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Decisione

9.2021.33

Revoca del divieto di contatti fra nonno e nipote; violazione del diritto di essere sentito, sanatoria in seconda istanza

5 agosto 2021Italiano30 min

quale è stato riferito che il nonno paterno era sospettato di aver abusato di PI

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.33

Lugano

5 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: __________

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

a

CO

1

patr.

da: PR 1

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto attiene alla regolamentazione delle relazioni personali fra il padre e

la minore e la revoca della sospensione delle relazioni fra il nonno e la

minore

PI

1

rappr.

da: CURA 1

giudicando

sul reclamo presentato il 15 marzo 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 26

febbraio 2021 (ris. n. 533/2021 del 24 febbraio 2021) dall'Autorità regionale

di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 ( 2017) è figlia

di RE 1 e di CO 1, che esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla

figlia. PI 1 è affidata a RE 1 per cura ed educazione, mentre a CO 1 è

riservato il più ampio diritto alle relazioni personali con la figlia.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________, si è occupata della minore sin dalla

separazione dei genitori, avvenuta nel 2018. Con decisione 17 gennaio 2019

(ris. n. 38/19) l’Autorità regionale di protezione __________ ha ordinato in

favore di PI 1 una misura di protezione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC

(inserimento diurno in un nido d’infanzia), collocandola a tempo pieno in

esternato presso il Centro __________.

C. A seguito del

trasferimento di domicilio della minore da __________ a __________, l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha

assunto la misura in essere con effetto dal 1° agosto 2019.

D. In ragione del

rapporto di segnalazione e-mail 29 ottobre 2020 della polizia cantonale, nel

quale è stato riferito che il nonno paterno era sospettato di aver abusato di PI

1 durante i diritti di visita del padre, con decisione supercautelare di

medesima data (ris. n. 2941/2020) l’Autorità di protezione ha provvisoriamente

sospeso le relazioni personali tra il nonno paterno CO 2 e la nipote PI 1; con

la medesima decisione l’Autorità di prima sede ha pure provvisoriamente

regolamentato le relazioni personali tra il padre CO 1 e la figlia PI 1 in

modalità strettamente sorvegliate presso il punto d’Incontro di __________.

E. Mediante

decisione

cautelare 21 dicembre 2020 (ris. n. 3339/2020) l’Autorità di protezione ha:

confermato la formale sospensione delle relazioni personali tra la nipote PI 1

e il nonno paterno, in attesa dell’esito del procedimento penale; ripristinato

in modalità libera le relazioni personali tra padre e figlia; dato istruzione

al padre CO 1 di non lasciare la figlia PI 1 in compagnia del nonno paterno né

di affidarla al medesimo durante il diritto di visita; dato istruzione ai

genitori CO 1 e RE 1 di attenersi ad un comportamento civile e adeguato l’uno

nei confronti dell’altro in presenza e non della figlia PI 1, in particolare di

non parlare dei fatti di rilevanza penale in presenza della figlia PI 1.

F. Con scritto 24

febbraio 2021, anticipato per e-mail, CO 2 ha trasmesso all’Autorità di

protezione il decreto d’abbandono del procedimento penale emanato il 23

febbraio 2021 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti, chiedendo di

ripristinare urgentemente il suo diritto di vedere la nipotina in modalità

libera.

G. Con scritto di pari

data, anticipato via fax, anche CO 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione il

decreto d’abbandono in questione, postulando l’immediato ripristino delle

relazioni personali fra il nonno e la nipote PI 1.

H. Con decisione 26

febbraio 2021 (ris. n. 533/2021 del 24 febbraio 2021) l’Autorità di protezione

ha regolato le relazioni personali tra il padre CO 1 e la figlia PI 1, con

effetto dal 2 marzo 2021 (dispositivo n. 1). Nella medesima pronuncia

l’Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato la formale

sospensione delle relazioni personali tra il nonno paterno CO 2 e la nipote PI

1, stabilendo che, di conseguenza, il padre CO 1 potrà far capo ai nonni

paterni come avveniva precedentemente al provvedimento revocato, e che in particolare

nulla osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o

che PI 1 trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO

1 (dispositivo n. 2). L’Autorità di protezione ha dichiarato la sua decisione

come immediatamente esecutiva, denegando ad un eventuale reclamo l’effetto

sospensivo (dispositivo n. 4).

I. Con istanza 2 marzo

2021 RE 1 ha postulato alla Camera di protezione la restituzione dell’effetto

sospensivo. L’istanza è stata tuttavia dichiarata irricevibile con sentenza 4

marzo 2021 (inc. CDP 9.2021.23) in quanto, in assenza di un reclamo e del

relativo effetto devolutivo, la Camera di protezione non disponeva della necessaria

competenza a statuire.

L. Con reclamo 15 marzo

2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 ha impugnato la decisione

dell’Autorità di protezione, e meglio i dispositivi n. 1, 2 e 3, postulando

anche la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame e l’ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

M. Con decisione 16

marzo 2021 questo giudice ha nominato a PI 1 una curatrice di rappresentanza,

con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti alle

autorità di protezione di primo e secondo grado.

N. Vista la

conflittualità permanente fra i genitori e la necessità di evitare un

coinvolgimento della minore in situazioni conflittuali che la turbino al punto

di compromettere il suo benessere psico-fisico e in considerazione anche

dell’istanza 9 gennaio 2020 con cui RE 1 lamentava la ripresa di comportamenti

offensivi nei suoi confronti da parte di CO 1 e CO 2, con decisione 18 marzo

2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore della minore una curatela

educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, con le seguenti sfere di

compiti: a) mediare tra le figure genitoriali e laddove possibile, b) promuovere

una migliore comunicazione, sostenere e consigliare nei compiti genitoriali, c)

vigilare sullo stato di salute psicofisica della minore e infine d) vigilare

sulle relazioni personali ed organizzare il calendario delle medesime.

O. Con decisione 6

aprile 2021, dopo aver ordinato uno scambio di memorie scritte questo giudice

ha restituito l’effetto sospensivo al gravame solo con riferimento al ripristino

dei contatti tra la minore e il nonno (dispositivo n. 2 della decisione

impugnata), visto il carattere eccezionale rivestito dalla revoca del medesimo e

in considerazione della necessità di chiarire, oltre alla fondatezza del

provvedimento nel merito, la possibilità di una sanatoria del diritto di essere

sentito della madre in seconda istanza.

P. Con osservazioni al

reclamo 29 marzo 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, postulando la

sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio. Anche la curatrice di rappresentanza della minore (con memoria 1°

aprile 2021) e CO 2 (con scritti 18 marzo e 7 aprile 2021) hanno chiesto la

conferma della decisione impugnata. Con osservazioni 16 aprile 2021 l’Autorità

di protezione, pur contestando le argomentazioni contenute nel reclamo, si è

invece rimessa alla decisione di questo giudice.

Q. Con replica 26 maggio

2021 e dupliche 31 maggio, 1° giugno, 8 giugno e 11 giugno 2021 le parti si

sono riconfermate nelle loro argomentazioni e richieste di causa. CO 2 ha

inoltre postulato l’immediata revoca dell’effetto sospensivo restituito al

gravame il 6 aprile 2021, richiesta che ha ribadito per scritto anche

successivamente, così come il figlio CO 1.

R. Con scritto 7 luglio

2021 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questo giudice copia del rapporto

di valutazione psicodiagnostica datato 16 giugno 2021 della psicologa __________.

S. Con scritto 15 luglio

2021 il rappresentante di CO 2 ha trasmesso la sentenza 13 luglio 2021 della

Camera dei reclami penali del Tribunale d’appello (inc. 60.2021.69), mediante

la quale è stato respinto, per quanto ricevibile, il reclamo presentato da RE 1

contro il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti del nonno

di PI 1.

T. Con decisione 15

luglio 2021 (ris. n. 1715/2021 del 1° luglio 2021) l’Autorità di protezione ha

approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento di PI 1, sottoscritto dai

genitori il 13/27 aprile 2021.

U. Sulla scorta del

menzionato rapporto di valutazione psicodiagnostica, con decisione 29 luglio

2021 (ris. n. 1920/2021 del 21 luglio 2021) l’Autorità di protezione ha

conferito mandato alla psicologa __________ per una presa a carico psicologica

individuale in favore di PI 1, quale misura opportuna, con un supporto alla

genitorialità inteso come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella

relazione con la propria figlia affinché possano essere guidati nel riconoscere

e assecondare in modo più consapevole e funzionale i bisogni affettivi ed

emotivi della minore e al fine di rinforzare e incoraggiare il legame di

attaccamento attuale.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Occorre anzitutto

rilevare che nel suo reclamo RE 1 non motiva in maniera specifica la

contestazione riguardante la regolamentazione delle relazioni personali tra la

minore e il padre CO 1. Tale assetto – formalizzato al dispositivo n. 1 della

decisione impugnata – era stata oggetto di accordo tra le parti in sede di

udienza del 23 febbraio 2021 e la relativa entrata in vigore era stata

concordata per il 2 marzo 2021 (verbale di udienza del 23 febbraio 2021, pag.

4). L’assenza di censure specifiche nel memoriale di reclamo aveva già

condizionato la mancata restituzione dell’effetto sospensivo (v. decisione 6 aprile

2021, pag. 5), ma nemmeno in sede di replica la reclamante ha precisato

maggiormente i motivi alla base della sua contestazione. RE 1 si è infatti

limitata ad indicare che la regolamentazione delle relazioni personali paterne

“riguardava l’estensione di queste ultime alle condizioni poste dall’ARP ai

nonni paterni e al padre della minore, condizioni adottate dall’ARP a tutela

della minore” (replica, pag. 3), lasciando intendere che l’assetto

concordato presupponesse che i contatti fra la minore e il nonno continuassero

ad essere proibiti, ciò che invero non risulta dagli atti.

La reclamante

sostiene inoltre che nella propria istanza 30

dicembre 2020 “aveva chiesto un inasprimento dell’istruzione data a CO 1

nella decisione 21 dicembre 2020, segnatamente l’aggiunta della comminatoria

dell’art. 292 CP” (reclamo, pag. 11), richiesta che era tuttavia stata

respinta in via supercautelare e cautelare con decisione 31 dicembre 2021 e che

può invero essere ritenuta superata dall’accordo intervenuto successivamente in

sede di udienza. La reclamante si limita poi a chiedere genericamente

l’annullamento della regolamentazione dei diritti di visita paterni e il rinvio

degli atti in prima istanza “per il completamento dell’istruttoria”,

senza che sia dato di sapere quali siano le sue effettive richieste – diverse

da quanto pattuito e da quanto in vigore – in merito allo svolgimento delle

relazioni personali del padre con PI 1. A tale riguardo, neppure è dato di

sapere quali atti istruttori manchino secondo la reclamante. Le censure si

rivelano dunque insufficientemente motivate con riferimento a tale punto del

dispositivo e devono essere considerate d’acchito irricevibili.

3.

Le contestazioni

della reclamante si concentrano sulla revoca della formale sospensione delle

relazioni personali tra la minore e il nonno paterno CO 2 (dispositivo n. 2

della decisione impugnata). RE 1 sostiene anzitutto che il giudizio impugnato è

stato reso in violazione del suo diritto di essere sentita, ragion per cui

postula l’annullamento del medesimo e il rinvio degli atti all’Autorità di

protezione per un nuovo giudizio.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato lo scritto 24 febbraio 2021

del patrocinatore di CO 1, nel quale ha trasmesso il decreto di abbandono 23

febbraio 2021 inerente il procedimento penale nei confronti di suo padre CO 2 e

ha postulato di ripristinare con effetto immediato le relazioni fra nonno e

nipote, non essendovi più limiti che vietassero le loro relazioni. L’Autorità

di protezione ha considerato che non fosse “più giustificato mantenere la

misura di protezione di sospensione cautelativa delle relazioni personali del

signor CO 2 con la nipote PI 1 emanata a seguito della denuncia e dell’apertura

del procedimento penale ma necessario procedere con la revoca di tale

provvedimento” (decisione impugnata, pag. 7). Ha dunque revocato con

effetto immediato la formale sospensione delle relazioni personali tra CO 2 e PI

1, precisando che “il padre CO 1 potrà far capo ai nonni paterni come

avveniva precedentemente al provvedimento revocato” e in particolare che “nulla

osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o che PI

1.

trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO 1”

(decisione impugnata, dispositivo n. 2, pag. 7).

3.2

Nel suo reclamo, RE 1

contesta la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui è stata

resa in violazione del suo diritto di essere sentita. L’Autorità di protezione

avrebbe infatti direttamente statuito sull’istanza 24 febbraio 2021 di CO 1, fondata

su un elemento nuovo – ovvero il decreto penale di abbandono – e l’avrebbe

accolta senza intimarla alla reclamante e senza concederle il dovuto contraddittorio

(reclamo, pag. 10). A suo avviso, la decisione impugnata deve dunque essere

annullata.

3.3

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF

135.

I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con

rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato

in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato

in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi

oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013

consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre

2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti

deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o

meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484

consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono

ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014

(art. 34 e seg. LPAmm).

3.4

Nella

fattispecie, la violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione

alla richiesta di CO 1 di revocare la misura di protezione di sospensione delle

relazioni personali fra il nonno paterno e la nipote è palese.

Come

già constatato nella decisione che ha restituito l’effetto sospensivo al

gravame, la decisione di revoca della sospensione delle relazioni personali fra

il nonno e la nipote PI 1 qui impugnata risulta essere stata adottata – quale

decisione di merito e non quale cautelare o supercautelare – il giorno stesso

della presentazione della relativa istanza da parte del padre di PI 1, sulla

base del decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico. Tale

documentazione non è stata in alcun modo sottoposta a RE 1 per una presa di

posizione prima della decisione di merito, ragion per cui la violazione formale

del principio costituzionale invocato deve essere senza dubbio riconosciuta.

L’argomento dell’Autorità

di protezione, secondo cui la medesima decisione avrebbe comunque potuto essere

adottata in via supercautelare, non le giova. L’emanazione di una decisione inaudita

parte richiede infatti l’adempimento di criteri supplementari – quali ad

esempio l’urgenza del provvedimento – che non possono essere considerati

riuniti a priori e che non possono essere negletti unicamente a motivo

della non impugnabilità del provvedimento. Va inoltre sottolineato che ad una

decisione supercautelare deve far seguito entro un breve lasso di tempo la

convocazione ad un’udienza, che avrebbe permesso alla reclamante di esercitare

il suo fondamentale diritto di esprimersi prima dell’emanazione della decisione

di merito di primo grado, possibilità di cui nella fattispecie RE 1 è stata

deprivata.

3.5

Resta da valutare,

come già evocato nella decisione 6 aprile 2021 concernente la restituzione

dell’effetto sospensivo al reclamo, se tale violazione possa essere sanata

dinnanzi a questo giudice.

In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da

un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni –

essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato

possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita

di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;

133.

I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117

pag. 498; Auer/Marti, BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in

considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla

concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla

sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione

segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con

rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi

in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una

formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF

132.

V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;

COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).

3.6

Nel

suo reclamo RE 1 afferma che se l’Autorità di protezione avesse agito in

maniera corretta, intimandole l’istanza della controparte e il decreto di

abbandono del procuratore pubblico, “avrebbe non solo informato l’ARP

dell’introduzione del reclamo avverso il decreto di abbandono, ma avrebbe

esposto nel dettaglio gli argomenti alla base della sua opposizione a che al

nonno paterno fosse concesso di stare e di occuparsi da solo della nipote”

(reclamo, pag. 11). La violazione non può essere a suo avviso sanata in sede di

reclamo, poiché – a prescindere dalla questione penale – “emerge una

inadeguatezza del nonno paterno che deve essere approfondita, ciò che potrà

essere fatto solo effettuando un’istruttoria completa” (replica, pag. 3-4).

3.7

Nella

fattispecie la reclamante ha potuto esprimersi ampiamente nei suoi memoriali di

reclamo e di replica sui due atti che hanno portato alla decisione impugnata,

ovvero il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti di CO 2 e l’istanza

di CO 1 chiedente di revocare il provvedimento di sospensione delle relazioni

personali fra PI 1 e il nonno.

RE 1 ha potuto in questa

sede esporre le sue ragioni contro la revoca del divieto per il nonno paterno

di entrare in contatto con la nipote. Le sue motivazioni consistono, da un

lato, nella mancata conclusione del procedimento penale a carico di CO 2 (a

seguito dell’impugnazione del decreto di abbandono) e, dall’altro lato, nell’inadeguatezza

del nonno emersa dagli atti. Entrambi gli aspetti presupporrebbero a suo dire il

mantenimento del divieto ed ulteriori approfondimenti.

Alla luce delle argomentazioni addotte da RE 1 nei suoi memoriali,

occorre ritenere che questo giudice possa sanare in questa sede la violazione

costatata. Peraltro, il rinvio degli atti in prima istanza costituirebbe verosimilmente una formalità inutile, che

rischierebbe soltanto di prolungare la procedura, in quanto nonostante le

motivazioni esposte l’Autorità di protezione non sembra aver modificato la sua

posizione sulla necessità di revocare il provvedimento deciso nei confronti di CO

2.

Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che anche rinviando l’incarto in

prima istanza per permettere a RE 1 di pronunciarsi formalmente dinnanzi

all’autorità di prime cure sul decreto di

abbandono del procedimento penale e sull’istanza di CO 1, l’Autorità di

protezione si riconfermerebbe integralmente nel

giudizio già emanato, senza dar seguito alle richieste di maggiori

approfondimenti, che già in questa sede non sembra ritenere rilevanti ai fini

del giudizio sul ripristino dei contatti fra il nonno e la minore. Ciò a maggior ragione se si considera che nel frattempo

anche l’impugnativa pendente alla Corte dei reclami penali è stata evasa ed il

decreto di abbandono del procedimento è dunque stato confermato anche in

secondo grado.

Si giustifica pertanto di

non operare un rinvio degli atti all’Autorità di protezione e di considerare

sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito

delle sue contestazioni.

4.

Come già anticipato,

nei suoi memoriali RE 1 sostiene che le relazioni personali tra PI 1 e CO 2

debbano continuare ad essere formalmente sospese per due principali motivi: da

un lato, in considerazione dell’introduzione di un ricorso contro il decreto di

abbandono emanato dal Procuratore pubblico e, dall’altro lato, per motivi

cautelativi, in ragione dell’inadeguatezza del comportamento del nonno nei

confronti della nipote e della conseguente necessità di esperire nuovi

approfondimenti a riguardo.

4.1

Per quanto attiene

alla necessità di mantenere sospesi i contatti nonno-nipote in ragione della

procedura di reclamo avviata da RE 1 avverso al decreto di abbandono del

procedimento penale nei confronti del nonno di PI 1 per il reato di atti

sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP), la censura della qui reclamante può

essere considerata ormai superata.

Come già evocato,

con sentenza 13 luglio 2021 la Camera dei reclami penali del Tribunale

d’appello ha evaso il suddetto reclamo, respingendolo nella misura della sua

ricevibilità.

La Corte cantonale ha

constatato come agli atti non vi siano elementi che sostanzino la tesi

accusatoria (consid. 3.5.2; pag. 13) e ha confermato la rinuncia all’assunzione

delle ulteriori prove richieste da RE 1, che non muterebbero l’esito del

procedimento penale (consid. 3.5.4.3, pag. 17-18). Le contestazioni della

reclamante quanto alla necessità di attendere gli sviluppi del procedimento

penale – e, dunque, quanto alla prematurità del giudizio di prime cure –

possono essere considerate sorpassate dall’emanazione della sentenza della

Corte di seconda istanza, che conferma il decreto di abbandono emanato dal

Procuratore pubblico.

4.2

In seguito, la

reclamante contesta la decisione dell’Autorità di protezione in quanto non

avrebbe considerato altri elementi preoccupanti a carico del nonno – emersi nel

corso del procedimento penale – che farebbero “nutrire forti dubbi circa

l'adeguatezza di CO 2” e che giustificherebbero dunque il mantenimento del

provvedimento revocato alfine di permettere ulteriori approfondimenti (reclamo,

pag. 7).

In particolare, la

reclamante riferisce che dall’istruttoria penale è emerso che “la bambina

dormiva nel lettone con il nonno, mentre la nonna dormiva in un'altra stanza”,

che “il nonno bacia PI 1 sulla bocca” e che “il nonno assume bevande

alcoliche già nel corso della giornata (il giorno del suo interrogatorio in

polizia, alle ore 14:25 presentava un tasso alcolemico dello 0.35 mg/L”;

reclamo, pag. 7). Secondo la reclamante, “indipendentemente dal risultato

dell'inchiesta penale, nessuno può negare che il baciare una bambina di tre

anni sulla bocca rappresenta un gesto che possiede connotazioni erotiche, un

atteggiamento intimo, che non è accettabile”; vi è inoltre “il concreto

rischio che PI 1 ripeta il gesto con amici o compagni di scuola” (reclamo,

pag. 8). L’Autorità di protezione avrebbe dunque dovuto “effettuare

ulteriori verifiche e prestare un'accresciuta attenzione prima di autorizzare

delle relazioni personali della minore con il nonno”, il cui sentimento nei

confronti di PI 1 denoterebbe “eccessività rispetto alla norma, e quindi

mancanza di misura e di equilibrio” (reclamo, pag. 8).

L’inadeguatezza di CO 2 nei

confronti della minore si manifesterebbe anche, “di riflesso” (reclamo,

pag. 12 e 14), nel suo comportamento “offensivo e intimidatorio nei

confronti della madre della minore, documentato negli atti” (reclamo, pag.

9-10).

Secondo la reclamante,

prima di adottare una qualsivoglia decisione l’Autorità di protezione avrebbe

anche dovuto attendere la valutazione psicodiagnostica della minore, mezzo di

prova per “verificare la necessità di una presa a carico psicologica della

minore”, che “avrebbe certamente fornito elementi utili di giudizio”

(reclamo, pag. 9). L’esame di questi elementi avrebbe dovuto condurre

l’Autorità di protezione a decidere di mantenere il divieto di contatti fra PI

1.

e il nonno (reclamo, pag. 14).

4.3

Le tesi della

reclamante non possono essere condivise.

Anche la censura legata

all’asserita necessità di aspettare gli esiti della valutazione

psicodiagnostica di PI 1 appare superata dagli eventi, avendo la perita nel

frattempo reso il suo referto – dal quale non emerge alcun elemento riferibile

al nonno paterno, la cui relazione con PI 1 non era peraltro oggetto

dell’approfondimento richiesto – e avendo l’Autorità di protezione già

proceduto nei suoi incombenti, ordinando quale misura opportuna in favore della

minore una sua presa a carico psicologica e un supporto alla genitorialità (“inteso

come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella relazione con la

propria figlia”, decisione 29 luglio 2021, pag. 6).

La formale sospensione

delle relazioni fra CO 2 e la nipote era stata decisa il 29 ottobre 2020 a seguito

del rapporto di segnalazione della polizia cantonale quanto al sospetto di

abusi sessuali compiuti da quest’ultimo a danno di PI 1, ed era stata

confermata il 21 dicembre 2020 “in attesa dell’esito del procedimento penale”

(v. decisione cautelare 21 dicembre 2020, ris. n. 3339/2020). Venute a cadere

tali pesanti accuse – che le autorità penali in due separati stadi di giudizio

hanno giudicato prive di riscontri oggettivi – occorre considerare che il

divieto formale impartito a CO 2 di intrattenere dei contatti con PI 1 ha perso

la sua ragion d’essere e dunque, privo di fondamento, deve essere revocato.

Con riserva di quanto

precisato al considerando seguente, né i comportamenti descritti dalla

reclamante (fra cui l’aver fatto dormire la nipote nel lettone con sé per

alcune notti durante il periodo di quarantena cui erano sottoposti a seguito

della positività di CO 1 al COVID-19, il fatto di darle dei baci sulla bocca

piuttosto che sulla guancia, gli epiteti ingiuriosi rivolti alla madre), né

l’aggressività che trapela dagli scritti di CO 2 (non solo nei confronti di RE

1.

ma anche nei confronti della precedente patrocinatrice di quest’ultima o

della Presidente dell’Autorità di protezione) permettono di mantenere in vigore

un divieto simile, che non appare adeguato né proporzionato alle circostanze e il

cui fondamento giuridico non è peraltro mai stato indicato chiaramente neppure

dalla reclamante medesima.

Il reclamo non può

pertanto che essere respinto.

4.4

In conclusione, si

giustifica comunque di precisare – viste le prese di posizione di CO 2 nei suoi

scritti – che il nonno paterno non dispone di alcun diritto di visita proprio

con PI 1 e che le relazioni che questi intrattiene con la nipote si svolgono nel

contesto dei diritti di visita padre-figlia, di cui beneficia CO 1 sulla base

dell’assetto concordato e formalizzato dall’Autorità di protezione nella

decisione impugnata. Nel lasso di tempo in cui PI 1 le è affidata per il

diritto di visita, è CO 1 ad esserne responsabile e a dover rispondere

dell’adeguatezza delle cure prestatele dalle terze persone cui delega la

custodia di fatto della minore. Nell’ambito del procedimento di protezione già

in essere e degli approfondimenti che l’Autorità di protezione sta svolgendo in

relazione alla situazione della minore (definita “preoccupante” in

ragione dell’“ambiente famigliare altamente conflittuale” e del fatto

che la minore “è affidata ad una madre ritenuta inadeguata in sede peritale”,

cfr. osservazioni 16 aprile 2021, pag. 5), occorrerà vegliare a che le

relazioni personali paterne vengano esercitate in un contesto compatibile con

il benessere di PI 1, ed intervenire se ciò non fosse il caso. Nella misura in

cui l’Autorità di protezione venisse a conoscenza di un’esposizione di PI 1 a

situazioni non consone ad un suo sviluppo armonioso durante lo svolgimento dei

diritti di visita di CO 1, cui il padre la espone o da cui il padre non riesce

a preservarla, l’Autorità di protezione potrà senz’altro intervenire a tutela

del benessere della minore (art. 274 cpv. 2 CC; art. 307 e seg. CC).

La revoca della formale

proibizione dei contatti fra PI 1 e CO 2 – provvedimento ad oggi ingiustificato

– non deve dunque essere interpretata come un avallo dei comportamenti del nonno

paterno che emergono dagli atti (si pensi in particolare al ricorrente utilizzo

di termini pesantemente spregiativi nei confronti di RE 1; l’autorità di prime

cure definisce tali modalità comunicative “sensibilmente inadeguate e sopra

le righe”, cfr. osservazioni, pag. 3; la curatrice di rappresentanza parla

di “mancanza di rispetto e educazione”, osservazioni 1° aprile 2021,

pag. 4).

Tale revoca non deve

neppure essere considerata come la concessione di un particolare diritto

soggettivo del nonno ad esercitare dei diritti di visita con la nipote PI 1.

Come visto, i contatti del nonno paterno con PI 1 dipendono dalle relazioni

personali di CO 1 con la figlia e non sono regolamentati in maniera specifica ex

art. 274a CC (ciò che risulta dalla decisione impugnata, pag. 7, benché la

medesima sia intitolata “revoca sospensione relazioni personali

straordinarie con terzi”). In relazione a tale normativa si rammenta che diversamente

dai genitori (che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo

vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest'ultimo) i

terzi, nonni compresi, non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro

conferiti «in circostanze straordinarie» per il bene del minorenne (STF

5A_755/2020 del 16 marzo 2021, consid. 5 [pubblicazione in DTF prevista]; STF

5A_22/2017 del 27 febbraio 2017, consid. 3.1.2; STF 5A_831/2008 del 16 febbraio

2009, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647

consid. 5; sentenza CDP del 13 agosto 2019, inc. 9.2018.169, consid. 4.1-4.2;

sentenza ICCA del 18 marzo 2011, inc. 11.2011.35, consid. 4). L’Alta Corte ha

ad esempio negato ad un nonno le relazioni personali con i nipoti abiatici,

considerando un motivo sufficiente il fatto che questi intrattenesse rapporti

pessimi (o inesistenti) con la nuora e tale stato di cose si ripercuoteva sul

bene dei ragazzi (coinvolti in un conflitto

di lealtà verso i genitori e a rischio di essere influenzati dai racconti

insistenti del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente

contrario al loro bene; STF 5A_355/2009 del 3 luglio 2009, consid. 2.2).

La decisione impugnata,

pur revocando il divieto di frequentazione tra la minore e CO 2, non preclude

l’approfondimento della situazione della minore nel nucleo familiare paterno,

né l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela di PI 1.

5.

La reclamante RE 1

ha postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art.

117.

CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito

patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui

domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della

documentazione agli atti, nel caso concreto la domanda di ammissione al

beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 può

essere accolta.

6.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, essi sono posti a carico

del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). La

reclamante non è per contro esentata

dal pagamento delle ripetibili alle controparti (art. 118 cpv. 3 CPC e art.

122.

cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36), che devono

tuttavia essere ridotte in considerazione del fatto che l’impugnativa trae origine da una chiara violazione del

diritto di essere sentita della qui reclamante, sanata in via eccezionale in

questa sede.

Per

la fissazione delle ripetibili occorre inoltre considerare che solo CO 1 è

stato rappresentato da un legale per la redazione di entrambe le memorie

presentate nel procedimento, mentre CO 2 si è fatto assistere da un

patrocinatore unicamente per la presentazione del memoriale di duplica.

Infine, in

considerazione del diritto a ripetibili, la domanda di ammissione al beneficio

dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF

2C_1025/2020 del 3 marzo 2021, consid. 3.3; STF 2C_464/2013 del 19 luglio 2013,

consid. 4; STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; sentenza CDP del 10

maggio 2021, inc. 9.2020.183, consid. 4; sentenza CDP del 25 febbraio 2021,

inc. 9.2020.120, consid. 8).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

2. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di RE 1 è accolta.

3. L’istanza di

ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

di CO 1 è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.

4. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 250.–

b) spese fr.

100.–

fr.

350.–

sono posti a carico dello

Stato del Canton Ticino.

RE 1 rifonderà a titoli di ripetibili ridotte

fr. 1'300.- a CO 1 e fr. 400.- a CO 2.

5. Notificazione:

-

-

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.