9.2021.66
Persona trasferitasi in Ticino e già oggetto di misure di protezione in Italia; annullamento della co-curatela istituita dall’Autorità di protezione in quanto non risulta alcun bisogno di protezione supplementare dell’interessata; principio della sussidiarietà e complementarietà
7 ottobre 2021Italiano29 min
trauma cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.66
Lugano
7 ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
PI
1
rappr.
da: __________
per
quanto riguarda l’istituzione di una curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394-395 CC e il conferimento
del mandato di curatore a più persone ai sensi dell’art. 402 CC
giudicando
sul reclamo presentato il 20 aprile 2021 da RE 1 contro la decisione emessa il
29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, classe 1935, è
cittadina __________. A seguito di una caduta accidentale e del conseguente
trauma cranico, nel mese di febbraio 2018 è stata ricoverata all’Ospedale __________.
B. Con decreto 19
settembre 2018 il giudice tutelare della __________ sezione civile del
Tribunale di __________ ha nominato in favore di PI 1 un amministratore di
sostegno (ads), nella persona dell’avv. __________, già nominata il 3
luglio precedente in via provvisoria (R.G. 8963/2018). Il provvedimento si
fondava sull’incapacità dell’interessata di provvedere alla cura e alla
necessità della propria persona e alla gestione del proprio patrimonio, alla
luce della patologia invalidante di vasculopatia cerebrale cronica di cui è
affetta.
C. Dal mese di novembre
2018 PI 1 è stata degente presso la residenza sanitaria assistenziale __________.
D. Con decreto 14
novembre 2018 il giudice tutelare della __________ ha rigettato l’istanza di RE
1, nipote di PI 1 e domiciliato a __________, di essere nominato amministratore
di sostegno di quest’ultima.
E. Con decisione a
verbale 19 settembre 2019 il giudice tutelare della __________ ha aderito alla
richiesta dei nipoti di PI 1 di trasferire quest’ultima presso una casa anziani
in Svizzera, spostamento desiderato anche dall’interessata visto il
miglioramento dei rapporti con i nipoti medesimi. Il giudice tutelare ha dunque
autorizzato l’amministratore di sostegno a prestare il consenso al
trasferimento di PI 1 in Svizzera e ad organizzare il medesimo.
F. Il 14 ottobre 2019
l’Ufficio della migrazione di __________ ha attestato che PI 1 ha richiesto il
rilascio del permesso tipo B UE/AELS. In data 24 ottobre 2019 PI 1, per il
tramite del suo amministratore di sostegno, ha notificato il suo arrivo da __________
all’Ufficio controllo abitanti sia di __________ che di __________.
G. Con decisione a
verbale 18 dicembre 2019 il giudice tutelare ha rilevato che non appena “vi
sia stabilizzazione della permanenza della sig.ra PI 1 in Svizzera” “provvederà
al trasferimento di ads presso il Console svizzero a __________”: “da
quel momento la decisione in ordine alla individuazione dell’ads sarà di
competenza consolare che potrà autonomamente stabilire su quale soggetto far
gravare l’incarico (professionista ovvero familiare nei limiti delle dichiarate
disponibilità)”.
H. Con istanza 19
novembre 2019 RE 1, tramite il suo patrocinatore, ha segnalato all’Autorità
regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) che la
zia PI 1 “è attualmente ricoverata presso la Residenza Medicalizzata «__________»
di __________”, ove è stata trasferita “su autorizzazione del Giudice
Tutelare del Tribunale di __________” (pag. 1).
Considerato che “la
tutela aperta in __________ è di fatto conclusa, essendo intervenuto il
trasferimento all’estero” il nipote RE 1 postula che l’Autorità di
protezione svizzera adotti “con la massima urgenza i provvedimenti necessari”,
dichiarando di essere “pronto ad assumere da subito la carica di curatore
generale di PI 1” (istanza, pag. 1-2).
I. Con scritto 14
gennaio 2020 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato all’Autorità di protezione
che la situazione di PI 1 “è sempre più precaria, stante l’impossibilità di
assumere decisioni nel suo interesse da parte del nipote, che la assiste dal
momento del trasferimento presso la Residenza __________”. Egli ha dunque
invitato l’Autorità di protezione “ad assumere le decisioni del caso con la
massima urgenza”, chiedendo inoltre la convocazione di un incontro con il
suo assistito.
L. Con decisione 27
gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) l’Autorità di protezione
ha ritenuto irricevibile la richiesta di RE 1, considerando l’istante privo di
potere di rappresentanza e non essendo data la competenza territoriale dell’autorità
medesima.
M. Con pronuncia 17
settembre 2020 (inc. CDP 9.2020.23) questo giudice ha accolto il reclamo
interposto da RE 1 contro tale decisione, accertando l’avvenuto trasferimento
della residenza abituale di PI 1 su suolo elvetico e l’assenza di validi motivi
per declinare la propria competenza decisionale. Ha dunque rinviato gli atti
all’Autorità di protezione per un giudizio di merito sulla richiesta di RE 1,
ovvero per chinarsi sulla situazione dell’interessata e per valutarne lo stato
di bisogno. La Camera di protezione ha peraltro rilevato che la competenza a
statuire delle autorità svizzere a protezione di PI 1 non implica l’inefficacia
dei provvedimenti già decisi in __________ prima del cambiamento di residenza
abituale dell’interessata.
N. Con decisione 8
gennaio 2021 (n. 05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020) l’Autorità di
protezione ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei
beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC in favore di PI 1, nominando RE 1 quale
curatore a partire dal 1° gennaio 2021, con il compito di rappresentare
l’interessata in tutti gli ambiti concernenti la cura della persona, i suoi
interessi patrimoniali e le sue relazioni giuridiche, in particolare: a)
erigere, entro il termine massimo di 30 giorni, l’inventario iniziale in
collaborazione con il Delegato comunale; b) amministrare i beni e i redditi del
patrimonio dell’interessata presentando annualmente i rendiconti sui moduli
ufficiali, corredati dai giustificativi ed il rapporto morale entro il mese di
febbraio successivo all’anno di gestione; c) salvaguardare convenientemente gli
interessi materiali e morali dell’interessata; d) rappresentare se necessario
l’interessata nell’ambito della regolamentazione dei suoi affari
amministrativi, segnatamente nell’ambito dei suoi rapporti con le autorità, con
i servizi amministrativi, con gli istituti bancari e postali, con le
assicurazioni private, con le assicurazioni sociali e con le persone fisiche e
giuridiche, con diritto di firma individuale; e) promuovere il suo benessere
sociale mantenendo in particolare contatti con la rete degli operatori laddove
necessario; f) richiedere l’adeguamento della misura in caso di modifica delle
circostanze (art. 414 CC); g) chiedere se necessario i consensi previsti
dall’art. 416 CC; h) rispettare le norme dell’ordinanza sull’amministrazione di
beni nell’ambito di una curatela o di una tutela (OABCT). L’Autorità di
protezione ha inoltre: privato PI 1, in applicazione dell’art. 395 cpv. 3 CC,
dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali, invitando il curatore a
comunicare il divieto a tutti gli istituti bancari e postali interessati;
ordinato a RE 1 di acquisire immediatamente le informazioni necessarie
all’adempimento dei suoi compiti e a prendere contatto di persona con
l’amministratrice di sostegno avv. __________, rispettivamente con il Consolato
__________ ed il fiduciario privato dell’interessata, signor __________;
stabilito che i costi della misura sono a carico dell’interessata; dichiarato
la decisione immediatamente esecutiva, togliendo ad un eventuale reclamo
l’effetto sospensivo.
O. Mediante decreto 26
gennaio 2021 il Console Generale d’__________, nella sua veste di Giudice
Tutelare ai sensi della legislazione __________, ha esonerato l’avv. __________
dalla funzione di amministratore di sostegno (secondo quest’ultima
legislazione) di PI 1, nominando in sua sostituzione l’avv. __________, con
domicilio professionale in __________.
P. Con reclamo cautelativo
11 febbraio 2021, inviato all’Autorità di protezione e da quest’ultima
trasmesso il 4 marzo 2021 alla Camera di protezione per competenza, l’avv. __________
ha impugnato la predetta decisione chiedendo di “revocare il provvedimento
di curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex art. 394, 395 CC
pronunciato l’8 gennaio 2021, non notificato all’Amministratore di sostegno né
alla signora PI 1, perché infondato o comunque confliggente con il Decreto di
apertura dell’Amministrazione di sostegno pronunciato dal Tribunale di __________
il 19 settembre 2018 e con i successivi decreti Consolari, ovvero, in
subordine, di limitare il provvedimento di curatela alla sola assistenza e cura
della persona di PI 1, senza esclusione sul punto, tuttavia,
dell’Amministratore di sostegno __________”.
Q. L’Autorità di
protezione, nel termine fissato per presentare le sue osservazioni al reclamo,
ha fatto uso della facoltà concessa dall’art. 450d cpv. 2 CC e ha deciso di
riesaminare la propria decisione. Con decisione 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris.
n. 48/122 dell’11 marzo 2021) ha dunque statuito che la curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ai sensi degli art.
394 e 295 (recte 395) CC istituita in favore di PI 1 con decisione n.
05/2021 dell’8 gennaio 2021 è modificata come segue (dispositivo n. 1): al
curatore RE 1 è tolto il compito di amministrare i beni patrimoniali ed in tale
ambito è tolto il suo potere di rappresentanza (dispositivo n. 2); al curatore RE
1 è assegnato il compito di curatore di rappresentanza ex art. 394 CC di PI 1
in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento
dell’interessata, mantenendo in particolare contatti con la rete degli
operatori laddove opportuno e necessario (dispositivo n. 3); __________,
avvocato, è incaricata quale curatrice di rappresentanza e di amministrazione
ex art. 394 e 395 CC di PI 1 di provvedere alla gestione del patrimonio e di
occuparsi di tutti gli aspetti economici e delle relazioni giuridiche
conformemente ai poteri a lei conferiti dal giudice tutelare della __________
sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018,
tranne per quanto sopra definito di competenza di RE 1 (dispositivo n. 4); la
curatrice __________ è incaricata di presentare entro 30 giorni l’inventario
iniziale del patrimonio dell’interessata allo stato 1° gennaio 2021 e di tenere
contabilità di tutte le operazioni a decorrere dal 1° gennaio 2021 (dispositivo
n. 5).
R. Con pronuncia 2
aprile 2021 (inc. CDP 9.2021.27) questo giudice ha pertanto stralciato il
reclamo cautelativo dell’avv. __________ in quanto divenuto privo di oggetto.
S. Con reclamo 20 aprile
2021, qui in oggetto, RE 1 è insorto contro tale decisione, chiedendone la
riforma nel senso di istituire in favore di PI 1 una curatela generale e
postulando di essere nominato quale unico curatore generale dell’interessata.
T. Con osservazioni 19
maggio 2021 l’avv. __________ si è opposta al reclamo, chiedendo la conferma
della decisione impugnata. Con scritto 27 maggio 2021 l’Autorità di protezione
ha comunicato di non avere osservazioni e di rimettersi al giudizio della
Camera.
U. Con replica 6 luglio
2021 RE 1 si è riconfermato nelle sue tesi ricorsuali e richieste di giudizio.
Con duplica 12 luglio 2021 l’avv. __________ si è pure riconfermata nella sua
richiesta tendente alla reiezione del reclamo. Con scritto di pari data
l’autorità di prime cure ha informato di non avere osservazioni di duplica da
presentare.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio
di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8)
e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
RE 1 impugna la
decisione emanata il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo
2021) dall’Autorità di protezione dopo il reclamo dell’avv. __________,
chiedendo di essere nominato quale unico curatore generale di PI 1, così come
risultava dalla precedente decisione emanata l’8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris.
n. 215/494 del 17 dicembre 2020).
2.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha “preso atto che l’avv. __________ dispone
di pieni poteri per rappresentare l’interessata: oltre al potere di assistenza
e cura della persona, è anche incaricata di occuparsi degli aspetti economici e
patrimoniali”, così come decretato dal Giudice Tutelare __________, e “che
tali misure di protezione ordinate dal Tribunale di __________ sono antecedenti
a quelle ordinate dalla nostra autorità e quando l'interessata era domiciliata
e residente su territorio __________” (pag. 3). L’Autorità di protezione ha
quindi ritenuto di far capo all’art. 402 CC, ovvero al conferimento del mandato
di curatela a più persone, “per ovviare ai conflitti di riconoscimento
internazionale tra __________ e Svizzera delle rispettive decisioni con
cui sono state istituite delle misure di protezione a favore dell'interessata”
(decisione impugnata, pag. 3). L’autorità di prime cure ha dunque proceduto “ad
una suddivisione dei compiti tra l’avv. __________ (Amministratore di sostegno
incaricato su ordinamento __________) e RE 1 (curatore Incaricato da questa
autorità)” (decisione impugnata, pag. 3). In particolare, l'attuale
Amministratore di sostegno, avv. __________ “manterrà l’incarico di gestire
tutti gli interessi economici e patrimoniali dell’interessata”, che “le
banche __________ riconoscono quale unico rappresentante
dell’interessata” (decisione impugnata, pag. 3). Il curatore RE 1, “essendo
residente su territorio svizzero nei pressi della casa di riposo __________”,
“assumerà l'incarico di rappresentare PI 1 in tutti gli ambiti personali e
medici”, ovvero “in tutti gli aspetti che riguardano la persona della
stessa per le cure e per l’accudimento” (decisione impugnata, pag. 3).
Di conseguenza, l’Autorità
ha modificato la decisione che aveva adottato l’8 gennaio precedente, impugnata
dall’ads __________, mantenendo la curatela di rappresentanza con
amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394 e 395 CC (dispositivo n. 1)
ma togliendo a RE 1 “il compito di amministrare i beni patrimoniali” e “il
suo potere di rappresentanza in tale ambito” (dispositivo n. 2) e
assegnandogli “il compito di curatore di rappresentanza ex art. 394 CC
[…]
in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed accudimento e di
trattamenti medici e paramedici finalizzati a promuovere il benessere sociale
dell’interessata, mantenendo in particolare contatti con la rete degli
operatori laddove opportuno e necessario” (dispositivo n. 3). All’avv. __________,
quale co-curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC,
è stato conferito incarico “di provvedere alla gestione del patrimonio e di
occuparsi di tutti gli aspetti economici e delle relazioni giuridiche
conformemente ai poteri conferiti dal giudice tutelare della __________
sezione civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018,
tranne per quanto sopra definito di competenza di RE 1” (dispositivo n. 4);
la co-curatrice è stata incaricata di presentare l’inventario iniziale del
patrimonio dell’interessata al 1° gennaio 2021 e di tenere contabilità di tutte
le operazioni a decorrere da tale data (dispositivo n. 5).
2.2
Nel suo reclamo, RE 1 critica
la “sostanziale inattuabilità di quanto voluto dall’ARP __________”
mediante la decisione impugnata (reclamo, pag. 6). A suo dire, “da circa due
anni la Sig.ra PI 1 è gestita, accudita e curata esclusivamente dall'istante e
dalla di lui sorella Sig.ra __________” (reclamo, pag. 6). Il reclamante “si
premura di effettuare anche gli acquisti necessari per il vestiario e per ogni
altra necessità che esuli dalle competenze della casa per anziani in cui dimora
la Sig.ra PI 1, attingendo alle proprie finanze”, non essendo possibile “rivolgersi
tutte le volte e preventivamente all'ADS in __________ chiedendo autorizzazione
a ogni singola spesa effettuata per la beneficiaria e attendendo la decisione
relativa” (reclamo, pag. 7). Secondo RE 1 la ripartizione di poteri messa
in atto dall’Autorità di protezione, pur possibile sul piano teorico, “risulta
assai complessa, se non impraticabile sul piano concreto a causa del
farraginoso meccanismo che imporrebbe all'istante di interpellare
preventivamente l'ADS Avv. __________ per ogni singolo acquisto effettuato,
attendere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego” (reclamo, pag.
7). Senza contare la conflittualità già esistente nel caso di specie fra i due
curatori nominati (reclamo, pag. 7). Egli chiede dunque l’annullamento della
decisione impugnata 29 marzo 2021, con conferma della decisione precedente 8
gennaio 2021 – riesaminata ex
art. 450d cpv. 2 CC a seguito del reclamo
dell’avv. __________ – che lo nominava quale “esclusivo curatore generale”
di PI 1 (reclamo, pag. 8).
2.3
L’art. 390 CC elenca i
presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.
9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118
consid. 4.1-4.3; Meier, CommFam
Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 25; Meier,
Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
L’esistenza di uno stato
di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una
misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di
provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo
(Messaggio del 28 giugno 2006, pag.
6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come
conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato
(presupposto “sociale” della curatela) (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar
Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier, Droit de la protection de l’adulte,
2016, n. 729, pag. 370; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc.
9.2018.108, consid. 4.1).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita
altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la
protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Le misure ordinate
dall’autorità sono sussidiarie per rapporto al sostegno fornito dalle persone
vicine o da servizi pubblici o privati: esse devono andare a coprire una lacuna
di protezione (sussidiarietà «di principio») o completare
l’assistenza fornita che copre solo una parte dei bisogni
(complementarietà come componente della sussidiarietà; Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 680, pag. 347;
Rosch, in:
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 388 CC n. 4).
Ogni misura
ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in
ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit
de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138; Meier, Droit de la protection de
l’adulte, n. 682, pag. 348).
2.4
Nella fattispecie,
appare utile ricordare quali siano i compiti effettivamente conferiti all’amministratrice
di sostegno, nella misura in cui – come rilevato da questo giudice già con
pronuncia 17 settembre 2020 – la competenza a statuire delle autorità svizzere
a protezione di PI 1 non implica l’inefficacia dei provvedimenti già decisi in __________
prima del cambiamento di residenza abituale dell’interessata.
Con decreto 19
settembre 2018 il giudice tutelare della __________ sezione civile del
Tribunale di __________ha nominato un amministratore di sostegno con i seguenti
compiti:
“1. appoggiandosi
alle strutture sanitarie competenti, compia tutti gli atti utili, opportuni o
necessari per la tutela della salute fisica e psichica dell'interessata,
gestendo rapporti con servizi, Enti pubblici o privati, case di cura e
istituzioni anche per progetti di terapia; prestando il consenso informato, in
nome e per conto della beneficiaria, nell'ipotesi in cui ella dovesse trovarsi
in condizioni tali da non essere in grado di provvedervi personalmente in modo
autonomo e consapevole, in relazione ad eventuali interventi o trattamenti di
natura medica, sia ordinari che straordinari (questi ultimi previa segnalazione
a questo giudice Tutelare e relativa autorizzazione), che si rivelino utili e/o
necessari per la medesima;
2.
ove possibile
insieme a parte amministrata, scelga e determini dove ella voglia e possa
vivere;
3.
apra un conto
corrente e/o di deposito intestato a PI 1, e rappresentata dal nominato
Amministratore di Sostegno (ovvero chieda di modificare in tal senso
l'intestazione del conto già in essere intestato alla beneficiaria, con
inefficacia di eventuali deleghe pregresse) ove accreditare tutte le entrate il
saldo di ulteriori conti di pertinenza a lei intestati o cointestati, che
verranno estinti, e riversare tutti i titoli mobiliari di proprietà della
signora PI 1. Su tale nuovo conto corrente l'Amministratore di Sostegno potrà
operare a debito con gli stessi mezzi previsti e consentiti ai correntisti
(assegni, bonifici, bancomat, operatività on line) per far fronte alle spese
ordinarie di mantenimento, assistenza e cura della parte beneficiaria e di
gestione dei suoi beni, per l'importo minimo indispensabile per le necessità
appena indicate, e comunque mai superiore ad euro 4’000,00 mensili,
salva specifica autorizzazione del Giudice Tutelare, valutando quale importo e
con quale periodicità rimettere alla gestione autonoma dell'interessata, anche
mediante accesso autonomo all'istituto di Credito; su detto conto potrà
disporre il pagamento con domiciliazione permanente di bollette ed altri oneri
periodici;
4.
provveda ove ne
ravvisi la necessità ad effettuare investimenti nell'interesse
dell'amministrata anche con investimenti diversificati, a sua scelta, in titoli
di stato o garantiti dallo stato o buoni postali fruttiferi o titoli di altri
stati sovrani, in ogni caso con un obiettivo di investimento conservativo del
capitale e prudente, rinnovabile alle scadenze dei medesimi senza necessità di
ulteriori istanze;
5.
provveda alla
riscossione della pensione e di tutte le rendite o qualsiasi altra entrata
della signora PI 1, con accredito sul conto corrente di cui al punto 4, da
utilizzarsi per il suo mantenimento ed esigenze di vita; provveda inoltre a
qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativo
all'amministrazione dei suoi beni, entro i limiti di legge e di quanto indicato
al punto 4;
6.
effettui pagamenti
di imposte e tasse di qualsiasi natura, ivi compressi contributi assicurativi e
previdenziali, rediga e presenti ogni necessaria dichiarazione fiscale o
amministrativa; chieda rimborsi e sgravi se dovuti; dia corso ad eventuali
provvedimenti amministrativi per il riconoscimento di ulteriori assegni
pensionistici e contributi assistenziali da parte di enti pubblici e privati;
7.
fornisca alla
beneficiaria le somme da lei richieste per le piccole necessità quotidiane alle
quali voglia e possa provvedere direttamente, nei limiti delle effettive
esigenze anche voluttuarie, ma non oltre le risorse della beneficiaria o della
famiglia;
8.
provveda ad
affrontare ogni spesa corrente alimentare, medica, di eventuale ricovero o
degenza o residenza anche temporanea (o estiva) della beneficiaria in
qualsivoglia struttura residenziale o sanitaria necessaria;
9.
fornisca a questo
Giudice Tutelare, con cadenza annuale a far data dal presente Decreto, un
rendiconto delle condizioni di salute psico fisiche della signora PI 1, nonché
un rendiconto economico (come da schema rinvenibile sul sito del Tribunale)
delle entrate e uscite globali gestite in nome e per conto della prevenuta;
10.
L'Amministratore di
Sostegno dovrà chiedere preventiva autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti
gli atti previsti dagli artt. 374 e 375 CC (riscuotere capitali; accettare
eredità o rinunciarvi, accettare donazioni o legati: procedere a divisioni o
promuovere i relativi giudizi; concludere contratti di locazione di immobili se
superiori ai limiti minimi di legge, recedere da contratti di locazione in
corso; promuovere giudizi o ricorso fiscali; costituire ipoteche o consentire
alla loro cancellazione; fare compromessi e transazioni o accettare concordati)
e per ogni spesa eccedente il limite di cui sopra.”
Si osserva dunque
che il provvedimento già in essere in favore di PI 1 riguarda non solo la
gestione prettamente patrimoniale dei suoi beni, ma comprende anche la cura
della persona e la sua rappresentanza nell’ambito dei provvedimenti medici. Si
tratta dunque di una misura che nella sostanza corrisponde ad una curatela di
rappresentanza con amministrazione dei beni del diritto svizzero, con compiti estesi
alla cura della persona, alla rappresentanza e alla sfera patrimoniale.
Nella sentenza 17
settembre 2020 questo giudice aveva indicato – a fronte della decisione 27
gennaio 2020 (n. 12/2020; ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) dell’Autorità di protezione,
in cui si dichiarava incompetente a decidere delle misure di protezione in
favore di PI 1 – che le autorità di protezione svizzere erano senz’altro
competenti per valutare la situazione dell’interessata e, se avessero
riscontrato dei bisogni non coperti dai provvedimenti in essere, avrebbero potuto
e dovuto adottare le relative misure aggiuntive.
Non risulta che l’Autorità
di protezione abbia seguito tale impostazione, non essendovi agli atti
accertamenti di un particolare bisogno di protezione dell’interessata che esuli
da quanto già previsto nell’amministrazione di sostegno. Nell’istituire la
misura di protezione svizzera, nella decisione 8 gennaio 2021 (n. 05/2021; ris.
n. 215/494 del 17 dicembre 2020 l’Autorità di prime cure afferma semplicemente
che “l’interessata non è più in grado di provvedere autonomamente alla
propria gestione amministrativa corrente a causa delle sue condizioni di salute”
(pag. 2) e che “l’appoggio fornito a PI 1 dai famigliari, dai servizi privati
o pubblici risulta insufficiente” (pag. 3), ignorando totalmente di citare
le misure già in essere, che coprono senz’altro anche la citata «gestione
amministrativa corrente» dell’interessata [ciò che l’Autorità di protezione
aveva invece constatato nella precedente decisione 27 gennaio 2020 (n. 12/2020;
ris. 1.1 del 9 gennaio 2020) consid. 13].
Alla luce di queste scarne
considerazioni – neppure riproposte nella successiva decisione su riesame 29
marzo 2021(n. 81/2021; ris. n. 48/122 dell’11 marzo 2021), qui impugnata – non
è dunque chiaro per quale motivo l’Autorità di protezione abbia deciso di
istituire anche una curatela ex art. 394 e 395 CC, che a ben vedere
costituisce un doppione rispetto all’amministrazione di sostegno ordinata dal
tribunale __________ e non sembra rispondere a dei comprovati bisogni di
protezione aggiuntivi dell’interessata. Misura di diritto __________ che, come
già osservato da questo giudice nella pronuncia 17 settembre 2020, non viene a
decadere quale semplice conseguenza del trasferimento in Svizzera ma continua
ad esplicare i suoi effetti.
Oltre a non essere
minimamente motivata nella decisione qui impugnata [che in quanto adottata dopo
riesame, dovrebbe annullare e sostituire quella emanata l’8 gennaio 2021 (n.
05/2021; ris. n. 215/494 del 17 dicembre 2020)], l’istituzione di una curatela ex
art. 394 e 395 CC non appare dunque conforme al principio di sussidiarietà e al
principio di complementarietà. Tale principio, come visto, implica l’istituzione di misure ufficiali di protezione
soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere
adeguatamente garantita altrimenti o se vi sono dei bisogni della persona
interessata che rimangono scoperti nonostante l’assistenza già fornita. Nel
caso concreto risulta invece che le mansioni affidate ai curatori sulla
base della decisione svizzera facciano già parte del campo d’azione
dell’amministrazione di sostegno preesistente.
Occorre inoltre osservare
che – sebbene l’Autorità di protezione abbia adottato la decisione impugnata con
l’intento di “ovviare ai conflitti di riconoscimento internazionale tra __________
e Svizzera delle rispettive decisioni con cui sono state istituite delle misure
di protezione a favore dell'interessata” (pag. 3) – l’articolazione tra le
due misure di protezione non appare di immediata comprensione. Il decreto __________
di istituzione dell’amministrazione di sostegno non viene infatti rimpiazzato
dalla decisione dell’Autorità di protezione, ma risulta quasi «riconfermato»
attraverso la sua espressa menzione nel dispositivo della decisione qui
impugnata (che sembra apparentarsi ad un exequatur). La decisione
impugnata non riprende tuttavia integralmente il suddetto decreto: l’Autorità
di protezione ha deciso di incaricare RE 1 della rappresentanza della
curatelata “in tutti gli ambiti strettamente personali di cura ed
accudimento dell’interessata”, mentre ha incaricato l’avv. __________ quale
curatrice di rappresentanza e di amministrazione ex art. 394 e 395 CC, “conformemente
ai poteri a lei conferiti dal giudice tutelare della __________ sezione
civile del Tribunale di __________ con decreto 19 settembre 2018”, ad
eccezione di quanto attributo all’altro curatore RE 1 (sentenza impugnata,
pag. 3-4).
Al di là della violazione
del principio della sussidiarietà constatata sopra, si osserva che tale modo di
procedere genera insicurezza giuridica, facendo coesistere due misure
sostanzialmente analoghe – ma non identiche – e permettendo all’avv. __________
di agire sotto due diverse funzioni, da un lato quale amministratrice di
sostegno (unica) facente capo alle autorità __________, con poteri anche
nell’ambito della cura della persona, e dall’altro quale co-curatrice dinnanzi
alle autorità di protezione svizzere (ciò che implica la responsabilità dello
Stato per i suoi atti di gestione del patrimonio della sua curatelata,
esclusivamente sito in __________) ma senza competenze “negli ambiti
strettamente personali di cura ed accudimento e di trattamenti medici e
paramedici finalizzati a promuovere il benessere sociale dell’interessata”,
confidati in via esclusiva a RE 1 (decisione impugnata, dispositivo n. 3).
2.5
Il reclamante medesimo,
dal canto suo, non indica in quale misura vi sarebbero dei bisogni scoperti di PI
1.
che giustificherebbero l’istituzione di una misura di protezione
supplementare, le cui sfere di compiti siano esclusivamente affidate a lui.
Col suo reclamo egli
tende per contro ad ottenere un mandato da «curatore generale», ovvero ad
ottenere anche la gestione patrimoniale dei beni di PI 1. A tale riguardo egli
afferma che “da circa due anni la Sig.ra PI 1 è gestita, accudita e curata
esclusivamente dall'istante e dalla di lui sorella Sig.ra __________” e che
“anche gli acquisti necessari per il vestiario e per ogni altra necessità
che esuli dalle competenze della casa per anziani”
(reclamo, pag. 6)
sono effettuati da lui e dalla sorella. In base al sistema istituito occorrerebbe
“interpellare preventivamente l'ADS Avv. __________ per ogni singolo
acquisto effettuato, attendere la relativa autorizzazione o l'eventuale diniego”,
ciò che sarebbe troppo difficoltoso (reclamo, pag. 7).
La censura appare priva di
consistenza.
Le difficoltà
genericamente lamentate dal ricorrente ancora non bastano per poter pretendere
di gestire l’integralità del patrimonio della sua parente, in particolare –
oltre ai beni immobili siti in __________ – tutte le sue liquidità, che l’amministratrice
di sostegno afferma essere depositate presso la filiale di __________.
Non vi sono elementi che
lascino supporre che l’amministratrice di sostegno non sia intenzionata a rifondere
a RE 1 gli importi da lui spesi per degli acquisti correnti di cui necessita PI
1, ad esempio su presentazione periodica di un conteggio e dei relativi
giustificativi (v. osservazioni 19 maggio 2021, pag. 5: “nessun problema
infine da parte della sottoscritta, che già sostiene tutte le spese sanitarie e
di ricovero, ad eseguire eventuali rimborsi di spese che il sig. RE 1 dovesse anticipare
per la cura della persona della signora PI 1”; v. anche decreto 19
settembre 2018 del Tribunale di __________, punto 8: l’ads “provveda ad
affrontare ogni spesa corrente alimentare, medica, di eventuale ricovero o
degenza o residenza anche temporanea (o estiva) della beneficiaria in
qualsivoglia struttura residenziale o sanitaria necessaria”). Così come in
diritto svizzero il curatore può, sotto la sua responsabilità, ricorrere a
degli ausiliari (Meier, Droit de la protection de l’adulte, n. 949, pag. 455; n. 1029, pag.
493), vista la vicinanza del nipote a PI 1 e nell’interesse di
quest’ultima, ci si potrebbe chiedere se l’amministratrice di sostegno non
potrebbe affidare a RE 1 il compito di far fronte alle spese legate ai piccoli
bisogni correnti dell’interessata, non coperti dalla Casa Anziani,
corrispondendogli con regolarità degli appropriati importi di denaro. Non
compete tuttavia a questo giudice dirimere tale questione, che esula dal
giudizio odierno e attiene ai poteri e alle possibilità di delega dell’amministratore
di sostegno nell’ordinamento giuridico __________.
Alla luce di quanto emerge
dall’incarto, l’assistenza e la vicinanza morale fornite da RE 1 e __________
alla loro anziana parente non implicano la necessità né di istituire una misura
di protezione supplementare in Svizzera rispetto a quanto già in essere, né di
affidare a RE 1 delle precise incombenze in qualità di curatore.
La decisione di
istituzione di una curatela ex art. 394-395 CC e di nomina dei due co-curatori
deve dunque essere annullata, seppure per motivi diversi da quelli evocati nel
reclamo.
3.
In considerazione
della particolarità del caso, si rinuncia in via eccezionale al prelievo di
oneri processuali. In considerazione del parziale accoglimento del reclamo, PI
1, rappresentata dall’avv. __________, rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di
ripetibili ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione emessa il 29 marzo 2021 (n. 81/2021; ris. n. 48/122
dell’11 marzo 2021) dall'Autorità regionale di protezione __________, è così
modificata:
“1.
La curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ex
art. 394 e 395 CC istituita in favore di PI 1 con decisione n. 05/2021 dell’8
gennaio 2021 dalla scrivente Autorità è annullata.
2.-7.
Annullati.”
2. Non
si prelevano oneri processuali.
PI
1 rifonderà a RE 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili ridotte.
3. Notificazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.