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Decisione

9.2021.105

Autorità parentale congiunta. I criteri per l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non sono gli stessi di quelli per la sua privazione intesa quale misure di protezione

21 settembre 2021Italiano19 min

l’Istituto __________ (su indicazione dell’UAP e della rete di sostegno: v. rapporto

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.105

Lugano

21 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’autorità parentale congiunta sulla figlia

PI

1

giudicando

sul reclamo del 30 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

31 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione CO 1;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2007) è figlia

di RE 1 e di CO 2. L’autorità parentale e la custodia sono esercitate dalla

madre (cfr. convenzione approvata con la risoluzione CTR 26 settembre 2007).

B. Con risoluzione 26

luglio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità

di protezione) ha affidato al Servizio d’accompagnamento educativo (SAE) un

mandato di sostegno di RE 1 alla genitorialità.

C. Mediante decisione 10

dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha: istituito in favore di PI 1 una

curatela educativa; nominato quale curatrice la signora CURA 1 dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione (UAP), con il compito di monitorare la situazione

famigliare, allestire un calendario dei diritti di visita padre-figlia e

segnalare eventuali problemi; designato l’UAP quale Ufficio di controllo ai

sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC.

D. Con decisione 3

agosto 2020 l’Autorità di protezione ha collocato PI 1 in esternato presso

l’Istituto __________ (su indicazione dell’UAP e della rete di sostegno: v. rapporto

17 giugno 2020).

E. Il 10 novembre 2020 l’Autorità

di protezione ha convocato i genitori di PI 1 al fine di discutere della situazione

(v. rapporto d’aggiornamento dell’UAP del 9 ottobre 2020).

F. Mediante decisione 13

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente decisione,

privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e

disposto il collocamento di PI 1 presso il Centro __________ (v. rapporti UAP

29 settembre e 5 novembre 2020).

G. Con istanza 16

dicembre 2020 CO 2 ha chiesto che gli sia attribuita l’autorità parentale sulla

figlia, indicando che la stessa avrebbe subìto dei maltrattamenti presso

l’abitazione materna. L’istanza è stata trasmessa a RE 1 per osservazioni.

H. Con osservazioni 5

gennaio 2021 RE 1 si è opposta alla richiesta di CO 2.

I. Il 26 gennaio 2021

il __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione un rapporto intermedio

sulla situazione di PI 1.

J. Il 28 gennaio 2021

l’UAP ha fatto pervenire all’Autorità di prima sede un aggiornamento sulla

situazione.

K. Il 5 febbraio 2021 il

membro permanente dell’Autorità di protezione ha sentito i genitori della

minore per discutere dell’istanza del padre.

L. Il 15 febbraio 2021

l’Autorità di protezione ha nuovamente sentito i genitori di PI 1.

M. Il 23 febbraio 2021

l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico (SMP)

di esperire una valutazione sullo stato di salute psicoaffettivo di PI 1.

N. Il 20 aprile 2021 il __________

ha inviato all’Autorità di prime cure un aggiornamento sul collocamento.

O. Il 26 aprile 2021 il

SMP ha trasmesso all’Autorità di protezione una dettagliata valutazione sullo

stato di salute psico-affettivo di PI 1, auspicando l’inserimento della

medesima in una struttura terapeutica.

Il 18 maggio 2021 l’Autorità

di prime cure ha conferito mandato all’UAP di trovare una struttura idonea ad

accogliere PI 1.

P. Il 18 maggio 2021

l’Autorità di protezione ha convocato nuovamente i genitori di PI 1 ad

un’udienza al fine di discutere della situazione ed in particolare delle

risultanze della valutazione del SMP.

Q. Con decisione 31

maggio 2021 (ris. n. 299) l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza 16

dicembre 2020 del padre (dispositivo n. 1) e disposto che l’autorità parentale

su PI 1 sia esercitata congiuntamente dai genitori, ad eccezione del diritto di

determinare il luogo di dimora, diritto di cui i genitori sono stati privati (dispositivo

n. 2).

R. Con decisione 23 giugno

2021 l’Autorità di protezione ha disposto il collocamento di PI 1 presso la

Comunità __________.

Mediante decisione 7

luglio 2021 l’Autorità di prime cure ha ordinato il collocamento a scopo di

assistenza della minore presso l’Ospedale __________, al fine di sostenere e

preparare adeguatamente PI 1 all’inserimento presso la Comunità terapeutica.

Tramite decisione 28

luglio 2021 l’Autorità di prima sede ha confermato il collocamento di PI 1 presso

la Comunità terapeutica.

Il 9 luglio 2021 PI 1 è

stata sentita dalla membro permanente dell’Autorità di protezione.

Il 16 luglio 2021

l’Autorità di protezione ha convocato i genitori per discutere in merito al

ricovero a scopo d’assistenza.

S. Nel frattempo mediante

reclamo 30 giugno 2021 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 31 maggio 2021

postulando che venga riformata nel senso che l’autorità parentale su PI 1

continui ad essere esercitata esclusivamente dalla madre. A mente della

reclamante non sussisterebbero i presupposti per estendere l’autorità parentale

al padre. L’alta conflittualità fra i genitori, renderebbe il dialogo fra gli

stessi impossibile. L’autorità parentale congiunta non sarebbe atta a tutelare

il bene della figlia ed il padre, CO 2, non sarebbe idoneo ad esercitare

l’autorità parentale.

T. Con osservazioni 5

luglio 2021 la curatrice CURA 1 ha confermato l’alta conflittualità

genitoriale, riferito che la minore non è ancora stata collocata presso la

Comunità terapeutica, che il padre non sembra ritenere adeguato il collocamento,

mentre la madre non è riuscita a sostenere il progetto futuro.

Con scritto 20 luglio 2021

l’Autorità di protezione si è astenuta dal formulare osservazioni al reclamo,

rimettendosi al giudizio della Camera di protezione.

CO 2 non ha presentato

osservazioni al reclamo.

RE 1 non ha replicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel caso in esame,

con decisione 31 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di CO

2.

e disposto che l’autorità parentale su PI 1 sia esercitata congiuntamente dai

genitori, ad eccezione del diritto di determinare il luogo di dimora, diritto

di cui i genitori sono stati privati. A mente dell’Autorità di prime cure, in

concreto sarebbero adempiute entrambe le condizioni poste dalla legge per una

modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale, ossia la presenza di “fatti

nuovi importanti” (la decisione di privare la madre del diritto di determinare

il luogo di dimora) e la circostanza che “la decisione permette di meglio

garantire il bene del minore” (in concreto non sarebbero date le condizioni per

una privazione dell’autorità parentale congiunta poste dall’art. 311 CC). Il

fatto che fra i genitori vi sia tensione non costituirebbe un motivo

sufficiente per non accogliere l’istanza del padre.

3.

Con il proprio

gravame RE 1 avversa la predetta decisione, chiedendone l’annullamento. Non

sussisterebbero a suo dire i presupposti per un’attribuzione congiunta

dell’autorità parentale. La grande conflittualità fra i genitori, renderebbe il

dialogo impossibile. Pur ammettendo che in concreto vi siano “fatti nuovi ed

importanti”, la reclamante contesta che l’autorità parentale congiunta sia atta

a tutelare il bene della figlia. Il padre, CO 2, non sarebbe idoneo ad

esercitare l’autorità parentale.

4.

Il 1° luglio 2014 è

entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità

parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un

cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità

parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile

dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o

domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono

orami trattati in maniera uguale.

Tuttavia, per i genitori

non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin

dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale

(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico

istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta

per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale

congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori

(art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o

del giudice (art. 298c CC).

4.1

In virtù dell’art. 12

cpv. 4 Titolo finale CC, se in data 1° luglio 2014 l’autorità parentale

apparteneva ad un solo genitore, l’altro genitore poteva rivolgersi

all’autorità di protezione entro il 30 giugno 2015 per chiedere l’attribuzione

dell’autorità parentale congiunta. In tal caso veniva applicato l’art. 298b CC

per analogia. Tuttavia, oggi la normativa transitoria non esplica più alcun

effetto. Se il figlio è nato prima del 1° luglio 2014, il genitore che postula

unilateralmente l’autorità parentale congiunta deve oggi basarsi sull’art. 298d

CC, che prevede l’attribuzione ex novo dell’autorità parentale nel caso

in cui, a causa di una modifica importante delle circostanze, ciò risulti

necessario per il bene del figlio. Per il figlio nato dopo la predetta data, va

invece applicato l’art. 298b CC (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., n. 642 e segg., pag. 434). In altre parole: se

il termine sancito all’art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC è scaduto senza che

all’autorità competente sia stato chiesto di disporre l’autorità parentale

congiunta, gli ostacoli per il suo ottenimento in caso di disaccordo sono più

importanti che durante il periodo transitorio (Senn,

FamPra.ch 2017, pag. 972 seg.).

4.2

Giusta l’art. 298d CC,

ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei

minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi

importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni

materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit

del la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione

dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all’adempimento

di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti,

i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica

dell’attribuzione dell’autorità parentale.

Benché l’istituzione di

un’autorità parentale congiunta al posto di un’autorità parentale esclusiva non

dovrebbe dipendere da criteri d’apprezzamento troppo severi, i genitori privati

fino a quel momento che agiscono in questo senso, dopo il termine dell’art. 12

cpv. 4 Titolo finale CC, devono dimostrare l’esistenza di fatti nuovi e

importanti che esigono, per il bene del minore, che si rinunci a mantenere

l’autorità parentale esclusiva (Affolter/Vogel,

op. cit., art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; sentenza TF n.

5A_30/2017, consid. 4.2). La modifica non può essere presa in considerazione

soltanto se il mantenimento della regolamentazione rischia di pregiudicare il

bene del minore (Meier/Stettler, op.

cit., n. 625 pag. 426).

4.3

Sapere se una modifica

essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi

del caso e deriva dal potere d’apprezzamento dell’autorità di protezione. Le

circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una

rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta

permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte

dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una

circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso

ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione

(BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC,

pag. 129 e segg. n. 5).

Un cambiamento sostanziale

di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente

convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione

lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di

accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della

custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il

bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola

e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve

termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e

segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si

presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).

4.4

Come indicato, un

cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve

infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento

dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il

mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse

del minore e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un

nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle

circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale

risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione

e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di

riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente

5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2,

in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma

analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid.

4c; 111 II 313 consid. 4). Occorre una valutazione individuale del caso

specifico.

4.5

Una modifica

dell’autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si

imponga nell’interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto

imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell’autorità parentale,

in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia maggiormente

il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla conseguente

perdita di continuità nell’educazione e nelle condizioni di vita (decisione TF

5A_266/2017 del 29 novembre 2017 consid. 8.3, 5A_29/2013 del 4 aprile 2013).

Centrale è la

circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il

mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del

bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo

disciplinamento dell’autorità parentale.

Benché il legislatore

abbia disposto l’autorità parentale congiunta come regola (art. 296 cpv. 2 CC),

il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva non costituisce di per sé un

rischio per il benessere del minore ai sensi dell'art. 298d CC. Se non ci sono

ulteriori elementi concreti che portano ad un rischio concreto per il benessere

del figlio mediante l'esercizio dell'autorità parentale esclusiva e che possono

essere rimossi concedendo l'autorità parentale congiunta, l’assetto attuale va

mantenuto e, se necessario, vanno adeguate le relazioni personali a norma

dell'art. 298d cpv. 2 CC (BK, Affolter/Vogel,

art. 298d CC, pag. 131).

5.

Nel caso in esame, come

a giusto titolo rilevato dalla reclamante, non è adempiuta una delle due

condizioni poste dall’art. 298d CC per l’attribuzione dell’autorità parentale

congiunta.

L’Autorità di prime

cure ha indicato che fatti nuovi importanti – che giustificano che si possa

procedere ad una modifica dell’autorità parentale – nel caso in esame sono dati

a fronte della decisione con la quale la madre è stata privata del diritto di

determinare il luogo di dimora, con il conseguente collocamento di PI 1 (inizialmente

al __________ ed in seguito presso una Istituto terapeutico: cfr. decisione 13

novembre 2020). Questa conclusione dell’Autorità di prima sede è stata ammessa dalla

stessa reclamante nel suo gravame (cfr. reclamo punto 3.2).

La decisione non può però

trovare conferma in relazione alla seconda condizione posta dall’art. 298d CC,

ossia la necessità di tutelare il bene della minore in relazione ai predetti

fatti nuovi. L’Autorità di prime cure ha fondato, a torto, la propria

valutazione su un’applicazione per analogia delle condizioni poste dall’art.

311.

CC relativo alla privazione dell’autorità parentale. Secondo consolidata

dottrina e giurisprudenza l’art. 311 CC non può però entrare in considerazione

neppure in via analogica. I criteri

per l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non sono infatti gli

stessi di quelli per la sua privazione intesa quale misura di protezione del

figlio; una notevole e persistente incapacità di comunicazione o di

cooperazione dei genitori può anzi giustificare l'attribuzione esclusiva dell’autorità

parentale se in tal modo possono essere ridotti gli effetti negativi per il

figlio (Meier/Stettler, op. cit., n. 673 segg.

pag. 448, con riferimenti ivi menzionati; DTF 141 III 472, consid. 4).

Queste circostanze non

sono state in alcun modo valutate dall’Autorità di prime cure né nella

decisione e né nelle osservazioni al reclamo. L’Autorità, partendo dal

presupposto errato dell’applicazione per analogia dell’art. 311 CC, si è

limitata a rilevare che non è emerso che il padre non sia in grado di

esercitare l’autorità parentale per inesperienza, malattia, infermità, assenza,

violenza o altri motivi analoghi, così come non sarebbe emerso che il medesimo

non si sarebbe curato della figlia o avrebbe violato gravemente i suoi doveri e

a ritenere che il fatto che tra i genitori vi sia tensione non è un motivo

sufficiente per non accogliere l’istanza del padre. A torto.

Alla luce della giurisprudenza

e della dottrina citata, la modifica dell’autorità parentale, da esclusiva a

congiunta, andava sottoposta alle chiare condizioni poste dall’art. 298d CC.

Dagli atti emerge una

grande conflittualità genitoriale che si protrae da anni, con un forte

acutizzarsi in tempi recenti: da un lato le accuse del padre verso la madre di

maltrattamenti verso la figlia (v. istanza 16 dicembre 2020, consid G); d’altro

lato il padre è stato recentemente condannato ad una pena pecuniaria, sospesa,

per minaccia nei confronti di RE 1 (“per avere, nel periodo tra giugno e

settembre 2020, a __________ e in altre imprecisate località, usando

grave minaccia, incusso spavento e timore, dicendole che le avrebbe portato via

la figlia, che gliel’avrebbe fatta pagare, nonché «stai attenta che ti

brucio la casa, come con la __________»”) e ingiuria (“per avere

nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, leso il suo onore tacciandola

di «scema» e «pezzo di merda inutile»,

rispettivamente dicendole «hai cambiato tre uomini in 4 anni»”)

(v. DA 2639/2021 dell’ 08.06.2021). L’assenza di dialogo tra i genitori è stata

constatata dalla stessa Autorità di protezione durante l’udienza di discussione

del 15 febbraio 2021, che si era chiesta, con tanto di annotazione a verbale, “come

i genitori, nella prospettiva di un esercizio congiunto dell’autorità parentale”

avrebbero potuto “concretamente trovare delle intese e la necessaria

collaborazione per il bene prioritario di PI 1”. La giurisprudenza

dell’alta Corte federale ha in vero evidenziato che l’autorità parentale

congiunta finisce per essere un guscio vuoto quando la collaborazione tra

genitori non è possibile e non è conforme al bene del minore che l’Autorità di

protezione debba poi prendere ripetutamente delle decisioni per le quali, in

caso di autorità parentale congiunta, l’accordo dei genitori è necessario (DTF

141.

III 472, consid. 4.6). Dagli atti traspare che una divergenza tra i

genitori si appalesa già ora sul collocamento di PI 1 presso la Comunità

terapeutica individuata dalla rete (v. osservazioni 5 luglio 2021 della

curatrice CURA 1).

Lascia quindi quantomeno

perplessi il fatto che, per finire, l’Autorità di prima sede abbia istituito

l’autorità parentale congiunta sulla base di un semplice giudizio di

verosimiglianza sulla causa dell’animosità del padre, che avrebbe individuato

nel non sentirsi quest’ultimo “debitamente coinvolto nella vita della figlia”

non esercitando egli l’autorità parentale.

Agli atti non si trovano

del resto indizi che permettano di far temere che il bene o gli interessi della

minore siano in qualche modo messi a repentaglio dalla privazione della madre

del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e dal contemporaneo

mantenimento a lei dell’autorità parentale esclusiva. Da notare per finire che

la minore, quattordicenne, neppure è stata sentita dall’Autorità di prime cure in

relazione alla questione oggetto della decisione contestata.

In simili circostanze, il

reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata, con conseguente respingimento

dell’istanza del padre e mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della

madre.

6.

Gli oneri

seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia

all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero in ogni caso

essere accollate all’Autorità di prima sede (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

La reclamante ha chiesto

di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile

su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di

probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le

predette condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio del reclamante va accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza la

decisione 31 maggio 2021 (ris. n. 299) dell’Autorità regionale di protezione __________

è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. La richiesta di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è accolta.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.