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Decisione

9.2021.4

Rinuncia ad una curatela (art. 392 CC).

18 maggio 2021Italiano19 min

luglio 2017 del Pretore, avv. __________, mediante decisione 13 novembre 2017 l’Autorità

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.4

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza;

giudicando

sul reclamo del 18/19 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione

emessa il 2 novembre/21 dicembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. RE 1 (1943) è parte

in una causa pendente da anni presso la Pretura di __________ (causa di

divisione ereditaria: inc. DI.1997.913/918/919).

B. Su richiesta 28

luglio 2017 del Pretore, avv. __________, mediante decisione 13 novembre 2017 l’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha

istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza ad hoc, ex

art. 390 e 394 cpv. 1 CC, nominando quale curatore l’avv. __________, con il

compito di rappresentarla nella causa che la vedeva opposta a __________.

Tale decisione è stata

annullata dalla giudice supplente della Camera di protezione, chiamata a

decidere su reclamo di RE 1 (cfr. sentenza CDP n. 9.2018.6 del 12 aprile 2018).

Gli atti sono stati retrocessi all’Autorità di protezione affinché procedesse

all’audizione di RE 1 e agli accertamenti necessari per verificare se erano

date le condizioni per istituire in suo favore una misura di protezione (cfr.

consid. 5).

C. Nel frattempo, con

ordinanza 5 novembre 2018 il Pretore ha poi disposto la revoca della richiesta

28 luglio 2017 a seguito della consegna da parte dell’interessata

dell’istromento di vendita del fondo __________.

D. Con decisione 12/16

novembre 2018 l’Autorità di protezione ha stralciato dai ruoli la procedura di

protezione a favore di RE 1.

E. Con ordinanza 16

giugno 2020 il Pretore di __________, ha invitato nuovamente l’Autorità di

protezione a designare a favore di RE 1 un curatore che abbia a rappresentarla

nella causa che la vede opposta a __________. Il Pretore ha in particolare considerato

che negli anni una lunga serie di patrocinatori hanno rinunciato a patrocinare RE

1, che negli ultimi due anni la procedura è rimasta sostanzialmente ferma a

ragione dell’attitudine defatigatoria di RE 1 e che occorre indirizzarsi verso

la nomina alla stessa di un rappresentante legale giusta l’art. 38 cpv. 2

CPC/TI, auspicando (per economia processuale) la nomina dell’avv. __________.

F. Il 27 luglio 2020

l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione in

merito alla richiesta della Pretura. L’interessata, si è opposta fermamente

all’istituzione in suo favore di una curatela ad hoc. Pur ammettendo di

aver cambiato diversi avvocati nella procedura dinanzi alla Pretura, ha

ribadito di essere in grado di scegliere e nominare un avvocato.

G. Mediante decisione 2

novembre/21 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha conferito mandato

all’avv. __________, ex art. 392 n. 2 CC, di provvedere a rappresentare RE 1

nelle cause (DI.1997.913/918/919) di cui all’istanza 16/18 giugno 2020 della Pretura

di __________, disponendo le modalità operative del mandatario per rapporto

all’interessata e all’Autorità mandante.

H. Con reclamo 18/19 gennaio

2021 RE 1 postula l’annullamento della predetta decisione e la revoca del

mandato conferito all’avv. __________. La decisione impugnata sarebbe a suo

dire innanzitutto lesiva del diritto di essere sentiti, in quanto non motivata

in modo sufficiente e priva di accertamenti in merito alla necessità della

misura. La reclamante lamenta che non sarebbero date le condizioni per

l’adozione di una misura di protezione, ribadendo di essere perfettamente in

grado di scegliere un avvocato che la rappresenti. Quanto alla figura del

curatore proposto la reclamante ricorda di aver già espresso chiaramente la sua

ferma opposizione alla nomina, ribadendo il proprio malcontento nei confronti

dell’avv. __________.

I. Nelle osservazioni

8 febbraio 2021 l’Autorità di protezione riporta i contenuti di uno scritto 4

febbraio 2021 del patrocinatore di __________ in merito allo stato di incuria

dei fondi e all’immobilismo dell’erede RE 1, rimettendosi al prudente giudizio

dell’autorità di reclamo.

Con osservazioni 16

febbraio 2021 l’avv. __________ rileva di non avere preclusioni nei confronti della

reclamante e di non avere nulla in contrario ad occuparsi nuovamente della

pratica pendente davanti alla Pretura.

Con replica 23 marzo 2021 RE

1 ribadisce i contenuti del reclamo, precisando che il solo fatto che tra le

parti non sia possibile trovare un accordo transattivo non è sufficiente per

procedere alla nomina di un rappresentante. Quanto allo stato degli immobili,

la reclamante indica che il Municipio non ha mai ordinato misure di polizia. RE

1 ribadisce infine la sua ferma opposizione alla figura del curatore proposto

dall’Autorità di protezione anche alla luce dei contenuti delle osservazioni 16

febbraio 2021.

Mediante duplica 6 aprile

2021 l’avv. __________ conferma la propria disponibilità ad assumere il mandato

rilevando che “conosce già perfettamente tutti i dossiers”.

Con duplica 12 aprile 2021

l’Autorità di protezione si limita a ricordare che la procedura è stata aperta

su richiesta del Pretore, il quale ha invitato a designare l’avv. __________.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’avv. __________, ex art. 392

n. 2 CC, di provvedere a rappresentare RE 1 nelle cause dinanzi alla Pretura, disponendo

che “dovrà tenere informata l’interessata

e l’Autorità (di protezione)

del suo operato” e “sottoporre preventiva richiesta d’autorizzazione all’Autorità

(di protezione) per gli eventuali atti formatori straordinari che implicano

delle conseguenze giuridiche, economiche o patrimoniali importanti

all’interessata”. L’Autorità di prima sede ha motivato la sua decisione con

il fatto che “il perdurante immobilismo procedurale davanti alla Pretura di __________

da parte dell’interessata, nonché il suo stato di salute (che richiede un

intervento chirurgico e cicli di riabilitazione), portano alla convinzione che

l’interessata deve essere rappresentata nelle cause pendenti davanti al

Pretore”. L’Autorità di prime cure ha ritenuto che “al momento non

appare ancora inevitabile procedere con una valutazione peritale sullo stato di

salute psichica ex art. 449 CC, in particolare può essere lasciato aperto il

quesito a sapere se il comportamento processuale della stessa sia l’espressione

di una patologia psichica che giustifichi l’istituzione di una curatela di

rappresentanza, nella misura in cui può essere conferito ad un terzo il compito

di rappresentarla nelle cause pendenti”. Sempre secondo l’Autorità di

protezione “risulta nell’interesse di tutti gli eredi e quindi anche di RE 1,

procedere al più presto nelle cause pendenti, per evitare che l’attuale stallo

porti ad un deperimento della sostanza della successione con conseguente

perdita economica”. L’Autorità ha concluso che “l’interessata non è

assolutamente in grado di condurre con cognizione di causa tutti i processi giudiziari

pendenti per cui vi si può sopperire dando mandato ad un terzo con le

necessarie conoscenze giuridiche che possa e debba rappresentarla

convenientemente”.

3.

Nel reclamo in

oggetto RE 1 postula l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione

e la revoca del mandato di rappresentanza conferito all’avv. __________. La

reclamante lamenta che la decisione sarebbe lesiva del diritto di essere

sentita, in quanto non sufficientemente motivata.

3.1

Il diritto di essere

sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione

implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle

possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del

29.

novembre 2013, inc. 5A_699/3013 consid. 2.2).

Il diritto di essere

sentito, comprende vari aspetti. Tra questi, anche il diritto ad una

motivazione sufficiente, cui la reclamante si richiama. Questo diritto non impone tuttavia di esporre e discutere

tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta infatti che dalla

decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda

il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2 e

riferimenti).

3.2

Senonché, l’aspetto

del diritto di essere sentita invocato dalla reclamante non risulta nella

fattispecie violato. La motivazione contenuta nella decisione dell’Autorità di

protezione permette in effetti di comprendere le ragioni che l’hanno indotta ad

istituire la rappresentanza. Tant’è che la reclamante si è soffermata su dette

ragioni confutandole ed evidenziando – come vedremo in seguito a ragione – la

carenza di accertamenti e l’errata impostazione giuridica dell’Autorità di

prima sede.

4.

La reclamante

lamenta pure che non sarebbero dati i presupposti per la nomina da parte

dell’Autorità di protezione di un avvocato che la rappresenti nelle azioni

giudiziarie pendenti in Pretura.

L’Autorità di protezione

ha dato seguito alla richiesta della Pretura rinunciando a designare in favore

di RE 1 un curatore, ma conferendo comunque un mandato ex. art. 392 n. 2 CC

all’avv. __________ di rappresentare l’interessata nella causa dinanzi alla

Pretura di __________. Come già debitamente indicato da questa Camera in una

fattispecie analoga, che già concerneva la reclamante, il giudizio

sull’esistenza dei presupposti per istituire una misura di protezione ad una

persona adulta spetta all’Autorità di protezione (art. 440 e segg. CC) (cfr.

sentenza CDP 12 aprile 2018 n. 9.2018.6, consid. 4).

4.1

L’art. 390 CC elenca i

presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Cause della curatela, ai sensi

della norma, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero

una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, n. 25 ad art. 390 CC).

Per quanto riguarda

l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la

dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam

Protection de l’adulte, Meier,, ad

art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.

386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et

effets, n. 36, pag. 110-111; Meier,

Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con

riferimenti). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,

tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da

deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o

da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di

cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di

paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio

concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi

in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schtz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,

ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal

testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza

deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";

“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui

rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,

ecc. (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.

110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno

stato di debolezza, non la lotta contro

comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,

Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36,

pag. 110-111).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve

dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza

dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad

art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schtz, Henkel,

ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,

pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10

pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del

genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non

è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella

scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al

curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, n. 20 ad art. 390 CC).

4.2

Ai sensi

dell’art. 392 CC (rinuncia a una curatela) se l’istituzione di una

curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all’estensione dei

compiti, l’Autorità di protezione degli adulti può: provvedere di moto proprio

a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico (n.

1), conferire ad un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2)

oppure designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e

informazione in determinati ambiti (n. 3).

L’art. 392

CC si applica quando l’istituzione di una curatela risulta manifestamente

sproporzionata. La sproporzione deve essere esaminata in relazione

all’estensione dei compiti che sarebbero affidati al curatore. L’istituzione di

una curatela necessita di tempo e formalità per la messa in opera (art. 405

CC), per il seguito e per la sorveglianza (art. 410-411 CC); il mandato al

curatore è in principio concepito per la durata, anche se i compiti conferiti possono

essere limitati (CommFamm Protection de l’adulte, Meier, n. 5 ad art. 392 CC).

Le condizioni

previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi

tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di

curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle

condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare

l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela

d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles

curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,

op. cit., n. 403, pag. 192).

Nel caso in cui l’istituzione di una curatela appaia manifestamente

sproporzionata, mentre le condizioni per la sua istituzione sono realizzate,

l’Autorità di protezione può rinunciare all’istituzione della curatela e

decidere di intervenire altrimenti, segnatamente nominando un rappresentante a

norma dell’art. 392 CC con l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2) (Meier/Lukic, op. cit., n. 430 pag. 203 e

n. 394 pag. 189). Le condizioni generali previste dall’art. 390 CC devono in

ogni caso essere adempiute anche per l’istituzione di quest’ultima misura (Meier, Droit de protection de l’adulte,

n. 766, pag. 384). Questo tipo di intervento non può quindi essere messo in

atto quale misura sostitutiva perché mancano i presupposti per l’istituzione di

una curatela o si vuole rinunciare ad accertarli (BSK Erw.Schtz, Henkel,

n. 5 ad art. 392 CC).

4.3

Nel caso in esame, l’Autorità

di protezione ha istituito la misura di protezione dell’art. 392 n. 2 CC

rinunciando ad eseguire gli accertamenti che invero andavano fatti sulle

condizioni psichiche dell’interessata.

Con la decisione impugnata

l’Autorità di protezione si è infatti limitata a constatare l’esistenza di un

non meglio precisato “stato di salute” e di un “immobilismo

procedurale” da parte di RE 1, che giustificherebbero la misura contestata.

L’Autorità di prime cure ha anzi esplicitamente ammesso di non aver esperito

alcuna perizia sulla salute psichica dell’interessata, precisando che “può essere

lasciato aperto il quesito a sapere se il comportamento processuale della

stessa sia l’espressione di una patologia psichica che giustifichi

l’istituzione di una curatela di rappresentanza, nella misura in cui può essere

conferito ad un terzo il compito di rappresentarla nelle cause pendenti”. A

torto.

Da quanto emerge dagli

atti, si può desumere che alla fattispecie in esame presso la Pretura di __________,

risulta ancora applicabile il Codice di procedura civile ticinese del 17 aprile

1971.

La richiesta rivolta dal Pretore all’Autorità di protezione di nominare

alla signora RE 1 un rappresentante legale è infatti fondata sull’art. 38 cpv.

2.

CPC/TI, che recita che “le persone civilmente incapaci e quelle

inabilitate devono essere rappresentate, assistite o autorizzate al processo, a

norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro incapacità”. Dagli

atti non risulta che la signora RE 1 sia persona “civilmente incapace” o

oggetto di una inabilitazione ai sensi del predetto articolo (oggi, curatela

generale: v. art. 398 CC). Quindi di due cose l’una. O l’interessata non è in

grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una

disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza

inerente la sua persona (art. 390 cpcv. 1 n. 1 CC), e allora, previo

accertamento di tale stato, spetta all’Autorità di protezione nominare un

curatore di rappresentanza e – se la nomina di un curatore è sproporzionata –

nominare un rappresentante per un atto puntuale a norma dell’art. 392 n 2 CC.

Oppure, se non ricorrono gli estremi sopra menzionati, e RE 1 non sia “capace

di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa”,

spetta semmai al Pretore valutare l’eventuale applicazione di quanto previsto

dall’art. 39 cpv. 2 CPC/TI. In ogni caso è escluso che le norme del diritto

della protezione possano essere utilizzate per mettere in atto soluzioni

giuridicamente non fondate, ossia non basate sugli accertamenti che il diritto

della protezione degli adulti impone. Tantomeno dette norme possono essere

applicate a persone che, se del caso, intenzionalmente e scientemente, per fini

propri, mettono in atto stratagemmi e modalità di conduzione della causa di

stampo defatigatorio.

A titolo abbondanziale, va

comunque rilevato che le considerazioni fatte dall’Autorità di prima sede per

giustificare la misura non sono in ogni caso pertinenti.

Dal certificato medico

citato nella decisione impugnata risulta unicamente che RE 1 doveva essere

ricoverata in ospedale, per un non meglio precisato, “intervento chirurgico

nel mese di ottobre 2020” e che sarebbero seguiti “cicli di

riabilitazione” (cfr. certificato dr. med. __________, 20 ottobre 2020).

Come già indicato nella precedente decisione, il fatto che RE 1 abbia cambiato

un considerevole numero di legali dinanzi alla Pretura, dal 1997 ad oggi, non è

una circostanza sufficiente per l’istituzione della misura contestata.

Neppure il presunto deperimento

della sostanza della reclamante può essere considerato – da solo - una

condizione sufficiente a giustificare l’istituzione della misura. L’Autorità si

è per altro limitata a riportare in modo generico che a causa dell’immobilismo

di RE 1 la sostanza della reclamante potrebbe deperire con conseguente perdita

economica. Dagli atti neppure risulta quale sia l’entità di tale sostanza e la

situazione economica della reclamante.

4.4

In concreto, non

avendo l’Autorità di protezione proceduto ad una valutazione peritale sullo

stato psichico dell’interessata, non ritenendolo “ancora inevitabile” –

partendo dal presupposto sbagliato che l’art. 392 n. 2 CC permetta di conferire

un incarico ad un avvocato senza accertamenti di alcun genere sulla sussistenza

delle condizioni per la messa in atto di una misura di protezione a norma delle

disposizioni del diritto di protezione degli adulti – la decisione impugnata si

avvera palesemente errata e va annullata.

Il reclamo va pertanto

accolto e l’incarto deve essere retrocesso nuovamente all’Autorità di

protezione affinché proceda, senza indugio, a chiarire finalmente con i debiti

accertamenti se il comportamento processuale dell’interessata abbia origine in

una disabilità mentale, in una turba psichica o in un analogo stato di

debolezza, che giustifichi l’adozione di una misura di protezione, sia essa

generale (curatela) o puntuale (rappresentanza ex art. 392 n. 2 CC).

5.

Gli

oneri processuali seguono di regola il principio della soccombenza. In

concreto, solo l’Autorità di protezione può essere ritenuta soccombente.

Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali agli

enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art.

47.

cpv. 6 LPAmm), occorre prescindere dal prelievo di tali oneri.

In considerazione dell’esito della procedura si giustifica tuttavia di

porre nuovamente a carico di quest'ultima l'obbligo di versare alla reclamante

una congrua indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto. Di conseguenza la decisione 2 novembre/21 dicembre 2020 dell’Autorità

regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto è ritornato

all’Autorità regionale di protezione perché provveda senza indugio ai sensi dei

considerandi.

2. Non si prelevano né

spese né tasse di giudizio. L’Autorità Autorità regionale di protezione __________

rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.