decisione impugnata, richiamando la giurisprudenza emanata da questa Camera con
riferimento al minimo intangibile e osservando che RE 1 dispone di una sostanza
netta che eccede le soglie al di sotto delle quali la remunerazione deve essere
accollata all’ente pubblico. L’autorità di prime cure ritiene pertanto che i
costi della curatela debbano essere posti a carico dell’interessato.
H. RE
1 non ha replicato, ponendo dunque fine allo scambio degli allegati.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli
art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art.
48.
lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Nel
suo reclamo, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione di
accollargli la mercede e le spese dovute al curatore per la gestione 2019 della
curatela.
2.1
Nella
decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha accertato
che dal rendiconto finanziario presentato dal curatore per il periodo di
gestione 2019 emergono entrate per fr. 45'219.15 e uscite per fr. 50'934.93,
per una perdita di esercizio di fr. 5'715.78. Al 31 dicembre 2019, il
patrimonio (attivo) ammontava a fr. 22'590.67 (attivi per fr. 22'731.12 a
fronte di passivi per fr. 140.45).
Essendo l’importo
della sostanza netta appartenente a RE 1 superiore all’importo di fr. 5'000.– definito intangibile dalla giurisprudenza della Camera di protezione,
l’autorità di prime cure ha messo a carico del curatelato la mercede esposta
dal curatore, per l’importo complessivo di fr. 5'570.05 (osservazioni,
pag. 2).
2.2
Nel suo
reclamo, RE 1 si oppone all’addebito
di tali costi in ragione dell’esiguità della sostanza mobile da lui posseduta
(fr. 3'512.–). Il curatelato possiede “CHF 19’219.–
quale parte, per 1/20, di una comunione ereditaria, costituitasi nel 2011,
proprietaria di un immobile – una vecchia casa, non abitabile – in __________” (reclamo, pag. 1). Tale
immobile “è in vendita da diversi anni, ma non ha mai attirato alcun
acquirente” (reclamo, pag. 2). Se la mercede del curatore fosse messa a
carico di RE 1, “persona affetta da tossicodipendenza e da grave patologia
psichiatrica, in AI e al beneficio di prestazioni complementari”, in breve
tempo verrebbero azzerati i suoi esigui risparmi (reclamo, pag. 2). Se i costi
della curatela venissero corrisposti dal Comune e RE 1 riuscisse a vendere
l’immobile, in considerazione del diritto di regresso previsto dall’art. 19
cpv. 3 LPMA, l’ente pubblico potrebbe comunque recuperare integralmente quanto
anticipato.
2.3
I costi delle misure
ufficiali di protezione sono, di principio, a carico dell’interessato (art. 404
cpv. 1 CC; art. 19 cpv. 1 LPMA; Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di
protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione
della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum
Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB
Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Ai sensi dell’art. 404 cpv. 3 CC, ai Cantoni è demandato il compito di
emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il
rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con
i beni dell’interessato. In base alle norme cantonali, se l'interessato
non dispone dei mezzi sufficienti, l'obbligo retributivo passa a carico
dell'ente pubblico, con diritto di regresso (art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA; v. anche
STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1); il compito di concretizzare
quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato (art. 49
LPMA).
2.4
Nonostante
la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito
alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e
sopporti i costi della misura di protezione. Questo giudice, onde colmare la
lacuna legale riscontrata, ha ritenuto adeguato fissare
dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà
essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile
(“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr.
10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di
separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui
mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo
familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal
rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr.
art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi,
la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in
Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere
sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie
definite sopra (sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223 consid. 5,
confermata a più riprese, da ultimo con sentenza CDP del
10.
ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 2.6, pubblicata
in RtiD I-2020, n. 8c).
Tale
soluzione consente di tenere conto degli scopi perseguiti dal diritto di
protezione, permette al curatelato di conservare gli averi necessari per far
fronte a una spesa imprevista e agevola il compito delle Autorità regionali di
protezione, che applicano dei limiti chiari e si vedono offrire nel rendiconto
finanziario i dati per il calcolo della sostanza netta. Inoltre, tale metodo
permette di adottare un sistema unitario, applicabile a
tutto il Ticino nonostante l’assenza di una normativa cantonale ad hoc,
e pone fine alle disparità sinora riscontrate. La Camera di protezione ha in
seguito codificato tale giurisprudenza attraverso l’emanazione della Direttiva
n. 2/2018 del 7 dicembre 2018 (Accollo della mercede e delle spese della
curatela – Lacuna legislativa), invitando tutte le Autorità
regionali di protezione ad attenersi a tale regolamentazione.
3.
Tornando
alla fattispecie in esame e analizzando i dati accertati dall’Autorità
di prime cure, qui non contestati, è pacifico che la stretta applicazione dei
criteri summenzionati conduce alla soluzione adottata nella decisione
impugnata. La sostanza netta appartenente a RE 1 al 31 dicembre 2019 ammontava a fr. 22'590.67, importo che si situa al di sopra della
soglia di fr. 5'000.– stabilita quale minimo intangibile nella giurisprudenza
citata, e tale minimo intangibile non viene intaccato dal pagamento di tali
costi. Come evidenziato dall’Autorità di protezione nelle osservazioni al
reclamo, in applicazione della giurisprudenza e della Direttiva summenzionata,
i costi della curatela dovrebbero dunque essere accollati all’interessato e non
all’ente pubblico.
3.1
Va
tuttavia osservato che i criteri giurisprudenziali di cui sopra, emanati per
colmare la lacuna legale esistente e per uniformare le variegate prassi
osservate, lasciano comunque sussistere un certo margine di apprezzamento in
favore delle Autorità di protezione. Tale latitudine di giudizio deve essere
esercitata dalle autorità di prime cure e la fissazione di valori soglia non
deve condurre ad un automatismo acritico, che contraddice lo spirito del
diritto di protezione.
A tal
proposito si rileva che già in due decisioni recenti questo giudice non aveva
escluso che dal computo della sostanza potesse essere tralasciata la sostanza
immobiliare, nella misura in cui essa rappresenta un attivo “indisponibile”,
ovvero non monetizzabile.
Il quesito era stato
lasciato aperto, in quanto nelle due particolari fattispecie il
fatto che gran parte degli attivi componenti il patrimonio delle persone
curatelate fossero di carattere immobiliare non era stato ritenuto rilevante
(cfr. Dell’Oro, Indigenza del curatelato
e accollo della remunerazione del curatore all’ente pubblico: l’approccio
giurisprudenziale ticinese, in: RtiD II-2019, pag. 834 e nota 66, pag. 835). In
un caso, il curatelato disponeva infatti di altra sostanza attiva, non
immobiliare, ampiamente sufficiente per far fronte ai costi
complessivi della misura senza intaccare la riserva di soccorso (sentenza
CDP del 25 marzo 2019, inc. 9.2018.118, consid. 3, massima pubblicata in RtiD II-2019 n. 11c; Dell’Oro, op. cit., in: RtiD II-2019,
pag. 834). Nel secondo caso, l’attivo immobiliare in
questione era privo di oneri ipotecari e fonte di reddito per il curatelato,
che ne ricavava annualmente una pigione, ragion per cui nel calcolo della
sostanza attiva non era possibile fare astrazione del suddetto valore
immobiliare (sentenza CDP del 10 ottobre 2019, inc. 9.2019.123, consid. 3,
pubblicata in RtiD I-2020, n. 8c).
3.2
Le fattispecie appena
citate non possono essere assimilate a quella in esame. Dal rendiconto
finanziario emerge che il patrimonio attivo di RE 1 è composto da due conti
postali, per complessivi fr. 3'488.52, da un credito di fr. 23.60 e da una
quota di un 1/20 in una comunione ereditaria, stimata in fr. 19'219.–.
Tale comunione ereditaria è
composta essenzialmente da un fondo in __________, il cui valore di stima
ammonta a fr. 290'400.00, definito come “una vecchia casa, non abitabile”,
in vendita dal 2011, senza aver mai attirato acquirenti interessati (reclamo,
pag. 1-2).
Al di là del fatto che, a
mente di questo giudice, dal luglio 2017 la quota ereditaria spettante a RE 1
risulta essere maggiore di 1/20 a seguito del recesso dalla medesima di due
coeredi, complessivamente titolari di una quota di 1/5 di tale comunione
ereditaria (cfr. doc. 15 incarto ARP), nel caso concreto non è possibile
fare astrazione della natura dei beni che compongono la sostanza del
curatelato.
In particolare, la
sostanza attiva che eccede le soglie fissate in via giurisprudenziale è
rappresentata da una quota in una indivisione ereditaria, di cui fanno parte
altri quattro eredi, e il cui patrimonio non è dunque a disposizione
dell’interessato. Detto patrimonio risulta poi costituito da un immobile che
non può essere messo a reddito, sul quale il curatelato non è abilitato ad
accendere ipoteche e che è in vendita da anni senza successo.
Gli averi liquidi del
curatelato ammontano dunque a meno di fr. 4'000.–, importo già inferiore alla
soglia del minimo intangibile di fr. 5'000.– e con il quale non è evidentemente
possibile far fronte alla mercede del curatore di fr. 5'570.05.
Un caso simile può essere
ritenuto di rigore e giustifica la messa a carico dei costi della curatela
all’ente pubblico. Una soluzione diversa contraddirebbe i principi risultanti
dal diritto federale, in base ai quali l’onere delle spese della
curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (v. Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).
Se è vero
che la presenza di sufficienti liquidità per pagare i costi della curatela è
stata giudicata irrilevante – siccome nulla dice sulla situazione finanziaria
complessiva del curatelato, in particolare sull’entità della sua sostanza netta
(cfr. sentenza CDP del 13 settembre 2018, inc. 9.2016.223
consid. 6, sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc.
9.2018.152, consid. 5, pubbl. in RtiD II-2019 n. 9c; sentenza CDP del 15
novembre 2018, inc. 9.2018.133, consid. 5) – il contrario non può essere
affermato. Nel caso in cui l’interessato non disponga di liquidità, i costi
della misura di protezione adottata in suo favore non possono dunque essergli
accollati.
In
conclusione, la decisione dell’Autorità di protezione deve essere riformata e i
costi della curatela devono essere messi a carico del Comune di __________, riservato
l’art. 19 cpv. 3 LPMA che abilita l’ente pubblico a recuperare le somme
corrisposte.
Alla luce delle
circostanze del caso concreto, si giustifica pertanto di rinunciare anche alla
messa a carico delle tasse e spese di giudizio di prima istanza.
4.
Gli
oneri processuali del reclamo seguirebbero la soccombenza dell’Autorità di
protezione ma, alla luce dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm e vista la precisazione
della giurisprudenza, occorre in concreto prescindere dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 29 luglio 2020 (ris. n. 2032/2020) dell'Autorità
regionale di protezione __________, deve essere riformata come segue:
“1.
Invariato.
2.
È riconosciuta al curatore CURA 1 un’indennità totale di CHF 5'570.05 (mercede
CHF 5'248.05 e spese diverse CHF 322.–) posta a carico del Comune di __________,
riservato il diritto di regresso nei confronti di RE 1 ai sensi dell’art. 19
cpv. 3 LPMA.
3.
Si rinuncia alla riscossione di spese e tasse della presente decisione.
4.
e 5. Invariati.”
2. Non si prelevano tasse e spese di
giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.