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Decisione

9.2021.66

Persona trasferitasi in Ticino e già oggetto di misure di protezione in Italia; annullamento della co-curatela istituita dall’Autorità di protezione in quanto non risulta alcun bisogno di protezione supplementare dell’interessata; principio della sussidiarietà e complementarietà

7 ottobre 2021Italiano29 min

trauma cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.66

Lugano

7 ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

PI

1

rappr.

da: __________

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394-395 CC e il conferimento

del mandato di curatore a più persone ai sensi dell’art. 402 CC

giudicando

sul reclamo presentato il 20 aprile 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il

29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021) dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, classe 1935, è

cittadina __________. A seguito di una caduta accidentale e del conseguente

trauma cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.

B. Con decreto 19

settembre 2018 il giudice tutelare della __________ sezione civile del

Tribunale di __________ ha nominato in favore di PI 1 un amministratore di

sostegno (ads), nella persona dell’avv. __________, già nominata il 3

luglio precedente in via provvisoria (R.G. 8963/2018). Il provvedimento si

fondava sull’incapacità dell’interessata di provvedere alla cura e alla

necessità della propria persona e alla gestione del proprio patrimonio, alla

luce della patologia invalidante di vasculopatia cerebrale cronica di cui è

affetta.

C. Dal mese di novembre

2018 PI 1 è stata degente presso la residenza sanitaria assistenziale __________.

D. Con decreto 14

novembre 2018 il giudice tutelare della __________ ha rigettato l’istanza di RE

1, nipote di PI 1 e domiciliato a __________, di essere nominato amministratore

di sostegno di quest’ultima.

E. Con decisione a

verbale 19 settembre 2019 il giudice tutelare della __________ ha aderito alla

richiesta dei nipoti di PI 1 di trasferire quest’ultima presso una casa anziani

in Svizzera, spostamento desiderato anche dall’interessata visto il

miglioramento dei rapporti con i nipoti medesimi. Il giudice tutelare ha dunque

autorizzato l’amministratore di sostegno a prestare il consenso al

trasferimento di PI 1 in Svizzera e ad organizzare il medesimo.

F. Il 14 ottobre 2019

l’Ufficio della migrazione di __________ ha attestato che PI 1 ha richiesto il

rilascio del permesso tipo B UE/AELS. In data 24 ottobre 2019 PI 1, per il

tramite del suo amministratore di sostegno, ha notificato il suo arrivo da __________

all’Ufficio controllo abitanti sia di __________ che di __________.

G. Con decisione a

verbale 18 dicembre 2019 il giudice tutelare ha rilevato che non appena “vi

sia stabilizzazione della permanenza della sig.ra PI 1 in Svizzera” “provvederà

al trasferimento di ads presso il Console svizzero a __________”: “da

quel momento la decisione in ordine alla individuazione dell’ads sarà di

competenza consolare che potrà autonomamente stabilire su quale soggetto far

gravare l’incarico (professionista ovvero familiare nei limiti delle dichiarate

disponibilità)”.

H. Con istanza 19

novembre 2019 RE 1, tramite il suo patrocinatore, ha segnalato all’Autorità

regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) che la

zia PI 1 “è attualmente ricoverata presso la Residenza Medicalizzata «__________»

di __________”, ove è stata trasferita “su autorizzazione del Giudice

Tutelare del Tribunale di __________” (pag. 1).

Considerato che “la

tutela aperta in __________ è di fatto conclusa, essendo intervenuto il

trasferimento all’estero” il nipote RE 1 postula che l’Autorità di

protezione svizzera adotti “con la massima urgenza i provvedimenti necessari”,

dichiarando di essere “pronto ad assumere da subito la carica di curatore

generale di PI 1” (istanza, pag. 1-2).

I. Con scritto 14

gennaio 2020 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione

che la situazione di PI 1 “è sempre più precaria, stante l’impossibilità di

assumere decisioni nel suo interesse da parte del nipote, che la assiste dal

momento del trasferimento presso la Residenza __________”. Egli ha dunque

invitato l’Autorità di protezione “ad assumere le decisioni del caso con la

massima urgenza”, chiedendo inoltre la convocazione di un incontro con il

suo assistito.

L. Con decisione 27

gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) l’Autorità di protezione

ha ritenuto irricevibile la richiesta di RE 1, considerando l’istante privo di

potere di rappresentanza e non essendo data la competenza territoriale dell’autorità

medesima.

M. Con pronuncia 17

settembre 2020 (inc. CDP 9.2020.23) questo giudice ha accolto il reclamo

interposto da RE 1 contro tale decisione, accertando l’avvenuto trasferimento

della residenza abituale di PI 1 su suolo elvetico e l’assenza di validi motivi

per declinare la propria competenza decisionale. Ha dunque rinviato gli atti

all’Autorità di protezione per un giudizio di merito sulla richiesta di RE 1,

ovvero per chinarsi sulla situazione dell’interessata e per valutarne lo stato

di bisogno. La Camera di protezione ha peraltro rilevato che la competenza a

statuire delle autorità svizzere a protezione di PI 1 non implica l’inefficacia

dei provvedimenti già decisi in __________ prima del cambiamento di residenza

abituale dell’interessata.

N. Con decisione 8

gennaio 2021 (n. 05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020) l’Autorità di

protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei

beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC in favore di PI 1, nominando RE 1 quale

curatore a partire dal 1° gennaio 2021, con il compito di rappresentare

l’interessata in tutti gli ambiti concernenti la cura della persona, i suoi

interessi patrimoniali e le sue relazioni giuridiche, in particolare: a)

erigere, entro il termine massimo di 30 giorni, l’inventario iniziale in

collaborazione con il Delegato comunale; b) amministrare i beni e i redditi del

patrimonio dell’interessata presentando annualmente i rendiconti sui moduli

ufficiali, corredati dai giustificativi ed il rapporto morale entro il mese di

febbraio successivo all’anno di gestione; c) salvaguardare convenientemente gli

interessi materiali e morali dell’interessata; d) rappresentare se necessario

l’interessata nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari

amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con

i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le

assicurazioni private, con le assicurazioni sociali e con le persone fisiche e

giuridiche, con diritto di firma individuale; e) promuovere il suo benessere

sociale mantenendo in particolare contatti con la rete degli operatori laddove

necessario; f) richiedere l’adeguamento della misura in caso di modifica delle

circostanze (art. 414 CC); g) chiedere se necessario i consensi previsti

dall’art. 416 CC; h) rispettare le norme dell’ordinanza sull’amministrazione di

beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT). L’Autorità di

protezione ha inoltre: privato PI 1, in applicazione dell’art. 395 cpv. 3 CC,

dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali, invitando il curatore a

comunicare il divieto a tutti gli istituti bancari e postali interessati;

ordinato a RE 1 di acquisire immediatamente le informazioni necessarie

all’adempimento dei suoi compiti e a prendere contatto di persona con

l’amministratrice di sostegno avv. __________, rispettivamente con il Consolato

__________ ed il fiduciario privato dell’interessata, signor __________;

stabilito che i costi della misura sono a carico dell’interessata; dichiarato

la decisione immediatamente esecutiva, togliendo ad un eventuale reclamo

l’effetto sospensivo.

O. Mediante decreto 26

gennaio 2021 il Console Generale d’__________, nella sua veste di Giudice

Tutelare ai sensi della legislazione __________, ha esonerato l’avv. __________

dalla funzione di amministratore di sostegno (secondo quest’ultima

legislazione) di PI 1, nominando in sua sostituzione l’avv. __________, con

domicilio professionale in __________.

P. Con reclamo cautelativo

11 febbraio 2021, inviato all’Autorità di protezione e da quest’ultima

trasmesso il 4 marzo 2021 alla Camera di protezione per competenza, l’avv. __________

ha impugnato la predetta decisione chiedendo di “revocare il provvedimento

di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394, 395 CC

pronunciato l’8 gennaio 2021, non notificato all’Amministratore di sostegno né

alla signora PI 1, perché infondato o comunque confliggente con il Decreto di

apertura dell’Amministrazione di sostegno pronunciato dal Tribunale di __________

il 19 settembre 2018 e con i successivi decreti Consolari, ovvero, in

subordine, di limitare il provvedimento di curatela alla sola assistenza e cura

della persona di PI 1, senza esclusione sul punto, tuttavia,

dell’Amministratore di sostegno __________”.

Q. L’Autorità di

protezione, nel termine fissato per presentare le sue osservazioni al reclamo,

ha fatto uso della facoltà concessa dall’art. 450d cpv. 2 CC e ha deciso di

riesaminare la propria decisione. Con decisione 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris.

n. 48/122 dell’11 marzo 2021) ha dunque statuito che la curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ai sensi degli art.

394 e 295 (recte 395) CC istituita in favore di PI 1 con decisione n.

05/2021 dell’8 gennaio 2021 è modificata come segue (dispositivo n. 1): al

curatore RE 1 è tolto il compito di amministrare i beni patrimoniali ed in tale

ambito è tolto il suo potere di rappresentanza (dispositivo n. 2); al curatore RE

1 è assegnato il compito di curatore di rappresentanza ex art. 394 CC di PI 1

in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento

dell’interessata, mantenendo in particolare contatti con la rete degli

operatori laddove opportuno e necessario (dispositivo n. 3); __________,

avvocato, è incaricata quale curatrice di rappresentanza e di amministrazione

ex art. 394 e 395 CC di PI 1 di provvedere alla gestione del patrimonio e di

occuparsi di tutti gli aspetti economici e delle relazioni giuridiche

conformemente ai poteri a lei conferiti dal giudice tutelare della __________

sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018,

tranne per quanto sopra definito di competenza di RE 1 (dispositivo n. 4); la

curatrice __________ è incaricata di presentare entro 30 giorni l’inventario

iniziale del patrimonio dell’interessata allo stato 1° gennaio 2021 e di tenere

contabilità di tutte le operazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021 (dispositivo

n. 5).

R. Con pronuncia 2

aprile 2021 (inc. CDP 9.2021.27) questo giudice ha pertanto stralciato il

reclamo cautelativo dell’avv. __________ in quanto divenuto privo di oggetto.

S. Con reclamo 20 aprile

2021, qui in oggetto, RE 1 è insorto contro tale decisione, chiedendone la

riforma nel senso di istituire in favore di PI 1 una curatela generale e

postulando di essere nominato quale unico curatore generale dell’interessata.

T. Con osservazioni 19

maggio 2021 l’avv. __________ si è opposta al reclamo, chiedendo la conferma

della decisione impugnata. Con scritto 27 maggio 2021 l’Autorità di protezione

ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio della

Camera.

U. Con replica 6 luglio

2021 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e richieste di giudizio.

Con duplica 12 luglio 2021 l’avv. __________ si è pure riconfermata nella sua

richiesta tendente alla reiezione del reclamo. Con scritto di pari data

l’autorità di prime cure ha informato di non avere osservazioni di duplica da

presentare.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio

di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)

e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

RE 1 impugna la

decisione emanata il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo

2021) dall’Autorità di protezione dopo il reclamo dell’avv. __________,

chiedendo di essere nominato quale unico curatore generale di PI 1, così come

risultava dalla precedente decisione emanata l’8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris.

n. 215/494 del 17 dicembre 2020).

2.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha “preso atto che l’avv. __________ dispone

di pieni poteri per rappresentare l’interessata: oltre al potere di assistenza

e cura della persona, è anche incaricata di occuparsi degli aspetti economici e

patrimoniali”, così come decretato dal Giudice Tutelare __________, e “che

tali misure di protezione ordinate dal Tribunale di __________ sono antecedenti

a quelle ordinate dalla nostra autorità e quando l'interessata era domiciliata

e residente su territorio __________” (pag. 3). L’Autorità di protezione ha

quindi ritenuto di far capo all’art. 402 CC, ovvero al conferimento del mandato

di curatela a più persone, “per ovviare ai conflitti di riconoscimento

internazionale tra __________ e Svizzera delle rispettive decisioni con

cui sono state istituite delle misure di protezione a favore dell'interessata”

(decisione impugnata, pag. 3). L’autorità di prime cure ha dunque proceduto “ad

una suddivisione dei compiti tra l’avv. __________ (Amministratore di sostegno

incaricato su ordinamento __________) e RE 1 (curatore Incaricato da questa

autorità)” (decisione impugnata, pag. 3). In particolare, l'attuale

Amministratore di sostegno, avv. __________ “manterrà l’incarico di gestire

tutti gli interessi economici e patrimoniali dell’interessata”, che “le

banche __________ riconoscono quale unico rappresentante

dell’interessata” (decisione impugnata, pag. 3). Il curatore RE 1, “essendo

residente su territorio svizzero nei pressi della casa di riposo __________”,

“assumerà l'incarico di rappresentare PI 1 in tutti gli ambiti personali e

medici”, ovvero “in tutti gli aspetti che riguardano la persona della

stessa per le cure e per l’accudimento” (decisione impugnata, pag. 3).

Di conseguenza, l’Autorità

ha modificato la decisione che aveva adottato l’8 gennaio precedente, impugnata

dall’ads __________, mantenendo la curatela di rappresentanza con

amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394 e 395 CC (dispositivo n. 1)

ma togliendo a RE 1 “il compito di amministrare i beni patrimoniali” e “il

suo potere di rappresentanza in tale ambito” (dispositivo n. 2) e

assegnandogli “il compito di curatore di rappresentanza ex art. 394 CC

[…]

in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento e di

trattamenti medici e paramedici finalizzati a promuovere il benessere sociale

dell’interessata, mantenendo in particolare contatti con la rete degli

operatori laddove opportuno e necessario” (dispositivo n. 3). All’avv. __________,

quale co-curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC,

è stato conferito incarico “di provvedere alla gestione del patrimonio e di

occuparsi di tutti gli aspetti economici e delle relazioni giuridiche

conformemente ai poteri conferiti dal giudice tutelare della __________

sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018,

tranne per quanto sopra definito di competenza di RE 1” (dispositivo n. 4);

la co-curatrice è stata incaricata di presentare l’inventario iniziale del

patrimonio dell’interessata al 1° gennaio 2021 e di tenere contabilità di tutte

le operazioni a decorrere da tale data (dispositivo n. 5).

2.2

Nel suo reclamo, RE 1 critica

la “sostanziale inattuabilità di quanto voluto dall’ARP __________”

mediante la decisione impugnata (reclamo, pag. 6). A suo dire, “da circa due

anni la Sig.ra PI 1 è gestita, accudita e curata esclusivamente dall'istante e

dalla di lui sorella Sig.ra __________” (reclamo, pag. 6). Il reclamante “si

premura di effettuare anche gli acquisti necessari per il vestiario e per ogni

altra necessità che esuli dalle competenze della casa per anziani in cui dimora

la Sig.ra PI 1, attingendo alle proprie finanze”, non essendo possibile “rivolgersi

tutte le volte e preventivamente all'ADS in __________ chiedendo autorizzazione

a ogni singola spesa effettuata per la beneficiaria e attendendo la decisione

relativa” (reclamo, pag. 7). Secondo RE 1 la ripartizione di poteri messa

in atto dall’Autorità di protezione, pur possibile sul piano teorico, “risulta

assai complessa, se non impraticabile sul piano concreto a causa del

farraginoso meccanismo che imporrebbe all'istante di interpellare

preventivamente l'ADS Avv. __________ per ogni singolo acquisto effettuato,

attendere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego” (reclamo, pag.

7). Senza contare la conflittualità già esistente nel caso di specie fra i due

curatori nominati (reclamo, pag. 7). Egli chiede dunque l’annullamento della

decisione impugnata 29 marzo 2021, con conferma della decisione precedente 8

gennaio 2021 – riesaminata ex

art. 450d cpv. 2 CC a seguito del reclamo

dell’avv. __________ – che lo nominava quale “esclusivo curatore generale”

di PI 1 (reclamo, pag. 8).

2.3

L’art. 390 CC elenca i

presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.

9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118

consid. 4.1-4.3; Meier, CommFam

Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 25; Meier,

Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la

protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

L’esistenza di uno stato

di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una

misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di

provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo

(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.

6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come

conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato

(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar

Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Droit de la protection de l’adulte,

2016, n. 729, pag. 370; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.

9.2018.108, consid. 4.1).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita

altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la

protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Le misure ordinate

dall’autorità sono sussidiarie per rapporto al sostegno fornito dalle persone

vicine o da servizi pubblici o privati: esse devono andare a coprire una lacuna

di protezione (sussidiarietà «di principio») o completare

l’assistenza fornita che copre solo una parte dei bisogni

(complementarietà come componente della sussidiarietà; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 680, pag. 347;

Rosch, in:

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 388 CC n. 4).

Ogni misura

ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in

ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit

de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138; Meier, Droit de la protection de

l’adulte, n. 682, pag. 348).

2.4

Nella fattispecie,

appare utile ricordare quali siano i compiti effettivamente conferiti all’amministratrice

di sostegno, nella misura in cui – come rilevato da questo giudice già con

pronuncia 17 settembre 2020 – la competenza a statuire delle autorità svizzere

a protezione di PI 1 non implica l’inefficacia dei provvedimenti già decisi in __________

prima del cambiamento di residenza abituale dell’interessata.

Con decreto 19

settembre 2018 il giudice tutelare della __________ sezione civile del

Tribunale di __________ha nominato un amministratore di sostegno con i seguenti

compiti:

“1. appoggiandosi

alle strutture sanitarie competenti, compia tutti gli atti utili, opportuni o

necessari per la tutela della salute fisica e psichica dell'interessata,

gestendo rapporti con servizi, Enti pubblici o privati, case di cura e

istituzioni anche per progetti di terapia; prestando il consenso informato, in

nome e per conto della beneficiaria, nell'ipotesi in cui ella dovesse trovarsi

in condizioni tali da non essere in grado di provvedervi personalmente in modo

autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di

natura medica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione

a questo giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o

necessari per la medesima;

2.

ove possibile

insieme a parte amministrata, scelga e determini dove ella voglia e possa

vivere;

3.

apra un conto

corrente e/o di deposito intestato a PI 1, e rappresentata dal nominato

Amministratore di Sostegno (ovvero chieda di modificare in tal senso

l'intestazione del conto già in essere intestato alla beneficiaria, con

inefficacia di eventuali deleghe pregresse) ove accreditare tutte le entrate il

saldo di ulteriori conti di pertinenza a lei intestati o cointestati, che

verranno estinti, e riversare tutti i titoli mobiliari di proprietà della

signora PI 1. Su tale nuovo conto corrente l'Amministratore di Sostegno potrà

operare a debito con gli stessi mezzi previsti e consentiti ai correntisti

(assegni, bonifici, bancomat, operatività on line) per far fronte alle spese

ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della parte beneficiaria e di

gestione dei suoi beni, per l'importo minimo indispensabile per le necessità

appena indicate, e comunque mai superiore ad euro 4’000,00 mensili,

salva specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, valutando quale importo e

con quale periodicità rimettere alla gestione autonoma dell'interessata, anche

mediante accesso autonomo all'istituto di Credito; su detto conto potrà

disporre il pagamento con domiciliazione permanente di bollette ed altri oneri

periodici;

4.

provveda ove ne

ravvisi la necessità ad effettuare investimenti nell'interesse

dell'amministrata anche con investimenti diversificati, a sua scelta, in titoli

di stato o garantiti dallo stato o buoni postali fruttiferi o titoli di altri

stati sovrani, in ogni caso con un obiettivo di investimento conservativo del

capitale e prudente, rinnovabile alle scadenze dei medesimi senza necessità di

ulteriori istanze;

5.

provveda alla

riscossione della pensione e di tutte le rendite o qualsiasi altra entrata

della signora PI 1, con accredito sul conto corrente di cui al punto 4, da

utilizzarsi per il suo mantenimento ed esigenze di vita; provveda inoltre a

qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativo

all'amministrazione dei suoi beni, entro i limiti di legge e di quanto indicato

al punto 4;

6.

effettui pagamenti

di imposte e tasse di qualsiasi natura, ivi compressi contributi assicurativi e

previdenziali, rediga e presenti ogni necessaria dichiarazione fiscale o

amministrativa; chieda rimborsi e sgravi se dovuti; dia corso ad eventuali

provvedimenti amministrativi per il riconoscimento di ulteriori assegni

pensionistici e contributi assistenziali da parte di enti pubblici e privati;

7.

fornisca alla

beneficiaria le somme da lei richieste per le piccole necessità quotidiane alle

quali voglia e possa provvedere direttamente, nei limiti delle effettive

esigenze anche voluttuarie, ma non oltre le risorse della beneficiaria o della

famiglia;

8.

provveda ad

affrontare ogni spesa corrente alimentare, medica, di eventuale ricovero o

degenza o residenza anche temporanea (o estiva) della beneficiaria in

qualsivoglia struttura residenziale o sanitaria necessaria;

9.

fornisca a questo

Giudice Tutelare, con cadenza annuale a far data dal presente Decreto, un

rendiconto delle condizioni di salute psico fisiche della signora PI 1, nonché

un rendiconto economico (come da schema rinvenibile sul sito del Tribunale)

delle entrate e uscite globali gestite in nome e per conto della prevenuta;

10.

L'Amministratore di

Sostegno dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti

gli atti previsti dagli artt. 374 e 375 CC (riscuotere capitali; accettare

eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati: procedere a divisioni o

promuovere i relativi giudizi; concludere contratti di locazione di immobili se

superiori ai limiti minimi di legge, recedere da contratti di locazione in

corso; promuovere giudizi o ricorso fiscali; costituire ipoteche o consentire

alla loro cancellazione; fare compromessi e transazioni o accettare concordati)

e per ogni spesa eccedente il limite di cui sopra.”

Si osserva dunque

che il provvedimento già in essere in favore di PI 1 riguarda non solo la

gestione prettamente patrimoniale dei suoi beni, ma comprende anche la cura

della persona e la sua rappresentanza nell’ambito dei provvedimenti medici. Si

tratta dunque di una misura che nella sostanza corrisponde ad una curatela di

rappresentanza con amministrazione dei beni del diritto svizzero, con compiti estesi

alla cura della persona, alla rappresentanza e alla sfera patrimoniale.

Nella sentenza 17

settembre 2020 questo giudice aveva indicato – a fronte della decisione 27

gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) dell’Autorità di protezione,

in cui si dichiarava incompetente a decidere delle misure di protezione in

favore di PI 1 – che le autorità di protezione svizzere erano senz’altro

competenti per valutare la situazione dell’interessata e, se avessero

riscontrato dei bisogni non coperti dai provvedimenti in essere, avrebbero potuto

e dovuto adottare le relative misure aggiuntive.

Non risulta che l’Autorità

di protezione abbia seguito tale impostazione, non essendovi agli atti

accertamenti di un particolare bisogno di protezione dell’interessata che esuli

da quanto già previsto nell’amministrazione di sostegno. Nell’istituire la

misura di protezione svizzera, nella decisione 8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris.

n. 215/494 del 17 dicembre 2020 l’Autorità di prime cure afferma semplicemente

che “l’interessata non è più in grado di provvedere autonomamente alla

propria gestione amministrativa corrente a causa delle sue condizioni di salute”

(pag. 2) e che “l’appoggio fornito a PI 1 dai famigliari, dai servizi privati

o pubblici risulta insufficiente” (pag. 3), ignorando totalmente di citare

le misure già in essere, che coprono senz’altro anche la citata «gestione

amministrativa corrente» dell’interessata [ciò che l’Autorità di protezione

aveva invece constatato nella precedente decisione 27 gennaio 2020 (n. 12/2020;

ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) consid. 13].

Alla luce di queste scarne

considerazioni – neppure riproposte nella successiva decisione su riesame 29

marzo 2021(n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021), qui impugnata – non

è dunque chiaro per quale motivo l’Autorità di protezione abbia deciso di

istituire anche una curatela ex art. 394 e 395 CC, che a ben vedere

costituisce un doppione rispetto all’amministrazione di sostegno ordinata dal

tribunale __________ e non sembra rispondere a dei comprovati bisogni di

protezione aggiuntivi dell’interessata. Misura di diritto __________ che, come

già osservato da questo giudice nella pronuncia 17 settembre 2020, non viene a

decadere quale semplice conseguenza del trasferimento in Svizzera ma continua

ad esplicare i suoi effetti.

Oltre a non essere

minimamente motivata nella decisione qui impugnata [che in quanto adottata dopo

riesame, dovrebbe annullare e sostituire quella emanata l’8 gennaio 2021 (n.

05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020)], l’istituzione di una curatela ex

art. 394 e 395 CC non appare dunque conforme al principio di sussidiarietà e al

principio di complementarietà. Tale principio, come visto, implica l’istituzione di misure ufficiali di protezione

soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere

adeguatamente garantita altrimenti o se vi sono dei bisogni della persona

interessata che rimangono scoperti nonostante l’assistenza già fornita. Nel

caso concreto risulta invece che le mansioni affidate ai curatori sulla

base della decisione svizzera facciano già parte del campo d’azione

dell’amministrazione di sostegno preesistente.

Occorre inoltre osservare

che – sebbene l’Autorità di protezione abbia adottato la decisione impugnata con

l’intento di “ovviare ai conflitti di riconoscimento internazionale tra __________

e Svizzera delle rispettive decisioni con cui sono state istituite delle misure

di protezione a favore dell'interessata” (pag. 3) – l’articolazione tra le

due misure di protezione non appare di immediata comprensione. Il decreto __________

di istituzione dell’amministrazione di sostegno non viene infatti rimpiazzato

dalla decisione dell’Autorità di protezione, ma risulta quasi «riconfermato»

attraverso la sua espressa menzione nel dispositivo della decisione qui

impugnata (che sembra apparentarsi ad un exequatur). La decisione

impugnata non riprende tuttavia integralmente il suddetto decreto: l’Autorità

di protezione ha deciso di incaricare RE 1 della rappresentanza della

curatelata “in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed

accudimento dell’interessata”, mentre ha incaricato l’avv. __________ quale

curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC, “conformemente

ai poteri a lei conferiti dal giudice tutelare della __________ sezione

civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018”, ad

eccezione di quanto attributo all’altro curatore RE 1 (sentenza impugnata,

pag. 3-4).

Al di là della violazione

del principio della sussidiarietà constatata sopra, si osserva che tale modo di

procedere genera insicurezza giuridica, facendo coesistere due misure

sostanzialmente analoghe – ma non identiche – e permettendo all’avv. __________

di agire sotto due diverse funzioni, da un lato quale amministratrice di

sostegno (unica) facente capo alle autorità __________, con poteri anche

nell’ambito della cura della persona, e dall’altro quale co-curatrice dinnanzi

alle autorità di protezione svizzere (ciò che implica la responsabilità dello

Stato per i suoi atti di gestione del patrimonio della sua curatelata,

esclusivamente sito in __________) ma senza competenze “negli ambiti

strettamente personali di cura ed accudimento e di trattamenti medici e

paramedici finalizzati a promuovere il benessere sociale dell’interessata”,

confidati in via esclusiva a RE 1 (decisione impugnata, dispositivo n. 3).

2.5

Il reclamante medesimo,

dal canto suo, non indica in quale misura vi sarebbero dei bisogni scoperti di PI

1.

che giustificherebbero l’istituzione di una misura di protezione

supplementare, le cui sfere di compiti siano esclusivamente affidate a lui.

Col suo reclamo egli

tende per contro ad ottenere un mandato da «curatore generale», ovvero ad

ottenere anche la gestione patrimoniale dei beni di PI 1. A tale riguardo egli

afferma che “da circa due anni la Sig.ra PI 1 è gestita, accudita e curata

esclusivamente dall'istante e dalla di lui sorella Sig.ra __________” e che

“anche gli acquisti necessari per il vestiario e per ogni altra necessità

che esuli dalle competenze della casa per anziani”

(reclamo, pag. 6)

sono effettuati da lui e dalla sorella. In base al sistema istituito occorrerebbe

“interpellare preventivamente l'ADS Avv. __________ per ogni singolo

acquisto effettuato, attendere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego”,

ciò che sarebbe troppo difficoltoso (reclamo, pag. 7).

La censura appare priva di

consistenza.

Le difficoltà

genericamente lamentate dal ricorrente ancora non bastano per poter pretendere

di gestire l’integralità del patrimonio della sua parente, in particolare –

oltre ai beni immobili siti in __________ – tutte le sue liquidità, che l’amministratrice

di sostegno afferma essere depositate presso la filiale di __________.

Non vi sono elementi che

lascino supporre che l’amministratrice di sostegno non sia intenzionata a rifondere

a RE 1 gli importi da lui spesi per degli acquisti correnti di cui necessita PI

1, ad esempio su presentazione periodica di un conteggio e dei relativi

giustificativi (v. osservazioni 19 maggio 2021, pag. 5: “nessun problema

infine da parte della sottoscritta, che già sostiene tutte le spese sanitarie e

di ricovero, ad eseguire eventuali rimborsi di spese che il sig. RE 1 dovesse anticipare

per la cura della persona della signora PI 1”; v. anche decreto 19

settembre 2018 del Tribunale di __________, punto 8: l’ads “provveda ad

affrontare ogni spesa corrente alimentare, medica, di eventuale ricovero o

degenza o residenza anche temporanea (o estiva) della beneficiaria in

qualsivoglia struttura residenziale o sanitaria necessaria”). Così come in

diritto svizzero il curatore può, sotto la sua responsabilità, ricorrere a

degli ausiliari (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 949, pag. 455; n. 1029, pag.

493), vista la vicinanza del nipote a PI 1 e nell’interesse di

quest’ultima, ci si potrebbe chiedere se l’amministratrice di sostegno non

potrebbe affidare a RE 1 il compito di far fronte alle spese legate ai piccoli

bisogni correnti dell’interessata, non coperti dalla Casa Anziani,

corrispondendogli con regolarità degli appropriati importi di denaro. Non

compete tuttavia a questo giudice dirimere tale questione, che esula dal

giudizio odierno e attiene ai poteri e alle possibilità di delega dell’amministratore

di sostegno nell’ordinamento giuridico __________.

Alla luce di quanto emerge

dall’incarto, l’assistenza e la vicinanza morale fornite da RE 1 e __________

alla loro anziana parente non implicano la necessità né di istituire una misura

di protezione supplementare in Svizzera rispetto a quanto già in essere, né di

affidare a RE 1 delle precise incombenze in qualità di curatore.

La decisione di

istituzione di una curatela ex art. 394-395 CC e di nomina dei due co-curatori

deve dunque essere annullata, seppure per motivi diversi da quelli evocati nel

reclamo.

3.

In considerazione

della particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale al prelievo di

oneri processuali. In considerazione del parziale accoglimento del reclamo, PI

1, rappresentata dall’avv. __________, rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di

ripetibili ridotte.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione emessa il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122

dell’11 marzo 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________, è così

modificata:

“1.

La curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ex

art. 394 e 395 CC istituita in favore di PI 1 con decisione n. 05/2021 dell’8

gennaio 2021 dalla scrivente Autorità è annullata.

2.-7.

Annullati.”

2. Non

si prelevano oneri processuali.

PI

1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte.

3. Notificazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso

dall'art. 115 LTF.