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Decisione

9.2021.22

Istituzione di due curatele in via cautelare; assenza dei necessari presupposti, annullamento delle misure

30 marzo 2021Italiano18 min

certificato medico” che attesti la loro situazione entro un mese (pag. 2). Viene

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.22

Lugano

30 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela di

rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394

cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC)

e nella causa che oppone

RE

2

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela di

rappresentanza (art. 394 cpv. 1 CC)

giudicando

sul reclamo presentato il 1° marzo 2021 da RE 1 e RE 2 contro la decisione cautelare

emanata nei loro confronti il 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con e-mail 30

novembre 2020 RE 1 (classe 1943) ha contattato l’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) chiedendo un

appuntamento per illustrare la sua situazione finanziaria: in ragione della sua

“disastrosa conoscenza della lingua italiana” e a seguito “di anni di

disinteresse per le norme giuridiche” egli si trovava in effetti oggetto di

pignoramento. Con scritto 3 dicembre 2020 RE 1 ha esposto più nel dettaglio la

sua situazione debitoria, derivante dal mancato pagamento dei debiti fiscali e

dei premi della cassa malati, indicando che l’immobile di sua proprietà sarebbe

stato messo all’asta da parte dell’Ufficio di esecuzione.

B. Con lettera 7

dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha chiesto a RE 1 se avesse una persona

di fiducia da proporre quale curatore ed è entrata nel merito della possibile

vendita all’asta dell’immobile, suggerendo una vendita a trattative private

(rilevando però che la cancellazione dell’usufrutto di cui beneficiava la

compagna RE 2, classe 1951, avrebbe potuto “causare un danno alla

beneficiaria nella richiesta di prestazioni sociali”). L’Autorità di

protezione ha inoltre suggerito di rivolgersi allo sportello comunale per

chiedere l’assistenza, scrivendo in copia all’Ufficio di esecuzione “affinché

possa valutare di attendere con l’asta, al fine di reperire un curatore che

possa sostenere l’interessato per procedere alla vendita nelle modalità citate

e valutare delle alternative”.

C. In data 12 febbraio

2021 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza al domicilio di RE 1, alla

presenza anche della compagna RE 2 e di __________ (“futura curatrice”;

verbale, pag. 1). L’Autorità di prime cure ha spiegato che – visto l’aggravarsi

della situazione finanziaria ed economica di RE 1 – “si rende necessaria

l’istituzione di una curatela amministrativa per poterlo sostenere

finanziariamente e trovare un’adeguata soluzione abitativa” (verbale, pag.

1). RE 2 ha dal canto suo affermato che “a volte non dorme di notte a causa

delle preoccupazioni, ritiene che la lingua è un problema” (verbale, pag.

2). Nel verbale, “gli interessati si sono impegnati a produrre un

certificato medico” che attesti la loro situazione entro un mese (pag. 2). Viene

inoltre riferito che “per la signora è necessaria una rappresentanza, ma non

la gestione finanziaria, che invece appare opportuna per il sig. RE 1”

(pag. 2). RE 1 e RE 2 non hanno sottoscritto il verbale.

D. Con decisione

cautelare 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92) l'Autorità di protezione ha istituito

in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del

patrimonio ex art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, con il compito di (se del caso)

provvedere ad una soluzione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare

l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito, rappresentarlo

nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni

con autorità, uffici, banche, etc., e rappresentarlo nel disbrigo degli affari

finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo

patrimonio. Alla funzione di curatrice è stata nominata __________.

Nella medesima pronuncia l'Autorità

di protezione ha anche istituito in favore di RE 2 una curatela di

rappresentanza ex art. 394 cpv. 1 CC, con il compito di (se del caso)

provvedere ad una soluzione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare

l’interessata in tutti gli atti necessari a questo proposito e rappresentarla

nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni

con autorità, uffici, banche, etc. Pure a RE 2 è stata nominata __________ come

curatrice.

Ad entrambi i curatelati è

stato chiesto, ai sensi dell’art. 448 CC, di presentare entro il 10 marzo 2021

un certificato medico sul loro stato di salute e sulla necessità di beneficiare

del supporto di una curatela per la gestione attuale dei loro interessi. Ad un

eventuale reclamo contro tale decisione è stato denegato l’effetto sospensivo.

E. Con reclamo 1° marzo

2021 RE 1 e RE 2 sono insorti contro la decisione di istituzione delle due

curatele nei loro confronti. Essi postulano anzitutto il conferimento

dell’effetto sospensivo al reclamo e, nel merito, l’annullamento della

decisione, non essendo dati i presupposti per l’istituzione delle misure di

protezione di oggetto. In via subordinata, per quanto riguarda RE 1, viene

postulata la sospensione del procedimento di reclamo perlomeno fino al termine

della procedura con il Servizio della prestazione complementare e con l’Ufficio

di esecuzione per le trattative private inerenti la vendita dell’immobile

dell’interessato.

F. Con osservazioni 8

marzo 2021 l'Autorità di protezione ha chiesto di respingere sia la richiesta

di restituzione dell’effetto sospensivo, sia il merito del reclamo.

G. Con replica 16 marzo

2021 e duplica 29 marzo 2021 le parti si sono riconfermate nelle loro

argomentazioni e richieste di giudizio di cui si dirà, per quanto utile, nei

considerandi in diritto.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 e RE 2 contestano

l’istituzione delle due misure di protezione decretate nei loro confronti,

ritenendo che nel caso concreto non siano dati i necessari presupposti.

2.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha evocato i principi giuridici pertinenti

per l’istituzione di una misura di protezione, in particolare la necessità di

una causa di curatela e di un bisogno di protezione (decisione impugnata, pag.

2-3). Ha in seguito osservato che “il signor RE 1 ha dovuto affrontare spese

onerose per la canalizzazione”, che l'interessato si era attivato a livello

comunale “per i sussidi della cassa malati e le prestazioni complementari”

e che con un amico ora deceduto “avevano trattato la sua situazione con

l'Ufficio esecuzione” (decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di

protezione ha inoltre osservato che “nella sua abitazione c'è una camera con

bagno, ma non essendo un appartamento a sé stante, non si può affittare”, e

che “un'eventuale vendita dell'immobile tramite privati porterebbe ad un

ricavo maggiore rispetto alla vendita all'asta da parte dell'Ufficio esecuzione”,

ma che “andrà valutato pure l'usufrutto esistente a favore della compagna”

(decisione impugnata, pag. 3). L’Autorità di protezione ha rilevato che “il

sostegno di un curatore permetterebbe un'analisi approfondita della situazione,

di valutare se sia possibile pagare a piccole rate i debiti all'Ufficio esecuzione,

al fine di evitare la vendita forzata dell'immobile, rispettivamente

contrattare con la banca un tasso ipotecario basso” (decisione impugnata,

pag. 3).

Nella decisione impugnata

viene inoltre “sottolineata l'importanza di non attendere ulteriormente per

evitare la vendita all'asta”: “per evitare un danno irreparabile

(tramite l’asta) occorre disporre immediatamente una misura di protezione per

il signor RE 1 nella forma di una curatela di rappresentanza con gestione dei

beni; così come per la signora RE 2 si rivela opportuna una curatela di

rappresentanza per permettere alla curatrice di rappresentarla nelle pratiche

comuni e nelle eventuali richieste di aiuti, rispettivamente valutare la sorte

dell'usufrutto esistente a favore della medesima e chiedere le informazioni

necessarie al proprio ruolo” (decisione impugnata, pag. 4). Gli interessati

dovranno in seguito “fornire un certificato medico per dimostrare la

necessità di un sostegno tramite una curatela” (decisione impugnata, pag.

4).

2.2

I reclamanti contestano

le misure istituite dall’autorità di prime cure.

RE 1 ammette di

avere accumulato, negli anni, una serie di debiti “a causa delle sue scarse

conoscenze giuridiche ed a causa delle sue difficoltà a comprendere ed

esprimersi in lingua italiana” e in ragione del fatto che “le sue

entrate erano limitate alla sola rendita AVS”, ragion per cui “si

imponevano delle scelte” in merito a quali impegni di carattere finanziario

far fronte (reclamo, pag. 2). Nonostante negli anni si sia rivolto alle

autorità, nessuno lo ha mai concretamente indirizzato a presentare una domanda

che “avrebbe verosimilmente risolto ogni suo problema”, ovvero una

domanda di prestazione complementare AVS – nel frattempo postulata al

competente Ufficio – che avrebbe “preso a carico tutte le spese

indispensabili per garantire la copertura del minimo di sostentamento”,

evitando negli anni un accumulo di debiti (reclamo, pag. 2-3). Secondo i

reclamanti, la situazione di RE 1 “non è da ricondurre a delle manchevolezze

o infermità” – egli non ha problemi di salute fisici né psichici né altri

problemi con le autorità – ma “ad una mancanza di aiuti a cui lo stesso

avrebbe avuto diritto” (reclamo, pag. 3-4; replica, pag. 5). Dal canto suo RE

2.

“non attesta difficoltà finanziarie né tanto meno difficoltà o problemi

nel gestire la sua vita ed in particolare la sua situazione finanziaria” e

“dal punto di vista medico nulla depone per una debolezza a cui occorrerebbe

apportare una compensazione” (reclamo, pag. 4; replica, pag. 4). I reclamanti

ritengono dunque che in concreto non siano dati i presupposti per delle misure

di protezione.

2.3

L’art. 390 CC elenca i

presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

2.3.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108,

consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3;

CommFam Protection de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la

protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid.

4.1).

2.3.2

L’esistenza di uno

stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.

6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de

la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre

2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione

relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è

chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per

l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di

curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018,

inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

2.3.3

Giusta l’art. 445 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli

adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure

d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del

procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di

protezione degli adulti.

La nozione di provvedimento cautelare comprende tutte le

misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in

ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza

verso i terzi (Sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc. 9.2019.190, consid. 3; sentenza

CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2).

Presupposti

per l’emanazione di una decisione cautelare sono l’esistenza di una prognosi

favorevole quanto all’esito del procedimento principale (il cosiddetto fumus

boni iuris), l’urgenza del provvedimento e la sua proporzionalità (cfr.

art. 389 cpv. 2 CC, secondo cui ogni misura ufficiale deve essere necessaria e

idonea; Auer/Marti, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 445 CC n. 6 e segg.; CommFam

Protection de l’adulte, Steck,

n. 7 pag. 848; sentenza CDP del 12 dicembre 2019, inc.

9.2019.190, consid. 3; sentenza CDP del 19 giugno 2018, inc.

9.2018.26, consid. 5.2; v. anche STF

5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.1).

2.4

Le censure ricorsuali appaiono

fondate.

Per quanto attiene

a RE 1, nell’incarto non vi è traccia di accertamenti sull’esistenza di una

causa di curatela, come attestato dal fatto che nella decisione impugnata è

l’interessato medesimo ad essere invitato a produrre un approfondimento medico

sulle sue condizioni di salute. Il fatto di avere delle “difficoltà di

lingua e di comprensione che sono un ostacolo per il disbrigo delle varie

pratiche” (cfr. osservazioni ARP 8 marzo 2021, pag. 1) non può certo essere

considerato un indizio di uno stato di debolezza analogo ad una disabilità

mentale o ad una turba psichica, ai sensi della giurisprudenza restrittiva

menzionata anche dall’autorità di prime cure.

Il medico curante di RE 1

ha peraltro attestato “l’assenza di una problematica internistica o

psichiatrica di rilievo” e che il suo paziente è “in grado di intendere

e di volere” (certificato medico 28 febbraio 2021, doc. D). Non può

dunque essere riconosciuta nel caso concreto una causa di curatela, neppure

allo stadio di mera verosimiglianza.

Analogamente a quanto

considerato per il suo compagno, anche per quanto attiene a RE 2 occorre

sottolineare la completa assenza di riscontri quanto all’esistenza di una causa

di curatela. Il fatto che sia “seriamente preoccupata, fatica a dormire la

notte” (cfr. osservazioni ARP 8 marzo 2021, pag. 1) non può certamente

fondare il sospetto di uno stato di debolezza analogo ad una disabilità mentale

o ad una turba psichica e giustificare dunque l’istituzione in via cautelare di

un provvedimento di protezione nei suoi confronti. Pure nel suo caso, l’unico

riscontro medico presente agli atti – pervenuto dopo l’emanazione della

decisione impugnata – non dà atto di alcun tipo di situazione patologica (“la

paziente a margine gode di buona salute psico-fisica”, certificato medico doc.

E).

Al momento dell’emanazione

della decisione impugnata l’esistenza di una causa di curatela per entrambi gli

interessati non appariva data neppure alla luce di un esame di mera

verosimiglianza, ragion per cui la decisione impugnata deve essere annullata.

2.5

Abbondanzialmente si

rileva che nulla è dato di sapere della situazione economica complessiva di RE

2, il cui patrimonio – non essendo sposata – è completamente distinto da quello

del suo compagno RE 1. RE 2, che non lamenta difficoltà finanziarie, risulta

essere interessata all’acquisto dell’immobile del compagno, di cui è

usufruttuaria, sobbarcandosi il prezzo d’acquisto (già depositato sul conto

clienti del suo patrocinatore, reclamo pag. 3; v. anche scritto 4 marzo 2021

all’Ufficio Esecuzione di __________, doc. I) e il relativo onere

ipotecario. Appaiono dunque del tutto fuori luogo i dubbi sollevati

dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni quanto alla solvibilità

dell’interessata (“la prima domanda che ci si pone è con quali mezzi

finanziari ciò potrebbe avvenire”, pag. 3), a maggior ragione in assenza di

qualsiasi indagine quanto alla sua situazione patrimoniale effettiva.

Per RE 2 non

risulta dunque nemmeno chiaro quale sia il bisogno di protezione e di

assistenza (presupposto “sociale” della curatela) che giustifichi il

provvedimento adottato. L’assistenza necessaria “per la richiesta di aiuti

in italiano con la compilazione di formulari complessi” (osservazioni ARP,

pag. 1-2) non dovrebbe essere assicurata attraverso una misura di protezione

bensì, se del caso, attraverso i servizi sociali sul territorio.

Anche per questo motivo,

la curatela istituita nei suoi confronti deve essere annullata.

2.6

Infine, in

considerazione dello scopo dichiarato dei provvedimenti

adottati (ovvero

“evitare l’asta tramite Ufficio esecuzione con un prezzo irrisorio”,

osservazioni ARP, pag. 3), si rileva che neppure il requisito dell’urgenza

appare verosimilmente dato. Nei contatti tra l’Autorità di protezione e

l’Ufficio di esecuzione non è mai stata sollevata la questione di un’eventuale

vendita all’asta dell’immobile appartenente a RE 1 e della relativa tempistica,

di cui nulla è dato di sapere. Dalla comunicazione intercorsa tra l’Ufficio di

esecuzione e il patrocinatore dei reclamanti si evince per contro che “nessun

creditore ha anticipato le spese di realizzazione”, ragion per cui “non

vi è il rischio imminente di una vendita” (cfr. e-mail UE 11 marzo 2021, doc.

F). Appare dunque indicato soprassedere per il momento all’emanazione di

decisioni urgenti, approfondendo se del caso l’istruttoria per verificare

l’esistenza o meno dei presupposti per delle misure di protezione in favore

degli interessati. Presupposti che, allo stadio attuale, non appaiono riuniti.

Il reclamo di RE 1 e RE 2 deve dunque essere accolto e la decisione impugnata

annullata, con rinvio degli atti in prima istanza per il prosieguo del

procedimento. I reclamanti sono sin d’ora esortati a mettere tempestivamente al

corrente l’Autorità di protezione dell’esito della richiesta di prestazioni

complementari AVS da parte di RE 1 e della decisione dell’Ufficio di esecuzione

quanto alla proposta di compravendita immobiliare tra i due reclamanti.

3.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico

dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non

possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi

incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in

concreto dal prelievo di tali oneri.

L’Autorità di protezione

deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili ai reclamanti,

che hanno impugnato il provvedimento mediante l’assistenza del medesimo

patrocinatore.

Visto l’esito del

procedimento, la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo

deve essere considerata priva di oggetto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione cautelare emanata il 12 febbraio 2021 (ris. n. 21.92)

dall'Autorità regionale di protezione __________ è annullata e gli atti

sono rinviati all’autorità di prime cure ai sensi dei considerandi.

2. La

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è priva di oggetto.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione , rifonderà complessivi fr. 2’200.– a RE 1 e RE 2 a

titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.