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Decisione

9.2021.64

Ammissibilità dell’intimazione di una decisione per posta semplice; richiesta respinta di ulteriori approfondimenti probatori prima del riavvio delle relazioni personali paterne e dell’inizio di una presa a carico specialistica delle minori

19 ottobre 2021Italiano16 min

novembre 2018 (n. 153.2018) l’Autorità regionale di protezione __________, ha ordinato

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.64

Lugano

19 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

per

quanto riguarda le relazioni personali paterne con PI 1, PI 2 e PI 3 e la

loro presa a carico specialistica a cura del Servizio medico-psicologico di __________

giudicando

sul reclamo del 19 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

17 marzo 2021 (ris. n. 84) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Dal matrimonio fra RE

1 e CO 2 sono nate le figlie PI 1 (2013), PI 2 (2014) e PI 3 (2017). A

dipendenza dei vari cambiamenti di domicilio, diverse autorità di protezione si

sono occupate del nucleo familiare.

B. Con decisione 5

novembre 2018 (n. 153.2018) l’Autorità regionale di protezione __________, ha ordinato

la valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 e la valutazione della

condizione psico-affettiva delle loro figlie PI 1, PI 2 e PI 3. Il mandato

peritale è stato conferito al Servizio medico-psicologico (di seguito, SMP). La

decisione è stata confermata da questo giudice con pronuncia 21 dicembre 2018

(inc. 9.2018.173).

C. A seguito del

trasferimento del nucleo familiare a __________, con decisione 11 marzo 2019

(ris. n. 104 del 7 marzo 2019) il procedimento a protezione di PI 1, PI 2 e PI

3 è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito:

Autorità di protezione).

D. Nell'ambito della

procedura di protezione dell'unione coniugale avviata da RE 1, con decisione 3

ottobre 2019 la Pretura di __________ ha confermato la decisione cautelare 20

agosto 2019 e autorizzato i coniugi a vivere separati, assegnando l’abitazione

coniugale a RE 1 e attribuendole la custodia delle minori. Il Pretore non ha

per contro disciplinato le relazioni personali con il padre, considerato come CO

2 non avesse preso parte alla procedura, rinviando quest’ultimo all’autorità di

protezione competente.

E. In data 30 dicembre

2019 il Servizio medico-psicologico ha reso la sua valutazione delle capacità

genitoriali di RE 1 e CO 2 e della condizione psico-affettiva delle tre minori.

La valutazione è stata condizionata dalla scarsa collaborazione delle parti, che

non si sono presentate alle numerose convocazioni del Servizio (eccetto RE 1,

in una sola occasione).

F. Con scritto 4

febbraio 2020 CO 2 si è rivolto all’Autorità di protezione per ottenere la

regolamentazione dei diritti di visita con le tre figlie. In data 1° luglio

2020 le minori PI 1, PI 2 e PI 3 sono state sentite dal membro permanente.

G. In occasione

dell'udienza del 23 luglio 2020 i genitori hanno concordato che prima di dar

seguito alle richieste paterne, alla luce di quanto emerso dall’ascolto delle

minori occorresse avviare una presa a carico specialistica per le due sorelle

maggiori PI 1 ed PI 2. In sede di udienza l’Autorità di protezione ha indicato

che i diritti di visita sarebbero ripresi in forma sorvegliata/accompagnata

presso un punto di incontro, secondo le tempistiche indicate dal terapeuta a

cui la madre si sarebbe rivolta, il cui nominativo avrebbe dovuto essere

comunicato all’Autorità entro 15 giorni.

H. Dietro sollecito

dell’autorità di prime cure, con scritto 19 settembre 2020 RE 1 ha comunicato

che le minori sarebbero state prese a carico dalla psicologa __________, ciò

che in realtà non risulta essere avvenuto.

I. In sede di udienza

25 febbraio 2021 l’Autorità di protezione ha preso atto che nessun tipo di

presa a carico terapeutica era stata ancora avviata da parte di RE 1, che si è

dichiarata contraria alla ripresa delle relazioni personali tra le minori ed il

padre, anche in forma sorvegliata.

L. Con decisione 17

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha dunque emanato una decisione formale

concernente la presa a carico terapeutica delle tre minori in oggetto,

ritenendo inaccettabile procrastinare ulteriormente la ripresa delle loro

relazioni personali con il padre. Ha pertanto incaricato il Servizio

medico-psicologico di __________ della presa a carico terapeutica di PI 1, PI 2

e PI 3, stabilendo altresì un diritto di visita sorvegliato presso il Punto

d’incontro di __________, della durata di un’ora e mezza con frequenza ogni due

settimane.

M. RE 1 è insorta contro

tale decisione con reclamo 19 aprile 2021. La reclamante censura l’intimazione

della decisione per posta semplice e la mancata audizione personale e separata

dei due genitori, oltre all’assenza di ulteriori approfondimenti quanto alle

intenzioni paterne. Postula dunque l’annullamento della decisione di prima sede

e il rinvio degli atti per l’emanazione di una nuova decisione.

N. Sia CO 2 con

osservazioni 17 maggio 2021 che l’Autorità di protezione con osservazioni 2

giugno 2021 hanno contestato le tesi ricorsuali, chiedendo conferma della

decisione impugnata.

O. Con replica 23 giugno

2021 RE 1 si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio, contestando le

affermazioni contenute nelle osservazioni delle controparti. Né l’Autorità di

protezione, né CO 2 hanno presentato una duplica.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili

mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella

composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314

cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge

sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e

dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Nel suo reclamo, RE

1.

contesta la mancata notifica della decisione tramite invio raccomandato, ciò

che comporterebbe la nullità della decisione medesima. La decisione impugnata è

stata infatti inviata dall’Autorità di protezione tramite invio postale

semplice (posta A), “ciò che significa che non è possibile stabilire il

giorno di notifica della decisione e quindi non può essere stabilito il giorno

utile per l’inoltro del ricorso contro la stessa” (reclamo, pag. 2). Tale

lacuna formale, definita grave, “già da sola implica la nullità della

decisione qui impugnata” (reclamo, pag. 2).

2.1

La censura non può

essere accolta. L’intimazione di una decisione impugnabile per posta semplice non

è vietata ma è anzi espressamente prevista dalle norme generali di procedura

amministrativa, e meglio dall’art. 17 cpv. 1 LPAmm, in base al quale l’autorità

notifica gli atti alle parti e all’autorità che ha giudicato mediante invio

postale semplice o raccomandato. Il modo di agire dell’Autorità di protezione

non comporta dunque, in sé, la nullità o l’annullabilità della decisione

medesima, anche se esso non può essere ritenuto auspicabile.

Così facendo,

l’autorità di prime cure si assume infatti il rischio di non poter fornire la prova dell’invio e –

soprattutto – della ricezione da parte delle parti della decisione impugnata,

con la conseguente impossibilità di contestare il mancato rispetto dei termini

d’impugnazione e di definire la crescita in giudicato formale della propria

decisione.

Nel caso di specie, tale

modo di procedere è comunque privo di effetti pratici: il patrocinatore di RE 1

ha infatti ricevuto la decisione impugnata ed ha inviato la sua impugnativa il

19.

aprile 2021, calcolando il termine di reclamo di trenta giorni a partire

dalla data di ricezione della decisione più ravvicinata possibile (il 18 marzo

2021.

ovvero il giorno successivo all’emanazione della decisione), anche se

verosimilmente la decisione è stata ricevuta successivamente (la busta di invio

reca il timbro “__________ 23 marzo 2021”; cfr. doc. 2). La tempestività

del reclamo non è dunque in discussione nel caso concreto.

3.

La reclamante

contesta la decisione impugnata, a suo dire carente di alcuni necessari

approfondimenti istruttori. Ne postula dunque l’annullamento e il rinvio in

prima istanza per dei complementi probatori.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha riassunto i fatti salienti della

fattispecie, in particolare il fatto che RE 1 non si fosse “attivata in

alcun modo al fine di iniziare la presa in carico delle figlie, prova ne è il

fatto che a febbraio 2021 sosteneva di non aver trovato ancora il terapeuta a

cui rivolgersi” e che fosse dunque necessario provvedere a nominarne uno

d’autorità (pag. 2).

L’Autorità di

protezione ha peraltro definito “non accettabile procrastinare

ulteriormente l'interruzione dei rapporti tra padre e figli, che hanno tutto il

diritto di relazionarsi”, considerando sia il tempo già trascorso, sia “la

lunga lista di attesa presso i punti incontro”, fermo restando che le

modalità saranno “le più prudenti possibili, ovvero sorvegliate, e quanto

alle tempistiche appare ragionevole fissare una volta ogni due settimane, per

la durata di una ora e mezza” (decisione impugnata, pag. 2). Nella

decisione impugnata è stato dunque ordinata la presa a carico terapeutica di PI

1, PI 2 e PI 3 a cura del Servizio medico-psicologico di __________ ed è stato

riconosciuto un diritto di visita sorvegliato del padre con le tre figlie

presso il Punto d’incontro di __________ (decisione impugnata, pag. 3).

3.2

Nel reclamo viene

censurato il modo di agire dell’Autorità di protezione, che non ha mai ordinato

l’audizione dei genitori, né la produzione della documentazione pertinente in

loro possesso, sebbene RE 1 abbia “sempre espresso una posizione fortemente

critica nei confronti della richiesta avanzata dal signor CO 2” (reclamo,

pag. 3). La reclamante produce dunque in questa sede le decisioni cautelari e

supercautelari emanate dalla Pretura di __________, dinnanzi alla quale aveva

postulato delle misure restrittive nei confronti di CO 2 a seguito degli

atteggiamenti e dei comportamenti di quest’ultimo nei suoi confronti e nei

confronti delle figlie. RE 1 sostiene che se l’Autorità di protezione avesse

ordinato la sua audizione, avrebbe potuto confermare le diverse richieste di

intervento alla Polizia “per la tutela della sua persona e per quella delle

bambine” (reclamo, pag. 3). La reclamante censura dunque la sua mancata

audizione in prima istanza, “nonostante la sua chiara, comprensibile

posizione di timore” “per l'influsso che la concessione di diritti di

visita a favore del padre potrebbe avere sulla tranquillità delle figlie comuni”,

“elemento che l'Autorità ha verificato unicamente tramite l'audizione delle

bambine” (reclamo, pag. 3). Secondo RE 1, l’Autorità di protezione non

avrebbe formalmente sentito neppure il padre delle bambine, “al fine di

circostanziare la propria richiesta e concretizzare le proprie reali intenzioni”,

“che non sono state sufficientemente chiarite e approfondite da parte

dell'ARP” (reclamo, pag. 3-4). Come anche dichiarato dal pediatra delle

minori, che ha sottolineato “la necessità di comprendere le reali intenzioni

del padre, al fine di evitare di porre le bambine in una situazione di

possibile stress psicologico che andrebbe inevitabilmente a turbare la loro

tranquillità” (reclamo, pag. 4). La decisione impugnata deve dunque essere

annullata e l’incarto ritornato in prima sede per l’adozione di una nuova

decisione dopo ulteriori approfondimenti probatori, in particolare l’audizione

separata di entrambi i genitori ed eventualmente di professionisti medici

(reclamo, pag. 4).

3.3

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo

2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il citato principio vale anche per la

regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012

consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone

all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti

gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme

al bene del minore; l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid.

4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il

principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal

dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi

(STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

In

linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma

l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile

risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo

(apprezzamento anticipato delle prove: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con rif.;

STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021, consid. 4.1).

3.4

Nella fattispecie, le

argomentazioni della reclamante non possono trovare accoglimento.

Per quanto attiene alla censura

relativa alla mancata audizione dei coniugi, va osservato che sia RE 1 che CO 2

sono stati regolarmente citati alle udienze indette dall’autorità di prime cure:

il 19 giugno 2019 in presenza solo della madre e del suo patrocinatore, il 27

maggio 2020, il 23 luglio 2020 e il 25 febbraio 2021 in presenza di entrambi i

genitori personalmente e del patrocinatore della madre. Il verbale dell’udienza

svoltasi il 23 luglio 2020 dava atto che “i genitori concordano che occorre

avviare una presa a carico per PI 1 e PI 2 presso uno specialista”, già individuato

da RE 1 e il cui nominativo avrebbe dovuto essere comunicato all’Autorità di

protezione entro 15 giorni. Nel verbale veniva inoltre stabilito che in caso di

mancato ossequio del termine, l’autorità di prime cure “ordinerà d’ufficio

la presa a carico” (pag. 1) e si prospettava già il riavvio dei diritti di

visita paterni “in modalità sorvegliata /accompagnata presso un punto

d’incontro” (pag. 1). Nella successiva udienza del 25 febbraio 2021, dopo

aver spiegato le sue ragioni quanto al mancato avvio della presa a carico

terapeutica delle figlie, RE 1 ha ribadito “i timori nei confronti del

signor CO 2, che non verrebbe riconosciuto dai figli come genitore e che dunque

non vorrebbero vederlo” (verbale, pag. 1). La madre ha inoltre sottolineato

che, “ancorché sorvegliato, un diritto di visita sarebbe una forzatura e

rischierebbe di traumatizzarli” (verbale, pag. 1).

Come richiamato sopra, il

principio inquisitorio illimitato non dispensa le parti dal dovere di

collaborare attivamente alla procedura. In nessuna occasione la reclamante,

assistita da un legale, ha avanzato la richiesta di effettuare ulteriori

approfondimenti probatori: in particolare, non risulta che abbia mai postulato

che lei e CO 2 fossero sentiti personalmente e separatamente dall’autorità di

prime cure nell’ambito di un formale interrogatorio (ai sensi dell’art. 191-193

CPC) e a quale scopo. Non è infatti comprensibile quali maggiori informazioni

potrebbe apportare la formale audizione dei coniugi, che hanno già avuto a più

riprese occasione di esprimersi in sede di udienza e mediante prese di

posizioni scritte.

Neppure risulta che la

medesima abbia chiesto all’Autorità di protezione di assumere altri mezzi di

prova documentali oppure offerto tale documentazione e ricevuto un diniego da

parte dell’autorità di prime cure. Tali scritti, prodotti in sede di reclamo

(doc. 3 – 5), non appaiono nemmeno di particolare rilevanza probatoria alla

luce di quanto già agli atti e noto all’Autorità. Tali censure non meritano

pertanto accoglimento.

3.5

Per quanto attiene alla

presa a carico terapeutica per le minori, tale misura non risulta essere mai

stata rimessa in discussione da RE 1 in precedenza. Come visto sopra, la

reclamante ne aveva condiviso la necessità nel corso dell’udienza del 23 luglio

2020.

e ne aveva in seguito giustificato il mancato avvio adducendo soltanto “di

non aver ancora trovato uno specialista disponibile” e di essere stata

ostacolata nella suddetta ricerca dalla sopravvenienza di suoi personali

problemi di salute (verbale di udienza del 25 febbraio 2021, pag. 1) senza mai

contestarne la necessità. Non vi sono dunque ragioni per posticipare

ulteriormente l’avvio di tale presa a carico.

Per quel che riguarda

infine l’assetto dei diritti di visita, nel suo reclamo RE 1 medesima riconosce

che “la tipologia e la frequenza dei diritti di visita indicati nella

decisione qui impugnata rappresentano il minimo di quanto possibile in materia”

(pag. 3). Anche alla luce dell’esito della valutazione delle capacità

genitoriali di CO 2, l’approccio prudente dell’Autorità di protezione va

sicuramente confermato. Non si rivelano per il momento necessarie né utili ulteriori

assunzioni di mezzi di prova, che non aggiungerebbero nulla a quanto già noto e

– come rettamente rilevato dall’Autorità di protezione – procrastinerebbero

soltanto l’inizio del riavvicinamento di CO 2 alle figlie.

Il reclamo deve dunque

essere integralmente respinto.

4.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico di RE

1.

Non si assegnano ripetibili a CO 2, che è intervenuto senza l’ausilio di un

patrocinatore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico di RE

1.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.