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Decisione

9.2021.104

Assistenza giudiziaria; anticipi richiesti dal patrocinatore; obbligo di restituzione al cliente

7 ottobre 2021Italiano13 min

di protezione in data 16 marzo 2020 un’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.104

Lugano

7 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

per

quanto riguarda l’approvazione della nota professionale finale emanata in

relazione al procedimento di protezione concernente

PI

2

giudicando

sul reclamo del 28 giugno 2021 presentato dall’avv. RE 1 contro la decisione

emessa il 26 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dalla relazione tra RE

1 e CO 1 è nato PI 1 (2017), in favore del quale è pendente un procedimento di

protezione dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito,

Autorità di protezione).

B. Nell’ambito di tale

procedimento, a nome e per conto del suo mandante PI 1, la __________ –

praticante legale presso lo Studio dell’avv. RE 1 – ha presentato all’Autorità

di protezione in data 16 marzo 2020 un’istanza tendente alla concessione dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio.

C. Con decisione 26

maggio 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la suddetta istanza e posto PI

1 al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio con la

rappresentanza dell’avv. RE 1.

D. In data 20 aprile

2021 la __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione “per il pagamento”

la sua nota professionale finale per la pratica concernente PI 1 denominata “recupero

del figlio”. Per il periodo marzo 2020-aprile 2021 è stato esposto un

importo lordo di fr. 14'610.94, da cui è stato dedotto l’importo di fr. 5'385.–

ricevuto quale anticipo.

E. Con scritto 28 aprile

2021 l’Autorità di protezione ha chiesto alla patrocinatrice di PI 1 il

dettaglio delle prestazioni fatturate, indicando che il superamento

dell’importo di fr. 4'200.– avrebbe dovuto essere segnalato, così come la

percezione di acconti. L’autorità di prime cure ha inoltre richiesto il

nominativo di chi ha provveduto a versare gli anticipi e su che base essi siano

stati versati.

F. Il 29 aprile 2021 la __________

ha trasmesso all’Autorità di protezione il dettaglio della sua nota

professionale. Quanto all’acconto di fr. 5'385.–, ha indicato che tale somma

era stata versata da PI 1 “per prestazioni precedenti e ha dovuto indebitarsi,

vendendo i gioielli della defunta madre; dopodiché è assolutamente indigente e

ha dovuto chiedere il gratuito patrocinio”.

G. Con decisione 26

maggio 2021 l’Autorità di protezione ha approvato la suddetta nota

professionale per l’importo di fr. 3'791.–, stabilendo altresì la restituzione

a PI 1 della somma di fr. 5'385.– ricevuta dallo Studio legale in questione dal

cliente a titolo di anticipo, da effettuare dandone conferma scritta

all’autorità medesima.

H. Con reclamo 28 giugno

2021 l’avv. RE 1 è insorto contro tale decisione, impugnando l’ordine di

restituire l’anticipo versato da PI 1 e chiedendone l’annullamento.

I. Con osservazioni 2

agosto 2021 PI 1 si è opposto al reclamo, rimettendosi tuttavia “alle

autorità competenti per quanto attiene alla legittimità o meno della decisione”

(pag. 1). Con osservazioni 20 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha postulato

la reiezione del reclamo e la conferma della decisione impugnata.

L. Con replica 9

settembre 2021 l’avv. RE 1 si è riconfermato nella sua impugnativa. Con duplica

20 settembre 2021 PI 1 ha comunicato di non avere particolari osservazioni,

riconfermandosi nelle considerazioni espresse in sede di osservazioni.

L’Autorità di protezione non ha duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Ai sensi dell’art.

12.

cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul

gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di

assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti

all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni

dell’autorità concedente.

Le decisioni

delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

La

competenza di questo giudice è pertanto data.

In merito alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi

dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale –

in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di

applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia

di assistenza giudiziaria e patrocinatore d’ufficio, cui peraltro anche l’art.

13.

LAG rinvia; v. anche STF 5A_543/2016 del 19 dicembre 2016, consid. 1.2 e

sentenza CDP del 3 ottobre 2017, inc. 9.2017.99, consid. 1).

2.

Nel suo reclamo,

l’avv. RE 1 contesta l’ordine di restituire l’anticipo versato da PI 1, dandone

conferma scritta all’Autorità di protezione.

2.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha tassato la nota professionale emanata

dallo Studio legale del reclamante, riconoscendo complessivi fr. 3'791.– (di

cui fr. 3’447.– a titolo di onorario e fr. 344.70 a titolo di spese) oltre

all’IVA, per le prestazioni effettuate in favore di PI 1 dal 12 marzo 2020 al

15.

febbraio 2021.

L’Autorità di

protezione ha comunque osservato che PI 1 “ha già provveduto ad effettuare

un anticipo di CHF 5'385.– in favore della sua patrocinatrice, __________”,

importo che vista la concessione del beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinino “dovrà essere rifuso per intero, da parte del

rappresentante legale, al mandante” (decisione impugnata, pag. 3).

Nella decisione impugnata

è stato di conseguenza stabilito che “lo Studio legale e notarile RE 1 e,

per esso, la __________, è tenuta a rifondere al signor PI 1 la somma

ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–, importo anticipato dal signor PI

1, dandone conferma scritta alla scrivente Autorità” (decisione impugnata,

pag. 4, dispositivo n. 3).

2.2

Nel suo reclamo, l’avv.

RE 1 postula l’annullamento del dispositivo n. 3 della decisione impugnata, sostenendo

che l’ordine di restituire per intero l’anticipo versato dal mandante PI 1 sia

“un’assurdità che non poggia su nessuna base legale” e sia, di

conseguenza, nullo (pag. 2). Secondo il reclamante, non esiste alcuna normativa

che permetta “di intervenire nei rapporti civilistici tra mandante e

mandatario, di ordinare la restituzione di importi e persino ordinare a un

cittadino privato di dimostrare di fronte a lei di avere pagato un certo

importo ad un altro cittadino privato” (reclamo, pag. 3).

L’avv. RE 1 sostiene che

vi sarebbero ulteriori prestazioni legali fornite a PI 1, attinenti ad “altri

mandati non coperti da decisioni di conferimento dell’assistenza giudiziaria

gratuita”, che non sarebbero state onorate da quest’ultimo (reclamo, pag.

4). Anche nella denegata ipotesi in cui tale importo dovesse essere restituito al

cliente, “le procure sottoscritte dal signor PI 1 contengono tutte

l’autorizzazione di trattenere in compensazione i valori depositati”, che

verrebbero dunque incassati in quanto lo Studio è creditore nei confronti di PI

1.

(reclamo, pag. 4). Si tratterebbe in ogni caso di materia per i tribunali

civili e non per l’Autorità di protezione, che “non ha nessun titolo per

giudicare i rapporti civili tra mandanti e mandatari” e ancor meno per “chiedere

a un patrocinatore di dargli conferma su come ha gestito i fondi depositati da

terzi” (reclamo, pag. 4).

2.3

Giusta l’art. 29 cpv.

3.

Cost. chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della

procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha

inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia

necessaria per tutelare i suoi diritti. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 LAG – che

corrisponde all’art. 118 cpv. 1 CPC – l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni, all’esenzione dalle tasse e spese processuali

e all’ammissione al gratuito patrocinio.

L’assistenza giudiziaria è

considerata un rapporto giuridico di diritto pubblico esistente tra lo Stato e

l'avvocato (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2.; 132 V 200 consid. 5.1.4; Trezzini, CPC

Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 32; ad art. 122 CPC n. 2; Emmel, in: Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung (ZPO), 3° ed. 2016, ad art. 119 CPC n. 12). Esso giustifica

una richiesta di onorario del patrocinatore nei confronti dello Stato e non nei

confronti della persona rappresentata (DTF 141 III 560 consid. 3.2.2; STF

5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012 del 12 giugno

2013, consid. 1.2; questo principio vale anche se la situazione finanziaria

della persona rappresentata migliora successivamente: Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 122

CPC n. 21). All'avvocato che opera in regime di assistenza giudiziaria è

fatto divieto di chiedere e incassare degli acconti per le sue prestazioni e,

qualora li avesse già percepiti prima della sua designazione, egli deve

restituirli al cliente (Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, 2° ed. 2013, ad art.

118.

CPC n. 16; Emmel, in: Kommentar

zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12; Staehelin A./ Staehelin D./ Grolimund/

Bachofner, Zivilprozessrecht, Unter Einbezug des Anwaltsrechts und des

internationalen Zivilprozessrechts, 3° ed. 2019, §16 n. 64).

Se lo Stato ricompensa l’avvocato

nell'ambito dell’assistenza giudiziaria, quest'ultimo non può pretendere

ulteriori onorari dalla parte da lui patrocinata: tale compenso aggiuntivo non

può essere richiesto neppure laddove l'indennità versatagli dalla cassa dello

Stato non corrisponda ad un onorario intero (DTF 108 Ia 11 consid. 1; DTF 122 I

322.

consid. 3b; STF 5D_160/2011 del 22 novembre 2011, consid. 1.2; STF 9C_574/2012

del 12 giugno 2013, consid. 1.2; Trezzini,

CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 33; Rüegg, in: BSK ZPO, ad art. 118 CPC n.

16; Emmel, in: Kommentar zur

Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n. 12).

Se vi sono ulteriori

mandati conferiti dal cliente al patrocinatore legale, essi devono essere

gestiti contabilmente in modo separato (Emmel,

in: Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), ad art. 119 CPC n.

12).

Il Tribunale federale ha

stabilito che la presentazione da parte dell’avvocato di una nota d'onorario

alla parte da lui patrocinata costituisce un'infrazione alle norme

professionali, suscettibile d'essere sanzionata mediante un provvedimento

disciplinare in quanto costituisce manifestamente una violazione della

deontologia (DTF 122 I 322, consid. 3b; 108 Ia 11 consid. 3).

2.4

Nel caso concreto, è

pacifico ritenere che la questione relativa alla remunerazione dell’avv. RE 1

non riveste un carattere squisitamente civilistico, estraneo alla competenza

giurisdizionale dell’Autorità di protezione e attinente soltanto a rapporti di

dare e avere tra PI 1 e il suo patrocinatore. Per quanto riguarda il mandato

svolto in regime di assistenza giudiziaria, le pretese remunerative fatte

valere dall’avv. RE 1 attengono per contro al diritto pubblico, contrariamente

a quanto affermato nel reclamo (che riferisce solo di meri «rapporti interni»

avvocato/cliente) e come tali sono invece state giustamente oggetto di esame

nella decisione impugnata.

Il fatto di aver

percepito un acconto da PI 1 in relazione alla pratica per cui è stata

richiesta l’assistenza giudiziaria – poiché con riferimento ad essa è stata

indubitabilmente contabilizzata, come emerge proprio dalla nota professionale

che lo Studio legale medesimo ha sottoposto il 20 aprile 2021 per tassazione

all’Autorità di protezione, sebbene successivamente si faccia cenno a presunte

“prestazioni precedenti” (lettera __________ 29 aprile 2021) – avrebbe

dovuto essere tempestivamente segnalato all’Autorità di protezione sulla scorta

dell’art. 9 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del

19.

dicembre 2007 (RL 178.320), ciò che non è avvenuto. Come evocato nelle

considerazioni giuridiche di cui sopra, non aver restituito tale importo – una

volta concesso il beneficio dell’assistenza giudiziaria – è vietato dalle norme

pertinenti e tale modo di procedere costituisce una violazione agli obblighi

deontologici dell’avvocato.

Nella misura in cui

accerta l’indebita percezione di tale somma (ancorché facendo erroneamente

riferimento all’esenzione degli anticipi di cui agli art. 3 cpv. 1 LAG e 118

cpv. 1 CPC, che si riferiscono invece agli anticipi giudiziari) e ne ordina la

restituzione, la decisione impugnata non è pertanto criticabile.

Non rientra invece nelle

competenze di questo giudice esaminare le pretese fatte valere in compensazione

dall’avv. RE 1 o statuire su eventuali altre fatture scoperte, relative a

pratiche svolte in favore di PI 1 in ambiti esclusi dall’assistenza

giudiziaria, che potranno invece essere sottoposte ai tribunali ordinari civili

nei loro ambiti di competenza.

2.5

Accertato l’obbligo

per l’avv. RE 1 di rifondere l’importo in questione al cliente, derivante da

principi di diritto pubblico, in accoglimento

estremamente parziale del

reclamo occorre invece riconoscere che l’effettiva esecuzione di tale

restituzione di averi da parte del legale sfugge alla competenza delle autorità

di protezione.

L’indicazione

secondo cui l’avv. RE 1 dovrà dunque dare conferma scritta all’autorità di

prime cure dell’avvenuta rifusione della somma a PI 1 non ha dunque ragion

d’essere e deve essere stralciata dal dispositivo impugnato, che per il resto merita

invece di essere qui confermato.

3.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento

del reclamo, tali oneri devono essere ripartiti fra le parti. Considerato che PI

1.

si è rimesso alla decisione di questo giudice e che ai sensi dell’art. 46

cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici

e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, gli oneri del

procedimento di reclamo vanno messi a carico dell’avv. RE 1 e dello Stato, per

un mezzo ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, il dispositivo n. 3 della decisione 26 maggio 2021 dall'Autorità

regionale di protezione __________, è riformato come segue:

“Lo

Studio legale e notarile RE 1, e, per esso, la __________, è tenuto a rifondere

al signor PI 1 la somma ricevuta a titolo di anticipo di CHF 5'385.–,

importo anticipato dal signor PI 1.”

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

50.–

fr.

300.–

sono posti a carico dell’avv.

RE 1 e dello Stato, per ½ ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.