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Decisione

9.2021.28

Istituzione in via cautelare di una curatela generale e nomina del curatore

20 maggio 2021Italiano23 min

Autorità si occupano della situazione personale e in particolare abitativa di RE

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.28

Lugano

20 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione in via cautelare di una curatela generale a

loro favore

giudicando

sul reclamo del 5/8 marzo 2021 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 25 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Da alcuni anni le

Autorità si occupano della situazione personale e in particolare abitativa di RE

1 (1936) e della moglie RE 2 (1947), che vivono con un figlio disabile, __________

(1972) ad __________.

B. Nel dicembre 2019 il

servizio sociale dell’Ospedale regionale di __________ ha preso contatto con il

Comune di __________, per chiarire la situazione del nucleo famigliare, avendo

constatato un declino cognitivo di RE 1, in quel momento ricoverato, ed

indicando di non ritenere la moglie adeguata a sostenerlo.

C. Nella primavera del

2020 si è reso necessario un intervento presso l’abitazione dei signori RE 1 e RE

2, per lo sgombero di materiale abusivamente depositato su un fondo di loro

proprietà. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire anche per una lite

domestica, constatando una situazione abitativa precaria, con la famiglia che

viveva in un solo locale dove erano accumulati oggetti e rifiuti.

D. Il __________ 2020 i

coniugi RE 1 e RE 2 sono rimasti vittime di un incidente della circolazione

stradale, nel quale è deceduto il loro primogenito __________ (1971). Durante

il successivo ricovero, insieme al figlio disabile __________, l’Ufficio del

veterinario cantonale ha eseguito un intervento, constatando uno stato di grave

incuria di diversi animali (galline, conigli, cani, gatti).

E. Durante un’udienza

tenutasi il 12 giugno 2020, l’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a

favore di RE 1, RE 2 e il figlio __________, nominando quale curatrice la

signora __________, con il compito segnatamente di organizzare la situazione

abitativa e igienica, in relazione anche alla situazione degli animali, come

pure con mansioni di aiuto economico e medico.

F. In data 15 luglio

2020 l’Autorità di protezione ha deciso in via cautelare la modifica delle

misure di protezione a favore dei signori RE 1, RE 2 e __________, constatando

che la collaborazione con la curatrice nominata non è avvenuta ed estendendo

pertanto il mandato di quest’ultima alla gestione di tutti i beni, limitando

maggiormente i diritti civili degli interessati. Ha inoltre incaricato il

Servizio psico-sociale (SPS) di __________ di allestire una perizia

psichiatrica, rispondendo a precisi quesiti.

G. La curatrice ha

presentato le proprie dimissioni in data 27 luglio 2020. Con decisione 6 agosto

2020 è quindi stata sostituita con effetto immediato dalla signora CURA 1, alla

quale sono stati assegnati precisi compiti, a protezione degli interessati.

H. In data 20 agosto

2020 è avvenuta l’esecuzione forzata dello sgombero di una “discarica a

cielo aperto” sul fondo di proprietà di RE 1 e RE 2, richiesta dal

Municipio di __________.

I. Con decisione 28

settembre 2020 l’Autorità di protezione ha autorizzato la curatrice a deviare

tutta la corrispondenza degli interessati. A seguito di alcuni solleciti da

parte del Municipio di __________, ha pure conferito mandato di far procedere a

lavori di ristrutturazione per ripristinare l’abitabilità dell’abitazione e di

rappresentarli, eventualmente designando un legale, nell’ambito delle procedure

susseguenti all’incidente stradale nel quale il figlio __________ è deceduto.

L. In data 23 ottobre

2020 l’Autorità di protezione ha emanato una decisione tramite la quale, in

virtù dell’obbligo di collaborare ai sensi dell’art. 448 CC, ha chiesto agli

interessati di “astenersi dal compromettere il disbrigo dei lavori presso la

loro abitazione in vista di recuperarne l’abitabilità e di risiedere

presso l’Albergo __________ dal 26 ottobre 2020 e per un mese circa per la

durata dei lavori”. L’Autorità di prime cure ha precisato che in caso di

mancanza di rispetto dell’obbligo di collaborazione, era riservato il ricovero

a scopo di assistenza. Ha infine ordinato “l’esecuzione forzata tramite

Polizia e altri terzi” della decisione, come pure delle precedenti, “in

particolare per l’esecuzione dei lavori e la collaborazione ai sensi dell’art.

448 CC”.

M. Gli interessati si

sono trasferiti presso l’Hotel __________. All’inizio del mese di dicembre 2020

RE 1 ha contratto il COVID-19 ed è stato ricoverato. Dopo la sua dimissione,

insieme alla moglie e al figlio si sono trasferiti a __________, presso la

residenza __________.

N. Con rapporto 4

dicembre 2020 il d. med. __________, caposervizio del servizio di Geriatria

Acuta dell’Ospedale regionale di __________, ha indicato di ritenere opportuna

l’istituzione di una curatela generale, almeno a favore di RE 1, giudicando

possibile un rientro al domicilio “solamente in un appartamento protetto”

e con la garanzia che “venga seguito più volte al giorno da un servizio

Spitex”.

O. In data 25 febbraio

2021 l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza con la signora RE 2, in

presenza anche di due persone di fiducia. Si è discusso dell’opportunità di

istituire misure di protezione, ritenuta necessaria da diversi curanti e anche

dall’Autorità. In conclusione dell’incontro, con decisione a verbale, l’Autorità

di protezione ha istituito in via cautelare una curatela generale a favore di RE

1 e RE 2. Ha quindi esteso il mandato conferito al Servizio psico-sociale (SPS)

di allestire una perizia, chiedendo di acquisire la consulenza di un medico

geriatra o eventualmente un altro medico in base alla situazione, per

determinare i bisogni concreti di RE 1, in particolare per definire le cure e

l’assistenza necessari e l’eventuale esigenza di inserimento in un istituto.

P. RE 1 e RE 2 sono

insorti contro la suddetta decisione con reclamo 5/8 marzo 2021. Essi si

oppongono all’istituzione della curatela generale a loro favore, ritenendola

una misura inadeguata e chiedono di poter rientrare al loro domicilio, con

l’aiuto della curatrice che si prodighi per il risanamento dell’abitazione

finanziato con un’ipoteca. In caso contrario essi chiedono che la curatrice

venga “sollevata dal suo impegno” e sostituita. Al proposito ne criticano

l’operato, ed in particolare il rapporto morale presentato, che non sarebbe

sufficientemente circostanziato.

Q. Con osservazioni 29

marzo 2021 l’Autorità di protezione conferma integralmente la propria

decisione, precisando gli interventi svolti a favore di RE 1, RE 2 e del figlio

__________ e sostenendo l’esigenza di comprendere se un rientro al domicilio di

RE 1 sia sostenibile dal profilo medico e con quali aiuti. L’Autorità di

protezione indica di necessitare della collaborazione degli interessati, ed in

particolare della signora RE 2, anche nei confronti della curatrice, che si è

prodigata con numerosi interventi. L’Autorità di prime cure chiede quindi la

reiezione del reclamo, specificando che, trattandosi di un intervento cautelare

in attesa delle risultanze delle verifiche ordinate, una nuova decisione si

renderà necessaria e la stessa terrà conto della situazione, in particolare

anche economica, e del desiderio degli interessati di condurre una vita

semplice e rurale in Valle __________. Precisando che i dispositivi della

decisione 7 e 8 sono relativi ad elementi di natura incidentale e chiarendo che

in ogni caso la decisione è immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione

chiede una pronuncia in tempi brevi, essendo “impellente determinare gli

aiuti necessari per la salute del signor RE 1”.

R. In data 31 marzo 2021

CURA 1 ha presentato le proprie osservazioni al reclamo, precisando di ritenere

che lo stesso non sia redatto dagli interessati. La curatrice chiede di

accertare se esso possa avere valore anche per RE 1, ritenuto che dal testo si

comprenderebbe che RE 2 agisce in sua rappresentanza. CURA 1 chiarisce di

svolgere il proprio mandato nell’interesse degli interessati, tuttavia in

assenza della loro collaborazione. Specifica di avere come unico obiettivo

quello di risolvere i problemi dei curatelati, ciò che sarebbe più semplice con

la loro collaborazione o senza le loro interferenze. Quanto al rapporto morale,

ella ha ritenuto non necessario “dilungarsi”, rinviando ai rapporti già

inoltrati. In definitiva chiede la conferma della decisione impugnata e la

reiezione del reclamo.

S. Con scritto 15 aprile

2021 RE 2 e RE 1 chiedono nuovamente di essere aiutati a rientrare al loro

domicilio, chiarendo la dinamica dell’incidente stradale e di quanto successo

in seguito, contestando in particolare gli interventi della curatrice relativi

alla loro abitazione ed ai loro beni.

T. Con duplica di data 3

maggio 2021 l’Autorità di protezione conferma la sua posizione, precisando il

suo operato e quello della curatrice, volto a chiarire meglio la situazione e

comprendere i bisogni concreti degli interessati, al fine di trovare la

soluzione più conveniente. Ritiene inoltre che le osservazioni espresse in

replica dai reclamanti quanto agli interventi della curatrice esulino dalla

procedura.

U. CURA 1 precisa con

scritto 3 maggio 2021 di lasciare alla Camera di protezione una valutazione

della ricevibilità formale del reclamo, osservando di ritenere che la replica

denoti uno stato generale di confusione degli interessati. Essa specifica di

aver svolto interventi a beneficio della situazione personale ed economica dei

curatelati, rammaricandosi di essere invece da loro considerata un’avversaria.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide

nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la

procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48

lett. f n. 7 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già

regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla

Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le

azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità

amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611

del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora

più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art.

450f CC).

2.

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare una curatela

generale a favore di RE 1 e RE 2. Nel merito ha invece esteso un mandato già in

precedenza assegnato al Servizio psico-sociale (SPS) di __________, al fine di

determinare i bisogni concreti degli interessati in vista della successiva decisione

relativa alla loro situazione abitativa ed all’organizzazione delle necessarie

cure.

3.

I reclamanti si

oppongono alla suddetta decisione, con un reclamo redatto in prima persona

dalla signora RE 2 ma sottoscritto pure dal marito RE 1. La replica è invece

redatta al plurale, sottoscritta da entrambi. Al proposito, la curatrice solleva

dubbi a proposito della capacità di RE 2 di agire “per conto” di RE 1.

I reclamanti sono a

beneficio di una curatela generale e quindi privati dell’esercizio dei diritti

civili, ragion per cui non possono esercitare in autonomia la loro capacità

processuale ma soltanto per il tramite del loro rappresentante legale, la

curatrice generale. Ciò nonostante, va ricordato che la facoltà di interporre

reclamo ai sensi dell’art. 450 CC – così come quella di incaricare un

rappresentante legale a tale scopo – viene annoverata dalla dottrina quale

diritto strettamente personale e può dunque essere esercitata in piena

autonomia anche dalle persone private dei diritti civili, purché capaci di

discernimento (art. 450 CC; cfr. Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 218

pag. 52; Meier/De Luze, Droit des

personnes, 2014, n. 165 pag. 93; n. 174-179 pag. 97-98; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, n. 1.42 pag. 13; Henkel, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012,

ad art. 394 CC n. 34; sentenza CDP del 15 luglio 2020, inc. 9.2019.172 consid.

8). Ritenuto che un’eventuale incapacità dei reclamanti non è ancora definita

ed è oggetto di perizia, la capacità processuale dei reclamanti può, a questo

stadio della procedura, essere presunta.

4.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

4.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc.

9.2017.118

consid. 4.1-4.3; sentenza CDP del 5 ottobre 2017, inc. 9.2016.91

consid. 3.1; CommFam Protection de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la

protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente

(CommFam Protection de l’adulte, Meier,

ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les

nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111).

Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione

consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze

analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una

turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva

gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel , ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier ,ad art. 390 CC n. 17).

4.2

L’esistenza di uno

stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.

6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138).

L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di

affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante

in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo

di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam

Protection de l’adulte, Meier, ad

art. 390 CC n. 20).

4.3

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può

assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo

delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da

terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc.

5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

4.4

Ai sensi

dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è

istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni

giuridiche (cpv. 2); l’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 3).

Una

curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di

aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole

incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone

affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura

non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è

infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono

beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6437).

In generale,

le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per

l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela. Secondo la dottrina, è ad ogni

modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a

ritroso” l’esame delle condizioni, l’autorità potendosi mostrare meno

esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga

una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles;

systématique, conditions et effets, n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, Introduction au nouveau

droit de la protection de l’adulte, n. 403, pag. 192).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

Una perizia

psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone di

conoscenze e competenze necessarie) deve essere eseguita per l’istituzione di

una curatela generale, a motivo dell’impatto che essa comporta sulla

limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n.

208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9

agosto 2016, consid. 4).

Una perizia

psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in

questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il

rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla

sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del

suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le

questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua

capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

5.

Giusta l’art. 445 CC

l’Autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che

partecipa al procedimento oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari

necessari per la durata del procedimento. Essa può in particolare ordinare a

titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di

particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere

provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al

procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in

seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di

provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni

dalla loro comunicazione (cpv. 3).

La nozione di

provvedimento cautelare comprende tutte le misure necessarie alla protezione

della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale,

di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento

cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario

(per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC).

Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi

favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti,

Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte,

n. 7 pag. 848).

6.

Nella fattispecie, contestata

è l’istituzione in via cautelare di una curatela generale, in attesa di

conclusioni peritali volte a definire la situazione dei reclamanti, dal punto

di vista personale e con specifico riferimento alla loro situazione abitativa

ed economica. In particolare, RE 2 ritiene di essere “sana che sa intendere

e volere” e di considerare quindi inadeguata la misura istituita, essendo

troppo restrittiva. Non è invece contestata la necessità di una perizia per

comprovare lo stato di salute e i bisogni degli interessati.

Da quanto emerge

dalla documentazione agli atti, risulta che RE 1, RE 2 e il figlio disabile __________

vivevano in condizioni di importante stato di degrado, in una casa la cui

abitabilità non era più data da tempo (cfr. in particolare rapporto del 28

ottobre 2020 della polizia comunale della città di __________ “esecuzione

forzata sgombero casa”). Con rapporto 4 dicembre 2020 il dr. med. __________,

caposervizio del servizio di Geriatria Acuta dell’Ospedale regionale di __________,

indica l’adeguatezza di istituire una curatela generale, almeno a favore di RE

1, ritenendo possibile un rientro al domicilio “solamente in un appartamento

protetto” e con la garanzia che “venga seguìto più volte al giorno da un

servizio Spitex”. Il medico capoclinica del Servizio psico-sociale (SPS) di

__________, dr. med. __________, in un primo rapporto del 14 dicembre 2020,

indica che RE 2 “non appare in grado di effettuare un’autovalutazione

critica e che emergono elementi ascrivibili ad un Disturbo da accumulo

patologico (…) è rilevabile un severo disagio per l’economia domestica e per il

resto dei famigliari”. Lo specialista conclude specificando di ritenere,

visto che una curatela di rappresentanza non è stata sufficiente a tutelarla e

conseguentemente i suoi familiari, “indicato effettuare un ampliamento fino

a una curatela generale”.

Nemmeno si può dimenticare

la situazione debitoria dei reclamanti: da un conteggio del 9 aprile 2020

risultava infatti un totale di esecuzioni per fr. 9'645.80.

Come ricordato

dall’Autorità di protezione, l’approfondimento ordinato nell’ambito del

procedimento è volto all’accertamento dell’esistenza di una disabilità mentale,

di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla persona

degli interessati, presupposto per la conferma della misura di protezione

istituita in via cautelare. Tale misura appare quindi necessaria durante le verifiche,

al fine di proteggere gli interessi dei curatelati, che negando il loro

accresciuto bisogno di sostegno e opponendosi agli atti della curatrice si

espongono ad un potenziale pericolo per la loro salute e quella del figlio __________.

Al proposito, si rammenta che le condizioni in cui vivevano nella loro

abitazione non erano più idonee alla salvaguardia della loro salute (cfr. rapporto

del 28 ottobre 2020 della polizia comunale della Città di __________) e che

anche a causa della mancanza di consapevolezza della loro situazione, la misura

si rende indispensabile per tutelarli. Il loro bisogno di protezione è infatti

innegabile, viste, come evidenziato dall’Autorità di prime cure, le loro

condizioni “personali, psichiche, fisiche e comportamentali”. Al fine di

salvaguardare i loro interessi, nemmeno a questo giudice appare quindi idoneo,

allo stadio attuale della procedura e in base alle verifiche sin qui svolte, un

provvedimento meno incisivo (che non preveda in particolare la revoca

dell’esercizio dei diritti civili). Quanto suggerito dai reclamanti, ossia di

mantenere una curatela di rappresentanza, non risulta pertanto sufficiente a

tutelarli analogamente, almeno finché non sarà meglio definita la situazione,

relativamente alla loro salute fisica e psichica. In simili circostanze, la

decisione impugnata merita quindi di essere confermata. L’Autorità di

protezione è tuttavia invitata a procedere senza indugio agli accertamenti

necessari per giungere alla decisione di merito.

Quanto alle lagnanze dei

reclamanti relativamente alla “profonda inimicizia che intercorre” tra

loro e la curatrice ed alla contestazione della sua nomina (dispositivo 3 della

decisione impugnata), non sono dati elementi tali da dimostrare l’inidoneità di

CURA 1 ad assumere il mandato o altri motivi che possano giustificare

l’annullamento della decisione in tal senso. La nomina di CURA 1 adempie senza

dubbio ai requisiti dell’art. 394 CC e la critica di RE 1 e RE 2 è quindi destinata

all’insuccesso. Peraltro, occorre ricordare che inizialmente era stata nominata

una curatrice proposta dagli interessati, che tuttavia dopo alcuni mesi ha

presentato le proprie dimissioni anche in ragione della mancata collaborazione

dei reclamanti (cfr. scritto del 24 giugno 2020 di __________) ed è stata

sostituita da CURA 1 con decisione 6 agosto 2020. Gli interessati non formulano

peraltro ulteriori proposte di sostituzione, limitandosi esclusivamente a

criticare l’operato di CURA 1, non condividendone le decisioni e auspicando che

venga nominato qualcuno che li faccia rientrare al domicilio. Ciò che dagli

atti risulta tuttavia essere tra gli obiettivi della curatrice in carica,

ritenuta in ogni caso l’esigenza di ripristinare l’abitabilità e di istituire i

necessari aiuti almeno per RE 1.

Relativamente alle

critiche del rapporto morale, che secondo i reclamanti non sarebbe

sufficientemente preciso, si osserva che tale argomento esula dal presente

procedimento, considerato che non è oggetto della decisione impugnata. Un

eventuale reclamo potrà semmai essere presentato conto la decisione di approvazione

del rapporto morale.

7.

Visto quanto

precede, il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente

confermata. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma,

in considerazione della particolarità del caso concreto, si prescinde

eccezionalmente dal loro prelievo.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è respinto.

2. Non si

prelevano tasse e spese di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.