9.2020.97
Rendiconto finanziario. Obbligo di mantenimento fra coniugi
15 dicembre 2020Italiano15 min
decisioni datate 26 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti
Source ti.ch
Incarto n.
9.2020.97
Lugano
15 dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2018;
giudicando
sul reclamo del 27 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
28 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Mediante decisione 18
settembre 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito
in favore di PI 1 una curatela amministrativa e di rappresentanza (ai sensi
degli artt. 393 cpv. 2 e 392 cpv. 1 CC), nominando quale curatore il signor RE
1, fratello dell’interessata. La decisione di nomina del curatore non prevedeva
la corresponsione di indennità e spese per il medesimo. La misura è stata in
seguito assunta dalla Commissione tutoria regionale __________.
PI 1 è coniugata con PI 2.
I coniugi hanno due figli (__________ e __________). Il nucleo famigliare è
seguìto da anni dai vari Servizi e per i figli è stata istituita una curatela
educativa.
La curatela in favore di PI
1 è stata in seguito trasferita alla Commissione tutoria regionale __________
(in seguito Commissione tutoria).
Con distinte decisioni 15
dicembre 2015 l’Autorità di regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione), subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato i
rendiconti finanziari presentati da RE 1 per gli anni dal 2007 al 2010. Tasse e
spese della decisione sono state messe a carico della curatelata (v.
risoluzioni n. 751-754/2015).
B. Nel frattempo, mediante
decisione 29 aprile 2015, Autorità di protezione aveva adeguato la misura al
nuovo diritto di protezione, e deciso:
-
la revoca della misura precedente;
-
l’istituzione in favore di PI 1 di
una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC)
(per i compiti e le attribuzioni della curatela v. decisione, dispositivo n 2);
-
la limitazione di PI 1 nei suoi
diritti:
-
l’accesso ai conti privati aperti
dal curatore è stato precluso all’interessata;
-
il curatore è stato autorizzato ad
aprire la corrispondenza;
-
il curatore è stato autorizzato ad
accedere al domicilio dell’interessata quando necessario per espletare il suo
mandato;
-
quale curatore è stato confermato il
signor RE 1
-
al curatore è stato riconosciuto
un compenso orario di fr. 40.-/h per un massimo di 75 ore annuali, che
corrispondono a un importo complessivo di fr. 3'000.-, riservati eventuali
futuri adeguamenti.
C. Con scritto, non
datato, il curatore ha presentato all’Autorità di protezione una richiesta
d’indennità totale di fr. 20'150.- per gli anni dal 2011 al 2015 (ossia, per
ogni anno, un’indennità di fr. 3'000.-, oltre a spese viaggio, telefoniche e
varie, corrispondenti a fr. 4'030.- annui). Il curatore ha precisato che,
nonostante il superamento delle ore annuali, ragionevolmente discusse e
preventivate, non aveva “ritenuto necessario chiedere un adeguamento della
misura in tal senso, rinunciando ad indennità orarie supplementari”.
D. Con distinte
decisioni datate 26 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti
finanziari per gli anni dal 2011 al 2014. Ha messo le indennità e le spese esposte
dal curatore (di complessivi fr. 4'030.- annui), come pure le tasse e le spese
delle decisioni, tutte a carico della curatelata (v. risoluzioni n.
756-759/2016).
E. Tramite decisione 31
marzo 2017 l’Autorità di protezione ha poi approvato pure il rendiconto finanziario
per l’anno 2015, mettendo le indennità e le spese richieste dal curatore (di complessivi
fr. 4’030.-), come pure le tasse e le spese della decisione a carico della
curatelata (v. risoluzione n. 204/2017).
F. Con decisione 11
aprile 2018 l’Autorità di prime cure ha approvato il rendiconto finanziario per
l’anno 2016, mettendo le indennità e le spese esposte dal curatore (di
complessivi fr. 4’030.-), come pure le tasse e le spese della decisione a
carico della curatelata (v. risoluzione n. 284/2018).
G. Mediante decisione 19
giugno 2018 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario
2017 e la nota indennità presentata per quell’anno limitatamente a fr. 3'490.-,
mettendo detto importo a carico della curatelata (v. risoluzione n. 439/2018).
L’Autorità ha rilevato che le spese di trasferta (fr. 480.-) e spese diverse
(fr. 500.-) richieste dal curatore apparivano eccessive, “riportandole”
alle percentuali normalmente riconosciute per le procedure d’assistenza. Le
stesse sono state ridotte (trasferte: fr. 240.-, spese telefoniche: fr. 250.-).
Anche le spese della decisione sono state messe a carico della curatelata.
Detta decisione è cresciuta in giudicato incontestata.
H. Durante l’udienza di
discussione del 4 giugno 2019 è emerso che PI 1 presenta una situazione
finanziaria debitoria di quasi fr. 12’000.-.
I. Mediante decisione
28 luglio 2020 (risoluzione n. 481/2020) l’Autorità di protezione ha approvato
il rendiconto finanziario 2018 e la nota indennità presentata dal curatore limitatamente
a fr. 3'540.-, mettendo detto importo a carico della curatelata e per essa del
marito, PI 2. L’Autorità ha rilevato che le spese richieste dal curatore
apparivano eccessive, “riportandole” alle percentuali normalmente
riconosciute per le procedure d’assistenza. Le stesse sono state ridotte
(trasferte: fr. 240.-, spese telefoniche: fr. 250.-, cancelleria 50.-). Le spese
della decisione, pari a fr. 200.-, sono state messe a carico della curatelata.
L. Con scritto 31 luglio
2020 RE 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione un documento, non datato,
intitolato “richiesta d’indennità e rimborso spese per il 2018 (rivalutate)
e per il 2019” dal quale traspare la propria volontà di limitare le sue
pretese d’indennità per il 2018 e per il 2019 a fr. 2'160.- annui. Egli ha
chiesto all’Autorità di prima sede di “sostituire” la decisione del 28
luglio 2020 tenendo conto dell’importo che si è autoridotto, ma ha postulato
che lo stesso sia posto a carico del Comune di __________, in ossequio all’art.
19 cpv. 2 LPMA, come pure che si rinunci all’addebito alla curatelata di tasse
e spese per la decisione di prima sede, a motivo della grave situazione
economica di quest’ultima.
M. Mediante il reclamo cautelativo
27 agosto 2020, qui in esame, RE 1 si è aggravato alla Camera di protezione avverso
la menzionata decisione 28 luglio 2020, rinviando anche ai contenuti dello
scritto 31 luglio 2020 (e rispettivo documento allegato) da lui indirizzato
all’Autorità di prime cure. Il reclamante ha chiesto che la decisione impugnata
sia annullata e che “l’Autorità di protezione emani una nuova decisione in
merito alle note d’indennità e spese per 2018 e anche 2019, tenendo conto degli
importi” da lui “notevolmente ridimensionati”. Egli ha postulato
pure che dette indennità e spese siano anticipate dal Comune di __________, in
ossequio all’art. 19 cpv. 2 LPMA e che si prescinda dal prelievo di tasse e
spese per la decisione dell’Autorità di prima sede.
N. Con ordinanza 31
agosto 2020 il reclamo è stato intimato all’Autorità di protezione, come pure
ad PI 1 e a PI 2, con l’invito a ciascuno di loro di formulare eventuali
osservazioni entro il termine di 20 giorni.
O. Con osservazioni 15
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo. Con
riferimento all’autoriduzione delle pretese d’indennità e spese, con effetto
retroattivo al 2018, l’Autorità di prima sede ha rilevato che nulla vieta al
curatore di incassare un importo minore rispetto a quanto riconosciuto in sede
di sentenza per il 2018. L’attribuzione delle spese al marito è a suo dire fondata
sull’obbligo di mantenimento del coniuge disposta dal diritto matrimoniale.
PI 1 e PI 2 non hanno
presentato osservazioni.
Delle argomentazioni di
replica del curatore (16 ottobre 2020) e di duplica dell’Autorità di protezione
(3 novembre 2020) si dirà, per quanto necessario, nelle considerazioni in
diritto.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione in
oggetto l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario 2018.
La nota indennità e spese (fr. 4'030.-) presentata dal curatore è stata
approvata limitatamente a fr. 3'540.-, importo messo a carico della curatelata
e per essa del marito, PI 2. Le spese della decisione, pari a fr. 200.-, sono
state poste a carico della curatelata.
3.
Il curatore RE 1 con
il reclamo chiede l’annullamento della decisione dell’Autorità di prima sede
perché non terrebbe conto dell’autoriduzione delle pretese d’indennità e spese,
che egli ha limitato anche per il 2018 a complessivi fr. 2'160.-
3.1
La richiesta di
annullamento tesa a fare riconoscere dall’Autorità di prima sede un importo
ridotto rispetto a quello inizialmente richiesto non può palesemente entrare in
considerazione. La riduzione appare in effetti visibilmente finalizzata a
raggiungere il secondo obiettivo del reclamo, ossia accollare l’importo
all’Ente pubblico (Comune di __________).
3.2
Dagli atti risulta per
altro che RE 1 aveva chiesto un rimborso pari a fr. 4'030.- per l’anno 2018
(fr. 3'000.- indennità, fr. 480.- spese di viaggio, fr. 500 spese telefoniche,
fr. 50 spese varie). Come per l’anno precedente l’Autorità di prime cure ha
ridotto l’importo delle spese di trasferta e telefoniche, riconoscendo al
curatore un’indennità e spese pari a fr. 3'540.- (fr. 3'000.- indennità, fr.
240.- spese di viaggio, fr. 250 spese telefoniche, fr. 50 spese varie).
Ora, successivamente,
mediante scritto 31 luglio 2020, il curatore ha informato l’Autorità di prime
cure di aver deciso, vista la situazione in cui versava la sorella, di rivalutare
la richiesta d’indennità riducendola di 30 ore, sia per il 2019 che per il
2018.
In sostanza ha presentato una richiesta d’indennità rivalutata
pari a fr. 2'160.- annui per il 2019, indicando che tale richiesta era da
intendere anche per il 2018 (fr. 1'800.- indennità per 45 h, spese di viaggio
160.-, e spese telefoniche 150 e spese varie 50.-).
Come a giusto titolo
rilevato dall’Autorità di prime cure l’importo riconosciuto, di cui il curatore
pretende ora una riduzione, si basa sulla richiesta dello stesso RE 1 ed
è comunque inferiore a quanto inizialmente preteso dallo stesso (fr. 4'030.-).
La richiesta di riduzione è stata presentata successivamente,
simultaneamente alla richiesta d’indennità per il 2019 e pertanto non presa in
considerazione dall’Autorità di protezione. Nulla vieta in ogni caso allo
stesso curatore di incassare un importo inferiore (fr. 2'160.- come da lui proposto)
rispetto a quello riconosciuto dalla decisione impugnata per l’anno 2018 (fr. 3'540.-).
4.
Quanto alla pretesa
del reclamante di mettere a carico dell’Ente pubblico (Comune di __________) -
che come rilevato dallo stesso reclamante ha una modesta forza finanziaria (v.
richiesta d’indennità e rimborso spese pe il 2018 (rivalutata) e per il 2019,
allegato 1 alla lettera 31 luglio 2020) - mediante anticipo, l’indennità e le spese
del curatore dovute dalla curatelata, va rilevato quanto segue.
4.1
Giusta
l’art. 19 cpv. 1 LPMA i costi di gestione della misura di protezione (compenso,
tasse e spese) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo
sostentamento. La mercede spettante
al curatore rientra in questa categoria di costi ed è quindi, di principio,
posta a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.
Per il cpv. 2 del medesimo
disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo
sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità di
protezione.
Come rilevato
dall’Autorità di prime cure il diritto civile dispone un obbligo di
mantenimento dei coniugi. L’art. 163 CC prevede infatti che i coniugi
provvedano in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito
mantenimento della famiglia (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
Les effets du mariage, Zurigo 2017, n. 407 pag. 295). L’art. 163 concretizza il
dovere generale di mantenimento dell’art. 159 cpv. 2 e 3 CC, consacrando i
diritti e gli obblighi reciproci dei coniugi (BSK ZGB I, Isenring/Kessler, n. 1 ad art. 163 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,
n. 412 pag. 297; CPra Matrimonial, De
Weck-Immelé, art. 163 CC N. 1.). Il mantenimento comprende in
particolare i bisogni ordinari della vita domestica (alloggio, vitto, spese di
trasporti, ecc.), le assicurazioni, le imposte, i bisogni più personali degli
sposi e dei figli minorenni (vita sociale, culturale, ecc.), come pure le
formazioni e specializzazioni e la protezione giuridica (BSK ZGB I, Isenring/Kessler, n. 7 segg. ad art. 163
CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,
op. cit., n. 415 segg. pag. 300 segg.; CPra Matrimonial, op. cit., art. 163 CC
N. 17 segg.). Gli importi necessari alla remunerazione del curatore del coniuge
fanno anche parte del mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC (Messaggio del 28
giugno 2006 del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile
svizzero, FF 2006 6391 (6440); BSK ZGB I, Reusser,
n. 29 ad art. 404 CC; Meier, Droit
de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 985 pag. 473; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Friborgo 2014, n. 1183b
pag. 527). Le misure di protezione degli adulti servono infatti al benessere
della persona interessata e, di conseguenza, i loro costi sono fondamentalmente
parte del mantenimento (BSK ZGB I, Geiser, n. 4 ad art. 416 vCC).
4.2
La decisione
impugnata, nella misura in cui prevede che l’indennità e le spese del curatore
siano poste a carico della curatelata o di chi è tenuto al suo sostentamento,
precisando in concreto che vengano messa a carico del marito (dispositivo n.
2), resiste alle generiche critiche del reclamante, che si limita a contestarne
il principio.
Per stessa ammissione del
reclamante, il marito della curatelata ha un reddito imponibile di poco
superiore a fr. 30'000.- (replica pag. 3). La stessa curatelata, è inoltre al
beneficio di una rendita AI (2019 fr. 34'128.-), che ha ammesso di versare in
parte (in applicazione del principio del reciproco mantenimento dei coniugi) quale
contributo per le spese di gestione famigliare.
Tutto quanto considerato,
ritenuto anche che PI 2, al quale la decisione dell’Autorità di protezione è
stata intimata, non ha presentato reclamo, né tantomeno ha inoltrato
osservazioni al gravame del curatore - mostrando con il suo comportamento di acconsentire
all’onere a lui imposto - la decisione resiste alle critiche del reclamante.
Ciò a maggior ragione anche per il fatto che l’autoriduzione delle pretese del
curatore reclamante, fratello della curatelata - che in precedenza forniva le
sue prestazioni a favore della sorella senza compensi in denaro - rende
senz’altro sopportabile al marito il costo della curatela.
Visto quanto sopra, le
diatribe relative al numero di autoveicoli posseduti e/o immatricolati dal
marito della curatelata e alle modalità con le quali l’Autorità ha accollato in
precedenza i costi di questa e altre misure, non meritano discussione alcuna in
questa sede.
5.
Il reclamante
contesta anche la decisione dell’Autorità di prima sede di porre a carico della
curatelata le spese e la tassa di decisione di fr. 200.-. Egli non ne
critica l’importo, che peraltro risulta proporzionato e adeguato e conforme ai
principi della copertura dei costi e dell’equivalenza sviluppati dalla
giurisprudenza in materia di prelievo delle tasse di giustizia (sentenze CDP 26
marzo 2014 n. 9.2013.195; 28 aprile 2017 9.2017.38-39). RE 1 lamenta l’accollo
di detti costi alla curatelata malgrado la sua condizione economica. Come visto
in precedenza, ritenuto che la curatelata non può essere considerata priva di
mezzi per coprire i costi, la decisione dell’Autorità di protezione, benché avesse
la possibilità di prescindere dal prelievo di tasse e spese, ritenuto l’ampio
potere d’apprezzamento di cui dispone, resiste alle critiche del reclamante.
6.
In simili
circostanze, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.
Tasse e spese di giustizia
seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia
eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo,
nella misura della sua ricevibilità è respinto.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.