9.2021.22
Istituzione di due curatele in via cautelare; assenza dei necessari presupposti, annullamento delle misure
30 marzo 2021Italiano18 min
certificato medico” che attesti la loro situazione entro un mese (pag. 2). Viene
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.22
Lugano
30 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela di
rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394
cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC)
e nella causa che oppone
RE
2
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela di
rappresentanza (art. 394 cpv. 1 CC)
giudicando
sul reclamo presentato il 1° marzo 2021 da RE 1 e RE 2 contro la decisione cautelare
emanata nei loro confronti il 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con e-mail 30
novembre 2020 RE 1 (classe 1943) ha contattato l’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) chiedendo un
appuntamento per illustrare la sua situazione finanziaria: in ragione della sua
“disastrosa conoscenza della lingua italiana” e a seguito “di anni di
disinteresse per le norme giuridiche” egli si trovava in effetti oggetto di
pignoramento. Con scritto 3 dicembre 2020 RE 1 ha esposto più nel dettaglio la
sua situazione debitoria, derivante dal mancato pagamento dei debiti fiscali e
dei premi della cassa malati, indicando che l’immobile di sua proprietà sarebbe
stato messo all’asta da parte dell’Ufficio di esecuzione.
B. Con lettera 7
dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 se avesse una persona
di fiducia da proporre quale curatore ed è entrata nel merito della possibile
vendita all’asta dell’immobile, suggerendo una vendita a trattative private
(rilevando però che la cancellazione dell’usufrutto di cui beneficiava la
compagna RE 2, classe 1951, avrebbe potuto “causare un danno alla
beneficiaria nella richiesta di prestazioni sociali”). L’Autorità di
protezione ha inoltre suggerito di rivolgersi allo sportello comunale per
chiedere l’assistenza, scrivendo in copia all’Ufficio di esecuzione “affinché
possa valutare di attendere con l’asta, al fine di reperire un curatore che
possa sostenere l’interessato per procedere alla vendita nelle modalità citate
e valutare delle alternative”.
C. In data 12 febbraio
2021 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza al domicilio di RE 1, alla
presenza anche della compagna RE 2 e di __________ (“futura curatrice”;
verbale, pag. 1). L’Autorità di prime cure ha spiegato che – visto l’aggravarsi
della situazione finanziaria ed economica di RE 1 – “si rende necessaria
l’istituzione di una curatela amministrativa per poterlo sostenere
finanziariamente e trovare un’adeguata soluzione abitativa” (verbale, pag.
1). RE 2 ha dal canto suo affermato che “a volte non dorme di notte a causa
delle preoccupazioni, ritiene che la lingua è un problema” (verbale, pag.
2). Nel verbale, “gli interessati si sono impegnati a produrre un
certificato medico” che attesti la loro situazione entro un mese (pag. 2). Viene
inoltre riferito che “per la signora è necessaria una rappresentanza, ma non
la gestione finanziaria, che invece appare opportuna per il sig. RE 1”
(pag. 2). RE 1 e RE 2 non hanno sottoscritto il verbale.
D. Con decisione
cautelare 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) l'Autorità di protezione ha istituito
in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del
patrimonio ex art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, con il compito di (se del caso)
provvedere ad una soluzione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare
l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito, rappresentarlo
nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni
con autorità, uffici, banche, etc., e rappresentarlo nel disbrigo degli affari
finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo
patrimonio. Alla funzione di curatrice è stata nominata __________.
Nella medesima pronuncia l'Autorità
di protezione ha anche istituito in favore di RE 2 una curatela di
rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC, con il compito di (se del caso)
provvedere ad una soluzione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare
l’interessata in tutti gli atti necessari a questo proposito e rappresentarla
nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni
con autorità, uffici, banche, etc. Pure a RE 2 è stata nominata __________ come
curatrice.
Ad entrambi i curatelati è
stato chiesto, ai sensi dell’art. 448 CC, di presentare entro il 10 marzo 2021
un certificato medico sul loro stato di salute e sulla necessità di beneficiare
del supporto di una curatela per la gestione attuale dei loro interessi. Ad un
eventuale reclamo contro tale decisione è stato denegato l’effetto sospensivo.
E. Con reclamo 1° marzo
2021 RE 1 e RE 2 sono insorti contro la decisione di istituzione delle due
curatele nei loro confronti. Essi postulano anzitutto il conferimento
dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della
decisione, non essendo dati i presupposti per l’istituzione delle misure di
protezione di oggetto. In via subordinata, per quanto riguarda RE 1, viene
postulata la sospensione del procedimento di reclamo perlomeno fino al termine
della procedura con il Servizio della prestazione complementare e con l’Ufficio
di esecuzione per le trattative private inerenti la vendita dell’immobile
dell’interessato.
F. Con osservazioni 8
marzo 2021 l'Autorità di protezione ha chiesto di respingere sia la richiesta
di restituzione dell’effetto sospensivo, sia il merito del reclamo.
G. Con replica 16 marzo
2021 e duplica 29 marzo 2021 le parti si sono riconfermate nelle loro
argomentazioni e richieste di giudizio di cui si dirà, per quanto utile, nei
considerandi in diritto.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 e RE 2 contestano
l’istituzione delle due misure di protezione decretate nei loro confronti,
ritenendo che nel caso concreto non siano dati i necessari presupposti.
2.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha evocato i principi giuridici pertinenti
per l’istituzione di una misura di protezione, in particolare la necessità di
una causa di curatela e di un bisogno di protezione (decisione impugnata, pag.
2-3). Ha in seguito osservato che “il signor RE 1 ha dovuto affrontare spese
onerose per la canalizzazione”, che l'interessato si era attivato a livello
comunale “per i sussidi della cassa malati e le prestazioni complementari”
e che con un amico ora deceduto “avevano trattato la sua situazione con
l'Ufficio esecuzione” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di
protezione ha inoltre osservato che “nella sua abitazione c'è una camera con
bagno, ma non essendo un appartamento a sé stante, non si può affittare”, e
che “un'eventuale vendita dell'immobile tramite privati porterebbe ad un
ricavo maggiore rispetto alla vendita all'asta da parte dell'Ufficio esecuzione”,
ma che “andrà valutato pure l'usufrutto esistente a favore della compagna”
(decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha rilevato che “il
sostegno di un curatore permetterebbe un'analisi approfondita della situazione,
di valutare se sia possibile pagare a piccole rate i debiti all'Ufficio esecuzione,
al fine di evitare la vendita forzata dell'immobile, rispettivamente
contrattare con la banca un tasso ipotecario basso” (decisione impugnata,
pag. 3).
Nella decisione impugnata
viene inoltre “sottolineata l'importanza di non attendere ulteriormente per
evitare la vendita all'asta”: “per evitare un danno irreparabile
(tramite l’asta) occorre disporre immediatamente una misura di protezione per
il signor RE 1 nella forma di una curatela di rappresentanza con gestione dei
beni; così come per la signora RE 2 si rivela opportuna una curatela di
rappresentanza per permettere alla curatrice di rappresentarla nelle pratiche
comuni e nelle eventuali richieste di aiuti, rispettivamente valutare la sorte
dell'usufrutto esistente a favore della medesima e chiedere le informazioni
necessarie al proprio ruolo” (decisione impugnata, pag. 4). Gli interessati
dovranno in seguito “fornire un certificato medico per dimostrare la
necessità di un sostegno tramite una curatela” (decisione impugnata, pag.
4).
2.2
I reclamanti contestano
le misure istituite dall’autorità di prime cure.
RE 1 ammette di
avere accumulato, negli anni, una serie di debiti “a causa delle sue scarse
conoscenze giuridiche ed a causa delle sue difficoltà a comprendere ed
esprimersi in lingua italiana” e in ragione del fatto che “le sue
entrate erano limitate alla sola rendita AVS”, ragion per cui “si
imponevano delle scelte” in merito a quali impegni di carattere finanziario
far fronte (reclamo, pag. 2). Nonostante negli anni si sia rivolto alle
autorità, nessuno lo ha mai concretamente indirizzato a presentare una domanda
che “avrebbe verosimilmente risolto ogni suo problema”, ovvero una
domanda di prestazione complementare AVS – nel frattempo postulata al
competente Ufficio – che avrebbe “preso a carico tutte le spese
indispensabili per garantire la copertura del minimo di sostentamento”,
evitando negli anni un accumulo di debiti (reclamo, pag. 2-3). Secondo i
reclamanti, la situazione di RE 1 “non è da ricondurre a delle manchevolezze
o infermità” – egli non ha problemi di salute fisici né psichici né altri
problemi con le autorità – ma “ad una mancanza di aiuti a cui lo stesso
avrebbe avuto diritto” (reclamo, pag. 3-4; replica, pag. 5). Dal canto suo RE
2.
“non attesta difficoltà finanziarie né tanto meno difficoltà o problemi
nel gestire la sua vita ed in particolare la sua situazione finanziaria” e
“dal punto di vista medico nulla depone per una debolezza a cui occorrerebbe
apportare una compensazione” (reclamo, pag. 4; replica, pag. 4). I reclamanti
ritengono dunque che in concreto non siano dati i presupposti per delle misure
di protezione.
2.3
L’art. 390 CC elenca i
presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
2.3.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,
consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3;
CommFam Protection de l’adulte, Meier,
ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una
turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid.
4.1).
2.3.2
L’esistenza di uno
stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.
6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come
conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre
2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione
relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è
chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per
l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di
curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,
ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018,
inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
2.3.3
Giusta l’art. 445 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli
adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure
d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del
procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di
protezione degli adulti.
La nozione di provvedimento cautelare comprende tutte le
misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in
ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza
verso i terzi (Sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza
CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).
Presupposti
per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi
favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus
boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.
art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e
idonea; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; CommFam
Protection de l’adulte, Steck,
n. 7 pag. 848; sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc.
9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 19 giugno 2018, inc.
9.2018.26, consid. 5.2; v. anche STF
5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).
2.4
Le censure ricorsuali appaiono
fondate.
Per quanto attiene
a RE 1, nell’incarto non vi è traccia di accertamenti sull’esistenza di una
causa di curatela, come attestato dal fatto che nella decisione impugnata è
l’interessato medesimo ad essere invitato a produrre un approfondimento medico
sulle sue condizioni di salute. Il fatto di avere delle “difficoltà di
lingua e di comprensione che sono un ostacolo per il disbrigo delle varie
pratiche” (cfr. osservazioni ARP 8 marzo 2021, pag. 1) non può certo essere
considerato un indizio di uno stato di debolezza analogo ad una disabilità
mentale o ad una turba psichica, ai sensi della giurisprudenza restrittiva
menzionata anche dall’autorità di prime cure.
Il medico curante di RE 1
ha peraltro attestato “l’assenza di una problematica internistica o
psichiatrica di rilievo” e che il suo paziente è “in grado di intendere
e di volere” (certificato medico 28 febbraio 2021, doc. D). Non può
dunque essere riconosciuta nel caso concreto una causa di curatela, neppure
allo stadio di mera verosimiglianza.
Analogamente a quanto
considerato per il suo compagno, anche per quanto attiene a RE 2 occorre
sottolineare la completa assenza di riscontri quanto all’esistenza di una causa
di curatela. Il fatto che sia “seriamente preoccupata, fatica a dormire la
notte” (cfr. osservazioni ARP 8 marzo 2021, pag. 1) non può certamente
fondare il sospetto di uno stato di debolezza analogo ad una disabilità mentale
o ad una turba psichica e giustificare dunque l’istituzione in via cautelare di
un provvedimento di protezione nei suoi confronti. Pure nel suo caso, l’unico
riscontro medico presente agli atti – pervenuto dopo l’emanazione della
decisione impugnata – non dà atto di alcun tipo di situazione patologica (“la
paziente a margine gode di buona salute psico-fisica”, certificato medico doc.
E).
Al momento dell’emanazione
della decisione impugnata l’esistenza di una causa di curatela per entrambi gli
interessati non appariva data neppure alla luce di un esame di mera
verosimiglianza, ragion per cui la decisione impugnata deve essere annullata.
2.5
Abbondanzialmente si
rileva che nulla è dato di sapere della situazione economica complessiva di RE
2, il cui patrimonio – non essendo sposata – è completamente distinto da quello
del suo compagno RE 1. RE 2, che non lamenta difficoltà finanziarie, risulta
essere interessata all’acquisto dell’immobile del compagno, di cui è
usufruttuaria, sobbarcandosi il prezzo d’acquisto (già depositato sul conto
clienti del suo patrocinatore, reclamo pag. 3; v. anche scritto 4 marzo 2021
all’Ufficio Esecuzione di __________, doc. I) e il relativo onere
ipotecario. Appaiono dunque del tutto fuori luogo i dubbi sollevati
dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni quanto alla solvibilità
dell’interessata (“la prima domanda che ci si pone è con quali mezzi
finanziari ciò potrebbe avvenire”, pag. 3), a maggior ragione in assenza di
qualsiasi indagine quanto alla sua situazione patrimoniale effettiva.
Per RE 2 non
risulta dunque nemmeno chiaro quale sia il bisogno di protezione e di
assistenza (presupposto “sociale” della curatela) che giustifichi il
provvedimento adottato. L’assistenza necessaria “per la richiesta di aiuti
in italiano con la compilazione di formulari complessi” (osservazioni ARP,
pag. 1-2) non dovrebbe essere assicurata attraverso una misura di protezione
bensì, se del caso, attraverso i servizi sociali sul territorio.
Anche per questo motivo,
la curatela istituita nei suoi confronti deve essere annullata.
2.6
Infine, in
considerazione dello scopo dichiarato dei provvedimenti
adottati (ovvero
“evitare l’asta tramite Ufficio esecuzione con un prezzo irrisorio”,
osservazioni ARP, pag. 3), si rileva che neppure il requisito dell’urgenza
appare verosimilmente dato. Nei contatti tra l’Autorità di protezione e
l’Ufficio di esecuzione non è mai stata sollevata la questione di un’eventuale
vendita all’asta dell’immobile appartenente a RE 1 e della relativa tempistica,
di cui nulla è dato di sapere. Dalla comunicazione intercorsa tra l’Ufficio di
esecuzione e il patrocinatore dei reclamanti si evince per contro che “nessun
creditore ha anticipato le spese di realizzazione”, ragion per cui “non
vi è il rischio imminente di una vendita” (cfr. e-mail UE 11 marzo 2021, doc.
F). Appare dunque indicato soprassedere per il momento all’emanazione di
decisioni urgenti, approfondendo se del caso l’istruttoria per verificare
l’esistenza o meno dei presupposti per delle misure di protezione in favore
degli interessati. Presupposti che, allo stadio attuale, non appaiono riuniti.
Il reclamo di RE 1 e RE 2 deve dunque essere accolto e la decisione impugnata
annullata, con rinvio degli atti in prima istanza per il prosieguo del
procedimento. I reclamanti sono sin d’ora esortati a mettere tempestivamente al
corrente l’Autorità di protezione dell’esito della richiesta di prestazioni
complementari AVS da parte di RE 1 e della decisione dell’Ufficio di esecuzione
quanto alla proposta di compravendita immobiliare tra i due reclamanti.
3.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico
dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non
possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi
incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in
concreto dal prelievo di tali oneri.
L’Autorità di protezione
deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili ai reclamanti,
che hanno impugnato il provvedimento mediante l’assistenza del medesimo
patrocinatore.
Visto l’esito del
procedimento, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo
deve essere considerata priva di oggetto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione cautelare emanata il 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92)
dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti
sono rinviati all’autorità di prime cure ai sensi dei considerandi.
2. La
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è priva di oggetto.
3. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
L’Autorità
regionale di protezione , rifonderà complessivi fr. 2’200.– a RE 1 e RE 2 a
titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.