9.2021.129
Obbligo di discrezione dell’Autorità di protezione. Accesso agli atti concernenti una curatelata defunta da parte dell’esecutore testamentario in prospettiva di un’eventuale azione in responsabilità. Verifica dell’esistenza di interessi preponderanti
20 dicembre 2021Italiano22 min
misura in essere e ha istituito una curatela di rappresentanza e di amministrazione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.129
Lugano
20 dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti relativi alla curatela istituita
in favore di
†
PI 1
giudicando
sul reclamo presentato il 18 agosto 2021 da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 agosto 2021 (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione 24
novembre 2003 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito
una curatela di amministrazione ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 vCC in
favore di PI 1, nata il 1926. Quale curatrice è stata nominata __________, con
il compito di provvedere all’amministrazione delle entrate e della sostanza di
pertinenza della curatelata.
B. Con decisione 27
dicembre 2008 (ris. n. 6968) la Commissione tutoria regionale __________, ha
accettato le dimissioni presentate dalla curatrice e dal 1° gennaio 2009 l’ha
sostituita con CURA 1, cui ha affidato il compito di amministrare i beni ed i
redditi di proprietà della curatelata, nonché di occuparsi, nella misura
richiesta dalle circostanze, delle cure personali.
C. Con decisione di conversione
1° settembre 2015 (ris. n. 214/2015 del 16 luglio 2015) l’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), ha revocato la
misura in essere e ha istituito una curatela di rappresentanza e di amministrazione
dei beni ex
art. 394-395 CC. Alla curatrice CURA 1 è stato conferito il
compito di rappresentare, se necessario, PI 1 nell’ambito della
regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei
suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti
bancari e postali, con le assicurazioni private e sociali, con le persone
fisiche e giuridiche, nonché di amministrare con tutta la diligenza richiesta i
redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della curatelata.
D. PI 1 è deceduta in
data 2020, ciò che ha comportato la decadenza della misura di protezione. In
data 18 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha emanato in
favore di RE 1 il certificato di esecutore testamentario relativo alla
successione di PI 1.
E. Con scritto
4
agosto 2021 RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione, affermando che la
curatrice CURA 1 avrebbe commesso una grave negligenza “incassando
indebitamente frs. 45'000 dalle PC/AVS che ora gli eredi dovrebbero restituire”
e inoltre lasciando “che in 11 anni la curatelata dilapidasse il suo
patrimonio” (pag. 1). RE 1 si rivolgeva dunque all’Autorità di protezione
per ottenere “tutte le pezze giustificative che formano l’incarto degli anni
di curatela”, alfine di poter valutare l’esistenza di un caso di
responsabilità ai sensi dell’art. 454 CC.
F. Con decisione 6
agosto 2021 (ris. n. 2017/2021) l’Autorità di protezione ha approvato il
rapporto e il conto finali presentati dalla curatrice per l’anno 2020 (1°
gennaio-12 novembre). La decisione è stata intimata anche all’esecutrice
testamentaria RE 1, unitamente alla suddetta rendicontazione finale.
G. Con decisione 12
agosto 2021 (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) l’Autorità di protezione ha
respinto le richieste di accesso agli atti presentate dall’esecutrice
testamentaria, ritenendo che alla luce dell’obbligo di discrezione del diritto
di protezione non fossero dati i presupposti per concederle di visionare la
documentazione concernente il procedimento di protezione in favore di PI 1.
H. Con reclamo 18 agosto
2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone l’annullamento e il
rinvio dell’incarto in prima sede. La reclamante chiede che l’Autorità di
protezione ordini alle due ex curatrici __________ ed CURA 1 di consegnarle
tutti i giustificativi di tutti i prelevamenti inerenti alla gestione del
patrimonio della defunta dal 1° gennaio 2007 fino al 2020 (giorno del decesso).
I. Con osservazioni 23
settembre 2021 CURA 1 si è opposta al reclamo, sottolineando di aver già consegnato
all’esecutrice testamentaria la documentazione dovuta a seguito della chiusura
della curatela e rimarcando come tutti i rendiconti finanziari da lei presentati
all’Autorità di protezione fossero stati approvati.
Con osservazioni 27
settembre 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella sua decisione,
ribadendo i principi applicabili in merito all’obbligo di discrezione che le
incombe e postulando la reiezione del gravame.
L. Con replica 6 ottobre
2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali, ritenendo di aver
diritto ad accedere agli atti della curatelata. Con scritti 25 ottobre 2021 e 2
novembre 2021 sia l’Autorità di protezione che CURA 1 hanno comunicato di
rinunciare a presentare delle dupliche.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La reclamante critica
la decisione di negarle l’accesso agli atti, ritenendola contraria al diritto
federale.
2.1
Nella decisione impugnata,
l’Autorità di protezione ha dapprima ricordato che l’obbligo di discrezione – che
incombe sia al curatore (art. 413 CC) che all’autorità medesima (art. 451 CC) –
verte su tutti i dati personali relativi alla persona curatelata nei confronti
di ogni terzo, inclusi i parenti, a meno che non risultino interessi
preponderanti che autorizzino la comunicazione delle informazioni riservate
(decisione impugnata, pag. 2). L’Autorità di protezione ha richiamato il
principio secondo cui l’obbligo di discrezione perdura anche dopo la morte
della persona interessata e che occorre procedere “ad una scrupolosa
valutazione quando si tratta di apportare delle eccezioni, anche per fornire
informazioni agli eredi” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di
protezione ha in particolare rilevato che nel caso concreto non risulta
un’espressa autorizzazione della curatelata in favore dell’esecutrice
testamentaria o degli eredi “ad accedere ai suoi dati personali, in
particolare all’incarto relativo alla misura di protezione istituita in suo
favore” (decisione impugnata, pag. 4). La nomina di un’esecutrice
testamentaria non può essere nemmeno considerata un’autorizzazione implicita ad
un tale accesso (decisione impugnata, pag. 4). L’Autorità di protezione ha
considerato che l’esecutrice testamentaria, nella sua richiesta, non ha
dimostrato l’esistenza di interessi preponderanti che permettano di fare
un’eccezione al dovere di discrezione, non essendo sufficiente la richiesta “per
verificare l’operato eseguito dalla curatrice durante la curatela”
(decisione impugnata, pag. 4).
Inoltre, l’autorità di
prime cure osserva come l’esecutrice testamentaria e gli eredi hanno “la
piena facoltà di rivolgersi direttamente agli istituti bancari di riferimento
per chiedere gli estratti dei conti a loro necessari, nonché di rivolgersi
presso le Autorità competenti per comprendere meglio la richiesta di
restituzione da parte delle prestazioni PC/AVS”, ragion per cui non vi
sarebbe alcun interesse concreto ad ottenere della documentazione direttamente
dall’Autorità di protezione (decisione impugnata, pag. 4). Nella decisione
impugnata viene infine ricordato che l’Autorità di protezione ha, ogni anno, “debitamente
verificato i rendiconti finanziari presentati dalle curatrici”, ragion per
cui non spetta “all’esecutrice testamentaria o agli eredi indagare sulla
gestione della curatela” (pag. 5). Al di là della trasmissione di quanto
previsto all’art. 425 cpv. 3 CC, secondo l’autorità di prime cure “non vi
sono altri dati finanziari che possono essere trasmessi agli eredi”, per
cui la richiesta di accesso agli atti presentata dall’esecutrice testamentaria
è stata respinta (decisione impugnata, pag. 5).
2.2
Nel suo reclamo,
l’esecutrice testamentaria afferma che dopo il decesso di PI 1 “è emerso che
l'ultima curatrice CURA 1 ha commesso una grave negligenza nei confronti delle
PC AVS, per avere permesso che la curatelata percepisse indebitamente PC AVS
dell'ordine di frs. 45'100 dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2019”, debito di
restituzione che “ricade pertanto sugli eredi, che ricevono un asse
successorio oberato di debiti” (pag. 2).
Questi fatti hanno
“indotto l'esecutrice testamentaria e gli eredi a sospettare una
malagestione dei conti della curatelata” da parte di entrambe le curatrici,
ritenuto che “il capitale di cui disponeva la defunta nel 2009 (circa frs.
250'000) si è infatti ridotto a zero in poco più di dieci anni”, a fronte
di spese del tutto normali e della percezione di rendite non dovute (reclamo, pag.
2). Secondo l’esecutrice testamentaria, dagli estratti bancari a disposizione
sono risultati “prelevamenti bancomat sospetti”, ragion per cui la
reclamante si è rivolta all’Autorità di protezione per ottenere dalla curatrice
“tutti i giustificativi dei pagamenti effettuati per la signora PI 1”,
di modo da poter valutare l’esistenza delle “condizioni di un'azione di
responsabilità degli organi di curatela ex art. 454 CC” (reclamo, pag. 3).
Il diniego dell’Autorità di protezione entra in conflitto “con il diritto
dei successori in diritto della defunta a conoscere compiutamente la gestione
del patrimonio e dei redditi della defunta da parte delle curatrici”
(reclamo, pag. 4). RE 1 postula dunque che venga fatto ordine alle curatrici di
fornire i giustificativi dei pagamenti effettuati per la curatelata defunta,
indispensabili a suo avviso per conoscere la gestione dei conti effettuata da
costoro, per determinare “se sono dati motivi per ravvisare e configurare
un’amministrazione infedele, o perlomeno assai negligente del patrimonio e dei
redditi di PI 1” (reclamo, pag. 4). La gestione delle due curatrici può
essere valutata unicamente mediante “le pezze giustificative di tutti i
prelevamenti effettuati”, sia da __________ che da CURA 1: negare l’accesso
a questi atti impedirebbe agli eredi l’esercizio di un istituto di diritto
federale, ovvero della possibilità di mettere in causa la responsabilità dello
Stato ex
art. 454 CC (reclamo, pag. 4).
Per il resto, la
reclamante sottolinea come sia assurdo che l’Autorità di protezione pretenda il
consenso da parte della curatelata defunta, sia perché non lo può più dare, sia
perché è implicito che la medesima “non avrebbe mai accettato una curatela
negligente a suo danno e a danno degli eredi” (reclamo, pag. 5). Il fatto
che l’Autorità di protezione abbia approvato i rendiconti annuali è inoltre una
motivazione insufficiente per negare l’accesso ai giustificativi, ritenuto come
anche la responsabilità della stessa autorità potrebbe essere chiamata in causa
per la vigilanza svolta sull’operato della curatrice (reclamo, pag. 5). Infine,
la reclamante afferma che la decisione impugnata è “manifestamente
inadeguata ai diritti elementari degli eredi (…) siccome ne impedisce la
realizzazione” (reclamo, pag. 5).
2.3
Sia l’Autorità di
protezione (art. 451 cpv. 1 CC) che il curatore (art. 413 cpv. 2 CC) sono
tenuti alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.
Il diritto tutorio
previgente riconosceva già, quale principio di diritto federale generale non
scritto, l’obbligo per gli organi preposti alla tutela di mantenere il segreto
nei confronti delle autorità e di terzi («segreto tutorio»; Messaggio concernente
la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6476; Geiser, in:
BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 1; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection
de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 1). Un simile dovere di segretezza riveste
un duplice scopo: da un lato, salvaguarda il diritto all’autodeterminazione
informativa dell’interessato (art. 13 cpv. 2 Cost.; art. 8 CEDU) e, dall’altro
lato, garantisce l’interesse pubblico ad ottenere la fiducia e la
collaborazione delle persone coinvolte, in particolar modo dell’interessato al
procedimento di protezione ma anche delle persone vicine. L’obbligo di
discrezione viene dunque considerato come una condizione essenziale per la
riuscita e il mantenimento di un rapporto di fiducia con l’interessato,
contribuendo in modo determinante al successo della misura, ragion per cui è
stato sancito espressamente nel nuovo diritto di protezione (Messaggio, pag. 6476;
Geiser,
in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 3; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection
de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 2 e 7; Rosch,
in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2; COPMA, Droit de
la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.217 pag. 87).
In base alla
normativa vigente, l’obbligo di discrezione non è inderogabile: nella misura in
cui vengano fatti valere degli interessi preponderanti, l’Autorità di
protezione non è più vincolata alla discrezione. Ciò è il caso ad esempio
qualora la persona interessata acconsenta alla trasmissione di informazioni a
terzi (sempre che sia nella posizione di poter comprendere la portata di tale
consenso; v. Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 14; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a
ed. 2015, ad art. 451 CC n. 3; Cottier/Hassler,
in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 27; COPMA, Droit de
la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 89) oppure nel
caso in cui esista una base legale formale che permetta una simile trasmissione
(ad es. gli art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC; v. Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451
CC n. 3; Cottier/Hassler, in:
CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 26). In ogni
fattispecie concreta l’autorità deve comunque procedere ad una ponderazione
degli interessi in presenza, esercitando il proprio potere di apprezzamento
(Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 17 e 20; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a
ed. 2015, ad art. 451 CC n. 4; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 88).
L’obbligo di discrezione
copre l’integralità dei dati personali relativi all’interessato (“Geheimnisgegenstand
ist alles”; v. Meier, Droit de
la protection de l'adulte, 2016, nota 438; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art.
451.
CC n. 11; Cottier/Hassler,
in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 12) e vale nei
confronti di ogni terzo (Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 13; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection
de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10). Anche le
persone vicine (ad es. i parenti stricto sensu ovvero il coniuge, il
partner registrato o di fatto, i figli) – come ogni terzo – non hanno diritto
ad una trasmissione delle informazioni riguardanti l’interessato, a meno che
quest’ultimo vi abbia acconsentito o a meno che essi possano far valere un
interesse preponderante (Cottier/Hassler,
in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10).
Il diritto svizzero
prevede la protezione della personalità solo fino al momento della morte (DTF
129.
I 302 consid. 1; STF 5A_496/2014 del 13 novembre 2014, consid. 3), ragion
per cui l’obbligo di discrezione si estende di principio sino al decesso
dell’interessato (Rosch, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2a; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection
de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 13). Tuttavia, in considerazione del fatto
che l’obbligo di discrezione tutela anche degli interessi pubblici, la dottrina
dominante ritiene che esso debba estendersi anche dopo il decesso
dell’interessato e che la trasmissione di informazioni – ad esempio, agli eredi
– possa avvenire unicamente dopo una scrupolosa ponderazione degli interessi in
presenza (Rosch, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2a; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection
de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 13; v. anche sentenza 10 aprile 2018 II
Abteilung Kantonsgericht Luzern, inc. 3H 16 99, consid. 4.5.1).
Per quanto attiene
specificamente alla posizione degli eredi, l’art. 425 cpv. 3 CC prevede la
notificazione del rapporto e del conto finali all’interessato o ai suoi eredi
da parte dell’Autorità di protezione e costituisce una base legale per la
trasmissione di tali informazioni. Sebbene la successione universale riguardi
anche le pretese risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, il
diritto di essere informati degli eredi di cui alla norma può comunque essere
limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera
strettamente personale della persona deceduta (Rosch,
in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 425 CC n. 25).
Nella maggior parte dei
casi, obbligo di discrezione e interesse a rivelare informazioni possono essere
conciliati grazie a una divulgazione selettiva delle informazioni, completata
da un rapporto contenente l’essenziale delle informazioni rifiutate, sempre che
ciò non leda interessi degni di protezione (Messaggio, pag. 6476; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection
de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 25).
2.4
In discussione nella
fattispecie vi è l’accesso ad atti relativi ad una procedura di protezione riguardante
una persona oramai deceduta da parte della sua esecutrice testamentaria.
Anzitutto, è
pacifico che PI 1 non ha mai espresso, in vita, il suo consenso a che gli eredi
o l’esecutrice testamentaria avessero un accesso completo alla documentazione
concernente la misura di protezione che la riguardava. Diversamente da quanto affermato
dalla reclamante, il consenso della curatelata non può essere presunto,
deducendolo implicitamente dalla nomina di una esecutrice testamentaria.
Neppure si può partire dal presupposto che nessuno accetterebbe una curatela
negligente a proprio danno (e a danno degli eredi).
L’art. 425 cpv. 3 CC, che
prevede la notifica del rapporto e del conto finali della curatela agli eredi
da parte dell’autorità di protezione, è una base giuridica che permette
espressamente di derogare al principio di segretezza con riferimento a questi particolari
documenti, che nella fattispecie sono stati intimati all’esecutrice
testamentaria unitamente alla relativa decisione di approvazione 6 agosto 2021.
Benché PI 1 sia ormai
deceduta, in base ai principi evocati sopra le ulteriori informazioni custodite
dall’Autorità di protezione sul suo conto (in particolare, “tutti i
giustificativi di tutti i prelevamenti inerenti alla gestione del patrimonio
della defunta”, reclamo, pag. 6) non possono essere liberamente divulgate a
terzi, compresi gli eredi o l’esecutrice testamentaria, a meno che interessi
preponderanti lo giustifichino. I principi evocati dall’Autorità di protezione
nella decisione impugnata sono pertanto corretti.
2.5
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha tuttavia ritenuto che RE 1 non avesse
dimostrato l’esistenza di un interesse che giustificasse l’accesso a tale documentazione.
La valutazione dell’autorità di prime cure non può essere qui totalmente condivisa.
L’esecutrice testamentaria
ha rilevato che dopo il decesso di PI 1 è emerso che la curatrice CURA 1, pur
avendo comunicato il cambiamento di domicilio della curatelata (trasferitasi
presso la Casa dei __________ il 20 gennaio 2016), non si è accorta del fatto
che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI /IPG di __________ (di seguito:
la Cassa) ha erroneamente incluso il costo mensile della locazione precedentemente
in essere (fr. 1'100.– mensili) anche per i periodi successivi alla disdetta
del contratto, ovvero dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2019 (doc. C).
Con decisione 10 ottobre 2019 la Cassa ha pertanto emesso un ordine di
restituzione di fr. 45'100.– per le prestazioni complementari (PC) indebitamente
percepite da PI 1 (doc. C). Con decisione 18 febbraio 2021 la Cassa ha
respinto una richiesta di condono, confermando tale diniego con la successiva decisione
su opposizione datata 20 luglio 2021, ritenendo data una grave negligenza che
esclude la buona fede e dunque la possibilità di condono (doc. C). In
particolare, in tale decisione si afferma che la curatrice avrebbe dovuto
accorgersi “che la PC percepita fosse invariata rispetto ai minori costi
(l’opponente poteva e doveva sapere che la locazione faceva parte dei costi
computati nel suo calcolo che definivano il suo diritto alla PC), e quindi
chiaramente errata” (doc. C, pag. 4). Non comunicando alla Cassa
tale circostanza, “l’agire della convenuta costituisce un comportamento
negligente che deve essere qualificato come grave” (doc. C, pag. 4).
Secondo la Cassa, è gravemente negligente chi “non controlla con la dovuta
diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un
errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi” (doc. C, pag.
5).
Seppure da tali
circostanze la curatelata non abbia apparentemente subito un danno (gli importi
da restituire costituiscono infatti l’arricchimento indebito di cui ha
beneficiato nel lasso di tempo in oggetto), la manchevolezza accertata dalla
Cassa solleva dei legittimi interrogativi quanto alla gestione della curatela.
Tali dubbi permettono di fondare un interesse preponderante all’esame degli
atti dell’incarto di protezione da parte dell’esecutrice testamentaria, in
rappresentanza dei successori in diritto della curatelata.
Alla luce delle
circostanze del caso concreto, l’argomento dell’Autorità di protezione secondo
cui i rendiconti annuali presentati sono sempre stati verificati e approvati (e
non spetta dunque all’esecutrice testamentaria o agli eredi “indagare sulla
gestione della curatela”, decisione impugnata, pag. 5) non costituisce una
giustificazione sufficiente per negare l’accesso ai giustificativi richiesti. Peraltro,
come rilevato dalla reclamante, la responsabilità dell’Autorità di protezione
medesima potrebbe essere chiamata in causa per un eventuale difetto di
vigilanza sull’operato delle curatrici. Inoltre, l’art. 425 cpv. 3 CC prevede
che l’Autorità di protezione ricordi al curatelato o agli eredi le norme sulla
responsabilità, a prescindere dal fatto che i vari rendiconti abbiano dato
adito a sospetti quanto all’esecuzione del mandato (COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 8.18 pag. 233).
Anche il fatto che l’esecutrice
testamentaria possa ottenere delle informazioni patrimoniali riguardanti la
defunta rivolgendosi direttamente agli istituti bancari di cui quest’ultima era
cliente oppure agli istituti sociali che erogavano le prestazioni complementari
in suo favore non è sufficiente per escludere l’accesso agli atti concernenti
il procedimento di protezione, non trattandosi della medesima documentazione.
La reclamante ha per esempio individuato dei prelevamenti da lei ritenuti «sospetti»,
ma di cui non è possibile comprendere lo scopo dal semplice esame della
documentazione bancaria.
Alla reclamante deve
pertanto essere permesso di avere accesso agli atti relativi alla gestione
patrimoniale degli averi della curatelata, effettuata da CURA 1 nel periodo del
suo mandato. Nella misura in cui l’Autorità di protezione ravvisasse, negli
atti concernenti la gestione patrimoniale della curatela, degli elementi che
toccano la sfera strettamente personale e intima di PI 1 e che non hanno alcuna
attinenza con eventuali pretese di risarcimento ex
art. 454 CC, potrà senz’altro
procedere ad una divulgazione selettiva di tali informazioni, indicando
tuttavia alle parti i motivi per cui l’informazione completa è stata rifiutata.
2.6
Si rileva infine che
non appaiono invece dati i presupposti per concedere un accesso indiscriminato ai
dati concernenti la gestione della curatela da parte della precedente curatrice
__________, in carica dal novembre 2003 sino al dicembre 2008.
A suo riguardo non emerge
infatti alcun dubbio quanto ad una possibile gestione non accurata dei beni
della curatelata, ciò che neppure l’esecutrice testamentaria pretende. Nel
reclamo si afferma infatti che “il capitale di cui disponeva la defunta nel
2009” ammontava ancora a circa fr. 250'000.– e che soltanto successivamente
– quindi dopo la fine del mandato di __________ – tale capitale è stato
intaccato (e meglio “ridotto a zero in poco più di dieci anni” pag. 2). Con
riferimento al mandato svolto da __________ non appare quindi dato alcun
interesse preponderante che permetta di superare l’obbligo di discrezione
previsto dall’art. 451 cpv. 1 CC.
Appare nondimeno utile
ricordare che, in generale, lo scopo della curatela non consiste nella conservazione
del patrimonio dell’interessata a vantaggio degli eredi, bensì il mantenimento
del tenore di vita della persona interessata e la copertura dei suoi bisogni.
Il fatto che i risparmi di PI 1 siano stati consumati nel giro di dieci anni
non dimostra dunque per forza una gestione negligente del suo patrimonio.
3.
In conclusione, il
reclamo deve essere parzialmente accolto. A RE 1 deve essere garantito
l’accesso all’incarto dell’Autorità di protezione concernente la curatela in
favore di PI 1, benché solo con riferimento alla gestione patrimoniale
effettuata da CURA 1 dal gennaio 2009 fino al termine della misura di
protezione.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell’Autorità di
protezione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere
addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di
compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto essi vanno posti a
carico dello Stato.
L’Autorità di protezione
deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE 1, che ha
interposto reclamo con l’ausilio di un patrocinatore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente
accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 12 agosto 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________
(ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) è così riformata:
“1.
L’istanza 4/5 agosto 2021 presentata dall’esecutrice testamentaria signora RE 1,
chiedente l’accesso agli atti dell’incarto relativo alla signora fu PI 1, è parzialmente
accolta.
A
RE 1 è consentito l’accesso all’incarto con riferimento alla gestione
patrimoniale effettuata da CURA 1 dal gennaio 2009 fino al termine della misura
di protezione”.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
50.–
fr.
450.–
sono posti a carico dello
Stato.
L’Autorità regionale di
protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.