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Decisione

9.2021.167

Richiesta di revoca della misura di protezione e del curatore da parte dei familiari del curatelato; sussidiarietà della misura di protezione; assenza di motivi gravi

22 giugno 2022Italiano25 min

2016 PI 1, nato il 1926, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.167

Lugano

22 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda la richiesta di revoca della curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni istituita in favore di

PI

1

rappr. da: CURA 1

giudicando

sul reclamo presentato il 22 ottobre 2021 da RE 1 contro la decisione emanata

il 14 settembre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con scritto 22 aprile

2016 PI 1, nato il 1926, ha chiesto all’Autorità regionale di protezione __________

(in seguito: Autorità di protezione) di istituire in suo favore una curatela

volontaria. Il medico curante ha attestato la sua capacità di intendere e di

volere (scritto 14 giugno 2016 del dr. med. __________ all’Autorità di

protezione).

B. Con decisione 22

giugno 2016 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una

curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394-395 CC.

Quale curatore è stato nominato CURA 1, con i seguenti compiti: (a) rappresentare

l’interessato nei suoi aspetti di gestione amministrativa, segnatamente nei

rapporti con le Autorità, i servizi amministrativi, le banche, la posta, le

assicurazioni private e sociali, altre istituzioni o persone private; (b)

rappresentare l'interessato nella gestione dei propri affari finanziari con

pieni poteri, compresi quelli di aprire, chiudere e gestire autonomamente il

patrimonio, con diritto di firma individuale, amministrare l'insieme dei

redditi e del patrimonio con la dovuta diligenza ed effettuare tutti i

pagamenti correnti; (c) ricevere direttamente la corrispondenza amministrativa.

C. A seguito di un

evento cerebrovascolare “che ha peggiorato le difficoltà alla marcia già

preesistenti” e del relativo ricovero, il Centro __________ ha certificato

che l’interessato necessita “di un’assistenza 24h/24h” e che “per

evitare un ricovero in casa anziani che il paziente rifiuta categoricamente, il

rientro a domicilio è subordinato alla presenza di una badante 24h/24h”

(scritto 14 luglio 2016 dr. med. __________ all’Autorità di protezione).

D. Con scritto 29 luglio

2020 all’Autorità di protezione il curatore ha ribadito quanto indicato nel suo

rapporto morale 2019, e meglio le perplessità “circa la possibilità di far

fronte agli impegni correnti oltre i sei mesi dall’estensione del rapporto”,

in quanto PI 1 “non dispone di una riserva di liquidità” (pag. 1). CURA

1 indicava che avrebbe chiesto ai familiari del curatelato “di riconoscere i

costi assunti per la seconda casa di proprietà del sig. PI 1 (che non intende

destinare ad altro scopo se non quello di metterla saltuariamente a loro

disposizione) come pure i costi per il rifornimento di gasolio per ambedue le

abitazioni (importo stimato in CHF 6'500.–” (pag. 1). Il curatore chiedeva

all’Autorità di protezione “di rilasciarmi il necessario nulla osta (eventualmente

dopo un parere di un professionista del settore) affinché possa dare avvio alle

azioni necessarie per formalizzare la vendita dei terreni” part. __________,

privi di interesse poiché difficilmente edificabili in ragione di una

particella di proprietà di terzi, che avrebbero invece interesse ad acquistare

i terreni intorno (pag. 1-2). Oltre all’assenza della liquidità necessaria per

coprire i costi correnti, il curatore evocava “importanti lavori di

manutenzione che necessitano di interventi urgenti, in particolare il

risanamento dell’appartamento che si trova al piano terreno dello stabile

occupato dal sig. PI 1, completamente invaso dalle muffe” (pag. 1).

E. Con lettera 5 agosto

2020 l’Autorità di protezione ha condiviso l’impostazione del curatore riguardo

alla necessità di “monetizzare parte del patrimonio immobiliare che non è

più di suo diretto interesse”, autorizzando “di principio” la

vendita a trattative private di quei fondi dalla “sfortunata forma a ferro

di cavallo”, chiedendo tuttavia al curatore di sottoporre l’offerta

d’acquisto ricevuta di fr. 700'000.– “ai parenti più stretti

dell’interessato, per loro semplice conoscenza, avvisandoli che questa Autorità

ha deciso che darà mandato al più presto ad un architetto, affinché rilasci la

stima sul valore commerciale dei tre oggetti, che sarà inviata ai parenti e

agli interessati, dopodiché autorizzerà la vendita a chi più si avvicinerà al

valore di stima”. Con scritto 18 agosto 2020 il curatore ha informato in

tal senso la sorella dell’interessato, RE 1, e i di lei figli __________, __________

e __________.

F. Con scritto 19 agosto

2020 all’Autorità di protezione la sorella e i tre nipoti di PI 1 si sono

opposti alla vendita delle suddette particelle. Essi affermano di essere

disponibili ad aiutare in caso di bisogno, mettendo a disposizione risorse

finanziarie, ed opponendosi ad una vendita negli ultimi anni di vita del

curatelato, ad un prezzo fuori luogo. Essi ritengono che tale modo di agire non

difenda gli interessi dell’interessato e dei suoi futuri eredi.

G. Con lettera 27 agosto

l’Autorità di protezione ha trasmesso tale scritto al curatore e lo ha

autorizzato “a dare ogni informazione concernente la situazione economica di

PI 1 alla sorella e ai nipoti, esponendo loro il fabbisogno non coperto”,

assegnando loro “un termine ragionevole per confermare o meno se assumono i

costi non coperti dalle entrate” alfine di permettere all’Autorità di

decidere come procedere.

Con scritto 30

agosto 2020 all’Autorità di protezione, CURA 1 ha evidenziato come “i

parenti partono dal presupposto che lo scopo della curatela sia principalmente

quello di conservare il loro diritti e le proprietà che saranno loro assegnate

al decesso del sig. PI 1”, respingendo le accuse dei parenti dell’interessato

e confermando la proposta di vendita immobiliare, vantaggiosa per il

curatelato, che si è dichiarato d’accordo con l’operazione (pag. 1). Il

curatore ha peraltro segnalato di non aver avuto sufficiente liquidità per far

fronte ai bisogni economici del suo pupillo del mese di agosto 2020 (stipendi,

generi alimentari, premio cassa malati e conguaglio imposte cantonali), mese

definito “fortunato” poiché senza scadenze di conteggi AVS, imposte alla fonte,

casse pensioni dei dipendenti e scadenze di polizze assicurative (pag. 2).

H. Con scritto 6

settembre 2020 __________ ha ribadito l’opposizione alla vendita di terreni ed

ha rinnovato la disponibilità della famiglia a contribuire finanziariamente

alle difficoltà del curatelato.

I. Con perizia 14

settembre 2020, commissionata dall’Autorità di protezione, è stato stabilito un

valore di stima dei tre fondi in questione di fr. 690'000.–.

L. Con scritto 4 ottobre

2020 RE 1 ha aderito alla proposta, formulata dall’Autorità di protezione sulla

base della rendicontazione allestita dal curatore, di contribuire assieme ai

figli al fabbisogno mensile scoperto di PI 1, per l’importo di fr. 2'000.–,

saldando inoltre ulteriori importi (riguardanti l’immobile __________ di loro

utilizzo durante i soggiorni in Ticino e il gasolio per quella casa e per

l’immobile __________ abitato dal curatelato). Con lettera 20 ottobre 2020 il

curatore ha indicato che tali importi avrebbero dovuto essere versati in via

anticipata e trimestralmente, oltre a sottolineare l’esigenza di manutenzione

straordinaria per i due immobili, in particolare per l’appartamento al pian

terreno della casa __________, nello stabile dove vive il curatelato, con

fabbisogni che eccedono le cifre messe a disposizione dei familiari. Con

risposta 23 ottobre 2020 __________ ha confermato il sostegno finanziario anche

in caso di fabbisogni finanziari straordinari.

In sede di udienza

28 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha dunque accantonato l’ipotesi di

realizzazione delle part. __________.

M. In data 1° marzo 2021

l’Autorità di protezione ha comunicato a __________ l’avvenuto rimborso

assicurativo per danni da grandine avvenuti nel settembre 2020 all’appartamento

al pian terreno della casa __________ (allagato a seguito di tale evento

meteorologico), chiedendo una presa di posizione sulla ristrutturazione di tale

appartamento.

N. Con scritto 24 maggio

2021 __________ ha informato l’Autorità di protezione che in occasione di una

visita a tale appartamento aveva constatato “che vari oggetti erano stati

spostati e alcuni di essi non erano più lì” e che “abbiamo trovato

adesivi su mobili antichi di nostro zio etichettati «__________»

e «__________»”, probabilmente “segnati per essere portati via”.

Oltre ad opporsi al risanamento caldeggiato da CURA 1 (“dato che è asciutto

e con una regolare ventilazione non dovrebbe essere pericolo d’umidità”), __________

chiedeva un esame approfondito della situazione ed una presa di posizione da

parte dell’Autorità di protezione, oltre che la restituzione di tutti gli

oggetti rimossi. Egli ha in particolare chiesto all’Autorità di protezione “di

considerare un’alternativa all’attuale curatela del nostro zio”, visto

quanto accaduto e la relativa perdita di fiducia. Un elenco fotografico di

oggetti mancanti nell’appartamento è stato inviato da __________ con e-mail 3

luglio 2021.

O. Con lettera 4 giugno

2021 il curatore ha preso posizione sullo scritto, ribadendo la necessità di lavori

di manutenzione straordinaria e urgente dell’appartamento in questione (in

particolare, l’urgenza di far valutare la situazione da un professionista) e

affermando di aver fatto smaltire soltanto una serie di mobili in cattivo stato

e danneggiati a seguito dell’evento meteorologico del settembre 2020. CURA 1

sottolineava che il curatelato, nonostante l’importante sostanza immobiliare,

non disponeva più di liquidità, e chiedeva dunque che i parenti di PI 1 gli

mettessero a disposizione la somma di fr. 30'000.– per far fronte alle spese

necessarie e correnti.

P. Con decisione 10

agosto 2021 l’Autorità di protezione ha parzialmente respinto le richieste contenute

nello scritto 24 maggio 2021 dei familiari. Ha inoltre parzialmente accolto la

richiesta di accesso agli atti del loro patrocinatore e ha assegnato un termine

per pronunciarsi se versare a prestito a favore dell’interessato la somma di

fr. 30'000.– per coprire l’ammanco di liquidità.

Con ordinanza 24

agosto 2021 l’Autorità di protezione ha autorizzato il curatore a dare incarico

all’arch. __________ per un sopralluogo e la valutazione dello stato

dell’appartamento al pian terreno della casa __________ e l’indicazione dei

lavori necessari.

Q. Con lettera 6

settembre 2021 il curatore ha trasmesso all’Autorità di protezione una tabella

di dettaglio delle spese da affrontare dal curatelato, per fr. 32'930.99,

sottolineando come la situazione finanziaria sia estremamente delicata.

R. Con scritto 13

settembre 2021 il patrocinatore dei familiari del curatelato ha lamentato che

nella decisione 10 agosto 2021 l’Autorità di protezione non abbia preso

posizione sulla richiesta di revoca della curatela, affermando che per la

famiglia la misura debba essere eliminata, difettandone i presupposti e non

essendo più adeguata ai bisogni dell’interessato. Essi affermano che il

curatore non godrebbe più della loro fiducia, in ragione degli oggetti spariti,

della ristrutturazione dubbia, delle cadute del curatelato, e ritengono che la

curatela debba essere revocata per motivi gravi.

Quanto alla richiesta di fr.

30'000.– la famiglia non si oppone a un simile versamento, ma esige che il

curatore indichi quali spese potranno esserci nei prossimi mesi che

giustifichino tale importo. I familiari postulano infine che l’Autorità di

protezione ordini al curatore di chiarire dove siano finiti gli oggetti

indicati nelle fotografie allegate all’e-mail 3 luglio 2021.

S. Con decisione 14

settembre 2021 l’Autorità di protezione ha assegnato ai parenti del curatelato

un termine improrogabile di 7 giorni per decidere “se vogliono anticipare

attraverso un prestito di fr. 30'000.– il fabbisogno delle spese, poiché la

mancanza di liquidità è seria e concreta”. In mancanza di tali averi,

l’Autorità di protezione ha indicato che “si procederà senza più nessun

indugio alla vendita dei beni immobili”.

Quanto alla misura

di protezione, l’Autorità di protezione ha affermato che “lo stato di salute

e la capacità dell’interessato giustificano di mantenere la curatela, peraltro

non osteggiata da quest’ultimo”, respingendo dunque la richiesta di revoca

presentata dai suoi parenti.

Con e-mail 29 settembre

2021 __________ ha comunicato di aver versato i fr. 30'000.– richiesti.

T. Con memoriale 22

ottobre 2021 RE 1 ha interposto reclamo contro la decisione 14 settembre 2021. La

reclamante chiede la revoca della curatela istituita in favore del fratello

invocando, da un lato, la sussidiarietà della misura e, dall’altro lato,

l’esistenza di motivi gravi.

U. Con osservazioni 9

novembre 2021 l’Autorità di protezione ha contestato i contenuti del reclamo

presentato dalla sorella dell’interessato, rimettendosi al prudente giudizio di

questo giudice. Con osservazioni 23 novembre 2021 anche il curatore ha

contestato le affermazioni di cui all’impugnativa.

V. In sede di replica 10

dicembre 2021 RE 1 si è riconfermata nelle proprie argomentazioni e nelle

proprie conclusioni, così come il curatore con duplica 23 dicembre 2021.

L’Autorità di protezione ha invece comunicato con scritto 14 dicembre 2021 di

non avere ulteriori osservazioni da presentare.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

La reclamante chiede

la revoca della curatela istituita in favore del fratello invocando, da un

lato, la sussidiarietà della misura di protezione e, dall’altro lato, l’esistenza

di motivi gravi in capo alla figura del curatore.

2.1

RE 1 ritiene che la curatela

non sia più giustificata in quanto vi sarebbero dei motivi gravi “che

rendono non più percorribile la curatela del Sig. CURA 1”, che non gode più

della fiducia sua e dei suoi tre figli (reclamo, pag. 9). In particolare, il

curatore avrebbe “dapprima cercato di vendere al proprietario del terreno

contiguo a un prezzo non di mercato un immobile del curatelato”, vendita

che “non poggia su alcuna perizia né altra verifica particolare”

(reclamo, pag. 9). Scongiurata la vendita, a mente della reclamante i familiari

sono stati messi sotto pressione per versare fr. 30'000.– allo zio, “giustificati

da una semplice tabella, senza alcun documento giustificativo e senza alcuna

spiegazione” (reclamo, pag. 9). La reclamante ritiene che “con i fr.

6'000.– a trimestre versati dalla famiglia non pare esserci ammanco: a fine

luglio, sul conto vi erano fr. 1'104.78”, e che “la famiglia si è sempre

detta pronta ad aiutare lo zio”, che non vivrebbe dunque in ristrettezze

economiche (reclamo, pag. 10). Dalla documentazione agli atti “non figura

alcuna indicazione relativa ai motivi per i quali versare fr. 30'000.–” né

quali spese si rendano necessarie per quell’importo (reclamo, pag. 10).

Oltre a ciò, un ulteriore motivo

grave evocato dalla reclamante consiste nel fatto che “il curatore ha

tentato di imporre una ristrutturazione dell'appartamento al pianterreno di __________”,

senza riuscirci subito, tentando successivamente “di far nominare come

architetto per allestire una perizia un suo amico” e opponendosi “con

vigore al preventivo dei costi presentato dall'arch. __________, incaricato

dalla famiglia” e successivamente nominato dall’Autorità di protezione

(reclamo, pag. 10).

Infine, la reclamante

ritiene che il curatore non abbia fornito giustificazioni quanto ad una serie

di oggetti mancanti dall’immobile di proprietà del curatelato (reclamo, pag.

10-11). Per tutti questi motivi, RE 1 postula la revoca della curatela istituita

in favore del fratello.

2.2

Giusta l’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti

nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale

e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo

necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari

possono essere nominati più curatori.

Ai sensi dell’art. 423

cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è

più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave

(n. 2).

Se

il curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC

per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione

(Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto

delle persone e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391,

pag. 6449).

La

norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino

contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di

una revoca o di una destituzione (Meier,

Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante non è la colpa

del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo (astratta)

degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre

2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22,

consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,

2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier,

Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri

per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli

stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,

2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze

nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore:

la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti

raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide Pratique, n. 8.9 pag. 229).

Possono in particolare

essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto

previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave

negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da

dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente

(cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel,

in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di

motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica,

come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di

diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione

relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione

(sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche qualora l’atto

commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del

mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa

danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere

in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte,

ad art. 423 CC, N. 8).

2.3

Alla luce dei principi

appena esposti occorre ritenere che i motivi invocati dalla reclamante non sono

atti a giustificare la revoca del mandato di curatore conferito a CURA 1. Dall’incarto

non emergono né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe

in pericolo degli interessi della persona da proteggere, tali da giustificare

una destituzione del curatore.

Il tentativo di mettere in

vendita gli immobili inedificati di proprietà di PI 1 risponde alla legittima

esigenza del curatore di disporre di liquidità sufficiente per far fronte agli

impegni finanziari del curatelato, non indifferenti già solo per la presenza di

badanti a domicilio 24h/24h. Il prezzo che era stato offerto dagli interessati

da lui reperiti (fr. 700'000.–) non si scosta peraltro sensibilmente dal valore

di stima stabilito successivamente tramite accertamento peritale ordinato

dall’Autorità di protezione (fr. 690'000.–, cfr. perizia 14 settembre 2020).

Quanto al risanamento

dell’appartamento al pianterreno di __________, stabile abitato dal curatelato

al primo piano, la perizia effettuata dall’architetto proposto dai familiari conferma

le indicazioni del curatore, sottolineando la necessità di un intervento, per

dei costi totali stimati a fr. 15'800.– (allegato I, pag. 6). Il perito ha

rilevato in particolare l’esistenza “di quel fenomeno particolare che

degenera in ambienti malsani, macchie di umido nei muri, comparsa di acqua dai

pavimenti dei piani a contatto del terreno” (allegato I, pag. 5). Le

critiche della reclamante quanto al fatto che il curatore abbia voluto imporre

una ristrutturazione non necessaria (“basta arieggiare un po’ i locali”,

cfr. replica, pag. 9) lasciano dunque il tempo che trovano.

Per quanto attiene infine

alla sparizione di svariati oggetti dall’appartamento in questione si rileva

quanto segue. L’evento meteorologico avverso (“abitazione invasa dall’acqua”,

cfr. doc. H), i conseguenti importanti lavori di ripristino dei locali

già effettuati (doc. D, doc. E [in cui si menziona ad es. “spostamento

mobilio a tappe”, doc. F e doc. G] e lo smaltimento degli

stessi presso l’ecocentro di __________ confermano la tesi del curatore, che ha

affermato di aver eliminato il mobilio compromesso dall’allagamento

dell’appartamento in questione e spostato altrove quanto risparmiato

dall’acqua. Non vi è dunque motivo di sospettare che il curatore abbia voluto

appropriarsene in maniera illecita o abbia voluto alienare a terzi oggetti di

valore, ciò che invero neppure i parenti si spingono ad affermare

esplicitamente. I familiari stessi danno anche atto che la contabilità è tenuta

“in maniera corretta” (reclamo, pag. 9).

Dall’incarto non emerge

dunque alcun motivo grave che permetta di giustificare una rimozione di CURA 1.

Questi risulta peraltro ben in chiaro sul fatto che il suo mandato tenda alla

protezione degli interessi del curatelato e non alla conservazione del

patrimonio di quest’ultimo a beneficio di potenziali futuri eredi, ai quali di

fatto è stato conferito un potere di veto sull’attività del curatore – in un

procedimento di protezione riguardante una persona non privata dell’esercizio

dei diritti civili – unicamente in ragione della dipendenza economica che

risulta dalla mancata realizzazione delle particelle summenzionate.

Se è vero che i familiari

si sono prestati a fornire assistenza finanziaria a PI 1 alfine di non

intaccare il patrimonio immobiliare esistente, non è ammissibile che ciò

comporti per il curatore l’impossibilità di far fronte tempestivamente agli

impegni finanziari fissi del suo pupillo (quali ad esempio stipendi e

contributi sociali trimestrali) o di pianificare in autonomia la necessaria

manutenzione degli immobili appartenenti all’interessato. Non si può neppure

condividere che il tenore di vita di PI 1 durante gli ultimi anni della sua

vita venga determinato da quanto elargito a titolo volontario (sotto forma di

prestito) dai familiari, che ritengono di conseguenza – a torto – di avere un

potere di controllo e di poter ottenere giustificativi e spiegazioni in merito

ad ogni spesa preventivata dal curatore (che risulta peraltro aver sempre

fornito, cfr. tabella allegata alla e-mail 10 settembre 2021 all’Autorità di

protezione in relazione alla richiesta di fr. 30'000.–, annessa anche alla

decisione qui impugnata). Neppure risulta accettabile il fatto che il

curatelato – titolare di un patrimonio immobiliare dal valore di stima

superiore al milione di franchi – si ritrovi a vivere a fine mese sulla soglia

dell’indigenza (per citare l’esempio evocato dalla reclamante, il mese di

luglio 2021 è terminato con una liquidità residua di fr. 1'104.78, che secondo

i familiari non rappresenterebbe una situazione di ristrettezza economica; cfr.

reclamo, pag. 10).

Le argomentazioni e le

richieste di revoca del curatore contenute nel reclamo non possono dunque

essere condivise.

2.4

Per quanto riguarda la

sussidiarietà della misura, RE 1 ritiene che la curatela non sia più

giustificata, in quanto il bisogno di aiuto e di protezione di cui necessita PI

1.

può essere fornito dalla famiglia. In particolare, la reclamante afferma che

la famiglia __________ è in grado di sostenere il curatelato dal profilo

finanziario, dal profilo medico (“il nipote, Prof. __________ è infatti __________

di medicina interna dell’ospedale cantonale di __________ e Professore

nell’Università di __________”) e anche dal profilo personale (“la

famiglia è regolarmente in Ticino e ha molti contatti, sia personali proprio a __________

[…], sia professionali a __________, __________, __________ e __________”;

reclamo, pag. 8). L’Autorità di protezione dovrebbe riesaminare a cadenze

regolari “se la misura adottata rappresenta sempre la misura più adeguata ai

bisogni dell’interessato”, ma in concreto “non è stato fatto”

(reclamo, pag. 8). L’affermazione dell’autorità di prime cure – che ritiene

giustificato il mantenimento della misura – non si baserebbe su alcuna prova,

non essendo noto quale sia lo stato di salute dell’interessato, quali siano le

sue capacità e i motivi per cui la famiglia non potrebbe occuparsi

adeguatamente di lui e per cui il curatore in carica sarebbe da preferirsi

(reclamo, pag. 8-9). Secondo la reclamante, la curatela dovrebbe dunque essere

revocata (reclamo, pag. 9).

2.5

L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una

curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una

curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri

interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una

turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona

(art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Conformemente al

principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se

l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita

altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2

CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Ai sensi dell’art. 399

cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda

dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio appena non vi sia più

motivo di mantenerla.

2.6

Nella fattispecie, agli

atti non si intravvedono motivi che giustifichino la revoca la misura di

protezione. Il “continuo e costante decadimento” del curatelato, che

emerge dai rapporti morali del curatore, è riconosciuto dalla reclamante

medesima (replica, pag. 4). Il fatto che il bisogno di aiuto e di protezione di

cui necessita PI 1 possa essere fornito dalla famiglia è circostanza rimasta

allo stadio di allegazione di parte, non essendo chiaro in che misura i familiari

residenti in Svizzera interna abbiano intenzione e possibilità di sopperire ai

bisogni di protezione del curatelato, che ha chiesto in prima persona l’istituzione

di una misura e non l’ha mai osteggiata. Il principio di sussidiarietà

dell’intervento delle autorità di protezione non risulta dunque violato nel

caso concreto.

I numerosi scambi di

corrispondenza agli atti fanno al contrario emergere un evidente conflitto di

interessi tra le necessità della persona bisognosa, da un lato, e le (pur

legittime) aspettative ereditarie dei suoi familiari, dall’altro lato. L’intenzione

dei familiari di conservare il patrimonio immobiliare dell’interessato (anche

in assenza di sufficienti liquidità dell’interessato per far fronte con un

certo agio ai propri impegni finanziari e alle necessità di risanamento dei

suoi immobili) si scontra con i bisogni di protezione di PI 1 individuati dal

curatore, in particolare il suo diritto alla conservazione di un tenore di vita

adeguato – che il suo patrimonio gli permette di mantenere – e conforme alle

sue esigenze e ai suoi desideri (ad esempio, quello di risiedere al proprio

domicilio il più a lungo possibile, benché i costi di accudimento superino le

sue entrate). A quest’ultimo riguardo si rileva, in via abbondanziale, che i

familiari del curatelato – nello specifico il nipote dr. med. __________, che

nel reclamo viene indicato come la persona che potrebbe dare assistenza dal

profilo medico a PI 1 – hanno contattato telefonicamente il medico del

curatelato chiedendo di ricoverare quest’ultimo (“la famiglia richiede di

ricoverare il paziente in casa anziani”), seppur coscienti “che il

paziente si è sempre dichiarato contrario a questa misura” (scritto 18

giugno 2021 dr. med. __________ all’Autorità di protezione; cfr. anche e-mail

21.

giugno 2021 del curatore all’Autorità di protezione) e benché dal profilo

medico e personale un simile provvedimento non trovi giustificazione, non

essendovi riscontri in merito alle cadute dell’interessato da loro riferite. Né

il curatore né il medico curante risultano aver ricevuto segnalazioni di simili

incidenti, le cui conseguenze sarebbero infatti state riscontrate durante le

visite mediche (“trovo che in generale il signor PI 1 sia ben inquadrato: è

a casa propria secondo il suo desiderio, è accudito 24/24 ore, del personale

infermieristico e medico passa regolarmente. Inoltre c’è una figura adeguata di

curatore” scritto 18 giugno 2021 dr. med. __________ all’Autorità di

protezione).

In conclusione, non vi è

alcun riscontro che deponga in favore della revoca della misura di protezione.

Il reclamo deve pertanto essere respinto.

3.

Gli oneri

processuali, già anticipati da RE 1 per l’importo di fr. 800.–, seguono la sua integrale

soccombenza e vanno posti a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, in parte già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.–

b) spese fr. 200.–

fr. 1’000.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.