9.2021.30
Rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezioqne, monopolio degli avvocati legittimati ai sensi della LLCA; istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa, mancato accertamento della causa di curatela
29 marzo 2021Italiano17 min
dell’aiuto e della protezione di __________. Ad un eventuale reclamo non è stato
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.30
Lugano
29 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa
ai sensi degli art. 394 e 395 CC
giudicando
sul reclamo del 9 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 10
febbraio 2021 (ris. n. 38) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. In data 30 giugno
2020 la Polizia Comunale di __________ ha inoltrato all’Autorità regionale di
protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) il suo rapporto di
intervento 29 giugno 2020 e gli estratti di cinque altri interventi correlati a
RE 1, classe 1973, domiciliato a __________.
B. Con e-mail 3 luglio
2020 l’Ufficio sociale di __________ ha comunicato all’Autorità di protezione
la fissazione di un incontro tra l’assistente sociale, lo psichiatra e
l’infermiere psichiatrico che segue RE 1 al domicilio “con l’obiettivo di
discutere la sua situazione di forte disagio e proporgli nuovamente gli aiuti
di cui necessita a vari livelli”.
C. Con e-mail 28 luglio
2020 l’Ufficio sociale di __________ ha segnalato all’Autorità di protezione la
situazione di RE 1, “al beneficio di una rendita AI con relativa prestazione
complementare”, che “soffre di importanti problemi psichici con abuso di
alcool e sostanze che creano in lui un disagio tale da non permettergli di
occuparsi delle questioni quotidiane che lo concernono esponendosi a situazioni
di forte precarietà”. L’assistente sociale informava l’Autorità di
protezione della disdetta ricevuta da RE 1 e del fatto che egli “non è in
grado di cercare un appartamento” ma nemmeno “in grado di abitare da
solo” e avrebbe bisogno di una situazione abitativa protetta. Secondo
l’assistente sociale, l’interessato “è pure in difficoltà per quanto
concerne la gestione amministrativo-finanziaria”: avrebbe le capacità di
occuparsi della propria gestione “ma il suo stato di salute fa sì che per
lunghi periodi non se ne occupa accumulando problemi e ritardi”. Vista
anche la mancanza di collaborazione da parte di RE 1, l’assistente sociale
ritiene “che vada ripristinata una misura di curatela amministrativa di cui
ha già beneficiato in passato”.
D. All’udienza tenutasi
presso l’Autorità di protezione il 21 ottobre 2020 RE 1 non ha presenziato,
avendo riferito all’infermiere psichiatrico – che era passato a casa sua a
prenderlo – di non sentirsi bene. Sia l’infermiere psichiatrico che
l’assistente sociale comunale hanno raccomandato l’istituzione di una curatela,
in quanto l’interessato “abbisogna di essere sostenuto e rappresentato nella
cura dei propri interessi, non solo economici ma anche rispetto ad un progetto
di vita” e “versa in condizioni sempre più precarie e di abbandono”.
E. Riconvocato in
udienza il 16 dicembre 2020, RE 1 ha affermato di non aver bisogno di un
curatore in quanto “non ha debiti, paga regolarmente l’affitto e il premio
dell’assicurazione malattia”: salvo qualche “lacuna a livello di
rimborsi della cassa malati, ma sa far fronte a tutto il resto”. Afferma di
considerare con il suo psichiatra “l’ipotesi di un ricovero” e sta
cercando un nuovo appartamento. Ha ad ogni modo svincolato il proprio
psichiatra dal segreto professionale, “autorizzandolo a prendere contatto
con l’ARP per formulare una proposta adatta al progetto che stanno insieme
elaborando”.
F. Con scritto 8 gennaio
2021 la società proprietaria dello stabile di cui RE 1 è inquilino ha segnalato
la situazione di quest’ultimo, che “non è più assolutamente autosufficiente
e presenta un grave rischio patologico e fisico, al momento soprattutto per sé
stesso, ma anche con segni sempre più frequenti di aggressività, almeno a
livello verbale”, in peggioramento dal 2018 a oggi. La società immobiliare
ha invitato l’Autorità di protezione a “valutare la sua necessità di essere
curato in una struttura apposita”.
G. Sollecitato
dall’Autorità di protezione, con scritto 20 gennaio 2021 il dr. med. __________
ha informato di aver ribadito a RE 1 “l’importanza di un progetto
terapeutico possibilmente in una struttura abitativa che lo possa accogliere
per un percorso a medio lungo termine”. Secondo lo psichiatra, appare “più
che necessaria la presenza di un curatore di rappresentanza che possa
sostenerlo nella gestione dei suoi interessi, della sua corrispondenza e nella
ricerca di una nuova soluzione abitativa, che sia di tipo residenziale e
terapeutica o di nuovo in autonomia”, oltre che tentare una mediazione con
l’attuale locatore per discutere della disdetta dell’appartamento. Secondo il
medico, l’interessato accetta “il ripristino di una figura curatelare come
aveva già avuto in passato”.
H. Con decisione 10
febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una
curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394
e 395 CC, con il compito di rappresentanza nella gestione delle incombenze
amministrative, segnatamente davanti ad autorità, uffici e servizi pubblici e
nelle relazioni con assicurazioni, casse pensioni, locatori, eccetera, nonché
il compito di gestire con la massima diligenza le rendite e la sostanza
dell’interessato. Quale curatrice è stata nominata __________ dell’Ufficio
dell’aiuto e della protezione di __________. Ad un eventuale reclamo non è stato
levato l’effetto sospensivo.
I. In data 9 marzo
2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di opporsi all’istituzione di
una curatela nei suoi confronti, chiedendo un appuntamento per meglio esporre
le proprie argomentazioni. Lo scritto è stato trasmesso a questo giudice quale
reclamo.
L. Con scritto 15 marzo
2021 l’avvocato __________ ha presentato una integrazione al reclamo di RE 1.
Lo scritto non è stato intimato.
M. Con osservazioni 17
marzo 2021 l’Autorità di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa
Camera, ritenendo sufficientemente motivata la propria decisione,
contrariamente al reclamo. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre
anzitutto pronunciarsi sulla rappresentanza processuale da parte dell’avv. __________,
che ha presentato un complemento al reclamo e alcune richieste processuali
(istanza di restituzione dei termini e di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio) in nome e per conto
dell’interessato.
2.1
Nel suo
memoriale, l’avv. __________ sostiene di essere avvocato dal 1983, con studio
in proprio fino al 2015, “quando mi sono autosospeso dal Registro”
(complemento, pag. 1). Egli ritiene di disporre “dell’esperienza necessaria
a superare le motivazioni che stanno alla base della vostra sentenza” che riserva
“il patrocinio avanti a questa Corte ai soli avvocati iscritti”, in
quanto il criterio determinante deve essere il “superamento degli esami
d’avvocatura svizzeri, recte cantonali, ev. con esercizio della professione per
un certo termine”, nel suo caso quasi 25 anni (complemento, pag. 1). Egli
ritiene che nel settore della protezione vi sia “cronica carenza di profili
assistenziali qualificati” e afferma di aver frequentato il corso di
mediazione familiare organizzato dall’Ordine degli avvocati (complemento, pag.
1).
2.2
La
validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti
delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio
dal giudice (sentenza CDP del 21 settembre 2020, inc. 9.2020.105; decreto CDP
del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491).
Già sotto l’egida della
previgente LTut, il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la
rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione
facendo riferimento alle disposizioni della procedura civile (CPC TI) e non a
quelle della procedura amministrativa (LPAmm). Tale codice consacrava il
precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 vCPC TI),
ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale
ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nell’ambito del diritto di
protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in
particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia
limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc.
9.2018.87
pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; sentenza CDP del 21
settembre 2020, inc. 9.2020.105).
Di conseguenza, dinnanzi
alle autorità di protezione di primo e secondo grado la rappresentanza
professionale (concetto da interpretarsi in senso ampio, v. Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi
sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è dunque riservata agli avvocati
iscritti nel Registro cantonale (art. 4 della Legge federale sulla libera
circolazione degli avvocati, LLCA), a quelli iscritti nell’Albo degli avvocati
degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori
di servizi (art. 21 LLCA; decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87
pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; sentenza CDP del 21 settembre 2020,
inc. 9.2020.105). In questa materia non sono previste le estensioni di cui
all’art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC: rimane invece riservata la rappresentanza,
basata sul diritto materiale, che incombe ai curatori già operativi, i quali –
a dipendenza delle circostanze – potranno essere affiancati o sostituiti da un
curatore di rappresentanza ex art. 449a CC, che nel nostro Cantone dovrà dunque
disporre dei medesimi requisiti del patrocinatore professionale (decreto CDP
del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491).
2.3
Le argomentazioni
dell’avv. __________ quanto alla sua facoltà di rappresentare in giudizio RE 1 non
possono essere condivise. I requisiti da lui elencati (lunga esperienza
professionale, superamento degli esami di avvocatura, perfezionamento
professionale, carenza di altri patrocinatori qualificati) non risultano
pertinenti ai fini di una valida rappresentanza professionale ai sensi della
LLCA. La normativa – applicabile, come visto sopra, anche nell’ambito del
diritto di protezione – prevede per contro il requisito fondamentale
dell’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, ciò che non è il caso
dell’avv. __________ (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-avvocati/,
consultato il 29 marzo 2021). Al di là delle motivazioni che soggiacciono a
tale mancata iscrizione a registro (autosospensione volontaria o meno,
adempimento o meno delle condizioni di formazione e personali di cui agli art.
7-8 LLCA), egli non può dunque validamente rappresentare RE 1 nella procedura
qui in oggetto e il suo memoriale 15 marzo 2021 deve essere considerato
irricevibile. Non si giustifica tuttavia di nominare un altro patrocinatore al
reclamante o di impartire un termine suppletorio per la completazione del
reclamo poiché, come si vedrà, l’impugnativa deve comunque essere accolta.
3.
RE 1 contesta la
decisione dell’Autorità di protezione mediante la quale è stata istituita una
curatela in suo favore.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima fatto riferimento alle
segnalazioni pervenutele in relazione a RE 1 e ai contenuti dell’udienza del 16
dicembre 2020 con l’interessato, che si era dichiarato contrario
all’istituzione di una curatela ma disposto a confrontarsi con il suo psichiatra
in merito. L’Autorità di prime cure ha poi citato lo scritto pervenuto dallo
psichiatra dell’interessato, che ha giudicato più che necessaria la presenza di
un curatore di rappresentanza e ha affermato che il paziente condivideva tale
impostazione. A mente dell’autorità di prime cure, “appaiono soddisfatte e
proporzionate al caso le condizioni per l'istituzione di una curatela a norma
dei combinati art. 394 CC, secondo il quale se la persona bisognosa di aiuto
non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è
istituita una curatela di rappresentanza, e art. 395 CC in merito alla
designazione dei beni che occorre porre sotto l'amministrazione del curatore”
(decisione impugnata, pag. 1).
3.2
L’art. 390 CC elenca i
presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
3.2.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.
9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118
consid. 4.1-4.3; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.
390.
CC n. 25; Meier, Les nouvelles
curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de
l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale
nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da
deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o
da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,
BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la
famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12
ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
3.2.2
L’esistenza di uno
stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.
6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come
conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de
la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.
9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da
interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a
gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una
curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare
le sfere di compiti affidate al curatore (Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.
20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).
3.4
Nella fattispecie, non
è dato di sapere quale causa di curatela sia presente in concreto. La decisione
impugnata è silente a riguardo, limitandosi ad affermare apoditticamente che “appaiono
soddisfatte e proporzionate al caso le condizioni per l'istituzione di una
curatela” (pag. 1). Al di là dell’assenza di motivazione, che già
costituisce un importante vizio della decisione impugnata, l’incarto di prima
istanza non contiene nulla riguardo alle attuali condizioni di salute
dell’interessato, che vengono soltanto accennate dall’assistente sociale nei
suoi scritti ma non vengono confermate da alcun tipo di diagnosi medica. Anche
la corrispondenza intercorsa con il medico specialista non fa cenno ad alcuna patologia,
esprimendosi per contro in merito al bisogno di protezione di RE 1. Non è
dunque dato di sapere su quale base l’autorità di prima istanza abbia
considerato adempiuti e comprovati i presupposti per l’istituzione di una
misura di protezione, in particolare una disabilità mentale, una turba psichica
o un analogo stato di debolezza ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC.
Visto l’accenno del dr.
med. __________ ad una precedente curatela in essere, dietro richiesta
esplicita di questo giudice l’Autorità di prime cure ha trasmesso la decisione
dell’Autorità regionale di protezione __________, mediante la quale era stata
revocato la curatela volontaria istituita il 10 novembre 2005 in favore di RE 1
con effetto al 1° aprile 2015 (ris. n. 210), visto il miglioramento delle sue
condizioni di salute (certificati medici 16 febbraio 2015 del dr. med. __________
e 27 gennaio 2015 del dr. med. __________). Anche tale documentazione – che
comunque non figurava agli atti dell’incarto sulla base del quale è stata
adottata la decisione impugnata – non permette di giungere a conclusioni chiare
quanto alla situazione medica attuale di RE 1.
In conclusione, si
giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto
all’Autorità di prime cure affinché approfondisca le condizioni di salute
dell’interessato e in particolare individui una causa di curatela,
indispensabile presupposto all’istituzione della misura di protezione ai sensi
dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico
dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non
possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi
incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in
concreto dal prelievo di tali oneri. Non si giustifica neppure la rifusione di
ripetibili, avendo RE 1 interposto reclamo in prima persona e non essendo
ricevibile il complemento presentato successivamente dall’avv. __________.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione emanata il 10 febbraio 2021 (ris. n. 38) dall'Autorità
regionale di protezione __________ è annullata e gli atti sono rinviati
all’autorità di prime cure ai sensi dei considerandi.
2. Lo
scritto 15 marzo 2021 dell’avv. __________ (“integrazione.1 al reclamo del
09.03.2021”) è irricevibile.
3. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano
ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.