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Decisione

9.2020.97

Rendiconto finanziario. Obbligo di mantenimento fra coniugi

15 dicembre 2020Italiano15 min

decisioni datate 26 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti

Source ti.ch

Incarto n.

9.2020.97

Lugano

15 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario 2018;

giudicando

sul reclamo del 27 agosto 2020 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

28 luglio 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Mediante decisione 18

settembre 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito

in favore di PI 1 una curatela amministrativa e di rappresentanza (ai sensi

degli artt. 393 cpv. 2 e 392 cpv. 1 CC), nominando quale curatore il signor RE

1, fratello dell’interessata. La decisione di nomina del curatore non prevedeva

la corresponsione di indennità e spese per il medesimo. La misura è stata in

seguito assunta dalla Commissione tutoria regionale __________.

PI 1 è coniugata con PI 2.

I coniugi hanno due figli (__________ e __________). Il nucleo famigliare è

seguìto da anni dai vari Servizi e per i figli è stata istituita una curatela

educativa.

La curatela in favore di PI

1 è stata in seguito trasferita alla Commissione tutoria regionale __________

(in seguito Commissione tutoria).

Con distinte decisioni 15

dicembre 2015 l’Autorità di regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione), subentrata alla Commissione tutoria, ha approvato i

rendiconti finanziari presentati da RE 1 per gli anni dal 2007 al 2010. Tasse e

spese della decisione sono state messe a carico della curatelata (v.

risoluzioni n. 751-754/2015).

B. Nel frattempo, mediante

decisione 29 aprile 2015, Autorità di protezione aveva adeguato la misura al

nuovo diritto di protezione, e deciso:

-

la revoca della misura precedente;

-

l’istituzione in favore di PI 1 di

una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC)

(per i compiti e le attribuzioni della curatela v. decisione, dispositivo n 2);

-

la limitazione di PI 1 nei suoi

diritti:

-

l’accesso ai conti privati aperti

dal curatore è stato precluso all’interessata;

-

il curatore è stato autorizzato ad

aprire la corrispondenza;

-

il curatore è stato autorizzato ad

accedere al domicilio dell’interessata quando necessario per espletare il suo

mandato;

-

quale curatore è stato confermato il

signor RE 1

-

al curatore è stato riconosciuto

un compenso orario di fr. 40.-/h per un massimo di 75 ore annuali, che

corrispondono a un importo complessivo di fr. 3'000.-, riservati eventuali

futuri adeguamenti.

C. Con scritto, non

datato, il curatore ha presentato all’Autorità di protezione una richiesta

d’indennità totale di fr. 20'150.- per gli anni dal 2011 al 2015 (ossia, per

ogni anno, un’indennità di fr. 3'000.-, oltre a spese viaggio, telefoniche e

varie, corrispondenti a fr. 4'030.- annui). Il curatore ha precisato che,

nonostante il superamento delle ore annuali, ragionevolmente discusse e

preventivate, non aveva “ritenuto necessario chiedere un adeguamento della

misura in tal senso, rinunciando ad indennità orarie supplementari”.

D. Con distinte

decisioni datate 26 aprile 2016 l’Autorità di protezione ha approvato i rendiconti

finanziari per gli anni dal 2011 al 2014. Ha messo le indennità e le spese esposte

dal curatore (di complessivi fr. 4'030.- annui), come pure le tasse e le spese

delle decisioni, tutte a carico della curatelata (v. risoluzioni n.

756-759/2016).

E. Tramite decisione 31

marzo 2017 l’Autorità di protezione ha poi approvato pure il rendiconto finanziario

per l’anno 2015, mettendo le indennità e le spese richieste dal curatore (di complessivi

fr. 4’030.-), come pure le tasse e le spese della decisione a carico della

curatelata (v. risoluzione n. 204/2017).

F. Con decisione 11

aprile 2018 l’Autorità di prime cure ha approvato il rendiconto finanziario per

l’anno 2016, mettendo le indennità e le spese esposte dal curatore (di

complessivi fr. 4’030.-), come pure le tasse e le spese della decisione a

carico della curatelata (v. risoluzione n. 284/2018).

G. Mediante decisione 19

giugno 2018 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario

2017 e la nota indennità presentata per quell’anno limitatamente a fr. 3'490.-,

mettendo detto importo a carico della curatelata (v. risoluzione n. 439/2018).

L’Autorità ha rilevato che le spese di trasferta (fr. 480.-) e spese diverse

(fr. 500.-) richieste dal curatore apparivano eccessive, “riportandole”

alle percentuali normalmente riconosciute per le procedure d’assistenza. Le

stesse sono state ridotte (trasferte: fr. 240.-, spese telefoniche: fr. 250.-).

Anche le spese della decisione sono state messe a carico della curatelata.

Detta decisione è cresciuta in giudicato incontestata.

H. Durante l’udienza di

discussione del 4 giugno 2019 è emerso che PI 1 presenta una situazione

finanziaria debitoria di quasi fr. 12’000.-.

I. Mediante decisione

28 luglio 2020 (risoluzione n. 481/2020) l’Autorità di protezione ha approvato

il rendiconto finanziario 2018 e la nota indennità presentata dal curatore limitatamente

a fr. 3'540.-, mettendo detto importo a carico della curatelata e per essa del

marito, PI 2. L’Autorità ha rilevato che le spese richieste dal curatore

apparivano eccessive, “riportandole” alle percentuali normalmente

riconosciute per le procedure d’assistenza. Le stesse sono state ridotte

(trasferte: fr. 240.-, spese telefoniche: fr. 250.-, cancelleria 50.-). Le spese

della decisione, pari a fr. 200.-, sono state messe a carico della curatelata.

L. Con scritto 31 luglio

2020 RE 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione un documento, non datato,

intitolato “richiesta d’indennità e rimborso spese per il 2018 (rivalutate)

e per il 2019” dal quale traspare la propria volontà di limitare le sue

pretese d’indennità per il 2018 e per il 2019 a fr. 2'160.- annui. Egli ha

chiesto all’Autorità di prima sede di “sostituire” la decisione del 28

luglio 2020 tenendo conto dell’importo che si è autoridotto, ma ha postulato

che lo stesso sia posto a carico del Comune di __________, in ossequio all’art.

19 cpv. 2 LPMA, come pure che si rinunci all’addebito alla curatelata di tasse

e spese per la decisione di prima sede, a motivo della grave situazione

economica di quest’ultima.

M. Mediante il reclamo cautelativo

27 agosto 2020, qui in esame, RE 1 si è aggravato alla Camera di protezione avverso

la menzionata decisione 28 luglio 2020, rinviando anche ai contenuti dello

scritto 31 luglio 2020 (e rispettivo documento allegato) da lui indirizzato

all’Autorità di prime cure. Il reclamante ha chiesto che la decisione impugnata

sia annullata e che “l’Autorità di protezione emani una nuova decisione in

merito alle note d’indennità e spese per 2018 e anche 2019, tenendo conto degli

importi” da lui “notevolmente ridimensionati”. Egli ha postulato

pure che dette indennità e spese siano anticipate dal Comune di __________, in

ossequio all’art. 19 cpv. 2 LPMA e che si prescinda dal prelievo di tasse e

spese per la decisione dell’Autorità di prima sede.

N. Con ordinanza 31

agosto 2020 il reclamo è stato intimato all’Autorità di protezione, come pure

ad PI 1 e a PI 2, con l’invito a ciascuno di loro di formulare eventuali

osservazioni entro il termine di 20 giorni.

O. Con osservazioni 15

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto la reiezione del reclamo. Con

riferimento all’autoriduzione delle pretese d’indennità e spese, con effetto

retroattivo al 2018, l’Autorità di prima sede ha rilevato che nulla vieta al

curatore di incassare un importo minore rispetto a quanto riconosciuto in sede

di sentenza per il 2018. L’attribuzione delle spese al marito è a suo dire fondata

sull’obbligo di mantenimento del coniuge disposta dal diritto matrimoniale.

PI 1 e PI 2 non hanno

presentato osservazioni.

Delle argomentazioni di

replica del curatore (16 ottobre 2020) e di duplica dell’Autorità di protezione

(3 novembre 2020) si dirà, per quanto necessario, nelle considerazioni in

diritto.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione in

oggetto l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario 2018.

La nota indennità e spese (fr. 4'030.-) presentata dal curatore è stata

approvata limitatamente a fr. 3'540.-, importo messo a carico della curatelata

e per essa del marito, PI 2. Le spese della decisione, pari a fr. 200.-, sono

state poste a carico della curatelata.

3.

Il curatore RE 1 con

il reclamo chiede l’annullamento della decisione dell’Autorità di prima sede

perché non terrebbe conto dell’autoriduzione delle pretese d’indennità e spese,

che egli ha limitato anche per il 2018 a complessivi fr. 2'160.-

3.1

La richiesta di

annullamento tesa a fare riconoscere dall’Autorità di prima sede un importo

ridotto rispetto a quello inizialmente richiesto non può palesemente entrare in

considerazione. La riduzione appare in effetti visibilmente finalizzata a

raggiungere il secondo obiettivo del reclamo, ossia accollare l’importo

all’Ente pubblico (Comune di __________).

3.2

Dagli atti risulta per

altro che RE 1 aveva chiesto un rimborso pari a fr. 4'030.- per l’anno 2018

(fr. 3'000.- indennità, fr. 480.- spese di viaggio, fr. 500 spese telefoniche,

fr. 50 spese varie). Come per l’anno precedente l’Autorità di prime cure ha

ridotto l’importo delle spese di trasferta e telefoniche, riconoscendo al

curatore un’indennità e spese pari a fr. 3'540.- (fr. 3'000.- indennità, fr.

240.- spese di viaggio, fr. 250 spese telefoniche, fr. 50 spese varie).

Ora, successivamente,

mediante scritto 31 luglio 2020, il curatore ha informato l’Autorità di prime

cure di aver deciso, vista la situazione in cui versava la sorella, di rivalutare

la richiesta d’indennità riducendola di 30 ore, sia per il 2019 che per il

2018.

In sostanza ha presentato una richiesta d’indennità rivalutata

pari a fr. 2'160.- annui per il 2019, indicando che tale richiesta era da

intendere anche per il 2018 (fr. 1'800.- indennità per 45 h, spese di viaggio

160.-, e spese telefoniche 150 e spese varie 50.-).

Come a giusto titolo

rilevato dall’Autorità di prime cure l’importo riconosciuto, di cui il curatore

pretende ora una riduzione, si basa sulla richiesta dello stesso RE 1 ed

è comunque inferiore a quanto inizialmente preteso dallo stesso (fr. 4'030.-).

La richiesta di riduzione è stata presentata successivamente,

simultaneamente alla richiesta d’indennità per il 2019 e pertanto non presa in

considerazione dall’Autorità di protezione. Nulla vieta in ogni caso allo

stesso curatore di incassare un importo inferiore (fr. 2'160.- come da lui proposto)

rispetto a quello riconosciuto dalla decisione impugnata per l’anno 2018 (fr. 3'540.-).

4.

Quanto alla pretesa

del reclamante di mettere a carico dell’Ente pubblico (Comune di __________) -

che come rilevato dallo stesso reclamante ha una modesta forza finanziaria (v.

richiesta d’indennità e rimborso spese pe il 2018 (rivalutata) e per il 2019,

allegato 1 alla lettera 31 luglio 2020) - mediante anticipo, l’indennità e le spese

del curatore dovute dalla curatelata, va rilevato quanto segue.

4.1

Giusta

l’art. 19 cpv. 1 LPMA i costi di gestione della misura di protezione (compenso,

tasse e spese) sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo

sostentamento. La mercede spettante

al curatore rientra in questa categoria di costi ed è quindi, di principio,

posta a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

Per il cpv. 2 del medesimo

disposto, se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo

sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità di

protezione.

Come rilevato

dall’Autorità di prime cure il diritto civile dispone un obbligo di

mantenimento dei coniugi. L’art. 163 CC prevede infatti che i coniugi

provvedano in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito

mantenimento della famiglia (Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

Les effets du mariage, Zurigo 2017, n. 407 pag. 295). L’art. 163 concretizza il

dovere generale di mantenimento dell’art. 159 cpv. 2 e 3 CC, consacrando i

diritti e gli obblighi reciproci dei coniugi (BSK ZGB I, Isenring/Kessler, n. 1 ad art. 163 CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, op. cit.,

n. 412 pag. 297; CPra Matrimonial, De

Weck-Immelé, art. 163 CC N. 1.). Il mantenimento comprende in

particolare i bisogni ordinari della vita domestica (alloggio, vitto, spese di

trasporti, ecc.), le assicurazioni, le imposte, i bisogni più personali degli

sposi e dei figli minorenni (vita sociale, culturale, ecc.), come pure le

formazioni e specializzazioni e la protezione giuridica (BSK ZGB I, Isenring/Kessler, n. 7 segg. ad art. 163

CC; Deschenaux/Steinauer/Baddeley,

op. cit., n. 415 segg. pag. 300 segg.; CPra Matrimonial, op. cit., art. 163 CC

N. 17 segg.). Gli importi necessari alla remunerazione del curatore del coniuge

fanno anche parte del mantenimento ai sensi dell’art. 163 CC (Messaggio del 28

giugno 2006 del Consiglio federale concernente la modifica del Codice civile

svizzero, FF 2006 6391 (6440); BSK ZGB I, Reusser,

n. 29 ad art. 404 CC; Meier, Droit

de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 985 pag. 473; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Friborgo 2014, n. 1183b

pag. 527). Le misure di protezione degli adulti servono infatti al benessere

della persona interessata e, di conseguenza, i loro costi sono fondamentalmente

parte del mantenimento (BSK ZGB I, Geiser, n. 4 ad art. 416 vCC).

4.2

La decisione

impugnata, nella misura in cui prevede che l’indennità e le spese del curatore

siano poste a carico della curatelata o di chi è tenuto al suo sostentamento,

precisando in concreto che vengano messa a carico del marito (dispositivo n.

2), resiste alle generiche critiche del reclamante, che si limita a contestarne

il principio.

Per stessa ammissione del

reclamante, il marito della curatelata ha un reddito imponibile di poco

superiore a fr. 30'000.- (replica pag. 3). La stessa curatelata, è inoltre al

beneficio di una rendita AI (2019 fr. 34'128.-), che ha ammesso di versare in

parte (in applicazione del principio del reciproco mantenimento dei coniugi) quale

contributo per le spese di gestione famigliare.

Tutto quanto considerato,

ritenuto anche che PI 2, al quale la decisione dell’Autorità di protezione è

stata intimata, non ha presentato reclamo, né tantomeno ha inoltrato

osservazioni al gravame del curatore - mostrando con il suo comportamento di acconsentire

all’onere a lui imposto - la decisione resiste alle critiche del reclamante.

Ciò a maggior ragione anche per il fatto che l’autoriduzione delle pretese del

curatore reclamante, fratello della curatelata - che in precedenza forniva le

sue prestazioni a favore della sorella senza compensi in denaro - rende

senz’altro sopportabile al marito il costo della curatela.

Visto quanto sopra, le

diatribe relative al numero di autoveicoli posseduti e/o immatricolati dal

marito della curatelata e alle modalità con le quali l’Autorità ha accollato in

precedenza i costi di questa e altre misure, non meritano discussione alcuna in

questa sede.

5.

Il reclamante

contesta anche la decisione dell’Autorità di prima sede di porre a carico della

curatelata le spese e la tassa di decisione di fr. 200.-. Egli non ne

critica l’importo, che peraltro risulta proporzionato e adeguato e conforme ai

principi della copertura dei costi e dell’equivalenza sviluppati dalla

giurisprudenza in materia di prelievo delle tasse di giustizia (sentenze CDP 26

marzo 2014 n. 9.2013.195; 28 aprile 2017 9.2017.38-39). RE 1 lamenta l’accollo

di detti costi alla curatelata malgrado la sua condizione economica. Come visto

in precedenza, ritenuto che la curatelata non può essere considerata priva di

mezzi per coprire i costi, la decisione dell’Autorità di protezione, benché avesse

la possibilità di prescindere dal prelievo di tasse e spese, ritenuto l’ampio

potere d’apprezzamento di cui dispone, resiste alle critiche del reclamante.

6.

In simili

circostanze, il reclamo va respinto e la decisione impugnata confermata.

Tasse e spese di giustizia

seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia

eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo,

nella misura della sua ricevibilità è respinto.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.