9.2021.20
Istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione annullata per decisione immotivata e istruttoria carente
21 aprile 2021Italiano19 min
aiuto economico formulate da RE 1 al Comune. È stata pure espressa una preoccupazione
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.20
Lugano
21 aprile 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione a suo favore
giudicando
sul reclamo del 20 febbraio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 15 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 (1953) è stato
segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità
di protezione) dall’Ufficio comunale __________ nel mese di novembre 2020.
L’indicazione era di una situazione debitoria importante e alcune richieste di
aiuto economico formulate da RE 1 al Comune. È stata pure espressa una preoccupazione
relativa alle condizioni abitative dell’interessato, che lamentava la mancanza
di un letto, poi confermata da una verifica.
B. In data 1° dicembre
2020, il membro permanente dell’Autorità di protezione e il delegato comunale
hanno sentito RE 1, che ha chiarito la sua situazione economica, precisando di
non ritenere necessaria una misura di protezione in suo favore. Egli ha
autorizzato l’Autorità di protezione ad assumere informazioni presso il suo
medico curante, dr. med. __________, svincolandolo dal segreto professionale.
C. All’inizio del 2021
l’Autorità di protezione è venuta a conoscenza dell’esistenza di un figlio
minorenne di RE 1, __________, nato il 2019, da una relazione con __________
(1991).
D. Con decisione 15
febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela di
rappresentanza con gestione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore
di RE 1. L’interessato è stato privato del diritto di disporre dei suoi conti
bancari (dispositivo n. 2) e lui e __________ sono stati privati
dell’amministrazione finanziaria del figlio __________ (dispositivo n. 3).
Quale curatrice è stata nominata __________ (dispositivo n. 4) con un compenso
orario fissato in fr. 50.– per un totale massimo annuo di fr. 4'000.–
(dispositivo n.7) a carico dell’interessato (dispositivo n. 8). La decisione è
stata dichiarata immediatamente esecutiva (dispositivo n. 11).
E. Contro la suddetta
decisione è insorto RE 1 con reclamo 20 febbraio 2021, chiedendone l’annullamento,
ritenendo di essere in grado di gestire autonomamente il disbrigo di affari
amministrativi e finanziari.
F. L’Autorità di
protezione ha presentato le proprie osservazioni in data 12 marzo 2021, postulando
la reiezione del reclamo e la conferma della propria decisione. Essa sostiene
che sebbene il medico curante di RE 1 abbia certificato un buono stato di
salute, concretamente, vista la sua situazione debitoria, l’interessato non
sarebbe in grado di gestire le proprie risorse. Inoltre, egli non avrebbe
assunto un atteggiamento limpido, sottacendo l’esistenza di un figlio (la cui
paternità è posta in dubbio dall’Autorità di protezione). Infine, aggiunge di
ritenere necessario che la fattispecie sia chiarita mediante perizia
psichiatrica e che la decisione impugnata potrebbe essere considerata
cautelare, in attesa di verifiche, ritenuto che il reclamo è stato interposto
entro dieci giorni.
G. Tramite replica 22
marzo 2021 RE 1 evidenzia di ritenere parziali le osservazioni dell’Autorità di
protezione ed afferma che quest’ultima avrebbe assunto toni intimidatori nei
confronti del suo medico curante, come pure che lo avrebbe informato della sua
situazione economica venendo meno al rispetto della privacy. Egli
qualifica quindi il comportamento dell’Autorità di protezione come
pregiudizievole, vessatorio, sgarbato e poco limpido. Chiede infine la revoca
della misura di protezione e l’esenzione da tasse e spese.
H. In data 25 marzo 2021
l’Autorità di protezione in duplica ribadisce la richiesta di conferma della
decisione impugnata. Essa sostiene che RE 1 si “appiglia ad elementi
pretestuosi senza entrare nel merito delle altre motivazioni espresse
dall’Autorità sia in sede di decisione sia in sede di risposta nella presente
procedura di reclamo”. Conclude ribadendo che “resta riservata
l’esecuzione di una perizia psichiatrica per determinare le necessità nel
merito”.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA] art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la
decisione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una
curatela di rappresentanza con gestione dei beni. I compiti della curatrice
sono definiti in “a) rappresentarlo nel disbrigo degli affari
amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con l’autorità, uffici,
banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; b)
rappresentarlo nel disbrigo di affari finanziari, in particolare amministrare
con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio” (dispositivo n. 1).
Inoltre, “ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC il signor RE 1 è privato del
diritto di disporre dei suoi conti bancari, ad eccezione del ‘conto spillatico’
che la curatrice aprirà a suo nome” (dispositivo n. 2).
L’Autorità motiva la sua
decisione con difficoltà economiche e personali di RE 1 e fa riferimento a un
rapporto del dr. med. __________, medico curante dell’interessato. Nelle
osservazioni al reclamo sostiene pure una mancanza di trasparenza da parte di RE
1, che avrebbe sottaciuto, in un primo incontro, l’esistenza di un figlio
piccolo.
3.
RE 1 si oppone alla
suddetta decisione ritenendo di non avere problemi di salute o nella gestione
della sua economia. Relativamente al rapporto medico stilato dal dr. med. __________,
egli sostiene che l’Autorità di protezione ha “voluto fare pressione”
sul curante, “con una seconda richiesta dai toni intimidatori” nella
quale peraltro avrebbe esposto al medico la sua situazione finanziaria venendo
meno al rispetto della privacy. Ritiene quindi infondata e
ingiustificata la decisione impugnata, che sarebbe lesiva la sua libertà.
4.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1
Le cause della
curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi
stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un
analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 31 marzo
2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc.
9.2016.91
consid. 3.1; CommenFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet,
Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag.
106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111; Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con riferimenti). Secondo gli esempi citati dal
Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad
esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle
persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono
anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di
disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone
nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC,
protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del
28.
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v.
anche Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal
testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza
deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";
“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno
stato di debolezza, non la lotta contro
comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC
n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San
Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n.
17; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). L’istituzione
di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella misura
in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato
omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa
di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare
in considerazione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193; RtiD
II-2014, n. 7c).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; Henkel,
Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction
au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138). L’incapacità è
una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che
l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé
per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 20).
Ai sensi dell'art.
394.
CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati
affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di
rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza
l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono
posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato
dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce
una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di
protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può
porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del
patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e
patrimonio.
Ai sensi dell’art.
396.
CC, è istituita una curatela di cooperazione se occorre che il curatore
acconsenta a determinati atti della persona bisognosa d'aiuto, per proteggerla.
L'esercizio dei diritti civili è limitato di conseguenza.
Il consenso può
intervenire prima, in concomitanza o posteriormente all'atto e non vi è nessuna
forma da rispettare: può essere tacito o espresso. Il suo accordo è una
condizione di validità dell'atto.
I differenti tipi di
curatela possono essere combinati (art. 397 CC).
4.2
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali
vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può
essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio,
pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11
pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art.
389.
cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2
Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag.
138).
4.3
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito
della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione
esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e
assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
5.
Nel caso concreto
vanno esaminati i presupposti per l’istituzione di una curatela, ovvero uno
stato di debolezza di RE 1 che causa un’incapacità di provvedere
ai propri interessi e di designare rappresentanti che possano farlo.
A mente di
questo giudice, dalla decisione impugnata non emergono sufficienti motivazioni relativamente
alle condizioni che possano giustificare l’adozione di misure di protezione a
favore di RE 1. L’obbligo di motivazione – che rappresenta una componente del
diritto di essere sentito delle parti (art. 29 cpv. 2 Cost) – implica che il
destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia
deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in
grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236
consid. 5.2). Il giudice deve dunque enunciare le circostanze significative
atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio: la motivazione può
essere ritenuta sufficiente quando vengono menzionati, almeno
brevemente, i motivi – sia fattuali che giuridici – che hanno indotto i giudici
a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella
condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali
possibilità d'impugnazione.
Le informazioni desumibili
dagli atti risultano carenti: uno stato di debolezza del reclamante e il
relativo bisogno di protezione parrebbe essere collegato alle sue condizioni economiche,
ciò che tuttavia ancora non è sufficiente per dimostrare il suo bisogno di
protezione. La situazione debitoria accertata dimostra che a carico di RE 1 vi
sono due precetti esecutivi per un totale di fr. 35'801.80 e un attestato di
carenza beni per complessivi fr. 121'245.55. Egli dispone di entrate mensili
per un totale di fr. 2'720.–.
Con un primo certificato
richiesto dall’Autorità di protezione, il dr. med. __________ in data 10
dicembre 2020 ha concluso di ritenere che RE 1 non necessiti di misure di
protezione. Dopo aver ricevuto questo documento, l’Autorità di prima istanza ha
nuovamente interpellato il medico, illustrandogli la situazione debitoria
dell’interessando e chiedendogli una nuova presa di posizione. Con certificato
medico del 20 gennaio 2021 il curante ha quindi ribadito che RE 1 presenta “buone
e stabili condizioni psichiche di salute in particolar modo non oggettiva
sintomatologia depressiva o ansiosa, disturbi del comportamento o mancata
igiene personale e cura della propria persona”. Il medico non ha
riscontrato “compromissioni delle sue capacità cognitive volitive e
comportamentali” e ritiene che “dal punto di vista medico sia in grado
di dare un giudizio adeguato alla propria situazione”. Lo specialista
precisa poi che da quanto appreso dall’Autorità di protezione e dagli allegati
trasmessi “sussistono difficoltà al livello di gestione amministrativa e
finanziaria che probabilmente incidono anche sull’attuale qualità di vita”.
Conclude quindi di non ritenere necessari altri aiuti oltre a quelli nella
gestione della propria amministrazione e delle risorse finanziarie,
considerando che avendo avuto un’attività professionale nell’ambito commerciale
delle assicurazioni “ha delle risorse per far fronte a queste problematiche
ma probabilmente necessita di una supervisione (per esempio da parte della
figlia)”. In un simile contesto, sebbene l’interessato abbia accumulato
numerosi debiti, dagli accertamenti svolti non appare quindi che egli versi in
uno stato di debolezza tale da giustificare la misura adottata e, contrariamente
a quanto sostenuto dall’Autorità di protezione, a mente di questo giudice la “preoccupazione
in merito alla gestione finanziaria dell’interessato” espressa nelle
osservazioni al reclamo non è sufficiente per motivare la decisione impugnata. Si
ricorda peraltro che in presenza di problemi di tipo economico, l’applicazione
dell’art. 390 CC necessita in ogni caso una debolezza caratteriale, non
dimostrata nel caso concreto. Così come non è nemmeno esplicitata la seconda
condizione per l’istituzione di una misura di protezione, ovvero il bisogno di
protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della
curatela ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Questo giudice osserva
abbondanzialmente che l’Autorità di protezione ha indicato nelle osservazioni
del 12 marzo 2021 al reclamo di ritenere necessario chiarire la situazione
mediante una perizia psichiatrica, sostenendo quindi che la decisione impugnata
“ha semmai carattere cautelare in attesa degli accertamenti” e
precisando che “ad ogni modo il reclamante l’ha impugnata nel termine di 10
giorni”. L’Autorità di prime cure ha poi ribadito, in duplica 25 marzo
2021, che “resta riservata l’esecuzione di una perizia psichiatrica per
determinare la necessità nel merito”. Mandato che dagli atti non risulta
essere mai stato oggetto di ulteriori decisioni. Al di là quindi di quanto
sostenuto nelle osservazioni e in duplica, nella decisione impugnata non si
accenna ad ulteriori verifiche o all’intenzione di deciderle in via cautelare ed
il termine di impugnazione indicato è di 30 giorni. Indipendentemente
dall’inoltro del reclamo da parte di RE 1 in un termine più breve, a mente di
questo giudice non vi è motivo per considerare la decisione impugnata quale
cautelare, considerato peraltro che ad oggi non vi è prova che l’Autorità abbia
svolto ulteriori accertamenti o conferito mandato in tal senso.
Infine, nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha evidenziato preoccupazioni per le difficoltà
economiche di RE 1 specificando anche questioni relative ad un figlio minorenne
(per il quale dagli atti non risulta data l’indicazione dell’assunzione di una
misura di protezione) e adottando una decisione (disp. 3) anche a carico della
di lui madre __________. Non ci si può esimere dall’osservare che le questioni
riguardanti il minore o sua madre sarebbero da trattare semmai in una procedura
separata. Nemmeno si spiega il motivo per cui all’udienza 15 febbraio 2021 (in
sede della quale è stata adottata la decisione impugnata) erano presenti la “possibile
curatrice” ma anche persone estranee all’interessato, quali la madre e la
nonna materna del figlio minorenne. Al proposito, le lagnanze del reclamante
relative alla garanzia del rispetto della sua “privacy”, espresse in
relazione all’invio al medico curante di dati precisi indicanti la sua
situazione economica e fotografie del suo appartamento, non possono che essere
condivise anche in riferimento alla conduzione della suddetta riunione. L’Autorità
di prime cure è quindi invitata ad osservare con maggior rigore il suo obbligo
di discrezione, come pure a prendere atto dei sentimenti espressi dal
reclamante nella propria replica, dove lamenta di essere stato trattato con “invadenza”,
con un “atteggiamento sgarbato” “pregiudizievole e vessatorio”,
ciò che non può che compromettere il rapporto con l’Autorità.
6.
Nelle circostanze
descritte, a mente di questo giudice il reclamo merita accoglimento e la
decisione impugnata è da annullare integralmente. L’incarto va quindi retrocesso
all’Autorità di protezione affinché esegua, se del caso, adeguati accertamenti
(conformemente ai principi di proporzionalità e di sussidiarietà) e definisca semmai
l’intervento più adatto a rispondere concretamente all’eventuale bisogno di protezione
di RE 1.
7.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le circostanze particolari
si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero peraltro
essere poste a carico dell’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Nemmeno si giustifica la condanna
dell’Autorità di protezione al pagamento di ripetibili, non richieste dal reclamante,
che non si è peraltro avvalso del patrocinio di un legale.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
Di conseguenza, la decisione
15 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ è integralmente
annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di prime cure affinché proceda ai
sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tasse
e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.