9.2021.1
Assistenza giudiziaria parzialmente negata relativamente al gratuito patrocinio.Utilità e necessità del patrocinio di un legale in tematiche di natura famigliare e in procedure rette dalla massima ufficiale
13 aprile 2021Italiano15 min
nato da una relazione tra RE 1, nata __________ e __________, residente a __________.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.1
Lugano
13 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria
giudicando
sul reclamo del 4 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
1 dicembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. __________ (2020) è
nato da una relazione tra RE 1, nata __________ e __________, residente a __________.
I genitori del minore sono separati. Nel corso del 2020 l’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si è occupata della
situazione, in particolare relativamente alla definizione del rapporto di
filiazione tra __________ e il bambino, come pure per tutelare le relazioni
personali ed il mantenimento.
B. Con decisione 13/14
febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di
rappresentanza in applicazione degli art. 256, 306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC
nominando quale curatrice l’avv. __________.
C. Il 5 novembre 2020 il
collaboratore praticante dell’avv. PR 1 ha comunicato l’assunzione del mandato
di rappresentanza di RE 1, chiedendo altresì l’ammissione al gratuito patrocinio
nella sua forma integrale.
D. Tramite decisione 12
novembre 2020, l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico
psicologico di __________ di eseguire una valutazione delle capacità
genitoriali di RE 1 e __________.
E. In data 2 dicembre
2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 5 novembre 2020 di RE 1
limitatamente al gratuito patrocinio, ponendola a beneficio dell’esenzione dal
pagamento di tasse e spese processuali.
F. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 4 gennaio 2021. Essa chiede l’annullamento
della decisione e l’accoglimento dell’istanza 5 novembre 2020 di ammissione al
beneficio del gratuito patrocinio, considerando date le condizioni per poterne
beneficiare, vista l’esigenza di essere tutelata da un legale. Protesta tasse e
spese di giustizia, come pure ripetibili di seconda istanza per fr. 600.–,
corrispondenti a cinque ore di prestazioni legali (quattro per la preparazione
del reclamo e un’ora di colloquio con la cliente).
G. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni l’11 febbraio 2021, dopo aver ottenuto
una proroga. Essa chiede la reiezione del reclamo ritenendo che nel caso
specifico, in questa fase del procedimento la reclamante non necessiti di un
legale, essendo soltanto affidato un mandato di valutazione, mentre sarà semmai
il caso al momento in cui l’Autorità dovrà decidere sull’autorità parentale congiunta.
H. Con replica 23
febbraio 2021 RE 1 conferma di ritenere necessario l’intervento di un legale,
vista la complessità del procedimento e per una questione di parità delle armi.
Ribadisce quindi la richiesta di accoglimento del reclamo, riformulando invece
la richiesta di ripetibili in fr. 720.–, pari a sei ore di prestazioni legali,
comprensive anche del dispendio di tempo per l’elaborazione della replica.
I. Con scritto 9 marzo
2021 l’Autorità di protezione precisa di non avere ulteriori considerazioni
rispetto a quanto esposto nelle osservazioni.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,
in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare
alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
2.
Le decisioni in
materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità
competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità
concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15
marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
3.
In concreto
l’Autorità di protezione ha negato a RE 1 l’ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio, ritenendo che la procedura, al momento della richiesta,
non presentava particolari complicazioni, tali da giustificare indispensabile
che la richiedente fosse rappresentata da un avvocato. Al contrario, la
reclamante contesta il diniego di ammissione al gratuito patrocinio, reputando invece
dati i presupposti per il suo ottenimento e necessario l’intervento di un
legale. Essa considera infatti che la procedura presenti complicazioni e
contatti con varie autorità, risultandole quindi difficile “districarsi nei
meandri giuridici procedurali e relazionarsi con le differenti istituzioni”.
In particolare, il procedimento avviato per l’ottenimento dell’autorità
parentale congiunta, sebbene il principio sia previsto dalla legge, sarebbe a
suo avviso delicato, tanto da richiedere da parte dell’Autorità di protezione i
necessari approfondimenti, in corso. Infine, RE 1 ritiene indispensabile che il
legale la rappresenti anche nei contatti con la curatrice di rappresentanza
nominata alla figlia, trattandosi di un avvocato.
Di avviso opposto è invece
l’Autorità di protezione, che reputa prematura l’esigenza di intervento di un
legale, che semmai potrà essere utile dopo che sarà presentata la perizia in
corso e sarà sottoposta alle parti per osservazioni.
4.
Ai sensi dell’art.
29.
cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità
della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha
diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria
per tutelare i suoi diritti.
Secondo l’art. 117 CPC
(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha
diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari
(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo
(lett. b). Le due condizioni sono cumulative.
Il gratuito patrocinio
comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore
d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla
controparte (cpv. 3).
Sapere
se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle
circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in
questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un
patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il
richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Commentario pratico al
Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art.
118, n. 13).
Gli
interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in
modo importante ed incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual
caso va di principio sempre concesso senza che vi sia la necessità di
dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari. In caso di dubbio il
giudice deve propendere per la concessione del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 15
segg.).
Quando
l’incidenza della causa sulla situazione giuridica del richiedente è di minore
importanza, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che la
complicazione fattuale e/o giuridica della causa conduca a delle speciali
difficoltà che il richiedente non è in grado di affrontare da solo, tanto da
rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i
propri diritti (Trezzini, op.
cit., ad art. 118, n.17). Accanto all’oggettiva complessità della causa, entra
pure in gioco la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i
meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e
capacità, segnatamente linguistiche, rispettivamente degli obblighi di
direzione materiale del processo in capo all’Autorità chiamata a decidere e,
più in generale, di tutti gli strumenti di accessibilità della giustizia in
favore del laico che si difende da solo. È infatti evidente la necessità di
evitare squilibri tra colui che si difende da solo per scelta e colui che
vorrebbe invece un patrocinatore professionista ma non è in grado di
finanziarlo. Detto altrimenti, non è soltanto la semplicità o la complicazione
intrinseca della causa ad essere determinante, ma sono anche le potenzialità di
rendere la stessa accessibile al laico grazie agli interventi propositivi del
giudice, a dare la misura dell'art. 118 cpv. 1 lit. c). (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 18).
Anche
se la procedura è retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche
famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita), ciò non significa
che il patrocinio di un avvocato divenga, di per sé stesso, inutile, visto
l'obbligo delle parti di collaborare con l’Autorità chiamata a decidere
(assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A
maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della
parte in questione. L’Autorità deve pertanto valutare la necessità di un
patrocinatore d'ufficio in ogni singola procedura, fosse anche retta dal
principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura
famigliare, questa valutazione non dev'essere eccessivamente rigorosa, né
limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali
o alla massima applicabile. Il ruolo dell'avvocato non si limita, in questi
casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di
mediatore, di paciere, d'interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che,
in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure
considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.
20-22).
L’istituto
del gratuito patrocinio è funzionale all’esistenza di una causa, già in essere,
oppure in preparazione (raccolta del materiale e delle prove, chiarimenti delle
probabilità di vittoria, dei costi, preparazione della convenzione di divorzio,
ecc.) (Trezzini, op. cit., ad art.
118, n. 29).
5.
L’indigenza della
reclamante non è contestata nella presente procedura. Ciò che è contestato dall’Autorità
di protezione sono i presupposti per accogliere la richiesta di gratuito
patrocinio di RE 1 in questa fase del procedimento.
L’Autorità di prima
istanza, in uno scritto del 19 novembre 2021 al collaboratore praticante
dell’avv. PR 1 e nella decisione del 1° dicembre 2020 (qui impugnata) sostiene
infatti che in questo stadio la procedura non comporterebbe difficoltà particolari
e che RE 1 sarebbe in grado di sostenere le sue argomentazioni davanti
all’autorità, come avrebbe già eseguito, anche con l’istanza per l’attribuzione
congiunta dell’autorità parentale, presentata dai genitori senza l’ausilio di
un patrocinatore. L’Autorità di prime cure conclude quindi che una nuova
istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio sarà semmai rivalutata
dopo le risultanze della perizia. Anche nelle osservazioni al reclamo ribadisce
i medesimi principi, sostenendo altresì, per quanto riguarda i contatti con la
curatrice di rappresentanza (avvocato), che la curatela istituita a favore del
minore non riguarda la medesima procedura.
Dal canto suo la
reclamante censura gli argomenti dell’Autorità di protezione, ritenendo
ingiustificata la reiezione della richiesta di ammissione al beneficio del
gratuito patrocinio in quanto la situazione richiede, a suo avviso, che possa
essere rappresentata da un legale, affinché i suoi diritti siano garantiti sin
dal principio della procedura e non soltanto dopo l’ottenimento della perizia. A
suo avviso occorre valutare ogni aspetto concreto della fattispecie, ritenendo
che l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta presenti aspetti delicati
che richiedono un’assistenza legale ma anche una figura di “mediatore sociale”
che possa favorire le relazioni con le autorità e la curatrice di
rappresentanza nominata al figlio.
Come rammentato in
precedenza, anche a mente di questo giudice nel caso concreto occorre ponderare
la situazione, al fine di valutare l’esigenza per la richiedente del patrocinio
di un legale, non in astratto ma puntualmente. Tenuto conto dei principi
giuridici e giurisprudenziali, la valutazione non può comportare un rigore
eccessivo, ritenuto che si tratta, come sostenuto da RE 1, di una problematica
famigliare che riguarda aspetti delicati e che incidono in modo importante
sulla vita delle persone implicate. Dagli atti risulta che la situazione è
tutt’altro che semplice, connotata da un importante situazione conflittuale tra
i genitori e da problematiche sfociate anche in un procedimento penale, che
apparentemente giustifica quindi l’intervento dell’Autorità di protezione non
soltanto per definire l’esercizio dell’autorità parentale sul piccolo __________.
In tal senso, negare alla reclamante il patrocinio gratuito appare a questo
giudice concretamente sproporzionato. Per di più, in data 27 novembre 2020 l’Autorità
di protezione ha assegnato al collaboratore praticante dell’avv. PR 1 (“alla
sua cliente”) un termine scadente l’11 dicembre 2020, per esprimersi
sull’inizio di un percorso terapeutico madre-figlio e la proposta dell’SMP di
avviare presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e
minorenni, __________, una valutazione socio-famigliare con proposte di
intervento. Il legale ha quindi presentato le sue osservazioni il 10 dicembre
2020.
In simili circostanze, pure da un punto di vista della prevedibilità, il
patrocinatore poteva considerare un suo intervento necessario e giustificato,
anche dall’Autorità di protezione. Questo giudice reputa quindi tutelabili gli
argomenti di RE 1, tenuto conto di giurisprudenza e dottrina che evidenziano
come la necessità di un patrocinatore d’ufficio non può essere valutata con
eccessivo rigore anche nei casi in cui la massima inquisitoria sociale prevista
all’art. 272 CPC dovrebbe permettere alle parti di procedere senza assistenza
da parte di un avvocato. Tenuto conto poi dell’asserzione dell’Autorità di
protezione, secondo la quale l’esigenza per RE 1 di essere patrocinata non sarà
esclusa dopo l’ottenimento della perizia, non appare equo discostarsi dal
principio secondo cui il ruolo dell'avvocato non può
limitarsi al solo diritto materiale o processuale, ma riguarda anche compiti di
carattere sociale che vanno considerati puntualmente nella valutazione del
bisogno degli interessati di essere assistiti da un patrocinatore d'ufficio, e
quindi sin dall’inizio della procedura.
In
definitiva, considerata concretamente la situazione, questo giudice può
condividere le critiche della reclamante. Il reclamo va pertanto accolto, con
la conseguente riforma della decisione impugnata. All’Autorità di protezione si
rammenta infine che un’eventuale ponderazione dell’entità delle prestazioni
svolte dal patrocinatore andrà semmai eseguita in sede di tassazione della nota
d’onorario.
6.
RE 1 non ha chiesto
di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la procedura
di reclamo, bensì la rifusione di ripetibili per un totale di fr. 600.– pari a
cinque ore di prestazioni legali alla tariffa di fr. 120.–/ora come da
regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Ha poi corretto
l’importo, in corso di procedura, in fr. 720.–, per la stesura dell’allegato di
replica.
Nel caso concreto,
il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione riformata,
ragione per la quale quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi
dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese
processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di
diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi
all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche
antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per
scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale
unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag.
692.
consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7),
deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. In
concreto, le ore esposte dalla reclamante appaiono tuttavia eccessive, ritenuto
che per una procedura come quella che ci occupa risulta corretto calcolare un
onere complessivo di fr. 500.–.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
§. Di
conseguenza, il dispositivo della decisione 1° dicembre 2020 (ris. n. 860)
dell’Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come
segue:
“1.
L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, presentata in data
5 novembre 2020 dalla signora RE 1 è accolta”.
§
Di conseguenza, la signora RE 1 è posta al beneficio dell’esenzione dal
pagamento di tasse e spese processuali e del gratuito patrocinio.
2. Invariato.
3. Invariato.
2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.