9.2021.11
Autorizzazione al curatelato per effettuare una spesa straordinaria
29 aprile 2021Italiano17 min
giugno 2020 RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice, siccome avrebbe “riscontrato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.11
Lugano
29 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il diniego di consenso per effettuare una spesa straordinaria
(per la completazione di un tatuaggio)
giudicando
sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 21/26 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1, nato il 1990 e
domiciliato a __________, è a beneficio di una curatela generale ai sensi
dell’art. 398 CC, misura istituita con decisione 30 marzo 2017 dell’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).
B. La curatrice attuale
è la signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________,
nominata in data 11 maggio 2020 in sostituzione del curatore precedente, signor
__________.
C. Mediante istanza 30
giugno 2020 RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice, siccome avrebbe “riscontrato
con lei dei problemi”, sostenendo di necessitare di un curatore privato che
lo possa seguire meglio. Quest’ultima domanda è stata respinta dall’Autorità di
protezione con decisione 9 dicembre 2020, incontestata e cresciuta in giudicato.
D. Con scritto 20
novembre 2020 __________ ha segnalato all’Autorità di protezione dei nuovi
fatti concernenti la situazione finanziaria del curatelato. La curatrice ha
riferito di essere stata informata che presso l’Istituto prestiti su pegno il
curatelato negli ultimi due anni aveva depositato degli acconti allo scopo di
acquistare un collier d’oro di un valore di fr. 9'500.00 e che a quel
momento erano già depositati fr. 8'500.00. La curatrice ha ritenuto necessario prelevare
detto importo, non versarlo sul conto spillatico, bensì depositarlo in buona
parte su un conto risparmio presso Banca __________,
in quanto il
sostentamento ordinario del curatelato era garantito. La curatrice ha inoltre riferito
di intendere organizzare un budget extra annuale di fr. 500.00 con il
quale l’interessato possa poi gestire le richieste supplementari allo
spillatico settimanale.
E. Con missiva 21
novembre 2020 il curatelato ha chiesto all’Autorità di protezione un importo di
fr. 4'000.00 per “l’acquisto di una giacca invernale (scontata del 40%, da
3'080.– a 1'848.–), vestiti invernali, anello, tatuaggio, abbonamento palestra”,
precisando di poter beneficiare dello sconto per la giacca solo fino al 29
novembre 2020.
F. Con lettera 29
novembre 2020 il curatelato si è rivolto direttamente al presidente
dell’Autorità di protezione, esprimendo la sua delusione per non poter disporre
dei soldi risparmiati per acquistare la giacca da lui tanto desiderata al
prezzo di fr. 1'880.00, sottolineando il significato che la giacca aveva per
lui.
G. In data 3 dicembre
2020 il presidente dell’Autorità di protezione ha deciso di accogliere la
domanda del curatelato, dandogli già comunicazione telefonica dell’avviso
favorevole ed informando anche la curatrice tramite email dello stesso giorno.
H. Con email 7 dicembre
2020 la curatrice ha informato l’Autorità di protezione dell’incontro di rete avvenuto
in data 3 dicembre 2020 presso il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ con
RE 1. L’incontro era destinato alla definizione della futura gestione sia dello
spillatico sia del capitale di fr. 8'500.00 risparmiato dall’interessato (e dei
pagamenti delle spese supplementari), così come, in generale, alla valutazione
dei prossimi progetti del curatelato. La curatrice ha manifestato il suo disaccordo
in merito all’acquisto della giacca in questione, rilevando che sarebbe
importante “dare all’utente dei messaggi di senso di coerenza per quanto concerne
l’investimento dei soldi” e che “seguendo i desideri di RE 1 circa
l’investimento dei soldi, in breve tempo le sue risorse finanziarie sarebbero
molto precarie”. Dalla contabilizzazione dell’importo di fr. 8'500.00 la
situazione finanziaria dell’interessato sarebbe migliorata, mentre senza tale
versamento le uscite avrebbero superato le entrate. La curatrice ha infine
chiesto all’Autorità di protezione di voler rivalutare la decisione relativa all’acquisto
della giacca.
I. Mediante decisione
14 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha formalmente accolto l’istanza di RE
1 per l’acquisto della giacca invernale di cuoio al prezzo di fr. 1'848.00,
autorizzando ed incaricando la curatrice ad organizzare l’acquisto ed il
pagamento al venditore. L’Autorità di protezione ha confermato i dubbi espressi
dalla curatrice sull’acquisto straordinario concesso, rilevando tuttavia, che
l’interessato aveva “dato prova di forte determinazione a privarsi del
necessario per potersi comprare un gioiello che non è riuscito a finalizzare e
inoltre ha dimostrato fiducia nella misura della curatela, portando a
conoscenza della curatrice il risparmio di fr. 8'500.00 ponendolo poi sotto la
gestione della stessa”, ragione per la quale l’Autorità di protezione ha
ritenuto “preferibile mantenere la fiducia dell’interessato nella misura,
nella curatrice generale e nell’autorità di protezione, pur dovendolo avvisare
che non vi saranno più autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni
voluttuari del valore sproporzionato alle sue capacità economiche e
patrimoniali”.
J. In data 28 dicembre
2020 il curatelato ha avvisato l’Autorità di protezione che la giacca non era
più disponibile nella filiale del negozio, chiedendo di poter disporre della
medesima somma pattuita per farsi “fare un tatuaggio” al prezzo di fr.
2'000.00.
K. Con email 5 gennaio
2021 la curatrice ha aggiornato l’Autorità di protezione sulla situazione
economica del curatelato, in particolar modo sulla gestione della somma risparmiata
di fr. 8'500.00. Sul conto base verrebbero mantenuti “fr. 3'400.00, quali
investimenti economici definiti e condivisi con l’ARP”, ovvero: fr. 1'900.00
(somma arrotondata) destinati alla giacca; fr. 1'400.00 destinati alla palestra;
fr. 100.00 (soldi rimanenti dei fr. 500.00 destinati ai supplementi fino a
giugno 2021). Sul conto risparmio verrebbero invece inviati fr. 5'100.00.
L. Con decisione 21/26
gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del curatelato
tendente ad ottenere un importo di fr. 2'000.00 destinati all’esecuzione di un tatuaggio.
Come motivazione l’Autorità di protezione ha addotto che le spese straordinarie
devono riferirsi ad esigenze specifiche e giustificate, mentre nel caso
concreto, la richiesta dell’interessato sarebbe priva di qualsiasi utilità.
M. Contro quest’ultima
decisione è insorto RE 1 con reclamo 1° febbraio 2021. Il reclamante ha
rilevato di non comprendere il motivo del diniego della sua richiesta,
precisando che i soldi richiesti servirebbero “a completare un tatuaggio già
iniziato e che dovrebbe essere ultimato”. Il reclamante ha indicato di
essere “disposto a richiedere meno soldi per il completamento del tatuaggio”.
N. Con osservazioni 5
febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito che la richiesta del
curatelato tendente alla spesa straordinaria non ossequierebbe il principio di
utilità e di oculata amministrazione e non costituirebbe un investimento
sostitutivo. Secondo l’Autorità di protezione, la richiesta “apparirebbe
sproporzionata rispetto alla situazione finanziaria e patrimoniale del
curatelato, e in quanto priva di qualsiasi utilità, rischierebbe di
compromettere il vero e proprio scopo della misura di protezione, ossia il
sostengo amministrativo del curatelato, trovandosi lo stesso in una situazione
economica estremamente più difficile se si volesse aderire a questa spesa,
senza rimanere somma adeguata quale riserva di soccorso per far fronte al
pagamento di eventuali imprevisti”.
O. Mediante scritto 7
febbraio 2021 l’interessato ha ribadito la sua richiesta di poter spendere fr.
2'000.00 per completare il tatuaggio, precisando di aver messo da parte fr.
8'500.00 e rilevando di non comprendere perché egli non possa spendere i soldi
per il tatuaggio invece che per la giacca, visto che l’acquisto di quest’ultima
gli era già stato autorizzato ad un prezzo di fr. 1'860.00.
P. Con osservazioni 19
febbraio 2021 la curatrice ha espresso il suo preavviso negativo alla richiesta
del curatelato di poter ricevere fr. 2'000.00 per terminare il tatuaggio già
iniziato. La curatrice ha evidenziato che un simile investimento non permetterebbe
al curatelato di avere nel tempo sufficiente liquidità con cui realizzare un
progetto definito e condiviso con la rete e con l’interessato stesso, progetto
che si riferisce al far cimentare l’utente stesso nella gestione di soldi supplementari.
L’interessato mostrerebbe peraltro una frustrazione nel “non poter avere
tutto e subito”, sentimento di insoddisfazione molto poco gestibile e
accettato da parte sua.
Q. Il reclamante non ha
presentato una replica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
In virtù dell’art.
406.
CC il curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito, tiene
per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di
organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo
i propri desideri e le proprie idee (cpv. 1). Il curatore si adopera per
istaurare una relazione di fiducia con l’interessato, per attenuarne lo stato
di debolezza o per prevenire un peggioramento (cpv. 2).
Ad ogni persona va
permesso di curare il suo proprio stile di vita e di essere ciò che è,
fintanto che ciò non comprenda nulla di illegale. Questo accostarsi alla
personalità si pone tuttavia in conflitto con la protezione del patrimonio. Il
curatore è tenuto ad amministrare i beni dell’interessato con diligenza (art.
408.
CC), mentre è proprio in considerazione delle particolari tendenze e
necessità individuali dell’interessato che il curatore è tenuto ed incaricato
di utilizzare adeguatamente il patrimonio ai fini dello sviluppo della
personalità del curatelato. Quest’ultima competenza autorizza il curatore in
particolare ad un’organizzazione ragionevole e responsabile del consumo
patrimoniale. I limiti di tale consumo si riflettono per altro nei motivi della
curatela, nei mandati concreti conferiti dall’Autorità di protezione al
curatore e negli interessi della persona curatelata (BSK Erw.Schutz – Affolter, n. 18 ad art. 406 CC).
3.
L’art. 416 cpv. 1 CC
stabilisce che, per compiere determinati atti in rappresentanza
dell’interessato, il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di
protezione, tra cui per l’acquisto, l’alienazione e la costituzione in pegno di
altri beni, sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e
gestione ordinarie (cifra 5).
Giusta l’art. 417 CC, per
motivi gravi l’autorità di protezione può ordinare che siano subordinati al suo
consenso altri atti e negozi.
L’atto o negozio compiuto
senza il necessario consenso dell’autorità di protezione ha per l’interessato
soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone
allorquando manca il consenso del rappresentante legale (art. 418 CC).
4.
In virtù dell’art.
446.
CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione
quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo
apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che
partecipano al procedimento (cpv. 3) ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
5.
In concreto,
mediante la decisione 14 dicembre 2020 (cresciuta in giudicato incontestata) emanata
precedentemente a quella impugnata con il reclamo qui in esame, l’Autorità di
protezione aveva accolto la domanda del curatelato tendente ad ottenere un
importo di fr. 1'848.00 per l’acquisto di una giacca invernale in cuoio,
facendo capo ai soldi da lui risparmiati sullo spillatico nelle circostanze
descritte al considerando D. Quale motivazione per autorizzare tale acquisto,
l’Autorità di protezione aveva addotto il fatto che l’interessato aveva “dato
prova di forte determinazione a privarsi del necessario (…)” e che avrebbe
“dimostrato fiducia nella misura della curatela, portando a conoscenza della
curatrice il risparmio di fr. 8'500.00 ponendolo poi sotto la gestione della
stessa”. Inoltre, l’Autorità di protezione ha rilevato che era “preferibile
mantenere la fiducia dell’interessato nella misura, nella curatrice generale e
nell’autorità di protezione, pur dovendolo avvisare che non vi saranno
più autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni voluttuari del valore
sproporzionato alle sue capacità economiche e patrimoniali”.
Per contro,
mediante la decisione qui impugnata del 21/26 gennaio 2021, l’Autorità di
protezione ha invece disconosciuto la domanda del curatelato di poter disporre
dell’importo – visto che la giacca non era più disponibile per l’acquisto – per
farsi un tatuaggio, qualificando l’ARP detta richiesta come “priva di
qualsiasi utilità” e rilevando come “le spese straordinarie devono
riferirsi ad esigenze specifiche e giustificate”.
5.1
Ci si può chiedere preliminarmente
se per accedere agli importi di denaro risparmiati dal curatelato facendo delle
rinunce all’utilizzo dello spillatico – poi presi in consegna dalla curatrice
con l’accordo del curatelato – sia necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di
protezione a norma dell’art. 416 cpv. 1 cifra 5 CC. La questione può restare
aperta, ritenuto che comunque l’istanza del curatelato oggetto della presente
procedura non costituisce una richiesta aggiuntiva, né tende all’ottenimento di
una somma di denaro supplementare rispetto a quanto già autorizzato con la
decisione 14 dicembre 2020, cresciuta in giudicato incontestata. Con l’istanza
in questione, precisata in sede di reclamo, l’interessato ha infatti semplicemente
chiesto di poter utilizzare il medesimo importo – già autorizzato – per una
spesa alternativa, ossia per la completazione di un tatuaggio (invece che per
l’acquisto della giacca di cuoio).
5.2
Per motivare il
diniego di autorizzazione alla spesa qui in esame l’Autorità di protezione
disquisisce sull’”utilità” del tatuaggio, che non si riferirebbe “ad
esigenze specifiche e giustificate”. Per avallare l’acquisto della giacca
l’Autorità di prima sede non aveva speso parola alcuna a tale riguardo,
sostenendo invece tutt’altre ragioni, ossia soffermandosi su un’elogiante
approccio dell’interessato al risparmio effettuato, così come sul bisogno di
mantenere la fiducia dell’interessato nella curatela. Le motivazioni a sostengo
delle conclusioni opposte apportate dall’Autorità di protezione per l’una e poi
per l’altra spesa richiesta dall’interessato non sono coerenti. Ritenuto che entrambe
le spese esulano evidentemente dall’ordine di necessità, ma costituiscono comunque
oggetti di natura legale e sembrano rappresentare articoli di importanza personale
per l’interessato ai fini della sua propria identificazione (cfr. dottrina di
cui al punto 2 sopra; dagli atti si evince un forte interesse dell’interessato
verso determinati oggetti di moda, per l’acquisto dei quali era disposto ed è
riuscito a risparmiare una cifra importante del suo spillatico), appare
inopportuno che l’Autorità di protezione abbia intrapreso, sebbene
indirettamente, un simile apprezzamento rispetto alle scelte di carattere
personale ed individuale dell’interessato. Il cambiamento di apprezzamento da
parte dell’Autorità di protezione è ancora meno comprensibile alla luce del fatto
che l’importo in oggetto è praticamente equivalente a quello già autorizzato (fr.
1'848.00 autorizzati per la giacca versus fr. 2'000.00 richiesti per il
tatuaggio, con disponibilità dell’interessato “a richiedere meno
soldi per il completamento del tatuaggio” v. sopra, consid. M), oltre al
fatto che la curatrice aveva già contabilizzato una spesa straordinaria di fr.
1'900.00, inizialmente destinati alla giacca, (cfr. comunicazione 5 gennaio
2021.
della curatrice e osservazioni 5 febbraio 2021 dell’Autorità di
protezione). Una mera sostituzione della destinazione della spesa non muterebbe
quindi in nessun modo la situazione finanziaria dell’interessato. Di
conseguenza, trattandosi, come detto, unicamente di un utilizzo alternativo di
una spesa straordinaria già concessa, a mente di questo giudice, la reiezione
della più recente istanza del curatelato stride chiaramente con quanto prescritto
dall’art. 406 CC, così come con la concreta necessità particolare dell’interessato
a mantenere la fiducia nella misura di protezione e nei confronti della
curatrice e l’Autorità di protezione stessa (a maggior ragione allo stato attuale
in cui il curatelato è confrontato con due risoluzioni contrastanti).
5.3
Nelle osservazioni al
reclamo l’Autorità di protezione ha per finire criticato il modo in cui il curatelato
aveva attuato il risparmio di fr. 8'500.00 (“di nascosto”, v.
osservazioni punto B) con il deposito presso l’Istituto prestiti su pegno
all’insaputa della curatrice. È vero che quest’evenienza non è una prova di
buona collaborazione, ma denota tuttavia una volontà del curatelato di cercare
una propria autonomia nelle sue scelte personali. A ben guardare, RE 1 avrebbe
potuto utilizzare il suo spillatico per comperare cioccolatini, sigarette o
altre cose di questo genere e nessuno, tantomeno la rete, avrebbe potuto
intromettersi nelle scelte lecite da lui fatte per soddisfare i suoi sfizi.
Invece ha pensato di fare delle rinunce per mettere da parte qualche cosa in più
per soddisfare qualche desiderio da lui ritenuto più importante per la propria
identificazione. Comunque sia, i fatti evocati dall’Autorità di prime cure –
risalenti e comunicati all’Autorità già in data 20 novembre 2020 e quindi ben
prima dell’emanazione della decisione del 14 dicembre 2020 – non sono stati
considerati né a sostegno dell’autorizzazione all’acquisto della giacca, né per
altro, nella decisione impugnata stessa. Questa (tardiva) sottolineatura non
contribuisce certo a rafforzare il rapporto di fiducia dell’interessato con
coloro che si stanno occupando di lui. Non stupisce, d’altronde, che in questo
contesto in cui il rapporto di fiducia sembra essersi un po’ inclinato – e va al
più presto recuperato – il curatelato abbia per finire utilizzato il budget per
i “supplementi extra”. Ma non gli si può neppure ora “rimproverare” che
non abbia investito tale budget nella “realizzazione in parte o
totale del tatuaggio richiesto” (v. osservazioni curatrice 19.02.2021 pag.
2), perché lui, in autonomia, aveva progettato di fare capo ai soldi frutto di
sue precedenti rinunce.
6.
Alla luce di quanto
precede, la scrivente Camera deve di conseguenza accogliere il reclamo e
riformare la decisione impugnata nel senso di autorizzare il curatelato ad
effettuare/completare il tatuaggio per il costo massimo di fr. 1'848.00, rispettando
le stesse modalità di pagamento tramite la curatrice come stabilito nella decisione
dell’Autorità di protezione del 14 dicembre 2020.
7.
Conformemente a
quanto sottolineato dall’Autorità di protezione nella decisione 14 dicembre
2020, anche nella presente sede va evidenziato che si tratta di un permesso
eccezionale e che di fronte ad una situazione finanziaria divenuta nel
frattempo meno stabile (e fintantoché non subentri un miglioramento importante
della medesima), non potranno più esserci autorizzazioni straordinarie
all’acquisto di beni voluttuari di un valore non proporzionato alle attuali capacità
economiche e patrimoniali dell’interessato. Una gestione diligente degli averi
dell’interessato è una delle mansioni principali della curatrice generale, la
quale ha comunque dato prova di saper affrontare adeguatamente la misura a
favore del signor RE 1 e coinvolgerlo nell’organizzazione e nella gestione delle
proprie finanze (cfr. incontro di rete in data 3 dicembre 2020).
8.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si
rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per
altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
1.1. Di
conseguenza, la decisione 26 gennaio 2021 (ris. n. 18/2021) dell'Autorità
regionale di protezione __________è così riformata:
1. L’istanza
29 dicembre 2020 di RE 1 è accolta.
1.1. RE
1 è autorizzato a disporre di un importo massimo di fr. 1'848.00 per la
realizzazione/completazione di un tatuaggio.
1.2. La
curatrice generale __________ è autorizzata a prelevare tale importo dal conto
base o dal conto risparmio del curatelato e viene incaricata di organizzare ed
effettuare i relativi pagamenti direttamente a favore del rispettivo tatuatore.
2. Invariato.
3. Invariato.
4. Invariato.
2. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.