9.2021.93
Istanza di intervento all’ARP; difetto di legittimazione ad agire del terzo per assenza di interesse giuridicamente protetto dal diritto di protezione (pretesa di natura successoria). Impossibilità per l’Autorità di vigilanza di annullare una decisione adottata dall’ARP in un caso concreto
9 novembre 2021Italiano21 min
allegando i documenti riguardanti l’avvenuta iscrizione a Registro fondiario. La
Source ti.ch
Incarto n.
9.2021.93
Lugano
9 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Dell'Oro
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
e
RE
2
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
a
PI
2
e
all’
CURA
1
per
quanto riguarda l’annullamento della curatela istituita ex art. 306
cpv. 2 CC in favore della minore
PI
1 (2004)
giudicando
sul reclamo presentato il 9 giugno 2021 da RE 1 e RE 2 contro la decisione
emessa il 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
Fatti
A. Con istanza 3 ottobre
2019 PI 2 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (di
seguito: Autorità di protezione), informandola della sua intenzione di donare
alla figlia minorenne PI 1, nata il 2004, il fondo part. __________. L’istante
postulava dunque la nomina di un curatore per rappresentare la figlia in questo
negozio giuridico.
B. Con decisione 25 novembre
2019 (ris. n. 501) l’Autorità di protezione ha ordinato ai sensi dell’art. 306
cpv. 2 CC l’istituzione di una curatela di rappresentanza per PI 1, nominando
quale curatrice l’avv. CURA 1, con il compito di: a) rappresentare
l’interessata, quale donataria, nelle operazioni riguardanti la donazione a suo
favore da parte di PI 2 del fondo in questione; b) inoltrare all’Autorità di
protezione copia del contratto di donazione, dopodiché sarà rilasciata mediante
lettera l’autorizzazione per l’iscrizione del trapasso di proprietà a Registro
fondiario; c) consegnare, a operazioni compiute, il relativo rapporto finale,
allegando i documenti riguardanti l’avvenuta iscrizione a Registro fondiario. La
decisione è stata spedita il 28 novembre 2019 all’istante PI 2 e alla curatrice
nominata, avv. CURA 1.
C. Il contratto di
donazione immobiliare è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2019 dinnanzi al
notaio avv. __________. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a Registro
fondiario l’8 gennaio 2020. Dopo l'inoltro di un rapporto stilato dalla
curatrice, con decisione 17 febbraio 2020 (ris. n. 107) la curatela è stata
revocata.
D. Con reclamo 8 giugno
2020 RE 1 e RE 2, zii della minorenne interessata, nonché fratello e sorella di
PI 2, hanno impugnato la decisione 25 novembre 2019. Con pronuncia 15 giugno
2020 (inc. CDP 9.2020.59) questo giudice ha considerato il reclamo
irricevibile, poiché tardivo. Contro tale pronuncia RE 1 e RE 2 sono insorti
con ricorso in materia civile, respinto dal Tribunale federale con sentenza 26
novembre 2020 (STF 5A_652/2020).
E. Parallelamente al
reclamo di cui sopra, con istanza 8 giugno 2020 RE 1 e RE 2 hanno adito anche l’Autorità
di protezione. A tutela dei loro diritti ereditari – derivanti in particolare da un contratto successorio 12
maggio 2016, stipulato fra i loro genitori __________ (deceduto l’ 2020) e __________
(deceduta il 2019) – gli istanti si oppongono alla donazione del fondo
part. __________. Essi affermano che PI 2 si sarebbe fatta donare l’immobile in
questione dal padre __________ quando questi era già incapace di discernimento
e l’avrebbe poi donato a sua volta alla figlia PI 1 per sottrarlo agli altri
eredi. La sorella __________, pure beneficiaria di donazioni immobiliari in
contrasto con il patto successorio di cui sopra, avrebbe agito in maniera
analoga con il figlio __________. A mente degli istanti, la donazione
immobiliare non avvantaggerebbe la minore, che a seguito del decesso del nonno dovrebbe
farsi carico di un importante debito ipotecario e di onerosi lavori di manutenzione
allo stabile. PI 1 sarebbe inoltre esposta al rischio di contenziosi giudiziari
legati alla successione del nonno. Accettando la donazione immobiliare in
favore della minore, la curatrice non avrebbe tutelato quest’ultima bensì l’intenzione
della madre PI 2 di ledere gli interessi ereditari dei suoi altri fratelli, agendo
dunque in un conflitto di interessi e rendendo di conseguenza la donazione
caduca.
Fondandosi
sull’art. 419 CC, che permette ai terzi di adire l’Autorità di protezione in
ogni tempo, gli istanti RE 1 e RE 2 chiedono che venga fatto ordine all'Ufficiale
del Registro fondiario di __________ di annotare, già in via supercautelare e
cautelare, la restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1
n. 1 CC del mapp. __________ di proprietà di PI 1, e che quest’ultima venga
privata dell’amministrazione del fondo. Nel merito, essi postulano la
constatazione della nullità (subordinatamente l’annullamento con effetto
retroattivo) della decisione 25 novembre 2019 mediante la quale è stata
istituita la curatela in favore di PI 1 e nominata quale curatrice l’avv. CURA
1. Di conseguenza, RE 1 e RE 2 postulano la constatazione della decadenza
siccome nulla (subordinatamente, in quanto annullata con effetto retroattivo) della
donazione del mapp. __________ a favore di PI 1, con relativa modifica dell’iscrizione
a Registro fondiario.
F. Con decisione 3
maggio 2021 (ris. n. 425) l’Autorità di protezione ha respinto le richieste di RE
1 e RE 2 – già rifiutate in via provvisoria – negando loro la legittimazione
attiva necessaria.
G. Con reclamo 9 giugno
2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 e RE 2 sono insorti contro tale
decisione.
I reclamanti contestano il
mancato riconoscimento della loro legittimazione attiva da parte dell’Autorità
di protezione e ritengono di essere abilitati ad agire ex
art. 419 CC in
qualità di terzi.
Anche dinnanzi a
questo giudice ribadiscono la richiesta di constatare la nullità –
rispettivamente, di annullare con effetto retroattivo – la decisione 25
novembre 2019 dell’Autorità di protezione, mediante la quale era stata
istituita una curatela di rappresentanza per PI 1 nell’ambito della donazione
della part. __________ e nominata l’avv. CURA 1, ciò che comporta la decadenza
della donazione medesima e la conseguente modifica della relativa iscrizione a
Registro fondiario.
H. Con osservazioni 14
luglio 2021 PI 2 ha postulato la reiezione del gravame, così come l’avv. CURA 1
con memoriale 23 luglio 2021. Con scritto 15 luglio 2021 l’Autorità di
protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
I. Con replica 12
agosto 2021 RE 1 e RE 2 si sono riconfermati nelle richieste di giudizio
formulate in sede di reclamo.
L. Nelle loro dupliche,
sia PI 2 (memoriale 23 agosto 2021) che l’avv. CURA 1 (memoriale 24 agosto
2021) si sono riconfermate nella loro richiesta di reiezione del reclamo.
L’Autorità di protezione non ha invece duplicato.
Considerato
in diritto
Considerandi
1.
Le
decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di
appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in
relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2
della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del
minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura
applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre
riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in
particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di
competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del
Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,
pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto
processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
I. Legittimazione
al reclamo ex
art. 450 CC
2.
La decisione
impugnata respinge un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC
presentata all’Autorità di protezione da RE 1 e RE 2.
Le decisioni emanate dall’autorità
di prime cure ex
art. 419 CC possono essere impugnate attraverso le
usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio concernente
la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto
della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e
6470; Schmid, BSK
Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 419 CC n. 17;
Langenegger,
Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte,
2013, ad art. 419 CC n. 1 e 7; Vogel,
CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 419 CC n. 8; sentenza
CDP del 18 maggio 2018, inc. 9.2017.221, consid. 6).
Nel diritto di
protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC
ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle
persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse
giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione
impugnata (n. 3).
Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la
persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza
della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche
tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al
procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è
stata almeno notificata una sua decisione (Schmid,
Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n.
20-21; Steck, BSK
Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; Steck,
CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Colui
al quale la facoltà di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in
prima istanza può adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli
riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame
della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere,
purché detto interesse sia attuale e concreto (STF 5A_186/2014 del 7 aprile
2014, consid. 1; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 1; sentenza CDP del
17.
luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).
Alla luce di quanto sopra,
RE 1 e RE 2 sono pertanto legittimati ad impugnare dinnanzi a questo giudice la
decisione 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dell’Autorità di protezione.
II. Legittimazione
ad agire ex
art. 419 CC
3.
I reclamanti
contestano la decisione impugnata, nella misura in cui l’Autorità di protezione
non ha riconosciuto loro la necessaria legittimazione ad agire.
3.1
Nella decisione
impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato l’art. 419 CC, in base al
quale sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore
l'interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che
abbia un interesse giuridicamente protetto (decisione impugnata, pag. 8).
L’autorità di prime
cure ha osservato che né RE 1 né RE 2 possono essere considerate persone vicine
all’interessata, già solo per il fatto che “essi hanno convenuto in giudizio
PI 1 dinnanzi al giudice civile mediante istanza del 16 aprile 2020” (decisione
impugnata, pag. 8).
In qualità di terzi,
l’Autorità di protezione ha negato loro la legittimazione attiva in quanto al
momento dell’istituzione della curatela “gli istanti avevano un'aspettativa
successoria, la quale – come si è visto – non è tutelata dal diritto di
protezione” (decisione impugnata, pag. 8).
3.2
RE 1 e RE 2 contestano
tale conclusione, ritenendo di essere legittimati ad agire ex art. 419
CC e, nello specifico, a chiedere l’annullamento/la constatazione della nullità
della decisione 25 novembre 2019. I reclamanti, in qualità di terzi, ritengono
di avere un interesse giuridicamente proprio e di far valere una violazione dei
loro diritti, “siccome la nomina di una curatela di rappresentanza a favore
di PI 1 e la conseguente donazione da parte di PI 2 del fondo part. no. __________,
ubicazione __________, ha chiaramente leso i nostri diritti ereditari”
(reclamo, pag. 3). L’istituzione di una curatela di rappresentanza che permettesse
la donazione del fondo part. no. __________ da parte di PI 2 alla figlia minorenne
PI 1 aveva infatti “quale unico scopo quello di sottrarre il bene immobile
alla successione di fu __________, violando quindi i nostri diritti ereditari e
frustrando le iniziative giudiziarie intraprese” da RE 1 e RE 2 contro la
donazione immobiliare precedentemente effettuata dal padre in favore di PI 2
(reclamo, pag. 4).
I reclamanti
affermano inoltre che l’immobile è gravato da un debito ipotecario “che è a
nome della comunione ereditaria di cui fanno parte anche i sottoscritti
reclamanti”: secondo quest’ultimi, “nel caso in cui PI 1, quale
proprietaria del fondo, dovesse assumere l'onere ipotecario oppure aumentare
l'importo del pegno immobiliare, il debito andrebbe ulteriormente ad aggravare
l'immobile, gravando di conseguenza la successione e ledendo così gli eredi e
quindi i sottoscritti” (reclamo, pag. 4).
Il legame diretto tra la
misura di protezione istituita dall'ARP in favore di PI 1 e gli interessi
giuridici degli eredi (e dunque anche dei reclamanti) consisterebbe dunque nel
fatto che “il diritto di protezione del minore e dell'adulto permette di
tutelare la minore PI 1 dall'acuire la situazione debitoria e quindi proteggere
in definitiva gli eredi” (reclamo, pag. 4). L’interesse giuridicamente protetto
sarebbe pertanto dato, così come – di conseguenza – la legittimazione attiva di
RE 1 e RE 2 (reclamo, pag. 5).
3.3
Ai sensi dell’art. 419
CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale
l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere
contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o
da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un
interesse giuridicamente protetto.
In base a tale disposto,
sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore
l’interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che
abbia un interesse giuridicamente protetto. L’art. 419 CC riprende la
formulazione del previgente art. 420 vCC, che dal profilo materiale
fonda anche la definizione di legittimazione a ricorrere di cui all’art. 450
cpv. 2 CC (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471 e 6647; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,
ad art. 419 CC n. 1; cfr. sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114,
consid. 2).
La nozione di parte alla
procedura è già stata evocata sopra (cfr. consid. 2).
Per
quanto attiene alla nozione di «persone vicine all'interessato» ai sensi
dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dell’art. 419 CC, secondo la giurisprudenza
possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone
conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio
hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione
che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27
ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere
qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente
sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a
condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell’interessato (cfr.
Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De
Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection
de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer
Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift
für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del
21.
febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Qualora
la persona vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere
trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve
dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente
protetto (Meier/De Luze, op. cit.,
pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Ai
sensi dell’art. 419 e dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono legittimati ad agire
anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato
dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di
protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio del 28
giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,
n. 1808; Meier/De Luze, op. cit.,
pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere
una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di
difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini
(Messaggio, pag. 6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,
consid. 2.2).
Un
simile interesse può essere di natura economica o ideale: non è per contro
sufficiente un interesse di mero fatto, di natura pecuniaria, come neppure una
semplice aspettativa senza portata giuridica propria. In quest’ottica, le aspettative successorie degli eredi non possono
essere considerate interessi meritevoli di protezione (Droese/Steck, BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n.
38.
ad art. 450 CC; Meier, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 386, pag.
184; Dell’Oro/de Luze, La
legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle
persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag. 811-813;
nota 67 a pag. 814, pag. 821; v. anche Messaggio, pag. 6447 e sentenza CDP del
14.
maggio 2020, inc. 9.2019.194, consid. 3.3, in RtiD I-2021 n. 10c, pag. 641).
3.4
Nella
fattispecie, RE 1 e RE 2 non pretendono di agire in qualità di persone vicine a
PI 1. Essi sostengono per contro di essere legittimati in qualità di terzi, ribadendo come
l’istituzione della curatela di rappresentanza in favore di PI 1 e la
conseguente donazione immobiliare da parte della madre PI 2 abbia avuto quale
scopo l’allontanamento del bene immobile dall’asse ereditario, rendendone
difficoltoso il recupero da parte degli eredi di __________. Nemmeno in questa sede essi allegano tuttavia un interesse
giuridico tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con
la misura di protezione.
Come
richiamato sopra, nei loro memoriali i due reclamanti si diffondono
sull’esistenza di una lesione dei loro interessi ereditari nella successione
del padre __________, provocata dalla decisione di cui chiedono l’annullamento.
RE 1 e RE 2 non si confrontano tuttavia con il principio, già evocato
dall’autorità di prime cure, secondo cui i diritti ereditari (rispettivamente,
in questo caso, delle mere aspettative, considerato che all’epoca
dell’istituzione della curatela e della donazione __________ era ancora in vita) non possono essere considerati interessi
giuridici tutelati dal diritto di protezione o che abbiano un legame diretto
con la misura di protezione. In base alla giurisprudenza, simili aspettative
pecuniarie non devono essere prese in considerazione dall’Autorità di
protezione nell’emanare la propria decisione, in favore del minore coinvolto.
Limitandosi a ribadire il loro punto di vista, i reclamanti non si confrontano
con tali principi, confermati a più riprese dalla giurisprudenza e posti alla
base della decisione dell’autorità di prime cure.
Infondata
e fantasiosa si rivela poi la tesi, evocata nel reclamo, secondo cui il legame diretto tra la misura istituita e gli
interessi degli eredi sarebbe dato dal fatto che il diritto di
protezione, proteggendo la minorenne da un ipotetico futuro «acuirsi della sua
situazione debitoria», proteggerebbe di conseguenza anche gli eredi gravati dal
debito ipotecario relativo all’immobile di sua proprietà. I diritti o gli
interessi rivendicati da RE 1 e RE 2 sul bene
immobile in questione, derivanti dall’asserita sottrazione del fondo
dalla massa successoria (dapprima mediante la donazione del fondo da __________a
PI 2 e successivamente alla di lei figlia PI 1) sfuggono
all’esame delle autorità di protezione e dovranno
semmai essere oggetto di esame in altre sedi giudiziarie.
Alla
luce dei chiari principi esposti, non vi è spazio per una legittimazione dei
reclamanti in qualità di terzi ai sensi dell’art. 419 CC. La decisione
dell’autorità di prime cure deve pertanto essere confermata.
Anche
la richiesta presentata da RE 1 successivamente alla conclusione dello
scambio dei memoriali scritti, tesa ad ottenere un
termine supplementare “di modo da avere la possibilità di dimostrare
un’eventuale procedura di nomina della curatrice non conforme alle norme”
(scritto 27 settembre 2021, pag. 1) deve essere respinta, in quanto – in
assenza di una legittimazione ad agire – un’eventuale simile dimostrazione si
appalesa irrilevante ai fini del giudizio
odierno.
4.
Nel reclamo si
afferma che “anche a voler prescindere dalla legittimazione attiva” di RE
1.
e RE 2, questo giudice dovrebbe intervenire
in qualità di autorità di
vigilanza
“e sanzionare il procedere dell’ARP e della curatrice,
annullando la decisione 25.11.2019” (pag. 5). Secondo i reclamanti, la
curatrice nominata dall’Autorità di protezione non era evidentemente idonea a
svolgere il proprio ruolo, trovandosi in un “evidente macroscopico conflitto
di interessi della minore”, che si chiede a questo giudice di constatare
(reclamo, pag. 5-6). La curatrice era inoltre inidonea in quanto “non ha
tenuto conto delle conseguenze e dei rischi per la minore dell’operazione
immobiliare” e non ha dunque esercitato il suo compito nell’interesse della
minore (reclamo, pag. 6).
4.1
Ai sensi dell’art. 441
cpv. 1 CC, i Cantoni designano le autorità di vigilanza: nel Canton Ticino,
l’art. 2 cpv. 2 LPMA designa quale autorità di vigilanza la Camera di
protezione del Tribunale d’appello. Le attività dell’autorità di vigilanza sono
concentrate sulla supervisione amministrativa generale delle autorità di
protezione, con l’obiettivo di sviluppare e garantire la qualità della
protezione dei minori e degli adulti (Vogel,
in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21 ad art. 440/441 CC; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 154; Murphy/Steck, in FHB Kindes- und
Erwachsenenschutzrecht, n. 19.1; Steinauer/Fountoulakis,
Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1065; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).
L’attività di
supervisione non deve mettere in discussione l’indipendenza delle autorità di
protezione, motivo per cui l’autorità di vigilanza non può correggere
direttamente una decisione presa dall’autorità di protezione in un caso
concreto: solo l’autorità giudiziaria, alla quale il diritto cantonale ha
attribuito la competenza di decidere sull’impugnazione (art. 450 CC), può
pronunciare nuovamente nel merito e modificare la decisione (STF 5A_422/2020
del 25 novembre 2020 consid. 1.3.2; Messaggio, FF 2006 6391 (6461); Vogel, in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21
ad art. 440/441 CC; Meier, Droit
de la protection de l’adulte, 2016, n. 155 e seg.; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de
la protection de l’adulte, 2014, n. 1066; Dell’Oro/de Luze, op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).
4.2
Alla luce dei principi
evocati sopra, è evidente che RE 1 e RE 2 non possono rivolgersi all’organo di
vigilanza sulle Autorità regionali di protezione, postulando l’annullamento
della decisione 25 novembre 2019 (ris. n. 501) mediante la quale è stata
istituita la curatela in favore di PI 1. Una simile richiesta, al di fuori di
un formale procedimento giudiziario di reclamo contro tale decisione (di cui
all’inc. CDP 9.2020.59) non rientra nelle attribuzioni della Camera in qualità
di autorità di vigilanza e si rivela pertanto irricevibile.
Va inoltre
sottolineato che secondo il Tribunale
federale, le condizioni per vedersi riconosciuti la qualità di terzo denunciante
in un procedimento di tipo amministrativo
dinnanzi all’autorità di vigilanza (comunque sussidiario rispetto alla via del
reclamo) non sono meno severe di quelle che essi devono adempiere ai sensi
dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC o dell’art. 419 CC (STF 5A_422/2020 del 25
novembre 2020 consid. 1.4.4; v. anche Dell’Oro/de Luze, op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 823). Tali presupposti non sono palesemente dati in
concreto, ragion per cui – anche da questo profilo – le richieste presentate da
RE 1 e RE 2 sono votate all’insuccesso.
5.
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico di RE
1.
e RE 2 per metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.
Sia PI 2 che l’avv.
CURA 1 hanno chiesto un’indennità per ripetibili, pur essendo intervenute
ciascuna a titolo personale e senza l’ausilio di un patrocinatore. In assenza
di una richiesta motivata, neppure si dà luogo all’assegnazione di un’indennità
d’inconvenienza (STF 5A_695/2020 del 26 aprile 2021 consid. 5.1 e rif.).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. Gli
oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 450.–
b) spese fr.
150.–
fr.
600.–
sono posti a carico di RE
1 e RE 2, in solido, per metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.