9.2021.105
Autorità parentale congiunta. I criteri per l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non sono gli stessi di quelli per la sua privazione intesa quale misure di protezione
21 settembre 2021Italiano19 min
l’Istituto __________ (su indicazione dell’UAP e della rete di sostegno: v. rapporto
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.105
Lugano
21 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorità parentale congiunta sulla figlia
PI
1
giudicando
sul reclamo del 30 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
31 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione CO 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2007) è figlia
di RE 1 e di CO 2. L’autorità parentale e la custodia sono esercitate dalla
madre (cfr. convenzione approvata con la risoluzione CTR 26 settembre 2007).
B. Con risoluzione 26
luglio 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità
di protezione) ha affidato al Servizio d’accompagnamento educativo (SAE) un
mandato di sostegno di RE 1 alla genitorialità.
C. Mediante decisione 10
dicembre 2019 l’Autorità di protezione ha: istituito in favore di PI 1 una
curatela educativa; nominato quale curatrice la signora CURA 1 dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione (UAP), con il compito di monitorare la situazione
famigliare, allestire un calendario dei diritti di visita padre-figlia e
segnalare eventuali problemi; designato l’UAP quale Ufficio di controllo ai
sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC.
D. Con decisione 3
agosto 2020 l’Autorità di protezione ha collocato PI 1 in esternato presso
l’Istituto __________ (su indicazione dell’UAP e della rete di sostegno: v. rapporto
17 giugno 2020).
E. Il 10 novembre 2020 l’Autorità
di protezione ha convocato i genitori di PI 1 al fine di discutere della situazione
(v. rapporto d’aggiornamento dell’UAP del 9 ottobre 2020).
F. Mediante decisione 13
novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato la precedente decisione,
privato RE 1 del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e
disposto il collocamento di PI 1 presso il Centro __________ (v. rapporti UAP
29 settembre e 5 novembre 2020).
G. Con istanza 16
dicembre 2020 CO 2 ha chiesto che gli sia attribuita l’autorità parentale sulla
figlia, indicando che la stessa avrebbe subìto dei maltrattamenti presso
l’abitazione materna. L’istanza è stata trasmessa a RE 1 per osservazioni.
H. Con osservazioni 5
gennaio 2021 RE 1 si è opposta alla richiesta di CO 2.
I. Il 26 gennaio 2021
il __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione un rapporto intermedio
sulla situazione di PI 1.
J. Il 28 gennaio 2021
l’UAP ha fatto pervenire all’Autorità di prima sede un aggiornamento sulla
situazione.
K. Il 5 febbraio 2021 il
membro permanente dell’Autorità di protezione ha sentito i genitori della
minore per discutere dell’istanza del padre.
L. Il 15 febbraio 2021
l’Autorità di protezione ha nuovamente sentito i genitori di PI 1.
M. Il 23 febbraio 2021
l’Autorità di protezione ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico (SMP)
di esperire una valutazione sullo stato di salute psicoaffettivo di PI 1.
N. Il 20 aprile 2021 il __________
ha inviato all’Autorità di prime cure un aggiornamento sul collocamento.
O. Il 26 aprile 2021 il
SMP ha trasmesso all’Autorità di protezione una dettagliata valutazione sullo
stato di salute psico-affettivo di PI 1, auspicando l’inserimento della
medesima in una struttura terapeutica.
Il 18 maggio 2021 l’Autorità
di prime cure ha conferito mandato all’UAP di trovare una struttura idonea ad
accogliere PI 1.
P. Il 18 maggio 2021
l’Autorità di protezione ha convocato nuovamente i genitori di PI 1 ad
un’udienza al fine di discutere della situazione ed in particolare delle
risultanze della valutazione del SMP.
Q. Con decisione 31
maggio 2021 (ris. n. 299) l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza 16
dicembre 2020 del padre (dispositivo n. 1) e disposto che l’autorità parentale
su PI 1 sia esercitata congiuntamente dai genitori, ad eccezione del diritto di
determinare il luogo di dimora, diritto di cui i genitori sono stati privati (dispositivo
n. 2).
R. Con decisione 23 giugno
2021 l’Autorità di protezione ha disposto il collocamento di PI 1 presso la
Comunità __________.
Mediante decisione 7
luglio 2021 l’Autorità di prime cure ha ordinato il collocamento a scopo di
assistenza della minore presso l’Ospedale __________, al fine di sostenere e
preparare adeguatamente PI 1 all’inserimento presso la Comunità terapeutica.
Tramite decisione 28
luglio 2021 l’Autorità di prima sede ha confermato il collocamento di PI 1 presso
la Comunità terapeutica.
Il 9 luglio 2021 PI 1 è
stata sentita dalla membro permanente dell’Autorità di protezione.
Il 16 luglio 2021
l’Autorità di protezione ha convocato i genitori per discutere in merito al
ricovero a scopo d’assistenza.
S. Nel frattempo mediante
reclamo 30 giugno 2021 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 31 maggio 2021
postulando che venga riformata nel senso che l’autorità parentale su PI 1
continui ad essere esercitata esclusivamente dalla madre. A mente della
reclamante non sussisterebbero i presupposti per estendere l’autorità parentale
al padre. L’alta conflittualità fra i genitori, renderebbe il dialogo fra gli
stessi impossibile. L’autorità parentale congiunta non sarebbe atta a tutelare
il bene della figlia ed il padre, CO 2, non sarebbe idoneo ad esercitare
l’autorità parentale.
T. Con osservazioni 5
luglio 2021 la curatrice CURA 1 ha confermato l’alta conflittualità
genitoriale, riferito che la minore non è ancora stata collocata presso la
Comunità terapeutica, che il padre non sembra ritenere adeguato il collocamento,
mentre la madre non è riuscita a sostenere il progetto futuro.
Con scritto 20 luglio 2021
l’Autorità di protezione si è astenuta dal formulare osservazioni al reclamo,
rimettendosi al giudizio della Camera di protezione.
CO 2 non ha presentato
osservazioni al reclamo.
RE 1 non ha replicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel caso in esame,
con decisione 31 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di CO
2.
e disposto che l’autorità parentale su PI 1 sia esercitata congiuntamente dai
genitori, ad eccezione del diritto di determinare il luogo di dimora, diritto
di cui i genitori sono stati privati. A mente dell’Autorità di prime cure, in
concreto sarebbero adempiute entrambe le condizioni poste dalla legge per una
modifica dell’attribuzione dell’autorità parentale, ossia la presenza di “fatti
nuovi importanti” (la decisione di privare la madre del diritto di determinare
il luogo di dimora) e la circostanza che “la decisione permette di meglio
garantire il bene del minore” (in concreto non sarebbero date le condizioni per
una privazione dell’autorità parentale congiunta poste dall’art. 311 CC). Il
fatto che fra i genitori vi sia tensione non costituirebbe un motivo
sufficiente per non accogliere l’istanza del padre.
3.
Con il proprio
gravame RE 1 avversa la predetta decisione, chiedendone l’annullamento. Non
sussisterebbero a suo dire i presupposti per un’attribuzione congiunta
dell’autorità parentale. La grande conflittualità fra i genitori, renderebbe il
dialogo impossibile. Pur ammettendo che in concreto vi siano “fatti nuovi ed
importanti”, la reclamante contesta che l’autorità parentale congiunta sia atta
a tutelare il bene della figlia. Il padre, CO 2, non sarebbe idoneo ad
esercitare l’autorità parentale.
4.
Il 1° luglio 2014 è
entrata in vigore la legge federale del 21 giugno 2013 relativa all’autorità
parentale (Messaggio del 16 novembre 2011, FF 2011 8025) che ha introdotto un
cambiamento di paradigma e che prevede oramai l’attribuzione dell’autorità
parentale congiunta (art. 296 cpv. 2 CC) indipendentemente dallo stato civile
dei genitori (sposati o meno) e della loro situazione (comunione domestica o
domicili distinti; cfr. FF 2011 8040). Da questo punto di vista i genitori sono
orami trattati in maniera uguale.
Tuttavia, per i genitori
non uniti in matrimonio, la madre è sin dalla nascita del figlio, ovvero sin
dall’instaurazione del rapporto di filiazione, titolare dell’autorità parentale
(cfr. 298a cpv. 5 CC) mentre, per il padre, il rapporto di filiazione giuridico
istituito con una dichiarazione di riconoscimento o mediante sentenza non basta
per attribuirgli automaticamente l’autorità parentale. L’autorità parentale
congiunta è, in effetti, istituita con una dichiarazione comune dei genitori
(art. 298a CC) o con una decisione dell’autorità di protezione (art. 298b CC) o
del giudice (art. 298c CC).
4.1
In virtù dell’art. 12
cpv. 4 Titolo finale CC, se in data 1° luglio 2014 l’autorità parentale
apparteneva ad un solo genitore, l’altro genitore poteva rivolgersi
all’autorità di protezione entro il 30 giugno 2015 per chiedere l’attribuzione
dell’autorità parentale congiunta. In tal caso veniva applicato l’art. 298b CC
per analogia. Tuttavia, oggi la normativa transitoria non esplica più alcun
effetto. Se il figlio è nato prima del 1° luglio 2014, il genitore che postula
unilateralmente l’autorità parentale congiunta deve oggi basarsi sull’art. 298d
CC, che prevede l’attribuzione ex novo dell’autorità parentale nel caso
in cui, a causa di una modifica importante delle circostanze, ciò risulti
necessario per il bene del figlio. Per il figlio nato dopo la predetta data, va
invece applicato l’art. 298b CC (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., n. 642 e segg., pag. 434). In altre parole: se
il termine sancito all’art. 12 cpv. 4 Titolo finale CC è scaduto senza che
all’autorità competente sia stato chiesto di disporre l’autorità parentale
congiunta, gli ostacoli per il suo ottenimento in caso di disaccordo sono più
importanti che durante il periodo transitorio (Senn,
FamPra.ch 2017, pag. 972 seg.).
4.2
Giusta l’art. 298d CC,
ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei
minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi
importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio. Le condizioni
materiali poste sono identiche a quelle dell’art. 134 cpv. 1 CC (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5; Meier/Stettler, Droit
del la filiation, 6° ed., n. 625 pag. 426). Ogni modifica dell’attribuzione
dell’autorità parentale o di una delle sue componenti è subordinata all’adempimento
di due condizioni: devono essere intervenuti dei fatti nuovi importanti,
i quali, per tutelare il bene del figlio, esigono una modifica
dell’attribuzione dell’autorità parentale.
Benché l’istituzione di
un’autorità parentale congiunta al posto di un’autorità parentale esclusiva non
dovrebbe dipendere da criteri d’apprezzamento troppo severi, i genitori privati
fino a quel momento che agiscono in questo senso, dopo il termine dell’art. 12
cpv. 4 Titolo finale CC, devono dimostrare l’esistenza di fatti nuovi e
importanti che esigono, per il bene del minore, che si rinunci a mantenere
l’autorità parentale esclusiva (Affolter/Vogel,
op. cit., art. 298d CC, pag. 129 e segg. n. 5; sentenza TF n.
5A_30/2017, consid. 4.2). La modifica non può essere presa in considerazione
soltanto se il mantenimento della regolamentazione rischia di pregiudicare il
bene del minore (Meier/Stettler, op.
cit., n. 625 pag. 426).
4.3
Sapere se una modifica
essenziale è avvenuta deve essere apprezzato in funzione di tutti gli elementi
del caso e deriva dal potere d’apprezzamento dell’autorità di protezione. Le
circostanze mutate devono essere prese in considerazione e innescano una
rivalutazione della situazione solo se sono sostanziali e a loro volta
permanenti. Può essere il caso per un cambiamento personale o reale da parte
dell'uno o dell'altro genitore o del figlio. Il fatto a sapere se una
circostanza sia mutata in modo sostanziale deve essere valutato caso per caso
ed appartiene al libero potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione
(BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC,
pag. 129 e segg. n. 5).
Un cambiamento sostanziale
di circostanze potrebbe consistere in: uno scioglimento della precedente
convivenza e separazione dei genitori; un cambiamento della situazione
lavorativa e quindi, per esempio, un cambiamento nelle possibilità di
accudimento; un nuovo matrimonio del genitore detentore principale della
custodia; una modalità di crescita imprevista del bambino; una necessità che il
bambino sia collocato e accudito da altri. Il cambiamento deve anche, di regola
e per quanto prevedibile, essere di natura permanente; cambiamenti a breve
termine e di breve durata non giustificano una modifica (BK, Affolter/Vogel, art. 298d CC, pag. 129 e
segg. n. 5). L'autorità deve basare la sua decisione sulle circostanze che si
presentano al momento della decisione (DTF 5A_105/2012 del 9.3.2012 E. 2.3).
4.4
Come indicato, un
cambiamento significativo delle circostanze da solo non è sufficiente. Deve
infatti essere anche nell'interesse del figlio. Un nuovo disciplinamento
dell’autorità parentale può quindi essere preso in considerazione solo se il
mantenimento dell'assetto attuale metterebbe seriamente in pericolo l'interesse
del minore e se un cambiamento risulta necessario. Secondo l’Alta Corte, un
nuovo disciplinamento in questo senso richiede che il mutamento delle
circostanze sia tale da richiederlo necessariamente in quanto l'assetto attuale
risulta più dannoso per il bambino che la perdita di continuità nell'educazione
e nelle circostanze di vita associata al cambiamento della persona di
riferimento principale (DTF 5A_531/2009 del 6.11.2009 consid. 2; analogamente
5A_199/2013 del 30.3.2013 consid. 2.2; 5A_483/2011 del 31.10.2011 consid. 3.2,
in: FamPra.ch 2012, 206; 5A_105/2012 del 9.3.2012 consid. 2.3; sulla norma
analoga nell'ex art. 157 cfr. DTF 100 II 76 f. consid. 1; 109 II 375 consid.
4c; 111 II 313 consid. 4). Occorre una valutazione individuale del caso
specifico.
4.5
Una modifica
dell’autorità parentale entra unicamente in linea di conto qualora questa si
imponga nell’interesse del figlio. La modifica delle circostanze deve pertanto
imporre necessariamente il cambiamento della regolamentazione dell’autorità parentale,
in quanto il mantenimento della regolamentazione attuale danneggia maggiormente
il bene del figlio rispetto alla modifica della stessa e alla conseguente
perdita di continuità nell’educazione e nelle condizioni di vita (decisione TF
5A_266/2017 del 29 novembre 2017 consid. 8.3, 5A_29/2013 del 4 aprile 2013).
Centrale è la
circostanza secondo cui, a seguito del cambiamento delle circostanze, il
mantenimento dell’assetto in atto metterebbe a repentaglio il benessere del
bambino, a cui si potrebbe rimediare unicamente mediante un nuovo
disciplinamento dell’autorità parentale.
Benché il legislatore
abbia disposto l’autorità parentale congiunta come regola (art. 296 cpv. 2 CC),
il mantenimento dell’autorità parentale esclusiva non costituisce di per sé un
rischio per il benessere del minore ai sensi dell'art. 298d CC. Se non ci sono
ulteriori elementi concreti che portano ad un rischio concreto per il benessere
del figlio mediante l'esercizio dell'autorità parentale esclusiva e che possono
essere rimossi concedendo l'autorità parentale congiunta, l’assetto attuale va
mantenuto e, se necessario, vanno adeguate le relazioni personali a norma
dell'art. 298d cpv. 2 CC (BK, Affolter/Vogel,
art. 298d CC, pag. 131).
5.
Nel caso in esame, come
a giusto titolo rilevato dalla reclamante, non è adempiuta una delle due
condizioni poste dall’art. 298d CC per l’attribuzione dell’autorità parentale
congiunta.
L’Autorità di prime
cure ha indicato che fatti nuovi importanti – che giustificano che si possa
procedere ad una modifica dell’autorità parentale – nel caso in esame sono dati
a fronte della decisione con la quale la madre è stata privata del diritto di
determinare il luogo di dimora, con il conseguente collocamento di PI 1 (inizialmente
al __________ ed in seguito presso una Istituto terapeutico: cfr. decisione 13
novembre 2020). Questa conclusione dell’Autorità di prima sede è stata ammessa dalla
stessa reclamante nel suo gravame (cfr. reclamo punto 3.2).
La decisione non può però
trovare conferma in relazione alla seconda condizione posta dall’art. 298d CC,
ossia la necessità di tutelare il bene della minore in relazione ai predetti
fatti nuovi. L’Autorità di prime cure ha fondato, a torto, la propria
valutazione su un’applicazione per analogia delle condizioni poste dall’art.
311.
CC relativo alla privazione dell’autorità parentale. Secondo consolidata
dottrina e giurisprudenza l’art. 311 CC non può però entrare in considerazione
neppure in via analogica. I criteri
per l'attribuzione esclusiva dell'autorità parentale non sono infatti gli
stessi di quelli per la sua privazione intesa quale misura di protezione del
figlio; una notevole e persistente incapacità di comunicazione o di
cooperazione dei genitori può anzi giustificare l'attribuzione esclusiva dell’autorità
parentale se in tal modo possono essere ridotti gli effetti negativi per il
figlio (Meier/Stettler, op. cit., n. 673 segg.
pag. 448, con riferimenti ivi menzionati; DTF 141 III 472, consid. 4).
Queste circostanze non
sono state in alcun modo valutate dall’Autorità di prime cure né nella
decisione e né nelle osservazioni al reclamo. L’Autorità, partendo dal
presupposto errato dell’applicazione per analogia dell’art. 311 CC, si è
limitata a rilevare che non è emerso che il padre non sia in grado di
esercitare l’autorità parentale per inesperienza, malattia, infermità, assenza,
violenza o altri motivi analoghi, così come non sarebbe emerso che il medesimo
non si sarebbe curato della figlia o avrebbe violato gravemente i suoi doveri e
a ritenere che il fatto che tra i genitori vi sia tensione non è un motivo
sufficiente per non accogliere l’istanza del padre. A torto.
Alla luce della giurisprudenza
e della dottrina citata, la modifica dell’autorità parentale, da esclusiva a
congiunta, andava sottoposta alle chiare condizioni poste dall’art. 298d CC.
Dagli atti emerge una
grande conflittualità genitoriale che si protrae da anni, con un forte
acutizzarsi in tempi recenti: da un lato le accuse del padre verso la madre di
maltrattamenti verso la figlia (v. istanza 16 dicembre 2020, consid G); d’altro
lato il padre è stato recentemente condannato ad una pena pecuniaria, sospesa,
per minaccia nei confronti di RE 1 (“per avere, nel periodo tra giugno e
settembre 2020, a __________ e in altre imprecisate località, usando
grave minaccia, incusso spavento e timore, dicendole che le avrebbe portato via
la figlia, che gliel’avrebbe fatta pagare, nonché «stai attenta che ti
brucio la casa, come con la __________»”) e ingiuria (“per avere
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, leso il suo onore tacciandola
di «scema» e «pezzo di merda inutile»,
rispettivamente dicendole «hai cambiato tre uomini in 4 anni»”)
(v. DA 2639/2021 dell’ 08.06.2021). L’assenza di dialogo tra i genitori è stata
constatata dalla stessa Autorità di protezione durante l’udienza di discussione
del 15 febbraio 2021, che si era chiesta, con tanto di annotazione a verbale, “come
i genitori, nella prospettiva di un esercizio congiunto dell’autorità parentale”
avrebbero potuto “concretamente trovare delle intese e la necessaria
collaborazione per il bene prioritario di PI 1”. La giurisprudenza
dell’alta Corte federale ha in vero evidenziato che l’autorità parentale
congiunta finisce per essere un guscio vuoto quando la collaborazione tra
genitori non è possibile e non è conforme al bene del minore che l’Autorità di
protezione debba poi prendere ripetutamente delle decisioni per le quali, in
caso di autorità parentale congiunta, l’accordo dei genitori è necessario (DTF
141.
III 472, consid. 4.6). Dagli atti traspare che una divergenza tra i
genitori si appalesa già ora sul collocamento di PI 1 presso la Comunità
terapeutica individuata dalla rete (v. osservazioni 5 luglio 2021 della
curatrice CURA 1).
Lascia quindi quantomeno
perplessi il fatto che, per finire, l’Autorità di prima sede abbia istituito
l’autorità parentale congiunta sulla base di un semplice giudizio di
verosimiglianza sulla causa dell’animosità del padre, che avrebbe individuato
nel non sentirsi quest’ultimo “debitamente coinvolto nella vita della figlia”
non esercitando egli l’autorità parentale.
Agli atti non si trovano
del resto indizi che permettano di far temere che il bene o gli interessi della
minore siano in qualche modo messi a repentaglio dalla privazione della madre
del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e dal contemporaneo
mantenimento a lei dell’autorità parentale esclusiva. Da notare per finire che
la minore, quattordicenne, neppure è stata sentita dall’Autorità di prime cure in
relazione alla questione oggetto della decisione contestata.
In simili circostanze, il
reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata, con conseguente respingimento
dell’istanza del padre e mantenimento dell’autorità parentale esclusiva della
madre.
6.
Gli oneri
seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia
all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero in ogni caso
essere accollate all’Autorità di prima sede (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
La reclamante ha chiesto
di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile
su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia
sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di
probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le
predette condizioni, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio del reclamante va accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
Di conseguenza la
decisione 31 maggio 2021 (ris. n. 299) dell’Autorità regionale di protezione __________
è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. La richiesta di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.