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Decisione

9.2021.32

Autorizzazione alle vacanze all’estero negata – presa in considerazione delle raccomandazioni di viaggio del DFAE

1 giugno 2021Italiano17 min

dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni (di seguito: UAP) di

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.32

Lugano

1° giugno 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda il rifiuto della richiesta della madre di essere autorizzata

a recarsi in __________ con le figlie PI 1 e PI 2 (2016)

giudicando

sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25

febbraio 2021 (ris. n. 29/68 dell’11 febbraio 2021) dall'Autorità regionale di

protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 e PI 2 sono nate

il 2016 dall’unione fra RE 1 e CO 2.

B. A seguito del

deteriorarsi dei rapporti dalla fine del 2017 e dei successivi interventi

conciliativi della Pretura di __________ nel corso del 2018, con decisione di

omologazione 7 febbraio 2019 del Pretore aggiunto del distretto di __________ i

genitori, già detentori dell’autorità parentale congiunta, si sono accordati

sulla custodia congiunta delle figlie, con domicilio presso la madre (cfr. doc.

R per la regolamentazione dettagliata).

C. A seguito di

vicissitudini che hanno avuto risvolti penali nei confronti di RE 1, che non

occorre qui ripercorrere, con decreto supercautelare 24 maggio 2019 (ris. n.

84/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di

protezione) ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia sulle figlie e

della facoltà di determinarne il luogo di dimora; PI 1 e PI 2 sono dunque state

affidate alla cura e alla custodia del padre. Con decisione cautelare 21 giugno

2019 (ris. n. 91/2019) l’Autorità di protezione ha dato mandato all’Ufficio

dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni (di seguito: UAP) di

effettuare una valutazione socio ambientale sui nuclei familiari dei genitori,

alla dr.ssa med. __________ di effettuare una valutazione delle capacità

genitoriali di RE 1 e CO 2 e alla medesima specialista di effettuare una

perizia medico-psichiatrica su RE 1. Con decisione 25 ottobre 2019 (ris. n. 159/2019)

l’Autorità di protezione ha istituito in favore delle minori una curatela

educativa a norma dell’art. 308 CC, nominando __________ quale curatrice

educativa.

D. Alla luce dei referti

peritali presentati e considerando priva di rilevanza decisiva sulle capacità

genitoriali la condanna di RE 1 per il reato di ripetuta falsità in documenti

(art. 251 cifra 1 CP, cfr. doc. DD), con decreto cautelare 6 luglio 2020

(ris. n. 95/2020) l’Autorità di protezione ha affidato immediatamente le figlie

PI 1 e PI 2 alla custodia alternata della madre e del padre, regolamentando la

presenza delle minori presso l’uno e l’altro genitore e fissando il loro

domicilio presso la madre. L’Autorità di protezione ha inoltre confermato la

curatela di mediazione ex art. 308 CC e il mandato alla curatrice __________. Per

quanto attiene ai periodi di vacanza, l’Autorità di protezione ha fissato i

principi di ripartizione fra i genitori, invitando la curatrice a pianificarle

assieme a loro fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.

E. Il calendario delle

vacanze estive 2021 elaborato dalla curatrice ha trovato il consenso dei

genitori. Con scritto 15 gennaio 2021 CO 2 si è tuttavia opposto al prospettato

viaggio in __________ della madre con le figlie durante il periodo 7-22 agosto

2021.

F. Con decisione 25

febbraio 2021 (ris. n. 29/68 dell’11 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha

deciso di non autorizzare RE 1 a portare in __________ le figlie per tutto

l’anno 2021, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dal Dipartimento

federale degli affari esteri (di seguito, DFAE).

G. Con reclamo 15 marzo

2021 RE 1 ha impugnato tale decisione, chiedendo invece di essere autorizzata a

portare le figlie in __________ nel periodo in questione.

H. Con scritto 22 marzo

2021 la curatrice __________ ha confermato il suo nullaosta alla partenza in __________

di RE 1 con le figlie dal punto di vista della capacità materna di occuparsi di

loro, ritenendo di non doversi pronunciare su altre questioni legate alla

pericolosità del viaggio. Nelle sue osservazioni 2 aprile 2021, CO 2 si è

opposto al reclamo, contestandone in primo luogo la tempestività e, nel merito,

chiedendone la reiezione. L’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni 2

aprile 2021, si è riconfermata nella propria decisione, di cui ha postulato la

conferma.

I. Con replica 16

aprile 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali, ribadendo la

richiesta di essere autorizzata a trascorrere in __________ il periodo di

vacanza dal 7 al 22 agosto 2021.

L. Con duplica 6 maggio

2021 CO 2 si è pure riconfermato nelle sue allegazioni e richieste di giudizio.

Sia l’Autorità di protezione che la curatrice __________ hanno rinunciato a

presentare una duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre anzitutto determinarsi

sulla questione della tempestività del reclamo di RE 1, oggetto di contestazione.

Secondo CO 2 la

decisione impugnata sarebbe di natura cautelare in quanto la procedura di

merito è ancora in essere: “ogni decisione presa sui calendari e sulle

vacanze annuali è a mente del padre una decisione cautelare che non chiude la

vertenza fra i genitori” (osservazioni CO 2, pag. 2). Egli non ritiene

possibile “che la decisione principale, seppur cautelare, che ha dato luogo

alla decisione qui impugnata, abbia un termine di reclamo inferiore a

quest’ultima, di rilevanza assai minore” (osservazioni CO 2, pag. 2). Il

termine di reclamo sarebbe di 10 giorni e non di 30 giorni, ragion per cui il

memoriale presentato da RE 1, rappresentata da una legale, risulta a suo parere

tardivo e dunque irricevibile.

La censura non merita

accoglimento. La decisione impugnata non verte sui diritti di visita ma statuisce

in maniera definitiva, e non provvisoria, sulla possibilità di recarsi in __________

nel 2021. Non vi è altro atto istruttorio che deve essere esperito in merito al

rilascio di tale autorizzazione, le parti sono state sentite a riguardo e la

decisione non necessità di un’ulteriore pronuncia che la confermi o la revochi

nel merito. Essa chiude la questione riguardante la richiesta di potersi recare

in __________ con le minori durante il 2021 e rappresenta una misura di

protezione di cui all’art. 307 cpv. 1 CC. Non vi sono pertanto validi motivi

per considerare che il termine di reclamo sia più breve di 30 giorni, ragion

per cui l’impugnativa di RE 1 risulta tempestiva.

3.

Nel suo reclamo RE 1

postula la riforma della decisione impugnata, chiedendo di poter partire in

vacanza in __________ con le figlie dal 7 al 22 agosto 2021.

3.1

Nella decisione

impugnata, a fronte dell’opposizione di CO 2 alla partenza delle due figlie per

il __________ per ragioni legate alla tutela della loro salute, l’Autorità di

protezione ha considerato che le raccomandazioni pubblicate dal DFAE

sconsigliano “i viaggi in __________ per pericoli di violenze e atti

criminali in varie zone e si raccomandano particolari prudenze” e che “in

queste circostanze, il livello di sicurezza in __________ è certamente

inferiore a quello di viaggi in altre mete, per cui non può essere autorizzato

un viaggio che già di partenza vede un rischio potenziale accresciuto per le

bambine e per la mamma” (decisione impugnata, pag. 1). A queste condizioni,

l’Autorità di protezione non ha autorizzato RE 1 a recarsi in __________ con le

figlie PI 1 e PI 2 per tutto il 2021.

3.2

Nel suo reclamo, RE 1

afferma anzitutto che il DFAE sconsiglia “i viaggi a destinazione di diverse

regioni del __________”, considerate zone a rischio, ma che “la

destinazione presso la quale intende recarsi la Signora RE 1, __________,

capitale del __________, non rientra in queste zone del Paese” (reclamo,

pag. 3). Il DFAE non sconsiglia di recarsi a __________, ma “raccomanda di

osservare delle misure precauzionali”, quali “non portare oggetti di

valore, tenere chiusi i finestrini dell'auto, evitare di spostarsi durante la

notte ecc.” (reclamo, pag. 3). RE 1 si è già recata più volte in tale

località, ove risiedono la madre e i suoi fratelli e sorelle e anche CO 2 si è

recato in due occasioni in __________ per le vacanze, nel 2014 e nel 2017,

ospite dei parenti della reclamante (reclamo, pag. 4). Nel 2017 erano presenti

anche le bambine, che avevano solo un anno e mezzo (reclamo, pag. 4).

Per quanto attiene

all’aspetto sanitario, evocato da CO 2 per opporsi al viaggio, la reclamante

afferma che le minori hanno effettuato tutte le vaccinazioni previste per la

loro età (“difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus

influenzae, epatite B, morbillo, orecchioni, rosolia”), oltre che “la

vaccinazione contro gli pneumococchi e l’encefalite da zecca” e la

vaccinazione contro la febbre gialla, “obbligatoria per poter ottenere il

visto per il __________” (reclamo, pag. 4-5). Per la malaria viene invece

svolta la profilassi del caso (“uso di vestiti appropriati, di spray

repellenti, zanzariera ecc.”, reclamo, pag. 5).

La reclamante precisa poi

a titolo abbondanziale che il __________ non rientra neppure nei paesi a

rischio Coronavirus in base all’Ufficio federale della sanità pubblica (di seguito,

UFSP; reclamo, pag. 5).

La reclamante ritiene

dunque che l’Autorità di protezione “abbia accertato in modo superficiale,

inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e che, di conseguenza,

ha emanato una decisione inadeguata violando il principio di proporzionalità”

(reclamo, pag. 5). Secondo RE 1, “l'affermazione secondo la quale il viaggio

in __________ non può essere autorizzato perché già di partenza vede un rischio

potenziale accresciuto per le bambine e per la madre è del tutto priva di

fondamento” oltre che sproporzionata, dovendo “esserci dei motivi

oggettivamente validi per impedire ad una madre di potare le figlie in vacanza

all'estero per poter far visita ai propri parenti che non vede dal 2017”

(reclamo, pag. 6). A suo modo di vedere, “nella fattispecie non è dato un

rischio potenziale accresciuto per le bambine e per la madre”, e a

quest’ultima deve essere data la possibilità di viaggiare con le figlie “anche

per una parità di trattamento nei confronti del padre delle bambine che anche

nel 2020, in piena pandemia, ha potuto portare le figlie PI 1 e PI 2 a __________

senza alcuna restrizione da parte dell'Autorità di protezione” (reclamo,

pag. 6).

3.3

Ai sensi dell’art. 301

cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le

cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni

necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se

si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il

dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole

(cpv. 1bis n. 2 CC).

Se la scelta della

destinazione e delle attività da svolgere durante le vacanze è considerata

dalla dottrina come una decisione corrente ai sensi del capoverso 1bis n. 1, la

scelta di viaggiare a destinazione di paesi in crisi o con rischi elevati per

la salute (malaria, assenza di presa a carico medica sufficiente) è per contro

ritenuta come una decisione di grande portata, che deve essere presa da entrambi

i genitori e non soltanto dal genitore che ha la cura dei figli (COPMA, Droit

de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.22, pag. 300).

Nel caso in cui i genitori

non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice

intervengono soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la

continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il

bene del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del

Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025,

pag. 8053; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n.

12.24, pag. 301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori

mette in pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria

nelle circostanze in presenza (protezione della salute, scolarizzazione,

prosieguo della formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere

adottata in ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid.

6.2.1).

Nella fattispecie vi è da

chiedersi se il mancato accordo di CO 2 al periodo di vacanza delle minori in __________

– che implica l’impossibilità per RE 1 di recarvisi con le figlie – costituisca

una situazione suscettibile di mettere a rischio il bene delle figlie. Nel caso

concreto, appare dubbio a questo giudice che l’Autorità di protezione debba

essere chiamata ad emanare una decisione formale sul tema, fondata sull’art.

307.

cpv. 1 CC.

Dal lato pratico, il

quesito può ad ogni modo essere lasciato indeciso, nella misura in cui l’autorizzazione

alla partenza non può comunque essere rilasciata.

3.4

In assenza di accordo

fra i genitori, l’Autorità di protezione deve fondare la sua decisione sulle raccomandazioni

emanate dalle autorità competenti e, salvo circostanze particolari del caso di

specie, decidere seguendo tali linee guida (DTF 146 III 313 consid. 6.2.6).

Nell’ambito qui in oggetto,

l’autorità federale competente è il DFAE, che aggiorna regolarmente le sue

raccomandazioni di viaggio, “focalizzate su informazioni importanti per la

sicurezza nei settori della politica e della criminalità”, citando “per

nome soltanto i luoghi e le regioni che presentano rischi particolari” (https://www.eda.admin.ch/

eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/consigli-viaggio/consigli-viaggio-in-breve.html,

consultato il 1° giugno 2021). Il DFAE “sconsiglia di visitare l’intero

Paese solamente quando non funziona praticamente più alcuna struttura statale,

o si teme che l’ordine statale possa crollare in un imminente futuro, o più

rischi differenti rappresentano insieme un grande pericolo per il viaggiatore,

oppure singoli avvenimenti con conseguenze straordinarie inducono a

sconsigliare un viaggio” (ibidem).

Per quanto attiene

specificamente al __________, il DFAE precisa che “i viaggi a destinazione

di diverse regioni del paese sono sconsigliati” e “in tutto il paese

sussiste il rischio di attentati da parte di gruppi terroristici”; “le

condizioni di vita in generale molto dure della popolazione possono generare

manifestazioni. Avvengono tumulti e scontri violenti” (valutazione

sommaria; https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/__________/consigli-viaggio-__________.html,

consultato il 1° giugno 2021). La capitale __________ non figura nella

descrizione delle zone a rischio, ma il DFAE precisa che “le indicazioni

fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti

esattamente a una precisa regione” (pericoli locali specifici; ibidem).

La capitale è per contro menzionata espressamente nella sezione Criminalità,

ove il DFAE indica che “la criminalità violenta raggiunge dimensioni

considerevoli soprattutto nelle due grandi città di __________ e __________:

borseggi, effrazioni, violenze carnali e carjacking (furto d'auto assortito di

minacce o con l'uso della violenza) in particolar modo di veicoli fuoristrada.

Aggressioni a scopo di rapina sono segnalate anche nei ristoranti e alberghi”;

“Banditi di strada sono attivi in tutto il Paese, anche nelle periferie

delle città più grandi” (criminalità; ibidem).

In relazione alla pandemia

di COVID-19, al momento dell’emanazione della pronuncia impugnata il Consiglio

federale raccomandava “di rinunciare ancora ai viaggi all’estero non urgenti”

(doc. E), mentre attualmente “raccomanda di rinunciare a viaggi in

Stati e regioni dove è diffusa una variante preoccupante”, ovvero quelli “riportati

al punto 2 dell’elenco dei Paesi a rischio stilato dall’Ufficio federale della

sanità pubblica (UFSP)” (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/

rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/fokus/focus5.html, consultato il 1°

giugno 2021). Il __________ non figura nella suddetta lista.

3.5

Nella fattispecie, come

affermato dalla reclamante, corrisponde al vero che i viaggi a destinazione di __________

non sono espressamente sconsigliati dal DFAE. Ciò non può tuttavia bastare per

considerare privo di rischi un soggiorno nella capitale del __________,

indicata dallo stesso Dipartimento come pericolosa per la considerevole criminalità

violenta, per il rischio di attentati da parte di gruppi terroristici, di

scontri e tumulti violenti. Analogamente a quanto stabilito, mutatis

mutandis, nella DTF 146 III 313 citata, se due genitori possono concordemente

assumersi il rischio di un simile soggiorno per le proprie figlie di cinque

anni, ciò che in passato è stato il caso (anche se non è noto quale fosse la

situazione del Paese al momento dei due viaggi intrapresi da RE 1 e CO 2 nel

2014.

e nel 2017), in presenza dell’opposizione di un genitore l’Autorità di

protezione non può distanziarsi dalle indicazioni ufficiali del Dipartimento

competente che descrivono una situazione preoccupante e pericolosa anche nella

capitale __________.

A livello sanitario,

seppure il __________ non appartenga oggi alla lista dei paesi ove è sconsigliato

viaggiare in ragione della diffusione di una variante preoccupante di COVID-19,

non si può negare che la pandemia ancora in corso renda più rischioso il

viaggio, non solo dal profilo sanitario. Oltre ad una generale difficoltà nei

collegamenti internazionali, dettata dai mutevoli provvedimenti sanitari

(possibili obblighi di quarantena, restrizioni d’ingresso, altre misure di

contenimento del contagio), il DFAE segnala che “le incomprensioni sulle

cause e la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) possono portare

aggressioni violente ai viaggiatori stranieri” (https://www.eda.

admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/__________/consigli-viaggio-__________.html,

consultato il 1° giugno 2021). Benché l’assistenza medica a __________ sia

garantita (ciò che secondo il DFAE non è invece il caso fuori dalle grandi

città, ibidem) e le bambine abbiano una adeguata copertura vaccinale, non

può dirsi eccessiva la preoccupazione paterna con riferimento ad eventuali

malattie contratte dalle minori durante il soggiorno, basti solo pensare alla malaria

il cui rischio è considerato elevato (“risque élevé: tout le pays y compris

les villes”, doc. L) e non vi è vaccinazione possibile ma soltanto

la profilassi del caso e l’adozione di opportune precauzioni.

Pur tenendo in debita

considerazione (come fatto anche dall’Autorità di protezione, cfr. osservazioni

2.

aprile 2021, pag. 1) che lo scopo del viaggio non sia meramente turistico e

che esiste un interesse per le minori a conoscere e conservare i legami con il

paese d’origine della madre, alla luce di tutti gli elementi della fattispecie

esposti sopra, la decisione dell’Autorità di protezione di non autorizzare il

viaggio risulta opportuna, fondata su motivi oggettivi validi e non può

definirsi sproporzionata. Il richiamo alla parità di trattamento con il padre,

che ha potuto trascorrere una vacanza a __________ con le figlie, è

evidentemente fuori luogo. Il reclamo non può dunque che essere respinto.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'000.– a

titolo di spese ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.–

b) spese fr.

100.–

fr.

700.–

sono posti a carico di RE

1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'000.– a titolo di spese ripetibili.

3. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.