Lexipedia

Decisione

9.2021.125

Approvazione rapporto morale

19 aprile 2022Italiano19 min

pendente davanti al Pretore del Distretto di __________ una procedura di divorzio

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.125

Lugano

19 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale e dell’indennità riconosciuta

alla curatrice __________ per gli anni 2020 e 2021;

giudicando

sul reclamo del 10 agosto 2021 presentato da RE 1 contro le decisioni (ris. n.

1773/2021 e n. 1774/2021) emesse il 13 luglio 2021 dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2016) è figlio

di PI 2 e di RE 1.

B. Il minore e la sua

famiglia sono seguiti da anni dalle varie Autorità di protezione. Con decisione

supercautelare 7 settembre 2018 – confermata in via cautelare il 3

ottobre 2018 – l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione __________) ha privato i genitori del diritto di

determinare il luogo di dimora e collocato PI 1 in Istituto. Dopo vicissitudini

che non occorre qui rievocare, con decisione 29 maggio 2020 il diritto di

determinare il luogo di dimora dei genitori è stato ripristinato e, nel

contempo, è stata istituita una curatela educativa in favore di PI 1.

C. Con decisione 6 luglio

2020 l’Autorità di protezione __________ ha designato la signora __________

quale curatrice educativa di PI 1, con il compito di consigliare ed aiutare i

genitori nella cura del figlio, in particolare mediando fra i genitori quando

necessario (art. 308 cpv. 1 CC). Alla curatrice è stato riconosciuto un

compenso orario di fr. 60.– per un massimo di 4 ore mensili; alla stessa è

stato inoltre riconosciuto un supplemento di 5 ore per l’avvio del mandato.

D. Dal 29 ottobre 2020 è

pendente davanti al Pretore del Distretto di __________ una procedura di divorzio

comune con intesa totale. La convenzione dispone l’autorità parentale

congiunta, l’affidamento della custodia alla madre e un ampio diritto di visita

al padre (inc. DM.2020.275).

E. A seguito

dell’istanza del padre, con decisione supercautelare (19 novembre 2020)

il Pretore ha affidato la custodia del minore al padre e fissato l’udienza di

discussione.

Durante l’udienza 9

dicembre 2020 il Pretore ha disposto l’attivazione del Servizio di sostegno e

accompagnamento educativo (SAE) presso il nucleo materno, una mediazione

genitoriale e ridefinito la custodia del minore (“starà con la madre dalla domenica

a mezzogiorno al mercoledì sera, e con il padre dal mercoledì alla domenica”).

F. Il 29 dicembre 2020

la curatrice __________ ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ il

conteggio delle prestazioni dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, con relativo

dettaglio, postulando una mercede di complessivi fr. 1'210.20 (indennità fr.

1'197.– e trasferte fr. 13.20).

Il 24 marzo 2021 la

curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ anche il rapporto

morale per l’anno 2020 (per il periodo 6 luglio – 31 dicembre 2020).

G. A seguito del

trasferimento di domicilio di madre e figlio, con decisione 14 aprile 2021

l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di

protezione __________) ha assunto la curatela educativa.

H. Il 18 maggio 2021 la

curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ il rapporto morale

e il conteggio delle prestazioni per l’anno 2021, con una richiesta di mercede di

complessivi fr. 528.– (indennità fr. 525.– e trasferte fr. 3.–). La curatrice

ha allegato il dettaglio delle prestazioni.

Il 24 marzo 2021 la

curatrice ha trasmesso all’Autorità di protezione __________ anche il rapporto

morale per l’anno 2021 (1° gennaio – 31 marzo).

I. Con decisione 13

luglio 2021 (n. 1773/2021) l’Autorità di protezione __________ ha approvato il

rapporto morale 2020 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 1'217.40

(mercede fr. 1'204.20 e spese fr. 13.20). L’indennità è stata posta a carico

del Comune di domicilio con diritto di regresso nei confronti dei genitori (__________).

L. Con distinta decisione

13 luglio 2021 (n. 1774/2021) l’Autorità di protezione __________ ha approvato

il rapporto morale 2021 e riconosciuto alla curatrice una mercede lorda di fr. 528.–.

L’indennità è stata posta a carico del Comune di domicilio (__________) con

diritto di regresso nei confronti dei genitori.

M. Con lettera 20 luglio

2021 RE 1 ha chiesto il dettaglio delle prestazioni.

N. Mediante reclamo 10

agosto 2021 RE 1 ha avversato entrambe le decisioni (ris. n. 1773/2021 e n.

1774/2021). Il reclamante ha contestato il rapporto morale, in quanto “non

veritiero e riportante affermazioni inesatte”. Ha postulato inoltre la

revisione dell’indennità riconosciuta alla curatrice, indicando che alcune

prestazioni non sono state svolte e chiedendo di conseguenza la revisione dell’indennità

riconosciuta alla stessa.

O. Nel frattempo, a

seguito dell’istanza del padre (10 agosto 2020), con decisione 3 febbraio 2022

l’Autorità di protezione __________ ha sostituito la curatrice educativa,

nominando la signora __________.

P. Con scritto 1°

settembre 2021 l’Autorità di protezione __________ ha precisato di non avere

particolari osservazioni da formulare.

Con osservazioni 9

settembre 2021 la curatrice ha indicato che non intende entrare nel merito

delle critiche sui contenuti del rapporto morale (2020 e 2021), precisando che

ciò che è scritto è “la visione della curatrice”. Ha sostenuto che

l’Autorità di protezione ha fissato un monte ore massimo di 4 ore mensili e che

lo stesso non è mai stato superato. Inoltre ha rilevato che – a seguito della

segnalazione in Pretura della moglie da parte del marito – ha dovuto dar

seguito a diverse richieste, precisando di non aver fatturato le numerose telefonate

fatte di quel periodo.

Con replica 7 ottobre 2021

RE 1 ha preso atto che la curatrice non ha contestato di aver indicato nel

rapporto morale fatti non corrispondenti alla realtà nonché di aver fatturato

prestazioni mai avvenute, incontri fissati ma poi annullati (cfr. 9 settembre,

25 novembre, 3 dicembre 2020 e 7 aprile 2021). Il reclamante, pur riconoscendo

che la curatrice ha lavorato, ha ribadito che alcune prestazioni fatturate non

sono mai avvenute. Ha chiesto che la decisione venga annullata e rinviata

all’Autorità di protezione affinché richieda alla curatrice di presentare un

rapporto morale corrispondente alla realtà, e che la decisione venga riformata

in relazioni all’approvazione delle indennità, rispettivamente rinviata per

nuova decisione.

Con duplica 21 ottobre

2021 la curatrice ha precisato che i fatti contenuti nel rapporto morale

sarebbero “fatti concreti”. Quanto alle ore fatturate si è discostata

dalle lamentele del reclamante, riportando e confermando il dettaglio delle ore

fatturate. In relazione all’incontro del 1° luglio 2020 ha previsto che è stato

diviso in due parti (visto che ci sono state due udienze) e che comprende la

trasferta, come pure il confronto avvenuto con l’Autorità e la visione

dell’incarto. Ha concluso evidenziando che la madre PI 2 non avrebbe dal canto

suo contestato né il rapporto morale né la distinta spese.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con le decisioni

impugnate (ris. n. 1773/2021 e n. 1774/2021 emesse il 13 luglio 2021) l’Autorità

di protezione, ha approvato il rapporto morale 2020 e riconosciuto alla

curatrice una mercede lorda di fr. 1'217.40 (per il 2020) e ha approvato il

rapporto morale 2021 e una mercede lorda di fr. 528.– (per il 2021).

3.

Con il proprio

reclamo RE 1 ha avversato entrambe le decisioni, contestando quanto contenuto

nel rapporto morale 2020 e 2021 lamentando che lo stesso non sarebbe

veritiero

e riporterebbe affermazioni inesatte. Il reclamante ha chiesto la revisione

dell’indennità riconosciuta alla curatrice, dato che alcune prestazioni non sarebbero

state svolte (cfr. 9 settembre, 25 novembre, 3 dicembre 2020 e 7 aprile 2021).

In sede di osservazioni

ha postulato che la decisione venga annullata e rinviata all’Autorità di

protezione affinché richieda alla curatrice di presentare un rapporto morale

corrispondente alla realtà, e che la decisione venga riformata in relazione

all’approvazione delle indennità, rispettivamente rinviata per nuova decisione.

4.

Giusta

l’art. 411 CC ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il

curatore rimette all’Autorità di protezione un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

Ai

sensi dell’art. 24 ROPMA ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il

curatore deve presentare all’Autorità di protezione il rapporto morale e/o il

rendiconto finanziario.

In virtù dell’art. 411 cpv. 2 CC, per quanto possibile, il curatore

coinvolge l’interessato nell’allestimento del rapporto morale e, su

richiesta, gliene fornisce copia. Il dovere di associare l’interessato

all’elaborazione dei rapporti è il riflesso del rispetto della personalità e

permette di assicurare la trasparenza (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 15 ad art. 411 CC).

Il rapporto

sull’esercizio della curatela in generale persegue un duplice obiettivo: da una

parte esso permette all’Autorità di protezione di controllare e vigilare

l’attività del curatore e dall’altra esso serve in particolare quale verifica

della misura, delle sue idoneità e necessità. A seconda della situazione può

bastare un breve rapporto sommario o può essere necessaria un’esauriente

descrizione dello sviluppo e della condizione dell’interessato al momento della

redazione del rapporto. Un rapporto particolareggiato può essere opportuno per

le situazioni problematiche con una prognosi sfavorevole, soprattutto se sono

proposte – o non possono essere escluse in futuro – misure più incisive

(Messaggio concernente la modifica del Codice civile, protezione degli adulti,

diritto delle persone e diritto della filiazione, FF 2006 art. 411, pag. 6442).

La visione

dei rapporti è quindi una questione che riguarda principalmente il rapporto fra

curatore e interessato e l’eventuale suo mancato coinvolgimento non comporta

comunque l’annullamento della decisione di approvazione del rapporto morale

siccome non ha effetti giuridici verso terzi e nemmeno costituisce uno scarico

di responsabilità del curatore (COPMA – Guide pratique Protection de l’adulte,

N 7.28 e 7.29). Peraltro, la firma dell’interessato sul rapporto morale sta a

significare che ha preso atto del suo contenuto e non già che lo condivide (sentenza

CDP 6 aprile 2017, inc. n. 9.2017.5).

4.1

Il

reclamante non contesta l’operato della curatrice ma i contenuti del rapporto

morale, precisando in particolare che quanto indicato sulla “condizione di

vita” non corrisponde alla realtà. RE 1 lamenta che i diritti di visita

sono stati ridefiniti dal Pretore, dopo che il figlio aveva riferito di essere

stato vittima di aggressioni fisiche da parte della madre e non già come

indicato dalla curatrice come conseguenza dell’operazione subita dalla madre.

Ora, in

concreto, la curatrice non ha omesso di coinvolgere il padre nell’allestimento

del rapporto morale. Neppure il reclamante lo pretende. Lo stesso ha infatti

avuto modo di prenderne visione.

Il

reclamante contesta invece il contenuto dello stesso e più precisamente in

relazione alla “condizione di vita”. La curatrice ha sommariamente

indicato che PI 1 “vede regolarmente il padre, dal mese di dicembre, dopo

che la madre è stata operata, si sono ridefiniti in sede di Pretura i DDV”.

La stessa in sede di replica ha precisato di aver riportato fatti concreti e

non aspetti interpretabili o giudizi.

Il fatto che

la curatrice non abbia indicato nel dettaglio le varie fasi della modifica

della custodia durante il periodo di riferimento, non porta a concludere che

quanto riferito non corrisponda alla realtà. Risulta infatti dagli atti che da

dicembre 2020 la Pretura ha ridefinito i diritti di visita. Indipendentemente

da quanto avvenuto prima (cfr. supercautelare novembre 2020),

corrisponde al vero che in sede d’udienza il Pretore ha ridefinito la custodia

e che PI 1 sta con la madre da domenica a mezzogiorno fino a mercoledì sera e

con il padre dal mercoledì alla domenica (cfr. udienza 9 dicembre 2020). Quanto

accaduto risulta con ogni evidenza dall’incarto e dalle decisioni della

Pretura. ll fatto che nel rapporto morale non vengano indicati dettagliatamente

tutti gli accadimenti non permette di annullare la decisione di approvazione

del rapporto morale come preteso dal reclamante.

RE 1 lamenta

altresì che la curatrice abbia indicato nel rapporto morale che “il Pretore

ha disposto che vi sia un intervento, inizialmente solo a casa della madre, che

potrà anche essere esteso a casa del padre, da parte del SAE”. A mente del

padre il Pretore avrebbe ordinato l’intervento solo presso la madre.

Dal verbale d’udienza

risulta effettivamente che il Pretore abbia attivato il SAE “presso il

nucleo famigliare materno”. La curatrice ha precisato in sede d’udienza che

tale aspetto era stato discusso in Pretura ma non verbalizzato.

In ogni caso

l’indicazione della curatrice al riguardo non ha conseguenza alcuna e non

inficia con ogni evidenza la validità del rapporto morale e non modifica

l’esito della presente procedura.

5.

Giusta l’art. 404

cpv. 1 CC il curatore ha diritto ad un compenso adeguato e al rimborso delle

spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In merito all’accollo

delle spese, l’articolo 404 cpv. 1 CC prevede che il compenso adeguato – nel

nostro Cantone, fissato in applicazione degli art. 16 e 17 ROPMA – deve essere

pagato con i beni dell’interessato.

La remunerazione dei

curatori è calcolata sulla base delle disposizioni della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto e il relativo Regolamento, che dispone che i curatori hanno diritto

a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del

pupillo (art. 49 LPMA). Al Consiglio di Stato è demandato il compito di

concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.

Giusta l'art. 16 del

Regolamento (ROPMA) i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un

compenso fissato dall’Autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv.

1); all’assunzione del mandato l’Autorità di protezione definisce con il

curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per

l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio

delle spese vanno presentati per approvazione all’Autorità competente con il

rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o

un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4). Giusta l’art. 17

ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità

dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr.

40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv.2); il curatore è tenuto ad informare

tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo

lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con

autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il

costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove

indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).

6.

In concreto, con la

decisione d’istituzione della misura, l’Autorità di protezione ha riconosciuto

alla curatrice un compenso massimo annuale di fr. 2’280.– (4 ore mensili a fr. 60.–/h),

oltre a un supplemento di 5 ore per l’avvio del mandato (decisione 6 luglio

2020).

L’Autorità di protezione

ha accolto l’indennità complessiva richiesta dalla curatrice per il 2020

(luglio-dicembre), pari a fr. 1'217.40 (quantificata in 18.55 ore a fr. 60/h) (ris.

1773/2021) e accolto quella per il 2021 (gennaio-marzo) pari a fr. 528.–

(quantificata in 8.45 ore) (ris. 1774/2021), senza fornire motivazioni, né in

sede di sentenza e neppure in sede di osservazioni al reclamo.

6.1

In relazione alla

mercede del 2020 il reclamante contesta alcune poste nel dettaglio.

La curatrice ha fatturato

due ore per l’udienza del 1° luglio 2020 dinanzi all’Autorità di protezione per

il figlio PI 1. Il reclamante lamenta che al massimo poteva essere fatturata

un’ora.

La curatrice in sede di

replica ha precisato che oltre al tempo dedicato all’udienza, è stato considerato

il tempo della trasferta e il tempo dedicato alla visione dell’incarto presso

l’Autorità di protezione. Va al riguardo precisato che in sede di istituzione

della misura era stato disposto un supplemento di 5 ore per l’avvio del

mandato.

Il reclamante contesta la

prestazione del 9 settembre 2020 indicando che non era a conoscenza del fatto

che la curatrice si recasse presso __________. Ci si limita a ricordare che PI

1.

è stato collocato presso __________ da luglio 2019. Diversamente da quanto

pretende il reclamante la curatrice non è tenuta ad avvisare anticipatamente le

parti del suo operato.

Le altre contestazioni (25

novembre 2020 e 3 dicembre 2020), risultano pretestuose.

Dal dettaglio risulta infatti

che il 25 novembre 2020 è stata effettuata una telefonata di mezz’ora (correttamente

registrata con la sigla dell’assistente sociale) e che il 3 dicembre 2020 c’è

stata una visita presso il domicilio del reclamante di un’ora. RE 1 si limita a

contestare che la telefonata sarebbe durata 10 minuti e l’incontro domiciliare

25.

minuti.

In sostanza, per il

periodo luglio – dicembre 2020, la curatrice ha fatturato 13.55 ore, che

corrispondono mediamente a 2 ore e 15 minuti mensili. La stessa ha dal canto

suo ricordato che nella decisione di nomina venivano previste cinque ore per

l’apertura dell’incarto e quattro ore mensili e indicato che la procedura

dinanzi alla Pretura ha provocato diverse richieste alle quali ha dovuto dar

seguito, ma che non ha fatturato.

In simili circostanze, la

decisione dell’Autorità di protezione 13 luglio 2021 (ris. 1773/2021) di

accogliere e riconoscere alla curatrice interamente le richieste di mercede

2020, sufficientemente documentate (che peraltro neppure si avvicinano al monte

ore previsto nella decisione di nomina), resiste alle generiche e pretestuose

critiche del reclamante.

6.2

Quanto alla mercede

del 2021 (gennaio-marzo) il reclamante contesta unicamente la pretesa relativa

al 7 aprile. Nel dettaglio la curatrice indica un’ora con la dicitura “luogo

VD”. La curatrice nelle proprie osservazioni e nella replica non precisa

nulla di più al riguardo. L’Autorità di protezione dal canto suo neppure si è

espressa. In simili circostanze, non potendo questo giudice esprimersi sulla

contestazione, e neppure comprendere la natura della prestazione fornita il 7

aprile 2021, per altro successiva alla fine del suo mandato di curatrice, l’indennità

riconosciuta va ridotta di 60.–.

In simili

circostanze, nella misura in cui contesta la decisione dell’Autorità di

protezione 13 luglio 2021 (ris. 1774/2021) di accogliere e riconoscere alla

curatrice la richiesta di mercede 2021, il reclamo va parzialmente accolto.

Alla curatrice va pertanto riconosciuta una mercede complessiva di fr. 468.–

(mercede fr. 465.– e spese fr. 3.–).

7.

Visto quanto precede

il reclamo merita parziale accoglimento.

La decisione 13 luglio

2021.

(ris. 1773/2021), resta invariata.

La decisione 13 luglio

2021.

(ris. 1774/2021) va riformata, nel senso che alla curatrice va riconosciuta

un’indennità complessiva di fr. 468.–, per il resto la decisione resta

invariata.

8.

RE 1 ha chiesto di

essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio.

Ai sensi dell’art.

117.

CPC, applicabile per analogia su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al

gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la

cui domanda appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della

documentazione agli atti, nel caso concreto l’istanza può essere accolta.

9.

In relazione agli

oneri del presente giudizio, ritenuto il parziale esiguo accoglimento del

reclamo, l’Autorità di protezione va considerata parzialmente soccombente senza

tuttavia che le possano essere addossati oneri processuali (art. 47 cpv. 6

LPAmm). In considerazione dell’accoglimento dell’istanza di ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, gli oneri

processuali per la parziale soccombenza della reclamante vanno messi a carico

del Cantone (art. 122 cpv. 1 lett. b CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13

LAG).

Vista l’esiguità della

soccombenza non si accordano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

Di conseguenza:

- La

decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ 13 luglio 2021 (ris.

1773/2021) resta invariata.

- La

decisione dell’Autorità regionale di protezione __________ 13 luglio 2021 (ris.

1774/2021) è modificata come segue:

1. Invariato.

2. Per le

prestazioni svolte dalla curatrice __________ è riconosciuta un’indennità

complessiva di fr. 468.– (mercede fr. 465.– e spese fr. 3.–) a favore dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione settore delle curatele e tutele, __________.

L’indennità è posta

a carico del Comune di domicilio del figlio (__________), che dispone ai sensi

dell’art. 19 cpv. 3 LPMA di un diritto di regresso nei confronti di PI 2 e RE 1,

i quali rispondono in misura personale, solidale e primaria dell’intero

importo.

3. Invariato.

2. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

presentata da RE 1 è accolta.

3. Gli oneri del

reclamo per la parziale esigua soccombenza degli opponenti, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 100.–

b) spese fr.

50.–

fr.

150.–

sono posti a carico dello

Stato. Non si accordano ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.