9.2021.167
Richiesta di revoca della misura di protezione e del curatore da parte dei familiari del curatelato; sussidiarietà della misura di protezione; assenza di motivi gravi
22 giugno 2022Italiano25 min
2016 PI 1, nato il 1926, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.167
Lugano
22 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda la richiesta di revoca della curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni istituita in favore di
PI
1
rappr. da: CURA 1
giudicando
sul reclamo presentato il 22 ottobre 2021 da RE 1 contro la decisione emanata
il 14 settembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con scritto 22 aprile
2016 PI 1, nato il 1926, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito: Autorità di protezione) di istituire in suo favore una curatela
volontaria. Il medico curante ha attestato la sua capacità di intendere e di
volere (scritto 14 giugno 2016 del dr. med. __________ all’Autorità di
protezione).
B. Con decisione 22
giugno 2016 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una
curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394-395 CC.
Quale curatore è stato nominato CURA 1, con i seguenti compiti: (a) rappresentare
l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa, segnatamente nei
rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, le
assicurazioni private e sociali, altre istituzioni o persone private; (b)
rappresentare l'interessato nella gestione dei propri affari finanziari con
pieni poteri, compresi quelli di aprire, chiudere e gestire autonomamente il
patrimonio, con diritto di firma individuale, amministrare l'insieme dei
redditi e del patrimonio con la dovuta diligenza ed effettuare tutti i
pagamenti correnti; (c) ricevere direttamente la corrispondenza amministrativa.
C. A seguito di un
evento cerebrovascolare “che ha peggiorato le difficoltà alla marcia già
preesistenti” e del relativo ricovero, il Centro __________ ha certificato
che l’interessato necessita “di un’assistenza 24h/24h” e che “per
evitare un ricovero in casa anziani che il paziente rifiuta categoricamente, il
rientro a domicilio è subordinato alla presenza di una badante 24h/24h”
(scritto 14 luglio 2016 dr. med. __________ all’Autorità di protezione).
D. Con scritto 29 luglio
2020 all’Autorità di protezione il curatore ha ribadito quanto indicato nel suo
rapporto morale 2019, e meglio le perplessità “circa la possibilità di far
fronte agli impegni correnti oltre i sei mesi dall’estensione del rapporto”,
in quanto PI 1 “non dispone di una riserva di liquidità” (pag. 1). CURA
1 indicava che avrebbe chiesto ai familiari del curatelato “di riconoscere i
costi assunti per la seconda casa di proprietà del sig. PI 1 (che non intende
destinare ad altro scopo se non quello di metterla saltuariamente a loro
disposizione) come pure i costi per il rifornimento di gasolio per ambedue le
abitazioni (importo stimato in CHF 6'500.–” (pag. 1). Il curatore chiedeva
all’Autorità di protezione “di rilasciarmi il necessario nulla osta (eventualmente
dopo un parere di un professionista del settore) affinché possa dare avvio alle
azioni necessarie per formalizzare la vendita dei terreni” part. __________,
privi di interesse poiché difficilmente edificabili in ragione di una
particella di proprietà di terzi, che avrebbero invece interesse ad acquistare
i terreni intorno (pag. 1-2). Oltre all’assenza della liquidità necessaria per
coprire i costi correnti, il curatore evocava “importanti lavori di
manutenzione che necessitano di interventi urgenti, in particolare il
risanamento dell’appartamento che si trova al piano terreno dello stabile
occupato dal sig. PI 1, completamente invaso dalle muffe” (pag. 1).
E. Con lettera 5 agosto
2020 l’Autorità di protezione ha condiviso l’impostazione del curatore riguardo
alla necessità di “monetizzare parte del patrimonio immobiliare che non è
più di suo diretto interesse”, autorizzando “di principio” la
vendita a trattative private di quei fondi dalla “sfortunata forma a ferro
di cavallo”, chiedendo tuttavia al curatore di sottoporre l’offerta
d’acquisto ricevuta di fr. 700'000.– “ai parenti più stretti
dell’interessato, per loro semplice conoscenza, avvisandoli che questa Autorità
ha deciso che darà mandato al più presto ad un architetto, affinché rilasci la
stima sul valore commerciale dei tre oggetti, che sarà inviata ai parenti e
agli interessati, dopodiché autorizzerà la vendita a chi più si avvicinerà al
valore di stima”. Con scritto 18 agosto 2020 il curatore ha informato in
tal senso la sorella dell’interessato, RE 1, e i di lei figli __________, __________
e __________.
F. Con scritto 19 agosto
2020 all’Autorità di protezione la sorella e i tre nipoti di PI 1 si sono
opposti alla vendita delle suddette particelle. Essi affermano di essere
disponibili ad aiutare in caso di bisogno, mettendo a disposizione risorse
finanziarie, ed opponendosi ad una vendita negli ultimi anni di vita del
curatelato, ad un prezzo fuori luogo. Essi ritengono che tale modo di agire non
difenda gli interessi dell’interessato e dei suoi futuri eredi.
G. Con lettera 27 agosto
l’Autorità di protezione ha trasmesso tale scritto al curatore e lo ha
autorizzato “a dare ogni informazione concernente la situazione economica di
PI 1 alla sorella e ai nipoti, esponendo loro il fabbisogno non coperto”,
assegnando loro “un termine ragionevole per confermare o meno se assumono i
costi non coperti dalle entrate” alfine di permettere all’Autorità di
decidere come procedere.
Con scritto 30
agosto 2020 all’Autorità di protezione, CURA 1 ha evidenziato come “i
parenti partono dal presupposto che lo scopo della curatela sia principalmente
quello di conservare il loro diritti e le proprietà che saranno loro assegnate
al decesso del sig. PI 1”, respingendo le accuse dei parenti dell’interessato
e confermando la proposta di vendita immobiliare, vantaggiosa per il
curatelato, che si è dichiarato d’accordo con l’operazione (pag. 1). Il
curatore ha peraltro segnalato di non aver avuto sufficiente liquidità per far
fronte ai bisogni economici del suo pupillo del mese di agosto 2020 (stipendi,
generi alimentari, premio cassa malati e conguaglio imposte cantonali), mese
definito “fortunato” poiché senza scadenze di conteggi AVS, imposte alla fonte,
casse pensioni dei dipendenti e scadenze di polizze assicurative (pag. 2).
H. Con scritto 6
settembre 2020 __________ ha ribadito l’opposizione alla vendita di terreni ed
ha rinnovato la disponibilità della famiglia a contribuire finanziariamente
alle difficoltà del curatelato.
I. Con perizia 14
settembre 2020, commissionata dall’Autorità di protezione, è stato stabilito un
valore di stima dei tre fondi in questione di fr. 690'000.–.
L. Con scritto 4 ottobre
2020 RE 1 ha aderito alla proposta, formulata dall’Autorità di protezione sulla
base della rendicontazione allestita dal curatore, di contribuire assieme ai
figli al fabbisogno mensile scoperto di PI 1, per l’importo di fr. 2'000.–,
saldando inoltre ulteriori importi (riguardanti l’immobile __________ di loro
utilizzo durante i soggiorni in Ticino e il gasolio per quella casa e per
l’immobile __________ abitato dal curatelato). Con lettera 20 ottobre 2020 il
curatore ha indicato che tali importi avrebbero dovuto essere versati in via
anticipata e trimestralmente, oltre a sottolineare l’esigenza di manutenzione
straordinaria per i due immobili, in particolare per l’appartamento al pian
terreno della casa __________, nello stabile dove vive il curatelato, con
fabbisogni che eccedono le cifre messe a disposizione dei familiari. Con
risposta 23 ottobre 2020 __________ ha confermato il sostegno finanziario anche
in caso di fabbisogni finanziari straordinari.
In sede di udienza
28 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha dunque accantonato l’ipotesi di
realizzazione delle part. __________.
M. In data 1° marzo 2021
l’Autorità di protezione ha comunicato a __________ l’avvenuto rimborso
assicurativo per danni da grandine avvenuti nel settembre 2020 all’appartamento
al pian terreno della casa __________ (allagato a seguito di tale evento
meteorologico), chiedendo una presa di posizione sulla ristrutturazione di tale
appartamento.
N. Con scritto 24 maggio
2021 __________ ha informato l’Autorità di protezione che in occasione di una
visita a tale appartamento aveva constatato “che vari oggetti erano stati
spostati e alcuni di essi non erano più lì” e che “abbiamo trovato
adesivi su mobili antichi di nostro zio etichettati «__________»
e «__________»”, probabilmente “segnati per essere portati via”.
Oltre ad opporsi al risanamento caldeggiato da CURA 1 (“dato che è asciutto
e con una regolare ventilazione non dovrebbe essere pericolo d’umidità”), __________
chiedeva un esame approfondito della situazione ed una presa di posizione da
parte dell’Autorità di protezione, oltre che la restituzione di tutti gli
oggetti rimossi. Egli ha in particolare chiesto all’Autorità di protezione “di
considerare un’alternativa all’attuale curatela del nostro zio”, visto
quanto accaduto e la relativa perdita di fiducia. Un elenco fotografico di
oggetti mancanti nell’appartamento è stato inviato da __________ con e-mail 3
luglio 2021.
O. Con lettera 4 giugno
2021 il curatore ha preso posizione sullo scritto, ribadendo la necessità di lavori
di manutenzione straordinaria e urgente dell’appartamento in questione (in
particolare, l’urgenza di far valutare la situazione da un professionista) e
affermando di aver fatto smaltire soltanto una serie di mobili in cattivo stato
e danneggiati a seguito dell’evento meteorologico del settembre 2020. CURA 1
sottolineava che il curatelato, nonostante l’importante sostanza immobiliare,
non disponeva più di liquidità, e chiedeva dunque che i parenti di PI 1 gli
mettessero a disposizione la somma di fr. 30'000.– per far fronte alle spese
necessarie e correnti.
P. Con decisione 10
agosto 2021 l’Autorità di protezione ha parzialmente respinto le richieste contenute
nello scritto 24 maggio 2021 dei familiari. Ha inoltre parzialmente accolto la
richiesta di accesso agli atti del loro patrocinatore e ha assegnato un termine
per pronunciarsi se versare a prestito a favore dell’interessato la somma di
fr. 30'000.– per coprire l’ammanco di liquidità.
Con ordinanza 24
agosto 2021 l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a dare incarico
all’arch. __________ per un sopralluogo e la valutazione dello stato
dell’appartamento al pian terreno della casa __________ e l’indicazione dei
lavori necessari.
Q. Con lettera 6
settembre 2021 il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione una tabella
di dettaglio delle spese da affrontare dal curatelato, per fr. 32'930.99,
sottolineando come la situazione finanziaria sia estremamente delicata.
R. Con scritto 13
settembre 2021 il patrocinatore dei familiari del curatelato ha lamentato che
nella decisione 10 agosto 2021 l’Autorità di protezione non abbia preso
posizione sulla richiesta di revoca della curatela, affermando che per la
famiglia la misura debba essere eliminata, difettandone i presupposti e non
essendo più adeguata ai bisogni dell’interessato. Essi affermano che il
curatore non godrebbe più della loro fiducia, in ragione degli oggetti spariti,
della ristrutturazione dubbia, delle cadute del curatelato, e ritengono che la
curatela debba essere revocata per motivi gravi.
Quanto alla richiesta di fr.
30'000.– la famiglia non si oppone a un simile versamento, ma esige che il
curatore indichi quali spese potranno esserci nei prossimi mesi che
giustifichino tale importo. I familiari postulano infine che l’Autorità di
protezione ordini al curatore di chiarire dove siano finiti gli oggetti
indicati nelle fotografie allegate all’e-mail 3 luglio 2021.
S. Con decisione 14
settembre 2021 l’Autorità di protezione ha assegnato ai parenti del curatelato
un termine improrogabile di 7 giorni per decidere “se vogliono anticipare
attraverso un prestito di fr. 30'000.– il fabbisogno delle spese, poiché la
mancanza di liquidità è seria e concreta”. In mancanza di tali averi,
l’Autorità di protezione ha indicato che “si procederà senza più nessun
indugio alla vendita dei beni immobili”.
Quanto alla misura
di protezione, l’Autorità di protezione ha affermato che “lo stato di salute
e la capacità dell’interessato giustificano di mantenere la curatela, peraltro
non osteggiata da quest’ultimo”, respingendo dunque la richiesta di revoca
presentata dai suoi parenti.
Con e-mail 29 settembre
2021 __________ ha comunicato di aver versato i fr. 30'000.– richiesti.
T. Con memoriale 22
ottobre 2021 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione 14 settembre 2021. La
reclamante chiede la revoca della curatela istituita in favore del fratello
invocando, da un lato, la sussidiarietà della misura e, dall’altro lato,
l’esistenza di motivi gravi.
U. Con osservazioni 9
novembre 2021 l’Autorità di protezione ha contestato i contenuti del reclamo
presentato dalla sorella dell’interessato, rimettendosi al prudente giudizio di
questo giudice. Con osservazioni 23 novembre 2021 anche il curatore ha
contestato le affermazioni di cui all’impugnativa.
V. In sede di replica 10
dicembre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e nelle
proprie conclusioni, così come il curatore con duplica 23 dicembre 2021.
L’Autorità di protezione ha invece comunicato con scritto 14 dicembre 2021 di
non avere ulteriori osservazioni da presentare.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
La reclamante chiede
la revoca della curatela istituita in favore del fratello invocando, da un
lato, la sussidiarietà della misura di protezione e, dall’altro lato, l’esistenza
di motivi gravi in capo alla figura del curatore.
2.1
RE 1 ritiene che la curatela
non sia più giustificata in quanto vi sarebbero dei motivi gravi “che
rendono non più percorribile la curatela del Sig. CURA 1”, che non gode più
della fiducia sua e dei suoi tre figli (reclamo, pag. 9). In particolare, il
curatore avrebbe “dapprima cercato di vendere al proprietario del terreno
contiguo a un prezzo non di mercato un immobile del curatelato”, vendita
che “non poggia su alcuna perizia né altra verifica particolare”
(reclamo, pag. 9). Scongiurata la vendita, a mente della reclamante i familiari
sono stati messi sotto pressione per versare fr. 30'000.– allo zio, “giustificati
da una semplice tabella, senza alcun documento giustificativo e senza alcuna
spiegazione” (reclamo, pag. 9). La reclamante ritiene che “con i fr.
6'000.– a trimestre versati dalla famiglia non pare esserci ammanco: a fine
luglio, sul conto vi erano fr. 1'104.78”, e che “la famiglia si è sempre
detta pronta ad aiutare lo zio”, che non vivrebbe dunque in ristrettezze
economiche (reclamo, pag. 10). Dalla documentazione agli atti “non figura
alcuna indicazione relativa ai motivi per i quali versare fr. 30'000.–” né
quali spese si rendano necessarie per quell’importo (reclamo, pag. 10).
Oltre a ciò, un ulteriore motivo
grave evocato dalla reclamante consiste nel fatto che “il curatore ha
tentato di imporre una ristrutturazione dell'appartamento al pianterreno di __________”,
senza riuscirci subito, tentando successivamente “di far nominare come
architetto per allestire una perizia un suo amico” e opponendosi “con
vigore al preventivo dei costi presentato dall'arch. __________, incaricato
dalla famiglia” e successivamente nominato dall’Autorità di protezione
(reclamo, pag. 10).
Infine, la reclamante
ritiene che il curatore non abbia fornito giustificazioni quanto ad una serie
di oggetti mancanti dall’immobile di proprietà del curatelato (reclamo, pag.
10-11). Per tutti questi motivi, RE 1 postula la revoca della curatela istituita
in favore del fratello.
2.2
Giusta l’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti
nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale
e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo
necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari
possono essere nominati più curatori.
Ai sensi dell’art. 423
cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è
più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave
(n. 2).
Se
il curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC
per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione
(Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto
delle persone e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391,
pag. 6449).
La
norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino
contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di
una revoca o di una destituzione (Meier,
Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante non è la colpa
del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo (astratta)
degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre
2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22,
consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,
2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier,
Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri
per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli
stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,
2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze
nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:
la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti
raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide Pratique, n. 8.9 pag. 229).
Possono in particolare
essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto
previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave
negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da
dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente
(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel,
in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di
motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica,
come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di
diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione
relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione
(sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto
commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del
mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa
danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere
in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte,
ad art. 423 CC, N. 8).
2.3
Alla luce dei principi
appena esposti occorre ritenere che i motivi invocati dalla reclamante non sono
atti a giustificare la revoca del mandato di curatore conferito a CURA 1. Dall’incarto
non emergono né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe
in pericolo degli interessi della persona da proteggere, tali da giustificare
una destituzione del curatore.
Il tentativo di mettere in
vendita gli immobili inedificati di proprietà di PI 1 risponde alla legittima
esigenza del curatore di disporre di liquidità sufficiente per far fronte agli
impegni finanziari del curatelato, non indifferenti già solo per la presenza di
badanti a domicilio 24h/24h. Il prezzo che era stato offerto dagli interessati
da lui reperiti (fr. 700'000.–) non si scosta peraltro sensibilmente dal valore
di stima stabilito successivamente tramite accertamento peritale ordinato
dall’Autorità di protezione (fr. 690'000.–, cfr. perizia 14 settembre 2020).
Quanto al risanamento
dell’appartamento al pianterreno di __________, stabile abitato dal curatelato
al primo piano, la perizia effettuata dall’architetto proposto dai familiari conferma
le indicazioni del curatore, sottolineando la necessità di un intervento, per
dei costi totali stimati a fr. 15'800.– (allegato I, pag. 6). Il perito ha
rilevato in particolare l’esistenza “di quel fenomeno particolare che
degenera in ambienti malsani, macchie di umido nei muri, comparsa di acqua dai
pavimenti dei piani a contatto del terreno” (allegato I, pag. 5). Le
critiche della reclamante quanto al fatto che il curatore abbia voluto imporre
una ristrutturazione non necessaria (“basta arieggiare un po’ i locali”,
cfr. replica, pag. 9) lasciano dunque il tempo che trovano.
Per quanto attiene infine
alla sparizione di svariati oggetti dall’appartamento in questione si rileva
quanto segue. L’evento meteorologico avverso (“abitazione invasa dall’acqua”,
cfr. doc. H), i conseguenti importanti lavori di ripristino dei locali
già effettuati (doc. D, doc. E [in cui si menziona ad es. “spostamento
mobilio a tappe”, doc. F e doc. G] e lo smaltimento degli
stessi presso l’ecocentro di __________ confermano la tesi del curatore, che ha
affermato di aver eliminato il mobilio compromesso dall’allagamento
dell’appartamento in questione e spostato altrove quanto risparmiato
dall’acqua. Non vi è dunque motivo di sospettare che il curatore abbia voluto
appropriarsene in maniera illecita o abbia voluto alienare a terzi oggetti di
valore, ciò che invero neppure i parenti si spingono ad affermare
esplicitamente. I familiari stessi danno anche atto che la contabilità è tenuta
“in maniera corretta” (reclamo, pag. 9).
Dall’incarto non emerge
dunque alcun motivo grave che permetta di giustificare una rimozione di CURA 1.
Questi risulta peraltro ben in chiaro sul fatto che il suo mandato tenda alla
protezione degli interessi del curatelato e non alla conservazione del
patrimonio di quest’ultimo a beneficio di potenziali futuri eredi, ai quali di
fatto è stato conferito un potere di veto sull’attività del curatore – in un
procedimento di protezione riguardante una persona non privata dell’esercizio
dei diritti civili – unicamente in ragione della dipendenza economica che
risulta dalla mancata realizzazione delle particelle summenzionate.
Se è vero che i familiari
si sono prestati a fornire assistenza finanziaria a PI 1 alfine di non
intaccare il patrimonio immobiliare esistente, non è ammissibile che ciò
comporti per il curatore l’impossibilità di far fronte tempestivamente agli
impegni finanziari fissi del suo pupillo (quali ad esempio stipendi e
contributi sociali trimestrali) o di pianificare in autonomia la necessaria
manutenzione degli immobili appartenenti all’interessato. Non si può neppure
condividere che il tenore di vita di PI 1 durante gli ultimi anni della sua
vita venga determinato da quanto elargito a titolo volontario (sotto forma di
prestito) dai familiari, che ritengono di conseguenza – a torto – di avere un
potere di controllo e di poter ottenere giustificativi e spiegazioni in merito
ad ogni spesa preventivata dal curatore (che risulta peraltro aver sempre
fornito, cfr. tabella allegata alla e-mail 10 settembre 2021 all’Autorità di
protezione in relazione alla richiesta di fr. 30'000.–, annessa anche alla
decisione qui impugnata). Neppure risulta accettabile il fatto che il
curatelato – titolare di un patrimonio immobiliare dal valore di stima
superiore al milione di franchi – si ritrovi a vivere a fine mese sulla soglia
dell’indigenza (per citare l’esempio evocato dalla reclamante, il mese di
luglio 2021 è terminato con una liquidità residua di fr. 1'104.78, che secondo
i familiari non rappresenterebbe una situazione di ristrettezza economica; cfr.
reclamo, pag. 10).
Le argomentazioni e le
richieste di revoca del curatore contenute nel reclamo non possono dunque
essere condivise.
2.4
Per quanto riguarda la
sussidiarietà della misura, RE 1 ritiene che la curatela non sia più
giustificata, in quanto il bisogno di aiuto e di protezione di cui necessita PI
1.
può essere fornito dalla famiglia. In particolare, la reclamante afferma che
la famiglia __________ è in grado di sostenere il curatelato dal profilo
finanziario, dal profilo medico (“il nipote, Prof. __________ è infatti __________
di medicina interna dell’ospedale cantonale di __________ e Professore
nell’Università di __________”) e anche dal profilo personale (“la
famiglia è regolarmente in Ticino e ha molti contatti, sia personali proprio a __________
[…], sia professionali a __________, __________, __________ e __________”;
reclamo, pag. 8). L’Autorità di protezione dovrebbe riesaminare a cadenze
regolari “se la misura adottata rappresenta sempre la misura più adeguata ai
bisogni dell’interessato”, ma in concreto “non è stato fatto”
(reclamo, pag. 8). L’affermazione dell’autorità di prime cure – che ritiene
giustificato il mantenimento della misura – non si baserebbe su alcuna prova,
non essendo noto quale sia lo stato di salute dell’interessato, quali siano le
sue capacità e i motivi per cui la famiglia non potrebbe occuparsi
adeguatamente di lui e per cui il curatore in carica sarebbe da preferirsi
(reclamo, pag. 8-9). Secondo la reclamante, la curatela dovrebbe dunque essere
revocata (reclamo, pag. 9).
2.5
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una
curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una
curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri
interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una
turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona
(art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Conformemente al
principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se
l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita
altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2
CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Ai sensi dell’art. 399
cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda
dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più
motivo di mantenerla.
2.6
Nella fattispecie, agli
atti non si intravvedono motivi che giustifichino la revoca la misura di
protezione. Il “continuo e costante decadimento” del curatelato, che
emerge dai rapporti morali del curatore, è riconosciuto dalla reclamante
medesima (replica, pag. 4). Il fatto che il bisogno di aiuto e di protezione di
cui necessita PI 1 possa essere fornito dalla famiglia è circostanza rimasta
allo stadio di allegazione di parte, non essendo chiaro in che misura i familiari
residenti in Svizzera interna abbiano intenzione e possibilità di sopperire ai
bisogni di protezione del curatelato, che ha chiesto in prima persona l’istituzione
di una misura e non l’ha mai osteggiata. Il principio di sussidiarietà
dell’intervento delle autorità di protezione non risulta dunque violato nel
caso concreto.
I numerosi scambi di
corrispondenza agli atti fanno al contrario emergere un evidente conflitto di
interessi tra le necessità della persona bisognosa, da un lato, e le (pur
legittime) aspettative ereditarie dei suoi familiari, dall’altro lato. L’intenzione
dei familiari di conservare il patrimonio immobiliare dell’interessato (anche
in assenza di sufficienti liquidità dell’interessato per far fronte con un
certo agio ai propri impegni finanziari e alle necessità di risanamento dei
suoi immobili) si scontra con i bisogni di protezione di PI 1 individuati dal
curatore, in particolare il suo diritto alla conservazione di un tenore di vita
adeguato – che il suo patrimonio gli permette di mantenere – e conforme alle
sue esigenze e ai suoi desideri (ad esempio, quello di risiedere al proprio
domicilio il più a lungo possibile, benché i costi di accudimento superino le
sue entrate). A quest’ultimo riguardo si rileva, in via abbondanziale, che i
familiari del curatelato – nello specifico il nipote dr. med. __________, che
nel reclamo viene indicato come la persona che potrebbe dare assistenza dal
profilo medico a PI 1 – hanno contattato telefonicamente il medico del
curatelato chiedendo di ricoverare quest’ultimo (“la famiglia richiede di
ricoverare il paziente in casa anziani”), seppur coscienti “che il
paziente si è sempre dichiarato contrario a questa misura” (scritto 18
giugno 2021 dr. med. __________ all’Autorità di protezione; cfr. anche e-mail
21.
giugno 2021 del curatore all’Autorità di protezione) e benché dal profilo
medico e personale un simile provvedimento non trovi giustificazione, non
essendovi riscontri in merito alle cadute dell’interessato da loro riferite. Né
il curatore né il medico curante risultano aver ricevuto segnalazioni di simili
incidenti, le cui conseguenze sarebbero infatti state riscontrate durante le
visite mediche (“trovo che in generale il signor PI 1 sia ben inquadrato: è
a casa propria secondo il suo desiderio, è accudito 24/24 ore, del personale
infermieristico e medico passa regolarmente. Inoltre c’è una figura adeguata di
curatore” scritto 18 giugno 2021 dr. med. __________ all’Autorità di
protezione).
In conclusione, non vi è
alcun riscontro che deponga in favore della revoca della misura di protezione.
Il reclamo deve pertanto essere respinto.
3.
Gli oneri
processuali, già anticipati da RE 1 per l’importo di fr. 800.–, seguono la sua integrale
soccombenza e vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, in parte già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 200.–
fr. 1’000.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.