9.2021.64
Ammissibilità dell’intimazione di una decisione per posta semplice; richiesta respinta di ulteriori approfondimenti probatori prima del riavvio delle relazioni personali paterne e dell’inizio di una presa a carico specialistica delle minori
19 ottobre 2021Italiano16 min
novembre 2018 (n. 153.2018) l’Autorità regionale di protezione __________, ha ordinato
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Incarto n.
9.2021.64
Lugano
19 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
per
quanto riguarda le relazioni personali paterne con PI 1, PI 2 e PI 3 e la
loro presa a carico specialistica a cura del Servizio medico-psicologico di __________
giudicando
sul reclamo del 19 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
17 marzo 2021 (ris. n. 84) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Dal matrimonio fra RE
1 e CO 2 sono nate le figlie PI 1 (2013), PI 2 (2014) e PI 3 (2017). A
dipendenza dei vari cambiamenti di domicilio, diverse autorità di protezione si
sono occupate del nucleo familiare.
B. Con decisione 5
novembre 2018 (n. 153.2018) l’Autorità regionale di protezione __________, ha ordinato
la valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 e la valutazione della
condizione psico-affettiva delle loro figlie PI 1, PI 2 e PI 3. Il mandato
peritale è stato conferito al Servizio medico-psicologico (di seguito, SMP). La
decisione è stata confermata da questo giudice con pronuncia 21 dicembre 2018
(inc. 9.2018.173).
C. A seguito del
trasferimento del nucleo familiare a __________, con decisione 11 marzo 2019
(ris. n. 104 del 7 marzo 2019) il procedimento a protezione di PI 1, PI 2 e PI
3 è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:
Autorità di protezione).
D. Nell'ambito della
procedura di protezione dell'unione coniugale avviata da RE 1, con decisione 3
ottobre 2019 la Pretura di __________ ha confermato la decisione cautelare 20
agosto 2019 e autorizzato i coniugi a vivere separati, assegnando l’abitazione
coniugale a RE 1 e attribuendole la custodia delle minori. Il Pretore non ha
per contro disciplinato le relazioni personali con il padre, considerato come CO
2 non avesse preso parte alla procedura, rinviando quest’ultimo all’autorità di
protezione competente.
E. In data 30 dicembre
2019 il Servizio medico-psicologico ha reso la sua valutazione delle capacità
genitoriali di RE 1 e CO 2 e della condizione psico-affettiva delle tre minori.
La valutazione è stata condizionata dalla scarsa collaborazione delle parti, che
non si sono presentate alle numerose convocazioni del Servizio (eccetto RE 1,
in una sola occasione).
F. Con scritto 4
febbraio 2020 CO 2 si è rivolto all’Autorità di protezione per ottenere la
regolamentazione dei diritti di visita con le tre figlie. In data 1° luglio
2020 le minori PI 1, PI 2 e PI 3 sono state sentite dal membro permanente.
G. In occasione
dell'udienza del 23 luglio 2020 i genitori hanno concordato che prima di dar
seguito alle richieste paterne, alla luce di quanto emerso dall’ascolto delle
minori occorresse avviare una presa a carico specialistica per le due sorelle
maggiori PI 1 ed PI 2. In sede di udienza l’Autorità di protezione ha indicato
che i diritti di visita sarebbero ripresi in forma sorvegliata/accompagnata
presso un punto di incontro, secondo le tempistiche indicate dal terapeuta a
cui la madre si sarebbe rivolta, il cui nominativo avrebbe dovuto essere
comunicato all’Autorità entro 15 giorni.
H. Dietro sollecito
dell’autorità di prime cure, con scritto 19 settembre 2020 RE 1 ha comunicato
che le minori sarebbero state prese a carico dalla psicologa __________, ciò
che in realtà non risulta essere avvenuto.
I. In sede di udienza
25 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha preso atto che nessun tipo di
presa a carico terapeutica era stata ancora avviata da parte di RE 1, che si è
dichiarata contraria alla ripresa delle relazioni personali tra le minori ed il
padre, anche in forma sorvegliata.
L. Con decisione 17
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dunque emanato una decisione formale
concernente la presa a carico terapeutica delle tre minori in oggetto,
ritenendo inaccettabile procrastinare ulteriormente la ripresa delle loro
relazioni personali con il padre. Ha pertanto incaricato il Servizio
medico-psicologico di __________ della presa a carico terapeutica di PI 1, PI 2
e PI 3, stabilendo altresì un diritto di visita sorvegliato presso il Punto
d’incontro di __________, della durata di un’ora e mezza con frequenza ogni due
settimane.
M. RE 1 è insorta contro
tale decisione con reclamo 19 aprile 2021. La reclamante censura l’intimazione
della decisione per posta semplice e la mancata audizione personale e separata
dei due genitori, oltre all’assenza di ulteriori approfondimenti quanto alle
intenzioni paterne. Postula dunque l’annullamento della decisione di prima sede
e il rinvio degli atti per l’emanazione di una nuova decisione.
N. Sia CO 2 con
osservazioni 17 maggio 2021 che l’Autorità di protezione con osservazioni 2
giugno 2021 hanno contestato le tesi ricorsuali, chiedendo conferma della
decisione impugnata.
O. Con replica 23 giugno
2021 RE 1 si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio, contestando le
affermazioni contenute nelle osservazioni delle controparti. Né l’Autorità di
protezione, né CO 2 hanno presentato una duplica.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314
cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e
dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Nel suo reclamo, RE
1.
contesta la mancata notifica della decisione tramite invio raccomandato, ciò
che comporterebbe la nullità della decisione medesima. La decisione impugnata è
stata infatti inviata dall’Autorità di protezione tramite invio postale
semplice (posta A), “ciò che significa che non è possibile stabilire il
giorno di notifica della decisione e quindi non può essere stabilito il giorno
utile per l’inoltro del ricorso contro la stessa” (reclamo, pag. 2). Tale
lacuna formale, definita grave, “già da sola implica la nullità della
decisione qui impugnata” (reclamo, pag. 2).
2.1
La censura non può
essere accolta. L’intimazione di una decisione impugnabile per posta semplice non
è vietata ma è anzi espressamente prevista dalle norme generali di procedura
amministrativa, e meglio dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm, in base al quale l’autorità
notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato mediante invio
postale semplice o raccomandato. Il modo di agire dell’Autorità di protezione
non comporta dunque, in sé, la nullità o l’annullabilità della decisione
medesima, anche se esso non può essere ritenuto auspicabile.
Così facendo,
l’autorità di prime cure si assume infatti il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e –
soprattutto – della ricezione da parte delle parti della decisione impugnata,
con la conseguente impossibilità di contestare il mancato rispetto dei termini
d’impugnazione e di definire la crescita in giudicato formale della propria
decisione.
Nel caso di specie, tale
modo di procedere è comunque privo di effetti pratici: il patrocinatore di RE 1
ha infatti ricevuto la decisione impugnata ed ha inviato la sua impugnativa il
19.
aprile 2021, calcolando il termine di reclamo di trenta giorni a partire
dalla data di ricezione della decisione più ravvicinata possibile (il 18 marzo
2021.
ovvero il giorno successivo all’emanazione della decisione), anche se
verosimilmente la decisione è stata ricevuta successivamente (la busta di invio
reca il timbro “__________ 23 marzo 2021”; cfr. doc. 2). La tempestività
del reclamo non è dunque in discussione nel caso concreto.
3.
La reclamante
contesta la decisione impugnata, a suo dire carente di alcuni necessari
approfondimenti istruttori. Ne postula dunque l’annullamento e il rinvio in
prima istanza per dei complementi probatori.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha riassunto i fatti salienti della
fattispecie, in particolare il fatto che RE 1 non si fosse “attivata in
alcun modo al fine di iniziare la presa in carico delle figlie, prova ne è il
fatto che a febbraio 2021 sosteneva di non aver trovato ancora il terapeuta a
cui rivolgersi” e che fosse dunque necessario provvedere a nominarne uno
d’autorità (pag. 2).
L’Autorità di
protezione ha peraltro definito “non accettabile procrastinare
ulteriormente l'interruzione dei rapporti tra padre e figli, che hanno tutto il
diritto di relazionarsi”, considerando sia il tempo già trascorso, sia “la
lunga lista di attesa presso i punti incontro”, fermo restando che le
modalità saranno “le più prudenti possibili, ovvero sorvegliate, e quanto
alle tempistiche appare ragionevole fissare una volta ogni due settimane, per
la durata di una ora e mezza” (decisione impugnata, pag. 2). Nella
decisione impugnata è stato dunque ordinata la presa a carico terapeutica di PI
1, PI 2 e PI 3 a cura del Servizio medico-psicologico di __________ ed è stato
riconosciuto un diritto di visita sorvegliato del padre con le tre figlie
presso il Punto d’incontro di __________ (decisione impugnata, pag. 3).
3.2
Nel reclamo viene
censurato il modo di agire dell’Autorità di protezione, che non ha mai ordinato
l’audizione dei genitori, né la produzione della documentazione pertinente in
loro possesso, sebbene RE 1 abbia “sempre espresso una posizione fortemente
critica nei confronti della richiesta avanzata dal signor CO 2” (reclamo,
pag. 3). La reclamante produce dunque in questa sede le decisioni cautelari e
supercautelari emanate dalla Pretura di __________, dinnanzi alla quale aveva
postulato delle misure restrittive nei confronti di CO 2 a seguito degli
atteggiamenti e dei comportamenti di quest’ultimo nei suoi confronti e nei
confronti delle figlie. RE 1 sostiene che se l’Autorità di protezione avesse
ordinato la sua audizione, avrebbe potuto confermare le diverse richieste di
intervento alla Polizia “per la tutela della sua persona e per quella delle
bambine” (reclamo, pag. 3). La reclamante censura dunque la sua mancata
audizione in prima istanza, “nonostante la sua chiara, comprensibile
posizione di timore” “per l'influsso che la concessione di diritti di
visita a favore del padre potrebbe avere sulla tranquillità delle figlie comuni”,
“elemento che l'Autorità ha verificato unicamente tramite l'audizione delle
bambine” (reclamo, pag. 3). Secondo RE 1, l’Autorità di protezione non
avrebbe formalmente sentito neppure il padre delle bambine, “al fine di
circostanziare la propria richiesta e concretizzare le proprie reali intenzioni”,
“che non sono state sufficientemente chiarite e approfondite da parte
dell'ARP” (reclamo, pag. 3-4). Come anche dichiarato dal pediatra delle
minori, che ha sottolineato “la necessità di comprendere le reali intenzioni
del padre, al fine di evitare di porre le bambine in una situazione di
possibile stress psicologico che andrebbe inevitabilmente a turbare la loro
tranquillità” (reclamo, pag. 4). La decisione impugnata deve dunque essere
annullata e l’incarto ritornato in prima sede per l’adozione di una nuova
decisione dopo ulteriori approfondimenti probatori, in particolare l’audizione
separata di entrambi i genitori ed eventualmente di professionisti medici
(reclamo, pag. 4).
3.3
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo
2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il citato principio vale anche per la
regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012
consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone
all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti
gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme
al bene del minore; l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid.
4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).
Il
principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal
dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi
(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
In
linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma
l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile
risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo
(apprezzamento anticipato delle prove: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con rif.;
STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021, consid. 4.1).
3.4
Nella fattispecie, le
argomentazioni della reclamante non possono trovare accoglimento.
Per quanto attiene alla censura
relativa alla mancata audizione dei coniugi, va osservato che sia RE 1 che CO 2
sono stati regolarmente citati alle udienze indette dall’autorità di prime cure:
il 19 giugno 2019 in presenza solo della madre e del suo patrocinatore, il 27
maggio 2020, il 23 luglio 2020 e il 25 febbraio 2021 in presenza di entrambi i
genitori personalmente e del patrocinatore della madre. Il verbale dell’udienza
svoltasi il 23 luglio 2020 dava atto che “i genitori concordano che occorre
avviare una presa a carico per PI 1 e PI 2 presso uno specialista”, già individuato
da RE 1 e il cui nominativo avrebbe dovuto essere comunicato all’Autorità di
protezione entro 15 giorni. Nel verbale veniva inoltre stabilito che in caso di
mancato ossequio del termine, l’autorità di prime cure “ordinerà d’ufficio
la presa a carico” (pag. 1) e si prospettava già il riavvio dei diritti di
visita paterni “in modalità sorvegliata /accompagnata presso un punto
d’incontro” (pag. 1). Nella successiva udienza del 25 febbraio 2021, dopo
aver spiegato le sue ragioni quanto al mancato avvio della presa a carico
terapeutica delle figlie, RE 1 ha ribadito “i timori nei confronti del
signor CO 2, che non verrebbe riconosciuto dai figli come genitore e che dunque
non vorrebbero vederlo” (verbale, pag. 1). La madre ha inoltre sottolineato
che, “ancorché sorvegliato, un diritto di visita sarebbe una forzatura e
rischierebbe di traumatizzarli” (verbale, pag. 1).
Come richiamato sopra, il
principio inquisitorio illimitato non dispensa le parti dal dovere di
collaborare attivamente alla procedura. In nessuna occasione la reclamante,
assistita da un legale, ha avanzato la richiesta di effettuare ulteriori
approfondimenti probatori: in particolare, non risulta che abbia mai postulato
che lei e CO 2 fossero sentiti personalmente e separatamente dall’autorità di
prime cure nell’ambito di un formale interrogatorio (ai sensi dell’art. 191-193
CPC) e a quale scopo. Non è infatti comprensibile quali maggiori informazioni
potrebbe apportare la formale audizione dei coniugi, che hanno già avuto a più
riprese occasione di esprimersi in sede di udienza e mediante prese di
posizioni scritte.
Neppure risulta che la
medesima abbia chiesto all’Autorità di protezione di assumere altri mezzi di
prova documentali oppure offerto tale documentazione e ricevuto un diniego da
parte dell’autorità di prime cure. Tali scritti, prodotti in sede di reclamo
(doc. 3 – 5), non appaiono nemmeno di particolare rilevanza probatoria alla
luce di quanto già agli atti e noto all’Autorità. Tali censure non meritano
pertanto accoglimento.
3.5
Per quanto attiene alla
presa a carico terapeutica per le minori, tale misura non risulta essere mai
stata rimessa in discussione da RE 1 in precedenza. Come visto sopra, la
reclamante ne aveva condiviso la necessità nel corso dell’udienza del 23 luglio
2020.
e ne aveva in seguito giustificato il mancato avvio adducendo soltanto “di
non aver ancora trovato uno specialista disponibile” e di essere stata
ostacolata nella suddetta ricerca dalla sopravvenienza di suoi personali
problemi di salute (verbale di udienza del 25 febbraio 2021, pag. 1) senza mai
contestarne la necessità. Non vi sono dunque ragioni per posticipare
ulteriormente l’avvio di tale presa a carico.
Per quel che riguarda
infine l’assetto dei diritti di visita, nel suo reclamo RE 1 medesima riconosce
che “la tipologia e la frequenza dei diritti di visita indicati nella
decisione qui impugnata rappresentano il minimo di quanto possibile in materia”
(pag. 3). Anche alla luce dell’esito della valutazione delle capacità
genitoriali di CO 2, l’approccio prudente dell’Autorità di protezione va
sicuramente confermato. Non si rivelano per il momento necessarie né utili ulteriori
assunzioni di mezzi di prova, che non aggiungerebbero nulla a quanto già noto e
– come rettamente rilevato dall’Autorità di protezione – procrastinerebbero
soltanto l’inizio del riavvicinamento di CO 2 alle figlie.
Il reclamo deve dunque
essere integralmente respinto.
4.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico di RE
1.
Non si assegnano ripetibili a CO 2, che è intervenuto senza l’ausilio di un
patrocinatore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico di RE
1.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.