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Decisione

9.2021.112

Diritto di essere sentiti oralmente dall’ARP;nomina del curatore,idoneità,desideri dei congiunti:conferma della scelta quale curatrice della figlia della persona interessata,già incaricata da anni della gestione delle pratiche amministrative della madre,nonostante il disaccordo dell'altra figlia

11 gennaio 2022Italiano23 min

dicembre 2020 CURA 1 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.112

Lugano

11 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

ad

CURA

1

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni ex

art. 394-395 CC in favore di

PI

1

giudicando

sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

18 giugno 2021 (ris. n. 126.2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 14

dicembre 2020 CURA 1 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) per segnalare la situazione della madre PI

1, nata il 1928 e dal 15 gennaio 2015 ospite della Casa per anziani di __________,

affetta da demenza senile. CURA 1 affermava di aver provveduto sin dal 2013 alla

gestione amministrativa corrente della madre, con il suo accordo, ma di essere

ora in difficoltà e di non riuscire più a gestire la situazione in ragione

della relazione conflittuale con la sorella RE 1.

B. Con scritto 18

dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha convocato entrambe le sorelle per

discutere della situazione della madre. Con lettera 23 dicembre 2020 RE 1 ha

comunicato all’Autorità di protezione di ritenere “opportuno per il momento

sospendere la convocazione fissata per il 21 gennaio 2021” in

considerazione della situazione pandemica, ritenuto che “dopo questa data ci

riaggiorneremo”. RE 1 chiedeva inoltre di comunicarle per scritto quale

fosse l’argomento di discussione, “così che possa presentare eventuali

osservazioni” e rendendosi disponibile ad un colloquio telefonico. L’incontro

si è dunque svolto in data 21 gennaio 2020 alla presenza della sola CURA 1, che

ha illustrato le sue difficoltà nella gestione amministrativa della madre e la

necessità di procedere ad un’autodenuncia fiscale.

C. Mediante scritto 31

marzo 2021 la dr. ssa __________ ha precisato che PI 1 non è in grado né di

pronunciarsi sulla scelta del curatore, né di essere sentita dall’Autorità di

protezione e che l’interessata non dispone della capacità di discernimento per

la salvaguardia dei suoi interessi amministrativi.

D. Fra l’Autorità di

protezione e le sorelle RE 1 e CURA 1 si sono intercorsi svariati scambi di

corrispondenza.

RE 1 ha in

particolare contestato la necessità di istituire una misura di protezione,

rendendosi disponibile per evadere personalmente e in maniera informale le

pratiche amministrative della madre. RE 1 si è inoltre opposta alla nomina di CURA

1 in qualità di curatrice, contestando pure una sua eventuale remunerazione in

tale veste.

E. Con decisione 18

giugno 2021 (ris. n. 126.2021) l’Autorità di protezione ha istituito in favore

di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi

degli art. 394 e 395 CC, allo scopo di rappresentare l’interessata nel quadro

dei propri affari amministrativi, segnatamente nei rapporti con le autorità,

con i servizi sociali e amministrativi, gli istituti di credito, la posta, le

assicurazioni private e sociali ed ogni altra istituzione di diritto privato o

pubblico e persona privata (1.1.); gestire con la diligenza richiesta il

patrimonio ed i redditi dell’interessata, provvedendo in particolare a vegliare

al pagamento delle fatture a lei intestate (1.2.); nell'ambito dell'esercizio

del proprio mandato la curatrice è autorizzata a farsi indirizzare e aprire la

corrispondenza relativa alla gestione amministrativa dell'interessata qualora

ritenuto necessario (1.3.); PI 1 è privata del diritto di accedere ai propri

conti bancari e/o postali, tranne che ad un conto "spillatico" che

verrà eventualmente designato dalla curatrice (1.4.). La carica di curatrice è

stata attribuita ad CURA 1 a titolo gratuito, riservato il diritto di esporre

annualmente le sue spese.

F. Con reclamo 15 luglio

2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulando la concessione

dell’effetto sospensivo e l’annullamento della decisione dell’Autorità di

protezione. La reclamante ritiene di non aver potuto esporre oralmente le

proprie argomentazioni in relazione al procedimento di protezione concernente

la madre. RE 1 contesta inoltre la scelta della curatrice, ritenendo che la

sorella non amministri in maniera adeguata gli affari della madre e che non sia

meritevole di fiducia, postulando la nomina di un curatore indipendente ed

esterno.

G. Con osservazioni 10

agosto 2021 RE 1 si è opposta al reclamo, chiedendo la conferma della sua

nomina. Con osservazioni 6 settembre 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata

nella propria decisione e ha postulato la reiezione del reclamo.

H. Con repliche 22

settembre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni, lamentando la

violazione del suo diritto di essere sentita e l’inidoneità della sorella alla

carica di curatrice. CURA 1 non ha duplicato, e con scritto 1° ottobre 2021

l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 postula

l’immediata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, in particolare al

dispositivo n. 5 relativo alle credenziali di nomina del curatore.

Ai sensi dell’art.

450c CC, il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione

degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

Nel caso concreto,

l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel

giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta di RE 1

si rivela dunque priva di oggetto.

3.

Occorre in primo

luogo chinarsi sulla censura concernente la violazione del diritto di essere

sentita della reclamante nel corso del procedimento di prime cure.

3.1

Nel suo reclamo RE 1 sostiene

di aver chiesto un rinvio dell’udienza fissata il 21 gennaio 2021, “per la

grave situazione pandemica” e per il fatto che la madre sia stata “contagiata

in casa anziani proprio a metà gennaio” (reclamo, pag. 1). A suo avviso,

era “poco sensibile e irrispettoso istituire una curatela in un momento in

cui si vivevano momenti di angoscia” (reclamo, pag. 1). Contrariamente a

quanto sostenuto dall’Autorità di protezione, afferma di aver chiesto il rinvio

dell’udienza (sia telefonicamente che per scritto) e non il suo annullamento.

Alle sue lettere, in cui “spiegavo le motivazioni e in particolar modo

richiedevo i motivi segnalati all’Arp per i quali la signora CURA 1 pretendeva

di essere nominata curatrice” non è mai stato dato alcun seguito: il

Presidente dell’Autorità di protezione era sempre irreperibile e “non sono

mai stata né richiamata né convocata”, per cui ritiene di essere stata impossibilitata

ad esporre le proprie argomentazioni (reclamo, pag. 1). Anche in sede di

replica RE 1 ha ribadito che non le è stata concessa

“la possibilità

di essere ascoltata e di esporre le mie argomentazioni” (replica, pag. 2).

3.2

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II della LPAmm, entrata in vigore il

1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

In materia di protezione

dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative

che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC

garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi)

il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di

protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio

2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013

consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed.

2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita

dall’art. 23 LPMA.

3.3

Dai

principi qui richiamati si evince che RE 1, che non è la persona interessata

dal procedimento di protezione (bensì la figlia), non dispone del diritto di esprimersi

oralmente dinnanzi all’Autorità di protezione, di cui lamenta la violazione. La

facoltà di esprimersi per scritto sulla situazione della madre e sulle misure

prospettate in favore di quest’ultima le è stata concessa dall’Autorità di

prime cure con scritti 27 gennaio 2021 e 24 febbraio 2021 ed è stata esercitata

dalla reclamante mediante prese di posizione scritte datate 5 febbraio 2021 e 11

marzo 2021. Dai suddetti scritti è possibile evincere chiaramente la sua

posizione, ovvero la sua opposizione all’istituzione della misura di protezione

in quanto tale – argomento che non è stato più fatto valere in questa sede – e

il suo rifiuto alla nomina della sorella quale curatrice, oggetto anche del

reclamo qui in esame. Il 26 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha nuovamente preso

contatto sia con la reclamante che con la sorella, aggiornandole in merito all’istruttoria

esperita sino a quel momento e chiedendo ad entrambe un’ulteriore presa di

posizione. RE 1 – dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del temine per le

osservazioni – ha potuto esprimersi in merito con scritto del 21 maggio 2021,

ribadendo la propria contrarietà alla nomina della sorella in qualità di

curatrice. Quanto lamentato nel reclamo non trova dunque riscontro oggettivo

agli atti, la reclamante essendo invece stata ampiamente e a più riprese sentita

dall’autorità di prime cure prima dell’emanazione della decisione impugnata. In

nessuna delle sue ulteriori prese di posizione scritte RE 1 ha peraltro più

chiesto di essere sentita oralmente dall’Autorità di protezione. Le censure

sollevate in questa sede non possono dunque trovare accoglimento.

4.

Nel merito, RE 1 non

contesta l’istituzione della misura di protezione in favore della madre PI 1,

ma critica la scelta di nominare la sorella CURA 1 quale curatrice.

4.1

Con riferimento alla

nomina della curatrice, l’Autorità di protezione nella decisione impugnata ha ritenuto

che l’interessata non era in grado di pronunciarsi sulla scelta del curatore e

non poteva dunque proporre una sua persona di fiducia ai sensi dell’art. 401

cpv. 1 CC (pag. 3). L’Autorità di protezione ha tuttavia considerato che dal

2000.

la figlia CURA 1 “per volontà della madre, allora capace di

discernimento, si occupa delle di lei questioni amministrative”, desumendo

da ciò “una chiara volontà dell'interessata a che la figlia CURA 1 si

occupasse delle sue questioni amministrative, da cui potrebbe essere derivato –

implicitamente – un suo desiderio a che la stessa figlia continuasse nelle

stesse incombenze anche in caso di sua incapacità di discernimento (pertanto

quale curatrice)” (decisione impugnata, pag. 3). Per quanto riguarda i

desideri espressi dai congiunti in applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC,

l’Autorità di protezione ha rilevato che le figlie hanno posizioni contrastanti,

in quanto “d'un canto la signora CURA 1 si propone quale curatrice, d'altro

canto la signora RE 1 si oppone alla designazione della sorella ma non dà la

sua disponibilità ad assumere il mandato di curatrice”, volendola però “sostituire

nelle pratiche amministrative a titolo privato” (decisione impugnata, pag.

3). Ritenendo che sia anzitutto nelle persone vicine all’interessato che

occorre cercare il curatore, e constatando che CURA 1 si occupa del sostegno

amministrativo della madre da 21 anni ed è disponibile ad assumere il mandato,

l’Autorità di protezione ha considerato conforme al bene di PI 1 designare

quale curatrice la figlia CURA 1 (decisione impugnata, pag. 3-4). Secondo

l’autorità di prime cure, “dalle osservazioni esposte dalla signora RE 1 non

risultano elementi oggettivi e pertinenti tali da escluderne l'idoneità”:

le affermazioni quanto alla precarietà dello stato di salute della curatrice

sono infatti state contestate dalla diretta interessata, l’estratto UE non

presenta procedure in corso e dagli atti non emergono carenze amministrative (per

le rette della Casa anziani rimaste scoperte da dicembre 2020 ad aprile 2021 “la

signora CURA 1 ha dato precise spiegazioni sia in merito ai motivi della loro

esistenza che alle modalità con cui intende farvi fronte”; decisione

impugnata, pag. 4).

4.2

Nel suo reclamo RE 1

contesta la nomina della sorella quale curatrice della madre PI 1. La

reclamante si duole del fatto che l’autorità di prime cure non abbia

considerato la propria opposizione alla scelta della sorella quale curatrice e

ritiene che nel caso concreto occorrerebbe nominare una terza persona neutra ed

estranea alla famiglia.

La reclamante giudica CURA

1.

inidonea a svolgere il mandato richiesto e sottolinea anzitutto che la

sorella sia molto malata, chiedendo un aggiornamento sul suo stato di salute

(reclamo, pag. 2). RE 1 afferma inoltre che la sorella “ha usufruito degli

assegni grande invalido” destinati alla madre e “si è appropriata di una

somma importante (di cui mia madre non era al corrente) creando un ulteriore

conto postale cui io non potevo accedere”, importo che alla fine “è

scomparso senza mai essere restituito” (reclamo, pag. 2). La reclamante

afferma inoltre che la madre PI 1 – così come il padre, in precedenza – “avevano

dato procura e fiducia a tutte e due e indistintamente”, e che non poteva

dunque essere considerato un loro desiderio che lei fosse esclusa (reclamo,

pag. 2). In sede di replica ha tuttavia affermato di essere “completamente

all’oscuro”

che la sorella disponesse già di procure dal 2000 e che

“chiaramente sarebbe stato mio diritto avere le procure allo stesso tempo”

(replica ad osservazioni ARP, pag. 2).

RE 1 ritiene che le

speculazioni sui desideri della madre costituiscano solo “supposizioni e

illazioni la cui certezza non può essere comprovata”, a maggior ragione se

si considera che “è stata ascoltata e convocata una sola figlia”

(reclamo, pag. 2). Anche la decisione di collocare la madre in Casa anziani,

benché ancora autosufficiente, è stata presa unilateralmente da CURA 1, causandole

un trauma “devastante e violento” (reclamo, pag. 2-3; replica ad

osservazioni CURA 1, pag. 1). Inoltre, per quanto riguarda le rette scoperte

della Casa anziani, RE 1 afferma di essere stata contattata

dall’amministrazione e di essere stata da loro invitata a saldarle per evitare che

fossero spiccati dei precetti esecutivi nei confronti di PI 1 (reclamo, pag.

3). La sorella CURA 1 avrebbe inoltre amministrato male i beni della madre, “non

dichiarando al fisco gli averi innominati della madre” (replica ad

osservazioni ARP, pag. 2).

Dispositivo

Per questi motivi, la

reclamante ritiene non possa essere riposta fiducia nell’operato della sorella

in qualità di curatrice (reclamo, pag. 3).

4.3. Ai sensi dell’art. 400

cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una

persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente

i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più

curatori.

L’art. 401 CC prevede che

quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,

l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è

idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto possibile,

l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine

all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data

persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).

Diversamente

dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art.

401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono

essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di

protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in

particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello

suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174).

L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto

meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,

disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.

401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei

parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser,

in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 CC n. 2; Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.

401 CC n. 2).

Anche nei casi in cui è

l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità

deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità (Reusser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad

art. 401 n. 14; Messaggio concernente la

modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della

filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6439).

Nell’esame dell’idoneità, l’autorità dovrà prestare particolare attenzione al

pericolo di conflitti di interesse (Reusser,

in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 n. 14).

4.4. Nella fattispecie, la

critica formulata da RE 1 all’Autorità di protezione di non aver dato seguito

al suo desiderio di veder nominato un terzo esterno alla famiglia quale

curatore della madre è destinata all’insuccesso.

Anzitutto occorre

rammentare che nel corso del procedimento di prime cure non è mai pervenuta in

maniera chiara dalla reclamante una vera e propria richiesta di nominare un

terzo estraneo alla famiglia quale curatore. Opponendosi alla curatela

medesima, RE 1 ha affermato in più occasioni di essere disposta in prima

persona ed informalmente “ad amministrare le piccole incombenze per mia

mamma” (scritto 5 febbraio 2021). Anche quando l’Autorità di protezione ha

prospettato a RE 1 la nomina di un curatore esterno alla cerchia familiare, in

considerazione della conflittualità esistente tra sorelle (scritto 24 febbraio

2021), la reclamante ha ritenuto che con CURA 1 vi fossero solo “punti di

vista che talvolta non coincidono” e che non vi era necessità di un

curatore esterno all’ambito familiare, rendendosi disponibile ad “evadere

queste piccole incombenze (effettuare i pagamenti per la retta della Casa

anziani e della Cassa malati ed allestire la dichiarazione d’imposta) gratuitamente”,

senza l’istituzione di una misura di protezione (scritto 11 marzo 2021). All’ulteriore

scritto 26 aprile 2021 dell’Autorità di protezione, che ribadiva la necessità

di istituire una misura di protezione e prospettava la nomina di CURA 1 quale

curatrice, la reclamante si è semplicemente opposta, senza chiedere la nomina

di un curatore esterno alla famiglia e senza proporre alcun nominativo di suo

gradimento (lettera 21 maggio 2021).

Non si può dunque

rimproverare all’Autorità di protezione di non aver assecondato il desiderio

espresso da RE 1 ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC, nella misura in cui lei

medesima non ha mai richiesto che alla madre venisse nominato quale curatore un

terzo estraneo alla famiglia, ma si è anzi opposta anche a tale eventualità (cfr.

scritto 11 marzo 2021: “vista l’età, non ritengo opportuno creare ora un

curatore esterno all’ambito famigliare e come già detto, non ne vedo la

necessità”).

Inoltre, come visto,

l’Autorità di protezione non è vincolata dalle proposte che provengono dai

congiunti dell’interessato né dal rifiuto opposto ad un determinato curatore,

ma deve prendere in considerazione tali desiderata unicamente «per

quanto possibile». L’autorità di prime cure dispone di un ampio potere di

apprezzamento, che ha esercitato nel caso concreto, scegliendo CURA 1 sulla

scorta di una ponderazione complessiva delle circostanze, di cui si dirà al

considerando seguente.

La censura fondata

sull’art. 401 cpv. 2 CC non può pertanto trovare accoglimento.

4.5. RE 1 contesta anche

l’idoneità della sorella CURA 1 ad esercitare il mandato di curatrice.

Per quanto attiene alle

accuse di cattiva gestione degli averi della madre, occorre rilevare che esse

sono rimaste allo stadio di puro parlato, nella misura in cui i rimproveri di RE

1 alla sorella non sono mai stati circostanziati né suffragati in alcun modo

(ad esempio l’accusa di “aver

usufruito degli assegni grande invalido”

destinati alla madre, o di essersi “appropriata di una somma importante (di

cui mia madre non era al corrente) creando un ulteriore conto corrente postale

cui io non potevo accedere”, importo “scomparso senza mai essere

restituito” reclamo pag. 2). Non vi sono indizi agli atti che permettano di

dubitare del modo in cui CURA 1 si sia sinora occupata del disbrigo degli

affari materni. In sede di replica la reclamante ha tentato di motivare la

cattiva gestione della sorella con la mancata dichiarazione degli averi in nero

della madre (pag. 2), senza considerare tuttavia che la volontà di riportare

alla luce fiscalmente tali averi, necessari per il pagamento delle rette della

Casa anziani, è stata proprio la motivazione che ha spinto CURA 1 a postulare

l’istituzione di una curatela (v. verbale d’udienza, pag. 1; scritto 4 marzo

2021, pag. 2).

Nonostante le accuse

formulate in questa sede, si osserva che la reclamante stessa dinnanzi

all’autorità di prime cure aveva negato l’esistenza di particolari conflitti

con la sorella CURA 1 (che come visto, già si occupava della gestione delle

incombenze amministrative di PI 1: “abbiamo dei punti di vista che talvolta

non coincidono, ma parlare di conflittualità mi sembra eccessivo”, scritto

11 marzo 2021).

Si sottolinea in ogni caso

che l’Autorità di protezione ha rinunciato alla facoltà (prevista dall’art. 420

CC per i congiunti) di dispensare la curatrice dagli obblighi di compilare un

inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il

consenso per determinati atti o negozi, garantendo così a RE 1 un controllo

dell’operato della sorella attraverso l’Autorità di protezione, controllo che

sinora non è mai avvenuto non essendovi un mandato ufficiale di curatela.

In merito all’asserita

precarietà dello stato di salute di CURA 1, non vi sono riscontri quanto al fatto

che la situazione sia grave a tal punto da mettere in discussione la sua

idoneità ad occuparsi degli affari della madre, del cui disbrigo già si

occupava in precedenza. Benché CURA 1 non abbia negato di avere dei problemi di

salute, nelle sue osservazioni 10 agosto 2021 ha sottolineato “che la mia

testa funziona ancora e che non sono una malata terminale”. Già con scritto

4 marzo 2021 quest’ultima affermava che “i miei problemi di salute durano da

oltre 25 anni” e che “sebbene non sempre in perfetta forma ho accudito

il papà durante la sua malattia fino alla morte”, per poi occuparsi di

aiutare la madre (amministrativamente ma non solo), soprattutto prima della sua

entrata in Casa anziani. Al di là del procedimento di autodenuncia fiscale che

occorrerebbe intraprendere per regolarizzare degli averi non dichiarati della

madre – motivo che ha spinto CURA 1 a chiedere l’istituzione di una misura di

protezione – è la reclamante medesima a ridimensionare l’entità del mandato

conferito, che non risulta particolarmente gravoso e si limita a poche

incombenze (“in concreto si tratterebbe di fare 2 pagamenti al mese: retta +

cassa malati, tempo impiegato: 10 minuti x 12 mesi + allestire la dichiarazione

d’imposta una volta all’anno: altri 20 minuti”, cfr. scritto 11 marzo 2021).

Per queste ragioni, non vi è motivo di ritenere a priori che le problematiche

di salute di cui la soffre la curatrice (che persistono da anni e che non le

hanno sinora impedito di occuparsi dapprima di entrambi i genitori e in seguito

della madre) incidano sull’adempimento di simili limitati compiti né – più in

generale – sulla sua idoneità ad assumere ufficialmente la funzione di

curatrice della madre e ad investirsi in favore di quest’ultima.

Allo stadio attuale non

risultano neppure date situazioni di possibili conflitti di interessi – diretto

o indiretto – tra curatore e curatelata che potrebbero far propendere sin

dall’inizio per la nomina di un terzo estraneo alla famiglia (ad es. se non

fosse già stata conclusa la divisione della successione del marito

dell’interessata, padre della curatrice e della reclamante, mancato nel 2000;

cfr. STF 5A_443/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.1-3-3).

Tutto ben considerato, questo

giudice condivide la ponderazione delle circostanze operata dall’autorità di

prime cure e ritiene che, nonostante le tensioni esistenti fra sorelle, la nomina

di CURA 1 quale curatrice – idonea ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC e già incaricata

da decenni dalla persona interessata medesima per la gestione dei propri affari

amministrativi – debba essere privilegiata rispetto alla scelta di un terzo

esterno alla famiglia.

5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno

dunque posti a carico di RE 1, che li aveva già anticipati. Non si assegnano

ripetibili a CURA 1, che ha presentato le sue osservazioni senza l’ausilio di

un patrocinatore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è priva di

oggetto.

3. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.