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Decisione

9.2021.18

Reclamo avverso l'approvazione del rendiconto finanziario del curatore; accertamento errato degli attivi

16 giugno 2021Italiano27 min

infortunio sul lavoro, in data 26 febbraio 2020 RE 1 ha subito un trauma cranico

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.18

Lugano

16 giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

rappr.

da: RA 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finanziario dell’ex curatore

giudicando

sul reclamo del 18 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1, nato il 1963 e

domiciliato a __________, lavorava quale tecnico del suono e della luce e agiva

quale amministratore unico con firma individuale della propria ditta __________

con sede in __________.

A seguito di un

infortunio sul lavoro, in data 26 febbraio 2020 RE 1 ha subito un trauma cranico

emorragico grave, che lo ha reso incapace “di prendere delle decisioni per

sé stesso”, così come attestato dal certificato medico 12 marzo 2020 del

Servizio di medicina intensiva dell’Ospedale __________. I medici curanti hanno

pertanto chiesto all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito

Autorità di protezione) di adottare una misura di protezione a favore del

paziente.

B. L’interessato è stato

degente per un periodo prolungato presso la Clinica __________. Dal 25 luglio

2020 egli risulta domiciliato presso un appartamento protetto a __________.

C. Con decisione

supercautelare 2 aprile 2020 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE

1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del

patrimonio ai sensi dell’art. 394 CC in relazione con l’art. 395 CC. Quale

curatore è stato nominato il signor __________.

Al curatore sono state

affidate le seguenti mansioni (dispositivo n. 1): rappresentare l’interessato

nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni

con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni sociali e non, altri

istituti e privati (1.a); rappresentare l’interessato nel disbrigo degli affari

finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo

patrimonio (1.b). Al dispositivo n. 2, il curatore è stato invitato a: “a.

chiedere un adattamento della misura in caso di modifica delle circostanze; b.

in collaborazione con l’ARP, presentare l’inventario dei beni da amministrare e

dei passivi entro 40 giorni dall’intimazione della presente risoluzione; c.

chiedere i consensi agli atti e negozi previsti dall’art. 416 CC; d. consegnare

il rendiconto finanziario e il rapporto morale entro la fine di febbraio di

ogni anno”. Inoltre, il curatore è stato autorizzato ad accedere

all’abitazione e ad aprire la corrispondenza amministrativa ai sensi dell’art.

391 cpv. 3 CC (dispositivo n. 3).

D. Con scritto 14 maggio

2020 il curatore ha aggiornato l’Autorità di protezione sullo stato psicofisico

dell’interessato e sulla sua situazione finanziaria. Il curatore ha indicato di

ritenere improbabile che il signor RE 1 potesse riprendere l’attività quale

tecnico del suono e della luce nell’ambito della propria ditta; ha chiesto

pertanto l’autorizzazione per l’alienazione, risp. liquidazione dell’impresa __________

(disdetta magazzino, disdetta leasing auto e la vendita dei due furgoni), così

come la liquidazione dell’economia domestica con disdetta del contratto di

locazione per l’appartamento precedentemente abitato dall’interessato.

E. Con istanza 21 luglio

2020 l’interessato ha chiesto all’Autorità di protezione la revoca immediata

della curatela a suo favore, allegando un certificato medico del 20 luglio 2020

della Dr. med. __________, attestante la capacità di discernimento del

paziente.

F. Con risoluzione n.

957/2020 del 12 agosto 2020 l’Autorità di protezione ha dato il consenso alla

disdetta del contratto di locazione per l’appartamento locato dal curatelato a __________

(dispositivo n. 1) e alla liquidazione della società anonima __________

(dispositivo n. 3). Il curatore __________ è stato autorizzato a svolgere a

nome e per conto del curatelato tutte le pratiche necessarie a tali scopi

(dispositivo n. 2 e 4). In particolare, l’Autorità di protezione ha ritenuto

necessario autorizzare la liquidazione della società dell’interessato “ritenuto

come lo stesso sia stato dichiarato inabile al lavoro al 100% e la società si

trovi in una situazione di deficit, che rischia di aggravarsi con il passare

del tempo”.

G. L’interessato è stato

sentito in data 28 agosto 2020. L’Autorità di protezione ha ritenuto che il più

recente certificato medico della Dr. med. __________ – datato 25 agosto 2020 e presentato

dall’interessato durante il medesimo incontro – non si esprimeva sulla capacità

del curatelato di svolgere le proprie pratiche amministrative e finanziarie

rispettivamente di delegarle ad altri. L’interessato ha quindi dichiarato di

svincolare i suoi medici curanti dal segreto professionale nei confronti

dell’Autorità di protezione, affinché fossero raccolte le informazioni necessarie

in merito alla sua capacità di gestione amministrativa. L’interessato, tramite

il suo legale presente l’avv. __________, ha ritenuto che mancavano gli estremi

per la liquidazione della società in quanto erano in corso delle trattative di

vendita private. Ha sostenuto inoltre che la contabilità presentata dal curatore

era errata. È stato quindi deciso di tenere in sospeso le procedure di

liquidazione della società dell’interessato in attesa degli accertamenti medici

necessari.

H. Previo consenso del

curatore __________, con istanza 6 ottobre 2020 all’Autorità di protezione, l’interessato

ha postulato la sostituzione del curatore con la signora RA 1, la quale aveva

già acconsentito all’assunzione del relativo mandato.

I. Con decisione 10

novembre 2020 l’Autorità di protezione ha proceduto a modificare la

supercautelare del 2 aprile 2020 istituente la misura di protezione ed ha nominato

quale curatrice di rappresentanza la signora RA 1 in sostituzione di __________.

Alla curatrice sono state affidate le stesse mansioni attribuite al curatore uscente

(dispositivo n. 2 e 3). L’Autorità di protezione ha anche deciso che l’ex

curatore sarebbe stato sollevato dal proprio operato, soggetto all’azione di

responsabilità conformemente all’art. 454 ss CC, con l’approvazione del

rendiconto intermedio, che __________ è stato invitato a presentare entro 30

giorni, con l’indicazione che quest’ultimo sarebbe poi valso quale inventario

iniziale per la nuova curatrice (dispositivo n. 7).

J. In data 2 dicembre

2020 il curatore uscente ha presentato il rendiconto finanziario inerente il

periodo intermedio durante il quale ha svolto la sua funzione dal 1°aprile 2020

al 10 novembre 2020. La sostanza netta è stata stabilita in CHF 64'239.48, risultante

da un attivo di CHF 71'459.18 di fronte ad un passivo di CHF 7'219.70. L’ex

curatore ha presentato anche il rapporto morale relativo alla situazione

generale del curatelato, indicando peraltro che non gli era stato possibile

colloquiare da solo con l’interessato, in quanto sin dall’inizio la signora RA

1 si era sempre occupata intensamente di quest’ultimo, motivo per cui non si

era mai potuto istaurare un rapporto di fiducia. Il curatore uscente ha inoltre

consegnato una nota mercede e rimborso spese per complessivi CHF 5'094.70

(indennità per onorario di CHF 4'675.00 e spese di CHF 419.70).

K. Con risoluzione n. 1527

del 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha approvato il suddetto

rendiconto finanziario. Al curatore uscente è stata riconosciuta l’indennità

pretesa (CHF 4'675.00 di mercede e CHF 419.70 di spese), costi che sono stati

posti a carico dell’interessato. Quali spese e tassa di giudizio sono stati

prelevati CHF 150.00, parimenti posti a carico del curatelato.

L. Contro quest’ultima

decisione è insorto RE 1, rappresentato dall’attuale curatrice RA 1, con

reclamo 18 febbraio 2021. Il reclamante ha sostenuto che quanto riportato nel

rendiconto finanziario non corrisponderebbe alla sua reale situazione finanziaria.

In particolare, il totale degli attivi ammonterebbe a suo dire a soli CHF

15'714.96 (invece che a CHF 71'459.18 come esposto nel rendiconto finanziario

contestato), poiché per la cessione del pacchetto azionario della ditta del curatelato,

egli non avrebbe beneficiato di alcun profitto/utile finanziario, siccome non

sarebbe stato possibile richiedere un valore di riscatto e/o di vendita.

Inoltre, per quanto attiene alla posizione inerente i passivi, il reclamante ha

rilevato che andrebbero aggiunti ulteriori CHF 14'801.57 quali debiti verso terzi

(verso la curatrice e la signora __________, sorella della signora RA 1). Il

reclamante ha inoltre sostenuto che le prestazioni terapeutiche di riabilitazione

ricadrebbero sull’interessato per il mancato riconoscimento da parte dell’assicurazione

contro l’infortunio. Per finire il reclamante ha chiesto che, alla luce della

sua asserita situazione finanziaria delicata e fragile, non gli vengano posti a

carico i costi derivanti dalla decisione impugnata.

M. Con osservazioni 23

febbraio 2021 il curatore uscente ha preso posizione in merito al suddetto

reclamo, confermando i dati registrati nella contabilità presentata con il

rendiconto finanziario. Relativamente alle critiche inerenti l’ammontare dei

passivi fatti valere dal reclamante, l’ex curatore ha rilevato di non disporre

dei relativi giustificativi e di non essere quindi in grado di fare delle

osservazioni in merito a ciò senza sapere se le posizioni fatte valere rientrino

nel suo periodo di gestione. Ha precisato che il rendiconto finanziario in

questione si riferirebbe unicamente al periodo dal 1° aprile 2020 al 10

novembre 2020 ed ha rielencato tutte le relative posizioni contabili. Il signor

__________ ha rilevato di aver correttamente registrato nella contabilità il

valore sostanziale del pacchetto azionario in quanto si tratterebbe di azioni

al portatore. Invece di registrare la __________ al valore nominale di CHF

100'000.00 quale valore patrimoniale dell’interessato, l’ex curatore avrebbe

seguito il consiglio “del contabile”, esponendo il valore della società

con il valore sostanziale dell’azienda e quindi con un valore ridotto di CHF

54'220.00 (il relativo documento sarebbe stato inserito nell’inventario e

successivamente nel rendiconto finale). Per finire, il curatore uscente ha

specificato che il conto bancario Banca __________, deposito di garanzia per il

magazzino della ditta sarebbe stato registrato “di carattere pro memoria

nella contabilità”, siccome non gli sarebbe stato affidato il mandato di

occuparsi della contabilità aziendale.

N. Con osservazioni 29

marzo 2021 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione

impugnata. La censura del reclamante secondo cui la cessione del pacchetto

azionario era avvenuta a titolo gratuito, sarebbe irrilevante, siccome intervenuta

successivamente al 10 novembre 2020. Al momento del termine del mandato dell’ex

curatore la relativa sostanza inerente la società era ancora computabile nel

patrimonio dell’interessato. La registrazione del deposito di garanzia affitti

per il magazzino della società quale attivo dell’interessato risulterebbe,

secondo l’Autorità, corretta, in quanto la società era ancora in sue mani in

data 10 novembre 2020. Per quanto attiene alla posizione dei passivi in contestazione,

l’Autorità di protezione ha ritenuto che la signora __________ avrebbe omesso

di notificare i relativi debiti al curatore e di sottoporre al medesimo le

rispettive fatture. Alcune di quest’ultime sarebbero comunque relative al

periodo contabile successivo a quello esaminato, in particolare buona parte di

quelle relative alla pratica “__________”, così come la richiesta di acconto

dell’avv. __________ del 27 novembre 2020. L’Autorità di protezione ha rilevato

che “considerando la sostanza comprendente il valore della ditta”, pur

conteggiando dei debiti più alti relativi al periodo di gestione dell’ex curatore,

la sostanza netta dell’interessato risulterebbe comunque essere superiore a CHF

50'000.00. L’attribuzione all’interessato delle tasse, spese e della mercede a

favore del curatore uscente sarebbe quindi corretta. L’Autorità di protezione

ha infine osservato che per il periodo novembre-dicembre 2020 alla curatrice in

carica sarebbe data la facoltà di rettificare, documenti alla mano, le cifre

accertate dal precedente curatore e che l’interessato avrebbe anche la

possibilità di richiedere di far anticipare i costi della misura dal Comune di domicilio

nella misura in cui dimostrasse di non essere in grado di far fronte ai

relativi costi.

O. Con replica 7 aprile

2021 il reclamante ha ribadito l’argomentazione secondo cui la cessione della

ditta, che si è sovrapposta alla sostituzione del curatore, sarebbe avvenuta

senza la realizzazione di un utile netto dalle azioni. Relativamente ai debiti,

il reclamante sostiene che essi si erano resi necessari in quanto lo spillatico

mensile non gli avrebbe permesso di far fronte alle relative spese. L’aiuto

prestato dalla signora RA 1 durante il periodo in cui ella non rivestiva ancora

la funzione di curatrice sarebbe avvenuto nel rispetto delle regole e norme

imposte dall’Autorità di protezione. Secondo il reclamante, l’ex curatore

avrebbe lasciato dimettere l’interessato dalla Clinica __________ senza soldi e

documenti, mentre avrebbe chiesto alla signora RA 1 di onorare delle fatture in

quanto la situazione finanziaria dell’interessato sarebbe stata, così come dipinta

dal curatore, molto precaria. Il reclamante ha indicato di non comprendere il

motivo per cui il curatore uscente non avrebbe sottoposto a lui e alla nuova

curatrice il rendiconto finanziario prima di presentarlo all’Autorità di

protezione, ciò che avrebbe evitato delle incomprensioni. Il reclamante ha ribadito

l’incapacità di far fronte alle spese decretate con la decisione impugnata.

P. In data 16 aprile

2021 il curatore uscente ha comunicato di non avere ulteriori osservazioni da

presentare.

Q. Il 19 aprile 2021

l’Autorità di protezione ha dichiarato di rinunciare a formulare una duplica e

si è limitata a riconfermare il contenuto delle sue osservazioni del 29 marzo

2021.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Giusta l’art. 425

CC, alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’autorità di

protezione un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale;

l’autorità può dispensare da questo obbligo il curatore professionale giunto al

termine del rapporto di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione esamina e

approva il rapporto e il conto finali come fa con i rapporti e i conti

periodici (cpv. 2). Essa notifica il rapporto e il conto finali all’interessato

o ai suoi eredi e, se del caso, al nuovo curatore, facendo loro presenti le

disposizioni sulla responsabilità (cpv. 3). Comunica loro altresì se ha dimesso

il curatore o rifiutato l’approvazione del rapporto o del conto finali (cpv.

4).

2.1

Per quanto riguarda l’esame dei rapporti e i conti periodici, ai

sensi dell’art. 415 CC (applicabile su rinvio dell’art. 425 cpv. 2 CC) l’autorità

di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se

necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se

necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure

adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

2.2

La tenuta e la

presentazione dei conti sono – unitamente al rapporto relativo alla situazione

personale dell’interessato – gli strumenti principali di sorveglianza sull’esecuzione

del mandato del curatore e sono pertanto indispensabili per sostenere

un’eventuale azione di responsabilità da parte dell’interessato stesso o dei

suoi eredi. Il diritto federale non pone delle esigenze precise in merito alla

presentazione dei conti, mentre in alcune regolamentazioni cantonali, così come

in alcune guide rilasciate dalle autorità di protezione, possono essere

previste delle precisazioni. Nel Canton Ticino sono applicabili gli artt. 24-25

del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto (ROPMA), mentre sul modulo ufficiale

proposto ai curatori per la presentazione dei rendiconti finanziari (https://www4.ti.ch

/fileadmin/poteri/giudiziario/camera/Protezione/formulari/MOD20171103

-Rendiconto.pdf) sono

indicate delle istruzioni specifiche relative alla presentazione dei conti. Ad

ogni modo, i conti devono almeno fornire una panoramica sullo stato attuale del

patrimonio e comprendere le variazioni del patrimonio con tutte le entrate e le

uscite avvenute durante il periodo contabile. Le entrate e le uscite devono

essere documentate mediante dei giustificativi. Con la presentazione dei conti

vanno esibiti tutti i giustificativi e le attestazioni riguardanti il

patrimonio (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 7.22).

3.

Il rendiconto finale

ha uno scopo puramente informativo e non serve al controllo della gestione

della curatela. Il rapporto finale va approvato nella misura in cui corrisponde

all’obbligo di informazione. Lo stesso vale anche per il conto finale. In

questo modo il rapporto e il conto finali si distinguono dai rapporti e dai

conti periodici (art. 415 CC), i quali servono invece all’Autorità di

protezione a guidare la gestione del mandato e ad impartire al curatore eventuali

istruzioni. L’Autorità di protezione chiamata ad approvare un rendiconto finale

non deve pronunciarsi in merito ad eventuali mancanze del curatore. L’approvazione

del conto finale non esplica alcun effetto di diritto materiale e nemmeno il

curatore viene definitivamente scaricato dal mandato, così che eventuali

pretese legali dell’interessato ex art. 454 CC non sono toccate dalla decisione

di approvazione (BSK Erw.Schutz, Affolter/Vogel,

n. 52 ad art. 425 CC, STF 5A_151/2014 del

04.04.2014, consid. 6.1. e seg.; 5A_494/2013 del 06.09.2013

consid. 2.1 e 2.2; 5A_578/2008 del 01.10.2008 consid. 1).

3.1

La decisione di

approvazione da parte dell’Autorità di protezione può essere impugnata dalla

persona interessata, dagli eredi di quest’ultima o dal mandatario subentrante.

Tuttavia, l’oggetto di contestazione di un reclamo avverso l’approvazione del

rendiconto è limitato alla violazione dell’obbligo di informazione, siccome

eventuali comportamenti sbagliati o una gestione lacunosa dell’amministrazione

patrimoniale devono essere fatti valere mediante un’azione di responsabilità ai

sensi dell’art. 454 e seg. CC (BSK Erw.Schutz – Affolter/Vogel, n. 57 ad

art. 425 CC).

4.

Il rendiconto finale va allestito per il lasso di tempo dall’ultimo

periodo contabile approvato o dall’inizio della misura di protezione fino al

termine della misura di protezione, che interviene per legge (art. 399 o 421

CC) o in virtù di una decisione dell’Autorità di protezione (art. 422 CC). La

data di scadenza per il rendiconto finale coincide con la fine del mandato.

Mediante il rendiconto finale la persona interessata dalla misura, gli eredi di

quest’ultima, il curatore subentrante e l’Autorità di protezione vengono

informati sulla situazione patrimoniale del curatelato. Per il curatore

subentrante il rendiconto finale costituisce la base per l’inizio della sua

funzione e svincola quest’ultimo dall’allestimento di un inventario (BSK

Erw.Schutz, Affolter/Vogel, n. 14, 27 e segg ad art. 425 CC).

5.

In concreto, il

curatore uscente ha allestito il rendiconto intermedio finale per il periodo

dal 2 aprile 2020 al 10 novembre 2020, periodo durante il quale è stato in

carica quale curatore di RE 1. È per quest’ultimo periodo e quindi fino al 10

novembre 2020 (data del termine del suo mandato, cfr. decisione di sostituzione

del curatore del 10 novembre 2021) che il curatore uscente ha esposto la

situazione personale e patrimoniale dell’interessato. In particolare e per

quanto di rilevanza per la presente procedura di reclamo, quale sostanza netta dell’interessato

al 10 novembre 2020 è stato contabilizzato un importo di CHF 64'239.48 (derivante

da un attivo di CHF 71'459.18 a fronte di un passivo di CHF 7'219.70).

Il reclamante si aggrava

avverso la decisione di approvazione del rendiconto intermedio finale, in

quanto disapprova dei valori rendicontati per gli attivi e per i passivi. Innanzitutto,

il reclamante sostiene che l’attivo totale dovrebbe ammontare a soli CHF

15'714.96, obbiettando che nel rendiconto siano stati integrati il valore

sostanziale della sua società __________ di CHF 54'220.00, nonché il conto relativo

al deposito di garanzia affitti per il magazzino della ditta di CHF 1'524.22. Inoltre,

il reclamante contesta l’ammontare del valore complessivo dei passivi,

sostenendo che questi ultimi andrebbero aumentati di CHF 14'801.57, così da

portare la posizione dei debiti verso terzi a complessivi CHF 22'020.97.

5.1

Il reclamante contesta

in primo luogo il valore contabilizzato dal curatore per la sua azienda in CHF

54'220.00. Il reclamante fa valere che tale importo si riferirebbe al pacchetto

azionario della ditta ma che dalla cessione di quest’ultimo, avvenuta nel mese

di novembre 2020, egli non avrebbe beneficiato di alcun profitto/utile

finanziario. Questa censura non regge per i motivi che seguono.

5.1.1

__________

ha svolto la funzione di curatore di rappresentanza dell’interessato dal 2

aprile 2020 (data della decisione di istituzione della misura della nomina del

curatore, risoluzione n. 427/2020) fino al 10 novembre 2020 (decisione di

sostituzione del curatore, risoluzione n. 1347/2020). È quindi in relazione a

quest’ultimo periodo che il curatore uscente era tenuto a presentare il

rendiconto intermedio finale, ciò che ha correttamente fatto. Sebbene la

liquidazione della società dell’interessato sia stata richiesta ed autorizzata

ancora durante il mandato di __________, la cessione della medesima è avvenuta poi

soltanto successivamente al termine del suo mandato. Precisamente, la modifica delle persone iscritte a Registro di commercio – ovvero la

cancellazione di RE 1 con iscrizione del signor __________ quale nuovo

amministratore unico con firma individuale – è avvenuta il 18 novembre 2020 (il

13.

novembre 2020 nel registro giornaliero) come da Foglio ufficiale svizzero di

commercio (FUSC), mentre la convenzione

di cessione del pacchetto azionario della __________, stipulata tra

l’interessato quale venditore cedente e il signor __________ quale acquirente,

è datata 17 dicembre 2020. Già per questo motivo, è quindi a giusto titolo che

il curatore uscente abbia indicato quale valore della società quello precedente

alla cessione. Spetterà alla nuova curatrice rendere conto del cambiamento nella

sostanza dell’interessato in seguito alla cessione della società, avvenuta

durante il suo incarico e quindi successivamente al periodo contabile inerente

il rendiconto qui in esame.

Visto il preciso

tenore del dispositivo n. 4 della decisione 12 agosto 2020 relativo al consenso

alla liquidazione della società dell’interessato (“Il curatore, __________,

è autorizzato a svolgere, a nome e per conto del curatelato, tutte le pratiche

necessarie a tale scopo”), e ritenuta la mancanza di un tale incarico

specifico nella decisione di nomina della signora RA 1 del 10 novembre 2020, ci

si potrebbe chiedere in quale misura la curatrice subentrante sia effettivamente

stata autorizzata a provvedere alle pratiche di cessione della società,

rispettivamente in quale misura l’interessato sia stato in grado di provvedere

a tale negozio e alla firma del relativo contratto di cessione del pacchetto

azionario (visto che fino ad ora non sono ancora pervenuti gli ulteriori

accertamenti medici relativi la sua capacità di gestire autonomamente le

pratiche amministrative professionali, cfr. verbale di udienza 28 agosto 2020).

Il quesito può comunque rimanere aperto in quanto esula dall’oggetto della

presente procedura di approvazione del rendiconto.

5.1.2

Inoltre, il valore di

CHF 54'220.00 riportato nel rendiconto quale attivo derivante dalla società

appartenente all’interessato corrisponde all’ultimo valore sostanziale della

società accertato mediante bilancio approvato, e cioè il bilancio del 2018.

Difatti, come emerge dagli atti, appare che il bilancio del 2019 non fosse

ancora definitivo al momento della consegna del rendiconto. Ciononostante, da

quest’ultimo emerge un valore aziendale di CHF 56'782.62, e quindi poco diverso

da quello dell’anno contabile precedente. In ogni caso, visto che la

contabilità aziendale va conclusa al 31 dicembre di ogni anno, al momento della

presentazione del rendiconto del curatore uscente in data 11 novembre 2020, il

medesimo avrebbe comunque dovuto fare riferimento all’ultimo valore aziendale

come da ultimo bilancio del 2019. Il valore aziendale del bilancio del 2020 non

avrebbe potuto essere riportato nel rendiconto intermedio finale in questione

(siccome l’anno contabile non era ancora concluso), ragione per la quale la

relativa argomentazione del reclamante a questo proposito deve essere respinta.

Pur volendo appoggiarsi sul valore di chiusura dell’anno contabile 2019, il

valore sostanziale aziendale nel rendiconto in questione potrebbe quindi

divergere al massimo della differenza tra il valore accertato mediante il

bilancio del 2018 e quello del 2019, ovvero di CHF 2'562.62 nel senso di un

aumento del valore della società.

5.2

Il reclamante censura

poi che il valore di CHF 1'524.22 relativo al “deposito di garanzia affitti”

non andrebbe compreso negli attivi del rendiconto.

L’art. 257e CO dispone che

se il conduttore di locali d’abitazione o commerciali presta una garanzia in

denaro o in cartevalori, il locatore deve depositarla presso una banca, su un

conto di risparmio o di deposito intestato al conduttore. Ne consegue che, finché

il locatore non abbia fatto valere giuridicamente alcun diritto nei confronti

del conduttore, il denaro depositato quale garanzia risulta essere di proprietà

del locatario. In concreto, il contestato conto “deposito di garanzia

affitti” risulta intestato a nome della __________, visto anche che si

tratta della locazione del magazzino commerciale di detta società. Questo

attivo è già stato contemplato nei bilanci della società (cfr. bilancio 2018 e

2019.

agli atti; estratto bancario allegato alla replica 7 aprile 2021), ragione

per la quale il relativo conto non andava riportato anche separatamente nel

rendiconto quale attivo dell’interessato a titolo personale. Di conseguenza,

come da parziale richiesta del reclamante, l’attivo complessivo va quindi corretto

in relazione a questo importo – doppiamente esposto nel rendiconto – riducendo

quindi l’attivo totale a CHF 69'934.96 (invece di CHF 71'459.18).

6.

Per quanto attiene

invece alla contestata posizione dei passivi, il reclamante sostiene che il valore

totale sarebbe da aumentare di CHF 14'801.57 così da portare la posizione dei

debiti verso terzi a complessivi CHF 22'020.97. Come rilevato dal curatore in

sede di osservazioni, dagli atti risulta che queste posizioni non erano conosciute

al curatore al momento della redazione del rendiconto e non potevano pertanto

essere incluse nel medesimo in assenza dei documenti giustificativi. Senza voler

nulla togliere all’intervento assistenziale prestato dalla signora RA 1 a

tutela del signor RE 1 ancora prima della sua nomina quale curatrice, come

giustamente osservato dall’Autorità di protezione in sede di osservazioni 29

marzo 2021, ella sarebbe effettivamente stata tenuta ad informare l’allora

curatore __________ delle spese sostenute a favore dell’interessato, spese che

andavano semmai esaminate ed approvate, da un lato dal curatore obbligato

all’amministrazione dei redditi e del patrimonio del curatelato, e dall’altro

lato dall’Autorità di protezione per delle spese o i negozi straordinari

eventualmente soggetti ad approvazione (art. 416 CC). Spetterà pertanto

all’attuale curatrice indicare questi debiti nei confronti di terzi (come

quelli nei confronti di __________) e nei propri confronti (previa eventuale

approvazione da parte dell’Autorità di protezione in virtù dell’art. 416 cpv. 3

CC) nel prossimo rendiconto relativo al suo periodo di gestione, ciò

soprattutto in relazione alle fatture saldate a beneficio dell’interessato in

seguito alla sua entrata in carica in data 10 novembre 2020. Va infine osservato

che per diverse di queste fatture – prodotte con il reclamo – il debitore

risulta essere la società dell’interessato (cfr. doc. A “fatture ditta e

magazzino affitto”), ragione per la quale questi debiti andavano registrati

nella contabilità della ditta e non in quella personale dell’interessato. Lo

stesso vale per i debiti dei confronti dell’assicurazione contro l’infortunio,

i quali andranno contabilizzati dalla nuova curatrice con il prossimo

rendiconto a lei spettante (in quanto inerenti dei debiti non comunicati

all’allora curatore, rispettivamente riguardanti il periodo di gestione

successivo a quello qui in esame). Ne consegue che anche in merito all’ammontare

dei passivi, il reclamo è da respingere.

7.

Ai sensi dell’art.

404.

CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese

necessarie pagati con i beni dell'interessato; in caso di un curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

L’Autorità di protezione stabilisce l'importo del compenso; a tal fine, tiene

conto in particolare dell'estensione e della complessità dei compiti conferiti

al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di emanare le

disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il rimborso delle

spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni

dell’interessato (cpv. 3).

In linea di principio,

tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e

a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono

essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440).

L’art. 19 LPMA prevede che

i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a

carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv.

1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento

non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità di protezione (cpv.

2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità di protezione nel corso degli ultimi

10.

anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo

fabbisogno (cpv. 3 lett. a).

7.1

Il reclamante non

contesta l’ammontare dell’indennità approvata a favore del curatore e nemmeno l’ammontare

delle tasse e spese applicate alla decisione impugnata, bensì si oppone unicamente

al fatto che questi costi gli vengano addebitati nonostante si trovi a suo dire

in una situazione economica difficoltosa. Tuttavia, alla luce di una sostanza

netta di CHF 62'715.26 (risultante dalla riduzione pari a CHF 1'524.22 dell’attivo

totale esposto nel rendiconto, cfr. punto 5.2. sopra), appare comunque giustificato

che l’Autorità di protezione abbia posto a carico dell’interessato sia i costi

della misura di protezione e quindi la mercede del curatore uscente, sia le

tasse e spese della decisione di approvazione del rendiconto. La relativa

censura va pertanto respinta. A titolo abbondanziale, va osservato che

un’eventuale dispensa dal dover corrispondere simili costi andrà valutato nell’ambito

dell’approvazione del prossimo rendiconto, il cui allestimento incombe alla

nuova curatrice, ritenuto che durante l’incarico di quest’ultima sono avvenute

diverse modifiche della situazione economia dell’interessato, come appunto, la

cessione della sua società.

8.

Visto quanto

precede, seppur per altri motivi rispetto a quelli addotti dal reclamante, il

reclamo va accolto limitatamente per quanto attiene alla censura relativa

all’errata inclusione negli attivi del conto deposito garanzia affitti per il

magazzino della società dell’interessato. La decisione impugnata va pertanto

modificata nella misura in cui il rendiconto finanziario (quale parte integrante

della decisione di approvazione) va corretto nella relativa posizione inerente

gli attivi, i quali vanno ridotti della corrispettiva cifra di CHF 1'524.22.

L’importo totale degli attivi ammonta pertanto a complessivi CHF 69'934.96

(invece che a CHF 71'459.18). Per tutto il resto la risoluzione n. 1527 del 22

dicembre 2020, quale decisione di approvazione del rendiconto, va confermata.

9.

Gli oneri processuali

seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione delle circostanze del caso

concreto, si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente

accolto.

Di conseguenza, il

rendiconto finanziario 2 dicembre 2020 presentato di __________ ed approvato con

risoluzione N. 1527 del 22 dicembre 2020/29 gennaio 2021 dell’Autorità di

protezione __________ (di cui fa parte integrante) è rettificato come segue

nelle posizioni contabili:

a)

l’attivo totale ammonta a CHF

69'934.96 (in quanto viene stralciata la voce inerente il conto deposito

Banca__________ di CHF 1'524.22);

b)

la sostanza netta complessiva al

10.11.2020 è pari a CHF 62'715.26.

Fatta riserva per la

rettifica di cui sopra, la risoluzione n. 1527 del 22 dicembre 2020/29 gennaio

2021 di approvazione del suddetto rendiconto finanziario (dispositivo n. 1), di

riconoscimento della mercede (CHF 4'675.00) e delle spese (CHF 419.70) del

curatore __________ poste a carico di RE 1 (dispositivo n. 2) e di addebito a RE

1 delle spese e della tassa di giustizia per la decisione (CHF 150.00), è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.