9.2021.57
Mancata approvazione dei rapporti morali e dei rendiconti finanziari del curatore generale, mancato scarico per l’attività svolta, riduzione della remunerazione richiesta e non approvazione dei prelievi effettuati a titolo di acconto
28 aprile 2022Italiano33 min
ha istituito in favore di PI 1 (1957) una misura di rappresentanza (art. 386 vCC),
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.57
Lugano
28 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti
morali 2010-2019 e la remunerazione del curatore nell’ambito della curatela
generale in favore di
PI
1
rappr.
da: CURA 1
giudicando
sul reclamo presentato il 9 aprile 2021 dall’avv. RE 1 contro la decisione
emessa il 9 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con decisione del 21
ottobre 2004 (ris. n. 258) l’allora Commissione tutoria regionale __________,
ha istituito in favore di PI 1 (1957) una misura di rappresentanza (art. 386 vCC),
affidata all'avv. __________, e il 24 gennaio 2005 ha dato avvio ad una
procedura di interdizione, che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha
pronunciato il 18 aprile 2005 in base all'art. 369 vCC. Tutrice è stata
designata la stessa avv. __________. Dal 2 febbraio 2005 PI 1 è collocata nel
foyer __________.
B. Con decisioni 20
luglio 2006 (ris. 203 e 205) la Commissione tutoria regionale __________ ha
revocato la misura di rappresentanza ed ha istituito in favore di PI 1 una
tutela ai sensi dell’art. 369 vCC, designando in qualità di tutore
l’avv. RE 1, fratello della precedente rappresentante.
C. A seguito del
trasferimento di domicilio dell’interessata, con decisione 24 novembre 2010
(ris. n. 340) la Commissione tutoria regionale __________ ha trasferito
l’incarto riguardante PI 1 all’allora Commissione tutoria regionale __________,
che l’ha assunta a decorrere dal 1° gennaio 2011 (decisione 21 gennaio 2011,
ris. n. 36). Il mandato di tutore all’avv. RE 1 è stato confermato.
D. Con decisione di
conversione 30 dicembre 2015 (ris. n. 468), emanata in via supercautelare, l’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha
istituito in favore di PI 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC,
assegnando alle parti un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni. Quale curatore generale è stato confermato l’avv. RE 1.
E. Con decisione 12
marzo 2020 (ris. n. 44) l’Autorità di protezione ha confermato la conversione
della misura di protezione e ha proceduto alla sostituzione del curatore
generale, esonerando l’avv. RE 1 con effetto al 14 marzo 2020 e sostituendolo,
con effetto dal giorno successivo, con CURA 1. Alla curatrice entrante è stata
riconosciuta un’indennità di fr. 800.– annuali, con l’obbligo di informare
tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno dovesse superare
l’importo concordato. Al curatore uscente è stato assegnato un termine scadente
il 31 marzo 2020 per presentare i rendiconti finanziari mancanti e per
consegnare alla sua sostituta i documenti necessari all’esercizio della
curatela.
F. Con decisione 9 marzo
2021 l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare, per quanto attiene
alla verifica contabile e dei contenuti, i rendiconti finanziari e i rapporti
morali presentati dall’avv. RE 1 per gli anni 2010-2019 (dispositivo n. 1).
L’Autorità di protezione ha altresì negato l’approvazione dei prelevamenti
effettuati dal curatore a titolo di mercedi e note d’onorario per assistenza
legale negli anni 2011-2020, per un totale di fr. 336'234.– (dispositivo n. 2).
A titolo di remunerazione per la gestione della curatela è stato per contro
riconosciuto un importo forfettario di fr. 10'000.– annui comprensivi di spese
per la gestione 2011-2019 e fr. 2'500.– comprensivi di spese per la gestione
2020, per un totale di fr. 92'500.– (dispositivo n. 3). All’avv. RE 1 è stato
assegnato un termine di 20 giorni non prorogabile per restituire a PI 1 la
differenza tra quanto prelevato senza autorizzazione e la remunerazione
riconosciuta (dispositivo n. 4). Al curatore non è stato dato scarico per gli
atti e le omissioni compiuti nell’esercizio del suo mandato (dispositivo n. 5),
mentre la nuova curatrice generale di PI 1 è stata autorizzata a valutare la
possibilità di avviare procedure penali e civili alfine di ottenere la
rifusione del danno patito dall’interessata nell’ambito della gestione della curatela
(dispositivo n. 6). I documenti giustificativi sono stati trattenuti
dall’Autorità di protezione allo scopo di valutare l’avvio di ulteriori
procedure (dispositivo n. 7).
G. Con reclamo 9 aprile
2021 l’avv. RE 1 è insorto contro la suddetta decisione, chiedendone in via
principale l’annullamento e postulando l’approvazione dei rendiconti, dei
rapporti morali presentati nonché dei prelevamenti effettuati a titolo di
mercede. Il reclamante chiede altresì l’approvazione della sua nota
professionale del 28 aprile 2020, per l’importo di fr. 6'560.50. In via
subordinata il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il
rinvio degli atti all’autorità di prime cure per l’approvazione dei rendiconti,
dei rapporti morali presentati nonché dei prelevamenti effettuati a titolo di
mercede, oltre al riconoscimento della sua nota professionale del 28 aprile
2020. In via ancor più subordinata, egli postula l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione affinché riesamini
in dettaglio le note professionali del curatore, con riferimento al dispendio
orario indicato, e i rapporti morali stessi.
L’avv. RE 1 ha
inoltre chiesto in via provvisionale il conferimento dell’effetto sospensivo al
gravame.
H. Con osservazioni 21
maggio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulandone
l’integrale reiezione. Con osservazioni di pari data anche la nuova curatrice
generale CURA 1 ha espresso le sue critiche nei confronti dell’operato del
precedente curatore, senza tuttavia formulare particolari richieste di
giudizio.
I. Con replica 16
luglio 2021 l’avv. RE 1 si è riconfermato nelle sue argomentazioni e richieste
di giudizio. Con duplica 27 luglio 2021 la curatrice generale si è limitata a
chiedere di non perdere di vista il fulcro centrale della questione, ossia il
lato economico. Con scritto 30 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha
comunicato di rinunciare a presentare una duplica, riconfermandosi in quanto
espresso nel precedente memoriale.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
L’avv. RE 1 postula
in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.
Ai sensi dell’art.
450c CC il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione
degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.
Nel caso concreto,
l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel
giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta del
reclamante si rivela dunque irricevibile poiché priva di oggetto.
3.
Nel suo reclamo,
l’avv. RE 1 censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei
rapporti morali presentati per gli anni di gestione 2010-2019.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che l’ultimo rendiconto
approvato agli atti risultava essere quello del 2009, presentato all’allora
Commissione tutoria regionale __________.
L’Autorità di
protezione ha riferito di aver comunicato al curatore, nel corso dell’udienza
tenutasi il 4 marzo 2020 in relazione alla sua sostituzione, “di aver svolto
un'attenta analisi della documentazione prodotta per gli anni dal 2010 al 2019
e rivelato che tutti i giustificativi della gestione finanziaria sono stati
consegnati e verificati e potenzialmente potrebbero essere approvati con le
correzioni apportate dall'Autorità” (decisione impugnata, pag. 1-2).
L’Autorità di protezione
ha inoltre riferito di aver evidenziato, sempre nel corso della suddetta
udienza, “che per la gestione della curatela nel corso degli anni erano
state prelevate da parte dell'avv. RE 1 delle cospicue somme concernenti le
mercedi e le note d'onorario senza la necessaria autorizzazione rilasciata da
parte dell'Autorità, nonostante l'allora CTR __________ (…), avesse reso
attento I'avv. RE 1 rispetto alla necessità di sottoporre una richiesta per
ogni mercede all'Autorità per approvazione prima di prelevare la somma dal
conto della persona da lui gestita” (decisione impugnata, pag. 1).
Oltre ai prelevamenti
effettuati senza autorizzazione preventiva, l’avv. RE 1 “avrebbe negli anni
tralasciato diversi pagamenti quali le imposte per gli anni 2016-2017, i
contributi AVS per gli anni 2014-2017 e le fatture per spese mediche, generando
delle esecuzioni a nome della signora PI 1, oltre che delle spese di richiamo e
interessi di mora e questo nonostante l'interessata avesse possibilità di
procedere con i relativi pagamenti”; inoltre, “l’Ufficio AVS l’ha tassata
d'ufficio e multata dal 2014 al 2019 perché il curatore non aveva notificato i
dati” (decisione impugnata, pag. 3).
Nella decisione impugnata,
l’Autorità di protezione sostiene poi che “anche la gestione degli immobili
di proprietà della signora PI 1, negli anni di gestione della curatela da parte
dell'avv. RE 1 è stata lacunosa e organizzata in modo tale da non sfruttare
completamente il loro potere di rendimento”, in quanto il curatore “avrebbe,
infatti, dato in affitto dei terreni a poco prezzo, non si sarebbe preoccupato
del fatto che non tutte le pigioni venivano corrisposte ed alcuni terreni e
posteggi sono stati lasciati in uso gratuitamente per anni, o ancora avrebbe
stipulato degli accordi che prevedevano la possibilità di occupare degli immobili
della signora PI 1 a titolo gratuito in cambio di una fantomatica manutenzione”
(decisione impugnata, pag. 3). Infine, negli ultimi tre mesi del suo mandato
nel 2020, l’avv. RE 1 “avrebbe effettuato pagamenti per un importo di circa
Fr. 170'000.00, pagando alcune fatture arretrate sulle quali nel frattempo si
erano generate spese e interessi pari a Fr. 9'679.70”, ciò che “ha
immancabilmente creato una mancanza importante di liquidità” (decisione
impugnata, pag. 4). Egli ha inoltre consegnato alla nuova curatrice “fatture
non pagate e urgenti relative alla cassa malati per un importo di Fr. 3'400.00
e relative a imposte 2018/2019 non pagate per un importo di Fr. 44'117.75”
(decisione impugnata, pag. 4).
Nella decisione impugnata
si conclude che “nonostante dall'attenta analisi svolta da parte
dell’Autorità dei rendiconti finanziari e rapporti morali per gli anni
2010-2019 e della documentazione prodotta è stato rivelato che tutti i
giustificativi della gestione finanziaria sono stati consegnati e verificati e
sembrerebbero essere completi e veritieri”, l’Autorità non ritiene che essi
possano essere approvati “in quanto non si ritiene che il curatore abbia
amministrato i beni della curatelata ossequiando le disposizioni di legge,
generando con il suo agire un importante danno finanziario, motivo per il quale
all'avv. RE 1 non verrà dato scarico per gli atti e le omissioni compiuti
nell'esercizio del suo mandato di curatore” (decisione impugnata, pag. 4).
3.2
Nel suo reclamo,
l’avv. RE 1 contesta le critiche dell’Autorità di protezione con riferimento al
mandato svolto, sottolineando – oltre ai progressi personali dell’interessata –
che la sua sostanza “è stata diligentemente amministrata” (reclamo, pag.
7).
Egli ammette “che le
traversie e gli impegni personali (professionali) del sottoscritto hanno
segnato una tempistica della gestione di alcune pratiche (pagamento tempestivo
di fatture, e simili) non all’insegna dell’eccellenza”, ma “senza
nocumento per la pupilla, alla quale nulla è mai mancato” (reclamo, pag.
8).
Il reclamante afferma che
l’Autorità di protezione, “dopo anni di disinteresse”, ha richiamato la
consegna dei rendiconti e dei rapporti morali, ciò che è stato da lui eseguito
“nei termini assegnati” (reclamo, pag. 21). Egli ritiene che “da un
incarto raffazzonato come quello messomi nelle mani dalla CTR __________ nel
2006, con cumuli di conti sparsi qua e là, documentazione mancante e
quant’altro” egli ha poi riconsegnato “un incarto formalmente impostato
in modo impeccabile, con contabilità su supporto informatico, rendiconti e
dichiarazione fiscale allestiti dalla fiduciaria” (reclamo, pag. 21). Per
illustrare il suo operato, l’avv. RE 1 elenca ampi stralci dei rapporti morali
relativi agli anni 2010-2020 (reclamo, pag. 22-34), dai quali emerge che il
bene della pupilla –
“quello vero” – sia sempre stato “perseguito
e raggiunto nel corso degli anni” (reclamo, pag. 36). Egli contesta le
critiche che l’Autorità di protezione rivolge alla sua gestione immobiliare, ad
esempio considerando un danno il “mancato affitto di qualche prato sfalciato”
(che “ha radici nell’ottocento contadino, con rapporti amichevoli fra gli
avi PI 1 e gli abitanti del posto”) e ignorando invece gli “interventi
mirati e documentati” messi in atto dal curatore (reclamo, pag. 35).
Inoltre, a mente dell’avv. RE 1, “non si vede quale danno abbia subito la
pupilla dal ricevere qualche esecuzione per ritardi nei pagamenti”,
ritenendo semmai di essere lui ad aver subito il relativo “danno d’immagine”
(reclamo, pag. 35). Il reclamante giudica per contro poco comprensibile “il
totale disinteresse dell’ARP nei confronti degli ingenti capitali indebitamente
trattenuti dalla Fondazione PI 1”, debitrice nei confronti della curatelata
di quasi fr. 300'000.–. In particolare, il reclamante ritiene grave che
l’autorità di prime cure affermi che la questione della Fondazione PI 1 “nulla
avrebbe a che vedere con la posizione del sottoscritto”, mentre il recupero
del credito della curatelata “avrebbe potuto e dovuto (se l’ARP non l’avesse
impedito, ignorando le mie richieste di autorizzazione a stare in lite)
costituire il fiore all’occhiello del mio operato” (replica, pag. 14).
Per quanto attiene agli
acconti prelevati senza autorizzazione, il reclamante sostiene che si trattava
di una “prassi consolidata in CTR __________” e che essi erano sempre in
linea con il reale dispendio orario investito, senza che ciò cagionasse “alcuna
crisi di liquidità per la pupilla, da metterne in pericolo la sussistenza o le attività
svolte” (reclamo, pag. 37).
Per quel che concerne i
ritardi nei pagamenti, l’avv. RE 1 si afferma “disposto a fare atto di
contrizione”, ammettendo che “nei confronti del fisco e altri tributi
saranno insorti costi per interessi di ritardo o qualche diffida”,
sottolineando come “nessuna conseguenza è insorta nel benessere di PI 1”
e sottolineando che la critica quanto all’“impossibilità di cambiare Cassa
malati causa morosità” è assurda in quanto non vi è necessità di modificare
istituto e in quanto già per la malattia da cui è affetta, la curatelata non
verrebbe accettata da nessun’altra Cassa (reclamo, pag. 38). Egli ritiene che
la causa di “qualche costo in più” risieda in “momenti di non
colpevoli blackout gestionali (vedasi: lunghi periodi di malattia e conseguenti
ritardi accumulati” (replica, pag. 4).
Le critiche rivolte
all’operato dell’avv. RE 1 in qualità di curatore da parte dell’autorità di
prime cure “appaiono miopi e costruite ad arte, per cercare il classico ago
nel pagliaio, non tenendo conto della stratificazione di quanto posto in essere
e consolidato in questi anni” (reclamo, pag. 39).
In conclusione, l’avv. RE
1.
postula l’accoglimento del reclamo e la modifica della decisione impugnata,
con approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali concernenti il
periodo 2010-2019.
3.3
Ai sensi dell’art. 410
cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione
all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma
almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC
ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette
all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione
dell’interessato e sull’esercizio della curatela.
L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione
e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA)
prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve
presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il
rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di
protezione può accordare una proroga.
Ai sensi dell’art.
415.
CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità
di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se
necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se
necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure
adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
Il tenore della normativa vigente non si scosta da
quanto in vigore sino al 31 dicembre 2013 (cfr. in particolare l’art. 413 cpv.
2.
vCC e l’art. 24 Regolamento d'applicazione della Legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RTut).
L’Autorità di protezione
esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma
anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La
contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e
veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare
sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore
(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli
adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,
FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n.
13; Meier/Lukic, Introduction au
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.
293; Langenegger,
Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).
Dal profilo materiale,
l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili
sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state
respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni
derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito
fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad
art. 415 CC n. 7; Biberost, in:
CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).
Sia l’approvazione del
conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto
morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore
di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,
l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in
responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre
2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,
Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK
ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).
Occorre tuttavia tenere in
considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza
probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale
(STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.
4).
3.4
Con riferimento alla
mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati
dal reclamante, così come al mancato scarico per la gestione della curatela
negli anni 2010-2019 occorre osservare quanto segue.
Dopo il cambiamento di
competenza e l’ultimo prelievo di fr. 26'520.– a titolo di anticipo sulla
mercede – autorizzato dall’allora Commissione tutoria regionale __________ in
data 7 dicembre 2010 – l’avv. RE 1 ha costantemente prelevato acconti dagli
averi della sua pupilla, per un importo complessivo superiore a fr. 330'000.–,
senza mai premurarsi di chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione
all’Autorità di protezione.
Il reclamante, in qualità
di avvocato, non poteva ignorare l’art. 16 cpv. 4 ROPMA (del tutto analogo al
previgente art. 16 cpv. 4 vRTut riferito al tutore), che ammette il
prelievo di anticipi sull’indennità, a condizione che il curatore ne faccia
richiesta all’Autorità di protezione. In aggiunta, va sottolineato che sin dal
2010.
egli era stato reso edotto esplicitamente della necessità di un tale
avallo (“L’avv. RE 1 trasmetterà entro la fine del corrente mese di febbraio
2010.
la distinta per mercede e rimborso spese prelevati per il proprio operato.
Per il futuro ogni anticipo di mercede dovrà essere sottoposto per approvazione
alla nostra Autorità”, verbale udienza 1° febbraio 2010 presso la Commissione
tutoria regionale __________) e l’aveva espressamente riconosciuta (“dal
colloquio avuto in CTR a inizio anno ho adeguato la mia prassi, ovvero non più
effettuato prelevamenti in acconto onorario e spese senza previa autorizzazione”,
lettera 27 ottobre 2010). Se una «prassi» è venuta a consolidarsi, questa
riguarda soltanto il modus operandi dell’avv. RE 1: l’Autorità di
protezione, essendo all’oscuro dei cospicui prelievi in questione, non poteva certo
avallarli tacitamente.
L’avv. RE 1 ha dunque attinto
a più riprese dai conti della curatelata, prelevando degli importi consistenti
(complessivamente superiori a fr. 330'000.–) sapendo che tale modo di procedere
– poco importa se, a mente sua, asseritamente in linea con il reale dispendio
orario investito – non era conforme alle norme applicabili, di cui era stato
espressamente edotto. Negli anni egli si è garantito una continua e cospicua
remunerazione attingendo dagli averi della curatelata, su cui aveva libero
accesso, senza mai premurarsi di presentare una formale nota professionale con
il dettaglio delle prestazioni fornite, che era suo dovere presentare
unitamente al rendiconto annuale (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA; art. 16 cpv. 3 vRtut)
e che pure avrebbe dovuto passare al vaglio dell’Autorità di protezione.
A ciò si aggiunge che il
reclamante ha presentato i rapporti morali e i rendiconti finanziari con grande
ritardo rispetto alle scadenze previste dalle normative applicabili, di cui in
qualità di avvocato non poteva essere all’oscuro, e dopo numerosi solleciti (i
rendiconti finanziari 2010-2017 e i rapporti morali 2010-2018 sono stati
consegnati in data 5 giugno 2018, il rendiconto finanziario 2018 in data 26
febbraio 2020, il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2019 in data 30
aprile 2020, cfr. doc. 84 n. 2, 3 e 13). In base alle norme applicabili
la rendicontazione periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere
da una richiesta da parte dell’Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»).
L’assenza di rendicontazione durante questo lungo periodo, oltre ad infrangere
le disposizioni applicabili e a costituire un evidente mancanza della diligenza
richiesta al curatore, ha fatto sì che l’Autorità di protezione non si
avvedesse di tali prelevamenti, effettuati senza il suo benestare.
Oltre a ciò – e al di là
dei continui tentativi di minimizzazione contenuti nel reclamo –
l’amministrazione del curatore non può essere considerata adeguata e conforme
alle esigenze legali.
A tal proposito basti
evocare il fatto che l’avv. RE 1 abbia permesso che nei confronti della
curatelata venissero spiccati 38 precetti esecutivi, per l’importo di fr.
65'416.70, conseguenza del mancato pagamento di importanti debiti della
curatelata (imposte 2016-2017, contributi AVS 2014-2017, fatture per spese
mediche). Precetti esecutivi che la pupilla si è vista spiccare nel contesto di
una situazione finanziaria florida e alla costante presenza di liquidità che
eccedeva gli importi necessari per onorare gli impegni finanziari in questione.
Il reclamante non ha contestato tali accertamenti e non ha fornito
giustificazioni valide per questa macroscopica manchevolezza.
Se a ciò si aggiunge che
l’amministrazione non era stata affidata ad un laico bensì ad un avvocato,
nominato e remunerato in considerazione delle sue competenze specifiche, l’aver
permesso che PI 1 accumulasse debiti ed esecuzioni senza alcuna motivo
plausibile – se non l’inattività del curatore nell’evadere i pagamenti – appare
circostanza ancora più grave.
A quanto appena evocato si
aggiunge che per alcuni periodi fiscali il curatore non è stato in grado di
presentare la dichiarazione d’imposta dell’interessata, cagionando così delle
tassazioni d’ufficio, che l’Ufficio AVS ha multato la curatelata dal 2014 al
2019.
per non aver notificato i dati e che egli ha perso le chiavi di una
cassetta di sicurezza intestata a PI 1 (che ha dunque dovuto essere aperta in
maniera forzata, con i relativi costi a carico di quest’ultima). Queste
circostanze risultano dagli atti e non sono contestate dal reclamante, che si
limita a minimizzarne la gravità (le critiche dell’Autorità di protezione e
della nuova curatrice sarebbero “il classico ago nel pagliaio”, reclamo
pag. 39; “veniali pecche di poco spessore”, replica pag. 4) e a
giustificare i ritardi con dei periodi di inabilità lavorativa (“momenti di
non colpevoli blackout gestionali”, replica, pag. 4).
Pure la gestione
immobiliare appare lacunosa, come esposto dettagliatamente dalla nuova
curatrice nelle sue osservazioni. Quest’ultima ha peraltro osservato come tutti
i contratti in essere siano “stati sciolti e ricontrattati con un compenso
più equo” successivamente alla sostituzione del reclamante (cfr. pag. 2-4).
Tali puntuali critiche non hanno trovato giustificazione alcuna nella replica
presentata dall’avv. RE 1, che le ha genericamente definite “pretestuose e
totalmente slegate da un’analisi globale e contestuale del caso”, con “accenti
e priorità ben più significative che non la messa a reddito di qualche prato
sfalciato”, giustificando la situazione alla luce dei rapporti intrattenuti
dagli avi della curatelata nell’ottocento contadino (pag. 14; reclamo, pag. 35).
Al di là della
presentazione di una contabilità e di giustificativi risultati formalmente
corretti dal controllo effettuato in prima sede, e al di là delle attività che
sono sicuramente state svolte nell’interesse di PI 1, alla luce di tali
macroscopiche mancanze merita dunque conferma in questa sede la decisione
dell’Autorità di protezione di non dare scarico all’avv. RE 1 per la gestione
della curatela negli anni 2010-2019 e di non approvare i rendiconti finanziari
né i rapporti morali da lui presentati.
4.
Nel suo reclamo
l’avv. RE 1 postula inoltre il riconoscimento della sua mercede per l’attività
svolta in qualità di curatore generale di PI 1. Egli chiede dunque
l’approvazione della remunerazione da lui esposta, in particolare dei
prelevamenti effettuati a titolo di mercede negli anni 2011-2020 della sua nota
professionale 28 aprile 2020, per l’importo di fr. 6'560.50.
4.1
Nella decisione
impugnata
l’Autorità di protezione ha affermato, in relazione alla
remunerazione del curatore, che “i prelevamenti effettuati da parte
dell'avv. RE 1 negli anni 2011 – 2020 a titolo di mercedi e note d'onorario per
assistenza legale”, per un importo complessivo di fr. 336'234.–, “non
possono essere approvati e non si ritiene corrispondano all'effettivo onere
generato dalla gestione della curatela” (pag. 5). In applicazione dell’art.
394.
cpv. 3 CO l’autorità di prime cure ha inoltre ritenuto giustificato “procedere
ad una riduzione della mercede a fronte della gestione lacunosa fatta da parte
del curatore e all'effettivo onere che la gestione della curatela stessa può
aver generato”, riconoscendo per il lavoro svolto “un importo
forfettario annuo di Fr. 10'000.00 corrispondente a circa 40 ore all'anno a Fr.
250.00/annui”, e per i tre mesi di gestione 2020 “un importo forfettario
di Fr. 2'500.00 per le prestazioni svolte” (decisione impugnata, pag. 5).
4.2
Nel suo reclamo, l’avv.
RE 1 afferma che la remunerazione per l’attività svolta era stata concordata
con la Commissione tutoria regionale __________, con la quale sin dal dicembre
2006.
era stata chiarita la sua tariffa oraria per le prestazioni legali e per
le pratiche di tutela, aderente alla previgente Tariffa dell’ordine degli
avvocati (TOA; reclamo, pag. 9-10). Secondo il reclamante, tale remunerazione
non è stata mai contestata neppure dall’Autorità di protezione divenuta successivamente
competente, che in sede di udienza 4 marzo 2020 aveva espressamente
riconosciuto i criteri di fatturazione precedenti (reclamo, pag. 16). L’avv. RE
1.
ritiene che “in nessun punto della decisione impugnata vengono commentate
o anche solo genericamente contestate le dettagliatissime distinte delle
prestazioni svolte” (reclamo, pag. 37). Egli ritiene pertanto incomprensibile
– se non per “la voglia di squalificare la persona del curatore” – la
defalcazione degli onorari, “addivenendo a corrispondere mercedi
assurdamente distanti dall'applicazione della tariffa (accettata) al reale
dispendio orario” (reclamo, pag. 37).
4.3
Ai sensi
dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso
delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore
professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).
L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal
fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei
compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di
emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il
rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con
i beni dell’interessato (cpv. 3). Sotto il titolo marginale “Compenso dei
curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un
compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del
pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto
previsto dall’art. 404 CC.
La
remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è
calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del
Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di
protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del
22.2.2013, pag. 110)], il cui tenore, sugli aspetti che riguardano il caso
concreto, non si scosta tuttavia dai principi oggi in essere (v. in particolare
l’art. 49 vLTut).
Giusta
l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa
diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle
obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è
responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari
affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il
diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari
può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti,
la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per l’attività
diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se egli non
agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli onorari
convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al
mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre
2017, consid. 5.2.2; Meier, La
gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e
nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione
soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale
inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a;
STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier,
La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e
nota 124).
Secondo la
giurisprudenza, il diritto del mandante alla riduzione dell’onorario dovuto
(art. 394 cpv. 3 CO) può cumularsi con il suo diritto alla riparazione del
danno causato dalla cattiva esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 1 e 2 CO; DTF
124.
III 423 consid. 4c; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2). Il
danno di cui il mandante può esigere la riparazione può tuttavia essere
soltanto un danno consecutivo alla cattiva esecuzione del mandato, siccome la
riparazione del danno non deve permettere al mandante di ottenere un doppio
indennizzo per la perdita cagionata della mancata diligenza del mandatario
nell’esecuzione dell’attività affidatagli, già compensata con la riduzione
dell’onorario (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats
spéciaux, 5a ed. 2016, pag. 658 n. 4594). Se il mandatario ha riparato
il danno causato, può essere trattato come se avesse correttamente adempiuto al
suo mandato e può avere diritto integralmente ai suoi onorari per applicazione
analogica dell’art. 397 cpv. 2 CO (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre
2017, consid. 5.2.2, che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla DTF
124.
III 423 consid. 4c e alla STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1,
criticata da una parte della dottrina che ritiene comunque dovuta una riduzione
dell’onorario).
I crediti
reciproci del mandatario (al pagamento dei suoi onorari, eventualmente ridotti)
e del mandante (per il risarcimento del danno) possono essere compensati (art.
120.
CO; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; STF 4A_364/2013 del 5
marzo 2014, consid. 14.1; DTF 124 III 423 consid. 4c).
4.4
Nel caso concreto,
l’importo della tariffa oraria non è in discussione e non è stato ridotto
dall’Autorità di protezione. Nella sentenza impugnata è stato invece
considerato che, da un lato, il monte ore esposto non corrispondesse
all’effettivo onere generato dalla gestione della curatela e che, dall’altro
lato, il compenso del reclamante dovesse essere ridotto ex
art. 394 cpv. 3 CO in considerazione delle manchevolezze riscontrate.
Questo giudice condivide
tale impostazione.
Anzitutto, in sede di
udienza l’avv. RE 1 ha spiegato che la distinta degli acconti presentata
all’Autorità di protezione (doc. 3) è stata “ricostruita a ritroso partendo
dal 2019, in modo che il totale dei prelievi fosse giustificato” (verbale
di udienza 4 marzo 2020, pag. 2). Per quanto attiene alle mercedi degli anni
2010-2018, egli ha dichiarato che “gli importi indicati per ogni anno di
gestione non corrispondono per forza al dispendio orario” (verbale 4 marzo
2020, pag. 2), ammettendo dunque una discrepanza tra quanto prelevato a titolo
di acconto e quanto successivamente ricostruito per giustificare il dispendio
orario corrispondente. Tali dichiarazioni non depongono in favore della fedefacenza
della distinta prestazioni da lui stesso presentata, anche se nel corso dello
scambio di allegati dinnanzi a questo giudice l’avv. RE 1 ha sostenuto che le
ore esposte fossero interamente documentate sulla base di sue registrazioni
quotidiane manoscritte, immesse poi da una segretaria nell’apposito programma e
confluite nelle distinte prestazioni prodotte nel procedimento (replica, pag.
6).
Vi è ad ogni modo da
rimarcare che appaiono eccessive e non giustificate le numerose e generiche
voci concernenti “esame incarto e studio pratica” o quelle concernenti
il riordino della pratica (ad es. il 2 marzo 2016 “esame incarto e studio
pratica (varia per resoconto finanziario), 180 minuti”, benché il
rendiconto finanziario in questione non abbia visto la luce sino al 5 giugno
2018). Una certa decurtazione a tale titolo non appare dunque ingiustificata.
Va inoltre segnalato che
dall’esame della nota professionale presentata il 25 febbraio 2020 (periodo di
fatturazione 2010-2019) emerge che l’avv. RE 1 aveva esposto, nel suo dispendio
orario, il tempo da lui speso assieme alla persona che si occupava della contabilità
e delle questioni fiscali (__________), specificando di non aver invece mai
fatturato il tempo speso dalla collaboratrice medesima per tale attività (ad
es. giovedì 6 dicembre 2012, “esame contabilità ed imposte con addetta
contabilità, 240 minuti”). Dalla nota interna datata 24 febbraio 2020 si
evince che la contabile, attiva presso lo Studio __________, ha successivamente
rinunciato a presentare una fattura a PI 1 per il lavoro svolto, rinunciando
dunque a farsi remunerare per le prestazioni svolte. Da tale nota interna si apprende
che l’avv. RE 1, dopo aver ringraziato __________ da parte sua e della
curatelata per tale rinuncia (v. e-mail 2 novembre 2017) ha “retroattivamente
integrato le proprie prestazioni” prelevando un “acconto su esborsi ed onorari”
dell’importo di fr. 12'500.–, “in aggiunta al minutaggio elencato nella
distinta delle prestazioni” (cfr. nota interna doc. 4 e allegati). La
suddetta somma (peraltro esposta ancora sotto forma di due acconti, senza alcun
criterio di calcolo), è stata dunque prelevata a PI 1 da parte dell’avv. RE 1
per delle prestazioni che non sono state né da lui personalmente svolte (poiché
le ore da lui effettivamente dedicate alla contabilità erano già state fatturate)
né da lui remunerate a terzi (in ragione della rinuncia della contabile). Il fatto
che il reclamante esponga nel suo onorario delle prestazioni di contabilità
effettuate da terzi a titolo gratuito dimostra una certa disinvoltura
nell’operato del curatore e getta ulteriormente ombra sulla fedefacenza delle
note d’onorario presentate e l’effettiva corrispondenza delle medesime con
l’attività svolta. In ogni caso, anche tale importo deve essere defalcato dagli
importi pretesi a titolo di remunerazione.
Per quanto attiene alla
nota professionale del 28 aprile 2020 concernente le ultime prestazioni fornite
dal curatore prima della sua sostituzione, si evince che tra il 21 e il 23
febbraio 2020 (23 ore totali) egli ha fatturato anche “assemblaggio elenco
prestazioni per note professionali”, “recupero e assemblaggio info e
giustificativi per fatturazione 2010-2019”, “riordino doc. e info per
fatturazione” (v. doc. 84, n. 14). L’avv. RE 1 ha dunque fatturato alla
curatelata anche il tempo occorsogli per emanare le proprie fatture, ciò che non
è evidentemente ammissibile.
Tutti questi elementi
permettono di concludere che le ore esposte dal reclamante eccedano in maniera
consistente quelle che sarebbero state adeguate per una ragionevole conduzione
del mandato, rendendo così giustificata una decurtazione delle relative note
professionali.
Se a quanto appena esposto
si aggiunge che negli anni la gestione della curatela
appare essersi vieppiù semplificata – tanto che anche l’avv. RE 1 ha
riconosciuto che oggi non si giustifica più l’attribuzione dell’incarico ad un
avvocato (v. verbale 4 marzo 2020, pag. 2) – e che per la nuova curatrice non
giurista, cui sono stati affidati i medesimi compiti, è stato previsto un
compenso annuale di fr. 800.– (ovvero 10/20 ore di lavoro annue calcolando una
remunerazione di fr. 40.–/80.– orari ex art. 17 cpv. 2 ROPMA) la decurtazione
operata dall’autorità di prime cure resiste alle critiche e deve essere qui
confermata.
Oltre a ciò, come evocato
sopra, nella fattispecie il curatore non ha agito con la cura richiesta e non
ha svolto la sua attività con la diligenza che ci si doveva attendere da lui,
commettendo macroscopiche manchevolezze. Alla luce delle considerazioni già
esposte al consid. 3.4, l’avv. RE 1 non può pretendere di vedersi riconosciuta l’integralità degli onorari richiesti, che avrebbero dovuto essere
corrisposti al mandatario diligente – ovvero ad un curatore che paga
tempestivamente le fatture, che non provoca con la sua inattività l’emanazione
di precetti esecutivi (e l’inizio di una procedura di pignoramento nei
confronti della pupilla solvibile), che presenta le dichiarazioni di imposta
evitando tassazioni d’ufficio, che fornisce agli Uffici dello Stato le
informazioni richieste senza farsi multare, eccetera. Un’ulteriore riduzione
della sua remunerazione deve dunque essere operata in ragione dell’esecuzione palesemente difettosa della gestione medesima.
In conclusione, la
riduzione della remunerazione operata dall’Autorità di protezione – sia per
l’esposizione eccessiva di ore rispetto all’onere generato da una diligente
gestione della curatela, sia per l’esecuzione non diligente della
gestione medesima – non appare criticabile, e gli importi stabiliti (fr.
10'000.– annui comprensivi di spese per la gestione 2011-2019 e fr. 2'500.–
comprensivi di spese per la gestione 2020, per un totale di fr. 92'500.–) devono
essere confermati in questa sede. Il reclamo non può pertanto
essere accolto neppure in relazione all’entità degli onorari.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del
reclamante. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. La
richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è irricevibile
in quanto priva di oggetto.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’800.–
b) spese fr.
200.–
fr.
2’000.–
sono posti a carico
dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili.
4. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.