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Decisione

9.2021.34

Limitazione dell'autorità parentale: violazione del diritto di essere sentito; trasmissione di atti processuali per via elettronica; mancata intimazione della replica; mancata audizione del minore

13 settembre 2021Italiano23 min

erano trasferite dall’__________ a __________. Il padre è domiciliato __________.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.34

Lugano

13 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Mecca

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda la limitazione dell’autorità parentale della madre e le

relazioni personali tra padre e figlia

giudicando

sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa

il 3/11 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (2004) è nata

dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori sono separati dal 2006. Il

Tribunale dei minorenni di __________, con decreto 30 marzo 2010, aveva

attribuito la potestà e affidato la figlia ad entrambi i genitori, con

collocamento presso la madre, fissando le relazioni personali tra padre e

figlia e un contributo alimentare mensile di €

300.–.

Dal 2011 madre e figlia si

erano trasferite dall’__________ a __________. Il padre è domiciliato __________.

Il rapporto tra i genitori è da tempo conflittuale.

B. Nel corso del mese di

maggio 2016 RE 1 aveva chiesto l’intervento dell’Autorità regionale di

protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) per difficoltà

nell’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlia.

C. Mediante decisione 2

novembre 2016 l’Autorità di protezione aveva modificato la sentenza del

Tribunale dei minorenni di __________ quanto alle relazioni personali tra padre

e figlia. Inoltre, aveva affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un

mandato di svolgere una valutazione socio ambientale riferita ai nuclei

famigliari della madre e del padre. Con rapporto 7 gennaio 2017 la

psicoterapeuta __________ aveva suggerito l’avvio di una presa a carico

psicoterapeutica della minore, che doveva coinvolgere una volta ogni due mesi

anche i genitori per sostenerli nel loro compito educativo. Tramite decisione 8

febbraio 2017 l’Autorità di protezione aveva quindi affidato alla predetta

psicoterapeuta l’incarico di un sostegno della minore e di un sostegno

educativo dei genitori.

D. Con decisione 23

novembre 2016 l’Autorità di protezione aveva istituito una curatela educativa ex

art. 308 CC a favore di PI 1. Quale curatrice educativa era stata nominata la

signora __________ con il compito di accompagnare e mediare tra i genitori

nell’organizzazione delle relazioni personali tra padre e figlia. In data 8

novembre 2017, in sostituzione della signora __________, era stato nominato

quale curatore educativo il signor __________, tutt’ora in carica.

E. Mediante decisione 8

luglio/16 agosto 2018, poi annullata e sostituita dalla decisione 29 agosto

2018, l’Autorità di protezione aveva confermato la sentenza del Tribunale dei

minorenni di __________ del 30 marzo 2010 per quanto attiene all’autorità

parentale congiunta dei due genitori e il diritto congiunto di determinare il

luogo di dimora della figlia; era invece stata modificata la custodia parentale

della minore, con l’attribuzione della medesima alla madre, mentre erano state

regolamentate le relazioni personali tra padre e figlia. La curatela educativa

a favore della figlia era stata confermata. Un reclamo contro quest’ultima

decisione interposto da parte della madre era stato respinto mediante sentenza

6 maggio 2019 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2018.138).

F. Recentemente, con e-mail

27 dicembre 2020 il padre ha istato l’Autorità di protezione segnalando di non

riuscire a comunicare con la figlia, alla quale sarebbe stato negato l’uso del

proprio telefono cellulare e che avrebbe dovuto usare i dispositivi telefonici della

madre o del marito della madre, attraverso i quali non avrebbe potuto

raggiungere la figlia. Il padre ha pure informato l’Autorità di protezione di

aver saputo dell’intenzione della madre di trasferirsi “in __________ o

nella Svizzera __________, oppure nel Centro __________” mentre alla figlia

sarebbe stata offerta la possibilità di rimanere a __________ in un “appartamento

condiviso”. Il padre ha criticato il fatto di non essere stato reso partecipe

di queste decisioni in virtù dell’”affidamento condiviso” in atto, in

base al quale dovrebbe decidere insieme alla madre dove la figlia debba vivere.

G. In data 29 dicembre

2020, la segretaria dell’Autorità di protezione ha inoltrato, tramite posta

elettronica, la predetta e-mail del padre al curatore educativo, invitandolo a

“chiamare” l’Autorità di protezione.

Nella stessa data, mediante

invio postale raccomandato, la segretaria dell’Autorità di protezione ha

intimato alla madre (tramite l’avv. PR 1, la quale ha comunicato di non

rappresentare più per il momento la madre ma di averle trasmesso la

comunicazione in questione) una copia dell’e-mail 27 dicembre 2020 del padre.

Con la medesima ordinanza, l’Autorità di protezione ha assegnato alla madre un

termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni alla richiesta del

padre e ha convocato le parti ad un’udienza fissata per il 3 febbraio 2021.

Al padre l’ordinanza è

stata trasmessa tramite posta elettronica.

H. Con scritto 6 gennaio

2021 RE 1 ha rilevato di non avere “nell’attualità” alcun “progetto

di trasferimento” e che le era chiaro che “nel caso ciò dovesse divenire

una realtà in futuro” dovrebbe essere condiviso con il padre e, in caso di

mancato accordo, andrebbe coinvolta l’Autorità di protezione. La madre ha

precisato che la figlia, non avendo avuto “in uso il suo cellulare”,

aveva contattato il padre per gli auguri di Natale con il telefono di suo

marito e “ha richiamato il papà”, che l’ha cercata il giorno seguente, non

appena ha visto le sue chiamate.

I. Con ordinanza 20

gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha intimato ai genitori le predette

osservazioni della madre, assegnando al padre un termine di 10 giorni “per

presentare un’eventuale replica, anche via pdf, firmata”. Inoltre, mediante

l’ordinanza, l’Autorità di protezione ha annullato l’udienza prevista per il 3

febbraio 2021 e ciò in considerazione delle “restrizioni dovute

all’emergenza sanitaria in essere e quindi l’impossibilità del padre a

partecipare”. Dal testo dell’ordinanza non si evince con quale modalità d’invio

essa sia stata intimata alle parti.

J. Con replica 30

gennaio 2021 CO 2 si espresso in merito alle osservazioni di RE 1. Il memoriale

è privo di firma. Il padre ha contestato la versione dei fatti esposta dalla

genitrice. Egli ha sollevato la questione dei diritti di visita, criticando i

mancati sforzi intrapresi dalla madre nel rendere possibili i diritti di visita

con lui, ostacolando così i rapporti tra padre e figlia. A suo dire, la madre

avrebbe sottratto il telefono cellulare alla figlia per impedirle di comunicare

con lui durante il periodo festivo natalizio e limiterebbe tutt’ora alla figlia

l’uso del medesimo, mentre controllerebbe le comunicazioni tra padre e figlia

ledendo così la privacy della minore così come le disposizioni dell’Autorità

di protezione. ll padre ha quindi chiesto che “vengano applicate le sanzioni

di cui all’709ter c.p.c. nonché alla valutazione di provvedimenti limitativi

della potestà genitoriale, come previsto dal Decreto Definitivo del Tribunale

per i Minorenni di __________ del 30 marzo 2010”.

K. Con decisione 3

febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito che: “l’istanza del

padre è parzialmente accolta: l’autorità parentale della madre è limitata e non

potrà trasferire né la residenza né il soggiorno della figlia all’estero senza

il consenso scritto preventivo del padre” (dispositivo n. 1); “il

divieto impartito alla madre è corredato dalla sanzione penale in caso di

disubbidienza prevista dall’art. 292 CP: chiunque non ottempera ad una

decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario

competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è

punito con la multa” (dispositivo n. 2); “alla madre è fatto divieto di

ostacolare le relazioni personali e telefoniche tra la figlia e il padre e deve

garantire in modo tassativo alla figlia di poter dialogare telefonicamente con

il padre in via esclusiva e riservata senza limiti di mezzi e orari, vista la

sua età” (dispositivo n. 3). A sostegno di quanto statuito, l’Autorità di

protezione ha addotto che la fattispecie non presenterebbe quesiti tali da

implicare cambiamenti sugli attuali assetti giuridici vigenti circa l’autorità

parentale congiunta, l’affidamento e le relazioni personali. L’Autorità di

protezione ha ritenuto che, visto lo scambio di memorie scritte, non vi sarebbe

la necessità di attendere per sentire i genitori in udienza e che le questioni

poste non necessiterebbero l’assunzione di prove, “potendosi riferire alle

risultanze delle memorie scritte dei genitori”. La comminatoria penale è

stata imposta “a titolo prudenziale”, in quanto la madre avrebbe in

passato spostato la dimora della figlia senza aver ottenuto il consenso del

padre.

L. Contro quest’ultima

decisione è insorta la madre (nuovamente rappresentata dall’avv. PR 1) mediante

reclamo del 15 marzo 2021. Ha chiesto, in via preliminare, la riforma della decisione

impugnata nel senso di dichiarare nulla la pronuncia per violazione delle norme

procedurali, ponendo gli oneri processuali a carico del padre. In via

sussidiaria, la reclamante ha postulato che l’istanza del padre venga

integralmente respinta, sempre con la messa a carico del padre degli oneri

processuali. A sostegno della nullità della decisione impugnata la reclamante

ha evidenziato che l’istanza del padre sulla quale l’Autorità di protezione ha

basato la sua decisione è stata presentata tramite e-mail non munita di firma

elettronica, motivo per cui non avrebbe potuto dare avvio ad una richiesta

presso l’Autorità di protezione in quanto formalmente invalida. Inoltre,

sarebbe stato violato il diritto di essere sentito della madre, non essendole

stata intimata la replica 30 gennaio 2021 del padre, della quale tutt’ora non

sarebbe a conoscenza, mentre anche l’udienza – già convocata per il 3 febbraio

2021 – è stata annullata, privandola ulteriormente della possibilità di

esprimersi in merito alle questioni sollevate dal padre. La reclamante si è

anche aggravata contro l’accertamento dei fatti eseguito dall’Autorità di

protezione e avverso la proporzionalità della misura. L’affermazione

dell’Autorità di protezione secondo cui la madre avrebbe in passato trasferito

la residenza della figlia senza il consenso del padre sarebbe falsa. Ciò

emergerebbe da diversi documenti agli atti della precedente procedura di

reclamo. La comminatoria penale ex art. 292 CP sarebbe sproporzionata e basata

su fatti errati. La reclamante fa valere che l’Autorità di protezione avrebbe

dovuto consultare il curatore educativo per un completo chiarimento dei fatti

sull’eventuale intenzione di trasferimento di domicilio di madre e figlia. La

limitazione dell’autorità parentale disposta dall’Autorità di protezione sarebbe

superflua in quanto, in regime di autorità parentale congiunta, le norme di

legge già impongono il consenso di entrambi i genitori. Per finire, la madre ha

censurato l’asserito ostacolo dei contatti telefonici tra padre e figlia,

facendo valere di aver sempre garantito alla figlia di poter comunicare con il

padre anche mediante l’uso dei dispositivi telefonici suoi e di suo marito.

M. Con osservazioni 30

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha rilevato che si riteneva libera di

decidere se lo scritto e-mail 27 dicembre 2020 del padre poteva essere

ammesso quale istanza e che la relativa contestazione della madre costituiva

mala fede processuale in quanto ella è entrata nel merito delle richieste del

padre e non ha contestato alcun vizio formale. L’Autorità di protezione ha poi rilevato

di poter pronunciare la decisione senza istruttoria, siccome la tematica su cui

doveva decidere era chiara e il contraddittorio ed il diritto di essere sentito

della madre erano stati garantiti mediante la sua presa di posizione del 6

gennaio 2021. Il fatto che la replica del padre non portava a suo dire “nulla

di nuovo”, avrebbe permesso all’Autorità di protezione di “passare a

giudizio” senza necessità di istruttoria. Relativamente alle questioni di

merito, l’Autorità di prime cure ha sostenuto che, in presenza di una forte

conflittualità, la limitazione dell’autorità parentale della madre sarebbe

avvenuta a tutela della serenità della figlia, la quale potrebbe così essere

certa che nulla verrà definito senza un suo futuro coinvolgimento da parte dei

genitori e senza una sua audizione davanti all’Autorità di protezione, come già

avvenuto in passato. Le intenzioni della madre relativamente ad un

trasferimento non sarebbero chiare, e ciò anche alla luce dell’e-mail 22

marzo 2021 inviato dalla madre al curatore, ragione per la quale occorreva “imporre

chiarezza sull’obbligo di condivisione tra genitori per il bene della figlia”.

La comminatoria penale non modificherebbe lo stato giuridico della madre,

siccome non avrebbe valenza se non vi è disobbedienza, ma era “opportuna” per “la

delicatezza degli argomenti in gioco riguardanti il futuro di PI 1”.

N. Né il padre né il

curatore educativo hanno presentato delle osservazioni al reclamo.

O. Con replica 4 maggio

2021 la reclamante ha criticato le tesi esposte dall’Autorità di protezione

nelle osservazioni, ribadendo le sue censure procedurali. La mala fede

processuale non sarebbe data in quanto la madre non era patrocinata in sede

della sua risposta 6 gennaio 2021 all’e-mail 27 dicembre 2020 del padre e

che quindi non conosceva i presupposti procedurali, convinta di venir sentita di

persona all’udienza annunciata dalla prima ordinanza. Non essendo stati

rispettati i suoi diritti di avere un contraddittorio e di essere sentita, era

legittimo sollevare in sede di reclamo tali difetti procedurali. La reclamante

rileva pure che l’Autorità di protezione ha fatto esplicito riferimento alla

replica del padre nella decisione impugnata, motivo per cui il diritto di essere

sentito non è stato garantito. Per quanto attiene al merito, la reclamante obbietta

nuovamente il tenore, secondo lei, gravoso della limitazione dell’autorità

parentale in quanto non giustificata da fatti recenti o precedenti. La

decisione impugnata sarebbe pertanto superficiale e priva di sufficienti

accertamenti sui fatti.

P. In data 18 maggio

2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere delle osservazioni

aggiuntive alla replica della reclamante e di rimettersi al giudizio della

Camera di protezione.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1

e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura

in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7

LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli

art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla

procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni

connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.

99.

LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012

concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,

alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Le censure

principali della reclamante sono di natura procedurale. A causa degli asseriti

vizi formali, la reclamante ha postulato la nullità della decisione impugnata.

Viene in primo luogo

eccepita una violazione dell’art. 10 LPAmm nella misura in cui l’Autorità di

protezione è entrata nel merito dell’istanza 27 dicembre 2020 del padre presentata

tramite posta elettronica, atto che secondo la reclamante sarebbe quindi “inammissibile”.

In secondo luogo viene censurata una violazione del diritto di essere sentita della

madre, avendo l’Autorità di protezione proceduto ad emanare la decisione

impugnata senza terminare lo scambio degli allegati, ovvero senza intimare alla

madre la replica 30 gennaio 2021 del padre.

3.

Giusta l’art. 10

LPAmm gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle

parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo

di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera.

Il capoverso 2 di questo

articolo prevede la possibilità di trasmettere atti scritti all’autorità per

via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire

di firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti

scritti. Il capoverso 3 del citato disposto attribuisce al Consiglio di Stato

il compito di disciplinare le esigenze a cui è subordinata la presentazione

degli allegati per via elettronica e la facoltà di limitare questa possibilità

ai procedimenti davanti a determinate autorità.

Nell’attesa

dell’emanazione della relativa ordinanza, l’art. 115 cpv. 2 LPAmm ha differito

l’entrata in vigore dell’art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm Ad oggi nessuna ordinanza è

stata emanata dal Consiglio di Stato, ragione per la quale l’invio di atti per

via elettronica disposto dal citato articolo non risulta ancora in vigore e

giuridicamente valido.

3.1

Nel caso concreto,

l’Autorità di protezione ha accettato l’e-mail 27 dicembre 2020 del

padre quale atto procedurale, segnatamente quale istanza, sulla base della

quale è poi stata avviata la relativa procedura di protezione.

L’Autorità di

protezione nelle osservazioni del 30 marzo 2021 (pag. 1 nel mezzo) sostiene che

“era libera di decidere” se lo scritto in questione “poteva essere

ammesso agli atti”. A torto.

A motivo

dell’assenza di una base legale in vigore che permetta, in una procedura

davanti all’Autorità di protezione (retta per le esigenze di forma dalla Legge

sulla procedura amministrativa, LPAmm), la trasmissione di atti per via

elettronica (v. consid. 3), l’istanza trasmessa all’Autorità di prime cure,

proveniente – e per altro neppure munito di firma elettronica – risulta

palesemente inammissibile quale atto formale di procedura. Ricevendo l’istanza

in forma elettronica, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto invitare

l’istante a rimediare al difetto di forma sotto comminatoria di irricevibilità

(art. 12 cpv. 1 LPAmm) per poi dare avvio alla relativa procedura soltanto in

presenza di un’istanza scritta e firmata dall’istante.

Le stesse considerazioni

valgono anche per il memoriale datato 30 gennaio 2021, che dal timbro d’entrata

apposto sul documento dall’Autorità di protezione risulta essere stato ricevuto

il 1° febbraio 2021 e assunto agli atti quale replica del padre, senza che sia

munito di una firma autentica (il nome e il cognome “CO 2” in coda al documento

sono solo dattiloscritti). Peraltro, dagli atti dell’incarto messo a

disposizione di questa Camera, non è possibile desumere quale modalità

l’estensore del documento abbia usato per far pervenire il medesimo

all’Autorità di prima sede: l’atto è infatti privo dell’indirizzo del mittente

e non è dato sapere se sia stato trasmesso con invio postale – anche se

l’assenza della busta di spedizione parrebbe escluderlo – o mediante posta

elettronica. Manca però agli atti dell’incarto un’eventuale e-mail alla

quale era eventualmente stato annesso quale documento pdf. La replica in oggetto

essendo comunque priva di qualsivoglia firma della persona che l’ha redatta è

palesemente inammissibile quale atto procedurale. Anche qualora l’atto in

questione fosse stato munito di firma e trasmesso quale allegato ad un

messaggio e-mail, il giudizio di inammissibilità di un simile atto

procedurale non muterebbe neppure tenendo conto del fatto che l’Autorità di

protezione abbia erroneamente indicato nella sua ordinanza del 20 gennaio 2021

la possibilità di presentare “la replica

anche via pdf, firmata”.

Infatti, nelle procedure davanti alle Autorità di protezione sono ad oggi validi

per la forma – senza possibilità di deroga – solo gli atti scritti in lingua

italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati

all’autorità oppure all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a

una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 10 cpv. 1 LPAmm). Infine,

è censurabile anche l’incongruenza delle modalità d’intimazione differenziate,

messe in atto dall’Autorità di protezione, segnatamente delle ordinanze, intimate

al padre tramite posta elettronica e alla madre tramite invio postale, agire

questo incomprensibile e del tutto ingiustificato.

4.

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione

implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2;

DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno

2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà,

segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una

decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul

procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione

delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270

consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V

368.

consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II°

della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).

4.1

L’Autorità di

protezione, dopo avere assunto quale replica il menzionato atto datato 30

gennaio 2021 – che non adempiva ai requisiti di legge e che non poteva

accettare ma doveva rinviare al reclamante sotto comminatoria di irricevibilità

(art. 12 cpv. 1 LPAmm) – l’ha posto a fondamento della sua decisione, citandone

in modo esplicito i contenuti (ripresi quasi integralmente nel considerando 3

della decisione impugnata).

Il

fatto che l’Autorità di prime cure abbia deciso di non intimare questo atto,

rappresenta una grave violazione del diritto di essere sentito della madre. Ha

in effetti privato in primo luogo RE 1 del diritto di eccepire l’irregolarità

formale dell’atto, che per finire questo giudice è tenuto a rilevare d’ufficio.

Se

l’annullamento dell’udienza, già indetta per il 3 febbraio 2021, poteva poi apparire

comprensibile a motivo delle restrizioni sanitarie poste dalla pandemia

(segnatamente per i residenti in __________

dove il padre abita), proprio questa rinuncia giustificava

a maggior ragione l’intimazione della replica del padre. Rinunciando

all’intimazione di questo atto, l’Autorità di protezione ha privato la madre anche

del diritto di prendere posizione sui contenuti dell’allegato del padre.

Ma

vi è di più. L’Autorità di protezione motivando la decisione ha esplicitamente

sostenuto di aver rinunciato ad assumere prove “potendosi riferire alle

memorie scritte dei genitori” (v. decisione impugnata consid. 4; v. anche osservazioni

ARP 30.03.2021, pag. 1 nel mezzo). Questa modalità d’agire lascia basiti perché

in contrasto con le basilari norme procedurali. La pronuncia – di carattere

finale e di merito – risulta infatti in definitiva fondata in modo

preponderante sulle affermazioni del padre contenute in allegati non firmati,

l’ultimo dei quali neppure portato a conoscenza della madre il cui

comportamento era criticato dal primo, con aggiunta di particolari, anche in

questo suo ultimo scritto. L’insieme di queste mancanze procedurali in cui è incorsa

l’Autorità di prime cure costituisce un’evidente e grave violazione del diritto

di essere sentita della madre. Risultando la violazione particolarmente grave,

non vi è spazio per procedere eccezionalmente ad una sanatoria da parte della

scrivente Autorità di reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.

2.2; DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Che dire poi del fatto che

l’Autorità di prima sede ha omesso anche di interpellare la diretta

interessata, ossia la figlia PI 1, al momento dell’avvio della procedura già

quasi diciassettenne e quindi senza che esistessero ostacoli alla sua audizione

(v. art. 314a CC).

5.

In base alla

costante giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni delle Autorità

risultano nulle se il vizio ad esse addebitato è particolarmente grave; tra i

motivi di nullità figurano i palesi errori procedurali (da ultimo DTF 145 III

436.

consid. 4, con sentenze ivi menzionate; sentenza 2 settembre 2021 della

scrivente Camera di protezione, inc. CDP 9.2021.123).

5.1

Gli errori procedurali

suddetti – ossia la “notifica” e l’“invio” di ordinanze

d’Autorità a una parte solo per via elettronica, l’accettazione di atti inviati

da una parte solo per via elettronica e di un atto di replica, non firmato, non

intimato alla controparte per la duplica e poi utilizzato nei suoi contenuti

per motivare la decisione – risultano particolarmente gravi, per cui va accolto

quanto postulato in via preliminare dalla reclamante e va accertata la nullità

degli atti compiuti a far tempo dal 27 dicembre 2020 e della decisione emanata

il 3 febbraio 2021 dall’Autorità di protezione.

6.

L’incarto va

ritornato all’Autorità di protezione per quanto le incombe, con l’onere di

riprendere ab inizio la procedura, di dare seguito all’istruttoria alla

quale si era astenuta, con l’audizione anche della figlia PI 1, e di garantire

alla madre di pronunciarsi debitamente in merito alle richieste che il padre

avesse a ripresentare nelle corrette modalità procedurali.

7.

Viste le gravi

irregolarità procedurali riscontrate, una copia della presente decisione viene

trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione, perché faccia i debiti

accertamenti sulla prassi riscontrata, segnali eventuali altre simili

irregolarità in altre procedure e ne faccia rapporto alla Camera di protezione.

8.

Gli

oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della

soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese

processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di

protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto

2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.

11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi

sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato che

il padre non ha partecipato alla presente procedura di reclamo, essendo rimasto

silente, l’Autorità di protezione va condannata a rifondere alla reclamante

un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è accolto.

1.1. È accertata la nullità

degli atti compiuti a far tempo dal 27 dicembre 2020 e della sentenza emanata

il 3 febbraio 2021 dall’Autorità regionale di protezione __________; l’incarto

è ritornato all’Autorità di prima sede ai sensi dei considerandi.

2. La presente decisione

è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei

considerandi.

3. Non si prelevano né

spese né tasse di giustizia.

L’Autorità

di protezione rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.