9.2021.100
Mandato conferito ad un avvocato da una persona sotto curatela generale per la tutela dei propri diritti strettamente personali; validità del mandato a prescindere dal consenso del rappresentante legale o dell’ARP; annullamento della decisione che nega il consenso alla prosecuzione di tale mandato
28 marzo 2022Italiano18 min
protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.100
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il diniego di consenso alla continuazione di patrocinio
legale
giudicando
sul reclamo presentato il 24 giugno 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 21
maggio 2021 (n. 332/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 23 maggio
2015 RE 1, patrocinata dall’avv. __________, aveva richiesto all’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione)
l’istituzione con urgenza di una curatela generale in suo favore. L’istante si
trovava ricoverata da due giorni in maniera coatta presso la Clinica __________
in ragione di un disturbo bipolare, in quel momento in fase maniacale.
Con decisione 23 giugno
2015 (n. 374/15) l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una
curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatrice generale
l’avv. __________.
B. Con scritto 14 settembre
2020 RE 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per
proporre una mia nuova curatrice finanziaria”, siccome l’attuale curatrice
“non ha tempo nemmeno per questioni importanti che riguardano me e anche i
miei figli” e “non dà retta neppure alla mia psichiatra” che avrebbe
voluto organizzare un incontro di rete. L’Autorità di protezione ha intimato
per osservazioni tale scritto alla curatrice generale, che ha contestato i
rimproveri mossi nei suoi confronti dalla sua pupilla.
Con lettera 14
ottobre 2020 RE 1 si è ancora rivolta all’Autorità di protezione “per sapere
quali osservazioni ha presentato la mia curatrice” e “quali passi devo
intraprendere per revocarle il mandato”. La curatelata ha nuovamente
scritto all’Autorità di protezione il 20 ottobre 2020 per chiedere la
sostituzione della curatrice e il 9 novembre 2020 per chiedere la modifica
della misura in una curatela di sostegno, richieste poi ribadite con e-mail del
30 novembre 2020.
Tutti gli scritti sono
stati intimati per osservazioni alla curatrice generale e l’Autorità di
protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________
per ottenere degli aggiornamenti sulla situazione psicofisica dell’interessata.
C. Con lettera 17
novembre 2020 l’avv. PR 1 si è rivolta all’Autorità di protezione comunicando
di essere stata incaricata da RE 1 di tutelarla nell’ambito della revoca della
curatela e chiedendo l’accesso agli atti dell’incarto. Il 19 dicembre seguente
l’Autorità di protezione trasmetteva alla patrocinatrice la copia della
decisione concernente l’istituzione della curatela generale e la invitava a
concordare un incontro per la visione dell’incarto e l’eventuale richiesta di
documentazione specifica, trasmessa poi in data 17 dicembre 2020.
D. In data 7 gennaio 2021
RE 1 ha presentato, per il tramite della sua patrocinatrice, delle osservazioni
spontanee all’Autorità di protezione. In tale scritto venivano illustrati i
progressi raggiunti dall’interessata grazie al nuovo percorso terapeutico e
farmacologico intrapreso e il miglioramento significativo del suo stato
psicofisico, che non giustificherebbe più una misura di protezione così
incisiva. L’interessata ribadiva inoltre che la curatrice generale svolgeva il
suo mandato limitatamente ad aspetti amministrativi e di gestione del
patrimonio, senza praticamente più occuparsi della cura della persona o delle
relazioni giuridiche, ed era rimasta inattiva a fronte di precise
sollecitazioni della sua pupilla. RE 1 postulava dunque la revoca della
curatela generale o, in via subordinata, la modifica della misura in una
curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC.
E. In data 22 febbraio
2021 RE 1 è stata oggetto di un ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica
cantonale (di seguito, CPC) a __________, contestato il giorno successivo dalla
medesima. Con scritto 26 febbraio 2021 l’avv. PR 1 ha completato il ricorso
della sua assistita presso la Commissione giuridica LASP, chiedendo
l’annullamento della decisione di ricovero, che è perdurato sino al 18 marzo
2021. Con scritto 8 marzo 2021 la patrocinatrice dell’interessata sollecitava
all’Autorità di protezione la riattivazione del procedimento concernente la
revoca della curatela generale.
F. Con
lettera 11 marzo 2021 la curatrice generale trasmetteva all’Autorità di protezione
una nota spese e competenze intermedia (dal 12 novembre 2020 all’8 marzo 2021)
dell’avv. PR 1 relativa alla pratica concernente RE 1, “con preghiera di
indicarmi come devo procedere”, aggiungendo che “senza una vostra
autorizzazione non procederò con il pagamento della nota”. Successivamente
la curatrice faceva pervenire all’Autorità di protezione il dettaglio delle
prestazioni svolte dall’avv. PR 1, chiedendo se pagare o contestare tale nota.
Con lettera 16 marzo 2021
l’Autorità di protezione invitava l’avv. PR 1 a valutare approfonditamente
l’imprescindibilità del mandato conferitole dalla cliente e l’onere determinato
dai costi di patrocinio, in particolare la proporzionalità degli stessi,
chiedendo un preventivo per i costi futuri.
Con scritto 22 marzo 2021
l’avv. PR 1 postulava, fra le altre cose, che alla curatrice avv. __________
venisse data l’autorizzazione al pagamento della nota professionale presentata.
G. In data 13 aprile
2021 RE 1 è stata oggetto di un nuovo ricovero coatto presso la CPC. Con
decisione 22 aprile 2021 (ris. n. 292/2021) l’Autorità di protezione ha
confermato il ricovero già in essere, con l’obiettivo di espletare una
valutazione psichiatrica approfondita e completa del suo stato di salute e di
definire il trattamento terapeutico e farmacologico più appropriato e
l’eventuale progetto futuro a lungo termine a protezione dell’interessata,
ponendo una serie di quesiti peritali cui i medici della CPC hanno risposto con
rapporto il 19 maggio 2021. In data 27 maggio 2021 (decisione n. 366/2021)
l’Autorità di protezione ha decretato la continuazione del ricovero a scopo di
complemento di perizia, rapporto che è stato poi presentato l’11 giugno 2021.
Con decisione 17 giugno 2021 (ris. n. 347/2021) l’Autorità di protezione ha revocato
il suddetto ricovero.
H. Nell’ambito
dell’udienza di discussione tenutasi il 20 aprile 2021 è stata discussa anche
la questione del patrocinio di RE 1 da parte dell’avv. PR 1. L’Autorità di
protezione ha reso attenta la patrocinatrice delle conseguenze finanziarie di
tale mandato per la curatelata e ha affermato che la nota professionale è “oggetto
di esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende
anche la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in
casi come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»”
(verbale, pag. 4).
Con scritto 22
aprile 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato all’avv. PR 1 che la sua
remunerazione, in qualità di avvocato di fiducia, “va valutata, riconosciuta
nella misura giustificata e corrisposta dalla curatrice generale”, ragion
per cui “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale decisione
in relazione a tale aspetto”. L’Autorità di protezione chiedeva comunque
alla patrocinatrice di valutare le conseguenze economiche del suo mandato sulle
finanze della curatelata e chiedeva la presentazione di un preventivo per
ulteriori prestazioni da svolgere. Con scritto 29 aprile 2021 l’avv. PR 1 presentava
un’ulteriore nota professionale, datata 20 aprile 2021, e contestava che fosse
la curatrice generale a dover valutare le prestazioni svolte (“molte delle
quali peraltro svolte propriamente a seguito della sua latitanza”),
chiedendo che in ragione del conflitto di interessi fosse l’Autorità di
protezione a pronunciarsi.
I. Con decisione 21
maggio 2021 (n. 332/2021) l’Autorità di protezione ha statuito sulla tassazione
delle note professionali presentate dall’avv. PR 1 il 9 marzo e il 20 aprile
2021, riconoscendole un onorario di fr. 8'000.– e fr. 800.– a titolo di spese,
oltre all’IVA, per un totale di fr. 9'477.60 (dispositivo n. 1), posti a carico
della curatelata (dispositivo n. 2). Ai sensi dei considerandi e segnatamente
per gli effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata,
l’Autorità di protezione ha stabilito che una prosecuzione del mandato legale
conferito all’avv. PR 1 non poteva di principio più essere ammessa (dispositivo
n. 3).
L. Con reclamo 24 giugno
2021 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione che le
negava il consenso alla continuazione di patrocinio legale dell’avv. PR 1,
ritenendola basata su un’errata applicazione del diritto e un accertamento
erroneo dei fatti. La reclamante postula l’annullamento del dispositivo n. 3
della decisione impugnata e l’accertamento della validità della prosecuzione
del patrocinio in suo favore nell’ambito del procedimento di revoca della
curatela generale. Con reclamo di pari data (inc. CPD 9.2021.101) – pure evaso
in data odierna – anche l’avv. PR 1 è insorta contro la suddetta decisione, chiedendo
il riconoscimento integrale delle sue note d’onorario.
M. Con osservazioni 29
luglio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulando la
conferma della decisione impugnata. Con scritto 12 agosto 2021 l’avv. __________
ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni.
N. Con replica 31 agosto
2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni e richieste di giudizio.
Né l’Autorità di protezione, né l’avv. __________ hanno presentato memoriali di
duplica.
O. Nel frattempo, con
decisione 24 giugno 2021 (ris. n. 414/2021) l’Autorità di protezione ha proceduto
a revocare con effetto immediato il mandato alla curatrice avv. __________,
nominando quale nuova curatrice generale __________, attiva presso l’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________. Tale mandato è
stato successivamente revocato e quale nuova curatrice generale dal 1° gennaio
2022 è stata nominata __________, anch’essa attiva presso l’UAP di __________
(decisione 21 gennaio 2022, ris. n. 44/2022).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La reclamante
censura la decisione dell’Autorità di protezione di negare il consenso alla
continuazione del patrocinio da parte dell’avv. PR 1, diniego che considera
frutto di un’errata applicazione del diritto e viziata da un accertamento
erroneo dei fatti.
2.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione – dopo essersi pronunciata sulla capacità
della curatelata al beneficio di curatela generale di conferire mandato volto
alla revoca/rivalutazione della stessa, sulla necessità di ottenere la ratifica
del mandato conferito alla legale e sull’approvazione delle due note d'onorario
già emanate da quest’ultima – si è pronunciata anche sulla continuazione del
mandato.
L’Autorità di
protezione ha considerato che “un’ulteriore continuazione del mandato
conferito all'Avv. dr. PR 1 rischia di pregiudicare in modo notevole gli
interessi finanziari della curatelata, la quale per motivi personali e di
salute non risulta in grado di comprendere appieno le conseguenze economiche
dei suoi atti e pertanto necessita di essere protetta in tal senso”
(decisione impugnata, pag. 5). L’autorità di prime cure ha ritenuto inoltre che
la procedura in corso di svolgimento “sta già assecondando in parte la
richiesta presentata dall'interessata nel senso di una possibile sostituzione
della curatrice in carica come pure di un'eventuale rivalutazione della misura
di protezione in essere”, ragion per cui l’Autorità di protezione “non
può per il futuro sostenere il patrocinio legale da parte dell'Avv. PR 1 a
favore della curatelata” e “alla luce delle circostanze e per la tutela
degli interessi finanziari della signora RE 1, ulteriori prestazioni potranno
non essere riconosciute” (decisione impugnata, pag. 5). Nel dispositivo ha
pertanto stabilito che “ai sensi dei considerandi e segnatamente per gli
effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata, una
prosecuzione del mandato legale conferito all'Avv. dr. PR 1, non può, di
principio, più essere ammessa” (decisione impugnata, pag. 5, dispositivo n.
3).
A seguito di una richiesta
di interpretazione, rispettivamente di rettifica, di tale dispositivo da parte
dell’avv. PR 1, l’Autorità di protezione ha chiarito che solo una decurtazione
importante delle prestazioni legali già esposte “avrebbe potuto condurre ad
un’eventuale rivalutazione da parte dell’ARP in merito alla prosecuzione del
mandato legale”; non essendo questa intervenuta, “una continuazione del
mandato legale in simili condizioni non può essere ammessa, proprio a
protezione degli interessi della curatelata” (scritto 22 giugno 2021).
2.2
Nel suo reclamo RE 1
rileva preliminarmente che l’Autorità di protezione ha qualificato “il
diritto della reclamante di conferire mandato volto alla revoca di curatela
generale e alla revoca del mandato dell'attuale curatrice quale diritto
strettamente personale relativo, ritenendo conseguentemente necessaria
una ratifica a posteriori del rappresentante legale” (pag. 8). La
reclamante ritiene che ciò che conta sia unicamente la qualifica di diritto
strettamente personale, ciò che implica la facoltà – a prescindere dal fatto
che sia relativo o assoluto – di poter essere esercitato in piena autonomia
dalla persona capace di discernimento, senza il consenso del rappresentante
legale. Secondo la reclamante, “se il conferimento di un tale mandato non
era soggetto a consenso da parte dell'ARP __________, allora quest'ultima
nemmeno può essere legittimata a sancirne un diniego” (reclamo, pag. 10).
La stessa Autorità di protezione non potrebbe dunque opporsi al prosieguo del
patrocinio: la decisione impugnata lede dunque dei precetti fondamentali “che
servono proprio a tutelare il curatelato contro gli atti del proprio curatore
risp. contro gli atti dell'Autorità” e deve dunque essere annullata
(reclamo, pag. 10).
2.3
Ai sensi dell’art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha
un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di
discernimento (cpv. 1); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei
diritti civili (cpv. 2).
In forza dell’art. 19c cpv. 1 CC – il cui principio
è ricordato anche nel diritto di protezione, all’art. 407 CC – e fatti salvi i
casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le
persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili
possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente
personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni
dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV
9.
consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc.
9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier, Droit
des personnes, 2a ed. 2021, n. 179 pag. 120; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Biderbost/Henkel,
in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 394 CC n. 34).
La
capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la
capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un
mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier, Droit des personnes, 2a ed.
2021, n. 174 pag. 115 e n. 177 pag. 117).
La
sottoscrizione di una procura in favore di un avvocato, rispettivamente la
conclusione di un contratto di mandato con un avvocato – che non comporta solo
il conseguimento di vantaggi, bensì l’onere dei relativi onorari – può essere
considerata valida solo se il curatore acconsente (art. 19a CC), a meno
che il mandato abbia quale scopo la tutela di diritti strettamente personali
(art. 19c CC; STF 5A_194/2011 del 30 maggio 2011, consid. 5.1; Affolter-Frigeli, Anwaltsvollmacht durch
umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 245).
Secondo
l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (considerata troppo restrittiva
da una parte della dottrina; cfr. Affolter-Frigeli,
Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 248-249),
la difesa dei propri interessi patrimoniali da parte di una persona capace di
discernimento privata dei diritti civili non è considerata quale esercizio dei
propri diritti strettamente personali e necessita pertanto il consenso del
proprio rappresentante legale (art. 19 cpv. 1 CC; STF 5A_658/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 2.1) oppure, in caso di conflitto di interessi, del
consenso di un altro curatore nominato ex
art. 403 CC (STF 5A_884/2010
del 7 gennaio 2011, consid. 2.1).
2.4
Nella fattispecie
occorre interrogarsi della valenza del dispositivo n. 3 della decisione
impugnata, nella misura in cui esso nega il consenso dell’Autorità di
protezione alla continuazione del rapporto giuridico esistente tra RE 1 e la
sua patrocinatrice, avv. PR 1.
Come visto sopra,
la validità del mandato conferito dipende dalla questione di sapere se la
richiesta di modificare una misura di protezione, la richiesta di sostituzione
del proprio curatore e l’opposizione ad un ricovero coatto (oggetto del mandato,
in parte ormai superato) rivestano la caratteristica di diritti strettamente
personali della persona interessata o meno: nell’affermativa, a RE 1 verrebbe
riconosciuta la facoltà di incaricare autonomamente
un rappresentante per farli valere in giudizio (art. 19c CC). Per contro,
nel caso in cui non venissero considerati come diritti strettamente personali,
l’incarico dato all’avv. PR 1 verrebbe considerato valido soltanto con l’avallo
del rappresentante legale (art. 19a CC).
A
mente di questo giudice e pur considerando la restrittiva giurisprudenza
vigente, la tutela degli interessi in questione rientra nei diritti
strettamente personali dell’interessata, ragion per cui il contratto stipulato
con la patrocinatrice prescelta non può che essere ritenuto valido.
Il fatto che l’Autorità di
protezione – sostituitasi alla curatrice generale, impedita a causa di un
conflitto di interessi – decida di non dare il proprio consenso alla
prosecuzione del patrocinio legale non ha alcuna influenza sulla validità del
mandato stesso, il rapporto giuridico essendosi costituito efficacemente senza
la necessità del concorso del rappresentante legale né dell’autorità medesima.
Benché l’Autorità di
protezione accenni al fatto che l’interessata “per motivi personali e di
salute non risulta in grado di comprendere appieno le conseguenze economiche
dei suoi atti” (decisione impugnata, pag. 5), la sua capacità di
discernimento in relazione al mandato conferito non risulta essere mai stata
seriamente rimessa in discussione. In generale, gli ultimi accertamenti
peritali agli atti riferiscono peraltro di una capacità di discernimento
intatta al di fuori delle fasi di mania (cfr. rapporto CPC 19 maggio 2021, pag.
5). Di conseguenza, considerato come il mandato sia teso alla difesa dei
diritti che la legge riconosce come più strettamente legati alla personalità,
l’Autorità di protezione non appare dunque abilitata ad estromettere l’avv. PR
1.
né ad impedire il proseguimento del suddetto mandato relativo alla richiesta
di revoca della curatela generale (diversamente da un ulteriore mandato, di cui
si accenna nei memoriali, riferito alle conseguenze patrimoniali del divorzio
della curatelata).
Occorre anche considerare
che il coinvolgimento del patrocinatore di fiducia della persona sotto curatela
non dovrebbe essere considerato un ostacolo per l’attività degli organi di
protezione, ma può costituire un’opportunità di convincere l’interessato della
correttezza del modo di agire di quest’ultimi (v. anche Affolter-Frigeli,
Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 251).
Il reclamo merita pertanto
accoglimento e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata deve di conseguenza
essere annullato.
3.
Gli oneri del
procedimento seguono di regola la soccombenza. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6
LPAmm
non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e
agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in
concreto tali costi, anticipati dalla reclamante, vanno posti a carico dello
Stato.
L’Autorità di
protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD
II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc.
9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156,
consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE
1.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 332/2021 del 21 maggio
2021 dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullato.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati dalla reclamante e consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono posti a carico dello
Stato.
L'Autorità regionale di
protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 2’200.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.