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Decisione

9.2021.152

Privazione del diritto di determinare il luogo di dimora

12 luglio 2022Italiano16 min

2013 una situazione di disagio del minore è stata segnalata all’Autorità regionale

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.152

Lugano

12 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora e

il collocamento del figlio

giudicando

sul reclamo del 4 ottobre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

14 settembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2007) è figlio

di RE 1 e PI 2. I genitori non sono coniugati e l’autorità parentale è

attribuita esclusivamente alla madre. Il minore non ha contatti regolari con il

padre.

B. RE 1 e il figlio si

sono trasferiti in Ticino dalla __________ nell’estate del 2012. Dal giugno

2013 una situazione di disagio del minore è stata segnalata all’Autorità regionale

di protezione __________. Nel mese di settembre 2014 la madre ha collocato

volontariamente il bambino presso l’Istituto __________. Con decisione 2

dicembre 2015 la suddetta Autorità di protezione ha provvisoriamente privato la

madre della custodia parentale. Tale decisione è stata revocata con ulteriore

decisione 24 agosto 2018.

C. In precedenza, tramite

decisione 26 agosto 2016 era stata istituita a favore di PI 1 una curatela

educativa e designata quale curatrice __________, dell’Ufficio dell’aiuto e

della protezione, in seguito sostituita da __________, del medesimo ufficio.

D. Con decisione 13

dicembre 2018 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione). Nel frattempo il minore è stato collocato

più volte in vari istituti.

E. Con decisione 12

giugno 2019 l’Autorità di protezione ha limitato in via supercautelare il

diritto di determinare il luogo di dimora della madre, trasferendo il minore

dall’Ospedale __________ alla Clinica __________ e conferito un mandato di

valutazione del bisogno di affidamento a terzi all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione. Il diritto di determinare il luogo di dimora della madre è stato

ripristinato con decisione 28 giugno 2019. In data 6 settembre 2019 l’Autorità

di protezione ha quindi conferito mandato peritale al Servizio medico

psicologico e confermato un mandato di valutazione precedentemente assegnato all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione. L’11 novembre 2019 PI 1 è stato nuovamente ricoverato

in via supercautelare, con conseguente limitazione del diritto di determinare

il luogo di dimora della madre, presso l’Ospedale __________ prima, alla

Clinica Psichiatrica cantonale poi e infine presso la Clinica __________. A

partire dal 24 aprile 2020 egli è rientrato in Ticino, collocato presso il

reparto di pediatria dell’Ospedale __________. In seguito egli è stato inserito

al __________, dal 20 maggio al 17 luglio 2020.

L’autorità

parentale della madre è stata negli anni puntualmente limitata conseguentemente

alle misure di collocamento e per le cure mediche e la somministrazione dei

farmaci a favore del minore.

F. Con decisione 14

settembre 2021 l’Autorità di protezione ha inserito PI 1 nella Comunità

socio-terapeutica __________, a far tempo dal 7 settembre 2021. RE 1 è stata

conseguentemente privata del diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio e sono state sospese le relazioni personali e telefoniche.

G. Contro quest’ultima

decisione è insorta RE 1 con reclamo 4 ottobre 2021. Essa afferma di essere

sempre stata d’accordo sui collocamenti del figlio ma di contestare la

privazione del diritto di determinare il luogo di dimora, ritenendo che tale

soluzione non sarebbe atta a proteggere e migliorare la salute del figlio. Contesta

pure l’interruzione delle relazioni personali e telefoniche, ritenendola

contraria al bene del minore.

H. Con decisione 22

ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali

tra RE 1 e PI 1, nella misura di due mezze giornate alla settimana, secondo le

modalità definite dal dr. med. __________ ed eventualmente dagli operatori

della Comunità socio-terapeutica __________.

I. Nelle sue osservazioni

10 novembre 2021 la curatrice CURA 1 ha precisato di non avere competenze per

esprimersi sulle relazioni personali tra madre e figlio, ritenuto che si tratta

di un compito dell’Autorità di protezione. Ha quindi descritto la situazione

del minore, ricoverato prima presso l’ospedale __________ di __________ e in

seguito presso la Clinica psichiatrica cantonale.

L. In data 30 dicembre

2021 l’Autorità di protezione ha inoltrato le proprie osservazioni,

sottolineando l’atteggiamento ambivalente di RE 1, che malgrado si fosse

inizialmente dichiarata concorde con il collocamento del figlio lo ha in

seguito osteggiato. Per tutelare il bene del minore, l’Autorità di protezione

ritiene quindi data la necessità di privare la madre del diritto di determinare

il luogo di dimora. Per quanto concerne le relazioni personali con il figlio,

l’Autorità di primo grado precisa che sarebbe la prassi una sospensione nella

fase iniziale del collocamento, per facilitare l’inserimento del minore nella

nuova realtà. L’Autorità di protezione conclude infine che il collocamento sarebbe

già vicino alla fine, ritenuta la necessità di inserimento in una struttura di

natura terapeutica.

M. Il 4 gennaio 2022

l’Autorità di prima istanza ha emanato una decisione di revoca del collocamento

di PI 1 presso la Comunità socio-terapeutica __________ ai sensi dell’art. 313

CC, inserendo il minore nella Comunità terapeutica __________. L’impostazione

delle relazioni personali madre-figlio è stata delegata agli operatori di

quest’ultima struttura, nel rispetto delle esigenze terapeutiche del ragazzo.

N. Con replica 14

gennaio 2022 RE 1 osserva di essere consapevole della problematica del figlio e

del suo bisogno di aiuto e di non essersi mai opposta ai suoi collocamenti in

istituti, sperando in un’evoluzione positiva. Contesta quindi di aver mostrato

un “atteggiamento ambivalente”, come sostenuto dall’Autorità di

protezione nelle proprie osservazioni. Dopo aver descritto gli avvenimenti, RE

1 conclude confermando le richieste presentate nel reclamo, chiedendo in

particolare il ripristino dei suoi diritti relativi al figlio.

O. Con

la duplica del 3 febbraio 2022 l’Autorità di protezione descrive la situazione

di PI 1, confermando le precedenti allegazioni. Ritenendo che la decisione 4

gennaio 2022 renderebbe di fatto privo d’oggetto il reclamo, chiede, nella

misura in cui la procedura non venga stralciata dai ruoli, la conferma della

decisione impugnata.

P. Non avendo ricevuto

ulteriori osservazioni, lo scambio di allegati è stato dichiarato concluso da

questa Camera il 14 febbraio 2022.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha ordinato il collocamento di PI 1 nella

Comunità socio-terapeutica __________, a far tempo dal 7 settembre 2021,

privando la madre del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio.

Contestualmente sono state sospese le relazioni personali e telefoniche, in

seguito ripristinate nella successiva decisione del 22 ottobre 2021 (non

contestata) e da un’ulteriore decisione emanata il 4 gennaio 2022, con la quale

è stata delegata la loro organizzazione agli operatori dell’istituto dove è

stato collocato il minore. L’Autorità di protezione, nella propria duplica,

chiede quindi la conferma della decisione impugnata, nella misura in cui la

procedura non sia stralciata dai ruoli.

La madre nel suo

reclamo contesta di fatto esclusivamente la revoca del suo diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio, dichiarandosi invece d’accordo sul

collocamento in istituto di PI 1. Quanto all’opposizione alla sospensione delle

relazioni personali, risulta superata dalle predette decisioni dell’Autorità di

protezione del 22 ottobre 2021 e del 4 gennaio 2022.

3.

Giusta

l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi

rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le

misure opportune per la protezione del figlio. L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione

del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il

figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di

protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi

presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.

Ai sensi

dell’art. 445 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione prende, ad istanza di una

persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti

cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare

a titolo cautelare una misura di protezione.

3.1

Il

pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora

del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o

sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo

sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono

irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento

inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare.

Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha

importanza: la misura non è una sanzione nei

confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del

minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre

essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile

soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito

insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è

pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al

pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF

5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016

consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,

inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).

3.2

La misura di

protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC ha come conseguenza che il diritto di

determinare il luogo di dimora del figlio viene tolto ai genitori o a un

genitore e trasferito all'autorità di protezione dei minori, la quale diventa

allora responsabile della cura del figlio (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019,

consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in

DTF 142 I 188).

Il collocamento del

minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere,

secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen).

Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I

criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la

sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni

relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente

di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino.

Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce

il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di

fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale

nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei

doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del

21.

febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza

CDP del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).

3.3

Ai sensi dell’art. 313

cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per

proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza

il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di adattare

le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione

dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid.

3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria,

deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF

5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio

2015.

consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore

di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle

circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del

nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità

della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa

misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti;

prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone

interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la

situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli

regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF

5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio

2012.

consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158,

consid. 3.4 e rif.).

Qualora il

collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del

minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in

applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione

un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il

luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui,

come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato

delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità

(detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio

2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc.

9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).

4.

La misura di

protezione contestata da RE 1 nel suo reclamo è la privazione del diritto di

determinare il luogo di dimora sul figlio, ma non il collocamento di

quest’ultimo in istituto, che la madre ha più volte dichiarato di condividere.

Dagli atti emergono peraltro molto chiaramente l’importante problematica di PI

1.

e le difficoltà di RE 1 a contenere il suo disagio, che ha avuto come

conseguenza, ormai da quasi dieci anni, numerosi collocamenti in altrettanti

istituti. Di fatto, la copiosa documentazione agli atti illustra una situazione

in cui il minore ha avuto bisogno di essere ricoverato in ospedali, cliniche e

istituti terapeutici praticamente permanentemente e senza miglioramenti di

rilievo. Citando il più recente rapporto agli atti, del 29 novembre 2021 del

Servizio medico-psicologico, sottoscritto dalla dr.ssa med. __________ e dal

dr. med. __________, “a causa della gravità del quadro clinico espresso dal

minore, della fragilità del contesto famigliare, caratterizzato da grave

conflittualità con la madre in un rapporto simbiotico e dalla difficoltà di

reperire una struttura adatta al collocamento del minore, i risultati nel

raggiungimento di un compenso sono limitati”. La diagnosi fornita dagli

specialisti è quella di “grave disturbo misto della condotta e della sfera

emozionale (ICD-10-F92.8), gli aspetti clinici evidenziati orientano sempre più

la diagnosi verso una sindrome schizoaffettiva di tipo misto (ICD-10-F.25.2)

con aggressività, scarso controllo degli impulsi, aspetti paraonidei e

intepretativi. È inoltre presente un disturbo del corso e del flusso del

pensiero, fuga, deragliamento e accelerazione, somatizzazione e possibili

disturbi sensoriali”.

Le svariate

decisioni con cui le Autorità di protezione hanno privato la madre del diritto

di determinare il luogo di dimora sul figlio, che essa non ha peraltro mai

contestato, appaiono quindi una costante nella storia del ragazzo, che

necessita di cure permanenti che la sua famiglia non appare essere in grado di

fornirgli autonomamente.

Le motivazioni

espresse da RE 1 relativamente alla sua contestazione non appaiono peraltro del

tutto chiare: nel suo reclamo essa sembra contestare soprattutto l’interruzione

delle relazioni personali, mentre non spiega, e ciò nemmeno nell’allegato di

replica, in che misura un ripristino del suo diritto di determinare il luogo di

dimora sul figlio potrebbe essere considerato a favore del bene di

quest’ultimo, rispettivamente potrebbe avere delle conseguenze positive sulla

situazione. A mente di questo giudice, appare innegabile il bisogno di aiuto e

protezione del minore, in condizioni in cui la madre stessa è consapevole di

non essere in grado di farvi fronte da sola. Nel contesto descritto, in cui la

madre da anni è sostenuta da una rete importante che si occupa di gestire pure

i numerosi ricoveri, la privazione del suo diritto di determinare il luogo di

dimora risulta essere una misura giustificata, certamente idonea allo scopo di

protezione di PI 1 e rispettosa dei principi di proporzionalità e

sussidiarietà.

5.

Alla luce di quanto

precede, per quanto non divenuto privo d’oggetto, il reclamo di RE 1 va

respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la

soccombenza della reclamante e devono dunque essere posti a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo, per quanto non divenuto privo d’oggetto, è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

100.-

fr.

300.-

sono posti a carico di RE

1.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli

art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.