9.2021.34
Limitazione dell'autorità parentale: violazione del diritto di essere sentito; trasmissione di atti processuali per via elettronica; mancata intimazione della replica; mancata audizione del minore
13 settembre 2021Italiano23 min
erano trasferite dall’__________ a __________. Il padre è domiciliato __________.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.34
Lugano
13 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda la limitazione dell’autorità parentale della madre e le
relazioni personali tra padre e figlia
giudicando
sul reclamo del 15 marzo 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 3/11 febbraio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2004) è nata
dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori sono separati dal 2006. Il
Tribunale dei minorenni di __________, con decreto 30 marzo 2010, aveva
attribuito la potestà e affidato la figlia ad entrambi i genitori, con
collocamento presso la madre, fissando le relazioni personali tra padre e
figlia e un contributo alimentare mensile di €
300.–.
Dal 2011 madre e figlia si
erano trasferite dall’__________ a __________. Il padre è domiciliato __________.
Il rapporto tra i genitori è da tempo conflittuale.
B. Nel corso del mese di
maggio 2016 RE 1 aveva chiesto l’intervento dell’Autorità regionale di
protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) per difficoltà
nell’esercizio delle relazioni personali tra padre e figlia.
C. Mediante decisione 2
novembre 2016 l’Autorità di protezione aveva modificato la sentenza del
Tribunale dei minorenni di __________ quanto alle relazioni personali tra padre
e figlia. Inoltre, aveva affidato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un
mandato di svolgere una valutazione socio ambientale riferita ai nuclei
famigliari della madre e del padre. Con rapporto 7 gennaio 2017 la
psicoterapeuta __________ aveva suggerito l’avvio di una presa a carico
psicoterapeutica della minore, che doveva coinvolgere una volta ogni due mesi
anche i genitori per sostenerli nel loro compito educativo. Tramite decisione 8
febbraio 2017 l’Autorità di protezione aveva quindi affidato alla predetta
psicoterapeuta l’incarico di un sostegno della minore e di un sostegno
educativo dei genitori.
D. Con decisione 23
novembre 2016 l’Autorità di protezione aveva istituito una curatela educativa ex
art. 308 CC a favore di PI 1. Quale curatrice educativa era stata nominata la
signora __________ con il compito di accompagnare e mediare tra i genitori
nell’organizzazione delle relazioni personali tra padre e figlia. In data 8
novembre 2017, in sostituzione della signora __________, era stato nominato
quale curatore educativo il signor __________, tutt’ora in carica.
E. Mediante decisione 8
luglio/16 agosto 2018, poi annullata e sostituita dalla decisione 29 agosto
2018, l’Autorità di protezione aveva confermato la sentenza del Tribunale dei
minorenni di __________ del 30 marzo 2010 per quanto attiene all’autorità
parentale congiunta dei due genitori e il diritto congiunto di determinare il
luogo di dimora della figlia; era invece stata modificata la custodia parentale
della minore, con l’attribuzione della medesima alla madre, mentre erano state
regolamentate le relazioni personali tra padre e figlia. La curatela educativa
a favore della figlia era stata confermata. Un reclamo contro quest’ultima
decisione interposto da parte della madre era stato respinto mediante sentenza
6 maggio 2019 della scrivente Camera di protezione (inc. CDP 9.2018.138).
F. Recentemente, con e-mail
27 dicembre 2020 il padre ha istato l’Autorità di protezione segnalando di non
riuscire a comunicare con la figlia, alla quale sarebbe stato negato l’uso del
proprio telefono cellulare e che avrebbe dovuto usare i dispositivi telefonici della
madre o del marito della madre, attraverso i quali non avrebbe potuto
raggiungere la figlia. Il padre ha pure informato l’Autorità di protezione di
aver saputo dell’intenzione della madre di trasferirsi “in __________ o
nella Svizzera __________, oppure nel Centro __________” mentre alla figlia
sarebbe stata offerta la possibilità di rimanere a __________ in un “appartamento
condiviso”. Il padre ha criticato il fatto di non essere stato reso partecipe
di queste decisioni in virtù dell’”affidamento condiviso” in atto, in
base al quale dovrebbe decidere insieme alla madre dove la figlia debba vivere.
G. In data 29 dicembre
2020, la segretaria dell’Autorità di protezione ha inoltrato, tramite posta
elettronica, la predetta e-mail del padre al curatore educativo, invitandolo a
“chiamare” l’Autorità di protezione.
Nella stessa data, mediante
invio postale raccomandato, la segretaria dell’Autorità di protezione ha
intimato alla madre (tramite l’avv. PR 1, la quale ha comunicato di non
rappresentare più per il momento la madre ma di averle trasmesso la
comunicazione in questione) una copia dell’e-mail 27 dicembre 2020 del padre.
Con la medesima ordinanza, l’Autorità di protezione ha assegnato alla madre un
termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni alla richiesta del
padre e ha convocato le parti ad un’udienza fissata per il 3 febbraio 2021.
Al padre l’ordinanza è
stata trasmessa tramite posta elettronica.
H. Con scritto 6 gennaio
2021 RE 1 ha rilevato di non avere “nell’attualità” alcun “progetto
di trasferimento” e che le era chiaro che “nel caso ciò dovesse divenire
una realtà in futuro” dovrebbe essere condiviso con il padre e, in caso di
mancato accordo, andrebbe coinvolta l’Autorità di protezione. La madre ha
precisato che la figlia, non avendo avuto “in uso il suo cellulare”,
aveva contattato il padre per gli auguri di Natale con il telefono di suo
marito e “ha richiamato il papà”, che l’ha cercata il giorno seguente, non
appena ha visto le sue chiamate.
I. Con ordinanza 20
gennaio 2021 l’Autorità di protezione ha intimato ai genitori le predette
osservazioni della madre, assegnando al padre un termine di 10 giorni “per
presentare un’eventuale replica, anche via pdf, firmata”. Inoltre, mediante
l’ordinanza, l’Autorità di protezione ha annullato l’udienza prevista per il 3
febbraio 2021 e ciò in considerazione delle “restrizioni dovute
all’emergenza sanitaria in essere e quindi l’impossibilità del padre a
partecipare”. Dal testo dell’ordinanza non si evince con quale modalità d’invio
essa sia stata intimata alle parti.
J. Con replica 30
gennaio 2021 CO 2 si espresso in merito alle osservazioni di RE 1. Il memoriale
è privo di firma. Il padre ha contestato la versione dei fatti esposta dalla
genitrice. Egli ha sollevato la questione dei diritti di visita, criticando i
mancati sforzi intrapresi dalla madre nel rendere possibili i diritti di visita
con lui, ostacolando così i rapporti tra padre e figlia. A suo dire, la madre
avrebbe sottratto il telefono cellulare alla figlia per impedirle di comunicare
con lui durante il periodo festivo natalizio e limiterebbe tutt’ora alla figlia
l’uso del medesimo, mentre controllerebbe le comunicazioni tra padre e figlia
ledendo così la privacy della minore così come le disposizioni dell’Autorità
di protezione. ll padre ha quindi chiesto che “vengano applicate le sanzioni
di cui all’709ter c.p.c. nonché alla valutazione di provvedimenti limitativi
della potestà genitoriale, come previsto dal Decreto Definitivo del Tribunale
per i Minorenni di __________ del 30 marzo 2010”.
K. Con decisione 3
febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha stabilito che: “l’istanza del
padre è parzialmente accolta: l’autorità parentale della madre è limitata e non
potrà trasferire né la residenza né il soggiorno della figlia all’estero senza
il consenso scritto preventivo del padre” (dispositivo n. 1); “il
divieto impartito alla madre è corredato dalla sanzione penale in caso di
disubbidienza prevista dall’art. 292 CP: chiunque non ottempera ad una
decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario
competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è
punito con la multa” (dispositivo n. 2); “alla madre è fatto divieto di
ostacolare le relazioni personali e telefoniche tra la figlia e il padre e deve
garantire in modo tassativo alla figlia di poter dialogare telefonicamente con
il padre in via esclusiva e riservata senza limiti di mezzi e orari, vista la
sua età” (dispositivo n. 3). A sostegno di quanto statuito, l’Autorità di
protezione ha addotto che la fattispecie non presenterebbe quesiti tali da
implicare cambiamenti sugli attuali assetti giuridici vigenti circa l’autorità
parentale congiunta, l’affidamento e le relazioni personali. L’Autorità di
protezione ha ritenuto che, visto lo scambio di memorie scritte, non vi sarebbe
la necessità di attendere per sentire i genitori in udienza e che le questioni
poste non necessiterebbero l’assunzione di prove, “potendosi riferire alle
risultanze delle memorie scritte dei genitori”. La comminatoria penale è
stata imposta “a titolo prudenziale”, in quanto la madre avrebbe in
passato spostato la dimora della figlia senza aver ottenuto il consenso del
padre.
L. Contro quest’ultima
decisione è insorta la madre (nuovamente rappresentata dall’avv. PR 1) mediante
reclamo del 15 marzo 2021. Ha chiesto, in via preliminare, la riforma della decisione
impugnata nel senso di dichiarare nulla la pronuncia per violazione delle norme
procedurali, ponendo gli oneri processuali a carico del padre. In via
sussidiaria, la reclamante ha postulato che l’istanza del padre venga
integralmente respinta, sempre con la messa a carico del padre degli oneri
processuali. A sostegno della nullità della decisione impugnata la reclamante
ha evidenziato che l’istanza del padre sulla quale l’Autorità di protezione ha
basato la sua decisione è stata presentata tramite e-mail non munita di firma
elettronica, motivo per cui non avrebbe potuto dare avvio ad una richiesta
presso l’Autorità di protezione in quanto formalmente invalida. Inoltre,
sarebbe stato violato il diritto di essere sentito della madre, non essendole
stata intimata la replica 30 gennaio 2021 del padre, della quale tutt’ora non
sarebbe a conoscenza, mentre anche l’udienza – già convocata per il 3 febbraio
2021 – è stata annullata, privandola ulteriormente della possibilità di
esprimersi in merito alle questioni sollevate dal padre. La reclamante si è
anche aggravata contro l’accertamento dei fatti eseguito dall’Autorità di
protezione e avverso la proporzionalità della misura. L’affermazione
dell’Autorità di protezione secondo cui la madre avrebbe in passato trasferito
la residenza della figlia senza il consenso del padre sarebbe falsa. Ciò
emergerebbe da diversi documenti agli atti della precedente procedura di
reclamo. La comminatoria penale ex art. 292 CP sarebbe sproporzionata e basata
su fatti errati. La reclamante fa valere che l’Autorità di protezione avrebbe
dovuto consultare il curatore educativo per un completo chiarimento dei fatti
sull’eventuale intenzione di trasferimento di domicilio di madre e figlia. La
limitazione dell’autorità parentale disposta dall’Autorità di protezione sarebbe
superflua in quanto, in regime di autorità parentale congiunta, le norme di
legge già impongono il consenso di entrambi i genitori. Per finire, la madre ha
censurato l’asserito ostacolo dei contatti telefonici tra padre e figlia,
facendo valere di aver sempre garantito alla figlia di poter comunicare con il
padre anche mediante l’uso dei dispositivi telefonici suoi e di suo marito.
M. Con osservazioni 30
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha rilevato che si riteneva libera di
decidere se lo scritto e-mail 27 dicembre 2020 del padre poteva essere
ammesso quale istanza e che la relativa contestazione della madre costituiva
mala fede processuale in quanto ella è entrata nel merito delle richieste del
padre e non ha contestato alcun vizio formale. L’Autorità di protezione ha poi rilevato
di poter pronunciare la decisione senza istruttoria, siccome la tematica su cui
doveva decidere era chiara e il contraddittorio ed il diritto di essere sentito
della madre erano stati garantiti mediante la sua presa di posizione del 6
gennaio 2021. Il fatto che la replica del padre non portava a suo dire “nulla
di nuovo”, avrebbe permesso all’Autorità di protezione di “passare a
giudizio” senza necessità di istruttoria. Relativamente alle questioni di
merito, l’Autorità di prime cure ha sostenuto che, in presenza di una forte
conflittualità, la limitazione dell’autorità parentale della madre sarebbe
avvenuta a tutela della serenità della figlia, la quale potrebbe così essere
certa che nulla verrà definito senza un suo futuro coinvolgimento da parte dei
genitori e senza una sua audizione davanti all’Autorità di protezione, come già
avvenuto in passato. Le intenzioni della madre relativamente ad un
trasferimento non sarebbero chiare, e ciò anche alla luce dell’e-mail 22
marzo 2021 inviato dalla madre al curatore, ragione per la quale occorreva “imporre
chiarezza sull’obbligo di condivisione tra genitori per il bene della figlia”.
La comminatoria penale non modificherebbe lo stato giuridico della madre,
siccome non avrebbe valenza se non vi è disobbedienza, ma era “opportuna” per “la
delicatezza degli argomenti in gioco riguardanti il futuro di PI 1”.
N. Né il padre né il
curatore educativo hanno presentato delle osservazioni al reclamo.
O. Con replica 4 maggio
2021 la reclamante ha criticato le tesi esposte dall’Autorità di protezione
nelle osservazioni, ribadendo le sue censure procedurali. La mala fede
processuale non sarebbe data in quanto la madre non era patrocinata in sede
della sua risposta 6 gennaio 2021 all’e-mail 27 dicembre 2020 del padre e
che quindi non conosceva i presupposti procedurali, convinta di venir sentita di
persona all’udienza annunciata dalla prima ordinanza. Non essendo stati
rispettati i suoi diritti di avere un contraddittorio e di essere sentita, era
legittimo sollevare in sede di reclamo tali difetti procedurali. La reclamante
rileva pure che l’Autorità di protezione ha fatto esplicito riferimento alla
replica del padre nella decisione impugnata, motivo per cui il diritto di essere
sentito non è stato garantito. Per quanto attiene al merito, la reclamante obbietta
nuovamente il tenore, secondo lei, gravoso della limitazione dell’autorità
parentale in quanto non giustificata da fatti recenti o precedenti. La
decisione impugnata sarebbe pertanto superficiale e priva di sufficienti
accertamenti sui fatti.
P. In data 18 maggio
2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere delle osservazioni
aggiuntive alla replica della reclamante e di rimettersi al giudizio della
Camera di protezione.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Le censure
principali della reclamante sono di natura procedurale. A causa degli asseriti
vizi formali, la reclamante ha postulato la nullità della decisione impugnata.
Viene in primo luogo
eccepita una violazione dell’art. 10 LPAmm nella misura in cui l’Autorità di
protezione è entrata nel merito dell’istanza 27 dicembre 2020 del padre presentata
tramite posta elettronica, atto che secondo la reclamante sarebbe quindi “inammissibile”.
In secondo luogo viene censurata una violazione del diritto di essere sentita della
madre, avendo l’Autorità di protezione proceduto ad emanare la decisione
impugnata senza terminare lo scambio degli allegati, ovvero senza intimare alla
madre la replica 30 gennaio 2021 del padre.
3.
Giusta l’art. 10
LPAmm gli allegati devono essere scritti in lingua italiana, firmati dalle
parti o dai loro patrocinatori e consegnati all’autorità oppure, all’indirizzo
di questa, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera.
Il capoverso 2 di questo
articolo prevede la possibilità di trasmettere atti scritti all’autorità per
via elettronica. In questo caso, la parte o il suo rappresentante devono munire
di firma elettronica riconosciuta il documento contenente l’insieme degli atti
scritti. Il capoverso 3 del citato disposto attribuisce al Consiglio di Stato
il compito di disciplinare le esigenze a cui è subordinata la presentazione
degli allegati per via elettronica e la facoltà di limitare questa possibilità
ai procedimenti davanti a determinate autorità.
Nell’attesa
dell’emanazione della relativa ordinanza, l’art. 115 cpv. 2 LPAmm ha differito
l’entrata in vigore dell’art. 10 cpv. 2 e 3 LPAmm Ad oggi nessuna ordinanza è
stata emanata dal Consiglio di Stato, ragione per la quale l’invio di atti per
via elettronica disposto dal citato articolo non risulta ancora in vigore e
giuridicamente valido.
3.1
Nel caso concreto,
l’Autorità di protezione ha accettato l’e-mail 27 dicembre 2020 del
padre quale atto procedurale, segnatamente quale istanza, sulla base della
quale è poi stata avviata la relativa procedura di protezione.
L’Autorità di
protezione nelle osservazioni del 30 marzo 2021 (pag. 1 nel mezzo) sostiene che
“era libera di decidere” se lo scritto in questione “poteva essere
ammesso agli atti”. A torto.
A motivo
dell’assenza di una base legale in vigore che permetta, in una procedura
davanti all’Autorità di protezione (retta per le esigenze di forma dalla Legge
sulla procedura amministrativa, LPAmm), la trasmissione di atti per via
elettronica (v. consid. 3), l’istanza trasmessa all’Autorità di prime cure,
proveniente – e per altro neppure munito di firma elettronica – risulta
palesemente inammissibile quale atto formale di procedura. Ricevendo l’istanza
in forma elettronica, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto invitare
l’istante a rimediare al difetto di forma sotto comminatoria di irricevibilità
(art. 12 cpv. 1 LPAmm) per poi dare avvio alla relativa procedura soltanto in
presenza di un’istanza scritta e firmata dall’istante.
Le stesse considerazioni
valgono anche per il memoriale datato 30 gennaio 2021, che dal timbro d’entrata
apposto sul documento dall’Autorità di protezione risulta essere stato ricevuto
il 1° febbraio 2021 e assunto agli atti quale replica del padre, senza che sia
munito di una firma autentica (il nome e il cognome “CO 2” in coda al documento
sono solo dattiloscritti). Peraltro, dagli atti dell’incarto messo a
disposizione di questa Camera, non è possibile desumere quale modalità
l’estensore del documento abbia usato per far pervenire il medesimo
all’Autorità di prima sede: l’atto è infatti privo dell’indirizzo del mittente
e non è dato sapere se sia stato trasmesso con invio postale – anche se
l’assenza della busta di spedizione parrebbe escluderlo – o mediante posta
elettronica. Manca però agli atti dell’incarto un’eventuale e-mail alla
quale era eventualmente stato annesso quale documento pdf. La replica in oggetto
essendo comunque priva di qualsivoglia firma della persona che l’ha redatta è
palesemente inammissibile quale atto procedurale. Anche qualora l’atto in
questione fosse stato munito di firma e trasmesso quale allegato ad un
messaggio e-mail, il giudizio di inammissibilità di un simile atto
procedurale non muterebbe neppure tenendo conto del fatto che l’Autorità di
protezione abbia erroneamente indicato nella sua ordinanza del 20 gennaio 2021
la possibilità di presentare “la replica
anche via pdf, firmata”.
Infatti, nelle procedure davanti alle Autorità di protezione sono ad oggi validi
per la forma – senza possibilità di deroga – solo gli atti scritti in lingua
italiana, firmati dalle parti o dai loro patrocinatori e consegnati
all’autorità oppure all’indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o a
una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera (art. 10 cpv. 1 LPAmm). Infine,
è censurabile anche l’incongruenza delle modalità d’intimazione differenziate,
messe in atto dall’Autorità di protezione, segnatamente delle ordinanze, intimate
al padre tramite posta elettronica e alla madre tramite invio postale, agire
questo incomprensibile e del tutto ingiustificato.
4.
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione
implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2;
DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno
2013, inc. 9.2013.160). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà,
segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una
decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul
procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione
delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270
consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V
368.
consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di
esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.
5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ora ancorati anche nel titolo II°
della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 ss LPAmm).
4.1
L’Autorità di
protezione, dopo avere assunto quale replica il menzionato atto datato 30
gennaio 2021 – che non adempiva ai requisiti di legge e che non poteva
accettare ma doveva rinviare al reclamante sotto comminatoria di irricevibilità
(art. 12 cpv. 1 LPAmm) – l’ha posto a fondamento della sua decisione, citandone
in modo esplicito i contenuti (ripresi quasi integralmente nel considerando 3
della decisione impugnata).
Il
fatto che l’Autorità di prime cure abbia deciso di non intimare questo atto,
rappresenta una grave violazione del diritto di essere sentito della madre. Ha
in effetti privato in primo luogo RE 1 del diritto di eccepire l’irregolarità
formale dell’atto, che per finire questo giudice è tenuto a rilevare d’ufficio.
Se
l’annullamento dell’udienza, già indetta per il 3 febbraio 2021, poteva poi apparire
comprensibile a motivo delle restrizioni sanitarie poste dalla pandemia
(segnatamente per i residenti in __________
dove il padre abita), proprio questa rinuncia giustificava
a maggior ragione l’intimazione della replica del padre. Rinunciando
all’intimazione di questo atto, l’Autorità di protezione ha privato la madre anche
del diritto di prendere posizione sui contenuti dell’allegato del padre.
Ma
vi è di più. L’Autorità di protezione motivando la decisione ha esplicitamente
sostenuto di aver rinunciato ad assumere prove “potendosi riferire alle
memorie scritte dei genitori” (v. decisione impugnata consid. 4; v. anche osservazioni
ARP 30.03.2021, pag. 1 nel mezzo). Questa modalità d’agire lascia basiti perché
in contrasto con le basilari norme procedurali. La pronuncia – di carattere
finale e di merito – risulta infatti in definitiva fondata in modo
preponderante sulle affermazioni del padre contenute in allegati non firmati,
l’ultimo dei quali neppure portato a conoscenza della madre il cui
comportamento era criticato dal primo, con aggiunta di particolari, anche in
questo suo ultimo scritto. L’insieme di queste mancanze procedurali in cui è incorsa
l’Autorità di prime cure costituisce un’evidente e grave violazione del diritto
di essere sentita della madre. Risultando la violazione particolarmente grave,
non vi è spazio per procedere eccezionalmente ad una sanatoria da parte della
scrivente Autorità di reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid.
2.2; DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Che dire poi del fatto che
l’Autorità di prima sede ha omesso anche di interpellare la diretta
interessata, ossia la figlia PI 1, al momento dell’avvio della procedura già
quasi diciassettenne e quindi senza che esistessero ostacoli alla sua audizione
(v. art. 314a CC).
5.
In base alla
costante giurisprudenza del Tribunale federale le decisioni delle Autorità
risultano nulle se il vizio ad esse addebitato è particolarmente grave; tra i
motivi di nullità figurano i palesi errori procedurali (da ultimo DTF 145 III
436.
consid. 4, con sentenze ivi menzionate; sentenza 2 settembre 2021 della
scrivente Camera di protezione, inc. CDP 9.2021.123).
5.1
Gli errori procedurali
suddetti – ossia la “notifica” e l’“invio” di ordinanze
d’Autorità a una parte solo per via elettronica, l’accettazione di atti inviati
da una parte solo per via elettronica e di un atto di replica, non firmato, non
intimato alla controparte per la duplica e poi utilizzato nei suoi contenuti
per motivare la decisione – risultano particolarmente gravi, per cui va accolto
quanto postulato in via preliminare dalla reclamante e va accertata la nullità
degli atti compiuti a far tempo dal 27 dicembre 2020 e della decisione emanata
il 3 febbraio 2021 dall’Autorità di protezione.
6.
L’incarto va
ritornato all’Autorità di protezione per quanto le incombe, con l’onere di
riprendere ab inizio la procedura, di dare seguito all’istruttoria alla
quale si era astenuta, con l’audizione anche della figlia PI 1, e di garantire
alla madre di pronunciarsi debitamente in merito alle richieste che il padre
avesse a ripresentare nelle corrette modalità procedurali.
7.
Viste le gravi
irregolarità procedurali riscontrate, una copia della presente decisione viene
trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione, perché faccia i debiti
accertamenti sulla prassi riscontrata, segnali eventuali altre simili
irregolarità in altre procedure e ne faccia rapporto alla Camera di protezione.
8.
Gli
oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della
soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese
processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di
protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili,
già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione
risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a
reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche
antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano
partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte
insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati
che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto
2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc.
11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi
sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Considerato che
il padre non ha partecipato alla presente procedura di reclamo, essendo rimasto
silente, l’Autorità di protezione va condannata a rifondere alla reclamante
un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è accolto.
1.1. È accertata la nullità
degli atti compiuti a far tempo dal 27 dicembre 2020 e della sentenza emanata
il 3 febbraio 2021 dall’Autorità regionale di protezione __________; l’incarto
è ritornato all’Autorità di prima sede ai sensi dei considerandi.
2. La presente decisione
è trasmessa all’Ispettorato della Camera di protezione ai sensi dei
considerandi.
3. Non si prelevano né
spese né tasse di giustizia.
L’Autorità
di protezione rifonderà a RE 1 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
4. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.