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Decisione

9.2021.129

Obbligo di discrezione dell’Autorità di protezione. Accesso agli atti concernenti una curatelata defunta da parte dell’esecutore testamentario in prospettiva di un’eventuale azione in responsabilità. Verifica dell’esistenza di interessi preponderanti

20 dicembre 2021Italiano22 min

misura in essere e ha istituito una curatela di rappresentanza e di amministrazione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.129

Lugano

20 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la richiesta di accesso agli atti relativi alla curatela istituita

in favore di

PI 1

giudicando

sul reclamo presentato il 18 agosto 2021 da RE 1 contro la decisione emessa

il 12 agosto 2021 (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione 24

novembre 2003 l’allora Commissione tutoria regionale __________, ha istituito

una curatela di amministrazione ai sensi dell’art. 392 cpv. 2 vCC in

favore di PI 1, nata il 1926. Quale curatrice è stata nominata __________, con

il compito di provvedere all’amministrazione delle entrate e della sostanza di

pertinenza della curatelata.

B. Con decisione 27

dicembre 2008 (ris. n. 6968) la Commissione tutoria regionale __________, ha

accettato le dimissioni presentate dalla curatrice e dal 1° gennaio 2009 l’ha

sostituita con CURA 1, cui ha affidato il compito di amministrare i beni ed i

redditi di proprietà della curatelata, nonché di occuparsi, nella misura

richiesta dalle circostanze, delle cure personali.

C. Con decisione di conversione

1° settembre 2015 (ris. n. 214/2015 del 16 luglio 2015) l’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), ha revocato la

misura in essere e ha istituito una curatela di rappresentanza e di amministrazione

dei beni ex

art. 394-395 CC. Alla curatrice CURA 1 è stato conferito il

compito di rappresentare, se necessario, PI 1 nell’ambito della

regolamentazione dei suoi affari amministrativi, segnatamente nell’ambito dei

suoi rapporti con le autorità, con i servizi amministrativi, con gli istituti

bancari e postali, con le assicurazioni private e sociali, con le persone

fisiche e giuridiche, nonché di amministrare con tutta la diligenza richiesta i

redditi e la sostanza, i conti bancari e/o postali della curatelata.

D. PI 1 è deceduta in

data 2020, ciò che ha comportato la decadenza della misura di protezione. In

data 18 gennaio 2021 il Pretore del Distretto di __________ ha emanato in

favore di RE 1 il certificato di esecutore testamentario relativo alla

successione di PI 1.

E. Con scritto

4

agosto 2021 RE 1 si è rivolta all’Autorità di protezione, affermando che la

curatrice CURA 1 avrebbe commesso una grave negligenza “incassando

indebitamente frs. 45'000 dalle PC/AVS che ora gli eredi dovrebbero restituire”

e inoltre lasciando “che in 11 anni la curatelata dilapidasse il suo

patrimonio” (pag. 1). RE 1 si rivolgeva dunque all’Autorità di protezione

per ottenere “tutte le pezze giustificative che formano l’incarto degli anni

di curatela”, alfine di poter valutare l’esistenza di un caso di

responsabilità ai sensi dell’art. 454 CC.

F. Con decisione 6

agosto 2021 (ris. n. 2017/2021) l’Autorità di protezione ha approvato il

rapporto e il conto finali presentati dalla curatrice per l’anno 2020 (1°

gennaio-12 novembre). La decisione è stata intimata anche all’esecutrice

testamentaria RE 1, unitamente alla suddetta rendicontazione finale.

G. Con decisione 12

agosto 2021 (ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) l’Autorità di protezione ha

respinto le richieste di accesso agli atti presentate dall’esecutrice

testamentaria, ritenendo che alla luce dell’obbligo di discrezione del diritto

di protezione non fossero dati i presupposti per concederle di visionare la

documentazione concernente il procedimento di protezione in favore di PI 1.

H. Con reclamo 18 agosto

2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone l’annullamento e il

rinvio dell’incarto in prima sede. La reclamante chiede che l’Autorità di

protezione ordini alle due ex curatrici __________ ed CURA 1 di consegnarle

tutti i giustificativi di tutti i prelevamenti inerenti alla gestione del

patrimonio della defunta dal 1° gennaio 2007 fino al 2020 (giorno del decesso).

I. Con osservazioni 23

settembre 2021 CURA 1 si è opposta al reclamo, sottolineando di aver già consegnato

all’esecutrice testamentaria la documentazione dovuta a seguito della chiusura

della curatela e rimarcando come tutti i rendiconti finanziari da lei presentati

all’Autorità di protezione fossero stati approvati.

Con osservazioni 27

settembre 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella sua decisione,

ribadendo i principi applicabili in merito all’obbligo di discrezione che le

incombe e postulando la reiezione del gravame.

L. Con replica 6 ottobre

2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali, ritenendo di aver

diritto ad accedere agli atti della curatelata. Con scritti 25 ottobre 2021 e 2

novembre 2021 sia l’Autorità di protezione che CURA 1 hanno comunicato di

rinunciare a presentare delle dupliche.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La reclamante critica

la decisione di negarle l’accesso agli atti, ritenendola contraria al diritto

federale.

2.1

Nella decisione impugnata,

l’Autorità di protezione ha dapprima ricordato che l’obbligo di discrezione – che

incombe sia al curatore (art. 413 CC) che all’autorità medesima (art. 451 CC) –

verte su tutti i dati personali relativi alla persona curatelata nei confronti

di ogni terzo, inclusi i parenti, a meno che non risultino interessi

preponderanti che autorizzino la comunicazione delle informazioni riservate

(decisione impugnata, pag. 2). L’Autorità di protezione ha richiamato il

principio secondo cui l’obbligo di discrezione perdura anche dopo la morte

della persona interessata e che occorre procedere “ad una scrupolosa

valutazione quando si tratta di apportare delle eccezioni, anche per fornire

informazioni agli eredi” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di

protezione ha in particolare rilevato che nel caso concreto non risulta

un’espressa autorizzazione della curatelata in favore dell’esecutrice

testamentaria o degli eredi “ad accedere ai suoi dati personali, in

particolare all’incarto relativo alla misura di protezione istituita in suo

favore” (decisione impugnata, pag. 4). La nomina di un’esecutrice

testamentaria non può essere nemmeno considerata un’autorizzazione implicita ad

un tale accesso (decisione impugnata, pag. 4). L’Autorità di protezione ha

considerato che l’esecutrice testamentaria, nella sua richiesta, non ha

dimostrato l’esistenza di interessi preponderanti che permettano di fare

un’eccezione al dovere di discrezione, non essendo sufficiente la richiesta “per

verificare l’operato eseguito dalla curatrice durante la curatela”

(decisione impugnata, pag. 4).

Inoltre, l’autorità di

prime cure osserva come l’esecutrice testamentaria e gli eredi hanno “la

piena facoltà di rivolgersi direttamente agli istituti bancari di riferimento

per chiedere gli estratti dei conti a loro necessari, nonché di rivolgersi

presso le Autorità competenti per comprendere meglio la richiesta di

restituzione da parte delle prestazioni PC/AVS”, ragion per cui non vi

sarebbe alcun interesse concreto ad ottenere della documentazione direttamente

dall’Autorità di protezione (decisione impugnata, pag. 4). Nella decisione

impugnata viene infine ricordato che l’Autorità di protezione ha, ogni anno, “debitamente

verificato i rendiconti finanziari presentati dalle curatrici”, ragion per

cui non spetta “all’esecutrice testamentaria o agli eredi indagare sulla

gestione della curatela” (pag. 5). Al di là della trasmissione di quanto

previsto all’art. 425 cpv. 3 CC, secondo l’autorità di prime cure “non vi

sono altri dati finanziari che possono essere trasmessi agli eredi”, per

cui la richiesta di accesso agli atti presentata dall’esecutrice testamentaria

è stata respinta (decisione impugnata, pag. 5).

2.2

Nel suo reclamo,

l’esecutrice testamentaria afferma che dopo il decesso di PI 1 “è emerso che

l'ultima curatrice CURA 1 ha commesso una grave negligenza nei confronti delle

PC AVS, per avere permesso che la curatelata percepisse indebitamente PC AVS

dell'ordine di frs. 45'100 dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2019”, debito di

restituzione che “ricade pertanto sugli eredi, che ricevono un asse

successorio oberato di debiti” (pag. 2).

Questi fatti hanno

“indotto l'esecutrice testamentaria e gli eredi a sospettare una

malagestione dei conti della curatelata” da parte di entrambe le curatrici,

ritenuto che “il capitale di cui disponeva la defunta nel 2009 (circa frs.

250'000) si è infatti ridotto a zero in poco più di dieci anni”, a fronte

di spese del tutto normali e della percezione di rendite non dovute (reclamo, pag.

2). Secondo l’esecutrice testamentaria, dagli estratti bancari a disposizione

sono risultati “prelevamenti bancomat sospetti”, ragion per cui la

reclamante si è rivolta all’Autorità di protezione per ottenere dalla curatrice

“tutti i giustificativi dei pagamenti effettuati per la signora PI 1”,

di modo da poter valutare l’esistenza delle “condizioni di un'azione di

responsabilità degli organi di curatela ex art. 454 CC” (reclamo, pag. 3).

Il diniego dell’Autorità di protezione entra in conflitto “con il diritto

dei successori in diritto della defunta a conoscere compiutamente la gestione

del patrimonio e dei redditi della defunta da parte delle curatrici”

(reclamo, pag. 4). RE 1 postula dunque che venga fatto ordine alle curatrici di

fornire i giustificativi dei pagamenti effettuati per la curatelata defunta,

indispensabili a suo avviso per conoscere la gestione dei conti effettuata da

costoro, per determinare “se sono dati motivi per ravvisare e configurare

un’amministrazione infedele, o perlomeno assai negligente del patrimonio e dei

redditi di PI 1” (reclamo, pag. 4). La gestione delle due curatrici può

essere valutata unicamente mediante “le pezze giustificative di tutti i

prelevamenti effettuati”, sia da __________ che da CURA 1: negare l’accesso

a questi atti impedirebbe agli eredi l’esercizio di un istituto di diritto

federale, ovvero della possibilità di mettere in causa la responsabilità dello

Stato ex

art. 454 CC (reclamo, pag. 4).

Per il resto, la

reclamante sottolinea come sia assurdo che l’Autorità di protezione pretenda il

consenso da parte della curatelata defunta, sia perché non lo può più dare, sia

perché è implicito che la medesima “non avrebbe mai accettato una curatela

negligente a suo danno e a danno degli eredi” (reclamo, pag. 5). Il fatto

che l’Autorità di protezione abbia approvato i rendiconti annuali è inoltre una

motivazione insufficiente per negare l’accesso ai giustificativi, ritenuto come

anche la responsabilità della stessa autorità potrebbe essere chiamata in causa

per la vigilanza svolta sull’operato della curatrice (reclamo, pag. 5). Infine,

la reclamante afferma che la decisione impugnata è “manifestamente

inadeguata ai diritti elementari degli eredi (…) siccome ne impedisce la

realizzazione” (reclamo, pag. 5).

2.3

Sia l’Autorità di

protezione (art. 451 cpv. 1 CC) che il curatore (art. 413 cpv. 2 CC) sono

tenuti alla discrezione, salvo che interessi preponderanti vi si oppongano.

Il diritto tutorio

previgente riconosceva già, quale principio di diritto federale generale non

scritto, l’obbligo per gli organi preposti alla tutela di mantenere il segreto

nei confronti delle autorità e di terzi («segreto tutorio»; Messaggio concernente

la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6476; Geiser, in:

BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 1; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection

de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 1). Un simile dovere di segretezza riveste

un duplice scopo: da un lato, salvaguarda il diritto all’autodeterminazione

informativa dell’interessato (art. 13 cpv. 2 Cost.; art. 8 CEDU) e, dall’altro

lato, garantisce l’interesse pubblico ad ottenere la fiducia e la

collaborazione delle persone coinvolte, in particolar modo dell’interessato al

procedimento di protezione ma anche delle persone vicine. L’obbligo di

discrezione viene dunque considerato come una condizione essenziale per la

riuscita e il mantenimento di un rapporto di fiducia con l’interessato,

contribuendo in modo determinante al successo della misura, ragion per cui è

stato sancito espressamente nel nuovo diritto di protezione (Messaggio, pag. 6476;

Geiser,

in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 3; Meier, Droit de la protection de l'adulte, n. 282; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection

de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 2 e 7; Rosch,

in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2; COPMA, Droit de

la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.217 pag. 87).

In base alla

normativa vigente, l’obbligo di discrezione non è inderogabile: nella misura in

cui vengano fatti valere degli interessi preponderanti, l’Autorità di

protezione non è più vincolata alla discrezione. Ciò è il caso ad esempio

qualora la persona interessata acconsenta alla trasmissione di informazioni a

terzi (sempre che sia nella posizione di poter comprendere la portata di tale

consenso; v. Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 14; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a

ed. 2015, ad art. 451 CC n. 3; Cottier/Hassler,

in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 27; COPMA, Droit de

la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 89) oppure nel

caso in cui esista una base legale formale che permetta una simile trasmissione

(ad es. gli art. 449c, 451 cpv. 2, 453, 449b CC; v. Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451

CC n. 3; Cottier/Hassler, in:

CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 26). In ogni

fattispecie concreta l’autorità deve comunque procedere ad una ponderazione

degli interessi in presenza, esercitando il proprio potere di apprezzamento

(Messaggio, pag. 6476; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 17 e 20; Rosch, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a

ed. 2015, ad art. 451 CC n. 4; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

Pratique, 2012, n. 1.219 pag. 88).

L’obbligo di discrezione

copre l’integralità dei dati personali relativi all’interessato (“Geheimnisgegenstand

ist alles”; v. Meier, Droit de

la protection de l'adulte, 2016, nota 438; Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art.

451.

CC n. 11; Cottier/Hassler,

in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 12) e vale nei

confronti di ogni terzo (Geiser, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 451 CC n. 13; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection

de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10). Anche le

persone vicine (ad es. i parenti stricto sensu ovvero il coniuge, il

partner registrato o di fatto, i figli) – come ogni terzo – non hanno diritto

ad una trasmissione delle informazioni riguardanti l’interessato, a meno che

quest’ultimo vi abbia acconsentito o a meno che essi possano far valere un

interesse preponderante (Cottier/Hassler,

in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 10).

Il diritto svizzero

prevede la protezione della personalità solo fino al momento della morte (DTF

129.

I 302 consid. 1; STF 5A_496/2014 del 13 novembre 2014, consid. 3), ragion

per cui l’obbligo di discrezione si estende di principio sino al decesso

dell’interessato (Rosch, in:

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2a; Cottier/Hassler, in: CommFam, Protection

de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 13). Tuttavia, in considerazione del fatto

che l’obbligo di discrezione tutela anche degli interessi pubblici, la dottrina

dominante ritiene che esso debba estendersi anche dopo il decesso

dell’interessato e che la trasmissione di informazioni – ad esempio, agli eredi

– possa avvenire unicamente dopo una scrupolosa ponderazione degli interessi in

presenza (Rosch, in:

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 451 CC n. 2a; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection

de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 13; v. anche sentenza 10 aprile 2018 II

Abteilung Kantonsgericht Luzern, inc. 3H 16 99, consid. 4.5.1).

Per quanto attiene

specificamente alla posizione degli eredi, l’art. 425 cpv. 3 CC prevede la

notificazione del rapporto e del conto finali all’interessato o ai suoi eredi

da parte dell’Autorità di protezione e costituisce una base legale per la

trasmissione di tali informazioni. Sebbene la successione universale riguardi

anche le pretese risarcitorie nei confronti degli organi di protezione, il

diritto di essere informati degli eredi di cui alla norma può comunque essere

limitato, in particolare se urta un interesse preponderante che tocca la sfera

strettamente personale della persona deceduta (Rosch,

in: CommFam Protection de l’adulte, 2013, ad art. 425 CC n. 25).

Nella maggior parte dei

casi, obbligo di discrezione e interesse a rivelare informazioni possono essere

conciliati grazie a una divulgazione selettiva delle informazioni, completata

da un rapporto contenente l’essenziale delle informazioni rifiutate, sempre che

ciò non leda interessi degni di protezione (Messaggio, pag. 6476; Cottier/Hassler, in: CommFam Protection

de l’adulte, 2013, ad art. 451 CC n. 25).

2.4

In discussione nella

fattispecie vi è l’accesso ad atti relativi ad una procedura di protezione riguardante

una persona oramai deceduta da parte della sua esecutrice testamentaria.

Anzitutto, è

pacifico che PI 1 non ha mai espresso, in vita, il suo consenso a che gli eredi

o l’esecutrice testamentaria avessero un accesso completo alla documentazione

concernente la misura di protezione che la riguardava. Diversamente da quanto affermato

dalla reclamante, il consenso della curatelata non può essere presunto,

deducendolo implicitamente dalla nomina di una esecutrice testamentaria.

Neppure si può partire dal presupposto che nessuno accetterebbe una curatela

negligente a proprio danno (e a danno degli eredi).

L’art. 425 cpv. 3 CC, che

prevede la notifica del rapporto e del conto finali della curatela agli eredi

da parte dell’autorità di protezione, è una base giuridica che permette

espressamente di derogare al principio di segretezza con riferimento a questi particolari

documenti, che nella fattispecie sono stati intimati all’esecutrice

testamentaria unitamente alla relativa decisione di approvazione 6 agosto 2021.

Benché PI 1 sia ormai

deceduta, in base ai principi evocati sopra le ulteriori informazioni custodite

dall’Autorità di protezione sul suo conto (in particolare, “tutti i

giustificativi di tutti i prelevamenti inerenti alla gestione del patrimonio

della defunta”, reclamo, pag. 6) non possono essere liberamente divulgate a

terzi, compresi gli eredi o l’esecutrice testamentaria, a meno che interessi

preponderanti lo giustifichino. I principi evocati dall’Autorità di protezione

nella decisione impugnata sono pertanto corretti.

2.5

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha tuttavia ritenuto che RE 1 non avesse

dimostrato l’esistenza di un interesse che giustificasse l’accesso a tale documentazione.

La valutazione dell’autorità di prime cure non può essere qui totalmente condivisa.

L’esecutrice testamentaria

ha rilevato che dopo il decesso di PI 1 è emerso che la curatrice CURA 1, pur

avendo comunicato il cambiamento di domicilio della curatelata (trasferitasi

presso la Casa dei __________ il 20 gennaio 2016), non si è accorta del fatto

che la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI /IPG di __________ (di seguito:

la Cassa) ha erroneamente incluso il costo mensile della locazione precedentemente

in essere (fr. 1'100.– mensili) anche per i periodi successivi alla disdetta

del contratto, ovvero dal 1° giugno 2016 al 31 ottobre 2019 (doc. C).

Con decisione 10 ottobre 2019 la Cassa ha pertanto emesso un ordine di

restituzione di fr. 45'100.– per le prestazioni complementari (PC) indebitamente

percepite da PI 1 (doc. C). Con decisione 18 febbraio 2021 la Cassa ha

respinto una richiesta di condono, confermando tale diniego con la successiva decisione

su opposizione datata 20 luglio 2021, ritenendo data una grave negligenza che

esclude la buona fede e dunque la possibilità di condono (doc. C). In

particolare, in tale decisione si afferma che la curatrice avrebbe dovuto

accorgersi “che la PC percepita fosse invariata rispetto ai minori costi

(l’opponente poteva e doveva sapere che la locazione faceva parte dei costi

computati nel suo calcolo che definivano il suo diritto alla PC), e quindi

chiaramente errata” (doc. C, pag. 4). Non comunicando alla Cassa

tale circostanza, “l’agire della convenuta costituisce un comportamento

negligente che deve essere qualificato come grave” (doc. C, pag. 4).

Secondo la Cassa, è gravemente negligente chi “non controlla con la dovuta

diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un

errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi” (doc. C, pag.

5).

Seppure da tali

circostanze la curatelata non abbia apparentemente subito un danno (gli importi

da restituire costituiscono infatti l’arricchimento indebito di cui ha

beneficiato nel lasso di tempo in oggetto), la manchevolezza accertata dalla

Cassa solleva dei legittimi interrogativi quanto alla gestione della curatela.

Tali dubbi permettono di fondare un interesse preponderante all’esame degli

atti dell’incarto di protezione da parte dell’esecutrice testamentaria, in

rappresentanza dei successori in diritto della curatelata.

Alla luce delle

circostanze del caso concreto, l’argomento dell’Autorità di protezione secondo

cui i rendiconti annuali presentati sono sempre stati verificati e approvati (e

non spetta dunque all’esecutrice testamentaria o agli eredi “indagare sulla

gestione della curatela”, decisione impugnata, pag. 5) non costituisce una

giustificazione sufficiente per negare l’accesso ai giustificativi richiesti. Peraltro,

come rilevato dalla reclamante, la responsabilità dell’Autorità di protezione

medesima potrebbe essere chiamata in causa per un eventuale difetto di

vigilanza sull’operato delle curatrici. Inoltre, l’art. 425 cpv. 3 CC prevede

che l’Autorità di protezione ricordi al curatelato o agli eredi le norme sulla

responsabilità, a prescindere dal fatto che i vari rendiconti abbiano dato

adito a sospetti quanto all’esecuzione del mandato (COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 8.18 pag. 233).

Anche il fatto che l’esecutrice

testamentaria possa ottenere delle informazioni patrimoniali riguardanti la

defunta rivolgendosi direttamente agli istituti bancari di cui quest’ultima era

cliente oppure agli istituti sociali che erogavano le prestazioni complementari

in suo favore non è sufficiente per escludere l’accesso agli atti concernenti

il procedimento di protezione, non trattandosi della medesima documentazione.

La reclamante ha per esempio individuato dei prelevamenti da lei ritenuti «sospetti»,

ma di cui non è possibile comprendere lo scopo dal semplice esame della

documentazione bancaria.

Alla reclamante deve

pertanto essere permesso di avere accesso agli atti relativi alla gestione

patrimoniale degli averi della curatelata, effettuata da CURA 1 nel periodo del

suo mandato. Nella misura in cui l’Autorità di protezione ravvisasse, negli

atti concernenti la gestione patrimoniale della curatela, degli elementi che

toccano la sfera strettamente personale e intima di PI 1 e che non hanno alcuna

attinenza con eventuali pretese di risarcimento ex

art. 454 CC, potrà senz’altro

procedere ad una divulgazione selettiva di tali informazioni, indicando

tuttavia alle parti i motivi per cui l’informazione completa è stata rifiutata.

2.6

Si rileva infine che

non appaiono invece dati i presupposti per concedere un accesso indiscriminato ai

dati concernenti la gestione della curatela da parte della precedente curatrice

__________, in carica dal novembre 2003 sino al dicembre 2008.

A suo riguardo non emerge

infatti alcun dubbio quanto ad una possibile gestione non accurata dei beni

della curatelata, ciò che neppure l’esecutrice testamentaria pretende. Nel

reclamo si afferma infatti che “il capitale di cui disponeva la defunta nel

2009” ammontava ancora a circa fr. 250'000.– e che soltanto successivamente

– quindi dopo la fine del mandato di __________ – tale capitale è stato

intaccato (e meglio “ridotto a zero in poco più di dieci anni” pag. 2). Con

riferimento al mandato svolto da __________ non appare quindi dato alcun

interesse preponderante che permetta di superare l’obbligo di discrezione

previsto dall’art. 451 cpv. 1 CC.

Appare nondimeno utile

ricordare che, in generale, lo scopo della curatela non consiste nella conservazione

del patrimonio dell’interessata a vantaggio degli eredi, bensì il mantenimento

del tenore di vita della persona interessata e la copertura dei suoi bisogni.

Il fatto che i risparmi di PI 1 siano stati consumati nel giro di dieci anni

non dimostra dunque per forza una gestione negligente del suo patrimonio.

3.

In conclusione, il

reclamo deve essere parzialmente accolto. A RE 1 deve essere garantito

l’accesso all’incarto dell’Autorità di protezione concernente la curatela in

favore di PI 1, benché solo con riferimento alla gestione patrimoniale

effettuata da CURA 1 dal gennaio 2009 fino al termine della misura di

protezione.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell’Autorità di

protezione. Ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere

addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di

compiti di diritto pubblico, ragion per cui in concreto essi vanno posti a

carico dello Stato.

L’Autorità di protezione

deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili a RE 1, che ha

interposto reclamo con l’ausilio di un patrocinatore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente

accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione 12 agosto 2021 dell'Autorità regionale di protezione __________

(ris. n. 2031/2021 del 10 agosto 2021) è così riformata:

“1.

L’istanza 4/5 agosto 2021 presentata dall’esecutrice testamentaria signora RE 1,

chiedente l’accesso agli atti dell’incarto relativo alla signora fu PI 1, è parzialmente

accolta.

A

RE 1 è consentito l’accesso all’incarto con riferimento alla gestione

patrimoniale effettuata da CURA 1 dal gennaio 2009 fino al termine della misura

di protezione”.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

50.–

fr.

450.–

sono posti a carico dello

Stato.

L’Autorità regionale di

protezione __________, rifonderà a RE 1 fr. 1'500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.