9.2021.77
Autorizzazione al trasferimento di minore con il padre all’estero. Mancata regolamentazione delle future relazioni personali con il genitore che rimane in Svizzera: violazione del principio dell’unità del giudizio
8 febbraio 2022Italiano32 min
supercautelare 12/13 settembre 2018 all’Autorità regionale di protezione __________
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.77
Lugano
8 febbraio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
patr.
da: PR 1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento in __________ di
PI
1
rappr.
da: RA 1
giudicando
sul reclamo del 19 maggio 2021 presentato da RE 1 contro la decisione n. 95/2021
emessa il 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) dall'Autorità
regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1, nato il 2017, è
figlio di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati. RE 1 e CO 2 avevano
stipulato un accordo (mai sottoposto a omologazione) che prevedeva, fra
l'altro, l'affidamento e l'autorità parentale congiunti su PI 1 e il versamento
da parte del padre di un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per il
figlio. Il 28 giugno 2018 RE 1 ha autorizzato il figlio a vivere con il padre a
__________.
B. Con istanza
supercautelare 12/13 settembre 2018 all’Autorità regionale di protezione __________
(di seguito: Autorità di protezione) CO 2 ha postulato la custodia esclusiva
sul figlio PI 1. Dopo una valutazione socioambientale al domicilio del padre, la
richiesta è stata accolta con decreto supercautelare del 5 ottobre 2018 (n.
145/2018), mediante il quale PI 1 è stato affidato provvisoriamente a CO 2 e le
relazioni personali con la madre sono state sospese. All’Ufficio dell’Aiuto e
della Protezione, settore famiglie e minorenni (di seguito, UAP) è stato
conferito un mandato urgente per una valutazione socio ambientale dei nuclei
famigliari dei genitori.
C. Con decreto
supercautelare del 25 ottobre 2018 (n. 163/2018) l’Autorità di protezione ha
ripristinato le relazioni personali con la madre, in forma sorvegliata, presso __________.
Con decisione 16 novembre 2018 (n. 170/2018) è stato conferito alla psichiatra
dr. med. __________ il mandato di effettuare una valutazione peritale sulle
capacità genitoriali di RE 1 e CO 2; l’autorità di prime cure ha ordinato a
quest’ultimi di sottoporsi all’esame del capello per l’accertamento di un
eventuale consumo di stupefacenti o alcool.
D. Con decreto cautelare
del 29 novembre 2018 (n. 175/2018) l’Autorità di protezione ha istituito in
favore di PI 1 una curatela educativa e di mediazione ai sensi dell’art. 308
cpv. 1 e 2 CC, nominando __________ quale curatrice, cui è subentrata il 20
agosto 2019 __________. L’Autorità di protezione ha inoltre modificato le
relazioni personali fra PI 1 e la madre, estendendole a tre incontri di un’ora
e mezzo alla settimana presso il domicilio del padre, sorvegliati dalla
curatrice. Il reclamo presentato da RE 1 contro tale decisione è stato
giudicato irricevibile da questo giudice (sentenza CDP del 1° febbraio 2019,
inc. 9.2018.187).
E. Con decisione 10
dicembre 2018 (n. 182/2018) l’Autorità di protezione ha “trasmesso per
competenza” l’intero incarto riguardante il minore alla Pretura di __________, che lo aveva richiamato nell’ambito
di un’azione di mantenimento promossa il 17 ottobre 2018 dalla madre di PI 1.
F. Dopo varie richieste
cautelari delle parti, il Pretore aggiunto ha statuito nel merito dell’azione
di mantenimento con sentenza del 27 agosto 2019, respingendo la petizione. Il
Pretore aggiunto ha affidato il figlio al padre, ha disciplinato il diritto di
visita materno in un incontro di due ore la settimana nel __________
(successivamente spostato presso __________) sotto sorveglianza della curatrice
(ma liberando RE 1 dall'obbligo di parlare italiano con il figlio e
dall'impegno di non pubblicare in rete fotografie dei suoi incontri con PI 1),
ha mantenuto la curatela educativa in favore del figlio, ha lasciato l'autorità
parentale congiunta, ha obbligato – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il
padre ad agevolare la regolarizzazione dei documenti di PI 1 con le varie
autorità, ha confermato il divieto di avvicinamento dell'attrice al convenuto,
al figlio e alla loro abitazione e ha dispensato la madre da obblighi
alimentari verso il bambino. Contro tale decisione RE 1 è insorta con appello
23 settembre 2019 alla Prima Camera Civile del Tribunale di appello.
G. Con sentenza 5 maggio
2020 (inc. ICCA n. 11.2019.110) la Prima Camera Civile del Tribunale di appello
ha parzialmente accolto l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado in
relazione alle relazioni personali con la madre. I giudici cantonali hanno
previsto dapprima un diritto di visita settimanale, di regola il martedì dalle
ore 9.15 alle ore 12.15, sotto sorveglianza della curatrice (o, in caso
d'impedimento, di una persona autorizzata dalla curatrice) nel punto d'incontro
della __________ oppure, in caso di indisponibilità, in un punto d'incontro
designato dalla curatrice; dopo le prime tre visite (ma anche prima, ove gli
accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della curatrice, una
volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 9.15 alle ore 12.15, senza
sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il tramite della
curatrice nel luogo ch'essa avrà designato; dopo altre tre visite (ma anche
prima, ove gli accertamenti fossero sufficienti) e salvo parere contrario della
curatrice, una volta la settimana, di regola il martedì dalle ore 10.15 alle
ore 14.15, senza sorveglianza, con consegna e riconsegna del figlio per il
tramite della curatrice nel luogo ch'essa avrà designato; almeno due contatti
telefonici (videochiamate) la settimana, di regola il giovedì e la domenica fra
le ore 18.00 e le 19.00. I costi per l'esercizio delle relazioni personali sono
stati posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
Contro tale
pronuncia RE 1 è insorta il 10 giugno 2020 al Tribunale federale con ricorso in
materia civile.
H. Con “istanza di
ratifica di trasferimento di domicilio” 19 agosto 2020 CO 2 ha chiesto
all’Autorità di protezione di essere autorizzato a modificare il luogo di
dimora del figlio PI 1 da __________, garantendo le relazioni personali materne
in forma sorvegliata a __________, vista l’attuale residenza di RE 1 a __________
in ragione delle nozze avvenute il 27 giugno 2019 con __________.
I. Con decreto 21
agosto 2020 l’Autorità di protezione ha respinto le richieste presentate in via
supercautelare da CO 2 e ha convocato le parti ad un’udienza il 27 agosto 2020 (successivamente
rinviata al 29 ottobre). Nei memoriali presentati, RE 1 si è opposta al
trasferimento del figlio in __________, e ha postulato il suo affidamento e
l’attribuzione dell’autorità parentale esclusiva.
L. Con decisione 24
settembre 2020 (n. 149/2020) l’Autorità di protezione ha immediatamente sospeso
la curatela educativa e il mandato attribuito a __________, in considerazione
del fatto che a causa dell’assenza all’estero del padre e del minore le
relazioni personali tra madre e figlio non vengono esercitate e i compiti di
curatela definiti in via giudiziaria non possono dunque essere assolti.
M. Con sentenza 25
febbraio 2021 (inc. 5A_475/2020) il Tribunale federale ha respinto, nella
misura della sua ammissibilità, il ricorso presentato da RE 1 contro la
pronuncia della Prima Camera Civile del Tribunale di appello.
N. Con decisione 95/2021
del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25 febbraio 2021) l’Autorità di
protezione ha evaso positivamente la richiesta di CO 2 e lo ha autorizzato a
trasferire il luogo di dimora del figlio PI 1 a __________. L’autorità di prime
cure ha altresì respinto l’istanza riconvenzionale di RE 1 tendente ad ottenere
l’autorità parentale esclusiva sul figlio e che il medesimo fosse affidato
unicamente a lei per cura ed educazione. È stata inoltre revocata la curatela
educativa, così come il mandato a __________.
O. Con reclamo 19 maggio
2021 RE 1 è insorta contro tale decisione, postulandone l’annullamento. La
reclamante chiede che l’autorizzazione al trasferimento di PI 1 con il padre a __________
venga rifiutata, nonché l’immediato rientro in Ticino del minore, con la
comminatoria dell’art. 292 CP. RE 1 chiede inoltre l’affidamento in custodia
del figlio.
P. Con decreto 9 giugno
2021 questo giudice ha nominato l’avv. RA 1 quale curatrice di rappresentanza
di PI 1 ai sensi dell’art. 314abis CC, con il compito di tutelare
gli interessi del minorenne nelle procedure davanti alle Autorità di protezione
di primo e secondo grado e, se del caso, al Tribunale federale. I costi della
curatela sono stati messi a carico dei genitori.
Q. Con scritto 10 giugno
2021 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni al
reclamo e di rimettersi al giudizio di questo giudice. Con osservazioni 22
giugno 2021 la curatrice di rappresentanza del minore ha comunicato di ritenere
nell’interesse di PI 1 la reiezione del reclamo e la conferma del giudizio
impugnato. Anche CO 2, con osservazioni 28 giugno 2021, ha postulato l’integrale
reiezione dell’impugnativa e la conferma del giudizio di prime cure. La
curatrice __________ non ha presentato osservazioni.
R. Con replica 6 agosto
2021 RE 1 si è riconfermata nelle sue tesi ricorsuali e domande di giudizio. In
sede di duplica, sia l’Autorità di protezione con scritto 13 agosto 2021 che la
curatrice di rappresentanza con scritto 25 agosto 2021 non hanno presentato
osservazioni aggiuntive. Con duplica 24 agosto 2021 CO 2 ha ribadito le proprie
argomentazioni, postulando la reiezione del reclamo e la conferma della
decisione impugnata.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale
civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Competenza delle
autorità di protezione svizzere
2.
Ritenuto che dalla
banca dati movimento della popolazione (MovPop) e dal richiamo atti
dall’Ufficio controllo abitanti di __________ emerge che il 13 agosto 2021 CO 2
ha notificato la sua partenza dal comune, unitamente al figlio PI 1, prevista
il 14 agosto 2021 per trasferirsi a __________, occorre preliminarmente
chinarsi sulla questione della competenza territoriale di questo giudice, che
deve essere esaminata d’ufficio ad ogni stadio del procedimento.
2.1
Ai sensi dell’art. 85
cpv. 1 della Legge sul diritto internazionale privato (LDIP), la competenza dei
tribunali o delle autorità svizzeri, il diritto applicabile, il riconoscimento
e l'esecuzione di decisioni o provvedimenti stranieri in materia di protezione
dei minori sono regolati dalla Convenzione dell'Aia del 19 ottobre 1996 sulla
competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la
cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione
dei minori (Convenzione dell'Aia sulla protezione dei minori; RS
0.211.231.011).
Ai sensi dell’art.
5.
della Convenzione le autorità (sia giudiziarie che amministrative) dello
Stato contraente di residenza abituale del minore sono competenti ad adottare
misure tendenti alla protezione della sua persona o dei suoi beni (par. 1).
Fatto salvo l'art. 7, in caso di trasferimento della residenza abituale del
minore in un altro Stato contraente, sono competenti le autorità dello Stato di
nuova abituale residenza (par. 2).
Giusta l’art. 7 par. 1
della Convenzione, in caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del
minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua
residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato
ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia
acquisito una residenza abituale in un altro Stato e: qualsiasi persona,
istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al
trasferimento o al mancato ritorno (a); oppure il minore abbia risieduto
nell'altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la
persona, l'istituzione o qualsiasi altro ente avente il diritto di affidamento
ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore,
nessuna domanda in vista del ritorno presentata in quel periodo sia in corso di
esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente (b).
L’art. 7 par. 2 della
Convenzione definisce illecito il trasferimento o il mancato ritorno del minore
se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona,
un'istituzione o qualsiasi altro ente, individualmente o congiuntamente, in
base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza
abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato ritorno (a); e
tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente,
al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se
non si fossero verificate tali circostanze (b). Il diritto di affidamento di
cui alla lettera (a) può segnatamente derivare direttamente dalla legge, da una
decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla
legislazione di tale Stato. Finché le autorità citate all’art. 7 par. 1
conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il
minore è stato trasferito o trattenuto possono adottare soltanto le misure
urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore di cui
all'art. 11 (art. 7 par. 3).
2.2
Nel caso in esame, il
trasferimento di PI 1 in __________ è avvenuto il 14 agosto 2020, ancor prima che
il padre presentasse all’Autorità di protezione la richiesta per la relativa
autorizzazione (datata 19 agosto 2020). In assenza di una valida autorizzazione
in tal senso e stante l’opposizione della madre, pure titolare dell’autorità
parentale, tale trasferimento è dunque da considerarsi illecito ai sensi della
Convenzione. La competenza delle autorità di protezione dei minori svizzere e,
per quanto qui interessa, di questa Camera, è quindi ancora data in
applicazione dell’art. 7 della Convenzione (DTF 143 III 193, consid. 4; v.
anche STF 5A_306/2016 del 7 luglio 2016, consid. 2.1 e sentenza CDP dell’11
agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 2.3, confermata in STF del 17 ottobre
2017, inc. 5A_634/2017, consid. 1.1). Alla medesima soluzione è giunto anche il
Tribunale federale, che nella sua pronuncia in relazione al ricorso in materia
civile presentato da RE 1 nell’ambito dell’azione di mantenimento ha
considerato ancora data la competenza delle autorità svizzere, poiché il
trasferimento in __________ del minore da parte del padre è avvenuto senza
l'accordo della madre, che esercita l'autorità parentale congiuntamente alla
controparte, del giudice o dell'autorità di protezione (STF 5A_475/2020 del 25
febbraio 2021, consid. 1.2).
Ininfluente risulta
il fatto che il Tribunale di __________, con decisione 25 maggio 2021, abbia
ritenuto che CO 2 aveva “già ottenuto un provvedimento di autorizzazione
dalla competente autorità svizzera” ed ha dunque ritenuto “inammissibile,
per sopravvenuta carenza di interesse” la sua richiesta di autorizzare il trasferimento
di PI 1. La giurisdizione __________ non sembra infatti aver considerato che la
decisione dell’Autorità di protezione che avallava il trasferimento non era né
definitiva, né immediatamente esecutiva (decreto del 25 maggio 2021, cfr. doc.
10).
La competenza di codesto
giudice appare pertanto ancora data in concreto.
II.
Trasferimento
all’estero e regolamentazione delle relazioni personali con la madre
3.
Nel suo reclamo, RE
1.
contesta la decisione di avallare il trasferimento del luogo di dimora del
figlio PI 1 a __________, postulando il suo immediato rientro e l’affidamento
del medesimo alla custodia della madre.
3.1
Nella decisione
impugnata l’Autorità di protezione ha ripercorso le tappe salienti del
procedimento e ha richiamato i principi applicabili al trasferimento all’estero
di minori.
Secondo l’autorità
di prime cure, deve essere “posta la domanda centrale se il bene del bambino
è meglio salvaguardato rimanendo a vivere con il padre dove ora si trova o se
debba ritornare a vivere con il padre a __________ o nelle vicinanze della
madre” (decisione impugnata, pag. 4). In base alla decisione impugnata “padre
e figlio vivono da anni assieme e hanno trascorso lunghi periodi con la nonna
paterna del piccolo PI 1”, e “già nel corso del 2019 la madre trasferiva
il suo luogo di dimora a __________, scegliendo di vivere lontano dal figlio e
dal di lui padre che dimoravano a __________, rendendo quindi
difficoltoso a lei stessa l’esercizio delle relazioni personali con il figlio”,
che “già da circa un anno prima della domanda di autorizzazione posta dal
padre” non erano esercitate nelle modalità fissate dal Pretore e dal
Tribunale d'appello (pag. 4). L’Autorità di protezione ha osservato che “il
padre ha garantito l'esercizio delle relazioni personali tra la madre ed il
figlio a __________”, ciò che non aggraverebbe “la durata e le
condizioni di viaggio per la madre da __________”, “mentre per il figlio
l'aggravio di viaggio sarebbe molto contenuto se effettuato in aeroplano”
(decisione impugnata, pag. 4). L’Autorità di protezione ha in seguito
considerato che il trasferimento di CO 2 “risulta essere un rientro ai
luoghi e alla sua famiglia d'origine e un ritorno alla sua casa, luoghi dove ha
ancora le sue attività imprenditoriali di lavoro e dove risulta essere ben
inserito; abitazione che risulta essere adeguata ad accogliere un bambino di 3
anni e qualche mese”; inoltre, “il rientro ai luoghi di dimora d'origine
sembrano essere dettati anche da difficoltà imprenditoriali riscontrate qui in
Svizzera ed in particolare nel __________”, escludendo che esso “avesse
quale unico obiettivo quello di rendere di fatto impossibili le relazioni
personali del figlio con la madre” (decisione impugnata, pag. 4-5). Nella
decisione impugnata viene inoltre considerato che non vi è “nessun elemento
che faccia credere che le condizioni e le modalità di vita del figlio al nuovo
luogo di dimora possano essere peggiori rispetto a quelle del precedente a __________;
inoltre, le relazioni affettive e di accudimento del padre non sembrano
ridotte, ma almeno mantenute intatte, anzi accresciute, difatti, il bambino
potrà beneficiare di maggiori scambi sociali nell’ambito della famiglia paterna
rispetto a __________; anche le condizioni abitative risultano essere
migliorate, passando da un appartamento urbano ad una ampia casa in zona
suburbana; le possibilità di scolarizzazione e le opportunità di formazione
presenti sul territorio di nuova dimora non danno adito a nessun dubbio sulla
loro qualità e diversificazione” (pag. 4). Obbligare il padre a fare
rientro a __________ “non comporterebbe nessun vantaggio per il benessere
del figlio, anzi, certamente soffrirebbe di una perdita di importanti relazioni
famigliari attualmente instaurate per tornare in un luogo in cui non avrebbe
nessun legame, neppure con la madre, che vive a grande distanza dallo stesso”
(decisione impugnata, pag. 5). Anche “imporre al padre di trasferirsi a
vivere nei pressi dell’abitazione della madre” sarebbe, secondo l’autorità
di prime cure, “del tutto sproporzionato e nocivo al bene e al benessere del
figlio che non avrebbe neppure conoscenza della lingua __________ e
nessun legame sociale o affettivo in quei luoghi” (decisione impugnata,
pag. 5). In conclusione, l’Autorità di protezione ha ritenuto di poter
accogliere l'istanza di CO 2, autorizzandolo a trasferire il luogo di dimora
del figlio PI 1 a __________.
3.2
Nel suo reclamo, RE 1
lamenta il fatto che l’agire di CO 2 sia “ormai da tre anni finalizzato a
estromettere la madre dalla vita del figlio PI 1” e che egli abbia “dimostrato
un agire senza limiti per raggiungere tale fine”, spingendosi fino alla
falsificazione di documenti (pag. 2-3). La reclamante lamenta il fatto che
l’Autorità di protezione non abbia considerato il comportamento in malafede di CO
2, che non è più rientrato in Ticino “così come avrebbe dovuto” dopo il
periodo di ferie in __________, chiedendo a posteriori la ratifica del
trasferimento di domicilio del figlio PI 1 a __________ (reclamo, pag. 3-4).
Secondo RE 1,
l’Autorità di protezione non è minimamente entrata nel merito della valutazione
di quale sia la soluzione migliore per la stabilità e lo sviluppo armonioso del
minore, malgrado il comportamento del padre “dettato dall’esclusiva volontà
di rompere definitivamente e irrimediabilmente il legame madre/figlio”, che
non merita alcuna tutela giuridica (reclamo, pag. 5).
Nel reclamo si lamenta
inoltre una sostanziale banalizzazione della relazione fra madre e figlio e si
sottolinea che anche dopo aver trasferito il proprio domicilio a __________, RE
1.
si sia sempre regolarmente recata in Ticino per visitare il figlio, ciò che
invece non è più stato possibile a seguito del suo trasferimento in __________.
La reclamante si duole della mancata collaborazione del padre, “che non ha
mai dato alcuna disponibilità a raggiungere il __________”, pretendendo
invece “che la madre raggiungesse il figlio a __________, ciò che ella non
si sente di fare avendo timore per la propria incolumità” (reclamo, pag.
5-6). Per RE 1 è inaccettabile venire estromessi per più di un anno dalla vita
del proprio figlio di tre anni, con cui intratteneva una buona relazione
(reclamo, pag. 6). Postula pertanto che la decisione impugnata venga annullata,
che il trasferimento del minore in __________ venga negato e che si ordini
l’immediato rientro di PI 1 in Ticino, con la comminatoria dell’azione penale,
con affidamento alla custodia della madre per cura ed educazione (reclamo, pag.
7).
3.3
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo
di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il
diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto
di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative
dell’autorità parentale.
Se i genitori
esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il
luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure
per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il
nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di
dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da
parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a
e b CC). Contrariamente ai casi di trasferimento all’interno della Svizzera,
ove il consenso dell’altro genitore o l’autorizzazione del
giudice/dell’autorità di protezione è necessario solo se il cambiamento di
dimora del figlio ha ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale o sulle
relazioni personali (cfr. art. 301a cpv. 2 lett. b e DTF 142 III 502, consid.
2.4.2; v. anche sentenza CDP dell’8 novembre 2018, inc. 9.2018.112, consid.
5.3, confermata con STF 5A_951/2018 del 6 febbraio 2019; sentenza CDP dell’11
agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.3 e relativa STF del 17 ottobre 2017,
inc. 5A_634/2017, consid. 2; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33,
consid. 3.3, pubblicata in RTiD II-2017 n. 9c pag. 784), il trasferimento del
minore all’estero è sempre subordinato al consenso dell’altro genitore. In
assenza di tale consenso, è pertanto d’obbligo richiedere l’autorizzazione da
parte del giudice o dell’autorità di protezione (cfr. art. 301a cpv. 2 lett.
a).
3.4
Secondo la
giurisprudenza dell’Alta Corte, nel rispetto delle libertà costituzionali dei
genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non
sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre
stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si
trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio
viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure
rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che
eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502,
consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non
pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene
del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142
III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire
dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha
l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un
trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al
contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei
figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è
neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del
figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere
dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid.
2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008
dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni
personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro
attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va
privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più
adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è
necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico,
morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in
secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11
agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid.
5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la
giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente
familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se
ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza
di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF
142.
III 481 consid. 2.7).
Come visto, le circostanze
del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più
legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un
cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per
contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo
di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive
lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e
all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v.
anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).
Il Tribunale federale ha
osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che
esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento
avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è
motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella
propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o
un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che
giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia
motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può
invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un
cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3;
sempre che il cambio di custodia sia possibile, v. STF 5A_47/2017 del 6
novembre 2017, consid. 3.2 e 5).
3.5
Nella fattispecie, le
censure sollevate dalla reclamante non permettono di sovvertire la ponderazione
degli elementi operata dall’Autorità di protezione. Il modello di presa a
carico di PI 1 in essere è frutto di un’analisi delle capacità educative di
entrambi i genitori e di una ponderazione delle circostanze globali della
fattispecie, effettuata in sede giudiziaria da tre istanze diverse. In
considerazione di tale modello, che prevede l’affidamento esclusivo di PI 1 a CO
2.
con dei diritti di visita in favore della madre di tre ore settimanali (con
passaggio tramite la curatrice), occorre partire dal presupposto che la
situazione di partenza non sia neutra e che il trasferimento del minore assieme
al padre tuteli meglio il suo interesse. Una simile valutazione non può essere
rimessa in discussione unicamente sulla base di alcuni elementi “che danno
atto della buona relazione fra madre e figlio” o sulla scorta di asserite
falsificazioni di documenti avvenute in altra sede giudiziaria (cfr. reclamo,
pag. 2-3 e 6).
Se oltre
all’assetto attuale della presa a carico del minore si prendono in
considerazione la sua tenera età, il fatto che il padre abbia degli stretti
legami familiari al luogo di trasferimento, che si tratti di una regione __________
e gli altri elementi presi in considerazione dall’autorità di prime cure,
occorre concludere che il trasferimento di PI 1 ad __________ debba essere
autorizzato. Una modifica della custodia del minore quale conseguenza del
trasferimento del padre non entra dunque in considerazione, già solo perché il
suo affidamento alla madre implicherebbe in ogni caso per PI 1 un altro
significativo cambiamento di luogo e contesto di vita.
Come già evocato sopra,
anche il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone
al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio, mentre
– come in concreto – vi sono dei motivi plausibili che giustificano la
partenza, quali il ritorno di CO 2 al paese di provenienza, nei pressi della
propria famiglia d’origine.
Questo giudice non può
comunque astenersi dallo stigmatizzare il fatto che il padre abbia chiesto
l’autorizzazione al trasferimento soltanto a posteriori, dopo aver
dichiarato di recarsi ad __________ col minore per le vacanze e trattenendosi
poi in quel luogo senza più fare ritorno a __________, omettendo non soltanto
di chiedere l’accordo della madre del minore, ma anche solo di informarla: la notizia
del trasferimento è infatti stata appresa attraverso l’istanza medesima.
Tale comportamento, che ha
posto la madre del minore dinnanzi al fatto compiuto, può gettare delle ombre
sulle capacità educative di CO 2 medesimo, ma alla luce di tutte le circostanze
del caso non basta per sovvertire l’assetto di custodia del minore stabilito in
via giudiziaria. Viste le considerazioni espresse sopra e la decisione già
emanata in sede pretorile, confermata dalle istanze superiori, una modifica
dell’affidamento di PI 1 non entra dunque in considerazione nella fattispecie.
Al di là del modo in cui il trasferimento di PI 1 in __________ è stato messo
in atto, la decisione dell’Autorità di protezione di autorizzarlo ex post
deve essere qui confermata.
3.6
Ai sensi dell’art.
301a cpv. 5 CC, se necessario, i genitori si accordano in merito a una modifica
dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del
contributo di mantenimento, conformemente al bene del figlio; se non
raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei
minori.
Secondo la giurisprudenza
dell’Alta Corte, l'esame di una modifica della partecipazione alla cura del
figlio, delle relazioni personali e del mantenimento non deve essere dissociato
dalla questione del trasferimento, data la loro stretta interdipendenza (142
III 502, consid. 2.6). La determinazione di tali aspetti costituisce una parte
necessaria della decisione che autorizza la partenza, in quanto la disciplina
concreta dei medesimi influisce sulla questione di stabilire quale luogo di
vita corrisponda meglio al benessere del minore (DTF 142 III 481, consid. 2.8).
Il giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti e sull’autorizzazione al
trasferimento deve dunque essere considerato come un’unità (“Grundsatz der
Entscheideneinheit”, v. DTF 142 III 502 consid. 2.6; v. anche DTF 142 III
481, consid. 2.8; sentenza CDP del 30 novembre 2017, inc. 9.2017.166, consid.
4.4, pubblicata in: RtiD I-2018 n. 63c, consid. 4.4; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del
figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018,
pag. 847-848).
La scissione delle due
questioni è ad ogni modo difficilmente proponibile già a livello processuale,
ritenuto che nel caso di partenze per l’estero la competenza decisionale delle
autorità svizzere sulla base della Convenzione dell'Aia sulla protezione dei
minori viene a cadere (v. anche, in materia di obbligazioni alimentari, l’art.
5.
cifra 2 lett. a e c della Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale [Convenzione di Lugano; RS 0.275.12]; DTF 142 III 481,
consid. 2.8). Considerato come la perdita di giurisdizione delle autorità
svizzere a seguito del trasferimento del minore all’estero è stato uno dei
motivi che ha spinto il legislatore a prevedere l’obbligo di ottenere
un’autorizzazione in tal senso, ben si comprende che il conferimento di tale
autorizzazione slegato da un esame delle conseguenze del medesimo (ad esempio,
come in concreto, delle relazioni personali) svuoterebbe di senso tale norma. Il
genitore che rimane in Svizzera si vedrebbe infatti costretto ad adire le
autorità estere divenute competenti per ottenere una nuova regolamentazione dei
suoi diritti di visita con il figlio (DTF 142 III 481, consid. 2.8).
In queste situazioni le
autorità giudicanti sono dunque tenute a chinarsi sulle conseguenze del
trasferimento; il nuovo assetto – che può anche scaturire da un accordo fra i
genitori – deve essere vincolante, attuabile e adeguato alla nuova situazione
del minore e alle distanze in gioco, nonché rispettoso dei dettami dell’art. 9
cpv. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS
0.170) quanto al diritto di quest’ultimo di intrattenere regolarmente rapporti
personali e contatti diretti anche con il genitore da cui è separato (DTF 142
III 481, consid. 2.8).
3.7
Nella fattispecie,
l’Autorità di protezione non ha disciplinato in alcun modo i diritti di visita
tra madre e figlio. Nella decisione impugnata si è limitata a riferire genericamente
che CO 2 “ha garantito l'esercizio delle relazioni personali tra la madre ed
il figlio a __________” (decisione impugnata, pag. 4). Nelle motivazioni
della decisione ha inoltre stabilito che “le relazioni personali tra il
figlio e la madre […] dovranno essere riorganizzate immediatamente dai
genitori, secondo le nuove circostanze ma nel rispetto dei principi fissati
dalla sentenza del Tribunale d'appello di __________, al minimo secondo
frequenza e modalità proposte dal padre”, constatando come la madre non
avesse formulato particolari domande in merito (decisione impugnata, pag. 5).
Il dispositivo è totalmente silente a riguardo.
In applicazione dei
principi richiamati al considerando precedente, tale modo di procedere non può
essere tutelato. Se è vero che i genitori possono accordarsi quanto ad una
regolamentazione dei diritti di visita, in assenza di accordo – nel caso di
specie, manifestamente non dato – la norma prevede che sia l’Autorità di
protezione ad emettere un giudizio sulla regolamentazione di tali aspetti, che
non possono essere dissociati dall’autorizzazione al trasferimento stessa. Nei
suoi memoriali CO 2 richiama la disciplina delle decisioni giudiziarie già
emanate unicamente per quanto attiene all’affidamento del figlio a sé,
dimenticandosi tuttavia che le medesime sentenze prescrivevano anche un assetto
ben preciso delle relazioni personali tra PI 1 e RE 1, che lui medesimo avrebbe
dovuto premurarsi di rispettare fino all’ottenimento dell’autorizzazione alla
partenza del minore e ad una nuova regolamentazione dei diritti di visita
materni. Egli ha invece preteso, a torto, che i medesimi si svolgessero da
subito altrove in __________, incolpando poi RE 1 di una scarsa disponibilità
in tal senso. Il luogo da lui prescelto unilateralmente, __________, non si
situa peraltro nemmeno più vicino a __________ rispetto __________ (Google Maps
indica quale tragitto più breve, __________).
In una situazione come la
presente, vista in particolare l’alta litigiosità dei genitori, l’Autorità di
protezione non poteva limitarsi ad avallare il trasferimento del minore
(peraltro già messo in atto) determinando la perdita della giurisdizione
svizzera sul medesimo e disinteressarsi delle conseguenze di una simile
partenza sui diritti di visita dell’altro genitore. La decisione impugnata
viola il principio dell’unità del giudizio che la giurisprudenza del Tribunale
federale ha dedotto dall’art. 301a cpv. 5 CC e deve dunque essere annullata.
Nel rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione, l’incarto deve
essere ritornato all’autorità di prime cure affinché, oltre a rilasciare
l’autorizzazione al trasferimento, decida un assetto di relazioni personali che
permetta a PI 1 di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti
diretti anche con la madre, nonostante il trasferimento in provincia di __________
deciso unilateralmente dal padre. Tale assetto dovrà essere vincolante,
attuabile e adeguato alla nuova situazione, di modo che il genitore che rimane
in Svizzera non debba essere costretto ad adire le autorità estere per poter intrattenere
le legittime relazioni personali con il figlio, ciò che di fatto si è invece
verificato nel caso concreto.
III. Oneri processuali
4.
Gli oneri
processuali, già anticipati dalla reclamante, seguono di regola la soccombenza
e, in considerazione dell’annullamento del giudizio di prime cure e del rinvio
degli atti all’Autorità di protezione, devono essere messi a carico di CO 2,
che rifonderà a RE 1 fr. 2'500.– a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è parzialmente accolto.
§. Di
conseguenza, la decisione 95/2021 del 16 aprile 2021 (ris. n. 07/2021 del 25
febbraio 2021) dell'Autorità regionale di protezione __________, è annullata e
l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente ai sensi dei
considerandi.
2. Gli
oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 650.–
b) spese fr.
150.–
fr.
800.–
sono posti a carico di CO
2, che rifonderà a RE 1 fr. 2’500.– a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.