9.2021.176
Misura di protezione a favore di un minore, mandato per controlli evolutivi
22 settembre 2022Italiano17 min
ottobre 2017 la medesima autorità ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.176
Lugano
22 settembre 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Damiano
Bozzini
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
dall’ PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda le misure di protezione a favore della figlia PI 1
giudicando
sul reclamo del 8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
l’8 ottobre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 è nata il 2015
dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Dalla nascita della bambina, madre e figlia
erano collocate su base volontaria presso __________.
B. Con decisione 18/26
agosto 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ ha nominato alla
bambina una curatrice per l’accertamento della paternità e il legame di
filiazione è stato stabilito con sentenza 16 maggio 2019 del Pretore aggiunto
del distretto di __________.
Il padre vive a __________
e l’autorità parentale sulla bambina è esercitata esclusivamente dalla madre.
C. Con decisione 29 novembre/6
dicembre 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ ha conferito
mandato al Servizio medico psicologico di __________ di procedere ad una
valutazione delle capacità genitoriali di RE 1. Con ulteriore decisione 17/23
ottobre 2017 la medesima autorità ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico
di __________ di esperire dei controlli evolutivi sulla figlia PI 1.
D. Constatato il cambiamento
di domicilio di RE 1 e della figlia PI 1, con decisione 7 agosto 2019 l’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha
assunto con effetto retroattivo al 1 giugno 2019 “la misura decretata il 23
ottobre 2017 con la quale è stato conferito al Servizio medico-psicologico di __________
un mandato con lo scopo di esperire i controlli evolutivi in favore di PI 1”.
Ritenuto che la psicologa che già si era occupata in passato dei controlli
evolutivi era a quel momento impiegata presso il Servizio medico-psicologico di
__________, la Capo-servizio del __________ ha proposto con scritto 20 dicembre
2019 di continuare l’osservazione da parte della stessa, proposta accettata
dall’Autorità di protezione con scritto 21 gennaio 2020.
E. Il Servizio medico-psicologico
di __________ ha reso un rapporto il 20 aprile 2020, con il quale ha indicato
che il percorso presso __________, in un contesto semi-protetto si è concluso
in giugno 2019 e il passaggio all’autonomia si è svolto senza troppe
difficoltà. Quanto alla richiesta della madre di conclusione dei controlli
evolutivi, il Servizio medico-psicologico ha ritenuto opportuno monitorare
nuovamente la situazione a fine anno 2020 per poi rivalutare la possibilità di
revoca del mandato.
F. Con scritto 19 luglio
2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di essersi sposata in ottobre
2020 e di ritenere la sua situazione “stabilizzata”. Di conseguenza ha
chiesto di concludere i controlli evolutivi, reputandoli non più necessari.
G. A seguito della
richiesta di aggiornamento da parte dell’Autorità di protezione, il Servizio
medico-psicologico ha presentato un rapporto il 27 luglio 2021, illustrando i
cambiamenti intervenuti a livello famigliare, con il matrimonio di RE 1 con __________
e la nascita di un figlio in gennaio 2021, come pure un progetto di
riavvicinamento ai genitori materni con la costruzione di una casa vicino a
loro. In considerazione anche delle relazioni tra RE 1 e i suoi genitori, in
passato difficoltose, il Servizio medico-psicologico ha proposto il proseguimento
dei controlli evolutivi.
H. Il 3 settembre 2021
si è tenuta un’udienza presso l’Autorità di protezione, alla presenza di RE 1 e
__________, madre e rappresentante di PI 2. Entrambe hanno sostenuto la
richiesta di concludere i controlli evolutivi, giudicandoli non più necessari.
I. Su richiesta
dell’Autorità di protezione, l’istituto scolastico di __________ ha presentato
il 13 settembre 2021 un rapporto delle docenti della scuola dell’infanzia,
osservando l’adeguatezza dell’abbigliamento della bambina, del suo corredo
sempre lavato e in buono stato. Ha quindi chiarito che PI 1 predilige stare con
un gruppo di bambine di età inferiore ma nel gruppo di pari sembra abbastanza
adeguata, partecipa con interesse a ciò che le viene proposto mostrando buone
capacità. La collaborazione con la famiglia è sempre stata buona e adatta alla
situazione.
J. Con decisione 8
ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato il “mandato conferito al
Servizio medico-psicologico con risoluzione del 17 ottobre 2017 dall’Autorità
regionale di protezione __________, per esperire i controlli evolutivi in
favore di PI 1, nata il 2015” (disp. 1). La decisione è stata dichiarata
immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo privato dell’effetto sospensivo
(disp. 4).
K. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1 con reclamo 8 novembre 2021, chiedendo l’annullamento
della decisione impugnata. Essa ha sostenuto che il mandato per esperire
controlli evolutivi sulla figlia, conferito nel 2017, non sarebbe più stato necessario,
essendo la situazione notevolmente modificata. Secondo la reclamante la misura
decisa a protezione di PI 1 non sarebbe stata quindi più attuale, considerate
tutte le informazioni raccolte dall’Autorità di protezione a dimostrazione che
la bambina ha avuto uno sviluppo normale ed è in buona salute. A suo avviso non
sarebbero stati rilevati problemi tali da motivare provvedimenti nei confronti
della figlia e il mantenimento della misura avrebbe quindi violato il principio
di proporzionalità.
L. Con osservazioni 29
novembre 2021 l’Autorità di protezione ha sostenuto di ritenere che la
necessità di continuare i controlli evolutivi sarebbe chiaramente emersa dal
rapporto del Servizio medico-psicologico e dal rapporto inviato dalla direzione
della scuola frequentata da PI 1. Secondo l’Autorità di prima istanza il
mantenimento del mandato avrebbe quindi rispettato il principio della
proporzionalità, ritenuto che un monitoraggio della situazione sarebbe
nell’interesse della minore e si tratterebbe di una misura che “non è
minimamente invasiva”, comportando una o due visite all’anno e non una
presa a carico regolare. Secondo l’Autorità di prime cure il suo costo non
sarebbe nemmeno eccessivo, ritenuto che per il 2020 è stato di fr. 741.20 e che
la famiglia disporrebbe dei mezzi necessari per farvi fronte, considerata
l’intenzione di costruire una casa.
M. Alle osservazioni
precitate RE 1 non ha replicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è
concluso.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 di revocare
il mandato al Servizio medico-psicologico per un controllo evolutivo a favore
della figlia PI 1, ritenendo dati i motivi per il suo mantenimento. In
particolare ha giustificato tale scelta ritenendo che dai rapporti della scuola
e del Servizio medico-psicologico sarebbe emersa un’”insicurezza” della
bambina, precisando nelle proprie osservazioni di ritenere “prudente
nell’interesse della minore, mantenere la misura per fare in modo di monitorare
la situazione”, considerati i cambiamenti di vita per madre e figlia.
Nel proprio
reclamo, RE 1 ha invece sostenuto che gli elementi agli atti non avrebbero più
giustificato il mandato, ritenuto che sono trascorsi quattro anni dall’adozione
della misura di protezione e nel frattempo la situazione è molto mutata. A suo
avviso dai rapporti del Servizio medico-psicologico e della scuola non sono
emerse problematiche tali da motivare il mantenimento del provvedimento,
irrispettoso del principio di proporzionalità.
3.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non
sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
Nell’esecuzione di questa
incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento
quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).
L’Autorità di
protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,
impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare
una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione
(art. 307 cpv. 3 CC).
Le misure previste dagli
art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce
al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.
27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da
un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro
confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una
condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4
ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal
principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli
interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.
1095).
Nel dettaglio l’art. 307
cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare
a protezione del minore.
Affinché rispetti il principio della
proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la
protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai
loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del
minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura,
partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i
genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro
istruzioni.
L’art. 307 CC funge pure
da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare
l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare
misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata
limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti
di abusi).
L’Autorità potrà infine
designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio
idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e
d’informazione (CR CC I, Meier,
art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).
Benché tali misure (di
controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di
protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di
proporzionalità.
Tra le misure immaginabili
si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo
a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di
collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una
perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di
presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento
esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio
piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento
commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i
responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo
luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle
fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.
1102-1103).
4.
Nel suo
apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che
governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle
parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129
III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.
3d).
Il citato principio vale
anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27
febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF
142.
III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo
di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm
Erwachsenenschutz, Steck, art. 446
CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio
2012, consid. 2.3).
5.
Nel caso in esame il
mandato contestato risale al 2017, quando madre e figlia risiedevano su base
volontaria in una struttura semi-protetta e il legame di filiazione paterno non
era ancora stato stabilito. La bambina aveva meno di due anni e la situazione
di RE 1 era completamente diversa da quella accertata al momento della sua
richiesta di revoca del provvedimento, nel 2021. Nel frattempo la madre si è
infatti sposata ed ha avuto un altro figlio in gennaio 2021 e, come risulta dalla banca dati movimento della
popolazione –MovPop-, una terzogenita in luglio 2022. Dalle
dichiarazioni fornite all’Autorità di protezione e ribadite nel reclamo, la
famiglia progetta di costruire una casa vicino ai genitori di lei.
Dal rapporto 27
luglio 2021 del Servizio medico-psicologico si evince inoltre che PI 1 è una
bambina “serena e contenta
(…) in buona salute e dallo sviluppo nella
norma. In relazione con altri bambini può dimostrarsi disponibile ma anche
“comandina”, mentre con l’adulto globalmente è adeguata (…)” (cfr., pag. 7).
Quanto alla relazione con la madre “non si riscontrano difficoltà sul piano
concreto di accudimento. Sul piano emotivo-affettivo si osserva un’interazione
positiva durante i momenti di gioco”. La situazione famigliare e i rapporti
tra i componenti della famiglia è descritta in modo globalmente positivo,
sebbene siano evidenziate alcune criticità sulla madre, che sembrano motivare la
proposta del Servizio medico-psicologico di attivare il Servizio di sostegno e
accompagnamento educativo (SAE) e di continuare i controlli evolutivi.
L’Autorità di protezione ha
motivato la propria decisione evidenziando in particolare un’insicurezza di PI
1.
(rilevabile dalla sua tendenza a giocare con bambini più piccoli di un anno)
e specificando, nelle osservazioni al reclamo, di ritenere evidente una
fragilità che tuttavia non è spiegata. Dagli atti non emerge quindi alcuna
problematica, così “chiaramente” come preteso. Le generiche motivazioni
che l’Autorità di protezione ha addotto a giustificazione del mantenimento
della misura appaiono quindi scarne e superficiali, ritenuto peraltro che nemmeno
può essere condivisa l’opinione dell’Autorità di prime cure rispetto alla
natura della misura, considerata a torto come “non minimamente invasiva,
trattandosi unicamente di un controllo che comporta due o tre visite all’anno e
non di una presa a carico regolare” (cfr. osservazioni, pag. 3). Risulta
poi irrilevante la presunta situazione economica di RE 1 e il fatto che il
costo di fr. 741.20 per l’anno 2020 non sarebbe eccessivo per “una famiglia
intenzionata a costruire una casa” e che quindi “dispone sicuramente dei
mezzi necessari per pagare dei controlli medici per la minore”.
In conclusione, a mente di
questo giudice non emerge oggettivamente che PI 1 al momento dell’emanazione
della decisione impugnata mostrasse segni di disagio tali da giustificare il
mantenimento dei controlli evolutivi decisi nel 2017. Come indicato, sebbene
l’Autorità di protezione abbia sostenuto l’esigenza di tale monitoraggio
facendo riferimento a ipotetiche insicurezze della bambina (che tuttavia non
appaiono dalle considerazioni delle insegnanti e nemmeno con evidenza dal
rapporto del Servizio medico-psicologico) sembra piuttosto che l’autorità di
primo grado sia preoccupata della “situazione personale della madre” (cfr.
osservazioni 29 novembre 2021), a favore della quale non è tuttavia mai stata istituita
alcuna misura, come pure degli altri due figli. In un simile contesto, pur
tenendo conto dell’ampio potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione, risulta
del tutto immotivato il mantenimento del mandato (che, giova ricordarlo, è
istituito ad esclusivo beneficio di PI 1), che non era già più giustificabile
al momento dell’emanazione della decisione impugnata. Il reclamo di RE 1 va
pertanto accolto e sebbene la reclamante non lo abbia richiesto, a questo
giudice appare adeguato riformare la decisione nel senso di revocare il mandato
al Servizio medico-psicologico, considerato che il rinvio dell’incarto
all’Autorità di prima istanza per una nuova decisione configurerebbe un inutile
formalismo.
6.
Visto quanto precede,
il reclamo è accolto e la decisione dell’Autorità di protezione riformata,
ragione per la quale quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi
dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese
processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di
diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi
all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.
Quanto alle ripetibili, la
giurisprudenza consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate
soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti
vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della
parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite
unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,
le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza
successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23
giugno 2017, inc. 9.2016.126). L’Autorità di protezione, quale unica
antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692
consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve
pertanto essere condannata al versamento di adeguate ripetibili, quantificate
in fr. 600.–.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
Di conseguenza la
decisione 8 ottobre 2021 (ris. 567) dell’Autorità regionale di protezione __________
è riformata come segue:
“1. Il mandato
conferito al Servizio medico-psicologico con risoluzione 3674/2017 del 17
ottobre 2017 dall’Autorità regionale di Protezione __________, per esperire
controlli evolutivi in favore di PI 1, nata il 2015, è revocato”.
2. Non si
prelevano né spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.