9.2021.72
Condizioni per l'istituzione di una curatela generale (perizia psichiatrica) Carenza di accertamenti e mancato coinvolgimento delle parti
16 settembre 2021Italiano21 min
incontro per discutere della situazione dello zio PI 1. Vista l’età avanzata dei
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.72
Lugano
16 settembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Baggi
Fiala
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CURA
1
PI
2
PI
3
PI
4
rappr.
da: RA 1
PI
5
PI
6
per
quanto riguarda la misura di protezione in favore di PI 1
giudicando
sul reclamo del 28 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il
29 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (1956) è affetto
da trisomia 21.
Egli è stato assistito dai
genitori prima e nel seguito dai fratelli e dalle sorelle (RE 1, PI 5, PI 6, PI
4, CURA 1 e __________).
B. Con scritto 2
novembre 2020 PI 2 e PI 3 (figli di __________) hanno chiesto all’Autorità
regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) un
incontro per discutere della situazione dello zio PI 1. Vista l’età avanzata dei
fratelli, i nipoti hanno segnalato una certa preoccupazione per il futuro. Al
momento lo zio PI 1 è seguìto a turno dai fratelli e dalle sorelle – i compiti
amministrativi vengono svolti da CURA 1 – ma è privo di un curatore
ufficiale.
Con scritto email
13 novembre 2020 PI 2 e PI 3 hanno informato l’Autorità di protezione che a
causa della pandemia COVID la situazione di accudimento dello zio era divenuta più
difficoltosa.
C. Mediante ordinanza 30
novembre 2021 l’Autorità di protezione ha convocato fratelli, sorelle e nipoti
ad un’udienza per il 14 dicembre 2021 al fine di discutere sulla situazione di PI
1.
D. Con scritto 12
dicembre 2021 i fratelli PI 5, CURA 1, RE 1, PI 6 e PI 4 hanno informato
l’Autorità di non ritenere necessaria l’udienza. Hanno rilevato che il fratello
PI 1 abita presso CURA 1, soggiornando dalle sorelle a turno, e qualora
quest’ultimo non potesse più occuparsene rimane la soluzione di una badante
(già oggetto di discussione tra i fratelli).
E. In data 15 dicembre
2021 l’Autorità di protezione ha revocato la convocazione dell’udienza ed ha invitato
i nipoti PI 2 e PI 3 ad esporre con maggiore precisione le loro considerazioni
circa i bisogni dello zio PI 1 onde “sottoporli agli altri fratelli e
valutare nel seguito la necessità di un’udienza … e/o l’adozione di eventuali
misure di protezione in favore dell’interessato”.
F. Su richiesta
dell’Autorità di protezione, il 1° dicembre 2021, il dr.med. __________ (medico
curante di PI 1) ha trasmesso il certificato medico dal quale emerge che il
paziente è affetto da trisomia 21 e che non vi sono i presupposti per una capacità
di discernimento. Il medico ritiene assolutamente sensata una misura di
protezione che “andrebbe semplicemente a formalizzare quanto già in atto da
anni”. precisando tuttavia che a “ridurre la capacità di discernimento
vi è unicamente la trisomia 21, che determina in questo caso una riduzione
delle capacità cognitive attualmente di grado moderato” e “destinata
purtroppo a portare a un progressivo peggioramento in questo campo”.
G. Con scritto 11
gennaio 2021 i nipoti PI 2 e PI 3 hanno rilevato di essersi rivolti all’Autorità
per pianificare “i possibili interventi esterni alla famiglia nel caso ce ne
fosse il bisogno”.
H. Il 9 febbraio 2021
l’Autorità di protezione ha nuovamente disposto la convocazione delle parti ad
un’udienza da tenersi il 2 marzo 2021.
I. Con scritto 18
febbraio 2021 PI 5 (che scrive “a nome e con l’unanime accordo dei fratelli”)
ribadisce di non ritenere necessaria né l’udienza e né la misura. Ha sostenuto
che il fratello “PI 1 stà bene, è contento” vive presso il fratello CURA
1 e riceve le cure e le attenzioni che gli sono dovute.
L. Con scritto 23
febbraio 2021 l’Autorità di prima sede ha rinviato l’udienza e trasmesso il
certificato medico del dr.med. __________ rilevando che dal medesimo emerge la
necessità di una misura di protezione a favore di PI 1 e ha fissato ai fratelli
un termine scadente il 23 marzo 2021 per presentare “una proposta condivisa”
“e/o chiedere un’udienza chiarificatoria”.
M. Con lettera 1° marzo
2021, firmata da tutti, i sei fratelli hanno acconsentito a che CURA 1 venga
ufficialmente confermato quale curatore di PI 1, con l’esonero dall’obbligo di presentare
l’inventario e i rendiconti (art. 420 CC).
N. Mediante decisione 29
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha:
-
istituito in favore di PI 1 una
curatela generale (dispositivo n. 1), con la privazione dell’esercizio dei
diritti civili (dispositivo n. 1.1) e del diritto di disporre dell’usufrutto
sul fondo n. __________ (dispositivo n. 1.2);
-
conferito la carica di curatore al
fratello CURA 1 (dispositivo n. 2);
-
definito i compiti del curatore (dispositivo
n. 3);
-
disposto che il curatore esercita
il suo mandato gratuitamente (dispositivo n. 4).
O. Con scritto 6 aprile
2021 CURA 1 ha informato l’Autorità di protezione di non voler assumere la
carica di curatore generale, precisando che era intenzionato a svolgere il suo
impegno di “curatore non ufficiale”. Ha espresso pure la sua contrarietà
alla decisione di privare PI 1 del diritto all’usufrutto, informando che il
fratello si reca giornalmente in tale immobile (dove svolge attività di
ceramica e riceve le visite dei fratelli).
Con lettera 19 aprile 2021
l’Autorità di protezione ha precisato che “il curatore resta comunque in carica
sino a designazione di un sostituto” e disposto che nel periodo in cui è in
funzione “egli è tenuto a tutti i suoi doveri”. Ha inoltre invitato i
fratelli a “comunicare un’eventuale proposta di curatore” ritenuto che in
caso di mancato riscontro l’Autorità designerà un curatore generale esterno al
nucleo famigliare.
P. Mediante reclamo 28
aprile 2021 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 29 marzo 2021
dell’Autorità di protezione postulandone l’annullamento. La reclamante si
lamenta dell’agire dell’Autorità di prime cure, che avrebbe fondato la
decisione sul certificato “del medico generico dottor __________”
anziché di uno psichiatra. La reclamante ritiene sconveniente la decisione di
privare PI 1 della facoltà di disporre del suo diritto di usufrutto (in quanto
contraria alla volontà testamentaria di suo padre).
Q. Con osservazioni 21
maggio 2021 i fratelli PI 5, PI 6, PI 4 e __________ (rappresentato dai due
figli) hanno chiesto all’Autorità di prendere posizione sul reclamo per “permettere
di designare un nuovo curatore e programmare il futuro del fratello” PI 1. Hanno
informato che la situazione è nel frattempo cambiata radicalmente (CURA 1 si è
dimesso e ha dichiarato che non intende più ospitare il fratello nel caso in
cui venisse vaccinato) e senza un curatore non possono programmare nulla in merito
all’accudimento di PI 1.
Con osservazioni 27 maggio
2021 l’Autorità di protezione ha chiesto innanzitutto di accertare la
legittimazione della reclamante (che avrebbe dichiarato di agire in qualità di
membro della Comunione ereditaria __________). Il gravame sarebbe irricevibile
in merito al dispositivo n. 2, ritenuto che l’Autorità ha dichiarato di aver
aperto un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare questo dispositivo ossia
la scelta del curatore. Il gravame sarebbe invece da respingere nella misura in
cui contesta il primo dispositivo (in concreto il sostegno dei famigliari non
sarebbe sufficiente per rinunciare all’istituzione di una misura di
protezione).
Mediante osservazioni 17
giugno 2021 CURA 1 informa che intende continuare ad occuparsi del fratello, ma
ribadisce di non comprendere per quale motivo debba essere istituita una curatela
generale quando i fratelli sono in grado di accudirlo. Comunica che nel
frattempo PI 1 è stato vaccinato.
Con replica 23 giugno 2021
RE 1 precisa di agire in qualità di sorella, lamenta che l’Autorità avrebbe “invaso
la sfera privata” di PI 1 chiedendo il certificato medico e trasgredito la
volontà testamentaria del padre (revocandogli l’usufrutto dell’appartamento).
Con scritto 5 luglio 2021
l’Autorità di protezione ha informato di rinunciare a produrre l’allegato di
duplica.
Mediante duplica 7 luglio
2021 i fratelli PI 5, PI 6, PI 4 e __________, auspicano che la situazione
venga al più presto sbloccata per il bene del fratello PI 1, ribadendo la
necessità di far capo ad un servizio di badanti.
Con ulteriore scritto 31
agosto 2021 CURA 1 e PI 2 sollecitano l’evasione del reclamo.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni
sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Con la decisione 29
marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela
generale (dispositivo n. 1), privandolo dell’esercizio dei diritti civili (dispositivo
n. 1.1) e del diritto di disporre del diritto di usufrutto sul fondo n. __________
(dispositivo n. 1.2), nominando quale curatore il fratello CURA 1 (dispositivo
n. 2).
L’Autorità ha in
particolare indicato che in concreto emerge la necessità di istituire una
misura di protezione in favore dell’interessato. In sede d’osservazioni, ha
precisato che sono date le cause (trisomia 21) e il bisogno di protezione e che
il sostegno fornito dai famigliari non è sufficiente per rinunciare
all’istituzione di una simile misura. Oltre a mettere in discussione la legittimazione
della reclamante ha precisato che nella misura in cui è rivolto avverso il
secondo dispositivo della decisione il gravame sarebbe irricevibile a seguito
delle dimissioni del curatore e della successiva apertura di un nuovo incarto
(A.2021.8) volto a riesaminare la questione della nomina del curatore.
3.
Con il
proprio reclamo RE 1 avversa la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.
La reclamante avversa la decisione nella misura in cui si fonda sul certificato
di un “medico generico” (chiedendosi se la competenza non sarebbe
piuttosto di uno psichiatra o di uno psicologo) e contestando la necessità
della misura di protezione ordinata. La reclamante avversa pure la decisione di
privare il fratello PI 1 della facoltà di disporre del suo diritto di usufrutto
(contrariamente alla volontà testamentaria del loro padre).
4.
In merito alla
legittimazione attiva della reclamante, eccepita dall’Autorità di prime cure,
si rileva quanto segue.
4.1
Nel diritto di
protezione, la legittimazione al reclamo può essere conferita, oltre che alle
persone che partecipano al procedimento, anche alle persone vicine
all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).
Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate
«persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo
i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni
quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona
bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;
sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
La
dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine
all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi
di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una
lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de
protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer
Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift
für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere
trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve
dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,
specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,
consid. 2.2; Meier/De Luze, Le
recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –
une Prozessstandschaft?, pag. 852).
Ai
sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare
reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal
diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione;
un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020,
inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid.
2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio
concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone
e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
n. 1808; Meier/De Luze, Le recours
des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une
Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare
reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono
invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non
essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.
9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio,
pag. 6471).
4.2
Pur ammettendo che RE
1.
abbia indicato di inoltrare il proprio gravame in qualità di membro della
comunione ereditaria “CURA 1”, è in ogni caso manifesto che la stessa sia
una delle sorelle di PI 1. In sede di duplica ha poi puntualizzato che in
qualità di sorella si è sempre occupata (sin dalla giovane età) del fratello.
Mal si comprende
come possa l’Autorità di prime cure mettere in dubbio che la reclamante non
abbia la legittimazione a presentare reclamo.
5.
L’art. 390 CC elenca
i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di
protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non
è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di
una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di
debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
5.1
Cause della curatela,
ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di
debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato
di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).
Conformemente
al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto
se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente
garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno
2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere
necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della
proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de
l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
5.2
Ai sensi
dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno
d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è
istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto
concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni
giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei
diritti civili (cpv. 3).
Una
curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di
aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole
incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone
affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento
è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela
generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura
non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è
infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono
beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,
pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle
totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam, op. cit., art. 398 CC N. 6 pag. 483).
La curatela
di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei
quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di
discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale;
iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la
persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata
da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam,
op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe inoltre essere
pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a
posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.
5.3
Per
l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una
perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone
delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa
comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF
5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia
psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in
questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il
rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla
sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del
suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le
questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua
capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,
Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
6.
L’art.
446.
CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della
protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina
d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume
le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un
servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una
perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni
delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il
diritto (cpv. 4).
La norma
sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è
perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle
prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità
può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche
secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti
da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,
inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
7.
Nel caso in esame,
la misura di protezione è stata istituita dall’Autorità di prime cure a seguito
della richiesta d’intervento dei nipoti PI 3 e PI 2. L’Autorità di protezione
ha richiesto al dr.med. __________, medico curante di PI 1, un rapporto sulle eventuali
prognosi invalidanti la capacità di discernimento, in particolare per le
decisioni per la cura della persona, degli interessi personali e delle
relazioni giuridiche. Nel certificato il dr.med. __________ ha confermato che
l’interessato è affetto da trisomia 21, indicando che “non vi sono i
presupposti per una capacità di discernimento nel senso che in assenza di
stimoli esterni da parte dei famigliari PI 1 di sua sponte non farebbe
probabilmente nulla, comprese le attività di base della vita quotidiana”.
Il medico ha altresì indicato che una misura di protezione a suo favore “sembra
assolutamente sensata” e che la stessa “andrà semplicemente a
formalizzare quanto già in atto da anni”. Il medico curante ha tuttavia
aggiunto che la trisomia 21 “determina in questo caso una riduzione delle
capacità cognitive attualmente di grado moderato”.
L’Autorità di
protezione ha poi convocato i fratelli di PI 1 ad un’udienza di discussione (14
dicembre 2020). Gli stessi dopo aver rinunciato a presentarsi, non ritenendo
necessaria la misura, hanno preso posizione mediante osservazioni. L’Autorità
di prime cure li ha pertanto invitati ad esprimersi sulle risultanze del
certificato medico precisando che “una misura di protezione” in favore
di PI 1 appare necessaria. Mediante scritto 1° marzo 2021, sottoscritto da
tutti e sei i fratelli, gli stessi hanno dunque indicato di essere “d’accordo
che venga ufficialmente confermato curatore il fratello CURA 1”.
L’Autorità ha dunque
istituito una curatela generale in favore di PI 1, con la decisione ora oggetto
di reclamo.
L’Autorità di prime cure
non ha avuto modo di discutere con i fratelli e neppure con lo stesso PI 1. Neppure
risulta che abbia chiesto al medico se lo stesso poteva o meno essere convocato
ad un’udienza.
Ora, pur non contestando
la circostanza secondo cui PI 1 necessiti di una misura di protezione, vista in
particolare la patologia di cui è affetto dalla nascita e le considerazioni del
medico curante, appare in ogni caso evidente che gli accertamenti fino ad ora
eseguiti – in assenza per altro anche dell’audizione dell’interessato – non
siano sufficienti per fondare una curatela generale.
Neppure risulta che
l’Autorità di prime cure abbia nel frattempo proceduto ad ulteriori
approfondimenti.
Va del resto rilevato che,
preso atto dello scritto dell’Autorità, i fratelli apparivano concordi con la
nomina di un curatore (senza specificare il tipo di misura) e di nominare per
tale funzione il fratello CURA 1, garantendo con ciò la continuità di cui parlava
il medico curante.
In seguito però, alla luce
dei contenuti della decisione (istituzione di una curatela generale), CURA 1 ha
subito rinunciato al mandato. L’Autorità ha informato, in sede d’osservazioni,
di aver nel frattempo aperto un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare il
dispositivo n. 2 della decisione (designazione del curatore).
In simili circostanze la
decisione va annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché
emetta, dopo aver debitamente esperito gli accertamenti del caso, una nuova
decisione con il coinvolgimento di tutte le parti.
Dagli atti risulta per
altro che le sorelle e i fratelli si sono sempre adoperati per il bene di PI 1
e che gli stessi sono intenzionati a trovare una soluzione che meglio possa
garantirgli una continuità.
L’Autorità di protezione è
in particolare invitata a definire quale tipo di misura di protezione sia
necessaria per il bene di PI 1. Va ricordato all’Autorità di prima sede che –
non disponendo al suo interno delle conoscenze e competenze
necessarie – l’istituzione di una curatela generale necessita comunque
di una perizia psichiatrica da parte di un perito esterno, ciò a maggior
ragione se si è al cospetto di un certificato (allestito dal medico curante)
attestante che la riduzione “delle capacità cognitive” dell’interessato
è “attualmente di grado moderato”. L’Autorità di prime cure è per finire
invitata ad individuare, senza indugio, la persona che possa essere nominata
alla funzione di curatore e i fratelli e le sorelle di PI 1 a collaborare con
l’Autorità partecipando alle udienze che si renderanno necessarie per definire tutto
quanto necessario alla protezione del fratello.
8.
Gli oneri giudiziari
seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia
all’addebito di tasse e spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è
accolto.
Di conseguenza la
decisione 29 marzo 2021 (ris. n. 33.2021) dell’Autorità regionale di protezione
__________ è annullata.
L’incarto è ritornato
all’Autorità di protezione perché proceda, senza indugio, ai sensi dei
considerandi.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizio.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.