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Decisione

9.2021.93

Istanza di intervento all’ARP; difetto di legittimazione ad agire del terzo per assenza di interesse giuridicamente protetto dal diritto di protezione (pretesa di natura successoria). Impossibilità per l’Autorità di vigilanza di annullare una decisione adottata dall’ARP in un caso concreto

9 novembre 2021Italiano21 min

allegando i documenti riguardanti l’avvenuta iscrizione a Registro fondiario. La

Source ti.ch

Incarto n.

9.2021.93

Lugano

9 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Franco

Lardelli

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Dell'Oro

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

e

RE

2

all’

Autorità

regionale di protezione __________,

a

PI

2

e

all’

CURA

1

per

quanto riguarda l’annullamento della curatela istituita ex art. 306

cpv. 2 CC in favore della minore

PI

1 (2004)

giudicando

sul reclamo presentato il 9 giugno 2021 da RE 1 e RE 2 contro la decisione

emessa il 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. Con istanza 3 ottobre

2019 PI 2 si è rivolta all’Autorità regionale di protezione __________ (di

seguito: Autorità di protezione), informandola della sua intenzione di donare

alla figlia minorenne PI 1, nata il 2004, il fondo part. __________. L’istante

postulava dunque la nomina di un curatore per rappresentare la figlia in questo

negozio giuridico.

B. Con decisione 25 novembre

2019 (ris. n. 501) l’Autorità di protezione ha ordinato ai sensi dell’art. 306

cpv. 2 CC l’istituzione di una curatela di rappresentanza per PI 1, nominando

quale curatrice l’avv. CURA 1, con il compito di: a) rappresentare

l’interessata, quale donataria, nelle operazioni riguardanti la donazione a suo

favore da parte di PI 2 del fondo in questione; b) inoltrare all’Autorità di

protezione copia del contratto di donazione, dopodiché sarà rilasciata mediante

lettera l’autorizzazione per l’iscrizione del trapasso di proprietà a Registro

fondiario; c) consegnare, a operazioni compiute, il relativo rapporto finale,

allegando i documenti riguardanti l’avvenuta iscrizione a Registro fondiario. La

decisione è stata spedita il 28 novembre 2019 all’istante PI 2 e alla curatrice

nominata, avv. CURA 1.

C. Il contratto di

donazione immobiliare è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2019 dinnanzi al

notaio avv. __________. Il trapasso di proprietà è stato iscritto a Registro

fondiario l’8 gennaio 2020. Dopo l'inoltro di un rapporto stilato dalla

curatrice, con decisione 17 febbraio 2020 (ris. n. 107) la curatela è stata

revocata.

D. Con reclamo 8 giugno

2020 RE 1 e RE 2, zii della minorenne interessata, nonché fratello e sorella di

PI 2, hanno impugnato la decisione 25 novembre 2019. Con pronuncia 15 giugno

2020 (inc. CDP 9.2020.59) questo giudice ha considerato il reclamo

irricevibile, poiché tardivo. Contro tale pronuncia RE 1 e RE 2 sono insorti

con ricorso in materia civile, respinto dal Tribunale federale con sentenza 26

novembre 2020 (STF 5A_652/2020).

E. Parallelamente al

reclamo di cui sopra, con istanza 8 giugno 2020 RE 1 e RE 2 hanno adito anche l’Autorità

di protezione. A tutela dei loro diritti ereditari – derivanti in particolare da un contratto successorio 12

maggio 2016, stipulato fra i loro genitori __________ (deceduto l’ 2020) e __________

(deceduta il 2019) – gli istanti si oppongono alla donazione del fondo

part. __________. Essi affermano che PI 2 si sarebbe fatta donare l’immobile in

questione dal padre __________ quando questi era già incapace di discernimento

e l’avrebbe poi donato a sua volta alla figlia PI 1 per sottrarlo agli altri

eredi. La sorella __________, pure beneficiaria di donazioni immobiliari in

contrasto con il patto successorio di cui sopra, avrebbe agito in maniera

analoga con il figlio __________. A mente degli istanti, la donazione

immobiliare non avvantaggerebbe la minore, che a seguito del decesso del nonno dovrebbe

farsi carico di un importante debito ipotecario e di onerosi lavori di manutenzione

allo stabile. PI 1 sarebbe inoltre esposta al rischio di contenziosi giudiziari

legati alla successione del nonno. Accettando la donazione immobiliare in

favore della minore, la curatrice non avrebbe tutelato quest’ultima bensì l’intenzione

della madre PI 2 di ledere gli interessi ereditari dei suoi altri fratelli, agendo

dunque in un conflitto di interessi e rendendo di conseguenza la donazione

caduca.

Fondandosi

sull’art. 419 CC, che permette ai terzi di adire l’Autorità di protezione in

ogni tempo, gli istanti RE 1 e RE 2 chiedono che venga fatto ordine all'Ufficiale

del Registro fondiario di __________ di annotare, già in via supercautelare e

cautelare, la restrizione della facoltà di disporre ex art. 960 cpv. 1

n. 1 CC del mapp. __________ di proprietà di PI 1, e che quest’ultima venga

privata dell’amministrazione del fondo. Nel merito, essi postulano la

constatazione della nullità (subordinatamente l’annullamento con effetto

retroattivo) della decisione 25 novembre 2019 mediante la quale è stata

istituita la curatela in favore di PI 1 e nominata quale curatrice l’avv. CURA

1. Di conseguenza, RE 1 e RE 2 postulano la constatazione della decadenza

siccome nulla (subordinatamente, in quanto annullata con effetto retroattivo) della

donazione del mapp. __________ a favore di PI 1, con relativa modifica dell’iscrizione

a Registro fondiario.

F. Con decisione 3

maggio 2021 (ris. n. 425) l’Autorità di protezione ha respinto le richieste di RE

1 e RE 2 – già rifiutate in via provvisoria – negando loro la legittimazione

attiva necessaria.

G. Con reclamo 9 giugno

2021, oggetto del presente procedimento, RE 1 e RE 2 sono insorti contro tale

decisione.

I reclamanti contestano il

mancato riconoscimento della loro legittimazione attiva da parte dell’Autorità

di protezione e ritengono di essere abilitati ad agire ex

art. 419 CC in

qualità di terzi.

Anche dinnanzi a

questo giudice ribadiscono la richiesta di constatare la nullità –

rispettivamente, di annullare con effetto retroattivo – la decisione 25

novembre 2019 dell’Autorità di protezione, mediante la quale era stata

istituita una curatela di rappresentanza per PI 1 nell’ambito della donazione

della part. __________ e nominata l’avv. CURA 1, ciò che comporta la decadenza

della donazione medesima e la conseguente modifica della relativa iscrizione a

Registro fondiario.

H. Con osservazioni 14

luglio 2021 PI 2 ha postulato la reiezione del gravame, così come l’avv. CURA 1

con memoriale 23 luglio 2021. Con scritto 15 luglio 2021 l’Autorità di

protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata.

I. Con replica 12

agosto 2021 RE 1 e RE 2 si sono riconfermati nelle richieste di giudizio

formulate in sede di reclamo.

L. Nelle loro dupliche,

sia PI 2 (memoriale 23 agosto 2021) che l’avv. CURA 1 (memoriale 24 agosto

2021) si sono riconfermate nella loro richiesta di reiezione del reclamo.

L’Autorità di protezione non ha invece duplicato.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di

appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in

relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2

della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del

minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura

applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre

riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in

particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di

competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Legittimazione

al reclamo ex

art. 450 CC

2.

La decisione

impugnata respinge un’istanza di intervento ai sensi dell’art. 419 CC

presentata all’Autorità di protezione da RE 1 e RE 2.

Le decisioni emanate dall’autorità

di prime cure ex

art. 419 CC possono essere impugnate attraverso le

usuali vie di reclamo (art. 450 CC e seg.; Messaggio concernente

la modifica del CC [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto

della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6447 e

6470; Schmid, BSK

Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 419 CC n. 17;

Langenegger,

Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 419 CC n. 4; Häfeli, CommFam, Protection de l’adulte,

2013, ad art. 419 CC n. 1 e 7; Vogel,

CHK Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3a ed. 2016, ad art. 419 CC n. 8; sentenza

CDP del 18 maggio 2018, inc. 9.2017.221, consid. 6).

Nel diritto di

protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC

ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle

persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse

giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione

impugnata (n. 3).

Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la

persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori, e a dipendenza

della materia anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche

tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al

procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è

stata almeno notificata una sua decisione (Schmid,

Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n.

20-21; Steck, BSK

Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; Steck,

CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Colui

al quale la facoltà di rivolgersi all’autorità di protezione è stata negata in

prima istanza può adire l’autorità di reclamo: il Tribunale federale gli

riconosce in linea di principio un interesse degno di protezione al riesame

della propria legittimazione, e dunque una legittimazione a ricorrere,

purché detto interesse sia attuale e concreto (STF 5A_186/2014 del 7 aprile

2014, consid. 1; STF 5A_979/2013 del 28 marzo 2014, consid. 1; sentenza CDP del

17.

luglio 2015, inc. 9.2015.114, consid. 2).

Alla luce di quanto sopra,

RE 1 e RE 2 sono pertanto legittimati ad impugnare dinnanzi a questo giudice la

decisione 3 maggio 2021 (ris. n. 425) dell’Autorità di protezione.

II. Legittimazione

ad agire ex

art. 419 CC

3.

I reclamanti

contestano la decisione impugnata, nella misura in cui l’Autorità di protezione

non ha riconosciuto loro la necessaria legittimazione ad agire.

3.1

Nella decisione

impugnata, l’Autorità di protezione ha richiamato l’art. 419 CC, in base al

quale sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore

l'interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che

abbia un interesse giuridicamente protetto (decisione impugnata, pag. 8).

L’autorità di prime

cure ha osservato che né RE 1 né RE 2 possono essere considerate persone vicine

all’interessata, già solo per il fatto che “essi hanno convenuto in giudizio

PI 1 dinnanzi al giudice civile mediante istanza del 16 aprile 2020” (decisione

impugnata, pag. 8).

In qualità di terzi,

l’Autorità di protezione ha negato loro la legittimazione attiva in quanto al

momento dell’istituzione della curatela “gli istanti avevano un'aspettativa

successoria, la quale – come si è visto – non è tutelata dal diritto di

protezione” (decisione impugnata, pag. 8).

3.2

RE 1 e RE 2 contestano

tale conclusione, ritenendo di essere legittimati ad agire ex art. 419

CC e, nello specifico, a chiedere l’annullamento/la constatazione della nullità

della decisione 25 novembre 2019. I reclamanti, in qualità di terzi, ritengono

di avere un interesse giuridicamente proprio e di far valere una violazione dei

loro diritti, “siccome la nomina di una curatela di rappresentanza a favore

di PI 1 e la conseguente donazione da parte di PI 2 del fondo part. no. __________,

ubicazione __________, ha chiaramente leso i nostri diritti ereditari”

(reclamo, pag. 3). L’istituzione di una curatela di rappresentanza che permettesse

la donazione del fondo part. no. __________ da parte di PI 2 alla figlia minorenne

PI 1 aveva infatti “quale unico scopo quello di sottrarre il bene immobile

alla successione di fu __________, violando quindi i nostri diritti ereditari e

frustrando le iniziative giudiziarie intraprese” da RE 1 e RE 2 contro la

donazione immobiliare precedentemente effettuata dal padre in favore di PI 2

(reclamo, pag. 4).

I reclamanti

affermano inoltre che l’immobile è gravato da un debito ipotecario “che è a

nome della comunione ereditaria di cui fanno parte anche i sottoscritti

reclamanti”: secondo quest’ultimi, “nel caso in cui PI 1, quale

proprietaria del fondo, dovesse assumere l'onere ipotecario oppure aumentare

l'importo del pegno immobiliare, il debito andrebbe ulteriormente ad aggravare

l'immobile, gravando di conseguenza la successione e ledendo così gli eredi e

quindi i sottoscritti” (reclamo, pag. 4).

Il legame diretto tra la

misura di protezione istituita dall'ARP in favore di PI 1 e gli interessi

giuridici degli eredi (e dunque anche dei reclamanti) consisterebbe dunque nel

fatto che “il diritto di protezione del minore e dell'adulto permette di

tutelare la minore PI 1 dall'acuire la situazione debitoria e quindi proteggere

in definitiva gli eredi” (reclamo, pag. 4). L’interesse giuridicamente protetto

sarebbe pertanto dato, così come – di conseguenza – la legittimazione attiva di

RE 1 e RE 2 (reclamo, pag. 5).

3.3

Ai sensi dell’art. 419

CC, gli atti o le omissioni del curatore o di un terzo o servizio al quale

l’autorità di protezione degli adulti ha conferito un incarico possono essere

contestati davanti all’autorità di protezione degli adulti dall’interessato o

da una persona a lui vicina, nonché da qualsivoglia persona che vi abbia un

interesse giuridicamente protetto.

In base a tale disposto,

sono legittimati a contestare gli atti o le omissioni del curatore

l’interessato medesimo, una persona a lui vicina oppure qualsiasi terzo che

abbia un interesse giuridicamente protetto. L’art. 419 CC riprende la

formulazione del previgente art. 420 vCC, che dal profilo materiale

fonda anche la definizione di legittimazione a ricorrere di cui all’art. 450

cpv. 2 CC (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471 e 6647; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht,

ad art. 419 CC n. 1; cfr. sentenza CDP del 17 luglio 2015, inc. 9.2015.114,

consid. 2).

La nozione di parte alla

procedura è già stata evocata sopra (cfr. consid. 2).

Per

quanto attiene alla nozione di «persone vicine all'interessato» ai sensi

dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dell’art. 419 CC, secondo la giurisprudenza

possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone

conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio

hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione

che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27

ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere

qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente

sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a

condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell’interessato (cfr.

Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; Meier/De

Luze, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection

de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer

Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivilrecht und seine Durchsetzung, Festschrift

für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del

21.

febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Qualora

la persona vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere

trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve

dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente

protetto (Meier/De Luze, op. cit.,

pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).

Ai

sensi dell’art. 419 e dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono legittimati ad agire

anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato

dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di

protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio del 28

giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; Meier/Stettler, Droit de la filiation,

n. 1808; Meier/De Luze, op. cit.,

pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere

una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di

difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini

(Messaggio, pag. 6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118,

consid. 2.2).

Un

simile interesse può essere di natura economica o ideale: non è per contro

sufficiente un interesse di mero fatto, di natura pecuniaria, come neppure una

semplice aspettativa senza portata giuridica propria. In quest’ottica, le aspettative successorie degli eredi non possono

essere considerate interessi meritevoli di protezione (Droese/Steck, BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n.

38.

ad art. 450 CC; Meier, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 390 CC n. 32; Meier/Lukic,

Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 386, pag.

184; Dell’Oro/de Luze, La

legittimazione al reclamo nel diritto di protezione: particolarità del ruolo delle

persone vicine all’interessato e dei terzi, in: RtiD II-2021, pag. 811-813;

nota 67 a pag. 814, pag. 821; v. anche Messaggio, pag. 6447 e sentenza CDP del

14.

maggio 2020, inc. 9.2019.194, consid. 3.3, in RtiD I-2021 n. 10c, pag. 641).

3.4

Nella

fattispecie, RE 1 e RE 2 non pretendono di agire in qualità di persone vicine a

PI 1. Essi sostengono per contro di essere legittimati in qualità di terzi, ribadendo come

l’istituzione della curatela di rappresentanza in favore di PI 1 e la

conseguente donazione immobiliare da parte della madre PI 2 abbia avuto quale

scopo l’allontanamento del bene immobile dall’asse ereditario, rendendone

difficoltoso il recupero da parte degli eredi di __________. Nemmeno in questa sede essi allegano tuttavia un interesse

giuridico tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con

la misura di protezione.

Come

richiamato sopra, nei loro memoriali i due reclamanti si diffondono

sull’esistenza di una lesione dei loro interessi ereditari nella successione

del padre __________, provocata dalla decisione di cui chiedono l’annullamento.

RE 1 e RE 2 non si confrontano tuttavia con il principio, già evocato

dall’autorità di prime cure, secondo cui i diritti ereditari (rispettivamente,

in questo caso, delle mere aspettative, considerato che all’epoca

dell’istituzione della curatela e della donazione __________ era ancora in vita) non possono essere considerati interessi

giuridici tutelati dal diritto di protezione o che abbiano un legame diretto

con la misura di protezione. In base alla giurisprudenza, simili aspettative

pecuniarie non devono essere prese in considerazione dall’Autorità di

protezione nell’emanare la propria decisione, in favore del minore coinvolto.

Limitandosi a ribadire il loro punto di vista, i reclamanti non si confrontano

con tali principi, confermati a più riprese dalla giurisprudenza e posti alla

base della decisione dell’autorità di prime cure.

Infondata

e fantasiosa si rivela poi la tesi, evocata nel reclamo, secondo cui il legame diretto tra la misura istituita e gli

interessi degli eredi sarebbe dato dal fatto che il diritto di

protezione, proteggendo la minorenne da un ipotetico futuro «acuirsi della sua

situazione debitoria», proteggerebbe di conseguenza anche gli eredi gravati dal

debito ipotecario relativo all’immobile di sua proprietà. I diritti o gli

interessi rivendicati da RE 1 e RE 2 sul bene

immobile in questione, derivanti dall’asserita sottrazione del fondo

dalla massa successoria (dapprima mediante la donazione del fondo da __________a

PI 2 e successivamente alla di lei figlia PI 1) sfuggono

all’esame delle autorità di protezione e dovranno

semmai essere oggetto di esame in altre sedi giudiziarie.

Alla

luce dei chiari principi esposti, non vi è spazio per una legittimazione dei

reclamanti in qualità di terzi ai sensi dell’art. 419 CC. La decisione

dell’autorità di prime cure deve pertanto essere confermata.

Anche

la richiesta presentata da RE 1 successivamente alla conclusione dello

scambio dei memoriali scritti, tesa ad ottenere un

termine supplementare “di modo da avere la possibilità di dimostrare

un’eventuale procedura di nomina della curatrice non conforme alle norme”

(scritto 27 settembre 2021, pag. 1) deve essere respinta, in quanto – in

assenza di una legittimazione ad agire – un’eventuale simile dimostrazione si

appalesa irrilevante ai fini del giudizio

odierno.

4.

Nel reclamo si

afferma che “anche a voler prescindere dalla legittimazione attiva” di RE

1.

e RE 2, questo giudice dovrebbe intervenire

in qualità di autorità di

vigilanza

“e sanzionare il procedere dell’ARP e della curatrice,

annullando la decisione 25.11.2019” (pag. 5). Secondo i reclamanti, la

curatrice nominata dall’Autorità di protezione non era evidentemente idonea a

svolgere il proprio ruolo, trovandosi in un “evidente macroscopico conflitto

di interessi della minore”, che si chiede a questo giudice di constatare

(reclamo, pag. 5-6). La curatrice era inoltre inidonea in quanto “non ha

tenuto conto delle conseguenze e dei rischi per la minore dell’operazione

immobiliare” e non ha dunque esercitato il suo compito nell’interesse della

minore (reclamo, pag. 6).

4.1

Ai sensi dell’art. 441

cpv. 1 CC, i Cantoni designano le autorità di vigilanza: nel Canton Ticino,

l’art. 2 cpv. 2 LPMA designa quale autorità di vigilanza la Camera di

protezione del Tribunale d’appello. Le attività dell’autorità di vigilanza sono

concentrate sulla supervisione amministrativa generale delle autorità di

protezione, con l’obiettivo di sviluppare e garantire la qualità della

protezione dei minori e degli adulti (Vogel,

in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21 ad art. 440/441 CC; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 154; Murphy/Steck, in FHB Kindes- und

Erwachsenenschutzrecht, n. 19.1; Steinauer/Fountoulakis,

Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1065; Dell’Oro/de Luze, op.cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).

L’attività di

supervisione non deve mettere in discussione l’indipendenza delle autorità di

protezione, motivo per cui l’autorità di vigilanza non può correggere

direttamente una decisione presa dall’autorità di protezione in un caso

concreto: solo l’autorità giudiziaria, alla quale il diritto cantonale ha

attribuito la competenza di decidere sull’impugnazione (art. 450 CC), può

pronunciare nuovamente nel merito e modificare la decisione (STF 5A_422/2020

del 25 novembre 2020 consid. 1.3.2; Messaggio, FF 2006 6391 (6461); Vogel, in BSK ZGB I, 6a ed. 2018, n. 21

ad art. 440/441 CC; Meier, Droit

de la protection de l’adulte, 2016, n. 155 e seg.; Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de

la protection de l’adulte, 2014, n. 1066; Dell’Oro/de Luze, op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 822).

4.2

Alla luce dei principi

evocati sopra, è evidente che RE 1 e RE 2 non possono rivolgersi all’organo di

vigilanza sulle Autorità regionali di protezione, postulando l’annullamento

della decisione 25 novembre 2019 (ris. n. 501) mediante la quale è stata

istituita la curatela in favore di PI 1. Una simile richiesta, al di fuori di

un formale procedimento giudiziario di reclamo contro tale decisione (di cui

all’inc. CDP 9.2020.59) non rientra nelle attribuzioni della Camera in qualità

di autorità di vigilanza e si rivela pertanto irricevibile.

Va inoltre

sottolineato che secondo il Tribunale

federale, le condizioni per vedersi riconosciuti la qualità di terzo denunciante

in un procedimento di tipo amministrativo

dinnanzi all’autorità di vigilanza (comunque sussidiario rispetto alla via del

reclamo) non sono meno severe di quelle che essi devono adempiere ai sensi

dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC o dell’art. 419 CC (STF 5A_422/2020 del 25

novembre 2020 consid. 1.4.4; v. anche Dell’Oro/de Luze, op. cit., in: RtiD II-2021, pag. 823). Tali presupposti non sono palesemente dati in

concreto, ragion per cui – anche da questo profilo – le richieste presentate da

RE 1 e RE 2 sono votate all’insuccesso.

5.

Gli oneri

processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico di RE

1.

e RE 2 per metà ciascuno, con vincolo di solidarietà.

Sia PI 2 che l’avv.

CURA 1 hanno chiesto un’indennità per ripetibili, pur essendo intervenute

ciascuna a titolo personale e senza l’ausilio di un patrocinatore. In assenza

di una richiesta motivata, neppure si dà luogo all’assegnazione di un’indennità

d’inconvenienza (STF 5A_695/2020 del 26 aprile 2021 consid. 5.1 e rif.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.

2. Gli

oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 450.–

b) spese fr.

150.–

fr.

600.–

sono posti a carico di RE

1 e RE 2, in solido, per metà ciascuno. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.