9.2021.104
Assistenza giudiziaria; anticipi richiesti dal patrocinatore; obbligo di restituzione al cliente
7 ottobre 2021Italiano13 min
di protezione in data 16 marzo 2020 un’istanza tendente alla concessione dell’assistenza
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.104
Lugano
7 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
per
quanto riguarda l’approvazione della nota professionale finale emanata in
relazione al procedimento di protezione concernente
PI
2
giudicando
sul reclamo del 28 giugno 2021 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione
emessa il 26 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE
1 e CO 1 è nato PI 1 (2017), in favore del quale è pendente un procedimento di
protezione dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito,
Autorità di protezione).
B. Nell’ambito di tale
procedimento, a nome e per conto del suo mandante PI 1, la __________ –
praticante legale presso lo Studio dell’avv. RE 1 – ha presentato all’Autorità
di protezione in data 16 marzo 2020 un’istanza tendente alla concessione dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio.
C. Con decisione 26
maggio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la suddetta istanza e posto PI
1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con la
rappresentanza dell’avv. RE 1.
D. In data 20 aprile
2021 la __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione “per il pagamento”
la sua nota professionale finale per la pratica concernente PI 1 denominata “recupero
del figlio”. Per il periodo marzo 2020-aprile 2021 è stato esposto un
importo lordo di fr. 14'610.94, da cui è stato dedotto l’importo di fr. 5'385.–
ricevuto quale anticipo.
E. Con scritto 28 aprile
2021 l’Autorità di protezione ha chiesto alla patrocinatrice di PI 1 il
dettaglio delle prestazioni fatturate, indicando che il superamento
dell’importo di fr. 4'200.– avrebbe dovuto essere segnalato, così come la
percezione di acconti. L’autorità di prime cure ha inoltre richiesto il
nominativo di chi ha provveduto a versare gli anticipi e su che base essi siano
stati versati.
F. Il 29 aprile 2021 la __________
ha trasmesso all’Autorità di protezione il dettaglio della sua nota
professionale. Quanto all’acconto di fr. 5'385.–, ha indicato che tale somma
era stata versata da PI 1 “per prestazioni precedenti e ha dovuto indebitarsi,
vendendo i gioielli della defunta madre; dopodiché è assolutamente indigente e
ha dovuto chiedere il gratuito patrocinio”.
G. Con decisione 26
maggio 2021 l’Autorità di protezione ha approvato la suddetta nota
professionale per l’importo di fr. 3'791.–, stabilendo altresì la restituzione
a PI 1 della somma di fr. 5'385.– ricevuta dallo Studio legale in questione dal
cliente a titolo di anticipo, da effettuare dandone conferma scritta
all’autorità medesima.
H. Con reclamo 28 giugno
2021 l’avv. RE 1 è insorto contro tale decisione, impugnando l’ordine di
restituire l’anticipo versato da PI 1 e chiedendone l’annullamento.
I. Con osservazioni 2
agosto 2021 PI 1 si è opposto al reclamo, rimettendosi tuttavia “alle
autorità competenti per quanto attiene alla legittimità o meno della decisione”
(pag. 1). Con osservazioni 20 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha postulato
la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.
L. Con replica 9
settembre 2021 l’avv. RE 1 si è riconfermato nella sua impugnativa. Con duplica
20 settembre 2021 PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni,
riconfermandosi nelle considerazioni espresse in sede di osservazioni.
L’Autorità di protezione non ha duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Ai sensi dell’art.
12.
cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul
gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di
assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti
all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni
dell’autorità concedente.
Le decisioni
delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG).
La
competenza di questo giudice è pertanto data.
In merito alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi
dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale –
in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di
applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia
di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art.
13.
LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2 e
sentenza CDP del 3 ottobre 2017, inc. 9.2017.99, consid. 1).
2.
Nel suo reclamo,
l’avv. RE 1 contesta l’ordine di restituire l’anticipo versato da PI 1, dandone
conferma scritta all’Autorità di protezione.
2.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha tassato la nota professionale emanata
dallo Studio legale del reclamante, riconoscendo complessivi fr. 3'791.– (di
cui fr. 3’447.– a titolo di onorario e fr. 344.70 a titolo di spese) oltre
all’IVA, per le prestazioni effettuate in favore di PI 1 dal 12 marzo 2020 al
15.
febbraio 2021.
L’Autorità di
protezione ha comunque osservato che PI 1 “ha già provveduto ad effettuare
un anticipo di CHF 5'385.– in favore della sua patrocinatrice, __________”,
importo che vista la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinino “dovrà essere rifuso per intero, da parte del
rappresentante legale, al mandante” (decisione impugnata, pag. 3).
Nella decisione impugnata
è stato di conseguenza stabilito che “lo Studio legale e notarile RE 1 e,
per esso, la __________, è tenuta a rifondere al signor PI 1 la somma
ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–, importo anticipato dal signor PI
1, dandone conferma scritta alla scrivente Autorità” (decisione impugnata,
pag. 4, dispositivo n. 3).
2.2
Nel suo reclamo, l’avv.
RE 1 postula l’annullamento del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, sostenendo
che l’ordine di restituire per intero l’anticipo versato dal mandante PI 1 sia
“un’assurdità che non poggia su nessuna base legale” e sia, di
conseguenza, nullo (pag. 2). Secondo il reclamante, non esiste alcuna normativa
che permetta “di intervenire nei rapporti civilistici tra mandante e
mandatario, di ordinare la restituzione di importi e persino ordinare a un
cittadino privato di dimostrare di fronte a lei di avere pagato un certo
importo ad un altro cittadino privato” (reclamo, pag. 3).
L’avv. RE 1 sostiene che
vi sarebbero ulteriori prestazioni legali fornite a PI 1, attinenti ad “altri
mandati non coperti da decisioni di conferimento dell’assistenza giudiziaria
gratuita”, che non sarebbero state onorate da quest’ultimo (reclamo, pag.
4). Anche nella denegata ipotesi in cui tale importo dovesse essere restituito al
cliente, “le procure sottoscritte dal signor PI 1 contengono tutte
l’autorizzazione di trattenere in compensazione i valori depositati”, che
verrebbero dunque incassati in quanto lo Studio è creditore nei confronti di PI
1.
(reclamo, pag. 4). Si tratterebbe in ogni caso di materia per i tribunali
civili e non per l’Autorità di protezione, che “non ha nessun titolo per
giudicare i rapporti civili tra mandanti e mandatari” e ancor meno per “chiedere
a un patrocinatore di dargli conferma su come ha gestito i fondi depositati da
terzi” (reclamo, pag. 4).
2.3
Giusta l’art. 29 cpv.
3.
Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della
procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha
inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia
necessaria per tutelare i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAG – che
corrisponde all’art. 118 cpv. 1 CPC – l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione
dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali
e all’ammissione al gratuito patrocinio.
L’assistenza giudiziaria è
considerata un rapporto giuridico di diritto pubblico esistente tra lo Stato e
l'avvocato (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2.; 132 V 200 consid. 5.1.4; Trezzini, CPC
Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica
una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei
confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF
5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno
2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria
della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122
CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è
fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e,
qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve
restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art.
118.
CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar
zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/
Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des
internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64).
Se lo Stato ricompensa l’avvocato
nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere
ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non
può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello
Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I
322.
consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012
del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini,
CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n.
16; Emmel, in: Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12).
Se vi sono ulteriori
mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere
gestiti contabilmente in modo separato (Emmel,
in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n.
12).
Il Tribunale federale ha
stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario
alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme
professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento
disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della
deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).
2.4
Nel caso concreto, è
pacifico ritenere che la questione relativa alla remunerazione dell’avv. RE 1
non riveste un carattere squisitamente civilistico, estraneo alla competenza
giurisdizionale dell’Autorità di protezione e attinente soltanto a rapporti di
dare e avere tra PI 1 e il suo patrocinatore. Per quanto riguarda il mandato
svolto in regime di assistenza giudiziaria, le pretese remunerative fatte
valere dall’avv. RE 1 attengono per contro al diritto pubblico, contrariamente
a quanto affermato nel reclamo (che riferisce solo di meri «rapporti interni»
avvocato/cliente) e come tali sono invece state giustamente oggetto di esame
nella decisione impugnata.
Il fatto di aver
percepito un acconto da PI 1 in relazione alla pratica per cui è stata
richiesta l’assistenza giudiziaria – poiché con riferimento ad essa è stata
indubitabilmente contabilizzata, come emerge proprio dalla nota professionale
che lo Studio legale medesimo ha sottoposto il 20 aprile 2021 per tassazione
all’Autorità di protezione, sebbene successivamente si faccia cenno a presunte
“prestazioni precedenti” (lettera __________ 29 aprile 2021) – avrebbe
dovuto essere tempestivamente segnalato all’Autorità di protezione sulla scorta
dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio
d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del
19.
dicembre 2007 (RL 178.320), ciò che non è avvenuto. Come evocato nelle
considerazioni giuridiche di cui sopra, non aver restituito tale importo – una
volta concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria – è vietato dalle norme
pertinenti e tale modo di procedere costituisce una violazione agli obblighi
deontologici dell’avvocato.
Nella misura in cui
accerta l’indebita percezione di tale somma (ancorché facendo erroneamente
riferimento all’esenzione degli anticipi di cui agli art. 3 cpv. 1 LAG e 118
cpv. 1 CPC, che si riferiscono invece agli anticipi giudiziari) e ne ordina la
restituzione, la decisione impugnata non è pertanto criticabile.
Non rientra invece nelle
competenze di questo giudice esaminare le pretese fatte valere in compensazione
dall’avv. RE 1 o statuire su eventuali altre fatture scoperte, relative a
pratiche svolte in favore di PI 1 in ambiti esclusi dall’assistenza
giudiziaria, che potranno invece essere sottoposte ai tribunali ordinari civili
nei loro ambiti di competenza.
2.5
Accertato l’obbligo
per l’avv. RE 1 di rifondere l’importo in questione al cliente, derivante da
principi di diritto pubblico, in accoglimento
estremamente parziale del
reclamo occorre invece riconoscere che l’effettiva esecuzione di tale
restituzione di averi da parte del legale sfugge alla competenza delle autorità
di protezione.
L’indicazione
secondo cui l’avv. RE 1 dovrà dunque dare conferma scritta all’autorità di
prime cure dell’avvenuta rifusione della somma a PI 1 non ha dunque ragion
d’essere e deve essere stralciata dal dispositivo impugnato, che per il resto merita
invece di essere qui confermato.
3.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento
del reclamo, tali oneri devono essere ripartiti fra le parti. Considerato che PI
1.
si è rimesso alla decisione di questo giudice e che ai sensi dell’art. 46
cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici
e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, gli oneri del
procedimento di reclamo vanno messi a carico dell’avv. RE 1 e dello Stato, per
un mezzo ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 26 maggio 2021 dall'Autorità
regionale di protezione __________, è riformato come segue:
“Lo
Studio legale e notarile RE 1, e, per esso, la __________, è tenuto a rifondere
al signor PI 1 la somma ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–,
importo anticipato dal signor PI 1.”
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico dell’avv.
RE 1 e dello Stato, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.