9.2021.4
Rinuncia ad una curatela (art. 392 CC).
18 maggio 2021Italiano19 min
luglio 2017 del Pretore, avv. __________, mediante decisione 13 novembre 2017 l’Autorità
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Incarto n.
9.2021.4
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza;
giudicando
sul reclamo del 18/19 gennaio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione
emessa il 2 novembre/21 dicembre 2020 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. RE 1 (1943) è parte
in una causa pendente da anni presso la Pretura di __________ (causa di
divisione ereditaria: inc. DI.1997.913/918/919).
B. Su richiesta 28
luglio 2017 del Pretore, avv. __________, mediante decisione 13 novembre 2017 l’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), ha
istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza ad hoc, ex
art. 390 e 394 cpv. 1 CC, nominando quale curatore l’avv. __________, con il
compito di rappresentarla nella causa che la vedeva opposta a __________.
Tale decisione è stata
annullata dalla giudice supplente della Camera di protezione, chiamata a
decidere su reclamo di RE 1 (cfr. sentenza CDP n. 9.2018.6 del 12 aprile 2018).
Gli atti sono stati retrocessi all’Autorità di protezione affinché procedesse
all’audizione di RE 1 e agli accertamenti necessari per verificare se erano
date le condizioni per istituire in suo favore una misura di protezione (cfr.
consid. 5).
C. Nel frattempo, con
ordinanza 5 novembre 2018 il Pretore ha poi disposto la revoca della richiesta
28 luglio 2017 a seguito della consegna da parte dell’interessata
dell’istromento di vendita del fondo __________.
D. Con decisione 12/16
novembre 2018 l’Autorità di protezione ha stralciato dai ruoli la procedura di
protezione a favore di RE 1.
E. Con ordinanza 16
giugno 2020 il Pretore di __________, ha invitato nuovamente l’Autorità di
protezione a designare a favore di RE 1 un curatore che abbia a rappresentarla
nella causa che la vede opposta a __________. Il Pretore ha in particolare considerato
che negli anni una lunga serie di patrocinatori hanno rinunciato a patrocinare RE
1, che negli ultimi due anni la procedura è rimasta sostanzialmente ferma a
ragione dell’attitudine defatigatoria di RE 1 e che occorre indirizzarsi verso
la nomina alla stessa di un rappresentante legale giusta l’art. 38 cpv. 2
CPC/TI, auspicando (per economia processuale) la nomina dell’avv. __________.
F. Il 27 luglio 2020
l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 ad un’udienza di discussione in
merito alla richiesta della Pretura. L’interessata, si è opposta fermamente
all’istituzione in suo favore di una curatela ad hoc. Pur ammettendo di
aver cambiato diversi avvocati nella procedura dinanzi alla Pretura, ha
ribadito di essere in grado di scegliere e nominare un avvocato.
G. Mediante decisione 2
novembre/21 dicembre 2020 l’Autorità di protezione ha conferito mandato
all’avv. __________, ex art. 392 n. 2 CC, di provvedere a rappresentare RE 1
nelle cause (DI.1997.913/918/919) di cui all’istanza 16/18 giugno 2020 della Pretura
di __________, disponendo le modalità operative del mandatario per rapporto
all’interessata e all’Autorità mandante.
H. Con reclamo 18/19 gennaio
2021 RE 1 postula l’annullamento della predetta decisione e la revoca del
mandato conferito all’avv. __________. La decisione impugnata sarebbe a suo
dire innanzitutto lesiva del diritto di essere sentiti, in quanto non motivata
in modo sufficiente e priva di accertamenti in merito alla necessità della
misura. La reclamante lamenta che non sarebbero date le condizioni per
l’adozione di una misura di protezione, ribadendo di essere perfettamente in
grado di scegliere un avvocato che la rappresenti. Quanto alla figura del
curatore proposto la reclamante ricorda di aver già espresso chiaramente la sua
ferma opposizione alla nomina, ribadendo il proprio malcontento nei confronti
dell’avv. __________.
I. Nelle osservazioni
8 febbraio 2021 l’Autorità di protezione riporta i contenuti di uno scritto 4
febbraio 2021 del patrocinatore di __________ in merito allo stato di incuria
dei fondi e all’immobilismo dell’erede RE 1, rimettendosi al prudente giudizio
dell’autorità di reclamo.
Con osservazioni 16
febbraio 2021 l’avv. __________ rileva di non avere preclusioni nei confronti della
reclamante e di non avere nulla in contrario ad occuparsi nuovamente della
pratica pendente davanti alla Pretura.
Con replica 23 marzo 2021 RE
1 ribadisce i contenuti del reclamo, precisando che il solo fatto che tra le
parti non sia possibile trovare un accordo transattivo non è sufficiente per
procedere alla nomina di un rappresentante. Quanto allo stato degli immobili,
la reclamante indica che il Municipio non ha mai ordinato misure di polizia. RE
1 ribadisce infine la sua ferma opposizione alla figura del curatore proposto
dall’Autorità di protezione anche alla luce dei contenuti delle osservazioni 16
febbraio 2021.
Mediante duplica 6 aprile
2021 l’avv. __________ conferma la propria disponibilità ad assumere il mandato
rilevando che “conosce già perfettamente tutti i dossiers”.
Con duplica 12 aprile 2021
l’Autorità di protezione si limita a ricordare che la procedura è stata aperta
su richiesta del Pretore, il quale ha invitato a designare l’avv. __________.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione impugnata
l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’avv. __________, ex art. 392
n. 2 CC, di provvedere a rappresentare RE 1 nelle cause dinanzi alla Pretura, disponendo
che “dovrà tenere informata l’interessata
e l’Autorità (di protezione)
del suo operato” e “sottoporre preventiva richiesta d’autorizzazione all’Autorità
(di protezione) per gli eventuali atti formatori straordinari che implicano
delle conseguenze giuridiche, economiche o patrimoniali importanti
all’interessata”. L’Autorità di prima sede ha motivato la sua decisione con
il fatto che “il perdurante immobilismo procedurale davanti alla Pretura di __________
da parte dell’interessata, nonché il suo stato di salute (che richiede un
intervento chirurgico e cicli di riabilitazione), portano alla convinzione che
l’interessata deve essere rappresentata nelle cause pendenti davanti al
Pretore”. L’Autorità di prime cure ha ritenuto che “al momento non
appare ancora inevitabile procedere con una valutazione peritale sullo stato di
salute psichica ex art. 449 CC, in particolare può essere lasciato aperto il
quesito a sapere se il comportamento processuale della stessa sia l’espressione
di una patologia psichica che giustifichi l’istituzione di una curatela di
rappresentanza, nella misura in cui può essere conferito ad un terzo il compito
di rappresentarla nelle cause pendenti”. Sempre secondo l’Autorità di
protezione “risulta nell’interesse di tutti gli eredi e quindi anche di RE 1,
procedere al più presto nelle cause pendenti, per evitare che l’attuale stallo
porti ad un deperimento della sostanza della successione con conseguente
perdita economica”. L’Autorità ha concluso che “l’interessata non è
assolutamente in grado di condurre con cognizione di causa tutti i processi giudiziari
pendenti per cui vi si può sopperire dando mandato ad un terzo con le
necessarie conoscenze giuridiche che possa e debba rappresentarla
convenientemente”.
3.
Nel reclamo in
oggetto RE 1 postula l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione
e la revoca del mandato di rappresentanza conferito all’avv. __________. La
reclamante lamenta che la decisione sarebbe lesiva del diritto di essere
sentita, in quanto non sufficientemente motivata.
3.1
Il diritto di essere
sentito (art. 29 cpv. 2 Cost) è un diritto di ordine formale la cui violazione
implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; sentenza DTF del
29.
novembre 2013, inc. 5A_699/3013 consid. 2.2).
Il diritto di essere
sentito, comprende vari aspetti. Tra questi, anche il diritto ad una
motivazione sufficiente, cui la reclamante si richiama. Questo diritto non impone tuttavia di esporre e discutere
tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure formulati; basta infatti che dalla
decisione impugnata emergano in maniera chiara i motivi su cui l'autorità fonda
il suo ragionamento (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2 e
riferimenti).
3.2
Senonché, l’aspetto
del diritto di essere sentita invocato dalla reclamante non risulta nella
fattispecie violato. La motivazione contenuta nella decisione dell’Autorità di
protezione permette in effetti di comprendere le ragioni che l’hanno indotta ad
istituire la rappresentanza. Tant’è che la reclamante si è soffermata su dette
ragioni confutandole ed evidenziando – come vedremo in seguito a ragione – la
carenza di accertamenti e l’errata impostazione giuridica dell’Autorità di
prima sede.
4.
La reclamante
lamenta pure che non sarebbero dati i presupposti per la nomina da parte
dell’Autorità di protezione di un avvocato che la rappresenti nelle azioni
giudiziarie pendenti in Pretura.
L’Autorità di protezione
ha dato seguito alla richiesta della Pretura rinunciando a designare in favore
di RE 1 un curatore, ma conferendo comunque un mandato ex. art. 392 n. 2 CC
all’avv. __________ di rappresentare l’interessata nella causa dinanzi alla
Pretura di __________. Come già debitamente indicato da questa Camera in una
fattispecie analoga, che già concerneva la reclamante, il giudizio
sull’esistenza dei presupposti per istituire una misura di protezione ad una
persona adulta spetta all’Autorità di protezione (art. 440 e segg. CC) (cfr.
sentenza CDP 12 aprile 2018 n. 9.2018.6, consid. 4).
4.1
L’art. 390 CC elenca i
presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela, ai sensi
della norma, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero
una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, n. 25 ad art. 390 CC).
Per quanto riguarda
l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la
dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente e utilizzata eccezionalmente (CommFam
Protection de l’adulte, Meier,, ad
art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n.
386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et
effets, n. 36, pag. 110-111; Meier,
Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 728, pag. 369, con
riferimenti). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale,
tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da
deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o
da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di
cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di
paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio
concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi
in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schtz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010,
ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17). Come emerge chiaramente dal
testo legale italiano e tedesco, lo stato di debolezza
deve risiedere nella persona interessata (“inerente alla sua persona";
“in der Person liegenden Schwächezustands”) e non essere ancorato a circostanze esterne, tra cui
rientrano origine sociale, disagio estremo, difficoltà lavorative, solitudine,
ecc. (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 16; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag.
110-111). In effetti, obiettivo della misura è la protezione di persone in uno
stato di debolezza, non la lotta contro
comportamenti socialmente o moralmente inadeguati (Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.6, pag. 136; CommFam Protection de
l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36,
pag. 110-111).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve
dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza
dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad
art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schtz, Henkel,
ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405,
pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10
pag. 138). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del
genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non
è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella
scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al
curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, n. 20 ad art. 390 CC).
4.2
Ai sensi
dell’art. 392 CC (rinuncia a una curatela) se l’istituzione di una
curatela appare manifestamente sproporzionata rispetto all’estensione dei
compiti, l’Autorità di protezione degli adulti può: provvedere di moto proprio
a quanto necessario, segnatamente dando il consenso a un negozio giuridico (n.
1), conferire ad un terzo l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2)
oppure designare una persona o un servizio idonei con diritto di controllo e
informazione in determinati ambiti (n. 3).
L’art. 392
CC si applica quando l’istituzione di una curatela risulta manifestamente
sproporzionata. La sproporzione deve essere esaminata in relazione
all’estensione dei compiti che sarebbero affidati al curatore. L’istituzione di
una curatela necessita di tempo e formalità per la messa in opera (art. 405
CC), per il seguito e per la sorveglianza (art. 410-411 CC); il mandato al
curatore è in principio concepito per la durata, anche se i compiti conferiti possono
essere limitati (CommFamm Protection de l’adulte, Meier, n. 5 ad art. 392 CC).
Le condizioni
previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi
tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di
curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle
condizioni (l’autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare
l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela
d’accompagnamento, rispetto ad esempio ad una curatela generale, cfr. Meier, Les nouvelles
curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic,
op. cit., n. 403, pag. 192).
Nel caso in cui l’istituzione di una curatela appaia manifestamente
sproporzionata, mentre le condizioni per la sua istituzione sono realizzate,
l’Autorità di protezione può rinunciare all’istituzione della curatela e
decidere di intervenire altrimenti, segnatamente nominando un rappresentante a
norma dell’art. 392 CC con l’incarico di provvedere a singoli compiti (n. 2) (Meier/Lukic, op. cit., n. 430 pag. 203 e
n. 394 pag. 189). Le condizioni generali previste dall’art. 390 CC devono in
ogni caso essere adempiute anche per l’istituzione di quest’ultima misura (Meier, Droit de protection de l’adulte,
n. 766, pag. 384). Questo tipo di intervento non può quindi essere messo in
atto quale misura sostitutiva perché mancano i presupposti per l’istituzione di
una curatela o si vuole rinunciare ad accertarli (BSK Erw.Schtz, Henkel,
n. 5 ad art. 392 CC).
4.3
Nel caso in esame, l’Autorità
di protezione ha istituito la misura di protezione dell’art. 392 n. 2 CC
rinunciando ad eseguire gli accertamenti che invero andavano fatti sulle
condizioni psichiche dell’interessata.
Con la decisione impugnata
l’Autorità di protezione si è infatti limitata a constatare l’esistenza di un
non meglio precisato “stato di salute” e di un “immobilismo
procedurale” da parte di RE 1, che giustificherebbero la misura contestata.
L’Autorità di prime cure ha anzi esplicitamente ammesso di non aver esperito
alcuna perizia sulla salute psichica dell’interessata, precisando che “può essere
lasciato aperto il quesito a sapere se il comportamento processuale della
stessa sia l’espressione di una patologia psichica che giustifichi
l’istituzione di una curatela di rappresentanza, nella misura in cui può essere
conferito ad un terzo il compito di rappresentarla nelle cause pendenti”. A
torto.
Da quanto emerge dagli
atti, si può desumere che alla fattispecie in esame presso la Pretura di __________,
risulta ancora applicabile il Codice di procedura civile ticinese del 17 aprile
1971.
La richiesta rivolta dal Pretore all’Autorità di protezione di nominare
alla signora RE 1 un rappresentante legale è infatti fondata sull’art. 38 cpv.
2.
CPC/TI, che recita che “le persone civilmente incapaci e quelle
inabilitate devono essere rappresentate, assistite o autorizzate al processo, a
norma delle leggi che regolano il loro stato e la loro incapacità”. Dagli
atti non risulta che la signora RE 1 sia persona “civilmente incapace” o
oggetto di una inabilitazione ai sensi del predetto articolo (oggi, curatela
generale: v. art. 398 CC). Quindi di due cose l’una. O l’interessata non è in
grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una
disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza
inerente la sua persona (art. 390 cpcv. 1 n. 1 CC), e allora, previo
accertamento di tale stato, spetta all’Autorità di protezione nominare un
curatore di rappresentanza e – se la nomina di un curatore è sproporzionata –
nominare un rappresentante per un atto puntuale a norma dell’art. 392 n 2 CC.
Oppure, se non ricorrono gli estremi sopra menzionati, e RE 1 non sia “capace
di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa”,
spetta semmai al Pretore valutare l’eventuale applicazione di quanto previsto
dall’art. 39 cpv. 2 CPC/TI. In ogni caso è escluso che le norme del diritto
della protezione possano essere utilizzate per mettere in atto soluzioni
giuridicamente non fondate, ossia non basate sugli accertamenti che il diritto
della protezione degli adulti impone. Tantomeno dette norme possono essere
applicate a persone che, se del caso, intenzionalmente e scientemente, per fini
propri, mettono in atto stratagemmi e modalità di conduzione della causa di
stampo defatigatorio.
A titolo abbondanziale, va
comunque rilevato che le considerazioni fatte dall’Autorità di prima sede per
giustificare la misura non sono in ogni caso pertinenti.
Dal certificato medico
citato nella decisione impugnata risulta unicamente che RE 1 doveva essere
ricoverata in ospedale, per un non meglio precisato, “intervento chirurgico
nel mese di ottobre 2020” e che sarebbero seguiti “cicli di
riabilitazione” (cfr. certificato dr. med. __________, 20 ottobre 2020).
Come già indicato nella precedente decisione, il fatto che RE 1 abbia cambiato
un considerevole numero di legali dinanzi alla Pretura, dal 1997 ad oggi, non è
una circostanza sufficiente per l’istituzione della misura contestata.
Neppure il presunto deperimento
della sostanza della reclamante può essere considerato – da solo - una
condizione sufficiente a giustificare l’istituzione della misura. L’Autorità si
è per altro limitata a riportare in modo generico che a causa dell’immobilismo
di RE 1 la sostanza della reclamante potrebbe deperire con conseguente perdita
economica. Dagli atti neppure risulta quale sia l’entità di tale sostanza e la
situazione economica della reclamante.
4.4
In concreto, non
avendo l’Autorità di protezione proceduto ad una valutazione peritale sullo
stato psichico dell’interessata, non ritenendolo “ancora inevitabile” –
partendo dal presupposto sbagliato che l’art. 392 n. 2 CC permetta di conferire
un incarico ad un avvocato senza accertamenti di alcun genere sulla sussistenza
delle condizioni per la messa in atto di una misura di protezione a norma delle
disposizioni del diritto di protezione degli adulti – la decisione impugnata si
avvera palesemente errata e va annullata.
Il reclamo va pertanto
accolto e l’incarto deve essere retrocesso nuovamente all’Autorità di
protezione affinché proceda, senza indugio, a chiarire finalmente con i debiti
accertamenti se il comportamento processuale dell’interessata abbia origine in
una disabilità mentale, in una turba psichica o in un analogo stato di
debolezza, che giustifichi l’adozione di una misura di protezione, sia essa
generale (curatela) o puntuale (rappresentanza ex art. 392 n. 2 CC).
5.
Gli
oneri processuali seguono di regola il principio della soccombenza. In
concreto, solo l’Autorità di protezione può essere ritenuta soccombente.
Tuttavia, non potendo essere addossate spese processuali agli
enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico (art.
47.
cpv. 6 LPAmm), occorre prescindere dal prelievo di tali oneri.
In considerazione dell’esito della procedura si giustifica tuttavia di
porre nuovamente a carico di quest'ultima l'obbligo di versare alla reclamante
una congrua indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto. Di conseguenza la decisione 2 novembre/21 dicembre 2020 dell’Autorità
regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto è ritornato
all’Autorità regionale di protezione perché provveda senza indugio ai sensi dei
considerandi.
2. Non si prelevano né
spese né tasse di giudizio. L’Autorità Autorità regionale di protezione __________
rifonderà a RE 1 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.