9.2021.84
Misure di protezione per minorenni, modifica del collocamento, limitazione dell'autorità parentale
31 agosto 2021Italiano19 min
n. 1). L’Autorità di protezione ha pure autorizzato in via esclusiva il padre PI
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.84
Lugano
31 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
per
quanto riguarda il collocamento presso una famiglia affidataria
giudicando
sul reclamo del 4 giugno 2021 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5
maggio 2021 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. PI 1 (2011) è nata
dal matrimonio tra RE 1 e PI 2. L’Autorità regionale di protezione __________
(in seguito Autorità di protezione) si sta occupando della situazione
famigliare della minore dalla sua nascita. Essa è collocata in istituto, prima
in internato e poi in esternato, fin dalla primissima infanzia (cfr. decisione
di collocamento presso __________ del 10 agosto 2011, decisione di collocamento
in esternato presso la __________, 6 aprile 2012).
Ritenuto l’oggetto
della presente procedura, non occorre qui rievocare le numerose decisioni che
hanno interessato la protezione ed il sostegno di PI 1 e la regolamentazione
delle relazioni con i genitori, agli atti.
B. Con decisione 30
giugno 2015 l’Autorità di protezione ha istituito una curatela educativa a
favore della bambina, nominando CURA 1 quale curatrice.
C. I genitori di PI 1
sono divorziati dal 14 aprile 2016 e l’autorità parentale è stata attribuita
congiuntamente ad entrambi, mentre PI 1 è stata affidata alle cure della madre.
Tramite risoluzione 1° luglio 2016 RE 1 è stata privata del diritto di
determinare il luogo di dimora della figlia e la stessa è stata collocata
presso l’istituto __________.
D. Con decisione 24/30
novembre 2017 l’Autorità di protezione ha autorizzato l’Ufficio dell’aiuto e
della protezione di __________ (UAP) ad avviare e concretizzare a favore di PI
1 il progetto presso la famiglia d’appoggio individuata in applicazione
dell’art. 306 cpv. 2 CC.
E. Nel corso del 2020 è
stato concretizzato il progetto di affidamento famigliare e con scritto 5
febbraio 2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha chiesto all’Autorità
di protezione di indire un’udienza per definire il modo di procedere. Anche la
curatrice, con scritto 8/16 febbraio all’Autorità di protezione, ha illustrato
il progetto.
Un incontro tra l’Autorità
di protezione, i genitori di PI 1 e la curatrice ha avuto luogo il 4 marzo
2021. In tale occasione RE 1 si è opposta fermamente a qualsiasi progetto di
affidamento, mentre il padre ha aderito alle proposte.
F. Con decisione 28 aprile/3
maggio 2021 l’Autorità di protezione ha revocato il collocamento di PI 1 presso
__________, collocandola in una famiglia affidataria e incaricando del
trasferimento l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore famiglie e
minorenni di __________, designato quale coordinatore del progetto (dispositivo
n. 1). L’Autorità di protezione ha pure autorizzato in via esclusiva il padre PI
2 a rappresentare legalmente la figlia in ambito medico, medico dentistico e
odontoiatrico e per quanto riguarda le iscrizioni alle attività scolastiche ed
extra-scolastiche della figlia, limitando conseguentemente l’autorità parentale
della madre (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata immediatamente
esecutiva e ad un eventuale reclamo denegato l’effetto sospensivo (dispositivo
n. 5).
G. Tramite ulteriore
decisione 5 maggio 2021 l’Autorità di protezione ha annullato e sostituito la
decisione del giorno precedente esclusivamente relativamente alle tempistiche
di trasferimento, indicando l’esigenza di chiarimenti, ma confermando
l’affidamento di PI 1 alla famiglia affidataria e la conseguente revoca del
collocamento presso il CEM.
H. Contro la suddetta
decisione è insorta RE 1, con reclamo 4/7 giugno 2021. Essa ha chiesto in via
cautelare il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo, respinto da
questa Camera con decisione 1° luglio 2021. Nel merito la reclamante ha
postulato l’annullamento della decisione, censurando la violazione del diritto
e l’accertamento errato dei fatti, contestando le conclusioni peritali ed in
particolare di essere affetta da patologie che le precludano l’esercizio delle
capacità genitoriali e la rappresentanza della figlia. A suo avviso non
sarebbero dati elementi nuovi tali da giustificare la modifica del luogo di
collocamento di PI 1, da istituto a famiglia affidataria. RE 1 ritiene quindi
necessaria una nuova perizia sulle sue capacità genitoriali prima di adottare
nuove misure di protezione nei confronti della figlia. Essa formula infine
istanza per l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, indicando
che il certificato municipale verrà prodotto nel seguito della procedura.
In data 10 giugno
2021 l’avvocato della reclamante ha comunicato la cessazione del mandato di
rappresentanza.
I. Con osservazioni 14
giugno 2021 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere il reclamo e
confermare la decisione impugnata, essendo da tempo dati i motivi per la
modifica del luogo di dimora, nell’interesse e per il bene di PI 1. La
limitazione dell’autorità parentale si giustificherebbe dall’oppositività della
madre al progetto e dai suoi tentativi di boicottarlo. Secondo l’Autorità di
protezione, una collaborazione con la famiglia affidataria non appare data e
nemmeno concepibile e di conseguenza le misure adottate si rivelano necessarie
per garantire alla minore la dovuta stabilità.
L. La curatrice
educativa ha presentato le proprie osservazioni il 15 giugno 2021, informando
di minacce proferite da RE 1 alla famiglia affidataria e di comportamenti
aggressivi contro gli operatori e la sua persona. La curatrice ha evidenziato
che il progetto è il risultato di un desiderio espresso da PI 1 e di ritenere
quindi nel suo interesse poter “vivere una serenità nuova”.
M. Il 24 giugno 2021
l’Autorità di protezione ha trasmesso un rapporto di aggiornamento redatto il
17 giugno 2021 dalla curatrice, indicando atteggiamenti aggressivi da parte di RE
1 e chiedendo se si possano mantenere i provvedimenti in essere riguardanti le
modifica di luoghi e orari di impegni medici e sportivi rispetto al calendario
stabilito, conosciuto dalla madre, come pure la sospensione dei contatti
telefonici tra madre e figlia.
Con decisione 25 giugno
2021 l’Autorità di protezione ha indicato che, a seguito del contenuto del
rapporto di aggiornamento presentato dalla curatrice, nulla ostava ai
provvedimenti presi dalla rete. La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta
in giudicato.
N. Il 2 luglio 2021
l’Autorità di protezione ha trasmesso uno scritto 23/24 giugno 2021 del
Servizio accompagnamento sociale di __________, riguardante PI 2. Tramite
decisione 21 luglio/12 agosto 2021, l’Autorità di protezione ha esteso i
compiti della curatrice, attinenti in particolare il monitoraggio e l’organizzazione
delle relazioni personali.
O. Nella presente
procedura RE 1 non ha presentato alcuna replica e di conseguenza lo scambio di
allegati si è concluso.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili
mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella
composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1
e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura
in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7
LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli
art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla
procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni
connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art.
99.
LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012
concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria,
alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
2.
Giusta l’art. 307
cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o
non sono in grado di rimediarvi, l’Autorità di protezione dei minori ordina le
misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC
(privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede
che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità
di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui
si trova, e ricoverarlo convenientemente.
La privazione del
diritto di determinare il luogo di dimora è dunque una misura che consiste nel
togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le
modalità di cura del figlio, e nel collocare in modo adeguato il minorenne
presso terzi o in un istituto (Meier/
Stettler, Droit de la filiation, 6ͣ ed., 2019, n. 1173-1739 pag.
1129-1132).
Nel caso in cui i genitori
vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di
protezione che, decidendone il collocamento, determina il luogo di dimora del
minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid.
4.2.2; STF 5A_548/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 4.3; STF 5A_335/2012 del 21
giugno 2012 consid. 3.1; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, 5ͣ ed. 2014, ad art. 310 CC n. 6; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 7).
Nell'accezione
di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo
fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei
genitori (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del
10.
aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF del 1° luglio 2002, inc.
5C.117/2002, consid. 3.1; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª ed. 1999, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, op. cit. n. 1745 pag.
1138). Le cause della messa in pericolo
sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage
familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue
quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno
2017.
consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF
5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid,
in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n.
3, Meier/Stettler, op. cit., n.
1742.
pag. 1133-1134).
Il collocamento del
minorenne può avvenire presso terzi o un istituto e deve essere,
secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen).
Esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore. I
criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del minore, la
sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni
relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente
di vita, l’opinione dei genitori e le relazioni di prossimità del bambino. Il
diritto deve assicurare al minore l’adeguata protezione e le possibilità di
sviluppo di cui gode normalmente nella propria famiglia (art. 302 CC), sia che
il collocamento sia messo in atto dai genitori che dall’Autorità. È l’ordinanza
federale sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (Ordinanza
sull’affiliazione, OAMin) elaborata dal Consiglio federale in applicazione
dell’art. 316 cpv. 2 CC che ne fissa le modalità (Meier/ Stettler, op. cit., n. 1815, pag. 1188).
Il collocamento in
istituto non deve avere la priorità sul collocamento in famiglia affidataria
con la motivazione che esisterebbe un legame emozionale troppo forte tra il
minore e la famiglia affidataria che renderebbe in seguito difficile il ritorno
del minore nella sua famiglia naturale (Choffat,
Du retrait du droit de
garde au retrait de l’autorité parentale: le choix de la mesure la plus
adaptée, RMA 2014, p. 41 e rif.).
Decidendo il collocamento
del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia –
di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende
la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a
tali cure e all’educazione quotidiana (Sentenza CDP del 21 febbraio
2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP
del 27 marzo 2015, inc. 9.2014.200-201, consid. 6.3 e rif.).
2.1
Ai sensi dell’art. 313
cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per
proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza
il principio di proporzionalità, che impone all’Autorità di protezione di adattare
le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione
dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid.
3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria,
deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF
5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio
2015.
consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore
di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle
circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia: l'importanza del
nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità
della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa
misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti;
prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone
interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la
situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli
regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili
(STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio
2012.
consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 25 febbraio 2021, inc. 9.2020.120,
consid. 3.3 e rif.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid.
3.4
e rif.).
Qualora il
collocamento non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del
minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in
applicazione dell’art. 313 CC. In tal caso non entra in considerazione
un’ulteriore decisione di ritiro del diritto di determinare il
luogo di dimora ai sensi dell’art. 310 cpv. 1 CC, nella misura in cui,
come visto, tale diritto è rimasto all’Autorità di protezione e non è stato
delegato ai terzi presso cui il minore è collocato per decisione dell’autorità
(detentori di una semplice custodia di fatto; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020,
inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.; Sentenza CDP del 27 marzo 2015, inc.
9.2014.200-201, consid. 6.4 e rif.).
3.
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili
nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di
protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni
occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una
persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista
effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle
conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica
d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il
quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella
valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale
principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo
apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali (sulla possibilità di
utilizzare mezzi di prova “inabituali”, non previsti dall’art. 168 cpv. 1 CPC,
v. STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed. 2019, nota 1764 pag. 492 e riferimenti) e procurarsi d’ufficio dei
rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del
13.
gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
4.
Nel caso in esame,
contestata non è la decisione di privazione del diritto di determinare il luogo
di dimora, regolarmente cresciuta in giudicato da anni, bensì la modifica del
luogo di collocamento di PI 1, in concordanza con il progetto di affido
famigliare avviato già nel 2017. L’Autorità di protezione, sentita anche la
bambina, ha ritenuto più confacente alla personalità ed ai bisogni della minore
un inserimento in famiglia affidataria, piuttosto che il mantenimento del collocamento
in istituto. La madre si oppone invece a tale scelta ritenendo che l’affido
famigliare sia una “misura più incisiva e caratterizzata da maggiore
definitività rispetto al collocamento presso un CEM” ma senza far valere un
interesse della figlia a rimanere in istituto, rispettivamente senza
specificare per quali motivi tale scelta sarebbe più adeguata per il suo
benessere.
In applicazione
dell’art. 313 cpv. 1 CC, la modifica delle circostanze comporta l’adattamento
delle misure di protezione affinché si adattino meglio alla situazione concreta.
Nel caso in esame, sulla modifica del luogo di collocamento della minore è
indubbio il parere degli operatori che da anni si occupano della minore, della
curatrice e soprattutto di PI 1, che appare desiderare e appoggiare con
entusiasmo il progetto definito (cfr. rapporti dell’Ufficio dell’aiuto e della
protezione, Settore famiglie e minorenni del 12 gennaio 2021 e del 5 febbraio
2021, relazione della curatrice dell’8 febbraio 2021). Le critiche della madre,
ingiustificate, non possono pertanto essere condivise.
A mente di questo giudice,
non può essere accolta nemmeno la richiesta di RE 1 di eseguire una nuova
perizia per valutare le sue capacità genitoriali prima di procedere con l’affido
famigliare, in quanto essa non sarebbe atta a contraddire il senso della
decisione, volta esclusivamente a tutelare il bene della minore (e non
ipotetici e non ben definiti interessi della madre). Bene che, come detto, è
ritenuto rispettato dal progetto di affido famigliare, in quanto dopo anni
trascorsi in istituto risulta essere il provvedimento “più funzionale per il
benessere della bambina e la sua crescita” (cfr. osservazioni di CURA 1). Nemmeno
si può condividere l’opinione di RE 1 che ritiene che l’affidamento famigliare
sia una misura più incisiva del collocamento in istituto in quanto avrebbe un
effetto “definitivo”. Risulta peraltro dagli atti che malgrado i
tentativi e gli sforzi della rete per favorire la relazione tra la bambina e la
madre, è proprio quest’ultima a rifiutare di intrattenere contatti personali
con la figlia, minando in tal modo la loro relazione. In conclusione, l’opposizione
della madre al progetto di inserimento in famiglia affidataria oltre a non
avere fondamenti giuridici appare contraria alla volontà e al benessere di PI 1,
che vanno invece rispettati anche in questa sede, con la conferma della decisione
impugnata.
5.
RE 1 contesta inoltre
la limitazione dell’autorità parentale, che nel reclamo indica a torto come “revoca
dell’autorità parentale”, sostenendo che essa sarebbe ora “rimasta
unicamente in capo al padre della minore”. La limitazione risulta invece
riguardare esclusivamente le decisioni “in ambito medico, medico dentistico
e odontoiatrico e per quanto riguarda le iscrizioni alle attività scolastiche e
extra-scolastiche” e configura quindi una misura di protezione a favore di PI
1, non una revoca dell’autorità parentale.
Ritenendo tale
provvedimento ingiustificato, la madre si oppone alle motivazioni fornite
dall’Autorità di protezione, negando di aver ostacolato l’agire della curatrice
e degli operatori e specificando che i suoi interventi sarebbero giustificati
dal suo essere attenta al benessere della figlia e voler partecipare alle
decisioni in maniera attiva. Contesta inoltre di essere affetta da patologie
psichiatriche o che limitino le sue capacità genitoriali, opponendosi alle
conclusioni della perizia 27/29 ottobre 2020.
Anche in questo caso le
lagnanze della reclamante non possono essere condivise, non essendo i suoi
argomenti concretamente confermabili. Al contrario, appare dagli atti che RE 1
si oppone a molteplici iniziative della rete, ostacolando peraltro la
quotidianità della figlia (cfr. al proposito il rapporto 5 marzo 2021 della
curatrice “desidero ricordare (…) le difficoltà avute in passato nell’ottenere
dalla signora RE 1 le autorizzazioni per particolari attività scolastiche o la
firma di documentazioni, e per visite dal dentista e dall’oculista. Ci sono
state difficoltà anche per essere autorizzati a portare PI 1 a tagliare i
capelli.”). Non si può inoltre sorvolare sugli atteggiamenti poco
rispettosi dell’Autorità e della famiglia affidataria, caratterizzati pure da minacce
che anche in tempi recenti hanno destato preoccupazione (cfr. scritto trasmesso
dall’Autorità di protezione il16 giugno 2021, riguardante una segnalazione alla
Polizia cantonale relativa alle minacce proferite agli operatori e alla
famiglia affidataria).
Infine si osserva che
ancora in data 10 giugno 2021 la curatrice educativa ha scritto alla madre
invitandola a contattarla e rispondere alle sue chiamate, evidenziando
l’importanza di mantenere un rapporto con la figlia. Purtroppo, dalla decisione
dell’Autorità di protezione del 21 luglio/2 agosto 2021 riguardante la modifica
dei compiti della curatrice, risulta che le difficoltà nei contatti con la
madre non sono superate, ritenuto che quest’ultima “l’ha chiamata pregandola
di non contattarla più, di non scriverle, poi l’ha insultata pesantemente e
minacciato di accoltellarla a morte; ha affermato che PI 1 è stata rapita da
lei e dalla rete e ha minacciato di uccidere tutti”. Anche questo giudice
non può quindi che auspicare che RE 1 collabori con le persone che si stanno
occupando della figlia, ma anche e soprattutto con quest’ultima, il cui
benessere dipende evidentemente anche dalle azioni della madre.
In definitiva, vista
l’esigenza di tutelare la serenità di PI 1 anche nel contesto famigliare nel
quale è inserita e di impedire ritardi nell’organizzazione delle sue attività,
la misura di protezione decisa appare adeguata e merita conferma, mentre il
reclamo va respinto anche su tale aspetto.
6.
In conclusione,
visto quanto precede il reclamo deve essere integralmente respinto e la
decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e
vanno quindi posti a carico di RE 1, che ha chiesto l’ammissione al beneficio
del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio
dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei
mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di
successo (lett. b). Non avendo la madre dimostrato la propria indigenza ed
essendo dubbio sin dall’inizio della procedura il requisito di probabilità di
esito positivo del reclamo, l’istanza va respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Il
reclamo è respinto.
2. L’istanza
di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio presentata da RE 1 è respinta.
3. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE
1.
3. Notificazione:
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.