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Decisione

9.2021.57

Mancata approvazione dei rapporti morali e dei rendiconti finanziari del curatore generale, mancato scarico per l’attività svolta, riduzione della remunerazione richiesta e non approvazione dei prelievi effettuati a titolo di acconto

28 aprile 2022Italiano33 min

ha istituito in favore di PI 1 (1957) una misura di rappresentanza (art. 386 vCC),

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.57

Lugano

28 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

per

quanto riguarda l’approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti

morali 2010-2019 e la remunerazione del curatore nell’ambito della curatela

generale in favore di

PI

1

rappr.

da: CURA 1

giudicando

sul reclamo presentato il 9 aprile 2021 dall’avv. RE 1 contro la decisione

emessa il 9 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con decisione del 21

ottobre 2004 (ris. n. 258) l’allora Commissione tutoria regionale __________,

ha istituito in favore di PI 1 (1957) una misura di rappresentanza (art. 386 vCC),

affidata all'avv. __________, e il 24 gennaio 2005 ha dato avvio ad una

procedura di interdizione, che l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha

pronunciato il 18 aprile 2005 in base all'art. 369 vCC. Tutrice è stata

designata la stessa avv. __________. Dal 2 febbraio 2005 PI 1 è collocata nel

foyer __________.

B. Con decisioni 20

luglio 2006 (ris. 203 e 205) la Commissione tutoria regionale __________ ha

revocato la misura di rappresentanza ed ha istituito in favore di PI 1 una

tutela ai sensi dell’art. 369 vCC, designando in qualità di tutore

l’avv. RE 1, fratello della precedente rappresentante.

C. A seguito del

trasferimento di domicilio dell’interessata, con decisione 24 novembre 2010

(ris. n. 340) la Commissione tutoria regionale __________ ha trasferito

l’incarto riguardante PI 1 all’allora Commissione tutoria regionale __________,

che l’ha assunta a decorrere dal 1° gennaio 2011 (decisione 21 gennaio 2011,

ris. n. 36). Il mandato di tutore all’avv. RE 1 è stato confermato.

D. Con decisione di

conversione 30 dicembre 2015 (ris. n. 468), emanata in via supercautelare, l’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha

istituito in favore di PI 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC,

assegnando alle parti un termine di 15 giorni per presentare eventuali

osservazioni. Quale curatore generale è stato confermato l’avv. RE 1.

E. Con decisione 12

marzo 2020 (ris. n. 44) l’Autorità di protezione ha confermato la conversione

della misura di protezione e ha proceduto alla sostituzione del curatore

generale, esonerando l’avv. RE 1 con effetto al 14 marzo 2020 e sostituendolo,

con effetto dal giorno successivo, con CURA 1. Alla curatrice entrante è stata

riconosciuta un’indennità di fr. 800.– annuali, con l’obbligo di informare

tempestivamente l’Autorità di protezione qualora l’impegno dovesse superare

l’importo concordato. Al curatore uscente è stato assegnato un termine scadente

il 31 marzo 2020 per presentare i rendiconti finanziari mancanti e per

consegnare alla sua sostituta i documenti necessari all’esercizio della

curatela.

F. Con decisione 9 marzo

2021 l’Autorità di protezione ha rifiutato di approvare, per quanto attiene

alla verifica contabile e dei contenuti, i rendiconti finanziari e i rapporti

morali presentati dall’avv. RE 1 per gli anni 2010-2019 (dispositivo n. 1).

L’Autorità di protezione ha altresì negato l’approvazione dei prelevamenti

effettuati dal curatore a titolo di mercedi e note d’onorario per assistenza

legale negli anni 2011-2020, per un totale di fr. 336'234.– (dispositivo n. 2).

A titolo di remunerazione per la gestione della curatela è stato per contro

riconosciuto un importo forfettario di fr. 10'000.– annui comprensivi di spese

per la gestione 2011-2019 e fr. 2'500.– comprensivi di spese per la gestione

2020, per un totale di fr. 92'500.– (dispositivo n. 3). All’avv. RE 1 è stato

assegnato un termine di 20 giorni non prorogabile per restituire a PI 1 la

differenza tra quanto prelevato senza autorizzazione e la remunerazione

riconosciuta (dispositivo n. 4). Al curatore non è stato dato scarico per gli

atti e le omissioni compiuti nell’esercizio del suo mandato (dispositivo n. 5),

mentre la nuova curatrice generale di PI 1 è stata autorizzata a valutare la

possibilità di avviare procedure penali e civili alfine di ottenere la

rifusione del danno patito dall’interessata nell’ambito della gestione della curatela

(dispositivo n. 6). I documenti giustificativi sono stati trattenuti

dall’Autorità di protezione allo scopo di valutare l’avvio di ulteriori

procedure (dispositivo n. 7).

G. Con reclamo 9 aprile

2021 l’avv. RE 1 è insorto contro la suddetta decisione, chiedendone in via

principale l’annullamento e postulando l’approvazione dei rendiconti, dei

rapporti morali presentati nonché dei prelevamenti effettuati a titolo di

mercede. Il reclamante chiede altresì l’approvazione della sua nota

professionale del 28 aprile 2020, per l’importo di fr. 6'560.50. In via

subordinata il reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il

rinvio degli atti all’autorità di prime cure per l’approvazione dei rendiconti,

dei rapporti morali presentati nonché dei prelevamenti effettuati a titolo di

mercede, oltre al riconoscimento della sua nota professionale del 28 aprile

2020. In via ancor più subordinata, egli postula l’annullamento della decisione

impugnata e il rinvio degli atti all’Autorità di protezione affinché riesamini

in dettaglio le note professionali del curatore, con riferimento al dispendio

orario indicato, e i rapporti morali stessi.

L’avv. RE 1 ha

inoltre chiesto in via provvisionale il conferimento dell’effetto sospensivo al

gravame.

H. Con osservazioni 21

maggio 2021 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, postulandone

l’integrale reiezione. Con osservazioni di pari data anche la nuova curatrice

generale CURA 1 ha espresso le sue critiche nei confronti dell’operato del

precedente curatore, senza tuttavia formulare particolari richieste di

giudizio.

I. Con replica 16

luglio 2021 l’avv. RE 1 si è riconfermato nelle sue argomentazioni e richieste

di giudizio. Con duplica 27 luglio 2021 la curatrice generale si è limitata a

chiedere di non perdere di vista il fulcro centrale della questione, ossia il

lato economico. Con scritto 30 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha

comunicato di rinunciare a presentare una duplica, riconfermandosi in quanto

espresso nel precedente memoriale.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

L’avv. RE 1 postula

in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.

Ai sensi dell’art.

450c CC il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione

degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti.

Nel caso concreto,

l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel

giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta del

reclamante si rivela dunque irricevibile poiché priva di oggetto.

3.

Nel suo reclamo,

l’avv. RE 1 censura la mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei

rapporti morali presentati per gli anni di gestione 2010-2019.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha constatato che l’ultimo rendiconto

approvato agli atti risultava essere quello del 2009, presentato all’allora

Commissione tutoria regionale __________.

L’Autorità di

protezione ha riferito di aver comunicato al curatore, nel corso dell’udienza

tenutasi il 4 marzo 2020 in relazione alla sua sostituzione, “di aver svolto

un'attenta analisi della documentazione prodotta per gli anni dal 2010 al 2019

e rivelato che tutti i giustificativi della gestione finanziaria sono stati

consegnati e verificati e potenzialmente potrebbero essere approvati con le

correzioni apportate dall'Autorità” (decisione impugnata, pag. 1-2).

L’Autorità di protezione

ha inoltre riferito di aver evidenziato, sempre nel corso della suddetta

udienza, “che per la gestione della curatela nel corso degli anni erano

state prelevate da parte dell'avv. RE 1 delle cospicue somme concernenti le

mercedi e le note d'onorario senza la necessaria autorizzazione rilasciata da

parte dell'Autorità, nonostante l'allora CTR __________ (…), avesse reso

attento I'avv. RE 1 rispetto alla necessità di sottoporre una richiesta per

ogni mercede all'Autorità per approvazione prima di prelevare la somma dal

conto della persona da lui gestita” (decisione impugnata, pag. 1).

Oltre ai prelevamenti

effettuati senza autorizzazione preventiva, l’avv. RE 1 “avrebbe negli anni

tralasciato diversi pagamenti quali le imposte per gli anni 2016-2017, i

contributi AVS per gli anni 2014-2017 e le fatture per spese mediche, generando

delle esecuzioni a nome della signora PI 1, oltre che delle spese di richiamo e

interessi di mora e questo nonostante l'interessata avesse possibilità di

procedere con i relativi pagamenti”; inoltre, “l’Ufficio AVS l’ha tassata

d'ufficio e multata dal 2014 al 2019 perché il curatore non aveva notificato i

dati” (decisione impugnata, pag. 3).

Nella decisione impugnata,

l’Autorità di protezione sostiene poi che “anche la gestione degli immobili

di proprietà della signora PI 1, negli anni di gestione della curatela da parte

dell'avv. RE 1 è stata lacunosa e organizzata in modo tale da non sfruttare

completamente il loro potere di rendimento”, in quanto il curatore “avrebbe,

infatti, dato in affitto dei terreni a poco prezzo, non si sarebbe preoccupato

del fatto che non tutte le pigioni venivano corrisposte ed alcuni terreni e

posteggi sono stati lasciati in uso gratuitamente per anni, o ancora avrebbe

stipulato degli accordi che prevedevano la possibilità di occupare degli immobili

della signora PI 1 a titolo gratuito in cambio di una fantomatica manutenzione”

(decisione impugnata, pag. 3). Infine, negli ultimi tre mesi del suo mandato

nel 2020, l’avv. RE 1 “avrebbe effettuato pagamenti per un importo di circa

Fr. 170'000.00, pagando alcune fatture arretrate sulle quali nel frattempo si

erano generate spese e interessi pari a Fr. 9'679.70”, ciò che “ha

immancabilmente creato una mancanza importante di liquidità” (decisione

impugnata, pag. 4). Egli ha inoltre consegnato alla nuova curatrice “fatture

non pagate e urgenti relative alla cassa malati per un importo di Fr. 3'400.00

e relative a imposte 2018/2019 non pagate per un importo di Fr. 44'117.75”

(decisione impugnata, pag. 4).

Nella decisione impugnata

si conclude che “nonostante dall'attenta analisi svolta da parte

dell’Autorità dei rendiconti finanziari e rapporti morali per gli anni

2010-2019 e della documentazione prodotta è stato rivelato che tutti i

giustificativi della gestione finanziaria sono stati consegnati e verificati e

sembrerebbero essere completi e veritieri”, l’Autorità non ritiene che essi

possano essere approvati “in quanto non si ritiene che il curatore abbia

amministrato i beni della curatelata ossequiando le disposizioni di legge,

generando con il suo agire un importante danno finanziario, motivo per il quale

all'avv. RE 1 non verrà dato scarico per gli atti e le omissioni compiuti

nell'esercizio del suo mandato di curatore” (decisione impugnata, pag. 4).

3.2

Nel suo reclamo,

l’avv. RE 1 contesta le critiche dell’Autorità di protezione con riferimento al

mandato svolto, sottolineando – oltre ai progressi personali dell’interessata –

che la sua sostanza “è stata diligentemente amministrata” (reclamo, pag.

7).

Egli ammette “che le

traversie e gli impegni personali (professionali) del sottoscritto hanno

segnato una tempistica della gestione di alcune pratiche (pagamento tempestivo

di fatture, e simili) non all’insegna dell’eccellenza”, ma “senza

nocumento per la pupilla, alla quale nulla è mai mancato” (reclamo, pag.

8).

Il reclamante afferma che

l’Autorità di protezione, “dopo anni di disinteresse”, ha richiamato la

consegna dei rendiconti e dei rapporti morali, ciò che è stato da lui eseguito

“nei termini assegnati” (reclamo, pag. 21). Egli ritiene che “da un

incarto raffazzonato come quello messomi nelle mani dalla CTR __________ nel

2006, con cumuli di conti sparsi qua e là, documentazione mancante e

quant’altro” egli ha poi riconsegnato “un incarto formalmente impostato

in modo impeccabile, con contabilità su supporto informatico, rendiconti e

dichiarazione fiscale allestiti dalla fiduciaria” (reclamo, pag. 21). Per

illustrare il suo operato, l’avv. RE 1 elenca ampi stralci dei rapporti morali

relativi agli anni 2010-2020 (reclamo, pag. 22-34), dai quali emerge che il

bene della pupilla –

“quello vero” – sia sempre stato “perseguito

e raggiunto nel corso degli anni” (reclamo, pag. 36). Egli contesta le

critiche che l’Autorità di protezione rivolge alla sua gestione immobiliare, ad

esempio considerando un danno il “mancato affitto di qualche prato sfalciato”

(che “ha radici nell’ottocento contadino, con rapporti amichevoli fra gli

avi PI 1 e gli abitanti del posto”) e ignorando invece gli “interventi

mirati e documentati” messi in atto dal curatore (reclamo, pag. 35).

Inoltre, a mente dell’avv. RE 1, “non si vede quale danno abbia subito la

pupilla dal ricevere qualche esecuzione per ritardi nei pagamenti”,

ritenendo semmai di essere lui ad aver subito il relativo “danno d’immagine”

(reclamo, pag. 35). Il reclamante giudica per contro poco comprensibile “il

totale disinteresse dell’ARP nei confronti degli ingenti capitali indebitamente

trattenuti dalla Fondazione PI 1”, debitrice nei confronti della curatelata

di quasi fr. 300'000.–. In particolare, il reclamante ritiene grave che

l’autorità di prime cure affermi che la questione della Fondazione PI 1 “nulla

avrebbe a che vedere con la posizione del sottoscritto”, mentre il recupero

del credito della curatelata “avrebbe potuto e dovuto (se l’ARP non l’avesse

impedito, ignorando le mie richieste di autorizzazione a stare in lite)

costituire il fiore all’occhiello del mio operato” (replica, pag. 14).

Per quanto attiene agli

acconti prelevati senza autorizzazione, il reclamante sostiene che si trattava

di una “prassi consolidata in CTR __________” e che essi erano sempre in

linea con il reale dispendio orario investito, senza che ciò cagionasse “alcuna

crisi di liquidità per la pupilla, da metterne in pericolo la sussistenza o le attività

svolte” (reclamo, pag. 37).

Per quel che concerne i

ritardi nei pagamenti, l’avv. RE 1 si afferma “disposto a fare atto di

contrizione”, ammettendo che “nei confronti del fisco e altri tributi

saranno insorti costi per interessi di ritardo o qualche diffida”,

sottolineando come “nessuna conseguenza è insorta nel benessere di PI 1”

e sottolineando che la critica quanto all’“impossibilità di cambiare Cassa

malati causa morosità” è assurda in quanto non vi è necessità di modificare

istituto e in quanto già per la malattia da cui è affetta, la curatelata non

verrebbe accettata da nessun’altra Cassa (reclamo, pag. 38). Egli ritiene che

la causa di “qualche costo in più” risieda in “momenti di non

colpevoli blackout gestionali (vedasi: lunghi periodi di malattia e conseguenti

ritardi accumulati” (replica, pag. 4).

Le critiche rivolte

all’operato dell’avv. RE 1 in qualità di curatore da parte dell’autorità di

prime cure “appaiono miopi e costruite ad arte, per cercare il classico ago

nel pagliaio, non tenendo conto della stratificazione di quanto posto in essere

e consolidato in questi anni” (reclamo, pag. 39).

In conclusione, l’avv. RE

1.

postula l’accoglimento del reclamo e la modifica della decisione impugnata,

con approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali concernenti il

periodo 2010-2019.

3.3

Ai sensi dell’art. 410

cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione

all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma

almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC

ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette

all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione

dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione

e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA)

prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve

presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il

rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di

protezione può accordare una proroga.

Ai sensi dell’art.

415.

CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità

di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se

necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se

necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure

adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

Il tenore della normativa vigente non si scosta da

quanto in vigore sino al 31 dicembre 2013 (cfr. in particolare l’art. 413 cpv.

2.

vCC e l’art. 24 Regolamento d'applicazione della Legge

sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RTut).

L’Autorità di protezione

esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma

anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La

contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e

veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare

sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore

(Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli

adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006,

FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n.

13; Meier/Lukic, Introduction au

nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag.

293; Langenegger,

Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).

Dal profilo materiale,

l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili

sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state

respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni

derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito

fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad

art. 415 CC n. 7; Biberost, in:

CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).

Sia l’approvazione del

conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto

morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore

di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare,

l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in

responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre

2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA,

Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK

ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).

Occorre tuttavia tenere in

considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza

probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale

(STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n.

4).

3.4

Con riferimento alla

mancata approvazione dei rendiconti finanziari e dei rapporti morali presentati

dal reclamante, così come al mancato scarico per la gestione della curatela

negli anni 2010-2019 occorre osservare quanto segue.

Dopo il cambiamento di

competenza e l’ultimo prelievo di fr. 26'520.– a titolo di anticipo sulla

mercede – autorizzato dall’allora Commissione tutoria regionale __________ in

data 7 dicembre 2010 – l’avv. RE 1 ha costantemente prelevato acconti dagli

averi della sua pupilla, per un importo complessivo superiore a fr. 330'000.–,

senza mai premurarsi di chiedere ed ottenere preventiva autorizzazione

all’Autorità di protezione.

Il reclamante, in qualità

di avvocato, non poteva ignorare l’art. 16 cpv. 4 ROPMA (del tutto analogo al

previgente art. 16 cpv. 4 vRTut riferito al tutore), che ammette il

prelievo di anticipi sull’indennità, a condizione che il curatore ne faccia

richiesta all’Autorità di protezione. In aggiunta, va sottolineato che sin dal

2010.

egli era stato reso edotto esplicitamente della necessità di un tale

avallo (“L’avv. RE 1 trasmetterà entro la fine del corrente mese di febbraio

2010.

la distinta per mercede e rimborso spese prelevati per il proprio operato.

Per il futuro ogni anticipo di mercede dovrà essere sottoposto per approvazione

alla nostra Autorità”, verbale udienza 1° febbraio 2010 presso la Commissione

tutoria regionale __________) e l’aveva espressamente riconosciuta (“dal

colloquio avuto in CTR a inizio anno ho adeguato la mia prassi, ovvero non più

effettuato prelevamenti in acconto onorario e spese senza previa autorizzazione”,

lettera 27 ottobre 2010). Se una «prassi» è venuta a consolidarsi, questa

riguarda soltanto il modus operandi dell’avv. RE 1: l’Autorità di

protezione, essendo all’oscuro dei cospicui prelievi in questione, non poteva certo

avallarli tacitamente.

L’avv. RE 1 ha dunque attinto

a più riprese dai conti della curatelata, prelevando degli importi consistenti

(complessivamente superiori a fr. 330'000.–) sapendo che tale modo di procedere

– poco importa se, a mente sua, asseritamente in linea con il reale dispendio

orario investito – non era conforme alle norme applicabili, di cui era stato

espressamente edotto. Negli anni egli si è garantito una continua e cospicua

remunerazione attingendo dagli averi della curatelata, su cui aveva libero

accesso, senza mai premurarsi di presentare una formale nota professionale con

il dettaglio delle prestazioni fornite, che era suo dovere presentare

unitamente al rendiconto annuale (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA; art. 16 cpv. 3 vRtut)

e che pure avrebbe dovuto passare al vaglio dell’Autorità di protezione.

A ciò si aggiunge che il

reclamante ha presentato i rapporti morali e i rendiconti finanziari con grande

ritardo rispetto alle scadenze previste dalle normative applicabili, di cui in

qualità di avvocato non poteva essere all’oscuro, e dopo numerosi solleciti (i

rendiconti finanziari 2010-2017 e i rapporti morali 2010-2018 sono stati

consegnati in data 5 giugno 2018, il rendiconto finanziario 2018 in data 26

febbraio 2020, il rendiconto finanziario e il rapporto morale 2019 in data 30

aprile 2020, cfr. doc. 84 n. 2, 3 e 13). In base alle norme applicabili

la rendicontazione periodica deve essere presentata dal curatore a prescindere

da una richiesta da parte dell’Autorità di protezione (o da un suo «disinteresse»).

L’assenza di rendicontazione durante questo lungo periodo, oltre ad infrangere

le disposizioni applicabili e a costituire un evidente mancanza della diligenza

richiesta al curatore, ha fatto sì che l’Autorità di protezione non si

avvedesse di tali prelevamenti, effettuati senza il suo benestare.

Oltre a ciò – e al di là

dei continui tentativi di minimizzazione contenuti nel reclamo –

l’amministrazione del curatore non può essere considerata adeguata e conforme

alle esigenze legali.

A tal proposito basti

evocare il fatto che l’avv. RE 1 abbia permesso che nei confronti della

curatelata venissero spiccati 38 precetti esecutivi, per l’importo di fr.

65'416.70, conseguenza del mancato pagamento di importanti debiti della

curatelata (imposte 2016-2017, contributi AVS 2014-2017, fatture per spese

mediche). Precetti esecutivi che la pupilla si è vista spiccare nel contesto di

una situazione finanziaria florida e alla costante presenza di liquidità che

eccedeva gli importi necessari per onorare gli impegni finanziari in questione.

Il reclamante non ha contestato tali accertamenti e non ha fornito

giustificazioni valide per questa macroscopica manchevolezza.

Se a ciò si aggiunge che

l’amministrazione non era stata affidata ad un laico bensì ad un avvocato,

nominato e remunerato in considerazione delle sue competenze specifiche, l’aver

permesso che PI 1 accumulasse debiti ed esecuzioni senza alcuna motivo

plausibile – se non l’inattività del curatore nell’evadere i pagamenti – appare

circostanza ancora più grave.

A quanto appena evocato si

aggiunge che per alcuni periodi fiscali il curatore non è stato in grado di

presentare la dichiarazione d’imposta dell’interessata, cagionando così delle

tassazioni d’ufficio, che l’Ufficio AVS ha multato la curatelata dal 2014 al

2019.

per non aver notificato i dati e che egli ha perso le chiavi di una

cassetta di sicurezza intestata a PI 1 (che ha dunque dovuto essere aperta in

maniera forzata, con i relativi costi a carico di quest’ultima). Queste

circostanze risultano dagli atti e non sono contestate dal reclamante, che si

limita a minimizzarne la gravità (le critiche dell’Autorità di protezione e

della nuova curatrice sarebbero “il classico ago nel pagliaio”, reclamo

pag. 39; “veniali pecche di poco spessore”, replica pag. 4) e a

giustificare i ritardi con dei periodi di inabilità lavorativa (“momenti di

non colpevoli blackout gestionali”, replica, pag. 4).

Pure la gestione

immobiliare appare lacunosa, come esposto dettagliatamente dalla nuova

curatrice nelle sue osservazioni. Quest’ultima ha peraltro osservato come tutti

i contratti in essere siano “stati sciolti e ricontrattati con un compenso

più equo” successivamente alla sostituzione del reclamante (cfr. pag. 2-4).

Tali puntuali critiche non hanno trovato giustificazione alcuna nella replica

presentata dall’avv. RE 1, che le ha genericamente definite “pretestuose e

totalmente slegate da un’analisi globale e contestuale del caso”, con “accenti

e priorità ben più significative che non la messa a reddito di qualche prato

sfalciato”, giustificando la situazione alla luce dei rapporti intrattenuti

dagli avi della curatelata nell’ottocento contadino (pag. 14; reclamo, pag. 35).

Al di là della

presentazione di una contabilità e di giustificativi risultati formalmente

corretti dal controllo effettuato in prima sede, e al di là delle attività che

sono sicuramente state svolte nell’interesse di PI 1, alla luce di tali

macroscopiche mancanze merita dunque conferma in questa sede la decisione

dell’Autorità di protezione di non dare scarico all’avv. RE 1 per la gestione

della curatela negli anni 2010-2019 e di non approvare i rendiconti finanziari

né i rapporti morali da lui presentati.

4.

Nel suo reclamo

l’avv. RE 1 postula inoltre il riconoscimento della sua mercede per l’attività

svolta in qualità di curatore generale di PI 1. Egli chiede dunque

l’approvazione della remunerazione da lui esposta, in particolare dei

prelevamenti effettuati a titolo di mercede negli anni 2011-2020 della sua nota

professionale 28 aprile 2020, per l’importo di fr. 6'560.50.

4.1

Nella decisione

impugnata

l’Autorità di protezione ha affermato, in relazione alla

remunerazione del curatore, che “i prelevamenti effettuati da parte

dell'avv. RE 1 negli anni 2011 – 2020 a titolo di mercedi e note d'onorario per

assistenza legale”, per un importo complessivo di fr. 336'234.–, “non

possono essere approvati e non si ritiene corrispondano all'effettivo onere

generato dalla gestione della curatela” (pag. 5). In applicazione dell’art.

394.

cpv. 3 CO l’autorità di prime cure ha inoltre ritenuto giustificato “procedere

ad una riduzione della mercede a fronte della gestione lacunosa fatta da parte

del curatore e all'effettivo onere che la gestione della curatela stessa può

aver generato”, riconoscendo per il lavoro svolto “un importo

forfettario annuo di Fr. 10'000.00 corrispondente a circa 40 ore all'anno a Fr.

250.00/annui”, e per i tre mesi di gestione 2020 “un importo forfettario

di Fr. 2'500.00 per le prestazioni svolte” (decisione impugnata, pag. 5).

4.2

Nel suo reclamo, l’avv.

RE 1 afferma che la remunerazione per l’attività svolta era stata concordata

con la Commissione tutoria regionale __________, con la quale sin dal dicembre

2006.

era stata chiarita la sua tariffa oraria per le prestazioni legali e per

le pratiche di tutela, aderente alla previgente Tariffa dell’ordine degli

avvocati (TOA; reclamo, pag. 9-10). Secondo il reclamante, tale remunerazione

non è stata mai contestata neppure dall’Autorità di protezione divenuta successivamente

competente, che in sede di udienza 4 marzo 2020 aveva espressamente

riconosciuto i criteri di fatturazione precedenti (reclamo, pag. 16). L’avv. RE

1.

ritiene che “in nessun punto della decisione impugnata vengono commentate

o anche solo genericamente contestate le dettagliatissime distinte delle

prestazioni svolte” (reclamo, pag. 37). Egli ritiene pertanto incomprensibile

– se non per “la voglia di squalificare la persona del curatore” – la

defalcazione degli onorari, “addivenendo a corrispondere mercedi

assurdamente distanti dall'applicazione della tariffa (accettata) al reale

dispendio orario” (reclamo, pag. 37).

4.3

Ai sensi

dell’art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso

delle spese necessarie, pagati con i beni dell'interessato; in caso di curatore

professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1).

L’Autorità di protezione degli adulti stabilisce l'importo del compenso; a tal

fine, tiene conto in particolare dell'estensione e della complessità dei

compiti conferiti al curatore (cpv. 2). Ai Cantoni è demandato il compito di

emanare le disposizioni d’esecuzione e di disciplinare il compenso e il

rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con

i beni dell’interessato (cpv. 3). Sotto il titolo marginale “Compenso dei

curatori”, l’art. 49 LPMA stabilisce che i curatori hanno diritto ad un

compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del

pupillo, affidando poi il compito al Consiglio di Stato di concretizzare quanto

previsto dall’art. 404 CC.

La

remunerazione dei curatori per l'attività svolta fino al 31 dicembre 2012 è

calcolata sulla base della normativa previgente [cfr. norma transitoria del

Regolamento della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell'adulto del 29 novembre 2000-ROPMA (in BU n. 11 del

22.2.2013, pag. 110)], il cui tenore, sugli aspetti che riguardano il caso

concreto, non si scosta tuttavia dai principi oggi in essere (v. in particolare

l’art. 49 vLTut).

Giusta

l’art. 413 cpv. 1 CC, il curatore adempie i suoi compiti con la stessa

diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle

obbligazioni (CO). Secondo l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è

responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari

affidatigli. In caso di esecuzione difettosa del mandato, il

diritto alla remunerazione del mandatario sussiste, ma l’importo degli onorari

può essere ridotto per ristabilire l’equilibrio delle prestazioni. In effetti,

la remunerazione dovuta al mandatario rappresenta la controprestazione per l’attività

diligente che ha esercitato nell’affare di cui è incaricato e se egli non

agisce con la cura richiesta, non può pretendere all’integralità degli onorari

convenuti, ovvero alla remunerazione che dovrebbe essere corrisposta al

mandatario diligente (DTF 124 III 423 consid. 3; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre

2017, consid. 5.2.2; Meier, La

gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e

nota 124). Il mandatario perde completamente il suo diritto alla remunerazione

soltanto quando l’esecuzione difettosa del mandato è assimilabile ad una totale

inesecuzione, rivelatasi inutile o inutilizzabile (DTF 124 III 423 consid. 4a;

STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1; Meier,

La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, RMA 2014 p. 394 n. 63 e

nota 124).

Secondo la

giurisprudenza, il diritto del mandante alla riduzione dell’onorario dovuto

(art. 394 cpv. 3 CO) può cumularsi con il suo diritto alla riparazione del

danno causato dalla cattiva esecuzione del mandato (art. 398 cpv. 1 e 2 CO; DTF

124.

III 423 consid. 4c; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2). Il

danno di cui il mandante può esigere la riparazione può tuttavia essere

soltanto un danno consecutivo alla cattiva esecuzione del mandato, siccome la

riparazione del danno non deve permettere al mandante di ottenere un doppio

indennizzo per la perdita cagionata della mancata diligenza del mandatario

nell’esecuzione dell’attività affidatagli, già compensata con la riduzione

dell’onorario (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats

spéciaux, 5a ed. 2016, pag. 658 n. 4594). Se il mandatario ha riparato

il danno causato, può essere trattato come se avesse correttamente adempiuto al

suo mandato e può avere diritto integralmente ai suoi onorari per applicazione

analogica dell’art. 397 cpv. 2 CO (STF 4A_89/2017 del 2 ottobre

2017, consid. 5.2.2, che conferma la precedente giurisprudenza di cui alla DTF

124.

III 423 consid. 4c e alla STF 4A_364/2013 del 5 marzo 2014, consid. 14.1,

criticata da una parte della dottrina che ritiene comunque dovuta una riduzione

dell’onorario).

I crediti

reciproci del mandatario (al pagamento dei suoi onorari, eventualmente ridotti)

e del mandante (per il risarcimento del danno) possono essere compensati (art.

120.

CO; STF 4A_89/2017 del 2 ottobre 2017, consid. 5.2.2; STF 4A_364/2013 del 5

marzo 2014, consid. 14.1; DTF 124 III 423 consid. 4c).

4.4

Nel caso concreto,

l’importo della tariffa oraria non è in discussione e non è stato ridotto

dall’Autorità di protezione. Nella sentenza impugnata è stato invece

considerato che, da un lato, il monte ore esposto non corrispondesse

all’effettivo onere generato dalla gestione della curatela e che, dall’altro

lato, il compenso del reclamante dovesse essere ridotto ex

art. 394 cpv. 3 CO in considerazione delle manchevolezze riscontrate.

Questo giudice condivide

tale impostazione.

Anzitutto, in sede di

udienza l’avv. RE 1 ha spiegato che la distinta degli acconti presentata

all’Autorità di protezione (doc. 3) è stata “ricostruita a ritroso partendo

dal 2019, in modo che il totale dei prelievi fosse giustificato” (verbale

di udienza 4 marzo 2020, pag. 2). Per quanto attiene alle mercedi degli anni

2010-2018, egli ha dichiarato che “gli importi indicati per ogni anno di

gestione non corrispondono per forza al dispendio orario” (verbale 4 marzo

2020, pag. 2), ammettendo dunque una discrepanza tra quanto prelevato a titolo

di acconto e quanto successivamente ricostruito per giustificare il dispendio

orario corrispondente. Tali dichiarazioni non depongono in favore della fedefacenza

della distinta prestazioni da lui stesso presentata, anche se nel corso dello

scambio di allegati dinnanzi a questo giudice l’avv. RE 1 ha sostenuto che le

ore esposte fossero interamente documentate sulla base di sue registrazioni

quotidiane manoscritte, immesse poi da una segretaria nell’apposito programma e

confluite nelle distinte prestazioni prodotte nel procedimento (replica, pag.

6).

Vi è ad ogni modo da

rimarcare che appaiono eccessive e non giustificate le numerose e generiche

voci concernenti “esame incarto e studio pratica” o quelle concernenti

il riordino della pratica (ad es. il 2 marzo 2016 “esame incarto e studio

pratica (varia per resoconto finanziario), 180 minuti”, benché il

rendiconto finanziario in questione non abbia visto la luce sino al 5 giugno

2018). Una certa decurtazione a tale titolo non appare dunque ingiustificata.

Va inoltre segnalato che

dall’esame della nota professionale presentata il 25 febbraio 2020 (periodo di

fatturazione 2010-2019) emerge che l’avv. RE 1 aveva esposto, nel suo dispendio

orario, il tempo da lui speso assieme alla persona che si occupava della contabilità

e delle questioni fiscali (__________), specificando di non aver invece mai

fatturato il tempo speso dalla collaboratrice medesima per tale attività (ad

es. giovedì 6 dicembre 2012, “esame contabilità ed imposte con addetta

contabilità, 240 minuti”). Dalla nota interna datata 24 febbraio 2020 si

evince che la contabile, attiva presso lo Studio __________, ha successivamente

rinunciato a presentare una fattura a PI 1 per il lavoro svolto, rinunciando

dunque a farsi remunerare per le prestazioni svolte. Da tale nota interna si apprende

che l’avv. RE 1, dopo aver ringraziato __________ da parte sua e della

curatelata per tale rinuncia (v. e-mail 2 novembre 2017) ha “retroattivamente

integrato le proprie prestazioni” prelevando un “acconto su esborsi ed onorari”

dell’importo di fr. 12'500.–, “in aggiunta al minutaggio elencato nella

distinta delle prestazioni” (cfr. nota interna doc. 4 e allegati). La

suddetta somma (peraltro esposta ancora sotto forma di due acconti, senza alcun

criterio di calcolo), è stata dunque prelevata a PI 1 da parte dell’avv. RE 1

per delle prestazioni che non sono state né da lui personalmente svolte (poiché

le ore da lui effettivamente dedicate alla contabilità erano già state fatturate)

né da lui remunerate a terzi (in ragione della rinuncia della contabile). Il fatto

che il reclamante esponga nel suo onorario delle prestazioni di contabilità

effettuate da terzi a titolo gratuito dimostra una certa disinvoltura

nell’operato del curatore e getta ulteriormente ombra sulla fedefacenza delle

note d’onorario presentate e l’effettiva corrispondenza delle medesime con

l’attività svolta. In ogni caso, anche tale importo deve essere defalcato dagli

importi pretesi a titolo di remunerazione.

Per quanto attiene alla

nota professionale del 28 aprile 2020 concernente le ultime prestazioni fornite

dal curatore prima della sua sostituzione, si evince che tra il 21 e il 23

febbraio 2020 (23 ore totali) egli ha fatturato anche “assemblaggio elenco

prestazioni per note professionali”, “recupero e assemblaggio info e

giustificativi per fatturazione 2010-2019”, “riordino doc. e info per

fatturazione” (v. doc. 84, n. 14). L’avv. RE 1 ha dunque fatturato alla

curatelata anche il tempo occorsogli per emanare le proprie fatture, ciò che non

è evidentemente ammissibile.

Tutti questi elementi

permettono di concludere che le ore esposte dal reclamante eccedano in maniera

consistente quelle che sarebbero state adeguate per una ragionevole conduzione

del mandato, rendendo così giustificata una decurtazione delle relative note

professionali.

Se a quanto appena esposto

si aggiunge che negli anni la gestione della curatela

appare essersi vieppiù semplificata – tanto che anche l’avv. RE 1 ha

riconosciuto che oggi non si giustifica più l’attribuzione dell’incarico ad un

avvocato (v. verbale 4 marzo 2020, pag. 2) – e che per la nuova curatrice non

giurista, cui sono stati affidati i medesimi compiti, è stato previsto un

compenso annuale di fr. 800.– (ovvero 10/20 ore di lavoro annue calcolando una

remunerazione di fr. 40.–/80.– orari ex art. 17 cpv. 2 ROPMA) la decurtazione

operata dall’autorità di prime cure resiste alle critiche e deve essere qui

confermata.

Oltre a ciò, come evocato

sopra, nella fattispecie il curatore non ha agito con la cura richiesta e non

ha svolto la sua attività con la diligenza che ci si doveva attendere da lui,

commettendo macroscopiche manchevolezze. Alla luce delle considerazioni già

esposte al consid. 3.4, l’avv. RE 1 non può pretendere di vedersi riconosciuta l’integralità degli onorari richiesti, che avrebbero dovuto essere

corrisposti al mandatario diligente – ovvero ad un curatore che paga

tempestivamente le fatture, che non provoca con la sua inattività l’emanazione

di precetti esecutivi (e l’inizio di una procedura di pignoramento nei

confronti della pupilla solvibile), che presenta le dichiarazioni di imposta

evitando tassazioni d’ufficio, che fornisce agli Uffici dello Stato le

informazioni richieste senza farsi multare, eccetera. Un’ulteriore riduzione

della sua remunerazione deve dunque essere operata in ragione dell’esecuzione palesemente difettosa della gestione medesima.

In conclusione, la

riduzione della remunerazione operata dall’Autorità di protezione – sia per

l’esposizione eccessiva di ore rispetto all’onere generato da una diligente

gestione della curatela, sia per l’esecuzione non diligente della

gestione medesima – non appare criticabile, e gli importi stabiliti (fr.

10'000.– annui comprensivi di spese per la gestione 2011-2019 e fr. 2'500.–

comprensivi di spese per la gestione 2020, per un totale di fr. 92'500.–) devono

essere confermati in questa sede. Il reclamo non può pertanto

essere accolto neppure in relazione all’entità degli onorari.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del

reclamante. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. La

richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo è irricevibile

in quanto priva di oggetto.

3. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’800.–

b) spese fr.

200.–

fr.

2’000.–

sono posti a carico

dell’avv. RE 1. Non si assegnano ripetibili.

4. Notificazione:

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.