9.2021.112
Diritto di essere sentiti oralmente dall’ARP;nomina del curatore,idoneità,desideri dei congiunti:conferma della scelta quale curatrice della figlia della persona interessata,già incaricata da anni della gestione delle pratiche amministrative della madre,nonostante il disaccordo dell'altra figlia
11 gennaio 2022Italiano23 min
dicembre 2020 CURA 1 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.112
Lugano
11 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
ad
CURA
1
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni ex
art. 394-395 CC in favore di
PI
1
giudicando
sul reclamo del 15 luglio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
18 giugno 2021 (ris. n. 126.2021) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 14
dicembre 2020 CURA 1 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) per segnalare la situazione della madre PI
1, nata il 1928 e dal 15 gennaio 2015 ospite della Casa per anziani di __________,
affetta da demenza senile. CURA 1 affermava di aver provveduto sin dal 2013 alla
gestione amministrativa corrente della madre, con il suo accordo, ma di essere
ora in difficoltà e di non riuscire più a gestire la situazione in ragione
della relazione conflittuale con la sorella RE 1.
B. Con scritto 18
dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha convocato entrambe le sorelle per
discutere della situazione della madre. Con lettera 23 dicembre 2020 RE 1 ha
comunicato all’Autorità di protezione di ritenere “opportuno per il momento
sospendere la convocazione fissata per il 21 gennaio 2021” in
considerazione della situazione pandemica, ritenuto che “dopo questa data ci
riaggiorneremo”. RE 1 chiedeva inoltre di comunicarle per scritto quale
fosse l’argomento di discussione, “così che possa presentare eventuali
osservazioni” e rendendosi disponibile ad un colloquio telefonico. L’incontro
si è dunque svolto in data 21 gennaio 2020 alla presenza della sola CURA 1, che
ha illustrato le sue difficoltà nella gestione amministrativa della madre e la
necessità di procedere ad un’autodenuncia fiscale.
C. Mediante scritto 31
marzo 2021 la dr. ssa __________ ha precisato che PI 1 non è in grado né di
pronunciarsi sulla scelta del curatore, né di essere sentita dall’Autorità di
protezione e che l’interessata non dispone della capacità di discernimento per
la salvaguardia dei suoi interessi amministrativi.
D. Fra l’Autorità di
protezione e le sorelle RE 1 e CURA 1 si sono intercorsi svariati scambi di
corrispondenza.
RE 1 ha in
particolare contestato la necessità di istituire una misura di protezione,
rendendosi disponibile per evadere personalmente e in maniera informale le
pratiche amministrative della madre. RE 1 si è inoltre opposta alla nomina di CURA
1 in qualità di curatrice, contestando pure una sua eventuale remunerazione in
tale veste.
E. Con decisione 18
giugno 2021 (ris. n. 126.2021) l’Autorità di protezione ha istituito in favore
di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi
degli art. 394 e 395 CC, allo scopo di rappresentare l’interessata nel quadro
dei propri affari amministrativi, segnatamente nei rapporti con le autorità,
con i servizi sociali e amministrativi, gli istituti di credito, la posta, le
assicurazioni private e sociali ed ogni altra istituzione di diritto privato o
pubblico e persona privata (1.1.); gestire con la diligenza richiesta il
patrimonio ed i redditi dell’interessata, provvedendo in particolare a vegliare
al pagamento delle fatture a lei intestate (1.2.); nell'ambito dell'esercizio
del proprio mandato la curatrice è autorizzata a farsi indirizzare e aprire la
corrispondenza relativa alla gestione amministrativa dell'interessata qualora
ritenuto necessario (1.3.); PI 1 è privata del diritto di accedere ai propri
conti bancari e/o postali, tranne che ad un conto "spillatico" che
verrà eventualmente designato dalla curatrice (1.4.). La carica di curatrice è
stata attribuita ad CURA 1 a titolo gratuito, riservato il diritto di esporre
annualmente le sue spese.
F. Con reclamo 15 luglio
2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulando la concessione
dell’effetto sospensivo e l’annullamento della decisione dell’Autorità di
protezione. La reclamante ritiene di non aver potuto esporre oralmente le
proprie argomentazioni in relazione al procedimento di protezione concernente
la madre. RE 1 contesta inoltre la scelta della curatrice, ritenendo che la
sorella non amministri in maniera adeguata gli affari della madre e che non sia
meritevole di fiducia, postulando la nomina di un curatore indipendente ed
esterno.
G. Con osservazioni 10
agosto 2021 RE 1 si è opposta al reclamo, chiedendo la conferma della sua
nomina. Con osservazioni 6 settembre 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata
nella propria decisione e ha postulato la reiezione del reclamo.
H. Con repliche 22
settembre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue argomentazioni, lamentando la
violazione del suo diritto di essere sentita e l’inidoneità della sorella alla
carica di curatrice. CURA 1 non ha duplicato, e con scritto 1° ottobre 2021
l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare a presentare una duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 postula
l’immediata concessione dell’effetto sospensivo al reclamo, in particolare al
dispositivo n. 5 relativo alle credenziali di nomina del curatore.
Ai sensi dell’art.
450c CC, il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione
degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
Nel caso concreto,
l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel
giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta di RE 1
si rivela dunque priva di oggetto.
3.
Occorre in primo
luogo chinarsi sulla censura concernente la violazione del diritto di essere
sentita della reclamante nel corso del procedimento di prime cure.
3.1
Nel suo reclamo RE 1 sostiene
di aver chiesto un rinvio dell’udienza fissata il 21 gennaio 2021, “per la
grave situazione pandemica” e per il fatto che la madre sia stata “contagiata
in casa anziani proprio a metà gennaio” (reclamo, pag. 1). A suo avviso,
era “poco sensibile e irrispettoso istituire una curatela in un momento in
cui si vivevano momenti di angoscia” (reclamo, pag. 1). Contrariamente a
quanto sostenuto dall’Autorità di protezione, afferma di aver chiesto il rinvio
dell’udienza (sia telefonicamente che per scritto) e non il suo annullamento.
Alle sue lettere, in cui “spiegavo le motivazioni e in particolar modo
richiedevo i motivi segnalati all’Arp per i quali la signora CURA 1 pretendeva
di essere nominata curatrice” non è mai stato dato alcun seguito: il
Presidente dell’Autorità di protezione era sempre irreperibile e “non sono
mai stata né richiamata né convocata”, per cui ritiene di essere stata impossibilitata
ad esporre le proprie argomentazioni (reclamo, pag. 1). Anche in sede di
replica RE 1 ha ribadito che non le è stata concessa
“la possibilità
di essere ascoltata e di esporre le mie argomentazioni” (replica, pag. 2).
3.2
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;
DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1
con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non
pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non
pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del
5.
novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento
versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di
decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i
tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II della LPAmm, entrata in vigore il
1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
In materia di protezione
dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative
che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC
garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi)
il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di
protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio
2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013
consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed.
2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita
dall’art. 23 LPMA.
3.3
Dai
principi qui richiamati si evince che RE 1, che non è la persona interessata
dal procedimento di protezione (bensì la figlia), non dispone del diritto di esprimersi
oralmente dinnanzi all’Autorità di protezione, di cui lamenta la violazione. La
facoltà di esprimersi per scritto sulla situazione della madre e sulle misure
prospettate in favore di quest’ultima le è stata concessa dall’Autorità di
prime cure con scritti 27 gennaio 2021 e 24 febbraio 2021 ed è stata esercitata
dalla reclamante mediante prese di posizione scritte datate 5 febbraio 2021 e 11
marzo 2021. Dai suddetti scritti è possibile evincere chiaramente la sua
posizione, ovvero la sua opposizione all’istituzione della misura di protezione
in quanto tale – argomento che non è stato più fatto valere in questa sede – e
il suo rifiuto alla nomina della sorella quale curatrice, oggetto anche del
reclamo qui in esame. Il 26 aprile 2021 l’Autorità di protezione ha nuovamente preso
contatto sia con la reclamante che con la sorella, aggiornandole in merito all’istruttoria
esperita sino a quel momento e chiedendo ad entrambe un’ulteriore presa di
posizione. RE 1 – dopo aver chiesto ed ottenuto una proroga del temine per le
osservazioni – ha potuto esprimersi in merito con scritto del 21 maggio 2021,
ribadendo la propria contrarietà alla nomina della sorella in qualità di
curatrice. Quanto lamentato nel reclamo non trova dunque riscontro oggettivo
agli atti, la reclamante essendo invece stata ampiamente e a più riprese sentita
dall’autorità di prime cure prima dell’emanazione della decisione impugnata. In
nessuna delle sue ulteriori prese di posizione scritte RE 1 ha peraltro più
chiesto di essere sentita oralmente dall’Autorità di protezione. Le censure
sollevate in questa sede non possono dunque trovare accoglimento.
4.
Nel merito, RE 1 non
contesta l’istituzione della misura di protezione in favore della madre PI 1,
ma critica la scelta di nominare la sorella CURA 1 quale curatrice.
4.1
Con riferimento alla
nomina della curatrice, l’Autorità di protezione nella decisione impugnata ha ritenuto
che l’interessata non era in grado di pronunciarsi sulla scelta del curatore e
non poteva dunque proporre una sua persona di fiducia ai sensi dell’art. 401
cpv. 1 CC (pag. 3). L’Autorità di protezione ha tuttavia considerato che dal
2000.
la figlia CURA 1 “per volontà della madre, allora capace di
discernimento, si occupa delle di lei questioni amministrative”, desumendo
da ciò “una chiara volontà dell'interessata a che la figlia CURA 1 si
occupasse delle sue questioni amministrative, da cui potrebbe essere derivato –
implicitamente – un suo desiderio a che la stessa figlia continuasse nelle
stesse incombenze anche in caso di sua incapacità di discernimento (pertanto
quale curatrice)” (decisione impugnata, pag. 3). Per quanto riguarda i
desideri espressi dai congiunti in applicazione dell’art. 401 cpv. 2 CC,
l’Autorità di protezione ha rilevato che le figlie hanno posizioni contrastanti,
in quanto “d'un canto la signora CURA 1 si propone quale curatrice, d'altro
canto la signora RE 1 si oppone alla designazione della sorella ma non dà la
sua disponibilità ad assumere il mandato di curatrice”, volendola però “sostituire
nelle pratiche amministrative a titolo privato” (decisione impugnata, pag.
3). Ritenendo che sia anzitutto nelle persone vicine all’interessato che
occorre cercare il curatore, e constatando che CURA 1 si occupa del sostegno
amministrativo della madre da 21 anni ed è disponibile ad assumere il mandato,
l’Autorità di protezione ha considerato conforme al bene di PI 1 designare
quale curatrice la figlia CURA 1 (decisione impugnata, pag. 3-4). Secondo
l’autorità di prime cure, “dalle osservazioni esposte dalla signora RE 1 non
risultano elementi oggettivi e pertinenti tali da escluderne l'idoneità”:
le affermazioni quanto alla precarietà dello stato di salute della curatrice
sono infatti state contestate dalla diretta interessata, l’estratto UE non
presenta procedure in corso e dagli atti non emergono carenze amministrative (per
le rette della Casa anziani rimaste scoperte da dicembre 2020 ad aprile 2021 “la
signora CURA 1 ha dato precise spiegazioni sia in merito ai motivi della loro
esistenza che alle modalità con cui intende farvi fronte”; decisione
impugnata, pag. 4).
4.2
Nel suo reclamo RE 1
contesta la nomina della sorella quale curatrice della madre PI 1. La
reclamante si duole del fatto che l’autorità di prime cure non abbia
considerato la propria opposizione alla scelta della sorella quale curatrice e
ritiene che nel caso concreto occorrerebbe nominare una terza persona neutra ed
estranea alla famiglia.
La reclamante giudica CURA
1.
inidonea a svolgere il mandato richiesto e sottolinea anzitutto che la
sorella sia molto malata, chiedendo un aggiornamento sul suo stato di salute
(reclamo, pag. 2). RE 1 afferma inoltre che la sorella “ha usufruito degli
assegni grande invalido” destinati alla madre e “si è appropriata di una
somma importante (di cui mia madre non era al corrente) creando un ulteriore
conto postale cui io non potevo accedere”, importo che alla fine “è
scomparso senza mai essere restituito” (reclamo, pag. 2). La reclamante
afferma inoltre che la madre PI 1 – così come il padre, in precedenza – “avevano
dato procura e fiducia a tutte e due e indistintamente”, e che non poteva
dunque essere considerato un loro desiderio che lei fosse esclusa (reclamo,
pag. 2). In sede di replica ha tuttavia affermato di essere “completamente
all’oscuro”
che la sorella disponesse già di procure dal 2000 e che
“chiaramente sarebbe stato mio diritto avere le procure allo stesso tempo”
(replica ad osservazioni ARP, pag. 2).
RE 1 ritiene che le
speculazioni sui desideri della madre costituiscano solo “supposizioni e
illazioni la cui certezza non può essere comprovata”, a maggior ragione se
si considera che “è stata ascoltata e convocata una sola figlia”
(reclamo, pag. 2). Anche la decisione di collocare la madre in Casa anziani,
benché ancora autosufficiente, è stata presa unilateralmente da CURA 1, causandole
un trauma “devastante e violento” (reclamo, pag. 2-3; replica ad
osservazioni CURA 1, pag. 1). Inoltre, per quanto riguarda le rette scoperte
della Casa anziani, RE 1 afferma di essere stata contattata
dall’amministrazione e di essere stata da loro invitata a saldarle per evitare che
fossero spiccati dei precetti esecutivi nei confronti di PI 1 (reclamo, pag.
3). La sorella CURA 1 avrebbe inoltre amministrato male i beni della madre, “non
dichiarando al fisco gli averi innominati della madre” (replica ad
osservazioni ARP, pag. 2).
Dispositivo
Per questi motivi, la
reclamante ritiene non possa essere riposta fiducia nell’operato della sorella
in qualità di curatrice (reclamo, pag. 3).
4.3. Ai sensi dell’art. 400
cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una
persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente
i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più
curatori.
L’art. 401 CC prevede che
quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia,
l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è
idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Per quanto possibile,
l’autorità tiene conto dei desideri dei congiunti o di altre persone vicine
all’interessato (cpv. 2). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data
persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 3).
Diversamente
dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art.
401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono
essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di
protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in
particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello
suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1174).
L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto
meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore,
disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.
401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei
parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (Reusser,
in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 CC n. 2; Häfeli, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.
401 CC n. 2).
Anche nei casi in cui è
l’interessato stesso a proporre il nominativo del curatore, la sua idoneità
deve essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità (Reusser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad
art. 401 n. 14; Messaggio concernente la
modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della
filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6439).
Nell’esame dell’idoneità, l’autorità dovrà prestare particolare attenzione al
pericolo di conflitti di interesse (Reusser,
in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 401 n. 14).
4.4. Nella fattispecie, la
critica formulata da RE 1 all’Autorità di protezione di non aver dato seguito
al suo desiderio di veder nominato un terzo esterno alla famiglia quale
curatore della madre è destinata all’insuccesso.
Anzitutto occorre
rammentare che nel corso del procedimento di prime cure non è mai pervenuta in
maniera chiara dalla reclamante una vera e propria richiesta di nominare un
terzo estraneo alla famiglia quale curatore. Opponendosi alla curatela
medesima, RE 1 ha affermato in più occasioni di essere disposta in prima
persona ed informalmente “ad amministrare le piccole incombenze per mia
mamma” (scritto 5 febbraio 2021). Anche quando l’Autorità di protezione ha
prospettato a RE 1 la nomina di un curatore esterno alla cerchia familiare, in
considerazione della conflittualità esistente tra sorelle (scritto 24 febbraio
2021), la reclamante ha ritenuto che con CURA 1 vi fossero solo “punti di
vista che talvolta non coincidono” e che non vi era necessità di un
curatore esterno all’ambito familiare, rendendosi disponibile ad “evadere
queste piccole incombenze (effettuare i pagamenti per la retta della Casa
anziani e della Cassa malati ed allestire la dichiarazione d’imposta) gratuitamente”,
senza l’istituzione di una misura di protezione (scritto 11 marzo 2021). All’ulteriore
scritto 26 aprile 2021 dell’Autorità di protezione, che ribadiva la necessità
di istituire una misura di protezione e prospettava la nomina di CURA 1 quale
curatrice, la reclamante si è semplicemente opposta, senza chiedere la nomina
di un curatore esterno alla famiglia e senza proporre alcun nominativo di suo
gradimento (lettera 21 maggio 2021).
Non si può dunque
rimproverare all’Autorità di protezione di non aver assecondato il desiderio
espresso da RE 1 ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC, nella misura in cui lei
medesima non ha mai richiesto che alla madre venisse nominato quale curatore un
terzo estraneo alla famiglia, ma si è anzi opposta anche a tale eventualità (cfr.
scritto 11 marzo 2021: “vista l’età, non ritengo opportuno creare ora un
curatore esterno all’ambito famigliare e come già detto, non ne vedo la
necessità”).
Inoltre, come visto,
l’Autorità di protezione non è vincolata dalle proposte che provengono dai
congiunti dell’interessato né dal rifiuto opposto ad un determinato curatore,
ma deve prendere in considerazione tali desiderata unicamente «per
quanto possibile». L’autorità di prime cure dispone di un ampio potere di
apprezzamento, che ha esercitato nel caso concreto, scegliendo CURA 1 sulla
scorta di una ponderazione complessiva delle circostanze, di cui si dirà al
considerando seguente.
La censura fondata
sull’art. 401 cpv. 2 CC non può pertanto trovare accoglimento.
4.5. RE 1 contesta anche
l’idoneità della sorella CURA 1 ad esercitare il mandato di curatrice.
Per quanto attiene alle
accuse di cattiva gestione degli averi della madre, occorre rilevare che esse
sono rimaste allo stadio di puro parlato, nella misura in cui i rimproveri di RE
1 alla sorella non sono mai stati circostanziati né suffragati in alcun modo
(ad esempio l’accusa di “aver
usufruito degli assegni grande invalido”
destinati alla madre, o di essersi “appropriata di una somma importante (di
cui mia madre non era al corrente) creando un ulteriore conto corrente postale
cui io non potevo accedere”, importo “scomparso senza mai essere
restituito” reclamo pag. 2). Non vi sono indizi agli atti che permettano di
dubitare del modo in cui CURA 1 si sia sinora occupata del disbrigo degli
affari materni. In sede di replica la reclamante ha tentato di motivare la
cattiva gestione della sorella con la mancata dichiarazione degli averi in nero
della madre (pag. 2), senza considerare tuttavia che la volontà di riportare
alla luce fiscalmente tali averi, necessari per il pagamento delle rette della
Casa anziani, è stata proprio la motivazione che ha spinto CURA 1 a postulare
l’istituzione di una curatela (v. verbale d’udienza, pag. 1; scritto 4 marzo
2021, pag. 2).
Nonostante le accuse
formulate in questa sede, si osserva che la reclamante stessa dinnanzi
all’autorità di prime cure aveva negato l’esistenza di particolari conflitti
con la sorella CURA 1 (che come visto, già si occupava della gestione delle
incombenze amministrative di PI 1: “abbiamo dei punti di vista che talvolta
non coincidono, ma parlare di conflittualità mi sembra eccessivo”, scritto
11 marzo 2021).
Si sottolinea in ogni caso
che l’Autorità di protezione ha rinunciato alla facoltà (prevista dall’art. 420
CC per i congiunti) di dispensare la curatrice dagli obblighi di compilare un
inventario, di presentare periodicamente un rapporto e i conti e di ottenere il
consenso per determinati atti o negozi, garantendo così a RE 1 un controllo
dell’operato della sorella attraverso l’Autorità di protezione, controllo che
sinora non è mai avvenuto non essendovi un mandato ufficiale di curatela.
In merito all’asserita
precarietà dello stato di salute di CURA 1, non vi sono riscontri quanto al fatto
che la situazione sia grave a tal punto da mettere in discussione la sua
idoneità ad occuparsi degli affari della madre, del cui disbrigo già si
occupava in precedenza. Benché CURA 1 non abbia negato di avere dei problemi di
salute, nelle sue osservazioni 10 agosto 2021 ha sottolineato “che la mia
testa funziona ancora e che non sono una malata terminale”. Già con scritto
4 marzo 2021 quest’ultima affermava che “i miei problemi di salute durano da
oltre 25 anni” e che “sebbene non sempre in perfetta forma ho accudito
il papà durante la sua malattia fino alla morte”, per poi occuparsi di
aiutare la madre (amministrativamente ma non solo), soprattutto prima della sua
entrata in Casa anziani. Al di là del procedimento di autodenuncia fiscale che
occorrerebbe intraprendere per regolarizzare degli averi non dichiarati della
madre – motivo che ha spinto CURA 1 a chiedere l’istituzione di una misura di
protezione – è la reclamante medesima a ridimensionare l’entità del mandato
conferito, che non risulta particolarmente gravoso e si limita a poche
incombenze (“in concreto si tratterebbe di fare 2 pagamenti al mese: retta +
cassa malati, tempo impiegato: 10 minuti x 12 mesi + allestire la dichiarazione
d’imposta una volta all’anno: altri 20 minuti”, cfr. scritto 11 marzo 2021).
Per queste ragioni, non vi è motivo di ritenere a priori che le problematiche
di salute di cui la soffre la curatrice (che persistono da anni e che non le
hanno sinora impedito di occuparsi dapprima di entrambi i genitori e in seguito
della madre) incidano sull’adempimento di simili limitati compiti né – più in
generale – sulla sua idoneità ad assumere ufficialmente la funzione di
curatrice della madre e ad investirsi in favore di quest’ultima.
Allo stadio attuale non
risultano neppure date situazioni di possibili conflitti di interessi – diretto
o indiretto – tra curatore e curatelata che potrebbero far propendere sin
dall’inizio per la nomina di un terzo estraneo alla famiglia (ad es. se non
fosse già stata conclusa la divisione della successione del marito
dell’interessata, padre della curatrice e della reclamante, mancato nel 2000;
cfr. STF 5A_443/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.1-3-3).
Tutto ben considerato, questo
giudice condivide la ponderazione delle circostanze operata dall’autorità di
prime cure e ritiene che, nonostante le tensioni esistenti fra sorelle, la nomina
di CURA 1 quale curatrice – idonea ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC e già incaricata
da decenni dalla persona interessata medesima per la gestione dei propri affari
amministrativi – debba essere privilegiata rispetto alla scelta di un terzo
esterno alla famiglia.
5. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno
dunque posti a carico di RE 1, che li aveva già anticipati. Non si assegnano
ripetibili a CURA 1, che ha presentato le sue osservazioni senza l’ausilio di
un patrocinatore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è priva di
oggetto.
3. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.