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Decisione

9.2021.21

Relazioni personali sorvegliate; nomina di un curatore educativo privato; passaggio del minore presso il Punto d’Incontro

13 settembre 2021Italiano38 min

mantenimento 15 gennaio 2018, approvato il giorno stesso dall’Autorità regionale

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.21

9.2021.73

9.2021.83

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 1

per

quanto riguarda

- la custodia di PI 1 (2017), la regolamentazione

delle sue relazioni personali con il padre e il conferimento di un mandato

per la valutazione delle capacità genitoriali;

- l’istituzione di una curatela educativa in favore

del minore;

- la modifica del Punto d’Incontro deputato all’esercizio

delle relazioni sorvegliate padre-figlio;

giudicando

sui seguenti reclami presentati da RE 1:

-

reclamo 26 febbraio 2021 contro la

decisione emanata il 25 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________

(inc. 9.2021.21);

- reclamo 26 aprile 2021 contro la decisione emanata il

24 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc.

9.2021.73);

-

reclamo 19 maggio 2021 contro la

decisione emanata il 19 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________

(inc. 9.2021.83).

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dalla relazione tra RE

1 e CO 2 è nato PI 1 (2017). I genitori detengono insieme l’autorità parentale

sul minore. Dal mese di novembre 2018 RE 1 e CO 2 convivono a __________,

insieme ad altri due figli minori di quest’ultima, avuti da un precedente

matrimonio, __________ (2002) e __________ (2004) __________.

B. Con contratto di

mantenimento 15 gennaio 2018, approvato il giorno stesso dall’Autorità regionale

di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione), RE 1 e CO 2

hanno pattuito un contributo di mantenimento in favore del figlio PI 1 in caso

di scioglimento della comunione domestica, senza tuttavia regolamentare altri

aspetti. La pattuizione è stata approvata il giorno stesso dall’Autorità.

C. Nell’agosto 2019 CO 2

ha lasciato l’abitazione di __________, trasferendosi a __________ insieme ai

tre figli.

D. A seguito degli

scritti 27 gennaio 2020 di CO 2 e 6 febbraio 2020 di RE 1 – nei quali i due ex

conviventi esprimevano le loro considerazioni in relazione ai difficili

rapporti che intercorrevano fra di loro e chiedevano un intervento a tutela del

figlio PI 1 – il 2 marzo 2020 l’Autorità di protezione ha convocato un’udienza

di discussione. Nel corso di tale udienza è stata intimata a RE 1 l’istanza

presentata da CO 2 tendente all’istituzione di una curatela educativa e di una

curatela per la vigilanza delle relazioni personali paterne, da esercitarsi in

forma sorvegliata e presso un Punto d’Incontro, oltre ad un accertamento delle

capacità genitoriali di RE 1. In considerazione della situazione riferita,

l’Autorità di protezione ha anticipato l’intenzione di ordinare una valutazione

delle capacità genitoriali e una valutazione socio-ambientale e famigliare. Nel

frattempo, “viste le tensioni con i genitori, sarebbe buona cosa, per lo

svolgimento del diritto di visita, pensare ad un passaggio presso un punto

d’incontro” (verbale, pag. 3). L’Autorità di protezione ha inoltrato presso

__________ una richiesta per la realizzazione dei passaggi in occasione dei

diritti di visita paterni, che è stata inserita in lista di attesa vista la

mancanza di disponibilità della struttura (v. lettera 13 maggio 2020).

E. Con osservazioni 16

marzo 2020, RE 1 si è opposto alle richieste contenute nell’istanza, postulando

per contro la custodia del figlio e la fissazione di relazioni personali con la

madre.

F. Con decisione 6

aprile 2020 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della

protezione (di seguito, UAP) l’incarico di effettuare una valutazione del

contesto famigliare di CO 2 e di RE 1, formulando eventuali proposte di misure

di protezione a favore del figlio.

G. Dopo alcuni ulteriori

scambi di corrispondenza, nei quali venivano lamentate gravi tensioni fra i

genitori e alcune difficoltà con riferimento all’esercizio dei diritti di

visita (che dal 24 maggio 2020 non hanno potuto svolgersi), e a seguito delle

istanze materne e paterne che domandavano una regolamentazione dei medesimi,

con scritti 27 maggio e 24 giugno 2020 l’Autorità di protezione invitava i

genitori a volersi accordare in modo ragionevole e pacifico sui diritti di

visita paterni.

H. Nel corso

dell’udienza del 1° luglio 2020 l’Autorità di protezione ha prospettato alle

parti l’istituzione di un diritto di visita sorvegliato o l’istituzione di una

curatela educativa per regolare i diritti di visita e presenziare al passaggio

e ha stabilito “con effetto immediato” una videochiamata quotidiana di

15 minuti tra padre e figlio (verbale, pag. 2). L’Autorità di protezione

avrebbe nel frattempo verificato la disponibilità di un Punto d’Incontro per l’esercizio

del diritto di visita in forma sorvegliata, stabilendo che fino a tale momento

non potranno aver luogo diritti di visita, se non mediati da una terza persona

di fiducia dei genitori per il passaggio del bambino. Le parti hanno convenuto

un incontro mediato da uno zio paterno, di cui daranno riscontro all’Autorità

di protezione alfine di valutare “la prosecuzione o l’interruzione dei

diritti di visita personali” (verbale, pag. 2). Con scritto 6 luglio 2020,

l’Autorità di protezione ha confermato la disponibilità del Centro __________

per il passaggio di PI 1, previo un incontro separato con ciascun genitore e anche

con il bambino.

I. Con scritto 16

luglio 2020 CO 2 ha postulato l’annullamento delle relazioni personali

padre-figlio tramite videochiamata, in quanto durante le stesse RE 1 utilizzerebbe

un linguaggio poco adeguato e astioso verso di lei e cercherebbe ripetutamente

di contattarla anche dopo la suddetta videochiamata. Con osservazioni 3 agosto

2020 quest’ultimo ha contestato tale richiesta, facendo notare che,

successivamente al suo scritto, CO 2 ha unilateralmente deciso di interrompere

questo tipo di contatti.

L. Con decisione 19

agosto 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta di CO 2, ritenendo

verosimili potenziali rischi per il benessere psicofisico del minore, creati da

probabili conflitti che possono sorgere tra i genitori durante le

videochiamate, ed ha dunque sospeso con effetto immediato l’esercizio del

diritto di visita di RE 1 con PI 1 mediante telefonate e/o videochiamate.

M. Il 27 novembre 2020

l’UAP ha reso il suo rapporto finale di valutazione socio-ambientale, il cui

esito è stato oggetto di discussione in sede di udienza il 21 dicembre 2020,

alla presenza dei genitori e degli estensori del rapporto.

N. Con decisione 25

gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito di mantenere la custodia sul

minore presso il domicilio di CO 2, regolamentando l’esercizio delle relazioni

personali con RE 1 in modalità sorvegliata per una durata di due ore alla

settimana, che potranno essere estesi a quattro ore a dipendenza della

disponibilità del Centro __________. È stato inoltre conferito incarico al

Servizio medico-psicologico di__________ di procedere con una valutazione delle

capacità di entrambi i genitori, esprimendosi inoltre su ogni altro utile

intervento e/o idonea misura a protezione del medesimo.

O. Con reclamo 26

febbraio 2021 (inc. CDP 9.2021.21) RE 1 è insorto contro tale decisione,

postulandone l’annullamento. Il reclamante chiede inoltre di essere ammesso al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

P. Con osservazioni 12

marzo 2021 CO 2 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione e chiedendo

l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni 31 marzo 2021, ha

postulato la reiezione del gravame. RE 1 non ha replicato, ponendo dunque fine

allo scambio degli allegati scritti.

Q. Con decisione 24

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ai

sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, con i seguenti compiti: sostenere, assistere

e consigliare i genitori nei loro compiti educativi, qualora necessario; nei

rapporti con enti, eventuale futura scuola e nelle prese a carico terapeutiche;

ascoltare, assistere e dare indicazioni ai genitori nel loro rapportarsi con il

figlio PI 1 e svolgere un'azione di mediazione nella comunicazione e nelle

relazioni tra di loro (per quanto necessario); promuovere e organizzare le

relazioni personali tra il genitore non affidatario ed il figlio e verificare

regolarmente con i genitori le modalità dell'esercizio del diritto alle

relazioni personali nel prioritario interesse del minore; vegliare e promuovere

la corretta trasmissione ad entrambi i genitori delle informazioni sullo stato

e sullo sviluppo del minore e la comunicazione tra gli stessi; informare

l'Autorità di protezione in caso di eventuale necessità di intervento a

protezione del minore, suggerendo eventuali mirati sostegni e/o misure a sua

protezione; presentare all'Autorità regionale di protezione annualmente, entro

il mese di febbraio, e per la prima volta entro il 28 febbraio 2022, il rapporto

morale inerente la situazione del minore, e, qualora necessario e/o su

richiesta dell'Autorità, eventuali rapporti intermedi.

Quale curatrice è

stata nominata __________, attiva presso l’UAP.

R. Con reclamo 22/26

aprile 2016 RE 1 è insorto anche contro tale decisione (inc. CDP 9.2021.73),

opponendosi alla nomina di un’operatrice attiva presso l’UAP.

S. Con osservazioni 19

maggio 2021 CO 2 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione e chiedendo

l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni di pari data, ha

postulato la reiezione del gravame. Con replica 4 giugno 2021 e dupliche 12

luglio 2021 e 26 luglio 2021, le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni

e richieste di giudizio.

T. Con decisione 19

maggio 2021 l’Autorità di protezione ha revocato l’esercizio delle relazioni

personali padre-figlio presso il Centro __________, per ordinare dei diritti di

visita – sempre sorvegliati – a cadenza bisettimanale, della durata di un’ora,

presso il Punto d’Incontro di __________.

U. Con scritto 4 giugno

2016 RE 1 ha interposto reclamo anche contro tale decisione (inc. CDP

9.2021.83), contestando i rimproveri formulati dal Punto d’Incontro e chiedendo

al giudice di prendere in considerazione una custodia congiunta.

V. Con osservazioni 12

luglio 2021 CO 2 si è opposta anche al suddetto reclamo, chiedendo l’ammissione

al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche

l’Autorità di protezione, con osservazioni 29 luglio 2021, ha postulato la

reiezione del reclamo. La curatrice educativa __________ ha invece presentato

le proprie osservazioni il 26 luglio 2021, senza formulare particolari

richieste di giudizio. In sede di replica e duplica, le parti si sono

riconfermate nelle posizioni precedentemente espresse.

Z. Nel frattempo, con

decisione 2 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha deciso di regolamentare

l’esercizio delle relazioni personali telefoniche tra padre e figlio,

prevedendo una telefonata settimanale di 15 minuti da svolgersi in modalità

sorvegliata presso lo Studio __________.

RE 1 è insorto anche

contro la suddetta decisione con reclamo 8 luglio 2021 (inc. CDP 9.2021.114). Tale

procedimento, non ancora giunto al termine dello scambio dei memoriali scritti,

verrà evaso mediante pronuncia separata.

Considerato

in diritto

Considerandi

I. In ordine

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

I

rimedi giuridici in esame concernono la medesima procedura, coinvolgono le

stesse parti e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si

giustifica pertanto di congiungere le procedure di reclamo di cui agli inc.

9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv.

1.

LPAmm; art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i

dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

II. Reclamo di cui all’inc.

9.2021.21

3.

RE 1 contesta anzitutto

il rapporto di valutazione famigliare e socio-ambientale reso il 27 novembre

2020.

dall’UAP, che è stato posto a fondamento della decisione 25 gennaio 2021 dell’Autorità

di protezione concernente la custodia di PI 1 e le sue relazioni personali con

il padre.

3.1

Il reclamante critica il

rapporto in questione, definendolo “falso, soggettivo e arbitrario” (reclamo,

pag. 6) e ritenendo che già solo per questa ragione la decisione impugnata

dovrebbe essere annullata.

3.2

Nel suo gravame RE 1 –

all’epoca assistito da un patrocinatore – è completamente silente sui motivi

che renderebbero il rapporto in questione falso, soggettivo e arbitrario, ed è

rimasto silente anche dopo le osservazioni presentate dalle controparti,

rinunciando a presentare una replica. Per nulla motivato, il reclamo deve

essere considerato irricevibile su questo aspetto.

4.

Il reclamante

ritiene inoltre che la decisione debba essere annullata poiché fondata su una “grave

conflittualità genitoriale” che non sarebbe più presente.

4.1

Il reclamante sostiene

che “non vi è più nessun tipo di conflitto tra i genitori” ovvero che

essi “vanno perfettamente d’accordo e non hanno nessun conflitto”

(reclamo, pag. 6).

4.2

Il gravame redatto dal patrocinatore di RE 1 si

rivela del tutto apodittico e non spiega da quali circostanze sia possibile

dedurre che il reclamante e CO 2 vadano attualmente «perfettamente d’accordo».

Oltre che contestata dalla controparte nelle sue osservazioni (pag. 5-6),

l’asserzione non appare suffragata da alcun tipo di riscontro e risulta anzi in

contrasto con numerose emergenze probatorie, si pensi già solo alla causa attualmente

pendente presso la Pretura di __________, presentata il 7 luglio 2021 da CO 2

contro il qui reclamante e tendente all’ottenimento di misure di protezione

della personalità (misure di cessazione della lesione ex art. 28a e art. 28b

CC; inc. SE.2021.237). Anche su questo aspetto il reclamo, scarsamente

sostanziato, è destinato ad un giudizio di irricevibilità.

5.

RE 1 contesta anche

la fissazione di un diritto di visita sorvegliato con il figlio.

5.1

Nella decisione impugnata,

l’Autorità di protezione ha richiamato il referto dell’UAP, dal quale ritiene

sia “emersa una situazione familiare molto fragile e delicata, in cui il

conflitto genitoriale è molto acceso e vi è una comunicazione violenta, cui il

minore PI 1 è inevitabilmente esposto” (pag. 2). Citando il rapporto,

l’Autorità di protezione rileva che “entrambi i genitori costituiscono

figure affettive importanti per il figlio, seppure il padre, signor RE 1

necessiti di un percorso di sostegno alla genitorialità per sviluppare

completamente una buona relazione con il figlio” (decisione impugnata, pag.

2). Fra le misure suggerite dall’UAP nel suo rapporto, l’Autorità di protezione

cita “un diritto di visita padre-figlio che si svolga in due incontri di due

ore a settimana in regime sorvegliato presso uno spazio protetto quale un Punto

d’Incontro ufficiale, anche per sostenere il padre nella sua genitorialità”

(decisione impugnata, pag. 3).

Secondo l’Autorità

di protezione, dal rapporto emergono “potenziali rischi per il benessere

psicofisico del minore interessato, creati dai conflitti che possono sorgere

tra i genitori, litigiosità emersa in tutte le udienze e nei contatti con la

scrivente ARP”; l’autorità di prime cure ritiene tuttavia indispensabile

procedere ad un approfondimento istruttorio, e meglio una valutazione delle

capacità genitoriali sia del padre che della madre (decisione impugnata, pag.

4). L’autorità di prime cure ritiene “in ogni caso” che “per evitare

di esporre il piccolo PI 1 a situazioni assolutamente inidonee per il suo

equilibrio e il suo sviluppo psicofisico e quindi al fine di adeguatamente

proteggerlo, vista anche la sua tenera età” risulta “opportuno […] regolamentare

con effetto immediato l’esercizio del diritto di visita con modalità sorvegliata

presso idoneo Punto d’Incontro, non essendo al momento ravvisabile altro

provvedimento meno incisivo” (decisione impugnata, pag. 4).

5.2

Nel suo reclamo, RE 1 afferma

che “un diritto di visita sorvegliato va imposto allorquando vi sono degli

indizi concreti per una messa in pericolo del figlio” (pag. 6). A suo dire,

egli “non rappresenta un pericolo per suo figlio e non vi è alcuna prova a

dimostrazione del contrario” (reclamo, pag. 6). La decisione impugnata, che

impone dei diritti di visita sorvegliati con suo figlio PI 1, dovrebbe dunque

essere annullata.

5.3

Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che

non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio

minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali

indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato

come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente

secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131

III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid.

3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno

unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il

processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

Il diritto alle

relazioni personali non è assoluto.

Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne

sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del

figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una

limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio

della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto

solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di

visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II

229.

consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.

5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

Una delle modalità

particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni

personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274

cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,

quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di

sorveglianza ex

art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,

consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,

consid. 4.2; Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna

2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita

accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel

caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il

comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a

mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne

(DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non

è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da

parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1

e rif.; STF 5A_618/2017 del 2

febbraio 2018, consid. 4.2). Una

restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i

genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio

sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017,

consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una

restrizione importante del diritto alle relazioni

personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può

essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea

2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248

consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF

5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto

2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,

consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi

in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno

aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid.

5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25

agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF

5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

5.4

Nella fattispecie, le

tesi del reclamante riguardo all’esercizio dei diritti di visita in modalità

sorvegliata non possono essere ritenute temerarie, come considerato

dall’Autorità di protezione. Al contrario, esse devono essere qui accolte.

L’Autorità di protezione

ha ordinato dei diritti di visita in modalità sorvegliata, così come suggerito

dall’UAP nel suo rapporto di valutazione socio-ambientale (pag. 13-14), in

considerazione della conflittualità esistente tra i genitori e per sostenere il

padre nella sua genitorialità, non ritenendo possibile una misura meno

incisiva.

Dagli scambi di messaggi

di posta elettronica agli atti – ma non dalla decisione – si evince che anche “il

tema della meteo” abbia avuto una certa rilevanza (in quanto “ci

costringe ad annullare e rimandare ripetutamente gli scambi”, per cui “siamo

assolutamente d’accordo sulla necessità di una modifica dell’assetto dei DDV”,

cfr. e-mail 9 dicembre 2020 Centro __________; v. anche e-mail 21 dicembre 2020

e 14 gennaio 2021; Rapporto UAP, pag. 13).

Una simile modalità di

esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio non trova tuttavia alcun

fondamento giuridico in concreto. Dagli atti non emerge infatti nessun tipo di

elemento di pericolo che permetta di ordinare una limitazione così incisiva

delle relazioni personali tra padre e figlio, peraltro sine die. L’Autorità

di prime cure non ha indicato quale sia il pericolo concreto in cui PI 1

incorrerebbe trascorrendo dei normali diritti di visita con il padre, senza la

vigilanza di una terza persona. Il generico riferimento ad un «sostegno alla

genitorialità», menzionato dall’UAP nel suo rapporto, appare vago e non

giustifica una restrizione così importante della libertà di relazionarsi tra

padre e figlio. Tanto meno il riferimento a rischi «potenziali» per il

benessere di PI 1 creati dalla conflittualità esistente fra i genitori, nella

misura in cui detti conflitti si manifestano soltanto tra i due genitori,

quando questi si incontrano od interagiscono (cfr. episodi menzionati nel

rapporto UAP, pag. 9-10), mentre tale pericolo non è dato se i due genitori non

sono presenti contemporaneamente o non comunicano telefonicamente in presenza

di PI 1. Il “forte rischio evolutivo” menzionato dall’UAP nel suo

rapporto si riferisce al fatto della “relazione genitoriale (…) molto

conflittuale” e ad un “clima familiare (…) altamente conflittuale”,

non ad un rischio che l’accudimento del solo padre potrebbe cagionare (cfr.

rapporto UAP, pag. 12). La giurisprudenza ha peraltro sottolineato come

l’esistenza di conflitti fra i genitori non può giustificare un diritto di

visita sorvegliato tra il figlio e il padre, se fra di loro il rapporto è buono

(ciò che non è in discussione nella fattispecie ed emerge pure dal Rapporto del

__________ “sull’evoluzione dei momenti di passaggio per i diritti di visita

e di relazione” datato 21 settembre 2020 e annesso alla relazione dell’UAP).

Neppure risulta esser stato riscontrato un pericolo di conflitto di lealtà nel

minore, derivante ad esempio da discorsi denigratori da parte di RE 1 al minore

nei confronti della madre, che nessuno ha mai neppure ventilato. Per tacere del

fatto che preoccupazioni riguardanti le condizioni meteorologiche non possono

giustificare, in sé, l’imposizione di una sorveglianza degli incontri.

La decisione dell’Autorità

di protezione si limita dunque ad ordinare le misure suggerite dall’UAP nel suo

rapporto, senza premurarsi di verificarne la fondatezza giuridica ovvero, in

particolare, l’esistenza di una concreta messa in pericolo del bene del figlio derivante

da un esercizio libero dei diritti di visita.

Occorre dunque richiamare

ad un maggior rigore l’Autorità di protezione, ricordando che l’apprezzamento

delle circostanze di fatto per definire il diritto alle relazioni personali –

ovvero, la determinazione della loro portata giuridica – è una questione di

diritto (STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1; STF 5A_422/2015 del

10.

febbraio 2016, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 142 III 193) e come tale

deve essere vagliata dall’autorità giudicante, che non può abdicare al suo

ruolo decisionale avallando le misure proposte dall’UAP o da altri enti cui

viene richiesto un rapporto su determinate circostanze.

Nel caso concreto, neppure

il presupposto della proporzionalità si avvera rispettato in quanto le

relazioni sorvegliate sono state ordinate, come visto, senza prospettare una

particolare tempistica e senza neppure stabilire come si traduca, nei fatti,

l’accompagnamento alla genitorialità di cui necessiterebbe RE 1 per poi

beneficiare, un giorno, di relazioni libere con il figlio: nessuna indicazione risulta

essere stata data al Punto d’Incontro in relazione al ruolo educativo che

dovrebbe svolgere durante i diritti di visita. Pure lesivo del principio della

proporzionalità risulta il fatto di non aver motivato le ragioni per cui il

semplice passaggio del minore attraverso una terza persona (ruolo in precedenza

svolto dal Punto d’Incontro) non sia oggi più sufficiente per evitare di

esporre PI 1 alla conflittualità esistente fra i genitori.

La misura si rivela

altresì inadeguata, nella misura in cui la sorveglianza dei diritti di visita

paterni non incide in alcun modo su quel che realmente nuoce al minore, ovvero

l’esposizione alla conflittualità fra i genitori.

Benché RE 1 debba senz’altro

assumersi la responsabilità delle sue intemperanze, in particolar modo delle

pesanti offese reiteratamente rivolte a CO 2 e testimoniate dagli sms versati

agli atti, l’esame complessivo delle circostanze non lascia emergere alcun

indizio riguardo al fatto che il minore PI 1 possa essere esposto ad un

pericolo concreto se affidato al padre in occasione dei diritti di visita.

Impregiudicato l’esito

della valutazione delle capacità genitoriali ordinata sia nei confronti del

padre che della madre di PI 1, la decisione di ordinare la sorveglianza dei

diritti di visita tra padre e figlio appare ad oggi giuridicamente priva di

fondamento. Una semplice gestione dei passaggi attraverso una terza persona

neutrale risulta infatti più che sufficiente per scongiurare che PI 1 assista

alla conflittualità scatenata dall’incontro fra i suoi genitori.

Il reclamo può dunque

trovare parziale accoglimento, con riferimento ai diritti di visita che devono

potersi svolgere in modalità libera, con solo il passaggio del minore dalla

madre al padre e viceversa garantito da una terza persona neutrale.

III. Reclamo di cui all’inc.

9.2021.73

6.

RE 1 insorge anche

contro la decisione 24 marzo 2021 dell’Autorità di protezione. Senza rimettere

in discussione l’istituzione della curatela educativa e i compiti conferiti, il

reclamante critica la designazione di __________ dell’UAP quale curatrice

educativa del figlio PI 1.

6.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha indicato di aver ritenuto __________, curatrice UAP, “idonea

alla funzione prevista”, oltre che

disponibile ad assumere tale mandato (pag. 3). L’autorità di prime cure ha

riferito che “i genitori di PI 1 hanno, di principio, accolto favorevolmente

sia l'istituzione della curatela educativa ex art. 308 CC, sia la nomina della

predetta curatrice in favore del figlio” (decisione impugnata, pag. 3).

6.2

Il reclamante si

oppone alla scelta della curatrice, in considerazione della totale mancanza di

fiducia nei confronti dell’UAP e della “poca esperienza in materia da parte

della funzionaria incaricata” (pag. 1). RE 1 postula invece la nomina di __________,

già da lui spontaneamente suggerita nel corso del procedimento di prima

istanza, “figura di spessore e con grande esperienza in materia” (reclamo,

pag. 1).

6.3

Ai sensi dell’art. 400

cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una

persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad

adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga

personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere

nominati più curatori.

Giusta l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace

di discernimento ha il diritto di proporre in qualità di curatore una persona

di sua scelta. L'Autorità di protezione – pena la violazione del diritto di

essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua

possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla

(STF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28

gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Se la persona proposta adempie alle

condizioni legali previste dalla norma e accetta il mandato, l’Autorità di

protezione è tenuta a nominare la persona proposta dall’interessato anche se

essa non è la più competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis, Droit des

personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1170).

L’Autorità è tenuta altresì ad attirare l’attenzione delle persone vicine

all’interessato sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta

di curatore idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti

o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione deve tenerne

conto. In questo contesto dispone tuttavia di un potere di apprezzamento più

ampio e può non dare seguito alle proposte elaborate. L’Autorità di protezione

può in particolare nominare un curatore che giudica più competente di quello

suggerito dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Foutoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n.

1174).

Nella

sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di

sapere se l'art. 401 cpv. 2 CC si applichi per analogia alla nomina di un

curatore in materia di protezione del figlio, non essendovi un esplicito rinvio

(STF 5A_868/2015 del 18 marzo 2016, consid. 1.2; STF 5A_869/2015 del 18 marzo

2016, consid. 2; STF 5A_233/2017 del 9 agosto 2017, consid. 2).

6.4

Nella

fattispecie, RE 1 si era opposto già in sede di udienza 21 dicembre 2020

alla nomina di un curatore educativo dipendente dall’UAP, manifestando la sua

sfiducia verso tale Ufficio a seguito della valutazione socio-ambientale

presentata, che aveva condotto alla decisione di imporre dei diritti di visita

sorvegliati. In tale sede, seppure il membro permanente avesse spiegato “la

suddivisione dell’UAP in settore famiglie e minorenni e settore curatele e

tutele”, RE 1 aveva ribadito il suo desiderio di veder nominato un curatore

privato (verbale, pag. 2). Anche all’udienza di presentazione della curatrice RE

1.

aveva confermato la sua sfiducia verso l’UAP e dunque verso un curatore che

provenisse da tale Ufficio, pur senza aver nulla contro la persona in questione

(di cui si diceva “contento di aver fatto la conoscenza”, verbale, pag.

2).

Nel

caso di specie, poco importa di sapere se l’Autorità di protezione avrebbe

dovuto attirare l'attenzione dei genitori sulla loro facoltà di formulare una proposta

o meno. La proposta di un nominativo è infatti stata spontaneamente presentata

da RE 1, ed è stata totalmente ignorata dall’Autorità di protezione. Anche le

rimostranze del padre in merito alla curatrice dell’UAP prescelta sono state

totalmente ignorate dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata.

Quest’ultima

avrebbe dovuto esporre le motivazioni per cui riteneva preferibile la nomina di

__________ rispetto ad altro curatore privato o rispetto alla persona indicata

dal reclamante. Nella decisione di nomina della curatrice l’autorità di prime

cure è invece del tutto silente in proposito e non dà neppure atto

dell’opposizione di RE 1, riferendo invece che entrambi i genitori hanno

accolto favorevolmente il nominativo della curatrice proposta, ciò che invero

non corrisponde a quanto emerge dall’incarto. Già solo l’assenza completa di

motivazione, a fronte delle contestazioni espresse dal padre, appare

sufficiente per ritenere fondate le censure ricorsuali.

Ad

ogni modo, anche nel merito, non si vede per quale motivo la richiesta di

nominare __________ non sia stata oggetto di valutazione da parte dell’Autorità

di protezione o non sia stata almeno sottoposta formalmente a CO 2 (che risulta

essersi opposta al nominativo soltanto in sede di osservazioni al reclamo, cfr.

pag. 5). Al di là del giudizio relativo alla persona di __________ – che

risulta già attiva come curatrice in altri procedimenti – la proposta di

istituire un curatore privato non appare affatto peregrina. In primis,

onde favorire l’adesione del padre al provvedimento e una collaborazione efficace

con il curatore nominato, considerate le forti riserve nutrite da RE 1 nei

confronti dell’UAP da quando tale Ufficio ha indicato – immotivatamente, come

visto in questa sede – la necessità di diritti di visita sorvegliati. Vi è

inoltre da rilevare che un curatore privato – diversamente dagli assistenti

sociali attivi presso l’UAP – potrebbe in prima persona provvedere al passaggio

del minore da madre a padre e viceversa, momento che effettivamente necessita

dell’intervento mediativo di un terzo a protezione del minore, rendendo inutile

il coinvolgimento di un ulteriore ente quale il Punto d’Incontro.

Punto d’Incontro che

risulta essere fisicamente distante da entrambi i genitori, che devono raggiungerlo

con i mezzi pubblici (rischiando di incrociarsi e di dare avvio a nuovi diverbi

dinnanzi al minore), che se utilizzato unicamente per effettuare il passaggio

di PI 1 implica che il padre trascorra tutto il tempo del diritto di visita

all’esterno (preoccupazione sentita anche dall’UAP nel suo rapporto, che sembra

aver suggerito dei diritti di visita sorvegliati “tenuto anche conto della

stagione invernale”, per permettere a padre e figlio di “trascorrere le

ore insieme in uno spazio caldo e adeguato”, pag. 13), non essendovi tempo sufficiente

per rientrare alla casa paterna (dove PI 1 abitava prima della separazione). Per

tacere del fatto che i Punti d’Incontro risultano molto sollecitati e

dispongono di una limitata disponibilità, ciò che nel corso dei mesi ha

cagionato una significativa erosione del tempo che padre e figlio avrebbero

potuto trascorrere assieme.

Oltre che lesiva del diritto

del padre di essere sentito, da cui discende il diritto di ottenere una

decisione motivata, la decisione di nominare una curatrice dell’UAP non appare

orientata al bene del minore e deve essere annullata. Anche a tale riguardo, il

reclamo può dunque trovare accoglimento.

IV. Reclamo di cui all’inc.

9.2021.83

7.

RE 1 ha

successivamente impugnato anche la decisione 21 maggio 2021 dell’Autorità di

protezione, mediante la quale sono stati revocati i diritti di visita

sorvegliati presso il Punto d’Incontro del Centro __________ e fissati nuovi

diritti di visita, sempre sorvegliati, per due ore a cadenza bisettimanale

presso il Punto d’Incontro di __________.

7.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha evocato il rapporto 19/21 aprile 2021 del

Centro __________, “con il quale la struttura comunica l'impossibilità nel

proseguire nell'esercizio dei diritti di visita paterni a seguito di quanto

successo e soprattutto del comportamento assunto dal signor RE 1 al termine del

diritto di visita di mercoledì 14 aprile 2021, in occasione del quale egli

risulta aver assunto un atteggiamento violento e arrabbiato, colpevolizzando la

madre, signora CO 2, e l'educatrice dell'accaduto e creando una situazione

pesante per il minore e la stessa struttura” (pag. 2). L’autorità di prime

cure ha inoltre fatto riferimento a quanto discusso con le parti in sede di

udienza il 10 maggio 2021, in particolare alla necessità di trovare una

soluzione nell’immediato per lo svolgimento dei diritti di visita, individuata

nel Punto d’Incontro di __________, seppure “solo nella misura di un

incontro sorvegliato con cadenza bisettimanale per la durata di un’ora, la

domenica dalle ore 10.30 alle 11.30” (decisione impugnata, pag. 3).

L’Autorità di protezione ha dunque decretato la revoca dei diritti di visita

presso il Centro __________ e fissato il diritto di visita bisettimanale presso

__________, “non appena sia data la disponibilità di detta struttura e

secondo le istruzioni della medesima” (decisione impugnata, pag. 4).

7.2

Nel suo reclamo, RE 1

sottolinea come il suo sfogo al termine del diritto di visita di mercoledì 14

aprile 2021 “sia stato frutto dell’esasperazione” e, pur ammettendo di

aver avuto un “comportamento inadeguato”, ritiene che esso non sia mai

stato “violento o verbalmente offensivo” (reclamo, pag. 2).

Nel fare opposizione

contro una decisione che limita ulteriormente la durata e la frequenza dei

diritti di visita con il figlio, il reclamante postula che si prenda in

considerazione “l’eventualità di una custodia congiunta e la designazione di

una curatrice d’esperienza che sia in grado di mediare eventuali divergenze tra

i genitori”, riequilibrando la situazione e rendendo superfluo l’utilizzo

di un Punto d’Incontro (reclamo, pag. 3-4).

7.3

La richiesta di RE 1

di istituire una custodia congiunta deve essere considerata irricevibile in

questa sede, non essendo l’oggetto della decisione impugnata, che si limita a

cambiare il Punto d’Incontro di riferimento, riducendo altresì la durata e la

frequenza dei diritti di visita paterni.

Con le riserve di

quanto già deciso sopra, che limitano grandemente l’ammissibilità

dell’impugnativa, occorre osservare quanto segue.

La decisione dell’Autorità

di protezione di cambiare il Punto d’Incontro dà atto della decisione del

Centro __________ di ritirare la propria disponibilità alla sorveglianza del

diritto di visita. La scelta di __________ – ente nei confronti del quale RE 1

non ha obiezioni specifiche – appare dunque giustificata.

Questo giudice non

può comunque esimersi dal rilevare come il rapporto riguardante lo svolgimento

del diritto di visita del 14 aprile 2021 (scritto 19 aprile 2021 della

direttrice del Centro e l’annessa relazione dell’educatrice coinvolta) non fa

che confermare che la sicurezza di PI 1 non presuppone alcuna costante

vigilanza dell’esercizio delle relazioni personali con il padre, e che le

manchevolezze che possono essere riscontrate (ad es. “l’obiettivo dell’educatrice

era evitare che PI 1 utilizzasse le bibite che il papà aveva portato per la

merenda come materiale di gioco”; pag. 2) riguardano aspetti che sono ben

lungi dal costituire delle gravi lacune educative necessitanti la costante

presenza di personale formato.

Dalla lettura del rapporto

redatto dal Punto d’Incontro in relazione all’episodio che ha provocato la

sospensione dei diritti di visita presso il Centro __________ si evince tutt’al

più l’incomprensione delle esigenze di PI 1 da parte degli attori istituzionali

coinvolti nel procedimento. Nel casus belli – ovvero nel fatto che al

termine del diritto di visita PI 1 abbia strappato al padre la mascherina indossata,

pulita o sporca che fosse – questo giudice non ravvede un comportamento

qualificabile come grave da parte del padre, bensì la nota incapacità dei

genitori di relazionarsi, cui si aggiunge l’incapacità del Centro di gestire

l’unico momento in cui il minore aveva bisogno di protezione, ovvero l’incontro

fra i due genitori. Al momento del conflitto fra i due (ovvero quando CO 2

voleva che RE 1 si riappropriasse della sua mascherina togliendola di mano al

bambino, ciò che il padre riteneva invece esagerato) l’educatrice ha dato prova

di rigidità e ha sposato unicamente la tesi materna, invece di propendere per

una soluzione che smorzasse i toni del conflitto fra i due genitori, che invero

non avrebbero neppure dovuto incontrarsi. Ciò ha di conseguenza comportato –

per una questione che non può definirsi rilevante – il sorgere di un acceso

diverbio tra i genitori dinnanzi al bambino, che nel bel mezzo del litigio fra

i due è stato anche lasciato solo dall’educatrice incaricata della sua

protezione, allontanatasi dal minore per andare a chiedere sostegno alla

direttrice del Centro.

Per il resto, dalla

motivazione della decisione impugnata si evince che la riduzione della durata e

della frequenza dei diritti di visita fra padre e figlio è dettata unicamente

dalla disponibilità del Punto d’Incontro in questione, ragion per cui il

dispositivo deve essere riformulato senza prevedere una riduzione del diritto

di visita in precedenza stabilito.

A tale riguardo, anche

questo reclamo può dunque trovare parziale accoglimento.

V. In conclusione

8.

Tutte

e tre le decisioni impugnate devono essere parzialmente annullate e, per quanto

possibile, riformate già in questa sede.

RE

1.

beneficerà sin da subito di diritti di visita liberi con il figlio PI 1, per

la durata di quattro ore settimanali, inizialmente con passaggio presso il

Punto d’Incontro di __________ – in base alle possibilità concrete della

struttura – e successivamente per il tramite del curatore privato che verrà

individuato dall’Autorità di protezione.

La

nomina di __________ è annullata e all’Autorità di protezione è fatto ordine di

reperire e nominare un curatore privato che, oltre ai compiti conferiti al

curatore educativo, possa farsi carico dei passaggi del minore PI 1 da un

genitore all’altro all’inizio e alla fine dei diritti di visita.

Per

completezza d’informazione, la presente decisione viene notificata anche

all’Servizio medico psicologico di __________ che con decisione 25 gennaio 2021 è stato incaricato di svolgere una

valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2, oltre che alla Pretura

di __________, che ha richiamato gli incarti dell’Autorità di protezione in

relazione al già menzionato procedimento di cui all’inc. SE.2021.237 (misure di cessazione della

lesione ex art. 28a e art. 28b CC).

Una copia della presente

decisione viene inoltre trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione

per le opportune valutazioni e affinché possa monitorare le prossime tappe del

procedimento, in particolare il sollecito reperimento del curatore educativo di

cui sopra.

VI.

Assistenza

giudiziaria

9.

Sia RE 1 che CO 2

hanno postulato di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e

del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art.

117.

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della

documentazione agli atti attestante la situazione finanziaria di entrambi e

alla luce dell’esito dei tre procedimenti di reclamo, tutti parzialmente accolti,

nel caso concreto entrambe le domande di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio possono trovare

accoglimento.

VII. Oneri processuali

10.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza, che in considerazione del parziale

accoglimento dei reclami deve essere ripartita fra i due genitori. Ritenuta l’ammissione di entrambi al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la tassa di giustizia e

le spese devono essere poste a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC

e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).

L’ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le

parti dal pagamento delle ripetibili

(art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC

Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Considerata la soccombenza reciproca

e il fatto che RE 1 sia stato patrocinato da un legale soltanto per il primo

reclamo presentato, le ripetibili vanno compensate per quanto attiene il

procedimento di cui all’inc. 9.2021.21, mentre a CO 2 spetta un importo di

ripetibili ridotte per quanto attiene ai procedimenti di cui agli inc.

9.2021.73

e 9.2021.83.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. I

reclami di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83 sono parzialmente

accolti, nella misura della loro ricevibilità.

§. Di

conseguenza:

1.1. il

dispositivo n. 2 della decisione 26 gennaio 2021 dell’Autorità regionale di

protezione __________, è riformato come segue:

“L’esercizio delle relazioni personali fra il signor RE 1,

nato il 1974, domiciliato a __________, e il figlio PI 1, nato il 2017,

domiciliato a __________, si svolgeranno in modalità libera per una durata di 4

ore settimanali.

Il

passaggio del minore da madre a padre e viceversa si svolgerà con

l’intermediazione di una terza persona o ente neutrale”;

1.2. il

dispositivo n. 2 della decisione 25 marzo 2021 dell’Autorità regionale

di protezione __________, è annullato ai sensi dei considerandi. Gli

atti vengono retrocessi all’Autorità di protezione affinché proceda con

solerzia alla nomina di un curatore privato, cui oltre ai compiti già previsti verrà

affidata anche la gestione dei passaggi del minore da un genitore all’altro in

occasione dei diritti di visita;

1.3. il

dispositivo n. 2 della decisione 21 maggio 2021 dell’Autorità regionale di

protezione __________, è riformato come segue:

“È confermato l’esercizio delle relazioni personali fra il

signor RE 1, nato il 1974, domiciliato a __________, e il figlio PI 1, nato il

2017, domiciliato a __________, in modalità libera per una durata di 4 ore settimanali.

Fintanto

che non verrà reperito il curatore educativo privato che gestirà il passaggio

del minore da madre a padre e viceversa, tale passaggio verrà effettuato presso

il Punto d’Incontro di __________, secondo le disponibilità della struttura”.

2. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di RE 1 di cui all’inc. 9.2021.21 è accolta.

3. Le

istanze di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio di CO 2 di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 sono accolte.

4. Gli

oneri dei tre procedimenti di reclamo (inc. 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83),

consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

100.–

fr.

550.–

sono posti a carico dello

Stato del Canton Ticino.

RE 1 rifonderà

a CO 2 fr. 400.– a titolo di

ripetibili ridotte.

5. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.