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Decisione

9.2021.108

Conferma privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, modifica delle misure di protezione e rogetto di collocamento in famiglia affidataria professionale, approfondimenti peritali

21 ottobre 2021Italiano59 min

figli, nati da un precedente matrimonio ed entrambi collocati in istituto: __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.108

Lugano

21 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il progetto di collocamento del figlio in famiglia

affidataria

giudicando

sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9/11

giugno 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2018)

è nato dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Con decisione 24 settembre 2018

l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) ha privato la madre del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio.

RE 1 ha altri due

figli, nati da un precedente matrimonio ed entrambi collocati in istituto: __________

(2005) presso la Comunità __________ e __________ (2008) presso __________.

B. PI 1 ha vissuto con

la madre presso __________ dalla nascita. Dal 3 febbraio 2020 è stato collocato

presso __________, in un appartamento protetto di __________, dove vive insieme

alla madre. Il bambino ha frequentato l’asilo nido __________.

Le relazioni personali tra

PI 1 e il padre sono organizzate in forma sorvegliata dal 20 dicembre 2018.

C. Con decisione 15

ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza ex art. 314a bis CC a favore di PI 1 e nominato quale curatrice

di rappresentanza l’avv. CURA 1.

D. In data 22 maggio

2020 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a favore del minore,

nominando quale curatrice la signora __________, in seguito sostituita con

decisione 18 agosto 2020 dalla signora CURA 2, dell’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, settore curatele e tutele di __________.

E. Il 14 ottobre 2020 è

avvenuto un incontro presso l’Autorità di protezione, nel quale le parti hanno

discusso del progetto di collocamento del minore presso una famiglia

affidataria. All’incontro hanno partecipato i genitori del bambino, la

rappresentante legale e la curatrice educativa di quest’ultimo, il curatore

della madre, il capo équipe e l’assistente sociale dell’Ufficio dell’aiuto e

della protezione.

Un nuovo incontro si è

tenuto presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione il 27 novembre 2020.

F. Con decisione “incidentale

e ordinatoria” datata 4 marzo (recte 4 febbraio) /5 febbraio 2021”,

l’Autorità di protezione ha parzialmente accolto alcune prove proposte dai

genitori, respingendone altre. In particolare ha accolto parzialmente la

richiesta di RE 1 di un rapporto di aggiornamento sulla sua presa a carico da

parte della dr.ssa med __________ e di un rapporto di aggiornamento da parte

del dr. med __________ in merito alla presa a carico del padre di PI 1, PI 2

(disp. 1.1.). Ha accolto la richiesta di “riguardare quanto indicato

dettagliatamente dal dr.med __________ nel suo rapporto 27.12.2020” (disp.

1.2.). L’Autorità di protezione ha respinto le prove richieste dal padre PI 2

relative all’“allestimento di una nuova perizia da parte del Servizio medico

psicologico o struttura simile” e di “documentazione da parte della rete

degli elementi concreti a supporto delle critiche mosse nei confronti della

madre, in quanto già agli atti” (disp. 1.3). Ha inoltre respinto le

“richieste di approfondimento da parte della rete proposte dalla madre RE 1

tramite la sua legale con allegato 19/20 gennaio 2021 in quanto già agli atti”

(disp. 1.4).

L’Autorità di

protezione ha poi invitato la perita dott.ssa __________ del Servizio medico

psicologico a “prendere posizione in merito a quanto osservato dal dr. med. __________

nel suo scritto del 27 dicembre 2020”, a “esprimersi in merito

all’esistenza di indizi concreti di messa in pericolo per lo sviluppo di PI 1

in merito ad un possibile assetto relazionale del figlio con il padre senza

sorveglianza indicandone l’eventuale estensione e se vi possono essere

ulteriori aiuti alla genitorialità volti a promuovere le competenze paterne

considerato il rapporto del dr. med. __________ 21 agosto 2020” e a “indicare

a quali condizioni e attivando quali altre risorse territoriali, sarebbe

possibile il mantenimento dell’affido del minore PI 1 alla madre anche alla

luce del rapporto medico della dr.ssa med. __________ del 10 ottobre 2020, in

particolar modo laddove riferisce “di un affiancamento educativo alla signora RE

1 da parte dei servizi all’uopo preposti” (disp. 2).

G. Tramite decisione 9/11

giugno 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione della custodia

e del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio (disp. 1),

ha formalizzato la privazione di PI 2 del diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio (disp. 2), ha accolto il progetto di collocamento di PI 1

presso la famiglia affidataria individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, settore delle famiglie e dei minorenni, __________, incaricandolo

del trasferimento, in collaborazione con la rete attiva sulla situazione (disp.

3). Ha inoltre regolamentato le relazioni personali tra la madre e il figlio

durante la fase di ambientamento, in due ore settimanali in forma libera con

passaggio al Punto d’Incontro, __________ (disp. 4), mentre ha sospeso le

relazioni personali con il padre nella fase di ambientamento, ripristinandole

nella fase di avvio dell’affido in forma sorvegliata con un incontro alla

settimana della durata di un’ora presso il Punto d’incontro (disp. 5). La

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo

è stato denegato l’effetto sospensivo (disp. 8).

H. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 9/12 luglio 2021, chiedendo già in via

supercautelare e inaudita parte di conferire l’effetto sospensivo e di ordinare

alla rete di interrompere e di astenersi dall’adozione di qualsivoglia misura

di esecuzione della decisione impugnata. Nel merito la reclamante ha chiesto

l’annullamento della decisione e la restituzione della custodia e del diritto

di determinare il luogo di dimora di PI 1 e, subordinatamente, che gli atti

siano ritornati all’Autorità di protezione affinché emetta una nuova decisione.

La reclamante ha pure formulato istanza per l’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria. Il 13 luglio 2021 RE 1 ha prodotto altra

documentazione a sostegno del proprio “reclamo 9.7.2021 con domanda di

restituzione dell’effetto sospensivo e con richieste supercautelari e cautelari”.

La reclamante ritiene di essere in grado di curarsi del figlio senza esporlo a

pericoli e considera pertanto arbitrarie le misure messe in atto dall’Autorità

di protezione, che sarebbero giustificate da rischi astratti e non documentati,

essendo basati su valutazioni lacunose, che non hanno tenuto conto dell’evoluzione

positiva della madre.

I. In relazione alla

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, con scritto 21 luglio 2021

la curatrice educativa ha comunicato di non avere particolari osservazioni,

trasmettendo copia del programma aggiornato di inserimento del minore presso la

famiglia affidataria, iniziato dal 1° luglio 2021 e la cui conclusione era

prevista il 28 luglio 2021, con la prima notte in famiglia affidataria. Il

padre di PI 1 ha osservato il 21/22 luglio 2021 di non essere d’accordo sulla

procedura relativa al figlio, esprimendo preoccupazione relativamente al trauma

che il minore potrebbe subire conseguentemente all’allontanamento dalla madre,

ritenendo che vi sarebbero altri mezzi per sostenere RE 1 nell’accudimento del

figlio e chiedendo di aiutarla. PI 2 ha inoltre presentato ulteriori

osservazioni in data 23/26 luglio 2021 rappresentato dal suo avvocato,

precisando di non opporsi alla richiesta di ripristino dell’effetto sospensivo,

ritenendo che non sarebbe data l’urgenza di procedere all’affido ad una

famiglia affidataria, a suo avviso non motivata dall’Autorità di protezione.

Con osservazioni 23/26 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha postulato di

respingere il reclamo, come pure la richiesta di restituzione dell’effetto

sospensivo, precisando che l’inserimento del bambino nella famiglia affidataria

sarebbe stato avviato il 28 luglio 2021, con il primo pernottamento, necessario

anche a causa della chiusura estiva del nido frequentato da PI 1. Anche la curatrice

di rappresentanza avv. CURA 1 ha chiesto con osservazioni 26/28 luglio 2021 di

respingere la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, considerando giustificata

la sua revoca tenuto conto anche dello stato avanzato del progetto di inserimento

di PI 1 nella famiglia affidataria professionale.

Tramite decisione 28

luglio 2021 questa Camera ha accolto la richiesta di RE 1 di restituzione dell’effetto

sospensivo al reclamo.

L. Con scritto 28 luglio

2021 PI 2 ha chiesto il ripristino immediato delle relazioni personali con il

figlio, sospese dal 18 giugno 2021.

Il medesimo giorno la

curatrice educativa ha convocato la madre e gli operatori della rete ad un

incontro da svolgere il giorno successivo, che tuttavia non ha potuto essere

organizzato. Di conseguenza, essa ha chiesto a questa Camera con scritto 29

luglio 2021, di intervenire a protezione di PI 1, organizzando il futuro

prossimo del minore. Il Presidente della Camera di protezione ha quindi

precisato la competenza dell’Autorità di prima sede, chiarendo che la

decisione, confermativa per quanto riguarda la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio, non incide sulla validità pendente

causa della decisione del 24 settembre 2018, mentre non è contestata dal padre

la privazione del suo diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Di

conseguenza, all’Autorità di protezione compete di tutelare il bene del minore

con le misure necessarie. La curatrice ha quindi inoltrato una richiesta

all’Autorità di protezione, volta all’organizzazione delle misure a favore di PI

1. Con “decisione supercautelare” 30 luglio 2021 l’Autorità di

protezione ha stabilito quale misura opportuna ai sensi dell’art. 307 CC che “a

partire da lunedì 2 agosto 2021 PI 1 viene inserito temporaneamente in regime

di esternato presso la Famiglia affidataria professionale individuata dall’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, con frequenza diurna dal lunedì al venerdì,

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 o orario da definire dalla rete a dipendenza

delle necessità lavorative della madre” (disp. 1), ha intimato alle parti

alcuni scritti e allegati, come pure una comunicazione elettronica di __________

(disp. 2) e assegnato ai genitori di PI 1 e alla curatrice di rappresentanza

del minore il termine del 16 agosto 2021 per formulare le proprie osservazioni

in merito (disp. 3). Un reclamo presentato da RE 1 il 4 agosto 2021 avverso

quest’ultima decisione è stato giudicato irricevibile da questa Camera con

sentenza 9 agosto 2021 (inc. CDP 9.2021.117).

M. In data 5 agosto 2021

la curatrice educativa ha comunicato a questa Camera di non avere particolari

osservazioni in merito alla procedura di reclamo.

N. La curatrice di

rappresentanza di PI 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo in data

6 agosto 2021, chiedendo che sia respinto. Essa rileva che il progetto di

affidamento in famiglia affidataria sarebbe in atto dalla nascita del minore e

che gli accertamenti svolti dimostrerebbero le lacune della madre

nell’occuparsi del figlio senza sostegni. L’avv. CURA 1 concorda con la rete

sul progetto di affido extra familiare, ritenendo che le conclusioni peritali

sarebbero inequivocabili e che la non idoneità genitoriale della madre sarebbe

dimostrata dagli atti.

O. Tramite osservazioni

9 agosto 2021 l’Autorità di protezione chiede la reiezione del reclamo,

sostenendo che esso sarebbe molto duro e al limite del temerario, invitando

questa Camera a cautela nei confronti delle censure formulate a carico di tutti

gli operatori e specialisti coinvolti negli accertamenti svolti. L’Autorità di

protezione precisa che il percorso di affido professionale include i genitori

di PI 1 e specifica di ritenere fondamentale preservare le relazioni

genitoriali, tenendo conto delle difficoltà e lacune che sono state

attentamente valutate e che concretamente influirebbero sul corretto sviluppo

del bambino, ponendolo in pericolo. Citando il rapporto peritale, conclude che

il progetto non arrecherebbe danno al nucleo famigliare e garantirebbe il

rispetto del principio di complementarietà tra famiglia affidataria e famiglia

biologica. L’Autorità di protezione sostiene che l’istruttoria sarebbe stata

svolta in maniera minuziosa e con accertamenti approfonditi che dimostrano

l’esistenza di un grave rischio evolutivo sul medio-lungo termine, come pure

sostiene che le critiche su presunti accertamenti inesatti o incompleti

cadrebbe nel vuoto in relazione con la decisione incidentale ordinatoria e

emanata il 5 febbraio 2021, rimasta incontestata e cresciuta in giudicato. Quanto

al progetto relativo agli altri figli di RE 1, l’Autorità di prima istanza

ritiene che si tratti di situazioni diverse e con bisogni diversi dei minori,

come pure che sia da preservare il segreto tutorio nei confronti del padre di PI

1, che non ha legami famigliari con i figli di primo letto della madre. Sulle

critiche alle valutazioni degli esperti l’Autorità di protezione ritiene che il

reclamo sia infondato, pretestuoso nel merito e temerario nelle censure rivolte

agli specialisti, osservando di aver attentamente valutato ogni parere, così

come la membra permanente dell’Autorità, formata e competente. Il progetto

contestato avrebbe escluso misure meno incisive in considerazione della

necessità di fornire un sostegno educativo importante al bambino, tenuto conto

delle importanti difficoltà cognitive e intrapsichiche dei genitori.

Secondo l’Autorità di protezione, RE 1 non sarebbe quindi in grado di “appropriarsi

degli aiuti educativi” e le sue lacune giustificherebbero il progetto

deciso, mentre le interpretazioni date dalla madre alle critiche mosse nei suoi

confronti sarebbero al limite del persecutorio e le impedirebbero di accettare

il percorso di sostegno alla genitorialità propostole, necessario per far

fronte alla situazione, in particolare in quanto essa soffrirebbe del “meccanismo

di proiezione patologica”. Gli approfondimenti svolti da periti

specializzati giungerebbero a chiare conclusioni, anche relative ad una

prognosi futura, mentre la reclamante avrebbe rinunciato a produrre una

contro-perizia di parte. L’Autorità di protezione critica con forza i

riferimenti contenuti nel reclamo a “distacchi forzati dei figli dalle madri

nubili”, ritenendo che non giovino alla madre, generandole al contrario

disorientamento e stati di angoscia. Difende quindi la scelta di restringimento

delle relazioni personali tra PI 1 e i genitori nella fase di ambientamento nel

nuovo contesto famigliare come necessaria per evitare di “caricarlo

emotivamente”, mentre in seguito la relazione materna e paterna verrà

incentivata e inserita progressivamente. L’Autorità di protezione ribadisce di

aver ampiamente spiegato alla madre il progetto, documentandolo con atti

specialistici e giustificandolo con una perizia, durante due incontri avvenuti

il 14 ottobre 2020 e il 27 novembre 2020, in una situazione in cui essa avrebbe

potuto produrre altre valutazioni specialistiche, così come avrebbe potuto

impugnare la decisione incidentale sulle prove del 4/5 febbraio 2021. Le

censure relative alle lacune peritali secondo l’Autorità di protezione non

avrebbero quindi fondamenti concreti. Al contrario, la reclamante non sarebbe

consapevole delle sue fragilità e degli aiuti ricevuti sin dalla nascita del

figlio. L’Autorità di protezione respinge infine le violazioni del diritto di

essere sentita e dei diritti fondamentali, anche in relazione all’immediata

esecutività della decisione impugnata, sostenendo di aver sempre dato molta

importanza ai diritti processuali delle parti e di ritenere che l’avvio del

progetto sia stato procrastinato a discapito dell’interesse del minore. Quanto

alla segnalazione all’ispettorato della Camera di protezione, l’Autorità di

prime cure si limita a contestare tutte le censure, mentre entrerà nel merito

qualora sarà formalmente chiamata a farlo.

P. In replica, con

scritto 23 agosto 2021, RE 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, evidenziando

nuovamente di ritenere che non siano dati gli elementi per giustificare la

misura adottata a favore di PI 1, che dovrebbe costituire l’ultima ratio in una

condizione di pericolo fisico o psichico. La reclamante sostiene che in

concreto la decisione impugnata non partirebbe da un presupposto di pericolo

attuale, bensì di un rischio “sul medio e lungo termine”, violando il

principio di precauzione. Verrebbe quindi favorita una situazione di incognita,

con un affido a terzi, a fronte di un danno prevedibile e non misurabile

relazionato con il rimanere con la madre. La decisione non si giustificherebbe poi

in relazione con il particolare anno vissuto nel 2020: risulterebbe un maggior

investimento della madre durante il confinamento a seguito dell’emergenza

sanitaria, che sarebbe stato apprezzato dagli operatori. RE 1 critica l’agire

dell’Autorità di protezione, considerando che la decisione avrebbe dovuto

essere concisa e argomentata, supportata da un rapporto che esponga

sistematicamente tutti gli elementi necessari e non da tanti interventi e

decisioni dell’Autorità di protezione e dei servizi sociali. Secondo la

reclamante, l’Autorità di protezione non avrebbe esaminato correttamente le

condizioni per motivare la decisione, limitandosi a ratificare le valutazioni

della rete, che sosterrebbe l’affido extra famigliare quale unica soluzione

praticabile. Per tale motivo, RE 1 chiede che ulteriori accertamenti siano

esperiti da altri servizi e capo-progetto, che “non partano da premesse

precostituite”. Osserva che quanto sostenuto dall’Autorità di protezione

relativamente all’età del minore, che compirà presto tre anni, e a potenziali

disturbi dell’attaccamento a corto, medio e lungo termine non sarebbero

dimostrati, ed in particolare evidenzia di ritenere di essere stata la persona

di riferimento essenziale (caregiver) per il figlio, mentre le persone

intervenute a sostegno non l’avrebbero mai sostituita. La decisione impugnata

priverebbe invece il minore di tutti i suoi punti di riferimento, senza che vi

siano valutazioni complete anche su tutta la famiglia, per la quale vi sarebbe

la prospettiva di un “ricongiungimento famigliare” riguardante anche gli

altri due figli di RE 1, con un progetto che a suo dire non sarebbe sistematico

e comprensivo di una valutazione che integri tutti i membri della famiglia. Essa

sostiene poi l’assenza di un progetto educativo ai sensi dell’art. 61 del

Regolamento della legge per le famiglie, ciò che non ne permetterebbe una

valutazione concreta. Ribadisce di essersi occupata sempre del bambino, essendo

impegnata professionalmente a metà tempo e che di conseguenza nei fatti PI 1

non sarebbe stato “collocato” ma avrebbe vissuto con lei, frequentando

quotidianamente il nido e con il sostegno di un’operatrice di __________ con

saltuari incontri e brevi colloqui telefonici, mentre nel fine settimana

l’organizzazione della famiglia era libera, insieme anche agli altri figli.

Ribadisce quindi in definitiva che le misure di protezione a favore di PI 1 non

sarebbero decise sulla base di una perizia che tenga conto di tutti gli

elementi ritenendo insufficiente e non attuale la valutazione del Servizio

medico psicologico del 2019, anche in considerazione dell’età diversa del

bambino dal momento della sua stesura. Nemmeno la successiva delucidazione del

medesimo servizio costituirebbe secondo la madre un mezzo di prova sufficiente,

in quanto esprimerebbe la situazione descritta dai servizi e non fornirebbe

quindi adeguati elementi di valutazione. RE 1 critica quindi la descrizione

dell’Autorità di protezione di un progetto di “co-genitorialità” o

genitorialità condivisa tra la madre e la famiglia affidataria, ritenendola

contraddittoria. La reclamante reitera infine la richiesta di segnalazione all’Ispettorato

dalla Camera di protezione, considerando che anche le successive decisioni

dell’Autorità di primo grado avrebbero per effetto di “mettere le parti e la

Camera nuovamente davanti al fatto compiuto” e non terrebbero conto

dell’interesse del minore.

Q. Il 30 agosto 2021

l’Autorità di protezione ha disposto in via cautelare una modifica delle misure

di protezione a favore del minore e “confermato il temporaneo inserimento di

PI 1 in regime di esternato presso la Famiglia affidataria professionale individuata

dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, con frequenza diurna dal lunedì al venerdì,

dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o orario da definire dalla rete a dipendenza

delle necessità lavorative della madre, almeno fino all’esito del reclamo

pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello” e ha “dato

istruzione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC alla madre RE 1 di mantenere la sua

residenza presso l’appartamento protetto di __________, struttura protetta di __________,

almeno fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del

Tribunale di Appello. § L’ufficio dell’aiuto e della protezione, settore

famiglie e minorenni, __________, è invitato a collaborare con il

curatore amministrativo al fine di garantire l’onere locativo e sgravare di

conseguenza di tale costo la signora RE 1 fino all’esito del reclamo pendente

presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello”.

Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 il 10 settembre 2021 (inc. CDP 9.2021.143), procedura

tutt’ora in fase di scambio degli allegati.

R. Il 1° settembre 2021

la curatrice di rappresentanza di PI 1, avv. CURA 1, ha presentato la propria

duplica. Essa ritiene che la madre abbia fornito indicazioni e argomentazioni

fuorvianti e talvolta “menzognere”. In particolare sostiene che la

reclamante anteporrebbe i propri bisogni e le proprie sofferenze a quelle del

figlio. A suo avviso l’istruttoria avrebbe permesso di accertare un grave

rischio evolutivo a medio e lungo termine per PI 1. L’avv. CURA 1 sostiene di

aver sempre espresso la sua posizione relativamente all’affido extra famigliare

a lungo termine, ritenendo di dover fare il possibile per evitarlo, ma che il

progetto elaborato negli anni non avrebbe dato i risultati auspicati, ciò che

ne avrebbe determinato il cambiamento di opinione e l’avrebbe convinta della

necessità di procedere con la misura dell’affidamento extra-famigliare presso

una Famiglia affidataria professionale. In conclusione, la curatrice chiede

quindi che il reclamo sia respinto.

S. Con duplica 1°

settembre 2021 l’Autorità di protezione si riconferma nella decisione impugnata

e nelle osservazioni al reclamo, chiedendo di respingerlo e precisando di

ritenere che la reclamante nella propria replica non si confronterebbe con le

risultanze istruttorie, in particolare con quelle specialistiche peritali, ma

criticherebbe solo genericamente il progetto di affido. Contesta pertanto le

opinioni della reclamante, ribadendo in particolare di ritenere di non aver

commesso alcun arbitrio nelle proprie valutazioni e di considerare che RE 1

percepirebbe un sentimento persecutorio nei confronti della rete e

dell’Autorità. Sostiene nuovamente di aver rispettato il diritto di essere

sentiti dei partecipanti al procedimento, di aver svolto tutte le valutazioni

necessarie nel rispetto del principio inquisitorio illimitato, ricordando in

particolare relativamente ai mezzi di prova di aver emanato una decisione

incidentale non contestata e di aver deciso sulla base di una perizia del

Servizio medico-psicologico e delle successive delucidazioni, che

escluderebbero l’esigenza di altre valutazioni, richieste dalla madre nel

reclamo e in replica.

T. CURA 2, curatrice

educativa di PI 1, con duplica 31 agosto/3 settembre 2021 precisa che la

ricerca di un appartamento da parte di RE 1 non è stato né promosso né

suggerito dall’UAP e di ritenere opportuno che in attesa di una decisione della

Camera di protezione PI 1 possa continuare a frequentare la Famiglia

affidataria professionale “in modalità diurna dalle 09:00 alle 17:00 (come

da decisione cautelare dell’ARP__________ del 30.08.2021)” rimanendo il

medesimo “collocato presso la struttura”.

U. PI 2 con scritto 9/10

settembre 2021 ha dichiarato di non intendere duplicare, riconfermandosi nella

sua risposta 23 luglio 2021.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha confermato la privazione della custodia

e del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio (disp. 1),

ha formalizzato la privazione di PI 2 del diritto di determinare il luogo di

dimora del figlio (disp. 2), ha accolto il progetto di collocamento di PI 1

presso la famiglia affidataria individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della

protezione, settore delle famiglie e dei minorenni, __________, incaricandolo

del trasferimento, in collaborazione con la rete attiva sulla situazione (disp.

3). Ha inoltre regolamentato le relazioni personali tra la madre e il figlio

durante la fase di ambientamento, in due ore settimanali in forma libera con

passaggio al Punto d’Incontro, __________ (disp. 4), mentre ha sospeso le

relazioni personali con il padre nella fase di ambientamento, ripristinandole

nella fase di avvio dell’affido in forma sorvegliata con un incontro alla

settimana della durata di un’ora presso il Punto d’incontro (disp. 5). La

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo

denegato l’effetto sospensivo (disp. 8), restituito poi alla reclamante con

decisione di questa Camera del 28 luglio 2021.

2.1

RE 1 nel suo reclamo

contesta la decisione dell’Autorità di protezione, ritenendola essenzialmente

carente nelle sue motivazioni, non essendo basata su una perizia attuale ma su

valutazioni svolte nel 2019. La reclamante contesta le misure istituite

dall’Autorità di protezione, sostenendo che sarebbero mancati gli accertamenti

sui reali e concreti bisogni del minore e sull’eventuale esposizione al

pericolo se affidato alla madre, come pure sulle conseguenze di un suo

allontanamento. In definitiva, la madre si ritiene in grado di crescere il

figlio e chiede pertanto la restituzione del diritto di determinare il luogo di

dimora e l’annullamento del progetto di affido extra famigliare stabilito nella

decisione impugnata.

3.

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le

misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione

del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Ai sensi

dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione prende, ad istanza di una

persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti

cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare

a titolo cautelare una misura di protezione.

3.1

Il

pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o

sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo

sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono

irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento

inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare.

Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha

importanza: la misura non è una sanzione nei

confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del

minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre

essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile

soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito

insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è

pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al

pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF

5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016

consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,

inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).

3.2

La misura di

protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC consiste dunque nel togliere ai genitori il

diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio,

e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna-Ginevra

2019, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati

di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che

decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore

(DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid,

BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc.

11.2008.28, consid. 9d).

Tale

collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié;

angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni

del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad

art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76,

consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età

del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i

bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo

ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del

bambino (v. più diffusamente, Meier,

CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008,

inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità

di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare –

ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut,

garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e

l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione

quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de

garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez,

CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).

3.3

Ai sensi dell’art. 313

cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza

il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adattare

le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione

dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid.

3.3.2.1; Meier/Stettler, Droit de

filiation, Losanna-Ginevra 2019, n. 1685 pag. 1097-1098; Meier, CR CC I, 2010, ad Intro art.

307-315b CC n. 36 e ad art. 313 CC n. 2). Una modifica delle misure di

protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento

duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della

loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i

principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una

modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione

futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal

comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei

minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate"

a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le

rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF

5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.). Se una misura, nella sua

forma attuale, si rivela non più necessaria, deve essere annullata o sostituita

da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1;

STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3; Sentenza CDP del 21 febbraio

2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.). Più la misura è stata incisiva, più

la diminuzione della protezione dovrà compiersi per gradi, salvo casi

eccezionali di cambiamento radicale delle circostanze (STF 5A_981/2018 del 29

gennaio 2019 consid. 3.3.2.1). Quando i fatti che hanno fondato il

provvedimento non sono più di attualità, il giudice può, al bisogno, aggiornare

i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria (art. 446 al. 1 CC, su

rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC), in particolar modo attraverso una perizia

complementare che verta sulla questione di sapere se e in quale misura la

situazione è cambiata e necessita se del caso un adattamento della misura (STF

5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5C.294/2005 del 27

febbraio 2006 consid. 4.3, in FamPra.ch 2006 p. 772; Meier/Stettler, Droit de la filiation, Losanna-Ginevra 2019,

n. 1685 p. 1099).

Qualora il

collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai

bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione

in applicazione dell’art. 313 CC (Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n.

22). In tal caso non entra in considerazione un’ulteriore decisione di ritiro

del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’art. 310

cpv. 1 CC, nella misura in cui, come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità

di protezione e non è stato delegato ai terzi presso cui il minore è collocato

per decisione dell’autorità (detentori di una semplice custodia di fatto;

COPMA, Droit de la protection de l’enfant, Guide Pratique, n. 2.87 pag. 61-62; Sentenze CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120, consid 3.3.;

del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; del 27 marzo 2015,

inc. 9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

4.

La decisione di

revoca del diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio PI 1 risale

alla nascita del minore ed allora era giustificata da una situazione di

pericolo per quest’ultimo, riferita in particolare dalla madre e relativa anche

ad episodi di violenza da parte dell’allora compagno e padre del bambino, in un

contesto famigliare che comprendeva pure i due altri figli di RE 1, nati da un

matrimonio precedente e già da tempo collocati in due diversi istituti. Al

momento della nascita di PI 1, l’Autorità di protezione ha quindi privato la

madre del diritto di determinare il luogo di dimora e collocato il minore

presso __________, designando l’Ufficio dell’Aiuto e della Protezione, Settore famiglie

e minorenni, quale coordinatore del progetto, incaricandolo di “procedere ad

accompagnare la signora RE 1 e il figlio PI 1 presso __________ e di assicurare

e coordinare le adeguate relazioni personali con gli altri figli della signora

(…) coinvolgendo inoltre la curatrice educativa” (cfr. decisione 24

settembre 2018).

Con due decisioni

datate 6 novembre 2018, l’Autorità di protezione ha conferito mandato al

Servizio medico psicologico di __________ per una valutazione delle capacità

genitoriali di entrambi i genitori e mandato all’Ufficio dell’Aiuto e della

protezione, Settore famiglie e minorenni, “per un’indagine socio-famigliare

del nucleo famigliare composto da RE 1, dai figli __________, __________ e PI 1

e del signor PI 2”. Come meglio si vedrà in seguito, è sulle conclusioni

dei due Servizi che poggiano le successive scelte di mantenere il collocamento

di PI 1, fino al momento della decisione impugnata. Il minore ha quindi vissuto

dapprima presso l’istituto __________ e in seguito, dal febbraio 2020, presso

un appartamento protetto di __________ (facente capo al medesimo istituto), frequentando

quotidianamente e secondo gli impegni professionali della madre, il Nido __________.

Seppur privata del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio, RE 1 ha

sempre abitato con il figlio. Di conseguenza, concretamente, risulta che alla

madre è sempre stata delegata la custodia di fatto del bambino. Tanto che,

nella decisione incidentale ordinatoria del 4/5 febbraio 2021, l’Autorità di

protezione ha invitato la perita dott.ssa __________ del Servizio medico

psicologico, tra le altre cose, a “indicare a quali condizioni e attivando

quali altre risorse territoriali, sarebbe possibile il mantenimento

dell’affido del minore PI 1 alla madre anche alla luce del rapporto medico

della dr.ssa med. __________ del 10 ottobre 2020, in particolar modo laddove

riferisce «di un affiancamento educativo alla signora RE 1 da

parte dei servizi all’uopo preposti»” (disp. 2, sottolineatura di chi

scrive).

5.

Tramite la decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha per finire confermato la privazione del

diritto di determinare il luogo di dimora di RE 1 sul figlio PI 1, accogliendo

un progetto di collocamento del minore in famiglia affidataria professionale e

modificando il luogo di vita del bambino. Il progetto prevede un allontanamento

dalla madre, con diritti di visita della durata di due ore durante la fase di

ambientamento, che in seguito “la curatrice educativa in collaborazione con

la rete di supporto esistente (…) estenderà (…) secondo il bene del minore”.

Siccome la

decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, questa Camera con

decisione 28 luglio 2021 ha accolto la richiesta della madre di restituzione

dell’effetto sospensivo. Di conseguenza, ritenuto che il progetto di

affidamento è rimasto sospeso, l’Autorità di protezione ha emanato una

decisione cautelare, oggetto di un ulteriore reclamo che viene trattato

separatamente (inc. CDP 9.2021.143), con la quale ha previsto il “temporaneo

inserimento di PI 1 in regime di esternato (…) con frequenza diurna dal lunedì

al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 o orario da definire dalla rete a

dipendenza delle necessità lavorative della madre, almeno fino all’esito del reclamo

pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello” e ha “dato

istruzione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC alla madre RE 1 di mantenere la sua

residenza presso l’appartamento protetto di __________, struttura protetta di __________,

almeno fino all’esito del reclamo pendente presso la Camera di protezione del

Tribunale di Appello”. Tale è quindi l’assetto attuale.

6.

Come detto, RE 1

ritiene giustificata la restituzione della custodia e del diritto di

determinare il luogo di dimora di PI 1, sostenendo una carenza di motivazione

da parte dell’Autorità di protezione ed in particolare l’assenza di una perizia

che attesti un pericolo concreto e attuale per il bambino a rimanere con lei,

rispettivamente quali siano le conseguenze nell’allontanarlo.

Nel contesto descritto nel

2019.

PI 1 è stato collocato dai servizi presso __________, dove ha vissuto insieme

alla madre. Fin dal 2019 (cfr. verbale di incontro del 18 novembre 2019 alla

presenza di tutte le parti) si è discusso di un progetto presso un appartamento

protetto (__________) o in affido famigliare. Dagli atti (cfr. scritto 10

settembre 2020 di __________) si evince che nel seguito il progetto di

inserimento in un appartamento protetto è stato concretizzato dal 13 febbraio

2020, anche siccome non risultavano essere disponibili famiglie affidatarie

(cfr. verbale di incontro 18 novembre 2019).

Secondo quanto indicato

nella decisione impugnata, a seguito dei rapporti di aggiornamento dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, di __________ e del Nido – ricevuti tra gennaio

e settembre 2020 – l’Autorità di protezione ha considerato necessario dover

rivalutare un affido extra-famigliare. Negli incontri avvenuti successivamente

con i genitori, questi ultimi si sono opposti fermamente al progetto proposto

di collocare PI 1 presso una famiglia affidataria. Nell’incontro tenutosi il 14

ottobre 2020 sia la madre che il padre hanno quindi espresso il loro disappunto,

anche riguardo alla tempistica di trasmissione degli atti. Oltre ad altri

aspetti, i genitori hanno tematizzato l’eventualità di esperire una perizia di

parte sulla loro capacità genitoriale, esprimendo preoccupazione per i relativi

costi. In particolare il curatore di RE 1 ha sostenuto di necessitare di un

preventivo per poter eventualmente avallare l’assunzione dei costi. Risulta

dagli atti che si è tenuto un’ulteriore incontro il 20 ottobre 2020, presso

l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, a seguito del quale la curatrice di PI

1, l’assistente sociale e il caposervizio del predetto ufficio hanno presentato

uno scritto all’Autorità di protezione illustrando la possibilità di un

progetto di affidamento del bambino a una famiglia affidataria professionale.

Nelle successive settimane si sono succedute le osservazioni delle parti ed i

genitori hanno espresso critiche rispetto al progetto di inserimento in una

famiglia affidataria professionale, in quanto avente per effetto l’allentamento

fisico del bambino dalla madre. L’avv. CURA 1 ha invece sostenuto il progetto

ritenendolo necessario. Il padre ha ritenuto che la valutazione del 9 luglio

2019.

fosse arbitraria e lesiva dei principi di sussidiarietà e proporzionalità,

in quanto non considerava misure meno incisive e alternative, mentre la madre

ha evidenziato di non ritenere che sia stato definito sufficientemente il bene

del minore, chiedendo quindi l’allestimento di una nuova perizia che

permettesse di chiarire la sua situazione e in che modo le fragilità emerse

giustificassero il progetto di affido extra famigliare rispetto a misure di

protezione meno incisive, come pure di chiarire le conseguenze sul figlio delle

varie soluzioni possibili. RE 1 ha osservato che i rapporti di chi la segue regolarmente

mostrerebbero aspetti positivi della crescita del minore, che ha sempre vissuto

con lei, ritenendo che concretamente il bene di PI 1 non sia minacciato e

chiedendo pertanto ulteriori valutazioni a giustificazione del progetto

proposto dalla rete.

Al proposito, l’Ufficio

dell’aiuto e della protezione ha criticato l’eventuale pertinenza di una

perizia di parte, ritenendo che se si fosse resa necessaria una nuova perizia,

questa avrebbe dovuto essere eseguita da un medico pedopsichiatra (cfr. scritto

UAP del 24 novembre 2020).

In un ulteriore incontro

avvenuto il 27 novembre 2020 presso l’Autorità di protezione le parti hanno

ribadito le loro opinioni e l’Autorità di prime cure ha sostenuto di non

ravvedere motivi per esperire una rivalutazione delle capacità genitoriali, per

non procrastinare ulteriormente il progetto a favore del minore. In seguito, i

genitori hanno conosciuto la famiglia affidataria professionale e con scritto

16.

dicembre 2020 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha chiarito di

prevedere di avviare l’ambientamento di PI 1 dal 18 gennaio 2021, con il suo trasferimento

da __________ a __________, precisando di ritenere indicato l’allontanamento

dalla madre nella fase di ambientamento della durata di due settimane.

L’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha quindi fornito ulteriori dettagli

del progetto, relativi al trasferimento di PI 1, al coinvolgimento dei genitori

e dei suoi fratelli.

In un successivo scambio

di osservazioni, sia la madre che il padre hanno ribadito l’esigenza di

svolgere un’ulteriore istruttoria prima di decidere la modifica delle misure di

protezione del minore, al fine di definire la situazione e le conseguenze dei

provvedimenti a favore di PI 1. L’Autorità di protezione ha respinto la

richiesta di una nuova perizia, con decisione 4/5 febbraio 2021, procedendo con

le delucidazioni sulle quali ha poi fondato la decisione qui impugnata.

6.1

Perizia

La decisione impugnata

poggia principalmente sul rapporto di valutazione del Servizio

medico-psicologico datato 9 luglio 2019 e quello dell’Ufficio dell’aiuto e

della protezione 12 luglio 2019. Il Servizio medico-psicologico è giunto alla

conclusione di “importanti difficoltà cognitive e intrapsichiche dei

genitori” che segnala come “gravi fattori di rischio evolutivo per il

bambino”. Per quanto riguarda la madre, il Servizio riporta che “malgrado

tanto impegno e tanta volontà di riuscire a occuparsi al meglio del suo bebè,

si evidenzia nel funzionamento della signora RE 1 una reale fragilità

cognitiva, legata in particolar modo alle funzioni intellettive di

rappresentazione mentale e di concettualizzazione, che non le permette di

identificare e capire il senso di determinate situazioni soprattutto quando le

stesse sono di natura complessa e di livello simbolico”. Rispetto a PI 1,

il Servizio medico-psicologico conclude ritenendo che la madre non è idonea

nelle sue capacità genitoriali, in quanto “non è nella condizione di poter

offrire, da sola e in questo momento, le condizioni necessarie e fondamentali

che garantiscano una reale esistenza del Sé del suo bambino, in maniera

differenziata e esente da proiezioni patologiche che costituiscono un grave

rischio di sviluppo per PI 1” (cfr. rapporto 9 luglio 2019, pag. 16). Il Servizio

medico psicologico conclude poi che “considerando con riguardo anche l’età

di PI 1, la soluzione di un affidamento ad una famiglia affidataria a lungo

termine, sarebbe una soluzione ideale in grado di garantire le condizioni

necessarie, in termini di cure coerenti e continue, allo sviluppo armonioso di PI

1”.

Il rapporto dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione è sviluppato maggiormente sulla situazione del

padre, mentre per la madre ha posto in evidenza una difficoltà nel “creare

un contesto favorevole per i figli, che permetta loro di sviluppare un senso di

sicurezza sufficiente per sentire soddisfatti i bisogni fondamentali”. A

titolo di conclusione, l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha suggerito

l’istituzione di una curatela educativa a favore di PI 1, per “sostenere i

genitori nel loro ruolo genitoriale, gestire le relazioni personali padre e

figlio, osservare l’accudimento e lo sviluppo del minore” evidenziando di

ritenere che “oltre alle considerazioni riportate, sarà fondamentale tenere

conto della valutazione del Servizio medico psicologico, formulando proposte di

intervento che tengano conto delle due valutazioni ma soprattutto siano

centrate sui bisogni specifici del piccolo PI 1 e adattate in base alle risorse

dei due genitori”.

Uno degli argomenti su cui

poggia il reclamo oggetto della presente procedura è proprio la carenza,

secondo la reclamante, di giustificazioni che motiverebbero il progetto di

affido famigliare. Di conseguenza, essa contesta la valutazione alla base della

decisione, del 9 luglio 2019, ritenendo che non chiarirebbe quale sarebbe il

rischio concreto e attuale per il minore nel rimanere con la madre. Su tale

valutazione, la reclamante ha prodotto un parere del 27 dicembre 2020 del dr.

med __________, FMH in psichiatria e psicoterapia e FMH in psichiatria e

psicoterapia forensi, che ha evidenziato “i punti deboli del referto

peritale”, concludendo ritenendolo non sufficientemente approfondito “da

portare inevitabilmente alle conclusioni cui poi si perviene (cioè affido del

bambino a __________)”. Essa ha pure prodotto alcuni rapporti della

dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che da anni la segue

e che ritiene inadeguato il progetto deciso, in quanto ingiustificato

relativamente alla situazione e potenzialmente lesivo per il benessere del

figlio. In particolare, la dr.ssa med __________ ha evidenziato in uno scritto

del 25 febbraio 2021 l’assenza di “problemi di ordine psichiatrico”, il

fatto che RE 1 non abbia mai dovuto ricorrere all’uso di medicamenti, la sua

consapevolezza di fragilità e limiti, così come della necessità di essere

aiutata nella funzione educativa. Essa avrebbe sempre accettato con “obbedienza”

le norme a tutela sua e del bambino e si sarebbe sempre dimostrata collaborante

con tutti gli attori coinvolti nel sostegno fornito a lei e ai figli. In

relazione con un progetto di sostegno, la dr.ssa med. __________ ha “pensato

ad un possibile intervento del Servizio di accompagnamento educativo (SAE) che

potrebbe operare fattivamente anche a domicilio, monitorando la situazione,

segnalando eventuali criticità e offrendo interventi correttivi”. La

specialista ha evidenziato come sul territorio esistono numerose possibilità di

aiuto e sostegno alla genitorialità.

Anche PI 2 si allinea a

quanto sostenuto dalla madre e malgrado non abbia presentato reclamo contro la

decisione impugnata, anch’egli la considera ingiustificata e ne critica la

tempistica, ritenendo lacunosa la perizia allestita dal Servizio medico-psicologico

e dubitando che “si siano percorse sino in fondo tutte le possibili strade

alternative a tutela del bene primordiale di PI 1” (cfr. osservazioni al

reclamo, 23/26 luglio 2021).

Secondo la madre, nemmeno

la “delucidazione peritale” del 15/18 marzo 2021 del Servizio

medico-psicologico può essere considerata un referto peritale, in quanto la

valutazione alla base, del 9 luglio 2019, non può essere considerata una

perizia, per i motivi esposti dal dr. med. __________. La “delucidazione”

sarebbe stata redatta senza prendere contatto con i genitori e ignorerebbe

inoltre, secondo la reclamante, l’evoluzione riscontrata dalla rete e lo

sviluppo e la crescita di PI 1. Di conseguenza, la reclamante ritiene che più

che di una “delucidazione”, si tratterebbe di una giustificazione da

parte dei periti e di una valutazione svolta sulla base “di un’osservazione

della persona limitata nel tempo, frammentaria, svolta in condizioni di stress

da parte dell’interessata (peraltro in pieno periodo Covid-19)” (cfr.

osservazioni 31 maggio 2021, doc. 143 dell’incarto dell’Autorità di protezione,

replica pag. 22).

Di diverso avviso è invece

l’Autorità di prime cure, che ritiene di aver emanato la propria decisione “sulla

base di accertamenti approfonditi e a seguito di un’istruttoria minuziosa”,

che avrebbe dimostrato l’"assenza di una gravità, rispettivamente

urgenza per quanto attiene l’incolumità fisica nel quotidiano (assenza di

violenza o grave trascuratezza o abbandono)” ma l’esposizione a “grave

rischio evolutivo sul medio-lungo termine” (cfr. osservazioni al reclamo,

pag. 3).

In merito all’istruttoria,

l’Autorità di protezione evidenzia più volte di aver emanato una decisione

incidentale ordinatoria il 4/5 febbraio 2021, mai impugnata dalle parti, nella

quale ha respinto la richiesta di esperire una nuova perizia, accogliendo altri

mezzi di prova proposti. Al proposito, questo giudice non può esimersi

dall’osservare che, contrariamente a quanto sostiene l’Autorità di prima sede

(ovvero che formalmente le successive contestazioni su presunti accertamenti

inesatti o incompleti o arbitrari sarebbero irricevibili, vista la mancata

impugnazione della decisione), una decisione incidentale può essere impugnata

immediatamente soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio

irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). È considerato dalla giurisprudenza

irreparabile il pregiudizio di natura giuridica che una successiva decisione

finale favorevole al ricorrente non riuscirebbe comunque a sanare

completamente; un danno economico o puramente fattuale non costituisce un

pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 141 III 80 consid.

1.2

con rinvii). Se non viene fatto uso della possibilità di reclamo, perché

per esempio non sussistono i suddetti presupposti, resta comunque sempre aperta

la possibilità di reclamare sul mancato accertamento con la decisione di

merito. Ciò che palesemente è il caso nella fattispecie qui esaminata.

In definitiva, la

doglianza della reclamante relativa alle prove risulta ricevibile e pure

plausibile, ritenuto che anche secondo questo giudice gli accertamenti peritali

appaiono lacunosi e non definiscono la situazione attuale del minore, né

oggettivamente le capacità genitoriali della madre, che di fatto risulta

essersi occupata fin dalla nascita di PI 1, seppur con i necessari aiuti e in

un contesto protetto, nel quale in ogni caso il minore non sembra essere stato

esposto ad alcun pericolo concreto. Di conseguenza, il reclamo merita

accoglimento sulla necessità di esperire un’ulteriore perizia che attesti la

capacità genitoriale attuale della reclamante, in quanto la modifica (o il

mantenimento) delle misure di protezione a favore del minore deve rispondere ai

presupposti dell’art. 313 CC, secondo il quale esse vanno adeguate a concreti cambiamenti

della situazione. Infine, quanto all’ipotesi che fosse un compito della madre di

produrre una perizia, si ricorda che un simile documento avrebbe avuto un

valore relativo, tenuto conto della posizione di un perito privato, che non può

essere considerato né indipendente né imparziale (cfr. DTF 142 II 355, consid.

6; 141 IV 369 consid. 6.2, STF 6B_955/2019 dell’11 ottobre 2019 consid. 3.1;

Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.8 e rif.).

6.2

Privazione del

diritto di determinare il luogo di dimora

Ai sensi dell’art. L'art.

310.

cpv. 1 CC l’autorità deve togliere il figlio alla custodia del genitore o

dei terzi presso cui si trova, quando “non possa essere altrimenti sottratto

al pericolo” e deve ricoverarlo convenientemente.

Nel caso in esame, le

valutazioni agli atti dimostrano una problematica evidente di RE 1, relativa

alla sua persona e alle sue fragilità, che essa non ha mai negato. Come lei

stessa sostiene, la perizia e la relativa delucidazione si concentrano tuttavia

sulla sua situazione senza approfondire un eventuale pericolo concreto per PI 1

derivante dal rapporto tra madre e figlio, rispettivamente se questo pericolo,

definito al momento della decisione di revoca del diritto della madre di

determinare il luogo di dimora – che risale al 24 settembre 2018 (due giorni

dopo la nascita del bimbo) – sia mutato nei tre anni successivi.

Da un attento esame degli

atti non parrebbero risultare per PI 1 particolari problematiche (v.

certificato del pediatra 4 maggio 2021, doc. 138 inc. ARP). L’Ufficio

dell’aiuto e della protezione al proposito ha precisato che “l’importante

impianto, sia in termini di rete che di strutturazione, a sostegno di PI 1, ha

permesso al bambino di progredire nelle sue tappe evolutive, così come

riportato dal nido __________, che svolge un’osservazione diretta su PI 1 e non

nell’interazione mamma-bambino” (cfr. scritto 29 ottobre 2020 Ufficio

dell’aiuto e della protezione all’Autorità di protezione, doc. 91 incarto ARP).

La conclusione del suddetto servizio è di ritenere “difficilmente

ipotizzabile una riduzione delle misure di protezione senza esporre il minore a

un rischio evolutivo”, indicando di temere che “l’attuale strutturazione

molto massiccia dei provvedimenti di protezione, nel tempo rischia di portare a

un’istituzionalizzazione, con le conseguenze del caso (come accaduto anche ai

fratelli __________ e __________)”. Il progetto di affido extra-famigliare

è quindi stato prediletto dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione, ritenuto

che sarebbe “in grado di garantire le condizioni necessarie, in termini di

cure coerenti e continue, allo sviluppo armonioso di PI 1 oltre che la gestione

delle relazioni con i genitori naturali (…) nell’ottica di un rientro in

famiglia”.

Da quanto emerge dal

rapporto di __________ del 4 febbraio 2021 (doc. 120 incarto ARP) “il

progetto di residenzialità di madre e figlio presso __________ (…) è in essere

dal 13 febbraio 2020. Il soggiorno presso __________ si caratterizza con

l’assetto di un appartamento semi protetto con presenza educativa ridotta

misurata agli impegni professionali delle ospiti presenti”. Per quanto

concerne la relazione madre-figlio, dal suddetto rapporto non emergono dati

chiari, bensì una conferma dei precedenti rapporti, senza “nuovi elementi da

leggere in una prospettiva di cambiamento”; con difficoltà della madre ad “attuare

strategie educative”. Tuttavia risulta che essa è “una figura

genitoriale che circoscrive la propria azione nella grande capacità

organizzativa nel proporre iniziative a favore del figlio con una mobilità a

volte poco sintonica ai bisogni del figlio”.

Il documento più recente a

sostegno del progetto in discussione è la “delucidazione peritale” del

15.

marzo 2021 del Servizio medico-psicologico (doc. 128 incarto ARP), che

secondo l’Autorità di primo grado dovrebbe fornire ulteriori elementi a favore

della decisione di modificare il collocamento di PI 1, con il risultato di

separarlo dalla madre. La conclusione del Servizio medico-psicologico è basata

sulla “consultazione degli atti”, e sulle osservazioni degli operatori

di __________ e conferma le proprie conclusioni peritali, senza aver osservato

nuovi eventuali elementi, sostenendo un “immutabilità della dinamica

relazionale tra la signora RE 1 e il figlio PI 1”.

Al proposito, la

reclamante contesta la validità di una simile osservazione, sostenendo che il

bene del minore sarebbe stato tenuto in considerazione soltanto nel rapporto

del nido del 13.07.2020 e nel rapporto del 4 maggio 2021 del pediatra (prodotto

da lei stessa), mentre la delucidazione peritale è stata presentata senza che i

suoi relatori la incontrassero. A suo dire, quindi, il valore di tale

valutazione sarebbe limitato, non essendo conseguente a una osservazione

attuale della situazione del bambino e della madre ed essendo basata su una

valutazione, quella del 2019, riferita a quel periodo preciso e ormai passato.

La delucidazione non terrebbe quindi conto delle evoluzioni, anche in relazione

all’età di PI 1, e del fatto che “ora ha tre anni e la fase di attaccamento

si è svolta in modo soddisfacente”. Da un profilo psichico, la madre fa

riferimento alle valutazioni della sua psichiatra e alle considerazioni del dr.

med. __________ e conclude di non essere affetta da alcun disturbo. Quanto

all’accudimento del bambino, dal rapporto morale per l’anno 2020 presentato il

5.

febbraio 2021 dalla curatrice educativa, risulta che “PI 1 frequenta da lunedì

a venerdì l’asilo nido __________. Quando la mamma non lavora presso la Clinica

__________ viene garantita una presenza al nido dalle 09:00 alle 16:00; al

contrario PI 1 frequenta l’asilo nido dalle 07:00 alle 18:00. Da novembre 2020 __________

non garantisce più l’accudimento dei minori mediante il nido nel weekend. La

mamma ha potuto riorganizzarsi in termini lavorativi; la signora RE 1 non

lavora nel weekend e durante le giornate festive (questo sembra essere un

accordo con il datore di lavoro non a lungo termine)”. La reclamante fa

riferimento poi al rapporto di aggiornamento di __________ del 18 marzo 2021,

dal quale emerge che la situazione abitativa offerta a __________ “si

caratterizza con l’assetto di un appartamento semi protetto con presenza

educativa ridotta misurata agli impegni professionali delle ospiti presenti”

e che durante le restrizioni legate alla pandemia, “i contatti sono stati

regolari e settimanali, spesso telefonici, ma nel limite del possibile e se

necessario, anche in presenza”. La madre specifica quindi più volte che in

particolare nell’ultimo anno, il sostegno a lei fornito nell’accudimento del

figlio è stato ridotto. Ciò è stato osservato anche da parte di __________ (“si

è ben ambientata all’interno della situazione proposta, che pur dandole più

libertà nella gestione della propria vita e dei propri spazi, l’ha obbligata a

considerevoli adattamenti della propria organizzazione quotidiana non sempre

così facili da gestire (es. lontananza dal posto di lavoro). (…) la situazione

particolare vissuta lo scorso anno legata al Covid19, ha portato anche la

signora a confrontarsi con una maggiore solitudine, che ha affrontato e gestito

in modo soddisfacente, attivando le sue risorse e chiedendo aiuto al bisogno”).

Si evidenzia inoltre che

dall’esame degli atti sembra anche che il progetto educativo per gli altri

figli di RE 1 sia in fase di ridefinizione, ciò che potrebbe confermare

un’evoluzione da valutare complessivamente, risultando addirittura che essa

abbia già trascorso del tempo insieme a tutti i figli (v. doc. 127 incarto ARP,

dove la curatrice indica in un messaggio di posta elettronica che “__________

e __________ trascorreranno questo weekend 27/28.02.2021 presso la mamma”).

Si rammenta peraltro che la decisione dell’Autorità di protezione

successivamente impugnata e trattata con procedura separata, prevede che “L’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e minorenni, __________, è

invitato a collaborare con il curatore amministrativo al fine di garantire l’onere

locativo e sgravare di conseguenza di tale costo la signora RE 1 fino all’esito

del reclamo pendente presso la Camera di protezione del Tribunale di Appello”.

Ciò che lascia immaginare, anche se dagli atti appare in maniera confusa, che

un progetto abitativo riguardante anche gli altri figli sia in corso.

Contrariamente

quindi alle conclusioni contenute nella “delucidazione peritale”, dalla

quale si deduce un’“immutabilità” della situazione, non si possono non

condividere le considerazioni di RE 1 in relazione con un’evoluzione positiva

constatata dagli operatori che hanno avuto ed hanno con lei un contatto

regolare. Ciò che emerge peraltro chiaramente dal rapporto appena citato di __________,

dal quale risulta che la madre “dimostra un certo grado di consapevolezza

verso le sue difficoltà, si è mostrata per lo più collaborante e disponibile

nell’accettare indicazioni e aiuti volti ad un suo miglioramento delle capacità

genitoriali. La buona volontà della signora non ha purtroppo sempre potuto

sopperire alle sue fragilità, ma è sempre stata presente. Nell’ultimo periodo

abbiamo potuto osservare un miglioramento nella gestione dei pasti con il

figlio”.

In un simile contesto, e

come sarà meglio chiarito in seguito, questo giudice non ritiene quindi di disporre

di sufficienti elementi per definire il pericolo concreto e attuale per PI 1,

ma nemmeno un’evoluzione della situazione tale da giustificare un cambiamento,

nel senso richiesto dalla madre. RE 1 non dimostra infatti una sostanziale

modifica delle condizioni che avevano motivato la revoca del diritto di

determinare il luogo di dimora di PI 1 (fin dalla sua nascita, con decisione 24

settembre 2018) e nemmeno pretende che il minore non necessiti più di misure di

protezione.

In assenza di elementi

nuovi che possano inconfutabilmente definire le capacità genitoriali di RE 1

tali da giustificare la revoca della misura, essa non può quindi che essere

mantenuta e il reclamo respinto su questo punto.

Tuttavia, come già

indicato in precedenza, si ribadisce la necessità di esperire sufficienti

indagini, tenuto conto anche del fatto che concretamente, sebbene privata della

custodia, la madre ha sempre vissuto con il figlio e che le misure di

protezione sono soggette a regolari rivalutazioni da parte dell’Autorità di

protezione. Quest’ultima è tenuta ad adottare, in virtù del principio di

proporzionalità, le misure più opportune in ragione dell’evoluzione della

situazione, aggiornando i suoi atti in applicazione della massima inquisitoria

(art. 446 al. 1 CC, su rinvio dell'art. 314 cpv. 1 CC) ed in particolare con

una perizia che dimostri la necessità di un eventuale adattamento della misura.

Di conseguenza, per quanto riguarda il ritiro del diritto di determinare il

luogo di dimora, se le circostanze al momento della decisione sono determinanti

e occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento (dovendo adottare tale

misura soltanto se altre non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito

insufficienti), anche nelle successive rivalutazioni occorre ponderare tutti

gli elementi ed in particolare valutare se il minore non possa essere sottratto

al pericolo attraverso altre misure previste dagli art. 307 e 308 CC Non

risultando sufficientemente chiari tali elementi, una specifica valutazione

appare pertanto necessaria.

6.3

Collocamento

conveniente

Al dispositivo n. 3 della

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il progetto

dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione modificando il collocamento del

figlio. Concretamente, secondo il suddetto progetto, il bambino si trasferirà

presso una famiglia affidataria professionale allontanandosi di fatto dalla

madre, che si è occupata di lui sin dalla nascita. Le relazioni personali sono

state definite dapprima in due ore settimanali ed in seguito andranno estese

dalla curatrice educativa in collaborazione con la rete e “secondo il bene

del minore”.

Secondo

l’art. 310 CC, il collocamento deve essere “conveniente” e

corrispondere quindi alla personalità ed ai bisogni del minore, tenuto conto in

particolare della sua età, personalità, dei suoi bisogni educativi, di

stabilità e continuità del suo ambiente di vita.

Come visto, concretamente

non emerge che l’assetto sin qui adottato abbia provocato disagi al bambino,

che dai pochi elementi agli atti appare sano e ben accudito (cfr. certificato

del pediatra del 4 maggio 2021 “è sempre stato accompagnato puntualmente

alle visite previste dalla mamma”, “si tratta di un bambino solare, in

buono stato di salute, molto attivo e sempre in movimento, allegro e socievole

con tutti”; “non ho mai notato segni di trascuratezza o maltrattamenti

nei suoi confronti”; “la mamma mi sembra particolarmente attenta allo

stato di salute del piccolo PI 1, segue le terapie e i consigli dati, la

gestione del bambino per quello che posso vedere durante le visite si svolge

senza problemi. Per altro nulla da segnalare.”).

Il motivo per il quale il

collocamento viene modificato, appare quindi correlato ad un potenziale rischio

futuro, con un possibile pericolo per lo sviluppo evolutivo del bambino a medio

e lungo termine, ipotizzato dal Servizio medico–psicologico. Anche in questo

caso, le valutazioni appaiono in contrasto tra di loro ed in particolare non

sembrano tenere conto dell’evoluzione del minore dalla nascita ad oggi, che

secondo il suo pediatra appare positiva. Nemmeno l’Autorità di protezione ha

accertato quali possano essere i rischi legati al prospettato allontanamento

dalla madre. Elemento che tuttavia non può non essere compreso nelle valutazioni,

e che permette di apprezzare l’idoneità della scelta, in ragione della

situazione attuale e non soltanto di ipotesi future.

7.

Questo giudice non dispone

dunque di elementi sufficienti per una valutazione della situazione attuale e

dell’idoneità delle misure di protezione a favore di PI 1. Le considerazioni

dell’Autorità di prima istanza ed i rapporti citati per giustificare la

decisione impugnata non appaiono tali da permettere di ignorare i progressi

fatti valere da RE 1 e da motivare le misure prospettate, che hanno per

risultato di modificare in maniera incisiva il contesto di vita di PI 1, con la

sua separazione quasi completa dalla madre. Come detto (sopra consid. 6.1) si avvera

dunque necessario l’allestimento di una perizia sulle capacità genitoriali di RE

1, che permetta all’Autorità di protezione – al quale l’incarto viene

retrocesso per garanzia del doppio grado di giudizio – di definire le misure

più idonee a favore di PI 1. Per economia processuale e per evitare ulteriori

confronti tra le parti sulla scelta del perito, questa Camera ritiene

necessario, ordinare direttamente l’assunzione di tale mezzo di prova,

nominando quale perito il dr. med. __________, psichiatra pediatrico di __________,

con facoltà di delega e definendo i quesiti da sottoporre al medesimo.

8.

In definitiva, per

quanto detto sopra, il reclamo merita parziale accoglimento, con riforma della

decisione impugnata nel senso qui di seguito indicato.

Se non appare che

le circostanze che avevano giustificato la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora della madre siano confermate dagli atti (il

pericolo derivante da possibili agiti violenti del padre e l’incapacità della

madre di difendere il figlio non apparendo peraltro più attuale) nemmeno RE 1

ha dimostrato il contrario. Nella misura in cui mira a ripristinare la custodia

e il diritto della madre di determinare il luogo di dimora del figlio il

reclamo va pertanto respinto. Il dispositivo n. 1 della decisione impugnata va

di conseguenza confermato, con la precisazione che ciò varrà fino all’ulteriore

decisione che verrà presa dall’Autorità di protezione tenendo conto delle

risultanze della perizia che viene ordinata con il giudizio odierno [v.

dispositivi n. 1.1. a)-c), 1.2 e 1.3].

La privazione del

padre (PI 2) del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio (PI 1)

non essendo oggetto di contestazione, il dispositivo n. 2 resta invariato.

In assenza dei predetti

approfondimenti peritali, il progetto di affidamento a una famiglia

affidataria, con il risultato di allontanare fisicamente madre e figlio, appare

prematuro. I dispositivi n. 3, 4 e 5 della decisione impugnata vanno di

conseguenza annullati, in attesa delle ulteriori decisioni che l’Autorità di

protezione prenderà avuto riguardo dell’esito dei menzionati approfondimenti.

Parallelamente a questo procedimento è, come noto, pendente un ulteriore

reclamo della madre contro la decisione che ha per oggetto il progetto,

provvisorio, di affidamento di PI 1 alla famiglia affidataria professionale in

esternato, in sostituzione dell’asilo nido (v. inc. CDP 9.2021.143). Non

essendo stato conferito l’effetto sospensivo a quel reclamo, tale soluzione è

effettiva e rimane in essere in attesa del giudizio di questa Camera su detto

procedimento.

9.

RE 1 ha chiesto di

essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art.

117.

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della

documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza può essere accolta.

10.

In relazione agli

oneri del presente giudizio, ritenuto il parziale accoglimento del reclamo,

l’Autorità di protezione va considerata parzialmente soccombente senza tuttavia

che le possano essere addossati oneri processuali (art. 47 cpv. 6 LPAmm). In considerazione

dell’accoglimento dell’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza

giudiziaria e del gratuito patrocinio, gli oneri processuali per la parziale

soccombenza della reclamante vanno messi a carico del Cantone (art. 122 cpv. 1

lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG).

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale

unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692.

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7),

deve pertanto essere condannata al versamento di ripetibili, commisurate con la

parziale soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione del 9/11 giugno 2021 dell’Autorità regionale di

protezione __________ (ris. n. 1515/2021) è così riformata:

“1. Ai

sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC la privazione della custodia e del diritto della

signora RE 1 di determinare il luogo di dimora del figlio PI 1, sono confermati

fino ad ulteriore decisione dell’Autorità di protezione ai sensi dei

considerandi.

1.1. È

dato mandato al dr. med. __________, psichiatra pediatrico di __________, con

facoltà di delega, di valutare le capacità genitoriali di RE 1,

rispondendo segnatamente ai seguenti quesiti:

a) RE

1 è in grado di comprendere i bisogni del figlio PI 1 e di determinare il

proprio comportamento in funzione di tali esigenze?

b) RE

1 è in grado di avere e di gestire la custodia parentale sul figlio PI 1?

Presenta caratteristiche che possono pregiudicare il bene del minore e

nell’affermativa vi si può rimediare con misure di protezione degli art.

307-308 CC?

c) Nel

caso la madre non fosse (ancora) in grado di avere e gestire la custodia parentale

del figlio PI 1, ritenuto l’accudimento da lei gestito di fatto per i primi tre

anni di vita, valutato anche il progetto di collocamento del minore presso la

famiglia affidataria individuata dall’Ufficio dell’aiuto e della protezione,

settore delle famiglie e dei minorenni, __________, qual è la soluzione

migliore per il minore? Quali sono gli eventuali supporti da prevedere per la

madre?

1.2. Il

perito è autorizzato a raccogliere informazioni presso terzi, segnatamente

enti, medici o operatori, che si occupano del minore, della madre e del padre;

in tal caso dovrà renderne conto nel suo rapporto, precisando l’origine e il contenuto

di tali comunicazioni.

1.3. Il

perito presenterà il suo referto all’Autorità regionale di protezione __________,

entro 4 (quattro) mesi dalla data della nomina, con possibilità di proroga da

parte dell’Autorità di prime cure.

2. Invariato.

3-5. Annullati.

6-7. Invariati.

§§ L’incarto

è ritornato all’Autorità regionale di protezione in questione ai sensi dei

considerandi.

2. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio presentata da RE 1 è accolta.

3. Gli

oneri del reclamo per la parziale soccombenza della reclamante consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.–

b) spese fr.

150.–

fr.

450.–

sono posti a carico dello

Stato.

All’Autorità di protezione

di protezione non sono addossati oneri (tassa e spese) per la parziale

soccombenza.

L’Autorità regionale di

protezione __________ verserà a RE 1 fr. 800.00 per parziali ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.