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Decisione

9.2021.100

Mandato conferito ad un avvocato da una persona sotto curatela generale per la tutela dei propri diritti strettamente personali; validità del mandato a prescindere dal consenso del rappresentante legale o dell’ARP; annullamento della decisione che nega il consenso alla prosecuzione di tale mandato

28 marzo 2022Italiano18 min

protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.100

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il diniego di consenso alla continuazione di patrocinio

legale

giudicando

sul reclamo presentato il 24 giugno 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 21

maggio 2021 (n. 332/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 23 maggio

2015 RE 1, patrocinata dall’avv. __________, aveva richiesto all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione)

l’istituzione con urgenza di una curatela generale in suo favore. L’istante si

trovava ricoverata da due giorni in maniera coatta presso la Clinica __________

in ragione di un disturbo bipolare, in quel momento in fase maniacale.

Con decisione 23 giugno

2015 (n. 374/15) l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una

curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatrice generale

l’avv. __________.

B. Con scritto 14 settembre

2020 RE 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per

proporre una mia nuova curatrice finanziaria”, siccome l’attuale curatrice

“non ha tempo nemmeno per questioni importanti che riguardano me e anche i

miei figli” e “non dà retta neppure alla mia psichiatra” che avrebbe

voluto organizzare un incontro di rete. L’Autorità di protezione ha intimato

per osservazioni tale scritto alla curatrice generale, che ha contestato i

rimproveri mossi nei suoi confronti dalla sua pupilla.

Con lettera 14

ottobre 2020 RE 1 si è ancora rivolta all’Autorità di protezione “per sapere

quali osservazioni ha presentato la mia curatrice” e “quali passi devo

intraprendere per revocarle il mandato”. La curatelata ha nuovamente

scritto all’Autorità di protezione il 20 ottobre 2020 per chiedere la

sostituzione della curatrice e il 9 novembre 2020 per chiedere la modifica

della misura in una curatela di sostegno, richieste poi ribadite con e-mail del

30 novembre 2020.

Tutti gli scritti sono

stati intimati per osservazioni alla curatrice generale e l’Autorità di

protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________

per ottenere degli aggiornamenti sulla situazione psicofisica dell’interessata.

C. Con lettera 17

novembre 2020 l’avv. PR 1 si è rivolta all’Autorità di protezione comunicando

di essere stata incaricata da RE 1 di tutelarla nell’ambito della revoca della

curatela e chiedendo l’accesso agli atti dell’incarto. Il 19 dicembre seguente

l’Autorità di protezione trasmetteva alla patrocinatrice la copia della

decisione concernente l’istituzione della curatela generale e la invitava a

concordare un incontro per la visione dell’incarto e l’eventuale richiesta di

documentazione specifica, trasmessa poi in data 17 dicembre 2020.

D. In data 7 gennaio 2021

RE 1 ha presentato, per il tramite della sua patrocinatrice, delle osservazioni

spontanee all’Autorità di protezione. In tale scritto venivano illustrati i

progressi raggiunti dall’interessata grazie al nuovo percorso terapeutico e

farmacologico intrapreso e il miglioramento significativo del suo stato

psicofisico, che non giustificherebbe più una misura di protezione così

incisiva. L’interessata ribadiva inoltre che la curatrice generale svolgeva il

suo mandato limitatamente ad aspetti amministrativi e di gestione del

patrimonio, senza praticamente più occuparsi della cura della persona o delle

relazioni giuridiche, ed era rimasta inattiva a fronte di precise

sollecitazioni della sua pupilla. RE 1 postulava dunque la revoca della

curatela generale o, in via subordinata, la modifica della misura in una

curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC.

E. In data 22 febbraio

2021 RE 1 è stata oggetto di un ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica

cantonale (di seguito, CPC) a __________, contestato il giorno successivo dalla

medesima. Con scritto 26 febbraio 2021 l’avv. PR 1 ha completato il ricorso

della sua assistita presso la Commissione giuridica LASP, chiedendo

l’annullamento della decisione di ricovero, che è perdurato sino al 18 marzo

2021. Con scritto 8 marzo 2021 la patrocinatrice dell’interessata sollecitava

all’Autorità di protezione la riattivazione del procedimento concernente la

revoca della curatela generale.

F. Con

lettera 11 marzo 2021 la curatrice generale trasmetteva all’Autorità di protezione

una nota spese e competenze intermedia (dal 12 novembre 2020 all’8 marzo 2021)

dell’avv. PR 1 relativa alla pratica concernente RE 1, “con preghiera di

indicarmi come devo procedere”, aggiungendo che “senza una vostra

autorizzazione non procederò con il pagamento della nota”. Successivamente

la curatrice faceva pervenire all’Autorità di protezione il dettaglio delle

prestazioni svolte dall’avv. PR 1, chiedendo se pagare o contestare tale nota.

Con lettera 16 marzo 2021

l’Autorità di protezione invitava l’avv. PR 1 a valutare approfonditamente

l’imprescindibilità del mandato conferitole dalla cliente e l’onere determinato

dai costi di patrocinio, in particolare la proporzionalità degli stessi,

chiedendo un preventivo per i costi futuri.

Con scritto 22 marzo 2021

l’avv. PR 1 postulava, fra le altre cose, che alla curatrice avv. __________

venisse data l’autorizzazione al pagamento della nota professionale presentata.

G. In data 13 aprile

2021 RE 1 è stata oggetto di un nuovo ricovero coatto presso la CPC. Con

decisione 22 aprile 2021 (ris. n. 292/2021) l’Autorità di protezione ha

confermato il ricovero già in essere, con l’obiettivo di espletare una

valutazione psichiatrica approfondita e completa del suo stato di salute e di

definire il trattamento terapeutico e farmacologico più appropriato e

l’eventuale progetto futuro a lungo termine a protezione dell’interessata,

ponendo una serie di quesiti peritali cui i medici della CPC hanno risposto con

rapporto il 19 maggio 2021. In data 27 maggio 2021 (decisione n. 366/2021)

l’Autorità di protezione ha decretato la continuazione del ricovero a scopo di

complemento di perizia, rapporto che è stato poi presentato l’11 giugno 2021.

Con decisione 17 giugno 2021 (ris. n. 347/2021) l’Autorità di protezione ha revocato

il suddetto ricovero.

H. Nell’ambito

dell’udienza di discussione tenutasi il 20 aprile 2021 è stata discussa anche

la questione del patrocinio di RE 1 da parte dell’avv. PR 1. L’Autorità di

protezione ha reso attenta la patrocinatrice delle conseguenze finanziarie di

tale mandato per la curatelata e ha affermato che la nota professionale è “oggetto

di esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende

anche la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in

casi come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»”

(verbale, pag. 4).

Con scritto 22

aprile 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato all’avv. PR 1 che la sua

remunerazione, in qualità di avvocato di fiducia, “va valutata, riconosciuta

nella misura giustificata e corrisposta dalla curatrice generale”, ragion

per cui “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale decisione

in relazione a tale aspetto”. L’Autorità di protezione chiedeva comunque

alla patrocinatrice di valutare le conseguenze economiche del suo mandato sulle

finanze della curatelata e chiedeva la presentazione di un preventivo per

ulteriori prestazioni da svolgere. Con scritto 29 aprile 2021 l’avv. PR 1 presentava

un’ulteriore nota professionale, datata 20 aprile 2021, e contestava che fosse

la curatrice generale a dover valutare le prestazioni svolte (“molte delle

quali peraltro svolte propriamente a seguito della sua latitanza”),

chiedendo che in ragione del conflitto di interessi fosse l’Autorità di

protezione a pronunciarsi.

I. Con decisione 21

maggio 2021 (n. 332/2021) l’Autorità di protezione ha statuito sulla tassazione

delle note professionali presentate dall’avv. PR 1 il 9 marzo e il 20 aprile

2021, riconoscendole un onorario di fr. 8'000.– e fr. 800.– a titolo di spese,

oltre all’IVA, per un totale di fr. 9'477.60 (dispositivo n. 1), posti a carico

della curatelata (dispositivo n. 2). Ai sensi dei considerandi e segnatamente

per gli effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata,

l’Autorità di protezione ha stabilito che una prosecuzione del mandato legale

conferito all’avv. PR 1 non poteva di principio più essere ammessa (dispositivo

n. 3).

L. Con reclamo 24 giugno

2021 RE 1 è insorta contro la decisione dell’Autorità di protezione che le

negava il consenso alla continuazione di patrocinio legale dell’avv. PR 1,

ritenendola basata su un’errata applicazione del diritto e un accertamento

erroneo dei fatti. La reclamante postula l’annullamento del dispositivo n. 3

della decisione impugnata e l’accertamento della validità della prosecuzione

del patrocinio in suo favore nell’ambito del procedimento di revoca della

curatela generale. Con reclamo di pari data (inc. CPD 9.2021.101) – pure evaso

in data odierna – anche l’avv. PR 1 è insorta contro la suddetta decisione, chiedendo

il riconoscimento integrale delle sue note d’onorario.

M. Con osservazioni 29

luglio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulando la

conferma della decisione impugnata. Con scritto 12 agosto 2021 l’avv. __________

ha comunicato di rinunciare a presentare osservazioni.

N. Con replica 31 agosto

2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni e richieste di giudizio.

Né l’Autorità di protezione, né l’avv. __________ hanno presentato memoriali di

duplica.

O. Nel frattempo, con

decisione 24 giugno 2021 (ris. n. 414/2021) l’Autorità di protezione ha proceduto

a revocare con effetto immediato il mandato alla curatrice avv. __________,

nominando quale nuova curatrice generale __________, attiva presso l’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________. Tale mandato è

stato successivamente revocato e quale nuova curatrice generale dal 1° gennaio

2022 è stata nominata __________, anch’essa attiva presso l’UAP di __________

(decisione 21 gennaio 2022, ris. n. 44/2022).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La reclamante

censura la decisione dell’Autorità di protezione di negare il consenso alla

continuazione del patrocinio da parte dell’avv. PR 1, diniego che considera

frutto di un’errata applicazione del diritto e viziata da un accertamento

erroneo dei fatti.

2.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione – dopo essersi pronunciata sulla capacità

della curatelata al beneficio di curatela generale di conferire mandato volto

alla revoca/rivalutazione della stessa, sulla necessità di ottenere la ratifica

del mandato conferito alla legale e sull’approvazione delle due note d'onorario

già emanate da quest’ultima – si è pronunciata anche sulla continuazione del

mandato.

L’Autorità di

protezione ha considerato che “un’ulteriore continuazione del mandato

conferito all'Avv. dr. PR 1 rischia di pregiudicare in modo notevole gli

interessi finanziari della curatelata, la quale per motivi personali e di

salute non risulta in grado di comprendere appieno le conseguenze economiche

dei suoi atti e pertanto necessita di essere protetta in tal senso”

(decisione impugnata, pag. 5). L’autorità di prime cure ha ritenuto inoltre che

la procedura in corso di svolgimento “sta già assecondando in parte la

richiesta presentata dall'interessata nel senso di una possibile sostituzione

della curatrice in carica come pure di un'eventuale rivalutazione della misura

di protezione in essere”, ragion per cui l’Autorità di protezione “non

può per il futuro sostenere il patrocinio legale da parte dell'Avv. PR 1 a

favore della curatelata” e “alla luce delle circostanze e per la tutela

degli interessi finanziari della signora RE 1, ulteriori prestazioni potranno

non essere riconosciute” (decisione impugnata, pag. 5). Nel dispositivo ha

pertanto stabilito che “ai sensi dei considerandi e segnatamente per gli

effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata, una

prosecuzione del mandato legale conferito all'Avv. dr. PR 1, non può, di

principio, più essere ammessa” (decisione impugnata, pag. 5, dispositivo n.

3).

A seguito di una richiesta

di interpretazione, rispettivamente di rettifica, di tale dispositivo da parte

dell’avv. PR 1, l’Autorità di protezione ha chiarito che solo una decurtazione

importante delle prestazioni legali già esposte “avrebbe potuto condurre ad

un’eventuale rivalutazione da parte dell’ARP in merito alla prosecuzione del

mandato legale”; non essendo questa intervenuta, “una continuazione del

mandato legale in simili condizioni non può essere ammessa, proprio a

protezione degli interessi della curatelata” (scritto 22 giugno 2021).

2.2

Nel suo reclamo RE 1

rileva preliminarmente che l’Autorità di protezione ha qualificato “il

diritto della reclamante di conferire mandato volto alla revoca di curatela

generale e alla revoca del mandato dell'attuale curatrice quale diritto

strettamente personale relativo, ritenendo conseguentemente necessaria

una ratifica a posteriori del rappresentante legale” (pag. 8). La

reclamante ritiene che ciò che conta sia unicamente la qualifica di diritto

strettamente personale, ciò che implica la facoltà – a prescindere dal fatto

che sia relativo o assoluto – di poter essere esercitato in piena autonomia

dalla persona capace di discernimento, senza il consenso del rappresentante

legale. Secondo la reclamante, “se il conferimento di un tale mandato non

era soggetto a consenso da parte dell'ARP __________, allora quest'ultima

nemmeno può essere legittimata a sancirne un diniego” (reclamo, pag. 10).

La stessa Autorità di protezione non potrebbe dunque opporsi al prosieguo del

patrocinio: la decisione impugnata lede dunque dei precetti fondamentali “che

servono proprio a tutelare il curatelato contro gli atti del proprio curatore

risp. contro gli atti dell'Autorità” e deve dunque essere annullata

(reclamo, pag. 10).

2.3

Ai sensi dell’art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha

un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di

discernimento (cpv. 1); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 2).

In forza dell’art. 19c cpv. 1 CC – il cui principio

è ricordato anche nel diritto di protezione, all’art. 407 CC – e fatti salvi i

casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le

persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili

possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente

personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni

dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV

9.

consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc.

9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/

Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier, Droit

des personnes, 2a ed. 2021, n. 179 pag. 120; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Biderbost/Henkel,

in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 394 CC n. 34).

La

capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la

capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un

mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier, Droit des personnes, 2a ed.

2021, n. 174 pag. 115 e n. 177 pag. 117).

La

sottoscrizione di una procura in favore di un avvocato, rispettivamente la

conclusione di un contratto di mandato con un avvocato – che non comporta solo

il conseguimento di vantaggi, bensì l’onere dei relativi onorari – può essere

considerata valida solo se il curatore acconsente (art. 19a CC), a meno

che il mandato abbia quale scopo la tutela di diritti strettamente personali

(art. 19c CC; STF 5A_194/2011 del 30 maggio 2011, consid. 5.1; Affolter-Frigeli, Anwaltsvollmacht durch

umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 245).

Secondo

l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (considerata troppo restrittiva

da una parte della dottrina; cfr. Affolter-Frigeli,

Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 248-249),

la difesa dei propri interessi patrimoniali da parte di una persona capace di

discernimento privata dei diritti civili non è considerata quale esercizio dei

propri diritti strettamente personali e necessita pertanto il consenso del

proprio rappresentante legale (art. 19 cpv. 1 CC; STF 5A_658/2012 del 19

dicembre 2012 consid. 2.1) oppure, in caso di conflitto di interessi, del

consenso di un altro curatore nominato ex

art. 403 CC (STF 5A_884/2010

del 7 gennaio 2011, consid. 2.1).

2.4

Nella fattispecie

occorre interrogarsi della valenza del dispositivo n. 3 della decisione

impugnata, nella misura in cui esso nega il consenso dell’Autorità di

protezione alla continuazione del rapporto giuridico esistente tra RE 1 e la

sua patrocinatrice, avv. PR 1.

Come visto sopra,

la validità del mandato conferito dipende dalla questione di sapere se la

richiesta di modificare una misura di protezione, la richiesta di sostituzione

del proprio curatore e l’opposizione ad un ricovero coatto (oggetto del mandato,

in parte ormai superato) rivestano la caratteristica di diritti strettamente

personali della persona interessata o meno: nell’affermativa, a RE 1 verrebbe

riconosciuta la facoltà di incaricare autonomamente

un rappresentante per farli valere in giudizio (art. 19c CC). Per contro,

nel caso in cui non venissero considerati come diritti strettamente personali,

l’incarico dato all’avv. PR 1 verrebbe considerato valido soltanto con l’avallo

del rappresentante legale (art. 19a CC).

A

mente di questo giudice e pur considerando la restrittiva giurisprudenza

vigente, la tutela degli interessi in questione rientra nei diritti

strettamente personali dell’interessata, ragion per cui il contratto stipulato

con la patrocinatrice prescelta non può che essere ritenuto valido.

Il fatto che l’Autorità di

protezione – sostituitasi alla curatrice generale, impedita a causa di un

conflitto di interessi – decida di non dare il proprio consenso alla

prosecuzione del patrocinio legale non ha alcuna influenza sulla validità del

mandato stesso, il rapporto giuridico essendosi costituito efficacemente senza

la necessità del concorso del rappresentante legale né dell’autorità medesima.

Benché l’Autorità di

protezione accenni al fatto che l’interessata “per motivi personali e di

salute non risulta in grado di comprendere appieno le conseguenze economiche

dei suoi atti” (decisione impugnata, pag. 5), la sua capacità di

discernimento in relazione al mandato conferito non risulta essere mai stata

seriamente rimessa in discussione. In generale, gli ultimi accertamenti

peritali agli atti riferiscono peraltro di una capacità di discernimento

intatta al di fuori delle fasi di mania (cfr. rapporto CPC 19 maggio 2021, pag.

5). Di conseguenza, considerato come il mandato sia teso alla difesa dei

diritti che la legge riconosce come più strettamente legati alla personalità,

l’Autorità di protezione non appare dunque abilitata ad estromettere l’avv. PR

1.

né ad impedire il proseguimento del suddetto mandato relativo alla richiesta

di revoca della curatela generale (diversamente da un ulteriore mandato, di cui

si accenna nei memoriali, riferito alle conseguenze patrimoniali del divorzio

della curatelata).

Occorre anche considerare

che il coinvolgimento del patrocinatore di fiducia della persona sotto curatela

non dovrebbe essere considerato un ostacolo per l’attività degli organi di

protezione, ma può costituire un’opportunità di convincere l’interessato della

correttezza del modo di agire di quest’ultimi (v. anche Affolter-Frigeli,

Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 251).

Il reclamo merita pertanto

accoglimento e il dispositivo n. 3 della decisione impugnata deve di conseguenza

essere annullato.

3.

Gli oneri del

procedimento seguono di regola la soccombenza. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6

LPAmm

non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e

agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in

concreto tali costi, anticipati dalla reclamante, vanno posti a carico dello

Stato.

L’Autorità di

protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD

II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc.

9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156,

consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE

1.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 332/2021 del 21 maggio

2021 dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullato.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati dalla reclamante e consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono posti a carico dello

Stato.

L'Autorità regionale di

protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 2’200.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.