9.2021.21
Relazioni personali sorvegliate; nomina di un curatore educativo privato; passaggio del minore presso il Punto d’Incontro
13 settembre 2021Italiano38 min
mantenimento 15 gennaio 2018, approvato il giorno stesso dall’Autorità regionale
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.21
9.2021.73
9.2021.83
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 1
per
quanto riguarda
- la custodia di PI 1 (2017), la regolamentazione
delle sue relazioni personali con il padre e il conferimento di un mandato
per la valutazione delle capacità genitoriali;
- l’istituzione di una curatela educativa in favore
del minore;
- la modifica del Punto d’Incontro deputato all’esercizio
delle relazioni sorvegliate padre-figlio;
giudicando
sui seguenti reclami presentati da RE 1:
-
reclamo 26 febbraio 2021 contro la
decisione emanata il 25 gennaio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________
(inc. 9.2021.21);
- reclamo 26 aprile 2021 contro la decisione emanata il
24 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc.
9.2021.73);
-
reclamo 19 maggio 2021 contro la
decisione emanata il 19 maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________
(inc. 9.2021.83).
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dalla relazione tra RE
1 e CO 2 è nato PI 1 (2017). I genitori detengono insieme l’autorità parentale
sul minore. Dal mese di novembre 2018 RE 1 e CO 2 convivono a __________,
insieme ad altri due figli minori di quest’ultima, avuti da un precedente
matrimonio, __________ (2002) e __________ (2004) __________.
B. Con contratto di
mantenimento 15 gennaio 2018, approvato il giorno stesso dall’Autorità regionale
di protezione __________ (di seguito, Autorità di protezione), RE 1 e CO 2
hanno pattuito un contributo di mantenimento in favore del figlio PI 1 in caso
di scioglimento della comunione domestica, senza tuttavia regolamentare altri
aspetti. La pattuizione è stata approvata il giorno stesso dall’Autorità.
C. Nell’agosto 2019 CO 2
ha lasciato l’abitazione di __________, trasferendosi a __________ insieme ai
tre figli.
D. A seguito degli
scritti 27 gennaio 2020 di CO 2 e 6 febbraio 2020 di RE 1 – nei quali i due ex
conviventi esprimevano le loro considerazioni in relazione ai difficili
rapporti che intercorrevano fra di loro e chiedevano un intervento a tutela del
figlio PI 1 – il 2 marzo 2020 l’Autorità di protezione ha convocato un’udienza
di discussione. Nel corso di tale udienza è stata intimata a RE 1 l’istanza
presentata da CO 2 tendente all’istituzione di una curatela educativa e di una
curatela per la vigilanza delle relazioni personali paterne, da esercitarsi in
forma sorvegliata e presso un Punto d’Incontro, oltre ad un accertamento delle
capacità genitoriali di RE 1. In considerazione della situazione riferita,
l’Autorità di protezione ha anticipato l’intenzione di ordinare una valutazione
delle capacità genitoriali e una valutazione socio-ambientale e famigliare. Nel
frattempo, “viste le tensioni con i genitori, sarebbe buona cosa, per lo
svolgimento del diritto di visita, pensare ad un passaggio presso un punto
d’incontro” (verbale, pag. 3). L’Autorità di protezione ha inoltrato presso
__________ una richiesta per la realizzazione dei passaggi in occasione dei
diritti di visita paterni, che è stata inserita in lista di attesa vista la
mancanza di disponibilità della struttura (v. lettera 13 maggio 2020).
E. Con osservazioni 16
marzo 2020, RE 1 si è opposto alle richieste contenute nell’istanza, postulando
per contro la custodia del figlio e la fissazione di relazioni personali con la
madre.
F. Con decisione 6
aprile 2020 l’Autorità di protezione ha conferito all’Ufficio dell’aiuto e della
protezione (di seguito, UAP) l’incarico di effettuare una valutazione del
contesto famigliare di CO 2 e di RE 1, formulando eventuali proposte di misure
di protezione a favore del figlio.
G. Dopo alcuni ulteriori
scambi di corrispondenza, nei quali venivano lamentate gravi tensioni fra i
genitori e alcune difficoltà con riferimento all’esercizio dei diritti di
visita (che dal 24 maggio 2020 non hanno potuto svolgersi), e a seguito delle
istanze materne e paterne che domandavano una regolamentazione dei medesimi,
con scritti 27 maggio e 24 giugno 2020 l’Autorità di protezione invitava i
genitori a volersi accordare in modo ragionevole e pacifico sui diritti di
visita paterni.
H. Nel corso
dell’udienza del 1° luglio 2020 l’Autorità di protezione ha prospettato alle
parti l’istituzione di un diritto di visita sorvegliato o l’istituzione di una
curatela educativa per regolare i diritti di visita e presenziare al passaggio
e ha stabilito “con effetto immediato” una videochiamata quotidiana di
15 minuti tra padre e figlio (verbale, pag. 2). L’Autorità di protezione
avrebbe nel frattempo verificato la disponibilità di un Punto d’Incontro per l’esercizio
del diritto di visita in forma sorvegliata, stabilendo che fino a tale momento
non potranno aver luogo diritti di visita, se non mediati da una terza persona
di fiducia dei genitori per il passaggio del bambino. Le parti hanno convenuto
un incontro mediato da uno zio paterno, di cui daranno riscontro all’Autorità
di protezione alfine di valutare “la prosecuzione o l’interruzione dei
diritti di visita personali” (verbale, pag. 2). Con scritto 6 luglio 2020,
l’Autorità di protezione ha confermato la disponibilità del Centro __________
per il passaggio di PI 1, previo un incontro separato con ciascun genitore e anche
con il bambino.
I. Con scritto 16
luglio 2020 CO 2 ha postulato l’annullamento delle relazioni personali
padre-figlio tramite videochiamata, in quanto durante le stesse RE 1 utilizzerebbe
un linguaggio poco adeguato e astioso verso di lei e cercherebbe ripetutamente
di contattarla anche dopo la suddetta videochiamata. Con osservazioni 3 agosto
2020 quest’ultimo ha contestato tale richiesta, facendo notare che,
successivamente al suo scritto, CO 2 ha unilateralmente deciso di interrompere
questo tipo di contatti.
L. Con decisione 19
agosto 2020 l’Autorità di protezione ha accolto la richiesta di CO 2, ritenendo
verosimili potenziali rischi per il benessere psicofisico del minore, creati da
probabili conflitti che possono sorgere tra i genitori durante le
videochiamate, ed ha dunque sospeso con effetto immediato l’esercizio del
diritto di visita di RE 1 con PI 1 mediante telefonate e/o videochiamate.
M. Il 27 novembre 2020
l’UAP ha reso il suo rapporto finale di valutazione socio-ambientale, il cui
esito è stato oggetto di discussione in sede di udienza il 21 dicembre 2020,
alla presenza dei genitori e degli estensori del rapporto.
N. Con decisione 25
gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito di mantenere la custodia sul
minore presso il domicilio di CO 2, regolamentando l’esercizio delle relazioni
personali con RE 1 in modalità sorvegliata per una durata di due ore alla
settimana, che potranno essere estesi a quattro ore a dipendenza della
disponibilità del Centro __________. È stato inoltre conferito incarico al
Servizio medico-psicologico di__________ di procedere con una valutazione delle
capacità di entrambi i genitori, esprimendosi inoltre su ogni altro utile
intervento e/o idonea misura a protezione del medesimo.
O. Con reclamo 26
febbraio 2021 (inc. CDP 9.2021.21) RE 1 è insorto contro tale decisione,
postulandone l’annullamento. Il reclamante chiede inoltre di essere ammesso al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
P. Con osservazioni 12
marzo 2021 CO 2 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione e chiedendo
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni 31 marzo 2021, ha
postulato la reiezione del gravame. RE 1 non ha replicato, ponendo dunque fine
allo scambio degli allegati scritti.
Q. Con decisione 24
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa ai
sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, con i seguenti compiti: sostenere, assistere
e consigliare i genitori nei loro compiti educativi, qualora necessario; nei
rapporti con enti, eventuale futura scuola e nelle prese a carico terapeutiche;
ascoltare, assistere e dare indicazioni ai genitori nel loro rapportarsi con il
figlio PI 1 e svolgere un'azione di mediazione nella comunicazione e nelle
relazioni tra di loro (per quanto necessario); promuovere e organizzare le
relazioni personali tra il genitore non affidatario ed il figlio e verificare
regolarmente con i genitori le modalità dell'esercizio del diritto alle
relazioni personali nel prioritario interesse del minore; vegliare e promuovere
la corretta trasmissione ad entrambi i genitori delle informazioni sullo stato
e sullo sviluppo del minore e la comunicazione tra gli stessi; informare
l'Autorità di protezione in caso di eventuale necessità di intervento a
protezione del minore, suggerendo eventuali mirati sostegni e/o misure a sua
protezione; presentare all'Autorità regionale di protezione annualmente, entro
il mese di febbraio, e per la prima volta entro il 28 febbraio 2022, il rapporto
morale inerente la situazione del minore, e, qualora necessario e/o su
richiesta dell'Autorità, eventuali rapporti intermedi.
Quale curatrice è
stata nominata __________, attiva presso l’UAP.
R. Con reclamo 22/26
aprile 2016 RE 1 è insorto anche contro tale decisione (inc. CDP 9.2021.73),
opponendosi alla nomina di un’operatrice attiva presso l’UAP.
S. Con osservazioni 19
maggio 2021 CO 2 si è opposta al reclamo, postulandone la reiezione e chiedendo
l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Anche l’Autorità di protezione, con osservazioni di pari data, ha
postulato la reiezione del gravame. Con replica 4 giugno 2021 e dupliche 12
luglio 2021 e 26 luglio 2021, le parti si sono riconfermate nelle loro argomentazioni
e richieste di giudizio.
T. Con decisione 19
maggio 2021 l’Autorità di protezione ha revocato l’esercizio delle relazioni
personali padre-figlio presso il Centro __________, per ordinare dei diritti di
visita – sempre sorvegliati – a cadenza bisettimanale, della durata di un’ora,
presso il Punto d’Incontro di __________.
U. Con scritto 4 giugno
2016 RE 1 ha interposto reclamo anche contro tale decisione (inc. CDP
9.2021.83), contestando i rimproveri formulati dal Punto d’Incontro e chiedendo
al giudice di prendere in considerazione una custodia congiunta.
V. Con osservazioni 12
luglio 2021 CO 2 si è opposta anche al suddetto reclamo, chiedendo l’ammissione
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Anche
l’Autorità di protezione, con osservazioni 29 luglio 2021, ha postulato la
reiezione del reclamo. La curatrice educativa __________ ha invece presentato
le proprie osservazioni il 26 luglio 2021, senza formulare particolari
richieste di giudizio. In sede di replica e duplica, le parti si sono
riconfermate nelle posizioni precedentemente espresse.
Z. Nel frattempo, con
decisione 2 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha deciso di regolamentare
l’esercizio delle relazioni personali telefoniche tra padre e figlio,
prevedendo una telefonata settimanale di 15 minuti da svolgersi in modalità
sorvegliata presso lo Studio __________.
RE 1 è insorto anche
contro la suddetta decisione con reclamo 8 luglio 2021 (inc. CDP 9.2021.114). Tale
procedimento, non ancora giunto al termine dello scambio dei memoriali scritti,
verrà evaso mediante pronuncia separata.
Considerato
in diritto
Considerandi
I. In ordine
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
I
rimedi giuridici in esame concernono la medesima procedura, coinvolgono le
stesse parti e si fondano sostanzialmente sul medesimo complesso di fatti. Si
giustifica pertanto di congiungere le procedure di reclamo di cui agli inc.
9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 e di emanare una sentenza unica (art. 76 cpv.
1.
LPAmm; art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i
dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.
II. Reclamo di cui all’inc.
9.2021.21
3.
RE 1 contesta anzitutto
il rapporto di valutazione famigliare e socio-ambientale reso il 27 novembre
2020.
dall’UAP, che è stato posto a fondamento della decisione 25 gennaio 2021 dell’Autorità
di protezione concernente la custodia di PI 1 e le sue relazioni personali con
il padre.
3.1
Il reclamante critica il
rapporto in questione, definendolo “falso, soggettivo e arbitrario” (reclamo,
pag. 6) e ritenendo che già solo per questa ragione la decisione impugnata
dovrebbe essere annullata.
3.2
Nel suo gravame RE 1 –
all’epoca assistito da un patrocinatore – è completamente silente sui motivi
che renderebbero il rapporto in questione falso, soggettivo e arbitrario, ed è
rimasto silente anche dopo le osservazioni presentate dalle controparti,
rinunciando a presentare una replica. Per nulla motivato, il reclamo deve
essere considerato irricevibile su questo aspetto.
4.
Il reclamante
ritiene inoltre che la decisione debba essere annullata poiché fondata su una “grave
conflittualità genitoriale” che non sarebbe più presente.
4.1
Il reclamante sostiene
che “non vi è più nessun tipo di conflitto tra i genitori” ovvero che
essi “vanno perfettamente d’accordo e non hanno nessun conflitto”
(reclamo, pag. 6).
4.2
Il gravame redatto dal patrocinatore di RE 1 si
rivela del tutto apodittico e non spiega da quali circostanze sia possibile
dedurre che il reclamante e CO 2 vadano attualmente «perfettamente d’accordo».
Oltre che contestata dalla controparte nelle sue osservazioni (pag. 5-6),
l’asserzione non appare suffragata da alcun tipo di riscontro e risulta anzi in
contrasto con numerose emergenze probatorie, si pensi già solo alla causa attualmente
pendente presso la Pretura di __________, presentata il 7 luglio 2021 da CO 2
contro il qui reclamante e tendente all’ottenimento di misure di protezione
della personalità (misure di cessazione della lesione ex art. 28a e art. 28b
CC; inc. SE.2021.237). Anche su questo aspetto il reclamo, scarsamente
sostanziato, è destinato ad un giudizio di irricevibilità.
5.
RE 1 contesta anche
la fissazione di un diritto di visita sorvegliato con il figlio.
5.1
Nella decisione impugnata,
l’Autorità di protezione ha richiamato il referto dell’UAP, dal quale ritiene
sia “emersa una situazione familiare molto fragile e delicata, in cui il
conflitto genitoriale è molto acceso e vi è una comunicazione violenta, cui il
minore PI 1 è inevitabilmente esposto” (pag. 2). Citando il rapporto,
l’Autorità di protezione rileva che “entrambi i genitori costituiscono
figure affettive importanti per il figlio, seppure il padre, signor RE 1
necessiti di un percorso di sostegno alla genitorialità per sviluppare
completamente una buona relazione con il figlio” (decisione impugnata, pag.
2). Fra le misure suggerite dall’UAP nel suo rapporto, l’Autorità di protezione
cita “un diritto di visita padre-figlio che si svolga in due incontri di due
ore a settimana in regime sorvegliato presso uno spazio protetto quale un Punto
d’Incontro ufficiale, anche per sostenere il padre nella sua genitorialità”
(decisione impugnata, pag. 3).
Secondo l’Autorità
di protezione, dal rapporto emergono “potenziali rischi per il benessere
psicofisico del minore interessato, creati dai conflitti che possono sorgere
tra i genitori, litigiosità emersa in tutte le udienze e nei contatti con la
scrivente ARP”; l’autorità di prime cure ritiene tuttavia indispensabile
procedere ad un approfondimento istruttorio, e meglio una valutazione delle
capacità genitoriali sia del padre che della madre (decisione impugnata, pag.
4). L’autorità di prime cure ritiene “in ogni caso” che “per evitare
di esporre il piccolo PI 1 a situazioni assolutamente inidonee per il suo
equilibrio e il suo sviluppo psicofisico e quindi al fine di adeguatamente
proteggerlo, vista anche la sua tenera età” risulta “opportuno […] regolamentare
con effetto immediato l’esercizio del diritto di visita con modalità sorvegliata
presso idoneo Punto d’Incontro, non essendo al momento ravvisabile altro
provvedimento meno incisivo” (decisione impugnata, pag. 4).
5.2
Nel suo reclamo, RE 1 afferma
che “un diritto di visita sorvegliato va imposto allorquando vi sono degli
indizi concreti per una messa in pericolo del figlio” (pag. 6). A suo dire,
egli “non rappresenta un pericolo per suo figlio e non vi è alcuna prova a
dimostrazione del contrario” (reclamo, pag. 6). La decisione impugnata, che
impone dei diritti di visita sorvegliati con suo figlio PI 1, dovrebbe dunque
essere annullata.
5.3
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che
non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio
minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali
indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato
come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente
secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131
III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid.
3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno
unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il
processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
Il diritto alle
relazioni personali non è assoluto.
Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne
sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del
figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una
limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio
della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto
solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di
visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II
229.
consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid.
5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
Una delle modalità
particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni
personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274
cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico,
quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di
sorveglianza ex
art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017,
consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,
consid. 4.2; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna
2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita
accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel
caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il
comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a
mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne
(DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non
è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da
parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1
e rif.; STF 5A_618/2017 del 2
febbraio 2018, consid. 4.2). Una
restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i
genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio
sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017,
consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una
restrizione importante del diritto alle relazioni
personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può
essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248
consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF
5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto
2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018,
consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi
in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno
aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid.
5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25
agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF
5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).
5.4
Nella fattispecie, le
tesi del reclamante riguardo all’esercizio dei diritti di visita in modalità
sorvegliata non possono essere ritenute temerarie, come considerato
dall’Autorità di protezione. Al contrario, esse devono essere qui accolte.
L’Autorità di protezione
ha ordinato dei diritti di visita in modalità sorvegliata, così come suggerito
dall’UAP nel suo rapporto di valutazione socio-ambientale (pag. 13-14), in
considerazione della conflittualità esistente tra i genitori e per sostenere il
padre nella sua genitorialità, non ritenendo possibile una misura meno
incisiva.
Dagli scambi di messaggi
di posta elettronica agli atti – ma non dalla decisione – si evince che anche “il
tema della meteo” abbia avuto una certa rilevanza (in quanto “ci
costringe ad annullare e rimandare ripetutamente gli scambi”, per cui “siamo
assolutamente d’accordo sulla necessità di una modifica dell’assetto dei DDV”,
cfr. e-mail 9 dicembre 2020 Centro __________; v. anche e-mail 21 dicembre 2020
e 14 gennaio 2021; Rapporto UAP, pag. 13).
Una simile modalità di
esercizio delle relazioni personali tra padre e figlio non trova tuttavia alcun
fondamento giuridico in concreto. Dagli atti non emerge infatti nessun tipo di
elemento di pericolo che permetta di ordinare una limitazione così incisiva
delle relazioni personali tra padre e figlio, peraltro sine die. L’Autorità
di prime cure non ha indicato quale sia il pericolo concreto in cui PI 1
incorrerebbe trascorrendo dei normali diritti di visita con il padre, senza la
vigilanza di una terza persona. Il generico riferimento ad un «sostegno alla
genitorialità», menzionato dall’UAP nel suo rapporto, appare vago e non
giustifica una restrizione così importante della libertà di relazionarsi tra
padre e figlio. Tanto meno il riferimento a rischi «potenziali» per il
benessere di PI 1 creati dalla conflittualità esistente fra i genitori, nella
misura in cui detti conflitti si manifestano soltanto tra i due genitori,
quando questi si incontrano od interagiscono (cfr. episodi menzionati nel
rapporto UAP, pag. 9-10), mentre tale pericolo non è dato se i due genitori non
sono presenti contemporaneamente o non comunicano telefonicamente in presenza
di PI 1. Il “forte rischio evolutivo” menzionato dall’UAP nel suo
rapporto si riferisce al fatto della “relazione genitoriale (…) molto
conflittuale” e ad un “clima familiare (…) altamente conflittuale”,
non ad un rischio che l’accudimento del solo padre potrebbe cagionare (cfr.
rapporto UAP, pag. 12). La giurisprudenza ha peraltro sottolineato come
l’esistenza di conflitti fra i genitori non può giustificare un diritto di
visita sorvegliato tra il figlio e il padre, se fra di loro il rapporto è buono
(ciò che non è in discussione nella fattispecie ed emerge pure dal Rapporto del
__________ “sull’evoluzione dei momenti di passaggio per i diritti di visita
e di relazione” datato 21 settembre 2020 e annesso alla relazione dell’UAP).
Neppure risulta esser stato riscontrato un pericolo di conflitto di lealtà nel
minore, derivante ad esempio da discorsi denigratori da parte di RE 1 al minore
nei confronti della madre, che nessuno ha mai neppure ventilato. Per tacere del
fatto che preoccupazioni riguardanti le condizioni meteorologiche non possono
giustificare, in sé, l’imposizione di una sorveglianza degli incontri.
La decisione dell’Autorità
di protezione si limita dunque ad ordinare le misure suggerite dall’UAP nel suo
rapporto, senza premurarsi di verificarne la fondatezza giuridica ovvero, in
particolare, l’esistenza di una concreta messa in pericolo del bene del figlio derivante
da un esercizio libero dei diritti di visita.
Occorre dunque richiamare
ad un maggior rigore l’Autorità di protezione, ricordando che l’apprezzamento
delle circostanze di fatto per definire il diritto alle relazioni personali –
ovvero, la determinazione della loro portata giuridica – è una questione di
diritto (STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1; STF 5A_422/2015 del
10.
febbraio 2016, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 142 III 193) e come tale
deve essere vagliata dall’autorità giudicante, che non può abdicare al suo
ruolo decisionale avallando le misure proposte dall’UAP o da altri enti cui
viene richiesto un rapporto su determinate circostanze.
Nel caso concreto, neppure
il presupposto della proporzionalità si avvera rispettato in quanto le
relazioni sorvegliate sono state ordinate, come visto, senza prospettare una
particolare tempistica e senza neppure stabilire come si traduca, nei fatti,
l’accompagnamento alla genitorialità di cui necessiterebbe RE 1 per poi
beneficiare, un giorno, di relazioni libere con il figlio: nessuna indicazione risulta
essere stata data al Punto d’Incontro in relazione al ruolo educativo che
dovrebbe svolgere durante i diritti di visita. Pure lesivo del principio della
proporzionalità risulta il fatto di non aver motivato le ragioni per cui il
semplice passaggio del minore attraverso una terza persona (ruolo in precedenza
svolto dal Punto d’Incontro) non sia oggi più sufficiente per evitare di
esporre PI 1 alla conflittualità esistente fra i genitori.
La misura si rivela
altresì inadeguata, nella misura in cui la sorveglianza dei diritti di visita
paterni non incide in alcun modo su quel che realmente nuoce al minore, ovvero
l’esposizione alla conflittualità fra i genitori.
Benché RE 1 debba senz’altro
assumersi la responsabilità delle sue intemperanze, in particolar modo delle
pesanti offese reiteratamente rivolte a CO 2 e testimoniate dagli sms versati
agli atti, l’esame complessivo delle circostanze non lascia emergere alcun
indizio riguardo al fatto che il minore PI 1 possa essere esposto ad un
pericolo concreto se affidato al padre in occasione dei diritti di visita.
Impregiudicato l’esito
della valutazione delle capacità genitoriali ordinata sia nei confronti del
padre che della madre di PI 1, la decisione di ordinare la sorveglianza dei
diritti di visita tra padre e figlio appare ad oggi giuridicamente priva di
fondamento. Una semplice gestione dei passaggi attraverso una terza persona
neutrale risulta infatti più che sufficiente per scongiurare che PI 1 assista
alla conflittualità scatenata dall’incontro fra i suoi genitori.
Il reclamo può dunque
trovare parziale accoglimento, con riferimento ai diritti di visita che devono
potersi svolgere in modalità libera, con solo il passaggio del minore dalla
madre al padre e viceversa garantito da una terza persona neutrale.
III. Reclamo di cui all’inc.
9.2021.73
6.
RE 1 insorge anche
contro la decisione 24 marzo 2021 dell’Autorità di protezione. Senza rimettere
in discussione l’istituzione della curatela educativa e i compiti conferiti, il
reclamante critica la designazione di __________ dell’UAP quale curatrice
educativa del figlio PI 1.
6.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha indicato di aver ritenuto __________, curatrice UAP, “idonea
alla funzione prevista”, oltre che
disponibile ad assumere tale mandato (pag. 3). L’autorità di prime cure ha
riferito che “i genitori di PI 1 hanno, di principio, accolto favorevolmente
sia l'istituzione della curatela educativa ex art. 308 CC, sia la nomina della
predetta curatrice in favore del figlio” (decisione impugnata, pag. 3).
6.2
Il reclamante si
oppone alla scelta della curatrice, in considerazione della totale mancanza di
fiducia nei confronti dell’UAP e della “poca esperienza in materia da parte
della funzionaria incaricata” (pag. 1). RE 1 postula invece la nomina di __________,
già da lui spontaneamente suggerita nel corso del procedimento di prima
istanza, “figura di spessore e con grande esperienza in materia” (reclamo,
pag. 1).
6.3
Ai sensi dell’art. 400
cpv. 1 CC, l’autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una
persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad
adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga
personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere
nominati più curatori.
Giusta l’art. 401 cpv. 1 CC, la persona interessata capace
di discernimento ha il diritto di proporre in qualità di curatore una persona
di sua scelta. L'Autorità di protezione – pena la violazione del diritto di
essere sentito – è tenuta ad attirare l'attenzione dell'interessato sulla sua
possibilità di formulare una proposta e, se essa verrà formulata, ad esaminarla
(STF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013, consid. 3.1.2; sentenza CDP del 28
gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4). Se la persona proposta adempie alle
condizioni legali previste dalla norma e accetta il mandato, l’Autorità di
protezione è tenuta a nominare la persona proposta dall’interessato anche se
essa non è la più competente tra i candidati possibili (art. 401 cpv. 1 CC; Steinauer/Foutoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1170).
L’Autorità è tenuta altresì ad attirare l’attenzione delle persone vicine
all’interessato sulla possibilità che appartiene loro di formulare una proposta
di curatore idoneo. Invero, anche qualora il curatore è proposto dai congiunti
o da altre persone vicine all’interessato, l’Autorità di protezione deve tenerne
conto. In questo contesto dispone tuttavia di un potere di apprezzamento più
ampio e può non dare seguito alle proposte elaborate. L’Autorità di protezione
può in particolare nominare un curatore che giudica più competente di quello
suggerito dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/Foutoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n.
1174).
Nella
sua giurisprudenza, il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione di
sapere se l'art. 401 cpv. 2 CC si applichi per analogia alla nomina di un
curatore in materia di protezione del figlio, non essendovi un esplicito rinvio
(STF 5A_868/2015 del 18 marzo 2016, consid. 1.2; STF 5A_869/2015 del 18 marzo
2016, consid. 2; STF 5A_233/2017 del 9 agosto 2017, consid. 2).
6.4
Nella
fattispecie, RE 1 si era opposto già in sede di udienza 21 dicembre 2020
alla nomina di un curatore educativo dipendente dall’UAP, manifestando la sua
sfiducia verso tale Ufficio a seguito della valutazione socio-ambientale
presentata, che aveva condotto alla decisione di imporre dei diritti di visita
sorvegliati. In tale sede, seppure il membro permanente avesse spiegato “la
suddivisione dell’UAP in settore famiglie e minorenni e settore curatele e
tutele”, RE 1 aveva ribadito il suo desiderio di veder nominato un curatore
privato (verbale, pag. 2). Anche all’udienza di presentazione della curatrice RE
1.
aveva confermato la sua sfiducia verso l’UAP e dunque verso un curatore che
provenisse da tale Ufficio, pur senza aver nulla contro la persona in questione
(di cui si diceva “contento di aver fatto la conoscenza”, verbale, pag.
2).
Nel
caso di specie, poco importa di sapere se l’Autorità di protezione avrebbe
dovuto attirare l'attenzione dei genitori sulla loro facoltà di formulare una proposta
o meno. La proposta di un nominativo è infatti stata spontaneamente presentata
da RE 1, ed è stata totalmente ignorata dall’Autorità di protezione. Anche le
rimostranze del padre in merito alla curatrice dell’UAP prescelta sono state
totalmente ignorate dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata.
Quest’ultima
avrebbe dovuto esporre le motivazioni per cui riteneva preferibile la nomina di
__________ rispetto ad altro curatore privato o rispetto alla persona indicata
dal reclamante. Nella decisione di nomina della curatrice l’autorità di prime
cure è invece del tutto silente in proposito e non dà neppure atto
dell’opposizione di RE 1, riferendo invece che entrambi i genitori hanno
accolto favorevolmente il nominativo della curatrice proposta, ciò che invero
non corrisponde a quanto emerge dall’incarto. Già solo l’assenza completa di
motivazione, a fronte delle contestazioni espresse dal padre, appare
sufficiente per ritenere fondate le censure ricorsuali.
Ad
ogni modo, anche nel merito, non si vede per quale motivo la richiesta di
nominare __________ non sia stata oggetto di valutazione da parte dell’Autorità
di protezione o non sia stata almeno sottoposta formalmente a CO 2 (che risulta
essersi opposta al nominativo soltanto in sede di osservazioni al reclamo, cfr.
pag. 5). Al di là del giudizio relativo alla persona di __________ – che
risulta già attiva come curatrice in altri procedimenti – la proposta di
istituire un curatore privato non appare affatto peregrina. In primis,
onde favorire l’adesione del padre al provvedimento e una collaborazione efficace
con il curatore nominato, considerate le forti riserve nutrite da RE 1 nei
confronti dell’UAP da quando tale Ufficio ha indicato – immotivatamente, come
visto in questa sede – la necessità di diritti di visita sorvegliati. Vi è
inoltre da rilevare che un curatore privato – diversamente dagli assistenti
sociali attivi presso l’UAP – potrebbe in prima persona provvedere al passaggio
del minore da madre a padre e viceversa, momento che effettivamente necessita
dell’intervento mediativo di un terzo a protezione del minore, rendendo inutile
il coinvolgimento di un ulteriore ente quale il Punto d’Incontro.
Punto d’Incontro che
risulta essere fisicamente distante da entrambi i genitori, che devono raggiungerlo
con i mezzi pubblici (rischiando di incrociarsi e di dare avvio a nuovi diverbi
dinnanzi al minore), che se utilizzato unicamente per effettuare il passaggio
di PI 1 implica che il padre trascorra tutto il tempo del diritto di visita
all’esterno (preoccupazione sentita anche dall’UAP nel suo rapporto, che sembra
aver suggerito dei diritti di visita sorvegliati “tenuto anche conto della
stagione invernale”, per permettere a padre e figlio di “trascorrere le
ore insieme in uno spazio caldo e adeguato”, pag. 13), non essendovi tempo sufficiente
per rientrare alla casa paterna (dove PI 1 abitava prima della separazione). Per
tacere del fatto che i Punti d’Incontro risultano molto sollecitati e
dispongono di una limitata disponibilità, ciò che nel corso dei mesi ha
cagionato una significativa erosione del tempo che padre e figlio avrebbero
potuto trascorrere assieme.
Oltre che lesiva del diritto
del padre di essere sentito, da cui discende il diritto di ottenere una
decisione motivata, la decisione di nominare una curatrice dell’UAP non appare
orientata al bene del minore e deve essere annullata. Anche a tale riguardo, il
reclamo può dunque trovare accoglimento.
IV. Reclamo di cui all’inc.
9.2021.83
7.
RE 1 ha
successivamente impugnato anche la decisione 21 maggio 2021 dell’Autorità di
protezione, mediante la quale sono stati revocati i diritti di visita
sorvegliati presso il Punto d’Incontro del Centro __________ e fissati nuovi
diritti di visita, sempre sorvegliati, per due ore a cadenza bisettimanale
presso il Punto d’Incontro di __________.
7.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha evocato il rapporto 19/21 aprile 2021 del
Centro __________, “con il quale la struttura comunica l'impossibilità nel
proseguire nell'esercizio dei diritti di visita paterni a seguito di quanto
successo e soprattutto del comportamento assunto dal signor RE 1 al termine del
diritto di visita di mercoledì 14 aprile 2021, in occasione del quale egli
risulta aver assunto un atteggiamento violento e arrabbiato, colpevolizzando la
madre, signora CO 2, e l'educatrice dell'accaduto e creando una situazione
pesante per il minore e la stessa struttura” (pag. 2). L’autorità di prime
cure ha inoltre fatto riferimento a quanto discusso con le parti in sede di
udienza il 10 maggio 2021, in particolare alla necessità di trovare una
soluzione nell’immediato per lo svolgimento dei diritti di visita, individuata
nel Punto d’Incontro di __________, seppure “solo nella misura di un
incontro sorvegliato con cadenza bisettimanale per la durata di un’ora, la
domenica dalle ore 10.30 alle 11.30” (decisione impugnata, pag. 3).
L’Autorità di protezione ha dunque decretato la revoca dei diritti di visita
presso il Centro __________ e fissato il diritto di visita bisettimanale presso
__________, “non appena sia data la disponibilità di detta struttura e
secondo le istruzioni della medesima” (decisione impugnata, pag. 4).
7.2
Nel suo reclamo, RE 1
sottolinea come il suo sfogo al termine del diritto di visita di mercoledì 14
aprile 2021 “sia stato frutto dell’esasperazione” e, pur ammettendo di
aver avuto un “comportamento inadeguato”, ritiene che esso non sia mai
stato “violento o verbalmente offensivo” (reclamo, pag. 2).
Nel fare opposizione
contro una decisione che limita ulteriormente la durata e la frequenza dei
diritti di visita con il figlio, il reclamante postula che si prenda in
considerazione “l’eventualità di una custodia congiunta e la designazione di
una curatrice d’esperienza che sia in grado di mediare eventuali divergenze tra
i genitori”, riequilibrando la situazione e rendendo superfluo l’utilizzo
di un Punto d’Incontro (reclamo, pag. 3-4).
7.3
La richiesta di RE 1
di istituire una custodia congiunta deve essere considerata irricevibile in
questa sede, non essendo l’oggetto della decisione impugnata, che si limita a
cambiare il Punto d’Incontro di riferimento, riducendo altresì la durata e la
frequenza dei diritti di visita paterni.
Con le riserve di
quanto già deciso sopra, che limitano grandemente l’ammissibilità
dell’impugnativa, occorre osservare quanto segue.
La decisione dell’Autorità
di protezione di cambiare il Punto d’Incontro dà atto della decisione del
Centro __________ di ritirare la propria disponibilità alla sorveglianza del
diritto di visita. La scelta di __________ – ente nei confronti del quale RE 1
non ha obiezioni specifiche – appare dunque giustificata.
Questo giudice non
può comunque esimersi dal rilevare come il rapporto riguardante lo svolgimento
del diritto di visita del 14 aprile 2021 (scritto 19 aprile 2021 della
direttrice del Centro e l’annessa relazione dell’educatrice coinvolta) non fa
che confermare che la sicurezza di PI 1 non presuppone alcuna costante
vigilanza dell’esercizio delle relazioni personali con il padre, e che le
manchevolezze che possono essere riscontrate (ad es. “l’obiettivo dell’educatrice
era evitare che PI 1 utilizzasse le bibite che il papà aveva portato per la
merenda come materiale di gioco”; pag. 2) riguardano aspetti che sono ben
lungi dal costituire delle gravi lacune educative necessitanti la costante
presenza di personale formato.
Dalla lettura del rapporto
redatto dal Punto d’Incontro in relazione all’episodio che ha provocato la
sospensione dei diritti di visita presso il Centro __________ si evince tutt’al
più l’incomprensione delle esigenze di PI 1 da parte degli attori istituzionali
coinvolti nel procedimento. Nel casus belli – ovvero nel fatto che al
termine del diritto di visita PI 1 abbia strappato al padre la mascherina indossata,
pulita o sporca che fosse – questo giudice non ravvede un comportamento
qualificabile come grave da parte del padre, bensì la nota incapacità dei
genitori di relazionarsi, cui si aggiunge l’incapacità del Centro di gestire
l’unico momento in cui il minore aveva bisogno di protezione, ovvero l’incontro
fra i due genitori. Al momento del conflitto fra i due (ovvero quando CO 2
voleva che RE 1 si riappropriasse della sua mascherina togliendola di mano al
bambino, ciò che il padre riteneva invece esagerato) l’educatrice ha dato prova
di rigidità e ha sposato unicamente la tesi materna, invece di propendere per
una soluzione che smorzasse i toni del conflitto fra i due genitori, che invero
non avrebbero neppure dovuto incontrarsi. Ciò ha di conseguenza comportato –
per una questione che non può definirsi rilevante – il sorgere di un acceso
diverbio tra i genitori dinnanzi al bambino, che nel bel mezzo del litigio fra
i due è stato anche lasciato solo dall’educatrice incaricata della sua
protezione, allontanatasi dal minore per andare a chiedere sostegno alla
direttrice del Centro.
Per il resto, dalla
motivazione della decisione impugnata si evince che la riduzione della durata e
della frequenza dei diritti di visita fra padre e figlio è dettata unicamente
dalla disponibilità del Punto d’Incontro in questione, ragion per cui il
dispositivo deve essere riformulato senza prevedere una riduzione del diritto
di visita in precedenza stabilito.
A tale riguardo, anche
questo reclamo può dunque trovare parziale accoglimento.
V. In conclusione
8.
Tutte
e tre le decisioni impugnate devono essere parzialmente annullate e, per quanto
possibile, riformate già in questa sede.
RE
1.
beneficerà sin da subito di diritti di visita liberi con il figlio PI 1, per
la durata di quattro ore settimanali, inizialmente con passaggio presso il
Punto d’Incontro di __________ – in base alle possibilità concrete della
struttura – e successivamente per il tramite del curatore privato che verrà
individuato dall’Autorità di protezione.
La
nomina di __________ è annullata e all’Autorità di protezione è fatto ordine di
reperire e nominare un curatore privato che, oltre ai compiti conferiti al
curatore educativo, possa farsi carico dei passaggi del minore PI 1 da un
genitore all’altro all’inizio e alla fine dei diritti di visita.
Per
completezza d’informazione, la presente decisione viene notificata anche
all’Servizio medico psicologico di __________ che con decisione 25 gennaio 2021 è stato incaricato di svolgere una
valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2, oltre che alla Pretura
di __________, che ha richiamato gli incarti dell’Autorità di protezione in
relazione al già menzionato procedimento di cui all’inc. SE.2021.237 (misure di cessazione della
lesione ex art. 28a e art. 28b CC).
Una copia della presente
decisione viene inoltre trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione
per le opportune valutazioni e affinché possa monitorare le prossime tappe del
procedimento, in particolare il sollecito reperimento del curatore educativo di
cui sopra.
VI.
Assistenza
giudiziaria
9.
Sia RE 1 che CO 2
hanno postulato di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e
del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art.
117.
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della
documentazione agli atti attestante la situazione finanziaria di entrambi e
alla luce dell’esito dei tre procedimenti di reclamo, tutti parzialmente accolti,
nel caso concreto entrambe le domande di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio possono trovare
accoglimento.
VII. Oneri processuali
10.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza, che in considerazione del parziale
accoglimento dei reclami deve essere ripartita fra i due genitori. Ritenuta l’ammissione di entrambi al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, la tassa di giustizia e
le spese devono essere poste a carico del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC
e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC).
L’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non esonera tuttavia le
parti dal pagamento delle ripetibili
(art. 118 cpv. 3 CPC e art. 122 cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC
Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36). Considerata la soccombenza reciproca
e il fatto che RE 1 sia stato patrocinato da un legale soltanto per il primo
reclamo presentato, le ripetibili vanno compensate per quanto attiene il
procedimento di cui all’inc. 9.2021.21, mentre a CO 2 spetta un importo di
ripetibili ridotte per quanto attiene ai procedimenti di cui agli inc.
9.2021.73
e 9.2021.83.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. I
reclami di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83 sono parzialmente
accolti, nella misura della loro ricevibilità.
§. Di
conseguenza:
1.1. il
dispositivo n. 2 della decisione 26 gennaio 2021 dell’Autorità regionale di
protezione __________, è riformato come segue:
“L’esercizio delle relazioni personali fra il signor RE 1,
nato il 1974, domiciliato a __________, e il figlio PI 1, nato il 2017,
domiciliato a __________, si svolgeranno in modalità libera per una durata di 4
ore settimanali.
Il
passaggio del minore da madre a padre e viceversa si svolgerà con
l’intermediazione di una terza persona o ente neutrale”;
1.2. il
dispositivo n. 2 della decisione 25 marzo 2021 dell’Autorità regionale
di protezione __________, è annullato ai sensi dei considerandi. Gli
atti vengono retrocessi all’Autorità di protezione affinché proceda con
solerzia alla nomina di un curatore privato, cui oltre ai compiti già previsti verrà
affidata anche la gestione dei passaggi del minore da un genitore all’altro in
occasione dei diritti di visita;
1.3. il
dispositivo n. 2 della decisione 21 maggio 2021 dell’Autorità regionale di
protezione __________, è riformato come segue:
“È confermato l’esercizio delle relazioni personali fra il
signor RE 1, nato il 1974, domiciliato a __________, e il figlio PI 1, nato il
2017, domiciliato a __________, in modalità libera per una durata di 4 ore settimanali.
Fintanto
che non verrà reperito il curatore educativo privato che gestirà il passaggio
del minore da madre a padre e viceversa, tale passaggio verrà effettuato presso
il Punto d’Incontro di __________, secondo le disponibilità della struttura”.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di RE 1 di cui all’inc. 9.2021.21 è accolta.
3. Le
istanze di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio di CO 2 di cui agli inc. 9.2021.21, 9.2021.73 e 9.2021.83 sono accolte.
4. Gli
oneri dei tre procedimenti di reclamo (inc. 9.2021.21, 9.2021.73, 9.2021.83),
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
100.–
fr.
550.–
sono posti a carico dello
Stato del Canton Ticino.
RE 1 rifonderà
a CO 2 fr. 400.– a titolo di
ripetibili ridotte.
5. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.