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Decisione

9.2021.30

Rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezioqne, monopolio degli avvocati legittimati ai sensi della LLCA; istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa, mancato accertamento della causa di curatela

29 marzo 2021Italiano17 min

dell’aiuto e della protezione di __________. Ad un eventuale reclamo non è stato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.30

Lugano

29 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione amministrativa

ai sensi degli art. 394 e 395 CC

giudicando

sul reclamo del 9 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emanata il 10

febbraio 2021 (ris. n. 38) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. In data 30 giugno

2020 la Polizia Comunale di __________ ha inoltrato all’Autorità regionale di

protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) il suo rapporto di

intervento 29 giugno 2020 e gli estratti di cinque altri interventi correlati a

RE 1, classe 1973, domiciliato a __________.

B. Con e-mail 3 luglio

2020 l’Ufficio sociale di __________ ha comunicato all’Autorità di protezione

la fissazione di un incontro tra l’assistente sociale, lo psichiatra e

l’infermiere psichiatrico che segue RE 1 al domicilio “con l’obiettivo di

discutere la sua situazione di forte disagio e proporgli nuovamente gli aiuti

di cui necessita a vari livelli”.

C. Con e-mail 28 luglio

2020 l’Ufficio sociale di __________ ha segnalato all’Autorità di protezione la

situazione di RE 1, “al beneficio di una rendita AI con relativa prestazione

complementare”, che “soffre di importanti problemi psichici con abuso di

alcool e sostanze che creano in lui un disagio tale da non permettergli di

occuparsi delle questioni quotidiane che lo concernono esponendosi a situazioni

di forte precarietà”. L’assistente sociale informava l’Autorità di

protezione della disdetta ricevuta da RE 1 e del fatto che egli “non è in

grado di cercare un appartamento” ma nemmeno “in grado di abitare da

solo” e avrebbe bisogno di una situazione abitativa protetta. Secondo

l’assistente sociale, l’interessato “è pure in difficoltà per quanto

concerne la gestione amministrativo-finanziaria”: avrebbe le capacità di

occuparsi della propria gestione “ma il suo stato di salute fa sì che per

lunghi periodi non se ne occupa accumulando problemi e ritardi”. Vista

anche la mancanza di collaborazione da parte di RE 1, l’assistente sociale

ritiene “che vada ripristinata una misura di curatela amministrativa di cui

ha già beneficiato in passato”.

D. All’udienza tenutasi

presso l’Autorità di protezione il 21 ottobre 2020 RE 1 non ha presenziato,

avendo riferito all’infermiere psichiatrico – che era passato a casa sua a

prenderlo – di non sentirsi bene. Sia l’infermiere psichiatrico che

l’assistente sociale comunale hanno raccomandato l’istituzione di una curatela,

in quanto l’interessato “abbisogna di essere sostenuto e rappresentato nella

cura dei propri interessi, non solo economici ma anche rispetto ad un progetto

di vita” e “versa in condizioni sempre più precarie e di abbandono”.

E. Riconvocato in

udienza il 16 dicembre 2020, RE 1 ha affermato di non aver bisogno di un

curatore in quanto “non ha debiti, paga regolarmente l’affitto e il premio

dell’assicurazione malattia”: salvo qualche “lacuna a livello di

rimborsi della cassa malati, ma sa far fronte a tutto il resto”. Afferma di

considerare con il suo psichiatra “l’ipotesi di un ricovero” e sta

cercando un nuovo appartamento. Ha ad ogni modo svincolato il proprio

psichiatra dal segreto professionale, “autorizzandolo a prendere contatto

con l’ARP per formulare una proposta adatta al progetto che stanno insieme

elaborando”.

F. Con scritto 8 gennaio

2021 la società proprietaria dello stabile di cui RE 1 è inquilino ha segnalato

la situazione di quest’ultimo, che “non è più assolutamente autosufficiente

e presenta un grave rischio patologico e fisico, al momento soprattutto per sé

stesso, ma anche con segni sempre più frequenti di aggressività, almeno a

livello verbale”, in peggioramento dal 2018 a oggi. La società immobiliare

ha invitato l’Autorità di protezione a “valutare la sua necessità di essere

curato in una struttura apposita”.

G. Sollecitato

dall’Autorità di protezione, con scritto 20 gennaio 2021 il dr. med. __________

ha informato di aver ribadito a RE 1 “l’importanza di un progetto

terapeutico possibilmente in una struttura abitativa che lo possa accogliere

per un percorso a medio lungo termine”. Secondo lo psichiatra, appare “più

che necessaria la presenza di un curatore di rappresentanza che possa

sostenerlo nella gestione dei suoi interessi, della sua corrispondenza e nella

ricerca di una nuova soluzione abitativa, che sia di tipo residenziale e

terapeutica o di nuovo in autonomia”, oltre che tentare una mediazione con

l’attuale locatore per discutere della disdetta dell’appartamento. Secondo il

medico, l’interessato accetta “il ripristino di una figura curatelare come

aveva già avuto in passato”.

H. Con decisione 10

febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una

curatela di rappresentanza con gestione amministrativa ai sensi degli art. 394

e 395 CC, con il compito di rappresentanza nella gestione delle incombenze

amministrative, segnatamente davanti ad autorità, uffici e servizi pubblici e

nelle relazioni con assicurazioni, casse pensioni, locatori, eccetera, nonché

il compito di gestire con la massima diligenza le rendite e la sostanza

dell’interessato. Quale curatrice è stata nominata __________ dell’Ufficio

dell’aiuto e della protezione di __________. Ad un eventuale reclamo non è stato

levato l’effetto sospensivo.

I. In data 9 marzo

2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione di opporsi all’istituzione di

una curatela nei suoi confronti, chiedendo un appuntamento per meglio esporre

le proprie argomentazioni. Lo scritto è stato trasmesso a questo giudice quale

reclamo.

L. Con scritto 15 marzo

2021 l’avvocato __________ ha presentato una integrazione al reclamo di RE 1.

Lo scritto non è stato intimato.

M. Con osservazioni 17

marzo 2021 l’Autorità di protezione si è rimessa al prudente giudizio di questa

Camera, ritenendo sufficientemente motivata la propria decisione,

contrariamente al reclamo. Non è stato ordinato un secondo scambio di allegati.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre

anzitutto pronunciarsi sulla rappresentanza processuale da parte dell’avv. __________,

che ha presentato un complemento al reclamo e alcune richieste processuali

(istanza di restituzione dei termini e di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio) in nome e per conto

dell’interessato.

2.1

Nel suo

memoriale, l’avv. __________ sostiene di essere avvocato dal 1983, con studio

in proprio fino al 2015, “quando mi sono autosospeso dal Registro”

(complemento, pag. 1). Egli ritiene di disporre “dell’esperienza necessaria

a superare le motivazioni che stanno alla base della vostra sentenza” che riserva

“il patrocinio avanti a questa Corte ai soli avvocati iscritti”, in

quanto il criterio determinante deve essere il “superamento degli esami

d’avvocatura svizzeri, recte cantonali, ev. con esercizio della professione per

un certo termine”, nel suo caso quasi 25 anni (complemento, pag. 1). Egli

ritiene che nel settore della protezione vi sia “cronica carenza di profili

assistenziali qualificati” e afferma di aver frequentato il corso di

mediazione familiare organizzato dall’Ordine degli avvocati (complemento, pag.

1).

2.2

La

validità della rappresentanza e la legittimazione dei rappresentanti

delle parti costituiscono un presupposto processuale, da verificarsi d’ufficio

dal giudice (sentenza CDP del 21 settembre 2020, inc. 9.2020.105; decreto CDP

del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491).

Già sotto l’egida della

previgente LTut, il legislatore cantonale ha voluto disciplinare la

rappresentanza professionale in giudizio nell’ambito del diritto di protezione

facendo riferimento alle disposizioni della procedura civile (CPC TI) e non a

quelle della procedura amministrativa (LPAmm). Tale codice consacrava il

precetto del monopolio di patrocinio degli avvocati (art. 64 vCPC TI),

ripreso oggigiorno all’art. 68 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Occorre pertanto ammettere che il legislatore cantonale

ha voluto disciplinare la rappresentanza processuale nell’ambito del diritto di

protezione facendo riferimento alle disposizioni di procedura civile, in

particolare prevedendo che la rappresentanza professionale in giudizio sia

limitata agli avvocati legittimati ai sensi della Legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati (LLCA; v. decreto CDP del 17 luglio 2018, inc.

9.2018.87

pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; sentenza CDP del 21

settembre 2020, inc. 9.2020.105).

Di conseguenza, dinnanzi

alle autorità di protezione di primo e secondo grado la rappresentanza

professionale (concetto da interpretarsi in senso ampio, v. Valticos/Reiser/Chappuis, Commentaire romand de la Loi

sur les avocats, 2010, n. 26 ad art. 2 LLCA) è dunque riservata agli avvocati

iscritti nel Registro cantonale (art. 4 della Legge federale sulla libera

circolazione degli avvocati, LLCA), a quelli iscritti nell’Albo degli avvocati

degli Stati membri dell’UE (art. 27 LLCA) e a quelli autorizzati quali prestatori

di servizi (art. 21 LLCA; decreto CDP del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87

pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491; sentenza CDP del 21 settembre 2020,

inc. 9.2020.105). In questa materia non sono previste le estensioni di cui

all’art. 68 cpv. 2 lett. b-d CPC: rimane invece riservata la rappresentanza,

basata sul diritto materiale, che incombe ai curatori già operativi, i quali –

a dipendenza delle circostanze – potranno essere affiancati o sostituiti da un

curatore di rappresentanza ex art. 449a CC, che nel nostro Cantone dovrà dunque

disporre dei medesimi requisiti del patrocinatore professionale (decreto CDP

del 17 luglio 2018, inc. 9.2018.87 pubblicato in RTiD I-2019 n. 1c pag. 491).

2.3

Le argomentazioni

dell’avv. __________ quanto alla sua facoltà di rappresentare in giudizio RE 1 non

possono essere condivise. I requisiti da lui elencati (lunga esperienza

professionale, superamento degli esami di avvocatura, perfezionamento

professionale, carenza di altri patrocinatori qualificati) non risultano

pertinenti ai fini di una valida rappresentanza professionale ai sensi della

LLCA. La normativa – applicabile, come visto sopra, anche nell’ambito del

diritto di protezione – prevede per contro il requisito fondamentale

dell’iscrizione nel registro cantonale degli avvocati, ciò che non è il caso

dell’avv. __________ (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/avvocatura-e-notariato/registro-cantonale-avvocati/,

consultato il 29 marzo 2021). Al di là delle motivazioni che soggiacciono a

tale mancata iscrizione a registro (autosospensione volontaria o meno,

adempimento o meno delle condizioni di formazione e personali di cui agli art.

7-8 LLCA), egli non può dunque validamente rappresentare RE 1 nella procedura

qui in oggetto e il suo memoriale 15 marzo 2021 deve essere considerato

irricevibile. Non si giustifica tuttavia di nominare un altro patrocinatore al

reclamante o di impartire un termine suppletorio per la completazione del

reclamo poiché, come si vedrà, l’impugnativa deve comunque essere accolta.

3.

RE 1 contesta la

decisione dell’Autorità di protezione mediante la quale è stata istituita una

curatela in suo favore.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha dapprima fatto riferimento alle

segnalazioni pervenutele in relazione a RE 1 e ai contenuti dell’udienza del 16

dicembre 2020 con l’interessato, che si era dichiarato contrario

all’istituzione di una curatela ma disposto a confrontarsi con il suo psichiatra

in merito. L’Autorità di prime cure ha poi citato lo scritto pervenuto dallo

psichiatra dell’interessato, che ha giudicato più che necessaria la presenza di

un curatore di rappresentanza e ha affermato che il paziente condivideva tale

impostazione. A mente dell’autorità di prime cure, “appaiono soddisfatte e

proporzionate al caso le condizioni per l'istituzione di una curatela a norma

dei combinati art. 394 CC, secondo il quale se la persona bisognosa di aiuto

non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è

istituita una curatela di rappresentanza, e art. 395 CC in merito alla

designazione dei beni che occorre porre sotto l'amministrazione del curatore”

(decisione impugnata, pag. 1).

3.2

L’art. 390 CC elenca i

presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

3.2.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.

9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118

consid. 4.1-4.3; Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art.

390.

CC n. 25; Meier, Les nouvelles

curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de

l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection

de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale

nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche Henkel,

BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; Meier, Commentaire du droit de la

famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12

ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

3.2.2

L’esistenza di uno

stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.

6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de

la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,

Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.

9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da

interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a

gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una

curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare

le sfere di compiti affidate al curatore (Meier,

Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n.

20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

3.4

Nella fattispecie, non

è dato di sapere quale causa di curatela sia presente in concreto. La decisione

impugnata è silente a riguardo, limitandosi ad affermare apoditticamente che “appaiono

soddisfatte e proporzionate al caso le condizioni per l'istituzione di una

curatela” (pag. 1). Al di là dell’assenza di motivazione, che già

costituisce un importante vizio della decisione impugnata, l’incarto di prima

istanza non contiene nulla riguardo alle attuali condizioni di salute

dell’interessato, che vengono soltanto accennate dall’assistente sociale nei

suoi scritti ma non vengono confermate da alcun tipo di diagnosi medica. Anche

la corrispondenza intercorsa con il medico specialista non fa cenno ad alcuna patologia,

esprimendosi per contro in merito al bisogno di protezione di RE 1. Non è

dunque dato di sapere su quale base l’autorità di prima istanza abbia

considerato adempiuti e comprovati i presupposti per l’istituzione di una

misura di protezione, in particolare una disabilità mentale, una turba psichica

o un analogo stato di debolezza ai sensi dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC.

Visto l’accenno del dr.

med. __________ ad una precedente curatela in essere, dietro richiesta

esplicita di questo giudice l’Autorità di prime cure ha trasmesso la decisione

dell’Autorità regionale di protezione __________, mediante la quale era stata

revocato la curatela volontaria istituita il 10 novembre 2005 in favore di RE 1

con effetto al 1° aprile 2015 (ris. n. 210), visto il miglioramento delle sue

condizioni di salute (certificati medici 16 febbraio 2015 del dr. med. __________

e 27 gennaio 2015 del dr. med. __________). Anche tale documentazione – che

comunque non figurava agli atti dell’incarto sulla base del quale è stata

adottata la decisione impugnata – non permette di giungere a conclusioni chiare

quanto alla situazione medica attuale di RE 1.

In conclusione, si

giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto

all’Autorità di prime cure affinché approfondisca le condizioni di salute

dell’interessato e in particolare individui una causa di curatela,

indispensabile presupposto all’istituzione della misura di protezione ai sensi

dell’art. 390 cpv. 1 n. 1 CC.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e andrebbero dunque posti a carico

dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non

possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi

incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in

concreto dal prelievo di tali oneri. Non si giustifica neppure la rifusione di

ripetibili, avendo RE 1 interposto reclamo in prima persona e non essendo

ricevibile il complemento presentato successivamente dall’avv. __________.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione emanata il 10 febbraio 2021 (ris. n. 38) dall'Autorità

regionale di protezione __________ è annullata e gli atti sono rinviati

all’autorità di prime cure ai sensi dei considerandi.

2. Lo

scritto 15 marzo 2021 dell’avv. __________ (“integrazione.1 al reclamo del

09.03.2021”) è irricevibile.

3. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia.

Non

si assegnano

ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.