9.2021.101
Mandato conferito ad un avvocato da una persona sotto curatela generale per la tutela dei propri diritti strettamente personali; validità del mandato a prescindere dal consenso del rappresentante legale o dell’ARP; incompetenza dell’ARP per tassare le relative note d’onorario
28 marzo 2022Italiano25 min
settembre 2020 PI 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.101
Lugano
28 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
CO
1
per
quanto riguarda la tassazione delle note professionali emanate nell’ambito
del mandato di patrocinio conferito da PI 1
giudicando
sul reclamo presentato il 24 giugno 2021 dall’avv. RE 1 contro la decisione
emessa il 21 maggio 2021 (n. 332/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 23 maggio
2015 PI 1, patrocinata dall’avv. CURA 1, aveva richiesto all’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) l’istituzione con
urgenza di una curatela generale in suo favore. L’istante si trovava ricoverata
da due giorni in maniera coatta presso la Clinica __________ in ragione di un
disturbo bipolare, in quel momento in fase maniacale.
Con decisione 23 giugno
2015 (n. 374/15) l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una
curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatrice generale
l’avv. CURA 1.
B. Con scritto 14
settembre 2020 PI 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per
proporre una mia nuova curatrice finanziaria”, siccome l’attuale curatrice
“non ha tempo nemmeno per questioni importanti che riguardano me e anche i
miei figli” e “non dà retta neppure alla mia psichiatra” che avrebbe
voluto organizzare un incontro di rete. L’Autorità di protezione ha intimato
per osservazioni tale scritto alla curatrice generale, che ha contestato i
rimproveri mossi nei suoi confronti dalla sua pupilla.
Con lettera 14
ottobre 2020 PI 1 si è ancora rivolta all’Autorità di protezione “per sapere
quali osservazioni ha presentato la mia curatrice” e “quali passi devo
intraprendere per revocarle il mandato”. La curatelata ha nuovamente
scritto all’Autorità di protezione il 20 ottobre 2020 per chiedere la sostituzione
della curatrice e il 9 novembre 2020 per chiedere la modifica della misura in
una curatela di sostegno, richieste poi ribadite con e-mail del 30 novembre
2020.
Tutti gli scritti sono
stati intimati per osservazioni alla curatrice generale e l’Autorità di
protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________
per ottenere degli aggiornamenti sulla situazione psicofisica dell’interessata.
C. Con lettera 17
novembre 2020 l’avv. RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione comunicando
di essere stata incaricata da PI 1 di tutelarla nell’ambito della revoca della
curatela e chiedendo l’accesso agli atti dell’incarto. Il 19 dicembre seguente
l’Autorità di protezione trasmetteva alla patrocinatrice la copia della decisione
concernente l’istituzione della curatela generale e la invitava a concordare un
incontro per la visione dell’incarto e l’eventuale richiesta di documentazione
specifica, trasmessa poi in data 17 dicembre 2020.
D. In data 7 gennaio 2021
PI 1 ha presentato, per il tramite della sua patrocinatrice, delle osservazioni
spontanee all’Autorità di protezione. In tale scritto venivano illustrati i
progressi raggiunti dall’interessata grazie al nuovo percorso terapeutico e
farmacologico intrapreso e il miglioramento significativo del suo stato
psicofisico, che non giustificherebbe più una misura di protezione così
incisiva. L’interessata ribadiva inoltre che la curatrice generale svolgeva il
suo mandato limitatamente ad aspetti amministrativi e di gestione del patrimonio,
senza praticamente più occuparsi della cura della persona o delle relazioni
giuridiche, ed era rimasta inattiva a fronte di precise sollecitazioni della
sua pupilla. PI 1 postulava dunque la revoca della curatela generale o, in via
subordinata, la modifica della misura in una curatela di sostegno ai sensi
dell’art. 393 CC.
E. In data 22 febbraio
2021 PI 1 è stata oggetto di un ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica
cantonale (di seguito, CPC) a __________, contestato il giorno successivo dalla
medesima. Con scritto 26 febbraio 2021 l’avv. RE 1 ha completato il ricorso
della sua assistita presso la Commissione giuridica LASP, chiedendo
l’annullamento della decisione di ricovero, che è perdurato sino al 18 marzo
2021. Con scritto 8 marzo 2021 la patrocinatrice dell’interessata sollecitava
all’Autorità di protezione la riattivazione del procedimento concernente la revoca
della curatela generale.
F. Con lettera 11 marzo
2021 la curatrice generale trasmetteva all’Autorità di protezione una nota
spese e competenze intermedia (dal 12 novembre 2020 all’8 marzo 2021) dell’avv.
RE 1 relativa alla pratica concernente PI 1, “con preghiera di indicarmi
come devo procedere”, aggiungendo che “senza una vostra autorizzazione
non procederò con il pagamento della nota”. Successivamente la curatrice
faceva pervenire all’Autorità di protezione il dettaglio delle prestazioni
svolte dall’avv. RE 1, chiedendo se pagare o contestare tale nota.
Con lettera 16 marzo 2021
l’Autorità di protezione invitava l’avv. RE 1 a valutare approfonditamente
l’imprescindibilità del mandato conferitole dalla cliente e l’onere determinato
dai costi di patrocinio, in particolare la proporzionalità degli stessi,
chiedendo un preventivo per i costi futuri.
Con scritto 22 marzo 2021
l’avv. RE 1 postulava, fra le altre cose, che alla curatrice avv. CURA 1
venisse data l’autorizzazione al pagamento della nota professionale presentata.
G. In data 13 aprile
2021 PI 1 è stata oggetto di un nuovo ricovero coatto presso la CPC. Con
decisione 22 aprile 2021 (ris. n. 292/2021) l’Autorità di protezione ha
confermato il ricovero già in essere, con l’obiettivo di espletare una
valutazione psichiatrica approfondita e completa del suo stato di salute e di
definire il trattamento terapeutico e farmacologico più appropriato e
l’eventuale progetto futuro a lungo termine a protezione dell’interessata,
ponendo una serie di quesiti peritali cui i medici della CPC hanno risposto con
rapporto il 19 maggio 2021. In data 27 maggio 2021 (decisione n. 366/2021)
l’Autorità di protezione ha decretato la continuazione del ricovero a scopo di
complemento di perizia, rapporto che è stato poi presentato l’11 giugno 2021.
Con decisione 17 giugno 2021 (ris. n. 347/2021) l’Autorità di protezione ha revocato
il suddetto ricovero.
H. Nell’ambito
dell’udienza di discussione tenutasi il 20 aprile 2021 è stata discussa anche
la questione del patrocinio di PI 1 da parte dell’avv. RE 1. L’Autorità di
protezione ha reso attenta la patrocinatrice delle conseguenze finanziarie di
tale mandato per la curatelata e ha affermato che la nota professionale è “oggetto
di esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende
anche la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in
casi come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»”
(verbale, pag. 4).
Con scritto 22
aprile 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato all’avv. RE 1 che la sua
remunerazione, in qualità di avvocato di fiducia, “va valutata, riconosciuta
nella misura giustificata e corrisposta dalla curatrice generale”, ragion
per cui “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale decisione
in relazione a tale aspetto”. L’Autorità di protezione chiedeva comunque
alla patrocinatrice di valutare le conseguenze economiche del suo mandato sulle
finanze della curatelata e chiedeva la presentazione di un preventivo per
ulteriori prestazioni da svolgere. Con scritto 29 aprile 2021 l’avv. RE 1
presentava un’ulteriore nota professionale, datata 20 aprile 2021, e contestava
che fosse la curatrice generale a dover valutare le prestazioni svolte (“molte
delle quali peraltro svolte propriamente a seguito della sua latitanza”),
chiedendo che in ragione del conflitto di interessi fosse l’Autorità di
protezione a pronunciarsi.
I. Con decisione 21
maggio 2021 (n. 332/2021) l’Autorità di protezione ha statuito sulla tassazione
delle note professionali presentate dall’avv. RE 1 il 9 marzo e il 20 aprile
2021, riconoscendole un onorario di fr. 8'000.– e fr. 800.– a titolo di spese,
oltre all’IVA, per un totale di fr. 9'477.60 (dispositivo n. 1), posti a carico
della curatelata (dispositivo n. 2). Ai sensi dei considerandi e segnatamente
per gli effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata,
l’Autorità di protezione ha stabilito che una prosecuzione del mandato legale
conferito all’avv. RE 1 non poteva di principio più essere ammessa (dispositivo
n. 3).
L. Con reclamo 24 giugno
2021 l’avv. RE 1 è insorta contro la suddetta decisione, chiedendo
l’annullamento della tassazione delle sue note d’onorario operata dall’Autorità
di protezione (dispositivi n. 1 e 2) e il riconoscimento integrale delle
prestazioni professionali esposte. Con reclamo di pari data (inc. CPD 9.2021.100)
– pure evaso in data odierna – anche PI 1 è insorta contro la suddetta
decisione, chiedendo l’accertamento della validità della prosecuzione del
patrocinio da parte dell’avv. RE 1 nell’ambito del procedimento di revoca della
curatela generale.
M. Con osservazioni 29
luglio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulando la
conferma della decisione impugnata. Con osservazioni 2 agosto 2021 l’avv. CURA
1 ha preso posizione e in parte contestato le argomentazioni del reclamo, senza
tuttavia presentare precise richieste di giudizio.
N. Con replica 20 agosto
2021 e con duplica 16 settembre 2021 sia l’avv. RE 1 che l’Autorità di
protezione si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche argomentazioni e
richieste di giudizio. L’avv. CURA 1 non ha invece duplicato.
O. Nel frattempo, con
decisione 24 giugno 2021 (ris. n. 414/2021) l’Autorità di protezione ha
proceduto a revocare con effetto immediato il mandato alla curatrice avv. CURA
1, nominando quale nuova curatrice generale __________, attiva presso l’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________. Tale mandato è
stato successivamente revocato e quale nuova curatrice generale dal 1° gennaio
2022 è stata nominata __________, anch’essa attiva presso l’UAP di __________
(decisione 21 gennaio 2022, ris. n. 44/2022).
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La reclamante
censura la tassazione delle sue note professionali del 9 marzo e del 20 aprile
2021.
operata dall’Autorità di protezione, considerandola contraria al diritto e
viziata da una serie di accertamenti errati dei fatti.
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha considerato di essere autorizzata, in
virtù dell’art. 403 cpv. 1 CC e “in luogo della curatrice avv. CURA 1, ad
approvare o meno le note professionali del 9 marzo e del 20 aprile 2021 per
complessivi fr. 23'591.70” (pag. 3). Secondo l’autorità di prime cure, la
somma richiesta dall’avv. RE 1 appare “di primo acchito manifestamente
sproporzionata e pertanto eventualmente contraria alle norme professionali
della LLCA, a cui sottostà l'avvocato”, trattandosi “di un mandato
eseguito sull'arco di soli sei mesi” e che “non poteva che concernere
l'esercizio del diritto strettamente personale della curatelata di contestare
la curatela generale a suo favore, per definizione di carattere non pecuniario”
(pag. 3). Al di là del fatto che mandante e mandatario sono di principio liberi
di convenire l’onorario dovuto, l’Autorità di protezione rimarca che “una
fatturazione manifestamente eccessiva è contraria all'obbligo di esercitare la
professione con cura e diligenza di cui all’art. 12 lett. a LLCA”
(decisione impugnata, pag. 3).
Secondo l’autorità
di prime cure, considerato che “il mandato conferito dalla curatelata
all'Avv. RE 1 è limitato ex lege alla tutela dei diritti strettamente personali
e quindi non pecuniari della signora PI 1”, “solo le prestazioni
esplicitamente e materialmente connesse al mandato teso alla revoca della
curatela generale possono essere riconosciute all’esclusione delle numerose
prestazioni che esulano dallo stesso, del resto già di competenza della curatrice”
(decisione impugnata, pag. 4). All’interno di tali prestazioni, l’Autorità di
protezione ritiene come “il tempo fatturato per la redazione di alcuni
allegati appaia manifestamente sproporzionato” (decisione impugnata, pag.
4).
L’Autorità di protezione
ritiene che, “anche ammettendo una tariffa oraria di CHF 300/400 per un
periodo di ca. cinque mesi”, in considerazione del tipo di pratica e
dell’esperienza della legale in questione, “si giustificano al massimo 4 ore
al mese a CHF 400.– per un importo complessivo pari a CHF 8'000.– oltre ad un
rimborso spese di non oltre il 10% di detta somma”, sufficienti a coprire
ampiamente le spese vive e di trasferta, “ciò che peraltro eccede i limiti
stabiliti ad es. per le spese dall'art. 6 RTag in ambito di assistenza
giudiziaria e gratuito patrocinio” (decisione impugnata, pag. 4). Nella
decisione impugnata è stata dunque riconosciuta all'avv. RE 1 una remunerazione
“ridimensionata e ridotta”, per un totale di fr. 9'477.60, posto a
carico della curatelata (decisione impugnata, pag. 5).
2.2
Nel suo reclamo,
l’avv. RE 1 ritiene che il modo di procedere dell’Autorità di protezione – che
ha ridotto le sue note professionali di fr. 14'114.10 “sulla base di una
stima non sostanziata e del tutto approssimativa delle ore di lavoro richieste
per il patrocinio in oggetto” – sia inaccettabile e delinei un'attitudine “piuttosto
tendenziosa nonché autoprotettiva dell'Autorità convenuta, che ha percepito
l'intervento della scrivente legale nella procedura di revoca di curatela
generale come un attacco al proprio ruolo, e meglio per aver anche solo osato
rilevare la necessità del proprio intervento professionale a tutela della
curatelata, ribadendo ad ampie riprese i palesi deficit della curatrice nonché
l'urgenza di elaborare una soluzione che meglio si adeguasse alle esigenze
della signora PI 1, più volte espresse dalla stessa” (reclamo, pag. 8).
A mente della reclamante
l’Autorità di protezione – pur rilevando rettamente che anche una persona sotto
curatela generale, se dotata della capacità di discernimento, può autonomamente
conferire mandato per la tutela dei propri diritti strettamente personali – ha
ritenuto erroneamente che solo il mandato “volto alla revoca della curatela
generale” fosse legittimo, “escludendo di fatto la validità, e quindi la
possibilità di fatturare, le altre prestazioni” (reclamo, pag. 9). Altre
prestazioni che riguardano, ad esempio, i reclami contro due ricoveri a scopo
di assistenza, che pure rientrano nella sfera dei diritti strettamente personali
della curatelata (reclamo, pag. 10). L’Autorità di protezione non avrebbe
peraltro indicato quali prestazioni concrete siano da ridurre, “ragionando
in maniera del tutto scorrelata rispetto a quanto svolto e risultante
dall’incarto”, “quasi in maniera forfettaria” (reclamo, pag. 10).
Secondo la reclamante, i rinvii alle disposizioni e alla giurisprudenza in
materia di gratuito patrocinio non sarebbero pertinenti, la curatelata essendo
in una situazione relativamente agiata e non di indigenza (reclamo, pag.
11-12).
L’avv. RE 1 sottolinea
inoltre come le parti dispongano di un’importante libertà nella fissazione
dell’onorario nell’ambito del mandato conferito all’avvocato ex art. 394
e segg. CO, in casu “congiuntamente concordato tra la sottoscritta legale
e la signora PI 1”; ad ogni modo, un onorario orario di fr. 400.– “è da
ritenersi congruo ai sensi del ROPMA in quanto perfettamente in linea con le
tariffe applicabili in questo ramo d'attività per una «legale di
esperienza» quale è la sottoscritta” (reclamo, pag. 11-12).
La reclamante afferma in
seguito che ogni prestazione fatturata “corrisponde al tempo effettivamente
impiegato per ogni atto fatturato conformemente alla tariffa oraria pattuita”:
l’Autorità di protezione “era ed è ben cosciente del lavoro costantemente
svolto”, posto che ogni atto le era trasmesso in copia, e non ha mai
sollevato contestazioni quanto alla conduzione del mandato (reclamo, pag.
12-13). Secondo la reclamante “l’attività svolta si sia resa necessaria
anche e soprattutto a fronte del disinteresse della curatrice nonché del
mancato tempestivo intervento della lod. ARP __________ e dell'insufficiente
proattività di quest'ultima rispetto alla gravità della situazione, dovuta in
particolare al tipo di misura (curatela generale) e a fronte delle ripetute e
giustificate richieste della signora PI 1”; invero, “un'azione
tempestiva da parte della lod. ARP __________ avrebbe senz'altro contribuito al
benestare della signora PI 1 e molti costi che ne sono seguiti avrebbero potuto,
di tutta evidenza, essere evitati” (reclamo, pag. 13). A mente della
reclamante l’autorità di prime cure avrebbe operato una stima “approssimativa
e grossolana”, senza considerare la difficoltà dell’incarto, oggettivamente
impegnativo, che ha comportato 58.15 ore effettive di lavoro, “limitandosi a
rinviare a quanto applicabile nei casi si tassazione dei curatori, il cui
compito differisce, di tutta evidenza, da quello della sottoscritta legale”
(reclamo, pag. 14).
La reclamante contesta
pertanto la decisione dell’Autorità di protezione concernente la tassazione
delle sue note professionali, ritenendo che il mancato riconoscimento della “congrua
remunerazione per l'attività diligentemente svolta e che era necessaria a
fronte dello stato delle cose, riverrebbe quindi de facto a far pagare alla
sottoscritta il mancato sostegno e lavoro della curatrice” alla sua
curatelata “nonché l'insufficiente proattività della lod. ARP __________ di
fronte alla gravità della situazione” (reclamo, pag. 18).
2.3
Ai sensi dell’art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha
un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di
discernimento (cpv. 1); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei
diritti civili (cpv. 2).
In forza dell’art. 19c cpv. 1 CC – il cui principio
è ricordato anche nel diritto di protezione, all’art. 407 CC – e fatti salvi i
casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le
persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili
possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente
personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni
dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV
9.
consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc.
9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier, Droit
des personnes, 2a ed. 2021, n. 179 pag. 120; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Biderbost/Henkel,
in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 394 CC n. 34).
La
capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la
capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un
mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier, Droit des personnes, 2a ed.
2021, n. 174 pag. 115 e n. 177 pag. 117).
La
sottoscrizione di una procura in favore di un avvocato, rispettivamente la
conclusione di un contratto di mandato con un avvocato – che non comporta solo
il conseguimento di vantaggi, bensì l’onere e il pagamento dei relativi onorari
– può essere considerata valida solo se il curatore acconsente (art. 19a
CC), a meno che il mandato abbia quale scopo la tutela di diritti strettamente
personali (art. 19c CC; STF 5A_194/2011 del 30 maggio 2011, consid. 5.1;
Affolter-Frigeli, Anwaltsvollmacht
durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 245).
Secondo
l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (considerata troppo restrittiva
da una parte della dottrina; cfr. Affolter-Frigeli,
Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 248-249),
la difesa dei propri interessi patrimoniali da parte di una persona capace di
discernimento privata dei diritti civili non è considerata quale esercizio dei
propri diritti strettamente personali e necessita pertanto il consenso del
proprio rappresentante legale (art. 19 cpv. 1 CC; STF 5A_658/2012 del 19
dicembre 2012 consid. 2.1) oppure, in caso di conflitto di interessi, del
consenso di un altro curatore nominato ex art. 403 CC (STF 5A_884/2010 del 7
gennaio 2011, consid. 2.1).
2.4
Nella fattispecie, non
è mai stato oggetto di discussione il fatto che al momento di incaricare l’avv.
RE 1 per la tutela dei propri interessi la curatelata PI 1 disponesse del
necessario discernimento.
La validità del
mandato conferito dipende dunque dalla questione di sapere se la richiesta di
modificare una misura di protezione, la richiesta di sostituzione del proprio
curatore e l’opposizione ad un ricovero coatto (oggetto del mandato) rivestano
la caratteristica di diritti strettamente personali della persona interessata o
meno: nell’affermativa, a PI 1 verrebbe riconosciuta la facoltà di incaricare autonomamente un rappresentante per farli valere
in giudizio (art. 19c CC). Per contro, nel caso in cui non venissero
considerati come diritti strettamente personali, l’incarico dato all’avv. RE 1
verrebbe considerato valido soltanto con l’avallo del rappresentante legale
(art. 19a CC).
A
mente di questo giudice e pur considerando la restrittiva giurisprudenza
vigente, la tutela degli interessi in questione rientra nei diritti
strettamente personali dell’interessata, ragion per cui il contratto stipulato
con la patrocinatrice prescelta – avendo per oggetto questi temi – non può che
essere ritenuto valido. Non può dunque essere condivisa l’opinione
dell’autorità di prima istanza, secondo cui “il diritto della signora PI 1
di conferire mandato all'avv. dr. RE 1 affinché quest'ultima contesti la
curatela generale a favore della mandante” configuri “un diritto
strettamente personale relativo” e che sia di conseguenza “necessaria la
ratifica a posteriori del rappresentante legale della curatelata”
(decisione impugnata, pag. 8).
La
questione è ad ogni modo di scarsa portata pratica per le prestazioni già
effettuate dalla legale e oggetto delle note professionali in esame, poiché nel
caso concreto l’Autorità di protezione ammette esplicitamente di aver avallato
il mandato, in sostituzione del rappresentante legale che si trovava in una
situazione di conflitto di interessi (“conformemente ai già citati artt. 403
e 392 n. 1 CC l’ARP__________ ha, con scritto 19 novembre 2020 all'attenzione
dell’avv. RE 1 […] ratificato per atti concludenti il mandato comunicato
dal medesimo avvocato con missiva del 17 novembre 2020” decisione
impugnata, pag. 3).
La
validità del mandato conferito all’avv. RE 1 da parte di PI 1 non può dunque
essere rimessa in discussione e, in considerazione della sua ratifica da parte
dell’Autorità di protezione, sarebbe da considerare valido anche se non fosse
stato meramente teso alla tutela dei diritti strettamente personali
dell’interessata.
2.5
A tale stadio del
ragionamento non appare dunque chiaro per quale motivo e su quale base
giuridica poggi la tassazione della nota d’onorario emessa dalla patrocinatrice
a seguito delle prestazioni erogate. All’udienza di discussione del 20 aprile
2021.
l’Autorità di protezione, dopo aver constatato che “la curatelata ha
volontariamente e liberamente conferito mandato all’avv. RE 1 per il presente
procedimento”, affermava che “la nota dell’avvocato è, però, oggetto di
esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende anche
la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in casi
come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»”
(verbale, pag. 4). Tale affermazione è apodittica e non trova riscontro nelle norme
applicabili.
Le prestazioni legali
erogate dall’avv. RE 1 non sono state fornite in regime di assistenza giudiziaria,
né si tratta di prestazioni di un curatore (ad es. nominato ex art. 449a
CC) o di un perito giudiziario, bensì sono state fornite sulla base di un
valido contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 394 e seguenti CO.
Essendo l’avv. RE 1 stata incaricata dalla curatelata in qualità di libera
professionista e non per l’adempimento di un mandato ufficiale, la «tassazione»
della sua nota d’onorario appare al di fuori delle competenze decisionali
dell’Autorità di protezione. Il fatto che l’avv. RE 1 abbia chiesto
all’Autorità di protezione di pronunciarsi dipendeva dal fatto che la curatrice
generale stessa – cui spetta normalmente il compito di gestire i pagamenti
della persona interessata e quindi, in questo ambito, di controllare e «valutare»
le fatture che vengono ricevute – non intendeva onorare tali note professionali
e si trovava in una situazione di conflitto di interessi, ritenuto come i suoi
presunti inadempimenti fossero (anche) oggetto del mandato di patrocinio. Se è
dunque corretto il richiamo agli art. 403 cpv. 2 CC e 392 n. 1 CC, da tali
norme non può per contro essere dedotto che l’Autorità di protezione “può
ritenersi autorizzata altresì, in luogo della curatrice avv. CURA 1, ad
approvare o meno le note professionali” (decisione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione sembra
confondere il conferimento di un mandato ufficiale
con il consenso alla sottoscrizione di un contratto ai sensi dell’art. 19a CC, che in casu è stato dato in
sostituzione della curatrice e che non muta il carattere squisitamente privato
dell’incarico. Non spetta pertanto all’Autorità pronunciarsi – con forza
di cosa giudicata – sulla congruità dell’onorario richiesto dalla mandataria.
Analogamente ad altre note d’onorario o fatture che potrebbero essere ricevute
dalla persona interessata in virtù di contratti di carattere privatistico
stipulati validamente (ad es. con medici, consulente o architetti), il curatore
– o l’Autorità di protezione in sua sostituzione, come in concreto – dispone
dei mezzi del diritto privato per contestare in toto o parzialmente le
prestazioni esposte o per segnalare alla rispettiva autorità di vigilanza il
professionista che si ritiene non agisca conformemente alle regole di diligenza
professionale. Dal canto suo il creditore dispone dei mezzi del diritto civile
e/o esecutivo per far valere il proprio credito. Non spetta per contro
all’Autorità di protezione ergersi ad autorità di moderazione e tassare una
nota d’onorario, stabilendo con decisione formale quale sia la remunerazione
congrua, che sia con riferimento al Regolamento della legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) o alla
Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA). Anche la
giurisprudenza citata nella decisione impugnata non appare pertinente, nella
misura in cui la DTF 140 III 167 riguarda il calcolo delle ripetibili dovute
alla ricorrente vincente in regime di assistenza giudiziaria e gratuito
patrocinio, mentre le sentenze cantonali menzionate che statuiscono sugli
onorari degli avvocati sono state rese nell’ambito di procedimenti dinnanzi
alle competenti autorità di vigilanza sugli avvocati (RVJ/ZWR 2016 pag. 299:
decisione della Chambre de surveillance des avocats del Canton Vallese; ZK 14
390, decisione della Anwaltskammer del Canton San Gallo).
L’impostazione corretta
risulta invece essere quella espressa dall’autorità di prime cure nello scritto
del 22 aprile 2021, nel quale comunicava all’avv. RE 1 che in quanto avvocato
di fiducia la sua remunerazione doveva essere corrisposta dalla curatrice
generale e che “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale
decisione in relazione a tale aspetto”. Non è dato di sapere per quale
motivo l’Autorità di protezione abbia poi voluto distanziarsi da tale
giustificato approccio.
2.6
In conclusione, alla
luce della validità del mandato conferito dalla curatelata, peraltro ratificato
dall’Autorità di protezione, la tassazione di tale nota d’onorario e la
determinazione della remunerazione congrua per le prestazioni fornite appare al
di fuori del potere materiale di giudizio dell’Autorità di protezione. Il
reclamo presentato dall’avv. RE 1 deve dunque essere accolto, nella misura in
cui chiede l’annullamento de dispositivi impugnati. Le note professionali della
reclamante non possono per contro essere riconosciute in questa sede. Nella
misura in cui l’Autorità di protezione non intenda corrispondere l’integrale
somma richiesta ma reputi giustificato versare soltanto fr. 9'477.60 alla
patrocinatrice per i motivi esposti nella decisione impugnata, l’avv. RE 1 è
libera di intraprendere i passi legali che reputa opportuni nei confronti della
sua mandante – oggi rappresentata da una nuova curatrice – per gli importi
rimasti scoperti. In tali opportune sedi anche la mandante potrà far valere i
suoi mezzi di difesa, contestando in particolare la pretesa esorbitanza
dell’onorario, la fatturazione di prestazioni che esulavano dal mandato e il
numero eccessivo di ore fatturate per rapporto alle prestazioni che effettivamente
necessarie in concreto.
3.
Gli oneri del
procedimento seguono di regola la soccombenza. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm
non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e
agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in
concreto essi vanno posti a carico dello Stato.
Nella misura in cui la
reclamante ha presentato reclamo in prima persona non si giustifica
l’assegnazione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 332/2021 del 21
maggio 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________, sono annullati.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati dalla reclamante, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
100.–
fr.
800.–
sono posti a carico dello
Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.