9.2021.123
Mancanza di base legale che permetta la trasmissibilità di atti per via elettronica
2 settembre 2021Italiano14 min
che da __________ distanza non è tanta posso sapere se c’è qualche possibilità?”;
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.123
Lugano
2 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 e 48b cpv. 1 lett. a) n. 2 LOG
assistito
dal
segretario
Finiletti
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1 residente all’estero e senza
recapito in Svizzera
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la decisione di stralcio della procedura
giudicando
sullo scritto del 2 agosto 2021 inoltrato per e-mail dall’indirizzo __________ all'Autorità regionale di protezione __________
e da questa trasmesso alla Camera di protezione il 9 agosto 2021 potendo, a suo
dire, “essere valutato come reclamo” avverso la decisione 27 luglio 2021
di quest’ultima Autorità;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e
in diritto
che PI 1 (2009) e PI
2 (2011) sono figli di PI 3 e RE 1;
che i genitori non
sono sposati e non convivono;
che dalle informazioni
desumibili dal MOVPOP (Movimento della popolazione dell’Ufficio dello stato
civile) risulta che PI 3 è giunta in Svizzera, a __________, con i figli il 1°
giugno 2012, proveniente dall’__________ e risiede tutt’ora in detto Comune,
mentre RE 1 è giunto in Svizzera, pure a __________, il 28 settembre 2012,
proveniente dall’__________ e, dopo avere vissuto in comunione domestica con la
signora PI 3, è poi partito per l’__________ il 2 luglio 2013 e non risulta che
abbia ulteriormente risieduto in Svizzera;
che dagli incarti
della Camera di protezione e dell’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione), non risulta l’adozione di misure di
protezione a favore dei minori;
che con istanza 29
settembre/5 novembre 2014 RE 1 si era rivolto all’Autorità di protezione
sostenendo di non avere “da più di un anno … nessun contatto” con i suoi
figli “nonostante tantissime richieste fatte alla sua ex compagna e alla
scuola”;
che con
osservazioni 3/9 dicembre 2014 PI 3 ha contestato la competenza territoriale
dell’Autorità di protezione e preso posizione sulle lamentele del padre;
che mediante
decisione 19 dicembre 2014 l’Autorità di protezione ha accertato la propria
competenza, intimato al padre lo scritto della madre assegnando al medesimo un
termine per la replica e convocato i genitori ad un’udienza;
che all’udienza del
26 febbraio 2015 RE 1 non ha presenziato; a conclusione della medesima
l’Autorità di protezione ha disposto: l’intimazione del verbale alle parti, per
il padre in forma cartacea e di posta elettronica, per la madre seduta stante
(dispositivo n. 1); le richieste del padre non possono essere accolte fin tanto
che non sia fatta chiarezza sulla fattispecie (dispositivo n. 2);
l’assegnazione di un termine al padre “per insistere sulle richieste
giustificando la sua assenza ritenuto che in caso di mancato rispetto la
procedura si riterrà chiusa” (dispositivo n. 3); l’assegnazione di un
termine alla madre “per eventualmente produrre una conferma della scuola che
non ha mai avuto richieste o comunicazioni con il padre circa asseriti fatti
riguardanti il figlio PI 1” (dispositivo n. 4); la constatazione che per
legge la madre ha l’autorità parentale e la custodia sui figli (dispositivo n.
5);
che sono seguite
altre prese di posizione delle parti che non hanno condotto a decisioni
dell’Autorità in relazione alle relazioni personali tra il padre e i figli;
che con messaggio e-mail
Fatti
11 maggio 2021 delle ore 09:57 RE 1 si è rivolto nuovamente all’Autorità di
protezione chiedendo notizie sui figli, rilevando che “sono passati ormai
più di due anni da ultima mail ma non ho più avuto nessuna notizia”; ha poi
aggiunto “durante questo periodo così difficile vorrei sapere come fare ad
avere notizie di miei figli residenti come l’ultima volta a __________” e “io
in questi giorni per motivi di lavoro sono di passaggio per __________ visto
che da __________ distanza non è tanta posso sapere se c’è qualche possibilità?”;
che con risposta e-mail
17 maggio 2021 delle ore 12:35 il segretario dell’Autorità di protezione ha
comunicato a RE 1 che la sua richiesta “potremo tenerla in considerazione se
ci invierà la stessa debitamente datata e firmata su documento pdf, dopodiché
la procedura potrà prendere il suo corso”; con il medesimo messaggio
il
segretario dell’Autorità di prima sede ha avvisato l’interessato che la
modalità di richiesta da lui utilizzata non è ammessa e quindi legalmente
valida e che pertanto “se non ci perverrà quanto richiesto entro il termine
di 15 giorni, la procedura sarà stralciata dai ruoli senza ulteriore formalità”;
che il 20 maggio
2021 RE 1 alle ore 10:51 ha inviato all’Autorità di protezione un nuovo
messaggio e-mail, con allegato uno scritto in formato pdf con i
contenuti del precedente messaggio e-mail – riveduti e sottoscritti – e
con l’aggiunta di alcuni documenti (scambi di e-mail e certificati di
nascita);
che in data 4
giugno 2021 il segretario dell’Autorità di protezione – “p.o. del presidente
avv. __________” – ha intimato gli scritti suddetti a PI 3 assegnandole un
termine di 15 giorni per prendere posizione;
che con
osservazioni 13/15 giugno 2021 PI 3 ha risposto ai contenuti degli atti a lei
intimati;
che in data 23
giugno 2021 mediante invio per posta elettronica delle ore 16:44 all’indirizzo
e-mail __________ la segretaria aggiunta dell’Autorità di protezione – “p.o.
del presidente avv. __________” – ha “intimato” le predette
osservazioni assegnando a RE 1 un termine di 15 giorni per presentare le sue
eventuali osservazioni;
che il 28 giugno
2021 alle ore 06:58 RE 1 ha inviato all’Autorità di protezione un messaggio e-mail
nella parte finale del quale sostiene “vi ringrazio che almeno so che i
figli vivono in Svizzera dopo 8 anni almeno questo sono riuscito ad ottenere;
vi assicuro che non voglio altro rinuncio anche incontro se autorità tutoria
vostra lo assicura visto che la situazione e fuori mia portata in tutti i
sensi”; al messaggio è allegato uno scritto di stessa data, in formato pdf,
firmato, dai contenuti diversi da quelli del messaggio e-mail, nel quale
l’interessato risponde alle osservazioni della mamma dei bambini;
che con decisione
27 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha decretato lo stralcio della
procedura dai ruoli con la motivazione (riportata anche nel dispositivo) che il
padre ha ritirato l’istanza del’11 maggio 2021, ciò con riferimento al
contenuto della “replica 28 giugno 2021”;
che quest’ultima
decisione è stata “inviata” tramite e-mail del 27 luglio 2021
delle ore 15:28 – dall’ “Autorità regionale di protezione __________” all’indirizzo
__________;
che con e-mail
29 luglio 2021 delle ore 10:01 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di
comunicargli “l’indirizzo e-mail della Camera di protezione” per l’invio
del suo reclamo;
che con ulteriore
messaggio e-mail del 2 agosto 2021, inviato all’Autorità di protezione alle
ore 07:16, RE 1 ha trasmesso il suo “reclamo unitamente alla copia della
decisione contestata visto che fino ad oggi non ho ricevuto indirizzo email
quanto richiesto qualche giorno fa”;
che con invio
raccomandato 9 agosto 2021 il segretario dell’Autorità di protezione ha trasmesso
alla Camera di protezione “lo scritto pervenuto via posta elettronica in
data 2 agosto 2021 da RE 1” rilevando che “dal tenore del medesimo può
essere valutato come reclamo”;
che il predetto
scritto non è stato intimato per osservazioni;
che le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG);
che riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura
amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il
diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr.
Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la
modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle
disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC);
che ai sensi
dell’art. 48b lett. a) n. 2 LOG, oltre ai casi previsti dall’art. 48 LOG, la
Camera di protezione decide nella composizione di un giudice unico la non
entrata nel merito nelle impugnazioni manifestamente inammissibili;
che prima di
Considerandi
entrare nel merito di un gravame la Camera di protezione esamina d'ufficio se
siano date le premesse d'ordine che determinano la sua ammissibilità;
che oggetto d’esame
è lo scritto – con un allegato pdf. – pervenuto all’Autorità di protezione
dall’indirizzo e-mail __________ in data 2 agosto 2021 alle ore 07:16,
che il segretario dell’Autorità di prima sede ha trasmesso con invio
raccomandato 9 agosto 2021 alla Camera di protezione sostenendo che “dal
tenore del medesimo può essere valutato come reclamo”;
che l’art. 10 LPAmm
cpv. 2 prevede la possibilità di trasmettere atti scritti all’autorità per via
elettronica; in questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire di
firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti
scritti; il capoverso 3 del citato disposto attribuisce al Consiglio di Stato
il compito di disciplinare le esigenze a cui è subordinata la presentazione
degli allegati per via elettronica e la facoltà di limitare questa possibilità
ai procedimenti davanti a determinate autorità;
che, nell’attesa
dell’emanazione della relativa ordinanza, l’art. 115 cpv. 2 LPAmm ha differito
l’entrata in vigore dell’art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm; ad oggi nessuna ordinanza è
stata emanata dal Consiglio di Stato, ragione per la quale l’invio di atti per
via elettronica disposto dal citato articolo non risulta ancora in vigore e
giuridicamente valido;
che, a motivo
dell’assenza di una base legale in vigore che permetta la trasmissione di atti
per via elettronica, lo scritto trasmesso a questa Camera dal segretario
dell’Autorità di protezione, proveniente 2 agosto 2021 alle ore 07:16
dall’indirizzo e-mail __________ – e per altro neppure munito di firma
elettronica – risulta palesemente inammissibile quale reclamo;
che la trasmissione
per posta elettronica di un documento pdf. firmato non muta il giudizio di
inammissibilità, essendo ad oggi validi per la forma solo i reclami scritti in
lingua italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati
all’autorità oppure all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 10 cpv. 1 LPAmm);
che, per quanto
verrà detto qui di seguito, questa Camera può soprassedere al rinvio dello
scritto all’interessato – del quale par altro neppure è noto un recapito in
Svizzera – con l’invito a rifarlo entro un termine perentorio, sotto
comminatoria che, trascorso infruttuoso tale termine, sarà dichiarato
irricevibile (art. 12 cpv. 1 LPAmm);
che l’esame della decisione
27.
luglio 2021 dell’Autorità di protezione – e dell’incarto da questa trasmesso
su richiesta alla Camera di protezione – emanata a seguito di una procedura
gestita tramite “intimazioni” o “invii”, per una parte,
unicamente all’indirizzo e-mail __________, impone una valutazione d’ufficio
sulla validità degli atti eseguiti a far tempo dall’11 maggio 2021;
che oltre alle già
citate norme art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm sulla trasmissione dei reclami per via
elettronica – la cui applicazione risulta ancora sospesa in assenza
dell’ordinanza del Consiglio di Stato (art. 115 cpv. 2 LPAmm) – è opportuno
ricordare che ai sensi dell’art. 11 LPAmm le parti che presentano conclusioni
in un procedimento devono sempre comunicare all’Autorità il loro domicilio o la
loro sede (cpv. 1) e che le parti con domicilio o sede all’estero devono
designare un recapito in Svizzera e se non ottemperano a tale incombenza, le
notificazioni a loro destinate possono avvenire mediante pubblicazione nel
Foglio ufficiale (cpv. 3);
che a norma
dell’art. 11 cpv. 2 LPAmm le parti possono anche indicare un recapito
elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via
elettronica, in questo caso, il Consiglio di Stato può prevedere che le parti
forniscano ulteriori indicazioni; secondo l’art. 18 LPAmm la notificazione di
atti può essere fatta per via elettronica alle parti che vi acconsentono, le
decisioni dovendo tuttavia essere munite di firma elettronica riconosciuta (cpv.
1); il Consiglio di Stato disciplina le esigenze a cui è subordinata la
notificazione per via elettronica (cpv. 2);
che, comunque, in
applicazione dell’art. 115 cpv. 2 LPAmm, anche l’entrata in vigore degli art.
11.
cpv. 2 e 18 cpv. 1 e 2 LPAmm, sopra menzionati, è stata differita in attesa
dell’emanazione della già citata ordinanza del Consiglio di Stato, per cui le
trasmissioni di atti e le notificazioni eseguite per via elettronica (anche con
il consenso delle parti) non sono giuridicamente valide;
che dagli atti
dell’incarto emerge che non solo la parte riconducibile all’indirizzo e-mail __________
ha trasmesso tutti i suoi atti all’Autorità di protezione solo per via
elettronica, ma anche l’Autorità di prima sede gli ha “notificato” o “inviato”
gli atti procedurali e la decisione 27 luglio 2021 solo per via elettronica –
per altro neppure con firme elettroniche riconosciute – modalità non ammessa
dalle norme procedurali oggi applicabili;
che in base alla
costante giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni delle Autorità risultano
nulle se il vizio ad esse addebitato è particolarmente grave; tra i motivi di
nullità figurano i palesi errori procedurali (da ultimo DTF 145 III 436 consid.
4, con sentenze ivi menzionate);
che gli errori procedurali
suddetti – ossia l’accettazione di atti inviati da una parte solo per via
elettronica e la “notifica” e l’“invio” di ordinanze e di una
decisione d’Autorità a una parte solo per via elettronica – risultano particolarmente
gravi e mettono in difficoltà anche la Camera di protezione nelle sue
intimazioni, per cui va accertata d’ufficio la nullità degli atti compiuti e della
sentenza emanata il 27 luglio 2021 dall’Autorità di protezione;
che l’incarto va
ritornato all’Autorità di protezione per quanto le incombe, con l’onere di
informare di questa sentenza la parte che corrisponde tramite l’indirizzo e-mail
citato;
che nella misura in
cui l’Autorità di protezione ravvisi, dalle richieste inoltratele tramite
indirizzo e-mail __________ o d’ufficio, circostanze che necessitano
l’apertura di una procedura per la protezione dei minori e l’emanazione di
decisioni, provvederà preliminarmente a chiedere all’interessato (residente
all’estero) la designazione di un recapito in Svizzera, con l’avvertenza che se
non ottempera a tale incombenza, le notificazioni a lui destinate potranno
avvenire mediante pubblicazioni nel Foglio ufficiale (art. 11 cpv. 3 LPAmm);
che, viste le gravi
irregolarità procedurali riscontrate – che hanno comportato l’accertamento
d’ufficio della nullità degli atti – una copia della presente decisione viene
trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione, perché faccia i debiti
accertamenti sulla prassi riscontrata, segnali eventuali altre simili irregolarità
in altre procedure e ne faccia rapporto alla Camera di protezione;
che si prescinde
dal prelevare tasse e spese di giustizia, non potendo per altro essere
addossate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Lo
scritto del 2 agosto 2021 inoltrato per e-mail dall’indirizzo __________
all'Autorità regionale di protezione __________ è inammissibile quale reclamo.
2. È
accertata d’ufficio la nullità degli atti compiuti a far tempo dall’11 maggio 2021
e della sentenza emanata il 27 luglio 2021 dall’Autorità regionale di
protezione __________; l’incarto è ritornato all’Autorità di prima sede ai
sensi dei considerandi.
3. La
presente decisione è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai
sensi dei considerandi.
4. Non
si prelevano né spese né tasse di giustizia.
5. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.