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Decisione

9.2021.72

Condizioni per l'istituzione di una curatela generale (perizia psichiatrica) Carenza di accertamenti e mancato coinvolgimento delle parti

16 settembre 2021Italiano21 min

incontro per discutere della situazione dello zio PI 1. Vista l’età avanzata dei

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.72

Lugano

16 settembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Baggi

Fiala

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CURA

1

PI

2

PI

3

PI

4

rappr.

da: RA 1

PI

5

PI

6

per

quanto riguarda la misura di protezione in favore di PI 1

giudicando

sul reclamo del 28 aprile 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

29 marzo 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (1956) è affetto

da trisomia 21.

Egli è stato assistito dai

genitori prima e nel seguito dai fratelli e dalle sorelle (RE 1, PI 5, PI 6, PI

4, CURA 1 e __________).

B. Con scritto 2

novembre 2020 PI 2 e PI 3 (figli di __________) hanno chiesto all’Autorità

regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) un

incontro per discutere della situazione dello zio PI 1. Vista l’età avanzata dei

fratelli, i nipoti hanno segnalato una certa preoccupazione per il futuro. Al

momento lo zio PI 1 è seguìto a turno dai fratelli e dalle sorelle – i compiti

amministrativi vengono svolti da CURA 1 – ma è privo di un curatore

ufficiale.

Con scritto email

13 novembre 2020 PI 2 e PI 3 hanno informato l’Autorità di protezione che a

causa della pandemia COVID la situazione di accudimento dello zio era divenuta più

difficoltosa.

C. Mediante ordinanza 30

novembre 2021 l’Autorità di protezione ha convocato fratelli, sorelle e nipoti

ad un’udienza per il 14 dicembre 2021 al fine di discutere sulla situazione di PI

1.

D. Con scritto 12

dicembre 2021 i fratelli PI 5, CURA 1, RE 1, PI 6 e PI 4 hanno informato

l’Autorità di non ritenere necessaria l’udienza. Hanno rilevato che il fratello

PI 1 abita presso CURA 1, soggiornando dalle sorelle a turno, e qualora

quest’ultimo non potesse più occuparsene rimane la soluzione di una badante

(già oggetto di discussione tra i fratelli).

E. In data 15 dicembre

2021 l’Autorità di protezione ha revocato la convocazione dell’udienza ed ha invitato

i nipoti PI 2 e PI 3 ad esporre con maggiore precisione le loro considerazioni

circa i bisogni dello zio PI 1 onde “sottoporli agli altri fratelli e

valutare nel seguito la necessità di un’udienza … e/o l’adozione di eventuali

misure di protezione in favore dell’interessato”.

F. Su richiesta

dell’Autorità di protezione, il 1° dicembre 2021, il dr.med. __________ (medico

curante di PI 1) ha trasmesso il certificato medico dal quale emerge che il

paziente è affetto da trisomia 21 e che non vi sono i presupposti per una capacità

di discernimento. Il medico ritiene assolutamente sensata una misura di

protezione che “andrebbe semplicemente a formalizzare quanto già in atto da

anni”. precisando tuttavia che a “ridurre la capacità di discernimento

vi è unicamente la trisomia 21, che determina in questo caso una riduzione

delle capacità cognitive attualmente di grado moderato” e “destinata

purtroppo a portare a un progressivo peggioramento in questo campo”.

G. Con scritto 11

gennaio 2021 i nipoti PI 2 e PI 3 hanno rilevato di essersi rivolti all’Autorità

per pianificare “i possibili interventi esterni alla famiglia nel caso ce ne

fosse il bisogno”.

H. Il 9 febbraio 2021

l’Autorità di protezione ha nuovamente disposto la convocazione delle parti ad

un’udienza da tenersi il 2 marzo 2021.

I. Con scritto 18

febbraio 2021 PI 5 (che scrive “a nome e con l’unanime accordo dei fratelli”)

ribadisce di non ritenere necessaria né l’udienza e né la misura. Ha sostenuto

che il fratello “PI 1 stà bene, è contento” vive presso il fratello CURA

1 e riceve le cure e le attenzioni che gli sono dovute.

L. Con scritto 23

febbraio 2021 l’Autorità di prima sede ha rinviato l’udienza e trasmesso il

certificato medico del dr.med. __________ rilevando che dal medesimo emerge la

necessità di una misura di protezione a favore di PI 1 e ha fissato ai fratelli

un termine scadente il 23 marzo 2021 per presentare “una proposta condivisa”

“e/o chiedere un’udienza chiarificatoria”.

M. Con lettera 1° marzo

2021, firmata da tutti, i sei fratelli hanno acconsentito a che CURA 1 venga

ufficialmente confermato quale curatore di PI 1, con l’esonero dall’obbligo di presentare

l’inventario e i rendiconti (art. 420 CC).

N. Mediante decisione 29

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha:

-

istituito in favore di PI 1 una

curatela generale (dispositivo n. 1), con la privazione dell’esercizio dei

diritti civili (dispositivo n. 1.1) e del diritto di disporre dell’usufrutto

sul fondo n. __________ (dispositivo n. 1.2);

-

conferito la carica di curatore al

fratello CURA 1 (dispositivo n. 2);

-

definito i compiti del curatore (dispositivo

n. 3);

-

disposto che il curatore esercita

il suo mandato gratuitamente (dispositivo n. 4).

O. Con scritto 6 aprile

2021 CURA 1 ha informato l’Autorità di protezione di non voler assumere la

carica di curatore generale, precisando che era intenzionato a svolgere il suo

impegno di “curatore non ufficiale”. Ha espresso pure la sua contrarietà

alla decisione di privare PI 1 del diritto all’usufrutto, informando che il

fratello si reca giornalmente in tale immobile (dove svolge attività di

ceramica e riceve le visite dei fratelli).

Con lettera 19 aprile 2021

l’Autorità di protezione ha precisato che “il curatore resta comunque in carica

sino a designazione di un sostituto” e disposto che nel periodo in cui è in

funzione “egli è tenuto a tutti i suoi doveri”. Ha inoltre invitato i

fratelli a “comunicare un’eventuale proposta di curatore” ritenuto che in

caso di mancato riscontro l’Autorità designerà un curatore generale esterno al

nucleo famigliare.

P. Mediante reclamo 28

aprile 2021 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 29 marzo 2021

dell’Autorità di protezione postulandone l’annullamento. La reclamante si

lamenta dell’agire dell’Autorità di prime cure, che avrebbe fondato la

decisione sul certificato “del medico generico dottor __________”

anziché di uno psichiatra. La reclamante ritiene sconveniente la decisione di

privare PI 1 della facoltà di disporre del suo diritto di usufrutto (in quanto

contraria alla volontà testamentaria di suo padre).

Q. Con osservazioni 21

maggio 2021 i fratelli PI 5, PI 6, PI 4 e __________ (rappresentato dai due

figli) hanno chiesto all’Autorità di prendere posizione sul reclamo per “permettere

di designare un nuovo curatore e programmare il futuro del fratello” PI 1. Hanno

informato che la situazione è nel frattempo cambiata radicalmente (CURA 1 si è

dimesso e ha dichiarato che non intende più ospitare il fratello nel caso in

cui venisse vaccinato) e senza un curatore non possono programmare nulla in merito

all’accudimento di PI 1.

Con osservazioni 27 maggio

2021 l’Autorità di protezione ha chiesto innanzitutto di accertare la

legittimazione della reclamante (che avrebbe dichiarato di agire in qualità di

membro della Comunione ereditaria __________). Il gravame sarebbe irricevibile

in merito al dispositivo n. 2, ritenuto che l’Autorità ha dichiarato di aver

aperto un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare questo dispositivo ossia

la scelta del curatore. Il gravame sarebbe invece da respingere nella misura in

cui contesta il primo dispositivo (in concreto il sostegno dei famigliari non

sarebbe sufficiente per rinunciare all’istituzione di una misura di

protezione).

Mediante osservazioni 17

giugno 2021 CURA 1 informa che intende continuare ad occuparsi del fratello, ma

ribadisce di non comprendere per quale motivo debba essere istituita una curatela

generale quando i fratelli sono in grado di accudirlo. Comunica che nel

frattempo PI 1 è stato vaccinato.

Con replica 23 giugno 2021

RE 1 precisa di agire in qualità di sorella, lamenta che l’Autorità avrebbe “invaso

la sfera privata” di PI 1 chiedendo il certificato medico e trasgredito la

volontà testamentaria del padre (revocandogli l’usufrutto dell’appartamento).

Con scritto 5 luglio 2021

l’Autorità di protezione ha informato di rinunciare a produrre l’allegato di

duplica.

Mediante duplica 7 luglio

2021 i fratelli PI 5, PI 6, PI 4 e __________, auspicano che la situazione

venga al più presto sbloccata per il bene del fratello PI 1, ribadendo la

necessità di far capo ad un servizio di badanti.

Con ulteriore scritto 31

agosto 2021 CURA 1 e PI 2 sollecitano l’evasione del reclamo.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni

sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione 29

marzo 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela

generale (dispositivo n. 1), privandolo dell’esercizio dei diritti civili (dispositivo

n. 1.1) e del diritto di disporre del diritto di usufrutto sul fondo n. __________

(dispositivo n. 1.2), nominando quale curatore il fratello CURA 1 (dispositivo

n. 2).

L’Autorità ha in

particolare indicato che in concreto emerge la necessità di istituire una

misura di protezione in favore dell’interessato. In sede d’osservazioni, ha

precisato che sono date le cause (trisomia 21) e il bisogno di protezione e che

il sostegno fornito dai famigliari non è sufficiente per rinunciare

all’istituzione di una simile misura. Oltre a mettere in discussione la legittimazione

della reclamante ha precisato che nella misura in cui è rivolto avverso il

secondo dispositivo della decisione il gravame sarebbe irricevibile a seguito

delle dimissioni del curatore e della successiva apertura di un nuovo incarto

(A.2021.8) volto a riesaminare la questione della nomina del curatore.

3.

Con il

proprio reclamo RE 1 avversa la predetta decisione, chiedendone l’annullamento.

La reclamante avversa la decisione nella misura in cui si fonda sul certificato

di un “medico generico” (chiedendosi se la competenza non sarebbe

piuttosto di uno psichiatra o di uno psicologo) e contestando la necessità

della misura di protezione ordinata. La reclamante avversa pure la decisione di

privare il fratello PI 1 della facoltà di disporre del suo diritto di usufrutto

(contrariamente alla volontà testamentaria del loro padre).

4.

In merito alla

legittimazione attiva della reclamante, eccepita dall’Autorità di prime cure,

si rileva quanto segue.

4.1

Nel diritto di

protezione, la legittimazione al reclamo può essere conferita, oltre che alle

persone che partecipano al procedimento, anche alle persone vicine

all’interessato (art. 450 cpv. 2 n. 2 CC) e alle persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (art. 450 cpv. 2 n. 3 CC).

Secondo la giurisprudenza, possono essere considerate

«persone vicine all'interessato» ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC non solo

i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni

quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona

bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii;

sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

La

dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine

all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi

di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una

lesione degli interessi del minore (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2; cfr. Meier/Stettler,

Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De

Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de

protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer

Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift

für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse del curatelato, deve essere

trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve

dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio,

specialmente protetto (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,

consid. 2.2; Meier/De Luze, Le

recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte –

une Prozessstandschaft?, pag. 852).

Ai

sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC anche i terzi possono infatti presentare

reclamo, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal

diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione;

un semplice interesse di fatto non basta (sentenza CDP del 21 febbraio 2020,

inc. 9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid.

2.1.2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio

concernente la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone

e diritto della filiazione], FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

n. 1808; Meier/De Luze, Le recours

des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une

Prozessstandschaft?, pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati a presentare

reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono

invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non

essendo in realtà a lei vicini (sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc.

9.2019.118, consid. 2.2; STF 5A_112/2015 del 7 dicembre 2015, consid. 2.5.1.3; Messaggio,

pag. 6471).

4.2

Pur ammettendo che RE

1.

abbia indicato di inoltrare il proprio gravame in qualità di membro della

comunione ereditaria “CURA 1”, è in ogni caso manifesto che la stessa sia

una delle sorelle di PI 1. In sede di duplica ha poi puntualizzato che in

qualità di sorella si è sempre occupata (sin dalla giovane età) del fratello.

Mal si comprende

come possa l’Autorità di prime cure mettere in dubbio che la reclamante non

abbia la legittimazione a presentare reclamo.

5.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

5.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

5.2

Ai sensi

dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è

istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni

giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 3).

Una

curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di

aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole

incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone

affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura

non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è

infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono

beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle

totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam, op. cit., art. 398 CC N. 6 pag. 483).

La curatela

di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei

quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di

discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale;

iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la

persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata

da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam,

op. cit. art. 398 CC N. 10 pag. 484). Questa misura potrebbe inoltre essere

pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a

posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

5.3

Per

l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una

perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone

delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa

comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF

5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).

Una perizia

psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in

questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il

rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla

sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del

suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le

questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua

capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

6.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

7.

Nel caso in esame,

la misura di protezione è stata istituita dall’Autorità di prime cure a seguito

della richiesta d’intervento dei nipoti PI 3 e PI 2. L’Autorità di protezione

ha richiesto al dr.med. __________, medico curante di PI 1, un rapporto sulle eventuali

prognosi invalidanti la capacità di discernimento, in particolare per le

decisioni per la cura della persona, degli interessi personali e delle

relazioni giuridiche. Nel certificato il dr.med. __________ ha confermato che

l’interessato è affetto da trisomia 21, indicando che “non vi sono i

presupposti per una capacità di discernimento nel senso che in assenza di

stimoli esterni da parte dei famigliari PI 1 di sua sponte non farebbe

probabilmente nulla, comprese le attività di base della vita quotidiana”.

Il medico ha altresì indicato che una misura di protezione a suo favore “sembra

assolutamente sensata” e che la stessa “andrà semplicemente a

formalizzare quanto già in atto da anni”. Il medico curante ha tuttavia

aggiunto che la trisomia 21 “determina in questo caso una riduzione delle

capacità cognitive attualmente di grado moderato”.

L’Autorità di

protezione ha poi convocato i fratelli di PI 1 ad un’udienza di discussione (14

dicembre 2020). Gli stessi dopo aver rinunciato a presentarsi, non ritenendo

necessaria la misura, hanno preso posizione mediante osservazioni. L’Autorità

di prime cure li ha pertanto invitati ad esprimersi sulle risultanze del

certificato medico precisando che “una misura di protezione” in favore

di PI 1 appare necessaria. Mediante scritto 1° marzo 2021, sottoscritto da

tutti e sei i fratelli, gli stessi hanno dunque indicato di essere “d’accordo

che venga ufficialmente confermato curatore il fratello CURA 1”.

L’Autorità ha dunque

istituito una curatela generale in favore di PI 1, con la decisione ora oggetto

di reclamo.

L’Autorità di prime cure

non ha avuto modo di discutere con i fratelli e neppure con lo stesso PI 1. Neppure

risulta che abbia chiesto al medico se lo stesso poteva o meno essere convocato

ad un’udienza.

Ora, pur non contestando

la circostanza secondo cui PI 1 necessiti di una misura di protezione, vista in

particolare la patologia di cui è affetto dalla nascita e le considerazioni del

medico curante, appare in ogni caso evidente che gli accertamenti fino ad ora

eseguiti – in assenza per altro anche dell’audizione dell’interessato – non

siano sufficienti per fondare una curatela generale.

Neppure risulta che

l’Autorità di prime cure abbia nel frattempo proceduto ad ulteriori

approfondimenti.

Va del resto rilevato che,

preso atto dello scritto dell’Autorità, i fratelli apparivano concordi con la

nomina di un curatore (senza specificare il tipo di misura) e di nominare per

tale funzione il fratello CURA 1, garantendo con ciò la continuità di cui parlava

il medico curante.

In seguito però, alla luce

dei contenuti della decisione (istituzione di una curatela generale), CURA 1 ha

subito rinunciato al mandato. L’Autorità ha informato, in sede d’osservazioni,

di aver nel frattempo aperto un nuovo incarto (A.2021.8) volto a riesaminare il

dispositivo n. 2 della decisione (designazione del curatore).

In simili circostanze la

decisione va annullata e l’incarto ritornato all’Autorità di prime cure perché

emetta, dopo aver debitamente esperito gli accertamenti del caso, una nuova

decisione con il coinvolgimento di tutte le parti.

Dagli atti risulta per

altro che le sorelle e i fratelli si sono sempre adoperati per il bene di PI 1

e che gli stessi sono intenzionati a trovare una soluzione che meglio possa

garantirgli una continuità.

L’Autorità di protezione è

in particolare invitata a definire quale tipo di misura di protezione sia

necessaria per il bene di PI 1. Va ricordato all’Autorità di prima sede che –

non disponendo al suo interno delle conoscenze e competenze

necessarie – l’istituzione di una curatela generale necessita comunque

di una perizia psichiatrica da parte di un perito esterno, ciò a maggior

ragione se si è al cospetto di un certificato (allestito dal medico curante)

attestante che la riduzione “delle capacità cognitive” dell’interessato

è “attualmente di grado moderato”. L’Autorità di prime cure è per finire

invitata ad individuare, senza indugio, la persona che possa essere nominata

alla funzione di curatore e i fratelli e le sorelle di PI 1 a collaborare con

l’Autorità partecipando alle udienze che si renderanno necessarie per definire tutto

quanto necessario alla protezione del fratello.

8.

Gli oneri giudiziari

seguirebbero il principio di soccombenza, ma viste le circostanze si rinuncia

all’addebito di tasse e spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è

accolto.

Di conseguenza la

decisione 29 marzo 2021 (ris. n. 33.2021) dell’Autorità regionale di protezione

__________ è annullata.

L’incarto è ritornato

all’Autorità di protezione perché proceda, senza indugio, ai sensi dei

considerandi.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizio.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione:

-

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-

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.