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Decisione

9.2021.1

Assistenza giudiziaria parzialmente negata relativamente al gratuito patrocinio.Utilità e necessità del patrocinio di un legale in tematiche di natura famigliare e in procedure rette dalla massima ufficiale

13 aprile 2021Italiano15 min

nato da una relazione tra RE 1, nata __________ e __________, residente a __________.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.1

Lugano

13 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la mancata ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria

giudicando

sul reclamo del 4 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

1 dicembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. __________ (2020) è

nato da una relazione tra RE 1, nata __________ e __________, residente a __________.

I genitori del minore sono separati. Nel corso del 2020 l’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si è occupata della

situazione, in particolare relativamente alla definizione del rapporto di

filiazione tra __________ e il bambino, come pure per tutelare le relazioni

personali ed il mantenimento.

B. Con decisione 13/14

febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza in applicazione degli art. 256, 306 cpv. 2 e 308 cpv. 2 CC

nominando quale curatrice l’avv. __________.

C. Il 5 novembre 2020 il

collaboratore praticante dell’avv. PR 1 ha comunicato l’assunzione del mandato

di rappresentanza di RE 1, chiedendo altresì l’ammissione al gratuito patrocinio

nella sua forma integrale.

D. Tramite decisione 12

novembre 2020, l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio medico

psicologico di __________ di eseguire una valutazione delle capacità

genitoriali di RE 1 e __________.

E. In data 2 dicembre

2020 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 5 novembre 2020 di RE 1

limitatamente al gratuito patrocinio, ponendola a beneficio dell’esenzione dal

pagamento di tasse e spese processuali.

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 4 gennaio 2021. Essa chiede l’annullamento

della decisione e l’accoglimento dell’istanza 5 novembre 2020 di ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio, considerando date le condizioni per poterne

beneficiare, vista l’esigenza di essere tutelata da un legale. Protesta tasse e

spese di giustizia, come pure ripetibili di seconda istanza per fr. 600.–,

corrispondenti a cinque ore di prestazioni legali (quattro per la preparazione

del reclamo e un’ora di colloquio con la cliente).

G. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni l’11 febbraio 2021, dopo aver ottenuto

una proroga. Essa chiede la reiezione del reclamo ritenendo che nel caso

specifico, in questa fase del procedimento la reclamante non necessiti di un

legale, essendo soltanto affidato un mandato di valutazione, mentre sarà semmai

il caso al momento in cui l’Autorità dovrà decidere sull’autorità parentale congiunta.

H. Con replica 23

febbraio 2021 RE 1 conferma di ritenere necessario l’intervento di un legale,

vista la complessità del procedimento e per una questione di parità delle armi.

Ribadisce quindi la richiesta di accoglimento del reclamo, riformulando invece

la richiesta di ripetibili in fr. 720.–, pari a sei ore di prestazioni legali,

comprensive anche del dispendio di tempo per l’elaborazione della replica.

I. Con scritto 9 marzo

2021 l’Autorità di protezione precisa di non avere ulteriori considerazioni

rispetto a quanto esposto nelle osservazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi,

in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare

alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le decisioni in

materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità

competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità

concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15

marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

3.

In concreto

l’Autorità di protezione ha negato a RE 1 l’ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio, ritenendo che la procedura, al momento della richiesta,

non presentava particolari complicazioni, tali da giustificare indispensabile

che la richiedente fosse rappresentata da un avvocato. Al contrario, la

reclamante contesta il diniego di ammissione al gratuito patrocinio, reputando invece

dati i presupposti per il suo ottenimento e necessario l’intervento di un

legale. Essa considera infatti che la procedura presenti complicazioni e

contatti con varie autorità, risultandole quindi difficile “districarsi nei

meandri giuridici procedurali e relazionarsi con le differenti istituzioni”.

In particolare, il procedimento avviato per l’ottenimento dell’autorità

parentale congiunta, sebbene il principio sia previsto dalla legge, sarebbe a

suo avviso delicato, tanto da richiedere da parte dell’Autorità di protezione i

necessari approfondimenti, in corso. Infine, RE 1 ritiene indispensabile che il

legale la rappresenti anche nei contatti con la curatrice di rappresentanza

nominata alla figlia, trattandosi di un avvocato.

Di avviso opposto è invece

l’Autorità di protezione, che reputa prematura l’esigenza di intervento di un

legale, che semmai potrà essere utile dopo che sarà presentata la perizia in

corso e sarà sottoposta alle parti per osservazioni.

4.

Ai sensi dell’art.

29.

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità

della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti.

Secondo l’art. 117 CPC

(applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha

diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari

(lett. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo

(lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

Il gratuito patrocinio

comprende l’esenzione dagli anticipi, la designazione di un patrocinatore

d’ufficio (art. 118 cpv. 1 CPC); può essere concesso integralmente o in parte (cpv. 2), e non esenta dal pagamento delle ripetibili alla

controparte (cpv. 3).

Sapere

se un patrocinatore d’ufficio sia oggettivamente necessario dipende dalle

circostanze concrete del singolo caso. La natura giuridica della procedura in

questione non è determinante, poiché di principio la possibilità di nominare un

patrocinatore d’ufficio entra in considerazione in ogni procedura dove il

richiedente è coinvolto, se è necessario per la tutela dei suoi diritti (Trezzini, in: Commentario pratico al

Codice di diritto processuale civile svizzero, 2017, 2a ed., Vol. I, ad art.

118, n. 13).

Gli

interessi di chi sollecita il gratuito patrocinio possono essere toccati in

modo importante ed incidere fortemente sulla sua posizione giuridica, nel qual

caso va di principio sempre concesso senza che vi sia la necessità di

dimostrare l’esistenza di altre situazioni particolari. In caso di dubbio il

giudice deve propendere per la concessione del gratuito patrocinio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 15

segg.).

Quando

l’incidenza della causa sulla situazione giuridica del richiedente è di minore

importanza, la concessione del gratuito patrocinio presuppone che la

complicazione fattuale e/o giuridica della causa conduca a delle speciali

difficoltà che il richiedente non è in grado di affrontare da solo, tanto da

rendere necessario l’intervento di un patrocinatore d’ufficio per tutelare i

propri diritti (Trezzini, op.

cit., ad art. 118, n.17). Accanto all’oggettiva complessità della causa, entra

pure in gioco la capacità del richiedente di districarsi e comprendere i

meccanismi processuali e giuridici, tenendo anche conto della sua formazione e

capacità, segnatamente linguistiche, rispettivamente degli obblighi di

direzione materiale del processo in capo all’Autorità chiamata a decidere e,

più in generale, di tutti gli strumenti di accessibilità della giustizia in

favore del laico che si difende da solo. È infatti evidente la necessità di

evitare squilibri tra colui che si difende da solo per scelta e colui che

vorrebbe invece un patrocinatore professionista ma non è in grado di

finanziarlo. Detto altrimenti, non è soltanto la semplicità o la complicazione

intrinseca della causa ad essere determinante, ma sono anche le potenzialità di

rendere la stessa accessibile al laico grazie agli interventi propositivi del

giudice, a dare la misura dell'art. 118 cpv. 1 lit. c). (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n. 18).

Anche

se la procedura è retta dalla massima ufficiale (ad esempio in tematiche

famigliari aventi per oggetto aspetti di diritto di visita), ciò non significa

che il patrocinio di un avvocato divenga, di per sé stesso, inutile, visto

l'obbligo delle parti di collaborare con l’Autorità chiamata a decidere

(assumendo un ruolo propositivo) nella ricerca della verità materiale. A

maggior ragione, poi, se la procedura incide profondamente sui diritti della

parte in questione. L’Autorità deve pertanto valutare la necessità di un

patrocinatore d'ufficio in ogni singola procedura, fosse anche retta dal

principio inquisitorio sociale o illimitato. Soprattutto in tematiche di natura

famigliare, questa valutazione non dev'essere eccessivamente rigorosa, né

limitata ad un mero ragionamento indirizzato soltanto ai meccanismi procedurali

o alla massima applicabile. Il ruolo dell'avvocato non si limita, in questi

casi, al solo diritto materiale o processuale, ma svolge anche compiti di

mediatore, di paciere, d'interlocutore e di filtro con il cliente. Ruoli che,

in un ambiente spesso emotivamente assai connotato, sono decisivi e vanno pure

considerati nel valutare la necessità di un patrocinatore d'ufficio (Trezzini, op. cit., ad art. 118, n.

20-22).

L’istituto

del gratuito patrocinio è funzionale all’esistenza di una causa, già in essere,

oppure in preparazione (raccolta del materiale e delle prove, chiarimenti delle

probabilità di vittoria, dei costi, preparazione della convenzione di divorzio,

ecc.) (Trezzini, op. cit., ad art.

118, n. 29).

5.

L’indigenza della

reclamante non è contestata nella presente procedura. Ciò che è contestato dall’Autorità

di protezione sono i presupposti per accogliere la richiesta di gratuito

patrocinio di RE 1 in questa fase del procedimento.

L’Autorità di prima

istanza, in uno scritto del 19 novembre 2021 al collaboratore praticante

dell’avv. PR 1 e nella decisione del 1° dicembre 2020 (qui impugnata) sostiene

infatti che in questo stadio la procedura non comporterebbe difficoltà particolari

e che RE 1 sarebbe in grado di sostenere le sue argomentazioni davanti

all’autorità, come avrebbe già eseguito, anche con l’istanza per l’attribuzione

congiunta dell’autorità parentale, presentata dai genitori senza l’ausilio di

un patrocinatore. L’Autorità di prime cure conclude quindi che una nuova

istanza volta all’ottenimento del gratuito patrocinio sarà semmai rivalutata

dopo le risultanze della perizia. Anche nelle osservazioni al reclamo ribadisce

i medesimi principi, sostenendo altresì, per quanto riguarda i contatti con la

curatrice di rappresentanza (avvocato), che la curatela istituita a favore del

minore non riguarda la medesima procedura.

Dal canto suo la

reclamante censura gli argomenti dell’Autorità di protezione, ritenendo

ingiustificata la reiezione della richiesta di ammissione al beneficio del

gratuito patrocinio in quanto la situazione richiede, a suo avviso, che possa

essere rappresentata da un legale, affinché i suoi diritti siano garantiti sin

dal principio della procedura e non soltanto dopo l’ottenimento della perizia. A

suo avviso occorre valutare ogni aspetto concreto della fattispecie, ritenendo

che l’ottenimento dell’autorità parentale congiunta presenti aspetti delicati

che richiedono un’assistenza legale ma anche una figura di “mediatore sociale”

che possa favorire le relazioni con le autorità e la curatrice di

rappresentanza nominata al figlio.

Come rammentato in

precedenza, anche a mente di questo giudice nel caso concreto occorre ponderare

la situazione, al fine di valutare l’esigenza per la richiedente del patrocinio

di un legale, non in astratto ma puntualmente. Tenuto conto dei principi

giuridici e giurisprudenziali, la valutazione non può comportare un rigore

eccessivo, ritenuto che si tratta, come sostenuto da RE 1, di una problematica

famigliare che riguarda aspetti delicati e che incidono in modo importante

sulla vita delle persone implicate. Dagli atti risulta che la situazione è

tutt’altro che semplice, connotata da un importante situazione conflittuale tra

i genitori e da problematiche sfociate anche in un procedimento penale, che

apparentemente giustifica quindi l’intervento dell’Autorità di protezione non

soltanto per definire l’esercizio dell’autorità parentale sul piccolo __________.

In tal senso, negare alla reclamante il patrocinio gratuito appare a questo

giudice concretamente sproporzionato. Per di più, in data 27 novembre 2020 l’Autorità

di protezione ha assegnato al collaboratore praticante dell’avv. PR 1 (“alla

sua cliente”) un termine scadente l’11 dicembre 2020, per esprimersi

sull’inizio di un percorso terapeutico madre-figlio e la proposta dell’SMP di

avviare presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e

minorenni, __________, una valutazione socio-famigliare con proposte di

intervento. Il legale ha quindi presentato le sue osservazioni il 10 dicembre

2020.

In simili circostanze, pure da un punto di vista della prevedibilità, il

patrocinatore poteva considerare un suo intervento necessario e giustificato,

anche dall’Autorità di protezione. Questo giudice reputa quindi tutelabili gli

argomenti di RE 1, tenuto conto di giurisprudenza e dottrina che evidenziano

come la necessità di un patrocinatore d’ufficio non può essere valutata con

eccessivo rigore anche nei casi in cui la massima inquisitoria sociale prevista

all’art. 272 CPC dovrebbe permettere alle parti di procedere senza assistenza

da parte di un avvocato. Tenuto conto poi dell’asserzione dell’Autorità di

protezione, secondo la quale l’esigenza per RE 1 di essere patrocinata non sarà

esclusa dopo l’ottenimento della perizia, non appare equo discostarsi dal

principio secondo cui il ruolo dell'avvocato non può

limitarsi al solo diritto materiale o processuale, ma riguarda anche compiti di

carattere sociale che vanno considerati puntualmente nella valutazione del

bisogno degli interessati di essere assistiti da un patrocinatore d'ufficio, e

quindi sin dall’inizio della procedura.

In

definitiva, considerata concretamente la situazione, questo giudice può

condividere le critiche della reclamante. Il reclamo va pertanto accolto, con

la conseguente riforma della decisione impugnata. All’Autorità di protezione si

rammenta infine che un’eventuale ponderazione dell’entità delle prestazioni

svolte dal patrocinatore andrà semmai eseguita in sede di tassazione della nota

d’onorario.

6.

RE 1 non ha chiesto

di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche per la procedura

di reclamo, bensì la rifusione di ripetibili per un totale di fr. 600.– pari a

cinque ore di prestazioni legali alla tariffa di fr. 120.–/ora come da

regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Ha poi corretto

l’importo, in corso di procedura, in fr. 720.–, per la stesura dell’allegato di

replica.

Nel caso concreto,

il reclamo va accolto e la decisione dell’Autorità di protezione riformata,

ragione per la quale quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi

dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese

processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di

diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi

all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale

unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692.

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7),

deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili. In

concreto, le ore esposte dalla reclamante appaiono tuttavia eccessive, ritenuto

che per una procedura come quella che ci occupa risulta corretto calcolare un

onere complessivo di fr. 500.–.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

§. Di

conseguenza, il dispositivo della decisione 1° dicembre 2020 (ris. n. 860)

dell’Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato come

segue:

“1.

L’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, presentata in data

5 novembre 2020 dalla signora RE 1 è accolta”.

§

Di conseguenza, la signora RE 1 è posta al beneficio dell’esenzione dal

pagamento di tasse e spese processuali e del gratuito patrocinio.

2. Invariato.

3. Invariato.

2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.