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Decisione

9.2021.101

Mandato conferito ad un avvocato da una persona sotto curatela generale per la tutela dei propri diritti strettamente personali; validità del mandato a prescindere dal consenso del rappresentante legale o dell’ARP; incompetenza dell’ARP per tassare le relative note d’onorario

28 marzo 2022Italiano25 min

settembre 2020 PI 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.101

Lugano

28 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

CO

1

per

quanto riguarda la tassazione delle note professionali emanate nell’ambito

del mandato di patrocinio conferito da PI 1

giudicando

sul reclamo presentato il 24 giugno 2021 dall’avv. RE 1 contro la decisione

emessa il 21 maggio 2021 (n. 332/2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 23 maggio

2015 PI 1, patrocinata dall’avv. CURA 1, aveva richiesto all’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) l’istituzione con

urgenza di una curatela generale in suo favore. L’istante si trovava ricoverata

da due giorni in maniera coatta presso la Clinica __________ in ragione di un

disturbo bipolare, in quel momento in fase maniacale.

Con decisione 23 giugno

2015 (n. 374/15) l’Autorità di protezione ha istituito in suo favore una

curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC, nominando quale curatrice generale

l’avv. CURA 1.

B. Con scritto 14

settembre 2020 PI 1 ha richiesto all’Autorità di protezione un appuntamento “per

proporre una mia nuova curatrice finanziaria”, siccome l’attuale curatrice

“non ha tempo nemmeno per questioni importanti che riguardano me e anche i

miei figli” e “non dà retta neppure alla mia psichiatra” che avrebbe

voluto organizzare un incontro di rete. L’Autorità di protezione ha intimato

per osservazioni tale scritto alla curatrice generale, che ha contestato i

rimproveri mossi nei suoi confronti dalla sua pupilla.

Con lettera 14

ottobre 2020 PI 1 si è ancora rivolta all’Autorità di protezione “per sapere

quali osservazioni ha presentato la mia curatrice” e “quali passi devo

intraprendere per revocarle il mandato”. La curatelata ha nuovamente

scritto all’Autorità di protezione il 20 ottobre 2020 per chiedere la sostituzione

della curatrice e il 9 novembre 2020 per chiedere la modifica della misura in

una curatela di sostegno, richieste poi ribadite con e-mail del 30 novembre

2020.

Tutti gli scritti sono

stati intimati per osservazioni alla curatrice generale e l’Autorità di

protezione ha preso contatto con il dr. med. __________ e la dr.ssa med. __________

per ottenere degli aggiornamenti sulla situazione psicofisica dell’interessata.

C. Con lettera 17

novembre 2020 l’avv. RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione comunicando

di essere stata incaricata da PI 1 di tutelarla nell’ambito della revoca della

curatela e chiedendo l’accesso agli atti dell’incarto. Il 19 dicembre seguente

l’Autorità di protezione trasmetteva alla patrocinatrice la copia della decisione

concernente l’istituzione della curatela generale e la invitava a concordare un

incontro per la visione dell’incarto e l’eventuale richiesta di documentazione

specifica, trasmessa poi in data 17 dicembre 2020.

D. In data 7 gennaio 2021

PI 1 ha presentato, per il tramite della sua patrocinatrice, delle osservazioni

spontanee all’Autorità di protezione. In tale scritto venivano illustrati i

progressi raggiunti dall’interessata grazie al nuovo percorso terapeutico e

farmacologico intrapreso e il miglioramento significativo del suo stato

psicofisico, che non giustificherebbe più una misura di protezione così

incisiva. L’interessata ribadiva inoltre che la curatrice generale svolgeva il

suo mandato limitatamente ad aspetti amministrativi e di gestione del patrimonio,

senza praticamente più occuparsi della cura della persona o delle relazioni

giuridiche, ed era rimasta inattiva a fronte di precise sollecitazioni della

sua pupilla. PI 1 postulava dunque la revoca della curatela generale o, in via

subordinata, la modifica della misura in una curatela di sostegno ai sensi

dell’art. 393 CC.

E. In data 22 febbraio

2021 PI 1 è stata oggetto di un ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica

cantonale (di seguito, CPC) a __________, contestato il giorno successivo dalla

medesima. Con scritto 26 febbraio 2021 l’avv. RE 1 ha completato il ricorso

della sua assistita presso la Commissione giuridica LASP, chiedendo

l’annullamento della decisione di ricovero, che è perdurato sino al 18 marzo

2021. Con scritto 8 marzo 2021 la patrocinatrice dell’interessata sollecitava

all’Autorità di protezione la riattivazione del procedimento concernente la revoca

della curatela generale.

F. Con lettera 11 marzo

2021 la curatrice generale trasmetteva all’Autorità di protezione una nota

spese e competenze intermedia (dal 12 novembre 2020 all’8 marzo 2021) dell’avv.

RE 1 relativa alla pratica concernente PI 1, “con preghiera di indicarmi

come devo procedere”, aggiungendo che “senza una vostra autorizzazione

non procederò con il pagamento della nota”. Successivamente la curatrice

faceva pervenire all’Autorità di protezione il dettaglio delle prestazioni

svolte dall’avv. RE 1, chiedendo se pagare o contestare tale nota.

Con lettera 16 marzo 2021

l’Autorità di protezione invitava l’avv. RE 1 a valutare approfonditamente

l’imprescindibilità del mandato conferitole dalla cliente e l’onere determinato

dai costi di patrocinio, in particolare la proporzionalità degli stessi,

chiedendo un preventivo per i costi futuri.

Con scritto 22 marzo 2021

l’avv. RE 1 postulava, fra le altre cose, che alla curatrice avv. CURA 1

venisse data l’autorizzazione al pagamento della nota professionale presentata.

G. In data 13 aprile

2021 PI 1 è stata oggetto di un nuovo ricovero coatto presso la CPC. Con

decisione 22 aprile 2021 (ris. n. 292/2021) l’Autorità di protezione ha

confermato il ricovero già in essere, con l’obiettivo di espletare una

valutazione psichiatrica approfondita e completa del suo stato di salute e di

definire il trattamento terapeutico e farmacologico più appropriato e

l’eventuale progetto futuro a lungo termine a protezione dell’interessata,

ponendo una serie di quesiti peritali cui i medici della CPC hanno risposto con

rapporto il 19 maggio 2021. In data 27 maggio 2021 (decisione n. 366/2021)

l’Autorità di protezione ha decretato la continuazione del ricovero a scopo di

complemento di perizia, rapporto che è stato poi presentato l’11 giugno 2021.

Con decisione 17 giugno 2021 (ris. n. 347/2021) l’Autorità di protezione ha revocato

il suddetto ricovero.

H. Nell’ambito

dell’udienza di discussione tenutasi il 20 aprile 2021 è stata discussa anche

la questione del patrocinio di PI 1 da parte dell’avv. RE 1. L’Autorità di

protezione ha reso attenta la patrocinatrice delle conseguenze finanziarie di

tale mandato per la curatelata e ha affermato che la nota professionale è “oggetto

di esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende

anche la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in

casi come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»”

(verbale, pag. 4).

Con scritto 22

aprile 2021 l’Autorità di protezione ha comunicato all’avv. RE 1 che la sua

remunerazione, in qualità di avvocato di fiducia, “va valutata, riconosciuta

nella misura giustificata e corrisposta dalla curatrice generale”, ragion

per cui “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale decisione

in relazione a tale aspetto”. L’Autorità di protezione chiedeva comunque

alla patrocinatrice di valutare le conseguenze economiche del suo mandato sulle

finanze della curatelata e chiedeva la presentazione di un preventivo per

ulteriori prestazioni da svolgere. Con scritto 29 aprile 2021 l’avv. RE 1

presentava un’ulteriore nota professionale, datata 20 aprile 2021, e contestava

che fosse la curatrice generale a dover valutare le prestazioni svolte (“molte

delle quali peraltro svolte propriamente a seguito della sua latitanza”),

chiedendo che in ragione del conflitto di interessi fosse l’Autorità di

protezione a pronunciarsi.

I. Con decisione 21

maggio 2021 (n. 332/2021) l’Autorità di protezione ha statuito sulla tassazione

delle note professionali presentate dall’avv. RE 1 il 9 marzo e il 20 aprile

2021, riconoscendole un onorario di fr. 8'000.– e fr. 800.– a titolo di spese,

oltre all’IVA, per un totale di fr. 9'477.60 (dispositivo n. 1), posti a carico

della curatelata (dispositivo n. 2). Ai sensi dei considerandi e segnatamente

per gli effetti finanziari nella tutela degli interessi della curatelata,

l’Autorità di protezione ha stabilito che una prosecuzione del mandato legale

conferito all’avv. RE 1 non poteva di principio più essere ammessa (dispositivo

n. 3).

L. Con reclamo 24 giugno

2021 l’avv. RE 1 è insorta contro la suddetta decisione, chiedendo

l’annullamento della tassazione delle sue note d’onorario operata dall’Autorità

di protezione (dispositivi n. 1 e 2) e il riconoscimento integrale delle

prestazioni professionali esposte. Con reclamo di pari data (inc. CPD 9.2021.100)

– pure evaso in data odierna – anche PI 1 è insorta contro la suddetta

decisione, chiedendo l’accertamento della validità della prosecuzione del

patrocinio da parte dell’avv. RE 1 nell’ambito del procedimento di revoca della

curatela generale.

M. Con osservazioni 29

luglio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulando la

conferma della decisione impugnata. Con osservazioni 2 agosto 2021 l’avv. CURA

1 ha preso posizione e in parte contestato le argomentazioni del reclamo, senza

tuttavia presentare precise richieste di giudizio.

N. Con replica 20 agosto

2021 e con duplica 16 settembre 2021 sia l’avv. RE 1 che l’Autorità di

protezione si sono riconfermate nelle rispettive antitetiche argomentazioni e

richieste di giudizio. L’avv. CURA 1 non ha invece duplicato.

O. Nel frattempo, con

decisione 24 giugno 2021 (ris. n. 414/2021) l’Autorità di protezione ha

proceduto a revocare con effetto immediato il mandato alla curatrice avv. CURA

1, nominando quale nuova curatrice generale __________, attiva presso l’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________. Tale mandato è

stato successivamente revocato e quale nuova curatrice generale dal 1° gennaio

2022 è stata nominata __________, anch’essa attiva presso l’UAP di __________

(decisione 21 gennaio 2022, ris. n. 44/2022).

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La reclamante

censura la tassazione delle sue note professionali del 9 marzo e del 20 aprile

2021.

operata dall’Autorità di protezione, considerandola contraria al diritto e

viziata da una serie di accertamenti errati dei fatti.

2.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha considerato di essere autorizzata, in

virtù dell’art. 403 cpv. 1 CC e “in luogo della curatrice avv. CURA 1, ad

approvare o meno le note professionali del 9 marzo e del 20 aprile 2021 per

complessivi fr. 23'591.70” (pag. 3). Secondo l’autorità di prime cure, la

somma richiesta dall’avv. RE 1 appare “di primo acchito manifestamente

sproporzionata e pertanto eventualmente contraria alle norme professionali

della LLCA, a cui sottostà l'avvocato”, trattandosi “di un mandato

eseguito sull'arco di soli sei mesi” e che “non poteva che concernere

l'esercizio del diritto strettamente personale della curatelata di contestare

la curatela generale a suo favore, per definizione di carattere non pecuniario”

(pag. 3). Al di là del fatto che mandante e mandatario sono di principio liberi

di convenire l’onorario dovuto, l’Autorità di protezione rimarca che “una

fatturazione manifestamente eccessiva è contraria all'obbligo di esercitare la

professione con cura e diligenza di cui all’art. 12 lett. a LLCA”

(decisione impugnata, pag. 3).

Secondo l’autorità

di prime cure, considerato che “il mandato conferito dalla curatelata

all'Avv. RE 1 è limitato ex lege alla tutela dei diritti strettamente personali

e quindi non pecuniari della signora PI 1”, “solo le prestazioni

esplicitamente e materialmente connesse al mandato teso alla revoca della

curatela generale possono essere riconosciute all’esclusione delle numerose

prestazioni che esulano dallo stesso, del resto già di competenza della curatrice”

(decisione impugnata, pag. 4). All’interno di tali prestazioni, l’Autorità di

protezione ritiene come “il tempo fatturato per la redazione di alcuni

allegati appaia manifestamente sproporzionato” (decisione impugnata, pag.

4).

L’Autorità di protezione

ritiene che, “anche ammettendo una tariffa oraria di CHF 300/400 per un

periodo di ca. cinque mesi”, in considerazione del tipo di pratica e

dell’esperienza della legale in questione, “si giustificano al massimo 4 ore

al mese a CHF 400.– per un importo complessivo pari a CHF 8'000.– oltre ad un

rimborso spese di non oltre il 10% di detta somma”, sufficienti a coprire

ampiamente le spese vive e di trasferta, “ciò che peraltro eccede i limiti

stabiliti ad es. per le spese dall'art. 6 RTag in ambito di assistenza

giudiziaria e gratuito patrocinio” (decisione impugnata, pag. 4). Nella

decisione impugnata è stata dunque riconosciuta all'avv. RE 1 una remunerazione

“ridimensionata e ridotta”, per un totale di fr. 9'477.60, posto a

carico della curatelata (decisione impugnata, pag. 5).

2.2

Nel suo reclamo,

l’avv. RE 1 ritiene che il modo di procedere dell’Autorità di protezione – che

ha ridotto le sue note professionali di fr. 14'114.10 “sulla base di una

stima non sostanziata e del tutto approssimativa delle ore di lavoro richieste

per il patrocinio in oggetto” – sia inaccettabile e delinei un'attitudine “piuttosto

tendenziosa nonché autoprotettiva dell'Autorità convenuta, che ha percepito

l'intervento della scrivente legale nella procedura di revoca di curatela

generale come un attacco al proprio ruolo, e meglio per aver anche solo osato

rilevare la necessità del proprio intervento professionale a tutela della

curatelata, ribadendo ad ampie riprese i palesi deficit della curatrice nonché

l'urgenza di elaborare una soluzione che meglio si adeguasse alle esigenze

della signora PI 1, più volte espresse dalla stessa” (reclamo, pag. 8).

A mente della reclamante

l’Autorità di protezione – pur rilevando rettamente che anche una persona sotto

curatela generale, se dotata della capacità di discernimento, può autonomamente

conferire mandato per la tutela dei propri diritti strettamente personali – ha

ritenuto erroneamente che solo il mandato “volto alla revoca della curatela

generale” fosse legittimo, “escludendo di fatto la validità, e quindi la

possibilità di fatturare, le altre prestazioni” (reclamo, pag. 9). Altre

prestazioni che riguardano, ad esempio, i reclami contro due ricoveri a scopo

di assistenza, che pure rientrano nella sfera dei diritti strettamente personali

della curatelata (reclamo, pag. 10). L’Autorità di protezione non avrebbe

peraltro indicato quali prestazioni concrete siano da ridurre, “ragionando

in maniera del tutto scorrelata rispetto a quanto svolto e risultante

dall’incarto”, “quasi in maniera forfettaria” (reclamo, pag. 10).

Secondo la reclamante, i rinvii alle disposizioni e alla giurisprudenza in

materia di gratuito patrocinio non sarebbero pertinenti, la curatelata essendo

in una situazione relativamente agiata e non di indigenza (reclamo, pag.

11-12).

L’avv. RE 1 sottolinea

inoltre come le parti dispongano di un’importante libertà nella fissazione

dell’onorario nell’ambito del mandato conferito all’avvocato ex art. 394

e segg. CO, in casu “congiuntamente concordato tra la sottoscritta legale

e la signora PI 1”; ad ogni modo, un onorario orario di fr. 400.– “è da

ritenersi congruo ai sensi del ROPMA in quanto perfettamente in linea con le

tariffe applicabili in questo ramo d'attività per una «legale di

esperienza» quale è la sottoscritta” (reclamo, pag. 11-12).

La reclamante afferma in

seguito che ogni prestazione fatturata “corrisponde al tempo effettivamente

impiegato per ogni atto fatturato conformemente alla tariffa oraria pattuita”:

l’Autorità di protezione “era ed è ben cosciente del lavoro costantemente

svolto”, posto che ogni atto le era trasmesso in copia, e non ha mai

sollevato contestazioni quanto alla conduzione del mandato (reclamo, pag.

12-13). Secondo la reclamante “l’attività svolta si sia resa necessaria

anche e soprattutto a fronte del disinteresse della curatrice nonché del

mancato tempestivo intervento della lod. ARP __________ e dell'insufficiente

proattività di quest'ultima rispetto alla gravità della situazione, dovuta in

particolare al tipo di misura (curatela generale) e a fronte delle ripetute e

giustificate richieste della signora PI 1”; invero, “un'azione

tempestiva da parte della lod. ARP __________ avrebbe senz'altro contribuito al

benestare della signora PI 1 e molti costi che ne sono seguiti avrebbero potuto,

di tutta evidenza, essere evitati” (reclamo, pag. 13). A mente della

reclamante l’autorità di prime cure avrebbe operato una stima “approssimativa

e grossolana”, senza considerare la difficoltà dell’incarto, oggettivamente

impegnativo, che ha comportato 58.15 ore effettive di lavoro, “limitandosi a

rinviare a quanto applicabile nei casi si tassazione dei curatori, il cui

compito differisce, di tutta evidenza, da quello della sottoscritta legale”

(reclamo, pag. 14).

La reclamante contesta

pertanto la decisione dell’Autorità di protezione concernente la tassazione

delle sue note professionali, ritenendo che il mancato riconoscimento della “congrua

remunerazione per l'attività diligentemente svolta e che era necessaria a

fronte dello stato delle cose, riverrebbe quindi de facto a far pagare alla

sottoscritta il mancato sostegno e lavoro della curatrice” alla sua

curatelata “nonché l'insufficiente proattività della lod. ARP __________ di

fronte alla gravità della situazione” (reclamo, pag. 18).

2.3

Ai sensi dell’art. 398 CC è istituita una curatela generale se una persona ha

un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di

discernimento (cpv. 1); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 2).

In forza dell’art. 19c cpv. 1 CC – il cui principio

è ricordato anche nel diritto di protezione, all’art. 407 CC – e fatti salvi i

casi nei quali la legge prevede il consenso del rappresentante legale, le

persone capaci di discernimento che non hanno l’esercizio dei diritti civili

possono comunque esercitare in piena autonomia i diritti strettamente

personali, come ad esempio il diritto di interporre reclamo contro le decisioni

dell’autorità di protezione (art. 450 CC; DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV

9.

consid. 1b; STF 5A_10/2007 e 5A_11/2007 del 23 marzo 2007, consid. 3.2.3; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc.

9.2019.172, consid. 8.1; Steinauer/

Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de

l'adulte, 2014, n. 218 pag. 52; Meier, Droit

des personnes, 2a ed. 2021, n. 179 pag. 120; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Biderbost/Henkel,

in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 394 CC n. 34).

La

capacità di esercitare i propri diritti strettamente personali comprende la

capacità di stare in giudizio per farli valere e quella di incaricare un

mandatario per tale scopo (DTF 120 Ia 369 consid. 1; DTF 112 IV 9 consid. 1b; Meier, Droit des personnes, 2a ed.

2021, n. 174 pag. 115 e n. 177 pag. 117).

La

sottoscrizione di una procura in favore di un avvocato, rispettivamente la

conclusione di un contratto di mandato con un avvocato – che non comporta solo

il conseguimento di vantaggi, bensì l’onere e il pagamento dei relativi onorari

– può essere considerata valida solo se il curatore acconsente (art. 19a

CC), a meno che il mandato abbia quale scopo la tutela di diritti strettamente

personali (art. 19c CC; STF 5A_194/2011 del 30 maggio 2011, consid. 5.1;

Affolter-Frigeli, Anwaltsvollmacht

durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 245).

Secondo

l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale (considerata troppo restrittiva

da una parte della dottrina; cfr. Affolter-Frigeli,

Anwaltsvollmacht durch umfassend Verbeiständeten, in: ZKE 2016, pag. 248-249),

la difesa dei propri interessi patrimoniali da parte di una persona capace di

discernimento privata dei diritti civili non è considerata quale esercizio dei

propri diritti strettamente personali e necessita pertanto il consenso del

proprio rappresentante legale (art. 19 cpv. 1 CC; STF 5A_658/2012 del 19

dicembre 2012 consid. 2.1) oppure, in caso di conflitto di interessi, del

consenso di un altro curatore nominato ex art. 403 CC (STF 5A_884/2010 del 7

gennaio 2011, consid. 2.1).

2.4

Nella fattispecie, non

è mai stato oggetto di discussione il fatto che al momento di incaricare l’avv.

RE 1 per la tutela dei propri interessi la curatelata PI 1 disponesse del

necessario discernimento.

La validità del

mandato conferito dipende dunque dalla questione di sapere se la richiesta di

modificare una misura di protezione, la richiesta di sostituzione del proprio

curatore e l’opposizione ad un ricovero coatto (oggetto del mandato) rivestano

la caratteristica di diritti strettamente personali della persona interessata o

meno: nell’affermativa, a PI 1 verrebbe riconosciuta la facoltà di incaricare autonomamente un rappresentante per farli valere

in giudizio (art. 19c CC). Per contro, nel caso in cui non venissero

considerati come diritti strettamente personali, l’incarico dato all’avv. RE 1

verrebbe considerato valido soltanto con l’avallo del rappresentante legale

(art. 19a CC).

A

mente di questo giudice e pur considerando la restrittiva giurisprudenza

vigente, la tutela degli interessi in questione rientra nei diritti

strettamente personali dell’interessata, ragion per cui il contratto stipulato

con la patrocinatrice prescelta – avendo per oggetto questi temi – non può che

essere ritenuto valido. Non può dunque essere condivisa l’opinione

dell’autorità di prima istanza, secondo cui “il diritto della signora PI 1

di conferire mandato all'avv. dr. RE 1 affinché quest'ultima contesti la

curatela generale a favore della mandante” configuri “un diritto

strettamente personale relativo” e che sia di conseguenza “necessaria la

ratifica a posteriori del rappresentante legale della curatelata”

(decisione impugnata, pag. 8).

La

questione è ad ogni modo di scarsa portata pratica per le prestazioni già

effettuate dalla legale e oggetto delle note professionali in esame, poiché nel

caso concreto l’Autorità di protezione ammette esplicitamente di aver avallato

il mandato, in sostituzione del rappresentante legale che si trovava in una

situazione di conflitto di interessi (“conformemente ai già citati artt. 403

e 392 n. 1 CC l’ARP__________ ha, con scritto 19 novembre 2020 all'attenzione

dell’avv. RE 1 […] ratificato per atti concludenti il mandato comunicato

dal medesimo avvocato con missiva del 17 novembre 2020” decisione

impugnata, pag. 3).

La

validità del mandato conferito all’avv. RE 1 da parte di PI 1 non può dunque

essere rimessa in discussione e, in considerazione della sua ratifica da parte

dell’Autorità di protezione, sarebbe da considerare valido anche se non fosse

stato meramente teso alla tutela dei diritti strettamente personali

dell’interessata.

2.5

A tale stadio del

ragionamento non appare dunque chiaro per quale motivo e su quale base

giuridica poggi la tassazione della nota d’onorario emessa dalla patrocinatrice

a seguito delle prestazioni erogate. All’udienza di discussione del 20 aprile

2021.

l’Autorità di protezione, dopo aver constatato che “la curatelata ha

volontariamente e liberamente conferito mandato all’avv. RE 1 per il presente

procedimento”, affermava che “la nota dell’avvocato è, però, oggetto di

esame e approvazione da parte dell’ARP, in quanto la curatela comprende anche

la tutela degli interessi finanziari della curatelata e il patrocinio in casi

come quelli ARP deve essere considerato in quest’ottica «sociale»”

(verbale, pag. 4). Tale affermazione è apodittica e non trova riscontro nelle norme

applicabili.

Le prestazioni legali

erogate dall’avv. RE 1 non sono state fornite in regime di assistenza giudiziaria,

né si tratta di prestazioni di un curatore (ad es. nominato ex art. 449a

CC) o di un perito giudiziario, bensì sono state fornite sulla base di un

valido contratto di diritto privato ai sensi dell’art. 394 e seguenti CO.

Essendo l’avv. RE 1 stata incaricata dalla curatelata in qualità di libera

professionista e non per l’adempimento di un mandato ufficiale, la «tassazione»

della sua nota d’onorario appare al di fuori delle competenze decisionali

dell’Autorità di protezione. Il fatto che l’avv. RE 1 abbia chiesto

all’Autorità di protezione di pronunciarsi dipendeva dal fatto che la curatrice

generale stessa – cui spetta normalmente il compito di gestire i pagamenti

della persona interessata e quindi, in questo ambito, di controllare e «valutare»

le fatture che vengono ricevute – non intendeva onorare tali note professionali

e si trovava in una situazione di conflitto di interessi, ritenuto come i suoi

presunti inadempimenti fossero (anche) oggetto del mandato di patrocinio. Se è

dunque corretto il richiamo agli art. 403 cpv. 2 CC e 392 n. 1 CC, da tali

norme non può per contro essere dedotto che l’Autorità di protezione “può

ritenersi autorizzata altresì, in luogo della curatrice avv. CURA 1, ad

approvare o meno le note professionali” (decisione impugnata, pag. 3).

L’Autorità di protezione sembra

confondere il conferimento di un mandato ufficiale

con il consenso alla sottoscrizione di un contratto ai sensi dell’art. 19a CC, che in casu è stato dato in

sostituzione della curatrice e che non muta il carattere squisitamente privato

dell’incarico. Non spetta pertanto all’Autorità pronunciarsi – con forza

di cosa giudicata – sulla congruità dell’onorario richiesto dalla mandataria.

Analogamente ad altre note d’onorario o fatture che potrebbero essere ricevute

dalla persona interessata in virtù di contratti di carattere privatistico

stipulati validamente (ad es. con medici, consulente o architetti), il curatore

– o l’Autorità di protezione in sua sostituzione, come in concreto – dispone

dei mezzi del diritto privato per contestare in toto o parzialmente le

prestazioni esposte o per segnalare alla rispettiva autorità di vigilanza il

professionista che si ritiene non agisca conformemente alle regole di diligenza

professionale. Dal canto suo il creditore dispone dei mezzi del diritto civile

e/o esecutivo per far valere il proprio credito. Non spetta per contro

all’Autorità di protezione ergersi ad autorità di moderazione e tassare una

nota d’onorario, stabilendo con decisione formale quale sia la remunerazione

congrua, che sia con riferimento al Regolamento della legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) o alla

Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA). Anche la

giurisprudenza citata nella decisione impugnata non appare pertinente, nella

misura in cui la DTF 140 III 167 riguarda il calcolo delle ripetibili dovute

alla ricorrente vincente in regime di assistenza giudiziaria e gratuito

patrocinio, mentre le sentenze cantonali menzionate che statuiscono sugli

onorari degli avvocati sono state rese nell’ambito di procedimenti dinnanzi

alle competenti autorità di vigilanza sugli avvocati (RVJ/ZWR 2016 pag. 299:

decisione della Chambre de surveillance des avocats del Canton Vallese; ZK 14

390, decisione della Anwaltskammer del Canton San Gallo).

L’impostazione corretta

risulta invece essere quella espressa dall’autorità di prime cure nello scritto

del 22 aprile 2021, nel quale comunicava all’avv. RE 1 che in quanto avvocato

di fiducia la sua remunerazione doveva essere corrisposta dalla curatrice

generale e che “non spetta alla scrivente Autorità esprimersi con formale

decisione in relazione a tale aspetto”. Non è dato di sapere per quale

motivo l’Autorità di protezione abbia poi voluto distanziarsi da tale

giustificato approccio.

2.6

In conclusione, alla

luce della validità del mandato conferito dalla curatelata, peraltro ratificato

dall’Autorità di protezione, la tassazione di tale nota d’onorario e la

determinazione della remunerazione congrua per le prestazioni fornite appare al

di fuori del potere materiale di giudizio dell’Autorità di protezione. Il

reclamo presentato dall’avv. RE 1 deve dunque essere accolto, nella misura in

cui chiede l’annullamento de dispositivi impugnati. Le note professionali della

reclamante non possono per contro essere riconosciute in questa sede. Nella

misura in cui l’Autorità di protezione non intenda corrispondere l’integrale

somma richiesta ma reputi giustificato versare soltanto fr. 9'477.60 alla

patrocinatrice per i motivi esposti nella decisione impugnata, l’avv. RE 1 è

libera di intraprendere i passi legali che reputa opportuni nei confronti della

sua mandante – oggi rappresentata da una nuova curatrice – per gli importi

rimasti scoperti. In tali opportune sedi anche la mandante potrà far valere i

suoi mezzi di difesa, contestando in particolare la pretesa esorbitanza

dell’onorario, la fatturazione di prestazioni che esulavano dal mandato e il

numero eccessivo di ore fatturate per rapporto alle prestazioni che effettivamente

necessarie in concreto.

3.

Gli oneri del

procedimento seguono di regola la soccombenza. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm

non possono tuttavia essere addossate spese processuali agli enti pubblici e

agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui in

concreto essi vanno posti a carico dello Stato.

Nella misura in cui la

reclamante ha presentato reclamo in prima persona non si giustifica

l’assegnazione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 e 2 della decisione 332/2021 del 21

maggio 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________, sono annullati.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati dalla reclamante, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

100.–

fr.

800.–

sono posti a carico dello

Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.