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Decisione

9.2021.77

Autorizzazione al trasferimento di minore con il padre all’estero. Mancata regolamentazione delle future relazioni personali con il genitore che rimane in Svizzera: violazione del principio dell’unità del giudizio

8 febbraio 2022Italiano32 min

supercautelare 12/13 settembre 2018 all’Autorità regionale di protezione __________

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.77

Lugano

8 febbraio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

e

a

CO

2

patr.

da: PR 2

per

quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento in __________ di

PI

1

rappr.

da: RA 1

giudicando

sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione n. 95/2021

emessa il 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) dall'Autorità

regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1, nato il 2017, è

figlio di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati. RE 1 e CO 2 avevano

stipulato un accordo (mai sottoposto a omologazione) che prevedeva, fra

l'altro, l'affidamento e l'autorità parentale congiunti su PI 1 e il versamento

da parte del padre di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il

figlio. Il 28 giugno 2018 RE 1 ha autorizzato il figlio a vivere con il padre a

__________.

B. Con istanza

supercautelare 12/13 settembre 2018 all’Autorità regionale di protezione __________

(di seguito: Autorità di protezione) CO 2 ha postulato la custodia esclusiva

sul figlio PI 1. Dopo una valutazione socioambientale al domicilio del padre, la

richiesta è stata accolta con decreto supercautelare del 5 ottobre 2018 (n.

145/2018), mediante il quale PI 1 è stato affidato provvisoriamente a CO 2 e le

relazioni personali con la madre sono state sospese. All’Ufficio dell’Aiuto e

della Protezione, settore famiglie e minorenni (di seguito, UAP) è stato

conferito un mandato urgente per una valutazione socio ambientale dei nuclei

famigliari dei genitori.

C. Con decreto

supercautelare del 25 ottobre 2018 (n. 163/2018) l’Autorità di protezione ha

ripristinato le relazioni personali con la madre, in forma sorvegliata, presso __________.

Con decisione 16 novembre 2018 (n. 170/2018) è stato conferito alla psichiatra

dr. med. __________ il mandato di effettuare una valutazione peritale sulle

capacità genitoriali di RE 1 e CO 2; l’autorità di prime cure ha ordinato a

quest’ultimi di sottoporsi all’esame del capello per l’accertamento di un

eventuale consumo di stupefacenti o alcool.

D. Con decreto cautelare

del 29 novembre 2018 (n. 175/2018) l’Autorità di protezione ha istituito in

favore di PI 1 una curatela educativa e di mediazione ai sensi dell’art. 308

cpv. 1 e 2 CC, nominando __________ quale curatrice, cui è subentrata il 20

agosto 2019 __________. L’Autorità di protezione ha inoltre modificato le

relazioni personali fra PI 1 e la madre, estendendole a tre incontri di un’ora

e mezzo alla settimana presso il domicilio del padre, sorvegliati dalla

curatrice. Il reclamo presentato da RE 1 contro tale decisione è stato

giudicato irricevibile da questo giudice (sentenza CDP del 1° febbraio 2019,

inc. 9.2018.187).

E. Con decisione 10

dicembre 2018 (n. 182/2018) l’Autorità di protezione ha “trasmesso per

competenza” l’intero incarto riguardante il minore alla Pretura di __________, che lo aveva richiamato nell’ambito

di un’azione di mantenimento promossa il 17 ottobre 2018 dalla madre di PI 1.

F. Dopo varie richieste

cautelari delle parti, il Pretore aggiunto ha statuito nel merito dell’azione

di mantenimento con sentenza del 27 agosto 2019, respingendo la petizione. Il

Pretore aggiunto ha affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di

visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________

(successivamente spostato presso __________) sotto sorveglianza della curatrice

(ma liberando RE 1 dall'obbligo di parlare italiano con il figlio e

dall'impegno di non pubblicare in rete fotografie dei suoi incontri con PI 1),

ha mantenuto la curatela educativa in favore del figlio, ha lasciato l'autorità

parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il

padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di PI 1 con le varie

autorità, ha confermato il divieto di avvicinamento dell'attrice al convenuto,

al figlio e alla loro abitazione e ha dispensato la madre da obblighi

alimentari verso il bambino. Contro tale decisione RE 1 è insorta con appello

23 settembre 2019 alla Prima Camera Civile del Tribunale di appello.

G. Con sentenza 5 maggio

2020 (inc. ICCA n. 11.2019.110) la Prima Camera Civile del Tribunale di appello

ha parzialmente accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado in

relazione alle relazioni personali con la madre. I giudici cantonali hanno

previsto dapprima un diritto di visita settimanale, di regola il martedì dalle

ore 9.15 alle ore 12.15, sotto sorveglianza della curatrice (o, in caso

d'impedimento, di una persona autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro

della __________ oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro

designato dalla curatrice; dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli

accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una

volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza

sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il tramite della

curatrice nel luogo ch'essa avrà designato; dopo altre tre visite (ma anche

prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della

curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle

ore 14.15, senza sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il

tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato; almeno due contatti

telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la domenica fra

le ore 18.00 e le 19.00. I costi per l'esercizio delle relazioni personali sono

stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

Contro tale

pronuncia RE 1 è insorta il 10 giugno 2020 al Tribunale federale con ricorso in

materia civile.

H. Con “istanza di

ratifica di trasferimento di domicilio” 19 agosto 2020 CO 2 ha chiesto

all’Autorità di protezione di essere autorizzato a modificare il luogo di

dimora del figlio PI 1 da __________, garantendo le relazioni personali materne

in forma sorvegliata a __________, vista l’attuale residenza di RE 1 a __________

in ragione delle nozze avvenute il 27 giugno 2019 con __________.

I. Con decreto 21

agosto 2020 l’Autorità di protezione ha respinto le richieste presentate in via

supercautelare da CO 2 e ha convocato le parti ad un’udienza il 27 agosto 2020 (successivamente

rinviata al 29 ottobre). Nei memoriali presentati, RE 1 si è opposta al

trasferimento del figlio in __________, e ha postulato il suo affidamento e

l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.

L. Con decisione 24

settembre 2020 (n. 149/2020) l’Autorità di protezione ha immediatamente sospeso

la curatela educativa e il mandato attribuito a __________, in considerazione

del fatto che a causa dell’assenza all’estero del padre e del minore le

relazioni personali tra madre e figlio non vengono esercitate e i compiti di

curatela definiti in via giudiziaria non possono dunque essere assolti.

M. Con sentenza 25

febbraio 2021 (inc. 5A_475/2020) il Tribunale federale ha respinto, nella

misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1 contro la

pronuncia della Prima Camera Civile del Tribunale di appello.

N. Con decisione 95/2021

del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) l’Autorità di

protezione ha evaso positivamente la richiesta di CO 2 e lo ha autorizzato a

trasferire il luogo di dimora del figlio PI 1 a __________. L’autorità di prime

cure ha altresì respinto l’istanza riconvenzionale di RE 1 tendente ad ottenere

l’autorità parentale esclusiva sul figlio e che il medesimo fosse affidato

unicamente a lei per cura ed educazione. È stata inoltre revocata la curatela

educativa, così come il mandato a __________.

O. Con reclamo 19 maggio

2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone l’annullamento. La

reclamante chiede che l’autorizzazione al trasferimento di PI 1 con il padre a __________

venga rifiutata, nonché l’immediato rientro in Ticino del minore, con la

comminatoria dell’art. 292 CP. RE 1 chiede inoltre l’affidamento in custodia

del figlio.

P. Con decreto 9 giugno

2021 questo giudice ha nominato l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza

di PI 1 ai sensi dell’art. 314abis CC, con il compito di tutelare

gli interessi del minorenne nelle procedure davanti alle Autorità di protezione

di primo e secondo grado e, se del caso, al Tribunale federale. I costi della

curatela sono stati messi a carico dei genitori.

Q. Con scritto 10 giugno

2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni al

reclamo e di rimettersi al giudizio di questo giudice. Con osservazioni 22

giugno 2021 la curatrice di rappresentanza del minore ha comunicato di ritenere

nell’interesse di PI 1 la reiezione del reclamo e la conferma del giudizio

impugnato. Anche CO 2, con osservazioni 28 giugno 2021, ha postulato l’integrale

reiezione dell’impugnativa e la conferma del giudizio di prime cure. La

curatrice __________ non ha presentato osservazioni.

R. Con replica 6 agosto

2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali e domande di giudizio. In

sede di duplica, sia l’Autorità di protezione con scritto 13 agosto 2021 che la

curatrice di rappresentanza con scritto 25 agosto 2021 non hanno presentato

osservazioni aggiuntive. Con duplica 24 agosto 2021 CO 2 ha ribadito le proprie

argomentazioni, postulando la reiezione del reclamo e la conferma della

decisione impugnata.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale

civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Competenza delle

autorità di protezione svizzere

2.

Ritenuto che dalla

banca dati movimento della popolazione (MovPop) e dal richiamo atti

dall’Ufficio controllo abitanti di __________ emerge che il 13 agosto 2021 CO 2

ha notificato la sua partenza dal comune, unitamente al figlio PI 1, prevista

il 14 agosto 2021 per trasferirsi a __________, occorre preliminarmente

chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo giudice, che

deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.

2.1

Ai sensi dell’art. 85

cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei

tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento

e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione

dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla

competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la

cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione

dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS

0.211.231.011).

Ai sensi dell’art.

5.

della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello

Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare

misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1).

Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del

minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di

nuova abituale residenza (par. 2).

Giusta l’art. 7 par. 1

della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del

minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua

residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato

ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia

acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona,

istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al

trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto

nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la

persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento

ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore,

nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di

esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).

L’art. 7 par. 2 della

Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore

se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,

un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in

base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza

abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e

tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,

al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se

non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di

cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una

decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla

legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1

conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il

minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure

urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui

all'art. 11 (art. 7 par. 3).

2.2

Nel caso in esame, il

trasferimento di PI 1 in __________ è avvenuto il 14 agosto 2020, ancor prima che

il padre presentasse all’Autorità di protezione la richiesta per la relativa

autorizzazione (datata 19 agosto 2020). In assenza di una valida autorizzazione

in tal senso e stante l’opposizione della madre, pure titolare dell’autorità

parentale, tale trasferimento è dunque da considerarsi illecito ai sensi della

Convenzione. La competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere e,

per quanto qui interessa, di questa Camera, è quindi ancora data in

applicazione dell’art. 7 della Convenzione (DTF 143 III 193, consid. 4; v.

anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 2.1 e sentenza CDP dell’11

agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2.3, confermata in STF del 17 ottobre

2017, inc. 5A_634/2017, consid. 1.1). Alla medesima soluzione è giunto anche il

Tribunale federale, che nella sua pronuncia in relazione al ricorso in materia

civile presentato da RE 1 nell’ambito dell’azione di mantenimento ha

considerato ancora data la competenza delle autorità svizzere, poiché il

trasferimento in __________ del minore da parte del padre è avvenuto senza

l'accordo della madre, che esercita l'autorità parentale congiuntamente alla

controparte, del giudice o dell'autorità di protezione (STF 5A_475/2020 del 25

febbraio 2021, consid. 1.2).

Ininfluente risulta

il fatto che il Tribunale di __________, con decisione 25 maggio 2021, abbia

ritenuto che CO 2 aveva “già ottenuto un provvedimento di autorizzazione

dalla competente autorità svizzera” ed ha dunque ritenuto “inammissibile,

per sopravvenuta carenza di interesse” la sua richiesta di autorizzare il trasferimento

di PI 1. La giurisdizione __________ non sembra infatti aver considerato che la

decisione dell’Autorità di protezione che avallava il trasferimento non era né

definitiva, né immediatamente esecutiva (decreto del 25 maggio 2021, cfr. doc.

10).

La competenza di codesto

giudice appare pertanto ancora data in concreto.

II.

Trasferimento

all’estero e regolamentazione delle relazioni personali con la madre

3.

Nel suo reclamo, RE

1.

contesta la decisione di avallare il trasferimento del luogo di dimora del

figlio PI 1 a __________, postulando il suo immediato rientro e l’affidamento

del medesimo alla custodia della madre.

3.1

Nella decisione

impugnata l’Autorità di protezione ha ripercorso le tappe salienti del

procedimento e ha richiamato i principi applicabili al trasferimento all’estero

di minori.

Secondo l’autorità

di prime cure, deve essere “posta la domanda centrale se il bene del bambino

è meglio salvaguardato rimanendo a vivere con il padre dove ora si trova o se

debba ritornare a vivere con il padre a __________ o nelle vicinanze della

madre” (decisione impugnata, pag. 4). In base alla decisione impugnata “padre

e figlio vivono da anni assieme e hanno trascorso lunghi periodi con la nonna

paterna del piccolo PI 1”, e “già nel corso del 2019 la madre trasferiva

il suo luogo di dimora a __________, scegliendo di vivere lontano dal figlio e

dal di lui padre che dimoravano a __________, rendendo quindi

difficoltoso a lei stessa l’esercizio delle relazioni personali con il figlio”,

che “già da circa un anno prima della domanda di autorizzazione posta dal

padre” non erano esercitate nelle modalità fissate dal Pretore e dal

Tribunale d'appello (pag. 4). L’Autorità di protezione ha osservato che “il

padre ha garantito l'esercizio delle relazioni personali tra la madre ed il

figlio a __________”, ciò che non aggraverebbe “la durata e le

condizioni di viaggio per la madre da __________”, “mentre per il figlio

l'aggravio di viaggio sarebbe molto contenuto se effettuato in aeroplano”

(decisione impugnata, pag. 4). L’Autorità di protezione ha in seguito

considerato che il trasferimento di CO 2 “risulta essere un rientro ai

luoghi e alla sua famiglia d'origine e un ritorno alla sua casa, luoghi dove ha

ancora le sue attività imprenditoriali di lavoro e dove risulta essere ben

inserito; abitazione che risulta essere adeguata ad accogliere un bambino di 3

anni e qualche mese”; inoltre, “il rientro ai luoghi di dimora d'origine

sembrano essere dettati anche da difficoltà imprenditoriali riscontrate qui in

Svizzera ed in particolare nel __________”, escludendo che esso “avesse

quale unico obiettivo quello di rendere di fatto impossibili le relazioni

personali del figlio con la madre” (decisione impugnata, pag. 4-5). Nella

decisione impugnata viene inoltre considerato che non vi è “nessun elemento

che faccia credere che le condizioni e le modalità di vita del figlio al nuovo

luogo di dimora possano essere peggiori rispetto a quelle del precedente a __________;

inoltre, le relazioni affettive e di accudimento del padre non sembrano

ridotte, ma almeno mantenute intatte, anzi accresciute, difatti, il bambino

potrà beneficiare di maggiori scambi sociali nell’ambito della famiglia paterna

rispetto a __________; anche le condizioni abitative risultano essere

migliorate, passando da un appartamento urbano ad una ampia casa in zona

suburbana; le possibilità di scolarizzazione e le opportunità di formazione

presenti sul territorio di nuova dimora non danno adito a nessun dubbio sulla

loro qualità e diversificazione” (pag. 4). Obbligare il padre a fare

rientro a __________ “non comporterebbe nessun vantaggio per il benessere

del figlio, anzi, certamente soffrirebbe di una perdita di importanti relazioni

famigliari attualmente instaurate per tornare in un luogo in cui non avrebbe

nessun legame, neppure con la madre, che vive a grande distanza dallo stesso”

(decisione impugnata, pag. 5). Anche “imporre al padre di trasferirsi a

vivere nei pressi dell’abitazione della madre” sarebbe, secondo l’autorità

di prime cure, “del tutto sproporzionato e nocivo al bene e al benessere del

figlio che non avrebbe neppure conoscenza della lingua __________ e

nessun legame sociale o affettivo in quei luoghi” (decisione impugnata,

pag. 5). In conclusione, l’Autorità di protezione ha ritenuto di poter

accogliere l'istanza di CO 2, autorizzandolo a trasferire il luogo di dimora

del figlio PI 1 a __________.

3.2

Nel suo reclamo, RE 1

lamenta il fatto che l’agire di CO 2 sia “ormai da tre anni finalizzato a

estromettere la madre dalla vita del figlio PI 1” e che egli abbia “dimostrato

un agire senza limiti per raggiungere tale fine”, spingendosi fino alla

falsificazione di documenti (pag. 2-3). La reclamante lamenta il fatto che

l’Autorità di protezione non abbia considerato il comportamento in malafede di CO

2, che non è più rientrato in Ticino “così come avrebbe dovuto” dopo il

periodo di ferie in __________, chiedendo a posteriori la ratifica del

trasferimento di domicilio del figlio PI 1 a __________ (reclamo, pag. 3-4).

Secondo RE 1,

l’Autorità di protezione non è minimamente entrata nel merito della valutazione

di quale sia la soluzione migliore per la stabilità e lo sviluppo armonioso del

minore, malgrado il comportamento del padre “dettato dall’esclusiva volontà

di rompere definitivamente e irrimediabilmente il legame madre/figlio”, che

non merita alcuna tutela giuridica (reclamo, pag. 5).

Nel reclamo si lamenta

inoltre una sostanziale banalizzazione della relazione fra madre e figlio e si

sottolinea che anche dopo aver trasferito il proprio domicilio a __________, RE

1.

si sia sempre regolarmente recata in Ticino per visitare il figlio, ciò che

invece non è più stato possibile a seguito del suo trasferimento in __________.

La reclamante si duole della mancata collaborazione del padre, “che non ha

mai dato alcuna disponibilità a raggiungere il __________”, pretendendo

invece “che la madre raggiungesse il figlio a __________, ciò che ella non

si sente di fare avendo timore per la propria incolumità” (reclamo, pag.

5-6). Per RE 1 è inaccettabile venire estromessi per più di un anno dalla vita

del proprio figlio di tre anni, con cui intratteneva una buona relazione

(reclamo, pag. 6). Postula pertanto che la decisione impugnata venga annullata,

che il trasferimento del minore in __________ venga negato e che si ordini

l’immediato rientro di PI 1 in Ticino, con la comminatoria dell’azione penale,

con affidamento alla custodia della madre per cura ed educazione (reclamo, pag.

7).

3.3

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo

di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il

diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto

di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative

dell’autorità parentale.

Se i genitori

esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il

luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure

per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il

nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di

dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da

parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a

e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera,

ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del

giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di

dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle

relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid.

2.4.2; v. anche sentenza CDP dell’8 novembre 2018, inc. 9.2018.112, consid.

5.3, confermata con STF 5A_951/2018 del 6 febbraio 2019; sentenza CDP dell’11

agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF del 17 ottobre 2017,

inc. 5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33,

consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784), il trasferimento del

minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In

assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da

parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett.

a).

3.4

Secondo la

giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei

genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non

sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre

stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si

trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio

viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure

rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che

eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,

consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non

pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene

del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142

III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire

dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha

l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un

trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al

contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei

figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è

neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del

figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere

dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.

2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008

dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni

personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro

attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va

privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più

adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è

necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,

morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in

secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11

agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.

5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la

giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente

familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se

ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza

di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF

142.

III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze

del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più

legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un

cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per

contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo

di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive

lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e

all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.

anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha

osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che

esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento

avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è

motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella

propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o

un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che

giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia

motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può

invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un

cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3;

sempre che il cambio di custodia sia possibile, v. STF 5A_47/2017 del 6

novembre 2017, consid. 3.2 e 5).

3.5

Nella fattispecie, le

censure sollevate dalla reclamante non permettono di sovvertire la ponderazione

degli elementi operata dall’Autorità di protezione. Il modello di presa a

carico di PI 1 in essere è frutto di un’analisi delle capacità educative di

entrambi i genitori e di una ponderazione delle circostanze globali della

fattispecie, effettuata in sede giudiziaria da tre istanze diverse. In

considerazione di tale modello, che prevede l’affidamento esclusivo di PI 1 a CO

2.

con dei diritti di visita in favore della madre di tre ore settimanali (con

passaggio tramite la curatrice), occorre partire dal presupposto che la

situazione di partenza non sia neutra e che il trasferimento del minore assieme

al padre tuteli meglio il suo interesse. Una simile valutazione non può essere

rimessa in discussione unicamente sulla base di alcuni elementi “che danno

atto della buona relazione fra madre e figlio” o sulla scorta di asserite

falsificazioni di documenti avvenute in altra sede giudiziaria (cfr. reclamo,

pag. 2-3 e 6).

Se oltre

all’assetto attuale della presa a carico del minore si prendono in

considerazione la sua tenera età, il fatto che il padre abbia degli stretti

legami familiari al luogo di trasferimento, che si tratti di una regione __________

e gli altri elementi presi in considerazione dall’autorità di prime cure,

occorre concludere che il trasferimento di PI 1 ad __________ debba essere

autorizzato. Una modifica della custodia del minore quale conseguenza del

trasferimento del padre non entra dunque in considerazione, già solo perché il

suo affidamento alla madre implicherebbe in ogni caso per PI 1 un altro

significativo cambiamento di luogo e contesto di vita.

Come già evocato sopra,

anche il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone

al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio, mentre

– come in concreto – vi sono dei motivi plausibili che giustificano la

partenza, quali il ritorno di CO 2 al paese di provenienza, nei pressi della

propria famiglia d’origine.

Questo giudice non può

comunque astenersi dallo stigmatizzare il fatto che il padre abbia chiesto

l’autorizzazione al trasferimento soltanto a posteriori, dopo aver

dichiarato di recarsi ad __________ col minore per le vacanze e trattenendosi

poi in quel luogo senza più fare ritorno a __________, omettendo non soltanto

di chiedere l’accordo della madre del minore, ma anche solo di informarla: la notizia

del trasferimento è infatti stata appresa attraverso l’istanza medesima.

Tale comportamento, che ha

posto la madre del minore dinnanzi al fatto compiuto, può gettare delle ombre

sulle capacità educative di CO 2 medesimo, ma alla luce di tutte le circostanze

del caso non basta per sovvertire l’assetto di custodia del minore stabilito in

via giudiziaria. Viste le considerazioni espresse sopra e la decisione già

emanata in sede pretorile, confermata dalle istanze superiori, una modifica

dell’affidamento di PI 1 non entra dunque in considerazione nella fattispecie.

Al di là del modo in cui il trasferimento di PI 1 in __________ è stato messo

in atto, la decisione dell’Autorità di protezione di autorizzarlo ex post

deve essere qui confermata.

3.6

Ai sensi dell’art.

301a cpv. 5 CC, se necessario, i genitori si accordano in merito a una modifica

dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del

contributo di mantenimento, conformemente al bene del figlio; se non

raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei

minori.

Secondo la giurisprudenza

dell’Alta Corte, l'esame di una modifica della partecipazione alla cura del

figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato

dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza (142

III 502, consid. 2.6). La determinazione di tali aspetti costituisce una parte

necessaria della decisione che autorizza la partenza, in quanto la disciplina

concreta dei medesimi influisce sulla questione di stabilire quale luogo di

vita corrisponda meglio al benessere del minore (DTF 142 III 481, consid. 2.8).

Il giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti e sull’autorizzazione al

trasferimento deve dunque essere considerato come un’unità (“Grundsatz der

Entscheideneinheit”, v. DTF 142 III 502 consid. 2.6; v. anche DTF 142 III

481, consid. 2.8; sentenza CDP del 30 novembre 2017, inc. 9.2017.166, consid.

4.4, pubblicata in: RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.4; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del

figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018,

pag. 847-848).

La scissione delle due

questioni è ad ogni modo difficilmente proponibile già a livello processuale,

ritenuto che nel caso di partenze per l’estero la competenza decisionale delle

autorità svizzere sulla base della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei

minori viene a cadere (v. anche, in materia di obbligazioni alimentari, l’art.

5.

cifra 2 lett. a e c della Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale [Convenzione di Lugano; RS 0.275.12]; DTF 142 III 481,

consid. 2.8). Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità

svizzere a seguito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei

motivi che ha spinto il legislatore a prevedere l’obbligo di ottenere

un’autorizzazione in tal senso, ben si comprende che il conferimento di tale

autorizzazione slegato da un esame delle conseguenze del medesimo (ad esempio,

come in concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso tale norma. Il

genitore che rimane in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad adire le

autorità estere divenute competenti per ottenere una nuova regolamentazione dei

suoi diritti di visita con il figlio (DTF 142 III 481, consid. 2.8).

In queste situazioni le

autorità giudicanti sono dunque tenute a chinarsi sulle conseguenze del

trasferimento; il nuovo assetto – che può anche scaturire da un accordo fra i

genitori – deve essere vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione

del minore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9

cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS

0.170) quanto al diritto di quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti

personali e contatti diretti anche con il genitore da cui è separato (DTF 142

III 481, consid. 2.8).

3.7

Nella fattispecie,

l’Autorità di protezione non ha disciplinato in alcun modo i diritti di visita

tra madre e figlio. Nella decisione impugnata si è limitata a riferire genericamente

che CO 2 “ha garantito l'esercizio delle relazioni personali tra la madre ed

il figlio a __________” (decisione impugnata, pag. 4). Nelle motivazioni

della decisione ha inoltre stabilito che “le relazioni personali tra il

figlio e la madre […] dovranno essere riorganizzate immediatamente dai

genitori, secondo le nuove circostanze ma nel rispetto dei principi fissati

dalla sentenza del Tribunale d'appello di __________, al minimo secondo

frequenza e modalità proposte dal padre”, constatando come la madre non

avesse formulato particolari domande in merito (decisione impugnata, pag. 5).

Il dispositivo è totalmente silente a riguardo.

In applicazione dei

principi richiamati al considerando precedente, tale modo di procedere non può

essere tutelato. Se è vero che i genitori possono accordarsi quanto ad una

regolamentazione dei diritti di visita, in assenza di accordo – nel caso di

specie, manifestamente non dato – la norma prevede che sia l’Autorità di

protezione ad emettere un giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti, che

non possono essere dissociati dall’autorizzazione al trasferimento stessa. Nei

suoi memoriali CO 2 richiama la disciplina delle decisioni giudiziarie già

emanate unicamente per quanto attiene all’affidamento del figlio a sé,

dimenticandosi tuttavia che le medesime sentenze prescrivevano anche un assetto

ben preciso delle relazioni personali tra PI 1 e RE 1, che lui medesimo avrebbe

dovuto premurarsi di rispettare fino all’ottenimento dell’autorizzazione alla

partenza del minore e ad una nuova regolamentazione dei diritti di visita

materni. Egli ha invece preteso, a torto, che i medesimi si svolgessero da

subito altrove in __________, incolpando poi RE 1 di una scarsa disponibilità

in tal senso. Il luogo da lui prescelto unilateralmente, __________, non si

situa peraltro nemmeno più vicino a __________ rispetto __________ (Google Maps

indica quale tragitto più breve, __________).

In una situazione come la

presente, vista in particolare l’alta litigiosità dei genitori, l’Autorità di

protezione non poteva limitarsi ad avallare il trasferimento del minore

(peraltro già messo in atto) determinando la perdita della giurisdizione

svizzera sul medesimo e disinteressarsi delle conseguenze di una simile

partenza sui diritti di visita dell’altro genitore. La decisione impugnata

viola il principio dell’unità del giudizio che la giurisprudenza del Tribunale

federale ha dedotto dall’art. 301a cpv. 5 CC e deve dunque essere annullata.

Nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, l’incarto deve

essere ritornato all’autorità di prime cure affinché, oltre a rilasciare

l’autorizzazione al trasferimento, decida un assetto di relazioni personali che

permetta a PI 1 di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti

diretti anche con la madre, nonostante il trasferimento in provincia di __________

deciso unilateralmente dal padre. Tale assetto dovrà essere vincolante,

attuabile e adeguato alla nuova situazione, di modo che il genitore che rimane

in Svizzera non debba essere costretto ad adire le autorità estere per poter intrattenere

le legittime relazioni personali con il figlio, ciò che di fatto si è invece

verificato nel caso concreto.

III. Oneri processuali

4.

Gli oneri

processuali, già anticipati dalla reclamante, seguono di regola la soccombenza

e, in considerazione dell’annullamento del giudizio di prime cure e del rinvio

degli atti all’Autorità di protezione, devono essere messi a carico di CO 2,

che rifonderà a RE 1 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il

reclamo è parzialmente accolto.

§. Di

conseguenza, la decisione 95/2021 del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25

febbraio 2021) dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullata e

l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei

considerandi.

2. Gli

oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 650.–

b) spese fr.

150.–

fr.

800.–

sono posti a carico di CO

2, che rifonderà a RE 1 fr. 2’500.– a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.