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Decisione

9.2021.20

Istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione annullata per decisione immotivata e istruttoria carente

21 aprile 2021Italiano19 min

aiuto economico formulate da RE 1 al Comune. È stata pure espressa una preoccupazione

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.20

Lugano

21 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a suo favore

giudicando

sul reclamo del 20 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 15 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (1953) è stato

segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione) dall’Ufficio comunale __________ nel mese di novembre 2020.

L’indicazione era di una situazione debitoria importante e alcune richieste di

aiuto economico formulate da RE 1 al Comune. È stata pure espressa una preoccupazione

relativa alle condizioni abitative dell’interessato, che lamentava la mancanza

di un letto, poi confermata da una verifica.

B. In data 1° dicembre

2020, il membro permanente dell’Autorità di protezione e il delegato comunale

hanno sentito RE 1, che ha chiarito la sua situazione economica, precisando di

non ritenere necessaria una misura di protezione in suo favore. Egli ha

autorizzato l’Autorità di protezione ad assumere informazioni presso il suo

medico curante, dr. med. __________, svincolandolo dal segreto professionale.

C. All’inizio del 2021

l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza dell’esistenza di un figlio

minorenne di RE 1, __________, nato il 2019, da una relazione con __________

(1991).

D. Con decisione 15

febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di

rappresentanza con gestione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore

di RE 1. L’interessato è stato privato del diritto di disporre dei suoi conti

bancari (dispositivo n. 2) e lui e __________ sono stati privati

dell’amministrazione finanziaria del figlio __________ (dispositivo n. 3).

Quale curatrice è stata nominata __________ (dispositivo n. 4) con un compenso

orario fissato in fr. 50.– per un totale massimo annuo di fr. 4'000.–

(dispositivo n.7) a carico dell’interessato (dispositivo n. 8). La decisione è

stata dichiarata immediatamente esecutiva (dispositivo n. 11).

E. Contro la suddetta

decisione è insorto RE 1 con reclamo 20 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento,

ritenendo di essere in grado di gestire autonomamente il disbrigo di affari

amministrativi e finanziari.

F. L’Autorità di

protezione ha presentato le proprie osservazioni in data 12 marzo 2021, postulando

la reiezione del reclamo e la conferma della propria decisione. Essa sostiene

che sebbene il medico curante di RE 1 abbia certificato un buono stato di

salute, concretamente, vista la sua situazione debitoria, l’interessato non

sarebbe in grado di gestire le proprie risorse. Inoltre, egli non avrebbe

assunto un atteggiamento limpido, sottacendo l’esistenza di un figlio (la cui

paternità è posta in dubbio dall’Autorità di protezione). Infine, aggiunge di

ritenere necessario che la fattispecie sia chiarita mediante perizia

psichiatrica e che la decisione impugnata potrebbe essere considerata

cautelare, in attesa di verifiche, ritenuto che il reclamo è stato interposto

entro dieci giorni.

G. Tramite replica 22

marzo 2021 RE 1 evidenzia di ritenere parziali le osservazioni dell’Autorità di

protezione ed afferma che quest’ultima avrebbe assunto toni intimidatori nei

confronti del suo medico curante, come pure che lo avrebbe informato della sua

situazione economica venendo meno al rispetto della privacy. Egli

qualifica quindi il comportamento dell’Autorità di protezione come

pregiudizievole, vessatorio, sgarbato e poco limpido. Chiede infine la revoca

della misura di protezione e l’esenzione da tasse e spese.

H. In data 25 marzo 2021

l’Autorità di protezione in duplica ribadisce la richiesta di conferma della

decisione impugnata. Essa sostiene che RE 1 si “appiglia ad elementi

pretestuosi senza entrare nel merito delle altre motivazioni espresse

dall’Autorità sia in sede di decisione sia in sede di risposta nella presente

procedura di reclamo”. Conclude ribadendo che “resta riservata

l’esecuzione di una perizia psichiatrica per determinare le necessità nel

merito”.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA] art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la

decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una

curatela di rappresentanza con gestione dei beni. I compiti della curatrice

sono definiti in “a) rappresentarlo nel disbrigo degli affari

amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con l’autorità, uffici,

banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; b)

rappresentarlo nel disbrigo di affari finanziari, in particolare amministrare

con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio” (dispositivo n. 1).

Inoltre, “ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC il signor RE 1 è privato del

diritto di disporre dei suoi conti bancari, ad eccezione del ‘conto spillatico’

che la curatrice aprirà a suo nome” (dispositivo n. 2).

L’Autorità motiva la sua

decisione con difficoltà economiche e personali di RE 1 e fa riferimento a un

rapporto del dr. med. __________, medico curante dell’interessato. Nelle

osservazioni al reclamo sostiene pure una mancanza di trasparenza da parte di RE

1, che avrebbe sottaciuto, in un primo incontro, l’esistenza di un figlio

piccolo.

3.

RE 1 si oppone alla

suddetta decisione ritenendo di non avere problemi di salute o nella gestione

della sua economia. Relativamente al rapporto medico stilato dal dr. med. __________,

egli sostiene che l’Autorità di protezione ha “voluto fare pressione”

sul curante, “con una seconda richiesta dai toni intimidatori” nella

quale peraltro avrebbe esposto al medico la sua situazione finanziaria venendo

meno al rispetto della privacy. Ritiene quindi infondata e

ingiustificata la decisione impugnata, che sarebbe lesiva la sua libertà.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

4.1

Le cause della

curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi

stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un

analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo

2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc.

9.2016.91

consid. 3.1; CommenFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,

Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.

106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal

Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad

esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle

persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono

anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di

disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone

nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,

protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del

28.

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.

anche Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal

testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza

deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";

“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui

rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,

ecc. (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno

stato di debolezza, non la lotta contro

comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC

n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San

Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.

17; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione

di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura

in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato

omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa

di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare

in considerazione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD

II-2014, n. 7c).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; Henkel,

Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction

au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è

una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che

l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé

per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 20).

Ai sensi dell'art.

394.

CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati

affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di

rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza

l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono

posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato

dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce

una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di

protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può

porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del

patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e

patrimonio.

Ai sensi dell’art.

396.

CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore

acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.

L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.

Il consenso può

intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna

forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una

condizione di validità dell'atto.

I differenti tipi di

curatela possono essere combinati (art. 397 CC).

4.2

Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali

vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può

essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,

pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11

pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.

389.

cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2

Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.

138).

4.3

L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito

della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione

esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e

assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

5.

Nel caso concreto

vanno esaminati i presupposti per l’istituzione di una curatela, ovvero uno

stato di debolezza di RE 1 che causa un’incapacità di provvedere

ai propri interessi e di designare rappresentanti che possano farlo.

A mente di

questo giudice, dalla decisione impugnata non emergono sufficienti motivazioni relativamente

alle condizioni che possano giustificare l’adozione di misure di protezione a

favore di RE 1. L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del

diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il

destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia

deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in

grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236

consid. 5.2). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative

atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può

essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno

brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici

a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella

condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali

possibilità d'impugnazione.

Le informazioni desumibili

dagli atti risultano carenti: uno stato di debolezza del reclamante e il

relativo bisogno di protezione parrebbe essere collegato alle sue condizioni economiche,

ciò che tuttavia ancora non è sufficiente per dimostrare il suo bisogno di

protezione. La situazione debitoria accertata dimostra che a carico di RE 1 vi

sono due precetti esecutivi per un totale di fr. 35'801.80 e un attestato di

carenza beni per complessivi fr. 121'245.55. Egli dispone di entrate mensili

per un totale di fr. 2'720.–.

Con un primo certificato

richiesto dall’Autorità di protezione, il dr. med. __________ in data 10

dicembre 2020 ha concluso di ritenere che RE 1 non necessiti di misure di

protezione. Dopo aver ricevuto questo documento, l’Autorità di prima istanza ha

nuovamente interpellato il medico, illustrandogli la situazione debitoria

dell’interessando e chiedendogli una nuova presa di posizione. Con certificato

medico del 20 gennaio 2021 il curante ha quindi ribadito che RE 1 presenta “buone

e stabili condizioni psichiche di salute in particolar modo non oggettiva

sintomatologia depressiva o ansiosa, disturbi del comportamento o mancata

igiene personale e cura della propria persona”. Il medico non ha

riscontrato “compromissioni delle sue capacità cognitive volitive e

comportamentali” e ritiene che “dal punto di vista medico sia in grado

di dare un giudizio adeguato alla propria situazione”. Lo specialista

precisa poi che da quanto appreso dall’Autorità di protezione e dagli allegati

trasmessi “sussistono difficoltà al livello di gestione amministrativa e

finanziaria che probabilmente incidono anche sull’attuale qualità di vita”.

Conclude quindi di non ritenere necessari altri aiuti oltre a quelli nella

gestione della propria amministrazione e delle risorse finanziarie,

considerando che avendo avuto un’attività professionale nell’ambito commerciale

delle assicurazioni “ha delle risorse per far fronte a queste problematiche

ma probabilmente necessita di una supervisione (per esempio da parte della

figlia)”. In un simile contesto, sebbene l’interessato abbia accumulato

numerosi debiti, dagli accertamenti svolti non appare quindi che egli versi in

uno stato di debolezza tale da giustificare la misura adottata e, contrariamente

a quanto sostenuto dall’Autorità di protezione, a mente di questo giudice la “preoccupazione

in merito alla gestione finanziaria dell’interessato” espressa nelle

osservazioni al reclamo non è sufficiente per motivare la decisione impugnata. Si

ricorda peraltro che in presenza di problemi di tipo economico, l’applicazione

dell’art. 390 CC necessita in ogni caso una debolezza caratteriale, non

dimostrata nel caso concreto. Così come non è nemmeno esplicitata la seconda

condizione per l’istituzione di una misura di protezione, ovvero il bisogno di

protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della

curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Questo giudice osserva

abbondanzialmente che l’Autorità di protezione ha indicato nelle osservazioni

del 12 marzo 2021 al reclamo di ritenere necessario chiarire la situazione

mediante una perizia psichiatrica, sostenendo quindi che la decisione impugnata

“ha semmai carattere cautelare in attesa degli accertamenti” e

precisando che “ad ogni modo il reclamante l’ha impugnata nel termine di 10

giorni”. L’Autorità di prime cure ha poi ribadito, in duplica 25 marzo

2021, che “resta riservata l’esecuzione di una perizia psichiatrica per

determinare la necessità nel merito”. Mandato che dagli atti non risulta

essere mai stato oggetto di ulteriori decisioni. Al di là quindi di quanto

sostenuto nelle osservazioni e in duplica, nella decisione impugnata non si

accenna ad ulteriori verifiche o all’intenzione di deciderle in via cautelare ed

il termine di impugnazione indicato è di 30 giorni. Indipendentemente

dall’inoltro del reclamo da parte di RE 1 in un termine più breve, a mente di

questo giudice non vi è motivo per considerare la decisione impugnata quale

cautelare, considerato peraltro che ad oggi non vi è prova che l’Autorità abbia

svolto ulteriori accertamenti o conferito mandato in tal senso.

Infine, nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha evidenziato preoccupazioni per le difficoltà

economiche di RE 1 specificando anche questioni relative ad un figlio minorenne

(per il quale dagli atti non risulta data l’indicazione dell’assunzione di una

misura di protezione) e adottando una decisione (disp. 3) anche a carico della

di lui madre __________. Non ci si può esimere dall’osservare che le questioni

riguardanti il minore o sua madre sarebbero da trattare semmai in una procedura

separata. Nemmeno si spiega il motivo per cui all’udienza 15 febbraio 2021 (in

sede della quale è stata adottata la decisione impugnata) erano presenti la “possibile

curatrice” ma anche persone estranee all’interessato, quali la madre e la

nonna materna del figlio minorenne. Al proposito, le lagnanze del reclamante

relative alla garanzia del rispetto della sua “privacy”, espresse in

relazione all’invio al medico curante di dati precisi indicanti la sua

situazione economica e fotografie del suo appartamento, non possono che essere

condivise anche in riferimento alla conduzione della suddetta riunione. L’Autorità

di prime cure è quindi invitata ad osservare con maggior rigore il suo obbligo

di discrezione, come pure a prendere atto dei sentimenti espressi dal

reclamante nella propria replica, dove lamenta di essere stato trattato con “invadenza”,

con un “atteggiamento sgarbato” “pregiudizievole e vessatorio”,

ciò che non può che compromettere il rapporto con l’Autorità.

6.

Nelle circostanze

descritte, a mente di questo giudice il reclamo merita accoglimento e la

decisione impugnata è da annullare integralmente. L’incarto va quindi retrocesso

all’Autorità di protezione affinché esegua, se del caso, adeguati accertamenti

(conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà) e definisca semmai

l’intervento più adatto a rispondere concretamente all’eventuale bisogno di protezione

di RE 1.

7.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari

si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro

essere poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Nemmeno si giustifica la condanna

dell’Autorità di protezione al pagamento di ripetibili, non richieste dal reclamante,

che non si è peraltro avvalso del patrocinio di un legale.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

Di conseguenza, la decisione

15 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ è integralmente

annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure affinché proceda ai

sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano tasse

e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.