9.2021.125
Approvazione rapporto morale
19 aprile 2022Italiano19 min
pendente davanti al Pretore del Distretto di __________ una procedura di divorzio
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.125
Lugano
19 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di protezione del Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e dell’indennità riconosciuta
alla curatrice __________ per gli anni 2020 e 2021;
giudicando
sul reclamo del 10 agosto 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni (ris. n.
1773/2021 e n. 1774/2021) emesse il 13 luglio 2021 dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2016) è figlio
di PI 2 e di RE 1.
B. Il minore e la sua
famiglia sono seguiti da anni dalle varie Autorità di protezione. Con decisione
supercautelare 7 settembre 2018 – confermata in via cautelare il 3
ottobre 2018 – l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito
Autorità di protezione __________) ha privato i genitori del diritto di
determinare il luogo di dimora e collocato PI 1 in Istituto. Dopo vicissitudini
che non occorre qui rievocare, con decisione 29 maggio 2020 il diritto di
determinare il luogo di dimora dei genitori è stato ripristinato e, nel
contempo, è stata istituita una curatela educativa in favore di PI 1.
C. Con decisione 6 luglio
2020 l’Autorità di protezione __________ ha designato la signora __________
quale curatrice educativa di PI 1, con il compito di consigliare ed aiutare i
genitori nella cura del figlio, in particolare mediando fra i genitori quando
necessario (art. 308 cpv. 1 CC). Alla curatrice è stato riconosciuto un
compenso orario di fr. 60.– per un massimo di 4 ore mensili; alla stessa è
stato inoltre riconosciuto un supplemento di 5 ore per l’avvio del mandato.
D. Dal 29 ottobre 2020 è
pendente davanti al Pretore del Distretto di __________ una procedura di divorzio
comune con intesa totale. La convenzione dispone l’autorità parentale
congiunta, l’affidamento della custodia alla madre e un ampio diritto di visita
al padre (inc. DM.2020.275).
E. A seguito
dell’istanza del padre, con decisione supercautelare (19 novembre 2020)
il Pretore ha affidato la custodia del minore al padre e fissato l’udienza di
discussione.
Durante l’udienza 9
dicembre 2020 il Pretore ha disposto l’attivazione del Servizio di sostegno e
accompagnamento educativo (SAE) presso il nucleo materno, una mediazione
genitoriale e ridefinito la custodia del minore (“starà con la madre dalla domenica
a mezzogiorno al mercoledì sera, e con il padre dal mercoledì alla domenica”).
F. Il 29 dicembre 2020
la curatrice __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ il
conteggio delle prestazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, con relativo
dettaglio, postulando una mercede di complessivi fr. 1'210.20 (indennità fr.
1'197.– e trasferte fr. 13.20).
Il 24 marzo 2021 la
curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ anche il rapporto
morale per l’anno 2020 (per il periodo 6 luglio – 31 dicembre 2020).
G. A seguito del
trasferimento di domicilio di madre e figlio, con decisione 14 aprile 2021
l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di
protezione __________) ha assunto la curatela educativa.
H. Il 18 maggio 2021 la
curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ il rapporto morale
e il conteggio delle prestazioni per l’anno 2021, con una richiesta di mercede di
complessivi fr. 528.– (indennità fr. 525.– e trasferte fr. 3.–). La curatrice
ha allegato il dettaglio delle prestazioni.
Il 24 marzo 2021 la
curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ anche il rapporto
morale per l’anno 2021 (1° gennaio – 31 marzo).
I. Con decisione 13
luglio 2021 (n. 1773/2021) l’Autorità di protezione __________ ha approvato il
rapporto morale 2020 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 1'217.40
(mercede fr. 1'204.20 e spese fr. 13.20). L’indennità è stata posta a carico
del Comune di domicilio con diritto di regresso nei confronti dei genitori (__________).
L. Con distinta decisione
13 luglio 2021 (n. 1774/2021) l’Autorità di protezione __________ ha approvato
il rapporto morale 2021 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 528.–.
L’indennità è stata posta a carico del Comune di domicilio (__________) con
diritto di regresso nei confronti dei genitori.
M. Con lettera 20 luglio
2021 RE 1 ha chiesto il dettaglio delle prestazioni.
N. Mediante reclamo 10
agosto 2021 RE 1 ha avversato entrambe le decisioni (ris. n. 1773/2021 e n.
1774/2021). Il reclamante ha contestato il rapporto morale, in quanto “non
veritiero e riportante affermazioni inesatte”. Ha postulato inoltre la
revisione dell’indennità riconosciuta alla curatrice, indicando che alcune
prestazioni non sono state svolte e chiedendo di conseguenza la revisione dell’indennità
riconosciuta alla stessa.
O. Nel frattempo, a
seguito dell’istanza del padre (10 agosto 2020), con decisione 3 febbraio 2022
l’Autorità di protezione __________ ha sostituito la curatrice educativa,
nominando la signora __________.
P. Con scritto 1°
settembre 2021 l’Autorità di protezione __________ ha precisato di non avere
particolari osservazioni da formulare.
Con osservazioni 9
settembre 2021 la curatrice ha indicato che non intende entrare nel merito
delle critiche sui contenuti del rapporto morale (2020 e 2021), precisando che
ciò che è scritto è “la visione della curatrice”. Ha sostenuto che
l’Autorità di protezione ha fissato un monte ore massimo di 4 ore mensili e che
lo stesso non è mai stato superato. Inoltre ha rilevato che – a seguito della
segnalazione in Pretura della moglie da parte del marito – ha dovuto dar
seguito a diverse richieste, precisando di non aver fatturato le numerose telefonate
fatte di quel periodo.
Con replica 7 ottobre 2021
RE 1 ha preso atto che la curatrice non ha contestato di aver indicato nel
rapporto morale fatti non corrispondenti alla realtà nonché di aver fatturato
prestazioni mai avvenute, incontri fissati ma poi annullati (cfr. 9 settembre,
25 novembre, 3 dicembre 2020 e 7 aprile 2021). Il reclamante, pur riconoscendo
che la curatrice ha lavorato, ha ribadito che alcune prestazioni fatturate non
sono mai avvenute. Ha chiesto che la decisione venga annullata e rinviata
all’Autorità di protezione affinché richieda alla curatrice di presentare un
rapporto morale corrispondente alla realtà, e che la decisione venga riformata
in relazioni all’approvazione delle indennità, rispettivamente rinviata per
nuova decisione.
Con duplica 21 ottobre
2021 la curatrice ha precisato che i fatti contenuti nel rapporto morale
sarebbero “fatti concreti”. Quanto alle ore fatturate si è discostata
dalle lamentele del reclamante, riportando e confermando il dettaglio delle ore
fatturate. In relazione all’incontro del 1° luglio 2020 ha previsto che è stato
diviso in due parti (visto che ci sono state due udienze) e che comprende la
trasferta, come pure il confronto avvenuto con l’Autorità e la visione
dell’incarto. Ha concluso evidenziando che la madre PI 2 non avrebbe dal canto
suo contestato né il rapporto morale né la distinta spese.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con le decisioni
impugnate (ris. n. 1773/2021 e n. 1774/2021 emesse il 13 luglio 2021) l’Autorità
di protezione, ha approvato il rapporto morale 2020 e riconosciuto alla
curatrice una mercede lorda di fr. 1'217.40 (per il 2020) e ha approvato il
rapporto morale 2021 e una mercede lorda di fr. 528.– (per il 2021).
3.
Con il proprio
reclamo RE 1 ha avversato entrambe le decisioni, contestando quanto contenuto
nel rapporto morale 2020 e 2021 lamentando che lo stesso non sarebbe
veritiero
e riporterebbe affermazioni inesatte. Il reclamante ha chiesto la revisione
dell’indennità riconosciuta alla curatrice, dato che alcune prestazioni non sarebbero
state svolte (cfr. 9 settembre, 25 novembre, 3 dicembre 2020 e 7 aprile 2021).
In sede di osservazioni
ha postulato che la decisione venga annullata e rinviata all’Autorità di
protezione affinché richieda alla curatrice di presentare un rapporto morale
corrispondente alla realtà, e che la decisione venga riformata in relazione
all’approvazione delle indennità, rispettivamente rinviata per nuova decisione.
4.
Giusta
l’art. 411 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il
curatore rimette all’Autorità di protezione un rapporto sulla situazione
dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
Ai
sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il
curatore deve presentare all’Autorità di protezione il rapporto morale e/o il
rendiconto finanziario.
In virtù dell’art. 411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore
coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto morale e, su
richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato
all’elaborazione dei rapporti è il riflesso del rispetto della personalità e
permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 15 ad art. 411 CC).
Il rapporto
sull’esercizio della curatela in generale persegue un duplice obiettivo: da una
parte esso permette all’Autorità di protezione di controllare e vigilare
l’attività del curatore e dall’altra esso serve in particolare quale verifica
della misura, delle sue idoneità e necessità. A seconda della situazione può
bastare un breve rapporto sommario o può essere necessaria un’esauriente
descrizione dello sviluppo e della condizione dell’interessato al momento della
redazione del rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per
le situazioni problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono
proposte – o non possono essere escluse in futuro – misure più incisive
(Messaggio concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti,
diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442).
La visione
dei rapporti è quindi una questione che riguarda principalmente il rapporto fra
curatore e interessato e l’eventuale suo mancato coinvolgimento non comporta
comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rapporto morale
siccome non ha effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico
di responsabilità del curatore (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte,
N 7.28 e 7.29). Peraltro, la firma dell’interessato sul rapporto morale sta a
significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide (sentenza
CDP 6 aprile 2017, inc. n. 9.2017.5).
4.1
Il
reclamante non contesta l’operato della curatrice ma i contenuti del rapporto
morale, precisando in particolare che quanto indicato sulla “condizione di
vita” non corrisponde alla realtà. RE 1 lamenta che i diritti di visita
sono stati ridefiniti dal Pretore, dopo che il figlio aveva riferito di essere
stato vittima di aggressioni fisiche da parte della madre e non già come
indicato dalla curatrice come conseguenza dell’operazione subita dalla madre.
Ora, in
concreto, la curatrice non ha omesso di coinvolgere il padre nell’allestimento
del rapporto morale. Neppure il reclamante lo pretende. Lo stesso ha infatti
avuto modo di prenderne visione.
Il
reclamante contesta invece il contenuto dello stesso e più precisamente in
relazione alla “condizione di vita”. La curatrice ha sommariamente
indicato che PI 1 “vede regolarmente il padre, dal mese di dicembre, dopo
che la madre è stata operata, si sono ridefiniti in sede di Pretura i DDV”.
La stessa in sede di replica ha precisato di aver riportato fatti concreti e
non aspetti interpretabili o giudizi.
Il fatto che
la curatrice non abbia indicato nel dettaglio le varie fasi della modifica
della custodia durante il periodo di riferimento, non porta a concludere che
quanto riferito non corrisponda alla realtà. Risulta infatti dagli atti che da
dicembre 2020 la Pretura ha ridefinito i diritti di visita. Indipendentemente
da quanto avvenuto prima (cfr. supercautelare novembre 2020),
corrisponde al vero che in sede d’udienza il Pretore ha ridefinito la custodia
e che PI 1 sta con la madre da domenica a mezzogiorno fino a mercoledì sera e
con il padre dal mercoledì alla domenica (cfr. udienza 9 dicembre 2020). Quanto
accaduto risulta con ogni evidenza dall’incarto e dalle decisioni della
Pretura. ll fatto che nel rapporto morale non vengano indicati dettagliatamente
tutti gli accadimenti non permette di annullare la decisione di approvazione
del rapporto morale come preteso dal reclamante.
RE 1 lamenta
altresì che la curatrice abbia indicato nel rapporto morale che “il Pretore
ha disposto che vi sia un intervento, inizialmente solo a casa della madre, che
potrà anche essere esteso a casa del padre, da parte del SAE”. A mente del
padre il Pretore avrebbe ordinato l’intervento solo presso la madre.
Dal verbale d’udienza
risulta effettivamente che il Pretore abbia attivato il SAE “presso il
nucleo famigliare materno”. La curatrice ha precisato in sede d’udienza che
tale aspetto era stato discusso in Pretura ma non verbalizzato.
In ogni caso
l’indicazione della curatrice al riguardo non ha conseguenza alcuna e non
inficia con ogni evidenza la validità del rapporto morale e non modifica
l’esito della presente procedura.
5.
Giusta l’art. 404
cpv. 1 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle
spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In merito all’accollo
delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel
nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere
pagato con i beni dell’interessato.
La remunerazione dei
curatori è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto
a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del
pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di
concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.
Giusta l'art. 16 del
Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un
compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.
1); all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il
curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per
l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio
delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il
rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o
un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17
ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità
dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.
40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv.2); il curatore è tenuto ad informare
tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo
lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con
autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il
costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove
indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
6.
In concreto, con la
decisione d’istituzione della misura, l’Autorità di protezione ha riconosciuto
alla curatrice un compenso massimo annuale di fr. 2’280.– (4 ore mensili a fr. 60.–/h),
oltre a un supplemento di 5 ore per l’avvio del mandato (decisione 6 luglio
2020).
L’Autorità di protezione
ha accolto l’indennità complessiva richiesta dalla curatrice per il 2020
(luglio-dicembre), pari a fr. 1'217.40 (quantificata in 18.55 ore a fr. 60/h) (ris.
1773/2021) e accolto quella per il 2021 (gennaio-marzo) pari a fr. 528.–
(quantificata in 8.45 ore) (ris. 1774/2021), senza fornire motivazioni, né in
sede di sentenza e neppure in sede di osservazioni al reclamo.
6.1
In relazione alla
mercede del 2020 il reclamante contesta alcune poste nel dettaglio.
La curatrice ha fatturato
due ore per l’udienza del 1° luglio 2020 dinanzi all’Autorità di protezione per
il figlio PI 1. Il reclamante lamenta che al massimo poteva essere fatturata
un’ora.
La curatrice in sede di
replica ha precisato che oltre al tempo dedicato all’udienza, è stato considerato
il tempo della trasferta e il tempo dedicato alla visione dell’incarto presso
l’Autorità di protezione. Va al riguardo precisato che in sede di istituzione
della misura era stato disposto un supplemento di 5 ore per l’avvio del
mandato.
Il reclamante contesta la
prestazione del 9 settembre 2020 indicando che non era a conoscenza del fatto
che la curatrice si recasse presso __________. Ci si limita a ricordare che PI
1.
è stato collocato presso __________ da luglio 2019. Diversamente da quanto
pretende il reclamante la curatrice non è tenuta ad avvisare anticipatamente le
parti del suo operato.
Le altre contestazioni (25
novembre 2020 e 3 dicembre 2020), risultano pretestuose.
Dal dettaglio risulta infatti
che il 25 novembre 2020 è stata effettuata una telefonata di mezz’ora (correttamente
registrata con la sigla dell’assistente sociale) e che il 3 dicembre 2020 c’è
stata una visita presso il domicilio del reclamante di un’ora. RE 1 si limita a
contestare che la telefonata sarebbe durata 10 minuti e l’incontro domiciliare
25.
minuti.
In sostanza, per il
periodo luglio – dicembre 2020, la curatrice ha fatturato 13.55 ore, che
corrispondono mediamente a 2 ore e 15 minuti mensili. La stessa ha dal canto
suo ricordato che nella decisione di nomina venivano previste cinque ore per
l’apertura dell’incarto e quattro ore mensili e indicato che la procedura
dinanzi alla Pretura ha provocato diverse richieste alle quali ha dovuto dar
seguito, ma che non ha fatturato.
In simili circostanze, la
decisione dell’Autorità di protezione 13 luglio 2021 (ris. 1773/2021) di
accogliere e riconoscere alla curatrice interamente le richieste di mercede
2020, sufficientemente documentate (che peraltro neppure si avvicinano al monte
ore previsto nella decisione di nomina), resiste alle generiche e pretestuose
critiche del reclamante.
6.2
Quanto alla mercede
del 2021 (gennaio-marzo) il reclamante contesta unicamente la pretesa relativa
al 7 aprile. Nel dettaglio la curatrice indica un’ora con la dicitura “luogo
VD”. La curatrice nelle proprie osservazioni e nella replica non precisa
nulla di più al riguardo. L’Autorità di protezione dal canto suo neppure si è
espressa. In simili circostanze, non potendo questo giudice esprimersi sulla
contestazione, e neppure comprendere la natura della prestazione fornita il 7
aprile 2021, per altro successiva alla fine del suo mandato di curatrice, l’indennità
riconosciuta va ridotta di 60.–.
In simili
circostanze, nella misura in cui contesta la decisione dell’Autorità di
protezione 13 luglio 2021 (ris. 1774/2021) di accogliere e riconoscere alla
curatrice la richiesta di mercede 2021, il reclamo va parzialmente accolto.
Alla curatrice va pertanto riconosciuta una mercede complessiva di fr. 468.–
(mercede fr. 465.– e spese fr. 3.–).
7.
Visto quanto precede
il reclamo merita parziale accoglimento.
La decisione 13 luglio
2021.
(ris. 1773/2021), resta invariata.
La decisione 13 luglio
2021.
(ris. 1774/2021) va riformata, nel senso che alla curatrice va riconosciuta
un’indennità complessiva di fr. 468.–, per il resto la decisione resta
invariata.
8.
RE 1 ha chiesto di
essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
Ai sensi dell’art.
117.
CPC, applicabile per analogia su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al
gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la
cui domanda appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della
documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza può essere accolta.
9.
In relazione agli
oneri del presente giudizio, ritenuto il parziale esiguo accoglimento del
reclamo, l’Autorità di protezione va considerata parzialmente soccombente senza
tuttavia che le possano essere addossati oneri processuali (art. 47 cpv. 6
LPAmm). In considerazione dell’accoglimento dell’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, gli oneri
processuali per la parziale soccombenza della reclamante vanno messi a carico
del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13
LAG).
Vista l’esiguità della
soccombenza non si accordano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è parzialmente
accolto.
Di conseguenza:
- La
decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ 13 luglio 2021 (ris.
1773/2021) resta invariata.
- La
decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ 13 luglio 2021 (ris.
1774/2021) è modificata come segue:
1. Invariato.
2. Per le
prestazioni svolte dalla curatrice __________ è riconosciuta un’indennità
complessiva di fr. 468.– (mercede fr. 465.– e spese fr. 3.–) a favore dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione settore delle curatele e tutele, __________.
L’indennità è posta
a carico del Comune di domicilio del figlio (__________), che dispone ai sensi
dell’art. 19 cpv. 3 LPMA di un diritto di regresso nei confronti di PI 2 e RE 1,
i quali rispondono in misura personale, solidale e primaria dell’intero
importo.
3. Invariato.
2. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
presentata da RE 1 è accolta.
3. Gli oneri del
reclamo per la parziale esigua soccombenza degli opponenti, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico dello
Stato. Non si accordano ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.