9.2021.28
Istituzione in via cautelare di una curatela generale e nomina del curatore
20 maggio 2021Italiano23 min
Autorità si occupano della situazione personale e in particolare abitativa di RE
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.28
Lugano
20 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela generale a
loro favore
giudicando
sul reclamo del 5/8 marzo 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 25 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Da alcuni anni le
Autorità si occupano della situazione personale e in particolare abitativa di RE
1 (1936) e della moglie RE 2 (1947), che vivono con un figlio disabile, __________
(1972) ad __________.
B. Nel dicembre 2019 il
servizio sociale dell’Ospedale regionale di __________ ha preso contatto con il
Comune di __________, per chiarire la situazione del nucleo famigliare, avendo
constatato un declino cognitivo di RE 1, in quel momento ricoverato, ed
indicando di non ritenere la moglie adeguata a sostenerlo.
C. Nella primavera del
2020 si è reso necessario un intervento presso l’abitazione dei signori RE 1 e RE
2, per lo sgombero di materiale abusivamente depositato su un fondo di loro
proprietà. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire anche per una lite
domestica, constatando una situazione abitativa precaria, con la famiglia che
viveva in un solo locale dove erano accumulati oggetti e rifiuti.
D. Il __________ 2020 i
coniugi RE 1 e RE 2 sono rimasti vittime di un incidente della circolazione
stradale, nel quale è deceduto il loro primogenito __________ (1971). Durante
il successivo ricovero, insieme al figlio disabile __________, l’Ufficio del
veterinario cantonale ha eseguito un intervento, constatando uno stato di grave
incuria di diversi animali (galline, conigli, cani, gatti).
E. Durante un’udienza
tenutasi il 12 giugno 2020, l’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a
favore di RE 1, RE 2 e il figlio __________, nominando quale curatrice la
signora __________, con il compito segnatamente di organizzare la situazione
abitativa e igienica, in relazione anche alla situazione degli animali, come
pure con mansioni di aiuto economico e medico.
F. In data 15 luglio
2020 l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare la modifica delle
misure di protezione a favore dei signori RE 1, RE 2 e __________, constatando
che la collaborazione con la curatrice nominata non è avvenuta ed estendendo
pertanto il mandato di quest’ultima alla gestione di tutti i beni, limitando
maggiormente i diritti civili degli interessati. Ha inoltre incaricato il
Servizio psico-sociale (SPS) di __________ di allestire una perizia
psichiatrica, rispondendo a precisi quesiti.
G. La curatrice ha
presentato le proprie dimissioni in data 27 luglio 2020. Con decisione 6 agosto
2020 è quindi stata sostituita con effetto immediato dalla signora CURA 1, alla
quale sono stati assegnati precisi compiti, a protezione degli interessati.
H. In data 20 agosto
2020 è avvenuta l’esecuzione forzata dello sgombero di una “discarica a
cielo aperto” sul fondo di proprietà di RE 1 e RE 2, richiesta dal
Municipio di __________.
I. Con decisione 28
settembre 2020 l’Autorità di protezione ha autorizzato la curatrice a deviare
tutta la corrispondenza degli interessati. A seguito di alcuni solleciti da
parte del Municipio di __________, ha pure conferito mandato di far procedere a
lavori di ristrutturazione per ripristinare l’abitabilità dell’abitazione e di
rappresentarli, eventualmente designando un legale, nell’ambito delle procedure
susseguenti all’incidente stradale nel quale il figlio __________ è deceduto.
L. In data 23 ottobre
2020 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione tramite la quale, in
virtù dell’obbligo di collaborare ai sensi dell’art. 448 CC, ha chiesto agli
interessati di “astenersi dal compromettere il disbrigo dei lavori presso la
loro abitazione in vista di recuperarne l’abitabilità e di risiedere
presso l’Albergo __________ dal 26 ottobre 2020 e per un mese circa per la
durata dei lavori”. L’Autorità di prime cure ha precisato che in caso di
mancanza di rispetto dell’obbligo di collaborazione, era riservato il ricovero
a scopo di assistenza. Ha infine ordinato “l’esecuzione forzata tramite
Polizia e altri terzi” della decisione, come pure delle precedenti, “in
particolare per l’esecuzione dei lavori e la collaborazione ai sensi dell’art.
448 CC”.
M. Gli interessati si
sono trasferiti presso l’Hotel __________. All’inizio del mese di dicembre 2020
RE 1 ha contratto il COVID-19 ed è stato ricoverato. Dopo la sua dimissione,
insieme alla moglie e al figlio si sono trasferiti a __________, presso la
residenza __________.
N. Con rapporto 4
dicembre 2020 il d. med. __________, caposervizio del servizio di Geriatria
Acuta dell’Ospedale regionale di __________, ha indicato di ritenere opportuna
l’istituzione di una curatela generale, almeno a favore di RE 1, giudicando
possibile un rientro al domicilio “solamente in un appartamento protetto”
e con la garanzia che “venga seguito più volte al giorno da un servizio
Spitex”.
O. In data 25 febbraio
2021 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza con la signora RE 2, in
presenza anche di due persone di fiducia. Si è discusso dell’opportunità di
istituire misure di protezione, ritenuta necessaria da diversi curanti e anche
dall’Autorità. In conclusione dell’incontro, con decisione a verbale, l’Autorità
di protezione ha istituito in via cautelare una curatela generale a favore di RE
1 e RE 2. Ha quindi esteso il mandato conferito al Servizio psico-sociale (SPS)
di allestire una perizia, chiedendo di acquisire la consulenza di un medico
geriatra o eventualmente un altro medico in base alla situazione, per
determinare i bisogni concreti di RE 1, in particolare per definire le cure e
l’assistenza necessari e l’eventuale esigenza di inserimento in un istituto.
P. RE 1 e RE 2 sono
insorti contro la suddetta decisione con reclamo 5/8 marzo 2021. Essi si
oppongono all’istituzione della curatela generale a loro favore, ritenendola
una misura inadeguata e chiedono di poter rientrare al loro domicilio, con
l’aiuto della curatrice che si prodighi per il risanamento dell’abitazione
finanziato con un’ipoteca. In caso contrario essi chiedono che la curatrice
venga “sollevata dal suo impegno” e sostituita. Al proposito ne criticano
l’operato, ed in particolare il rapporto morale presentato, che non sarebbe
sufficientemente circostanziato.
Q. Con osservazioni 29
marzo 2021 l’Autorità di protezione conferma integralmente la propria
decisione, precisando gli interventi svolti a favore di RE 1, RE 2 e del figlio
__________ e sostenendo l’esigenza di comprendere se un rientro al domicilio di
RE 1 sia sostenibile dal profilo medico e con quali aiuti. L’Autorità di
protezione indica di necessitare della collaborazione degli interessati, ed in
particolare della signora RE 2, anche nei confronti della curatrice, che si è
prodigata con numerosi interventi. L’Autorità di prime cure chiede quindi la
reiezione del reclamo, specificando che, trattandosi di un intervento cautelare
in attesa delle risultanze delle verifiche ordinate, una nuova decisione si
renderà necessaria e la stessa terrà conto della situazione, in particolare
anche economica, e del desiderio degli interessati di condurre una vita
semplice e rurale in Valle __________. Precisando che i dispositivi della
decisione 7 e 8 sono relativi ad elementi di natura incidentale e chiarendo che
in ogni caso la decisione è immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione
chiede una pronuncia in tempi brevi, essendo “impellente determinare gli
aiuti necessari per la salute del signor RE 1”.
R. In data 31 marzo 2021
CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, precisando di ritenere
che lo stesso non sia redatto dagli interessati. La curatrice chiede di
accertare se esso possa avere valore anche per RE 1, ritenuto che dal testo si
comprenderebbe che RE 2 agisce in sua rappresentanza. CURA 1 chiarisce di
svolgere il proprio mandato nell’interesse degli interessati, tuttavia in
assenza della loro collaborazione. Specifica di avere come unico obiettivo
quello di risolvere i problemi dei curatelati, ciò che sarebbe più semplice con
la loro collaborazione o senza le loro interferenze. Quanto al rapporto morale,
ella ha ritenuto non necessario “dilungarsi”, rinviando ai rapporti già
inoltrati. In definitiva chiede la conferma della decisione impugnata e la
reiezione del reclamo.
S. Con scritto 15 aprile
2021 RE 2 e RE 1 chiedono nuovamente di essere aiutati a rientrare al loro
domicilio, chiarendo la dinamica dell’incidente stradale e di quanto successo
in seguito, contestando in particolare gli interventi della curatrice relativi
alla loro abitazione ed ai loro beni.
T. Con duplica di data 3
maggio 2021 l’Autorità di protezione conferma la sua posizione, precisando il
suo operato e quello della curatrice, volto a chiarire meglio la situazione e
comprendere i bisogni concreti degli interessati, al fine di trovare la
soluzione più conveniente. Ritiene inoltre che le osservazioni espresse in
replica dai reclamanti quanto agli interventi della curatrice esulino dalla
procedura.
U. CURA 1 precisa con
scritto 3 maggio 2021 di lasciare alla Camera di protezione una valutazione
della ricevibilità formale del reclamo, osservando di ritenere che la replica
denoti uno stato generale di confusione degli interessati. Essa specifica di
aver svolto interventi a beneficio della situazione personale ed economica dei
curatelati, rammaricandosi di essere invece da loro considerata un’avversaria.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide
nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la
procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48
lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già
regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla
Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le
azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità
amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611
del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora
più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.
450f CC).
2.
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare una curatela
generale a favore di RE 1 e RE 2. Nel merito ha invece esteso un mandato già in
precedenza assegnato al Servizio psico-sociale (SPS) di __________, al fine di
determinare i bisogni concreti degli interessati in vista della successiva decisione
relativa alla loro situazione abitativa ed all’organizzazione delle necessarie
cure.
3.
I reclamanti si
oppongono alla suddetta decisione, con un reclamo redatto in prima persona
dalla signora RE 2 ma sottoscritto pure dal marito RE 1. La replica è invece
redatta al plurale, sottoscritta da entrambi. Al proposito, la curatrice solleva
dubbi a proposito della capacità di RE 2 di agire “per conto” di RE 1.
I reclamanti sono a
beneficio di una curatela generale e quindi privati dell’esercizio dei diritti
civili, ragion per cui non possono esercitare in autonomia la loro capacità
processuale ma soltanto per il tramite del loro rappresentante legale, la
curatrice generale. Ciò nonostante, va ricordato che la facoltà di interporre
reclamo ai sensi dell’art. 450 CC – così come quella di incaricare un
rappresentante legale a tale scopo – viene annoverata dalla dottrina quale
diritto strettamente personale e può dunque essere esercitata in piena
autonomia anche dalle persone private dei diritti civili, purché capaci di
discernimento (art. 450 CC; cfr. Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 218
pag. 52; Meier/De Luze, Droit des
personnes, 2014, n. 165 pag. 93; n. 174-179 pag. 97-98; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012,
ad art. 394 CC n. 34; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172 consid.
8). Ritenuto che un’eventuale incapacità dei reclamanti non è ancora definita
ed è oggetto di perizia, la capacità processuale dei reclamanti può, a questo
stadio della procedura, essere presunta.
4.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.
9.2017.118
consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91
consid. 3.1; CommFam Protection de l’adulte, Meier,
ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente
(CommFam Protection de l’adulte, Meier,
ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les
nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).
Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione
consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze
analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una
turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva
gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel , ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17).
4.2
L’esistenza di uno
stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.
6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come
conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).
L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di
affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante
in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo
di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam
Protection de l’adulte, Meier, ad
art. 390 CC n. 20).
4.3
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può
assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo
delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da
terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.
5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4.4
Ai sensi
dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è
istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto
concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni
giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei
diritti civili (cpv. 3).
Una
curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di
aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole
incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone
affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento
è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela
generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura
non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è
infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono
beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,
pag. 6437).
In generale,
le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per
l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela. Secondo la dottrina, è ad ogni
modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a
ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno
esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga
una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;
systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno
2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere
necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Una perizia
psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di
conoscenze e competenze necessarie) deve essere eseguita per l’istituzione di
una curatela generale, a motivo dell’impatto che essa comporta sulla
limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.
208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9
agosto 2016, consid. 4).
Una perizia
psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in
questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il
rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla
sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del
suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le
questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua
capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
5.
Giusta l’art. 445 CC
l’Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che
partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari
necessari per la durata del procedimento. Essa può in particolare ordinare a
titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di
particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere
provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al
procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in
seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di
provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni
dalla loro comunicazione (cpv. 3).
La nozione di
provvedimento cautelare comprende tutte le misure necessarie alla protezione
della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale,
di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento
cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario
(per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC).
Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi
favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti,
Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte,
n. 7 pag. 848).
6.
Nella fattispecie, contestata
è l’istituzione in via cautelare di una curatela generale, in attesa di
conclusioni peritali volte a definire la situazione dei reclamanti, dal punto
di vista personale e con specifico riferimento alla loro situazione abitativa
ed economica. In particolare, RE 2 ritiene di essere “sana che sa intendere
e volere” e di considerare quindi inadeguata la misura istituita, essendo
troppo restrittiva. Non è invece contestata la necessità di una perizia per
comprovare lo stato di salute e i bisogni degli interessati.
Da quanto emerge
dalla documentazione agli atti, risulta che RE 1, RE 2 e il figlio disabile __________
vivevano in condizioni di importante stato di degrado, in una casa la cui
abitabilità non era più data da tempo (cfr. in particolare rapporto del 28
ottobre 2020 della polizia comunale della città di __________ “esecuzione
forzata sgombero casa”). Con rapporto 4 dicembre 2020 il dr. med. __________,
caposervizio del servizio di Geriatria Acuta dell’Ospedale regionale di __________,
indica l’adeguatezza di istituire una curatela generale, almeno a favore di RE
1, ritenendo possibile un rientro al domicilio “solamente in un appartamento
protetto” e con la garanzia che “venga seguìto più volte al giorno da un
servizio Spitex”. Il medico capoclinica del Servizio psico-sociale (SPS) di
__________, dr. med. __________, in un primo rapporto del 14 dicembre 2020,
indica che RE 2 “non appare in grado di effettuare un’autovalutazione
critica e che emergono elementi ascrivibili ad un Disturbo da accumulo
patologico (…) è rilevabile un severo disagio per l’economia domestica e per il
resto dei famigliari”. Lo specialista conclude specificando di ritenere,
visto che una curatela di rappresentanza non è stata sufficiente a tutelarla e
conseguentemente i suoi familiari, “indicato effettuare un ampliamento fino
a una curatela generale”.
Nemmeno si può dimenticare
la situazione debitoria dei reclamanti: da un conteggio del 9 aprile 2020
risultava infatti un totale di esecuzioni per fr. 9'645.80.
Come ricordato
dall’Autorità di protezione, l’approfondimento ordinato nell’ambito del
procedimento è volto all’accertamento dell’esistenza di una disabilità mentale,
di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla persona
degli interessati, presupposto per la conferma della misura di protezione
istituita in via cautelare. Tale misura appare quindi necessaria durante le verifiche,
al fine di proteggere gli interessi dei curatelati, che negando il loro
accresciuto bisogno di sostegno e opponendosi agli atti della curatrice si
espongono ad un potenziale pericolo per la loro salute e quella del figlio __________.
Al proposito, si rammenta che le condizioni in cui vivevano nella loro
abitazione non erano più idonee alla salvaguardia della loro salute (cfr. rapporto
del 28 ottobre 2020 della polizia comunale della Città di __________) e che
anche a causa della mancanza di consapevolezza della loro situazione, la misura
si rende indispensabile per tutelarli. Il loro bisogno di protezione è infatti
innegabile, viste, come evidenziato dall’Autorità di prime cure, le loro
condizioni “personali, psichiche, fisiche e comportamentali”. Al fine di
salvaguardare i loro interessi, nemmeno a questo giudice appare quindi idoneo,
allo stadio attuale della procedura e in base alle verifiche sin qui svolte, un
provvedimento meno incisivo (che non preveda in particolare la revoca
dell’esercizio dei diritti civili). Quanto suggerito dai reclamanti, ossia di
mantenere una curatela di rappresentanza, non risulta pertanto sufficiente a
tutelarli analogamente, almeno finché non sarà meglio definita la situazione,
relativamente alla loro salute fisica e psichica. In simili circostanze, la
decisione impugnata merita quindi di essere confermata. L’Autorità di
protezione è tuttavia invitata a procedere senza indugio agli accertamenti
necessari per giungere alla decisione di merito.
Quanto alle lagnanze dei
reclamanti relativamente alla “profonda inimicizia che intercorre” tra
loro e la curatrice ed alla contestazione della sua nomina (dispositivo 3 della
decisione impugnata), non sono dati elementi tali da dimostrare l’inidoneità di
CURA 1 ad assumere il mandato o altri motivi che possano giustificare
l’annullamento della decisione in tal senso. La nomina di CURA 1 adempie senza
dubbio ai requisiti dell’art. 394 CC e la critica di RE 1 e RE 2 è quindi destinata
all’insuccesso. Peraltro, occorre ricordare che inizialmente era stata nominata
una curatrice proposta dagli interessati, che tuttavia dopo alcuni mesi ha
presentato le proprie dimissioni anche in ragione della mancata collaborazione
dei reclamanti (cfr. scritto del 24 giugno 2020 di __________) ed è stata
sostituita da CURA 1 con decisione 6 agosto 2020. Gli interessati non formulano
peraltro ulteriori proposte di sostituzione, limitandosi esclusivamente a
criticare l’operato di CURA 1, non condividendone le decisioni e auspicando che
venga nominato qualcuno che li faccia rientrare al domicilio. Ciò che dagli
atti risulta tuttavia essere tra gli obiettivi della curatrice in carica,
ritenuta in ogni caso l’esigenza di ripristinare l’abitabilità e di istituire i
necessari aiuti almeno per RE 1.
Relativamente alle
critiche del rapporto morale, che secondo i reclamanti non sarebbe
sufficientemente preciso, si osserva che tale argomento esula dal presente
procedimento, considerato che non è oggetto della decisione impugnata. Un
eventuale reclamo potrà semmai essere presentato conto la decisione di approvazione
del rapporto morale.
7.
Visto quanto
precede, il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente
confermata. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma,
in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde
eccezionalmente dal loro prelievo.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è respinto.
2. Non si
prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.