9.2021.33
Revoca del divieto di contatti fra nonno e nipote; violazione del diritto di essere sentito, sanatoria in seconda istanza
5 agosto 2021Italiano30 min
quale è stato riferito che il nonno paterno era sospettato di aver abusato di PI
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.33
Lugano
5 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: __________
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
a
CO
1
patr.
da: PR 1
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto attiene alla regolamentazione delle relazioni personali fra il padre e
la minore e la revoca della sospensione delle relazioni fra il nonno e la
minore
PI
1
rappr.
da: CURA 1
giudicando
sul reclamo presentato il 15 marzo 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il 26
febbraio 2021 (ris. n. 533/2021 del 24 febbraio 2021) dall'Autorità regionale
di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 ( 2017) è figlia
di RE 1 e di CO 1, che esercitano congiuntamente l’autorità parentale sulla
figlia. PI 1 è affidata a RE 1 per cura ed educazione, mentre a CO 1 è
riservato il più ampio diritto alle relazioni personali con la figlia.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________, si è occupata della minore sin dalla
separazione dei genitori, avvenuta nel 2018. Con decisione 17 gennaio 2019
(ris. n. 38/19) l’Autorità regionale di protezione __________ ha ordinato in
favore di PI 1 una misura di protezione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC
(inserimento diurno in un nido d’infanzia), collocandola a tempo pieno in
esternato presso il Centro __________.
C. A seguito del
trasferimento di domicilio della minore da __________ a __________, l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha
assunto la misura in essere con effetto dal 1° agosto 2019.
D. In ragione del
rapporto di segnalazione e-mail 29 ottobre 2020 della polizia cantonale, nel
quale è stato riferito che il nonno paterno era sospettato di aver abusato di PI
1 durante i diritti di visita del padre, con decisione supercautelare di
medesima data (ris. n. 2941/2020) l’Autorità di protezione ha provvisoriamente
sospeso le relazioni personali tra il nonno paterno CO 2 e la nipote PI 1; con
la medesima decisione l’Autorità di prima sede ha pure provvisoriamente
regolamentato le relazioni personali tra il padre CO 1 e la figlia PI 1 in
modalità strettamente sorvegliate presso il punto d’Incontro di __________.
E. Mediante
decisione
cautelare 21 dicembre 2020 (ris. n. 3339/2020) l’Autorità di protezione ha:
confermato la formale sospensione delle relazioni personali tra la nipote PI 1
e il nonno paterno, in attesa dell’esito del procedimento penale; ripristinato
in modalità libera le relazioni personali tra padre e figlia; dato istruzione
al padre CO 1 di non lasciare la figlia PI 1 in compagnia del nonno paterno né
di affidarla al medesimo durante il diritto di visita; dato istruzione ai
genitori CO 1 e RE 1 di attenersi ad un comportamento civile e adeguato l’uno
nei confronti dell’altro in presenza e non della figlia PI 1, in particolare di
non parlare dei fatti di rilevanza penale in presenza della figlia PI 1.
F. Con scritto 24
febbraio 2021, anticipato per e-mail, CO 2 ha trasmesso all’Autorità di
protezione il decreto d’abbandono del procedimento penale emanato il 23
febbraio 2021 dal Procuratore pubblico nei suoi confronti, chiedendo di
ripristinare urgentemente il suo diritto di vedere la nipotina in modalità
libera.
G. Con scritto di pari
data, anticipato via fax, anche CO 1 ha trasmesso all’Autorità di protezione il
decreto d’abbandono in questione, postulando l’immediato ripristino delle
relazioni personali fra il nonno e la nipote PI 1.
H. Con decisione 26
febbraio 2021 (ris. n. 533/2021 del 24 febbraio 2021) l’Autorità di protezione
ha regolato le relazioni personali tra il padre CO 1 e la figlia PI 1, con
effetto dal 2 marzo 2021 (dispositivo n. 1). Nella medesima pronuncia
l’Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato la formale
sospensione delle relazioni personali tra il nonno paterno CO 2 e la nipote PI
1, stabilendo che, di conseguenza, il padre CO 1 potrà far capo ai nonni
paterni come avveniva precedentemente al provvedimento revocato, e che in particolare
nulla osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o
che PI 1 trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO
1 (dispositivo n. 2). L’Autorità di protezione ha dichiarato la sua decisione
come immediatamente esecutiva, denegando ad un eventuale reclamo l’effetto
sospensivo (dispositivo n. 4).
I. Con istanza 2 marzo
2021 RE 1 ha postulato alla Camera di protezione la restituzione dell’effetto
sospensivo. L’istanza è stata tuttavia dichiarata irricevibile con sentenza 4
marzo 2021 (inc. CDP 9.2021.23) in quanto, in assenza di un reclamo e del
relativo effetto devolutivo, la Camera di protezione non disponeva della necessaria
competenza a statuire.
L. Con reclamo 15 marzo
2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 ha impugnato la decisione
dell’Autorità di protezione, e meglio i dispositivi n. 1, 2 e 3, postulando
anche la restituzione dell’effetto sospensivo al gravame e l’ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
M. Con decisione 16
marzo 2021 questo giudice ha nominato a PI 1 una curatrice di rappresentanza,
con il compito di tutelare i suoi interessi nelle procedure davanti alle
autorità di protezione di primo e secondo grado.
N. Vista la
conflittualità permanente fra i genitori e la necessità di evitare un
coinvolgimento della minore in situazioni conflittuali che la turbino al punto
di compromettere il suo benessere psico-fisico e in considerazione anche
dell’istanza 9 gennaio 2020 con cui RE 1 lamentava la ripresa di comportamenti
offensivi nei suoi confronti da parte di CO 1 e CO 2, con decisione 18 marzo
2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore della minore una curatela
educativa ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 e 2 CC, con le seguenti sfere di
compiti: a) mediare tra le figure genitoriali e laddove possibile, b) promuovere
una migliore comunicazione, sostenere e consigliare nei compiti genitoriali, c)
vigilare sullo stato di salute psicofisica della minore e infine d) vigilare
sulle relazioni personali ed organizzare il calendario delle medesime.
O. Con decisione 6
aprile 2021, dopo aver ordinato uno scambio di memorie scritte questo giudice
ha restituito l’effetto sospensivo al gravame solo con riferimento al ripristino
dei contatti tra la minore e il nonno (dispositivo n. 2 della decisione
impugnata), visto il carattere eccezionale rivestito dalla revoca del medesimo e
in considerazione della necessità di chiarire, oltre alla fondatezza del
provvedimento nel merito, la possibilità di una sanatoria del diritto di essere
sentito della madre in seconda istanza.
P. Con osservazioni al
reclamo 29 marzo 2021 CO 1 ha chiesto la reiezione del reclamo, postulando la
sua ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio. Anche la curatrice di rappresentanza della minore (con memoria 1°
aprile 2021) e CO 2 (con scritti 18 marzo e 7 aprile 2021) hanno chiesto la
conferma della decisione impugnata. Con osservazioni 16 aprile 2021 l’Autorità
di protezione, pur contestando le argomentazioni contenute nel reclamo, si è
invece rimessa alla decisione di questo giudice.
Q. Con replica 26 maggio
2021 e dupliche 31 maggio, 1° giugno, 8 giugno e 11 giugno 2021 le parti si
sono riconfermate nelle loro argomentazioni e richieste di causa. CO 2 ha
inoltre postulato l’immediata revoca dell’effetto sospensivo restituito al
gravame il 6 aprile 2021, richiesta che ha ribadito per scritto anche
successivamente, così come il figlio CO 1.
R. Con scritto 7 luglio
2021 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questo giudice copia del rapporto
di valutazione psicodiagnostica datato 16 giugno 2021 della psicologa __________.
S. Con scritto 15 luglio
2021 il rappresentante di CO 2 ha trasmesso la sentenza 13 luglio 2021 della
Camera dei reclami penali del Tribunale d’appello (inc. 60.2021.69), mediante
la quale è stato respinto, per quanto ricevibile, il reclamo presentato da RE 1
contro il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti del nonno
di PI 1.
T. Con decisione 15
luglio 2021 (ris. n. 1715/2021 del 1° luglio 2021) l’Autorità di protezione ha
approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento di PI 1, sottoscritto dai
genitori il 13/27 aprile 2021.
U. Sulla scorta del
menzionato rapporto di valutazione psicodiagnostica, con decisione 29 luglio
2021 (ris. n. 1920/2021 del 21 luglio 2021) l’Autorità di protezione ha
conferito mandato alla psicologa __________ per una presa a carico psicologica
individuale in favore di PI 1, quale misura opportuna, con un supporto alla
genitorialità inteso come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella
relazione con la propria figlia affinché possano essere guidati nel riconoscere
e assecondare in modo più consapevole e funzionale i bisogni affettivi ed
emotivi della minore e al fine di rinforzare e incoraggiare il legame di
attaccamento attuale.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Occorre anzitutto
rilevare che nel suo reclamo RE 1 non motiva in maniera specifica la
contestazione riguardante la regolamentazione delle relazioni personali tra la
minore e il padre CO 1. Tale assetto – formalizzato al dispositivo n. 1 della
decisione impugnata – era stata oggetto di accordo tra le parti in sede di
udienza del 23 febbraio 2021 e la relativa entrata in vigore era stata
concordata per il 2 marzo 2021 (verbale di udienza del 23 febbraio 2021, pag.
4). L’assenza di censure specifiche nel memoriale di reclamo aveva già
condizionato la mancata restituzione dell’effetto sospensivo (v. decisione 6 aprile
2021, pag. 5), ma nemmeno in sede di replica la reclamante ha precisato
maggiormente i motivi alla base della sua contestazione. RE 1 si è infatti
limitata ad indicare che la regolamentazione delle relazioni personali paterne
“riguardava l’estensione di queste ultime alle condizioni poste dall’ARP ai
nonni paterni e al padre della minore, condizioni adottate dall’ARP a tutela
della minore” (replica, pag. 3), lasciando intendere che l’assetto
concordato presupponesse che i contatti fra la minore e il nonno continuassero
ad essere proibiti, ciò che invero non risulta dagli atti.
La reclamante
sostiene inoltre che nella propria istanza 30
dicembre 2020 “aveva chiesto un inasprimento dell’istruzione data a CO 1
nella decisione 21 dicembre 2020, segnatamente l’aggiunta della comminatoria
dell’art. 292 CP” (reclamo, pag. 11), richiesta che era tuttavia stata
respinta in via supercautelare e cautelare con decisione 31 dicembre 2021 e che
può invero essere ritenuta superata dall’accordo intervenuto successivamente in
sede di udienza. La reclamante si limita poi a chiedere genericamente
l’annullamento della regolamentazione dei diritti di visita paterni e il rinvio
degli atti in prima istanza “per il completamento dell’istruttoria”,
senza che sia dato di sapere quali siano le sue effettive richieste – diverse
da quanto pattuito e da quanto in vigore – in merito allo svolgimento delle
relazioni personali del padre con PI 1. A tale riguardo, neppure è dato di
sapere quali atti istruttori manchino secondo la reclamante. Le censure si
rivelano dunque insufficientemente motivate con riferimento a tale punto del
dispositivo e devono essere considerate d’acchito irricevibili.
3.
Le contestazioni
della reclamante si concentrano sulla revoca della formale sospensione delle
relazioni personali tra la minore e il nonno paterno CO 2 (dispositivo n. 2
della decisione impugnata). RE 1 sostiene anzitutto che il giudizio impugnato è
stato reso in violazione del suo diritto di essere sentita, ragion per cui
postula l’annullamento del medesimo e il rinvio degli atti all’Autorità di
protezione per un nuovo giudizio.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato lo scritto 24 febbraio 2021
del patrocinatore di CO 1, nel quale ha trasmesso il decreto di abbandono 23
febbraio 2021 inerente il procedimento penale nei confronti di suo padre CO 2 e
ha postulato di ripristinare con effetto immediato le relazioni fra nonno e
nipote, non essendovi più limiti che vietassero le loro relazioni. L’Autorità
di protezione ha considerato che non fosse “più giustificato mantenere la
misura di protezione di sospensione cautelativa delle relazioni personali del
signor CO 2 con la nipote PI 1 emanata a seguito della denuncia e dell’apertura
del procedimento penale ma necessario procedere con la revoca di tale
provvedimento” (decisione impugnata, pag. 7). Ha dunque revocato con
effetto immediato la formale sospensione delle relazioni personali tra CO 2 e PI
1, precisando che “il padre CO 1 potrà far capo ai nonni paterni come
avveniva precedentemente al provvedimento revocato” e in particolare che “nulla
osta a che il nonno paterno accompagni e riprenda PI 1 all’asilo nido, o che PI
1.
trascorra del tempo con il nonno paterno in presenza o meno del padre CO 1”
(decisione impugnata, dispositivo n. 2, pag. 7).
3.2
Nel suo reclamo, RE 1
contesta la decisione dell’Autorità di protezione nella misura in cui è stata
resa in violazione del suo diritto di essere sentita. L’Autorità di protezione
avrebbe infatti direttamente statuito sull’istanza 24 febbraio 2021 di CO 1, fondata
su un elemento nuovo – ovvero il decreto penale di abbandono – e l’avrebbe
accolta senza intimarla alla reclamante e senza concederle il dovuto contraddittorio
(reclamo, pag. 10). A suo avviso, la decisione impugnata deve dunque essere
annullata.
3.3
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione
comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,
indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195
consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La
giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della
Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto
dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia
presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di
consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF
135.
I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con
rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato
in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato
in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi
oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013
consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre
2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti
deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o
meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484
consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono
ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014
(art. 34 e seg. LPAmm).
3.4
Nella
fattispecie, la violazione del diritto di RE 1 di essere sentita in relazione
alla richiesta di CO 1 di revocare la misura di protezione di sospensione delle
relazioni personali fra il nonno paterno e la nipote è palese.
Come
già constatato nella decisione che ha restituito l’effetto sospensivo al
gravame, la decisione di revoca della sospensione delle relazioni personali fra
il nonno e la nipote PI 1 qui impugnata risulta essere stata adottata – quale
decisione di merito e non quale cautelare o supercautelare – il giorno stesso
della presentazione della relativa istanza da parte del padre di PI 1, sulla
base del decreto di abbandono emanato dal Procuratore pubblico. Tale
documentazione non è stata in alcun modo sottoposta a RE 1 per una presa di
posizione prima della decisione di merito, ragion per cui la violazione formale
del principio costituzionale invocato deve essere senza dubbio riconosciuta.
L’argomento dell’Autorità
di protezione, secondo cui la medesima decisione avrebbe comunque potuto essere
adottata in via supercautelare, non le giova. L’emanazione di una decisione inaudita
parte richiede infatti l’adempimento di criteri supplementari – quali ad
esempio l’urgenza del provvedimento – che non possono essere considerati
riuniti a priori e che non possono essere negletti unicamente a motivo
della non impugnabilità del provvedimento. Va inoltre sottolineato che ad una
decisione supercautelare deve far seguito entro un breve lasso di tempo la
convocazione ad un’udienza, che avrebbe permesso alla reclamante di esercitare
il suo fondamentale diritto di esprimersi prima dell’emanazione della decisione
di merito di primo grado, possibilità di cui nella fattispecie RE 1 è stata
deprivata.
3.5
Resta da valutare,
come già evocato nella decisione 6 aprile 2021 concernente la restituzione
dell’effetto sospensivo al reclamo, se tale violazione possa essere sanata
dinnanzi a questo giudice.
In effetti, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da
un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni –
essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato
possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita
di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2;
133.
I 201 consid. 2.2; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117
pag. 498; Auer/Marti, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in
considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla
concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla
sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione
segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con
rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi
in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una
formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF
132.
V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3;
COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
3.6
Nel
suo reclamo RE 1 afferma che se l’Autorità di protezione avesse agito in
maniera corretta, intimandole l’istanza della controparte e il decreto di
abbandono del procuratore pubblico, “avrebbe non solo informato l’ARP
dell’introduzione del reclamo avverso il decreto di abbandono, ma avrebbe
esposto nel dettaglio gli argomenti alla base della sua opposizione a che al
nonno paterno fosse concesso di stare e di occuparsi da solo della nipote”
(reclamo, pag. 11). La violazione non può essere a suo avviso sanata in sede di
reclamo, poiché – a prescindere dalla questione penale – “emerge una
inadeguatezza del nonno paterno che deve essere approfondita, ciò che potrà
essere fatto solo effettuando un’istruttoria completa” (replica, pag. 3-4).
3.7
Nella
fattispecie la reclamante ha potuto esprimersi ampiamente nei suoi memoriali di
reclamo e di replica sui due atti che hanno portato alla decisione impugnata,
ovvero il decreto di abbandono del procedimento penale nei confronti di CO 2 e l’istanza
di CO 1 chiedente di revocare il provvedimento di sospensione delle relazioni
personali fra PI 1 e il nonno.
RE 1 ha potuto in questa
sede esporre le sue ragioni contro la revoca del divieto per il nonno paterno
di entrare in contatto con la nipote. Le sue motivazioni consistono, da un
lato, nella mancata conclusione del procedimento penale a carico di CO 2 (a
seguito dell’impugnazione del decreto di abbandono) e, dall’altro lato, nell’inadeguatezza
del nonno emersa dagli atti. Entrambi gli aspetti presupporrebbero a suo dire il
mantenimento del divieto ed ulteriori approfondimenti.
Alla luce delle argomentazioni addotte da RE 1 nei suoi memoriali,
occorre ritenere che questo giudice possa sanare in questa sede la violazione
costatata. Peraltro, il rinvio degli atti in prima istanza costituirebbe verosimilmente una formalità inutile, che
rischierebbe soltanto di prolungare la procedura, in quanto nonostante le
motivazioni esposte l’Autorità di protezione non sembra aver modificato la sua
posizione sulla necessità di revocare il provvedimento deciso nei confronti di CO
2.
Vi sono dunque fondati motivi di ritenere che anche rinviando l’incarto in
prima istanza per permettere a RE 1 di pronunciarsi formalmente dinnanzi
all’autorità di prime cure sul decreto di
abbandono del procedimento penale e sull’istanza di CO 1, l’Autorità di
protezione si riconfermerebbe integralmente nel
giudizio già emanato, senza dar seguito alle richieste di maggiori
approfondimenti, che già in questa sede non sembra ritenere rilevanti ai fini
del giudizio sul ripristino dei contatti fra il nonno e la minore. Ciò a maggior ragione se si considera che nel frattempo
anche l’impugnativa pendente alla Corte dei reclami penali è stata evasa ed il
decreto di abbandono del procedimento è dunque stato confermato anche in
secondo grado.
Si giustifica pertanto di
non operare un rinvio degli atti all’Autorità di protezione e di considerare
sanato in questa sede il diritto di RE 1 di essere sentita, entrando nel merito
delle sue contestazioni.
4.
Come già anticipato,
nei suoi memoriali RE 1 sostiene che le relazioni personali tra PI 1 e CO 2
debbano continuare ad essere formalmente sospese per due principali motivi: da
un lato, in considerazione dell’introduzione di un ricorso contro il decreto di
abbandono emanato dal Procuratore pubblico e, dall’altro lato, per motivi
cautelativi, in ragione dell’inadeguatezza del comportamento del nonno nei
confronti della nipote e della conseguente necessità di esperire nuovi
approfondimenti a riguardo.
4.1
Per quanto attiene
alla necessità di mantenere sospesi i contatti nonno-nipote in ragione della
procedura di reclamo avviata da RE 1 avverso al decreto di abbandono del
procedimento penale nei confronti del nonno di PI 1 per il reato di atti
sessuali con fanciulli (art. 187 cifra 1 CP), la censura della qui reclamante può
essere considerata ormai superata.
Come già evocato,
con sentenza 13 luglio 2021 la Camera dei reclami penali del Tribunale
d’appello ha evaso il suddetto reclamo, respingendolo nella misura della sua
ricevibilità.
La Corte cantonale ha
constatato come agli atti non vi siano elementi che sostanzino la tesi
accusatoria (consid. 3.5.2; pag. 13) e ha confermato la rinuncia all’assunzione
delle ulteriori prove richieste da RE 1, che non muterebbero l’esito del
procedimento penale (consid. 3.5.4.3, pag. 17-18). Le contestazioni della
reclamante quanto alla necessità di attendere gli sviluppi del procedimento
penale – e, dunque, quanto alla prematurità del giudizio di prime cure –
possono essere considerate sorpassate dall’emanazione della sentenza della
Corte di seconda istanza, che conferma il decreto di abbandono emanato dal
Procuratore pubblico.
4.2
In seguito, la
reclamante contesta la decisione dell’Autorità di protezione in quanto non
avrebbe considerato altri elementi preoccupanti a carico del nonno – emersi nel
corso del procedimento penale – che farebbero “nutrire forti dubbi circa
l'adeguatezza di CO 2” e che giustificherebbero dunque il mantenimento del
provvedimento revocato alfine di permettere ulteriori approfondimenti (reclamo,
pag. 7).
In particolare, la
reclamante riferisce che dall’istruttoria penale è emerso che “la bambina
dormiva nel lettone con il nonno, mentre la nonna dormiva in un'altra stanza”,
che “il nonno bacia PI 1 sulla bocca” e che “il nonno assume bevande
alcoliche già nel corso della giornata (il giorno del suo interrogatorio in
polizia, alle ore 14:25 presentava un tasso alcolemico dello 0.35 mg/L”;
reclamo, pag. 7). Secondo la reclamante, “indipendentemente dal risultato
dell'inchiesta penale, nessuno può negare che il baciare una bambina di tre
anni sulla bocca rappresenta un gesto che possiede connotazioni erotiche, un
atteggiamento intimo, che non è accettabile”; vi è inoltre “il concreto
rischio che PI 1 ripeta il gesto con amici o compagni di scuola” (reclamo,
pag. 8). L’Autorità di protezione avrebbe dunque dovuto “effettuare
ulteriori verifiche e prestare un'accresciuta attenzione prima di autorizzare
delle relazioni personali della minore con il nonno”, il cui sentimento nei
confronti di PI 1 denoterebbe “eccessività rispetto alla norma, e quindi
mancanza di misura e di equilibrio” (reclamo, pag. 8).
L’inadeguatezza di CO 2 nei
confronti della minore si manifesterebbe anche, “di riflesso” (reclamo,
pag. 12 e 14), nel suo comportamento “offensivo e intimidatorio nei
confronti della madre della minore, documentato negli atti” (reclamo, pag.
9-10).
Secondo la reclamante,
prima di adottare una qualsivoglia decisione l’Autorità di protezione avrebbe
anche dovuto attendere la valutazione psicodiagnostica della minore, mezzo di
prova per “verificare la necessità di una presa a carico psicologica della
minore”, che “avrebbe certamente fornito elementi utili di giudizio”
(reclamo, pag. 9). L’esame di questi elementi avrebbe dovuto condurre
l’Autorità di protezione a decidere di mantenere il divieto di contatti fra PI
1.
e il nonno (reclamo, pag. 14).
4.3
Le tesi della
reclamante non possono essere condivise.
Anche la censura legata
all’asserita necessità di aspettare gli esiti della valutazione
psicodiagnostica di PI 1 appare superata dagli eventi, avendo la perita nel
frattempo reso il suo referto – dal quale non emerge alcun elemento riferibile
al nonno paterno, la cui relazione con PI 1 non era peraltro oggetto
dell’approfondimento richiesto – e avendo l’Autorità di protezione già
proceduto nei suoi incombenti, ordinando quale misura opportuna in favore della
minore una sua presa a carico psicologica e un supporto alla genitorialità (“inteso
come sostegno psicologico alle figure genitoriali nella relazione con la
propria figlia”, decisione 29 luglio 2021, pag. 6).
La formale sospensione
delle relazioni fra CO 2 e la nipote era stata decisa il 29 ottobre 2020 a seguito
del rapporto di segnalazione della polizia cantonale quanto al sospetto di
abusi sessuali compiuti da quest’ultimo a danno di PI 1, ed era stata
confermata il 21 dicembre 2020 “in attesa dell’esito del procedimento penale”
(v. decisione cautelare 21 dicembre 2020, ris. n. 3339/2020). Venute a cadere
tali pesanti accuse – che le autorità penali in due separati stadi di giudizio
hanno giudicato prive di riscontri oggettivi – occorre considerare che il
divieto formale impartito a CO 2 di intrattenere dei contatti con PI 1 ha perso
la sua ragion d’essere e dunque, privo di fondamento, deve essere revocato.
Con riserva di quanto
precisato al considerando seguente, né i comportamenti descritti dalla
reclamante (fra cui l’aver fatto dormire la nipote nel lettone con sé per
alcune notti durante il periodo di quarantena cui erano sottoposti a seguito
della positività di CO 1 al COVID-19, il fatto di darle dei baci sulla bocca
piuttosto che sulla guancia, gli epiteti ingiuriosi rivolti alla madre), né
l’aggressività che trapela dagli scritti di CO 2 (non solo nei confronti di RE
1.
ma anche nei confronti della precedente patrocinatrice di quest’ultima o
della Presidente dell’Autorità di protezione) permettono di mantenere in vigore
un divieto simile, che non appare adeguato né proporzionato alle circostanze e il
cui fondamento giuridico non è peraltro mai stato indicato chiaramente neppure
dalla reclamante medesima.
Il reclamo non può
pertanto che essere respinto.
4.4
In conclusione, si
giustifica comunque di precisare – viste le prese di posizione di CO 2 nei suoi
scritti – che il nonno paterno non dispone di alcun diritto di visita proprio
con PI 1 e che le relazioni che questi intrattiene con la nipote si svolgono nel
contesto dei diritti di visita padre-figlia, di cui beneficia CO 1 sulla base
dell’assetto concordato e formalizzato dall’Autorità di protezione nella
decisione impugnata. Nel lasso di tempo in cui PI 1 le è affidata per il
diritto di visita, è CO 1 ad esserne responsabile e a dover rispondere
dell’adeguatezza delle cure prestatele dalle terze persone cui delega la
custodia di fatto della minore. Nell’ambito del procedimento di protezione già
in essere e degli approfondimenti che l’Autorità di protezione sta svolgendo in
relazione alla situazione della minore (definita “preoccupante” in
ragione dell’“ambiente famigliare altamente conflittuale” e del fatto
che la minore “è affidata ad una madre ritenuta inadeguata in sede peritale”,
cfr. osservazioni 16 aprile 2021, pag. 5), occorrerà vegliare a che le
relazioni personali paterne vengano esercitate in un contesto compatibile con
il benessere di PI 1, ed intervenire se ciò non fosse il caso. Nella misura in
cui l’Autorità di protezione venisse a conoscenza di un’esposizione di PI 1 a
situazioni non consone ad un suo sviluppo armonioso durante lo svolgimento dei
diritti di visita di CO 1, cui il padre la espone o da cui il padre non riesce
a preservarla, l’Autorità di protezione potrà senz’altro intervenire a tutela
del benessere della minore (art. 274 cpv. 2 CC; art. 307 e seg. CC).
La revoca della formale
proibizione dei contatti fra PI 1 e CO 2 – provvedimento ad oggi ingiustificato
– non deve dunque essere interpretata come un avallo dei comportamenti del nonno
paterno che emergono dagli atti (si pensi in particolare al ricorrente utilizzo
di termini pesantemente spregiativi nei confronti di RE 1; l’autorità di prime
cure definisce tali modalità comunicative “sensibilmente inadeguate e sopra
le righe”, cfr. osservazioni, pag. 3; la curatrice di rappresentanza parla
di “mancanza di rispetto e educazione”, osservazioni 1° aprile 2021,
pag. 4).
Tale revoca non deve
neppure essere considerata come la concessione di un particolare diritto
soggettivo del nonno ad esercitare dei diritti di visita con la nipote PI 1.
Come visto, i contatti del nonno paterno con PI 1 dipendono dalle relazioni
personali di CO 1 con la figlia e non sono regolamentati in maniera specifica ex
art. 274a CC (ciò che risulta dalla decisione impugnata, pag. 7, benché la
medesima sia intitolata “revoca sospensione relazioni personali
straordinarie con terzi”). In relazione a tale normativa si rammenta che diversamente
dai genitori (che per principio hanno diritto di incontrare il figlio, salvo
vedersi limitare le visite – dandosi il caso – per il bene di quest'ultimo) i
terzi, nonni compresi, non hanno diritti in tal senso, a meno che siano loro
conferiti «in circostanze straordinarie» per il bene del minorenne (STF
5A_755/2020 del 16 marzo 2021, consid. 5 [pubblicazione in DTF prevista]; STF
5A_22/2017 del 27 febbraio 2017, consid. 3.1.2; STF 5A_831/2008 del 16 febbraio
2009, consid. 3.2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 505; RtiD II-2009 pag. 647
consid. 5; sentenza CDP del 13 agosto 2019, inc. 9.2018.169, consid. 4.1-4.2;
sentenza ICCA del 18 marzo 2011, inc. 11.2011.35, consid. 4). L’Alta Corte ha
ad esempio negato ad un nonno le relazioni personali con i nipoti abiatici,
considerando un motivo sufficiente il fatto che questi intrattenesse rapporti
pessimi (o inesistenti) con la nuora e tale stato di cose si ripercuoteva sul
bene dei ragazzi (coinvolti in un conflitto
di lealtà verso i genitori e a rischio di essere influenzati dai racconti
insistenti del nonno sulle traversie familiari, ciò che è manifestamente
contrario al loro bene; STF 5A_355/2009 del 3 luglio 2009, consid. 2.2).
La decisione impugnata,
pur revocando il divieto di frequentazione tra la minore e CO 2, non preclude
l’approfondimento della situazione della minore nel nucleo familiare paterno,
né l’adozione di ulteriori provvedimenti a tutela di PI 1.
5.
La reclamante RE 1
ha postulato di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art.
117.
CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito
patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui
domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della
documentazione agli atti, nel caso concreto la domanda di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 può
essere accolta.
6.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza. In considerazione dell’ammissione di RE 1 al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, essi sono posti a carico
del Cantone (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC e art. 122 cpv. 1 lett. b CPC). La
reclamante non è per contro esentata
dal pagamento delle ripetibili alle controparti (art. 118 cpv. 3 CPC e art.
122.
cpv. 1 lett. d CPC; Trezzini, CPC Comm-2017, ad art. 118 CPC n. 36), che devono
tuttavia essere ridotte in considerazione del fatto che l’impugnativa trae origine da una chiara violazione del
diritto di essere sentita della qui reclamante, sanata in via eccezionale in
questa sede.
Per
la fissazione delle ripetibili occorre inoltre considerare che solo CO 1 è
stato rappresentato da un legale per la redazione di entrambe le memorie
presentate nel procedimento, mentre CO 2 si è fatto assistere da un
patrocinatore unicamente per la presentazione del memoriale di duplica.
Infine, in
considerazione del diritto a ripetibili, la domanda di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 1 deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF
2C_1025/2020 del 3 marzo 2021, consid. 3.3; STF 2C_464/2013 del 19 luglio 2013,
consid. 4; STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; sentenza CDP del 10
maggio 2021, inc. 9.2020.183, consid. 4; sentenza CDP del 25 febbraio 2021,
inc. 9.2020.120, consid. 8).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto, nella misura della sua ricevibilità.
2. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di RE 1 è accolta.
3. L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
di CO 1 è stralciata dai ruoli in quanto priva di oggetto.
4. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
100.–
fr.
350.–
sono posti a carico dello
Stato del Canton Ticino.
RE 1 rifonderà a titoli di ripetibili ridotte
fr. 1'300.- a CO 1 e fr. 400.- a CO 2.
5. Notificazione:
-
-
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.