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Decisione

9.2021.127

Costi della misura di curatela posti a carico di entrambi i genitori

10 febbraio 2022Italiano18 min

educativa. La decisione è stata intimata all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.127

Lugano

10 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

3

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’approvazione del rapporto morale nell’ambito della curatela

educativa a favore dei figli PI 1 e PI 2

giudicando

sul reclamo del 12/13 agosto 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 14 luglio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2012) e PI 2 (2013)

sono nati dal matrimonio di PI 3 e RE 1.

B. Con decisione 18

ottobre 2017 (inc. SO.2017.4344/4417) il Pretore del Distretto di __________ ha

autorizzato i coniugi a vivere separati e affidato PI 1 e PI 2 per cura ed

educazione alla madre, fissando ampi diritti di visita in favore del padre.

Tale decisione è stata oggetto d‘appello, limitatamente ai contributi

alimentari (cfr. decisione prima Camera civile del TA del 25 ottobre 2019).

C. Mediante decisione 15

novembre 2019 il Pretore ha istituito in favore dei minori una curatela

educativa. La decisione è stata intimata all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito Autorità di protezione) affinché procedesse alla nomina del

curatore.

D. Con decisione 16

gennaio 2020 (ris. n. 56/2020) l’Autorità di protezione ha nominato la signora __________

quale curatrice educativa di PI 1 e PI 2 ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC

Alla curatrice è stato conferito il compito di fissare i diritti di visita e di

favorire e mediare la comunicazione fra genitori. Alla stessa è stato

riconosciuto un compenso orario di fr. 50.– per un dispendio di 5 ore mensili e

5 ore iniziali per avviare e conoscere il caso, per un importo complessivo

annuo pari a fr. 3’000.–, oltre alle spese. I costi sono stati posti a carico

della sostanza dell’interessato o di chi è tenuto al suo sostentamento.

E. Con decisione 15

luglio 2021 (ris. n. 1776/2021), l’Autorità di protezione ha approvato il

rapporto morale presentato dalla curatrice educativa per l’anno 2020

(dispositivo n. 1), riconoscendole un’indennità complessiva di fr. 3'465.40

(dispositivo n. 2), posta interamente a carico di RE 1 (dispositivo n. 3). Per

la decisione in questione è stata stabilita una tassa di fr. 50.– pure posta a

carico del solo RE 1 (dispositivo n. 4). L’Autorità ha ritenuto che in

considerazione della capacità economica dei genitori era giustificato porre i

costi della misura e della decisione interamente a carico del padre. La madre

non è stata ritenuta in grado di farsi carico della propria quota parte.

F. Con reclamo 12/13

agosto 2021 RE 1 ha avversato i dispositivi ni. 3 e 4 della predetta decisione,

contestando la ripartizione dell’indennità riconosciuta alla curatrice. Il

reclamante ha chiesto, in via principale, che l’indennità venga posta a

carico di entrambi i genitori (in ragione di metà ciascuno, senza vincolo di

solidarietà) e, in via subordinata, l’annullamento dei dispositivi ni. 3

e 4 e il ritorno degli atti all’Autorità di protezione per nuovo giudizio. RE 1

ha contestato di avere una migliore situazione finanziaria rispetto alla madre

ed ha rilevato che se uno dei genitori non dispone dei mezzi sufficienti per la

retribuzione del curatore l’obbligo passa a carico dell’Ente pubblico e non già

dell’altro genitore.

G. Con osservazioni 13

settembre 2021 PI 3 ha chiesto la reiezione del gravame, confermando la tesi

secondo cui, vista la sproporzione fra le situazioni reddituali dei genitori,

il padre debba prendersi a carico l’intera mercede della curatrice. La madre ha

contestato la tesi ricorsuale secondo cui l’intervento della curatrice sarebbe

da attribuire al suo comportamento. Contestualmente alle osservazioni PI 3 ha

chiesto di essere ammessa “al beneficio dell’assistenza giudiziaria”,

riservandosi di documentare l’indigenza (“formulario segue”).

Con osservazioni 1°

ottobre 2021 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della propria decisione.

Con replica 11

ottobre 2021 RE 1 si è riconfermato nelle richieste ricorsuali.

Mediante duplica 29

ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha ribadito la propria richiesta di

conferma della decisione impugnata. PI 3 con duplica 4 novembre 2021 ha confermato

le proprie osservazioni.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti

minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha

approvato il rapporto morale presentato dalla curatrice educativa per l’anno

2020.

(dispositivo n. 1), riconoscendole un’indennità complessiva di fr. 3'465.40

40.

(mercede e trasferte fr. 3'412.20 e spese fr. 53.20) (dispositivo n. 2) e

ponendola interamente a carico di RE 1 (dispositivo n. 3). Ha pure posto la

tassa della decisione interamente a carico del padre (dispositivo n. 4). L’Autorità

di prime cure ha giustificato queste scelte a motivo della capacità economica

dei genitori. La madre non è stata ritenuta in grado di farsi carico della

propria quota parte.

3.

RE 1 non

mette in discussione l’approvazione del rapporto morale e neppure l’indennità

riconosciuta alla curatrice. Neppure PI 3 avversa l’ammontare dell’indennità

riconosciuta alla curatrice. I dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata

sono quindi da considerare cresciuti in giudicato incontestati.

Nel suo reclamo RE 1 avversa i dispositivi ni. 3 e 4 della

decisione, contestando la ripartizione dell’indennità riconosciuta alla

curatrice. Il reclamante chiede, in via principale, che i menzionati

dispositivi vengano riformati nel senso di porre l’indennità della curatrice e

la tassa della decisione a carico di entrambi i genitori (in ragione di metà

ciascuno, senza vincolo di solidarietà) e, in via subordinata,

l’annullamento dei medesimi e la retrocessione dell’incarto all’Autorità di

prima sede perché emani un nuovo giudizio. Il reclamante contesta in primo

luogo la motivazione che ha fondato la decisione dell’Autorità di prima sede

ossia che la madre non sia in grado di far fronte a tale spesa e che egli abbia

una situazione migliore. Sostiene poi che se uno dei genitori non dispone dei

mezzi sufficienti per la retribuzione del curatore, l’obbligo passa all’Ente

pubblico e non già all’altro genitore.

4.

In

virtù dell’art. 404 cpv. 1 CC – trasponibile per analogia anche in materia di

protezione dei minori (art. 327c cpv. 2 CC; BSK ZGB I, 5a ed. 2014, Reusserad,

art. 404 n. 7) – il curatore ha

diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con

i beni dell'interessato; in caso di curatore professionale i relativi importi

sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’Autorità

di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso e, a tal fine,

tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti

conferiti al curatore (cpv. 2); ai Cantoni è demandato il compito di emanare le

disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle

spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni

dell’interessato (cpv. 3).

4.1

A norma dell’art. 19 cpv. 1 LPMA, i costi

di gestione (mercede, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico

della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento.

Ai

sensi dell’art. 276 cpv. 1 CC, il mantenimento dei genitori consiste nella

cura, nell’educazione e in prestazioni pecuniarie.

Secondo

l’art. 276 cpv. 2, i genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle

proprie forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese

di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela. I costi

delle misure prese a tutela del figlio rientrano nell'obbligo di mantenimento

dei genitori: sono quindi i genitori a doversi fare carico dei costi per le

misure prese a protezione del figlio che devono, in principio, essere suddivisi

equamente fra di loro (Meier/Stettler, Droit

de la filiation, 6ª

ed. 2019, pag. 900 nota 3190; Wullschleger in: FamKommentar Scheidung,

2005, ad oss. generali art. 276–293 CC n. 4;

Sentenze CDP del 13 aprile 2021, inc. CDP 9.2020.139, consid. 3.5; del 14

febbraio 2019, inc. 9.2018.104, consid. 3.3). I genitori devono assumersi

questi costi a titolo personale e primario, cioè prima di

qualsiasi altro parente (art. 328 CC) o dell’ente pubblico (art. 293 cpv. 1 CC)

(BSK ZGB I, 6ª ed. 2018, Fountoulakis/Breitschmid,

ad art 276 n. 8). In caso di impossibilità di contribuzione di uno dei due

genitori (per decesso, assenza, incapacità di guadagno, ecc..), incombe

interamente all’altro genitore provvedere al pagamento di tali costi (Meier/Stettler, op.cit., n. 1340, p. 876 e riferimenti; FamKomm, Aeschliman/Schweighauser, art. 276-293

n. 72; contra Berner Kommentar, Hegnauer,

art. 276 n. 65, che ammette l’esistenza di una solidarietà, ma solo parziale,

limitata dai mezzi di cui dispone l’altro genitore) (Sentenza CDP del 8

febbraio 2021, inc. CDP 9.2020.122 consid 6.2).

I genitori devono dunque provvedere

congiuntamente a tutto il mantenimento del figlio, ciascuno secondo i propri

mezzi. Al riguardo il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che la legge

sancisce il principio fondamentale di solidarietà (DTF 141 III 401/JdT 2015 II

422.

n. 4.1). In una successiva pronuncia l’Alta Corte federale ha precisato che

la solidarietà è situata per legge

nel rapporto di base esistente tra i genitori, per cui essi devono pagare

insieme l’intero importo secondo le proprie capacità finanziarie (STF

5A_506/2017 del 19 luglio 2017).

Non esiste invece un

vincolo di solidarietà di padre e madre per detti costi ai sensi dell’art. 143

CO, non essendo prevista da una specifica norma del diritto civile (CR CO I, Romy, art. 143 CO n. 9-10; sentenza CDP

del 15 dicembre 2015, inc. 9.2015.21, consid. 4). I genitori devono pertanto

essere perseguiti individualmente. In ogni caso, il genitore incaricato del

mantenimento deve mantenere il minimo di sussistenza (DTF 135 III 66, consid.

2).

L’obbligo di mantenimento

incombe alla collettività pubblica nei casi in cui né il padre né la madre né

il minore stesso possono assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC) (Meier/Stettler, op.cit., n. 1340, p. 876 e riferimenti).

Anche in materia di

relazioni personali, nella misura in cui la sorveglianza nel corso del diritto

di visita non sia riconducibile soltanto ad uno dei genitori, i relativi costi

devono essere sopportati dai genitori in ragione di metà ciascuno (sentenza CDP del 14 novembre 2013, inc. 9.2013.13, cons. 6.2). Non può tuttavia

essere esclusa a priori una diversa ripartizione tra i genitori delle

spese relative alla curatela, in particolare per tenere conto della

responsabilità maggiore di uno di loro nel generare costi aggiuntivi (sentenze

CDP 9.2013.74 del 13 marzo 2013 consid. 8 in fine e 9.2013.13 del 14

novembre 2013 consid. 6.3; 9.2015.40 del 2 dicembre 2015).

4.2

Per

il pagamento della mercede e delle spese del curatore, non vi è dunque di

principio un vincolo di solidarietà dei due genitori ai sensi dell’art. 143 CO,

con possibilità per l’Autorità di protezione di procedere all’incasso

dell’integralità della fattura, a sua scelta, presso uno dei genitori (v. anche

CR CC I, Piotet, art. 276 CC n. 17,

secondo il quale le prestazioni connesse al mantenimento sono individuali e devono

essere imputate separatamente a ciascuno dei genitori;

sentenza CDP 9.2020.122 dell’8 febbraio 2021, consid. 6.3).

5.

Nel caso in esame,

l’Autorità di prime cure ha posto i costi della misura integralmente a carico

del padre RE 1, fondandosi sulla “capacità economia dei genitori” e in

particolare sulla “situazione reddituale e la sostanza attestata” da

entrambi i genitori. L’Autorità di protezione ha preso in considerazione il

calcolo dell’imponibile relativo all’Imposta Cantonale 2019, per la

madre

e 2018 per il padre, e ha concluso che PI 3 non risulta in

grado di farsi carico della propria quota parte per quanto concerne i costi

della curatela.

5.1

Ai sensi dei principi

di cui sopra, la remunerazione della curatrice educativa rappresenta un costo

della misura istituita a protezione dei figli e, come tale, rientra

nell’obbligo di mantenimento che incombe ad entrambi i genitori. Tale principio

non può essere rimesso in discussione, addossando già ora al solo padre le

spese della misura di protezione, fondandosi su una semplice valutazione

generica delle capacità finanziarie dei due genitori (un confronto tra il

totale dei redditi della madre, risultante dal calcolo dell’Imposta Cantonale

2019.

e quello del padre emergente dal calcolo dell’Imposta Cantonale 2018). È

pur vero che agli atti dell’incarto dell’Autorità di protezione vi è un

attestato di carenza beni per un importo di fr. 4'944.85 rilasciato in data 18

novembre 2020 a nome di PI 3 (per premi LAMal e partecipazione ai costi di

malattia rimasti scoperti), ma l’Autorità di protezione non ne fa menzione

nella sua decisione e neppure la madre fa riferimento ad esso nelle sue prese

di posizione, per cui si può ritenere che non sia più attuale. Tanto meno la

decisione impugnata e PI 3 sostengono che assumendo la quotaparte di indennità

della curatrice verrebbe intaccato il minimo di sussistenza della madre. Quindi

non è comunque provato che ci sia da parte della madre un’impossibilità di

contribuire al pagamento dell’indennità della curatrice educativa.

Del resto nella procedura

di reclamo qui in esame – come si dirà anche più sotto (consid. 7) – pur avendo

postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria, PI 3 non ha in alcun modo

documentato la propria indigenza, ciò che lascia presupporre che possa avere

ora dei margini finanziari sufficienti per pagare gli onorari del patrocinatore

e quindi anche la metà dei costi della curatrice educativa.

Le affrettate conclusioni

dell’Autorità di protezione – fondate di fatto solo sulla “sproporzione tra

le situazioni reddituali e di sostanza tra i coniugi” (v. anche

osservazioni 13.09.2021 della madre, pag. 1 verso il basso) – e quindi carica

integralmente a RE 1 l’indennità dovuta alla curatrice educativa, non possono

di conseguenza essere tutelate.

5.2

L’Autorità di

protezione non pretende per altro che le prestazioni svolte dalla curatrice __________

siano riconducibili soltanto al padre. Neppure la madre sembra sostenerlo. La

stessa si limita infatti a contestare la tesi del padre secondo cui

l’intervento della curatrice sarebbe dovuto “a sue manchevolezze,

rispettivamente causato dalla sua attitudine”. PI 3 si limita ad indicare,

in modo del tutto generico e senza argomentazione alcuna, che “vale

esattamente il contrario”. Gli argomenti espressi nelle osservazioni al

reclamo dalla madre, secondo cui il padre avrebbe un’attitudine litigiosa, non

permettono di giungere a diversa conclusione. Agli atti non vi è riscontro

alcuno in merito e dal rapporto morale non emerge nulla al riguardo.

Di conseguenza, la

decisione in esame non appare sostenibile e non può essere confermata, non

essendo di fatto giustificati i presupposti per scostarsi dal principio secondo

cui i costi vanno accollati in modo paritario a entrambi i genitori,

trattandosi di spese a beneficio della protezione del figlio per le quali sono

entrambi responsabili.

5.3

A titolo abbondanziale

va comunque rilevato, che a differenza di quanto sembra voler far credere il reclamante,

e come precisato nel considerando 4.1, l’obbligo di mantenimento incombe alla

collettività pubblica solo nei casi in cui né il padre né la madre né il minore

stesso possano assumerlo (art. 293 cpv. 1 CC). Per cui nella misura in cui

l’incasso dell’indennità per la curatrice si rivelasse infruttuoso nei

confronti dell’uno o dell’altro genitore, prima di attivare l’intervento

sussidiario dell’ente pubblico, l’Autorità di protezione potrà procedere nei

confronti del genitore con residue disponibilità finanziarie.

6.

Visto quanto precede

il reclamo merita accoglimento e i dispositivi ni. 3 e 4 della decisione

dell’Autorità di protezione vanno riformati, nel senso che la nota d’onorario e

le spese della curatrice vanno poste a carico dei genitori in ragione di metà

ciascuno e imputate ad entrambi i genitori. Anche le spese della decisione di

prima sede vanno di conseguenza poste a carico dei genitori in ragione di metà

ciascuno.

7.

Ai sensi dell’art.

29.

cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità

della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha

diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria

per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio

chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non

appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Nelle sue osservazioni PI

3.

ha postulato la concessione dell’assistenza

giudiziaria. Ella non ha speso però parola alcuna per giustificare

l’asserita indigenza, né ha fornito alcun tipo di documentazione atta a

comprovare la sua situazione economica. La sua domanda di ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non può dunque

essere accolta.

8.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’accoglimento del

reclamo, tali oneri devono essere ripartiti tra le parti risultate soccombenti.

Considerato che PI 3 – che in sede di osservazioni ha chiesto il beneficio

dell’assistenza giudiziaria senza poi documentare la sua indigenza – si è

opposta al reclamo, risultando soccombente assieme all’Autorità di protezione,

come pure che ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate

spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di

diritto pubblico, gli oneri del procedimento di reclamo vanno messi a carico di

PI 3 e dello Stato, per un mezzo ciascuno.

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate

soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti

vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della

parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite

unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,

le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza

successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23

giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali

principi consolidati. Di conseguenza, PI 3 deve essere condannata al versamento

di congrue ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza, la

decisione 15 luglio 2021 (ris. n. 1776/2021) dell’Autorità regionale di

protezione Autorità regionale di protezione __________ deve essere riformato

come segue:

1. Invariato

2. Invariato

3. L’indennità

riconosciuta alla curatrice __________ è posta a carico dei genitori RE 1 e PI

3 in ragione di metà ciascuno.

4. Per la

presente decisione viene stabilita una tassa di fr. 50.– posta a carico dei

genitori in ragione di metà ciascuno.

2. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 350.–

b) spese fr.

50.–

fr.

400.–

sono posti a carico di PI

3 e dello Stato, per ½ ciascuno.

PI 3 rifonderà a RE 1 fr. 1’000.–

a titolo di ripetibili.

3. La domanda di

assistenza giudiziaria presentata da PI 3 è respinta.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.