9.2021.32
Autorizzazione alle vacanze all’estero negata – presa in considerazione delle raccomandazioni di viaggio del DFAE
1 giugno 2021Italiano17 min
dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni (di seguito: UAP) di
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.32
Lugano
1° giugno 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda il rifiuto della richiesta della madre di essere autorizzata
a recarsi in __________ con le figlie PI 1 e PI 2 (2016)
giudicando
sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25
febbraio 2021 (ris. n. 29/68 dell’11 febbraio 2021) dall'Autorità regionale di
protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 e PI 2 sono nate
il 2016 dall’unione fra RE 1 e CO 2.
B. A seguito del
deteriorarsi dei rapporti dalla fine del 2017 e dei successivi interventi
conciliativi della Pretura di __________ nel corso del 2018, con decisione di
omologazione 7 febbraio 2019 del Pretore aggiunto del distretto di __________ i
genitori, già detentori dell’autorità parentale congiunta, si sono accordati
sulla custodia congiunta delle figlie, con domicilio presso la madre (cfr. doc.
R per la regolamentazione dettagliata).
C. A seguito di
vicissitudini che hanno avuto risvolti penali nei confronti di RE 1, che non
occorre qui ripercorrere, con decreto supercautelare 24 maggio 2019 (ris. n.
84/2019) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di
protezione) ha provvisoriamente privato RE 1 della custodia sulle figlie e
della facoltà di determinarne il luogo di dimora; PI 1 e PI 2 sono dunque state
affidate alla cura e alla custodia del padre. Con decisione cautelare 21 giugno
2019 (ris. n. 91/2019) l’Autorità di protezione ha dato mandato all’Ufficio
dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni (di seguito: UAP) di
effettuare una valutazione socio ambientale sui nuclei familiari dei genitori,
alla dr.ssa med. __________ di effettuare una valutazione delle capacità
genitoriali di RE 1 e CO 2 e alla medesima specialista di effettuare una
perizia medico-psichiatrica su RE 1. Con decisione 25 ottobre 2019 (ris. n. 159/2019)
l’Autorità di protezione ha istituito in favore delle minori una curatela
educativa a norma dell’art. 308 CC, nominando __________ quale curatrice
educativa.
D. Alla luce dei referti
peritali presentati e considerando priva di rilevanza decisiva sulle capacità
genitoriali la condanna di RE 1 per il reato di ripetuta falsità in documenti
(art. 251 cifra 1 CP, cfr. doc. DD), con decreto cautelare 6 luglio 2020
(ris. n. 95/2020) l’Autorità di protezione ha affidato immediatamente le figlie
PI 1 e PI 2 alla custodia alternata della madre e del padre, regolamentando la
presenza delle minori presso l’uno e l’altro genitore e fissando il loro
domicilio presso la madre. L’Autorità di protezione ha inoltre confermato la
curatela di mediazione ex art. 308 CC e il mandato alla curatrice __________. Per
quanto attiene ai periodi di vacanza, l’Autorità di protezione ha fissato i
principi di ripartizione fra i genitori, invitando la curatrice a pianificarle
assieme a loro fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021.
E. Il calendario delle
vacanze estive 2021 elaborato dalla curatrice ha trovato il consenso dei
genitori. Con scritto 15 gennaio 2021 CO 2 si è tuttavia opposto al prospettato
viaggio in __________ della madre con le figlie durante il periodo 7-22 agosto
2021.
F. Con decisione 25
febbraio 2021 (ris. n. 29/68 dell’11 febbraio 2021) l’Autorità di protezione ha
deciso di non autorizzare RE 1 a portare in __________ le figlie per tutto
l’anno 2021, sulla base delle raccomandazioni pubblicate dal Dipartimento
federale degli affari esteri (di seguito, DFAE).
G. Con reclamo 15 marzo
2021 RE 1 ha impugnato tale decisione, chiedendo invece di essere autorizzata a
portare le figlie in __________ nel periodo in questione.
H. Con scritto 22 marzo
2021 la curatrice __________ ha confermato il suo nullaosta alla partenza in __________
di RE 1 con le figlie dal punto di vista della capacità materna di occuparsi di
loro, ritenendo di non doversi pronunciare su altre questioni legate alla
pericolosità del viaggio. Nelle sue osservazioni 2 aprile 2021, CO 2 si è
opposto al reclamo, contestandone in primo luogo la tempestività e, nel merito,
chiedendone la reiezione. L’Autorità di protezione, nelle sue osservazioni 2
aprile 2021, si è riconfermata nella propria decisione, di cui ha postulato la
conferma.
I. Con replica 16
aprile 2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali, ribadendo la
richiesta di essere autorizzata a trascorrere in __________ il periodo di
vacanza dal 7 al 22 agosto 2021.
L. Con duplica 6 maggio
2021 CO 2 si è pure riconfermato nelle sue allegazioni e richieste di giudizio.
Sia l’Autorità di protezione che la curatrice __________ hanno rinunciato a
presentare una duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre anzitutto determinarsi
sulla questione della tempestività del reclamo di RE 1, oggetto di contestazione.
Secondo CO 2 la
decisione impugnata sarebbe di natura cautelare in quanto la procedura di
merito è ancora in essere: “ogni decisione presa sui calendari e sulle
vacanze annuali è a mente del padre una decisione cautelare che non chiude la
vertenza fra i genitori” (osservazioni CO 2, pag. 2). Egli non ritiene
possibile “che la decisione principale, seppur cautelare, che ha dato luogo
alla decisione qui impugnata, abbia un termine di reclamo inferiore a
quest’ultima, di rilevanza assai minore” (osservazioni CO 2, pag. 2). Il
termine di reclamo sarebbe di 10 giorni e non di 30 giorni, ragion per cui il
memoriale presentato da RE 1, rappresentata da una legale, risulta a suo parere
tardivo e dunque irricevibile.
La censura non merita
accoglimento. La decisione impugnata non verte sui diritti di visita ma statuisce
in maniera definitiva, e non provvisoria, sulla possibilità di recarsi in __________
nel 2021. Non vi è altro atto istruttorio che deve essere esperito in merito al
rilascio di tale autorizzazione, le parti sono state sentite a riguardo e la
decisione non necessità di un’ulteriore pronuncia che la confermi o la revochi
nel merito. Essa chiude la questione riguardante la richiesta di potersi recare
in __________ con le minori durante il 2021 e rappresenta una misura di
protezione di cui all’art. 307 cpv. 1 CC. Non vi sono pertanto validi motivi
per considerare che il termine di reclamo sia più breve di 30 giorni, ragion
per cui l’impugnativa di RE 1 risulta tempestiva.
3.
Nel suo reclamo RE 1
postula la riforma della decisione impugnata, chiedendo di poter partire in
vacanza in __________ con le figlie dal 7 al 22 agosto 2021.
3.1
Nella decisione
impugnata, a fronte dell’opposizione di CO 2 alla partenza delle due figlie per
il __________ per ragioni legate alla tutela della loro salute, l’Autorità di
protezione ha considerato che le raccomandazioni pubblicate dal DFAE
sconsigliano “i viaggi in __________ per pericoli di violenze e atti
criminali in varie zone e si raccomandano particolari prudenze” e che “in
queste circostanze, il livello di sicurezza in __________ è certamente
inferiore a quello di viaggi in altre mete, per cui non può essere autorizzato
un viaggio che già di partenza vede un rischio potenziale accresciuto per le
bambine e per la mamma” (decisione impugnata, pag. 1). A queste condizioni,
l’Autorità di protezione non ha autorizzato RE 1 a recarsi in __________ con le
figlie PI 1 e PI 2 per tutto il 2021.
3.2
Nel suo reclamo, RE 1
afferma anzitutto che il DFAE sconsiglia “i viaggi a destinazione di diverse
regioni del __________”, considerate zone a rischio, ma che “la
destinazione presso la quale intende recarsi la Signora RE 1, __________,
capitale del __________, non rientra in queste zone del Paese” (reclamo,
pag. 3). Il DFAE non sconsiglia di recarsi a __________, ma “raccomanda di
osservare delle misure precauzionali”, quali “non portare oggetti di
valore, tenere chiusi i finestrini dell'auto, evitare di spostarsi durante la
notte ecc.” (reclamo, pag. 3). RE 1 si è già recata più volte in tale
località, ove risiedono la madre e i suoi fratelli e sorelle e anche CO 2 si è
recato in due occasioni in __________ per le vacanze, nel 2014 e nel 2017,
ospite dei parenti della reclamante (reclamo, pag. 4). Nel 2017 erano presenti
anche le bambine, che avevano solo un anno e mezzo (reclamo, pag. 4).
Per quanto attiene
all’aspetto sanitario, evocato da CO 2 per opporsi al viaggio, la reclamante
afferma che le minori hanno effettuato tutte le vaccinazioni previste per la
loro età (“difterite, tetano, pertosse, poliomielite, Haemophilus
influenzae, epatite B, morbillo, orecchioni, rosolia”), oltre che “la
vaccinazione contro gli pneumococchi e l’encefalite da zecca” e la
vaccinazione contro la febbre gialla, “obbligatoria per poter ottenere il
visto per il __________” (reclamo, pag. 4-5). Per la malaria viene invece
svolta la profilassi del caso (“uso di vestiti appropriati, di spray
repellenti, zanzariera ecc.”, reclamo, pag. 5).
La reclamante precisa poi
a titolo abbondanziale che il __________ non rientra neppure nei paesi a
rischio Coronavirus in base all’Ufficio federale della sanità pubblica (di seguito,
UFSP; reclamo, pag. 5).
La reclamante ritiene
dunque che l’Autorità di protezione “abbia accertato in modo superficiale,
inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e che, di conseguenza,
ha emanato una decisione inadeguata violando il principio di proporzionalità”
(reclamo, pag. 5). Secondo RE 1, “l'affermazione secondo la quale il viaggio
in __________ non può essere autorizzato perché già di partenza vede un rischio
potenziale accresciuto per le bambine e per la madre è del tutto priva di
fondamento” oltre che sproporzionata, dovendo “esserci dei motivi
oggettivamente validi per impedire ad una madre di potare le figlie in vacanza
all'estero per poter far visita ai propri parenti che non vede dal 2017”
(reclamo, pag. 6). A suo modo di vedere, “nella fattispecie non è dato un
rischio potenziale accresciuto per le bambine e per la madre”, e a
quest’ultima deve essere data la possibilità di viaggiare con le figlie “anche
per una parità di trattamento nei confronti del padre delle bambine che anche
nel 2020, in piena pandemia, ha potuto portare le figlie PI 1 e PI 2 a __________
senza alcuna restrizione da parte dell'Autorità di protezione” (reclamo,
pag. 6).
3.3
Ai sensi dell’art. 301
cpv. 1 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le
cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni
necessarie. Il genitore che ha la cura del figlio può decidere autonomamente se
si tratta di affari quotidiani o urgenti (cpv. 1bis n. 1 CC) oppure se il
dispendio richiesto per raggiungere l’altro genitore non risulta ragionevole
(cpv. 1bis n. 2 CC).
Se la scelta della
destinazione e delle attività da svolgere durante le vacanze è considerata
dalla dottrina come una decisione corrente ai sensi del capoverso 1bis n. 1, la
scelta di viaggiare a destinazione di paesi in crisi o con rischi elevati per
la salute (malaria, assenza di presa a carico medica sufficiente) è per contro
ritenuta come una decisione di grande portata, che deve essere presa da entrambi
i genitori e non soltanto dal genitore che ha la cura dei figli (COPMA, Droit
de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n. 12.22, pag. 300).
Nel caso in cui i genitori
non riescano a mettersi d’accordo, l’autorità di protezione o il giudice
intervengono soltanto nel caso in cui il conflitto tra i genitori o la
continuazione dello status quo sia suscettibile di mettere a rischio il
bene del figlio (art. 307 e seguenti CC; Messaggio concernente la modifica del
Codice civile svizzero [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF 2011 8025,
pag. 8053; COPMA, Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique, 2017, n.
12.24, pag. 301; DTF 146 III 313 consid. 6.2.1). Una divergenza tra i genitori
mette in pericolo il bene del minore quando la decisione appare necessaria
nelle circostanze in presenza (protezione della salute, scolarizzazione,
prosieguo della formazione o scelta della professione, ecc.) ma non può essere
adottata in ragione del veto di uno dei genitori (DTF 146 III 313 consid.
6.2.1).
Nella fattispecie vi è da
chiedersi se il mancato accordo di CO 2 al periodo di vacanza delle minori in __________
– che implica l’impossibilità per RE 1 di recarvisi con le figlie – costituisca
una situazione suscettibile di mettere a rischio il bene delle figlie. Nel caso
concreto, appare dubbio a questo giudice che l’Autorità di protezione debba
essere chiamata ad emanare una decisione formale sul tema, fondata sull’art.
307.
cpv. 1 CC.
Dal lato pratico, il
quesito può ad ogni modo essere lasciato indeciso, nella misura in cui l’autorizzazione
alla partenza non può comunque essere rilasciata.
3.4
In assenza di accordo
fra i genitori, l’Autorità di protezione deve fondare la sua decisione sulle raccomandazioni
emanate dalle autorità competenti e, salvo circostanze particolari del caso di
specie, decidere seguendo tali linee guida (DTF 146 III 313 consid. 6.2.6).
Nell’ambito qui in oggetto,
l’autorità federale competente è il DFAE, che aggiorna regolarmente le sue
raccomandazioni di viaggio, “focalizzate su informazioni importanti per la
sicurezza nei settori della politica e della criminalità”, citando “per
nome soltanto i luoghi e le regioni che presentano rischi particolari” (https://www.eda.admin.ch/
eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/consigli-viaggio/consigli-viaggio-in-breve.html,
consultato il 1° giugno 2021). Il DFAE “sconsiglia di visitare l’intero
Paese solamente quando non funziona praticamente più alcuna struttura statale,
o si teme che l’ordine statale possa crollare in un imminente futuro, o più
rischi differenti rappresentano insieme un grande pericolo per il viaggiatore,
oppure singoli avvenimenti con conseguenze straordinarie inducono a
sconsigliare un viaggio” (ibidem).
Per quanto attiene
specificamente al __________, il DFAE precisa che “i viaggi a destinazione
di diverse regioni del paese sono sconsigliati” e “in tutto il paese
sussiste il rischio di attentati da parte di gruppi terroristici”; “le
condizioni di vita in generale molto dure della popolazione possono generare
manifestazioni. Avvengono tumulti e scontri violenti” (valutazione
sommaria; https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/__________/consigli-viaggio-__________.html,
consultato il 1° giugno 2021). La capitale __________ non figura nella
descrizione delle zone a rischio, ma il DFAE precisa che “le indicazioni
fornite sono approssimative; i pericoli non possono essere circoscritti
esattamente a una precisa regione” (pericoli locali specifici; ibidem).
La capitale è per contro menzionata espressamente nella sezione Criminalità,
ove il DFAE indica che “la criminalità violenta raggiunge dimensioni
considerevoli soprattutto nelle due grandi città di __________ e __________:
borseggi, effrazioni, violenze carnali e carjacking (furto d'auto assortito di
minacce o con l'uso della violenza) in particolar modo di veicoli fuoristrada.
Aggressioni a scopo di rapina sono segnalate anche nei ristoranti e alberghi”;
“Banditi di strada sono attivi in tutto il Paese, anche nelle periferie
delle città più grandi” (criminalità; ibidem).
In relazione alla pandemia
di COVID-19, al momento dell’emanazione della pronuncia impugnata il Consiglio
federale raccomandava “di rinunciare ancora ai viaggi all’estero non urgenti”
(doc. E), mentre attualmente “raccomanda di rinunciare a viaggi in
Stati e regioni dove è diffusa una variante preoccupante”, ovvero quelli “riportati
al punto 2 dell’elenco dei Paesi a rischio stilato dall’Ufficio federale della
sanità pubblica (UFSP)” (https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/
rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/fokus/focus5.html, consultato il 1°
giugno 2021). Il __________ non figura nella suddetta lista.
3.5
Nella fattispecie, come
affermato dalla reclamante, corrisponde al vero che i viaggi a destinazione di __________
non sono espressamente sconsigliati dal DFAE. Ciò non può tuttavia bastare per
considerare privo di rischi un soggiorno nella capitale del __________,
indicata dallo stesso Dipartimento come pericolosa per la considerevole criminalità
violenta, per il rischio di attentati da parte di gruppi terroristici, di
scontri e tumulti violenti. Analogamente a quanto stabilito, mutatis
mutandis, nella DTF 146 III 313 citata, se due genitori possono concordemente
assumersi il rischio di un simile soggiorno per le proprie figlie di cinque
anni, ciò che in passato è stato il caso (anche se non è noto quale fosse la
situazione del Paese al momento dei due viaggi intrapresi da RE 1 e CO 2 nel
2014.
e nel 2017), in presenza dell’opposizione di un genitore l’Autorità di
protezione non può distanziarsi dalle indicazioni ufficiali del Dipartimento
competente che descrivono una situazione preoccupante e pericolosa anche nella
capitale __________.
A livello sanitario,
seppure il __________ non appartenga oggi alla lista dei paesi ove è sconsigliato
viaggiare in ragione della diffusione di una variante preoccupante di COVID-19,
non si può negare che la pandemia ancora in corso renda più rischioso il
viaggio, non solo dal profilo sanitario. Oltre ad una generale difficoltà nei
collegamenti internazionali, dettata dai mutevoli provvedimenti sanitari
(possibili obblighi di quarantena, restrizioni d’ingresso, altre misure di
contenimento del contagio), il DFAE segnala che “le incomprensioni sulle
cause e la diffusione del nuovo coronavirus (COVID-19) possono portare
aggressioni violente ai viaggiatori stranieri” (https://www.eda.
admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/__________/consigli-viaggio-__________.html,
consultato il 1° giugno 2021). Benché l’assistenza medica a __________ sia
garantita (ciò che secondo il DFAE non è invece il caso fuori dalle grandi
città, ibidem) e le bambine abbiano una adeguata copertura vaccinale, non
può dirsi eccessiva la preoccupazione paterna con riferimento ad eventuali
malattie contratte dalle minori durante il soggiorno, basti solo pensare alla malaria
il cui rischio è considerato elevato (“risque élevé: tout le pays y compris
les villes”, doc. L) e non vi è vaccinazione possibile ma soltanto
la profilassi del caso e l’adozione di opportune precauzioni.
Pur tenendo in debita
considerazione (come fatto anche dall’Autorità di protezione, cfr. osservazioni
2.
aprile 2021, pag. 1) che lo scopo del viaggio non sia meramente turistico e
che esiste un interesse per le minori a conoscere e conservare i legami con il
paese d’origine della madre, alla luce di tutti gli elementi della fattispecie
esposti sopra, la decisione dell’Autorità di protezione di non autorizzare il
viaggio risulta opportuna, fondata su motivi oggettivi validi e non può
definirsi sproporzionata. Il richiamo alla parità di trattamento con il padre,
che ha potuto trascorrere una vacanza a __________ con le figlie, è
evidentemente fuori luogo. Il reclamo non può dunque che essere respinto.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza di RE 1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'000.– a
titolo di spese ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono posti a carico di RE
1, che rifonderà a CO 2 fr. 2'000.– a titolo di spese ripetibili.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.