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Decisione

9.2021.176

Misura di protezione a favore di un minore, mandato per controlli evolutivi

22 settembre 2022Italiano17 min

ottobre 2017 la medesima autorità ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.176

Lugano

22 settembre 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

dall’ PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda le misure di protezione a favore della figlia PI 1

giudicando

sul reclamo del 8 novembre 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

l’8 ottobre 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 è nata il 2015

dalla relazione tra RE 1 e PI 2. Dalla nascita della bambina, madre e figlia

erano collocate su base volontaria presso __________.

B. Con decisione 18/26

agosto 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ ha nominato alla

bambina una curatrice per l’accertamento della paternità e il legame di

filiazione è stato stabilito con sentenza 16 maggio 2019 del Pretore aggiunto

del distretto di __________.

Il padre vive a __________

e l’autorità parentale sulla bambina è esercitata esclusivamente dalla madre.

C. Con decisione 29 novembre/6

dicembre 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ ha conferito

mandato al Servizio medico psicologico di __________ di procedere ad una

valutazione delle capacità genitoriali di RE 1. Con ulteriore decisione 17/23

ottobre 2017 la medesima autorità ha conferito mandato al Servizio medico-psicologico

di __________ di esperire dei controlli evolutivi sulla figlia PI 1.

D. Constatato il cambiamento

di domicilio di RE 1 e della figlia PI 1, con decisione 7 agosto 2019 l’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha

assunto con effetto retroattivo al 1 giugno 2019 “la misura decretata il 23

ottobre 2017 con la quale è stato conferito al Servizio medico-psicologico di __________

un mandato con lo scopo di esperire i controlli evolutivi in favore di PI 1”.

Ritenuto che la psicologa che già si era occupata in passato dei controlli

evolutivi era a quel momento impiegata presso il Servizio medico-psicologico di

__________, la Capo-servizio del __________ ha proposto con scritto 20 dicembre

2019 di continuare l’osservazione da parte della stessa, proposta accettata

dall’Autorità di protezione con scritto 21 gennaio 2020.

E. Il Servizio medico-psicologico

di __________ ha reso un rapporto il 20 aprile 2020, con il quale ha indicato

che il percorso presso __________, in un contesto semi-protetto si è concluso

in giugno 2019 e il passaggio all’autonomia si è svolto senza troppe

difficoltà. Quanto alla richiesta della madre di conclusione dei controlli

evolutivi, il Servizio medico-psicologico ha ritenuto opportuno monitorare

nuovamente la situazione a fine anno 2020 per poi rivalutare la possibilità di

revoca del mandato.

F. Con scritto 19 luglio

2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di essersi sposata in ottobre

2020 e di ritenere la sua situazione “stabilizzata”. Di conseguenza ha

chiesto di concludere i controlli evolutivi, reputandoli non più necessari.

G. A seguito della

richiesta di aggiornamento da parte dell’Autorità di protezione, il Servizio

medico-psicologico ha presentato un rapporto il 27 luglio 2021, illustrando i

cambiamenti intervenuti a livello famigliare, con il matrimonio di RE 1 con __________

e la nascita di un figlio in gennaio 2021, come pure un progetto di

riavvicinamento ai genitori materni con la costruzione di una casa vicino a

loro. In considerazione anche delle relazioni tra RE 1 e i suoi genitori, in

passato difficoltose, il Servizio medico-psicologico ha proposto il proseguimento

dei controlli evolutivi.

H. Il 3 settembre 2021

si è tenuta un’udienza presso l’Autorità di protezione, alla presenza di RE 1 e

__________, madre e rappresentante di PI 2. Entrambe hanno sostenuto la

richiesta di concludere i controlli evolutivi, giudicandoli non più necessari.

I. Su richiesta

dell’Autorità di protezione, l’istituto scolastico di __________ ha presentato

il 13 settembre 2021 un rapporto delle docenti della scuola dell’infanzia,

osservando l’adeguatezza dell’abbigliamento della bambina, del suo corredo

sempre lavato e in buono stato. Ha quindi chiarito che PI 1 predilige stare con

un gruppo di bambine di età inferiore ma nel gruppo di pari sembra abbastanza

adeguata, partecipa con interesse a ciò che le viene proposto mostrando buone

capacità. La collaborazione con la famiglia è sempre stata buona e adatta alla

situazione.

J. Con decisione 8

ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato il “mandato conferito al

Servizio medico-psicologico con risoluzione del 17 ottobre 2017 dall’Autorità

regionale di protezione __________, per esperire i controlli evolutivi in

favore di PI 1, nata il 2015” (disp. 1). La decisione è stata dichiarata

immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo privato dell’effetto sospensivo

(disp. 4).

K. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 8 novembre 2021, chiedendo l’annullamento

della decisione impugnata. Essa ha sostenuto che il mandato per esperire

controlli evolutivi sulla figlia, conferito nel 2017, non sarebbe più stato necessario,

essendo la situazione notevolmente modificata. Secondo la reclamante la misura

decisa a protezione di PI 1 non sarebbe stata quindi più attuale, considerate

tutte le informazioni raccolte dall’Autorità di protezione a dimostrazione che

la bambina ha avuto uno sviluppo normale ed è in buona salute. A suo avviso non

sarebbero stati rilevati problemi tali da motivare provvedimenti nei confronti

della figlia e il mantenimento della misura avrebbe quindi violato il principio

di proporzionalità.

L. Con osservazioni 29

novembre 2021 l’Autorità di protezione ha sostenuto di ritenere che la

necessità di continuare i controlli evolutivi sarebbe chiaramente emersa dal

rapporto del Servizio medico-psicologico e dal rapporto inviato dalla direzione

della scuola frequentata da PI 1. Secondo l’Autorità di prima istanza il

mantenimento del mandato avrebbe quindi rispettato il principio della

proporzionalità, ritenuto che un monitoraggio della situazione sarebbe

nell’interesse della minore e si tratterebbe di una misura che “non è

minimamente invasiva”, comportando una o due visite all’anno e non una

presa a carico regolare. Secondo l’Autorità di prime cure il suo costo non

sarebbe nemmeno eccessivo, ritenuto che per il 2020 è stato di fr. 741.20 e che

la famiglia disporrebbe dei mezzi necessari per farvi fronte, considerata

l’intenzione di costruire una casa.

M. Alle osservazioni

precitate RE 1 non ha replicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è

concluso.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di RE 1 di revocare

il mandato al Servizio medico-psicologico per un controllo evolutivo a favore

della figlia PI 1, ritenendo dati i motivi per il suo mantenimento. In

particolare ha giustificato tale scelta ritenendo che dai rapporti della scuola

e del Servizio medico-psicologico sarebbe emersa un’”insicurezza” della

bambina, precisando nelle proprie osservazioni di ritenere “prudente

nell’interesse della minore, mantenere la misura per fare in modo di monitorare

la situazione”, considerati i cambiamenti di vita per madre e figlia.

Nel proprio

reclamo, RE 1 ha invece sostenuto che gli elementi agli atti non avrebbero più

giustificato il mandato, ritenuto che sono trascorsi quattro anni dall’adozione

della misura di protezione e nel frattempo la situazione è molto mutata. A suo

avviso dai rapporti del Servizio medico-psicologico e della scuola non sono

emerse problematiche tali da motivare il mantenimento del provvedimento,

irrispettoso del principio di proporzionalità.

3.

Giusta l’art. 307

cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non

sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le

misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa

incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento

quanto al modo di procedere (Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di

protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio,

impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare

una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione

(art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli

art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce

al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid,

Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n.

27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da

un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro

confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una

condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar

zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4

ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal

principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli

interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag.

1095).

Nel dettaglio l’art. 307

cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare

a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della

proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la

protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai

loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del

minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura,

partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i

genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro

istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure

da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare

l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare

misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata

limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti

di abusi).

L’Autorità potrà infine

designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio

idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e

d’informazione (CR CC I, Meier,

art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di

controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di

protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di

proporzionalità.

Tra le misure immaginabili

si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo

a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di

collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una

perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di

presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento

esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio

piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento

commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i

responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo

luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle

fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag.

1102-1103).

4.

Nel suo

apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che

governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle

parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129

III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons.

3d).

Il citato principio vale

anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27

febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF

142.

III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo

di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm

Erwachsenenschutz, Steck, art. 446

CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio

2012, consid. 2.3).

5.

Nel caso in esame il

mandato contestato risale al 2017, quando madre e figlia risiedevano su base

volontaria in una struttura semi-protetta e il legame di filiazione paterno non

era ancora stato stabilito. La bambina aveva meno di due anni e la situazione

di RE 1 era completamente diversa da quella accertata al momento della sua

richiesta di revoca del provvedimento, nel 2021. Nel frattempo la madre si è

infatti sposata ed ha avuto un altro figlio in gennaio 2021 e, come risulta dalla banca dati movimento della

popolazione –MovPop-, una terzogenita in luglio 2022. Dalle

dichiarazioni fornite all’Autorità di protezione e ribadite nel reclamo, la

famiglia progetta di costruire una casa vicino ai genitori di lei.

Dal rapporto 27

luglio 2021 del Servizio medico-psicologico si evince inoltre che PI 1 è una

bambina “serena e contenta

(…) in buona salute e dallo sviluppo nella

norma. In relazione con altri bambini può dimostrarsi disponibile ma anche

“comandina”, mentre con l’adulto globalmente è adeguata (…)” (cfr., pag. 7).

Quanto alla relazione con la madre “non si riscontrano difficoltà sul piano

concreto di accudimento. Sul piano emotivo-affettivo si osserva un’interazione

positiva durante i momenti di gioco”. La situazione famigliare e i rapporti

tra i componenti della famiglia è descritta in modo globalmente positivo,

sebbene siano evidenziate alcune criticità sulla madre, che sembrano motivare la

proposta del Servizio medico-psicologico di attivare il Servizio di sostegno e

accompagnamento educativo (SAE) e di continuare i controlli evolutivi.

L’Autorità di protezione ha

motivato la propria decisione evidenziando in particolare un’insicurezza di PI

1.

(rilevabile dalla sua tendenza a giocare con bambini più piccoli di un anno)

e specificando, nelle osservazioni al reclamo, di ritenere evidente una

fragilità che tuttavia non è spiegata. Dagli atti non emerge quindi alcuna

problematica, così “chiaramente” come preteso. Le generiche motivazioni

che l’Autorità di protezione ha addotto a giustificazione del mantenimento

della misura appaiono quindi scarne e superficiali, ritenuto peraltro che nemmeno

può essere condivisa l’opinione dell’Autorità di prime cure rispetto alla

natura della misura, considerata a torto come “non minimamente invasiva,

trattandosi unicamente di un controllo che comporta due o tre visite all’anno e

non di una presa a carico regolare” (cfr. osservazioni, pag. 3). Risulta

poi irrilevante la presunta situazione economica di RE 1 e il fatto che il

costo di fr. 741.20 per l’anno 2020 non sarebbe eccessivo per “una famiglia

intenzionata a costruire una casa” e che quindi “dispone sicuramente dei

mezzi necessari per pagare dei controlli medici per la minore”.

In conclusione, a mente di

questo giudice non emerge oggettivamente che PI 1 al momento dell’emanazione

della decisione impugnata mostrasse segni di disagio tali da giustificare il

mantenimento dei controlli evolutivi decisi nel 2017. Come indicato, sebbene

l’Autorità di protezione abbia sostenuto l’esigenza di tale monitoraggio

facendo riferimento a ipotetiche insicurezze della bambina (che tuttavia non

appaiono dalle considerazioni delle insegnanti e nemmeno con evidenza dal

rapporto del Servizio medico-psicologico) sembra piuttosto che l’autorità di

primo grado sia preoccupata della “situazione personale della madre” (cfr.

osservazioni 29 novembre 2021), a favore della quale non è tuttavia mai stata istituita

alcuna misura, come pure degli altri due figli. In un simile contesto, pur

tenendo conto dell’ampio potere di apprezzamento dell’Autorità di protezione, risulta

del tutto immotivato il mantenimento del mandato (che, giova ricordarlo, è

istituito ad esclusivo beneficio di PI 1), che non era già più giustificabile

al momento dell’emanazione della decisione impugnata. Il reclamo di RE 1 va

pertanto accolto e sebbene la reclamante non lo abbia richiesto, a questo

giudice appare adeguato riformare la decisione nel senso di revocare il mandato

al Servizio medico-psicologico, considerato che il rinvio dell’incarto

all’Autorità di prima istanza per una nuova decisione configurerebbe un inutile

formalismo.

6.

Visto quanto precede,

il reclamo è accolto e la decisione dell’Autorità di protezione riformata,

ragione per la quale quest’ultima va considerata soccombente. Ai sensi

dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono tuttavia essere addossate spese

processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di

diritto pubblico. Viste le circostanze particolari, si rinuncia quindi

all’addebito di tasse e spese che andrebbero accollate allo Stato.

Quanto alle ripetibili, la

giurisprudenza consolidata ha sancito che le Autorità di protezione risultate

soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti

vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della

parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite

unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi,

le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza

successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23

giugno 2017, inc. 9.2016.126). L’Autorità di protezione, quale unica

antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7), deve

pertanto essere condannata al versamento di adeguate ripetibili, quantificate

in fr. 600.–.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza la

decisione 8 ottobre 2021 (ris. 567) dell’Autorità regionale di protezione __________

è riformata come segue:

“1. Il mandato

conferito al Servizio medico-psicologico con risoluzione 3674/2017 del 17

ottobre 2017 dall’Autorità regionale di Protezione __________, per esperire

controlli evolutivi in favore di PI 1, nata il 2015, è revocato”.

2. Non si

prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

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