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Decisione

9.2022.104

Istituzione curatela generale in via cautelare

3 agosto 2022Italiano21 min

defunto __________, marito di RE 1, deceduto improvvisamente il 2021. Da decenni

Source ti.ch

Incarto n.

9.2022.104

Lugano

3 agosto 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di protezione del

Tribunale d'appello

Damiano

Bozzini

giudice

unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito

dalla

vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente

per statuire nella causa che oppone

RE

1

patr.

da: PR 1

all’

Autorità

regionale di protezione__________,

per

quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale

giudicando

sul reclamo del 20 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il

2 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

Fatti

A. PI 1 (1931) è zia del

defunto __________, marito di RE 1, deceduto improvvisamente il 2021. Da decenni

essi vivevano nella medesima abitazione a __________ e il nipote si occupava

della gestione amministrativa della zia.

Il decesso ha provocato

grande dolore ai famigliari ed è stato all’origine di una crisi importante,

sfociata nel ricovero dell’anziana zia presso strutture sanitarie di cui si

dirà in seguito.

B. La situazione di PI 1

è stata segnalata già nel novembre 2021 (conseguentemente a un intervento di

Polizia) all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità

di protezione), che è intervenuta tempestivamente. Si evocheranno in questa

sede unicamente i fatti rilevanti per il presente giudizio.

C. PI 1 è stata

ricoverata il 3 marzo 2022 presso la Clinica __________ e in seguito presso la

Clinica __________. PI 1 è stata sentita dall’Autorità di protezione il 17

marzo 2022.

D. Il 29 aprile 2022 si

è tenuta un’udienza dinnanzi all’Autorità di protezione, alla presenza di RE 1

e dalla sua rappresentante legale MLaw __________, di sua figlia __________, di

due dei tre nipoti dell’interessata (il terzo rappresentato dal fratello) del

dr. med. __________, medico assistente alla Clinica __________e dell’avv. __________,

legale di PI 1. Durante la stessa è stata discussa la situazione di

quest’ultima e l’esigenza di protezione. L’Autorità di prima istanza ha

indicato l’esigenza di nominare un curatore esterno alla famiglia (già reperito

e che sarebbe stato presentato successivamente a PI 1) e di rivalutare un

eventuale rientro al domicilio, con i necessari supporti, in un’ulteriore udienza

fissata il 10 giugno 2022.

E. Con decisione

cautelare 2/7 giugno 2022, dopo aver presentato il candidato curatore

all’interessata in data 13 maggio 2022, l’Autorità di protezione ha istituito in

via cautelare una curatela generale a favore di PI 1, privandola dell’esercizio

dei diritti civili (disp.1). Ha quindi nominato CURA 1 curatore (disp. 2)

ordinandogli di presentare l’inventario dei beni entro il 29 luglio 2022 (disp.

4) e riconoscendogli una mercede oraria di fr. 70.– per un totale massimo di

fr. 6'000.– (disp. 5). L’Autorità di protezione ha inoltre deciso nel merito

l’annullamento di un’udienza fissata per il 10 giugno 2022 (disp. 7) e denegato

l’effetto sospensivo ad un eventuale reclamo, rendendo la decisione immediatamente

esecutiva (disp. 10).

F. Contro la suddetta

decisione è insorta RE 1 con reclamo 20/22 giugno 2022. Essa ha chiesto in via

principale la riforma della decisione cautelare nel senso che PI 1 non fosse

sottoposta a una curatela generale, l’annullamento della “decisione di

merito di rinvio di un possibile rientro a domicilio” dell’interessata e

che essa potesse far rientro al proprio domicilio immediatamente. In via

subordinata la reclamante ha postulato l’annullamento della decisione cautelare

e della decisione di merito, con il rinvio degli atti all’Autorità di

protezione per una nuova decisione. Nei considerandi del reclamo RE 1 ha pure

chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo.

G. Il reclamo è stato

intimato per osservazioni all’Autorità di protezione, al curatore e a tre

nipoti dell’interessata.

H. Tramite osservazioni 28

giugno 2022 il curatore CURA 1 ha precisato di disporre ancora di informazioni

frammentarie, essendo stato da poco nominato, e di non poter quindi esprimere

la propria opinione sul reclamo.

I. Il 28 giugno 2022

l’Autorità di protezione ha presentato le proprie osservazioni, chiedendo il

mantenimento della revoca dell’effetto sospensivo, ritenuti i conflitti di

interesse esistenti tra le parti e i rapporti famigliari complessi. Nel merito,

l’Autorità di primo grado ha sostenuto che PI 1 avrebbe dato il suo consenso

all’istituzione della misura contestata durante l’udienza tenutasi il 29 aprile

2022 e che la stessa sarebbe stata giustificata a tutela dei suoi interessi. Ha

specificato che secondo i certificati medici acquisiti agli atti l’interessata

non sarebbe stata in grado di conferire procura né di sorvegliarne

l’esecuzione, ciò che confermerebbe che le cause e le condizioni per

l’istituzione della misura di protezione sarebbero date. L’Autorità di

protezione ha precisato di essersi riservata ulteriori accertamenti, che

tuttavia eviterebbe per non infierire sull’interessata.

J. Non è seguito un

ulteriore scambio di allegati.

K. Il 28 giugno 2022

questa Camera ha ricevuto uno scritto spontaneo dell’Avv. __________, che non

ha tuttavia assunto agli atti, in quanto irrito. Con risposta 30 giugno 2022

all’avv. __________ si è indicato che egli non è parte al procedimento e

nemmeno risulta rappresentare validamente una delle parti.

Considerato

in diritto

Considerandi

1.

Le

decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del

Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art.

2.

cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di

protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa,

in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile

di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del

Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut,

pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto

processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

2.

Con la decisione 2/7

giugno 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una

curatela generale, privandola dell’esercizio dei diritti civili, nominando

quale curatore CURA 1. L’Autorità ha motivato la necessità della misura di

protezione facendo riferimento ai certificati medici della Clinica __________ e

della Clinica __________ dai quali risulta un declino cognitivo e la

compromissione delle sue capacità cognitive, volitive e comportamentali e un

disturbo compatibile con una demenza medio grave. L’Autorità di protezione ha

evidenziato la necessità di assistenza costante, ritenendo che l’esigenza di

durevole protezione possa essere garantita soltanto con l’istituzione di una

curatela generale.

In sede di osservazioni

l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione, fondata su

risultanze mediche che ha ritenuto sufficienti, evidenziando di essersi “riservata

ulteriori accertamenti, che si eviterebbero per non infierire sull’interessata”.

3.

Con il

proprio reclamo RE 1 si è opposta all’istituzione della misura di curatela

generale, in qualità di persona vicina all’interessata. Nel suo lungo reclamo

essa ha criticato l’agire dell’Autorità di protezione, che a suo dire sarebbe

incorsa in un accertamento inesatto dei fatti e avrebbe considerato a torto PI

1.

come durevolmente incapace di discernimento. Secondo la reclamante l’Autorità

di prime cure avrebbe violato il principio della proporzionalità, fondando la

decisione su certificati medici e non su una perizia psichiatrica ai sensi

dell’art. 446 CC. RE 1 ritiene pure che l’Autorità di protezione non abbia

rispettato il suo diritto di essere sentita.

4.

La restituzione

dell’effetto sospensivo al reclamo, chiesto da RE 1 esclusivamente nei

considerandi della decisone (e non quindi nei petita) è superata

dall’emanazione della presente decisione.

5.

L’art. 390 CC elenca

i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di

protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non

è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di

una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di

debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

5.1

Cause della curatela,

ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di

debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato

di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).

Conformemente

al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto

se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente

garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno

2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide

pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere

necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della

proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de

l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

5.2

Ai sensi

dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno

d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è

istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto

concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni

giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei

diritti civili (cpv. 3).

Una

curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di

aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole

incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone

affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento

è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela

generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura

non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è

infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono

beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006,

pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle

totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier,

ad art. 398 CC N. 6).

La curatela

di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei

quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento;

ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un

largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona

rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da

terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam

Protection del l’adulte, Meier, ad

art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso

di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una

misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.

5.3

Per

l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una

perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone

delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa

comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015

del 9 agosto 2016, consid. 4).

Una perizia

psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in

questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il

rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla

sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del

suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le

questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua

capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte,

Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).

6.

L’art.

446.

CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della

protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina

d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume

le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un

servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una

perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni

delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il

diritto (cpv. 4).

La norma

sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è

perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle

prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità

può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche

secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti

da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014,

inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

7.

La disamina del

reclamo è limitata all’oggetto della decisione e viene conseguentemente circoscritta

ai fini del presente giudizio. In particolare, il dispositivo 7 riguarda

l’annullamento di un’udienza prevista per il 10 giugno 2022 (e quindi

ampiamente superata) e non, come indicato da RE 1 nel proprio reclamo, il

rinvio di un possibile rientro al domicilio di PI 1, non oggetto dell’attuale

procedura. La richiesta di annullamento della decisione di merito appare

quindi, per quanto ricevibile, superata dagli eventi. Al proposito, si osserva

che nemmeno le asserzioni relative ai rapporti tra la reclamante e

l’interessata appaiono di interesse in questa sede.

8.

Come precedentemente

indicato e rettamente ricordato dalla reclamante, l’istituzione di una curatela

generale soggiace a una procedura che prevede l’esecuzione di una perizia

psichiatrica, in considerazione dell’incisività della sua portata.

Nel caso in esame, appare

evidente e nemmeno contestato che PI 1 necessiti di cure e assistenza

permanente. Tuttavia, l’Autorità di protezione ha istituito in via cautelare

una curatela generale giustificandola con certificati medici e senza ordinare nessuna

ulteriore verifica. In sede di osservazioni, ha poi indicato di “riservarsi”

ulteriori accertamenti che tuttavia eviterebbe per “non infierire” su PI

1.

Questo giudice non può che censurare un simile agire, ritenuto che sebbene

il bisogno di protezione risulti dai certificati medici citati dall’Autorità di

prima istanza, dai medesimi non si evince chiaramente che

l’assistenza all’interessata non possa essere adeguatamente garantita

altrimenti e con misure meno incisive. Con rapporto medico del 21 marzo

2022.

della Clinica __________ i medici Dr. med __________ e Dr. med. __________

hanno indicato che essa “presenta un declino cognitivo di grado moderato

severo (CDR 2-3) con MMSE 13/30 e test dell’orologio 0/6 del 10.03.2022, quadro

confermato alla valutazione radiologica (TC cerebrale) DEL 07.03.22

(Encefalopatia ischemica cronica con avanzata atrofia), alto rischio di caduta

(Tinetti: 13/28) e alto grado di dipendenza nelle attività di vita quotidiana”.

I medesimi professionisti, in un rapporto 28 marzo 2022 hanno quindi precisato

di aver osservato “un severo disorientamento temporale e la difficoltà di dare

giudizi o risolvere problemi, come ad esempio determinare se una persona vicina

sia o meno minacciosa per la sua incolumità. (…) le sue capacità cognitive,

volitive e comportamentali sono compromesse così come il suo grado di autonomia

rispetto alla presa di decisioni di tipo amministrativo e rispetto alla sua

salute. Non è in grado di fornire giudizi adeguati alla propria situazione e di

agire a protezione di tutti i suoi interessi personali, medici, amministrativi,

finanziari, ecc. (…) Ciò nonostante, benché non capace di concretizzarli in

autonomia, la paziente è in grado di esprimere dei desideri sulla propria

persona, come per esempio la volontà di rientro a domicilio. I disturbi

osservati non compromettono direttamente la sua e l’altrui sicurezza, tuttavia

necessita di un’assistenza costante sia diurna che notturna. (…) necessita di

cure ed assistenza continue per quanto riguarda l’igiene personale, la

vestizione e soprattutto la mobilizzazione presentando un elevato rischio di

cadute ed essendo dipendente anche nelle mobilizzazioni più semplici, quale

trasferimento dalla sedia al letto o recarsi ai servizi igienici. (…) si rende

necessario la valutazione di un inserimento in una struttura specifica o

l’assistenza costante con una figura professionale (quale badante) al proprio

domicilio”.

Anche dal rapporto

d’uscita del 1 aprile 2022 della Clinica __________ (Dr. med. __________ e Dr.

med. __________) si evince un “declino cognitivo importante”, che

tuttavia non è stato maggiormente chiarito. Il dr. med. __________, in un

successivo complemento del 6 aprile 2022, ha specificato che sarebbe “possibile

e plausibile un miglioramento dello stato cognitivo, evoluzione tutta da

verificare”, indicando di prendere contatto con la Clinica __________ dove

nel frattempo la signora era stata trasferita. Il Dott. Med. __________, medico

in quest’ultimo istituto, ha quindi ribadito, con certificato 12 aprile 2022,

che la paziente era ricoverata dal 16 marzo 2022 e “presenta un disturbo

cognitivo compatibile con demenza CDR 2-3 (o demenza medio grave) con MMS 13/30

e test dell’orologio 0/6. Il decorso si rivela favorevole e attualmente ed

attualmente la paziente appare serena, non lamenta dolori e si muove meglio.

Una dimissione con rientro a domicilio sarebbe possibile qualora a casa vi

fosse per lei un ambiente accogliente e accudente. Se corrisponde al vero il

fatto che (secondo il rapporto di polizia) la Signora PI 1 sarebbe stata

maltrattata fisicamente un rientro alle stesse condizioni e con le stesse

persone appare controindicato”.

Alla luce di quanto

precede, ritenuto che agli atti non vi sono ulteriori documenti comprovanti le

condizioni psichiche di PI 1, la scelta operata dall’Autorità di protezione,

che non ha proceduto con gli accertamenti peritali necessari per valutare dettagliatamente

la situazione, non può essere condivisa, per di più trattandosi di una

decisione cautelare e quindi di natura provvisoria ed emanata in attesa di

ulteriori verifiche. Nemmeno si può condividere il timore dell’Autorità di

primo grado di “infierire” su PI 1, non essendo indicati quali

pregiudizi potrebbe arrecare l’esecuzione di una perizia psichiatrica, eseguita

da esperti, secondo modalità che loro stessi adotteranno per tenere conto delle

circostanze, volta a chiarire quali misure di protezione siano necessarie per

tutelarla. Al contrario, verifiche più precise non possono che essere a

beneficio dell’interessata, a favore della quale potrà essere adottata la

misura più adeguata e puntuale, tenuto conto delle specifiche esigenze rilevate

dalla perizia.

Di conseguenza il

reclamo per quanto ricevibile va accolto e gli atti ritornati all’Autorità di

protezione affinché proceda senza indugio ad emanare misure di protezione

idonee a tutelare gli interessi di PI 1, in attesa di eventuali nuove

risultanze che permetteranno di adottare provvedimenti più rispettosi dei

principi di adeguatezza e della proporzionalità (CommFam Protection de

l’adulte, Meier, ad art. 399 CC N.

17).

9.

Abbondanzialmente,

in quanto non rilevante ai fini del presente giudizio, questo giudice non può

esimersi dall’osservare che RE 1 lamenta a torto una violazione del suo diritto

di essere sentita.

9.1

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione

comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata,

indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195

consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La

giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della

Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto

dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia

presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di

consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2;

DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1

con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non

pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non

pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di

esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc.

5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del

5.

novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento

versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di

decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i

tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).

Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il

1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).

In materia di protezione

dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative

che derivano dalla norma costituzionale suddetta. L'art. 447 cpv. 1 CC

garantisce infatti alla persona interessata (non al curatore, né ad altri terzi)

il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall'autorità di

protezione che decide la misura (STF del 12 febbraio

2018, inc. 5A_706/2017 consid. 4.3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013

consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; Maranta/Auer/Marti, in: BSK ZGB I, 6a ed.

2018, ad art. 447 CC n. 9). Tale garanzia è ribadita

dall’art. 23 LPMA.

9.2

RE

1.

non è la persona interessata dal procedimento di protezione (bensì la moglie

del nipote defunto di PI 1) e non dispone quindi di fatto del diritto di

esprimersi oralmente dinnanzi all’Autorità di protezione, di cui lamenta la

violazione. Tuttavia, risulta dall’incarto che essa è stata coinvolta sin dal

primo intervento dell’Autorità di primo grado ed ha potuto partecipare

all’udienza indetta il 29 aprile 2022, durante la quale ha avuto modo, insieme

alla sua patrocinatrice, di esprimersi ampiamente sulle misure oggetto della

presente procedura. Nemmeno la sua asserzione secondo cui “l’ARP__________ non ha mai convocato la signora RE 1 per raccontare la sua

versione dei fatti in merito ai presunti maltrattamenti, ad un’eventuale

dipendenza da alcool e ad eventuali problemi psichici di quest’ultima” (cfr. reclamo, pag. 22) trova conferma: durante la

suddetta udienza il tema è stato trattato e la reclamante ha quindi avuto modo

di esporre le proprie opinioni, sebbene concretamente l’Autorità di protezione

non fosse nemmeno tenuta a coinvolgerla nella procedura che riguarda PI 1. Peraltro,

tramite il suo reclamo, RE 1 ha ampiamente avuto modo di esprimere ogni sua

contestazione.

10.

Il reclamo, per quanto

ricevibile e non divenuto privo di interesse, è accolto e gli atti sono

ritornati all’Autorità di protezione affinché proceda ai sensi dei considerandi

precedenti, ragione per la quale quest’ultima va considerata parzialmente

soccombente.

Ai sensi dell’art.

46.

cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti

pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico. Viste le

circostanze particolari, si rinuncia quindi all’addebito di tasse e spese che

andrebbero accollate, pur parzialmente, allo Stato.

Quanto alle ripetibili,

già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione

risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a

reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche

antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano

partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte

insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati

che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per

scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. L’Autorità di protezione, quale

unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag.

692.

consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7),

deve pertanto essere condannata al versamento di adeguate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo, per

quanto ricevibile e non divenuto privo di interesse, è accolto.

Di conseguenza, la

decisione 2/7 giugno 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________ è

annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché proceda,

senza indugio, ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano

tasse e spese di giustizia.

L’Autorità

regionale di protezione __________ rifonderà a RE 1 fr. 500.– a titolo di

ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.