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Decisione

9.2021.11

Autorizzazione al curatelato per effettuare una spesa straordinaria

29 aprile 2021Italiano17 min

giugno 2020 RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice, siccome avrebbe “riscontrato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.11

Lugano

29 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda il diniego di consenso per effettuare una spesa straordinaria

(per la completazione di un tatuaggio)

giudicando

sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 21/26 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1, nato il 1990 e

domiciliato a __________, è a beneficio di una curatela generale ai sensi

dell’art. 398 CC, misura istituita con decisione 30 marzo 2017 dell’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione).

B. La curatrice attuale

è la signora __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________,

nominata in data 11 maggio 2020 in sostituzione del curatore precedente, signor

__________.

C. Mediante istanza 30

giugno 2020 RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice, siccome avrebbe “riscontrato

con lei dei problemi”, sostenendo di necessitare di un curatore privato che

lo possa seguire meglio. Quest’ultima domanda è stata respinta dall’Autorità di

protezione con decisione 9 dicembre 2020, incontestata e cresciuta in giudicato.

D. Con scritto 20

novembre 2020 __________ ha segnalato all’Autorità di protezione dei nuovi

fatti concernenti la situazione finanziaria del curatelato. La curatrice ha

riferito di essere stata informata che presso l’Istituto prestiti su pegno il

curatelato negli ultimi due anni aveva depositato degli acconti allo scopo di

acquistare un collier d’oro di un valore di fr. 9'500.00 e che a quel

momento erano già depositati fr. 8'500.00. La curatrice ha ritenuto necessario prelevare

detto importo, non versarlo sul conto spillatico, bensì depositarlo in buona

parte su un conto risparmio presso Banca __________,

in quanto il

sostentamento ordinario del curatelato era garantito. La curatrice ha inoltre riferito

di intendere organizzare un budget extra annuale di fr. 500.00 con il

quale l’interessato possa poi gestire le richieste supplementari allo

spillatico settimanale.

E. Con missiva 21

novembre 2020 il curatelato ha chiesto all’Autorità di protezione un importo di

fr. 4'000.00 per “l’acquisto di una giacca invernale (scontata del 40%, da

3'080.– a 1'848.–), vestiti invernali, anello, tatuaggio, abbonamento palestra”,

precisando di poter beneficiare dello sconto per la giacca solo fino al 29

novembre 2020.

F. Con lettera 29

novembre 2020 il curatelato si è rivolto direttamente al presidente

dell’Autorità di protezione, esprimendo la sua delusione per non poter disporre

dei soldi risparmiati per acquistare la giacca da lui tanto desiderata al

prezzo di fr. 1'880.00, sottolineando il significato che la giacca aveva per

lui.

G. In data 3 dicembre

2020 il presidente dell’Autorità di protezione ha deciso di accogliere la

domanda del curatelato, dandogli già comunicazione telefonica dell’avviso

favorevole ed informando anche la curatrice tramite email dello stesso giorno.

H. Con email 7 dicembre

2020 la curatrice ha informato l’Autorità di protezione dell’incontro di rete avvenuto

in data 3 dicembre 2020 presso il Servizio psico-sociale (SPS) di __________ con

RE 1. L’incontro era destinato alla definizione della futura gestione sia dello

spillatico sia del capitale di fr. 8'500.00 risparmiato dall’interessato (e dei

pagamenti delle spese supplementari), così come, in generale, alla valutazione

dei prossimi progetti del curatelato. La curatrice ha manifestato il suo disaccordo

in merito all’acquisto della giacca in questione, rilevando che sarebbe

importante “dare all’utente dei messaggi di senso di coerenza per quanto concerne

l’investimento dei soldi” e che “seguendo i desideri di RE 1 circa

l’investimento dei soldi, in breve tempo le sue risorse finanziarie sarebbero

molto precarie”. Dalla contabilizzazione dell’importo di fr. 8'500.00 la

situazione finanziaria dell’interessato sarebbe migliorata, mentre senza tale

versamento le uscite avrebbero superato le entrate. La curatrice ha infine

chiesto all’Autorità di protezione di voler rivalutare la decisione relativa all’acquisto

della giacca.

I. Mediante decisione

14 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha formalmente accolto l’istanza di RE

1 per l’acquisto della giacca invernale di cuoio al prezzo di fr. 1'848.00,

autorizzando ed incaricando la curatrice ad organizzare l’acquisto ed il

pagamento al venditore. L’Autorità di protezione ha confermato i dubbi espressi

dalla curatrice sull’acquisto straordinario concesso, rilevando tuttavia, che

l’interessato aveva “dato prova di forte determinazione a privarsi del

necessario per potersi comprare un gioiello che non è riuscito a finalizzare e

inoltre ha dimostrato fiducia nella misura della curatela, portando a

conoscenza della curatrice il risparmio di fr. 8'500.00 ponendolo poi sotto la

gestione della stessa”, ragione per la quale l’Autorità di protezione ha

ritenuto “preferibile mantenere la fiducia dell’interessato nella misura,

nella curatrice generale e nell’autorità di protezione, pur dovendolo avvisare

che non vi saranno più autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni

voluttuari del valore sproporzionato alle sue capacità economiche e

patrimoniali”.

J. In data 28 dicembre

2020 il curatelato ha avvisato l’Autorità di protezione che la giacca non era

più disponibile nella filiale del negozio, chiedendo di poter disporre della

medesima somma pattuita per farsi “fare un tatuaggio” al prezzo di fr.

2'000.00.

K. Con email 5 gennaio

2021 la curatrice ha aggiornato l’Autorità di protezione sulla situazione

economica del curatelato, in particolar modo sulla gestione della somma risparmiata

di fr. 8'500.00. Sul conto base verrebbero mantenuti “fr. 3'400.00, quali

investimenti economici definiti e condivisi con l’ARP”, ovvero: fr. 1'900.00

(somma arrotondata) destinati alla giacca; fr. 1'400.00 destinati alla palestra;

fr. 100.00 (soldi rimanenti dei fr. 500.00 destinati ai supplementi fino a

giugno 2021). Sul conto risparmio verrebbero invece inviati fr. 5'100.00.

L. Con decisione 21/26

gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del curatelato

tendente ad ottenere un importo di fr. 2'000.00 destinati all’esecuzione di un tatuaggio.

Come motivazione l’Autorità di protezione ha addotto che le spese straordinarie

devono riferirsi ad esigenze specifiche e giustificate, mentre nel caso

concreto, la richiesta dell’interessato sarebbe priva di qualsiasi utilità.

M. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1 con reclamo 1° febbraio 2021. Il reclamante ha

rilevato di non comprendere il motivo del diniego della sua richiesta,

precisando che i soldi richiesti servirebbero “a completare un tatuaggio già

iniziato e che dovrebbe essere ultimato”. Il reclamante ha indicato di

essere “disposto a richiedere meno soldi per il completamento del tatuaggio”.

N. Con osservazioni 5

febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito che la richiesta del

curatelato tendente alla spesa straordinaria non ossequierebbe il principio di

utilità e di oculata amministrazione e non costituirebbe un investimento

sostitutivo. Secondo l’Autorità di protezione, la richiesta “apparirebbe

sproporzionata rispetto alla situazione finanziaria e patrimoniale del

curatelato, e in quanto priva di qualsiasi utilità, rischierebbe di

compromettere il vero e proprio scopo della misura di protezione, ossia il

sostengo amministrativo del curatelato, trovandosi lo stesso in una situazione

economica estremamente più difficile se si volesse aderire a questa spesa,

senza rimanere somma adeguata quale riserva di soccorso per far fronte al

pagamento di eventuali imprevisti”.

O. Mediante scritto 7

febbraio 2021 l’interessato ha ribadito la sua richiesta di poter spendere fr.

2'000.00 per completare il tatuaggio, precisando di aver messo da parte fr.

8'500.00 e rilevando di non comprendere perché egli non possa spendere i soldi

per il tatuaggio invece che per la giacca, visto che l’acquisto di quest’ultima

gli era già stato autorizzato ad un prezzo di fr. 1'860.00.

P. Con osservazioni 19

febbraio 2021 la curatrice ha espresso il suo preavviso negativo alla richiesta

del curatelato di poter ricevere fr. 2'000.00 per terminare il tatuaggio già

iniziato. La curatrice ha evidenziato che un simile investimento non permetterebbe

al curatelato di avere nel tempo sufficiente liquidità con cui realizzare un

progetto definito e condiviso con la rete e con l’interessato stesso, progetto

che si riferisce al far cimentare l’utente stesso nella gestione di soldi supplementari.

L’interessato mostrerebbe peraltro una frustrazione nel “non poter avere

tutto e subito”, sentimento di insoddisfazione molto poco gestibile e

accettato da parte sua.

Q. Il reclamante non ha

presentato una replica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

In virtù dell’art.

406.

CC il curatore adempie i suoi compiti nell’interesse dell’assistito, tiene

per quanto possibile conto delle opinioni di costui e ne rispetta la volontà di

organizzare la propria vita corrispondentemente alle proprie capacità e secondo

i propri desideri e le proprie idee (cpv. 1). Il curatore si adopera per

istaurare una relazione di fiducia con l’interessato, per attenuarne lo stato

di debolezza o per prevenire un peggioramento (cpv. 2).

Ad ogni persona va

permesso di curare il suo proprio stile di vita e di essere ciò che è,

fintanto che ciò non comprenda nulla di illegale. Questo accostarsi alla

personalità si pone tuttavia in conflitto con la protezione del patrimonio. Il

curatore è tenuto ad amministrare i beni dell’interessato con diligenza (art.

408.

CC), mentre è proprio in considerazione delle particolari tendenze e

necessità individuali dell’interessato che il curatore è tenuto ed incaricato

di utilizzare adeguatamente il patrimonio ai fini dello sviluppo della

personalità del curatelato. Quest’ultima competenza autorizza il curatore in

particolare ad un’organizzazione ragionevole e responsabile del consumo

patrimoniale. I limiti di tale consumo si riflettono per altro nei motivi della

curatela, nei mandati concreti conferiti dall’Autorità di protezione al

curatore e negli interessi della persona curatelata (BSK Erw.Schutz – Affolter, n. 18 ad art. 406 CC).

3.

L’art. 416 cpv. 1 CC

stabilisce che, per compiere determinati atti in rappresentanza

dell’interessato, il curatore abbisogna del consenso dell’autorità di

protezione, tra cui per l’acquisto, l’alienazione e la costituzione in pegno di

altri beni, sempre che questi negozi non rientrino nell’amministrazione e

gestione ordinarie (cifra 5).

Giusta l’art. 417 CC, per

motivi gravi l’autorità di protezione può ordinare che siano subordinati al suo

consenso altri atti e negozi.

L’atto o negozio compiuto

senza il necessario consenso dell’autorità di protezione ha per l’interessato

soltanto gli effetti previsti dalle disposizioni del diritto delle persone

allorquando manca il consenso del rappresentante legale (art. 418 CC).

4.

In virtù dell’art.

446.

CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione

quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo

apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che

partecipano al procedimento (cpv. 3) ed applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

5.

In concreto,

mediante la decisione 14 dicembre 2020 (cresciuta in giudicato incontestata) emanata

precedentemente a quella impugnata con il reclamo qui in esame, l’Autorità di

protezione aveva accolto la domanda del curatelato tendente ad ottenere un

importo di fr. 1'848.00 per l’acquisto di una giacca invernale in cuoio,

facendo capo ai soldi da lui risparmiati sullo spillatico nelle circostanze

descritte al considerando D. Quale motivazione per autorizzare tale acquisto,

l’Autorità di protezione aveva addotto il fatto che l’interessato aveva “dato

prova di forte determinazione a privarsi del necessario (…)” e che avrebbe

“dimostrato fiducia nella misura della curatela, portando a conoscenza della

curatrice il risparmio di fr. 8'500.00 ponendolo poi sotto la gestione della

stessa”. Inoltre, l’Autorità di protezione ha rilevato che era “preferibile

mantenere la fiducia dell’interessato nella misura, nella curatrice generale e

nell’autorità di protezione, pur dovendolo avvisare che non vi saranno

più autorizzazioni straordinarie all’acquisto di beni voluttuari del valore

sproporzionato alle sue capacità economiche e patrimoniali”.

Per contro,

mediante la decisione qui impugnata del 21/26 gennaio 2021, l’Autorità di

protezione ha invece disconosciuto la domanda del curatelato di poter disporre

dell’importo – visto che la giacca non era più disponibile per l’acquisto – per

farsi un tatuaggio, qualificando l’ARP detta richiesta come “priva di

qualsiasi utilità” e rilevando come “le spese straordinarie devono

riferirsi ad esigenze specifiche e giustificate”.

5.1

Ci si può chiedere preliminarmente

se per accedere agli importi di denaro risparmiati dal curatelato facendo delle

rinunce all’utilizzo dello spillatico – poi presi in consegna dalla curatrice

con l’accordo del curatelato – sia necessaria l’autorizzazione dell’Autorità di

protezione a norma dell’art. 416 cpv. 1 cifra 5 CC. La questione può restare

aperta, ritenuto che comunque l’istanza del curatelato oggetto della presente

procedura non costituisce una richiesta aggiuntiva, né tende all’ottenimento di

una somma di denaro supplementare rispetto a quanto già autorizzato con la

decisione 14 dicembre 2020, cresciuta in giudicato incontestata. Con l’istanza

in questione, precisata in sede di reclamo, l’interessato ha infatti semplicemente

chiesto di poter utilizzare il medesimo importo – già autorizzato – per una

spesa alternativa, ossia per la completazione di un tatuaggio (invece che per

l’acquisto della giacca di cuoio).

5.2

Per motivare il

diniego di autorizzazione alla spesa qui in esame l’Autorità di protezione

disquisisce sull’”utilità” del tatuaggio, che non si riferirebbe “ad

esigenze specifiche e giustificate”. Per avallare l’acquisto della giacca

l’Autorità di prima sede non aveva speso parola alcuna a tale riguardo,

sostenendo invece tutt’altre ragioni, ossia soffermandosi su un’elogiante

approccio dell’interessato al risparmio effettuato, così come sul bisogno di

mantenere la fiducia dell’interessato nella curatela. Le motivazioni a sostengo

delle conclusioni opposte apportate dall’Autorità di protezione per l’una e poi

per l’altra spesa richiesta dall’interessato non sono coerenti. Ritenuto che entrambe

le spese esulano evidentemente dall’ordine di necessità, ma costituiscono comunque

oggetti di natura legale e sembrano rappresentare articoli di importanza personale

per l’interessato ai fini della sua propria identificazione (cfr. dottrina di

cui al punto 2 sopra; dagli atti si evince un forte interesse dell’interessato

verso determinati oggetti di moda, per l’acquisto dei quali era disposto ed è

riuscito a risparmiare una cifra importante del suo spillatico), appare

inopportuno che l’Autorità di protezione abbia intrapreso, sebbene

indirettamente, un simile apprezzamento rispetto alle scelte di carattere

personale ed individuale dell’interessato. Il cambiamento di apprezzamento da

parte dell’Autorità di protezione è ancora meno comprensibile alla luce del fatto

che l’importo in oggetto è praticamente equivalente a quello già autorizzato (fr.

1'848.00 autorizzati per la giacca versus fr. 2'000.00 richiesti per il

tatuaggio, con disponibilità dell’interessato “a richiedere meno

soldi per il completamento del tatuaggio” v. sopra, consid. M), oltre al

fatto che la curatrice aveva già contabilizzato una spesa straordinaria di fr.

1'900.00, inizialmente destinati alla giacca, (cfr. comunicazione 5 gennaio

2021.

della curatrice e osservazioni 5 febbraio 2021 dell’Autorità di

protezione). Una mera sostituzione della destinazione della spesa non muterebbe

quindi in nessun modo la situazione finanziaria dell’interessato. Di

conseguenza, trattandosi, come detto, unicamente di un utilizzo alternativo di

una spesa straordinaria già concessa, a mente di questo giudice, la reiezione

della più recente istanza del curatelato stride chiaramente con quanto prescritto

dall’art. 406 CC, così come con la concreta necessità particolare dell’interessato

a mantenere la fiducia nella misura di protezione e nei confronti della

curatrice e l’Autorità di protezione stessa (a maggior ragione allo stato attuale

in cui il curatelato è confrontato con due risoluzioni contrastanti).

5.3

Nelle osservazioni al

reclamo l’Autorità di protezione ha per finire criticato il modo in cui il curatelato

aveva attuato il risparmio di fr. 8'500.00 (“di nascosto”, v.

osservazioni punto B) con il deposito presso l’Istituto prestiti su pegno

all’insaputa della curatrice. È vero che quest’evenienza non è una prova di

buona collaborazione, ma denota tuttavia una volontà del curatelato di cercare

una propria autonomia nelle sue scelte personali. A ben guardare, RE 1 avrebbe

potuto utilizzare il suo spillatico per comperare cioccolatini, sigarette o

altre cose di questo genere e nessuno, tantomeno la rete, avrebbe potuto

intromettersi nelle scelte lecite da lui fatte per soddisfare i suoi sfizi.

Invece ha pensato di fare delle rinunce per mettere da parte qualche cosa in più

per soddisfare qualche desiderio da lui ritenuto più importante per la propria

identificazione. Comunque sia, i fatti evocati dall’Autorità di prime cure –

risalenti e comunicati all’Autorità già in data 20 novembre 2020 e quindi ben

prima dell’emanazione della decisione del 14 dicembre 2020 – non sono stati

considerati né a sostegno dell’autorizzazione all’acquisto della giacca, né per

altro, nella decisione impugnata stessa. Questa (tardiva) sottolineatura non

contribuisce certo a rafforzare il rapporto di fiducia dell’interessato con

coloro che si stanno occupando di lui. Non stupisce, d’altronde, che in questo

contesto in cui il rapporto di fiducia sembra essersi un po’ inclinato – e va al

più presto recuperato – il curatelato abbia per finire utilizzato il budget per

i “supplementi extra”. Ma non gli si può neppure ora “rimproverare” che

non abbia investito tale budget nella “realizzazione in parte o

totale del tatuaggio richiesto” (v. osservazioni curatrice 19.02.2021 pag.

2), perché lui, in autonomia, aveva progettato di fare capo ai soldi frutto di

sue precedenti rinunce.

6.

Alla luce di quanto

precede, la scrivente Camera deve di conseguenza accogliere il reclamo e

riformare la decisione impugnata nel senso di autorizzare il curatelato ad

effettuare/completare il tatuaggio per il costo massimo di fr. 1'848.00, rispettando

le stesse modalità di pagamento tramite la curatrice come stabilito nella decisione

dell’Autorità di protezione del 14 dicembre 2020.

7.

Conformemente a

quanto sottolineato dall’Autorità di protezione nella decisione 14 dicembre

2020, anche nella presente sede va evidenziato che si tratta di un permesso

eccezionale e che di fronte ad una situazione finanziaria divenuta nel

frattempo meno stabile (e fintantoché non subentri un miglioramento importante

della medesima), non potranno più esserci autorizzazioni straordinarie

all’acquisto di beni voluttuari di un valore non proporzionato alle attuali capacità

economiche e patrimoniali dell’interessato. Una gestione diligente degli averi

dell’interessato è una delle mansioni principali della curatrice generale, la

quale ha comunque dato prova di saper affrontare adeguatamente la misura a

favore del signor RE 1 e coinvolgerlo nell’organizzazione e nella gestione delle

proprie finanze (cfr. incontro di rete in data 3 dicembre 2020).

8.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si

rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per

altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

1.1. Di

conseguenza, la decisione 26 gennaio 2021 (ris. n. 18/2021) dell'Autorità

regionale di protezione __________è così riformata:

1. L’istanza

29 dicembre 2020 di RE 1 è accolta.

1.1. RE

1 è autorizzato a disporre di un importo massimo di fr. 1'848.00 per la

realizzazione/completazione di un tatuaggio.

1.2. La

curatrice generale __________ è autorizzata a prelevare tale importo dal conto

base o dal conto risparmio del curatelato e viene incaricata di organizzare ed

effettuare i relativi pagamenti direttamente a favore del rispettivo tatuatore.

2. Invariato.

3. Invariato.

4. Invariato.

2. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.