9.2021.152
Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora
12 luglio 2022Italiano16 min
2013 una situazione di disagio del minore è stata segnalata all’Autorità regionale
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.152
Lugano
12 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e
il collocamento del figlio
giudicando
sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
14 settembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2007) è figlio
di RE 1 e PI 2. I genitori non sono coniugati e l’autorità parentale è
attribuita esclusivamente alla madre. Il minore non ha contatti regolari con il
padre.
B. RE 1 e il figlio si
sono trasferiti in Ticino dalla __________ nell’estate del 2012. Dal giugno
2013 una situazione di disagio del minore è stata segnalata all’Autorità regionale
di protezione __________. Nel mese di settembre 2014 la madre ha collocato
volontariamente il bambino presso l’Istituto __________. Con decisione 2
dicembre 2015 la suddetta Autorità di protezione ha provvisoriamente privato la
madre della custodia parentale. Tale decisione è stata revocata con ulteriore
decisione 24 agosto 2018.
C. In precedenza, tramite
decisione 26 agosto 2016 era stata istituita a favore di PI 1 una curatela
educativa e designata quale curatrice __________, dell’Ufficio dell’aiuto e
della protezione, in seguito sostituita da __________, del medesimo ufficio.
D. Con decisione 13
dicembre 2018 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione). Nel frattempo il minore è stato collocato
più volte in vari istituti.
E. Con decisione 12
giugno 2019 l’Autorità di protezione ha limitato in via supercautelare il
diritto di determinare il luogo di dimora della madre, trasferendo il minore
dall’Ospedale __________ alla Clinica __________ e conferito un mandato di
valutazione del bisogno di affidamento a terzi all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione. Il diritto di determinare il luogo di dimora della madre è stato
ripristinato con decisione 28 giugno 2019. In data 6 settembre 2019 l’Autorità
di protezione ha quindi conferito mandato peritale al Servizio medico
psicologico e confermato un mandato di valutazione precedentemente assegnato all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione. L’11 novembre 2019 PI 1 è stato nuovamente ricoverato
in via supercautelare, con conseguente limitazione del diritto di determinare
il luogo di dimora della madre, presso l’Ospedale __________ prima, alla
Clinica Psichiatrica cantonale poi e infine presso la Clinica __________. A
partire dal 24 aprile 2020 egli è rientrato in Ticino, collocato presso il
reparto di pediatria dell’Ospedale __________. In seguito egli è stato inserito
al __________, dal 20 maggio al 17 luglio 2020.
L’autorità
parentale della madre è stata negli anni puntualmente limitata conseguentemente
alle misure di collocamento e per le cure mediche e la somministrazione dei
farmaci a favore del minore.
F. Con decisione 14
settembre 2021 l’Autorità di protezione ha inserito PI 1 nella Comunità
socio-terapeutica __________, a far tempo dal 7 settembre 2021. RE 1 è stata
conseguentemente privata del diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio e sono state sospese le relazioni personali e telefoniche.
G. Contro quest’ultima
decisione è insorta RE 1 con reclamo 4 ottobre 2021. Essa afferma di essere
sempre stata d’accordo sui collocamenti del figlio ma di contestare la
privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, ritenendo che tale
soluzione non sarebbe atta a proteggere e migliorare la salute del figlio. Contesta
pure l’interruzione delle relazioni personali e telefoniche, ritenendola
contraria al bene del minore.
H. Con decisione 22
ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali
tra RE 1 e PI 1, nella misura di due mezze giornate alla settimana, secondo le
modalità definite dal dr. med. __________ ed eventualmente dagli operatori
della Comunità socio-terapeutica __________.
I. Nelle sue osservazioni
10 novembre 2021 la curatrice CURA 1 ha precisato di non avere competenze per
esprimersi sulle relazioni personali tra madre e figlio, ritenuto che si tratta
di un compito dell’Autorità di protezione. Ha quindi descritto la situazione
del minore, ricoverato prima presso l’ospedale __________ di __________ e in
seguito presso la Clinica psichiatrica cantonale.
L. In data 30 dicembre
2021 l’Autorità di protezione ha inoltrato le proprie osservazioni,
sottolineando l’atteggiamento ambivalente di RE 1, che malgrado si fosse
inizialmente dichiarata concorde con il collocamento del figlio lo ha in
seguito osteggiato. Per tutelare il bene del minore, l’Autorità di protezione
ritiene quindi data la necessità di privare la madre del diritto di determinare
il luogo di dimora. Per quanto concerne le relazioni personali con il figlio,
l’Autorità di primo grado precisa che sarebbe la prassi una sospensione nella
fase iniziale del collocamento, per facilitare l’inserimento del minore nella
nuova realtà. L’Autorità di protezione conclude infine che il collocamento sarebbe
già vicino alla fine, ritenuta la necessità di inserimento in una struttura di
natura terapeutica.
M. Il 4 gennaio 2022
l’Autorità di prima istanza ha emanato una decisione di revoca del collocamento
di PI 1 presso la Comunità socio-terapeutica __________ ai sensi dell’art. 313
CC, inserendo il minore nella Comunità terapeutica __________. L’impostazione
delle relazioni personali madre-figlio è stata delegata agli operatori di
quest’ultima struttura, nel rispetto delle esigenze terapeutiche del ragazzo.
N. Con replica 14
gennaio 2022 RE 1 osserva di essere consapevole della problematica del figlio e
del suo bisogno di aiuto e di non essersi mai opposta ai suoi collocamenti in
istituti, sperando in un’evoluzione positiva. Contesta quindi di aver mostrato
un “atteggiamento ambivalente”, come sostenuto dall’Autorità di
protezione nelle proprie osservazioni. Dopo aver descritto gli avvenimenti, RE
1 conclude confermando le richieste presentate nel reclamo, chiedendo in
particolare il ripristino dei suoi diritti relativi al figlio.
O. Con
la duplica del 3 febbraio 2022 l’Autorità di protezione descrive la situazione
di PI 1, confermando le precedenti allegazioni. Ritenendo che la decisione 4
gennaio 2022 renderebbe di fatto privo d’oggetto il reclamo, chiede, nella
misura in cui la procedura non venga stralciata dai ruoli, la conferma della
decisione impugnata.
P. Non avendo ricevuto
ulteriori osservazioni, lo scambio di allegati è stato dichiarato concluso da
questa Camera il 14 febbraio 2022.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha ordinato il collocamento di PI 1 nella
Comunità socio-terapeutica __________, a far tempo dal 7 settembre 2021,
privando la madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.
Contestualmente sono state sospese le relazioni personali e telefoniche, in
seguito ripristinate nella successiva decisione del 22 ottobre 2021 (non
contestata) e da un’ulteriore decisione emanata il 4 gennaio 2022, con la quale
è stata delegata la loro organizzazione agli operatori dell’istituto dove è
stato collocato il minore. L’Autorità di protezione, nella propria duplica,
chiede quindi la conferma della decisione impugnata, nella misura in cui la
procedura non sia stralciata dai ruoli.
La madre nel suo
reclamo contesta di fatto esclusivamente la revoca del suo diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio, dichiarandosi invece d’accordo sul
collocamento in istituto di PI 1. Quanto all’opposizione alla sospensione delle
relazioni personali, risulta superata dalle predette decisioni dell’Autorità di
protezione del 22 ottobre 2021 e del 4 gennaio 2022.
3.
Giusta
l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi
rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le
misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione
del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il
figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di
protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi
presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
Ai sensi
dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione prende, ad istanza di una
persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti
cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare
a titolo cautelare una misura di protezione.
3.1
Il
pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora
del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o
sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo
sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono
irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento
inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare.
Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha
importanza: la misura non è una sanzione nei
confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del
minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre
essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile
soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito
insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è
pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al
pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF
5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016
consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,
inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).
3.2
La misura di
protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di
determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un
genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa
allora responsabile della cura del figlio (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019,
consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in
DTF 142 I 188).
Il collocamento del
minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere,
secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen).
Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I
criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la
sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni
relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente
di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino.
Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce
il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di
fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale
nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei
doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del
21.
febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza
CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).
3.3
Ai sensi dell’art. 313
cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per
proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza
il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di adattare
le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione
dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid.
3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria,
deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF
5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio
2015.
consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore
di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle
circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del
nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità
della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa
misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti;
prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone
interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la
situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli
regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF
5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio
2012.
consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158,
consid. 3.4 e rif.).
Qualora il
collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del
minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in
applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione
un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il
luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui,
come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato
delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità
(detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio
2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc.
9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
4.
La misura di
protezione contestata da RE 1 nel suo reclamo è la privazione del diritto di
determinare il luogo di dimora sul figlio, ma non il collocamento di
quest’ultimo in istituto, che la madre ha più volte dichiarato di condividere.
Dagli atti emergono peraltro molto chiaramente l’importante problematica di PI
1.
e le difficoltà di RE 1 a contenere il suo disagio, che ha avuto come
conseguenza, ormai da quasi dieci anni, numerosi collocamenti in altrettanti
istituti. Di fatto, la copiosa documentazione agli atti illustra una situazione
in cui il minore ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedali, cliniche e
istituti terapeutici praticamente permanentemente e senza miglioramenti di
rilievo. Citando il più recente rapporto agli atti, del 29 novembre 2021 del
Servizio medico-psicologico, sottoscritto dalla dr.ssa med. __________ e dal
dr. med. __________, “a causa della gravità del quadro clinico espresso dal
minore, della fragilità del contesto famigliare, caratterizzato da grave
conflittualità con la madre in un rapporto simbiotico e dalla difficoltà di
reperire una struttura adatta al collocamento del minore, i risultati nel
raggiungimento di un compenso sono limitati”. La diagnosi fornita dagli
specialisti è quella di “grave disturbo misto della condotta e della sfera
emozionale (ICD-10-F92.8), gli aspetti clinici evidenziati orientano sempre più
la diagnosi verso una sindrome schizoaffettiva di tipo misto (ICD-10-F.25.2)
con aggressività, scarso controllo degli impulsi, aspetti paraonidei e
intepretativi. È inoltre presente un disturbo del corso e del flusso del
pensiero, fuga, deragliamento e accelerazione, somatizzazione e possibili
disturbi sensoriali”.
Le svariate
decisioni con cui le Autorità di protezione hanno privato la madre del diritto
di determinare il luogo di dimora sul figlio, che essa non ha peraltro mai
contestato, appaiono quindi una costante nella storia del ragazzo, che
necessita di cure permanenti che la sua famiglia non appare essere in grado di
fornirgli autonomamente.
Le motivazioni
espresse da RE 1 relativamente alla sua contestazione non appaiono peraltro del
tutto chiare: nel suo reclamo essa sembra contestare soprattutto l’interruzione
delle relazioni personali, mentre non spiega, e ciò nemmeno nell’allegato di
replica, in che misura un ripristino del suo diritto di determinare il luogo di
dimora sul figlio potrebbe essere considerato a favore del bene di
quest’ultimo, rispettivamente potrebbe avere delle conseguenze positive sulla
situazione. A mente di questo giudice, appare innegabile il bisogno di aiuto e
protezione del minore, in condizioni in cui la madre stessa è consapevole di
non essere in grado di farvi fronte da sola. Nel contesto descritto, in cui la
madre da anni è sostenuta da una rete importante che si occupa di gestire pure
i numerosi ricoveri, la privazione del suo diritto di determinare il luogo di
dimora risulta essere una misura giustificata, certamente idonea allo scopo di
protezione di PI 1 e rispettosa dei principi di proporzionalità e
sussidiarietà.
5.
Alla luce di quanto
precede, per quanto non divenuto privo d’oggetto, il reclamo di RE 1 va
respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la
soccombenza della reclamante e devono dunque essere posti a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
100.-
fr.
300.-
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli
art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.