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Decisione

9.2021.123

Mancanza di base legale che permetta la trasmissibilità di atti per via elettronica

2 settembre 2021Italiano14 min

che da __________ distanza non è tanta posso sapere se c’è qualche possibilità?”;

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.123

Lugano

2 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 48b cpv. 1 lett. a) n. 2 LOG

assistito

dal

segretario

Finiletti

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1 residente all’estero e senza

recapito in Svizzera

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la decisione di stralcio della procedura

giudicando

sullo scritto del 2 agosto 2021 inoltrato per e-mail dall’indirizzo __________ all'Autorità regionale di protezione __________

e da questa trasmesso alla Camera di protezione il 9 agosto 2021 potendo, a suo

dire, “essere valutato come reclamo” avverso la decisione 27 luglio 2021

di quest’ultima Autorità;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto e

in diritto

che PI 1 (2009) e PI

2 (2011) sono figli di PI 3 e RE 1;

che i genitori non

sono sposati e non convivono;

che dalle informazioni

desumibili dal MOVPOP (Movimento della popolazione dell’Ufficio dello stato

civile) risulta che PI 3 è giunta in Svizzera, a __________, con i figli il 1°

giugno 2012, proveniente dall’__________ e risiede tutt’ora in detto Comune,

mentre RE 1 è giunto in Svizzera, pure a __________, il 28 settembre 2012,

proveniente dall’__________ e, dopo avere vissuto in comunione domestica con la

signora PI 3, è poi partito per l’__________ il 2 luglio 2013 e non risulta che

abbia ulteriormente risieduto in Svizzera;

che dagli incarti

della Camera di protezione e dell’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione), non risulta l’adozione di misure di

protezione a favore dei minori;

che con istanza 29

settembre/5 novembre 2014 RE 1 si era rivolto all’Autorità di protezione

sostenendo di non avere “da più di un anno … nessun contatto” con i suoi

figli “nonostante tantissime richieste fatte alla sua ex compagna e alla

scuola”;

che con

osservazioni 3/9 dicembre 2014 PI 3 ha contestato la competenza territoriale

dell’Autorità di protezione e preso posizione sulle lamentele del padre;

che mediante

decisione 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha accertato la propria

competenza, intimato al padre lo scritto della madre assegnando al medesimo un

termine per la replica e convocato i genitori ad un’udienza;

che all’udienza del

26 febbraio 2015 RE 1 non ha presenziato; a conclusione della medesima

l’Autorità di protezione ha disposto: l’intimazione del verbale alle parti, per

il padre in forma cartacea e di posta elettronica, per la madre seduta stante

(dispositivo n. 1); le richieste del padre non possono essere accolte fin tanto

che non sia fatta chiarezza sulla fattispecie (dispositivo n. 2);

l’assegnazione di un termine al padre “per insistere sulle richieste

giustificando la sua assenza ritenuto che in caso di mancato rispetto la

procedura si riterrà chiusa” (dispositivo n. 3); l’assegnazione di un

termine alla madre “per eventualmente produrre una conferma della scuola che

non ha mai avuto richieste o comunicazioni con il padre circa asseriti fatti

riguardanti il figlio PI 1” (dispositivo n. 4); la constatazione che per

legge la madre ha l’autorità parentale e la custodia sui figli (dispositivo n.

5);

che sono seguite

altre prese di posizione delle parti che non hanno condotto a decisioni

dell’Autorità in relazione alle relazioni personali tra il padre e i figli;

che con messaggio e-mail

Fatti

11 maggio 2021 delle ore 09:57 RE 1 si è rivolto nuovamente all’Autorità di

protezione chiedendo notizie sui figli, rilevando che “sono passati ormai

più di due anni da ultima mail ma non ho più avuto nessuna notizia”; ha poi

aggiunto “durante questo periodo così difficile vorrei sapere come fare ad

avere notizie di miei figli residenti come l’ultima volta a __________” e “io

in questi giorni per motivi di lavoro sono di passaggio per __________ visto

che da __________ distanza non è tanta posso sapere se c’è qualche possibilità?”;

che con risposta e-mail

17 maggio 2021 delle ore 12:35 il segretario dell’Autorità di protezione ha

comunicato a RE 1 che la sua richiesta “potremo tenerla in considerazione se

ci invierà la stessa debitamente datata e firmata su documento pdf, dopodiché

la procedura potrà prendere il suo corso”; con il medesimo messaggio

il

segretario dell’Autorità di prima sede ha avvisato l’interessato che la

modalità di richiesta da lui utilizzata non è ammessa e quindi legalmente

valida e che pertanto “se non ci perverrà quanto richiesto entro il termine

di 15 giorni, la procedura sarà stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità”;

che il 20 maggio

2021 RE 1 alle ore 10:51 ha inviato all’Autorità di protezione un nuovo

messaggio e-mail, con allegato uno scritto in formato pdf con i

contenuti del precedente messaggio e-mail – riveduti e sottoscritti – e

con l’aggiunta di alcuni documenti (scambi di e-mail e certificati di

nascita);

che in data 4

giugno 2021 il segretario dell’Autorità di protezione – “p.o. del presidente

avv. __________” – ha intimato gli scritti suddetti a PI 3 assegnandole un

termine di 15 giorni per prendere posizione;

che con

osservazioni 13/15 giugno 2021 PI 3 ha risposto ai contenuti degli atti a lei

intimati;

che in data 23

giugno 2021 mediante invio per posta elettronica delle ore 16:44 all’indirizzo

e-mail __________ la segretaria aggiunta dell’Autorità di protezione – “p.o.

del presidente avv. __________” – ha “intimato” le predette

osservazioni assegnando a RE 1 un termine di 15 giorni per presentare le sue

eventuali osservazioni;

che il 28 giugno

2021 alle ore 06:58 RE 1 ha inviato all’Autorità di protezione un messaggio e-mail

nella parte finale del quale sostiene “vi ringrazio che almeno so che i

figli vivono in Svizzera dopo 8 anni almeno questo sono riuscito ad ottenere;

vi assicuro che non voglio altro rinuncio anche incontro se autorità tutoria

vostra lo assicura visto che la situazione e fuori mia portata in tutti i

sensi”; al messaggio è allegato uno scritto di stessa data, in formato pdf,

firmato, dai contenuti diversi da quelli del messaggio e-mail, nel quale

l’interessato risponde alle osservazioni della mamma dei bambini;

che con decisione

27 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha decretato lo stralcio della

procedura dai ruoli con la motivazione (riportata anche nel dispositivo) che il

padre ha ritirato l’istanza del’11 maggio 2021, ciò con riferimento al

contenuto della “replica 28 giugno 2021”;

che quest’ultima

decisione è stata “inviata” tramite e-mail del 27 luglio 2021

delle ore 15:28 – dall’ “Autorità regionale di protezione __________” all’indirizzo

__________;

che con e-mail

29 luglio 2021 delle ore 10:01 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di

comunicargli “l’indirizzo e-mail della Camera di protezione” per l’invio

del suo reclamo;

che con ulteriore

messaggio e-mail del 2 agosto 2021, inviato all’Autorità di protezione alle

ore 07:16, RE 1 ha trasmesso il suo “reclamo unitamente alla copia della

decisione contestata visto che fino ad oggi non ho ricevuto indirizzo email

quanto richiesto qualche giorno fa”;

che con invio

raccomandato 9 agosto 2021 il segretario dell’Autorità di protezione ha trasmesso

alla Camera di protezione “lo scritto pervenuto via posta elettronica in

data 2 agosto 2021 da RE 1” rilevando che “dal tenore del medesimo può

essere valutato come reclamo”;

che il predetto

scritto non è stato intimato per osservazioni;

che le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG);

che riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura

amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il

diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.

Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la

modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle

disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);

che ai sensi

dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall’art. 48 LOG, la

Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico la non

entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili;

che prima di

Considerandi

entrare nel merito di un gravame la Camera di protezione esamina d'ufficio se

siano date le premesse d'ordine che determinano la sua ammissibilità;

che oggetto d’esame

è lo scritto – con un allegato pdf. – pervenuto all’Autorità di protezione

dall’indirizzo e-mail __________ in data 2 agosto 2021 alle ore 07:16,

che il segretario dell’Autorità di prima sede ha trasmesso con invio

raccomandato 9 agosto 2021 alla Camera di protezione sostenendo che “dal

tenore del medesimo può essere valutato come reclamo”;

che l’art. 10 LPAmm

cpv. 2 prevede la possibilità di trasmettere atti scritti all’autorità per via

elettronica; in questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di

firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti

scritti; il capoverso 3 del citato disposto attribuisce al Consiglio di Stato

il compito di disciplinare le esigenze a cui è subordinata la presentazione

degli allegati per via elettronica e la facoltà di limitare questa possibilità

ai procedimenti davanti a determinate autorità;

che, nell’attesa

dell’emanazione della relativa ordinanza, l’art. 115 cpv. 2 LPAmm ha differito

l’entrata in vigore dell’art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm; ad oggi nessuna ordinanza è

stata emanata dal Consiglio di Stato, ragione per la quale l’invio di atti per

via elettronica disposto dal citato articolo non risulta ancora in vigore e

giuridicamente valido;

che, a motivo

dell’assenza di una base legale in vigore che permetta la trasmissione di atti

per via elettronica, lo scritto trasmesso a questa Camera dal segretario

dell’Autorità di protezione, proveniente 2 agosto 2021 alle ore 07:16

dall’indirizzo e-mail __________ – e per altro neppure munito di firma

elettronica – risulta palesemente inammissibile quale reclamo;

che la trasmissione

per posta elettronica di un documento pdf. firmato non muta il giudizio di

inammissibilità, essendo ad oggi validi per la forma solo i reclami scritti in

lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati

all’autorità oppure all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 10 cpv. 1 LPAmm);

che, per quanto

verrà detto qui di seguito, questa Camera può soprassedere al rinvio dello

scritto all’interessato – del quale par altro neppure è noto un recapito in

Svizzera – con l’invito a rifarlo entro un termine perentorio, sotto

comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, sarà dichiarato

irricevibile (art. 12 cpv. 1 LPAmm);

che l’esame della decisione

27.

luglio 2021 dell’Autorità di protezione – e dell’incarto da questa trasmesso

su richiesta alla Camera di protezione – emanata a seguito di una procedura

gestita tramite “intimazioni” o “invii”, per una parte,

unicamente all’indirizzo e-mail __________, impone una valutazione d’ufficio

sulla validità degli atti eseguiti a far tempo dall’11 maggio 2021;

che oltre alle già

citate norme art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm sulla trasmissione dei reclami per via

elettronica – la cui applicazione risulta ancora sospesa in assenza

dell’ordinanza del Consiglio di Stato (art. 115 cpv. 2 LPAmm) – è opportuno

ricordare che ai sensi dell’art. 11 LPAmm le parti che presentano conclusioni

in un procedimento devono sempre comunicare all’Autorità il loro domicilio o la

loro sede (cpv. 1) e che le parti con domicilio o sede all’estero devono

designare un recapito in Svizzera e se non ottemperano a tale incombenza, le

notificazioni a loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel

Foglio ufficiale (cpv. 3);

che a norma

dell’art. 11 cpv. 2 LPAmm le parti possono anche indicare un recapito

elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via

elettronica, in questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti

forniscano ulteriori indicazioni; secondo l’art. 18 LPAmm la notificazione di

atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono, le

decisioni dovendo tuttavia essere munite di firma elettronica riconosciuta (cpv.

1); il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la

notificazione per via elettronica (cpv. 2);

che, comunque, in

applicazione dell’art. 115 cpv. 2 LPAmm, anche l’entrata in vigore degli art.

11.

cpv. 2 e 18 cpv. 1 e 2 LPAmm, sopra menzionati, è stata differita in attesa

dell’emanazione della già citata ordinanza del Consiglio di Stato, per cui le

trasmissioni di atti e le notificazioni eseguite per via elettronica (anche con

il consenso delle parti) non sono giuridicamente valide;

che dagli atti

dell’incarto emerge che non solo la parte riconducibile all’indirizzo e-mail __________

ha trasmesso tutti i suoi atti all’Autorità di protezione solo per via

elettronica, ma anche l’Autorità di prima sede gli ha “notificato” o “inviato”

gli atti procedurali e la decisione 27 luglio 2021 solo per via elettronica –

per altro neppure con firme elettroniche riconosciute – modalità non ammessa

dalle norme procedurali oggi applicabili;

che in base alla

costante giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni delle Autorità risultano

nulle se il vizio ad esse addebitato è particolarmente grave; tra i motivi di

nullità figurano i palesi errori procedurali (da ultimo DTF 145 III 436 consid.

4, con sentenze ivi menzionate);

che gli errori procedurali

suddetti – ossia l’accettazione di atti inviati da una parte solo per via

elettronica e la “notifica” e l’“invio” di ordinanze e di una

decisione d’Autorità a una parte solo per via elettronica – risultano particolarmente

gravi e mettono in difficoltà anche la Camera di protezione nelle sue

intimazioni, per cui va accertata d’ufficio la nullità degli atti compiuti e della

sentenza emanata il 27 luglio 2021 dall’Autorità di protezione;

che l’incarto va

ritornato all’Autorità di protezione per quanto le incombe, con l’onere di

informare di questa sentenza la parte che corrisponde tramite l’indirizzo e-mail

citato;

che nella misura in

cui l’Autorità di protezione ravvisi, dalle richieste inoltratele tramite

indirizzo e-mail __________ o d’ufficio, circostanze che necessitano

l’apertura di una procedura per la protezione dei minori e l’emanazione di

decisioni, provvederà preliminarmente a chiedere all’interessato (residente

all’estero) la designazione di un recapito in Svizzera, con l’avvertenza che se

non ottempera a tale incombenza, le notificazioni a lui destinate potranno

avvenire mediante pubblicazioni nel Foglio ufficiale (art. 11 cpv. 3 LPAmm);

che, viste le gravi

irregolarità procedurali riscontrate – che hanno comportato l’accertamento

d’ufficio della nullità degli atti – una copia della presente decisione viene

trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione, perché faccia i debiti

accertamenti sulla prassi riscontrata, segnali eventuali altre simili irregolarità

in altre procedure e ne faccia rapporto alla Camera di protezione;

che si prescinde

dal prelevare tasse e spese di giustizia, non potendo per altro essere

addossate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Lo

scritto del 2 agosto 2021 inoltrato per e-mail dall’indirizzo __________

all'Autorità regionale di protezione __________ è inammissibile quale reclamo.

2. È

accertata d’ufficio la nullità degli atti compiuti a far tempo dall’11 maggio 2021

e della sentenza emanata il 27 luglio 2021 dall’Autorità regionale di

protezione __________; l’incarto è ritornato all’Autorità di prima sede ai

sensi dei considerandi.

3. La

presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai

sensi dei considerandi.

4. Non

si prelevano né spese né tasse di giustizia.

5. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.